Categoria: Marchi Descrittivi

  • Marchio non distintivo per eventi culturali e fornitura strutture per eventi – Alicante 27-05-2024

    Marchio non distintivo per eventi culturali e fornitura strutture per eventi – Alicante 27-05-2024

    Big theatre ad avviso dell’esaminatore europeo è descrittivo per un segno che che vuole identificare servizi culturali e fornitura di attrezzature e strutture per eventi.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 27/05/2024
    ********** MILANO
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    Marchio figurativo
    ********* MILANO
    ITALIA
    In data 02/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 41
    Amministrazione [organizzazione] di attività culturali; Produzione di contenuti
    audiovisivi e multimediali, e fotografia; Organizzazione di conferenze,
    esposizioni e concorsi; Organizzazione di conferenze in materia di pubblicità;
    Organizzazione di conferenze in materia di intrattenimento; Adattamento e
    montaggio cinematografici; Consulenza in materia di produzione musicale e
    cinematografica; Composizione fotografica per conto terzi; Fornitura di
    strutture di registrazione; Fornitura di studi audio o video; Produzione
    cinematografica; Montaggio di pellicole cinematografiche; Montaggio di
    pellicole (fotografiche); Produzione di pellicole video; Produzione di
    presentazioni audiovisive; Registrazioni sonore, cinematografiche, video e
    televisive; Produzione radiofonica, cinematografica e televisiva; Studi di
    registrazione, cinematografici, video e televisivi; Organizzazione di eventi
    culturali
    e artistici; Organizzazione di eventi di intrattenimento;
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 4
    Organizzazione di eventi educativi; Affitto di apparecchiature video; Noleggio
    di apparecchiature di registrazione audio e video; Produzione di eventi
    ricreativi dal vivo; Fornitura di strutture per il divertimento; fornitura di strutture
    ricreative; affitto di locali per concerti; organizzazione di servizi di
    intrattenimento.
    Classe 43
    Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per
    convegni; Fornitura di locali per mostre, fiere commerciali, conferenze e
    seminari.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
    Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai servizi obiettati, attribuirebbe
    al segno il significato di ‘teatro grande, famoso’. Ciò è stato supportato da riferimenti
    di dizionario (informazioni estratte da online Collins English dictionary in data
    02/01/2024
    all’indirizzo
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/big,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/theater).
    Nel contesto in esame l’espressione «BIG THEATER» è ampiamente usata per
    riferirsi ad un teatro di grandi dimensioni o importante, celebre, come emerso da una
    ricerca su Internet effettuata in data 02/01/2024:


    1. https://www.architonic.com/en/project/archattacka-plywood-theatre/20144538,
    2. https://thejournal.dimanchecreative.com/on-the-process-aliza-ma-the-metrograph/
    3. https://www.blipfoto.com/entry/3175113471389861771
      I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i servizi sono relativi a o svolti presso un teatro di grandi dimensioni o un teatro
      importante, come ad esempio, nella Classe 41, Organizzazione di conferenze,
      esposizioni e concorsi svolti in teatri famosi o grandi, affitto di locali per concerti che
      consistono in edifici con palcoscenico, di dimensioni considerevoli, Composizione
      fotografica per conto terzi; Creazione di format per programmi televisivi che abbiano
      ad oggetto o si svolgano in teatri maestosi o celebri oppure, nella Classe 43,
      Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per convegni che
      vengono effettuati in teatri grandi o noti. Pertanto, nonostante alcuni elementi
      Pagina 3 di 4
      stilizzati costituiti da una semplice e comune grafia nera maiuscola, il consumatore di
      riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie, qualità,
      destinazione, o altre caratteristiche, quali oggetto o contenuto dei servizi.
      Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha chiesto una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni il
      26/02/2024, concessa dall’Ufficio con comunicazione del 26/02/2024.
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018942739 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 41
      Classe 43
      Servizi relativi a educazione e divertimento; Amministrazione [organizzazione]
      di attività culturali; Produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e
      fotografia;
      Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi;
      Organizzazione di conferenze in materia di pubblicità; Organizzazione di
      conferenze in materia di intrattenimento; Adattamento e montaggio
      cinematografici; Consulenza in materia di produzione musicale e
      cinematografica; Composizione fotografica per conto terzi; Creazione di
      format per programmi televisivi; Fornitura di strutture di registrazione;
      Fornitura di studi audio o video; Produzione cinematografica; Montaggio di
      pellicole cinematografiche; Montaggio di pellicole (fotografiche); Produzione di
      pellicole video; Produzione di presentazioni audiovisive; Registrazioni sonore,
      cinematografiche, video e televisive; Produzione radiofonica, cinematografica
      e televisiva; Studi di registrazione, cinematografici, video e televisivi;
      Organizzazione di eventi culturali e artistici; Organizzazione di eventi di
      intrattenimento; Organizzazione di eventi educativi; Affitto di apparecchiature
      video; Noleggio di apparecchiature di registrazione audio e video; Produzione
      di eventi ricreativi dal vivo; Fornitura di strutture per il divertimento; fornitura di
      strutture ricreative; affitto di locali per concerti; organizzazione di servizi di
      intrattenimento.
      Fornitura di strutture per eventi e di strutture per uffici temporanei e per
      Pagina 4 di 4
      convegni; Fornitura di locali per mostre, fiere commerciali, conferenze e
      seminari.
      La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
      Classe 41
      Servizi relativi a sport; Fornitura di registrazioni audio digitali, non scaricabili,
      tramite Internet; Fornitura di servizi di intrattenimento multimediali tramite un
      sito web; Fornitura di servizi di studi di registrazione; Fornitura di servizi di
      videoregistrazione automatizzati; Montaggio di programmi radiofonici;
      Preparazione di programmi radiofonici e televisivi; Produzione di
      intrattenimento audio; Produzione di video musicali; Servizi di studi televisivi;
      Servizi di studi di registrazione video; Servizi di fotografia; Organizzazione di
      eventi sportivi; Noleggio di macchine e apparecchi cinematografici; Noleggio
      di macchine fotografiche; Produzioni televisive; Servizi offerti da parchi di
      divertimento su tematiche relative a produzioni televisive; Locazione di
      attrezzature televisive per l compressione interattiva e digitale; Pubblicazione
      di calendari di eventi; Formazione in materia di gestione immobiliare; Servizi
      di parchi sportivi; Servizi di parchi ricreativi; fornitura di studi audio e video
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio per una grappa – marchio non registrabile

    Registrare un marchio per una grappa – marchio non registrabile

    Gràp pa ad avviso dell’esaminatore verrebbe inteso dal consumatore medio come acqua vite di vino e, seppur il segno sia stilizzato, non è sufficientemente originale.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 21/05/2024
    *********** Udine (UD)
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018934856
    P7-4809
    Marchio figurativo
    **********
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/12/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere
    distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 33
    “Grappa” (IG) acquavite di vinaccia e bevande distillate; tutti i sopra
    menzionati prodotti conformi al disciplinare dell’indicazione geografica protetta
    “grappa”.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    − Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
    Acquavite di vino.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 3
    − Il suddetto significato del termine «/gràp pa/», di cui il marchio è composto, è
    supportato dai riferimenti del dizionario online TRECCANI estratti in data 12/04/2023
    e accessibili all’indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/grappa2/.
    − I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti per i quali si richiede la protezione sono acquavite di vino, nota come
    Grappa.
    − È da notare che la stilizzazione del segno in oggetto segue le regole della
    trascrizione fonologica e sillabica italiane e internazionali (IPA – Alfabeto fonetico
    internazionale), in cui il termine trascritto viene posto fra lineette oblique e diviso
    secondo le sillabe che lo compongono. Nel caso di specie, il termine grappa,
    composto di due sillabe con accento sulla prima, affinché si pronunci «grappa» in
    italiano si dovrebbe trascrivere come segue: /gràp pa/.
    − Ciò è comprovato dai seguenti riferimenti internet, estratti in data 04/12/2023:
    https://it.wiktionary.org/wiki/grappa
    https://en.wiktionary.org/wiki/grappa
    https://www.wordreference.com/definizione/grappa
    − Pertanto, nonostante la stilizzazione conferita dalla trascrizione fonologica e sillabica,
    il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
    sulla specie dei prodotti.
    − Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    − Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
    grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
    distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
    combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
    ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Pagina 3 di 3
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) RMUE, la
    domanda di marchio dell’Unione europea n. 018934856 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Marchio europeo descrittivo – Alicante 29-04-2024

    CIRCULAR MOBILITY SHARING tradotto “Che viaggia o si verifica secondo un ciclo” e “La capacità di muoversi fisicamente.

