Categoria: Marchi Descrittivi

  • Registrare un marchio per biscotti – marchio non registrabile

    Registrare un marchio per biscotti – marchio non registrabile

    Biscotti della fortuna ad avviso dell’esaminatore, segno non distintivo, verrebbe percepito slogan di buon auspicio.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 07/03/2025
    *************** Forlì Cesena
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    Marchio figurativo

    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 27/09/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 30
    Biscotti.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Pagina 2 di 4
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: biscotti al cui interno vi sono piccoli pezzi di carta che riportano
    massime, motti, proverbi, frasi divertenti con lo scopo di portare buona fortuna e buon
    umore.
    https://it.wikipedia.org/wiki/Biscotto_della_fortuna
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti sono biscotti croccanti con un piccolo pezzo di carta nascosto all’interno.
    (conosciuto come ‘fortuna’. Il pezzo di carta contiene un messaggio di predizione, un motto,
    etc. scritto con tono giocoso e di buon auspicio. Pertanto, nonostante alcuni elementi
    stilizzati, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
    sul tipo/specie dei prodotti.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di
    stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
    marchio nel suo insieme. La dicitura ‘biscotti della fortuna’ è chiaramente leggibile. Il
    carattere di stampa è alquanto semplice e banale e non è in grado di dotare di carattere
    distintivo al segno. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di
    adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la
    protezione.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il
    richiedente ha presentato le sue osservazioni, l’11/10/2024 che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. Il marchio che chiediamo di registrare identifica effettivamente I biscotti con
      all’interno una frase portafortuna, esattamente come avete indicato tra I motivi di
      rifiuto. Nella vostra comunicazione riportate link e delle foto di prodotto che sono
      effettivamente simili ai prodotti che intendiamo tutelare con il marchio. Il
      richiedente allega alcune foto prodotto e mockup della confezione.
      III. Motivazione
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      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Il richiedente non ha presentato osservazioni circa il rifiuto, non solo, ma ha confermato
      quanto ribadito dall’Ufficio nella notifica di rifiuto del 27/09/2024. Considerando questo
      aspetto, l’Ufficio reputa non necessario dover ripetere gli stessi argomenti espressi nella
      notifica di cui sopra.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019078637 è respinta.
      Pagina 4 di 4
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
  • Quando il segno è tradotto nella lingua di un paese europeo – Alicante 21-02-2025

    Quando il segno è tradotto nella lingua di un paese europeo – Alicante 21-02-2025

    JULJUL in lingua danese viene tradotto come Natale Natale per cui ad avviso dell’esaminatore europeo il consumatore che si approccia a queste candele profumate intenderebbe il segno come prodotte per il Natale: destinazione d’uso che rende il segno non distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 21/02/2025
    ************** (VR)
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    019079415
    JULJUL
    Marchio denominativo
    ************* (VR)
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 26/09/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 4
    Candele; Candele profumate.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua danese attribuirebbe al segno il
    significato traducibile in italiano come: Natale, Natale.
    https://sproget.dk/lookup?SearchableText=jul )
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti in classe 4 Candele; Candele profumate sono specificamente disegnate e/o
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    prodotte per il Natale. Pertanto, il segno descrive tipo/specie e destinazione d’uso dei
    prodotti.
    Assenza di carattere distintivo
    Il fatto che il termina ‘JULJUL’ sia ripetuto non sarà percepito dal pubblico di riferimento
    come una indicazione di una ben precisa origine commerciale dei prodotti ma bensì come
    un semplice slogan commerciale che intende indicare che i vari tipi di candele sono state
    realizzate appositamente per essere utilizzate nel periodo natalizio (ad esempio a forma
    d’albero di natale o realizzate di colore rosso e verde, etc.)
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019079415 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 4
    Candele; Candele profumate.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 3
    Acqua profumata per la biancheria; Diffusori a canna di profumo per ambienti;
    Fragranze per ambienti; Acqua di colonia; Acque da toilette; Acque da toilette
    profumate; Creme profumate; Profumi; Profumeria e fragranze; Prodotti di
    profumeria; Cosmetici.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Registrare un marchio per integratori alimentari: marchio descrittivo

    Il consumatore che si approccia a VitaminPure per prodotti farmaceutici ed in particolare integratori e vitamine, intenderebbe il segno come prodotto non alterato ma puro. Ad avviso dell’esaminatore non è un segno distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 12/02/2025
    *************Pomigliano d’Arco
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    019079757
    VitaminPure
    Marchio figurativo
    *********** (CR)
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 11/10/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 5
    Prodotti farmaceutici; Prodotti chimico-farmaceutici; Integratori nutrizionali;
    Integratori probiotici; Integratori vitaminici; Integratori antiossidanti;
    Integratori minerali nutrizionali; Integratori vitaminici liquidi; Integratori per
    migliorare la forma fisica e la resistenza; Integratori a base d’erbe;
    Integratori alimentari di vitamine.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
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    Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede
    la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “vitamina pura”. Ciò è stato
    supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English
    dictionary
    online
    in
    data
    11/10/2024
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vitamin
    all’indirizzo
    e
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pure. Il contenuto rilevante di
    questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti rivendicati, vale a dire prodotti farmaceutici e integratori di diverso tipo,
    contengono vitamine che non sono mescolate con nient’altro e/o che contengono
    vitamine senza sostanze nocive.
    L’Ufficio rileva l’inversione dei termini ‘VITAMIN’ e ‘PURE’ rispetto alla normale
    costruzione grammaticale (i.e., pure vitamin). Tuttavia, tale inversione non richiede
    uno sforzo mentale al consumatore al fine di stabilire un collegamento immediato e
    diretto con l’espressione ordinaria e, pertanto, non è in grado di modificare la
    percezione del consumatore dell’espressione come descrittiva.
    Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da una grafia in corsivo
    semplice e comune nonché due segni ricurvi verdi, che nel complesso non
    distolgono l’attenzione dal significato descrittivo veicolato dagli elementi verbali del
    marchio, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di
    informazioni su specie e qualità dei prodotti.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli
    conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non
    dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
    elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
    essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 29/10/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. Il segno è costituito da una locuzione di fantasia, cioè il segno dominante
      “VitaminPure”, composto da due parole, unite fra loro in modo tale da
      caratterizzarsi con aspetto di novità e singolarità. La locuzione oggetto di domanda
      non ha alcun significato letterale per il consumatore inglese: si tratta di una parola
      di fantasia caratterizzata graficamente. I due segni grafici in verde caratterizzano
      visivamente il marchio e consentono al pubblico di riferimento di percepirlo come
      distintivo dell’origine commerciale dei prodotti contraddistinti.
      Pagina 3 di 8
    2. Ricerche su Google per la parola “vitaminpure” rimandano ai prodotti del
      richiedente e alla sua pagina internet dove è utilizzato con funzione distintiva. Su
      Internet non emergono traduzioni dell’espressione “vitaminpure” o usi che possano
      indurre il consumatore a percepire l’espressione come descrittiva di una qualità o
      di una caratteristica di integratori alimentari.
    3. Se per un’interpretazione soggettiva e arbitraria il pubblico dovesse percepire il
      segno come “Vitamin-Pure” (vitamina pura) questo non descriverebbe alcuna
      caratteristica dei prodotti in questione che sono integratori alimentari (sostanze
      assumibili a complemento della dieta alimentare) e non vitamine (micronutrienti
      presenti naturalmente negli alimenti). Il segno, dunque, potrebbe essere ritenuto
      descrittivo soltanto per i prodotti connessi alle vitamine, per esempio ‘Integratori
      vitaminici; ecc.” e non per altri prodotti che non sono vitamine, come ad esempio
      “Prodotti farmaceutici; ecc”.
      L’UIBM ha già concesso la registrazione per prodotti in Classe 5 per i marchi n.
      302020000103274 e n. 302024000064534
      .
    4. L’Ufficio ha già concesso la registrazione a marchi analoghi contenenti la parola
      VITAMIN in Classe 5 (esempi acclusi).
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      Considerazioni generali e preliminari
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
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      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Lingua e territorio rilevanti
      L’Ufficio osserva che il significato del segno sarà compreso dal pubblico di riferimento negli
      Stati membri in cui l’inglese è una lingua ufficiale, vale a dire l’Irlanda e Malta. Il significato
      del segno sarà compreso anche in Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia dove la
      comprensione di base dell’inglese da parte del grande pubblico è un fatto noto (26/11/2008,
      T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), e il pubblico di Cipro, dove l’inglese (unica
      lingua ufficiale fino al 1960) è parlato da una parte considerevole della sua popolazione.
      L’Ufficio rileva che l’inglese è ampiamente studiato e parlato dal pubblico, tra l’altro, nei
      suddetti Stati membri. Pertanto, in tali territori la comprensione da parte del pubblico delle
      espressioni inglesi non è limitata ai termini di base (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but
      made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
      Carattere descrittivo e non distintivo

