Categoria: Marchi Descrittivi

  • Segno senza capacità distintiva nel campo dei prodotti farmaceutici Alicante 13-06-2025

    Il pubblico di riferimento intenderebbe il termine “Ivequine” come legato ad un prodotto che viene somministrato ai cavalli per via endovenosa. Per questo motivo l’esaminatore europeo non ravvede nel termine una capacità distintiva da altri prodotti presenti sul mercato farmaceutico.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 13/06/2025
    ************Reggio Emilia
    ITALIA
    Fascicolo nº: ************
    Vostro riferimento: ***********
    Marchio: IVEQUINE
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ************ (Reggio Emilia)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 09/01/2025 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 5 Prodotti farmaceutici per uso veterinario; Preparati e sostanze veterinarie;
    Preparati farmaceutici per animali; Medicamenti per uso veterinario; Prodotti
    veterinari; Vaccini veterinari; Antibiotici per uso veterinario; Integratori
    alimentari e preparati dietetici per animali; Disinfettanti per uso veterinario;
    Preparazioni igieniche per la profilassi veterinaria; Prodotti antinfettivi per uso
    veterinario; Alimenti dietetici per uso veterinario; Sostanze dietetiche per uso
    veterinario; Supplementi alimentari per uso veterinario; Integratori per
    foraggio per uso veterinario; Additivi medicinali per alimenti per uso
    veterinario; Grassi per uso veterinario; Integratori antibiotici per gli alimenti
    per animali; Integratori alimentari per uso veterinario; Medicazione analgesica
    per uso veterinario; Oli medicinali, diversi dagli oli essenziali, per gli animali;
    Preparati a base di cantaride per uso veterinario; Preparati batterici per uso
    veterinario; Preparati batteriologici per uso veterinario; Preparati biologici per
    uso veterinario; Preparati chimici per uso veterinario; Preparati enzimatici per
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    uso veterinario; Preparazioni a base di aminoacidi per uso veterinario;
    Stimolanti dell’alimentazione per animali; Colture per uso veterinario; Enzimi
    per uso veterinario; Cellule staminali per uso veterinario; Formulazioni
    probiotiche batteriche per uso veterinario; Colture di tessuti biologici per uso
    veterinario; Preparazioni diagnostici per uso veterinario; Terreni di coltura per
    uso veterinario; Aminoacidi per uso veterinario; Fermenti per uso medico o
    veterinario; Prodotti veterinari per il trattamento di batteri intestinali; Prodotti
    veterinari per il trattamento di parassiti intestinali.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
    si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso sia il
    consumatore medio sia il professionista del settore di riferimento di lingua inglese
    attribuirebbe dei due termini congiunti un preciso significato traducibile in italiano come;
    ‘endovenosa equina’.
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/iv
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/equine
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «IVEQUINE» semplicemente come
    un’indicazione informativa commerciale non distintiva che i prodotti sono destinati ai cavalli e
    devono essere somministrati attraverso le vene. Pertanto, il pubblico di riferimento
    tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma
    meramente come un’informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019113942 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 5 Prodotti farmaceutici per uso veterinario; Preparati e sostanze veterinarie;
    Preparati farmaceutici per animali; Medicamenti per uso veterinario; Prodotti

  • Marchio non distintivo nel campo alimentare – Alicante 06-08-2025

    Marchio non distintivo nel campo alimentare – Alicante 06-08-2025

    Assaggia verrebbe inteso dal consumatore, ad avviso dell’esaminatore, come esortazione a provare un determinato prodotto alimentare. Il segno non distingue il prodotto da quello di altri proposti sul mercato.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 6/8/2025
    ************Bari
    ITALIA
    Fascicolo nº: **********
    Vostro riferimento: ************
    Marchio: ASSAGGIA
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: *************
    ************** Roma (RM)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 11/11/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 29 Uova; carne e prodotti a base di carne; burro; yogurt; latticini; prodotti
    caseari e loro succedanei; salumi; prosciutti; salame; formaggi; formaggi
    stagionati; formaggio fresco; formaggio lavorato; formaggio tipo ricotta;
    formaggi cremosi; pesce; pesce conservato; olive conservate; olive [pronte];
    Oli e grassi commestibili; oli aromatizzati; olio di oliva; olio extravergine di
    oliva; olio di oliva ad uso alimentare; pomodori pelati; pomodori in scatola;
    passato di pomodoro; concentrato di pomodoro; estratti di pomodoro; patate
    trattate; patate fritte; sottaceti; ortaggi in conserva [sott’olio]; verdura cotta;
    ortaggi preparati; frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati;
    legumi cotti; frutta tagliata; frutta congelata; frutta secca; gelatine,
    marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili.
    Classe 30 Caffè; tè; cacao; succedanei del caffè; riso; pane; pane tostato; pane
    integrale; panini; sandwiches; lievito; paste alimentari; pasta fresca; pasta
    secca; pasta ripiena; maccheroni; spaghetti; tagliatelle; piatti a base di
    pasta; farine alimentari; farina di cereali; farina commestibile; preparati fatti
    di cereali; preparati per prodotti da forno; prodotti da forno; biscotti;
    biscottini; biscotti salati; crackers; grissini; focacce; crostini; preparati per
    basi per pizze; impasto per pizza; pasta sfoglia; pizze; salse; salsa di
    pomodoro; sughi per pasta; preparati per sughi; condimenti; spezie; erbe
    (conservate); sale; aceto; confetteria; pasticceria fresca; dolci pronti
    [pasticceria]; torte; dolci; soufflé (dolci); Gelati, yogurt gelato e sorbetti;
    zucchero, miele, melassa; cioccolato.
    Classe 32 Acque; succhi di frutta; succhi di verdura; succhi vegetali [bevande]; frullati
    [bevande a base di frutta o di ortaggi misti]; birre; aperitivi analcolici;
    cocktails analcolici; bevande analcoliche; preparati per fare bevande
    analcoliche; essenze non alcoliche per la preparazione di bevande;
    bevande energetiche; bevande proteiche; sorbetti [bevande].
    Classe 33 Vino; vino rosso; vino bianco; vino brulé; vino d’uva; aperitivi a base di vino;
    bevande a base di vino; cocktail a base di vino già pronti; vini irrobustiti; vini
    rosati; vini spumanti; vini dolci; vini fermi; vini bianchi spumanti; vini rossi
    spumanti; vini di frutta; vini da dessert; vini per aperitivi; vini da tavola; vini
    da cucina; Vini spumanti a fermentazione naturale; liquori; liquori fermentati;
    amari [liquori]; alcolici distillati; bevande distillate; bevande alcoliche
    (escluse le birre); preparati alcolici per fare bevande.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, che attribuirebbe al
    segno il significato seguente: gusta un cibo o una bevanda tanto da sentirne e
    giudicarne il sapore ecc.