    Il segno ad avviso dell’esaminatore è descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 29/04/2024
    ********** Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018966666
    IAB/MM/CV/DB/40371
    CIRCULAR MOBILITY SHARING
    Marchio denominativo
    ************ Reggio Emilia (RE)
    ITALIA
    In data 08/02/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 9
    Software e applicazioni scaricabili specializzati in materia di mobilità stradale,
    tutela ambientale, sviluppo tecnologico, sviluppo di software, investimenti,
    assicurazioni, vendita e noleggio di veicoli, energie rinnovabili; software per il
    controllo della sostenibilità ambientale legati al settore automobilistico;
    software aziendali interattivi; software per realtà virtuale; suite di programmi
    software; software di formazione; software per connessione in rete;
    pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; software per l’elaborazione di dati e
    immagini per la creazione di modelli tridimensionali; applicazioni per uffici e
    aziende; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari; software per
    comunicazione, reti e reti sociali; podcast scaricabili.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 7
    Classe 16
    Classe 35
    Classe 36
    Classe 37
    Rapporti per il consumatore stampati; pubblicazioni; libri; riviste (periodici);
    pubblicazioni periodiche.
    Pianificazione e conduzione di fiere, esposizioni e presentazioni per scopi
    economici o pubblicitari; servizi di pubblicità per la sensibilizzazione
    dell’opinione pubblica riguardo a questioni ed iniziative ambientali; gestione
    aziendale in materia di trasporti e consegne; gestione commerciale nel campo
    dei servizi di trasporto e consegna; consulenza in materia di gestione
    commerciale nel campo dei servizi di trasporto e consegna; servizi al dettaglio
    in relazione a veicoli; servizi all’ingrosso in relazione a veicoli; servizi
    pubblicitari, promozionali o di marketing inerenti a veicoli; servizi pubblicitari
    relativi all’industria dei veicoli a motore; sondaggio di opinione; consulenza
    relativa all’analisi di abitudini e dei fabbisogni dei consumatori con l’ausilio di
    dati sensoriali, qualitativi e quantitativi; conduzione di interviste per analisi
    qualitative di mercato; analisi della risposta del consumatore; definizione del
    profilo di consumatori a scopo commerciale o di marketing; fornitura di
    informazioni ai consumatori su prodotti e servizi; informazioni e consulenza
    commerciale ai consumatori per la scelta di prodotti e servizi; ricerche sui
    consumatori; servizi pubblicitari relativi alla vendita di veicoli a motore;
    conduzione di fiere campionarie nel settore automobilistico; fornitura di
    informazioni su internet in relazione alla vendita di automobili; servizi di
    vendita al dettaglio o all’ingrosso inerenti automobili; gestione aziendale di un
    parco veicoli; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di veicoli, tramite
    punti vendita, reti informatiche globali o siti web; pubblicità; gestione di affari
    commerciali; promozione di prodotti e servizi di terzi; fornitura di prodotti e
    servizi conto terzi; servizi di compravendita on-line conto terzi; stime,
    valutazioni e perizie in materia di affari commerciali; organizzazione di eventi
    a scopo commerciale e pubblicitario; organizzazione di eventi, esposizioni,
    fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.
    Investimenti finanziari; servizi di ricerche economico-finanziarie; servizi
    finanziari relativi a veicoli a motore; fornitura di servizi di raccolta fondi per
    scopi benefici collegati alla compensazione delle emissioni di anidride
    carbonica [fundraising]; valutazione di automobili usate; fornitura di
    informazioni inerenti alla valutazione di automobili usate; assicurazioni;
    leasing di veicoli; mediazione di assicurazioni per veicoli; prestiti
    [finanziamenti]; servizi assicurativi per veicoli; servizi di carte di credito e carte
    di pagamento; servizi di pagamento elettronico; servizi di consulenza inerenti
    le assicurazioni sui veicoli; servizi di finanziamento; servizi di garanzia per
    veicoli; servizi finanziari per l’acquisto di veicoli.
    Assistenza di veicoli in caso di guasti [riparazione]; organizzazione della
    riparazione di veicoli terrestri a motore; rifornimento di carburante per veicoli
    terrestri; riparazione, manutenzione e rifornimento di veicoli; servizi di ricarica
    per veicoli elettrici; installazione, manutenzione e riparazione di
    apparecchiature e strumenti per misurazione, segnalazione e monitoraggio;
    Pagina 3 di 7
    informazioni dettagliate di automobili; manutenzione o riparazione di veicoli
    automobilistici; assistenza per veicoli; lavaggio di veicoli; revisione di veicoli;
    ricarica batterie per veicoli; servizi di rifornimento carburante di veicoli.
    Classe 38
    Classe 39
    Classe 40
    Classe 41
    Classe 42
    Servizi di conferenze web; fornitura dell’accesso a contenuti, siti web e portali;
    fornitura di forum di discussione su internet; consulenza in materia di
    comunicazioni elettroniche; trasmissione online di pubblicazioni elettroniche;
    comunicazione tramite reti virtuali private [vpn]; strutture virtuali per
    l’interazione in tempo reale tra utenti di computer; trasmissione di podcast.
    Fornitura di veicoli a noleggio per il trasporto di passeggeri; ispezione di
    veicoli prima del trasporto; noleggio di automobili e veicoli; organizzazione del
    noleggio di veicoli; parcheggio e deposito di veicoli; recupero di veicoli; servizi
    di noleggio di automobili e veicoli; servizi di trasporto veicoli; noleggio di
    veicoli; servizi di car sharing; trasporto di persone con autovetture; fornitura
    d’informazioni in materia d’automobili a noleggio tramite internet;
    organizzazione del noleggio di automobili; organizzazione del trasporto di
    passeggeri in automobile; trasporto in automobile; assistenza in caso di
    guasti di veicoli [servizi di rimozione]; servizi di autorimessa per veicoli; servizi
    di prenotazione per noleggio di veicoli; servizi di rimorchio di veicoli in caso di
    guasti; servizi di soccorso per veicoli; traino di veicoli; trasporto di veicoli.
    Demolizione di veicoli; riciclaggio e trattamento smaltimento rifiuti [bonifica] da
    rifiuti e di materiali pericolosi; trattamento di materiali; servizi di riciclaggio.
    Educazione e formazione in materia di mobilità stradale, tutela ambientale,
    sviluppo tecnologico, sviluppo di software, investimenti, assicurazioni, vendita
    e noleggio di veicoli, energie rinnovabili; programmi di sostenibilità ambientale
    legati al settore automobilistico; corsi (formazione) in materia di mobilità
    stradale, tutela ambientale, sviluppo tecnologico, sviluppo di software,
    investimenti, assicurazioni, vendita e noleggio di veicoli, energie rinnovabili;
    erogazione di corsi di formazione continua; corsi di formazione a distanza;
    organizzazione e conduzione di convegni; organizzazione di workshop e
    seminari; organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali;
    organizzazione e conduzione di eventi di intrattenimento; pubblicazione di
    riviste per il consumatore; servizi editoriali; comunicazione e redazione di
    testi; produzione di podcast; servizi d’intrattenimento forniti tramite una rete di
    comunicazione globale.
    Fornitura di informazioni tecnologiche sulle innovazioni ecologiche e a tutela
    dell’ambiente; ricerche in materia di ecologia; campionamento per analisi
    d’inquinamento; consulenza tecnica in materia di danni causati
    dall’inquinamento; consulenza tecnica nella rilevazione dell’inquinamento;
    servizi di consulenza in materia di controllo dell’inquinamento; servizi di
    consulenza in materia di inquinamento ambientale; perizie ambientali;
    Pagina 4 di 7
    raccolta di informazioni in materia di ambiente; ricerca in tema di salvaguardia
    e protezione ambientale; servizi di consulenza ambientale; servizi di
    consulenza in materia di sicurezza dell’ambiente; servizi di ispezione e analisi
    ambientale; servizi di monitoraggio ambientale; collaudo di veicoli;
    progettazione di veicoli terrestri; progettazione e sviluppo di software per la
    simulazione di veicoli; servizi di progettazione di veicoli; sviluppo di veicoli;
    collaudi, certificazioni e controllo di qualità; consulenza in materia di controllo
    qualità; controlli di qualità; realizzazione di verifiche per controllo qualità;
    servizi di garanzia di qualità; servizi di verifica tecnica e controllo qualità; test
    di qualità; valutazione della qualità; progettazione di automobili; servizi di
    consulenza nel settore dello sviluppo tecnologico; ricerca e sviluppo
    scientifici; servizi di ispezione di veicoli nuovi e usati per conto di compratori o
    venditori di veicoli.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Carattere descrittivo
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il pubblico di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore o la consumatrice media di lingua inglese
    dell’Unione attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente:
    condivisione, uso o possesso, ecc., con altre persone, proprio di, relativo a, ecc., un sistema
    di mobilità che applica l’economia circolare mirando, da una parte, a ridurre il numero dei
    veicoli e, dall’altra, a ridurre il consumo di materiali ed energia associato alla produzione di
    tali veicoli, concentrandosi sul movimento di persone e merci in maniera multimodale,
    accessibile, economica ed efficace.
    Il suddetto significato dei termini «CIRCULAR», «MOBILITY» e «SHARING», di cui il
    marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti.

