Biscotti della fortuna ad avviso dell’esaminatore, segno non distintivo, verrebbe percepito slogan di buon auspicio.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 07/03/2025 *************** Forlì Cesena ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti
Marchio figurativo
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 27/09/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 30 Biscotti. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: Pagina 2 di 4 La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: biscotti al cui interno vi sono piccoli pezzi di carta che riportano massime, motti, proverbi, frasi divertenti con lo scopo di portare buona fortuna e buon umore. https://it.wikipedia.org/wiki/Biscotto_della_fortuna I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti sono biscotti croccanti con un piccolo pezzo di carta nascosto all’interno. (conosciuto come ‘fortuna’. Il pezzo di carta contiene un messaggio di predizione, un motto, etc. scritto con tono giocoso e di buon auspicio. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul tipo/specie dei prodotti. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. La dicitura ‘biscotti della fortuna’ è chiaramente leggibile. Il carattere di stampa è alquanto semplice e banale e non è in grado di dotare di carattere distintivo al segno. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, l’11/10/2024 che possono essere sintetizzate come segue:
Il marchio che chiediamo di registrare identifica effettivamente I biscotti con all’interno una frase portafortuna, esattamente come avete indicato tra I motivi di rifiuto. Nella vostra comunicazione riportate link e delle foto di prodotto che sono effettivamente simili ai prodotti che intendiamo tutelare con il marchio. Il richiedente allega alcune foto prodotto e mockup della confezione. III. Motivazione Pagina 3 di 4 Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18). Il richiedente non ha presentato osservazioni circa il rifiuto, non solo, ma ha confermato quanto ribadito dall’Ufficio nella notifica di rifiuto del 27/09/2024. Considerando questo aspetto, l’Ufficio reputa non necessario dover ripetere gli stessi argomenti espressi nella notifica di cui sopra. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019078637 è respinta. Pagina 4 di 4 Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
JULJUL in lingua danese viene tradotto come Natale Natale per cui ad avviso dell’esaminatore europeo il consumatore che si approccia a queste candele profumate intenderebbe il segno come prodotte per il Natale: destinazione d’uso che rende il segno non distintivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 21/02/2025 ************** (VR) ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti 019079415 JULJUL Marchio denominativo ************* (VR) ITALIA L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 26/09/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 4 Candele; Candele profumate. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua danese attribuirebbe al segno il significato traducibile in italiano come: Natale, Natale. https://sproget.dk/lookup?SearchableText=jul ) I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti in classe 4 Candele; Candele profumate sono specificamente disegnate e/o Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 3 prodotte per il Natale. Pertanto, il segno descrive tipo/specie e destinazione d’uso dei prodotti. Assenza di carattere distintivo Il fatto che il termina ‘JULJUL’ sia ripetuto non sarà percepito dal pubblico di riferimento come una indicazione di una ben precisa origine commerciale dei prodotti ma bensì come un semplice slogan commerciale che intende indicare che i vari tipi di candele sono state realizzate appositamente per essere utilizzate nel periodo natalizio (ad esempio a forma d’albero di natale o realizzate di colore rosso e verde, etc.) II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019079415 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 4 Candele; Candele profumate. La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti: Classe 3 Acqua profumata per la biancheria; Diffusori a canna di profumo per ambienti; Fragranze per ambienti; Acqua di colonia; Acque da toilette; Acque da toilette profumate; Creme profumate; Profumi; Profumeria e fragranze; Prodotti di profumeria; Cosmetici. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Il consumatore che si approccia a VitaminPure per prodotti farmaceutici ed in particolare integratori e vitamine, intenderebbe il segno come prodotto non alterato ma puro. Ad avviso dell’esaminatore non è un segno distintivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 12/02/2025 *************Pomigliano d’Arco ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti 019079757 VitaminPure Marchio figurativo *********** (CR) ITALIA L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 11/10/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 5 Prodotti farmaceutici; Prodotti chimico-farmaceutici; Integratori nutrizionali; Integratori probiotici; Integratori vitaminici; Integratori antiossidanti; Integratori minerali nutrizionali; Integratori vitaminici liquidi; Integratori per migliorare la forma fisica e la resistenza; Integratori a base d’erbe; Integratori alimentari di vitamine. Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: Pagina 2 di 8 —- Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “vitamina pura”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English dictionary online in data 11/10/2024 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vitamin all’indirizzo e https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pure. Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti rivendicati, vale a dire prodotti farmaceutici e integratori di diverso tipo, contengono vitamine che non sono mescolate con nient’altro e/o che contengono vitamine senza sostanze nocive. L’Ufficio rileva l’inversione dei termini ‘VITAMIN’ e ‘PURE’ rispetto alla normale costruzione grammaticale (i.e., pure vitamin). Tuttavia, tale inversione non richiede uno sforzo mentale al consumatore al fine di stabilire un collegamento immediato e diretto con l’espressione ordinaria e, pertanto, non è in grado di modificare la percezione del consumatore dell’espressione come descrittiva. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da una grafia in corsivo semplice e comune nonché due segni ricurvi verdi, che nel complesso non distolgono l’attenzione dal significato descrittivo veicolato dagli elementi verbali del marchio, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie e qualità dei prodotti. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 29/10/2024, che possono essere sintetizzate come segue:
Il segno è costituito da una locuzione di fantasia, cioè il segno dominante “VitaminPure”, composto da due parole, unite fra loro in modo tale da caratterizzarsi con aspetto di novità e singolarità. La locuzione oggetto di domanda non ha alcun significato letterale per il consumatore inglese: si tratta di una parola di fantasia caratterizzata graficamente. I due segni grafici in verde caratterizzano visivamente il marchio e consentono al pubblico di riferimento di percepirlo come distintivo dell’origine commerciale dei prodotti contraddistinti. Pagina 3 di 8
Ricerche su Google per la parola “vitaminpure” rimandano ai prodotti del richiedente e alla sua pagina internet dove è utilizzato con funzione distintiva. Su Internet non emergono traduzioni dell’espressione “vitaminpure” o usi che possano indurre il consumatore a percepire l’espressione come descrittiva di una qualità o di una caratteristica di integratori alimentari.
Se per un’interpretazione soggettiva e arbitraria il pubblico dovesse percepire il segno come “Vitamin-Pure” (vitamina pura) questo non descriverebbe alcuna caratteristica dei prodotti in questione che sono integratori alimentari (sostanze assumibili a complemento della dieta alimentare) e non vitamine (micronutrienti presenti naturalmente negli alimenti). Il segno, dunque, potrebbe essere ritenuto descrittivo soltanto per i prodotti connessi alle vitamine, per esempio ‘Integratori vitaminici; ecc.” e non per altri prodotti che non sono vitamine, come ad esempio “Prodotti farmaceutici; ecc”. L’UIBM ha già concesso la registrazione per prodotti in Classe 5 per i marchi n. 302020000103274 e n. 302024000064534 .
L’Ufficio ha già concesso la registrazione a marchi analoghi contenenti la parola VITAMIN in Classe 5 (esempi acclusi). III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. Considerazioni generali e preliminari L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Pagina 4 di 8 Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18). Lingua e territorio rilevanti L’Ufficio osserva che il significato del segno sarà compreso dal pubblico di riferimento negli Stati membri in cui l’inglese è una lingua ufficiale, vale a dire l’Irlanda e Malta. Il significato del segno sarà compreso anche in Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia dove la comprensione di base dell’inglese da parte del grande pubblico è un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), e il pubblico di Cipro, dove l’inglese (unica lingua ufficiale fino al 1960) è parlato da una parte considerevole della sua popolazione. L’Ufficio rileva che l’inglese è ampiamente studiato e parlato dal pubblico, tra l’altro, nei suddetti Stati membri. Pertanto, in tali territori la comprensione da parte del pubblico delle espressioni inglesi non è limitata ai termini di base (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35). Carattere descrittivo e non distintivo
Il richiedente sostiene che la combinazione di parole oggetto della domanda di registrazione è un neologismo di fantasia che, nel suo insieme, è privo di significato in inglese. Sostiene inoltre che è grammaticalmente errato e quindi non può essere considerato descrittivo e non distintivo. L’Ufficio dissente. In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la possibilità di registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata esclusivamente sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal giudice dell’Unione europea. È pertanto sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40). In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del segno che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato. Pertanto, anche in assenza di esplicite voci nel dizionario che menzionino il segno nell’insieme, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è stato reso sufficientemente chiaro. Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua Pagina 5 di 8 caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di riferimento, ossia “vitamina pura”, vale a dire con vitamine non sono mescolate ad altro e/o che vitamine senza sostanze nocive. Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata: Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi dell’[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi […] (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32). Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata nient’altro che la somma delle sue parti perché nonostante il segno consista in una parola composta, che non separa visivamente i termini che lo compongono, ciò non impedisce di constatare il suo carattere descrittivo, poiché il pubblico tende a scomporre le parole composte nelle loro parti costitutive comprensibili, in particolare quando hanno un significato chiaro. Il fatto che le parole che compongono un segno siano unite senza spazi è irrilevante, poiché l’assenza di un trattino o di uno spazio tra le parole in un segno non costituisce un elemento creativo tale da rendere il segno non descrittivo, né conferisce al segno alcun impatto distintivo (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29). La combinazione “vitaminpure” costituisce una semplice combinazione di due elementi descrittivi, ragion per cui è descrittiva nel suo complesso. Sebbene in inglese gli aggettivi solitamente precedano i nomi, un marchio può comunque essere percepito come descrittivo se non è conforme a questa regola (11/04/2013, T-294/10, Carbon green, EU:T:2013:165). In ogni caso, ciò che conta non è tanto la correttezza grammaticale di un segno, quanto piuttosto che il suo significato sia chiaramente comprensibile e che non esista alcun significato sottostante che prevalga sulla semplice somma delle sue parti (12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, § 41). Anche se il segno o lo slogan richiesto è sgrammaticato, lo sforzo mentale che occorre per attribuirgli il significato indicato non è tale da rendere il segno privo di senso o altrimenti in grado di risultare originale o memorabile. Pertanto, quando il consumatore inglese medio vedrà l’espressione “ ” per i prodotti per i quali si richiede la protezione, che sono o possono essere integratori e prodotti chimico-farmaceutici tipicamente vitaminici, in tutto o in parte, percepirà i due elementi “vitamin” e “pure” come dotati del significato citato dall’Ufficio (‘vitamina’ e ‘non mescolata ad altro’ e/o ‘senza sostanze nocive’) e dividerà naturalmente la parola composta in queste due parole separate, ed esse avranno il senso che viene ad esse normalmente attribuito. Pagina 6 di 8 Il richiedente ritiene che la particolare disposizione degli elementi del segno e delle linee verdi lo renda distintivo. Tuttavia, in generale, il fatto che gli elementi denominativi siano disposti in verticale, capovolti o su una, due o più linee non è sufficiente a dotare il segno del livello minimo di carattere distintivo necessario per la registrazione. La posizione degli elementi denominativi in relazione ad elementi figurativi semplici e comuni, può soltanto aggiungere carattere distintivo a un segno quando la disposizione complessiva è di natura tale che il consumatore medio si concentra su di essa anziché percepire immediatamente il messaggio descrittivo. Non è questo il caso perché il marchio è disposto in una linea singola, con caratteri semplici e comuni. Inoltre, le linee verdi, per colore e forma, indicano la natura incontaminata, rinforzando il concetto descrittivo già veicolato dagli elementi verbali.
