Categoria: Marchi Descrittivi

  • SCELTE DI BENESSERE -marchio descrittivo – Alicante 17-01-2023

    SCELTE DI BENESSERE -marchio descrittivo – Alicante 17-01-2023

    Il consumatore che si approccia al prodotto percepirebbe il marchio “SCELTE DI BENESSERE” come uno slogan promozionale che indicherebbe libertà di scegliere modi e cure per stare bene sia fisicamente che moralmente. Per questo motivo in ultima analisi il marchio è stato respinto.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 17/01/2023
    GIAMBROCONO & C. S.P.A.
    Via Rosolino Pilo, 19/b
    I-20129 Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018377902
    Vostro riferimento: EC6475EB/op
    Marchio: SCELTE DI BENESSERE
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: CONAD – CONSORZIO NAZIONALE
    DETTAGLIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA IN
    SIGLA CONAD
    Via Michelino, 59
    I-40127 Bologna
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 09/08/2021, l’Ufficio ha emesso una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, rigettando la registrazione della domanda per tutti i
    prodotti e servizi. In seguito a ricorso del richiedente del 23/09/2021, con lettera del
    13/01/2022 l’Ufficio ha concesso la revisione della decisione di rifiuto appellata in quanto
    contenente un errore procedurale. In seguito a successivo riesame della domanda di MUE,
    in data 25/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
    dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 16 Carta; Cartone; Articoli di cartoleria in carta; Stampati, libri; Riviste;
    Cataloghi; Periodici; Depliant; Volantini; Manuali, Newsletter; Figurine;
    Album per la raccolta di figurine; Materiale per l’istruzione o l’insegnamento
    (tranne gli apparecchi); Articoli di cartoleria e cancelleria; Diari; Agende;
    Locandine, poster, manifesti; Opuscoli; Sacchetti in carta ed articoli per
    l’imballaggio.
    Classe 35 Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale;
    Lavori di ufficio, marketing; Analisi e ricerche di mercato; Marketing
    industriale; Marketing promozionale; Servizi di marketing industriale;
    Marketing e servizi promozionali; Attività promozionali; Servizi di attività
    promozionali di prodotti; Preparazione di materiale promozionale e attività di
    promozioni per terzi; Servizi di pubblicità; Noleggio di spazi e materiale
    pubblicitario; Consulenza in materia di pubblicità e marketing; Distribuzione
    di volantini pubblicitari.
    Classe 38 Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di contenuti estratti da libri,
    prodotti tipografici e stampati, da consultare tramite reti di
    telecomunicazione, ad es. come podcast; Servizi on-line, ovvero
    trasmissione elettronica di notizie, informazioni, compilazione di testi,
    disegni e immagini attraverso reti di telecomunicazione; Servizi di
    informazioni via reti telematiche (ad es. Internet), ovvero trasmissione di
    notizie, messaggi, dati, immagini e documenti; Servizi di provider di reti
    telematiche, ovvero fornitura di accesso a offerte d’informazioni da
    consultare in reti telematiche (ad es. Internet); Approntamento di chatroom e
    forum elettronici in reti telematiche (ad es. Internet); Trasmissione di
    presentazioni video tramite computer e televisione; Messa in onda di
    trasmissioni e contributi televisivi, via cavo e radiofonici, ad es. giochi sonori;
    Fornitura d’accesso a mezzi di comunicazione didattici e d’apprendimento
    su Internet, in particolare unità d’apprendimento multimediale; Fornitura di
    accesso a programmi di computer/software, nonchè supporti per
    l’insegnamento e l’apprendimento (scaricabili) offerti nelle reti telematiche
    (ad es. Internet); Noleggio di tempi d’accesso a una banca dati; Fornitura di
    accesso a banche dati in reti informatiche.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
      richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “liberi atti di benestare
      fisico e morale”. Tale significato è supportato dai riferimenti di dizionario indicati nella
      lettera di obiezione (informazioni estratte da Treccani in data 25/07/2022 agli indirizzi
      https://www.treccani.it/vocabolario/scelta/ e
      https://www.treccani.it/vocabolario/benessere).
