Categoria: Marchi Descrittivi

  • Segno descrittivo per marchio europeo in classe 19 – Alicante 05-08-2024

    “QUICK LEVEL” vuole essere un segno che identifichi dei travetti di sostegno livellanti. Ad avviso dell’esaminatore europeo è un segno descrittivo poiché il consumatore finale lo tradurrebbe come “livellamento rapido”

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 05/08/2024

    ***************Modena
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018909748
    D.0010.M1.0014.UE
    QUICK LEVEL
    Marchio denominativo
    ***********(Verona)
    ITALIA
    In data 22/09/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 19
    Travetti di sostegno strutturali livellanti (Non metallici -) per la costruzione di
    pavimenti; supporti livellanti per pavimento; supporti livellanti (Non metallici -)
    per pavimento; supporti livellanti (Non metallici -) per pavimento per esterni;
    Elemento modulare non in metallo livellante per pavimentazioni in genere;
    elemento modulare livellante non in metallo per pavimentazioni carrabili;
    elemento modulare livellante non in metallo per pavimentazioni galleggianti;
    Supporti livellanti non metallici per pavimenti sopraelevati; profili non metallici
    livellanti per pavimenti e rivestimenti; Supporti livellanti in muratura [non
    metallici] per pavimenti; Supporti ovvero strutture livellanti non metalliche per
    pavimenti; sistemi ovvero strutture ovvero dispositivi livellanti per pavimenti
    galleggianti; sistemi ovvero strutture ovvero dispositivi livellanti per pavimenti
    sopraelevati; sistemi ovvero strutture ovvero dispositivi livellanti per
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    pavimentazione.
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    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
    si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il
    consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato traducibile in italiano
    con il seguente significato: livellamento rapido.
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/quick
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/level
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «QUICK LEVEL» semplicemente come
    un’indicazione non distintiva commerciale che intende mettere in evidenza gli aspetti positivi
    dei prodotti, ossia che essi possono essere utilizzati rapidamente e siano in
    piano/livellate/allineate correttamente per garantire la stabilità e la sicurezza di una struttura.
    Per esempio in relazione a Travetti di sostegno strutturali livellanti (Non metallici -) per la
    costruzione di pavimenti; Supporti livellanti per pavimento; Supporti livellanti (Non metallici -)
    per pavimento; Supporti livellanti (Non metallici -) per pavimento per esterni; Profili non
    metallici livellanti per pavimenti e rivestimenti; si ci riferisce a un rapida regolazione per
    garantire che i supporti livellanti siano a livello. Il tutto grazie al fatto che i prodotti possono
    essere livellati in maniera rapida/veloce. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a
    vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come
    un’informazione relativa al risultato finale dell’utilizzo di tali prodotti/ciò che si ci aspetta dall’
    uso, ossia che detti prodotti assicurano un livellamento veloce.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 09/11/2023 che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. Il richiedente fornisce le definizioni dei termini ‘QUICK’ e ‘LEVEL’, Sulla
      base delle definizioni fornite, afferma che l’obiezione debba essere
      superata sulla base del fatto che i termini ‘QUICK’ e ‘LEVEL’ possono
      assumere le più disparate accezioni. Effettuando una mera traduzione
      dall’inglese all’italiano avremmo la seguente espressione LIVELLO
      VELOCE. Come dimostrato nelle fonti citate, il termine LEVEL, indica nello
      specifico un livello, un piano non collegabile al concetto di livellamento. In
      relazione ai prodotti rivendicati, gli stessi risultano essere sistemi atti al
      livellamento di pavimentazioni, non esseri livelli intesi quali, ad esempio,
      piani o punti di una scala. Lo stesso dicasi per il termine QUICK la cui
      traduzione in italiano è innegabilmente veloce. Altresì vero è che, la
      combinazione tra QUICK e LEVEL sarebbe traducibile come PIANO
      VELOCE o PUNTO VELOCE, termini quindi non atti a fornire per quanto
      concerne la specificità del prodotti rivendicati, un immagine nel
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      consumatore che possa portare a pensare di vedere il segno non come
      un’indicazione
      dell’origine
      commerciale,
      ma meramente come
      un’informazione relativa al risultato finale dell’utilizzo di tali prodotti.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      Questi i motivi
      È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
      all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
      separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
      dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
      considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
      esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi privi di carattere distintivo».
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
      la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
      l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
      T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
      quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
      o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
      utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
      come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
      di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
      Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
      di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
      pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
      che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di
      marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
      § 38).
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      Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
      commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
      paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
      d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
      pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
      del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real
      People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
      EU:T:2003:183, § 21).
      Poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), al fine di
      individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
      non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono
      (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
      L’Ufficio ha proceduto all’esame della dicitura, composta da due termini (QUICK e LEVEL)
      appartenenti alla lingua inglese. Si tratta di vocaboli del tutto comuni, facilmente
      comprensibili per il pubblico, sia esso il consumatore medio o il pubblico specializzato.
      L’espressione non rappresenta alcuno sforzo cognitivo per il consumatore, che sarà in grado
      di percepire il segno in esame come livellamento veloce, (oppure volendo attribuire al segno
      il significato presentato dal richiedente dalla traduzione dall’inglese all’italiano, ossia come
      ’LIVELLO VELOCE’).
      L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato che le verrebbe
      possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dai consumatori di riferimento. In
      questo senso, non si vede perché il pubblico debba dare alla parola “QUICK”, preceduta da
      “LEVEL”, il significato di “PIANO VELOCE o PUNTO VELOCE”. Come da esempio estratto
      dal vocabolario Collins e riportato in obiezione, la traduzione dall’inglese nella lingua italiana
      l’espressione “QUICK LEVEL” assume inevitabilmente il significato di “livellamento veloce o
      anche dando per buona la traduzione fornita dal richiedente LIVELLO VELOCE”. Pertanto,
      come già dedotto in obiezione, il pubblico rilevante intenderà senza alcuno sforzo l’intera
      espressione “QUICK LEVEL” come avente il seguente significato: “raggiungere un
      livellamento veloce, oppure ottenere/raggiungere che qualcosa sia completamente piatto o
      piano in poco tempo”.
      Diversamente a quanto osservato dalla richiedente, non occorre alcuno sforzo interpretativo
      rispetto all’espressione “QUICK LEVEL”. L’Ufficio sostiene infatti che l’assenza di verbo nella
      frase non rende vago il contenuto del segno, poiché l’espressione in oggetto è corretta dal
      punto di vista grammaticale e sintattico ed è inequivocabile dal punto di vista semantico.
      Inoltre, la sua eventuale memorizzazione da parte del pubblico non è indice di distintività. Il
      segno nel suo complesso non è altro che la mera somma delle sue parti non distintive,
      senza alcun elemento concreto che possa consentirgli di fungere da indicazione di origine
      commerciale per i servizi in questione, nella percezione del pubblico di riferimento, ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In altre parole, il pubblico di riferimento lo
      percepirà come un messaggio promozionale e non come un’indicazione dell’origine
      commerciale dei servizi in questione, che possa consentire a chi li ha acquistati di ripetere
      l’esperienza se si rivela positiva, o di evitarla se si rivela negativa, in occasione di un
      successivo acquisto (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, §
      28-30).
      Inoltre, è opportuno ricordare che non è necessario che il segno indichi esattamente una
      caratteristica specifica e concreta dei prodotti, dal momento che si tratta di uno slogan di
      natura commerciale la cui prossimità con la realtà non è un criterio di valutazione pertinente.
      Infatti, il segno non è stato respinto sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.
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      Al fine di constatare l’assenza di carattere distintivo è sufficiente che il contenuto semantico
      del marchio denominativo di cui trattasi indichi una caratteristica del prodotto o del servizio
      relativa al suo valore commerciale che, senza essere precisa, proceda da un’informazione di
      carattere promozionale o pubblicitario che il pubblico pertinente percepirà in primo luogo in
      quanto tale, anziché come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio
      in questione (15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 16 e giurisprudenza citata).
      Ad ogni buon conto, come già sostenuto in obiezione, i prodotti in classe 19, sono prodotti
      che possono essere utilizzati rapidamente per ottenere un superficie piana, ossia che
      possono essere assemblati in mode veloce (quick) per ottenere qualcosa completamente
      piatta, piana o livellata (level). Il fatto che i predetti prodotti possano essere utilizzato in
      modo veloce per ottenere superficie piane, sarà senza dubbio interpretato dal consumatore
      di riferimento come un claim commerciale, anziché come un indicatore dell’origine
      commerciale del prodotto. Si tratta unicamente di un messaggio informativo commerciale e
      promozionale, che il consumatore (sia esso l’acquirente dei prodotti o il lavoratore che si
      occupa degli stessi) saprà tenere in debita considerazione. A titolo esemplificativo e non
      esaustivo, si può pensare che ‘Supporti livellanti in muratura [non metallici] per pavimenti;
      Supporti ovvero strutture livellanti non metalliche per pavimenti; sistemi ovvero strutture
      ovvero dispositivi livellanti per pavimenti galleggianti; sistemi ovvero strutture ovvero
      dispositivi livellanti per pavimenti sopraelevati; sistemi ovvero strutture ovvero dispositivi
      livellanti per pavimentazione’ contrassegnati dalla scritta ‘QUICK LEVEL’ permetto di
      ottenere una superficie piatta/piana con una certa celerità dovuta alla facilità di
      assemblaggio propria dei prodotti in questione, quale risultato finale dell’utilizzo dei prodotti
      e/o ciò che si ci aspetta dal suo utilizzo.
      L’Ufficio è dell’avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi
      commerciali promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi
      tali diciture come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in
      questione.
      Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di
      carattere distintivo.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018909748 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • marchio descrittivo per banche dati nel settore cardiovascolare

