Categoria: Marchi Descrittivi

  • Registrare un marchio di GELATI – marchio respinto 26-09-2023

    Registrare un marchio di GELATI – marchio respinto 26-09-2023

    LIMONE ITALIA, marchio di gelati, non assolve alla funzione principale a cui dovrebbe riferirsi un marchio, ossia quella di distinguersi dagli altri marchi dello stesso settore, per cui non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 26/09/2023
    ***************************** Bari
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: *************************** (BT)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 03/04/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 30 Gelati; Gelati al cioccolato; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri
    per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati; Yogurt gelato [gelati];
    Coni per gelati; Cialde; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci gelato; Soufflé
    (dolci); Preparati per dolci; Dolci semifreddi; Dolci pronti [pasticceria];
    Pasticceria fresca; Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per
    prodotti da forno; Biscotti; Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite
    per dolci; Aromi per dolci; Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci; Sciroppi
    per uso alimentare; Cioccolato.

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    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: frutto ovoide molto noto dalla buccia giallo-pallida, con polpa succosa e
    acidissima, largamente utilizzata nell’alimentazione, e proveniente da un ben preciso stato
    dell’Europa meridionale. Affinché la dicitura fosse grammaticalmente esatta, sarebbe
    conveniente unire i due vocaboli con la preposizione “d’”. A tale proposito, va tuttavia
    ricordato che nei settori pubblicitari e del marketing è alquanto frequente eliminare
    determinate particelle grammaticali affinché il messaggio sia più sintetico ed efficace.
    Il suddetto significato dei termini «LIMONE» e «ITALIA», contenuti nel marchio, è supportato
    dai seguenti riferimenti di dizionario:
    https://www.treccani.it/vocabolario/limone
    https://www.treccani.it/enciclopedia/italia/
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che:
    (i) i prodotti quali decorazioni candite ecc. sono sotto forma di un frutto ovoide molto noto
    dalla buccia giallo-pallida, con polpa succosa e acidissima largamente utilizzata
    nell’alimentazione e proveniente da un ben preciso stato dell’Europa meridionale; (ii) i
    prodotti come gelati, dolci, pasticceria, prodotti da forno, cioccolato, sciroppi, aromi per dolci
    ecc. contengono un frutto ovoide molto noto dalla buccia giallo-pallida, con polpa succosa e
    acidissima largamente utilizzata nell’alimentazione e proveniente da un ben preciso stato
    dell’Europa meridionale, anche come ingrediente principale. Pertanto, nonostante alcuni
    elementi stilizzati (costituiti in buona sostanza da caratteri standard alquanto comuni e
    perfettamente leggibili inseriti in un’etichetta allargata con due lati curvi), il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla specie e qualità dei
    prodotti.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Benché il
    segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione,
    tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo
    insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di
    adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la
    protezione.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 22/05/2023, che possono essere
    sintetizzate come segue.

    1. La combinazione delle parole LIMONE e ITALIA non designano i prodotti in
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      questione o per lo meno: Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati
      alla frutta; Gelati a base di latte; Miscele per gelati; Coni per gelati; Cialde;
      Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci gelato; Dolci semifreddi. Di conseguenza non puó
      essere descrittiva di detti prodotti.
    2. Il pubblico UE a cui sono rivolti i prodotti non conosce necessariamente la lingua
      italiana.
    3. Come accennato dall’Ufficio il segno presenta un certo grado di stilizzazione.
    4. Il richiedente chiede che il marchio venga dunque accettato o in subordine per lo
      meno per i prodotti elencati al precedente punto n. 1.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
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      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Il segno in esame può certamente designare caratteristiche di prodotti quali: Gelati;
      Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Miscele per gelati; Sorbetti
      [ghiaccioli]; Dolci gelato; Dolci semifreddi, poiché essi posso essere certamente a base
      di limone italiano.
      In relazione a Gelati al cioccolato, è un dato di fatto che vi possono essere gelati che
      contengono sia cioccolato che limone e se così non fosse l’Ufficio avrebbe obiettato il
      marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) in quanto ingannevole.
      In relazione a Coni per gelati; Cialde il segno verrà percepito come indicativo del
      prodotto o di uno dei prodotti in combinazione con il quale gli stessi possono essere
      usati. Pertanto, il segno descrive la destinazione d’uso degli stessi.
      A proposito dell’argomento secondo cui il segno non è descrittivo e non distintivo per la
      maggior parte dei consumatori dell’UE, va considerato che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è
      una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea e deve essere interpretato sulla
      base di una norma comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la
      registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE.
      Pertanto, anche se il segno è non descrittivo o distintivo per la maggior parte dei
      consumatori dell’UE, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia
      descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE
      (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
      Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua
      italiana all’interno dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
      Il grado di stilizzazione del segno, , come già precisato dall’Ufficio, è minimo e
      certamente non in grado di compensare la descrittivitá e la mancanza di capacità distintiva
      del segno imputabile all’ elemento denominativo del segno.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018836775 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 30 Gelati; Gelati al cioccolato; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri
      per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati; Yogurt gelato [gelati];
      Coni per gelati; Cialde; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci gelato; Soufflé
      (dolci); Preparati per dolci; Dolci semifreddi; Dolci pronti [pasticceria];
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      Pasticceria fresca; Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per
      prodotti da forno; Biscotti; Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite
      per dolci; Aromi per dolci; Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci; Sciroppi
      per uso alimentare; Cioccolato.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
      Classe 30 Zucchero, miele, melassa; Caffè; Cacao.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
  • Registrare un marchio per prodotti per disabilità – marchio respinto 26-09-2023

    Registrare un marchio per prodotti per disabilità – marchio respinto 26-09-2023

    Il segno in esame è “Il cane disabile”, il segno vuole pubblicizzare protesi, carrozzelle, dispositivi per invalidi. La parte figurativa non aggiunge originalità per cui il segno ad avviso dell’esaminatore è descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 26/09/2023
    **************

    Latina (LT)
    ITALIA
    Fascicolo nº: *************
    Vostro riferimento: *************
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ****************(RM)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 02/05/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 10 Protesi; Protesi articolari; Protesi ortopediche; Sollevatori per invalidi;
    Dispositivi elevatori per invalidi; Deambulatori per invalidi.
    Classe 12 Carrozzelle per invalidi; Carrelli [carrelli mobili].

    Classe 35 Gestione commerciale di punti vendita al dettaglio; Gestione commerciale di
    punti vendita all’ingrosso; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ad
    attrezzature igienico-sanitarie; Presentazione di prodotti con mezzi di
    comunicazione per la vendita al dettaglio; Presentazione di prodotti con
    qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Fornitura su
    mercato online di beni e servizi per acquirenti e venditori; Organizzazioni di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari.
    Classe 41 Educazione, intrattenimento e sport; Servizi relativi a educazione
    divertimento e sport; Assistenza personale [formazione]; Addestramento di
    animali; Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione;
    Formazione e istruzione; Organizzazione di presentazioni per formazione;
    Organizzazione di dimostrazioni per formazione; Attività di formazione;
    Formazione didattica; Formazione continuativa; Organizzazione di seminari di formazione; Servizi di consulenza didattica; Organizzazione di attività didattiche; Direzione di seminari e congressi; Organizzazione di congressi didattici; Organizzazione di simposi di formazione; Corsi di formazione;
    Organizzazione di corsi di formazione; Organizzazione di workshop e corsi
    di formazione professionali; Fornitura di corsi di formazione online; Fornitura di corsi di formazione; Organizzazione di conferenze, esposizioni e concorsi; Insegnamento in materia di gestione di canili; Servizi di
    insegnamento in materia di cura degli animali domestici; Formazione in
    materia di gestione di cani; Organizzazione di seminari web.
    Classe 44 Servizi di consulenza in materia di assistenza sanitaria; Consulenza in materia di assistenza sanitaria; Toelettatura di animali; Massaggio canino;
    Servizi di toelettatura canina; Consulenza in materia di alimentazione di
    animali; Servizi veterinari (Consulenza professionale in materia di -);
    Consulenza in materia di allevamento di animali; Montaggio di protesi.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: Il cane che presenta minorazione fisica o psichica di grado relativamente non grave.
    Il suddetto significato del termine «Disabile», di cui il marchio è composto, è supportato dal seguente riferimento di dizionario.
    https://www.treccani.it/vocabolario/disabile/
    L’Ufficio non ritiene necessario fornire indicazioni relative al significato dell’articolo determinativo “IL” e del sostantivo “CANE”, poiché si tratta di termini di uso comune nella lingua italiana conosciuti da tutti.
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti sono destinati all’uso da arte di cani che abbiano una qualche menomazione fisica e che i servizi abbiano ad oggetto la vendita, la presentazione o l’organizzazione di eventi
    commerciali o promozionali aventi ad oggetto prodotti destinati al CANE DISABILE nel senso sopra esposto. Inoltre in relazione alle classi 41 e 44 il segno verrà percepito come un’indicazione che i servizi indicati e obiettati hanno ad oggetto il cane disabile e la disabilita canina, sia come concetto in generale che come destinatario dei servizi (e.g. servizi
    veterinari in classe 44). Pertanto, il segno descrive specie, qualità, destinazione del prodotto o di prestazione del servizio.
    Si deve infine sottolineare che l’elemento figurativo del segno, una foto che rappresenta un cane disabile, non aggiunge capacità distintiva la segno. Di contro l’immagine non è altro che una rappresentazione fotografica del concetto espresso nella parte denominativa del segno.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a
    norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018849066 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 10 Protesi; Protesi articolari; Protesi ortopediche; Sollevatori per invalidi;
    Dispositivi elevatori per invalidi; Deambulatori per invalidi.
    Classe 12 Carrozzelle per invalidi; Carrelli [carrelli mobili].
    Classe 35 Gestione commerciale di punti vendita al dettaglio; Gestione commerciale di
    punti vendita all’ingrosso; Servizi di vendita al dettaglio in relazione ad
    Pagina 4 di 5
    attrezzature igienico-sanitarie; Presentazione di prodotti con mezzi di
    comunicazione per la vendita al dettaglio; Presentazione di prodotti con
    qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Fornitura su
    mercato online di beni e servizi per acquirenti e venditori; Organizzazioni di
    esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari.
    Classe 41 Educazione, intrattenimento e sport; Servizi relativi a educazione,
    divertimento e sport; Assistenza personale [formazione]; Addestramento di
    animali; Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione;
    Formazione e istruzione; Organizzazione di presentazioni per formazione;
    Organizzazione di dimostrazioni per formazione; Attività di formazione;
    Formazione didattica; Formazione continuativa; Organizzazione di seminari
    di formazione; Servizi di consulenza didattica; Organizzazione di attività
    didattiche; Direzione di seminari e congressi; Organizzazione di congressi
    didattici; Organizzazione di simposi di formazione; Corsi di formazione;
    Organizzazione di corsi di formazione; Organizzazione di workshop e corsi
    di formazione professionali; Fornitura di corsi di formazione online; Fornitura
    di corsi di formazione; Organizzazione di conferenze, esposizioni e
    concorsi; Insegnamento in materia di gestione di canili; Servizi di
    insegnamento in materia di cura degli animali domestici; Formazione in
    materia di gestione di cani; Organizzazione di seminari web.
    Classe 44 Servizi di consulenza in materia di assistenza sanitaria; Consulenza in
    materia di assistenza sanitaria; Toelettatura di animali; Massaggio canino;
    Servizi di toelettatura canina; Consulenza in materia di alimentazione di
    animali; Servizi veterinari (Consulenza professionale in materia di -);
    Consulenza in materia di allevamento di animali; Montaggio di protesi.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 35 Web marketing; Pubblicità; Diffusione di pubblicità via Internet; Pubblicità
    digitale; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Annunci
    pubblicitari on line; Gestione commerciale; Consulenza aziendale in materia
    di franchising; Franchising (Consulenza aziendale in materia di -); Fornitura
    di consulenza aziendale in materia di franchising; Consulenza gestionale in
    materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali tramite siti web;
    Pubblicità online su rete informatica.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Registrare un marchio in classe 29 (carne) – esame non superato 22-09-2023