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SCELTE DI BENESSERE»
      semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare
      un’affermazione commerciale, una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il
      pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
      commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato e che serve
      meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e servizi. Il segno invita e
      motiva il consumatore di riferimento a scegliere i suoi prodotti e servizi perché
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      costituiscono un’opzione che produce benestare fisico e morale, con tale scelta il
      consumatore ispirerà, otterrà o determinerà per sé e/o per gli altri un beneficio, cioè
      uno stato felice di salute, di forze fisiche e morali. Si pensi a libri, manuali, materiale
      per l’istruzione e stampati in genere, in classe 16, servizi di analisi e ricerche di
      mercato, marketing industriale, ecc., nella classe 35 e servizi di trasmissione
      elettronica di contenuti, notizie, informazioni, ecc., nella classe 38, che abbiano ad
      oggetto o come obiettivo, oppure sostengano o si riferiscano alle opzioni esistenti per
      ottenere un benestare fisico e morale (ad esempio libri e servizi di informazione
      sull’auto aiuto, chat room e forum sulla salute, ecc.).
    • L’espressione “SCELTE DI BENESSERE”, percepita dal pubblico di riferimento nel
      senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio
      pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché
      minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (in tal
      senso, 21/01/2010, C−398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
      L’espressione in questione, infatti, trasmette un messaggio semplice, chiaro e
      preciso, che sarà facilmente comprensibile per i consumatori di lingua italiana, in
      ragione della sua correttezza linguistica e della sua immediatezza (per analogia,
      25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314,
      § 67).
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/08/2022, che possono essere
      sintetizzate come segue:
    1. Un marchio può avere carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
      lettera b) pur contenendo informazioni parzialmente descrittive dei prodotti
      rivendicati. La valutazione del potere distintivo di un segno deve necessariamente
      essere operata all’interno del rapporto tra il segno e un prodotto o un servizio
      determinato, e non in astratto.
    2. Il marchio in questione non è descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rivendicati.
      Seppur tre dei vocaboli di cui è formato sono presenti sul vocabolario e con una
      precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa
      ed elogiativa. Non tutti termini non arbitrari o fantasiosi, sono descrittivi.
    3. La dicitura SCELTE DI BENESSERE, intesa nella sua unicità, è termine di fantasia
      o tuttalpiù elogiativo, e quindi non carente di capacità distintiva in relazione ai
      prodotti e servizi del marchio nelle classi merceologiche 16, 35 e 38.
    4. Anche volendo ammettere che il segno possa richiamare in qualche modo un
      significato “elogiativo”, esso è in ogni caso privo di qualunque carattere espressivo
      che possa comportare, nella mente del pubblico, una relazione diretta e concreta
      con i prodotti e servizi rivendicati delle classi indicate. Essi non possono
      ragionevolmente e nemmeno concretamente racchiudere un benessere.
    5. L’Ufficio ha registrato due marchi figurativi ‘SCELTE DI BENESSERE’ del
      richiedente nelle medesime classi. Pur essendo dei marchi figurativi, la parte
      verbale è quella principale e maggiormente distinguibile da parte del consumatore
      di riferimento. Pertanto, con riferimento al principio di continuità e di non
      discriminazione anche il marchio in oggetto deve essere accettato.
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      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione. Questa, come da lettera del 17/02/2021, è fondata
      sull’assenza di carattere distintivo del segno per il consumatore di riferimento di lingua
      italiana, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      Pertanto, le argomentazioni del richiedente relative alla non descrittività del segno, ai
      sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono irrilevanti e non sono state prese in
      considerazione né affrontate dall’Ufficio.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi privi di carattere distintivo». È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti
      alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro
      ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati
      alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
      considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
      esame (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      reputati inidonei a consentire al pubblico interessato “di fare, in occasione di un acquisto
      successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta,
      ove l’esperienza si riveli negativa” (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
      quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
      o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
      utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare
      come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
      di segno” (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
      Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
      di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
      pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
      che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può
      rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs,
      EU:C:2004:258, § 38).