Il richiedente sostiene di utilizzare il marchio sul mercato. Tuttavia, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo carattere distintivo intrinseco o su come sarà percepito e compreso dai consumatori effettivi. Le immagini dal proprio sito web presentate dal richiedente non sono riuscite a convincere l’Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un’effettiva indicazione dell’origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab initio. I documenti dimostrano soltanto che il segno è usato, tra gli altri, per un integratore in compresse i cui ingredienti includono la “vitamina C naturale” Il richiedente sostiene che nessun altro concorrente utilizzi la stessa combinazione di parole. Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio è valutato in base al fatto che il pubblico interessato possa a prima vista percepire il marchio come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o servizio in questione. La mancanza di precedente uso non è necessariamente indicativa di siffatta percezione (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
Il richiedente sostiene che, in ogni caso, anche qualora il pubblico percepisse il segno in esame come “Vitamin-Pure” (vitamina pura) questo non descriverebbe alcuna caratteristica degli integratori alimentari rivendicati perché questi non sono vitamine o prodotti connessi alle vitamine. L’Ufficio dissente. È un fatto noto che i prodotti della grande famiglia degli integratori alimentari (integratori dietetici, nutrizionali, vitaminici, probiotici, antiossidanti, minerali nutrizionali, per migliorare la forma fisica e la resistenza, a base d’erbe; ecc.) sono prodotti specifici, assunti parallelamente alla regolare alimentazione, volti a favorire l’assunzione di determinati principi nutritivi. Questi possono essere contenuti in via esclusiva oppure in combinazione. Secondo la normativa che li disciplina, si definiscono integratori alimentari “i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi Pagina 7 di 8 essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate” (Direttiva 2002/46/CE, attuata con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169). L’Ufficio concorda che il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati. Ne discende che è proprio in relazione ai prodotti rivendicati che il segno assume un chiaro significato descrittivo in quanto informa in maniera chiara e diretta che questi contengono vitamine allo stato puro, cioè non mescolate con altri principi, oppure che gli integratori designati contengono (anche) vitamine naturali, senza sostanze nocive. Il segno ha dunque un chiaro significato descrittivo ed è quindi anche privo di carattere distintivo.
Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla giurisprudenza consolidata: il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalle decisioni cui fa riferimento il richiedente. In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a registrazioni nazionali degli Stati membri che non hanno l’inglese come lingua e in cui il segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta l’UE (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad esempio VitAmino n. 010375285; 014944698; MUE n. 017900894; Vitamin N MUE n. MUE n. 018341256, ecc. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità Pagina 8 di 8 di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto l’associazione di parole e/o elementi figurativi è diversa da quella del caso in esame. Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente. Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48). IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019079757 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
il segno è HYDROSMOKE insetticidi e vaporizzatori ed è descrittivo come termine poichè tradotto è acqua e fumo e ad avviso dell’esaminatore non conferisce distintività al segno.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 04/02/2025 ************ I-10121 torino ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti
HYDROSMOKE Marchio denominativo ************torino ITALIA L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 29/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 5 Classe 7 Insetticidi; Preparati insetticidi; Antiparassitari; Pesticidi contro i nematodi; Larvicidi; Ratticidi; Disinfettanti; Disinfettanti ed antisettici; Saponi disinfettanti; Prodotti repellenti per insetti; Preparati per distruggere gli insetti. Vaporizzatori (per insetticida -) [macchine]. Carattere descrittivo La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 5 riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: fumo a base d’acqua. Il suddetto significato dei termini “HYDRO” e” SMOKE”, di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario. HYDRO indicating or denoting water, liquid, or fluid (informazioni estratte dal dizionario Collins in data 29.07.2024) all´indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hydro Traduzione non ufficiale all’italiano: che indica o denota acqua, liquido o fluido SMOKE the product of combustion, consisting of fine particles of carbon carried by hot gases and air. (informazioni estratte dal dizionario Collins in data 29.07.2024 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smoke ) Traduzione non ufficiale all’italiano: Il prodotto della combustione, costituito da fini particelle di carbonio trasportate da gas caldi e aria. Assenza di carattere distintivo Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. L’unione delle due parole “HYDRO” e “SMOKE” non conferisce distintività al segno. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 11.11.2024, che possono essere sintetizzate come segue:
L’ interpretazione dell’Ufficio non riflette correttamente l’originalità e il valore innovativo della nostra tecnologia.
Il nostro target di riferimento è costituito principalmente da professionisti del settore, non necessariamente di lingua inglese che hanno una conoscenza tecnica avanzata e comprendono immediatamente le caratteristiche distintive dei nostri prodotti.
Il termine “HYDROSMOKE” non significa “fumo a base d’acqua” come sostenuto nella contestazione. Nel processo non vi è traccia di acqua residua nel fumo generato. Il marchio si riferisce invece a una tecnologia in cui l’acqua crea una reazione catalitica (idroreazione), generando abbastanza calore per trasformare l’insetticida in vapore visibile. Questo calore crea un vapore saturo che si distribuisce uniformemente, assicurando l’efficacia del trattamento. Un consumatore tecnicamente preparato collegherebbe il marchio a una tecnologia innovativa, riconoscendolo come una differenza distintiva rispetto ai prodotti dei concorrenti.