    Registrare un marchio in classe 29 (carne) – esame non superato 22-09-2023

    Il segno oggetto di esame è “Smoky Burger” “Smoky” tradotto dall’inglese è “fumoso” e, associato a burger verrebbe percepito come carne affumicata per cui il segno non è distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 22/09/2023
    **********************Cortona
    ITALIA
    Fascicolo nº: **********************
    Vostro riferimento: SmokyBurger
    Marchio: Smoky Burger
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ******************* Cortona
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 31/03/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 29 Carne e prodotti a base di carne.
    Classe 43 Fornitura di alimenti e bevande.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
      hamburger dal sapore affumicato.
    • Il suddetto significato del termine «Smoky Burger», di cui il marchio è composto, è
      supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smoky
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/burger
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che I prodotti obbiettati della Classe 29 sono hamburger dal sapore affumicato e/o
      sono prodotti ideali per la preparazione di hamburger affumicati e che i servizi di
      fornitura di alimenti e bevande della Classe 43 sono resi in relazione ad hamburger
      dal sapore affumicato o a bevande da accompagnare a tali piatti.
    • Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei prodotti e servizi.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018837359 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
  • Registrare un marchio nel settore navale  – marchio descrittivo – 22-09-2023

    Registrare un marchio nel settore navale – marchio descrittivo – 22-09-2023

    Il marchio DOCCIA NAUTICA per una doccia da installare su una barca è descrittivo, verrebbe inteso dal consumatore medio come getto d’acqua per lavarsi per uso nel settore delle barche. Il marchio non supera l’esame.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 22/09/2023
    ********************
    ******************** Camaiore (LU)
    ITALIA
    Fascicolo nº: ************
    Vostro riferimento:
    Marchio: DOCCIA NAUTICA
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ****************
    ************************ Camaiore (LU)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 31/03/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 11 Docce per esterni; Docce; Docce portatili.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
      getto d’acqua per lavarsi per uso nel settore delle barche.
    • Il suddetto significato del termine «DOCCIA NAUTICA» era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
      https://www.treccani.it/vocabolario/doccia/
      https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/nautica/
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti rivendicati sono tutti articoli sanitari per la pulizia appositamente adattati per l’uso sulle imbarcazioni nautiche.
    • Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018837354 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
  • Marchio non distintivo  – marchio comunitario non supera l’esame – 19-09-2023

    Marchio non distintivo – marchio comunitario non supera l’esame – 19-09-2023

    SOS Viaggiatore – il consumatore medio percepirebbe il segno semplicemente come un’indicazione non distintiva che i servizi di assistenza prestata a viaggiatori in situazioni di necessità non siano necessariamente legate a situazioni di pericolo.
    Si tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma semplicemente come un’informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei servizi, per cui il segno in questione è privo di carattere distintivo e non supera l’esame.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 19/09/2023

    *************
    Rome
    ITALIA
    Fascicolo nº: ****************
    Vostro riferimento:
    Marchio: SOS Viaggiatore
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente:
    *************
    I-00145 Rome
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 10/02/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 35
    Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori per la scelta di prodotti e servizi;
    Informazioni e consulenza commerciali per consumatori relativamente alla scelta di prodotti
    e servizi; Fornitura di informazioni ai consumatori su prodotti e servizi; Informazioni e
    consulenza commerciale ai consumatori; Fornitura di informazioni ai consumatori sui
    prodotti attraverso Internet; Gestione commerciale di programmi di rimborso per conto di
    terzi; Amministrazione di programmi per grandi viaggiatori; Ricerche sui consumatori;
    Informazioni in materia di prodotti per consumatori; Fornitura di informazioni commerciali ai

    consumatori; Fornitura di informazioni commerciali; Informazioni commerciali (Fornitura di
    -); Informazioni commerciali e consulenza per i consumatori [punto di consulenza per i
    consumatori]; Gestione di documenti finanziari; Gestione commerciale; Servizi di gestione
    dati; Gestione dell’elaborazione dati; Servizi di elaborazione di dati; Elaborazione dati.
    Classe 45
    Servizi di informazioni in materia di diritti dei consumatori.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
    si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il
    consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: richiesta
    di soccorso, di aiuto da parte di chi compie viaggi sia per esplorare con intenti scientifici sia
    per conoscere il mondo a scopo personale.
    I suddetti significati dei termini «SOS Viaggiatore», di cui il marchio è composto, sono
    supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://www.treccani.it/vocabolario/s-o-s
    https://dizionario.internazionale.it/parola/viaggiatore
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SOS Viaggiatore» semplicemente come
    un’indicazione non distintiva che i servizi sono, o sono connessi a assistenza prestata a
    viaggiatori in situazioni di necessità non necessariamente legate a situazioni di pericolo.
    Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
    dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa alla natura e allo
    scopo generale dei servizi.
    Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 08/04/2023 e poi, in data 18/06/2023 ha
    incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere
    distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Inoltre, il richiedente
    ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.
    Le argomentazioni presentate sono le seguenti:

    1. ‘Sebbene i termini “SOS” e “Viaggiatore” siano di uso comune nella lingua italiana,
      l’accostamento di questi termini nel marchio “SOS Viaggiatore” crea un segno unico
      Pagina 3 di 7
      e distintivo che non è descrittivo dei servizi offerti. In particolare, il marchio “SOS
      Viaggiatore” va oltre la semplice somma delle sue parti. La combinazione dei termini
      suggerisce un’associazione specifica e distintiva con i servizi elencati nelle classi 35
      e 45, che non può essere dedotta direttamente dai singoli termini. Inoltre, il segno
      non descrive direttamente la natura, la qualità o l’origine geografica dei servizi offerti.
      Il marchio “SOS Viaggiatore” richiama l’attenzione del consumatore medio e crea
      un’impressione distintiva che va oltre la semplice combinazione dei due termini
      comuni. Di conseguenza, il marchio è in grado di distinguere i servizi offerti da quelli
      di altre aziende e di indicare l’origine commerciale dei servizi’.
    2. Il richiedente cita la giurisprudenza della Corte (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
      Chiemsee, EU:C:1999:230,) e poi rivendica di aver usato il segno per molti anni e
      rivendica un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
      RMUE.
    3. ‘E opinione del richiedente che il segno si benefici di un ampio riconoscimento da
      parte del pubblico dei consumatori e dei media essendo stato presentato in
      numerose trasmissioni radiofoniche e televisive su importanti reti nazionali. Vengono
      indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti prove presenti nella
      sezione “Dicono di noi” del sito internet del richiedente https://sosviaggiatore.it/ :
    • intervista trasmessa nell’ambito della trasmissione “Uno Mattina” trasmessa su Rai Uno
      (disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=IGBpw6WT6eo );
    • intervista ospitata dal programma radiofonico RTL 102.5 (disponibile al seguente link:
      https://www.youtube.com/watch?v=LfFKWezr0co )
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi privi di carattere distintivo».
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
      la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
      l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
      T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.1 si rileva quanto segue. L’affermazione
      del richiedente secondo la quale i termini SOS e Viaggiatore “di uso comune nella lingua
      Pagina 4 di 7
      italiana”, sono combinati in modo tale da “suggerire un’associazione specifica e distintiva”
      con i servizi obiettati e che il segno non descriverebbe la natura, la qualità e l’origine
      geografica dei servizi, non è supportata da nessun ragionamento giuridico o logico. Il segno
      è composto da due termini che se usati in relazione a servizi che possono essere d’aiuto ai
      viaggiatori, sarà percepito come una mera informazione promozionale e non come un segno
      distintivo.
      Tali argomentazioni debbono dunque essere rigettate.
      In relazione all’ acquisizione di carattere distintivo a seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7,
      paragrafo 3, RMUE le prove di cui tenere conto sono le seguenti:
      • Video di YouTube ® relativo ad un’intervista all’ Avv. Michele Ferrara nella
      trasmissione “Uno Mattina” della RAI. Il video è sul canale SOS Viaggiatore che ha 3
      iscritti ed è stato visto 625 volte. Il video è stato caricato su Youtube ® il 29 gennaio
      del 2020.L’argomento è quello delle truffe ai vacanzieri. Il video dura 4 minuti e i
      termini SOS Viaggiatore vengono ripetuti due volte.
      • Video di YouTube ® relativo ad un’intervista all’ Avv. Michele Ferrara sulla radio
      RTL 102,5. Il video è sul canale SOS Viaggiatore che ha 3 iscritti ed è stato visto
      319 volte. Il video è stato caricato su Youtube ® il 2 luglio 2020. L’oggetto del video
      è la possibilità di richiedere delle compensazioni di tipo economico nel caso in cui un
      volo venga cancellato o ci sia overbooking. La durata del video è di 3 minuti e i
      termini SOS Viaggiatore vengono ripetuti due volte.
      • Per ciò che concerne la pagina web https://sosviaggiatore.it/ il marchio è
      rappresentato nella seguente forma grafica:

    Valutazione delle prove
    In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla
    registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso
    regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito,
    per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo
    in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi
    sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione
    dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo
    economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano
    meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1,
    lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali
    disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di
    creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore
    economico […].
    In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere
    distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione
    Pagina 5 di 7
    significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i
    servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le
    circostanze in cui la condizione relativa all’acquisto di un carattere distintivo in
    seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono essere
    dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come
    percentuali determinate […].
    Nel presente caso poiché il pubblico pertinente è quello di lingua inglese
    dell’Unione, le prove dovrebbero essere riferite a Irlanda e Malta, nonché a quelli
    paesi in cui la conoscenza dell’inglese di base è stata riconosciuta dalla corte e,
    pertanto, Danimarca, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi e Cipro (supra)
    In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito
    all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea]
    in cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d),
    RMUE […].
    In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
    dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in
    particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione
    geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati
    dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che
    identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al
    marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre
    associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti
    interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie
    al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve
    concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la
    registrazione del marchio è soddisfatta […].
    In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio,
    ivi compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in
    rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio
    e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio
    della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e
    ragionevolmente attento e avveduto […]
    (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
    C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
    Inoltre, l’Ufficio ricorda che, secondo il Tribunale (12/09/2007, T-141/06, Texture of glass
    surface, EU:T:2007:273, § 40), occorre distinguere tra la “prova diretta” dell’acquisizione
    del carattere distintivo (sondaggi, prove delle quote di mercato quote di mercato detenute
    dal marchio, dichiarazioni delle Camere di Commercio e dell’Industria o di altre associazioni
    professionali) e “prove secondarie” (volumi di vendita, fatture, pubblicità, ecc. (volumi di
    vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata dell’uso) che sono meramente indicative del
    riconoscimento del marchio sul mercato. Sebbene le prove secondarie possano possono
    servire a corroborare la prova diretta, esse non possono sostituirla.
    Dopo aver analizzato attentamente le prove fornite dal titolare, l’Ufficio non è persuaso che il
    marchio richiesto abbia acquisito un carattere distintivo attraverso l’uso, per i motivi di
    seguito indicati.
    Pagina 6 di 7
    E’ evidente che oltre al fatto che le due prove presentate non possono in nessun modo
    giustificare un acquisizione di capacità distintiva tramite l’uso stante la loro esiguità inoltre il
    corredo probatorio manca del tutto delle c.d. prove dirette (supra).
    Pertanto, la documentazione presentata dal titolare non può costituire la prova che il
    consumatore interessato di lingua italiana, attraverso la familiarità sul mercato con il
    marchio “SOS VIAGGIATORE” (marchio denominativo), percepisca lo stesso come
    un’indicazione di origine imprenditoriale in grado di distinguere i servizi del titolare da quelli
    di altre aziende.
    L’Ufficio ritiene che il titolare non abbia dimostrato adeguatamente che in Italia il marchio in
    questione, alla data di deposito, avesse acquisito un carattere distintivo a seguito dell’uso
    che ne era stato fatto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, per i servizi per i quali è
    stata sollevata un’obiezione.
    L’affermazione secondo cui il marchio richiesto avrebbe acquisito carattere distintivo
    attraverso l’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, è respinta.
    Obiter Dictum il segno come usato nella pagina web www.sosviaggiatore.it
    è molto più articolato e complesso del marchio oggetto del
    presente rifiuto, pertanto l’ uso in tale forma non sarebbe comunque in grado di sanare la
    carenza di capacità distintiva del marchio denominativo oggetto di esame, tramite il disposto
    dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
    Alla luce di quanto sopra esposto l’Ufficio non ritiene necessario esaminare se il segno è
    stato usato per tutti i servizi oggetto di rifiuto, poiché i criteri di esame dell’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE sono cumulativi e non alternativi.
    Conclusione
    Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la
    rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio
    richiesto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018817002 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è
    stata pagata.