    Il suddetto significato del termine «ASSAGGIA» (seconda persona singolare
    dell’imperativo del verbo ‘assaggiare’), di cui il marchio è composto, è supportato dai
    seguenti riferimenti di dizionario: https://www.treccani.it/vocabolario/assaggiare/ . Il
    contenuto rilevante di questo link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.

    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «ASSAGGIA» semplicemente come
    una dicitura promozionale, la cui funzione è di invitare il consumatore a provare,
    gustare i prodotti alimentari forniti da richiedente, ad esempio per valutarne la bontà,
    la qualità, il sapore rispetto ad altri dello stesso tipo. Il pubblico di riferimento non
    distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine commerciale. Non
    vedrebbe altro che un’informazione promozionale che serve meramente a invitare il
    consumatore a svolgere una ben determinata azione, come più sopra indicato.

    Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
    7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/12/2024 che possono essere sintetizzate come segue:

    Il marchio è distintivo perché non descrittivo. Il termine non descrive in prodotto,
    bensì un’azione, ovvero il gesto di assaporare o provare un cibo. Il segno non è
    descrittivo di un prodotto alimentare specifico e non ne identifica alcuno. Il verbo
    ‘assaggiare’ ha una forte connotazione emotiva legata al piacere del cibo e alla
    scoperta di nuovi sapori, evoca sensazioni positive e pertanto rimane ben impresso
    nella mente dei consumatori.

    Il marchio non è rivolto a persone che conoscano necessariamente la lingua italiana.
    Il significato della parola ‘ASSAGGIA’ non verrebbe compreso in altri territori
    dell’Unione europea dove non si parla italiano.

    Il richiedente trasmette un elenco di marchi ammessi a registrazione dall’EUIPO, a
    suo parere marchi suggestivi che evocano, ma non descrivono, le caratteristiche dei
    prodotti.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    In primo luogo, l’Ufficio fa notare di aver basato la notifica di motivi di rifiuto sull’assenza di
    distintività del segno e non sulla descrittività dello stesso. Pertanto, i riferimenti del
    richiedente alla mancanza di descrittività del segno sono irrilevanti nel caso di specie e non
    saranno presi in considerazione. Ad ogni buon conto, occorre ricordare che sebbene i segni
    con significato descrittivo sono, inoltre, privi di carattere distintivo, ciò non significa, al
    contrario, che un segno non descrittivo possieda di per sé carattere distintivo.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
    quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
    o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
    utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
    come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi

    di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

    Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie

    di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del

    pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e

    che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di

    marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,

    § 38).

    È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico

    interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della

    categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,

    EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

    Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio

    commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,

    paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno

    strumento d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati,

    affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi

    del titolare del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01,

    Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,

    EU:T:2003:183, § 21).

    Nella sua comunicazione, l’Ufficio ha indicato in modo esaustivo il significato del termine

    «ASSAGGIA» in italiano. Si tratta di un verbo all’imperativo, dal significato chiaro e

    inequivoco, ovvero “gusta un cibo o una bevanda tanto da sentirne e giudicarne il sapore

    ecc.”. Si tratta di un costrutto grammaticalmente corretto e pertanto non percepito come

    inusuale dal consumatore di riferimento italiano.

    L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato che le verrebbe

    possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza

    necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di un

    vocabolo del tutto corrente e comprensibile al grande pubblico.