      È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
      interessato, nel caso di specie, del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di
      attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi
      (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle,
      EU:T:2003:328, § 34).
      Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
      commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente
      come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in
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      modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i
      prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine
      commerciale” (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e
      03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
      L’Ufficio ritiene che, alcune delle affermazioni del richiedente (ad esempio quelle al punto 1
      della sintesi in testa) possano, in astratto, essere valide. Tuttavia, esse sono irrilevanti nel
      caso di specie perché non attinenti col rilievo di cui alla lettera dell’Ufficio. Inoltre, l’obiezione
      sollevata si riferisce all’assenza di carattere distintivo del marchio in esame ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b (e non c) del RMUE, ed in nessuna sua parte menziona
      il carattere descrittivo dei termini che formano il marchio obiettato o del marchio nel suo
      insieme. Come detto, tali affermazioni sono dunque ignorate in questa sede.
      L’Ufficio concorda con il richiedente che, come da giurisprudenza consolidata, da un lato il
      «carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai
      servizi per i quali è stata chiesta la registrazione», ma ricorda che, dall’altro, deve essere
      valutato «in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente» (09/10/2002, T
      360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      Il richiedente sostiene che il marchio deve essere valutato nel suo insieme.
      L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
      individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
      non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
      (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
      Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
      significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
      riferimento, ossia “libere opzioni di benestare fisico e morale”. L’Ufficio sottolinea che il
      richiedente non confuta che l’espressione “SCELTE DI BENESSERE” significhi quanto
      indicato, che è dunque incontestato.
      Il richiedente argomenta che seppur tre dei vocaboli di cui è formato il marchio sono presenti
      sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro
      accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
      necessariamente descrittivi.
      In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è
      oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non offrono tutte
      le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la possibilità di
      registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata esclusivamente
      sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal giudice dell’Unione europea. È pertanto
      sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo
      l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
      In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
      obiezione, e supportato la sua spiegazione dimostrando che tutti i termini di cui è composta
      l’espressione sono presenti sul dizionario, nonché che essi, insieme, concorrono al
      significato del segno contestato come indicato.
      Il richiedente sostiene che non intende utilizzare sul mercato i vocaboli del marchio nella loro
      accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
      necessariamente descrittivi.
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      Tuttavia, l’esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi. Le presunte
      intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio
      viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7,
      RMUE. Inoltre, anche se l’Ufficio dovesse accettare l’argomento del richiedente secondo cui
      intende utilizzare il marchio soltanto in modo non evocativo o elogiativo, il messaggio
      trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non
      sminuisce la questione del carattere non distintivo del segno, poiché ciò che conta è il
      significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti e servizi percepiranno.
      Non si può considerare che l’intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico
      percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione.
      Anche se determinati termini o espressioni potrebbero non essere chiaramente descrittive
      dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, i termini o le espressioni potrebbero comunque
      essere oggetto di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto
      che sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto
      informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine.
      Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di
      informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del
      fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi,
      EU:T:2012:369, § 23).
      Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente
      descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si considera un elemento che fornisce soltanto
      informazioni di tipo promozionale, vale a dire che evidenziano gli aspetti positivi dei prodotti
      e servizi, che invitano il consumatore a scegliere quelli del richiedente perché hanno
      caratteristiche desiderabili, che “fanno stare bene”, cioè apportano benessere psicofisico.