    1. informazioni estratte da Circular City Funding Guide, in data 06/02/2024, all’indirizzo
      https://www.circularcityfundingguide.eu/circular-sector/mobility/
    2. informazioni estratte da VCÖ – Mobilität mit Zukunft, in data 06/02/2024, all’indirizzo
      https://vcoe.at/publikationen/vcoe-factsheets/detail/implementing-the-circular
      economy-in-mobility
    3. informazioni estratte da Intesa Sanpaolo, in data 06/02/2024, all’indirizzo
      https://group.intesasanpaolo.com/en/editorial-section/events-and
      projects/projects/sustainability/how-circular-mobility-will-change-cities
    4. informazioni estratte da News European Parliament, in data 01/02/2024, all’indirizzo
      https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/cir
      cular-economy-definition-importance-and-benefits
      Le informazioni di cui sopra sono integralmente consultabili nello scritto di obiezione
      dell’8/02/2024.
      CIRCULAR ‘Travelling or occurring in a cycle’ (informazioni estratte da Collins, in
      data 24/01/2024,
      all’indirizzo
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/circular).
      Pagina 5 di 7
      Traduzione
      dell’Ufficio
      MOBILITY
      Traduzione
      dell’Ufficio
      SHARING
      Traduzione
      dell’Ufficio
      Che viaggia o si verifica secondo un ciclo.
      ‘The ability to move physically’ (informazioni estratte da Collins, in
      data 24/01/2024, all’indirizzo
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mobility).
      La capacità di muoversi fisicamente.
      (Share) ‘If you share something with another person, you both have it, use it,
      or occupy it’ (informazioni estratte da, in data 24/01/2024, all’indirizzo ).
      Se si condivide qualcosa con un’altra persona, entrambi la possedete, la
      usate o la occupate.
      Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i
      prodotti della classe 9, per esempio software aziendali interattivi; applicazioni scaricabili per
      uso su dispositivi cellulari, possono essere funzionali alla condivisione, uso o possesso,
      ecc., con altre persone, proprio di, relativo a, ecc., un sistema di mobilità che applica
      l’economia circolare mirando, da una parte, a ridurre il numero dei veicoli e, dall’altra, a
      ridurre il consumo di materiali ed energia associato alla produzione di tali veicoli,
      concentrandosi sul movimento di persone e merci in maniera multimodale, accessibile,
      economica ed efficace. Per esempio, perché possono essere utilizzati da chi gestisce, o
      dall’utenza di, un sistema di trasporto multimodale, per esempio ai fini della condivisione dei
      mezzi di trasporto, ecc., nell’ambito di un sistema di mobilità che applica, per esempio,
      l’intelligenza artificiale per localizzare tali mezzi di trasporto.
      I prodotti della classe 9 quali, ad esempio, pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; podcast
      scaricabili, e della classe 16, invero rapporti per il consumatore stampati; pubblicazioni; libri;
      riviste (periodici); pubblicazioni periodiche, nonché i servizi della classe 41, quali ad esempio
      servizi editoriali, possono avere ad oggetto la condivisione relativa a un sistema di mobilità
      che applica l’economia circolare, invero, un modello di produzione e consumo che si
      propone di prolungare il ciclo vitale dei prodotti. Per esempio, perché tali prodotti e servizi
      possono trattare in particolare della condivisione di biciclette elettriche, ecc., all’interno di un
      sistema di mobilità circolare, o essere specializzati in tema di progettazione, smaltimento di
      materiali, ecc., dei mezzi di trasporto in condivisione nell’ambito di un sistema di mobilità
      circolare.
      Inoltre, i servizi della classe 35, ad esempio i servizi di pubblicità per la sensibilizzazione
      dell’opinione pubblica riguardo a questioni ed iniziative ambientali; conduzione di interviste
      per analisi qualitative di mercato; organizzazione di eventi a scopo commerciale e
      pubblicitario, nonché i servizi della classe 41, ad esempio organizzazione di workshop e
      seminari, possono essere destinati alla condivisione relativa a un sistema di mobilità che
      applica l’economia circolare. Per esempio, perché sono servizi il cui scopo è diffondere,
      gestire, analizzare, migliorare, ecc., la condivisione di veicoli, ecc., all’interno di un sistema
      di mobilità multimodale e accessibile, favorendo il passaggio a veicoli elettrici intelligenti e a
      strade intelligenti.
      Pagina 6 di 7
      In aggiunta, i servizi della classe 35 come, ad esempio, servizi al dettaglio in relazione a
      veicoli, i servizi della classe 37, ad esempio riparazione, manutenzione e rifornimento di
      veicoli; lavaggio di veicoli; ricarica batterie per veicoli e i servizi della classe 39, ad esempio
      noleggio di automobili e veicoli; parcheggio e deposito di veicoli; servizi di car sharing;
      fornitura d’informazioni in materia d’automobili a noleggio tramite internet; organizzazione
      del noleggio di automobili, nonché i servizi della classe 42, ad esempio progettazione di
      veicoli terrestri; progettazione e sviluppo di software per la simulazione di veicoli; test di
      qualità, possono essere destinati alla condivisione relativa a un sistema di mobilità che
      applica l’economia circolare. Per esempio, perché riguardano la gestione, il noleggio, la
      riparazione, ecc., di veicoli, ovvero mezzi di trasporto, da usare in condivisione all’interno di
      un sistema di mobilità circolare; oppure perché sono servizi per monitorare, ecc., tale
      condivisione all’interno di un sistema di trasporto pubblico automatizzato, per esempio per
      adattare la progettazione dei veicoli, ecc., o per gestire la loro riparazione.
      Similmente, i servizi della classe 36, per esempio investimenti finanziari; fornitura di servizi
      di raccolta fondi per scopi benefici collegati alla compensazione delle emissioni di anidride
      carbonica [fundraising]; valutazione di automobili usate; servizi assicurativi per veicoli;
      servizi di pagamento elettronico possono essere destinati alla condivisione relativa a un
      sistema di mobilità circolare. Per esempio, perché specificamente strutturati per finanziare la
      creazione di percorsi per la circolazione, per esempio per gli spostamenti a piedi o in
      bicicletta, ecc., che privilegiano la condivisione dei veicoli; oppure perché sono servizi
      specificamente pensati per permettere l’acquisto, il noleggio, l’uso, ecc., di automobili, per
      esempio elettriche, ecc., condivise o da condividere all’interno di percorsi intermodali di un
      sistema di mobilità circolare.
      Analogamente, i servizi della classe 38, ad esempio consulenza in materia di comunicazioni
      elettroniche; trasmissione di podcast, possono essere specificamente ideati, strutturati, ecc.,
      per favorire o aiutare, o istruire sulla condivisione, per esempio di automobili elettriche, ecc.,
      nell’ambito di un sistema di mobilità circolare. Per esempio perché possono essere usati per
      gestire la comunicazione o trasmettere informazioni rispetto all’utenza di un sistema di
      mobilità che promuove una rete di trasporti pubblici ad alta densità, combinata con il
      trasporto elettrico, condiviso e automatizzato, e gli spostamenti a piedi e in bicicletta.
      Infine, i servizi della classe 40, invero demolizione di veicoli; riciclaggio e trattamento
      smaltimento rifiuti [bonifica] da rifiuti e di materiali pericolosi; trattamento di materiali; servizi
      di riciclaggio, i servizi della classe 41, ad esempio programmi di sostenibilità ambientale
      legati al settore automobilistico, e i servizi della classe 42, ad esempio ricerche in materia di
      ecologia; servizi di consulenza in materia di controllo dell’inquinamento, possono essere
      relativi alla condivisione nell’ambito di un sistema di mobilità circolare in quanto destinati, per
      esempio, allo smaltimento, o al riciclo, ecc., di materiali di produzione dei veicoli in
      condivisione; oppure perché sono servizi di ricerca o di consulenza che si propongono di
      prolungare il ciclo vitale, per esempio dei veicoli, ai fini della loro condivisione, progettandoli
      per garantire la durata, la possibilità di riparazione e il riciclo di materiali.
      Pertanto, il segno descrive l’oggetto e la destinazione, dei prodotti e servizi.
      Assenza di carattere distintivo
      Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
      pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
      RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
      quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
      Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
      pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a
      Pagina 7 di 7
      norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente
      La richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte della richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 966 666 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • Marchio non registrabile nel settore dei dispositivi elettrici – Alicante 30-04-2024