    Pertanto, se applicato a bevande di diverso tipo e a prodotti alimentari come quelli richiesti, il

    segno «ASSAGGIA» non farebbe altro che trasmettere al consumatore interessato di lingua

    italiana un invito a provare, gustare i prodotti alimentari forniti da richiedente, ad esempio per

    valutarne la bontà, la qualità, il sapore rispetto ad altri dello stesso tipo. Parafrasando quanto

    indicato dal richiedente, «ASSAGGIA» può evocare sensazioni positive nel consumatore, lo

    può spingere a scoprire nuovi sapori mediante il cibo o le bevande del richiedente,

    sottolineando una connotazione emotiva legata al piacere del cibo, ma non sarà in grado di

    identificare l’origine commerciale dei prodotti che designa e, di conseguenza, non è in grado

    di assolvere la funzione essenziale del marchio. Il consumatore cercherà altrove

    nell’etichetta o confezione dei prodotti il marchio che li contraddistingue.

    In relazione ai prodotti obiettati, pertanto, il segno sarà senza dubbio interpretato dal

    consumatore di riferimento come un claim commerciale, anziché come un indicatore

    dell’origine commerciale del prodotto.

    L’Ufficio è dell’avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi

    promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali diciture

    come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione.

    Per i motivi sopra esposti il segno in esame è, prima facie, privo di carattere distintivo. Ad

    avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere

    scere nel segno in
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    questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale
    unicamente qualora fosse “educato” a farlo attraverso un lungo processo di
    “familiarizzazione” con il prodotto. Tuttavia, la richiedente non ha trasmesso prova alcuna al
    riguardo.
    A proposito dell’argomento secondo cui il segno non è non distintivo per la maggior parte dei
    consumatori dell’UE, va considerato che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione
    ai sensi del diritto dell’Unione europea e deve essere interpretato sulla base di una norma
    comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se
    esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, anche se il segno è
    distintivo per la maggior parte dei consumatori dell’UE, per essere escluso dalla
    registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una
    qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
    Pertanto, il fatto che il segno sia non distintivo per i consumatori di lingua italiana all’interno
    dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    RMUE.
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
    giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    in quanto nessuno contiene il termine ‘ASSAGGIA’.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019097896 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Registrare un marchio per accessori per autoveicoli, occorre distinguersi – Alicante 15-05-2025

    Registrare un marchio per accessori per autoveicoli, occorre distinguersi – Alicante 15-05-2025

    Il consumatore finale intenderebbe Fast Fit come un parafango per veicoli che può essere
    installato in modo rapido, per questo motivo ad avviso dell’esaminatore è un segno descrittivo che non distingue il prodotto oggetto del marchio dallo stesso prodotto di altre aziende presenti sul mercato.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 15/05/2025
    *************** Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio: FAST FIT
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ************

    Altamura
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 07/03/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 12 Alette parafango per veicoli; Parafango per cicli; Ganci per parafanghi;
    Supporti per parafanghi; Parafanghi per veicoli; Parafanghi per camion;
    Paraspruzzi per veicoli; Antispruzzo [parafanghi] per veicoli; Estensioni di
    parafanghi per veicoli terrestri; Cerchi di sicurezza in gomma per parafanghi
    di automobili; Cerchi di sicurezza in gomma per parafanghi di camion;
    Supporti per parafanghi, ovvero parti strutturali per veicoli; Parafanghi per
    automobili; Supporti per attacchi da traino; Attacchi di rimorchi per veicoli;
    Ganci [attacchi di rimorchi] per veicoli; Supporti per veicoli; Veicoli.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
      consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
      i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
      inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: adattare/installare veloce.
    • Il suddetto significato dei termini «FAST FIT», di cui il marchio è composto, è
      supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fast
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fit
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i prodotti obiettati nella classe 12 – quali ad esempio, parafanghi per veicoli;
      antispruzzo [parafanghi] per veicoli; cerchi di sicurezza in gomma per parafanghi di
      automobili; cerchi di sicurezza in gomma per parafanghi di camion – possono essere
      installati in modo rapido.
    • Per quanto riguarda i veicoli in classe 12, i consumatori potrebbero percepire il segno
      come un’indicazione di veicoli progettati per una manutenzione rapida o per l’installazione veloce di componenti. Pertanto, il segno descrive qualità e
    • destinazione dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
      di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
      di altre imprese.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
      Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
      un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
      Pagina 3 di 3
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019135910 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • Registrare un marchio nel settore elettrico Alicante 07/05/2025

    il consumatore che si approccia ai prodotti del settore elettrico potrebbe pensare che i prodotti che ha visto abbiano cariche elettriche opposte poichè da qui “polarità”. Per questo motivo il termine oggetto di esame non è distintivo e può proseguire l’iter di registrazione relativamente alle classi che non sono attinenti ai prodotti del settore elettrico.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 07/05/2025
    *********** NAPOLI
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ************
    Milano
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 02/12/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    L’obiezione è stata sollevata per i prodotti e servizi delle classi 9 e 42 che erano:

    Classe 9 Apparecchi, strumenti e cavi per l’elettricità; Contenuti scaricabili e registrati;
    Dispositivi di misura, rilevamento, sorveglianza e controllo; Dispositivi di
    navigazione, guida, tracciamento, segnaletica e cartografia; Dispositivi di
    salvataggio, sicurezza, protezione e segnalazione; Dispositivi ottici,
    miglioratori e correttori di immagini; Dispositivi scientifici e da laboratorio per
    terapie con uso di elettricità; Equipaggiamento per sommozzatori; Magneti,
    magnetizzatori e demagnetizzatori; Strumenti, indicatori e regolatori per
    misurare, rilevare e monitorare; Tecnologie dell’informazione e dispositivi
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    audiovisivi, multimediali e fotografici; Software; Software applicativo.
    Classe 42 Collaudi, certificazioni e controllo di qualità; Servizi di progettazione; Servizi
    di scienza e tecnologia; Servizi informatici; Progettazione e sviluppo di
    software; Sviluppo di software; Consulenza in materia di software;
    Consulenza in materia di progettazione di software per computer.

    Dopo le modifiche dovute all’istanza di limitazione del richiedente in data 03/02/2025, con
    comunicazione del 04/02/2025 l’Ufficio ha confermato che i prodotti e servizi rimanenti sono i
    seguenti:
    Classe 9 Software per cloud computing; Software applicativi per servizi di cloud

    Classe 42 Sviluppo di software; Consulenza in materia di software; Consulenza in
    materia di progettazione di software per computer; Servizi di fornitori di
    cloud hosting; Fornitura di sistemi informatici virtuali tramite cloud
    computing; Consulenza in materia di reti ed applicazioni di cloud
    computing; Programmazione di software operativo per accesso ed utilizzo
    di una rete di cloud computing; Progettazione e sviluppo di software
    operativi per accesso e utilizzo di una rete di cloud computing.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua inglese, incluso un professionista del settore elettrico
      e informatico, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione,
      attribuirebbe al segno il significato di ‘polarità’. Ciò è stato supportato da riferimenti di
      dizionario (informazioni estratte da Collins English dictionary online in data
      02/12/2024 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/polarity, Il
      contenuto rilevante di questo link è stato riprodotto nella lettera di obiezione).
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che alcuni prodotti, in particolare quelli elettrici o quelli che coinvolgono direttamente
      l’energia elettrica, presentano in punti diversi proprietà fisiche opposte, quali la carica
      elettrica, come ad esempio apparecchi, strumenti e cavi elettrici dotati di polarità
      elettrica; oppure che altri prodotti presentano simili proprietà magnetiche, come ad
      esempio magneti, magnetizzatori e demagnetizzatori, oppure che i prodotti servono
      per verificare o intervenire in vari modi in detta polarità. Il segno descrive che altri tra
      i prodotti rivendicati servono per il rilevamento, misurazione, controllo,
      rintracciamento, ecc., della polarità dei o nei corpi, e che altri ancora sono dotati di
      polarità elettrica o magnetica, oppure possono trasferirla, applicarla, o utilizzarla in
      vari modi e per fini diversi, come dispositivi di salvataggio o da laboratorio per terapie
      con uso di elettricità. Inoltre, rispetto a prodotti come tecnologie dell’informazione e
      software, il segno indica strumenti informatici, applicazioni, ecc., che si usano in
      Pagina 3

    relazione alla polarità di corpi o sistemi, ad esempio per effettuare test di polarità
    energetica o magnetica. Riguardo la Classe 42 il segno indica che i servizi sono
    prestati rispetto a prodotti con quella condizione di un corpo o sistema con proprietà
    fisiche opposte in punti diversi (come poli magnetici o carica elettrica) oppure rispetto
    a quella condizione di polarità, ad esempio per il loro collaudo, certificazione, verifica,
    ecc., oppure che servizi quali la progettazione, sviluppo e consulenza di software si
    riferiscono a programmi o insieme di programmi impiegati su un sistema di
    elaborazione che sono relativi alla polarità dei corpi o di sistemi di corpi. Pertanto,
    nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da una grafia semplice e comune, il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su
    tipo o natura, funzione o destinazione, o altre caratteristiche come l’oggetto o il
    contenuto dei prodotti, e come funzione o destinazione e oggetto o contenuto dei
    servizi. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.