    5. Il richiedente sostiene che la combinazione di parole oggetto della domanda di registrazione
      è un neologismo di fantasia che, nel suo insieme, è privo di significato in inglese. Sostiene
      inoltre che è grammaticalmente errato e quindi non può essere considerato descrittivo e non
      distintivo.
      L’Ufficio dissente. In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in
      quanto tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari
      non offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte.
      Inoltre, la possibilità di registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere
      valutata esclusivamente sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal giudice
      dell’Unione europea. È pertanto sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i
      criteri seguendo l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su
      prove (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
      In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
      obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del
      segno che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato.
      Pertanto, anche in assenza di esplicite voci nel dizionario che menzionino il segno
      nell’insieme, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è
      stato reso sufficientemente chiaro.
      Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua
      Pagina 5 di 8
      caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile
      con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001,
      T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
      Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
      significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
      riferimento, ossia “vitamina pura”, vale a dire con vitamine non sono mescolate ad altro e/o
      che vitamine senza sostanze nocive.
      Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata:
      Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi
      ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali
      viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di
      tali prodotti o servizi, ai sensi dell’[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo
      che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice
      somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del
      carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il
      neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella
      prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo
      compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi […]
      (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
      Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata
      nient’altro che la somma delle sue parti perché nonostante il segno consista in una parola
      composta, che non separa visivamente i termini che lo compongono, ciò non impedisce di
      constatare il suo carattere descrittivo, poiché il pubblico tende a scomporre le parole
      composte nelle loro parti costitutive comprensibili, in particolare quando hanno un significato
      chiaro.
      Il fatto che le parole che compongono un segno siano unite senza spazi è irrilevante, poiché
      l’assenza di un trattino o di uno spazio tra le parole in un segno non costituisce un elemento
      creativo tale da rendere il segno non descrittivo, né conferisce al segno alcun impatto
      distintivo
      (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37;
      17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).
      La combinazione “vitaminpure” costituisce una semplice combinazione di due elementi
      descrittivi, ragion per cui è descrittiva nel suo complesso. Sebbene in inglese gli aggettivi
      solitamente precedano i nomi, un marchio può comunque essere percepito come descrittivo
      se non è conforme a questa regola (11/04/2013, T-294/10, Carbon green, EU:T:2013:165).
      In ogni caso, ciò che conta non è tanto la correttezza grammaticale di un segno, quanto
      piuttosto che il suo significato sia chiaramente comprensibile e che non esista alcun
      significato sottostante che prevalga sulla semplice somma delle sue parti (12/02/2004,
      C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, § 41). Anche se il segno o lo slogan richiesto è
      sgrammaticato, lo sforzo mentale che occorre per attribuirgli il significato indicato non è tale
      da rendere il segno privo di senso o altrimenti in grado di risultare originale o memorabile.
      Pertanto, quando il consumatore inglese medio vedrà l’espressione “ ”
      per i
      prodotti per i quali si richiede la protezione, che sono o possono essere integratori e prodotti
      chimico-farmaceutici tipicamente vitaminici, in tutto o in parte, percepirà i due elementi
      “vitamin” e “pure” come dotati del significato citato dall’Ufficio (‘vitamina’ e ‘non mescolata ad
      altro’ e/o ‘senza sostanze nocive’) e dividerà naturalmente la parola composta in queste due
      parole separate, ed esse avranno il senso che viene ad esse normalmente attribuito.
      Pagina 6 di 8
      Il richiedente ritiene che la particolare disposizione degli elementi del segno e delle linee
      verdi lo renda distintivo. Tuttavia, in generale, il fatto che gli elementi denominativi siano
      disposti in verticale, capovolti o su una, due o più linee non è sufficiente a dotare il segno del
      livello minimo di carattere distintivo necessario per la registrazione. La posizione degli
      elementi denominativi in relazione ad elementi figurativi semplici e comuni, può soltanto
      aggiungere carattere distintivo a un segno quando la disposizione complessiva è di natura
      tale che il consumatore medio si concentra su di essa anziché percepire immediatamente il
      messaggio descrittivo.
      Non è questo il caso perché il marchio è disposto in una linea singola, con caratteri semplici
      e comuni. Inoltre, le linee verdi, per colore e forma, indicano la natura incontaminata,
      rinforzando il concetto descrittivo già veicolato dagli elementi verbali.

    6. Il richiedente sostiene di utilizzare il marchio sul mercato. Tuttavia, il semplice fatto che un
      segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo carattere distintivo intrinseco o
      su come sarà percepito e compreso dai consumatori effettivi.
      Le immagini dal proprio sito web presentate dal richiedente non sono riuscite a convincere
      l’Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un’effettiva
      indicazione dell’origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab
      initio. I documenti dimostrano soltanto che il segno è usato, tra gli altri, per un integratore in
      compresse i cui ingredienti includono la “vitamina C naturale”
      Il richiedente sostiene che nessun altro concorrente utilizzi la stessa combinazione di parole.
      Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio è valutato in base al fatto che il pubblico
      interessato possa a prima vista percepire il marchio come un’indicazione dell’origine
      commerciale del prodotto o servizio in questione. La mancanza di precedente uso non è
      necessariamente indicativa di siffatta percezione (15/09/2005, T-320/03, Live richly,
      EU:T:2005:325, § 88).

    7. Il richiedente sostiene che, in ogni caso, anche qualora il pubblico percepisse il segno in
      esame come “Vitamin-Pure” (vitamina pura) questo non descriverebbe alcuna caratteristica
      degli integratori alimentari rivendicati perché questi non sono vitamine o prodotti connessi
      alle vitamine.
      L’Ufficio dissente. È un fatto noto che i prodotti della grande famiglia degli integratori
      alimentari (integratori dietetici, nutrizionali, vitaminici, probiotici, antiossidanti, minerali
      nutrizionali, per migliorare la forma fisica e la resistenza, a base d’erbe; ecc.) sono prodotti
      specifici, assunti parallelamente alla regolare alimentazione, volti a favorire l’assunzione di
      determinati principi nutritivi. Questi possono essere contenuti in via esclusiva oppure in
      combinazione. Secondo la normativa che li disciplina, si definiscono integratori alimentari “i
      prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte
      concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un
      effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi
      Pagina 7 di 8
      essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme
      predosate” (Direttiva 2002/46/CE, attuata con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169).
      L’Ufficio concorda che il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in
      primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo
      luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati. Ne discende che è proprio in relazione ai
      prodotti rivendicati che il segno assume un chiaro significato descrittivo in quanto informa in
      maniera chiara e diretta che questi contengono vitamine allo stato puro, cioè non mescolate
      con altri principi, oppure che gli integratori designati contengono (anche) vitamine naturali,
      senza sostanze nocive.
      Il segno ha dunque un chiaro significato descrittivo ed è quindi anche privo di carattere
      distintivo.
    8. Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla
      giurisprudenza consolidata:
      il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che
      è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la
      cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
      conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
      europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente
      normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione
      non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
      addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello
      stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale
      decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata
      con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica
      nella quale trae origine il segno verbale controverso.
      (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
      Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalle decisioni cui fa riferimento il
      richiedente.
      In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a
      registrazioni nazionali degli Stati membri che non hanno l’inglese come lingua e in cui il
      segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta l’UE (03/07/2003,
      T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
    9. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad
      esempio VitAmino n. 010375285;
      014944698;
      MUE n. 017900894; Vitamin N MUE n.
      MUE n. 018341256, ecc. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata
      afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio
      [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di
      un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio
      dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
      interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
      (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
      EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      Pagina 8 di 8
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
      in quanto l’associazione di parole e/o elementi figurativi è diversa da quella del caso in
      esame.
      Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è
      possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati
      registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.
      Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un
      meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione
      della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019079757 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Marchio descrittivo nel settore dei vaporizzatori – Alicante 04-02-2025

    Marchio descrittivo nel settore dei vaporizzatori – Alicante 04-02-2025

    il segno è HYDROSMOKE insetticidi e vaporizzatori ed è descrittivo come termine poichè tradotto è acqua e fumo e ad avviso dell’esaminatore non conferisce distintività al segno.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 04/02/2025
    ************
    I-10121 torino
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    HYDROSMOKE
    Marchio denominativo
    ************torino
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 29/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 5
    Classe 7
    Insetticidi; Preparati insetticidi; Antiparassitari; Pesticidi contro i nematodi;
    Larvicidi; Ratticidi; Disinfettanti; Disinfettanti ed antisettici; Saponi disinfettanti;
    Prodotti repellenti per insetti; Preparati per distruggere gli insetti.
    Vaporizzatori (per insetticida -) [macchine].
    Carattere descrittivo
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
    significato seguente: fumo a base d’acqua.
    Il suddetto significato dei termini “HYDRO” e” SMOKE”, di cui il marchio è composto, è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario. HYDRO indicating or denoting water, liquid,
    or fluid (informazioni estratte dal dizionario Collins in data 29.07.2024) all´indirizzo
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hydro
    Traduzione non ufficiale
    all’italiano: che indica o denota acqua, liquido o fluido
    SMOKE the product of combustion, consisting of fine particles of carbon carried by hot
    gases and air. (informazioni estratte dal dizionario Collins in data 29.07.2024 all’indirizzo
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smoke ) Traduzione non ufficiale
    all’italiano: Il prodotto della combustione, costituito da fini particelle di carbonio trasportate
    da gas caldi e aria.
    Assenza di carattere distintivo
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. L’unione
    delle due parole “HYDRO” e “SMOKE” non conferisce distintività al segno.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 11.11.2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. L’ interpretazione dell’Ufficio non riflette correttamente l’originalità e il valore
      innovativo della nostra tecnologia.
    2. Il nostro target di riferimento è costituito principalmente da professionisti del
      settore, non necessariamente di lingua inglese che hanno una conoscenza tecnica
      avanzata e comprendono immediatamente le caratteristiche distintive dei nostri
      prodotti.
    3. Il termine “HYDROSMOKE” non significa “fumo a base d’acqua” come sostenuto
      nella contestazione. Nel processo non vi è traccia di acqua residua nel fumo
      generato. Il marchio si riferisce invece a una tecnologia in cui l’acqua crea una
      reazione catalitica (idroreazione), generando abbastanza calore per trasformare
      l’insetticida in vapore visibile. Questo calore crea un vapore saturo che si
      distribuisce uniformemente, assicurando l’efficacia del trattamento. Un
      consumatore tecnicamente preparato collegherebbe il marchio a una tecnologia
      innovativa, riconoscendolo come una differenza distintiva rispetto ai prodotti dei
      concorrenti.
    4. L’Ufficio ha registrato marchi anteriori simili HYDROCLEAN (2022),
      HYDROSTEAM (2022) e, negli anni precedenti, HYDROPOMPE e HYDROFLUID.
      Pagina 3 di 5
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Il
      richiedente sostiene che esistano modi più appropriati per fare riferimento alle
      caratteristiche dei prodotti.
      Tuttavia, nella valutazione dei fatti, è ininfluente che esistano altri segni o indicazioni più
      usuali di quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei
      prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l’articolo 7, paragrafo
      1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di impedimento
      alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o indicazioni che
      possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, non richiede,
      però, che tali segni o indicazioni siano l’unico modo per designare le dette caratteristiche
      (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
      1- L’argomentazione del richiedente non modifica il fatto che il marchio HYDROSMOKE sia
      Pagina 4 di 5
      costituito da termini direttamente descrittivi della natura del prodotto. L’originalità e il valore
      innovativo della tecnologia non sono criteri rilevanti per superare l’obiezione ai sensi
      dell’articolo 7(1)(b) e (c), poiché la distintività di un marchio si valuta in relazione alla sua
      capacità di indicare l’origine commerciale del prodotto, non alla tecnologia sottostante.
      Inoltre, il pubblico di riferimento entrerà in contatto con il marchio HYDROSMOKE come
      segno verbale e non con la tecnologia in sé, percependolo quindi immediatamente come
      un’indicazione della composizione o delle caratteristiche del prodotto, e non come un segno
      distintivo idoneo a identificarne l’origine specifica.
      2- Il richiedente ritiene che i consumatori di riferimento prestino un maggiore livello di
      attenzione. Tuttavia, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di
      attenzione superiore alla media non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici
      utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha
      affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo
      più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C 311/11 P, Wir
      machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
      Giova ricordare inoltre che L’argomentazione del richiedente non è sufficiente a dimostrare il
      carattere distintivo del marchio HYDROSMOKE. Il fatto che il pubblico di riferimento sia
      costituito da professionisti del settore con conoscenze tecniche avanzate non elimina il
      carattere descrittivo del marchio. Al contrario, tale pubblico, essendo esperto, comprenderà
      ancora più facilmente il significato diretto dei termini HYDRO e SMOKE in relazione ai
      prodotti della Classe 5. Inoltre, la valutazione della distintività non si limita ai soli
      professionisti, ma considera anche altri potenziali utenti del settore che potrebbero percepire
      il marchio come una descrizione delle caratteristiche del prodotto piuttosto che come un
      segno distintivo.
      Non vi è dubbio che il richiedente intenda rivolgere i suoi prodotti a un pubblico più ampio.
      Tuttavia, poiché il marchio è in lingua inglese, ai sensi del Regolamento RMUE, la
      valutazione della sua distintività deve necessariamente tenere conto della percezione del
      pubblico anglofono.
      3- Il fatto che nel processo non vi sia traccia di acqua residua non ha niente a che vedere
      con l’esame del marchio e non modifica la percezione immediata di esso da parte del
      pubblico di riferimento. Il termine “HYDROSMOKE” è composto da due parole inglesi di uso
      comune, “hydro” (acqua) e “smoke” (fumo), che nel loro insieme evocano chiaramente l’idea
      di un fumo a base d’acqua. Indipendentemente dalla tecnologia sottostante, il consumatore,
      anche se tecnicamente preparato, entrerà in contatto prima con il marchio che con il
      prodotto, e la sua impressione iniziale sarà guidata dal significato immediato dei termini
      utilizzati. Pertanto, il segno rimane descrittivo e privo di distintività.
      4- Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
      giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
      un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
      del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
      Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Pagina 5 di 5
      Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
      in quanto si riscontrano molte differenze rispetto al segno in questione.
      Inoltre, alcuni di essi sono marchi richiesti molto tempo fa, conseguentemente esaminati
      secondo prassi decisionale precedente. La prassi è evoluta nel tempo adeguandosi alla
      giurisprudenza comunitaria.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
      articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019049240 è
      respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
  • Registrare un marchio nei servizi turistici in Italia – marchio non registrabile