  • Marchio comunitario descrittivo, respinto – Alicante 06-09-2023

    Marchio comunitario descrittivo, respinto – Alicante 06-09-2023

    “Cose di casa” verrebbe percepito come tutto ciò che attiene ad una abitazione. E’ un marchio descrittivo. La stilizzazione del marchio non è sufficiente a renderlo distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 06/09/2023
    ********************************** Padova
    ITALIA
    Fascicolo nº: *******************
    Vostro riferimento: *******************************
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente:************************************ Milano
    ITALIA
    Si fa riferimento alla comunicazione telefonica dell’Ufficio datata 06/09/2023, con Alessandro
    Turato relativa alla revoca di una decisione ai sensi dell’articolo 103, RMUE.
    Non avendo ricevuto obiezioni da parte Sua, con la presente l’Ufficio revoca la propria decisione datata 08/06/2023 per i motivi dichiarati durante la conversazione.
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 03/02/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 9 Riviste elettroniche; Pubblicazioni elettroniche scaricabili sotto forma di
    riviste; Pubblicazioni elettroniche scaricabili in forma di riviste nel campo dei
    videogiochi; Software di pubblicazione; Software per mezzi di
    comunicazione e per la pubblicazione; Applicazioni software scaricabili;
    Applicazioni informatiche didattiche; Applicazioni mobili didattiche;
    Applicazioni per cellulari; Software per applicazioni web; Applicazioni
    didattiche per tablet; Applicazioni per computer software, scaricabili;
    Software per server di applicazioni; Applicazioni per reperimento
    d’informazioni; Software ed applicazioni per dispositivi mobili; Software per
    applicazioni web e server web; Applicazioni scaricabili per uso su dispositivi
    cellulari; Applicazioni mobili scaricabili per gestione delle informazioni;
    Applicazioni mobili scaricabili per la trasmissione d’informazioni; Software
    per potenziare le capacità audiovisive di applicazioni multimediali;
    Tecnologie dell’informazione e dispositivi audiovisivi, multimediali e
    fotografici; Apparecchiature di comunicazione; Articoli virtuali scaricabili,
    ovvero Fumetti, Libretti, Libri, Manuali, Periodici stampati, Riviste [periodici],
    Rubriche, Periodici [riviste], Riviste periodiche, Riviste professionali,
    Copertine per riviste, Carta per riviste, Riviste specializzate commerciali,
    Riviste di cultura generale, Supplementi di riviste per giornali, Riviste di
    strategie per videogiochi; Libri riviste, quotidiani stampati e altri mezzi di
    comunicazione su carta; Programmi software per computer; Software
    scaricabili per consentire agli utenti di gestire, ordinare, commercializzare,
    acquistare, vendere o scambiare prodotti digitali scaricabili e prodotti digitali
    scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT); Articoli virtuali scaricabili
    autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero, Riviste dedicate a
    programmi televisivi, Riviste dotate di video e giochi per computer; Articoli
    virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero, libri, riviste,
    giornali, riviste legali, riviste amatoriali; Articoli virtuali scaricabili autenticati
    da token non fungibili (NFT) ovvero Riviste [periodici], Rubriche, Periodici
    [riviste], Riviste periodiche, Articoli virtuali scaricabili autenticati da token
    non fungibili (NFT) ovvero Riviste professionali, Copertine per riviste, Carta
    per riviste, Riviste specializzate commerciali, Riviste di cultura generale,
    Supplementi di riviste per giornali, Riviste di strategie per videogiochi,
    Riviste dedicate ai programmi televisivi, Riviste dotate di video e giochi per
    computer.
    Classe 16 Attrezzatura per l’insegnamento; Raccoglitori per le foto e raccoglitori per
    collezionisti (album per foto); Dizionari; Fumetti; Libretti; Libri; Manuali;
    Periodici stampati; Riviste [periodici]; Rubriche; Periodici [riviste]; Riviste
    periodiche; Riviste professionali; Copertine per riviste; Carta per riviste;
    Riviste specializzate commerciali; Riviste di cultura generale; Supplementi
    di riviste per giornali; Riviste di strategie per videogiochi; Riviste offerte
    durante il volo; Classificatori verticali per archiviare riviste; Riviste dedicate
    ai programmi televisivi; Riviste di strategie per giochi di carte; Riviste dotate
    di video e giochi per computer; Riviste in materia di giochi e giochi
    d’azzardo; Libri, riviste, quotidiani stampati e altri mezzi di comunicazione su
    carta; Giornali; Organizer giornalieri; Riviste legali; Riviste amatoriali; Riviste
    di poster; Giornali a fumetti; Giornali di grande formato; Fumetti per giornali
    [materiali stampati]; Vignette per giornali [materiali stampati]; Carta e
    cartone; Decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; Materiale
    filtrante in carta; Produzioni artistiche e statuette in carta e cartone, e plastici
    per architetti; Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e
    immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; Stampati, cartoleria e
    materiale di insegnamento; Attrezzature per prodotti di arte, di manifattura
    e di modellismo.
    Pagina 3 di 10
    Classe 41 Noleggio di riviste; Pubblicazione di libri, riviste; Pubblicazione di riviste
    elettroniche; Pubblicazione di libri, riviste, almanacchi e riviste specializzate;
    Pubblicazione di riviste specializzate; Pubblicazione multimediale di riviste,
    riviste specializzate e giornali; Pubblicazione multimediale di riviste;
    Pubblicazione di libri e riviste; Pubblicazione di riviste su web; Prestito di libri
    e riviste; Noleggio di giornali e riviste; Pubblicazione di riviste scientifiche
    specializzate; Pubblicazione multimediale di riviste specializzate; Servizi
    relativi alla pubblicazione di riviste; Pubblicazione di riviste per il
    consumatore; Servizi di pubblicazione di libri e riviste; Consulenza in
    materia di pubblicazione di riviste; Pubblicazione di riviste, periodici,
    cataloghi e opuscoli; Pubblicazione online di libri e riviste elettroniche;
    Pubblicazione di riviste in forma elettronica su internet; Fornitura di riviste
    d’argomento generale non scaricabili on-line; Fornitura di riviste online
    contenenti informazioni inerenti i giochi per computer; Biblioteche on-line,
    ovvero biblioteche elettroniche che offrono servizi di quotidiani, riviste,
    fotografie ed immagini tramite una rete informatica on-line; Pubblicazione di
    libri; Pubblicazione di quotidiani; Pubblicazione di periodici; Pubblicazione di
    stampati; Pubblicazione di opuscoli; Pubblicazione di volantini;
    Pubblicazione di manuali; Pubblicazione di testi; Pubblicazione di manifesti;
    Pubblicazione di documenti; Pubblicazione di storie; Pubblicazione di
    cataloghi; Pubblicazione di fotografie; Pubblicazione di recensioni;
    Pubblicazione di calendari; Pubblicazione di audiolibri; Pubblicazione di
    libretti; Pubblicazione elettronica di testi; Pubblicazione di testi e immagini,
    anche in forma elettronica, tranne che a fini pubblicitari; Giornalismo; Servizi
    di giornalismo; Giornalismo svolto da liberi professionisti; Servizi relativi a
    educazione, divertimento e sport; Intrattenimento; Educazione,
    intrattenimento e sport; Editoria elettronica; Editoria multimediale; Servizi
    editoriali; Consulenza editoriale; Servizi di editoria; Servizi editoriali per libri;
    Servizi di editoria on-line; Editoria tramite mezzi elettronici; Pubblicazione di
    testi didattici; Pubblicazione multimediale di libri; Pubblicazione di documenti
    scientifici; Pubblicazione multimediale di giornali; Pubblicazione di fogli
    informativi; Pubblicazione e redazione di stampati; Pubblicazione e edizione
    di libri; Preparazione di testi per pubblicazione; Pubblicazione di libri di
    intrattenimento; Pubblicazione di libri di testo; Pubblicazione di manuali di
    formazione; Pubblicazione di bollettini di informazione; Pubblicazione di
    materiale multimediale online; Pubblicazione online di giornali elettronici;
    Servizi per la pubblicazione di libri; Servizi per la pubblicazione di guide;
    Pubblicazione di software per divertimento multimediale; Pubblicazione,
    comunicazione e redazione di testi; Pubblicazione di stampati in materia di
    istruzione; Pubblicazione di materiali didattici per l’insegnamento;
    Pubblicazione di quotidiani per clienti su internet; Pubblicazione di
    materiale su supporti magnetici o ottici; Consulenza in materia di
    pubblicazione di testi scritti; Pubblicazione di libri in materia di programmi
    televisivi; Pubblicazione di stampati relativi a pesci da appartamento; Servizi
    per la pubblicazione di bollettini d’informazione; Pubblicazione di libri e
    periodici in forma elettronica; Stesura e pubblicazione di testi, tranne testi
    pubblicitari; Pubblicazione di testi sotto forma di CD-ROM; Pubblicazione di
    testi sotto forma di media elettronici; Pubblicazione di rassegne online nel
    settore del divertimento; Pubblicazione di materiali accessibili tramite
    banche dati o Internet; Pubblicazione elettronica di libri e di periodici on line;
    Pagina 4 di 10
    Servizi di consulenza in materia di pubblicazione di libri; Pubblicazione di
    materiale stampato in forma elettronica su internet; Pubblicazione di giornali
    elettronici accessibili tramite una rete informatica globale; Pubblicazione di
    libri e periodici in forma elettronica su internet; Pubblicazione elettronica di
    testi e materiale stampato, non pubblicitario su internet; Pubblicazione di
    contenuti editoriali di siti accessibili tramite una rete informatica globale;
    Pubblicazione di materiale didattico; Pubblicazione di materiale stampato,
    anche in forma elettronica, tranne che a scopo pubblicitario; Servizi di
    pubblicazione di contenuti ricreativi multimediali e di audio e video digitali;
    Servizi di pubblicazione di riviste virtuali; Fornitura di giochi di realtà
    aumentata online non scaricabili; Fornitura di contenuti digitali multimediali
    on-line non scaricabili; Fornitura di giochi di realtà virtuale on-line non
    scaricabili; Fornitura di giochi basati su Internet; Produzione video di realtà
    virtuale.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua italiana in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
      richiede la protezione attribuirebbe al segno il significato di “tutto ciò che riguarda
      l’abitazione”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario italiano (informazioni
      estratte da Treccani in data 03/02/2023 all’indirizzo
      https://dizionari.repubblica.it/Italiano/C/cosa.html,
      https://dizionari.repubblica.it/Italiano/D/di.html,
      https://dizionari.repubblica.it/Italiano/C/casa.html).
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i prodotti, come ad esempio le riviste e le pubblicazioni in genere (nelle Classi 9
      e 16), che riguardano temi, questioni, oggetti, pratiche, ecc., relativi alle abitazioni,
      quindi per esempio concernono l’arredamento degli ambienti casalinghi, come o
      dove scegliere gli spazi per la vita familiare, questioni legali relative a ville e
      condomini, ecc., oppure (nella Classe 9), applicazioni che insegnano come
      governare le proprie case, le funzioni degli elementi d’arredo casalinghi, ecc., oppure
      (nella Classe 41), servizi che hanno per oggetto temi pertinenti alle abitazioni (ad
      esempio pubblicazione di guide di ricerca di casa o di materiali didattici sugli impianti
      di servizi, ecc.) o servizi la cui funzione è di agevolare il consumatore rispetto a temi
      concreti relativi all’abitare e vivere uno spazio (come per esempio servizi di
      educazione, divertimento e sport prestati a domicilio, ecc.). Pertanto, nonostante
      alcuni elementi stilizzati costituiti da una grafia rossa maiuscola classica e comune,
      la disposizione su due righe con la congiunzione ‘DI’ in disposizione intermedia, e in
      misura ridotta rispetto alle altre due parole, il consumatore di riferimento
      percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su destinazione o altre
      caratteristiche, quali l’oggetto o contenuto sia dei prodotti che dei servizi.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo. Inoltre, una parte rilevante del pubblico di riferimento percepirebbe il segno
      in esame semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di
      comunicare una dichiarazione del servizio clienti, che si riassume in un messaggio
      informativo sui prodotti e servizi, nonché di incoraggiamento all’utilizzo degli stessi.
      Infatti il segno annuncia che nei suoi prodotti e servizi si trova ogni aspetto che
      concerne le abitazioni, come ad esempio applicazioni, informazioni, istruzione,
      formazione, ecc., che sono relative o pertinenti alle abitazioni, quali che esse siano
      (appartamenti, ville, ecc.). Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno
      nessuna indicazione dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che
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      un’informazione promozionale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi
      dei prodotti e servizi, vale a dire che i propri prodotti e servizi sono relativi ad aspetti
      o realtà che concernono le abitazioni.
    • Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
      grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
      distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
      combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
      ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018814457 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 9 Riviste elettroniche; Pubblicazioni elettroniche scaricabili sotto forma di
      riviste; Pubblicazioni elettroniche scaricabili in forma di riviste nel campo
      dei videogiochi; Software di pubblicazione; Software per mezzi di
      comunicazione e per la pubblicazione; Applicazioni software scaricabili;
      Applicazioni informatiche didattiche; Applicazioni mobili didattiche;
      Applicazioni per cellulari; Software per applicazioni web; Applicazioni
      didattiche per tablet; Applicazioni per computer software, scaricabili;
      Software per server di applicazioni; Applicazioni per reperimento
      d’informazioni; Software ed applicazioni per dispositivi mobili; Software per
      applicazioni web e server web; Applicazioni scaricabili per uso su
      dispositivi cellulari; Applicazioni mobili scaricabili per gestione delle
      informazioni; Applicazioni mobili scaricabili per la trasmissione
      d’informazioni; Software per potenziare le capacità audiovisive di
      applicazioni multimediali; Tecnologie dell’informazione e dispositivi
      audiovisivi, multimediali e fotografici; Apparecchiature di comunicazione;
      Articoli virtuali scaricabili, ovvero Fumetti, Libretti, Libri, Manuali, Periodici
      stampati, Riviste [periodici], Rubriche, Periodici [riviste], Riviste periodiche,
      Riviste professionali, Copertine per riviste, Carta per riviste, Riviste