  • Registrare un marchio nel settore della formazione – Alicante 12-05-2025

    Registrare un marchio nel settore della formazione – Alicante 12-05-2025

    Viva la scuola viva per attività di didattica e formativa per l’esaminatore comunitario è meramente elogiativo per cui non distingue i servizi rivendicati da quelli usati nello stesso settore presenti sul mercato.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 12/05/2025
    ************Vicenza
    ITALIA
    Fascicolo nº: **********
    Vostro riferimento: ***********
    Marchio: VIVA LA SCUOLA VIVA
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente:
    ************** Vicenza
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 07/03/2025 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 41 Formazione; Formazione avanzata; Formazione continuativa; Formazione
    professionale; Formazione industriale; Formazione didattica; Formazione
    computerizzata; Attività di formazione; Trasmissione di formazione;
    Assistenza personale [formazione]; Educazione e formazione; Corsi di
    formazione; Formazione del personale; Formazione per insegnanti;
    Formazione e istruzione; Formazione per infermiere; Formazione per adulti;
    Formazione in gestione; Workshop di formazione; Noleggio di formazione
    registrata; Servizi di formazione professionale; Formazione professionale
    (Fornitura di -); Trasferimento di know-how [formazione]; Servizi di
    istruzione e formazione; Consulenza in materia di formazione; Corsi di
    formazione per giovani; Formazione per opportunità di impiego; Servizi di
    formazione del personale; Servizi di formazione per giovani; Corsi di
    formazione post-laurea; Informazioni in materia di formazione;
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    Realizzazione di seminari di formazione; Life coaching (formazione alla
    vita); Servizi di formazione dei dipendenti; Formazione in materia di finanza;
    Fornitura di servizi di formazione; Organizzazione di seminari di formazione;
    Fornitura di servizi di formazione online; Fornitura di formazione,
    insegnamento e lezioni; Servizi di educazione e formazione linguistica;
    Servizi di educazione e formazione professionale; Consulenza in materia di
    formazione professionale; Offerta di seminari di formazione online; Fornitura
    di corsi di formazione online; Formazione in materia di sviluppo personale;
    Formazione in materia di salute occupazionale; Servizi di divertimento,
    istruzione e formazione; Organizzazione e gestione di laboratori di
    formazione; Organizzazione e conduzione di workshop di formazione;
    Organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione];
    Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione; Servizi di formazione
    a distanza forniti online; Organizzazione di corsi di formazione e training;
    Organizzazione e conduzione di seminari di formazione; Organizzazione di
    escursioni per finalità di formazione; Servizi d’istruzione di scuola
    secondaria; Offerta di corsi d’istruzione a livello di scuola superiore;
    Istruzione mediante apprendimento a distanza a livello di scuola secondaria;
    Sviluppo di programmi internazionali di scambio per studenti;
    Organizzazione per gli studenti di corsi di istruzione; Organizzazione della
    partecipazione di studenti in attività didattiche; Corsi di lingue; Servizi relativi
    a educazione e istruzione; Attività culturali; Conduzione di attività culturali;
    Fornitura di attività culturali; Amministrazione [organizzazione] di attività
    culturali; Organizzazione e conduzione di attività culturali; Fornitura di
    informazioni su attività culturali; Organizzazione di conferenze relative ad
    attività culturali; Servizi d’informazione in materia d’attività culturali;
    Organizzazione di seminari in materia di attività culturali; Servizi di
    intrattenimento e divertimento, attività sportive e culturali; Orientamento
    professionale; Test di orientamento professionale; Servizi di orientamento
    professionale; Formazione in materia di orientamento; Consulenza in
    materia d’orientamento professionale [istruzione]; Istruzione in materia di
    orientamento per giovani; Consulenza didattica o formativa in materia di
    orientamento professionale; Corsi di formazione per giovani in preparazione
    all’orientamento professionale; Formazione computerizzata in materia di
    consulenza relativa ad orientamento professionale; Orientamento e
    coaching professionale [consulenza in materia di formazione e istruzione];
    Orientamento professionale riguardante la possibilità di evitare problemi
    correlati alla salute; Consulenza in materia di orientamento professionale
    (consulenza in materia di formazione ed istruzione); Servizi di consulenza e
    informazione in materia di orientamento professionale (consulenza in
    materia d’istruzione e formazione); Corsi scolastici di assistenza allo studio;
    Organizzazione di seminari di lavoro; Offerta di servizi per la formazione
    relativa al lavoro.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    ·Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
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    i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
    caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
    seguente: acclamazione di giubilo/plauso/approvazione per la scuola – intesa come
    ente educativo con la finalità di diffondere, attraverso un insegnamento metodico e
    collettivo, la cultura, l’istruzione e la preparazione professionale – che è in
    vita/attuale/piena di vitalità.
    · Il suddetto significato dei termini «VIVA LA SCUOLA VIVA», di cui il marchio è
    composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://dizionario.internazionale.it/parola/viva
    https://dizionario.internazionale.it/parola/la
    https://dizionario.internazionale.it/parola/scuola
    https://dizionario.internazionale.it/parola/vivo
    · Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «VIVA LA SCUOLA VIVA»
    semplicemente come uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di
    comunicare una dichiarazione di ispirazione

  • Registrare un marchio nel settore dei saponi e detergenti – Alicante 12-05-2025