    Vaporetto Italiano, segno che vuole rivendicare servizi turistici su battello o vaporetto, ad avviso dell’esaminatore è descrittivo e non distintivo per cui non supera l’esame.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea 

    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

     Alicante, 22/01/2025  
     **************
    I- Bologna
    ITALIA  
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:VAPORETTO ITALIANO 
    Tipo di marchio:Marchio denominativo
    Richiedente:***********Ferrara (FE)
    ITALIA

    I. Sintesi dei fatti

    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 15/10/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo, annullando e sostituendo l’obiezione del 22/05/2024 che conteneva un’imprecisione nel testo.

    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 39Informazioni in materia di turismo e viaggi; organizzazione di viaggi turistici; servizio prenotazioni di viaggi per turismo; servizi di agenzia di viaggi e di prenotazione; consulenza relativa alla pianificazione di percorsi di viaggio; servizi di guida per viaggi; servizi d’accompagnatori (turistici); giri turistici e servizi di escursioni; visite turistiche.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i servizi in classe 39, come organizzazione di viaggi turistici e visite turistiche, vengano resi e/o proposti utilizzando come mezzo un’imbarcazione del tipo come descritto sopra (vaporetto) nel territorio italiano. Pertanto, il segno descrive specie, qualità, destinazione e origine geografica e luogo della prestazione dei servizi.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
    • Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.


    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente 

    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

    III. Motivazione

    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

    IV. Conclusioni

    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019017230 è respinta in parte, vale a dire per:

    Classe 39Informazioni in materia di turismo e viaggi; organizzazione di viaggi turistici; servizio prenotazioni di viaggi per turismo; servizi di agenzia di viaggi e di prenotazione; consulenza relativa alla pianificazione di percorsi di viaggio; servizi di guida per viaggi; servizi d’accompagnatori (turistici); giri turistici e servizi di escursioni; visite turistiche.


    La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
       

    Classe 41Insegnamento delle lingue; conduzione di corsi, seminari e workshop; formazione; fornitura di corsi di formazione online; servizi di insegnamento e di istruzione; educazione; esami di profitto; attività culturali; organizzazione di eventi educativi; pubblicazione di stampati e pubblicazioni; pubblicazioni elettroniche online; redazione di testi; pubblicazione di materiale didattico; produzione di contenuti audiovisivi e multimediali e fotografia.

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.  Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Marchio meramente elogiativo: marchio non registrabile Alicante 18-11-2024

    Marchio meramente elogiativo: marchio non registrabile Alicante 18-11-2024

    unobravo è il segno esaminato da EUIPO. Ad avviso dell’esaminatore europeo il segno sarà percepito come uno buono, uno abile, uno valente o uno onesto e a prescindere dalle classi di prodotti/servizi individuati, il segno è meramente elogiativo per cui non è distintivo rispetto ad altri presenti e usati sul mercato negli stessi settori.