      specializzate commerciali, Riviste di cultura generale, Supplementi di
      riviste per giornali, Riviste di strategie per videogiochi; Libri riviste,
      quotidiani stampati e altri mezzi di comunicazione su carta; Programmi
      software per computer; Software scaricabili per consentire agli utenti di
      gestire, ordinare, commercializzare, acquistare, vendere o scambiare
      prodotti digitali scaricabili e prodotti digitali scaricabili autenticati da token
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      non fungibili (NFT); Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non
      fungibili (NFT) ovvero, Riviste dedicate a programmi televisivi, Riviste
      dotate di video e giochi per computer; Articoli virtuali scaricabili autenticati
      da token non fungibili (NFT) ovvero, libri, riviste, giornali, riviste legali,
      riviste amatoriali; Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili
      (NFT) ovvero Riviste [periodici], Rubriche, Periodici [riviste], Riviste
      periodiche, Articoli virtuali scaricabili autenticati da token non fungibili
      (NFT) ovvero Riviste professionali, Copertine per riviste, Carta per riviste,
      Riviste specializzate commerciali, Riviste di cultura generale, Supplementi
      di riviste per giornali, Riviste di strategie per videogiochi, Riviste dedicate ai
      programmi televisivi, Riviste dotate di video e giochi per computer.
      Classe 16 Attrezzatura per l’insegnamento; Raccoglitori per le foto e raccoglitori per
      collezionisti (album per foto); Dizionari; Fumetti; Libretti; Libri; Manuali;
      Periodici stampati; Riviste [periodici]; Rubriche; Periodici [riviste]; Riviste
      periodiche; Riviste professionali; Copertine per riviste; Carta per riviste;
      Riviste specializzate commerciali; Riviste di cultura generale; Supplementi
      di riviste per giornali; Riviste di strategie per videogiochi; Riviste offerte
      durante il volo; Classificatori verticali per archiviare riviste; Riviste dedicate
      ai programmi televisivi; Riviste di strategie per giochi di carte; Riviste dotate
      di video e giochi per computer; Riviste in materia di giochi e giochi
      d’azzardo; Libri, riviste, quotidiani stampati e altri mezzi di comunicazione
      su carta; Giornali; Organizer giornalieri; Riviste legali; Riviste amatoriali;
      Riviste di poster; Giornali a fumetti; Giornali di grande formato; Fumetti per
      giornali [materiali stampati]; Vignette per giornali [materiali stampati]; Carta
      e cartone; Decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; Materiale
      filtrante in carta; Produzioni artistiche e statuette in carta e cartone, e
      plastici per architetti; Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e
      immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; Stampati, cartoleria e
      materiale di insegnamento; Attrezzature per prodotti di arte, di manifattura
      e di modellismo.
      Classe 41 Noleggio di riviste; Pubblicazione di libri, riviste; Pubblicazione di riviste
      elettroniche; Pubblicazione di libri, riviste, almanacchi e riviste
      specializzate; Pubblicazione di riviste specializzate; Pubblicazione
      multimediale di riviste, riviste specializzate e giornali; Pubblicazione
      multimediale di riviste; Pubblicazione di libri e riviste; Pubblicazione di
      riviste su web; Prestito di libri e riviste; Noleggio di giornali e riviste;
      Pubblicazione di riviste scientifiche specializzate; Pubblicazione
      multimediale di riviste specializzate; Servizi relativi alla pubblicazione di
      riviste; Pubblicazione di riviste per il consumatore; Servizi di pubblicazione
      di libri e riviste; Consulenza in materia di pubblicazione di riviste;
      Pubblicazione di riviste, periodici, cataloghi e opuscoli; Pubblicazione
      online di libri e riviste elettroniche; Pubblicazione di riviste in forma
      elettronica su internet; Fornitura di riviste d’argomento generale non
      scaricabili on-line; Fornitura di riviste online contenenti informazioni inerenti
      i giochi per computer; Biblioteche on-line, ovvero biblioteche elettroniche
      che offrono servizi di quotidiani, riviste, fotografie ed immagini tramite una
      rete informatica on-line; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di quotidiani;
      Pubblicazione di periodici; Pubblicazione di stampati; Pubblicazione di
      Pagina 7 di 10
      opuscoli; Pubblicazione di volantini; Pubblicazione di manuali;
      Pubblicazione di testi; Pubblicazione di manifesti; Pubblicazione di
      documenti; Pubblicazione di storie; Pubblicazione di cataloghi;
      Pubblicazione di fotografie; Pubblicazione di recensioni; Pubblicazione di
      calendari; Pubblicazione di audiolibri; Pubblicazione di libretti;
      Pubblicazione elettronica di testi; Pubblicazione di testi e immagini, anche
      in forma elettronica, tranne che a fini pubblicitari; Giornalismo; Servizi di
      giornalismo; Giornalismo svolto da liberi professionisti; Servizi relativi a
      educazione, divertimento e sport; Intrattenimento; Educazione,
      intrattenimento e sport; Editoria elettronica; Editoria multimediale; Servizi
      editoriali; Consulenza editoriale; Servizi di editoria; Servizi editoriali per
      libri; Servizi di editoria on-line; Editoria tramite mezzi elettronici;
      Pubblicazione di testi didattici; Pubblicazione multimediale di libri;
      Pubblicazione di documenti scientifici; Pubblicazione multimediale di
      giornali; Pubblicazione di fogli informativi; Pubblicazione e redazione di
      stampati; Pubblicazione e edizione di libri; Preparazione di testi per
      pubblicazione; Pubblicazione di libri di intrattenimento; Pubblicazione di libri
      di testo; Pubblicazione di manuali di formazione; Pubblicazione di bollettini
      di informazione; Pubblicazione di materiale multimediale online;
      Pubblicazione online di giornali elettronici; Servizi per la pubblicazione di
      libri; Servizi per la pubblicazione di guide; Pubblicazione di software per
      divertimento multimediale; Pubblicazione, comunicazione e redazione di
      testi; Pubblicazione di stampati in materia di istruzione; Pubblicazione di
      materiali didattici per l’insegnamento; Pubblicazione di quotidiani per clienti
      su internet; Pubblicazione di materiale su supporti magnetici o ottici;
      Consulenza in materia di pubblicazione di testi scritti; Pubblicazione di libri
      in materia di programmi televisivi; Pubblicazione di stampati relativi a pesci
      da appartamento; Servizi per la pubblicazione di bollettini d’informazione;
      Pubblicazione di libri e periodici in forma elettronica; Stesura e
      pubblicazione di testi, tranne testi pubblicitari; Pubblicazione di testi sotto
      forma di CD-ROM; Pubblicazione di testi sotto forma di media elettronici;
      Pubblicazione di rassegne online nel settore del divertimento;
      Pubblicazione di materiali accessibili tramite banche dati o Internet;
      Pubblicazione elettronica di libri e di periodici on line; Servizi di consulenza
      in materia di pubblicazione di libri; Pubblicazione di materiale stampato in
      forma elettronica su internet; Pubblicazione di giornali elettronici accessibili
      tramite una rete informatica globale; Pubblicazione di libri e periodici in
      forma elettronica su internet; Pubblicazione elettronica di testi e materiale
      stampato, non pubblicitario su internet; Pubblicazione di contenuti editoriali
      di siti accessibili tramite una rete informatica globale; Pubblicazione di
      materiale didattico; Pubblicazione di materiale stampato, anche in forma
      elettronica, tranne che a scopo pubblicitario; Servizi di pubblicazione di
      contenuti ricreativi multimediali e di audio e video digitali; Servizi di
      pubblicazione di riviste virtuali; Fornitura di giochi di realtà aumentata
      online non scaricabili; Fornitura di contenuti digitali multimediali on-line non
      scaricabili; Fornitura di giochi di realtà virtuale on-line non scaricabili;
      Fornitura di giochi basati su Internet; Produzione video di realtà virtuale.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
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      Classe 9 Articoli virtuali scaricabili, ovvero Guide turistiche, Romanzi d’amore, Riviste
      musicali, Riviste mediche, Riviste di informatica; Articoli virtuali scaricabili
      autenticati da token non fungibili (NFT) ovvero Romanzi d’amore, Riviste
      musicali, riviste mediche, Riviste di viaggi, Riviste di informatica.
      Classe 16 Attrezzatura per la stampa e la legatoria; Attrezzi per correggere e
      cancellare; Attrezzi per scrivere ed affrancare; Macchine per ufficio;
      Materiale stampato che rappresenta valore monetario o per scopi finanziari;
      Guide turistiche; Romanzi d’amore; Riviste musicali; Riviste mediche; Riviste
      di viaggi; Riviste di informatica.
      Classe 35 Abbonamenti a riviste elettroniche; Pubblicità per riviste; Pubblicità su riviste,
      opuscoli e quotidiani; Organizzazione di abbonamenti a riviste elettroniche;
      Fornitura di spazi pubblicitari su periodici, giornali e riviste; Promozione della
      vendita di prodotti di moda attraverso articoli promozionali in riviste;
      Pubblicazione di testi pubblicitari; Pubblicazione di documentazione
      pubblicitaria; Pubblicazione di materiale pubblicitario; Testi pubblicitari
      (Pubblicazione di -); Servizi di pubblicazione di pubblicità; Pubblicazione di
      materiale pubblicitario online; Servizi di pubblicazione di testi pubblicitari;
      Pubblicazione di materiale e testi pubblicitari; Marketing nel campo della
      pubblicazione di software; Pubblicazione di materiali stampati a fini
      pubblicitari; Marketing nell’ambito della pubblicazione di software;
      Compilazione di elenchi per la pubblicazione su Internet; Abbonamenti a
      giornali; Organizzazione di abbonamenti a giornali; Servizi pubblicitari relativi
      a giornali; Abbonamenti a giornali (Organizzazione per conto terzi -); Servizi
      di abbonamento ai giornali per i terzi; Servizi di abbonamento a giornali per
      conto terzi; Organizzazione di abbonamenti a giornali per conto terzi;
      Amministrazione di abbonamenti a giornali [per conto terzi]; Abbonamenti a
      giornali (organizzazione di -) [per conto terzi]; Organizzazione per la fornitura
      di spazi pubblicitari su giornali; Sottoscrizioni [organizzazione] di
      abbonamenti a libri, recensioni, giornali o fumetti; Assistenza negli affari,
      servizi gestionali ed amministrativi; Servizi pubblicitari, di marketing e
      promozionali; Assistenza e consulenza nella pubblicità, nelle ricerche di
      mercato e nella promozione; Distribuzione di materiale pubblicitario, di
      ricerche di mercato e promozionale; Fornitura e locazione di spazi, tempi e
      mezzi pubblicitari; Servizi di dimostrazione e di esposizione di prodotti;
      Servizi di pubbliche relazioni; servizi di vendita al dettaglio in relazione ai
      seguenti prodotti virtuali scaricabili autenticati di token non fungibili (NFT)
      ovvero, abbonamenti a riviste elettroniche, Pubblicità per riviste, Pubblicità
      su riviste, opuscoli e quotidiani, Organizzazione di abbonamenti a riviste
      elettroniche, Fornitura di spazi pubblicitari su periodici, giornali e riviste,
      Promozione della vendita di prodotti di moda attraverso articoli promozionali
      in riviste, Pubblicazione di testi pubblicitari.
      Classe 38 Comunicazione mediante blog online; Bacheche elettroniche e fori di
      discussione on-line; Servizi audio, video e televisivi in streaming; Servizi di
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      messaggeria elettronica; Accesso a blog; Servizi di chat-room per
      collegamento in reti sociali; Telecomunicazione di informazioni (comprese le
      pagine web); Servizi di comunicazione; Telecomunicazioni;
      Radiotelecomunicazioni; Radiocomunicazione; Telediffusione; Emissioni
      televisive; Servizi di webcasting; Fornitura ed affitto di strumenti ed
      apparecchi di telecomunicazione; Servizi di telecomunicazione;
      Comunicazione per computer ed accesso ad Internet; Fornitura dell’accesso
      a contenuti, siti web e portali; Accesso a siti elettronici; Fornitura di accesso
      a banche date online; Fornitura di accesso a pagine Web; Fornitura di
      accesso a delle banche dati; Fornitura di accesso a siti Web con musica
      digitale su Internet; Fornitura di accesso a siti su una rete d’informazioni
      elettronica; Fornitura di accesso a siti web su internet; Servizi di
      comunicazione per l’accesso a banche dati.
      Classe 41 Pubblicazione di testi musicali; Pubblicazione online di guide, mappe di
      viaggio, elenchi e liste cittadine non scaricabili per viaggiatori; Fornitura di
      strutture d’assistenza giornaliera [istruzione]; Servizi di prenotazione di
      biglietti per attività ed eventi in ambito educativo, ricreativo e sportivo;
      Traduzioni ed interpretariato; Editoria musicale; Servizi di editoria
      informatica; Pubblicazione di elenchi relativi ai viaggi; Servizi di
      pubblicazione di guide sui viaggi; Pubblicazione di libri in materia di
      tecnologia informatica; Pubblicazione di stampati relativi a diritti di proprietà
      intellettuale; Pubblicazione di manuali di lavoro per la gestione aziendale;
      Pubblicazione di documenti scientifici in materia di tecnologia medica;
      Pubblicazione di periodici, libri e manuali nel campo della medicina;
      Pubblicazione e diffusione di documenti scientifici relativi alla tecnologia
      medica; Pubblicazione di documenti in materia di formazione, scienza, diritto
      pubblico e affari sociali.
      Classe 42 Progettazione in materia di pubblicazione di documenti; Sviluppo di software
      nell’ambito di pubblicazione di software; Sviluppo di software nell’ambito
      della pubblicazione di software; Server hosting [servizi offerti dal provider
      per la pubblicazione dei siti web sui suoi server]; Servizi di hosting interattivo
      che consentono agli utenti la pubblicazione e la condivisione dei propri
      contenuti ed immagini online; Offerta dell’utilizzo temporaneo di software
      non scaricabili per la creazione e la pubblicazione di riviste specializzate e
      blog on-line; Programmazione di applicazioni multimediali; Servizi di
      progettazione; Servizi di scienza e tecnologia; Servizi informatici; Affitto di
      computer hardware ed attrezzature; Consulenza informatica, servizi di
      consulenza ed informazione; Servizi di duplicazione e di conversione dei
      dati, servizi di codificazione dei dati; Servizi di hosting e software come
      servizio e noleggio di software; Sicurezza informatica, protezione e
      recupero; Sviluppo di hardware; Sviluppo, programmazione ed
      implementazione di software.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
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      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
  • Indicazione provenienza geografica – marchio respinto – Alicante 07-09-2023