    marchio descrittivo per banche dati nel settore cardiovascolare

    ll pubblico di riferimento percepirebbe il segno «CARDIO4YOU» come informazione promozionale che i prodotti della classe 9 come ad es banche dati; server di banche dati; software di analisi di segnali medicali, sono dedicati all’organo muscolare cardiaco e che quindi servano per gestire informazioni che riguardano persone con disfunzioni cardiovascolari.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 12/07/2024
    ************Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    CARDIO4YOU
    Marchio denominativo
    ************ Trento TN
    ITALIA
    In data 08/04/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 9
    Classe 35
    Banche dati; Banche dati interattive; Banche dati (elettroniche); Server di
    banche dati; Software interattivi per banche dati; Software per cloud
    computing; Software web-based di gestione, analisi e refertazione di esami
    diagnostici; Software di analisi di segnali medicali; Software di archiviazione
    ed analisi di parametri biomedicali; Software di gestione pazienti e correlati
    parametri biomedicali ed esami diagnostici; Software medicale per
    l’elaborazione, la gestione ed archiviazione di dati clinici; Software per
    telerefertazione e teleconsulenza in ambito medico; Software per
    consultazione e gestione di dati sanitari (Personal Health Record).
    Gestione di banche dati; Gestione di banche dati (Computerizzata -);
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    Aggiornamento e manutenzione dei dati in banche dati informatiche;
    Compilazione di banche dati informatiche; Gestione di banche dati
    informatiche; Elaborazione automatizzata dei dati medici.
    Classe 38
    Classe 42
    Classe 44
    Servizi di comunicazione tra banche dati; Fornitura di accesso a banche
    dati.
    Sviluppo di banche dati; Piattaforma come servizio [PAAS] comprendente
    piattaforme software per la trasmissione di immagini, contenuti audiovisivi,
    contenuti video e messaggi; Ricostruzione di banche dati; Installazione di
    software per banche dati; Cloud computing; Fornitura di ambienti informatici
    virtuali
    tramite
    cloud computing; Sviluppo, programmazione ed
    implementazione di software; Informazioni e dati in materia di ricerca e
    sviluppo medici e veterinari; Piattaforma cloud per l’invio e la refertazione di
    parametri biomedicali ed esami diagnostici; Piattaforma di acquisizione,
    archiviazione, analisi, refertazione di esami diagnostici (raw data e/o pdf);
    Piattaforma di interazione e scambio dati tra operatori sanitari; Piattaforma
    web di engagement per il setting medicale; Piattaforma web per la
    prenotazione di prestazioni sanitarie; Piattaforma web per avvio di
    prestazioni strumentali; Piattaforma web la per prenotazione, il pagamento e
    l’esecuzione online di televisite; Piattaforma digitale di booking e gestione
    agende/disponibilità; Piattaforma per esecuzione di telenconsulti multi
    utente; Piattaforma di condivisione di documentazione di natura sanitaria;
    Piattaforma Cloud per la gestione di dati medicali.
    Servizi medici; prenotazione esami medici; effettuazione esami medici;
    consulenza medica da remoto; visite mediche da remoto; compilazione di
    referti medici.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
    si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il
    pubblico specializzato in campo medico, nonché il consumatore o la consumatrice media di
    lingua inglese dell’Unione europea, attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano
    nel modo seguente: organo muscolare cardiaco, le cui contrazioni spingono il sangue
    attraverso il sistema circolatorio, rivolto a, per le, ecc., persone.
    Il suddetto significato dei termini «CARDIO4YOU», di cui il marchio è composto, è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cardio
    https://www.computerhope.com/jargon/f/four.htm
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/you
    Il
    pubblico di riferimento percepirebbe il segno «CARDIO4YOU» come indicativo
    dell’informazione promozionale che i prodotti della classe 9 per i quali è sollevata obiezione,
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    per esempio banche dati; server di banche dati; software di analisi di segnali medicali, sono
    dedicati all’organo muscolare cardiaco, le cui contrazioni spingono il sangue attraverso il
    sistema circolatorio, rivolto a, per le, ecc., persone. Per esempio, perché sono banche dati
    che servono per la gestione di informazioni riguardanti persone che presentano disfunzioni
    cardiovascolari, o perché sono programmi informatici per l’analisi di dati relativi a persone
    affette da cardiopatie.
    Inoltre, in relazione ai servizi della classe 35, ad esempio gestione di banche dati
    (computerizzata -); elaborazione automatizzata dei dati medici, della classe 38, ad esempio
    fornitura di accesso a banche dati, e della classe 42, ad esempio sviluppo di banche dati, il
    pubblico di riferimento intenderebbe che il segno indica che tali servizi sono dedicati alla
    creazione, gestione, ecc., di banche dati specificamente pensate per il muscolo cardiaco per
    le persone. Per esempio, perché tali servizi permettono di creare banche dati per
    immagazzinare dati analitici complessi, come per esempio ecocolordoppler, riguardanti la
    salute del cuore delle persone.
    Similmente, i servizi della classe 42, quali ad esempio piattaforma cloud per l’invio e la
    refertazione di parametri biomedicali ed esami diagnostici; piattaforma per esecuzione di
    teleconsulti multi-utente, e della classe 44, per esempio, prenotazione esami medici;
    consulenza medica da remoto, sono dedicati all’organo cardiaco per le persone. Per
    esempio perché permettono l’esecuzione di consultazioni di più esperti o colloqui e
    consulenze con pazienti cardiovascolari.
    Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
    dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a
    evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.
    Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/06/2024 che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. Il segno in esame non verrebbe percepito come uno slogan promozionale relativo
      all’organo muscolare cardiaco poiché esso è una abbreviazione del marchio della
      richiedente “CARDIOLINE” usato e registrato nell’UE e in altri paesi extraeuropei.
    2. Il significato di CARDIO è: “esercizi fisici che favoriscono il cuore e i vasi sanguigni,
      come ad esempio la corsa, il nuoto e il ciclismo” e tal fine si indica il dizionario
      Collins.
    3. Alla luce di quanto sopra i consumatori non percepirebbero il segno come
      meramente descrittivo dei prodotti e servizi obiettati. Non esisterebbe una
      connessione immediata neanche con i servizi della classe 44 ““prenotazione esami
      medici; consulenza medica da remoto”. Alla luce d quanta sopra afferma
      letteralmente il richiedente che “se non esiste un collegamento immediatamente
      riconoscibile tra il significato del segno e i prodotti e servizi, non può essere
      considerato né un messaggio pubblicitario né un uso descrittivo.”
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    4. Vi sono oltre 600 marchi che includono il termine CARDIO nel registro dell’Ufficio.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi privi di carattere distintivo».
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
      la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
      l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
      T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      Prima di analizzare le argomentazioni in esame è opportuno fare una premessa.
      Nella misura in cui il richiedente sottolinea che il segno non ha «alcun significato
      descrittivo», l’Ufficio osserva che l’obiezione ufficiale si basa non sull’articolo 7, paragrafo 1,
      lettera c), bensì sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, a causa della mancanza di
      carattere distintivo. In altri termini, un segno non può essere considerato distintivo per il solo
      fatto di non essere descrittivo (30/04/2003, T-707/13 e T-709/13, BE HAPPY,
      EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015,
      R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
      Per chiarire meglio tale punto può essere opportuno ricordare quanto detto dalla Corte di
      Giustizia:
      Anche se un determinato termine potrebbe non essere chiaramente descrittivo dei prodotti e
      servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi dell’articolo 7,
      paragrafo 1, lettera c), RMUE, il termine potrebbe comunque essere oggetto di obiezione ai
      sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe percepito dal
      pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei
      prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine. Ad esempio, il termine «medi»
      è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico di riferimento
      circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero genericamente
      al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
      Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente
      descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si può considerare come elemento che fornisce
      soltanto informazioni sul fatto che i prodotti e servizi hanno ad oggetto il cuore e la sua
      attività e che in qualche modo sono personalizzate.
      Pagina 5 di 9
      Chiarito quanto sopra si analizzano di seguito le argomentazioni del richiedente:
      In merito a quanto riassunto al punto 1 si rileva che il fatto che il segno in esame è
      un’abbreviazione del marchio registrato del richiedente non è stato provato, così come non è
      stato provato che detto marchio sia stato usato intensamente in molteplici paesi dell’Unione.
      Inoltre, l’unico uso che potrebbe rilevare, se opportunamente invocato e supportato da prove
      idonee, è quello del segno in esame e non quello del segno CARDIOLINE.
      Le argomentazioni di cui al punto n.1 debbono essere rigettate.
      In merito agli ulteriori significati che il termine CARDIO può avere, si rileva che sia che il
      segno venga percepito come “cuore per te” o come “esercizio fisico per te” la non distintività
      del segno è lampante.
      In tal senso indipendentemente dal fatto che le rilevazioni della frequenza cardiaca vengano
      effettuate per fini medici o per fini più orientati all’attività sportiva tali rilevazioni possono
      essere gestite e rilevate da software e essere salvate in banche dati (classe 9) che poi
      debbono essere gestite, mantenute e i dati debbono essere elaborati e trattati (classe 35).
      Dette banche dati poi possono aver necessità di comunicare fra loro (si pensi a studi o
      rilevamenti fatti in luoghi geografici differenti o alla necessità di comparare i dati con pazienti
      o persone appartenenti alla medesima fascia di età) e per fare ciò è necessario accedere
      alle stesse. Dette banche dati debbono anche essere sviluppate e tutti i servizi in classe 42
      possono essere usati per analizzare, comunicare e anche effettuare i rilevamenti della
      frequenza cardiaca nell’ambito di un’attività medica e di un’attività sportiva “CARDIO”.
      Infine, tali servizi di rilevamento sono resi da professionisti del settore, debbono essere
      prenotati e possono essere prestati in situ o da remoto ed è necessario, o per lo meno
      opportuno, emettere un referto dopo gli stessi (classe 44).
      Alla luce di quanto sopra sia che il termine CARDIO significhi cuore sia che significhi attività
      fisica di tipo “CARDIO” il segno verrà comunque percepito come uno slogan non distintivo.
      Può essere opportuno analizzare le due seguenti immagini che riassumono tutto quanto
      sopra esposto e che sono state tratte in data 11/07/2024 dal web:
      https://www.corriere.it/sport/18_luglio_31/cr7-co-spirometro-dexa-tensomiografo-ecco
      macchine-che-studiano-salute-calciatori-fb84b054-9488-11e8-8f77-2ea13bfc36ea.shtml
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      https://www.medicinadellosport.fi.it/diagnostica/test-da-sforzo-cardiopolmonare/
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      In entrambe le immagini vediamo due persone, il primo un famoso atleta e il secondo è un
      paziente o presunto tale, che effettuano un test da sforzo. Certamente i macchinari usati,
      sono collegati a banche dati e operano attraverso software e i servizi prestati o che possono
      essere prestati sono assolutamente gli stessi rivendicati dal richiedente.
      Si rileva infine che i prodotti e servizi possono funzionare o essere prestati anche senza
      l’ausilio di apparecchiature particolarmente complesse, ma di dimensioni ridotte, nelle
      immagini che seguono degli “Holter” collegati ad uno smartphone. Immagini tratte dalla
      pagina di commercio elettronico Amazon® in data 11/07/2024:
      https://www.amazon.it/s?k=holter+cardiaco&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD
      %C3%95%C3%91&crid=M8NEY9YM3B53&sprefix=holter+cardiaco%2Caps
      %2C156&ref=nb_sb_noss_1
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      Si deve dunque concludere che il segno CARDIO4YOU, laddove usato in relazione ai
      prodotti e servizi rivendicati che sono o possono essere tutti prestati in ambito medico e
      cardiologico, verrà percepito come uno slogan (“CUORE PER TE”) e non come un segno
      distintivo.
      In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.4 l’Ufficio si rimette interamente alle parole
      della Corte per rigettare le stesse.
      La giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione
      di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
      del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
      Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018990280 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio per tubazioni flessibili marchio non registrabile

    Helix che tradotto significa elica è un segno descrittivo per tubi flessibili multi spirale.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 31/07/2024
    *********** Parma
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I.
    Sintesi dei fatti

    HELIX
    Marchio denominativo
    ************(PR)

    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 01/12/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 17
    Tubi termoplastici rinforzati multi-spirale; Tubi flessibili industriali in plastica
    con rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l’uso in applicazioni
    industriali ad alta pressione comprese applicazioni a base d’acqua, idrauliche
    e di petrolio e gas; tubi assemblati di tubi flessibili industriali in plastica con
    rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l’uso in applicazioni industriali ad
    alta pressione comprese applicazioni a base d’acqua, idrauliche e di petrolio
    e
    gas;
    Tubi
    flessibili
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    non
    metallici.
    • Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
    elica / spirale.
    • I suddetti significati del termine «HELIX» di cui il marchio è composto, è supportato
    dal seguente riferimento di dizionario (informazioni estratte da internet il 01/12/2023):
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/helix
    Pagina 2 di 9
    Il contenuto di tale collegamento ipertestuale è stato riprodotto nella lettera
    d’obiezione.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti richiesti nella Classe 17 (un’ampia varietà di tubi) hanno una forma a
    spirale / elica, o includono componenti a forma di spirale / elica. Pertanto, il segno
    descrive la specie e la qualità dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.