L’Ufficio ha registrato marchi anteriori simili HYDROCLEAN (2022), HYDROSTEAM (2022) e, negli anni precedenti, HYDROPOMPE e HYDROFLUID. Pagina 3 di 5 III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18). Il richiedente sostiene che esistano modi più appropriati per fare riferimento alle caratteristiche dei prodotti. Tuttavia, nella valutazione dei fatti, è ininfluente che esistano altri segni o indicazioni più usuali di quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di impedimento alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, non richiede, però, che tali segni o indicazioni siano l’unico modo per designare le dette caratteristiche (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). 1- L’argomentazione del richiedente non modifica il fatto che il marchio HYDROSMOKE sia Pagina 4 di 5 costituito da termini direttamente descrittivi della natura del prodotto. L’originalità e il valore innovativo della tecnologia non sono criteri rilevanti per superare l’obiezione ai sensi dell’articolo 7(1)(b) e (c), poiché la distintività di un marchio si valuta in relazione alla sua capacità di indicare l’origine commerciale del prodotto, non alla tecnologia sottostante. Inoltre, il pubblico di riferimento entrerà in contatto con il marchio HYDROSMOKE come segno verbale e non con la tecnologia in sé, percependolo quindi immediatamente come un’indicazione della composizione o delle caratteristiche del prodotto, e non come un segno distintivo idoneo a identificarne l’origine specifica. 2- Il richiedente ritiene che i consumatori di riferimento prestino un maggiore livello di attenzione. Tuttavia, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di attenzione superiore alla media non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Giova ricordare inoltre che L’argomentazione del richiedente non è sufficiente a dimostrare il carattere distintivo del marchio HYDROSMOKE. Il fatto che il pubblico di riferimento sia costituito da professionisti del settore con conoscenze tecniche avanzate non elimina il carattere descrittivo del marchio. Al contrario, tale pubblico, essendo esperto, comprenderà ancora più facilmente il significato diretto dei termini HYDRO e SMOKE in relazione ai prodotti della Classe 5. Inoltre, la valutazione della distintività non si limita ai soli professionisti, ma considera anche altri potenziali utenti del settore che potrebbero percepire il marchio come una descrizione delle caratteristiche del prodotto piuttosto che come un segno distintivo. Non vi è dubbio che il richiedente intenda rivolgere i suoi prodotti a un pubblico più ampio. Tuttavia, poiché il marchio è in lingua inglese, ai sensi del Regolamento RMUE, la valutazione della sua distintività deve necessariamente tenere conto della percezione del pubblico anglofono. 3- Il fatto che nel processo non vi sia traccia di acqua residua non ha niente a che vedere con l’esame del marchio e non modifica la percezione immediata di esso da parte del pubblico di riferimento. Il termine “HYDROSMOKE” è composto da due parole inglesi di uso comune, “hydro” (acqua) e “smoke” (fumo), che nel loro insieme evocano chiaramente l’idea di un fumo a base d’acqua. Indipendentemente dalla tecnologia sottostante, il consumatore, anche se tecnicamente preparato, entrerà in contatto prima con il marchio che con il prodotto, e la sua impressione iniziale sarà guidata dal significato immediato dei termini utilizzati. Pertanto, il segno rimane descrittivo e privo di distintività. 4- Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Pagina 5 di 5 Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto si riscontrano molte differenze rispetto al segno in questione. Inoltre, alcuni di essi sono marchi richiesti molto tempo fa, conseguentemente esaminati secondo prassi decisionale precedente. La prassi è evoluta nel tempo adeguandosi alla giurisprudenza comunitaria. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019049240 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Vaporetto Italiano, segno che vuole rivendicare servizi turistici su battello o vaporetto, ad avviso dell’esaminatore è descrittivo e non distintivo per cui non supera l’esame.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 22/01/2025
************** I- Bologna ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
VAPORETTO ITALIANO
Tipo di marchio:
Marchio denominativo
Richiedente:
***********Ferrara (FE) ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 15/10/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo, annullando e sostituendo l’obiezione del 22/05/2024 che conteneva un’imprecisione nel testo.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 39
Informazioni in materia di turismo e viaggi; organizzazione di viaggi turistici; servizio prenotazioni di viaggi per turismo; servizi di agenzia di viaggi e di prenotazione; consulenza relativa alla pianificazione di percorsi di viaggio; servizi di guida per viaggi; servizi d’accompagnatori (turistici); giri turistici e servizi di escursioni; visite turistiche.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i servizi in classe 39, come organizzazione di viaggi turistici e visite turistiche, vengano resi e/o proposti utilizzando come mezzo un’imbarcazione del tipo come descritto sopra (vaporetto) nel territorio italiano. Pertanto, il segno descrive specie, qualità, destinazione e origine geografica e luogo della prestazione dei servizi.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019017230 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 39
Informazioni in materia di turismo e viaggi; organizzazione di viaggi turistici; servizio prenotazioni di viaggi per turismo; servizi di agenzia di viaggi e di prenotazione; consulenza relativa alla pianificazione di percorsi di viaggio; servizi di guida per viaggi; servizi d’accompagnatori (turistici); giri turistici e servizi di escursioni; visite turistiche.
La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
Classe 41
Insegnamento delle lingue; conduzione di corsi, seminari e workshop; formazione; fornitura di corsi di formazione online; servizi di insegnamento e di istruzione; educazione; esami di profitto; attività culturali; organizzazione di eventi educativi; pubblicazione di stampati e pubblicazioni; pubblicazioni elettroniche online; redazione di testi; pubblicazione di materiale didattico; produzione di contenuti audiovisivi e multimediali e fotografia.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
unobravo è il segno esaminato da EUIPO. Ad avviso dell’esaminatore europeo il segno sarà percepito come uno buono, uno abile, uno valente o uno onesto e a prescindere dalle classi di prodotti/servizi individuati, il segno è meramente elogiativo per cui non è distintivo rispetto ad altri presenti e usati sul mercato negli stessi settori.
Decisione sul carattere intrinseco distintivo di una domanda di marchio dell’Unione Europea (Articolo 7 RMUE) Alicante, 18/11/2024 ************ Milano ITALIA Fascicolo nº: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti 018955806 unobravo Marchio denominativo ************** Napoli ITALIA In data 09/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 9 Banche dati; Contenuti per mezzi di comunicazione; Contenuti scaricabili e registrati; File di dati registrati; File digitali scaricabili autenticati da token non fungibili [NFT]; File multimediali scaricabili; Insieme di dati, registrati o scaricabili; Audiolibri; Database elettronici registrati su supporti informatici; Diapositive; Dischi; Disegni animati; Documentazione per computer in formato elettronico; DVD preregistrati; Ebook; Files di immagini scaricabili; Files musicali scaricabili; Grafica per computer scaricabile; Libri digitali scaricabili da Internet; Libri elettronici scaricabili; Manuali di formazione in formato elettronico; Manuali di formazione sotto forma di programmi per computer; Materiali per corsi d’istruzione scaricabili; Modelli scaricabili per la realizzazione di presentazioni audiovisive; Modelli scaricabili per progettazione grafica; Nastri audio preregistrati; Nastri video registrati; Opuscoli elettronici scaricabili; Pellicole registrate; Podcast; Pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; Pubblicazioni in formato elettronico; Pubblicazioni scaricabili; Registrazioni audio; Registrazioni audiovisive; Registrazioni multimediali; Registrazioni video; Riviste elettroniche; Supporti scaricabili; Video preregistrati; Piattaforme software; Piattaforme software per computer, registrabili o scaricabili; Programmi di elaborazione dati; Programmi Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 12 informatici, registrati; Programmi per computer; Programmi per smartphone; Programmi software per computer; Software; Software di elaborazione dati; Software di sistema e di supporto per sistema, e firmware; Software ed applicazioni per dispositivi mobili; Software per applicazioni web e server web; Software per computer scaricabili; Software per dispositivi elettronici digitali portatili ed altri articoli elettronici di consumo; Software per realtà virtuale e realtà aumentata; Software per smartphone; Software per tablet; Software [programmi]; Software relativi a dispositivi elettronici digitali portatili; Software specializzati; Applicazioni mobili scaricabili per la trasmissione d’informazioni; Messaggeria elettronica e software per invio di messaggi; Piattaforme software per connessione in reti sociali; Software per comunicazione, reti e reti sociali; Software per comunità; Software per l’elaborazione di comunicazioni; Software per la condivisione di file; Software per le comunicazioni; Software per server di comunicazione; Programmi di archiviazione dati; Programmi di utilità per gestione di file; Software di gestione di basi di dati; Software per la gestione documentale; Software per la gestione di dati e archivi e per banche dati; Programmi informatici per il montaggio d’immagini, suoni e video; Software di pubblicazione; Software informatico per la creazione e progettazione di siti web; Software multimediale; Software di sviluppo multimediale; Software per l’elaborazione di immagini, grafica e testo; Software per lo sviluppo di siti web; Software per mezzi