    Marchio non registrabile nel settore dei dispositivi elettrici – Alicante 30-04-2024

    Il segno ad avviso dell’esaminatore europeo, seppur graficamente particolare, è elogiativo delle caratteristiche del prodotto.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 30/04/2024
    ************* Vicenza
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018951625
    85.1286
    Marchio figurativo
    ************* (VI)
    ITALIA
    In data 04/12/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 7
    Classe 9
    Gruppi elettrogeni; Generatori di energia elettrica; Gruppi di continuità
    [macchine] per la generazione di energia elettrica.
    Supercondensatori per accumulo di energia; Apparecchi e strumenti per l
    ´accumulazione e la riserva di energia; Blocchi di distribuzione di energia
    Pagina 2 di 5
    elettrica; Dispositivi elettrici di controllo per la gestione dell´energia;
    Regolatori di energia.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
    caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato
    seguente: energia ecologica. I suddetti significati dei termini «ECO POWER», di cui il
    marchio è composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/power

    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
      »
      semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa e positiva
      che i prodotti sono in grado di produrre, accumulare, distribuire, regolare e
      controllare energia ecologica e/o che hanno caratteristiche tali da esser in grado di
      svolgere le menzionate funzioni in modo ecologico e dunque non dannoso o
      limitatamente dannoso per l’ambiente. Tali caratteristiche sono certamente
      desiderabili e ben viste dal pubblico consumatore, sia esso il grande pubblico o il
      consumatore specializzato. Lo sono ancor più in un’epoca dove la riduzione de Co2
      è auspicata e fomentata da governi e organizzazioni non governative di ogni tipo.
      Ecco perché, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
      un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
      elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
      • Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
      grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
      distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
      combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
      ai prodotti per i quali si richiede la protezione. Di contro detti elementi rinforzano il
      concetto di energia pulita comunicata dalla parte verbale del segno. Di conseguenza,
      il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
      lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 02/02/2024, che possono essere
      sintetizzate come segue:
    1. Il marchio è composto da diversi elementi figurativi fra loro combinati nella
      composizione e nei contrasti cromatici che il richiedente descrive come segue:
      Pagina 3 di 5 —-
      una figura stilizzata di spina il cui cavo è disposto lungo una semicirconferenza e si
      restringe;
      le parole ECO POWER disposte lungo il cavo a semicerchio;
      una ulteriore linea geometrica a semicerchio che si inspessisce trasformandosi in
      un’onda elettrica e poi in un fulmine creando un gioco grafico;
      una figura stilizzata di pila;
      una figura stilizzata di foglia che occupa l’intera altezza della pila.
    2. Nell’ambito della suddetta disposizione dei vari elementi il termine ECO POWER
      ha un impatto marginale poiché la parte figurativa è dominante.
    3. I prodotti oggetto di rifiuto sono destinati ad un pubblico professionale con un
      elevato livello di attenzione e, inoltre, la figura di una spina sarebbe inusuale per il
      pubblico specializzato poiché tali prodotti non includono spine ma solo cavi
      elettrici.
    4. Vengono indentificati 11 marchi registrati dall’ufficio che il richiedente ritiene
      comparabili.
      III. Motivazione
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi privi di carattere distintivo».
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
      la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
      l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
      T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      L’Ufficio ritiene che tutti gli elementi che compongono il segno in questione, non siano in
      grado di dotare il segno di capacità distintiva.
      In tal senso laddove l’immagine di una batteria, viene combinata con l’immagine di una
      scarica elettrica e di una spina e con il termine “power” il concetto di elettricità, che è
      comune a tutti i prodotti – poiché collegato a quello di energia – viene semplicemente
      rinforzato. Del pari la foglia rinforza il concetto di Ecologico – “ECO” presenti nell’elemento
      verbale.
      Pagina 4 di 5
      In tal senso una ricerca su Google utilizzando i termini “ECO + POWER + LOGO” effetuatat
      in data 26/04/2024:
      https://www.google.com/search?q=eco+%2B+power+%2B++logo&client=firefox-b
      e&sca_esv=779b01740ca52ec5&udm=2&biw=1252&bih=564&sxsrf=ACQVn0956a3YLzXrg
      LtQFNbIl_4Q_mcFwA
      %3A1714048421840&ei=pU0qZqTlMubYxc8P1JSr6Ag&ved=0ahUKEwjky776r92FAxVmbP
      EDHVTKCo0Q4dUDCBA&uact=5&oq=eco+%2B+power+%2B+
      +logo&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiE2VjbyArIHBvd2VyICsgIGxvZ28yBBAAGB4yBhAAGA
      UYHki8DVDEAVjEAXABeACQAQCYAU
      gAZQBqgEBMrgBA8gBAPgBAZgCA6ACmQHCAgYQABgHGB6YAwDiAwUSATEgQIgGAZI
      HATOgB4gC&sclient=gws-wiz-serp
      fornisce i seguenti risultati:
      L’ Ufficio rileva come i concetti di batteria, di foglia e di energia tramite il fulmine o la scarica
      elettrica e/o la spina siano estremamente inflazionati.
      Del pari sembra essere molto inflazionato il concetto di circolo, che introduce il concetto di
      circolarità e conseguentemente di rinnovabilità ed ecologicitá dell’energia o più propriamente
      delle sue fonti.
      Inoltre, la spina non indica necessariamente che i prodotti siano collegati all’elettricità alla
      rete elettrica, ma può altresì indicare che i prodotti forniscono elettricità/energia o la regolano
      o che comunque fanno parte di un sistema elettrico.
      Per ciò che concerne il pubblico destinatario dei prodotti, l’Ufficio contesta che si tratti
      solamente di un pubblico specializzato. È infatti sufficiente avere dei pannelli solari con
      batterie di accumulo ed inverter per essere proprietari del 90% dei prodotti rivendicati. Se poi
      si aggiunge un impianto di energia aerotermica, si è proprietari virtualmente del 100% dei
      prodotti.
      Ciò premesso, anche volendo accettare l’affermazione del richiedente, si ricorda che il fatto
      che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di attenzione superiore alla
      media non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione
      del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non ne consegue
      necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di
      riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
      EU:C:2012:460, § 48).
      Si deve inoltre reiterare che il consumatore europeo – e di conseguenza anche quello di
      lingua inglese dell’Unione – è continuamente a contatto con informazioni e campagne volte a
      Pagina 5 di 5
      ridurre l’impatto che la produzione di energia ha sul Co2 in virtù della volontà dell’Unione
      Europea, fra gli altri, di ridurre drasticamente le emissioni di Co2 entro il 2035.
      Si deve dunque concludere che anche senza l’indicazione descrittiva ECO POWER, la parte
      grafica del segno di per sé, non è in grado di distinguere i prodotti rivendicati, poiché
      richiama in maniera banale i concetti di elettricità ed ecologicitá, come sopra esposto.
      A maggior ragione il segno non è distintivo nel momento in cui la combinazione degli
      elementi figurativi da cui è composto, reitera il concetto di energia ecologica convogliato
      dalla parte denominativa “ECO POWER”.
      Per ciò che concerne i marchi anteriori comparabili registrati dall’Ufficio si rileva che da un
      lato alcuni di essi sono molto risalenti nel tempo e dall’altro che la giurisprudenza
      consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come
      marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in
      quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come
      marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
      interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
      (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
      EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Alla luce di tutto quanto sopra esposto le argomentazioni del richiedente debbono essere
      tutte rigettate.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018951625 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio nel settore agricolo marchio non registrabile – Alicante 22-04-2024