    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
      Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
      un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE.
      II.
      Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 01/02/2024, che possono essere
      sintetizzate come segue:
      • In questo caso il consumatore di riferimento non è il consumatore medio bensì il
      consumatore altamente specializzato. I prodotti rivendicati in Classe 17 non sono
      prodotti di consumo di massa. I clienti del richiedente prestano particolare attenzione
      nella ricerca di loro fornitori al fine di immettere sul mercato un prodotto altamente
      qualificato.
    • Il richiedente ha rivendicato, nella domanda di registrazione, la capacità distintiva del
      marchio acquisita attraverso l’uso che ne sia stato fatto. Il marchio «HELIX» ha
      ottenuto la registrazione negli Stati Uniti d’America nel 2019 (doc. 1). Questo marchio
      risulta essere tuttora registrato (doc. 2) e i prodotti sono i medesimi rivendicati nella
      domanda di registrazione dell’Unione Europea.
      • Secondo la dichiarazione del richiedente, allegata come doc. 3, il mercato del
      prodotto in questione si è espanso anche in Europa a partire dal 2016 e il fatturato
      risulta essere in crescita da allora., Il richiedente ha speso notevoli risorse per la
      partecipazione sia a Fiere internazionali che a Fiere del settore a livello europeo
      (fotografie allegate come doc. 4 e le relative fatture allegate come doc. 5). Il
      richiedente allega, inoltre, fatture di vendita del prodotto stesso (allegate come doc.
      6).
      • Il richiedente fa riferimento al sito Internet www.transferoil.com dove sono presenti i
      prodotti e marchi del richiedente. Oltre a ciò, il richiedente fa riferimento alla quota di
      mercato detenuta dal marchio e rimanda, in particolare, ai documenti 3 e 7.
      Pagina 3 di 9
    • Al parere del richiedente, le prove presentate attesterebbero che il marcio «HELIX»
      viene utilizzato sul prodotto, in conformità con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo
      3, del RMUE.
      III.
      Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo regolamento, il paragrafo 1 si applica anche se le
      cause d’impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell’Unione. In
      questo caso, la percezione del marchio «HELIX» dev’essere valutata con riferimento ai
      consumatori di lingua inglese dell’Unione Europea, ovvero i consumatori in Irlanda e Malta.
      È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
      all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
      separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
      dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
      considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
      esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la
      quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi
      per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale
      disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa
      in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
      EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Di conseguenza, l’Ufficio evidenzia come nel caso di specie si debba stabilire se il segno
      «HELIX» rappresenti agli occhi del consumatore interessato di lingua inglese una
      descrizione delle caratteristiche dei prodotti in questione o se si possa ragionevolmente
      ritenere che così avvenga in futuro (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
      § 56).
      L’Ufficio ritiene che gli argomenti presentati dal richiedente non possano modificare questa
      conclusione.
      Pagina 4 di 9
    1. Descrittività del marchio «HELIX»
      Innanzitutto, il richiedente sottolinea che il pubblico di riferimento nella fattispecie è il
      pubblico specializzato e che tale circostanza deve essere presa in considerazione nella
      determinazione del carattere distintivo del marchio. In questo senso e tenendo conto della
      natura dei prodotti contestati nella Classe 17, l’Ufficio ritiene che i prodotti contestati
      sarebbero rivolti sia ad un pubblico professionale, sia al consumatore medio che potrebbero
      essere interessati all’acquisto di tali prodotti.
      In ogni caso è importante constatare che il fatto che il pubblico di riferimento sia
      specializzato oppure abbia un livello di attenzione più elevato, non può avere un’influenza
      determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di
      un segno. Sebbene il livello di attenzione del pubblico di riferimento sia più elevato di quello
      del consumatore medio, non ne consegue necessariamente che sia sufficiente un carattere
      distintivo più debole; infatti, il segno sarà ugualmente descrittivo per questa parte del
      pubblico, a maggior ragione (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
      EU:C:2012:460, § 48).
      Tale argomento del richiedente deve pertanto essere respinto.
      In secondo luogo, il richiedente fa riferimento al fatto che lo stesso marchio «HELIX» è stato
      registrato negli Stati Uniti per i medesimi prodotti della Classe 17. In relazione a tale
      argomento l’Ufficio ricorda che
      come risulta dalla giurisprudenza, il regime comunitario dei marchi rappresenta
      un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue
      obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema
      nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe
      München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47]. Di conseguenza,
      l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio comunitario deve essere
      valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa comunitaria.
      Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice comunitario non sono vincolati da una
      decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese
      terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio
      nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in
      applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104
      o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica nella quale trae
      origine il segno verbale controverso.
      (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
      Pertanto, anche tale argomentazione deve essere respinta.
      Dato che il resto degli argomenti presentati dal richiedente riguardano il carattere distintivo
      acquisito del segno, l’Ufficio deve confermare il carattere descrittivo del segno «HELIX».
      Come dimostrato dall’Ufficio, il marchio «HELIX» verrà percepito dai consumatori di lingua
      inglese come un riferimento ad elica o spirale. Tenuto conto che i prodotti richiesti nella
      Classe 17 (un’ampia varietà di tubi) hanno una forma a spirale / elica, o includono
      componenti a forma di spirale / elica, il marchio «HELIX» descrive la specie e la qualità dei
      prodotti contestati.
      Alla luce di quanto sopra esposto, l’Ufficio dovrà respingere gli argomenti del richiedente.
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      Alla luce di quanto sopra, l’Ufficio conferma che il marchio in questione risulta essere
      descrittivo, ai sensi dell’’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.
    2. Assenza di carattere distintivo del marchio «HELIX»
      In quanto descrittivo di una caratteristica essenziale dei prodotti, il marchio in esame è, per
      questo stesso motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione agli stessi
      prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/02/2004, C-363/99,
      Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
      La Corte ha confermato che non spetta all’Ufficio dimostrare che segni simili vengono
      utilizzati sul mercato:
      [L]a Commissione di ricorso, laddove accerti l’assenza di carattere distintivo
      intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti
      dall’esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di
      prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto,
      dai consumatori di tali prodotti […]. In una siffatta ipotesi, la Commissione di
      ricorso non è obbligata a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica.
      (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
      È sulla base di tale esperienza acquisita che l’Ufficio sostiene che i consumatori interessati
      percepirebbero il segno oggetto della domanda di registrazione come non distintivo e non
      come il marchio di un determinato titolare. Poiché, nonostante l’analisi dell’Ufficio basata su
      tale esperienza, il richiedente sostiene che il marchio oggetto della domanda di registrazione
      sia distintivo, spetta al richiedente fornire informazioni solide e concrete per dimostrare che il
      marchio richiesto ha carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l’uso; si trova in una
      posizione di migliore per farlo, data la sua conoscenza approfondita del mercato
      (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
      Il richiedente non ha fornito alcuna informazione concreta e comprovata che dimostri che il
      marchio oggetto della domanda di registrazione abbia un carattere distintivo nel settore di
      mercato interessato che potrebbe confutare l’analisi dell’Ufficio, la quale si basa su fatti
      derivanti dall’esperienza pratica generalmente acquisita dalla commercializzazione dei
      prodotti e servizi interessati.
      Pertanto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, il segno in questione risulta
      essere privo di carattere distintivo.
    3. Articolo 7, paragrafo 3 – Distintività acquisita per l’uso
      Oltre agli argomenti summenzionati, nella domanda di registrazione del MUE, il richiedente
      ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere
      distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Inoltre, il richiedente
      ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.
      Nella rivendicazione il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere
      distintivo in seguito all’uso in relazione a tutti i prodotti nella Classe 17.
      A sostegno della sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell’uso il
      01/02/2024:
      Pagina 6 di 9
    • Doc. 1.- Copia della registrazione negli Stati Uniti d’America del marchio «HELIX».
      • Doc. 2.- Prova che il marchio «HELIX» è ancora registrato negli Stati Uniti.
      • Doc. 3.- Porzione di mercato e fatturato annuo del marchio «HELIX» in Europa e nel
      mondo.
      • Doc. 4.- Prova che dimostra la partecipazione del richiedente a fiere internazionali e
      l’utilizzo del marchio «HELIX».
      • Doc. 5.- Fatture di partecipazione alle suddette fiere.
      • Doc. 6.- Fatture di vendita dei prodotti con il marchio «HELIX».
      • Doc 7.- Pubblicità su varie riviste.
      • Doc 8.- Bilancio di esercizio del richiedente.
      In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati
      dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) – d), dello stesso regolamento non ostano alla
      registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si
      chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti,
      nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il
      marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come
      un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno
      sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le
      considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d),
      RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere
      liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo
      a favore di un solo operatore economico.
      In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisizione di un carattere distintivo in
      seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico
      pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da
      una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l’acquisizione del
      carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono essere
      dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate.
      In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7,
      paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso di tale marchio deve
      essere dimostrato nella parte dell’Unione europea in cui esso ne era privo, ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di detto regolamento. In questo caso, l’Ufficio
      considera che il territorio rilevante sono Irlanda e Malta, come paesi anglofoni dell’Unione
      Europea.
      In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione nel caso di specie,
      dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la
      quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata
      Pagina 7 di 9
      dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la
      percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da
      un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e
      industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli
      ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al
      marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere
      che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio
      è soddisfatta.
      In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso
      quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai
      servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la
      percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in
      questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
      (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
      C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
      EU:C:2006:422, § 75; e 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
      Giova notare che tali elementi di prova sono da considerarsi, secondo la giurisprudenza
      comunitaria, come «direct proof» dell’acquisizione di capacità distintiva in contrapposizione
      alla cosiddetta «secondary evidence» costituita in buona sostanza dal volume delle vendite
      e dal materiale pubblicitario. Tale «secondary evidence», se può essere utile per
      corroborare i suddetti elementi di prova, non è certo in grado di sostituirsi ad essi
      (12/09/2007, T-141/06, Texture d’une surface de verre, ECLI:EU:T:2007:273, §§ 41, 44).
      Nel caso di specie l’Ufficio ritiene che le prove presentate non dimostrino che il marchio
      «HELIX» abbia acquisito un carattere distintivo attraverso l’uso in Irlanda e Malta, per le
      ragioni esposte di seguito.
      Valutazione della prova
      In primo luogo, per quanto riguarda la registrazione del marchio «HELIX» negli Stati Uniti
      (docs. 1 e 2), tale circostanza non dimostra nulla rispetto al carattere distintivo acquisito con
      l’uso nei relativi paesi dell’Unione Europea, ovvero Irlanda e Malta. Pertanto, questa prova è
      irrilevante.
      In secondo luogo, ed in relazione al doc. 3, si parla di cifre globali in Europa e nel mondo,
      ma tale cifre non sono individuate/dettagliate per paese; quindi, è impossibile per l’Ufficio
      determinare quante di queste vendite si riferiscano a prodotti venduti in Irlanda e Malta. In
      ogni caso, ed anche qualora dette vendite fossero state dettagliate, tale documento di per sé
      non potrebbe dimostrare la percezione che i consumatori di riferimento hanno nei confronti
      del marchio «HELIX».
      In terzo luogo, ed in relazione al doc. 4, nelle fotografie fornite, il marchio «HELIX» appare
      accanto al nome del richiedente, rendendo impossibile per l’Ufficio determinare come i
      consumatori percepiranno il marchio «HELIX» quando utilizzato da solo. Lo scopo del test
      relativo all’articolo 7, paragrafo 3, sarebbe proprio quello di dimostrare che un marchio di per
      sé è in grado di identificare una specifica origine commerciale:
      Pagina 8 di 9
      Per quanto riguarda le fiere, la documentazione fornita si riferisce a fiere tenutesi a Monaco,
      Hannover, New Orleans e in Asia, nessuno di questi paesi (Germania e Stati Uniti) o
      continente (Asia) è rilevante nel caso di specie.
      In relazione alle fatture riportate nel doc. 6 si nota che esse sono destinate a società
      provenienti dalla Grecia, dalla Lituania e dalla Svezia, paesi che non sono rilevanti nel caso
      di specie.
      Infine, nemmeno le prove presentate nei doc. 7 e 8 sono rilevanti o perché non fanno
      espresso riferimento al territorio in questione e/o perché includono il nome del richiedente
      accanto al marchio contestato.
      Per tutto quanto sopra, l’Ufficio ritiene che le prove presentate non possano dimostrare il
      carattere distintivo acquisito dall’uso del marchio «HELIX» nel territorio di riferimento (Irlanda
      e Malta).
      Dalle prove presentate, si potrebbe concludere che si tratta di un’azienda italiana che vende
      prodotti che includono il marchio «HELIX». Non è però possibile determinare, mediante le
      prove fornite, la quota del pubblico di consumatore in Irlanda e Malta che identifichi i prodotti
      rivendicati, attribuendo ad essi una specifica provenienza commerciale grazie al marchio,
      come richiesto.
      Di conseguenza, l’Ufficio ritiene che il materiale presentato non sia sufficiente per
      determinare che il marchio richiesto abbia acquisito un carattere distintivo in Irlanda e a
      Malta attraverso l’uso che ne sia stato fatto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in
      relazione ai prodotti richiesti, al momento della presentazione della richiesta, nella misura in
      cui consentirebbe al pubblico di riferimento di identificare i prodotti contestati come
      provenienti da una determinata azienda.
      Conclusione
      Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la
      rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio
      richiesto.
      Pagina 9 di 9
      IV.
      Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018945850 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • Registrare un marchio nel settore dei vini – marchio non registrabile