    Decisione sul carattere intrinseco distintivo
    di una domanda di marchio dell’Unione Europea
    (Articolo 7 RMUE)
    Alicante, 18/11/2024
    ************ Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018955806
    unobravo
    Marchio denominativo
    ************** Napoli
    ITALIA
    In data 09/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 9
    Banche dati; Contenuti per mezzi di comunicazione; Contenuti scaricabili e
    registrati; File di dati registrati; File digitali scaricabili autenticati da token non
    fungibili [NFT]; File multimediali scaricabili; Insieme di dati, registrati o
    scaricabili; Audiolibri; Database elettronici registrati su supporti informatici;
    Diapositive; Dischi; Disegni animati; Documentazione per computer in formato
    elettronico; DVD preregistrati; Ebook; Files di immagini scaricabili; Files
    musicali scaricabili; Grafica per computer scaricabile; Libri digitali scaricabili
    da Internet; Libri elettronici scaricabili; Manuali di formazione in formato
    elettronico; Manuali di formazione sotto forma di programmi per computer;
    Materiali per corsi d’istruzione scaricabili; Modelli scaricabili per la
    realizzazione di presentazioni audiovisive; Modelli scaricabili per
    progettazione grafica; Nastri audio preregistrati; Nastri video registrati;
    Opuscoli elettronici scaricabili; Pellicole registrate; Podcast; Pubblicazioni
    elettroniche [scaricabili]; Pubblicazioni in formato elettronico; Pubblicazioni
    scaricabili; Registrazioni audio; Registrazioni audiovisive; Registrazioni
    multimediali; Registrazioni video; Riviste elettroniche; Supporti scaricabili;
    Video preregistrati; Piattaforme software; Piattaforme software per computer,
    registrabili o scaricabili; Programmi di elaborazione dati; Programmi
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 12
    informatici, registrati; Programmi per computer; Programmi per smartphone;
    Programmi software per computer; Software; Software di elaborazione dati;
    Software di sistema e di supporto per sistema, e firmware; Software ed
    applicazioni per dispositivi mobili; Software per applicazioni web e server
    web; Software per computer scaricabili; Software per dispositivi elettronici
    digitali portatili ed altri articoli elettronici di consumo; Software per realtà
    virtuale e realtà aumentata; Software per smartphone; Software per tablet;
    Software [programmi]; Software relativi a dispositivi elettronici digitali portatili;
    Software specializzati; Applicazioni mobili scaricabili per la trasmissione
    d’informazioni; Messaggeria elettronica e software per invio di messaggi;
    Piattaforme software per connessione in reti sociali; Software per
    comunicazione, reti e reti sociali; Software per comunità; Software per
    l’elaborazione di comunicazioni; Software per la condivisione di file; Software
    per le comunicazioni; Software per server di comunicazione; Programmi di
    archiviazione dati; Programmi di utilità per gestione di file; Software di
    gestione di basi di dati; Software per la gestione documentale; Software per la
    gestione di dati e archivi e per banche dati; Programmi informatici per il
    montaggio d’immagini, suoni e video; Software di pubblicazione; Software
    informatico per la creazione e progettazione di siti web; Software
    multimediale; Software di sviluppo multimediale; Software per l’elaborazione
    di immagini, grafica e testo; Software per lo sviluppo di siti web; Software per
    mezzi di comunicazione e per la pubblicazione; Applicazioni per uffici e
    aziende; Software aziendale; Software per la gestione delle relazioni con i
    clienti [CRM]; Software per sistemi di prenotazione; Software per applicazioni
    web; Software per la gestione di contenuti; Software relativi al commercio
    elettronico e per l’elaborazione di pagamenti elettronici; Software che
    permette la trasmissione di informazioni tramite reti di comunicazione;
    Software per CMS [sistema di gestione dei contenuti]; Tecnologie
    dell’informazione e dispositivi audiovisivi, multimediali e fotografici.
    Classe 16
    Disegni; Immagini; Rappresentazioni grafiche; Riproduzioni grafiche;
    Decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; Libri da disegno;
    Quaderni; Tavole da disegno; Immagini da colorare; Copertine [cartoleria];
    Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di
    carta, cartone o plastica; Appunti stampati di seminari; Archiviatori per
    documenti [accessori per ufficio]; Articoli di cancelleria e per la scrittura;
    Articoli di cartoleria; Articoli per ufficio; Attrezzatura per l’insegnamento;
    Attrezzatura per la stampa e la legatoria; Biglietti; Bloc-notes; Blocchi
    [cartoleria]; Blocchi da disegno; Blocchi di carta per scrivere; Brochure
    informative stampate; Calendari; Carta intestata; Carta per rivestire libri;
    Cartelle [cancelleria]; Cartelloni; Cartoleria; Classificatori; Copertine in carta
    per libri; Copertine per documenti; Copertine protettive per libri; Dispense
    stampate; Fogli [cartoleria]; Fogli di istruzioni; Fogli informativi; Fogli per
    appunti; Formulari non compilati; Formulari stampati di risposta a questionari;
    Guide per lo studio; Guide stampate; Immagini stampate; Lettere informative;
    Lezioni stampate; Libri da colorare; Libri da colorare per adulti; Libri, riviste,
    quotidiani stampati e altri mezzi di comunicazione su carta; Libri tascabili
    [cartoleria]; Manuali d’istruzioni; Manuali d’uso; Manuali informatici; Manuali
    per l’insegnamento; Manuali stampati; Materiale di formazione stampato;
    Materiale per l’istruzione e l’educazione; Materiali didattici stampati; Moduli;
    Pagina 3 di 12
    Opuscoli; Prospetti; Pubblicazioni didattiche; Raccoglitori; Racconti a fumetti;
    Racconti stampati in forma illustrata; Schedari; Schede da archivio; Schede di
    consultazione; Schede informative stampate; Schede per appunti; Segnalibri;
    Stampati; Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento; Stampati, e
    articoli di cancelleria e materiale didattico; Stampati per scopi didattici;
    Tabelloni; Taccuini; Tavolette per scrivere; Volantini; Articoli per rilegare libri;
    Copertine per rilegatura di libri; Materiale per rilegatura di libri e documenti;
    Diagrammi; Etichette stampate; Grafici; Libri educativi; Materiale per
    l’insegnamento esclusi gli apparecchi; Materiali educativi stampati; Materiali
    pedagogici su carta; Album per bambini; Copertine per libri; Copertine per
    riviste; Fumetti; Giornali; Libretti; Libri; Libri d’informazioni; Libri di racconti;
    Libri di storie per bambini; Libri di testo; Libri illustrati; Libri per bambini;
    Manuali; Manuali di testo; Periodici [riviste]; Pubblicazioni; Pubblicazioni
    [stampate]; Romanzi; Romanzi illustrati; Carta e cartone.
    Classe 38
    Comunicazione dati mediante strumenti elettronici; Comunicazione di dati
    mediante telecomunicazioni; Comunicazione tramite mezzi elettronici;
    Comunicazioni mediante televisione per riunioni; Comunicazioni telematiche;
    Distribuzione di audio e/o video digitali mediante telecomunicazioni; Fori di
    discussione virtuali costituiti tramite scambio di messaggi testuali; Fornitura di
    accesso a reti di telecomunicazione; Gestione di sistemi di comunicazione
    elettronici; Gestione di sistemi di telecomunicazione; Invio di dati e
    trasferimento documenti per via telematica; Messaggi; Servizi di accesso alle
    reti di telecomunicazioni; Servizi di caricamento di video; Servizi di
    comunicazione; Servizi di comunicazione forniti mediante mezzi elettronici;
    Servizi di comunicazione telematica; Servizi di comunicazione per la
    trasmissione elettronica di dati; Servizi di comunicazione audiovisiva; Servizi
    di conferenze in rete; Servizi di telecomunicazione; Servizi di trasmissione;
    Servizi di videocomunicazione; Trasmissione di dati; Trasmissione di
    messaggi; Trasmissione di messaggi, dati e contenuti tramite internet e altre
    reti di comunicazione; Trasmissione di registrazioni audio o video su reti;
    Trasmissione e ricezione di dati tramite mezzi di telecomunicazione;
    Trasmissione elettronica di comunicazioni scritte; Trasmissione elettronica di
    messaggi e dati; Bacheche elettroniche e fori di discussione on-line;
    Bacheche informatiche; Caselle postali elettroniche; Comunicazione dati
    mediante posta elettronica; Comunicazione di informazioni mediante
    computer; Comunicazione elettronica tramite chat e forum; Comunicazione
    tramite computer; Comunicazioni elettroniche di dati; Comunicazioni
    informatiche per la trasmissione di informazioni; Comunicazioni tramite
    terminali di computer, trasmissione digitale o via satellite; Distribuzione di dati
    ed immagini audiovisive mediante una rete informatica globale o Internet;
    Fornitura dell’accesso a contenuti, siti web e portali; Fornitura di bacheche
    informatiche interattive on-line; Fornitura di servizi d’accesso a informazioni
    su internet; Fornitura di servizi di comunicazione on-line; Invio di messaggi
    elettronici; Invio di messaggi tramite un sito web; Invio, ricezione e inoltro di
    messaggi elettronici; Recapito di documenti on-line tramite una rete
    informatica globale; Scambio di dati elettronici; Server per l’accesso ad
    Internet; Server per l’accesso Internet (ISP); Servizi di comunicazione on-line;
    Servizi di comunicazione per videoconferenze; Servizi di comunicazione
    elettronica tramite computer; Servizi di comunicazione dati; Servizi di
    Pagina 4 di 12
    comunicazione forniti tramite internet; Servizi di comunicazione informatica
    per la trasmissione di informazioni; Servizi di conferenze web; Servizi di
    trasmissione dati; Servizi elettronici di trasmissione; Servizi on-line, ovvero
    trasmissione di messaggi; Streaming di materiale audio su Internet;
    Streaming di materiale video su Internet; Trasmissione di contenuti
    multimediali tramite internet; Trasmissione di contenuti audio e video tramite
    reti informatiche; Trasmissione dei dati; Trasmissione di dati, audio, video e
    file multimediali; Trasmissione di file digitali; Trasmissione di informazioni on
    line; Trasmissione di informazioni mediante computer; Trasmissione di
    informazioni tramite mezzi elettronici; Trasmissione di segnali audio, immagini
    e dati; Trasmissione e diffusione di dati; Trasmissione online di pubblicazioni
    elettroniche; Accesso a siti elettronici; Collegamenti video elettronici; Fornitura
    di accesso a contenuti multimediali online; Fornitura di accesso a dati
    attraverso internet; Fornitura di accesso a pagine Web; Fornitura di accesso a
    siti su una rete d’informazioni elettronica; Fornitura di accesso a siti web su
    internet; Fornitura di chat room in ambienti virtuali; Fornitura di collegamenti
    audio elettronici; Fornitura di forum online basati sulla realtà virtuale per la
    collaborazione professionale; Fornitura di servizi d’accesso a siti internet per
    discussioni; Fornitura di servizi d’accesso a piattaforme su internet; Fornitura
    di servizi d’accesso a portali su internet; Fornitura di servizi d’accesso a
    portali per la condivisione di contenuti video; Fornitura di servizi d’accesso a
    piattaforme e portali su internet; Fornitura di servizi di accesso a dati su reti di
    comunicazione.
    Classe 41
    Biblioteche di consultazione per materiale documentario e illustrativo;
    Consulenza in materia di pubblicazione di testi scritti; Correzione di bozze per
    manoscritti; Creazione [redazione] di podcast; Editoria multimediale; Edizione
    di materiale stampato contenente immagini, tranne che a fini pubblicitari;
    Edizione di pubblicazioni elettroniche; Fornitura di pubblicazioni in formato
    elettronico; Fornitura di pubblicazioni elettroniche online; Pubblicazione,
    comunicazione e redazione di testi; Pubblicazione dei risultati di studi clinici;
    Pubblicazione di audiolibri; Pubblicazione di documenti in materia di
    formazione, scienza, diritto pubblico e affari sociali; Pubblicazione di
    documenti; Pubblicazione di guide pedagogiche e formative; Pubblicazione di
    libretti; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di libri d’istruzione; Pubblicazione
    di libri di testo; Pubblicazione di libri e riviste; Pubblicazione di manuali;
    Pubblicazione di manuali di formazione; Pubblicazione di materiale didattico;
    Pubblicazione di materiale stampato in forma elettronica; Pubblicazione di
    materiale multimediale online; Pubblicazione di materiale stampato, anche in
    forma elettronica, tranne che a scopo pubblicitario; Pubblicazione di materiale
    stampato, eccetto testi pubblicitari; Pubblicazione di opuscoli; Pubblicazione
    di periodici, libri e manuali nel campo della medicina; Pubblicazione di
    prospetti; Pubblicazione di recensioni; Pubblicazione di riviste, periodici,
    cataloghi e opuscoli; Pubblicazione di stampati e pubblicazioni; Pubblicazione
    di stampati in materia di istruzione; Pubblicazione di stampati didattici;
    Pubblicazione di storie; Pubblicazione di testi; Pubblicazione di testi didattici;
    Pubblicazione di testi e immagini, anche in forma elettronica, tranne che a fini
    pubblicitari; Pubblicazione e edizione di libri; Pubblicazione e redazione di
    stampati; Pubblicazione elettronica di testi; Pubblicazione elettronica di testi e
    materiale stampato, non pubblicitario su internet; Pubblicazione multimediale
    Pagina 5 di 12
    di libri; Pubblicazione online di libri e riviste elettroniche; Pubblicazioni di libri
    di testo; Pubblicazioni di testi (eccetto quelli pubblicitari); Pubblicazioni
    elettroniche (non scaricabili); Pubblicazioni elettroniche online; Pubblicazioni
    tramite computer; Redazione di testi; Revisione di testi; Scrittura di testi;
    Servizi di pubblicazione di libri e riviste; Servizi di pubblicazione di contenuti
    ricreativi multimediali e di audio e video digitali; Servizi di pubblicazioni
    elettroniche; Servizi per la pubblicazione di libri; Attività culturali; Biblioteche
    elettroniche per fornitura d’informazioni elettroniche (comprese informazioni
    da archivi) sotto forma di informazioni testuali, audio e/o video; Educazione e
    formazione; Fornitura online di contenuti audio non scaricabili; Fornitura
    online di foto non scaricabili; Fornitura online di immagini non scaricabili;
    Informazioni in materia di libri; Organizzazione di conferenze, esposizioni e
    concorsi; Organizzazione di congressi e conferenze a fini culturali ed
    educativi;
    Organizzazione di manifestazioni culturali di comunità;
    Organizzazione di seminari web; Organizzazione e realizzazione di fiere a
    scopo culturale e didattico; Preparazione di testi per pubblicazione;
    Produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia; Produzione di
    documentari; Servizi di biblioteca; Servizi di divertimento, istruzione e
    formazione; Servizi di istruzione e formazione; Servizi di presentazione
    audiovisiva per scopi didattici; Servizi relativi a educazione e istruzione;
    Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Servizi scolastici
    [educazione]; Tutoraggio; Conduzione di conferenze didattiche; Conduzione
    di esposizioni per scopi didattici; Organizzazione d’esposizioni per scopi
    educativi; Organizzazione di conferenze; Organizzazione di conferenze in
    materia di formazione; Organizzazione di conferenze per scopi educativi;
    Organizzazione di conferenze in materia di istruzione; Organizzazione di
    conferenze per scopi didattici; Organizzazione di conferenze e simposi nel
    settore della scienza medica; Organizzazione di convegni per scopi educativi;
    Organizzazione di convention a scopo formativo; Organizzazione di
    convention per scopi diddattici; Organizzazione di manifestazioni per scopi
    didattici; Organizzazione di mostre a scopo di formazione; Organizzazione di
    mostre per fini didattici; Organizzazione di riunioni e conferenze;
    Organizzazione di seminari e conferenze; Organizzazione di seminari
    d’istruzione; Organizzazione di seminari; Organizzazione di spettacoli con
    scopi educativi; Organizzazione e conduzione di conferenze e seminari;
    Organizzazione e realizzazione di seminari e workshop [formazione];
    Pianificazione di lezioni per uso didattico; Pianificazione di seminari a scopo
    didattico; Pianificazione di conferenze per scopi didattici; Realizzazione di
    mostre a fini didattici; Seminari; Servizi per conferenze; Fornitura di
    registrazioni audio digitali, non scaricabili, tramite Internet; Montaggio di
    registrazioni audio; Montaggio di riprese video; Montaggio o registrazione di
    suoni e immagini; Montaggio video; Produzione audio; Produzione di film a
    scopo didattico; Produzione di film di formazione; Produzione di podcast;
    Produzione di registrazioni sonore e video; Produzione di registrazioni sonore
    e video per uso didattico; Produzione di video; Produzione di video di
    formazione; Produzioni audio e video, e di fotografie; Stesura di relazioni
    relative
    all’insegnamento;
    Videoregistrazione;
    Assistenza
    personale
    [formazione]; Assistenza professionale (coaching); Attività di formazione;
    Attività ricreative e di formazione; Conduzione di corsi, seminari e workshop;
    Conduzione di programmi educativi di supporto per pazienti; Conduzione di
    seminari didattici in questioni mediche; Conduzione e organizzazione di
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    workshop; Consulenza in materia d’ istruzione; Corsi d’istruzione relativi al
    settore sanitario; Corsi di formazione; Diffusione di materiale didattico;
    Educazione; Educazione alla salute; Elaborazione di manuali didattici;
    Formazione; Formazione didattica; Formazione e istruzione; Formazione in
    campo medico; Fornitura di corsi d’istruzione; Fornitura di corsi di formazione
    online; Fornitura di corsi di formazione; Fornitura di formazione,
    insegnamento e lezioni; Fornitura di informazioni in materia di educazione;
    Fornitura di servizi di formazione; Fornitura di servizi di formazione online;
    Fornitura di video online, non scaricabili; Gestione di servizi didattici;
    Informazioni in materia di formazione; Istruzione; Istruzione e formazione;
    Istruzione e formazione medica; Istruzione e formazione relative al settore
    sanitario; Offerta di corsi di formazione; Offerta di servizi di formazione;
    Organizzazione di attività didattiche; Organizzazione di attività di formazione;
    Organizzazione di corsi d’istruzione; Organizzazione di corsi di formazione;
    Organizzazione di giochi educativi; Organizzazione di presentazioni a scopo
    didattico; Organizzazione di presentazioni per formazione; Organizzazione di
    seminari per scopi didattici; Organizzazione di seminari in materia di
    formazione; Organizzazione di workshop e seminari; Organizzazione e
    conduzione di workshop di formazione; Organizzazione e conduzione di
    workshop e seminari in materia d’autocoscienza; Organizzazione e
    realizzazione di corsi di formazione; Orientamento e coaching professionale
    [consulenza in materia di formazione e istruzione]; Produzione e noleggio di
    materiali educativi e didattici; Realizzazione di eventi educativi; Servizi
    educativi; Servizi educativi sotto forma di coaching; Sviluppo di materiale
    didattico; Workshop a scopo didattico; Workshop di formazione.
    Classe 44
    Assistenza sanitaria; Consulenza e informazioni in materia di salute;
    Consulenza in materia di salute; Fornitura di informazioni in materia di salute;
    Gestione di servizi sanitari; Indagini per valutazione della salute; Informazioni
    in materia di salute; Monitoraggio di pazienti; Servizi di assistenza sanitaria;
    Servizi di assistenza sanitaria offerti tramite una rete di fornitori sanitari su
    base contrattuale; Servizi di assistenza sanitaria alle persone; Servizi di
    consulenza in materia di salute; Servizi di consulenza in materia di assistenza
    sanitaria; Servizi di cura mentale; Servizi di valutazione della salute; Servizi
    medici e di assistenza sanitaria; Servizi per la salute; Servizi per la salute
    mentale; Assistenza medica; Compilazione di relazioni riguardanti questioni
    mediche; Consulenze mediche; Cure mediche; Fornitura di assistenza
    medica; Fornitura di cure mediche; Fornitura di informazioni mediche;
    Fornitura di servizi medici; Informazioni mediche; Organizzazione di cure
    mediche; Servizi clinici (medici); Servizi di consulenza medica; Servizi di cure
    e analisi mediche inerenti il trattamento dei pazienti; Servizi di informazione
    medica; Servizi di telemedicina; Servizi medici; Servizi psichiatrici;
    Telerefertazione [servizi medici]; Visita medica; Visite mediche di persone
    (Fornitura di relazioni in materia di -); Analisi comportamentale a scopo
    medico; Analisi della personalità [servizi di salute mentale]; Consulenza
    psichiatrica; Consulenza psicologica; Counselling psicologico; Esame
    psicologico; Fornitura di informazioni in materia di psicologia; Fornitura di
    servizi di trattamento psicologico; Pet therapy; Preparazione di rapporti in
    ambito psicologico; Psichiatria; Psicologo (Servizi di -); Psicoterapia;
    Realizzazione di valutazioni ed esami psicologici; Servizi di assistenza
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    psicologica; Servizi di diagnosi psicologica; Servizi di esami psicologici;
    Servizi di pet therapy; Servizi di psicologia; Servizi di psicologia individuale e
    di gruppo; Servizi di psicologo; Servizi di psicoterapia; Servizi di
    psicoterapisti; Servizi di trattamento psicologico; Servizi di valutazione della
    personalità [servizi di salute mentale]; Servizi di valutazione ed esame
    psicologico; Servizi di valutazione psicologica; Stesura di profili psicologici;
    Stesura di profili psicologici per uso medico; Profili psicologici per uso medico
    (Preparazione di -); Servizi di consulenza in tema di psicologia integrale;
    Consulenza in materia di trattamento psicologico di disturbi medici;
    Consulenza in materia di sollievo psicologico di disturbi medici; Esami medici
    di persone; Servizi di medici generici; Servizi medici per umani; Servizi di
    esami medici; Servizi relativi a trattamenti medici; Servizi medici di
    valutazione della salute; Servizi di consulenza riguardanti servizi medici;
    Servizi di consulenza riguardanti problemi medici; Screening medico; Esami
    medici; Consulenza medica.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • Il consumatore di lingua italiana, ovvero sia il pubblico in generale che un
    professionista dei settori, ad esempio, software, stampanti, cartoleria e materiale di
    insegnamento, comunicazione, educazione e pubblicazione, e servizi medici,
    attribuirebbe al segno il significato seguente: uno buono, uno abile, uno valente o
    uno onesto.
    • I suddetti significati dei termini ‘uno’ e ‘bravo’, di cui il marchio è composto, sono
    supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:–
    https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=uno;
    https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bravo.
    Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno ‘unobravo’ semplicemente come
    attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti e servizi sono
    prodotti, svolti o resi da uno buono/abile/valente o onesto, cioè una persona che è
    molto buona in quello che fa, o sono destinate a una persona di questo tipo.
    • Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
    dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve
    a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.
    • Anche se il segno è costituito dalle parole congiunte ‘unobravo’, ciò non è sufficiente
    per conferire al marchio il carattere distintivo minimo, in quanto i consumatori
    capirebbero che il marchio è composto da queste due parole. Comprenderebbero il
    loro significato, nel suo insieme, e che il marchio non contiene altri elementi che
    possano rendere il marchio distintivo.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 08/03/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:
    Carattere distintivo
    Pagina 8 di 12