    WATERBAG per teloni di plastica fogli in materia plastica per uso agricolo è un termine descrittivo. BAG: Contenitore flessibile e Water: Acqua.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 22/04/2024
    *************Savona
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018962532
    SKF-364952
    WATERBAG
    Marchio denominativo
    ************(Cuneo)
    ITALIA
    In data 20/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
    Classe 17
    Classe 22
    Fogli in materia plastica per uso agricolo; materie plastiche semilavorate in
    fogli; isolanti; materiali isolanti; pellicole isolanti; rivestimenti isolanti; tessuti
    isolanti; membrane impermeabili isolanti; rivestimenti a tenuta d’acqua;
    materiali filtranti di film semilavorati di plastica; prodotti in materie plastiche
    semilavorate; sacchetti [buste, bustine] di gomma per imballaggio; pellicole di
    plastica biodegradabile per uso agricolo.
    Sacchi per insilato; teloni in materiali rivestiti in plastica; teloni impermeabili
    da stendere a terra; teli protettivi [tessili]; teli multiuso in plastica; sacchi di
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 4
    tela per la conservazione; borse per magazzinaggio; cinghie di fissaggio;
    sacche di fissaggio per coperture di insilati; sacchi per insilati zavorrati;
    zavorre per tenere fermi teli e reti per la copertura di insilati; sacche di
    fissaggio per coperture di insilati; sacchi per insilati zavorrati; zavorre per
    tenere fermi teli e reti per la copertura di insilati.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Carattere descrittivo
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il pubblico di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore o la consumatrice media di lingua inglese
    dell’Unione attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente:
    contenitore flessibile con un’apertura a un’estremità, o il contenuto o la quantità contenuta in
    tale contenitore, o tutto ciò che cede, si incurva o ha la forma di un sacco, per, che trattiene,
    che contiene, ecc., un liquido chiaro e sottile che non ha colore né sapore quando è puro.
    Il suddetto significato dei termini «WATER» e «BAG», di cui il marchio è composto, è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    WATER
    Traduzione
    dell’Ufficio
    BAG
    Traduzione
    dell’Ufficio
    ‘Water is a clear thin liquid that has no colour or taste when it is pure. It falls
    from clouds as rain and enters rivers and seas. All animals and people need
    water in order to live’ (informazioni estratte da Collins, in data 18/01/2024,
    all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/water).
    L’acqua è un liquido chiaro e sottile che non ha colore né sapore quando è
    pura. Cade dalle nuvole come pioggia ed entra nei fiumi e nei mari. Tutti gli
    animali e le persone hanno bisogno di acqua per vivere.
    ‘A flexible container with an opening at one end; the contents of or amount
    contained in such a container; anything that hangs loosely, sags, or is shaped
    like a bag, such as a loose fold of skin under the eyes or the bulging part of a
    sail’ (informazioni estratte da Collins, in data 18/01/2024, all’indirizzo
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bag).
    Un contenitore flessibile con un’apertura a un’estremità; il contenuto o la
    quantità contenuta in tale contenitore; tutto ciò che cede, si incurva o ha la
    forma di un sacco, come ad esempio una piega di pelle sotto gli occhi o la
    parte rigonfia di una vela.
    Inoltre, il significato di cui sopra, relativo ai prodotti in oggetto, è riscontrabile a titolo di
    esempio nei riferimenti seguenti.

    1. Informazioni estratte da Amazon, in data 19/01/2024, all’indirizzo
      https://www.amazon.com/Emergency-Rainwater-Agricultural-Irrigation-Drought
      Resistant/dp/B0C2YHHYHX
      Pagina 3 di 4
    2. Informazioni estratte da RishFIBC Solutions, in data 19/01/2024, all’indirizzo
      https://www.rishifibc.com/retail-products/
      I riferimenti di cui sopra sono integralmente consultabili nello scritto di obiezione provvisoria
      del 20/01/2024.
      Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i
      prodotti della classe 17, ad esempio fogli in materia plastica per uso agricolo; materie
      plastiche semilavorate in fogli; prodotti in materie plastiche semilavorate; sacchetti [buste,
      bustine] di gomma per imballaggio; sacche di fissaggio per coperture di insilati, e i prodotti
      della classe 22, ad esempio sacchi per insilato; borse per magazzinaggio; zavorre per
      tenere fermi teli e reti per la copertura di insilati, sono, sono parti di, sono da usare per, ecc.,
      un “contenitore flessibile con un’apertura a un’estremità, o il contenuto o la quantità
      contenuta in tale contenitore, o tutto ciò che cede, si incurva o ha la forma di un sacco, per,
      che trattiene, che contiene, ecc., un liquido chiaro e sottile che non ha colore né sapore
      quando è puro”. Per esempio, perché si tratta di contenitori di materiale plastico che
      possono contenere acqua. Pertanto, il segno descrive la natura, il tipo, la qualità e la
      destinazione dei prodotti.
      Assenza di carattere distintivo
      Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
      pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
      RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
      quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
      Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
      pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente
      La richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte della richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 962 532 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio nel settore della progettazione di arredamenti – marchio non registrabile 26-04-2024

