Categoria: Marchi Descrittivi

  • Registrare un marchio nel settore dei servizi educativi e terapeutici – Alicante 15/10/2025

    Registrare un marchio nel settore dei servizi educativi e terapeutici – Alicante 15/10/2025

    L’EUIPO respinge parzialmente la domanda di marchio “SEA THERAPY”. L’Ufficio ha ritenuto il nome descrittivo e privo di carattere distintivo per alcuni servizi educativi e terapeutici nelle classi 41 e 44. Accettata invece la registrazione per articoli di moda, accessori, viaggi, attività ricreative e servizi ambientali.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 15/10/2025
    ***************** Modena
    ITALIA
    Fascicolo nº: 0*************
    Vostro riferimento:
    Marchio: SEA THERAPY
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente:
    ***************MODENA
    ITALIA
    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 15/10/2025

    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 26/02/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
    della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I servizi per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:

    Classe 41 Esercitazione pratica [dimostrazione]; fornitura di informazioni in materia di
    educazione; fornitura online di pubblicazioni elettroniche non scaricabili;
    organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali; organizzazione
    e direzione di conferenze; organizzazione e direzione di congressi;
    organizzazione e direzione di convegni; organizza azione e direzione di
    seminari; organizzazione e direzione di simposi; organizzazione e gestione
    di laboratori di formazione [workshop]; produzione di podcast; pubblicazione
    di libri; pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari; pubblicazione online
    di libri e riviste elettroniche.
    Classe 44 Consulenza in materia di salute e benessere; consulenza in materia di
    salute e benessere personale; informazioni on-line in materia di oncologia;
    noleggio di attrezzature per l’assistenza sanitaria alle persone; prenotazione
    di visite mediche; servizi di assistenza sanitaria alle persone; servizi di
    assistenza psicologica alle persone; servizi di consulenza in materia di
    giardini acquatici; servizi di cura mentale; servizi di psicologo; servizi medici;
    servizi medici in campo oncologico; servizi medici per animali; servizi per la
    salute; servizi per la salute mentale; servizi terapeutici.

    I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:

    Il suddetto significato dei termini «SEA THERAPY», di cui il marchio è composto
    sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:
    Pagina 3 di 6
    https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/sea
    https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/therapy?q=therapy
    Inoltre, l’esaminatore ha indicato un esempio di uso tratto dal web
    https://www.organicspamagazine.com/sea-therapy/
    Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella Notifica dei motivi di rifiuto.
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    servizi della classe 41 riguardano pubblicazioni, produzioni, conferenze, simposi ecc. aventi
    ad oggetto terapie prestate tramite l’ausilio dell’acqua salata e/o del mare; nel caso della
    classe 44 il marchio descrive la circostanza che i servizi sono prest

    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e/o servizi
    per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
    inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: trattamento di un problema
    fisico o di una malattia realizzata tramite l’acqua salata che ricopre la maggior parte
    della superficie terrestre e circonda i suoi continenti e le sue isole / terapia del mare. ati tramite l’ausilio di
    acqua salata e/o del mare. Pertanto, il segno descrive specie, qualità e oggetto di
    prestazione dei servizi.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere i motivi di rifiuto sollevati nella Notifica dei motivi di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019115990 è respinta in
    parte, vale a dire per:

    Classe 41 Esercitazione pratica [dimostrazione]; fornitura di informazioni in materia di
    educazione; fornitura online di pubblicazioni elettroniche non scaricabili;
    organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali; organizzazione
    e direzione di conferenze; organizzazione e direzione di congressi;
    organizzazione e direzione di convegni; organizzazione e direzione di
    seminari; organizzazione e direzione di simposi; organizzazione e gestione
    di laboratori di formazione [workshop]; produzione di podcast; pubblicazione
    di libri; pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari; pubblicazione online
    di libri e riviste elettroniche.
    Pagina 4 di 6
    Classe 44 Consulenza in materia di salute e benessere; consulenza in materia di
    salute e benessere personale; informazioni on-line in materia di oncologia;
    noleggio di attrezzature per l’assistenza sanitaria alle persone; prenotazione
    di visite mediche; servizi di assistenza sanitaria alle persone; servizi di
    assistenza psicologica alle persone; servizi di consulenza in materia di
    giardini acquatici; servizi di cura mentale; servizi di psicologo; servizi medici;
    servizi medici in campo oncologico; servizi medici per animali; servizi per la
    salute; servizi per la salute mentale; servizi terapeutici.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