      Proprio in relazione all’espressione “SCELTE DI BENESSERE” la recente decisione della
      Seconda Commissione di ricorso del 11 aprile 2022 nel procedimento R 1649/2021-2, § 30,
      che ha confermato il rifiuto della domanda “SCELTE DI BENESSERE FAI UN GESTO
      BUONO PER TE E PER L’AMBIENTE” ha stabilito che: “l’intera parte iniziale del segno in
      questione, ossia SCELTE DI BENESSERE’ suggerisce che l’acquisto dei prodotti e servizi in
      questione costituisce un’alternativa capace di produrre un benestare fisico e morale nel
      consumatore”.
      Il segno in esame, dunque, indica, ad esempio, che articoli di carta, cartone e stampati di
      vario genere come quelli rivendicati dal marchio, provengano da produzioni sostenibili,
      ottenute in modo ecologico (ad esempio, con materiali riciclabili o con metodi a impronta
      ecologica ridotta) e che il loro utilizzo non danneggi l’ambiente. Oppure che gli stampati
      abbiano ad oggetto, contengano, indichino o si riferiscano alle possibili alternative per
      ottenere il benestare fisico e morale, ad esempio perché relativi a settori quali
      l’alimentazione, le neuroscienze, la spiritualità, l’auto aiuto, ecc. Oppure che i servizi
      designati offrano alternative di benessere, siano prestati in maniera morale, conveniente,
      rispettosa dei consumatori di riferimento e dell’ambiente, abbiano ad oggetto servizi di
      informazione sull’ auto aiuto (per esempio chat room e forum sulla salute), ecc. Il segno
      ispira e motiva all’acquisto di tali prodotti e servizi perché costituiscono un’alternativa che
      ragionevolmente determina un benestare fisico e morale nel consumatore.
      Il segno in esame è, sostanzialmente, uno slogan commerciale promozionale, un’indicazione
      di qualità o un’espressione incitante ad acquistare i prodotti e i servizi rivendicati ed è
      escluso dalla protezione perché svolge solo quella funzione. Il segno, infatti, in ragione della
      sua formulazione e significato, e in assenza di altri elementi, non può essere percepito
      immediatamente come un’indicazione di origine commerciale che possa consentire al
      pubblico di distinguere senza confusione i prodotti o i servizi del richiedente rispetto ad altri.
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      Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
      giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
      un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
      del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
      Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Inoltre, i casi citati dal richiedente, quali ad esempio i MUE n. 018377914
      , n. 018377906 e n. 018377908
      ancorché per le medesime classi 16, 35 e 38, non
      sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto sono dotati di diversi
      elementi verbali e/o figurativi assenti nel segno in esame. Poiché non vi sono situazioni
      identiche né tantomeno analoghe, non vi è violazione del principio di continuità e di non
      discriminazione.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018377902 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • Rifiuto marchio settore riparazione motori auto – descrittivo – Alicante 19-12-2022

    Rifiuto marchio settore riparazione motori auto – descrittivo – Alicante 19-12-2022

    Il marchio AUTOTECNICA MOTORI non indicherebbe l’origine commerciale, ma fornirebbe solamente una informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti e servizi. Per questo motivo il marchio non supera l’esame.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e
    articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 19/12/2022
    BOTTI & FERRARI S.p.A.
    Via Cappellini, 11
    I-20124 Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018710527
    Vostro riferimento: TAU003MUE
    Marchio: AUTOTECNICA MOTORI
    Tipo de marchio: Marchio denominativo
    Nome del richiedente: AUTOTECNICA MOTORI S.r.l.
    Via Augusto Bernardi, 3
    I-26041 Casalmaggiore (CR)
    IT
    I. Sintesi dei fatti
    In data 08/08/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è
    idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    L’obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti e servizi:
    Classe 12: Motori per veicoli.
    Classe 37: Manutenzione e riparazione.
    Classe 42: Servizi di progettazione di motori.
    L’obiezione si basava sui seguenti fatti:
    • il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
    seguente: tecnica motoristica applicata all’automobile.