    Indicazione provenienza geografica – marchio respinto – Alicante 07-09-2023

    Il consumatore che si approccia al segno “Togo” penserebbe al prodotto “farine” ed assimilati in classe 30, come provenienti dall’Africa nello specifico dal Togo. Per questo motivo il marchio è respinto.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 07/09/2023
    ****************************************

    Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: ***********************
    Vostro riferimento: **********************
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ************************** Parma
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 21/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)e c)
    e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 30 Caffè, cacao, riso, cioccolato e prodotti a base di cioccolato o contenenti cioccolato; creme al cioccolato; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; snack a base di riso; snack dolci al riso; spezie.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti obbiettati provengono dal Togo, paese dell’Africa occidentale. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti dalla scritta bianca su fondo nero, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell´ informazione sulla provenienza
    geografica dei prodotti.

    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018886012 è respinta in parte, vale a dire per:
    Classe 30 Caffè, cacao, riso, cioccolato e prodotti a base di cioccolato o contenenti cioccolato; creme al cioccolato; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; snack a base di riso; snack dolci al riso; spezie.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 30 tè, zucchero, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, sostituti del pane e altri prodotti di panetteria; snack a base di cereali; biscotti, pasticceria e confetteria; prodotti da forno; snack in barrette contenenti miscele di cereali, noci e frutta secca; preparati per dolci; pizze e preparati per pizze; gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); ghiaccio.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • VERMUTTINO: marchio descrittivo per una bevanda alcolica.

    VERMUTTINO: marchio descrittivo per una bevanda alcolica.

    Il segno è VERMUTTINO: il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: «bicchierino di vermut» Il consumatore medio penserebbe che le bevande oggetto del marchio contengano vermut. Il marchio ha un carattere evidentemente descrittivo per cui non è distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 24/08/2023
    ****************
    I- MILANO
    ITALIA
    Fascicolo nº: *************
    Vostro riferimento: VERMUTTINO
    Marchio: VERMUTTINO
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ****************
    I. Sintesi dei fatti
    In data 14/03/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,lettere b) e
    c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 32 Preparati per fare bevande; Vini analcolici; Cocktail di frutta analcolici;
    Cocktails analcolici; Aperitivi analcolici; Miscele per cocktail analcolici;
    Concentrati per fare bevande di frutta; Concentrati per la preparazione di
    bevande analcoliche; Essenze per la preparazione di bevande analcoliche
    [non sotto forma di oli essenziali]; Bevande non alcoliche; Amari analcolici;
    Preparati per fare bevande analcoliche; Sciroppi e altri preparati analcolici per fare bevande; Preparazioni non alcoliche per fare bevande; Bevande a base di frutta; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Polveri per la
    preparazione di bevande a base di frutta; Bevande dealcolizzate; Bevande
    gassate aromatizzate; Bevande gassate aromatizzate analcoliche; Bevande
    (Sciroppi per -); Estratti di frutta analcolici per la preparazione di bevande;
    Frullati [bevande di frutta analcoliche]; Polveri per la preparazione di bevande;
    Polveri per la preparazione di bevande analcoliche; Punch analcolici; Sorbetti sottoforma di bevande.
    Classe 33 Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e
    acqua gassata; Bevande gassate alcoliche; Bevande alcoliche gassate, escluse le birre; Punch alcolici; Punch al vino; Vini frizzanti; Vini spumanti;
    Vini dolci; Vini fermi; Vini rosati; Vini rossi spumanti; Vini bianchi spumanti;
    Vini da dessert; Vini da tavola; Vini da cucina; Vini alcolici; Vini per aperitivi;
    Vini a basso contenuto alcolico; Vini con gradazione alcoolica aumentata; Vini
    frizzanti a fermentazione naturale; Vini di frutta; Vini di frutta frizzanti; Vini
    irrobustiti; Vini d’uva spumanti; Vini; Vino rosso; Vino bianco; Vino brulé;
    Miscele per cocktail alcolici; Essenze ed estratti alcolici; Bevande a base di
    vino; Vermut; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino; Aperitivi
    a base di liquori; Alcolici distillati; Bevande distillate; Liquori; Vinello; Cocktail
    alcolici preparati; Bevande contenenti vino [spritzer]; Preparati alcolici per fare
    bevande.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
      «bicchierino di vermut»
    • Il suddetto significato del termine «VERMUTTINO era supportato dai seguenti
      riferimenti di dizionario e link a un sito web che evidenzia l’esistenza del vermut non
      alcolico:
      https://dizionario.internazionale.it/parola/vermuttino
      https://spiritoautoctono.it/2022/07/20/conviv-il-vermouth-analcolico-tailor-made/
      Il contenuto pertinente di tali collegamenti è stato riprodotto nella lettera d’obiezione.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che le bevande non alcoliche e prodotti per fare bevande della classe 32 contengono
      il sapore di vermut, e che le bevande alcoliche della classe 33 contengono vermut.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018834527 è respinta per i seguenti prodotti:
      Classe 32 Preparati per fare bevande; Vini analcolici; Cocktail di frutta analcolici;
      Cocktails analcolici; Aperitivi analcolici; Miscele per cocktail analcolici;
      Concentrati per fare bevande di frutta; Concentrati per la preparazione di
      bevande analcoliche; Essenze per la preparazione di bevande analcoliche
      [non sotto forma di oli essenziali]; Bevande non alcoliche; Amari analcolici;
      Preparati per fare bevande analcoliche; Sciroppi e altri preparati analcolici per
      fare bevande; Preparazioni non alcoliche per fare bevande; Bevande a base
      di frutta; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Polveri per la
      preparazione di bevande a base di frutta; Bevande dealcolizzate; Bevande
      gassate aromatizzate; Bevande gassate aromatizzate analcoliche; Bevande
      (Sciroppi per -); Estratti di frutta analcolici per la preparazione di bevande;
      Frullati [bevande di frutta analcoliche]; Polveri per la preparazione di bevande;
      Polveri per la preparazione di bevande analcoliche; Punch analcolici; Sorbetti
      sottoforma di bevande.
      Classe 33 Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e
      acqua gassata; Bevande gassate alcoliche; Bevande alcoliche gassate,
      escluse le birre; Punch alcolici; Punch al vino; Vini frizzanti; Vini spumanti;
      Vini dolci; Vini fermi; Vini rosati; Vini rossi spumanti; Vini bianchi spumanti;
      Vini da dessert; Vini da tavola; Vini da cucina; Vini alcolici; Vini per aperitivi;
      Vini a basso contenuto alcolico; Vini con gradazione alcoolica aumentata; Vini
      frizzanti a fermentazione naturale; Vini di frutta; Vini di frutta frizzanti; Vini
      irrobustiti; Vini d’uva spumanti; Vini; Vino rosso; Vino bianco; Vino brulé;
      Miscele per cocktail alcolici; Essenze ed estratti alcolici; Bevande a base di
      vino; Vermut; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino; Aperitivi
      a base di liquori; Alcolici distillati; Bevande distillate; Liquori; Vinello; Cocktail
      alcolici preparati; Bevande contenenti vino [spritzer]; Preparati alcolici per fare bevande.
      Si può inoltre procedere per i restanti prodotti:
      Classe 32 Birra e birra analcolica; Birre; Birre aromatizzate; Sidro analcolico; Acque
      minerali e gassose.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
  • Marchio descrittivo che evocherebbe il “Coronavirus” non registrabile – Alicante 04-08-2023

    Marchio descrittivo che evocherebbe il “Coronavirus” non registrabile – Alicante 04-08-2023

    Il segno “Corona” che intende contraddistinguere salviette e prodotti per l’igiene ad avviso della commissione esaminatrice rimanda a Coronavirus per cui è descrittivo e non registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 04/08/2023
    *************************
    Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: *******************
    Vostro riferimento: ********************
    Marchio: CORONA
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ********************
    Napoli (NA)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 14/07/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    L’obiezione è stata sollevata per tutti i prodotti delle Classi 5 e 16 che, dopo le modifiche
    dovute ad irregolarità di classificazione, sono i seguenti:
    Classe 3 Salviettine umide detergenti per usi igienici, salviettine igieniche anche ad
    uso carta igienica.
    Classe 5 Preparati e prodotti per l’igiene compresi disinfettanti ed antisettici per uso
    igienico e per uso domestico, salviette disinfettanti ed antibatteriche,
    fazzolettini imbevuti di preparazioni antibatteriche, panni per la pulizia
    imbevuti di disinfettante per uso igienico, gel e spray igienizzanti ed
    antibatterici, saponi e detergenti medicinali e igienizzanti e disinfettanti ed
    antibatterici; articoli assorbenti per l’igiene personale compresi assorbenti
    igienici, pannolini igienici, pannolini di carta, pannolini-mutandina di carta
    usa e getta per neonati; prodotti per l’igiene e la cura della persona per uso
    medico compresi fazzoletti di carta umidificati imbevuti di lozioni
    farmaceutiche, tovaglioli imbevuti di lozioni farmaceutiche, salviette
    medicate imbevute, soluzioni detergenti per uso medico; tutti gli anzidetti
    prodotti sia per uso domestico che industriale.
    Classe 16 Prodotti in carta e/o cellulosa per scopi domestici e per la pulizia, l’igiene e
    la cura della persona compresi carta assorbente, bobine e rotoli di carta da
    cucina e di carta igienica, asciugatutto in carta, asciugamani e strofinacci
    monouso in carta, tovaglie, tovaglioli e tovagliolini di carta, carta da forno,
    carta per la confezione di alimenti, pellicole in carta per imballare gli
    alimenti, carta igienica, fazzoletti di carta, salviette di carta per uso
    cosmetico, salviette di carta per la pulizia; fogli assorbenti e sacchetti in
    carta o plastica per l’imballaggio di prodotti alimentari, pellicole in plastica
    per imballare gli alimenti; sacchi per la spazzatura in carta e plastica; carta
    per la produzione di lenzuola chirurgiche, carta copri lettini per visite
    mediche; tessuti grezzi per la toilette; tutti gli anzidetti prodotti sia per uso
    domestico che industriale.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
      consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
      i quali si richiede la protezione. Il pubblico di riferimento è costituito dai consumatori
      europei in generale, dato che il termine ‘corona’ è diventato famoso in tutto il mondo
      almeno dal marzo 2020, quando è stata dichiarata dall’OMS una pandemia che va
      sotto il nome di ‘SARS-CoV-2’, successivamente chiamato ‘coronavirus’ e
      comunemente abbreviato in ‘corona’, oppure indicato anche come ‘COVID-19’. Il
      pubblico di riferimento è quindi il consumatore medio dell’Unione Europea che
      percepirebbe il segno come indicante il significato di cui sopra.
    • Il suddetto significato del termine «CORONA», di cui il marchio è composto, è stato
      supportato, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, da riferimenti Internet
      e di dizionario (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/corona,
      https://fr.wikipedia.org/wiki/Corona, https://pt.wikipedia.org/wiki/Corona).
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che (i) i prodotti quali prodotti e preparati per l’igiene e per uso medico, disinfettanti,
      spray igienizzanti ed antibatterici, saponi e detergenti disinfettanti ed antibatterici ecc.
      sono destinati a proteggere dall’infezione da COVID-19 o Coronavirus; (ii) i prodotti
      quali prodotti in carta e/o cellulosa per scopi domestici e per la pulizia, l’igiene e la
      cura della persona, pellicole in plastica per imballare gli alimenti, sacchi per la
      spazzatura ecc. sono destinati a prevenire la diffusione del COVID-19 (ad esempio
      perché monouso, o facilmente igienizzabili). Pertanto, il segno descrive la
      destinazione dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE.
      Pagina 3 di 19 II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