    Registrare un marchio nel settore della progettazione di arredamenti – marchio non registrabile 26-04-2024

    Il segno Truly Design, ad avviso dell’esaminatore europeo, è descrittivo del servizio pubblicità e servizio di progettazione. Il segno può proseguire il suo iter solo per attività sportive per le quali non vi è attinenza.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 26/04/2024
    *************Torino
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018963780
    TrulyDesign
    Truly Design
    Marchio denominativo
    ************ Torino
    ITALIA
    In data 16/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 35
    Classe 41
    Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di grafica
    pubblicitaria; Servizi di creazione di marchi (pubblicità e promozione);
    Organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o
    pubblicitario; Servizi al dettaglio in relazione a opere d’arte; Servizi di
    merchandising; Servizi di vendita al dettaglio on-line di abbigliamento;
    Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Servizi di allestimento di
    vetrine; Servizi di creazione del brand.
    Servizi relativi a educazione, divertimento; Servizi artistici di pittura murale;
    Servizi di gallerie d’arte; Organizzazione e preparazione di esposizioni per
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 4
    intrattenimento; Fornitura di strutture per musei [presentazioni, esposizioni];
    Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Conduzione di
    workshop e seminari in materia di apprezzamento dell’arte; Servizi scolastici
    per insegnamento dell’arte; Esposizioni d’ arte; Servizi culturali; Servizi di
    intrattenimento e divertimento; e culturali; Workshop di formazione;
    Conduzione e organizzazione di workshop; Fromazione del campo della
    pittura; Esposizioni in musei.
    Classe 42
    Servizi di progettazione; Design di home page; Design di abbigliamento;
    Design di prodotti; Design di modelli; Servizi di design; Servizi di design di
    abbigliamento; Design (disegno industriale); Design di cappelli; Servizi di
    design di prodotti; Servizi di design per imballaggi; Design artistico
    commerciale; Design di oggetti artistici; Design di tappeti; Design industriale
    di automobili; Design industriale; Servizi di grafica; Grafica per computer;
    Progettazione di grafica e simboli per identità societaria; Progettazione di
    illustrazioni grafiche; Progettazione grafica; Disegno grafico; Computer
    grafica; Progettazione grafica di materiale promozionale; Design di marchi;
    Servizi di progettazione di marchi di fabbrica; Servizi di design tessile;
    Design di prodotti tessili per finiture di veicoli a motore; Servizi di design in
    materia di tessuti di arredamento; Design industriale e arti grafiche;
    Progettazione di arte grafica; Servizi di arti grafiche; Progettazione
    nell’ambito delle arti grafiche; Servizi di design per l’arredamento di interni;
    Servizi di design di opere d’arte; Progettazione per esposizioni;
    Progettazione e creazione di home page e siti web; Decorazione interna;
    Progettazione di decorazione di interni per negozi; Architettura di interni;
    Progettazione di logo; Disegno di loghi per T-shirt; Disegno grafico di loghi
    pubblicitari; Progettazione di loghi per l’identità aziendale; Design grafico di
    loghi pubblicitari.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e
    servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di
    riferimento. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese
    attribuirebbe al segno il significato seguente: design (i.e. il modo in cui
    qualcosa è stato concepito e realizzato) nella sua massima espressione
    • I suddetti significati dei termini «Truly Design», di cui il marchio è composto,
    sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/truly
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/design

    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Truly Design» semplicemente come
      attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i servizi sono servizi di design
      nella sua massima e più completa espressione (e.g. classe 35 Servizi di grafica
      pubblicitaria; Servizi di creazione di marchi pubblicità e promozione; classe 42
      Servizi di progettazione; Design di home page; Design di abbigliamento;); o che
      Pagina 3 di 4
      hanno ad oggetto prodotti di design nella sua massima espressione (e.g. classe 35
      organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o pubblicitario;
      Classe 41 Servizi artistici di pittura murale;) Il pubblico di riferimento tenderebbe a
      vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente
      come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei servizi
      nel senso sopra evidenziato.
      • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018963780 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 35
      Classe 41
      Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di grafica
      pubblicitaria; Servizi di creazione di marchi (pubblicità e promozione);
      Organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o
      pubblicitario; Servizi al dettaglio in relazione a opere d’arte; Servizi di
      merchandising; Servizi di vendita al dettaglio on-line di abbigliamento;
      Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Servizi di allestimento di
      vetrine; Servizi di creazione del brand.
      Servizi relativi a educazione, divertimento; Servizi artistici di pittura murale;
      Servizi di gallerie d’arte; Organizzazione e preparazione di esposizioni per
      intrattenimento; Fornitura di strutture per musei [presentazioni, esposizioni];
      Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Conduzione di
      workshop e seminari in materia di apprezzamento dell’arte; Servizi scolastici
      per insegnamento dell’arte; Esposizioni d’ arte; Servizi culturali; Servizi di
      intrattenimento e divertimento; e culturali; Workshop di formazione;
      Conduzione e organizzazione di workshop; Fromazione del campo della
      pittura; Esposizioni in musei.
      Classe 42
      Pagina 4 di 4
      Servizi di progettazione; Design di home page; Design di abbigliamento;
      Design di prodotti; Design di modelli; Servizi di design; Servizi di design di
      abbigliamento; Design (disegno industriale); Design di cappelli; Servizi di
      design di prodotti; Servizi di design per imballaggi; Design artistico
      commerciale; Design di oggetti artistici; Design di tappeti; Design industriale
      di automobili; Design industriale; Servizi di grafica; Grafica per computer;
      Progettazione di grafica e simboli per identità societaria; Progettazione di
      illustrazioni grafiche; Progettazione grafica; Disegno grafico; Computer
      grafica; Progettazione grafica di materiale promozionale; Design di marchi;
      Servizi di progettazione di marchi di fabbrica; Servizi di design tessile;
      Design di prodotti tessili per finiture di veicoli a motore; Servizi di design in
      materia di tessuti di arredamento; Design industriale e arti grafiche;
      Progettazione di arte grafica; Servizi di arti grafiche; Progettazione
      nell’ambito delle arti grafiche; Servizi di design per l’arredamento di interni;
      Servizi di design di opere d’arte; Progettazione per esposizioni;
      Progettazione e creazione di home page e siti web; Decorazione interna;
      Progettazione di decorazione di interni per negozi; Architettura di interni;
      Progettazione di logo; Disegno di loghi per T-shirt; Disegno grafico di loghi
      pubblicitari; Progettazione di loghi per l’identità aziendale; Design grafico di
      loghi pubblicitari.
      La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
      Classe 41
      E sport; attività sportive.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio nel settore dell’illuminazione – marchio non registrabile 16-04-2024

    Registrare un marchio nel settore dell’illuminazione – marchio non registrabile 16-04-2024

    Il segno LED è descrittivo, il consumatore comune o un professionista del settore dell’installazione elettrica, attribuirebbe al segno il significato di LED (diodi elettrici luminosi).