    Registrare un marchio nel settore dei vini – marchio non registrabile

    “Cuvée imperiale” verrebbe inteso dal pubblico di riferimento come miscela di vini di qualità superiore per cui ha un carattere descrittivo e non distingue il prodotto vino da altri vini.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 16/07/2024
    ***********Brescia
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018993548
    C0018478
    CUVÉE IMPERIALE
    Marchio denominativo
    ************ (Brescia)
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 08/03/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 33
    Bevande alcoliche ad eccezione delle birre; Vini; Vini spumanti.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
    italiana e francese attribuirebbe al segno il significato seguente: vino prodotto dai
    ceppi di una singola vigna e che è di qualità superiore.
    • I suddetti significati dei termini «CUVÉE IMPERIALE», di cui il marchio è composto,
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
    Pagina 2 di 3
    https://dizionario.internazionale.it/parola/cuvee
    https://dizionario.internazionale.it/cerca/imperiale
    https://dictionnaire.lerobert.com/definition/cuvee
    https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/imp%C3%A9rial/41859

    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i prodotti provengono dalla medesima vigna e che sono di qualità superiore.
      Pertanto, il segno descrive specie, qualità e caratteristiche del metodo di produzione
      dei prodotti nonché il fatto che medesimi sono di qualità presumibilmente superiore.
      • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
      di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
      di altre imprese. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di
      carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata
      sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018993548 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio nel settore delle valigie e delle borse – Alicante marchio non registrabile

    Registrare un marchio nel settore delle valigie e delle borse – Alicante marchio non registrabile

    “demilan” ad avviso dell’esaminatore rimanda alla provenienza dei prodotti rivendicati, trattandosi di valigie e borse ed essendo Milano conosciuta nel mondo come capitale della moda, il segno avrebbe un carattere descrittivo e non distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 24/07/2024
    *********** Travedona Monate
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018798580
    demilan
    Marchio denominativo
    ************ Travedona Monate
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 13/02/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 18
    Classe 26
    Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.
    Fibbie per cinture (accessori d’abbigliamento).
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
    Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua francese e spagnola, che
    attribuirebbe al segno il significato seguente: proveniente dalla città italiana di Milano.
    è
    Il suddetto significato dei termini congiunti «de» e «milan», di cui il marchio è
    composto,
    supportato
    dai
    seguenti
    riferimenti
    di
    dizionario:
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    https://dictionnaire.lerobert.com/definition/de,
    Pagina 2 di 5
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Milan,
    https://dle.rae.es/de?m=form, https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n#.–
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti richiesti, ovvero valigie, borse, fibbie per cinture (accessori di
    abbigliamento), ecc. provengono dalla città italiana di Milano, che è il cuore
    industriale d’Italia ed è particolarmente famosa per il design e la moda. Pertanto, il
    segno descrive la provenienza geografica dei prodotti.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 21/04/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. Il nome del richiedente è DEMILAN.IT S.r.l., da cui deriva il segno richiesto. Vengono
      indicati il nome di dominio registrato (demilan.it) e la P.E.C. (demilan.it@legalmaill.it).
    2. La separazione del segno, da ‘DEMILAN’ in ‘DE MILAN’ è immotivata.
      Il richiedente fa riferimento al marchio di titolarità di un terzo che si oppone
      alla registrazione del segno in esame. L’opponente non ha a che vedere con la città
      di Milano e il nome è stato adottato per ingannare il consumatore sulla provenienza,
      a differenza del richiedente (nato a Milano, con sede nella città in cui si è sviluppata
      la sua cultura creativa ecc.). Il richiedente si interroga ulteriormente sulla registrabilità
      del marchio figurativo
      III. Motivazione
      .
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      Pagina 3 di 5
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Si deve stabilire quindi se il segno «demilan» rappresenti, nella mente del consumatore
      interessato di lingua francese e spagnola, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti
      obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro.
      Nonostante il segno consista in una parola composta, che non separa visivamente i termini
      che lo compongono, ciò non impedisce di constatare il suo carattere descrittivo, poiché il
      pubblico tende a scomporre le parole composte nelle loro parti costitutive comprensibili, in
      particolare quando hanno un significato chiaro.
      Il fatto che le parole che compongono un segno siano unite senza spazi è irrilevante, poiché
      l’assenza di un trattino o di uno spazio tra le parole in un segno non costituisce un elemento
      creativo tale da rendere il segno non descrittivo, né conferisce al segno alcun impatto
      distintivo
      (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37;
      17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).
      La combinazione «demilan» costituisce una semplice combinazione di due elementi
      descrittivi, ovvero «de» e «milan», ragion per cui è descrittiva nel suo complesso. Il segno è
      compatibile con le regole della sintassi e della grammatica francese e spagnola, nonostante
      l’omissione dello spazio.
      L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi dei termini che compongono il segno,
      dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. Come indicato nella
      precedente notifica dell’Ufficio, avvallata dalle definizioni estratte da dizionari generali, la
      dicitura ha il seguente significato: proveniente dalla città italiana di Milano.
      Si tratta di un’espressione facilmente comprensibile per il pubblico di riferimento, senza la
      necessità di compiere complicati sforzi mentali.
      Il possibile significato del segno richiesto non deve essere esaminato in astratto, bensì nel
      contesto della specificazione pertinente. Una domanda di marchio non deve essere valutata
      di per sé, separata dai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, come se il
      consumatore dovesse indovinare a quali prodotti e servizi si riferisce. L’unico fattore decisivo
      è il modo in cui il segno, nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la
      protezione, influenza il pubblico di riferimento in relazione a tali prodotti e servizi
      (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P,
      Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH,
      EU:T:2010:81, § 26).
      Pagina 4 di 5
      Ne consegue che la valutazione del marchio deve essere effettuata nel contesto dei prodotti
      e servizi per i quali si richiede la protezione. Pertanto, tale contesto fornisce un importante
      ausilio interpretativo in merito al modo in cui i consumatori percepiranno il marchio
      contestato.
      Nel caso di specie, se apposto a prodotti quali valigie, borse, accessori di abbigliamento ecc.
      la dicitura in esame trasmetterà al consumatore l’informazione del fatto che tali prodotti
      provengono da/sono fabbricati a Milano, ovvero una città, capoluogo dell’omonima provincia,
      universalmente considerata come una delle più prestigiose capitali della moda. È questo un
      dato di fatto universalmente conosciuto da qualsiasi consumatore avente delle conoscenze
      medie.
      Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
      RMUE,
      Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi
      della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati
      potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).
      Questo è il caso del segno in questione, poiché descrive la provenienza geografica dei
      prodotti. Come più sopra indicato, l’assenza di uno spazio fra i termini «de» e «milan» non è
      sufficiente ad inficiare la correttezza di quanto indicato.
      Risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo descrittivo di
      caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è,
      per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi prodotti o
      servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist &
      Pour, EU:T:2007:171, § 39). Tale è il caso dei prodotti di cui trattasi.
      Il fatto che il richiedente sia di Milano e vi abbia sviluppato la propria attività è del tutto
      irrilevante nel caso di specie. L’Ufficio fa notare che deve prendere in considerazione il
      segno così come depositato, a prescindere dall’origine dell’imprenditore o dell’impresa
      richiedente. Un segno che fa riferimento all’origine geografica dei prodotti, come nel caso de
      quo, non è registrabile proprio in quanto descrittivo di una caratteristica degli stessi.
      In riferimento al nome di dominio registrato dal richiedente, l’Ufficio rileva che un nome di
      dominio ha una funzione diversa rispetto ad un marchio, poiché identifica un sito Internet di
      proprietà del richiedente. Si tratta, in buona sostanza, di una pagina web a cui si può
      accedere digitando un indirizzo in Internet o mediante un link. La funzione del marchio, per
      contro, è sostanzialmente quella di distinguere i prodotti e servizi del richiedente da quelli di
      altre imprese concorrenti. L’uso della dicitura «demilan» come nome di dominio non è una
      prova dell’uso effettivo del marchio (decisione 10 settembre 2001, R0638/2000-4,
      BUY.COM). Tali affermazioni si possono applicare, analogamente, al fatto che il richiedente
      utilizzi «demilan» nella sua P.E.C.
      Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato una registrazione simile. Tuttavia, la
      giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
      un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
      del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      Pagina 5 di 5
      dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
      Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018798580 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio per forni e fornelli elettrici per la cottura dei cibi – marchio descrittivo

    Registrare un marchio per forni e fornelli elettrici per la cottura dei cibi – marchio descrittivo

    Analizziamo il segno “EXTRAORDINARY COOKING”, se identifica apparecchi che servono per cuocere alimenti verrebbe inteso come un apparecchio che in modo straordinario e speciale cuoce gli alimenti, quindi non avrebbe capacità distintiva rispetto ad altri segni dello stesso segmento di mercato.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 17/07/2024
    ************Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018986778
    C010831
    EXTRAORDINARY COOKING
    Marchio denominativo
    *********** (AN)
    ITALIA
    In data 23/03/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 11
    Apparecchi ed impianti di riscaldamento; Impianti per la produzione di vapore;
    Apparecchi di refrigerazione; Dispositivi di cottura a induzione
    elettromagnetici; Fornelli elettrici; Forni a microonde [apparecchi di cottura];
    Forni a gas; Forni elettrici; Macchine da caffè elettriche; Apparecchi di cottura;
    Forni; Piani di cottura a incasso; Piani di cottura; Apparecchi a gas per
    cucinare; Cappe da cucina; Cappe aspiranti; Piani di cottura a induzione;
    Piani di cottura a gas; Apparecchi combinati per induzione e aspirazione;
    Forni a vapore; Frigoriferi; Apparecchi per l’essiccazione; Apparecchi di
    aerazione; Piastre elettriche di cottura; Aspiratori [ventilazione o
    condizionamento dell’aria]; Apparecchi ed impianti di raffreddamento.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
    richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “cottura/cucina
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    da
    straordinaria, eccezionale”. Ciò è supportato da riferimenti di dizionario (informazioni
    estratte
    Collins
    in
    data
    22/03/2024
    all’indirizzo
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/extraordinary,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cooking).
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «EXTRAORDINARY COOKING»
    semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti
    sono per cucinare in maniera straordinaria e per ottenere cotture e cibi cotti di
    elevata qualità. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
    un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
    elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
    Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti
    interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da
    una ricerca su Internet condotta in data 22/03/2024 è risultato che i termini
    «EXTRAORDINARY COOKING» sono utilizzati abitualmente nel mercato di
    riferimento: 1. https://www.sa.aristonchannel.com/en_GB/h/ariston-built-in-electric
    oven:-inoxcolor,
    self-cleaning—fa3-540-h-ix-a/f100158