    Classe 18 Articoli da selleria; astucci per chiavi [pelletteria]; bagagli a mano; bastoni da
    passeggio; bauli; borse; borse da viaggio; borse sportive multiuso; borselli;
    borsellini; borsette; borsoni; borsoni da viaggio; borsoni sportivi multiuso;
    cartelle scolastiche; cuoio grezzo o semilavorato; imitazioni di cuoio; pelle e
    finta pelle; pochette [borse a mano]; portabanconote [articoli in pelle]; portacarte [portafogli]; portafogli; portamonete, non in metalli preziosi; sacche;
    sacche sportive multiuso; valigie; valigette; zaini; abiti per animali da
    compagnia; astucci in pelle; bastoni da montagna; bauletti destinati a
    contenere articoli da toilette detti vanity cases; cartelle, buste [articoli di
    pelle]; collari per animali; custodie per documenti; guinzagli per animali;
    marsupi; ombrelli; ombrelloni; parapioggia; pelli d’animali; pellicce [pelli di
    animali]; portabiti da viaggio; porta-biglietti da visita; portachiavi in cuoio e in
    pelle; portadocumenti [prodotti in pelle]; porta-musica; sacchetti da viaggio
    per calzature; sacchi da viaggio; scatole in cuoio o in cartone-cuoio.
    Classe 25 Abbigliamento per uomo, donna e bambino; abiti; abiti [completi];
    abbigliamento per ginnastica; abbigliamenti impermeabili; abbigliamento per
    il tempo libero; abbigliamento sportivo; accappatoi da bagno; articoli di
    abbigliamento; bandane [foulards]; bermuda; berretti; biancheria intima;
    bomber; bretelle; body [abbigliamento]; calzamaglie; calzature; calzature per
    lo sport; calze; calzini; calzoncini da sport; camicie; camicie da notte;
    camiciole; canotte; canottiere da sport; capi d’abbigliamento a prova di
    vento; cappotti; cappucci [indumenti]; cardigan; cinture [nto];
    cappelli; costumi da bagno; cravatte; fasce per la testa [abbigliamento];
    felpe; foulard [articoli di abbigliamento]; giacche; giacche sportive; giacconi;
    giacconi sportivi; gilet; giubbotti; gonne; grembiuli; guanti [abbigliamento];
    infradito; jeans; leggings; maglie sportive; maglieria; mantelline; maglioni;
    pantaloncini da sport; pantaloncini (abbigliamento); pantaloni; pantofole;
    paraorecchie [abbigliamento]; pigiama; polo; scaldacolli; scarpe da
    ginnastica; scialli; sciarpe; soprabiti; tee-shirt; tute [indumenti]; tute da
    ginnastica; visiere [cappelleria].
    Classe 39 Accompagnamento [guida] di viaggiatori; fornitura di informazioni a turisti
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    inerenti escursioni e visite turistiche; organizzazione di escursioni per turisti;
    noleggio di imbarcazioni, yacht, navi, barche e veicoli d’acqua; noleggio di
    veicoli; organizzazione e prenotazione di visite turistiche; organizzazione di
    gite; organizzazione e prenotazione di viaggi; servizi di agenzia per
    l’organizzazione di viaggi; servizi per fornitura d’informazioni in materia di
    viaggi; organizzazione di escursioni; servizi di trasporto; trasporto di
    viaggiatori; trasporto di passeggeri su imbarcazioni.
    Classe 41 Attività ricreative e sportive; istruzione e formazione inerenti la tutela della
    natura e dell’ambiente; educazione e formazione inerenti la tutela della
    natura e dell’ambiente; conduzione di visite guidate; divertimento sotto
    forma di parchi acquatici e centri di divertimento; servizi di centri che si
    occupano di flora e fauna protette [per scopo ricreativo]; centri marini
    [ricreativi]; educazione; fornitura di informazioni in materia di divertimento;
    fornitura di informazioni in materia di ricreazione; fornitura di servizi ricreativi
    che utilizzano l’acqua; fornitura di visite guidate virtuali online; istruzione
    acquatica orientata all’ecologia; organizzazione di eventi a scopo culturale,
    sportivo e ricreativo; pianificazione di ricevimenti [divertimento];
    rappresentazione di spettacoli dal vivo; redazione di sceneggiature, non per
    scopi pubblicitari; redazione di testi; regia cinematografica, non per filmati
    pubblicitari; regia di spettacoli; reportage fotografici; ricerche in materia
    d’educazione; servizi di acquisizione di immagini video tramite drone; Servizi
    di cronisti; servizi di divertimento; servizi di fornitura di strutture ricreative;
    servizi di fotografia; servizi di giardini zoologici; servizi di prenotazione di
    biglietti per attività ed eventi in ambito educativo, ricreativo e sportivo.
    Classe 44 Gestione della fauna selvatica; reintroduzione e tutela di animali selvatici;
    servizi di acquacoltura; servizi di censimento di animali selvatici.

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Marchio descrittivo per servizi di gestione delle vendite – marchio respinto – Alicante 13/10/2025

    Marchio descrittivo per servizi di gestione delle vendite – marchio respinto – Alicante 13/10/2025

    Il marchio “CRAZY MARKET” è stato respinto dall’EUIPO per i servizi di gestione delle vendite (classe 35) perché ritenuto descrittivo e privo di carattere distintivo. Il termine indica un mercato instabile o volatile, descrivendo direttamente la natura dei servizi offerti. Gli elementi grafici sono considerati irrilevanti ai fini distintivi.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 13/10/2025
    *************Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: ************
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente:************** Milano
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 03/06/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
    della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I servizi per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:

    Classe 35 Servizi di gestione delle vendite.

    I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
    significato traducibile in Italiano come: mercato inistabile, mercato volatile, mercato pazzo.
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crazy
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/market
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che
    nel contesto dei servizi di gestione delle vendite, il termine “mercato pazzo, mercato volatile”
    descrive un ambiente caratterizzato da elevata volatilità e imprevedibilità, con rapidi
    cambiamenti nella domanda, nelle aspettative dei clienti e nella concorrenza, oltre a
    pressioni economiche esterne che complicano le operazioni di vendita. In un mercato del
    genere I servizi resi dal richiedente devono essere particolarmente flessibili, proattivi e
    orientati al cliente, capaci di adattare rapidamente le strategie e di gestire l’incertezza e lo
    stress Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati, il consumatore di riferimento
    percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul tipo, qualità e destinazione d’uso
    dei servizi.
    Sebbene il segno contenga taluni elementi stilizzati costituiti dalla
    scritta “CRAZY MARKET” in caratteri maiuscoli e di colore arancione. La parola “CRAZY” è
    posizionata sopra la parola “MARKET” e risulta evidenziata da una linea curva sottostante,
    anch’essa arancione, tali elementi sono trascurabili rispetto agli elementi denominativi del
    segno e non sono in grado di conferire al marchio nel suo complesso un carattere distintivo.
    Nel modo in cui la parola e gli elementi stilizzati sono combinati non si riscontra nulla che
    consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per i servizi per i quali si richiede
    la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere i motivi di rifiuto sollevati nella Notifica dei motivi di rifiuto. IV. Conclusioni
    Pagina 3 di 3
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019176239 è respinta.