    Registrare un marchio nel settore dei saponi e detergenti – Alicante 12-05-2025

    “Laboratorio dei saponi” ad avviso dell’esaminatore europeo è descrittivo poichè il consumatore finale percepirebbe i prodotti oggetto di rivendicazione come prodotti che provengono da un locale adibito alla preparazione di saponi e questo non riesce ad assolvere il primo requisito di un marchio cioè la originalità.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 12/05/2025
    ************Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: ************
    Vostro riferimento: ************
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: *************GENOVA
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 19/11/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 3 Bagnoschiuma; balsamo trattante; cosmetici; creme anti-età; creme
    cosmetiche; creme cosmetiche nutrienti; creme cosmetiche per il corpo;
    creme cosmetiche per la cura della pelle; creme da bagno; creme da doccia;
    creme da giorno; creme da notte; creme detergenti [cosmetici]; creme di
    bellezza; creme idratanti; creme per il corpo; creme struccanti; creme
    tonificanti [cosmetici]; deodoranti per esseri umani; gel da bagno; gel per il
    corpo; gel per il viso; gel per la doccia; idratanti per la pelle; latte da bagno;
    latte detergente; latte idratante; lozione da bagno; lozioni cosmetiche per la
    pelle; lozioni idratanti [cosmetici]; oli cosmetici; oli per la profumeria; prodotti
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    cosmetici e di bellezza; profumi; sapone cosmetico; sapone da bagno;
    sapone detergente; sapone liquido; sapone per la pelle; sapone per le mani;
    saponette; saponi per il corpo; saponi per il viso; shampoo; tonici per uso
    cosmetico.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: locale o edificio fornito di apposite installazioni e apparecchi per la
    preparazione di sali alcalini di acidi grassi a elevato numero di atomi di carbonio.
    https://www.treccani.it/vocabolario/laboratorio/).
    https://www.treccani.it/vocabolario/sapone/ )
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti Bagnoschiuma; Balsamo trattante; Cosmetici; Creme anti-età; Creme cosmetiche;
    Creme cosmetiche nutrienti; Creme cosmetiche per il corpo; Creme cosmetiche per la cura
    della pelle; Creme da bagno; Creme da doccia; Creme da giorno; Creme da notte; Crème
    detergenti [cosmetici]; Creme di bellezza; Creme idratanti; Creme per il corpo; Crème
    struccanti; Creme tonificanti [cosmetici]; Deodoranti per esseri umani; Gel da bagno; Gel per
    il corpo; Gel per il viso; Gel per la doccia; Idratanti per la pelle; Latte da bagno; Latte
    detergente; Latte idratante; Lozione da bagno; Lozioni cosmetiche per la pelle; Lozioni
    idratanti [cosmetici]; Oli cosmetici; Oli per la profumeria; Prodotti cosmetici e di bellezza;
    Profumi; Sapone cosmetico; Sapone da bagno; Sapone detergente; Sapone liquido; Sapone
    per la pelle; Sapone per le mani; Saponette; Saponi per il corpo; Saponi per il viso;
    Shampoo; Tonici per uso cosmetico sono elaborati, sono prodotti e/o provengono da un
    locale specializzato nelle produzione di saponi. Infatti è pacifico asserire che un laboratorio
    specializzato nell’elaborazione di prodotti che contengono sodio e potassio producano
    anche creme posto che molte creme da viso e/o cosmetiche, in generale, contengono quali
    ingredienti potassio e sodio. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati, il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul luogo di fabbricazione
    dei prodotti.
    Benché il segno « » contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono
    un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
    distintivo il marchio nel suo insieme. La dicitura è perfettamente leggibile ed è riprodotta in
    caratteri di stampa alquanto comuni e banali. La presentazione del segno con il termine
    ‘LABORATORIO’ in alto e con i termini ‘DEI’ e ‘SAPONI’ posti al di sotto, è un espediente
    grafico molto utilizzato nel campo di riferimento e che non è in grado di distogliere
    l’attenzione del consumatore dal significato descrittivo e privo di carattere distintivo del
    segno. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere
    alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la
    protezione.

  • Registrare un nome nel settore dei servizi di ristorazione – Alicante 06/05/2025

    Registrare un nome nel settore dei servizi di ristorazione – Alicante 06/05/2025

    Il consumatore italiano attribuirebbe al segno “terrazza romana” il significato di ripiano scoperto d’un edificio spesso destinato a pubblici locali (caffè, ristoranti, luoghi di ritrovo di stabilimenti alberghieri, ecc) di Roma/situata a Roma quindi sarebbe indicativo di informazioni ovvie e dirette sul luogo in cui sono forniti i servizi oggetto di rivendicazione, inteso sia come luogo fisico (la terrazza) sia come provenienza geografica (Roma)

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 06/05/2025
    **************Firenze
    ITALIA
    Fascicolo nº: ************
    Vostro riferimento: ************
    Marchio: TERRAZZA ROMANA
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ************ Milano
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 25/02/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 43 Servizi di bar; servizi di bar specializzati in cocktail e in aperitivi; servizi di barcaffè; servizi di caffetterie; servizi da sala da tè; sale cocktail; servizi di pub
    [bar]; servizi di bar-ristoranti; servizi di ristorazione forniti da alberghi;
    somministrazione di cibi e di bevande a ospiti; somministrazione di bevande
    alcoliche e analcoliche; servizi di ospitalità nell’ambito di attività alberghiere.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
      ripiano scoperto d’un edificio spesso destinato a pubblici locali (caffè, ristoranti,
      luoghi di ritrovo di stabilimenti alberghieri, ecc) di Roma/situata a Roma.
      Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
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    • Il suddetto significato dei termini «TERRAZZA ROMANA», di cui il marchio è
      composto, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario (estratti in data
      20/02/2025):
      o https://www.treccani.it/vocabolario/terrazza/
      o https://www.treccani.it/vocabolario/romano1/
      Il contenuto dei link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i servizi obiettati in classe 43, quali, servizi di bar, caffetteria, ristorazione,
      ospitalità, servizi di somministrazione di cibo e bevande, ecc., sono offerti in una
      terrazza situata a Roma. Pertanto, il consumatore di riferimento percepirebbe il
      segno come indicativo di informazioni ovvie e dirette sul luogo in cui sono forniti i
      servizi obiettati, inteso sia come luogo fisico (la terrazza) sia come provenienza
      geografica (Roma).
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
  • Registrare il nome di un vino – Alicante 06-05-2025