di comunicazione e per la pubblicazione; Applicazioni per uffici e aziende; Software aziendale; Software per la gestione delle relazioni con i clienti [CRM]; Software per sistemi di prenotazione; Software per applicazioni web; Software per la gestione di contenuti; Software relativi al commercio elettronico e per l’elaborazione di pagamenti elettronici; Software che permette la trasmissione di informazioni tramite reti di comunicazione; Software per CMS [sistema di gestione dei contenuti]; Tecnologie dell’informazione e dispositivi audiovisivi, multimediali e fotografici. Classe 16 Disegni; Immagini; Rappresentazioni grafiche; Riproduzioni grafiche; Decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; Libri da disegno; Quaderni; Tavole da disegno; Immagini da colorare; Copertine [cartoleria]; Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; Appunti stampati di seminari; Archiviatori per documenti [accessori per ufficio]; Articoli di cancelleria e per la scrittura; Articoli di cartoleria; Articoli per ufficio; Attrezzatura per l’insegnamento; Attrezzatura per la stampa e la legatoria; Biglietti; Bloc-notes; Blocchi [cartoleria]; Blocchi da disegno; Blocchi di carta per scrivere; Brochure informative stampate; Calendari; Carta intestata; Carta per rivestire libri; Cartelle [cancelleria]; Cartelloni; Cartoleria; Classificatori; Copertine in carta per libri; Copertine per documenti; Copertine protettive per libri; Dispense stampate; Fogli [cartoleria]; Fogli di istruzioni; Fogli informativi; Fogli per appunti; Formulari non compilati; Formulari stampati di risposta a questionari; Guide per lo studio; Guide stampate; Immagini stampate; Lettere informative; Lezioni stampate; Libri da colorare; Libri da colorare per adulti; Libri, riviste, quotidiani stampati e altri mezzi di comunicazione su carta; Libri tascabili [cartoleria]; Manuali d’istruzioni; Manuali d’uso; Manuali informatici; Manuali per l’insegnamento; Manuali stampati; Materiale di formazione stampato; Materiale per l’istruzione e l’educazione; Materiali didattici stampati; Moduli; Pagina 3 di 12 Opuscoli; Prospetti; Pubblicazioni didattiche; Raccoglitori; Racconti a fumetti; Racconti stampati in forma illustrata; Schedari; Schede da archivio; Schede di consultazione; Schede informative stampate; Schede per appunti; Segnalibri; Stampati; Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento; Stampati, e articoli di cancelleria e materiale didattico; Stampati per scopi didattici; Tabelloni; Taccuini; Tavolette per scrivere; Volantini; Articoli per rilegare libri; Copertine per rilegatura di libri; Materiale per rilegatura di libri e documenti; Diagrammi; Etichette stampate; Grafici; Libri educativi; Materiale per l’insegnamento esclusi gli apparecchi; Materiali educativi stampati; Materiali pedagogici su carta; Album per bambini; Copertine per libri; Copertine per riviste; Fumetti; Giornali; Libretti; Libri; Libri d’informazioni; Libri di racconti; Libri di storie per bambini; Libri di testo; Libri illustrati; Libri per bambini; Manuali; Manuali di testo; Periodici [riviste]; Pubblicazioni; Pubblicazioni [stampate]; Romanzi; Romanzi illustrati; Carta e cartone. Classe 38 Comunicazione dati mediante strumenti elettronici; Comunicazione di dati mediante telecomunicazioni; Comunicazione tramite mezzi elettronici; Comunicazioni mediante televisione per riunioni; Comunicazioni telematiche; Distribuzione di audio e/o video digitali mediante telecomunicazioni; Fori di discussione virtuali costituiti tramite scambio di messaggi testuali; Fornitura di accesso a reti di telecomunicazione; Gestione di sistemi di comunicazione elettronici; Gestione di sistemi di telecomunicazione; Invio di dati e trasferimento documenti per via telematica; Messaggi; Servizi di accesso alle reti di telecomunicazioni; Servizi di caricamento di video; Servizi di comunicazione; Servizi di comunicazione forniti mediante mezzi elettronici; Servizi di comunicazione telematica; Servizi di comunicazione per la trasmissione elettronica di dati; Servizi di comunicazione audiovisiva; Servizi di conferenze in rete; Servizi di telecomunicazione; Servizi di trasmissione; Servizi di videocomunicazione; Trasmissione di dati; Trasmissione di messaggi; Trasmissione di messaggi, dati e contenuti tramite internet e altre reti di comunicazione; Trasmissione di registrazioni audio o video su reti; Trasmissione e ricezione di dati tramite mezzi di telecomunicazione; Trasmissione elettronica di comunicazioni scritte; Trasmissione elettronica di messaggi e dati; Bacheche elettroniche e fori di discussione on-line; Bacheche informatiche; Caselle postali elettroniche; Comunicazione dati mediante posta elettronica; Comunicazione di informazioni mediante computer; Comunicazione elettronica tramite chat e forum; Comunicazione tramite computer; Comunicazioni elettroniche di dati; Comunicazioni informatiche per la trasmissione di informazioni; Comunicazioni tramite terminali di computer, trasmissione digitale o via satellite; Distribuzione di dati ed immagini audiovisive mediante una rete informatica globale o Internet; Fornitura dell’accesso a contenuti, siti web e portali; Fornitura di bacheche informatiche interattive on-line; Fornitura di servizi d’accesso a informazioni su internet; Fornitura di servizi di comunicazione on-line; Invio di messaggi elettronici; Invio di messaggi tramite un sito web; Invio, ricezione e inoltro di messaggi elettronici; Recapito di documenti on-line tramite una rete informatica globale; Scambio di dati elettronici; Server per l’accesso ad Internet; Server per l’accesso Internet (ISP); Servizi di comunicazione on-line; Servizi di comunicazione per videoconferenze; Servizi di comunicazione elettronica tramite computer; Servizi di comunicazione dati; Servizi di Pagina 4 di 12 comunicazione forniti tramite internet; Servizi di comunicazione informatica per la trasmissione di informazioni; Servizi di conferenze web; Servizi di trasmissione dati; Servizi elettronici di trasmissione; Servizi on-line, ovvero trasmissione di messaggi; Streaming di materiale audio su Internet; Streaming di materiale video su Internet; Trasmissione di contenuti multimediali tramite internet; Trasmissione di contenuti audio e video tramite reti informatiche; Trasmissione dei dati; Trasmissione di dati, audio, video e file multimediali; Trasmissione di file digitali; Trasmissione di informazioni on line; Trasmissione di informazioni mediante computer; Trasmissione di informazioni tramite mezzi elettronici; Trasmissione di segnali audio, immagini e dati; Trasmissione e diffusione di dati; Trasmissione online di pubblicazioni elettroniche; Accesso a siti elettronici; Collegamenti video elettronici; Fornitura di accesso a contenuti multimediali online; Fornitura di accesso a dati attraverso internet; Fornitura di accesso a pagine Web; Fornitura di accesso a siti su una rete d’informazioni elettronica; Fornitura di accesso a siti web su internet; Fornitura di chat room in ambienti virtuali; Fornitura di collegamenti audio elettronici; Fornitura di forum online basati sulla realtà virtuale per la collaborazione professionale; Fornitura di servizi d’accesso a siti internet per discussioni; Fornitura di servizi d’accesso a piattaforme su internet; Fornitura di servizi d’accesso a portali su internet; Fornitura di servizi d’accesso a portali per la condivisione di contenuti video; Fornitura di servizi d’accesso a piattaforme e portali su internet; Fornitura di servizi di accesso a dati su reti di comunicazione. Classe 41 Biblioteche di consultazione per materiale documentario e illustrativo; Consulenza in materia di pubblicazione di testi scritti; Correzione di bozze per manoscritti; Creazione [redazione] di podcast; Editoria multimediale; Edizione di materiale stampato contenente immagini, tranne che a fini pubblicitari; Edizione di pubblicazioni elettroniche; Fornitura di pubblicazioni in formato elettronico; Fornitura di pubblicazioni elettroniche online; Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Pubblicazione dei risultati di studi clinici; Pubblicazione di audiolibri; Pubblicazione di documenti in materia di formazione, scienza, diritto pubblico e affari sociali; Pubblicazione di documenti; Pubblicazione di guide pedagogiche e formative; Pubblicazione di libretti; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di libri d’istruzione; Pubblicazione di libri di testo; Pubblicazione di libri e riviste; Pubblicazione di manuali; Pubblicazione di manuali di formazione; Pubblicazione di materiale didattico; Pubblicazione di materiale stampato in forma elettronica; Pubblicazione di materiale multimediale online; Pubblicazione di materiale stampato, anche in forma elettronica, tranne che a scopo pubblicitario; Pubblicazione di materiale stampato, eccetto testi pubblicitari; Pubblicazione di opuscoli; Pubblicazione di periodici, libri e manuali nel campo della medicina; Pubblicazione di prospetti; Pubblicazione di recensioni; Pubblicazione di riviste, periodici, cataloghi e opuscoli; Pubblicazione di stampati e pubblicazioni; Pubblicazione di stampati in materia di istruzione; Pubblicazione di stampati didattici; Pubblicazione di storie; Pubblicazione di testi; Pubblicazione di testi didattici; Pubblicazione di testi e immagini, anche in forma elettronica, tranne che a fini pubblicitari; Pubblicazione e edizione di libri; Pubblicazione e redazione di stampati; Pubblicazione elettronica di testi; Pubblicazione elettronica di testi e materiale stampato, non pubblicitario su internet; Pubblicazione multimediale Pagina 5 di 12 di libri; Pubblicazione online di libri e riviste elettroniche; Pubblicazioni di libri di testo; Pubblicazioni di testi (eccetto quelli pubblicitari); Pubblicazioni elettroniche (non scaricabili); Pubblicazioni elettroniche online; Pubblicazioni tramite computer; Redazione di testi; Revisione di testi; Scrittura di testi; Servizi di pubblicazione di libri e riviste; Servizi di pubblicazione di contenuti ricreativi multimediali e di audio e video digitali; Servizi di pubblicazioni elettroniche; Servizi per la pubblicazione di libri; Attività culturali; Biblioteche elettroniche per fornitura d’informazioni elettroniche (comprese informazioni da archivi) sotto forma di informazioni testuali, audio e/o video; Educazione e formazione; Fornitura online di contenuti audio non scaricabili; Fornitura online di foto non scaricabili; Fornitura online di immagini non scaricabili; Informazioni in materia di libri; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Organizzazione di congressi e conferenze a fini culturali ed educativi; Organizzazione di manifestazioni culturali di comunità; Organizzazione di seminari web; Organizzazione e realizzazione di fiere a scopo culturale e didattico; Preparazione di testi per pubblicazione; Produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia; Produzione di documentari; Servizi di biblioteca; Servizi di divertimento, istruzione e formazione; Servizi di istruzione e formazione; Servizi di presentazione audiovisiva per scopi didattici; Servizi relativi a educazione e istruzione; Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Servizi scolastici [educazione]; Tutoraggio; Conduzione di conferenze didattiche; Conduzione di esposizioni per scopi didattici; Organizzazione d’esposizioni per scopi educativi; Organizzazione di conferenze; Organizzazione di conferenze in materia di formazione; Organizzazione di conferenze per scopi educativi; Organizzazione di conferenze in materia di istruzione; Organizzazione di conferenze per scopi didattici; Organizzazione di conferenze e simposi nel settore della scienza medica; Organizzazione di convegni per scopi educativi; Organizzazione di convention a scopo formativo; Organizzazione di convention per scopi diddattici; Organizzazione di manifestazioni per scopi didattici; Organizzazione di mostre a scopo di formazione; Organizzazione di mostre per fini didattici; Organizzazione di riunioni e conferenze; Organizzazione di seminari e conferenze; Organizzazione di seminari d’istruzione; Organizzazione di seminari; Organizzazione di spettacoli con scopi educativi; Organizzazione e conduzione di conferenze e seminari; Organizzazione e realizzazione di seminari e workshop [formazione]; Pianificazione di lezioni per uso didattico; Pianificazione di seminari a scopo didattico; Pianificazione di conferenze per scopi didattici; Realizzazione di mostre a fini didattici; Seminari; Servizi per conferenze; Fornitura di registrazioni audio digitali, non scaricabili, tramite Internet; Montaggio di registrazioni audio; Montaggio di riprese video; Montaggio o registrazione di suoni e immagini; Montaggio video; Produzione audio; Produzione di film a scopo didattico; Produzione di film di formazione; Produzione di podcast; Produzione di registrazioni sonore e video; Produzione di registrazioni sonore e video per uso didattico; Produzione di video; Produzione di video di formazione; Produzioni audio e video, e di fotografie; Stesura di relazioni relative all’insegnamento; Videoregistrazione; Assistenza personale [formazione]; Assistenza professionale (coaching); Attività di formazione; Attività ricreative e di formazione; Conduzione di corsi, seminari e workshop; Conduzione di programmi educativi di supporto per pazienti; Conduzione di seminari didattici in questioni mediche; Conduzione e organizzazione di Pagina 6 di 12 workshop; Consulenza in materia d’ istruzione; Corsi d’istruzione relativi al settore sanitario; Corsi di formazione; Diffusione di materiale didattico; Educazione; Educazione alla salute; Elaborazione di manuali didattici; Formazione; Formazione didattica; Formazione e istruzione; Formazione in campo medico; Fornitura di corsi d’istruzione; Fornitura di corsi di formazione online; Fornitura di corsi di formazione; Fornitura di formazione, insegnamento e lezioni; Fornitura di informazioni in materia di educazione; Fornitura di servizi di formazione; Fornitura di servizi di formazione online; Fornitura di video online, non scaricabili; Gestione di servizi didattici; Informazioni in materia di formazione; Istruzione; Istruzione e formazione; Istruzione e formazione medica; Istruzione e formazione relative al settore sanitario; Offerta di corsi di formazione; Offerta di servizi di formazione; Organizzazione di attività didattiche; Organizzazione di attività di formazione; Organizzazione di corsi d’istruzione; Organizzazione di corsi di formazione; Organizzazione di giochi educativi; Organizzazione di presentazioni a scopo didattico; Organizzazione di presentazioni per formazione; Organizzazione di seminari per scopi didattici; Organizzazione di seminari in materia di formazione; Organizzazione di workshop e seminari; Organizzazione e conduzione di workshop di formazione; Organizzazione e conduzione di workshop e seminari in materia d’autocoscienza; Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione; Orientamento e coaching professionale [consulenza in materia di formazione e istruzione]; Produzione e noleggio di materiali educativi e didattici; Realizzazione di eventi educativi; Servizi educativi; Servizi educativi sotto forma di coaching; Sviluppo di materiale didattico; Workshop a scopo didattico; Workshop di formazione. Classe 44 Assistenza sanitaria; Consulenza e informazioni in materia di salute; Consulenza in materia di salute; Fornitura di informazioni in materia di salute; Gestione di servizi sanitari; Indagini per valutazione della salute; Informazioni in materia di salute; Monitoraggio di pazienti; Servizi di assistenza sanitaria; Servizi di assistenza sanitaria offerti tramite una rete di fornitori sanitari su base contrattuale; Servizi di assistenza sanitaria alle persone; Servizi di consulenza in materia di salute; Servizi di consulenza in materia di assistenza sanitaria; Servizi di cura mentale; Servizi di valutazione della salute; Servizi medici e di assistenza sanitaria; Servizi per la salute; Servizi per la salute mentale; Assistenza medica; Compilazione di relazioni riguardanti questioni mediche; Consulenze mediche; Cure mediche; Fornitura di assistenza medica; Fornitura di cure mediche; Fornitura di informazioni mediche; Fornitura di servizi medici; Informazioni mediche; Organizzazione di cure mediche; Servizi clinici (medici); Servizi di consulenza medica; Servizi di cure e analisi mediche inerenti il trattamento dei pazienti; Servizi di informazione medica; Servizi di telemedicina; Servizi medici; Servizi psichiatrici; Telerefertazione [servizi medici]; Visita medica; Visite mediche di persone (Fornitura di relazioni in materia di -); Analisi comportamentale a scopo medico; Analisi della personalità [servizi di salute mentale]; Consulenza psichiatrica; Consulenza psicologica; Counselling psicologico; Esame psicologico; Fornitura di informazioni in materia di psicologia; Fornitura di servizi di trattamento psicologico; Pet therapy; Preparazione di rapporti in ambito psicologico; Psichiatria; Psicologo (Servizi di -); Psicoterapia; Realizzazione di valutazioni ed esami psicologici; Servizi di assistenza Pagina 7 di 12 psicologica; Servizi di diagnosi psicologica; Servizi di esami psicologici; Servizi di pet therapy; Servizi di psicologia; Servizi di psicologia individuale e di gruppo; Servizi di psicologo; Servizi di psicoterapia; Servizi di psicoterapisti; Servizi di trattamento psicologico; Servizi di valutazione della personalità [servizi di salute mentale]; Servizi di valutazione ed esame psicologico; Servizi di valutazione psicologica; Stesura di profili psicologici; Stesura di profili psicologici per uso medico; Profili psicologici per uso medico (Preparazione di -); Servizi di consulenza in tema di psicologia integrale; Consulenza in materia di trattamento psicologico di disturbi medici; Consulenza in materia di sollievo psicologico di disturbi medici; Esami medici di persone; Servizi di medici generici; Servizi medici per umani; Servizi di esami medici; Servizi relativi a trattamenti medici; Servizi medici di valutazione della salute; Servizi di consulenza riguardanti servizi medici; Servizi di consulenza riguardanti problemi medici; Screening medico; Esami medici; Consulenza medica. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: • Il consumatore di lingua italiana, ovvero sia il pubblico in generale che un professionista dei settori, ad esempio, software, stampanti, cartoleria e materiale di insegnamento, comunicazione, educazione e pubblicazione, e servizi medici, attribuirebbe al segno il significato seguente: uno buono, uno abile, uno valente o uno onesto. • I suddetti significati dei termini ‘uno’ e ‘bravo’, di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:– https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=uno; https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bravo. Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione. • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno ‘unobravo’ semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti e servizi sono prodotti, svolti o resi da uno buono/abile/valente o onesto, cioè una persona che è molto buona in quello che fa, o sono destinate a una persona di questo tipo. • Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi. • Anche se il segno è costituito dalle parole congiunte ‘unobravo’, ciò non è sufficiente per conferire al marchio il carattere distintivo minimo, in quanto i consumatori capirebbero che il marchio è composto da queste due parole. Comprenderebbero il loro significato, nel suo insieme, e che il marchio non contiene altri elementi che possano rendere il marchio distintivo. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 08/03/2024, che possono essere sintetizzate come segue: Carattere distintivo Pagina 8 di 12
‘unobravo’ viene infatti mutuato da un’espressione frequente nel linguaggio comune Italiano; il marchio persegue i scopi di utilità sociale, nella finalità di dissacrare lo stigma verso chi stia vivendo una problematica psicologica o anche chi semplicemente scelga di prendersi cura della propria salute mentale. • ‘unobravo’ scritto come un’unica parola rappresenta un gioco di parole. Allude proprio alla cristallizzazione dell’espressione ‘uno bravo’, ed il consumatore di riferimento potrà intendere come indirettamente riferito al core business del richiedente, e non genericamente come sinonimo di ‘uno abile nel rendere un qualsiasi prodotto o servizio’.