  • Marchio descrittivo nel settore fotovoltaico – Alicante 24 settembre 2025

    Marchio descrittivo nel settore fotovoltaico – Alicante 24 settembre 2025

    L’EUIPO ha respinto la registrazione del marchio “Controllo Fotovoltaico”, ritenendolo descrittivo e privo di carattere distintivo per i servizi della classe 42, come la consulenza in ambito energetico. Il termine descrive direttamente l’attività svolta, senza distinguere l’origine dei servizi, violando l’art. 7 del RMUE.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 24/09/2025
    *************** Rovato
    ITALIA
    Fascicolo nº: **************
    Vostro riferimento: 20250426_ControlloFotovoltaico
    Marchio: Controllo Fotovoltaico
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente:

    *************** Barbariga
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 24/05/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
    della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I servizi per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
    Classe 42 Consulenza in materia di risparmio energetico; Consulenza in materia di
    economia dell’energia; Servizi di consulenza in materia di efficienza
    energetica; Consulenza professionale in materia di conservazione
    dell’energia; Fornitura di consulenza tecnica relativa a misure di risparmio
    energetico; Consulenze tecniche per metodiche di risparmio energetico;
    Servizi di consulenza in materia di utilizzo di energia; Consulenza
    professionale in materia di efficienza energetica degli edifici; Progettazione
    e sviluppo di sistemi fotovoltaici; Progettazione di sistemi solari fotovoltaici;
    Verifica dell’energia; Ricerca di gas; Diagnosi energetica; Ricerca in ambito
    energetico; Test di efficienza energetica degli edifici.
    I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
    italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: verifica del funzionamento e
    dell’efficienza di materiali, macchinari, impianti fotovoltaici, ossia che generano forza
    elettromotrice in seguito ad assorbimento di luce.

    Dato che il segno ha un chiaro sig

    Il suddetto significato dei termini «Controllo Fotovoltaico», di cui il marchio è
    composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://dizionario.internazionale.it/parola/controllo
    https://dizionario.internazionale.it/parola/fotovoltaico

    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi in classe 42 – quali ad esempio consulenza in materia di risparmio
    energetico; consulenza in materia di economia dell’energia; servizi di consulenza in
    materia di efficienza energetica; consulenza professionale in materia di
    conservazione dell’energia; fornitura di consulenza tecnica relativa a misure di
    risparmio energetico; consulenze tecniche per metodiche di risparmio energetico;
    servizi di consulenza in materia di utilizzo di energia; progettazione di sistemi solari
    fotovoltaici – sono connessi/includono/riguardano proprio l’azione di monitoraggio di
    un impianto fotovoltaico al fine, per esempio, di ottimizzare i costi energetici e le
    prestazioni e/o l’azione di manutenzione e verifica degli impianti fotovoltaici.

    In altre parole, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come descrittivo
    del contenuto e/o oggetto dei servizi obiettati, vale a dire che sono servizi che
    aiutano i clienti a scegliere la soluzione di controllo fotovoltaico più adatta/efficace.
    Pertanto, il segno descrive specie, destinazione e contenuto della prestazione dei
    servizi. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.

    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione
    a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

  • Registrare un marchio per ricambi e accessori per veicoli – Alicante 22-09-2025

    Registrare un marchio per ricambi e accessori per veicoli – Alicante 22-09-2025

    Alicante, 22 settembre 2025 – L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha respinto la domanda di registrazione del marchio denominativo “Spacershop”, presentata per la classe 12 (ricambi e accessori per veicoli).

    La decisione si basa sull’articolo 7, par. 1, lettere b) e c), e articolo 7, par. 2 RMUE, secondo cui il segno risulta descrittivo e privo di carattere distintivo. L’EUIPO ha ritenuto che il termine “Spacershop” venga percepito dal consumatore medio di lingua inglese come un semplice riferimento a un “negozio di distanziatori”, non idoneo a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 22/09/2025
    ************ Giussano
    ITALIA
    Fascicolo nº: ************
    Vostro riferimento:
    Marchio: **********
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente:*************

    Giussano
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 15/05/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
    della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
    Classe 12 Ricambi ed accessori per veicoli.
    I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:
    · La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
    inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: negozio per distanziatori.
    · Il suddetto significato dei termini «Spacershop», di cui il marchio è composto, è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario e ricerca internet condotta il
    08/05/2025:


    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/spacer
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shop
    https://www.spacers.es/en/home/
    https://jr-wheels.com/category/wheelspacers
    https://www.sahara4x4.com/b2c/productos/2/1/wheelspacers/wheel-spacers/1
    · Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella Notifica dei motivi di rifiuto.
    · Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    · Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere i motivi di rifiuto sollevati nella Notifica dei motivi di rifiuto.
    IV. Conclusioni

    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019173902 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Marchio europeo descrittivo è stato rifiutato – Alicante 19-08-2025

    Marchio europeo descrittivo è stato rifiutato – Alicante 19-08-2025

    EUIPO ha respinto la domanda di registrazione del marchio figurativo “EASY KIT”, ritenendolo descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7 RMUE. Il termine è stato giudicato comprensibile come “kit facile” dai consumatori di lingua inglese. Gli elementi grafici del marchio non sono risultati sufficienti a conferirgli distintività. L’esistenza di marchi simili già registrati non è stata considerata rilevante.