    Il richiedente ha chiesto una proroga per presentare le sue osservazioni l’08/09/2022,
    concesse in pari data dall’Ufficio. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il
    18/11/2022. Poiché contenevano un riferimento non chiaro all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE,
    in data 22/02/2023 l’Ufficio ha invitato il richiedente a chiarire entro due mesi la natura
    principale o secondaria della rivendicazione relativa all’acquisizione di carattere distintivo in
    seguito all’uso. In data 17/04/2023 il richiedente ha confermato che la richiesta era da
    considerarsi in via principale. Le osservazioni del richiedente del 18/11/2022 possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. Il richiedente usa il marchio “CORONA” fin dal 2006 per contraddistinguere
      prodotti di carta per l’uso domestico e professionale. I prodotti ‘CORONA’ sono
      oggetto di distribuzione diretta e tramite catene di supermercati, con promozione
      e pubblicizzazione online sul proprio sito istituzionale. Tale uso ha rafforzato la
      capacità del marchio di identificare i prodotti come provenienti dal richiedente
      (documenti allegati).
    2. La richiedente è titolare di altre registrazioni italiane per il marchio “CORONA”
      verbale e figurativo.
    3. La parola ‘corona’ deriva dal latino “coronă” e, secondo vari dizionari, il significato
      primario in italiano è “ornamento a forma di cerchio che si pone sul capo come
      segno dell’autorità o dell’eccellenza di chi la porta”. “Corona” è anche un
      cognome piuttosto diffuso (solo in Italia si contano più di 4200 individui).
    4. Il segno in esame è in italiano, quindi rileva la percezione dei consumatori italiani
      (o di lingue affini come lo spagnolo). L’Ufficio, tuttavia, cita solo alcuni esempi
      parziali della definizione del termine ‘CORONA’, nessuno dei quali da dizionari
      italiani. In nessuno dei testi italiani consultati (copie allegate) risulta che
      ‘CORONA’ significhi ‘Covid’.
    5. Nessuno dei dizionari citati dall’Ufficio riporta ‘covid’ come primo significato di
      ‘CORONA’. Spesso il primo significato è quello di origine latina, nel senso di
      copricapo regale. Ciò vale per tutte le lingue rilevanti nella fattispecie che siano di
      origine latina o greca (da cui discende “CORONA” – estratti da Wikipedia
      allegati). Laddove riferito al Covid, il termine in esame è menzionato solo per
      l’associazione con la struttura “a corona” del virus del Covid, e non perché la
      parola “CORONA” significhi “coronavirus”.
    6. Non è desumibile o di immediata conseguenza ritenere, sulla base degli esempi
      riportati dall’Ufficio (che prendono in considerazione il pubblico consumatore in
      via parziale e risultano infondati) che il pubblico medio di riferimento europeo
      possa, di fronte al segno in esame, percepire il marchio con il significato di
      “coronavirus “o come abbreviazione di tale termine, e quindi associarlo in via
      immediata e diretta al virus. Gli esiti di una ricerca su Google ® evidenziano la
      presenza (pressoché totale) di riferimenti ad altri significati o connotazioni del
      termine.
    7. Nella lista dei prodotti rivendicati non vi è alcuna indicazione circa la loro
      Pagina 4 di 19
      specifica applicazione o destinazione d’uso rispetto al Coronavirus. Sono prodotti
      di largo consumo per la normale igiene e pulizia personale e domestica
      quotidiana. Inoltre, la «caratteristica» asseritamente descritta dal segno non
      designa una proprietà facilmente riconoscibile dal pubblico e soprattutto non è
      una caratteristica oggettiva ed intrinseca alla natura dei prodotti e neppure
      inerente e permanente per tali prodotti, immediatamente percepibile dal pubblico
      consumatore.
    8. L’Ufficio ha registrato altri marchi a componente ‘CORONA’.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
      all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
      separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
      dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
      considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
      esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
      L’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea
      (UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell’UE. Tuttavia,
      l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un
      impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, per essere escluso dalla
      registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una
      qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
      Pubblico rilevante
      Come indicato nella lettera di obiezione del 14/07/2022, nella fattispecie il pubblico di
      riferimento è il consumatore medio dell’Unione Europea perché il segno “CORONA”
      costituisce la parte iniziale di ‘coronavirus’ e tale virus (dal nome ufficiale ‘SARS-CoV-2’) è
      noto mondialmente per aver causato un’emergenza sanitaria globale senza precedenti. Il
      termine “CORONA”, dal 2020, è stato ed è tuttora diffusamente utilizzato in via autonoma
      come abbreviazione del termine completo ‘cornonavirus’, a livello mondiale.
      La pandemia mondiale da coronavirus è un fatto noto che, come tale non ha bisogno di
      essere provato, come anche l’adozione dell’abbreviazione “CORONA” per riferirsi ad essa e
      al virus responsabile, sin dall’esordio della pandemia. Il suo uso esteso e comune è
      dimostrato anche dall’adozione in documenti istituzionali, quali la ‘Corona investment
      initiative (CII)’, ovvero il primo di vari provvedimenti in ambito fiscale dallo stesso nome
      adotati dall’Unione Europea dal marzo 2020 per mitigare gli effetti economici della
      pandemia. A titolo esemplificativo si indicano siti web in varie lingue in cui si trovano
      riferimenti alla CII, emersi da una ricerca il 03/08/2023:
    9. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/16/remarks-bymario-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-16-march-2020/
      Pagina 5 di 19
    10. https://www.google.com/url?
      sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAIQw7AJahcKEwjYhv_267uAAx
      UAAAAAHQAAAAAQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.centroeinaudi.it%2Fimages
      %2Fabook_file%2Fbdl228-onlinedef.pdf&psig=AOvVaw0iXNP1VXTkcSHrsDoAT4J1&ust=1690992245420174&opi=
      89978449
    11. https://www.google.com/url?
      sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAIQw7AJahcKE
      wjYg-2m7LuAAxUAAAAAHQAAAAAQAg&url=https%3A%2F
      %2Fwww.tweedekamer.nl%2Fdownloads%2Fdocument%3Fid
      %3D2020D33787&psig=AOvVaw21FJd1kf1Vtu46eyAHpfzK&ust=16909922166608
      02&opi=89978449
      a) Articolo 7, paragrafo 1, lettera c, RMUE
      L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, è di escludere dalla registrazione
      “marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono
      servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la
      provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del
      servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio” (enfasi aggiunta).
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      Pagina 6 di 19
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a
      designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il
      prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34) (enfasi aggiunta).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      L’Ufficio non trova nulla di distintivo nel segno «CORONA» in relazione ai prodotti designati
      che consistono in articoli per igiene e pulizia personale, domestica e professionale nelle
      Classi 3, 5 e 16, cioè prodotti che consentono di proteggersi dal virus che ha causato la più
      estesa pandemia mondiale del nostro secolo, globalmente noto anche come «CORONA».
      Nello specifico, per quanto riguarda le salviettine della Classe 3 e i preparati e prodotti
      (panni, salviette, spray, tovaglioli, ecc.) della Classe 5, il segno trasmette il messaggio che
      hanno la proprietà di proteggere, detergere, disinfettare e igienizzare rispetto al virus del
      Covid-19. Ragionamento analogo si applica ai prodotti della Classe 16 per i quali il segno
      descrive il fatto che gli articoli in carta o plastica proteggono rispetto al noto virus e ne
      prevengono la diffusione (sono monouso, facilmente igienizzabili, ecc.). In definitiva, il
      richiedente non ha argomentato in modo convincente che il segno non sia descrittivo dei
      prodotti oggetto di obiezione.
      Il richiedente argomenta che l’Ufficio non abbia fornito una definizione da un dizionario per
      tutte le lingue rilevanti. In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il
      segno in quanto tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I
      dizionari non offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole
      composte. Inoltre, la possibilità di registrare un segno come marchio dell’Unione europea
      deve essere valutata esclusivamente sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal
      giudice dell’Unione europea. È pertanto sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo
      decisionale i criteri seguendo l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare
      affidamento su prove (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
      In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
      obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del
      segno in alcune lingue e da fonti diverse dalle voci del dizionario, vale a dire da Wikipedia,
      che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato. Pertanto,
      anche in assenza di esplicite voci nel dizionario che menzionino il segno tal quale, il
      significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è stato reso
      sufficientemente chiaro.
      Il richiedente basa molta parte delle sue argomentazioni sostenendo che il termine
      “CORONA” ha altri significati, tra cui spicca per frequenza quello di ‘copricapo regale’.
      Inoltre, sostiene che si tratti di un cognome diffuso.
      Tuttavia, tali argomentazioni non sono condivisibili. Perché un marchio sia escluso dalla
      registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      Pagina 7 di 19
      non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
      detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
      registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
      domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
      tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
      essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla
      registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in
      uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di
      cui trattasi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32) (enfasi aggiunta).
      Per il consumatore di riferimento è chiaro che, quando il termine ‘CORONA’ è affisso su
      prodotti per la pulizia e l’igiene, il messaggio è descrittivo e indica che sono articoli per la
      protezione dal noto virus, per combattere la sua diffusione tramite la disinfezione e
      igienizzazione della persona e di quanto la circonda. Sul mercato, molti tra i prodotti obiettati
      sono commercializzati da terzi facendo riferimento esplicito alla loro capacità ed efficacia
      rispetto al Covid-19, come ad esempio:
    12. https://www.purplepanda.ie/pdi-sani-cloth-af-universal-alcohol-free-wipes-soft-packwith-200-wipes
      Traduzione dell’Ufficio: Clinell Universal Salviette per Superfici Salviette efficaci
      SARS e Corona – Mega confezione da 200.
    13. https://www.gekatex.com/en/oem-automotive/33-ipaclean-gekamicro60.html
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      Traduzione dell’Ufficio: Sgrassante ad alcool isopropilico a base di speciale panno
      in microfilamento da 60 gsm (…) Usi raccomandati (…) Rimozione di polvere e
      grasso prima del trattamento Corona.
    14. https://www.medguard.ie/sanicloth-universal-wipes.html
      Traduzione dell’Ufficio: Gamma di salviette universali senza alcool SaniCloth (…)
      Caratteristiche e benefici: (…) Ampio spettro di uccisione con tempi di trattamento
      rapidi (…) Virus avvolti (…) HBV, HCV, HIV, HSN1, SARS, Corona.
      (Risultati di una ricerca su internet in data 03/08/2023).
      Il fatto che un dizionario non riporti come primo significato di “CORONA” quello di
      ‘coronavirus’ non è rilevante, mentre è significativo che sia incluso tra i significati. Inoltre, a
      differenza dei risultati delle ricerche del richiedente su Google ®, la medesima ricerca di
      “CORONA” effettuata dall’Ufficio in data 03/08/2023 ha restituito abbondanti riferimenti al
      coronavirus del Covid-19, spesso tra le prime posizioni, anche impostando la ricerca
      avanzata per lingua e paese, mostrando altresì l’uso di “CORONA” come termine autonomo:
    15. https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=corona
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    16. Irlanda: https://www.google.com/search?
      hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_en&cr=
      countryIE&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=
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    17. Finlandia: https://www.google.com/search?
      hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_fi&cr=co
      untryFI&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=
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      Pagina 13 di 19
    18. Germania: https://www.google.com/search?
      hl=en&as_q=corona&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_de&cr=
      countryDE&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&as_filetype=&tbs=
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      Il richiedente sostiene che il segno non è descrittivo di caratteristiche dei prodotti perché
      questi non sono espressamente elencati nella domanda come destinati per l’uso in relazione
      al virus della pandemia da Covid-19.
      L’Ufficio dissente. La domanda in esame rivendica categorie di prodotti ampie, tutte relative
      a prodotti di largo consumo per l’igiene e pulizia personale, domestica e professionale. Le
      obiezioni relative al carattere descrittivo si applicano non solo ai prodotti per i quali il marchio
      oggetto della domanda di registrazione sarebbe direttamente descrittivo, ma anche alla
      categoria più ampia che (almeno potenzialmente) contiene una sottocategoria identificabile
      o prodotti specifici per i quali il marchio oggetto della domanda di registrazione è
      direttamente descrittivo. Qualora il richiedente non richieda alcuna limitazione adeguata,
      l’obiezione relativa al carattere descrittivo incide necessariamente sulla categoria più ampia
      (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33). Nella fattispecie, i prodotti per
      l’igiene e pulizia personale, domestica e professionale per la protezione contro il Covid-19 o
      per la prevenzione rispetto al virus ben rappresentano una categoria speciale all’interno
      dell’ampia categoria rivendicata nella domanda. Pertanto, il segno è descrittivo rispetto a
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      caratteristiche dei prodotti designati.
      Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla
      giurisprudenza consolidata:
      il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che
      è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la
      cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
      conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
      europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente
      normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione
      non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
      addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello
      stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale
      decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata
      con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica
      nella quale trae origine il segno verbale controverso.
      (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
      Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalle decisioni nazionali a cui fa
      riferimento il richiedente.
      In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a
      registrazioni nazionali italiane poiché quanto ivi stabilito può non valere necessariamente in
      tutta l’UE (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
      Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, come ad esempio
      n. 013819354 , n. 018519665 , n. 018437946 . Tuttavia, la
      giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
      un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
      del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
      Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
      in quanto includono elementi verbali e figurativi assenti nel marchio in esame. Pertanto,
      anche questo argomento è privo di fondamento.
      b) Articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE
      L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è di escludere dalla registrazione
      “marchi privi di carattere distintivo”. Si tratta di marchi che non consentono al pubblico
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      interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora
      l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa»
      (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni
      comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati
      (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che esista un’evidente sovrapposizione tra le sfere di
      applicazione degli impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da
      b) a d), RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85; 12/02/2004,
      C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18).
      In particolare, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo
      descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
      RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi
      prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007,
      T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
      Poiché “CORONA” ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
      pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
      RMUE.
      c) Articolo 7, paragrafo 3, RMUE
      Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell’Ufficio
      del 18/11/2022, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto
      aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
      RMUE. Inoltre il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via
      principale.
      L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a registrazione marchi privi di
      carattere distintivo ab initio che abbiano «acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si
      chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto».
      Oltre agli argomenti summenzionati, nelle risposte alla lettera di obiezione dell’Ufficio del 19
      e 26/07/2022 il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto
      aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
      RMUE. Inoltre il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via
      principale.
      Nella rivendicazione il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere
      distintivo in seguito all’uso negli ultimi 17 anni nel settore dei prodotti in carta per l’uso
      domestico e professionale.
      A sostegno della Sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell’uso il
      18/11/2022. Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:
      Allegati A: Estratti dal sito web del richiedente;
      Allegati B: Estratti dal sito Wayback Machine relativi al sito web del richiedente;
      Allegati C: Estratti da dizionari italiani e inglese, estratti da Wikipedia in numerose
      lingue dell’UE, estratti di ricerche su Google ®, tutto sul termine “CORONA”.
      Valutazione delle prove
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      In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione
      indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non
      ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi
      per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è
      stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il
      segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico
      di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un
      servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza
      giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti
      all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi
      oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di
      evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore
      economico […].
      In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in
      seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del
      pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come
      provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione
      relativa all’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata
      soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed
      astratti, ad esempio come percentuali determinate […].
      In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di
      tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in cui esso ne
      era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […].
      In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
      dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare,
      la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la
      durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per
      promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come
      proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di
      camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla
      scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa
      di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa
      determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7,
      paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta […].
      In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi
      compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai
      prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in
      considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei
      prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e
      avveduto […]
      (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
      C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
      EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
      Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere distintivo
      in seguito all’uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di
      marchio dell’Unione europea, avvenuta il 30/05/2022. Molti dei documenti presentati
      corrispondono a un periodo precedente a tale data.
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      L’Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell’Unione europea, dev’essere effettuata una
      distinzione tra ‘prove dirette’ dell’acquisizione del carattere distintivo (indagini
      demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di
      Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e “prove secondarie”
      (volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di utilizzo) che sono meramente
      indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007, T-141/06, Texture of
      superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie possano servire a
      corroborare le prove dirette, non possono sostituirle.
      Per quanto concerne l’estensione territoriale, ai sensi dell’articolo 1 RMUE, un marchio
      dell’Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta l’Unione Europea.
      Pertanto, la registrazione di un marchio dev’essere rifiutata anche se è privo di carattere
      distintivo solo in una parte dell’Unione europea. Quella parte dell’Unione Europea potrebbe
      essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
      EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir
      et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il
      carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non
      aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
      EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d’un tracteur en rouge,
      noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
      Nella fattispecie si è stabilito che il pubblico di riferimento è costituito dal pubblico generale
      dell’Unione europea con un livello di attenzione medio. Pertanto, per essere registrato ai
      sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito carattere
      distintivo in seguito all’uso in tutti i territori dell’Unione europea.
      La documentazione prodotta dal richiedente mostra riferimenti all’uso del marchio in Italia.
      Peraltro, questi consistono essenzialmente in estratti dal sito web del richiedente,
      insufficienti, da soli a provare la percezione del marchio da parte del pubblico italiano di
      riferimento. In assenza di ulteriore documentazione, sia di tipo diretto, come ad esempio
      indagini demoscopiche, dichiarazioni di Camere di Commercio e industria o altre
      associazioni di categoria e professionali dell’Unione europea, che di tipo di tipo indiretto o
      secondario, come a esempio, fatturato, spese pubblicitarie, ecc., i documenti a sostegno
      presentati dal richiedente non assolvono l’onere di provare l’acquisto del carattere distintivo
      in seguito all’uso in Italia del marchio richiesto.
      Non vi sono prove relative all’uso in nessun altro paese dell’Unione europea. Pertanto la
      prova dell’acquisito carattere distintivo in seguito all’uso rispetto a tali paesi non è stata
      raggiunta.
      Conclusione
      Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la
      rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio
      richiesto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018710065 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
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      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.
  • Marchio descrittivo  settore alimentare non registrabile