    Registrare il nome di un vino – Alicante 06-05-2025

    Se il nome che si intende registrare descrive un metodo di vinificazione, risultato dell’assemblaggio di vini di diverse annate, ad avviso dell’esaminatore è un nome descrittivo per cui non sarebbe distintivo rispetto ad altri vini.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 06/05/2025
    *************
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio: DOPPIA CUVÉE
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: **********
    **************
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 25/02/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre); Preparati alcolici per fare bevande.

    • L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: il consumatore medio di
    • lingua italiana, incluso il professionista del settore vinicolo, attribuirebbe al segno il
    • significato seguente: assemblaggio di due distinte miscele di vino, la creazione di un
    • prodotto finale che è il risultato di una doppia selezione e combinazione.
    • Il suddetto significato dei termini «DOPPIA CUVÉE», di cui il marchio è composto,
      era supportato dai seguenti riferimenti, estratti in data 25/02/2025:
      o https://www.treccani.it/vocabolario/doppio/
  • Registrare un marchio nel settore tecnologico del software e APP – Alicante 29-04-2025

    Ad avviso dell’esaminatore europeo il segno Innovazione armonica per prodotti e servizi in ambito di software e consulenza aziendale, è un segno non distintivo. Verrebbe intesa dal consumatore che si approccia al segno come “trasformazione proporzionata, ben accordata nell’insieme” per cui non distinguerebbe il prodotto o servizio da altri prodotti o servizi.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 29/04/2025
    *********** Catanzaro
    ITALIA
    Fascicolo nº: ************
    Vostro riferimento:
    Marchio: INNOVAZIONE ARMONICA
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente:
    *********(CZ)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 26/11/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 9 Software di intelligenza artificiale; Software di intelligenza artificiale per
    analisi; Software per applicazioni web e server web; Software per fornitori di
    soluzioni digitali; Software per l’organizzazione e la visualizzazione di
    immagini e fotografie digitali; Software per la gestione di big data; Software
    per la gestione di contenuti; Software per la gestione di dati e archivi e per
    banche dati; Software per visualizzazione di supporti digitali; Software
    specializzati; Scanner di digitalizzazione; Supporti di archiviazione digitali;
    Supporti di registrazione digitali; Unità di lettura dati digitali programmabili;
    Piattaforme software collaborative [software]; Assistenti digitali personali;
    Digitalizzatori; Digitalizzatori elettronici; Dischi di archiviazione dati;
    Dispositivi di archiviazione dati; Dispositivi di controllo elettronici digitali;
    Dispositivi e supporti di memorizzazione dati; Gateway intelligenti per
    archiviazione definita da software; Processori di segnali digitali; Programmi
    di archiviazione dati; Software per la valutazione del rating aziendale in
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 10
    termini di etica aziendale, benessere aziendale, responsabilità sociale di
    impresa, sostenibilità economica e sociale, sostenibilità ambientale e
    sviluppo sostenibile; Piattaforma software per la valutazione del rating
    aziendale in termini di etica aziendale, benessere aziendale, responsabilità
    sociale di impresa, sostenibilità economica e sociale, sostenibilità
    ambientale e sviluppo sostenibile.
    Classe 35 Consulenza (Professionale alle imprese -); Consulenza alle imprese
    (Professionale -); Consulenza aziendale a imprese; Consulenza aziendale in
    materia di amministrazione di tecnologie dell’informazione; Consulenza
    gestionale; Consulenza in materia di pianificazione aziendale; Consulenza
    in materia di pianificazione e di continuità aziendale; Consulenza per la
    gestione aziendale; Consulenza in materia di strategia d’impresa;
    Consulenze aziendali; Pianificazione della gestione aziendale;
    Pianificazione di strategie di marketing; Pianificazione inerente alla gestione
    aziendale, ovvero ricerca di partner per fusioni e acquisizioni aziendali e per
    imprese commerciali; Pianificazione strategica aziendale; Servizi di
    consulenza (Affari -) in materia di gestione d’impresa; Servizi di consulenza
    aziendale; Servizi di consulenza aziendale in materia di promozione di
    campagne di raccolta fondi; Servizi di consulenza in materia di
    amministrazione aziendale; Servizi di consulenza in materia di pianificazione
    aziendale; Servizi di consulenza in materia di struttura aziendale di impresa;
    Servizi di pianificazione aziendale; Servizi di pianificazione aziendale per
    imprese; Servizi di strategia aziendale e pianificazione; Servizi in materia di
    strategie aziendali; Sviluppo di strategie e concetti di marketing; ; Sviluppo e
    attuazione di strategie di marketing per conto terzi; Servizi di assistenza e
    consulenza in materia di pianificazione aziendale; Servizi di comunicazione
    disponibili tramite reti digitali; Assistenza in materia di pianificazione
    aziendale; Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi;
    Assistenza nel settore della gestione e della pianificazione aziendale;
    Gestione di progetti aziendali; Stesura di studi di progetti aziendali; Servizi di
    consulenza in materia di orientamento professionale (non consulenza
    relativa a educazione e formazione); Servizi di sviluppo di strategie
    aziendali; Consulenza in materia di sviluppo dell’immagine aziendale; Studi
    di marketing; Servizi di consulenza aziendale in materia di etica aziendale,
    benessere aziendale, responsabilità sociale di impresa, sostenibilità
    economica e sociale, sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile.
    Classe 38 Telecomunicazioni; Trasmissione dei dati; Trasmissione di contenuti audio
    digitali; Trasmissione di dati; Trasmissione di file digitali; Trasmissione di
    informazioni digitali; Trasmissione di segnali digitali audio e video su una
    rete informatica globale; Trasmissione digitale di dati; Trasmissione digitale
    di dati tramite internet; Trasmissione e diffusione di dati; Trasmissione
    internazionale di dati; Trasmissione computerizzata di dati; Trasferimento di
    dati mediante telecomunicazioni; Trasferimento automatico di dati digitali
    tramite canali di telecomunicazione; Accesso a reti informatiche globali;
    Pagina 3 di 10
    Accesso a siti elettronici; Accesso remoto a dati; Bacheche elettroniche e
    fori di discussione on-line; Bacheche informatiche; Comunicazione per
    computer ed accesso ad Internet; Comunicazione tramite terminali
    informatici digitali e analogici; Comunicazioni elettroniche di dati;
    Comunicazioni tramite computer; Comunicazioni tramite terminali di
    computers; Fornitura all’utenza di servizi d’accesso a piattaforme su
    internet; Fornitura all’utenza di servizi d’accesso a portali su internet;
    Fornitura dell’accesso a contenuti, siti web e portali; Fornitura di accesso a
    banche dati; Fornitura di accesso a banche dati informatiche; Fornitura di
    collegamenti a dati elettronici; Fornitura di servizi d’accesso a piattaforme e
    portali su internet; Fornitura di servizi d’accesso a piattaforme su internet;
    Fornitura di servizi d’accesso a portali su internet; Fornitura di servizi di
    accesso ad un mercato elettronico [portale] su reti informatiche; Servizi di
    bacheche elettroniche; Servizi di comunicazione dati; Servizi di
    comunicazione digitale; Servizi di comunicazione tra banche dati; Servizi di
    portali di telecomunicazione; Servizi di reti di telecomunicazione; Servizi di
    telecomunicazione; Servizi di telecomunicazione digitale; Servizi di
    telecomunicazione disponibili tramite piattaforme e portali internet; Servizi di