    Decisione sul carattere intrinseco distintivo
    di una domanda di marchio dell’Unione europea
    (Articolo 7 RMUE)
    Alicante, 19/08/2025
    *********************Padova
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ************

    CASTELFRANCO VENETO (TV)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 17/02/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
      kit facile
    • Il suddetto significato dei termini «EASY KIT», contenuto nel marchio, era supportato
      dai seguenti riferimenti di dizionario.
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/easy
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kit

      Pagina 2 di 5
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come un’indicazione
      dell’informazione che i prodotti delle Classi 8, 9 e 12 sono tutti elementi che fanno
      parte di un kit che sarebbe semplice da usare nel caso in cui il consumatore avesse
      un problema come ad esempio una gomma forata.
    • Pertanto, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di
      informazioni su specie e qualità dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE.
    • Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
      grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
      distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
      combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
      ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 11/04/2025, che possono essere
      sintetizzate come segue:
      Il significato della dicitura “ ” potrebbe rimanere oscuro per una certa parte del
      consumatore medio dell’UE popolazione, in particolare, che l’aggettivo “EASY” non è
      percepito nel suo intrinseco significato in tutta l’UE.
    1. Il segno è allusivo e suggestivo e richiede uno sforzo mentale da parte del pubblico,
      che deve trasformare il messaggio evocativo del segno in una valutazione razionale.
      • Esistono marchi nazionali e comunitari registrati per il segno EASY KIT, in particolare
        il marchio registrato dell’Unione Europea No. 1439280.
        III. Motivazione
        Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
        in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
        Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
        mantenere la propria obiezione.
        Osservazioni generali
        L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
        marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
        per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
        geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
        caratteristiche del prodotto o servizio».
        Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
        l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
        persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni
        descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione
        possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti
        segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come
        marchi.
        Pagina 3 di 5
        (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
        «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
        un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
        direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
        servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits,
        EU:T:2003:315, § 34).
        Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
        una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
        questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
        direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
        caratteristiche (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T 106/00,
        Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
        Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
        a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
        prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
        22/11/2018, T 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
        Replica alle argomentazioni del richiedente
        1.
        A proposito dell’argomento secondo cui il segno non è descrittivo per una parte importante
      • dei consumatori dell’UE, va considerato che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una
      • disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea e deve essere interpretato sulla base di
      • una norma comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un
      • marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, anche se
      • il segno è non descrittivo per la maggior parte dei consumatori dell’UE, per essere escluso
      • dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo
      • in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343,
      • § 57).
      • Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo per i consumatori di lingua inglese all’interno
      • dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
      • RMUE.
      • 2.
      • Il possibile significato del segno richiesto non deve essere esaminato in astratto, bensì nel
      • contesto della specificazione pertinente. Una domanda di marchio non deve essere valutata
      • di per sé, separata dai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, come se il
      • consumatore dovesse indovinare a quali prodotti e servizi si riferisce. L’unico fattore decisivo
      • è il modo in cui il segno, nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la
      • protezione, influenza il pubblico di riferimento in relazione a tali prodotti e servizi
      • (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C 398/08 P,
      • Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T 77/09, NATURE WATCH,
      • EU:T:2010:81, § 26).
      • Ne consegue che la valutazione del marchio deve essere effettuata nel contesto dei prodotti
      • e servizi per i quali si richiede la protezione. Pertanto, tale contesto fornisce un importante
      • ausilio interpretativo in merito al modo in cui i consumatori percepiranno il marchio
      • contestato. Quando il contenuto concettuale del marchio presenta elementi di imprecisione
      • che risultano marginali se vengono considerati isolatamente, tali elementi vaghi o poco chiari
      • Pagina 4 di 5
      • possono essere ridotti al minimo o eliminati quando i consumatori si trovano di fronte al
      • marchio nel contesto dei prodotti e servizi pertinenti (31/01/2018, R 1817/2017 5, Scala, §
      • 28).
      • 3.
      • Per quanto riguarda le registrazioni nazionali elencate dal richiedente, secondo la
      • giurisprudenza consolidata:
      • il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che
      • è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la
      • cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
      • conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
      • europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente
      • normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione
      • non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
      • addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello
      • stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale
      • decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata
      • con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica
      • nella quale trae origine il segno verbale controverso.
      • (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
      • Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalle decisioni nazionali a cui fa
      • riferimento il richiedente.
      • In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a
      • registrazioni nazionali degli Stati membri che non hanno l’inglese come lingua e in cui il
      • segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta l’UE (03/07/2003,
      • T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
      • Inoltre, non è possibile accertare se i casi nazionali citati dalla ricorrente siano direttamente
      • comparabili con la presente domanda, in quanto nell’elenco non vi sono informazioni
      • dettagliate sui marchi.
      • Per quanto riguarda il marchio figurativo registrato dell’Unione Europea No. 1439280, la
      • giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
      • un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      • vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      • un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
      • del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      • dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
      • Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      • «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      • di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      • può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      • T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      • Inoltre, il caso citato dal richiedente non è direttamente confrontabile con l’attuale domanda
      • in quanto è un marchio con un elemento figurativo prominente.
      • Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è
      • possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati
      • registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.
      • Pagina 5 di 5
      • Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un
      • meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione
      • della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
      • IV. Conclusioni
      • Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) c) RMUE (e
      • articolo 7, paragrafo 2 RMUE la domanda di MUE n. è dichiarata descrittiva in Irlanda e
      • Malta per tutti i prodotti oggetto della domanda.
      • A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei
      • confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi
      • dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
      • a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua
      • della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione
      • scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il
      • ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720
      • EUR.
      • Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini
      • dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e
      • dell’articolo 2, paragrafo 2, REMUE.
  • Quando un marchio è descrittivo e indica la provenienza geografica – 04-08-2025

    Quando un marchio è descrittivo e indica la provenienza geografica – 04-08-2025

    Il segno «TONNO ROSSO D’ITALIA» comunica direttamente al pubblico italiano, e spesso anche a quello europeo, informazioni riguardanti:

    • la specie (“tonno rosso”);
    • la provenienza geografica (“d’Italia”).