    1. https://www.ubuy.ie/en/product/4D4UPUIF0-air-fryer-countertop-oven-pimiho-7-in
      1
      functionality-rotisserie-and-convection-oven-with-air-fry-roast-bake-dehydrate
      andwarm-wire-rack

    2. https://www.unox.com/en_ie/ovens/speed/commercial-speed-ovens/
      Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
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      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018986778 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 11
      Apparecchi ed impianti di riscaldamento; Impianti per la produzione di vapore;
      apparecchi di refrigerazione; Dispositivi di cottura a induzione
      elettromagnetici; Fornelli elettrici; Forni a microonde [apparecchi di cottura];
      Forni a gas; Forni elettrici; Macchine da caffè elettriche; Apparecchi di cottura;
      Forni; Piani di cottura a incasso; Piani di cottura; Apparecchi a gas per
      cucinare; Cappe da cucina; cappe aspiranti; Piani di cottura a induzione; Piani
      di cottura a gas; Apparecchi combinati per induzione e aspirazione; Forni a
      vapore; Frigoriferi; apparecchi per l’essiccazione; Apparecchi di aerazione;
      Piastre elettriche di cottura; Aspiratori [ventilazione o condizionamento
      dell’aria]; Apparecchi ed impianti di raffreddamento.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
      Classe 11
      Apparecchi di illuminazione; Impianti sanitari; Refrigeratori elettrici per vino;
      Refrigeratori elettrici per vino per uso domestico; Depuratori d’acqua;
      sterilizzatori; Sterilizzatori dell’aria; sterilizzatori d’acqua; filtri dell’aria; Impianti
      di climatizzazione; apparecchi per il ricircolo dell’aria; attrezzatura per il
      trattamento dell’aria; apparecchi di deodorazione.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio per materiali da pavimentazione: segno descrittivo

    Registrare un marchio per materiali da pavimentazione: segno descrittivo

    Trail per materiali da pavimentazione è un segno descrittivo. Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno TRAIL semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa del fatto che i prodotti sono idonei alla pavimentazione di sentieri.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 27/06/2024
    *********** TORINO
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    TRAIL
    Marchio denominativo
    /
    ITALIA
    In data 04/12/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 19
    Grès per la costruzione; lastre non metalliche; lastre per costruzioni, non di
    metallo; lastre per pavimento flottante, non in metallo; lastricati non
    metallici; materiali da costruzione refrattari non metallici; mosaici per
    costruzione; pannelli, non metallici per la costruzione; pavimenti non
    metallici; piastrelle per costruzione non metalliche; piastrelle per pavimenti,
    non di metallo; pietra artificiale; tavole in legno per la costruzione; materiali
    da costruzione non metallici; materiali per la pavimentazione in legno;
    pavimentazione a piastrelle non metalliche; pietre da costruzione.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
    caso, il consumatore medio, ma anche quello specializzato nel settore della
    costruzione, di lingua inglese, attribuirebbe al segno il significato seguente: un
    sentiero che attraversa una zona di campagna, montagna o foresta, spesso
    realizzato o utilizzato per uno scopo particolare.
    • https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/trail?q=trail_1

    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno TRAIL semplicemente come
      attributivo dell’informazione puramente elogiativa del fatto che i prodotti sono idonei
      alla pavimentazione di sentieri. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno
      non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come
      un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
      • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      • Si rileva inoltre che il concetto e l’attività di pavimentazione dei sentieri o dei cammini
      non sono un certamente astratti.
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      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/04/2024, che possono essere
      sintetizzate come segue:
    1. Il richiedente ritiene che dal significato attribuito al termine inglese ‘Trail’, sia come
      indicato nel dizionario di lingua inglese Collins, sia come rilevato nei dizionari di
      lingua italiana Garzanti e Treccani, si debba evincere la caratteristica
      fondamentale di un ‘trail’, ossia quella di essere percorso accidentato, un
      passaggio naturale non creato dall’uomo. Pertanto, il segno non ha natura
      descrittiva e/o informativa in relazione ai prodotti in questione – trattandosi di
      materiali utilizzati ad esempio per pavimentazioni artificiali. Inoltre, il richiedente
      ribadisce che non vi è alcun riferimento ai prodotti in questione dal momento che
      essi sono destinati ad essere utilizzati in contesti ‘artificiali’ e la denominazione del
      segno, invece, evoca l’asperità e la naturalità dei sentieri.
    2. Il richiedente afferma che anche un grado minimo di distintività è sufficiente per
      evitare l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1,
      lettera b), RMUE e che i risultati della ricerca indicati dall’Ufficio, non sono
      pertinenti e sufficienti a provare che il segno sia del tutto privo di distintività, dato
      che sebbene in alcune zone vi siano sentieri pavimentati, in ogni caso questi tipi
      sarebbero delle eccezioni. Infatti, in particolare, il richiedente afferma che tale
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      argomentazione non è provata da quest’ultima circostanza dal momento che
      questi sentieri pavimentati di carattere eccezionale si troverebbero all’interno del
      Parco Nazionale dei Picos, parco situato in Spagna e non in un paese europeo di
      lingua anglofona.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      In relazione alle argomentazioni del punto 1., il significato dell’elemento ‘Trail’, come indicato
      dall’Ufficio nella lettera d’obiezione, è chiaro e si riferisce al termine sentiero, che
      ricomprende in sé tutti i vari tipi di passaggi e percorsi naturali e/o artificiali. Ad ogni modo, si
      evidenzia il fatto che anche i passaggi cosiddetti naturali, ossia i cammini e sentieri di
      campagna e/o montagna e/o forestali, possono essere sono anch’essi il risultato di
      un’attività umana, poiché un sentiero è il risultato di un passaggio continuo di uomini e/o
      Pagina 7 di 11
      animali e inoltre esso, come dimostrato e come reiterato nella presente decisione (infra),
      può essere il risultato di una vera e propria realizzazione di pavimentazione. In altre parole, il
      fatto che si tratti di un percorso accidentato e/o comunque nella natura, come sottolinea il
      richiedente, non vuol dire che tale via o cammino non possa essere pavimentato.
      Per completezza, si rileva che poiché il pubblico di riferimento è quello di lingua inglese
      dell’Unione, il significato de termine in lingua italiana è irrilevante, sebbene esso sia identico
      a quello in lingua inglese.
      Pertanto, le argomentazioni di cui al punto 1. debbono essere rigettate.
      Per quanto riguarda le argomentazioni al punto 2, è evidente che la circostanza che il Parco
      Nazionale dei Picos sia situato in Spagna è del tutto irrilevante. A tal proposito, la
      geolocalizzazione del sito in questione non influenza in alcun modo la percezione del segno
      da parte del pubblico di riferimento e ad ogni qual modo, si rileva che i risultati nella lettera
      d’obiezione relativi al Parco Nazionale dei Picos sono stati forniti in lingua inglese e pertanto
      sono scritti e pensati per tale tipo di pubblico. Inoltre, in relazione al fatto che tale esempio
      non sarebbe sufficiente a dimostrare che vi siano sentieri pavimentati o che si tratti
      solamente di casi eccezionali, qui di seguito si riportano altri risultati di vari tipi di sentieri
      pavimentati presenti in Irlanda, il principale paese dell’Unione Europea di lingua anglofona:
    • Informazione estratta da All trails il 25/06/2024 all’indirizzo
      https://www.alltrails.com/ireland/paved
      (Traduzione libera dell’Ufficio: I migliori sentieri asfaltati in Irlanda
      4.570 recensioni
      Esplora i sentieri asfaltati più popolari in Irlanda con mappe dei sentieri e
      indicazioni stradali curate a mano, oltre a recensioni dettagliate e foto di
      escursionisti, campeggiatori e amanti della natura come te.)
      • Informazione
      estratte
      da
      Discover
      Ireland
      il
      https://www.discoverireland.ie/guides/ireland-best-cycling-routes
      25/06/2024
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      (Traduzione libera dell’Ufficio: Una spettacolare pista ciclabile e pedonale
      pavimentata di 46 km lungo una vecchia linea ferroviaria, la Waterford
      Greenway si estende dalle banchine della città più antica d’Irlanda,
      Waterford, fino alla vivace cittadina balneare di Dungarvan. Fermatevi a
      Mount Congreve e visitate quello che molti considerano uno dei grandi
      giardini del mondo, oltre a insediamenti vichinghi, un castello normanno, un
      fantastico caffè e stazioni ferroviarie abbandonate lungo il percorso.)
    • Informazioni estratte da All trails il 25/06/2024 all’indirizzo
      https://www.alltrails.com/ireland/paved
      Pagina 9 di 11
      (Traduzione libera dell’Ufficio:
      Domande frequenti sui sentieri asfaltati in Irlanda Quali parchi nazionali in Irlanda
      hanno sentieri asfaltati?
      Gli escursionisti di AllTrails.com raccomandano diversi parchi nazionali popolari in
      Irlanda. Il Parco nazionale di Wicklow Mountains ospita 1 percorso asfaltato con una
      valutazione media di 4,3 stelle da 145 recensioni della comunità.
      Qual è il sentiero asfaltato più lungo d’Irlanda?
      Secondo AllTrails.com, il percorso asfaltato più lungo in Irlanda è il Kingfisher Cycle
      Trail – Southern Loop. La lunghezza stimata di questo percorso è di 249,0 km.
      Qual è il percorso asfaltato con il maggior dislivello in Irlanda?
      Irlanda: Con un’ascesa di 5.577 m, Kingfisher Cycle Trail – Southern Loop ha il
      maggior dislivello di tutti i percorsi asfaltati dell’area. La prossima salita più alta per i
      sentieri asfaltati è Carrick-on-Shannon and Derrylin Loop con 5.153 m di dislivello.)
      Nel caso in esame è dunque evidente che il significato del termine ‘trail’ in relazione ai
      prodotti in questione, può essere riferito a sentieri, percorsi e/o cammini in senso lato. In tal
      senso, il concetto di sentiero pavimentato è usato in lingua inglese, come sopra dimostrato.
      Per completezza si precisa che secondo la giurisprudenza costante e consolidata il fatto che
      il segno o la combinazione di cui si chiede la registrazione non sia di uso comune non
      induce necessariamente a concludere che sia intrinsecamente distintivo in relazione ai
      prodotti e servizi in questione. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono
      esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in
      commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione,
      il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di
      prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». (enfasi aggiunta)
      Pagina 10 di 11
      Alla luce di quanto sopra, quand’anche l’Ufficio non fosse stato in grado di dimostrare che
      esistono sentieri pavimentati e che pertanto il segno descrive una caratteristica dei prodotti
      (quella di poter essere usati per pavimentare sentieri), il segno sarebbe comunque
      descrittivo di una caratteristica dei prodotti poiché la pavimentazione di sentieri non è una
      circostanza fuori dell’ordinario.
      Se a ciò si aggiunge che per facilitare il passaggio a piedi o in biciletta, esistono numerosi
      sentieri (trail[s]) pavimentati, non si può che concludere che il segno è descrittivo di una
      caratteristica dei prodotti come spiegato nella lettera di obiezione e nella presente decisione.
      Pertanto, anche le argomentazioni al punto 2. debbono essere rigettate.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018951975 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 19
      Grès per la costruzione; lastre non metalliche; lastre per costruzioni, non di
      metallo; lastre per pavimento flottante, non in metallo; lastricati non
      metallici; materiali da costruzione refrattari non metallici; mosaici per
      costruzione; pannelli, non metallici per la costruzione; pavimenti non
      metallici; piastrelle per costruzione non metalliche; piastrelle per pavimenti,
      non di metallo; pietra artificiale; tavole in legno per la costruzione; materiali
      da costruzione non metallici; materiali per la pavimentazione in legno;
      pavimentazione a piastrelle non metalliche; pietre da costruzione.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
      Classe 19
      Angolari per coperture non metalliche; coperture non metalliche; listelli in
      legno; oggetti d’arte in pietra, in calcestruzzo o in marmo; parquets;
      rivestimenti in legno; rivestimenti per parati [costruzione] non metallici;
      rivestimenti, non metallici, per l’edilizia; statue in pietra, in calcestruzzo o in
      marmo; tasselli per parquets; coperture per tetti non metalliche; materiali da
      costruzione con qualità di insonorizzazione, non in metallo; pali non
      metallici; piastrelle per pareti, non di metallo; rivestimenti per muri
      [costruzione] non metallici; soffitti non metallici; statuette in pietra,
      calcestruzzo o in marmo; tegole non in metallo.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio nel settore della pasta ripiena, fresca e secca – Alicante 24 giugno 2024