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 16/04/2024
    **************Vigonza
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    e
    018931596
    LED2023
    Marchio figurativo
    ************* Vigonza
    ITALIA
    In data 08/11/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera (b),
    (c)
    articolo
    7,
    paragrafo
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 9
    2
    RMUE.
    Interruttori [elettricità]; Modulatori di luce; Resistenze per impianti di
    illuminazione elettrica; Alimentatori elettronici; Componenti elettriche ed
    elettroniche; Componenti elettronici; Componenti elettrici ed elettronici;
    Dispositivi di controllo elettronici digitali; Apparecchi di controllo elettronico.
    Classe 11
    Apparecchiature
    per
    illuminazione;
    Apparecchi per illuminazione;
    Alloggiamenti per illuminazione; Lampade per illuminazione di sicurezza;
    Lampadine per illuminazione; Impianti per l’illuminazione; Lampade per
    illuminazione; Dispositivi per l’illuminazione; Plafoniere per illuminazione;
    Diffusori [illuminazione]; Apparecchiature per illuminazione di sicurezza;
    Riflettori per illuminazione; Riflettori di illuminazione; Sospensioni per
    lampade; Lampade a sospensione; Lampade fluorescenti; Alloggiamenti per
    lampade; Componenti per lampade; Lampade da scrivania; Lampade per
    scrivanie; Lampade portatili [per illuminazione]; Riflettori di lampade; Riflettori
    per lampade; Lampade con riflettore; Proiettori di luce; Luci da giardino; Luci
    decorative; Luci elettriche; Luci a soffitto; Apparecchi elettrici per
    illuminazione; Apparecchi di illuminazione elettrica; Apparecchi di
    illuminazione elettrici; Impianti di illuminazione elettrica; Apparecchi elettrici
    decorativi d’illuminazione; Lampade elettriche per illuminazione di esterni;
    Accessori elettrici per l’illuminazione; Accessori per illuminazione elettrica;
    Lampade per impianti elettrici; Impianti di illuminazione ad infrarossi;
    Trasformatori per illuminazione; Impianti di illuminazione elettrica a binario;
    Riflettori per illuminazione domestica; Accessori per luci da parete [non
    interruttori]; Accessori per illuminazione elettrica per interni; Apparecchi
    d’illuminazione a schermo piatto; Apparecchi ed impianti di illuminazione;
    Barre luminose; Basi per lampade; Basi concepite per il montaggio di
    lampade; Cavi luminosi per illuminazione; Diodi che emettono luce [LED];
    Dispositivi
    d’illuminazione per vetrine; Dispositivi di illuminazione
    computerizzati; Dispositivi di illuminazione e riflettori; Elementi d’
    illuminazione; Filtri per apparecchiature di illuminazione; Illuminazione per
    espositori; Illuminazioni a LED; Impianti d’illuminazione per uso domestico;
    Illuminazioni per scopi di esposizione; Impianti d’illuminazione a LED; Impianti
    d’illuminazione architettonica; Impianti di illuminazione a LED; Impianti di
    illuminazione per uso commerciale; Lampade a LED; Lampade ad arco;
    Lampade ad arco [impianti di illuminazione]; Lampade per comodini;
    Lampadine LED.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:——
    Il consumatore di lingua inglese, ossia il consumatore comune e un professionista
    del settore dell’installazione elettrica, attribuirebbe al segno il seguente significato:
    LED (diodi elettrici luminosi)
    Il suddetto significato del termine «LEл, contenuto nel marchio, era supportato dai
    seguenti riferimenti di dizionario:
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/led
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i componenti elettrici ed elettronici di cui alla Classe 9 e gli apparecchi di
    illuminazione di cui alla Classe 11 sono luci a LED o parti di esse, o sono da
    utilizzare con l’illuminazione a LED.
    Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da il termine LED scritto in
    lettere maiuscole scure con una linea orizzontale sulla lettera D, il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie e
    destinazione dei prodotti.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Pagina 3 di 3
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera (b), (c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018931596 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.

  • Registrare un marchio per confetture  e marmellate – marchio non registrabile Alicante 26-03-2024

    Registrare un marchio per confetture e marmellate – marchio non registrabile Alicante 26-03-2024

    Fancy ad avviso dell’esaminatore europeo è descrittivo poichè tradotto è “non semplice; che tende o intende impressionare; fatto, progettato, coltivato, adattato, ecc. per soddisfare il gusto o l’immaginazione; di qualità eccelsa o di eccezionale attrattiva.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 26/03/2024
    ********
    I-20149 Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018942072
    T022113EM-01SFR/GC
    Marchio figurativo
    ************* Novaledo (TN)
    ITALIA
    In data 10/11/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
    Classe 29
    Marmellate; marmellate di agrumi; marmellate di frutta; gelatine di frutta
    spalmabili; marmellata di fragole; marmellata di lamponi; marmellata di mirtilli
    rossi; marmellata a base di arance e zenzero; frutta, trasformata; conserve di
    frutta; pectina di frutta; purea di frutta; dessert a base di frutta; creme di frutta
    da spalmare; creme da spalmare principalmente a base di frutta; prodotti a
    base di frutta secca; paste di frutta; mincemeat [conserva di frutta]; composta
    di mirtilli rossi.

    Classe 30
    Miele; miele naturale; miele naturale stagionato; succedanei del miele; miele
    [per uso alimentare]; pasticceria; pasticceria a base di frutta; ingredienti a
    base di cacao per prodotti di pasticceria; miscele per pasticceria; dolci pronti
    [pasticceria]; brioche alla marmellata; brioche ripiene di marmellata; torte;
    biscotti; creme da spalmare a base di cioccolato; creme a base di cacao sotto
    forma di creme da spalmare.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Assenza di carattere distintivo
    Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
    si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, la
    consumatrice o il consumatore medio di lingua inglese dell’Unione attribuirebbe al segno un
    significato traducibile in italiano nella maniera seguente: ‘non semplice; che tende o intende
    impressionare; fatto, progettato, coltivato, adattato, ecc. per soddisfare il gusto o
    l’immaginazione; di qualità eccelsa o di eccezionale attrattiva’.
    Il suddetto significato del termine «Fancy», di cui il marchio è sostanzialmente composto, è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    Fancy
    Traduzione
    dell’Ufficio
    ‘Not plain; tending or intending to impress; made, designed, grown, adapted,
    etc., to please the taste or fancy; of superfine quality or exceptional appeal’
    (informazioni estratte da Dictionary.com, in data 09/11/2023, all’indirizzo
    https://www.dictionary.com/browse/fancy?adobe_mc=MCORGID
    %3DAA9D3B6A630E2C2A0A495C40%2540AdobeOrg%7CTS
    %3D1699537616).
    ‘Non semplice; che tende o intende impressionare; fatto, progettato, coltivato,
    adattato, ecc. per soddisfare il gusto o l’immaginazione; di qualità eccelsa o
    di eccezionale attrattiva’.
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
    » semplicemente come
    attributivo dell’informazione puramente elogiativa che le marmellate, conserve, i dessert, le
    creme, ecc., della classe 29, o il miele e gli articoli di pasticceria della classe 30, sono
    prodotti non semplici, che intendono impressionare, fatti, adattati, ecc., per soddisfare il
    gusto o l’immaginazione, nonché di qualità eccelsa o di eccezionale attrattiva. Per esempio,
    perché contengono ingredienti di speciale qualità, o perché sono rari o di difficile
    reperimento, o perché sono prodotti, confezionati, ecc., in maniera particolarmente
    elaborata.
    Similmente, la pectina della classe 29 e gli ingredienti per prodotti di pasticceria della
    classe 30 per i quali è sollevata la presente obiezione sono ingredienti per prodotti aventi le
    caratteristiche riferite in precedenza e sono essi stessi prodotti di qualità eccelsa o di
    eccezionale attrattiva. Per esempio, perché il loro gusto o la loro struttura esalta o, al
    contrario, non interferisce con il gusto, l’aspetto, ecc., del prodotto finale.
    Pagina 3 di 4
    Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
    dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione che serve a evidenziare gli
    aspetti positivi dei prodotti.
    Benché il segno «
    » contenga determinati elementi stilizzati che gli
    conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
    carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
    combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai
    prodotti per i quali si richiede la protezione.
    Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 942 072 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Marchio descrittivo respinto – Alicante 21-12-2023