    • ‘unobravo’ viene infatti mutuato da un’espressione frequente nel linguaggio comune
      Italiano; il marchio persegue i scopi di utilità sociale, nella finalità di dissacrare lo
      stigma verso chi stia vivendo una problematica psicologica o anche chi
      semplicemente scelga di prendersi cura della propria salute mentale.
      • ‘unobravo’ scritto come un’unica parola rappresenta un gioco di parole. Allude
      proprio alla cristallizzazione dell’espressione ‘uno bravo’, ed il consumatore di
      riferimento potrà intendere come indirettamente riferito al core business del
      richiedente, e non genericamente come sinonimo di ‘uno abile nel rendere un
      qualsiasi prodotto o servizio’.
    • Il carattere distintivo risulta dal fatto che il marchio non si limita a significare un mero
      elogio verso il fornitore dei prodotti e dei servizi che contrassegna, ma rappresenta
      un gioco di parole attraverso il quale i consumatori, tramite un processo intellettivo,
      possono cogliere il riferimento ironico a un modo di dire presente nel linguaggio
      gergale italiano.
      Uso del marchio
      • Il richiedente ha portato dei documenti per far vedere che utilizza il marchio sul
      mercato e riferimenti al modo di dire in questione. I documenti presentati sono i
      seguenti:——–
      Allegato 1: articolo ‘La salute mentale serve quanto quella fisica, fattelo dire da
      Unobravo’ pubblicato il 15/09/2021 sul website Lifegate;
      Allegato 2: articolo ‘Fatti vedere da Unobravo …’ pubblicato il 04/10/2021 sul
      website Unimondo;
      Allegato 3: articolo ‘Ti devi far vedere da uno bravo’ scaricato il 14/02/2024 dal
      blog www.federicamerlini.it;
      Allegati 4-6: pagamenti corrisposti ad agenzie pubblicitarie e a una
      concessionaria di spazi pubblicitari nel 2023;
      Allegato 7: il 15/11/2021, unobravo è stato registrato nel Registro pubblico della
      Società Italiana degli Autori ed Editori;
      Allegato 8: estratto dal 14/02/2024 con i risultati di Google per ‘unobravo’ che
      contengono anche Google ads;
      Allegato 9: bilancio di esercizio al 31/12/2022;
      Allegato 10: estratto per il periodo 01 – 03/2024 con analisi per questo periodo
      per il sito unobravo. Ad esempio, ci sono, in totale 3.9 milioni utenti e 5000
      professionisti che collaborano con unobravo.
      Due screenshot senza data dal sito unobravo.
      Registrazioni simili
      • L’Ufficio ha accettato la registrazione di marchi simili del richiedente per servizi della
      classe 44: MUE 18 319 978
      III. Motivazione
      .
      e
      MUE 18 741 097
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Pagina 9 di 12
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione per i motivi di seguito illustrati.
      Osservazioni generali – carattere distintivo
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi privi di carattere distintivo».
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
      la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
      l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
      T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
      quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
      o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
      utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
      come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
      di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
      Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
      di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
      pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
      che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di
      marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
      § 38).
      È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
      interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
      categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
      EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
      Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
      commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
      paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
      d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
      pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
      del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real
      People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
      EU:T:2003:183, § 21).
      Assenza di carattere distintivo
      Innanzitutto, l’Ufficio l’Ufficio mantiene la posizione che il segno sarà percepito come uno
      buono, uno abile, uno valente o uno onesto.
      Pagina 10 di 12
      L’argomento del richiedente secondo cui il segno in questione può avere diversi significati o
      può costituire un gioco di parole e può essere percepito come ironico, non lo rende
      distintivo. Tali differenti elementi rendono questo segno distintivo solo se esso venga
      percepito prima facie dal pubblico destinatario come un’indicazione dell’origine commerciale
      dei prodotti e servizi del richiedente, e ciò per consentire al pubblico di riferimento di
      distinguere, senza possibilità di confusione, i prodotti e servizi del richiedente da quelli aventi
      un’altra origine commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
      Tuttavia, questa non è la situazione nel caso in esame. Il marchio, anche se è costituito dalle
      parole congiunte ‘unobravo’, non è sufficiente per conferire al marchio il carattere distintivo
      minimo, in quanto i consumatori capirebbero che il marchio è composto da queste due
      parole. Il pubblico vedendo il marchio, contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente,
      non percepirà ‘unobravo’ come riferimento indiretto al riferito core business del richiedente o
      che il marchio persegue i scopi di utilità sociale, nella finalità di dissacrare lo stigma verso
      chi ha una problema psicologica o si prende cura della sua salute mentale. Inoltre, si tratta di
      informazioni aggiuntive non contenute nel segno in quanto tale ‘unobravo’, che non possono
      essere prese in considerazione nella presente valutazione, poiché il pubblico di riferimento
      non disporrà di tali informazioni quando si troverà di fronte al segno contestato in quanto
      tale. Pertanto, nel caso di specie l’interpretazione data dalla richiedente non supera il rifiuto.
      Inoltre, l’esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi e nel contesto dei
      prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Le presunte intenzioni del richiedente,
      come ‘scopi di utilità sociale’, non possono avere alcuna incidenza sul modo in cui un
      marchio viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui
      all’articolo 7, RMUE.
      Per quanto riguarda l’argomento del richiedente secondo cui l’interpretazione di ‘unobravo’
      richiede ‘un processo intellettivo’, occorre ricordare che, sebbene un segno promozionale
      non trasmetta messaggi né informazioni chiare e precise di sorta per quanto riguarda i
      prodotti e i servizi, ciò non è sufficiente a renderlo distintivo. Infatti, il pubblico di riferimento
      non si aspetta che i segni promozionali siano precisi né che descrivano compiutamente le
      caratteristiche dei prodotti o dei servizi in questione. Al contrario, una caratteristica comune
      di tali marchi è trasmettere solo informazioni astratte che suscitino nei consumatori
      l’impressione che vengano soddisfatte le loro esigenze individuali. Pertanto, la
      giurisprudenza ha costantemente negato la registrazione di slogan o di espressioni
      promozionali che potrebbero apparire a priori «vaghi e indefiniti» se venissero valutati in
      astratto (12/07/2012, C-311/11-P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH,
      EU:C:2012:460; 05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301;
      03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183; 17/11/2009,
      T-473/08-, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442; 08/02/2011, T-157/08-, INSULATE FOR
      LIFE, EU:T:2011:33; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS,
      EU:T:2011:434; 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526;
      11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).
      Non vi è nulla nel segno ‘unobravo’, al di là dell’ovvio significato elogiativo che promuove i
      prodotti e i servizi in questione, che possa consentire al pubblico di riferimento di
      memorizzare il segno facilmente e immediatamente come marchio distintivo in relazione ai
      prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. L’Ufficio sostiene che il marchio
      denominativo, ‘unobravo’ senza alcun elemento verbale o grafico aggiuntivo, non è in grado
      di svolgere la funzione essenziale di un marchio permettendo al consumatore che utilizza i
      prodotti e i servizi in questione di ripetere l’esperienza, qualora questa si riveli positiva,
      oppure di evitarla, ove si riveli negativa, in occasione dell’acquisto successivo [03/07/2003,
      T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20].
      Pagina 11 di 12
      Il richiedente non ha individuato alcun elemento o caratteristica del segno contestato che
      possa innescare un processo cognitivo nella mente del pubblico di riferimento o che richieda
      da parte sua uno sforzo interpretativo per costituire qualcosa di più di un’indicazione
      elogiativa delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi (decisione della Commissione di
      ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 39).
      Uso del marchio
      Il richiedente sostiene di utilizzare il marchio sul mercato. A questo riguardo, il richiedente
      sostiene che il marchio è conosciuto soprattutto in Italia ed ha degli utenti e visitatori da
      Italia, Regno Unito, Germania, Svizzera e Francia, ed ha presentato i documenti sopra
      sintetizzati nella sezione ‘Sintesi delle argomentazioni del richiedente’.
      Tuttavia, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo
      carattere distintivo intrinseco o su come sarà percepito e compreso dai consumatori effettivi.
      I documenti limitati presentati dal richiedente ed il fato che esiste una pagina internet, non
      sono riusciti a convincere l’Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione
      costituisca un’effettiva indicazione dell’origine nonostante la sua intrinseca mancanza di
      carattere distintivo ab initio. I documenti, in parte datati e in parte non datati, dimostrano
      soltanto come è utilizzato il marchio sul mercato e di aver raggiunto gli utenti almeno per
      quanto riguarda una parte limitata dei servizi della classe 44 come servizi di cura mentale.
      Tuttavia, i documenti non dimostrano che il marchio è / vera percepito come un’indicazione
      dell’origine commerciale, e non come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare
      aspetti positivi dei prodotti e servizi.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), chiarisce che è sufficiente un grado minimo di carattere
      distintivo perché non si applichi l’impedimento assoluto alla registrazione previsto da tale
      articolo. Tuttavia, nel caso di specie non è stato possibile stabilire il grado minimo di
      carattere distintivo richiesto. L’Ufficio ammette che la registrazione di un segno come
      marchio non è subordinata all’accertamento di uno specifico grado di inventiva o creatività
      da parte del titolare del marchio. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in
      relazione all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del RMUE, emerge chiaramente che, per
      quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo, ogni marchio, di qualsiasi categoria,
      deve essere in grado di identificare il prodotto come proveniente da una determinata
      impresa, distinguendolo così da quelli di altre imprese e, pertanto, deve essere in grado di
      svolgere la funzione essenziale di un marchio. A causa dell’impressione prodotta dal
      marchio, il collegamento tra i prodotti di cui trattasi e il marchio ‘unobravo’ non è
      sufficientemente indiretto da conferire al marchio il livello minimo di carattere distintivo
      intrinseco richiesto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (cfr. anche sentenza del
      12/02/2004, C 363/99, “Koninklijke KPN Nederland NV”, paragrafo 99).
      Registrazioni simili
      In sostanza, come ha ricordato anche il richiedente, l’Ufficio non è vincolato dalle proprie
      decisioni/registrazioni precedenti. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune
      registrazioni simili sopra elencati nella sezione II). Tuttavia, la giurisprudenza consolidata
      afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio
      [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di
      un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio
      dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
      interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
      (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
      EU:T:2002:245, § 35).
      Pagina 12 di 12
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della
      parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo
      cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di
      altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda.
      Anche se condividono lo stesso elemento verbale, ‘unobravo’, questi due segni registrati in
      precedenza contengono anche elementi figurativi aggiuntivi che contribuiscono al loro
      carattere distintivo.
      IV. Conclusioni
      Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE e articolo
      7, paragrafo 2 RMUE la domanda di MUE n. 018 955 806 è dichiarata non distintiva in Italia
      per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda.
      A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei
      confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi
      dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
      a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua
      della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione
      scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il
      ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720
      EUR.
      Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini
      dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e
      dell’articolo 2, paragrafo 2, REMUE.
  • Se una azienda sceglie un marchio non distintivo deve anche accettare che altri usino  marchi con elementi descrittivi simili o identici.