    • il suddetto significato dei termini «AUTOTECNICA MOTORI», di cui il marchio
    è composto, era supportato da riferimenti di dizionario indicati sui link che

    seguono (estratti in data 08/08/2022):
    https://www.treccani.it/vocabolario/auto1/
    https://www.treccani.it/vocabolario/tecnica/
    https://www.treccani.it/vocabolario/motore/
    Il contenuto di ciascun link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «AUTOTECNICA MOTORI»
    semplicemente come un’indicazione non distintiva che i motori per veicoli
    rivendicati in classe 12 sono realizzati secondo le regole della tecnica
    automobilistica e i servizi di manutenzione e riparazione rivendicai in classe
    37 nonché i servizi di progettazione mirano ad ottimizzare e personalizzare i
    suddetti motori.
    • Inoltre, il fatto che le parole «AUTO» e «TECNICA» sono scritte insieme non
    rende il segno distintivo.
    • Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
    un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come
    un’informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti e
    servizi.
    • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato una richiesta di proroga del termine per presentare
    osservazioni in data 23/09/2022. L’Ufficio ha concesso al richiedente ulteriore due
    mesi di tempo, fino all’ 11/12/2022, per presentare eventuali osservazioni in risposta
    al rifiuto. Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la
    scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su
    motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha
    deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera b), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio
    dell’Unione europea n. 18 710 527 è respinta per tutti i prodotti e servizi della
    domanda.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
    presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
    2 /3
    per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
    decisione.

  • RIFIUTO MARCHIO descrittivo ed elogiativo – Alicante 16-12-2022

    RIFIUTO MARCHIO descrittivo ed elogiativo – Alicante 16-12-2022

    Il marchio “Maison Adorable” ad avviso dell’esaminatore evocherebbe una casa piacevole e adorabile senza creare associazioni commerciali ma solo elogiative con la realtà che le commercializza. Il marchio è rifiutato per la casse 24 biancheria e tessuti per la casa, può essere utilizzato invece per i restanti prodotti in classe 24 e per la classe 25 relativamente all’abbigliamento.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 16/12/2022
    Studio G. CASCELLA
    Giuseppe Cascella
    Corso Matteotti, 30
    I-84015 Nocera Superiore (SA)
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018709003
    Vostro riferimento:
    Marchio: MAISON ADORABLE
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: Francesco CARILLO
    vico Poesia, 16
    I-80047 San Giuseppe Vesuviano
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 15/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 24 Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria
    da casa; Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in
    materiali tessili non tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER
    NEONATI; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata;
    Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di
    raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute;
    BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
    BIANCHERIA DA CUCINA; TESSUTI PER BIANCHERIA INTIMA; COSE
    PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA;
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); TESSUTI
    ELASTICIZZATI LAVORATI A MAGLIA PER BIANCHERIA FEMMINILE;
    ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA).
    L’Obiezione è stata sollevata per i seguenti prodotti della classa 24 ‘Tessuti per biancheria
    intima; tessuti elasticizzati lavorati a maglia per biancheria femminile’ . L’elenco dei
    prodotti obiettati dopo le dovute modifiche sono i seguenti:
    Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria da casa;
    Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in materiali tessili non
    tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER NEONATI; Stoffe; Cotonina;
    Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli
    tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche
    non tessute; BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
    BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO
    IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI
    PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA DA TAVOLA).
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi
    per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In
    questo caso, il consumatore medio di lingua francese attribuirebbe al segno il
    significato seguente traducibile in italiano come: casa adorabile.