    Queste informazioni sono di natura descrittiva e non evocano alcuna origine commerciale specifica: pertanto non soddisfano la funzione distintiva ex art. 7, par. 1, lett. b) RMUE

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42,
    paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 04/08/2025
    ************ Bari
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio: TONNO ROSSO D’ITALIA
    Tipo de marchio: Marchio denominativo
    Nome del richiedente: **************** (SA)

    I. Sintesi dei fatti
    In data 02/12/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo
    di carattere distintivo per parte dei prodotti e servizi rivendicati, ha sollevato
    un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e articolo 7, paragrafo 2
    RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 29: Tonno [conservato]; tonno sottolio; tonno in scatola; tonno [pesci non
    vivi]; filetti di pesce; pesce; pesce conservato; pesce in scatola; pesce cotto; mousse
    di pesce; pesce lavorato; pesce marinato; pesce sottaceto; piatti di pesce; crema da
    spalmare a base di pesce; prodotti ittici trattati per l’alimentazione umana; pesci, non
    vivi.
    Classe 31: Coltivazioni dell’acquacoltura; tonno, vivo; pesce vivo; pesci vivi; pesci
    vivi per uso alimentare; prodotti dell’allevamento; animali vivi, organismi per la
    riproduzione (allevamento).
    Classe 35: Servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; vendita al dettaglio
    per corrispondenza di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite reti informatichemondiali di prodotti alimentari.
    Classe 40: Affumicatura del pesce; lavorazione del pesce; alimenti cotti (trattamento
    di -); conservazione di alimenti; lavorazione di alimenti; trattamento di alimenti cotti.
    Classe 43: Servizi di ristorazione; servizi di bar-ristoranti; servizi di ospitalità
    [ristorazione]; preparazione di cibi; servizi per la preparazione di alimenti;
    somministrazione di cibi in ristoranti e bar; servizi di ristorazione con bar con licenza
    per la vendita di alcolici.
    Classe 44: Cura/custodia di pesci; servizi di consulenza in materia di cura dei pesci;
    servizi di pesca in alto mare; allevamento di animali; fornitura di informazioni in tema
    di allevamento di animali.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
    dell’informazione che i prodotti per i quali si richiede la protezione sono o
    comprendono la specie tonno rosso proveniente dall’Italia (Classe 31) e/o
    sono prodotti derivati dal tonno rosso proveniente dall’Italia o preparati a base
    di tonno rosso proveniente dall’Italia (Classe 29). In merito ai servizi obiettati,
    i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
    dell’informazione che i servizi di vendita di prodotti alimentari (Classe 35) si
    riferiscono alla vendita di tonno rosso proveniente dall’Italia, sia i forma viva
    che come prodotti elaborati, e che i servizi di ristorazione (Classe 43) offrono
    piatti a base di tonno rosso proveniente dall’Italia o altri alimenti costituiti da o
    aventi come ingrediente il tonno rosso proveniente dall’Italia, e che la
    lavorazione di alimenti (Classe 40) ha ad oggetto la lavorazione, come ad
    esempio affumicatura e conservazione, del tonno rosso proveniente dall’Italia
    e, da ultimo, i servizi di cura/custodia/pesca/allevamento (Classe 44) nonc

    Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
    seguente: una specie di tonno e/o la carne di tonno elaborata proveniente
    dall’Italia.

    Il suddetto significato dei termini «TONNO ROSSO D’ITALIA», di cui il
    marchio è composto, era supportato dai seguenti riferimenti (informazioni
    estratte in data 27/11/2024):
    https://www.treccani.it/vocabolario/tonno/
    https://dizionario.internazionale.it/parola/di
    https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/Italia/?search=Italia
    https://www.oceano.org/it/oceano-in-questione/cose-il-tonno-rosso/
    https://www.wwf.it/specie-e-habitat/specie/tonno-rosso/
    https://www.fondazionedietamediterranea.it/tonno-rosso-tutti-i-segretivenerdipesce/
    Il contenuto dei link faceva parte dell’obiezione.servizi di informazione e consulenza ad essi relativi hanno ad oggetto la
    specie tonno rosso proveniente dall’Italia. Pertanto, il segno descrive la
    specie e la provenienza geografica dei prodotti e dell’oggetto dei servizi.

    • In questo senso, occorre rilevare che, se il marchio collettivo UE oggetto della
      domanda può designare una provenienza geografica dei prodotti o dei servizi,
      2 /7
      in quanto beneficiario della deroga di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
      RMUE, ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, RMUE, è imprescindibile,
      nondimeno, che tale segno sia dotato di elementi che consentano al
      consumatore di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione
      da quelli di altre imprese, per essere considerato distintivo ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (05/03/2020 C-766/18 P,
      BBQLOUMI (fig. ) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 72 e 73).
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno denominativo «TONNO
      ROSSO D’ITALIA» semplicemente come un’indicazione non distintiva che i
      prodotti e servizi sono o si riferiscono a una specie di pesce, il tonno rosso
      appunto, proveniente dall’Italia. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe
      a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma
      meramente come un’informazione relativa alla specie e la provenienza
      geografica dei prodotti e dell’oggetto dei servizi, un’indicazione, pertanto, non
      in grado di distinguere i prodotti e servizi provenienti dai membri
      dell’associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese. Di
      conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 30/01/2025, che possono essere
      sintetizzate come segue:
    1. Il pubblico dell’Unione Europea a cui è rivolto il marchio non conosce
      necessariamente la lingua italiana. Pertanto, per quella porzione di pubblico,
      il richiedente è del parere che l’espressione non sia immediatamente
      informativa della natura, dell’origine o di altre caratteristiche specifiche dei
      prodotti in questione. Di conseguenza, al parere del richiedente non sembra
      esatto affermare che il pubblico di riferimento, o perlomeno tutto il pubblico di
      riferimento, non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
      commerciale.
    2. La componente verbale del marchio “TONNO ROSSO D’ITALIA” designa un
      tipo specifico di pesce, appunto, il tonno rosso. Pertanto, al parere del
      richiedente, detto termine non può essere considerato descrittivo di tutti i
      prodotti alimentari. Di conseguenza, il richiedente ritiene che l’obiezione
      dell’Ufficio non possa ritenersi fondata perlomeno per i seguenti servizi:

    Classe 35: servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; vendita al
    dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari.