    Marchio descrittivo respinto – Alicante 21-12-2023

    “Accademia del Design” verrebbe inteso dal consumatore medio con il significato di “scuola di disegno”, ha quindi un carattere decisamente descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 21/12/2023
    Verona
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio: accademia del design
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: *************
    Verona
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/07/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 41 Corsi di formazione; Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione;
    Fornitura di corsi di formazione; Organizzazione di corsi di formazione; Corsi
    di formazione post-laurea; Fornitura di corsi di formazione online;
    Organizzazione di workshop e corsi di formazione professionali;
    Organizzazione di corsi di formazione e training; Corsi di formazione scritti;
    Coordinamento di corsi; Corsi di formazioni professionale (Fornitura di -);
    Corsi di formazione per giovani; Offerta di corsi di formazione; Conduzione di
    corsi riguardanti la formazione amministrativa; Conduzione di corsi di
    istruzione; Erogazione di corsi di formazione continua; Corsi di formazione
    residenziali; Corsi per corrispondenza; Organizzazione di corsi per
    corrispondenza; Corsi di formazione relativi a software; Corsi di formazione in
    gestione aziendale; Insegnamento mediante corsi per corrispondenza;

    Fornitura di corsi di formazione informatica; Erogazione di corsi di
    aggiornamento; Conduzione di corsi didattici; Corsi di istruzione residenziali;
    Organizzazione di corsi di formazione in istituti di insegnamento
    Organizzazione di corsi di formazione in materia di design; Servizi didattici,
    ovvero corsi di livello universitario; Formazione in materia di design; Servizi di
    formazione in materia di design.
    Classe 42 Design di home page; Servizi di design; Design di abbigliamento; Design
    industriale; Design di prodotti; Design di modelli; Servizi di design di
    abbigliamento; Servizi di design di prodotti; Stilismo [industrial design]; Servizi
    grafici (design); Servizi di design per imballaggi; Progettazione [design] di
    edifici; Design (disegno industriale); Progettazione di software per
    smartphone; Design di telefoni; Design di imbarcazioni; Design di utensili;
    Design industriale di automobili; Servizi di design per l’arredamento di interni;
    Servizi di design di articoli di gioielleria.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
      Scuola di disegno
    • Il suddetto significato dei termini «accademia del design», di cui il marchio è
      composto, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
      https://dizionario.internazionale.it/parola/accademia
      https://dizionario.internazionale.it/parola/design
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i servizi della Classe 41, sono servizi di formazione educativa forniti agli studenti
      di design da una scuola superiore di disegno. Inoltre, il consumatore di riferimento
      percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i vari servizi di design
      della Classe 42 sono forniti da persone che lavorano e/o studiano in un istituto di
      formazione specializzato nell’educazione del disegno. Pertanto, il segno descrive
      specie e destinazione dei servizi.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE.

    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 03/08/2023, che possono essere
    sintetizzate come segue.

    1. Vengono considerate solo alcuni delle definizioni riportate dal vocabolario per la
      parola Accademia.
    2. Il termine Design è termine che si discosta notevolmente dal linguaggio medio usato
      dal consumatore italiano per designare tali servizi dato che il termine
    3. Il termine Design riguarda la formazione artistica e Accademia, attiene la
      realizzazione tecnico scientifica di progetti e la contrapposizione di due lemmi
      appartenenti a due lingue differenti garantisce all’espressione un carattere
      univocamente identificativo dei servizi offerti.
    4. Il marchio Design Academy è un marchio complesso, in quanto tutti gli elementi del
      segno godono di un carattere distintivo indipendente dagli altri.
      III. Motivazione
      Pagina 3 di 5
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      Osservazioni generali
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Confutazione degli argomenti del richiedente
      1.
      Per quanto riguarda l’osservazione che solo alcune delle definizioni del dizionario per la
      parola Accademia, l’Ufficio desidera affermare che perché un marchio sia escluso dalla
      registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
      detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
      registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
      domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
      tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
      essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
      Pagina 4 di 5
      dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
      quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
      prodotti o servizi di cui trattasi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)
      2.
      Il richiedente sostiene che esistono modi più comune per fare riferimento alle caratteristiche
      dei servizi.
      Tuttavia, nella valutazione dei fatti, è ininfluente che esistano altri segni o indicazioni più
      usuali di quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei
      prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l’articolo 7,
      paragrafo 1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di
      impedimento alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o
      indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi
      interessati, non richiede, però, che tali segni o indicazioni siano l’unico modo per designare
      le dette caratteristiche (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
      3.
      La comprensione delle lingue non è strettamente limitata dai confini geografici. Può darsi
      che, per ragioni storiche, culturali o di altro tipo (mercati transfrontalieri), alcuni termini in una
      lingua si siano diffusi e siano ampiamente compresi dal grande pubblico in altri Stati membri
      (in particolare quelli con confini terrestri contigui).
      Nel caso di specie, la parola design, sebbene sia una parola inglese, sarà intesa anche dal
      pubblico di riferimento in Italia poiché si tratta di una lingua diffusa e l’Ufficio ha dimostrato
      che è presente anche nei dizionari italiani.
      4.
      Il richiedente sostiene che la combinazione delle parole oggetto della domanda di
      registrazione nel suo insieme ha un significato che va oltre il significato dei suoi elementi.
      Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi
      ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali
      viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di
      tali prodotti o servizi, ai sensi dell’[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo
      che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice
      somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del
      carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il
      neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella
      prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo
      compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi […]
      (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
      Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata
      nient’altro che la somma delle sue parti perché la combinazione delle parole design e
      accademia ha un significato molto chiaro per il pubblico italiano, che ha evidenti qualità
      descrittive quando viene associato ai servizi offerti.
      IV. Conclusioni
      Pagina 5 di 5
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018875752 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
      Mary DESMON
  • Marchio descrittivo nel settore cosmetico, non registrabile  – Alicante 12-12-2023

    Marchio descrittivo nel settore cosmetico, non registrabile – Alicante 12-12-2023

    Toplux ad avviso dell’esaminatore europeo è descrittivo poichè tradotto significa la parte migliore o più bella/raffinata di qualsiasi cosa.

    Perciò il segno è respinto e non si può registrare.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 12/12/2023
    **************
    BULGARIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio: Toplux
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ****************************
    BULGARIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 09/08/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 3 Cosmetici; Cosmetici e preparati cosmetici; Cosmetici funzionali; Portacipria
    [cosmetici]; Cosmetici per le sopracciglia; Cosmetici abbronzanti; Prodotti
    cosmetici di make-up; Cosmetici naturali; Idratanti cosmetici; Prodotti
    cosmetici abbronzanti; Prodotti idratanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza;
    Prodotti cosmetici decorativi.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Carattere descrittivo

    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
    significato seguente: il lusso massimo, più alto.
    Il suddetto significato dei termini “Top” e “lux”, di cui il marchio è composto, è supportato dai
    seguenti riferimenti di dizionario.
    TOP the best or finest part of anything (informazioni estratte dal dizionario
    Collins in data 09/08/2023 all´indirizzo:
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/top)
    Traduzione non ufficiale all’italiano: la parte migliore o più bella/raffinata di qualsiasi cosa
    LUX abbreviation of luxury. (informazioni estratte da Acronymfinder dizionario Collins in data
    09/08/2023 all ´indirizzohttps://www.acronymfinder.com/LUX.html)
    Traduzione non ufficiale all’italiano: abbreviazione di lusso
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti obbiettati sono il massimo del lusso, della raffinatezza, nella loro categoria.
    Pertanto, il segno descrive il tipo e la qualità dei prodotti.
    Il fatto che i due termini siano uniti è un espediente stilistico che non rende il marchio
    distintivo.
    Assenza di carattere distintivo
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018897387 è
    Pagina 3 di 3
    respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.