    Se una azienda sceglie un marchio non distintivo deve anche accettare che altri usino marchi con elementi descrittivi simili o identici.

    Il marchio anteriore è VeganICE, il marchio impugnato è VEGANISE. Entrambi depositati in Classe 29: Frutta conservata; Ortaggi in conserva; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Yogurt; Olii alimentari e in Classe 30: Ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti.

    L’elemento ICE che tradotto dall’inglese è ghiaccio non è distintivo. ISE del marchio impugnato non ha nessun significato e ha un carattere distintivo normale. VEGAN presente in entrambi non è distintivo.

    L’opposizione è respinta: capiamo il perchè.

    E’ vero che il consumatore sia attirato dalla parte verbale che in entrambi i marchi è identica ma è pur vero che sebbene un’impresa sia certamente libera di scegliere un marchio con un basso grado di carattere distintivo e di utilizzarlo sul mercato, deve accettare, nel farlo, che i concorrenti abbiano pari diritto di utilizzare marchi con elementi descrittivi simili o identici.

    OPPOSIZIONE N. B 3 195 884

    ********************* (RI), Italia (opponente)

    c o n t r o

    *******************Bologna, Italia (richiedente).

    Il 03/05/2024, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

    1. L’opposizione No B 3 195 884 è totalmente respinta.
    2. L’opponente sopporta l’onere delle spese.

    MOTIVAZIONI

    In data 16/05/2023, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 827 687 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 14 511 034 ‘VeganICE’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e b) RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    a) I prodotti

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 30: Ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti.
    I prodotti contestati sono i seguenti:

    Classe 29: Frutta conservata; Ortaggi in conserva; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Yogurt; Olii alimentari.
    Classe 30: Caffè; Succedanei del caffè; Cacao; Riso; Pasta alimentare; Tapioca; Sago; Farine alimentari; Pane; Pasticceria; Confetteria; Gelati; Gelato vegano; Zucchero; Miele; Lievito; Sale; Condimenti; Spezie; Aceto; Salse; Ghiaccio.
    Per motivi di economia procedurale, la divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.
    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i prodotti assunti come identici sono diretti al grande pubblico.

    Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

    c) I segni

    Marchio anteriore:

    VeganICE

    Marchio impugnato:

    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Va ricordato che la tutela di un marchio denominativo riguarda la parola in quanto tale. Sebbene in generale sia irrilevante ai fini del confronto che siano scritti in maiuscolo o minuscolo, se il modo in cui sono scritti si discosta dal modo di scrittura abituale (alternanza di maiuscole o “maiuscole irregolari”) , questo deve essere preso in considerazione. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, REMUE, la rappresentazione del marchio definisce l’oggetto della registrazione. Non si può trascurare anche la percezione del pubblico di riferimento, che non mancherà di notare l’utilizzo di una capitalizzazione irregolare. Le maiuscole irregolari sono generalmente rilevanti laddove possono modificare il significato dell’elemento verbale nella lingua pertinente e quindi influenzare il modo in cui il segno viene percepito. Nel caso di specie, come verrà meglio spiegato in seguito, si registra un impatto in tal senso.

    La Corte ha statuito che, sebbene il consumatore medio percepisca normalmente un marchio nel suo insieme e non proceda ad analizzarne i vari dettagli, resta il fatto che, nel percepire un segno denominativo, lo scomporrà in elementi che, per lui, suggeriscono un significato specifico o assomigliano a parole che conoscono (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Alla luce di quanto sopra, i consumatori cercano naturalmente un significato quando leggono una parola, ma anche a causa delle maiuscole irregolari presenti nel marchio anteriore VeganICE, dove gli elementi Vegan e ICE sono separati visualmente in virtù dell’uso di lettere maiuscole nel secondo elemento ICE. La Divisione d’Opposizione considera pertanto che il pubblico rilevante riconoscerà e scomporrà gli elementi Vegan e ICE che hanno altresì un significato come di seguito spiegato.

    L’elemento ICE è una parola basica inglese che sarà intesa dal pubblico come ghiaccio (08/09/2010, T 112/09, ICEBREAKER/ICE et al., EU:T:2010:361, § 42). Tale elemento è da considerarsi non-distintivo o al massimo debole poiché può riferirsi alla natura e/o caratteristiche dei prodotti in questione. La parola ICE potrebbe essere anche associata dal pubblico al significato di gelato tenendo anche in considerazione il fatto che è comunemente utilizzato il termine ice cream per indicare gelati. In tal caso, il marchio anteriore sarebbe percepito come un’unità concettuale, ovvero gelato vegano che sarebbe al massimo estremamente debole.

    L’elemento Vegan presente in entrambi in marchi è una parola di origine inglese che si riferisce a “una persona che si astiene dall’utilizzare qualsiasi prodotto animale per cibo, abbigliamento o qualsiasi altro scopo”, che “si riferisce a, sostiene o pratica il veganismo” e/o a qualcosa che viene “prodotto senza sfruttare in alcun modo gli animali”.

    La parte non anglofona del pubblico di riferimento percepirà questa parola con lo stesso significato perché esiste identica nella rispettiva lingua (ad es. croato e tedesco) o ha equivalenti molto vicini (ad es. vegano in portoghese, italiano e spagnolo). Ciò sarà inteso come descrizione di una qualità specifica dei prodotti in questione, vale a dire che non sono di origine animale. Tale elemento è pertanto descrittivo e non distintivo per i prodotti in questione.

    L’elemento figurativo della foglia nel segno impugnato può in certa misura riferirsi all’origine natura dei prodotti ed è piuttosto debole. La tipografia del segno impugnato ha una natura essenzialmente decorativa con limitato carattere distintivo.

    L’elemento ISE del segno impugnato non ha alcun significato per il pubblico e in relazione ai prodotti in questione ed ha pertanto un carattere distintivo normale.

    Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

    Sebbene sia prassi consolidata che i consumatori prestino maggiore attenzione alla parte iniziale di un marchio, tale considerazione non può prevalere in tutti i casi e non può in nessun caso violare il principio secondo cui la valutazione della somiglianza dei segni deve tener conto dell’impressione complessiva suscitata dal marchio. loro, poiché il consumatore medio normalmente percepisce un segno nel suo complesso e non ne analizza i singoli dettagli (27/06/2012, 344/09-, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52). Pertanto, l’affermazione della ricorrente secondo cui la parte iniziale del marchio è la parte che attira particolarmente l’attenzione del consumatore non può essere valutata indipendentemente dalle circostanze del caso di specie e, in particolare, dalle caratteristiche specifiche dei segni in conflitto (13/04 /2011, T-228/09, U.S. Polo ASSN., EU:T:2011:170, § 37). Ciò è particolarmente vero nel caso di specie dove il primo elemento nei segni non è distintivo.

    Alla luce delle considerazioni sopra esposte, i marchi sono concettualmente simili in un grado molto basso poiché coincidono nel significato di un elemento VEGAN che non è distintivo.

    Si ritiene altresì che tenendo a mente la distintività o non distintività dei diversi elementi vi sia un grado di somiglianza molto basso dal punto di vista visivo e in misura lieve dal punto di vista fonetico. Visivamente, infatti, i marchi hanno una diversa struttura e composizione e il segno impugnato include altresì aspetti figurativi che non sono presenti nel marchio anteriore, che seppur non particolarmente distintivi, contribuiscono ulteriormente a differenziarli. L’elemento comune VEGAN non è distintivo. Inoltre, sebbene i segni abbiano in comune le lettere I e E, si riferiscono a due diversi elementi ICE e ISE che saranno altresì pronunciati in modo diverso da una parte sostanziale del pubblico di riferimento comprenderà il significato della parola inglese ICE che sarà pertanto pronunciata seguendo le regole della pronunciazione inglese come aɪs mentre ISE essendo privo di significato sarà pronunciato seguendo le regole della pronunciazione della rispettiva lingua nazionale. Sebbene per una parte del pubblico ICE e ISE possono avere un suono simile occorre ricordare che ICE non è distintivo mentre ISE ha un carattere distintivo normale. Nella valutazione del grado di somiglianza tra i segni occorre infatti prendere in considerazione il loro rispettivo grado di distintività.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Considerato quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato modesto per tutti i prodotti in questione.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    La valutazione del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, una somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un grado minore di somiglianza tra prodotti e servizi può essere compensato da un grado maggiore di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 ).

    Nel caso di specie i prodotti sono stati presunti identici. Essi sono diretti al grande pubblico il cui grado di attenzione è medio.

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è modesto.

    Anche se si deve riconoscere che il marchio anteriore possiede almeno un minimo carattere distintivo poiché è un marchio registrato, ciò non significa che tale grado di carattere distintivo gli conferisca un diritto incondizionato di opporsi alla registrazione di ogni marchio successivo contenente termini verbali simili e componenti figurativi (24/05/2012, C 196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 47).
    Al contrario, l’ambito di protezione dei segni che hanno un grado di carattere distintivo assolutamente debole (minimo) è molto limitato. Pertanto, nel caso di segni in conflitto, vengono posti grandi requisiti sulla loro somiglianza per dimostrare l’esistenza di un rischio di confusione.

    Pertanto, sebbene un’impresa sia certamente libera di scegliere un marchio con un basso grado di carattere distintivo e di utilizzarlo sul mercato, deve accettare, nel farlo, che i concorrenti abbiano pari diritto di utilizzare marchi con elementi descrittivi simili o identici (23/05/2012, R 1790/2011 5, 4REFUEL (fig.) / REFUEL, § 15; 18/09/2013, R 1462/2012 G, ULTIMATE GREENS / ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 59; e 13/05/2015, T 608/13, easyAir-tours (fig.) / international airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, §§ 38 e 63).

    È stato riscontrato che i segni erano visivamente e concettualmente simili in un grado molto basso, e foneticamente simili in misura lieve. Essi coincidono in un elemento descrittivo e non distintivo e hanno una diversa struttura e composizione.

    I prodotti in questione inoltre sono normalmente esposti al pubblico in scaffali o sezioni specializzate dei supermercati o negozi alimentari e pertanto vengono prevalentemente acquistati dal consumatore basandosi sull’aspetto visivo. Sebbene per una parte del pubblico gli elementi ICE del marchio anteriore e ISE del segno impugnato possono avere un suono simile il primo ha un significato e non è distintivo mentre il secondo è privo di significato ed ha un carattere distintivo normale. A tal riguardo si osserva altresì come seppur gli elementi figurativi del segno impugnato non siano particolarmente distintivi essi contribuiscono ulteriormente a differenziare i marchi.

    Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

    Per completezza, è necessario rilevare che l’opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE in quanto risulta evidente che i segni non sono identici.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al @applicant_holder@ sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, il @applicant_holder@ non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell’articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

    Divisione d’Opposizione

  • Marchio descrittivo nel settore dei materiali per costruzioni metalliche – marchio non registrabile

    Marchio descrittivo nel settore dei materiali per costruzioni metalliche – marchio non registrabile

    Il consumatore finale, approcciandosi all’acquisto di materiali per la costruzioni in metallo, intenderebbe la parola JOINTSTEEL come “giunti in acciaio”. Questo segno è descrittivo per cui non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 18/12/2024
    ************ Torino
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    JOINTSTEEL
    Marchio denominativo
    *********** Roma
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 28/06/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della
    domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 6
    Materiali da costruzione metallici; Materiali da costruzione (Metallici -) sotto
    forma di lastre; Materiali da costruzione (Metallici) sotto forma di pannelli;
    Pannelli isolanti metallici per l’edilizia; Acciai in forma di fogli, lamiere, lamine
    e bobine; Lamiere d’acciaio; Lamiere di acciaio rivestite di zinco; giunti
    waterstop in lamiera di acciaio; lamiere in acciaio rivestite di elastomero
    termoplastico.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti obiettati,
    attribuirebbe al segno il significato di “giunto o congiunzione d’acciaio”. Ciò è
    stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins
    Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    dictionary
    online
    in
    data
    28/06/2024
    all’indirizzo
    English
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/joint,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/steel). Il
    contenuto
    rilevante dei link menzionati è stato riprodotto nella lettera di obiezione.–
    I
    consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
    dell’informazione che i prodotti (vale a dire materiali da costruzione metallici,
    anche espressamente d’acciaio, come lastre, pannelli, lamiere, fogli, lamine e
    bobine, nonché giunti in acciaio), sono giunti o elementi di congiunzione e
    sono realizzati in acciaio, o sono elementi in acciaio che fungono da giunti o
    congiunzioni o che sono per l’utilizzo con giunti o congiunzioni. L’assenza di
    spazio o di una preposizione tra le parole ‘JOINT’ e ‘STEEL’ non modifica
    questa percezione in quanto il pubblico è abituato a interpretare messaggi
    chiaramente descrittivi anche se privi di spazi o preposizioni. Pertanto, il
    segno descrive specie, destinazione o funzione dei prodotti.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
    carattere distintivo.
    L’Ufficio è consapevole dell’irregolarità di classificazione sollevata in data
    18/06/2024, in riferimento alla necessità di modificare il termine «waterstop»
    in quanto manca di chiarezza e precisione in italiano. Tuttavia, essa non ha
    alcun impatto sulla presente obiezione poiché la natura generale dei prodotti
    è chiara.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    In data 05/08/2024 il richiedente ha chiesto una proroga bimestrale del termine per
    presentare le proprie osservazioni, concessa dall’Ufficio il 31/08/2024. Il richiedente
    ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata
    sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha
    deciso di mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi
    assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n.
    019037939 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
    presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
    per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
    decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta
    la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i
    motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato
    soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Registrare un marchio, quando consiste in una data non è distintivo per cui non è registrabile – Alicante 19-12-2024