Il carattere distintivo risulta dal fatto che il marchio non si limita a significare un mero elogio verso il fornitore dei prodotti e dei servizi che contrassegna, ma rappresenta un gioco di parole attraverso il quale i consumatori, tramite un processo intellettivo, possono cogliere il riferimento ironico a un modo di dire presente nel linguaggio gergale italiano. Uso del marchio • Il richiedente ha portato dei documenti per far vedere che utilizza il marchio sul mercato e riferimenti al modo di dire in questione. I documenti presentati sono i seguenti:——– Allegato 1: articolo ‘La salute mentale serve quanto quella fisica, fattelo dire da Unobravo’ pubblicato il 15/09/2021 sul website Lifegate; Allegato 2: articolo ‘Fatti vedere da Unobravo …’ pubblicato il 04/10/2021 sul website Unimondo; Allegato 3: articolo ‘Ti devi far vedere da uno bravo’ scaricato il 14/02/2024 dal blog www.federicamerlini.it; Allegati 4-6: pagamenti corrisposti ad agenzie pubblicitarie e a una concessionaria di spazi pubblicitari nel 2023; Allegato 7: il 15/11/2021, unobravo è stato registrato nel Registro pubblico della Società Italiana degli Autori ed Editori; Allegato 8: estratto dal 14/02/2024 con i risultati di Google per ‘unobravo’ che contengono anche Google ads; Allegato 9: bilancio di esercizio al 31/12/2022; Allegato 10: estratto per il periodo 01 – 03/2024 con analisi per questo periodo per il sito unobravo. Ad esempio, ci sono, in totale 3.9 milioni utenti e 5000 professionisti che collaborano con unobravo. Due screenshot senza data dal sito unobravo. Registrazioni simili • L’Ufficio ha accettato la registrazione di marchi simili del richiedente per servizi della classe 44: MUE 18 319 978 III. Motivazione . e MUE 18 741 097 Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Pagina 9 di 12 Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione per i motivi di seguito illustrati. Osservazioni generali – carattere distintivo L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65). È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43). «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44). Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38). È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34). Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21). Assenza di carattere distintivo Innanzitutto, l’Ufficio l’Ufficio mantiene la posizione che il segno sarà percepito come uno buono, uno abile, uno valente o uno onesto. Pagina 10 di 12 L’argomento del richiedente secondo cui il segno in questione può avere diversi significati o può costituire un gioco di parole e può essere percepito come ironico, non lo rende distintivo. Tali differenti elementi rendono questo segno distintivo solo se esso venga percepito prima facie dal pubblico destinatario come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e servizi del richiedente, e ciò per consentire al pubblico di riferimento di distinguere, senza possibilità di confusione, i prodotti e servizi del richiedente da quelli aventi un’altra origine commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84). Tuttavia, questa non è la situazione nel caso in esame. Il marchio, anche se è costituito dalle parole congiunte ‘unobravo’, non è sufficiente per conferire al marchio il carattere distintivo minimo, in quanto i consumatori capirebbero che il marchio è composto da queste due parole. Il pubblico vedendo il marchio, contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente, non percepirà ‘unobravo’ come riferimento indiretto al riferito core business del richiedente o che il marchio persegue i scopi di utilità sociale, nella finalità di dissacrare lo stigma verso chi ha una problema psicologica o si prende cura della sua salute mentale. Inoltre, si tratta di informazioni aggiuntive non contenute nel segno in quanto tale ‘unobravo’, che non possono essere prese in considerazione nella presente valutazione, poiché il pubblico di riferimento non disporrà di tali informazioni quando si troverà di fronte al segno contestato in quanto tale. Pertanto, nel caso di specie l’interpretazione data dalla richiedente non supera il rifiuto. Inoltre, l’esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi e nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Le presunte intenzioni del richiedente, come ‘scopi di utilità sociale’, non possono avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7, RMUE. Per quanto riguarda l’argomento del richiedente secondo cui l’interpretazione di ‘unobravo’ richiede ‘un processo intellettivo’, occorre ricordare che, sebbene un segno promozionale non trasmetta messaggi né informazioni chiare e precise di sorta per quanto riguarda i prodotti e i servizi, ciò non è sufficiente a renderlo distintivo. Infatti, il pubblico di riferimento non si aspetta che i segni promozionali siano precisi né che descrivano compiutamente le caratteristiche dei prodotti o dei servizi in questione. Al contrario, una caratteristica comune di tali marchi è trasmettere solo informazioni astratte che suscitino nei consumatori l’impressione che vengano soddisfatte le loro esigenze individuali. Pertanto, la giurisprudenza ha costantemente negato la registrazione di slogan o di espressioni promozionali che potrebbero apparire a priori «vaghi e indefiniti» se venissero valutati in astratto (12/07/2012, C-311/11-P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460; 05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183; 17/11/2009, T-473/08-, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442; 08/02/2011, T-157/08-, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS, EU:T:2011:434; 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663). Non vi è nulla nel segno ‘unobravo’, al di là dell’ovvio significato elogiativo che promuove i prodotti e i servizi in questione, che possa consentire al pubblico di riferimento di memorizzare il segno facilmente e immediatamente come marchio distintivo in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. L’Ufficio sostiene che il marchio denominativo, ‘unobravo’ senza alcun elemento verbale o grafico aggiuntivo, non è in grado di svolgere la funzione essenziale di un marchio permettendo al consumatore che utilizza i prodotti e i servizi in questione di ripetere l’esperienza, qualora questa si riveli positiva, oppure di evitarla, ove si riveli negativa, in occasione dell’acquisto successivo [03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20]. Pagina 11 di 12 Il richiedente non ha individuato alcun elemento o caratteristica del segno contestato che possa innescare un processo cognitivo nella mente del pubblico di riferimento o che richieda da parte sua uno sforzo interpretativo per costituire qualcosa di più di un’indicazione elogiativa delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi (decisione della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 39). Uso del marchio Il richiedente sostiene di utilizzare il marchio sul mercato. A questo riguardo, il richiedente sostiene che il marchio è conosciuto soprattutto in Italia ed ha degli utenti e visitatori da Italia, Regno Unito, Germania, Svizzera e Francia, ed ha presentato i documenti sopra sintetizzati nella sezione ‘Sintesi delle argomentazioni del richiedente’. Tuttavia, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo carattere distintivo intrinseco o su come sarà percepito e compreso dai consumatori effettivi. I documenti limitati presentati dal richiedente ed il fato che esiste una pagina internet, non sono riusciti a convincere l’Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un’effettiva indicazione dell’origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab initio. I documenti, in parte datati e in parte non datati, dimostrano soltanto come è utilizzato il marchio sul mercato e di aver raggiunto gli utenti almeno per quanto riguarda una parte limitata dei servizi della classe 44 come servizi di cura mentale. Tuttavia, i documenti non dimostrano che il marchio è / vera percepito come un’indicazione dell’origine commerciale, e non come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), chiarisce che è sufficiente un grado minimo di carattere distintivo perché non si applichi l’impedimento assoluto alla registrazione previsto da tale articolo. Tuttavia, nel caso di specie non è stato possibile stabilire il grado minimo di carattere distintivo richiesto. L’Ufficio ammette che la registrazione di un segno come marchio non è subordinata all’accertamento di uno specifico grado di inventiva o creatività da parte del titolare del marchio. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in relazione all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del RMUE, emerge chiaramente che, per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo, ogni marchio, di qualsiasi categoria, deve essere in grado di identificare il prodotto come proveniente da una determinata impresa, distinguendolo così da quelli di altre imprese e, pertanto, deve essere in grado di svolgere la funzione essenziale di un marchio. A causa dell’impressione prodotta dal marchio, il collegamento tra i prodotti di cui trattasi e il marchio ‘unobravo’ non è sufficientemente indiretto da conferire al marchio il livello minimo di carattere distintivo intrinseco richiesto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (cfr. anche sentenza del 12/02/2004, C 363/99, “Koninklijke KPN Nederland NV”, paragrafo 99). Registrazioni simili In sostanza, come ha ricordato anche il richiedente, l’Ufficio non è vincolato dalle proprie decisioni/registrazioni precedenti. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili sopra elencati nella sezione II). Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). Pagina 12 di 12 «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda. Anche se condividono lo stesso elemento verbale, ‘unobravo’, questi due segni registrati in precedenza contengono anche elementi figurativi aggiuntivi che contribuiscono al loro carattere distintivo. IV. Conclusioni Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE la domanda di MUE n. 018 955 806 è dichiarata non distintiva in Italia per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda. A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720 EUR. Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e dell’articolo 2, paragrafo 2, REMUE.
Il marchio anteriore è VeganICE, il marchio impugnato è VEGANISE. Entrambi depositati in Classe 29: Frutta conservata; Ortaggi in conserva; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Yogurt; Olii alimentari e in Classe 30: Ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti.
L’elemento ICE che tradotto dall’inglese è ghiaccio non è distintivo. ISE del marchio impugnato non ha nessun significato e ha un carattere distintivo normale. VEGAN presente in entrambi non è distintivo.
L’opposizione è respinta: capiamo il perchè.
E’ vero che il consumatore sia attirato dalla parte verbale che in entrambi i marchi è identica ma è pur vero che sebbene un’impresa sia certamente libera di scegliere un marchio con un basso grado di carattere distintivo e di utilizzarlo sul mercato, deve accettare, nel farlo, che i concorrenti abbiano pari diritto di utilizzare marchi con elementi descrittivi simili o identici.
OPPOSIZIONE N. B 3 195 884
********************* (RI), Italia (opponente)
c o n t r o
*******************Bologna, Italia (richiedente).
Il 03/05/2024, la Divisione di Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
L’opposizione No B 3 195 884 è totalmente respinta.
L’opponente sopporta l’onere delle spese.
MOTIVAZIONI
In data 16/05/2023, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 827 687 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 14 511 034 ‘VeganICE’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e b) RMUE.
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
a) I prodotti
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 30: Ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti. I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 29: Frutta conservata; Ortaggi in conserva; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Yogurt; Olii alimentari. Classe 30: Caffè; Succedanei del caffè; Cacao; Riso; Pasta alimentare; Tapioca; Sago; Farine alimentari; Pane; Pasticceria; Confetteria; Gelati; Gelato vegano; Zucchero; Miele; Lievito; Sale; Condimenti; Spezie; Aceto; Salse; Ghiaccio. Per motivi di economia procedurale, la divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata. b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti assunti come identici sono diretti al grande pubblico.
Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
c) I segni
Marchio anteriore:
VeganICE
Marchio impugnato:
Il territorio di riferimento è l’Unione europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Va ricordato che la tutela di un marchio denominativo riguarda la parola in quanto tale. Sebbene in generale sia irrilevante ai fini del confronto che siano scritti in maiuscolo o minuscolo, se il modo in cui sono scritti si discosta dal modo di scrittura abituale (alternanza di maiuscole o “maiuscole irregolari”) , questo deve essere preso in considerazione. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, REMUE, la rappresentazione del marchio definisce l’oggetto della registrazione. Non si può trascurare anche la percezione del pubblico di riferimento, che non mancherà di notare l’utilizzo di una capitalizzazione irregolare. Le maiuscole irregolari sono generalmente rilevanti laddove possono modificare il significato dell’elemento verbale nella lingua pertinente e quindi influenzare il modo in cui il segno viene percepito. Nel caso di specie, come verrà meglio spiegato in seguito, si registra un impatto in tal senso.