    • Classe 40: affumicatura del pesce; lavorazione del pesce; alimenti cotti
      (trattamento di -); conservazione di alimenti; lavorazione di alimenti;
      trattamento di alimenti cotti.
    • Classe 43: servizi di ristorazione; servizi di bar-ristoranti; servizi di
      ospitalità [ristorazione]; preparazione di cibi e bevande; servizi per la
      preparazione di alimenti e bevande; somministrazione di cibi e bevande in
      ristoranti e bar; servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di
      alcolici.
    • Classe 44: fornitura di informazioni in tema di allevamento di animali.
      3 /7

    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata
    sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha
    deciso di mantenere la propria obiezione.
    Considerazioni generali:
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
    registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare,
    quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un
    acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva,
    oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite,
    EU:T:2002:42, § 26).
    In merito alle osservazioni del richiedente:

  • Registrare un marchio per prodotti per la pulizia della casa – segno descrittivo

    Registrare un marchio per prodotti per la pulizia della casa – segno descrittivo

    Il marchio, contenente i termini spagnoli “LIMPIO” e “CASA” (cioè “pulisco casa”), è stato ritenuto meramente descrittivo per una vasta gamma di prodotti di pulizia nelle classi 3 e 5. Secondo l’Ufficio, il consumatore medio di lingua spagnola percepirebbe il segno esclusivamente come indicativo della destinazione d’uso dei prodotti (pulizia domestica), e non come indicazione dell’origine commerciale.

    Gli elementi grafici del marchio (uso di colori e disposizione del testo) sono stati considerati insufficienti a conferire distintività. Inoltre, il richiedente non ha presentato osservazioni in risposta all’obiezione dell’Ufficio, impedendo un’eventuale valutazione di elementi di distintività acquisita.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 28/07/2025
    *********** Firenze
    ITALIA
    Fascicolo nº: 019167675
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: *********** (Firenze)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 20/05/2025 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 3 Preparati per pulire; Preparati per lucidare; Preparati per sgrassare; Preparati
    per pulire il vetro; Saponi; Spray sgrassanti; Detergenti per finestre in spray;
    Smacchiatori; Liquidi sgrassanti; Sgrassanti per la pulizia; Detergenti per
    finestre [lucidanti]; Sostanze sgrassanti; Prodotti di pulizia multiuso;
    Detergenti per la casa; Preparati per la pulitura dei tappeti; Prodotti per la
    pulizia delle piastrelle; Detergenti per il forno; Prodotti per lucidare; Creme per
    lucidare; Cere per lucidare; Abrasivi; Prodotti smacchianti per uso su beni per
    uso domestico; Strofinacci impregnati con un detergente per pulire; Saponi
    per ravvivare; detergente per mobili; Prodotti chimici per la pulizia per uso
    domestico; Agenti smacchianti. Classe 5 Disinfettanti per uso domestico; Preparati antibatterici; Spray antibatterici.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Assenza di carattere distintivo
    Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
    si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il
    consumatore medio di lingua spagnola attribuirebbe al segno il significato seguente: pulisco
    casa.
    Il suddetto significato dei termini «LIMPIO» e «CASA», contenuti nel marchio, è supportato
    da riferimenti di dizionario riportati nella precedente lettera.
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « »
    semplicemente come un’indicazione non distintiva che i prodotti sono, o sono connessi alla
    pulizia della casa. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
    un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa alla
    natura e allo scopo generale dei prodotti.
    Sebbene il segno contenga taluni elementi figurativi costituiti dalla scritta su due livelli e
    l’utilizzo di due colori il bianco e il nero, tali elementi sono trascurabili rispetto agli elementi
    denominativi del segno e non sono in grado di conferire al marchio nel suo complesso un
    carattere distintivo. Nel modo in cui la parola e gli elementi figurativi sono combinati non si
    riscontra nulla che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per i prodotti
    per i quali si richiede la protezione.
    Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019167675 è respinta in
    Pagina 3 di 4
    parte, vale a dire per:

    Classe 3 Preparati per pulire; Preparati per lucidare; Preparati per sgrassare; Preparati
    per pulire il vetro; Saponi; Spray sgrassanti; Detergenti per finestre in spray;
    Smacchiatori; Liquidi sgrassanti; Sgrassanti per la pulizia; Detergenti per
    finestre [lucidanti]; Sostanze sgrassanti; Prodotti di pulizia multiuso;
    Detergenti per la casa; Preparati per la pulitura dei tappeti; Prodotti per la
    pulizia delle piastrelle; Detergenti per il forno; Prodotti per lucidare; Creme per
    lucidare; Cere per lucidare; Abrasivi; Prodotti smacchianti per uso su beni per
    uso domestico; Strofinacci impregnati con un detergente per pulire; Saponi
    per ravvivare; detergente per mobili; Prodotti chimici per la pulizia per uso
    domestico; Agenti smacchianti.
    Classe 5 Disinfettanti per uso domestico; Preparati antibatterici; Spray antibatterici.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

    Classe 3 Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; Prodotti di sbianca
    [bucato]; Palline da bucato riempite di detersivi per bucato; Prodotti per
    bucato che catturano lo sporco; Preparati per la pulizia della pelle e per pulire
    e lucidare le scarpe; Oli detergenti; Oli essenziali per deodoranti per ambienti;
    Oli essenziali per la produzione di prodotti profumati; Oli essenziali miscelati;
    Spray detergenti; Spray profumanti per ambienti; Detergenti per tappezzeria;
    Lozioni detergenti; Gel detergenti; Detergenti per lavastoviglie; Preparati per
    profumare gli ambienti; ammorbidenti per il bucato; ammorbidenti per tessuti;
    acqua profumata per la biancheria; detersivo in polvere; oli essenziali come
    profumi per il bucato; preparazioni detergenti per tessuti; prodotti liquidi per il
    bucato; prodotti per bucato che attirano i colori; prodotti per il bucato che
    catturano lo sporco; prodotti per il bucato; prodotti per mettere a bagno la
    biancheria per il bucato; rinforzanti per detergenti; Prodotti per apprettare il
    bucato; Spray profumati e rinfrescanti per tessuti; Liquidi per lavaggio;
    Coadiuvanti per il risciacquo; Coadiuvanti per il risciacquo per il lavaggio di
    indumenti; Agenti per il risciacquo del bucato; agenti caustici per la pulizia;
    agenti antimacchia per la pulizia; salviettine preumidificate con un detergente
    per la pulizia.
    Classe 5 Detergenti antisettici; Detergenti antibatterici; Detergenti germicidi; Schiume
    detergenti antibatteriche; Prodotti antisettici per il lavaggio; Sostanze
    sterilizzanti; germicidi; battericidi; Prodotti per il lavaggio (disinfettanti -) [non
    sapone].