    Registrare un marchio nel settore della pasta ripiena, fresca e secca – Alicante 24 giugno 2024

    “Il Pastaio toscano grandi sapori in pochi minuti” ad avviso dell’esaminatore è un segno descrittivo e non distintivo. Il consumatore percepirebbe il Pastaio come chi produce artigianalmente il prodotto pasta in Toscana. Dall’altro canto “grandi sapori in pochi minuti” sarebbe elogiativo delle caratteristiche di estrema qualità del prodotto.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 20/06/2024
    ******** Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018990607
    T022217EM-01-RR/GC
    IL PASTAIO TOSCANO GRANDI SAPORI IN
    POCHI MINUTI
    Marchio denominativo
    ************* (MI)
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 10/04/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 30
    Pasta ripiena; Pasta fresca; Pasta secca; Piatti pronti principalmente a base
    di pasta; Piatti pronti asciutti o liquidi costituiti principalmente da paste
    alimentari; Pasta integrale; Pasta surgelata; Pasta alimentare; Insalata di
    pasta; Sughi per pasta; Salse per pasta; Pasta con farciture; Conserve di
    pasta; Pasta all’uovo; Pasta in fogli; Pasta di ceci; Pasta di riso; Pasta di
    quinoa; Pasta di lenticchie; Pasta di grano saraceno; Piatti a base di pasta;
    Snack principalmente a base di pasta; Piatti essenzialmente a base di
    pasta; Prodotti essiccati a base di pasta; Pasta corta con sugo al formaggio;
    Pasti preparati a base di pasta; Pasta di riso per uso culinario; Prodotti in
    scatola a base di pasta; Pasta confezionata e fresca, tagliatelle e gnocchi;
    Gnocchi di pasta in stile coreano [mandu]; Piatti liofilizzati con pasta come
    ingrediente principale; Piatti surgelati principalmente a base di pasta; Pasta
    lievitata con ripieni di carne; Pasta lievitata con ripieni alle verdure.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 3
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
    Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al
    segno il significato seguente: da un lato ‘la persona, proveniente dalla Toscana, che
    produce artigianalmente e vende al dettaglio pasta alimentare fresca’, dall’altro
    ‘sensazioni di grandi qualità prodotte dalle sostanze commestibili in poco tempo’.
    I suddetti significati dei termini «IL PASTAIO TOSCANO GRANDI SAPORI IN
    POCHI MINUTI», di cui il marchio è composto, sono supportati dai seguenti
    riferimenti
    di
    dizionario:
    https://dizionario.internazionale.it/parola/il
    https://dizionario.internazionale.it/parola/pastaio
    https://dizionario.internazionale.it/parola/toscano
    https://dizionario.internazionale.it/parola/grande
    https://dizionario.internazionale.it/parola/sapore
    https://dizionario.internazionale.it/parola/in
    https://dizionario.internazionale.it/parola/poco
    https://dizionario.internazionale.it/parola/minuto .
    ,
    ,
    ,
    ,
    ,
    ,
    ,
    Da un lato i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
    dell’informazione che i prodotti alimentari di riferimento sono prodotti da un artigiano
    toscano specializzato nella produzione e nella vendita pasta alimentare. Pertanto, il
    segno descrive la provenienza in senso lato/il produttore dei prodotti e la sua origine
    geografica.–
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    Va peraltro notato che per quanto concerne in particolare la dicitura ‘GRANDI
    SAPORI IN POCHI MINUTI’ il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno
    nessuna indicazione dell’origine commerciale. Essa verrà semplicemente interpretata
    come un’espressione promozionale elogiativa, la cui funzione è di esprimere degli
    aspetti positivi dei prodotti, ovvero che sono in grado di offrire delle sensazioni
    gustative eccellenti in un breve spazio di tempo (ad esempio perché il tempo di
    cottura dei prodotti è alquanto ridotto).
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Pagina 3 di 3
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018990607 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Istruzione  e corsi nell’ambito della cucina – segno non distintivo 10-06-2024