La Corte ha statuito che, sebbene il consumatore medio percepisca normalmente un marchio nel suo insieme e non proceda ad analizzarne i vari dettagli, resta il fatto che, nel percepire un segno denominativo, lo scomporrà in elementi che, per lui, suggeriscono un significato specifico o assomigliano a parole che conoscono (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Alla luce di quanto sopra, i consumatori cercano naturalmente un significato quando leggono una parola, ma anche a causa delle maiuscole irregolari presenti nel marchio anteriore VeganICE, dove gli elementi Vegan e ICE sono separati visualmente in virtù dell’uso di lettere maiuscole nel secondo elemento ICE. La Divisione d’Opposizione considera pertanto che il pubblico rilevante riconoscerà e scomporrà gli elementi Vegan e ICE che hanno altresì un significato come di seguito spiegato.
L’elemento ICE è una parola basica inglese che sarà intesa dal pubblico come ghiaccio (08/09/2010, T 112/09, ICEBREAKER/ICE et al., EU:T:2010:361, § 42). Tale elemento è da considerarsi non-distintivo o al massimo debole poiché può riferirsi alla natura e/o caratteristiche dei prodotti in questione. La parola ICE potrebbe essere anche associata dal pubblico al significato di gelato tenendo anche in considerazione il fatto che è comunemente utilizzato il termine ice cream per indicare gelati. In tal caso, il marchio anteriore sarebbe percepito come un’unità concettuale, ovvero gelato vegano che sarebbe al massimo estremamente debole.
L’elemento Vegan presente in entrambi in marchi è una parola di origine inglese che si riferisce a “una persona che si astiene dall’utilizzare qualsiasi prodotto animale per cibo, abbigliamento o qualsiasi altro scopo”, che “si riferisce a, sostiene o pratica il veganismo” e/o a qualcosa che viene “prodotto senza sfruttare in alcun modo gli animali”.
La parte non anglofona del pubblico di riferimento percepirà questa parola con lo stesso significato perché esiste identica nella rispettiva lingua (ad es. croato e tedesco) o ha equivalenti molto vicini (ad es. vegano in portoghese, italiano e spagnolo). Ciò sarà inteso come descrizione di una qualità specifica dei prodotti in questione, vale a dire che non sono di origine animale. Tale elemento è pertanto descrittivo e non distintivo per i prodotti in questione.
L’elemento figurativo della foglia nel segno impugnato può in certa misura riferirsi all’origine natura dei prodotti ed è piuttosto debole. La tipografia del segno impugnato ha una natura essenzialmente decorativa con limitato carattere distintivo.
L’elemento ISE del segno impugnato non ha alcun significato per il pubblico e in relazione ai prodotti in questione ed ha pertanto un carattere distintivo normale.
Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
Sebbene sia prassi consolidata che i consumatori prestino maggiore attenzione alla parte iniziale di un marchio, tale considerazione non può prevalere in tutti i casi e non può in nessun caso violare il principio secondo cui la valutazione della somiglianza dei segni deve tener conto dell’impressione complessiva suscitata dal marchio. loro, poiché il consumatore medio normalmente percepisce un segno nel suo complesso e non ne analizza i singoli dettagli (27/06/2012, 344/09-, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52). Pertanto, l’affermazione della ricorrente secondo cui la parte iniziale del marchio è la parte che attira particolarmente l’attenzione del consumatore non può essere valutata indipendentemente dalle circostanze del caso di specie e, in particolare, dalle caratteristiche specifiche dei segni in conflitto (13/04 /2011, T-228/09, U.S. Polo ASSN., EU:T:2011:170, § 37). Ciò è particolarmente vero nel caso di specie dove il primo elemento nei segni non è distintivo.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, i marchi sono concettualmente simili in un grado molto basso poiché coincidono nel significato di un elemento VEGAN che non è distintivo.
Si ritiene altresì che tenendo a mente la distintività o non distintività dei diversi elementi vi sia un grado di somiglianza molto basso dal punto di vista visivo e in misura lieve dal punto di vista fonetico. Visivamente, infatti, i marchi hanno una diversa struttura e composizione e il segno impugnato include altresì aspetti figurativi che non sono presenti nel marchio anteriore, che seppur non particolarmente distintivi, contribuiscono ulteriormente a differenziarli. L’elemento comune VEGAN non è distintivo. Inoltre, sebbene i segni abbiano in comune le lettere I e E, si riferiscono a due diversi elementi ICE e ISE che saranno altresì pronunciati in modo diverso da una parte sostanziale del pubblico di riferimento comprenderà il significato della parola inglese ICE che sarà pertanto pronunciata seguendo le regole della pronunciazione inglese come aɪs mentre ISE essendo privo di significato sarà pronunciato seguendo le regole della pronunciazione della rispettiva lingua nazionale. Sebbene per una parte del pubblico ICE e ISE possono avere un suono simile occorre ricordare che ICE non è distintivo mentre ISE ha un carattere distintivo normale. Nella valutazione del grado di somiglianza tra i segni occorre infatti prendere in considerazione il loro rispettivo grado di distintività.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Considerato quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato modesto per tutti i prodotti in questione.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
La valutazione del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, una somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un grado minore di somiglianza tra prodotti e servizi può essere compensato da un grado maggiore di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 ).
Nel caso di specie i prodotti sono stati presunti identici. Essi sono diretti al grande pubblico il cui grado di attenzione è medio.
Il carattere distintivo del marchio anteriore è modesto.
Anche se si deve riconoscere che il marchio anteriore possiede almeno un minimo carattere distintivo poiché è un marchio registrato, ciò non significa che tale grado di carattere distintivo gli conferisca un diritto incondizionato di opporsi alla registrazione di ogni marchio successivo contenente termini verbali simili e componenti figurativi (24/05/2012, C 196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 47). Al contrario, l’ambito di protezione dei segni che hanno un grado di carattere distintivo assolutamente debole (minimo) è molto limitato. Pertanto, nel caso di segni in conflitto, vengono posti grandi requisiti sulla loro somiglianza per dimostrare l’esistenza di un rischio di confusione.
Pertanto, sebbene un’impresa sia certamente libera di scegliere un marchio con un basso grado di carattere distintivo e di utilizzarlo sul mercato, deve accettare, nel farlo, che i concorrenti abbiano pari diritto di utilizzare marchi con elementi descrittivi simili o identici (23/05/2012, R 1790/2011 5, 4REFUEL (fig.) / REFUEL, § 15; 18/09/2013, R 1462/2012 G, ULTIMATE GREENS / ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 59; e 13/05/2015, T 608/13, easyAir-tours (fig.) / international airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, §§ 38 e 63).
È stato riscontrato che i segni erano visivamente e concettualmente simili in un grado molto basso, e foneticamente simili in misura lieve. Essi coincidono in un elemento descrittivo e non distintivo e hanno una diversa struttura e composizione.
I prodotti in questione inoltre sono normalmente esposti al pubblico in scaffali o sezioni specializzate dei supermercati o negozi alimentari e pertanto vengono prevalentemente acquistati dal consumatore basandosi sull’aspetto visivo. Sebbene per una parte del pubblico gli elementi ICE del marchio anteriore e ISE del segno impugnato possono avere un suono simile il primo ha un significato e non è distintivo mentre il secondo è privo di significato ed ha un carattere distintivo normale. A tal riguardo si osserva altresì come seppur gli elementi figurativi del segno impugnato non siano particolarmente distintivi essi contribuiscono ulteriormente a differenziare i marchi.
Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.
Per completezza, è necessario rilevare che l’opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE in quanto risulta evidente che i segni non sono identici.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al @applicant_holder@ sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, il @applicant_holder@ non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell’articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.