  • Registrare un marchio per stampati, cartoleria, riviste, poster – Segno descrittivo

    Registrare un marchio per stampati, cartoleria, riviste, poster – Segno descrittivo

    Maison Romantique per l’esaminatore è un segno descrittivo perchè il consumatore intenderebbe le riviste, gli stampati a cui si approccia come oggetti che si ritrovano in un ambiente ben definito e che possano creare una atmosfera romantica.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 28/07/2025
    ************ Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: 019112736
    Vostro riferimento: C011094
    Marchio: MAISON ROMANTIQUE
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: *********** MI
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 24/02/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 16 Stampati; libri; periodici; riviste; Riviste specializzate; giornali; brochure;
    cataloghi; fotografie; pubblicazioni; quotidiani stampati e altri mezzi di
    comunicazione su carta; riviste di poster; poster in carta.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua francese attribuirebbe al segno il
    significato seguente: casa romantica o dimora romantica.
    Il suddetto significato dei termini «MAISON ROMANTIQUE», di cui il marchio è composto, è
    supportato da riferimenti di dizionario riportati nella precedente lettera I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti obiettati trattano, rappresentano o sono legati al concetto di casa in stile romantico,
    alla decorazione e all’arredamento con estetica romantica o all’idea di un’abitazione con
    un’atmosfera romantica.
    Pertanto, il segno descrive l’oggetto e il contenuto dei prodotti, poiché indica che gli
    stampati, libri, periodici, riviste, brochure, cataloghi, fotografie e altri mezzi di comunicazione
    su carta trattano argomenti relativi alle case con stile romantico, alla decorazione romantica
    e agli ambienti evocativi di romanticismo.
    Assenza di carattere distintivo
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019112736 è respinta in
    parte, vale a dire per:

    Classe 16 Stampati; libri; periodici; riviste; Riviste specializzate; giornali; brochure;
    cataloghi; fotografie; pubblicazioni; quotidiani stampati e altri mezzi di
    comunicazione su carta; riviste di poster; poster in carta.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

    Classe 16 Cartoleria; materiale di insegnamento; almanacchi; agende e diari; calendari;
    listini prezzi. Classe 41 Educazione; Formazione; Divertimento; Attività culturali; Pubblicazione,
    comunicazione e redazione di testi; Servizi editoriali (compresa l’editoria
    elettronica); Servizi di editoria on-line; Fornitura di pubblicazioni in formato
    elettronico; giornalismo; pubblicazione di cataloghi; pubblicazione di libri e
    riviste; redazione di testi; Servizi relativi a educazione, divertimento e sport;
    Biblioteche on-line, ovvero biblioteche elettroniche che offrono servizi di
    quotidiani, riviste, fotografie ed immagini tramite una rete informatica on-line;
    Servizi relativi alla pubblicazione di riviste; Pubblicazione elettronica di libri e
    di periodici on line; Pubblicazione elettronica di libri e di riviste online;
    Pubblicazione di riviste, periodici, cataloghi e opuscoli; Pubblicazione di riviste
    elettroniche; Servizi di pubblicazione di libri e riviste; Pubblicazione
    multimediale di riviste, riviste specializzate e giornali; Pubblicazione di riviste
    su web; Servizi di biblioteca disponibili mediante una banca dati
    computerizzata contenenti informazioni estratte da giornali; organizzazione di
    eventi.

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.