    Istruzione e corsi nell’ambito della cucina – segno non distintivo 10-06-2024

    enjoycooking.com verrebbe percepito dal pubblico di riferimento come “Divertirsi a cucinare” e per l’esaminatore europea non sarebbe distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 03/06/2024
    *************
    ************
    Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    enjoycooking.com
    Marchio denominativo
    ************* Roma
    ITALIA
    In data 05/12/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
    Classe 25
    Classe 41
    Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e
    articoli di cappelleria.
    Accademie [educazione]; Attività di formazione; Attività ricreative e di
    formazione; Conduzione di corsi di istruzione; Conduzione di corsi didattici;
    Conduzione di corsi per corrispondenza; Conduzione di lezioni; Corsi di
    formazione; Corsi per corrispondenza; Diffusione di materiale didattico;
    Dimostrazioni per scopo didattico; Educazione; Elaborazione di corsi di
    formazione e di esami; Elaborazione di manuali didattici; Eventi per la
    degustazione di vino a fini educativi; Formazione del personale; Formazione
    di annunciatori di brindisi; Formazione di personale in materia di tecnologia
    alimentare; Formazione didattica; Formazione e istruzione; Formazione in
    materia di prevenzione sanitaria e di integratori alimentari; Fornitura di corsi
    d’istruzione; Formazione professionale; Formazione tecnica in materia di
    igiene; Fornitura di corsi di formazione nel campo della dietetica e della cura
    della salute; Fornitura di esami e prove didattici; Fornitura di formazione,
    insegnamento e lezioni; Fornitura di servizi di formazione online; Gestione di
    servizi didattici; Insegnamento in materia di educazione alimentare; Istruzione
    in materia di galateo; Istruzione in materia di diete [non medica]; Istruzione
    sotto forma di scuole per corrispondenza; Organizzazione di attività
    didattiche; Organizzazione di attività di formazione; Organizzazione di corsi
    d’istruzione tecnica; Organizzazione di corsi d’istruzione; Organizzazione di
    corsi di formazione; Organizzazione di corsi mediante utilizzo di metodi di
    apprendimento programmati; Organizzazione di corsi mediante metodi di
    apprendimento a distanza; Organizzazione di corsi per corrispondenza;
    Istruzione in materia di erogazione di servizi di ristorazione; Organizzazione e
    conduzione di seminari di formazione; Organizzazione e realizzazione di
    tutorial;
    Organizzazione e realizzazione di corsi d’insegnamento;
    Organizzazione e realizzazione di lezioni; Servizi d’istruzione in materia di
    igiene; Servizi d’istruzione in materia di soddisfazione del cliente; Servizi
    d’istruzione in materia di formazione professionale; Servizi d’istruzione
    riguardanti l’attività di cameriere; Servizi di accademie [istruzione]; Servizi di
    degustazione di vini [formazione]; Servizi di educazione forniti da assistenti
    dedicati a esigenze especifiche; Servizi educativi relativi alla cucina
    giapponese; Servizi per l’organizzazione di programmi d’insegnamento;
    Workshop a scopo didattico; Workshop di formazione; Educazione e
    formazione; Fornitura di servizi di formazione in materia di igiene per
    l’industria del catering; Organizzazione di lezioni; Istruzione riguardante la
    cucina.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    − Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
    divertirsi a cucinare. Il suddetto significato dei termini «enjoycooking.com», di cui il
    marchio è composto, è supportato dai riferimenti del dizionario online Collins, estratti
    in data 05/12/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/enjoy
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cooking
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/com
    − Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «enjoycooking.com» semplicemente
    come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti e servizi hanno
    come scopo il piacere e il divertimento in cucina. Il pubblico di riferimento tenderebbe
    a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente
    come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e
    servizi, nonché il loro fine.
    − Benché il segno riproduca i termini «enjoy» e «cooking» combinati in una sola
    parola, tale combinazione è una mera somma di elementi non distintivi e non
    conferisce al marchio nel suo insieme alcun carattere distintivo. Infatti, la
    combinazione di parole non distintive senza alcuna modifica grafica o semantica non
    conferisce loro alcuna caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno, considerato
    nel suo insieme, atto a distinguere i prodotti per i quali si richiede la protezione, da
    quelli di altre imprese.
    Pagina 3 di 8
    − Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti e
    servizi interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti e servizi.
    − In questo contesto, i risultati di una ricerca su Internet condotta in data 05/12/2023, e
    accessibili agli indirizzi sottostanti, hanno dimostrato che i termini «enjoy cooking»
    sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento:
    https://thebigswich.com/blog/how-to-enjoy-cooking-in-6-simple-steps
    https://delishably.com/food-industry/You-Can-Cook-Too
    https://www.becomingminimalist.com/yum-yum/
    Sebbene il segno contenga il suffisso di dominio di primo livello «.com», tale elemento non
    conferisce al marchio nel suo complesso alcun carattere distintivo, poiché si limita a indicare
    il
    ai
    luogo in cui le informazioni sono disponibili su Internet. Di conseguenza,
    complessivamente nulla nel marchio indica che possa svolgere la sua funzione essenziale in
    relazione
    prodotti
    e servizi per i quali è richiesta la tutela.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/01/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. La dicitura «enjoycooking.com» non è né evocativa né descrittiva dei servizi
      compresi nella classe 41, poiché nulla, all’interno della dicitura, costituisce un
      riferimento esplicito alla frequentazione di corsi, online e in presenza, per
      l’acquisizione di competenze in cucina. In tal senso, non sembra ragionevole
      affermare che il pubblico di riferimento percepirebbe la dicitura
      «enjoycooking.com» come puramente elogiativa del servizio accademico che si
      intende rendere. Diverso sarebbe stato se la dicitura avesse riportato, ad esempio,
      il verbo learn o il sostantivo accademy, associato ai termini enjoy cooking, per
      servizi relativi all’organizzazione di corsi di cucina. Secondo il richiedente, dicitura
      «enjoycooking.com» non sarebbe tanto meno descrittiva dei prodotti contenuti
      nella classe 25.
    2. Quanto poi agli esempi estratti da Internet e riportati dall’Ufficio, si nota che in
      nessuno dei due casi vengono offerti servizi accademici per imparare a cucinare.
      Difatti, in entrambi i casi, i riferimenti rimandano a blog che offrono meri consigli
      sul come divertirsi a cucinare. Pertanto, sembra senza riscontro fattuale
      l’affermazione che la dicitura sia abitualmente impiegata nel mercato di riferimento
      (offerta di servizi accademici per imparare a cucinare) e pertanto non atta a
      distinguere i servizi che si intende rendere da quelli di altre imprese.
    3. Quanto all’estensione del nome di dominio «.com», il richiedente argomenta che
      nella recente era di digitalizzazione le diverse realtà imprenditoriali scelgono di
      adottare un’infrastruttura digitale (sito web) che consenta di operare, crescere,
      innovare e distinguersi proprio attraverso la propria vetrina online. Un esempio
      lampante è il marchio Booking.com.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Pagina 4 di 8
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi privi di carattere distintivo».
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
      la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
      l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
      T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
      interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
      categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
      EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34). Slogan
      pubblicitari sono suscettibili di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
      RMUE, se il pubblico di riferimento li percepisce solo come una semplice formula
      promozionale (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 25).
      «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
      quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
      o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
      utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
      come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
      di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
      Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
      commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
      paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
      d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
      pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
      del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real
      People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
      EU:T:2003:183, § 21).
    4. Sulla distintività intrinseca del segno
      Il richiedente ritiene che la dicitura «enjoycooking.com» non sarebbe né evocativa né
      descrittiva dei servizi compresi nella classe 41, poiché nulla, all’interno della dicitura,
      costituisce un riferimento esplicito alla frequentazione di corsi, online e in presenza, per
      l’acquisizione di competenze in cucina.
      In realtà, il segno in esame è stato obiettato per la sua mancanza di distintività, e non per il
      suo carattere descrittivo o evocativo. Il segno difetta di carattere distintivo in quanto, benché
      non avente un significato descrittivo esclusivo e diretto, rappresenta un mero slogan con cui
      si indica che i servizi della classe 41 hanno come scopo il piacere e il divertimento in cucina.
      Pagina 5 di 8
      Posto alternativamente, frequentando i corsi indicati nella classe 41, il consumatore
      imparerà a cucinare divertendosi, o proverà piacere nella cucina. In tale senso, lo slogan è
      motivante e lodativo, perché incita il consumatore ad accedere ai servizi del richiedente in
      quanto saranno fonte di divertimento.
      Anche se un segno potrebbe non essere chiaramente descrittivo dei prodotti e servizi
      interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi dell’articolo 7,
      paragrafo 1, lettera c), RMUE, lo stesso potrebbe comunque essere oggetto di obiezione ai
      sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe percepito dal
      pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei
      prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine. In questo caso, il pubblico di
      riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale,
      ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei
      servizi, nonché il loro fine.
      Non vi è nulla nel segno «enjoycooking.com», al di là dell’ovvio significato elogiativo che
      promuove i prodotti e i servizi in questione, che possa consentire al pubblico di riferimento di
      memorizzare il segno facilmente e immediatamente come marchio distintivo in relazione ai
      prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. L’Ufficio sostiene che il marchio
      denominativo «enjoycooking.com», senza alcun elemento verbale o grafico aggiuntivo, non
      è in grado di svolgere la funzione essenziale di un marchio permettendo al consumatore che
      utilizza i prodotti e i servizi in questione di ripetere l’esperienza, qualora questa si riveli
      positiva, oppure di evitarla, ove si riveli negativa, in occasione dell’acquisto successivo
      [03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20].
      Il richiedente non ha individuato alcun elemento o caratteristica del segno contestato che
      possa innescare un processo cognitivo nella mente del pubblico di riferimento o che richieda
      da parte sua uno sforzo interpretativo per costituire qualcosa di più di un’indicazione
      elogiativa delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi (decisione della Commissione di
      ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 39).
      Per ciò che concerne i prodotti della classe 25, importa comprendere che i capi
      d’abbigliamento ivi indicati sono una categoria generale nella quale vengono inseriti
      l’abbigliamento, le calzature e la cappelleria che vengono utilizzati specificatamente in
      cucina, nella specie i cappelli da cuoco, nonché le giacche, i pantaloni, i grembiuli, i foulard,
      le scarpe, ecc.
      Pertanto, tali prodotti sono considerati ausiliari dei corsi di cucina poiché i primi sono
      destinati a essere utilizzati nell’atto di cucinare e possono essere venduti congiuntamente ai
      suddetti corsi. Ne consegue che, poiché la domanda risulta essere non distintiva dei
      principali servizi, è logicamente anche non distintiva dei prodotti ausiliari, che ne sono
      strettamente correlati.
    5. Sugli esempi estratti da Internet dall’Ufficio
      Il richiedente afferma che in nessuno dei due esempi estratti da Internet e riportati dall’Ufficio
      vengono offerti servizi accademici per imparare a cucinare. Difatti, in entrambi i casi, i
      riferimenti rimandano a blog che offrono meri consigli sul come divertirsi a cucinare.
      Pertanto, sembra senza riscontro fattuale l’affermazione che la dicitura sia abitualmente
      impiegata nel mercato di riferimento (offerta di servizi accademici per imparare a cucinare) e
      pertanto non atta a distinguere i servizi che si intende rendere da quelli di altre imprese.
      L’Ufficio dissente da tale affermazione in quanto i tre esempi dimostrano che l’espressione
      «enjoy cooking» è comunemente utilizzata per i corsi di cucina. Un corso di cucina null’altro
      Pagina 6 di 8
      è che un’attività di formazione, che può assumere differenti forme, come quella del corso
      accademico, workshop didattico o seminario, per citarne alcune. E tali sono i servizi
      rivendicati nella classe 41 come categorie generali.
      È incontestabile che, nella lingua inglese, la dicitura «enjoy cooking» è comunemente usata
      nell’ambito dei corsi di cucina. A riprova di ciò, e al fine di corroborare gli esempi forniti nella
      notifica dei motivi di rifiuto, si portano a conoscenza gli ulteriori esempi:
      https://www.massalagros.com/en/actividad/cooking-classes-chef/
      https://hellocooking.es/en/pastry-course-in-four-sessions-for-beginners/
      https://www.growcookenjoy.co.uk/
      Pagina 7 di 8
      È lampante che un’espressione come «enjoy cooking» non può assolvere alla funzione di
      distinguere i corsi di formazione, accademici o meno, del richiedente, da quelli dei suoi
      concorrenti nel mercato.
    6. Sulla distintività dell’estensione del nome di dominio «.com»
      Con riferimento all’estensione del nome di dominio «.com», il richiedente argomenta che
      nella recente era di digitalizzazione le diverse realtà imprenditoriali scelgono di adottare
      un’infrastruttura digitale (sito web) che consenta di operare, crescere, innovare e distinguersi
      proprio attraverso la propria vetrina online. Un esempio lampante ne sarebbe il marchio
      Booking.com.
      Per quanto riguarda la valutazione dell’identificatore «.com», è riconosciuto dalla
      giurisprudenza che, dal punto di vista del consumatore, esso non esclude la comprensione
      del segno nel suo complesso. I domini di primo livello come «.com» sono meri criteri di
      assegnazione regionali o organizzativi che non hanno alcun significato indipendente
      all’interno di un indirizzo Internet e spesso sono persino omessi nel nome abbreviato. Inoltre,
      molti browser aggiungono automaticamente tali domini di primo livello quando si inseriscono
      gli indirizzi Internet.
      Il dominio di secondo livello, in questo caso «enjoycooking», rappresenta l’unica parte di un
      indirizzo Internet che può essere costituita da una sequenza di lettere (o numeri) arbitraria e
      liberamente scelta. È prassi consolidata utilizzare indicazioni generiche come domini di
      secondo livello per facilitare un accesso più rapido e mirato alle informazioni di un
      determinato settore, alcune delle quali contengono ulteriori riferimenti e link a vari produttori.
      Un URL di questo tipo, come ad esempio «enjoycooking.com», spesso conduce a un sito
      web, o portale, che contiene informazioni su un determinato argomento, ma non ne rivela la
      fonte. Nel caso di un dominio di secondo livello, che può indicare caratteristiche generiche
      dei prodotti o servizi rivendicati, tale segno complessivo deve essere inteso solo come
      fornitura di informazioni corrispondenti attraverso tale indirizzo Internet (12/12/2007, T
      117/06, Suchen.de, EU:T:2007:385, § 44; 14/05/2013, T-244/12, fluege.de, EU:T:2013:243, §
      29; 21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 29 et seq.; 22/05/2008, T
      254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 40; 28/06/2016, T-134/15, SOCIAL.COM,
      EU:T:2016:366, § 24).
      Pertanto, è necessario affermare che la componente verbale «.com» sarà immediatamente
      riconosciuta dal pubblico di riferimento in nesso con un sito web, soprattutto perché
      preceduta da un punto. Si tratta di un elemento tecnico e generico il cui uso è necessario
      nella normale struttura dell’indirizzo di un sito Internet. Può anche indicare che i prodotti e i
      Pagina 8 di 8
      servizi oggetto della domanda di marchio possono essere ottenuti o visualizzati online, o
      sono legati a Internet (21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 22;
      28/06/2016, T-134/15, SOCIAL.COM, EU:T:2016:366, § 23-24).
      Di conseguenza, la presenza dell’elemento «.com» nel segno non può giustificare la
      conclusione che la combinazione «enjoycooking» sarebbe distintiva.
      La comparazione con il marchio Booking.com non giustifica, inoltre, la genericità del nome di
      dominio di primo livello «.com», così come l’assenza di carattere distintivo del segno
      «enjoycooking.com» nel suo complesso. Ciò nonostante, si fa presente che il marchio
      Booking.com è stato registrato a seguito di distintività acquisita tramite l’uso. Anche in tale
      segno l’aggiunta della componente verbale «.com» non sarebbe stata in grado di dotarlo di
      distintività intrinseca.
      Per tali ragioni, l’argomento del richiedente non può essere accolto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018952332 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio nel settore dei profumi – Alicante 30-05-2024

    Registrare un marchio nel settore dei profumi – Alicante 30-05-2024

    ROSE THERAPY verrebbe percepito dal consumatore come trattamento alle rose e ad avviso dell’esaminatore europeo è per questo motivo descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 30/05/2024
    **************** Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    Marchio figurativo
    *********** BL
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 22/11/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 3
    Classe 5
    Prodotti di profumeria; Oli essenziali; Prodotti cosmetici per la cura della
    pelle; Prodotti per la cura dei capelli; saponi; saponette; creme
    dermatologiche (non medicate); Dentifrici e collutori; strisce sbiancanti per i
    denti; Prodotto per lucidare i denti; gel per sbiancare i denti; prodotti per la
    cura dei denti; prodotti per la pulizia dei denti; cosmetici.
    Preparati farmaceutici per la cura della pelle; preparazioni medicamentose
    per la cura dei capelli; prodotti per la cura della pelle per uso medico;
    Pagina 2 di 9
    Lozioni medicate per capelli; preparati farmaceutici per la cura dei capelli;
    medicinali stimolanti della crescita dei capelli; integratori alimentari; collutori
    medicati.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede
    la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “trattamento alle rose”. Ciò è
    stato supportato da riferimenti di dizionario (informazione estratta da online Collins
    English
    dictionary
    consultato
    in
    data
    21/11/2023
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rose,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/therapy).
    all’indirizzo
    Nel caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come
    contenente informazioni che i prodotti rivendicati nelle Classi 3 e 5 sono a base di
    rosa, parti o estratti di rosa e servono al trattamento di un disturbo o di una
    problematica. Nello specifico, i prodotti in Classe 3 sono profumi, cosmetici, saponi e
    prodotti da toeletta e per l’igiene dentale che possono contenere rose o estratti di
    rosa e servire come trattamento di bellezza o di uno specifico disturbo. A titolo di
    mero esempio, il segno in esame potrebbe indicare che i prodotti in questione, come
    ad esempio prodotti di profumeria, olii essenziali, cosmetici per la cura della pelle e
    dei capelli, dentifrici, collutori, ecc., sono a base di parti o estratti di rosa e sfruttano
    le sue proprietà lenitive, idratanti, astringenti e rilassanti per il trattamento di
    determinate problematiche. Si pensi, ad esempio, profumi a base di rosa per
    l’aromaterapia, a olii per il trattamento della secchezza della pelle ovvero a prodotti
    per l’igiene dentale a base di rosa. —
    Anche rispetto ai prodotti nella Classe 5 il segno informa che si riferiscono a
    preparati farmaceutici che possono contenere estratti di rosa ed essere utilizzati per
    il trattamento di specifiche patologie che possono avvantaggiarsi delle proprietà della
    rosa. Ad esempio, integratori alimentari a base di principi attivi della rosa o sieri a
    base di olio di rosa per la cura della pelle o dei capelli. Pertanto, nonostante alcuni
    elementi figurativi costituiti da un disegno di un fiore di rosa, semplice e comune, che
    rinforza il collegamento con il significato descrittivo espresso dagli elementi verbali, il
    segno descrive la natura nonché le qualità e destinazione dei prodotti in questione.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo.
    Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
    grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
    distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
    combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
    ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha chiesto una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni in
    data 16/01/2024, concessa dall’Ufficio il 17/01/2024. Il richiedente ha successivamente
    presentato le sue osservazioni il 20/03/2024. Poiché contenevano un riferimento non chiaro
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    all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il 26/03/2024 l’Ufficio ha invitato il richiedente a chiarire
    entro due mesi la natura principale o secondaria della rivendicazione relativa all’acquisizione
    di carattere distintivo in seguito all’uso. In data 28/03/2024 il richiedente ha confermato che
    la richiesta era da considerarsi in via principale. Le osservazioni del richiedente possono
    essere sintetizzate come segue.