    Marchio descrittivo settore alimentare non registrabile

    CROSTACEI MEDITERRANEI per un prodotto pesce congelato è descrittivo per cui non registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 05/06/2023
    *************************
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018801903
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ***************************
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 08/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
    Classe 29 Pesce congelato.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    − Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
    animali acquatici del mar Mediterraneo.
    − II suddetto significato dei termini «CROSTACEI MEDITERRANEI», di cui il marchio è
    composto, è supportato dai riferimenti del dizionario online TRECCANI, estratti in
    data 07/12/2022 e accessibili agli indirizzi seguenti:
    https://www.treccani.it/vocabolario/crostacei/
    https://www.treccani.it/vocabolario/mediterraneo/
    − I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che il pesce congelato rivendicato in classe 29 consiste di animali acquatici marini
    provenienti dal mar Mediterraneo, nella specie crostacei. Pertanto, nonostante alcuni
    elementi figurativi costituiti da una forma rettangolare spezzata nella parte sinistra da
    una linea bianca verticale e con il lato finale destro biforcato, che richiama la forma di
    un’etichetta a sfondo nero su cui è inserita la scritta «CROSTACEI
    MEDITERRANEI», il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come
    indicativo di informazioni sulla specie dei prodotti.
    − Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    − Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
    grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
    distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
    combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
    ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018801903 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.