  • Registrare un marchio per una bevanda – Alicante 17-07-2025

    Registrare un marchio per una bevanda – Alicante 17-07-2025

    Ginseng verrebbe inteso come “erba perenne delle araliacee e relativa radice o estratto, dette ginseng”. Per l’esaminatore europeo ha un significato descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 17/07/2025
    *************
    ********* Pavia
    ITALIA
    Fascicolo nº: 019164083
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: **************** Pavia
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 16/04/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 33 Bevande distillate.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua italiana, portoghese, inglese, spagnola, danese,
      rumena, svedese, francese, tedesca e slovena in relazione ai prodotti per i quali si
      richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “erba perenne delle
      araliacee e relativa radice o estratto, dette ginseng”. Ciò è stato supportato da
      informazioni estratte dai dizionari delle rispettive lingue in data 16/04/2025 ai
      seguenti indirizzi:
      https://www.treccani.it/vocabolario/ginseng/?search=gins%C3%A8n%C4%
    • Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
    • In questo contesto, da una ricerca su Internet condotta in data 16/04/2025 è risultato
      che il termine «Ginseng» è utilizzato abitualmente come ingrediente di bevande
      alcoliche: 1. https://www.cristaldi.it/grappe/684-grappa-al-ginseng-taihua700mlliquore-alginseng.html?
      srsltid=AfmBOoquSdiuol8Cx_eqgsid3BLMq9Xyn_3WU4v9GUBqFTZ2CRwC9qug, 2.
      https://www.10000recipe.com/en/6999426/How_to_make_ginseng_liquorTry_using_
      ginseng_bought_at_the_mart?
      srsltid=AfmBOorVTc4KxX1OvUPw82VozxPSrr4jTuy9sCS-1Tbo_6BJQL7-jRw1, 3.
      https://www.labellevie.com/produit/71184/alcool-de-ginseng-35-tianchi-goods-165-cl?
      srsltid=AfmBOorhsP4be_7XsqxxZ8yzR4GBdQxUsQht1Z4CqvfqkQ8-4owOyy4p. Il
      contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che le bevande distillate rivendicate sono a base di o hanno come ingrediente radici,
      foglie o parti della pianta di ginseng. Pertanto, il segno descrive specie, o altre
    • caratteristiche quali l’ingrediente o il contenuto dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 17/04/2025, che possono essere
      sintetizzate come segue:
    • Il prodotto del richiedente è un gin cioè una bevanda spiritosa a base di alcol etilico e
      bacche di ginepro, che sono l’elemento aromatico obbligatorio e preponderante. Il
      Pagina 3 di 5
      ginseng è solo uno degli ingredienti secondari, affiancato da altri. Il termine
      “GINSENG” è utilizzato in modo evocativo e fantasioso, e non descrittivo. La scelta
      del nome è guidata da finalità di branding, e non dalla necessità di comunicare la
      presenza di una determinata sostanza.
    • Altri marchi evocativi, pur contenendo termini tecnici o riconducibili a componenti
      reali, sono stati ammessi alla registrazione grazie al loro carattere creativo e
      distintivo (esempio, il marchio “MOLECOLA”).
    • Qualora l’Ufficio lo ritenga opportuno, il richiedente è altresì disponibile a limitare la
      portata della protezione richiesta alla seguente dicitura: Classe 33 – Gin; bevande
      spiritose a base di gin, escludendo espressamente altri distillati che contengano o
      siano aromatizzati al ginseng.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
    • Il richiedente sostiene che non intende utilizzare il marchio in modo descrittivo sul
      mercato, cioè per un gin che, tra gli altri ingredienti, contiene anche il ginseng.
      Tuttavia, l’esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi. Le presunte
      intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio
      viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7,
    • RMUE. Inoltre, anche se l’Ufficio dovesse accettare l’argomento del richiedente secondo cui
    • ha utilizzato o intende utilizzare il marchio soltanto in modo non descrittivo, il messaggio
    • trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non
    • sminuisce la questione del mero carattere descrittivo, poiché ciò che conta è il significato
    • che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti percepiranno. Non si può
    • considerare che l’intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico percepisce il
    • marchio oggetto della domanda di registrazione.
    • Inoltre, anche se non rappresenta l’ingrediente principale delle bevande alcoliche rivendicate
    • dal richiedente, il ginseng potrebbe costituire (e di fatto, secondo le osservazioni del
    • richiedente, costituisce) pur sempre un ingrediente delle stesse e pertanto descrive una
    • delle caratteristiche dei prodotti. Infatti, secondo costante giurisprudenza, (…) «un marchio
    • descrittivo di una parte incorporata in un prodotto può essere considerato descrittivo di tale
    • prodotto nel suo complesso qualora il pubblico di riferimento percepisca le caratteristiche di
    • tale prodotto come in grado di avere un impatto significativo su una caratteristica essenziale
    • del prodotto stesso» (30/10/2019, R 626/2019-1, ORGANIC & BOTANIC (fig.), § 31;
    • 24/01/2019, R 1422/2018-2, Seamless view, § 18, con riferimento a 10/07/2014, C-1
  • Registrare un marchio nel settore sportivo – Alicante 23-06-2025

    Registrare un marchio nel settore sportivo – Alicante 23-06-2025

    Il segno tradotto dall’inglese all’italiano è “professionista che gestisce immobili per conto dei proprietari nel settore dello sport” e ad avviso dell’esaminatore di Alicante è descrittivo dei servizi proposti.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 23/06/2025
    ************* Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº: **********
    Vostro riferimento:
    Marchio:

    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 15/04/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi.
    Classe 36 Servizi immobiliari.
    Classe 43 Alloggi temporanei; Fornitura di alloggi temporanei; Servizi di informazione,
    consulenza e prenotazione in materia di alloggi temporanei.
    Classe 45 Servizi giuridici.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
      consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
      i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
      inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: gestione immobiliare sportiva.
    • Il suddetto significato dei termini «SPORT PROPERTY MANAGEMENT», di cui il
      marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sport
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/property
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/management
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come descrittivo dei servizi in
      classe 36 – servizi immobiliari – 43 – alloggi temporanei; fornitura di alloggi
      temporanei; servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di alloggi
      temporanei – ossia che essi consistano in servizi relativi alla gestione di
      proprietà/alloggi/terreni di tipo sportivo e/o legati ad attività sportive.
    • Per quanto riguarda i servizi in classe 35 – assistenza negli affari, servizi gestionali
      ed amministrativi – e 45 – servizi giuridici – i consumatori di riferimento

    percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che tali servizi
    riguardano/sono essenziali e necessari per supportare l’attività di gestione
    immobiliare così come sopra descritta. Pertanto, il segno descrive specie e
    destinazione dei servizi.

    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
      di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
      di altre imprese. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di
      carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata
      sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019159309 è respinta in
    parte, vale a dire per:

    Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi.
    Classe 36 Servizi immobiliari.
    Classe 43 Alloggi temporanei; Fornitura di alloggi temporanei; Servizi di informazione,
    consulenza e prenotazione in materia di alloggi temporanei.
    Classe 45 Servizi giuridici.
    La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:

    Classe 35 Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali.
    Classe 36 Raccolta di fondi e sponsorizzazione finanziaria; Sottoscrizione di
    assicurazioni.
    Classe 39 Parcheggio e deposito di veicoli, ormeggio; Servizi di informazione,
    consulenza e prenotazione in materia di trasporti; Servizi di noleggio relativi
    a veicoli, trasporto e deposito.
    Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione di
    biglietti per attività ed eventi in ambito educativo, ricreativo e sportivo;
    Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Traduzioni ed
    interpretariato.
    Classe 43 Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di ristorazione; Servizi di pensioni per animali.
    Classe 45 Servizi nell’ambito della politica; Servizi di agenzie di accompagnamento;
    Servizi di collegamento in reti sociali online, accessibili tramite applicazioni
    mobili scaricabili; Servizi di presentazione in società online; Servizi online di social network.