Il consumatore finale, approcciandosi all’acquisto di materiali per la costruzioni in metallo, intenderebbe la parola JOINTSTEEL come “giunti in acciaio”. Questo segno è descrittivo per cui non è registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 18/12/2024 ************ Torino ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti JOINTSTEEL Marchio denominativo *********** Roma ITALIA L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 28/06/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 6 Materiali da costruzione metallici; Materiali da costruzione (Metallici -) sotto forma di lastre; Materiali da costruzione (Metallici) sotto forma di pannelli; Pannelli isolanti metallici per l’edilizia; Acciai in forma di fogli, lamiere, lamine e bobine; Lamiere d’acciaio; Lamiere di acciaio rivestite di zinco; giunti waterstop in lamiera di acciaio; lamiere in acciaio rivestite di elastomero termoplastico. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti obiettati, attribuirebbe al segno il significato di “giunto o congiunzione d’acciaio”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu dictionary online in data 28/06/2024 all’indirizzo English https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/joint, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/steel). Il contenuto rilevante dei link menzionati è stato riprodotto nella lettera di obiezione.– I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti (vale a dire materiali da costruzione metallici, anche espressamente d’acciaio, come lastre, pannelli, lamiere, fogli, lamine e bobine, nonché giunti in acciaio), sono giunti o elementi di congiunzione e sono realizzati in acciaio, o sono elementi in acciaio che fungono da giunti o congiunzioni o che sono per l’utilizzo con giunti o congiunzioni. L’assenza di spazio o di una preposizione tra le parole ‘JOINT’ e ‘STEEL’ non modifica questa percezione in quanto il pubblico è abituato a interpretare messaggi chiaramente descrittivi anche se privi di spazi o preposizioni. Pertanto, il segno descrive specie, destinazione o funzione dei prodotti. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo. L’Ufficio è consapevole dell’irregolarità di classificazione sollevata in data 18/06/2024, in riferimento alla necessità di modificare il termine «waterstop» in quanto manca di chiarezza e precisione in italiano. Tuttavia, essa non ha alcun impatto sulla presente obiezione poiché la natura generale dei prodotti è chiara. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente In data 05/08/2024 il richiedente ha chiesto una proroga bimestrale del termine per presentare le proprie osservazioni, concessa dall’Ufficio il 31/08/2024. Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019037939 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
“Est. 1939” è un segno depositato nel settore delle bevande alcoliche, ad avviso dell’esaminatore europeo verrebbe inteso dal pubblico di riferimento come “fondato nel 1939” per cui non andrebbe a distinguere le bevande alcoliche oggetto del marchio dalle altre presenti sul mercato.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 19/12/2024 ***********Bologna ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti 019054497 T139.EM.4.20 Marchio figurativo ************* (BA) ITALIA L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 26/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo. I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 33 Bevande alcoliche, escluse le birre; vini; preparati alcolici per fare bevande; Bevande a bassa gradazione alcolica; bevande distillate; liquori. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: Il consumatore medio di lingua inglese, il segno in relazione ai prodotti obiettati, attribuirebbe al segno il significato di “fondato nel 1939”. Ciò è stato supportato da Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Pagina 2 di 5 riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English dictionary online in data 25/07/2024 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/est, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/establish). Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.– I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti provengono da un’azienda fondata o istituita nel 1939. L’espressione “EST.1939” non contiene alcun elemento che, al di là del suo evidente significato promozionale (ad esempio come indicazione di qualità dovuta alla lunga esperienza del produttore nel settore), possa consentire al consumatore di riferimento di ricordarlo facilmente ed immediatamente come marchio distintivo dei prodotti in questione rispetto ad altri identici o analoghi. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da una grafia semplice e comune inserita in riquadro quadrato, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sull’epoca di fondazione del soggetto economico produttore. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo. Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/09/2024, che possono essere sintetizzate come segue:
Nella pratica commerciale, la sigla est. può essere impiegata, nel linguaggio tecnico, come abbreviazione di “established” (ma anche, per esempio “estimated” o “estate”). Tuttavia, il consumatore di riferimento non si identifica con un professionista degli affari commerciali. I prodotti della classe 33 sono prodotti di largo consumo rivolti al pubblico generale che magari può riconoscere parole di base in lingua inglese, ma non termini tecnici del mondo del business, come potrebbero peraltro anche essere “estimated” o “estate”, accezioni queste non citate dall’Esaminatore. La parola “est”, invece, viene immediatamente e più facilmente intesa dal consumatore di riferimento quale termine impiegato per indicare uno dei quattro punti cardine, sinonimo di «oriente» e «levante» in italiano.
Anche qualora “EST.” fosse inteso come abbreviazione di “established”, “estimated” o “estate”, tale abbreviazione non risulta usata di frequente nel settore di riferimento. Ne discende in tutte le sue accezioni il marchio è frutto di sufficiente grado di fantasia e assume sufficiente carattere distintivo.
L’Ufficio ha registrato marchi simili (lista acclusa). III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Pagina 3 di 5 Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Il richiedente sostiene che, essendo i prodotti della classe 33 di largo consumo rivolti al pubblico generale, questi non necessariamente potrebbe conoscere un termine tecnico inglese del mondo del business, quale sarebbe “Est.” Tuttavia, come indicato nella lettera di obiezione, proprio perché l’abbreviazione ‘EST.’ è di lingua inglese, il consumatore di riferimento da considerare nel caso in esame è quello dei territori di lingua inglese dell’Unione europea. Rispetto a tale consumatore anglofono non vi è alcun motivo di dubitare che conosca un termine di base come “Established” e la relativa abbreviazione “Est.” anch’essa diffusissima in tutti i settori commerciali per indicare l’anno di fondazione o istituzione. Poiché il richiedente non ha errato nell’individuazione o comprensione del pubblico rilevante nella fattispecie, l’argomento è irrilevante ed è rigettato. Per i medesimi motivi ora esposti è parimenti irrilevante e priva di pregio la considerazione che il pubblico italiano intenderebbe ‘Est.’ come il nome del segno cardinale. Pagina 4 di 5
Riguardo ai possibili vari significati dell’abbreviazione “Est.” Anche rispetto al consumatore di lingua inglese (ad esempio “estimated” o “estate”), è sufficiente ricordare che per escludere un marchio dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta). Poiché che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.
Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad esempio 018036662, L’EST 018770323, ecc.. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto I marchi contengono elementi verbali e figurativi non corrispondenti a quelli della domanda in esame. Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente. Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48). IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019054497 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto Pagina 5 di 5 all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
“Make Progress” che tradotto significa “fare progressi” ad avviso dell’esaminatore europeo non è registrabile in quanto descrittivo dei prodotti/servizi oggetto del marchio.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 21/11/2024 ***************Arezzo ITALIA Fascicolo nº: Vostro riferimento: Marchio: Tipo di marchio: Richiedente: I. Sintesi dei fatti
MAKE PROGRESS Marchio denominativo ************ Firenze ITALIA In data 09/07/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. I. Sintesi dei fatti L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 09/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo. I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano: Classe 9 Classe 16 Software didattici; Pacchetti software; Software specializzati; Software operativo; Software applicativo; Software aziendale; Hardware; Hardware USB; Hardware Ethernet; Hardware per la comunicazione dati. Libri; Manuali; Manuali stampati; Schede informative stampate. Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu Classe 41 Pagina 2 di 4 Servizi di educazione e formazione linguistica; Istruzione linguistica; Interpretazione linguistica; Organizzazione di corsi mediante utilizzo di metodi di apprendimento programmati; Formazione; Formazione professionale; Workshop di formazione; Formazione aziendale; Corsi di formazione; Formazione del personale; Istruzione e formazione; Organizzazione di formazione aziendale; Organizzazione di formazione commerciale; Servizi di formazione professionale; Corsi di formazione per giovani; Formazione in tecniche di comunicazione; Pubblicazione di manuali di formazione; Produzione di video di formazione; Organizzazione di seminari di formazione; Life coaching (formazione alla vita); Attività ricreative e di formazione; Trasferimento di know-how [formazione]; Servizi di istruzione e formazione; Fornitura di servizi di formazione online; Coaching e formazione per discorsi politici; Corsi di formazione relativi a software; Formazione in materia di consulenza gestionale; Conduzione di seminari di formazione per clienti; Servizi di formazione nel campo dell’informatica; Servizi di formazione nel campo delle vendite; Conduzione di corsi riguardanti la formazione amministrativa; Consulenza in materia di formazione e aggiornamento; Organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione]; Istruzione e formazione relative al settore sanitario; Servizi di formazione in materia di dizione; Conferenze riguardanti le competenze nel campo del marketing; Servizi di formazione in materia di marketing al dettaglio; Corsi di formazione in pianificazione strategica relativa a pubblicità, promozione, marketing e servizi commerciali; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di libri, riviste; Servizi editoriali per libri; Pubblicazioni di libri di testo. Inoltre l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda privo di carattere distintivo per i servizi per i servizi elencati di seguito: Classe 42 Servizi di progettazione di hardware; Noleggio di hardware e software; Elaborazione e sviluppo di hardware; Consulenza in materia di hardware informatico; Servizi di consulenza relativi a hardware informatici; Consulenza nel settore dell’hardware e del software; Ricerche in tema di sviluppo di hardware informatici; Sviluppo di hardware per archiviazione e richiamo di dati multimediali; Progettazione di hardware per il richiamo e l’archiviazione di dati multimediali; Personalizzazione di software; Integrazione di software; Configurazione di software; Creazione di software; Upgrade di software; Elaborazione e sviluppo di software; Progettazione e sviluppo di software; Consulenza in materia di software; Noleggio e manutenzione di software informatici; Installazione, manutenzione e riparazione di software; Progettazione di libri personalizzati. L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:—- il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: fare progressi. Il suddetto significato dei termini «MAKE PROGRESS», di cui il marchio è composto, è stato supportato dai seguenti riferimenti di dizionario. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/progress I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione Pagina 3 di 4 che i servizi di istruzione e formazione e i servizi per l’organizzazione di seminari e life coaching della Classe 41 hanno come scopo quello di consentire agli studenti di avanzare, ossia di acquisire conoscenze e/o competenze e di migliorare in una particolare materia di studio, e che i servizi per la pubblicazione e la produzione di materiale formativo della stessa Classe sono resi in relazione a materiale che consente allo studente di avanzare in una particolare materia di studio. Inoltre, i consumatori di riferimento percepirebbero che il segno fornisce informazioni sul fatto che il software e l’hardware della Classe 9, così come i libri e i manuali della Classe 16, hanno come scopo quello di consentire agli studenti di fare progressi nel settore di studio prescelto. Pertanto, il segno descrive lo scopo previsto dei prodotti e servizi.—— Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non `pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE Inoltre, il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE perché è privo di qualsiasi carattere distintivo in relazione a tutti i prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: fare progressi Il suddetto significato dei termini «MAKE PROGRESS», di cui il marchio è composto, è stato supportato dai riferimenti di dizionario sopra menzionati. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAKE PROGRESS» semplicemente come attributivo dell’informazione puramente promozionale e ispiratore per i prodotti e servizi, in quanto non fa altro che elogiare il fatto che i prodotti e servizi del richiedente permetteranno ai consumatori di progredire nei suoi sforzi e di raggiungere i suoi obiettivi. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi de prodotti e servizi. Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. III. Motivazione Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto. IV. Conclusioni Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019034645 è respinta. Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto Pagina 4 di 4 all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.