    1. Il pubblico che ha dimestichezza con la lingua inglese individuerà in ‘TERAPIA DELLA
      ROSA’ il significato del segno. I risultati più frequenti su internet per tale espressione italiana
      attengono alla cura delle rose (Allegato 1), non quindi a una cura a base di rose. Ciò
      consente di escludere che il pubblico di riferimento percepisca immediatamente il marchio in
      esame come descrittivo dei prodotti rivendicati.
    2. L’Ufficio non ha tenuto in sufficiente considerazione il ruolo del disegno di rosa stilizzata
      posto al di sopra della parte denominativa. Pur trattandosi di un disegno che evoca la rosa,
      per dimensione e posizione esso incide in modo rilevante sulla impressione complessiva
      suscitata dal marchio. Tale componente, proprio per il fatto di rappresentare una rosa
      stilizzata, costituisce una componente distintiva.
    3. Il marchio in esame è divenuto distintivo in ragione dell’uso, intensivo ed estensivo, posto
      in essere Italia, Austria e Francia. ‘ROSE THERAPY’ contraddistingue una linea di prodotti
      antietà che comprende creme, maschere, infusi, sieri e trattamenti notte, venduta anche in
      Germania. Sono prodotti gli Allegati 2-9.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      1) Carattere descrittivo e assenza di carattere distintivo intrinseco
      Considerazioni preliminari
      È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
      all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
      separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
      dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
      considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
      esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE:
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      ‘persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi’
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Pubblico rilevante
      Il marchio richiesto “
      ” comprende parole inglesi e, pertanto, nel rilievo provvisorio
      l’Ufficio ha stabilito che il consumatore di riferimento è la parte anglofona del pubblico
      dell’Unione Europea. Ciò include il pubblico degli Stati membri in cui l’inglese è una lingua
      ufficiale, vale a dire Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi
      e della Finlandia, dove la comprensione di base dell’inglese da parte del grande pubblico è
      un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Tale pubblico include
      parimenti quello di Cipro, dove l’inglese era l’unica lingua ufficiale fino al 1960, e che
      continua ad essere parlato da una parte significativa della sua popolazione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea e
      deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2,
      RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per
      una parte dell’UE. Pertanto, anche se il segno è non descrittivo per la maggior parte dei
      consumatori dell’UE, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia
      descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE
      (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
      Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua
      inglese all’interno dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
      Carattere descrittivo del segno
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      L’Ufficio non riesce trovare alcun elemento distintivo per il consumatore di riferimento di
      lingua inglese nel marchio “
      ” in relazione ai prodotti cosmetici e di profumeria,
      ecc., nella Classe 3 e ai preparati farmaceutici e medicamentosi, ecc. nella Classe 5. Il
      segno è costituito da una combinazione grammaticalmente corretta di parole con un
      significato chiaramente comprensibile, che è descrittivo in relazione ai prodotti, poiché
      informa chiaramente e immediatamente rispetto alla natura o tipo (“THERAPY”) e a
      caratteristiche dei prodotti come ingredienti/contenuto o destinazione/effetto (“ROSE”) dei
      prodotti. Il titolare non ha sostenuto in modo convincente che il segno non è descrittivo in
      relazione ai prodotti contestati.
    4. Il richiedente sostiene che i consumatori di lingua inglese o che conoscono l’inglese non
      percepiranno il significato descrittivo del segno in quanto i risultati più frequenti su internet
      per la traduzione in italiano (TERAPIA DELLE ROSE) di ‘ROSE THERAPY’ attengono alla
      cura della pianta delle rose e del relativo fiore, come documentato in Allegato 1.
      L’Ufficio ritiene che tale argomentazione sia errata e fuorviante. Il marchio in esame è in
      lingua inglese e ciò che rileva è il suo uso in tale lingua nonché la percezione da parte del
      consumatore di lingua inglese della versione originale ‘ROSE THERAPY’. Traducendo il
      termine in italiano e verificando l’uso di quest’ultimo si perde la connessione tra segno
      originale in inglese e pubblico rilevante di lingua inglese. Pertanto, l’argomento è irrilevante e
      respinto. Per completezza, preme rilevare che anche rispetto alla traduzione in italiano vi
      sono numerosi risultati nell’Allegato 1 che si riferiscono a cure cosmetiche e medicamentose
      a base di rose. Pertanto, la connessione immediata e diretta tra segno e prodotti è
      confermata anche rispetto alla traduzione in italiano e l’argomento sarebbe comunque
      respinto.
      Anche qualora il segno avesse più significati diversi da quello indicato dall’Ufficio, perché un
      marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE:
      non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
      detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
      registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
      domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
      tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
      essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
      dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
      quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
      prodotti o servizi di cui trattasi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta).
      Carattere non distintivo del segno
      Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo è anche privo di carattere distintivo e
      pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
      RMUE. In particolare, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo
      descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
      RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi
      prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T
      190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
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    5. L’elemento figurativo nel segno, costituito da una rosa stilizzata non impedisce al
      consumatore inglese di riferimento, di cogliere il senso compiuto e descrittivo della
      combinazione di parole “ROSE THERAPY” quale trattamento o terapia che contiene o usa
      rose, estratti di rose. L’elemento figurativo in realtà rafforza il significato descrittivo veicolato
      dagli elementi verbali del segno in quanto rappresenta lo stesso concetto del primo termine
      ‘ROSA’. La stilizzazione è semplice e comune e non distrae dal senso descrittivo dei termini
      del marchio.
      Conclusione
      Per le ragioni esposte e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE e
      dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di MUE n. 018951163 «
      » è
      dichiarata descrittiva e non distintiva ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) in
      Irlanda e Malta, nonché il pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi, della Finlandia e di
      Cipro, per tutti i prodotti oggetto della domanda.
      2) Assenza di acquisito carattere distintivo in seguito all’uso
      Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell’Ufficio
      del 20/03/2024, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto
      aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
      RMUE. Inoltre, il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via
      principale.
      L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a registrazione marchi privi di
      carattere distintivo ab initio che abbiano «acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si
      chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto».
      A sostegno della Sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell’acquisizione di
      carattere distintivo in seguito all’uso il 20/03/2024.
      Le prove di cui tenere conto sono in particolare le seguenti:
      Allegati 2-4 – Materiale promozionale e commerciale relativo al mercato italiano, austriaco e
      francese
      Allegato 5 – ricerca effettuata on line sulle parole chiave ROSE THERAPY
      Allegato 6 – fatturato di vendita
      Allegato 7 – le fatture relative alla vendita dei prodotti in Francia e Germania
      Allegato 8-9 – Presentazione e pagamento della campagna pubblicitaria ottobre/dicembre
      2023 per la linea ROSE THERAPY presso le principali piattaforme di Meta per la Francia
      Valutazione delle prove
      In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione
      indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non
      ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi
      per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è
      stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il
      Pagina 7 di 9
      segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico
      di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un
      servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza
      giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti
      all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi
      oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di
      evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore
      economico […].
      In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in
      seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del
      pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come
      provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione
      relativa all’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata
      soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed
      astratti, ad esempio come percentuali determinate […].
      In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di
      tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in cui esso ne
      era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […].
      In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
      dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare,
      la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la
      durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per
      promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come
      proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di
      camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla
      scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa
      di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa
      determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7,
      paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta […].
      In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi
      compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai
      prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in
      considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei
      prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e
      avveduto […]
      (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
      C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
      EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
      Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere distintivo
      in seguito all’uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di
      marchio dell’Unione europea, avvenuta il 15/11/2023. I documenti presentati corrispondono
      prevalentemente a un periodo precedente a tale data.
      Per quanto concerne l’estensione territoriale, ai sensi dell’articolo 1 RMUE, un marchio
      dell’Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta l’Unione Europea.
      Pertanto, la registrazione di un marchio dev’essere rifiutata anche se è privo di carattere
      distintivo solo in una parte dell’Unione europea. Quella parte dell’Unione Europea potrebbe
      essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
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      EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir
      et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il
      carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non
      aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
      EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d’un tracteur en rouge,
      noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
      Come indicato nella comunicazione del 22/11/2023, il pubblico di riferimento in questo caso
      è il pubblico lingua inglese. Pertanto, per essere registrato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
      3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in
      tutti i territori di lingua inglese dell’Unione europea, vale a dire Irlanda e Malta, nonché il
      pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi, della Finlandia e di Cipro.
      L’Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell’Unione europea, dev’essere effettuata una
      distinzione tra ‘prove dirette’ dell’acquisizione del carattere distintivo (indagini
      demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di
      Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e ‘prove
      secondarie’ (volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di utilizzo) che sono
      meramente indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007, T-141/06,
      Texture of superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie possano
      servire a corroborare le prove dirette, non possono sostituirle.
      L’Ufficio ritiene che le prove presentate dal richiedente non soddisfino i requisiti per stabilire
      il carattere distintivo acquisito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 RMUE per il marchio in
      esame, in quanto non includono alcuna prova diretta e le prove secondarie si riferiscono
      principalmente a paesi dell’Unione europea diversi da quelli in cui era privo di carattere
      distintivo ad initio.
      Le prove secondarie depositate sono relative principalmente a Italia o a paesi non anglofoni
      (Francia, Austria, Germania). Si tratta in particolare di: pochissimo materiale promozionale e
      commerciale da cui peraltro non si evince né luogo di distribuzione né anno di riferimento;
      indicazioni di fatturato, da cui non si evince anno, territori di riferimento, né che il marchio ad
      esso collegato sia quello figurativo in esame; alcune fatture per Francia e Austria (in cui non
      appare il marchio né riferimenti chiari ad esso); una campagna pubblicitaria per la sola
      Francia nell’ultimo quadrimestre del 2023 (che è dunque irrilevante territorialmente e
      temporalmente). Pertanto, l’estensione territoriale e la rilevanza della prova sono insufficienti
      rispetto ai territori di lingua inglese dell’Unione europea.
      Alla luce di quanto precede, in assenza di ulteriore documentazione (come ad esempio
      indagini demoscopiche, dichiarazioni di Camere di Commercio e industria o altre
      associazioni di categoria e professionali dei paesi membri anglofoni dell’Unione europea,
      quote di mercato detenute, ecc.), i documenti a sostegno presentati dal richiedente, che si
      caratterizzano tutti come territorialmente irrilevanti e di tipo indiretto o secondario, non
      assolvono l’onere di provare l’acquisto del carattere distintivo in seguito all’uso del marchio
      oggetto di domanda, neanche considerati congiuntamente.
      Conclusione
      Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la
      rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio
      richiesto.
      IV. Conclusioni
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      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018951163 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.