    Registrare un marchio, quando consiste in una data non è distintivo per cui non è registrabile – Alicante 19-12-2024

    “Est. 1939” è un segno depositato nel settore delle bevande alcoliche, ad avviso dell’esaminatore europeo verrebbe inteso dal pubblico di riferimento come “fondato nel 1939” per cui non andrebbe a distinguere le bevande alcoliche oggetto del marchio dalle altre presenti sul mercato.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 19/12/2024
    ***********Bologna
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    019054497
    T139.EM.4.20
    Marchio figurativo
    ************* (BA)
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 26/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 33
    Bevande alcoliche, escluse le birre; vini; preparati alcolici per fare bevande;
    Bevande a bassa gradazione alcolica; bevande distillate; liquori.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il consumatore medio di lingua inglese, il segno in relazione ai prodotti obiettati,
    attribuirebbe al segno il significato di “fondato nel 1939”. Ciò è stato supportato da
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 5
    riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English dictionary online in
    data 25/07/2024 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/est,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/establish). Il contenuto rilevante
    di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.–
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti provengono da un’azienda fondata o istituita nel 1939. L’espressione
    “EST.1939” non contiene alcun elemento che, al di là del suo evidente significato
    promozionale (ad esempio come indicazione di qualità dovuta alla lunga esperienza
    del produttore nel settore), possa consentire al consumatore di riferimento di
    ricordarlo facilmente ed immediatamente come marchio distintivo dei prodotti in
    questione rispetto ad altri identici o analoghi. Pertanto, nonostante alcuni elementi
    stilizzati costituiti da una grafia semplice e comune inserita in riquadro quadrato, il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
    sull’epoca di fondazione del soggetto economico produttore.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo.
    Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
    grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
    distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
    combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
    ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/09/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. Nella pratica commerciale, la sigla est. può essere impiegata, nel linguaggio tecnico,
      come abbreviazione di “established” (ma anche, per esempio “estimated” o “estate”).
      Tuttavia, il consumatore di riferimento non si identifica con un professionista degli affari
      commerciali. I prodotti della classe 33 sono prodotti di largo consumo rivolti al pubblico
      generale che magari può riconoscere parole di base in lingua inglese, ma non termini tecnici
      del mondo del business, come potrebbero peraltro anche essere “estimated” o “estate”,
      accezioni queste non citate dall’Esaminatore. La parola “est”, invece, viene immediatamente
      e più facilmente intesa dal consumatore di riferimento quale termine impiegato per indicare
      uno dei quattro punti cardine, sinonimo di «oriente» e «levante» in italiano.
    2. Anche qualora “EST.” fosse inteso come abbreviazione di “established”, “estimated” o
      “estate”, tale abbreviazione non risulta usata di frequente nel settore di riferimento. Ne
      discende in tutte le sue accezioni il marchio è frutto di sufficiente grado di fantasia e assume
      sufficiente carattere distintivo.
    3. L’Ufficio ha registrato marchi simili (lista acclusa).
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Pagina 3 di 5
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    4. Il richiedente sostiene che, essendo i prodotti della classe 33 di largo consumo rivolti al
      pubblico generale, questi non necessariamente potrebbe conoscere un termine tecnico
      inglese del mondo del business, quale sarebbe “Est.”
      Tuttavia, come indicato nella lettera di obiezione, proprio perché l’abbreviazione ‘EST.’ è di
      lingua inglese, il consumatore di riferimento da considerare nel caso in esame è quello dei
      territori di lingua inglese dell’Unione europea. Rispetto a tale consumatore anglofono non vi
      è alcun motivo di dubitare che conosca un termine di base come “Established” e la relativa
      abbreviazione “Est.” anch’essa diffusissima in tutti i settori commerciali per indicare l’anno di
      fondazione o istituzione. Poiché il richiedente non ha errato nell’individuazione o
      comprensione del pubblico rilevante nella fattispecie, l’argomento è irrilevante ed è rigettato.
      Per i medesimi motivi ora esposti è parimenti irrilevante e priva di pregio la considerazione
      che il pubblico italiano intenderebbe ‘Est.’ come il nome del segno cardinale.
      Pagina 4 di 5
    5. Riguardo ai possibili vari significati dell’abbreviazione “Est.” Anche rispetto al consumatore
      di lingua inglese (ad esempio “estimated” o “estate”), è sufficiente ricordare che per
      escludere un marchio dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
      RMUE,
      non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
      detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
      registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
      domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
      tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
      essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
      dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
      quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
      prodotti o servizi di cui trattasi.
      (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta).
      Poiché che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.
    6. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad
      esempio
      018036662, L’EST 018770323, ecc.. Tuttavia, la giurisprudenza
      consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come
      marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in
      quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come
      marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
      interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
      (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
      EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
      in quanto I marchi contengono elementi verbali e figurativi non corrispondenti a quelli della
      domanda in esame.
      Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è
      possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati
      registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.
      Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un
      meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione
      della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019054497 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      Pagina 5 di 5
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio nel settore software e formazione – marchio descrittivo

    “Make Progress” che tradotto significa “fare progressi” ad avviso dell’esaminatore europeo non è registrabile in quanto descrittivo dei prodotti/servizi oggetto del marchio.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 21/11/2024
    ***************Arezzo
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    MAKE PROGRESS
    Marchio denominativo
    ************ Firenze
    ITALIA
    In data 09/07/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 09/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 9
    Classe 16
    Software didattici; Pacchetti software; Software specializzati; Software
    operativo; Software applicativo; Software aziendale; Hardware; Hardware
    USB; Hardware Ethernet; Hardware per la comunicazione dati.
    Libri; Manuali; Manuali stampati; Schede informative stampate.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Classe 41
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    Servizi di educazione e formazione linguistica; Istruzione linguistica;
    Interpretazione linguistica; Organizzazione di corsi mediante utilizzo di metodi
    di apprendimento programmati; Formazione; Formazione professionale;
    Workshop di formazione; Formazione aziendale; Corsi di formazione;
    Formazione del personale; Istruzione e formazione; Organizzazione di
    formazione aziendale; Organizzazione di formazione commerciale; Servizi di
    formazione professionale; Corsi di formazione per giovani; Formazione in
    tecniche di comunicazione; Pubblicazione di manuali di formazione;
    Produzione di video di formazione; Organizzazione di seminari di formazione;
    Life coaching (formazione alla vita); Attività ricreative e di formazione;
    Trasferimento di know-how [formazione]; Servizi di istruzione e formazione;
    Fornitura di servizi di formazione online; Coaching e formazione per discorsi
    politici; Corsi di formazione relativi a software; Formazione in materia di
    consulenza gestionale; Conduzione di seminari di formazione per clienti;
    Servizi di formazione nel campo dell’informatica; Servizi di formazione nel
    campo delle vendite; Conduzione di corsi riguardanti la formazione
    amministrativa; Consulenza in materia di formazione e aggiornamento;
    Organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione];
    Istruzione e formazione relative al settore sanitario; Servizi di formazione in
    materia di dizione; Conferenze riguardanti le competenze nel campo del
    marketing; Servizi di formazione in materia di marketing al dettaglio; Corsi di
    formazione in pianificazione strategica relativa a pubblicità, promozione,
    marketing e servizi commerciali; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di libri,
    riviste; Servizi editoriali per libri; Pubblicazioni di libri di testo.
    Inoltre l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda privo di
    carattere distintivo per i servizi per i servizi elencati di seguito:
    Classe 42
    Servizi di progettazione di hardware; Noleggio di hardware e software;
    Elaborazione e sviluppo di hardware; Consulenza in materia di hardware
    informatico; Servizi di consulenza relativi a hardware informatici; Consulenza
    nel settore dell’hardware e del software; Ricerche in tema di sviluppo di
    hardware informatici; Sviluppo di hardware per archiviazione e richiamo di
    dati multimediali; Progettazione di hardware per il richiamo e l’archiviazione di
    dati multimediali; Personalizzazione di software; Integrazione di software;
    Configurazione di software; Creazione di software; Upgrade di software;
    Elaborazione e sviluppo di software; Progettazione e sviluppo di software;
    Consulenza in materia di software; Noleggio e manutenzione di software
    informatici;
    Installazione, manutenzione e riparazione di software;
    Progettazione di libri personalizzati.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:—-
    il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
    fare progressi.
    Il suddetto significato dei termini «MAKE PROGRESS», di cui il marchio è composto,
    è stato supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/progress
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
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    che i servizi di istruzione e formazione e i servizi per l’organizzazione di seminari e
    life coaching della Classe 41 hanno come scopo quello di consentire agli studenti di
    avanzare, ossia di acquisire conoscenze e/o competenze e di migliorare in una
    particolare materia di studio, e che i servizi per la pubblicazione e la produzione di
    materiale formativo della stessa Classe sono resi in relazione a materiale che
    consente allo studente di avanzare in una particolare materia di studio. Inoltre, i
    consumatori di riferimento percepirebbero che il segno fornisce informazioni sul fatto
    che il software e l’hardware della Classe 9, così come i libri e i manuali della Classe
    16, hanno come scopo quello di consentire agli studenti di fare progressi nel settore
    di studio prescelto. Pertanto, il segno descrive lo scopo previsto dei prodotti e servizi.——
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non `pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE. Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE
    Inoltre, il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE perché è privo
    di qualsiasi carattere distintivo in relazione a tutti i prodotti e servizi per i quali si
    richiede la protezione.
    Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
    fare progressi
    Il suddetto significato dei termini «MAKE PROGRESS», di cui il marchio è composto,
    è stato supportato dai riferimenti di dizionario sopra menzionati.
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAKE PROGRESS» semplicemente
    come attributivo dell’informazione puramente promozionale e ispiratore per i prodotti
    e servizi, in quanto non fa altro che elogiare il fatto che i prodotti e servizi del
    richiedente permetteranno ai consumatori di progredire nei suoi sforzi e di
    raggiungere i suoi obiettivi. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno
    non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come
    un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi de prodotti e
    servizi.
    Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019034645 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
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    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.