  • Marchio descrittivo comunitario – Alicante 22-04-2025

    Marchio descrittivo comunitario – Alicante 22-04-2025

    Il segno “Mercato urbano” ad avviso dell’esaminatore è descrittivo poichè il consumatore che si approccia al marchio avrà l’idea che i prodotti oggetto di rivendicazione si vendono all’aperto per cui il segno non distingue gli articoli di abbigliamento oggetto del marchio da altri presenti sul mercato.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 22/04/2025
    ***********Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: ***********
    Vostro riferimento: ***************
    Marchio: ***********
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: *************
    *************
    I-20124 Milano
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 13/01/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 35 Servizi di vendita al dettaglio di abbigliamento e di accessori di
    abbigliamento.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, che attribuirebbe al
      segno il significato seguente: luogo all’aperto o insieme di edifici in cui hanno luogo
      transazioni di merci in una città; riunione periodica di compratori e venditori per la
      vendita di prodotti che ha luogo in città; complesso delle contrattazioni relative a una
      determinata città.
    • I suddetti significati dei termini «MERCATO URBANO», di cui il marchio è composto,
      sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:
      https://dizionario.internazionale.it/parola/mercato e
      https://dizionario.internazionale.it/parola/urbano . Il contenuto rilevante di questi link è
      Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
      Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
      Pagina 2 di 3
      stato riprodotto nella lettera di obiezione.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i servizi richiesti, ovvero ‘servizi di vendita al dettaglio di abbigliamento e di
      accessori di abbigliamento’: (i) hanno luogo in un’area all’aperto o in un insieme di
      edifici in cui si comprano e vendono merci in una città, ovvero in un mercato
      cittadino, in questo caso specializzato in abbigliamento ed accessori; (ii) sono
      prestati nel corso di una riunione periodica di compratori e venditori per la vendita di
      prodotti che ha luogo in città (ad esempio durante un mercato settimanale); (iii)
      rappresentano il complesso delle contrattazioni relative ad capi di abbigliamento ed
      accessori, in una determinata città. Pertanto, il segno descrive la specie dei servizi e
      il luogo in cui vengono prestati gli stessi.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
      di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
      di altre imprese.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019115207 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.