    https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/maison/48725
    https://www.cnrtl.fr/definition/adorable
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAISON ADORABLE»
    semplicemente come uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di
    comunicare una dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di
    riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
    commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale/commerciale
    che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che
    i prodotti sono utilizzati/possono essere usati per rendere la tanto amata casa
    molto bella ed accogliente mediante l’acquisto dei prodotti del richiedente.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 01/09/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. Il richiedente afferma che i prodotti della classe 24 possono essere
      raggruppati in due insiemi. La prima categoria sarebbe costituita da
      prodotti che sono scollegati completamente e oggettivamente da
      qualsiasi riferimento alla casa (Tessuti; Stoffe; Cotonina; Controfodere;
      Cachemere; Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto;
      Articoli tessili di raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche
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      non tessute; materiali tessili non tessuti). Altri sono riferibili all’uso
      personale, alcuni hanno uso e significato generale, per nulla riferibile alla
      casa (Biancheria lavorata; Tessuti per la biancheria; biancheria). La
      seconda categoria consisterebbe invece in prodotti di uso generale,
      quindi non riferibili al solo uso in una casa, ma che possono essere
      utilizzati in altri ambiti quali ospedali, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc.
      (Lenzuola; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA; Biancheria da
      letto; Coperte da letto; Biancheria da tavola; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA
      LETTO PER NEONATI; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO
      (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO
      (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI
      (BIANCHERIA DA TAVOLA).
    2. L’Ufficio ha commesso un errore di fondo nel tentativo di attribuire alla
      dicitura ‘MAISON ADORABLE’ una funzione elogiativa dei prodotti riferibili
      al termine ‘maison’. Infatti come già affermato termini quali tavoli, letti e
      cucina possono essere utilizzati i diversi luoghi quali ospedali, ristoranti
      ecc.. L’affermazione dell’Ufficio è che qualsiasi oggetto possa essere
      utilizzato per abbellire la casa rende nullo il carattere distintivo del segno.
      Il richiedente afferma che questi prodotti possono essere brutti, laceri, di
      colore e disegno disturbanti, e così via; quindi non per niente “adorable”.
      L’obiezione per come formulata, non è corretta. L’Ufficio ha generalizzato
      la definizione del termine francese ‘maison’ adattandola al caso di specie.
      Il luogo dove si vive potrebbe essere una grotta o capanna la cui
      disposizione non riguarda certo i suppellettili, ma come è costruita. È
      chiaro se uno vive in una grotta e ci mette della biancheria da letto su un
      giaciglio, sulla terra viva o anche su un letto, ad esempio, abbellisco la
      grotta, ma sicuramente molti non sarebbero d’accordo nel ritenerla una
      ‘MAISON ADORABLE’.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi privi di carattere distintivo».
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
      la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
      l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
      T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
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      «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
      quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
      o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
      utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
      come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
      di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
      Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
      di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
      pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
      che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di
      marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
      § 38).
      È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
      interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
      categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
      EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
      Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
      commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
      paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
      d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
      pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
      del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real
      People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
      EU:T:2003:183, § 21).
      Poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), nel caso di
      specie due termini, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo
      complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli
      elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
      Quindi contrariamente a quanto affermato dal richiedente l’esame del segno è stata condotta
      non solo ed esclusivamente sul significato del termine ‘MAISON’ , bensi sulla dicitura
      ‘MAISON ADORABLE’.
      L’Ufficio ha proceduto all’esame della dicitura, composta da due termini francesi, “MAISON”
      e “ADORABLE”. Si tratta di vocaboli del tutto comuni, facilmente comprensibili per il pubblico
      francese.
      Il messaggio trasmesso è chiaro e inequivoco per il consumatore francese dell’Unione.
      Quest’ultimo attribuirà al segno un significato preciso, facente riferimento ad una casa
      adorabile, accogliente. Tale interpretazione è del resto supportata dagli estratti di dizionario
      riportati dall’Ufficio, dove la dicitura è citata.
      L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato che le verrebbe
      possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza
      necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli
      del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico, sia singolarmente che nel loro insieme.
      L’argomento del richiedente secondo cui il segno in questione può avere diversi
      significati/l’Ufficio ha generalizzato la definizione del termine francese ‘maison’
      adattandola al caso di specie, può costituire un gioco di parole e può essere percepito
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      come ironico, sorprendente e inatteso non lo rende distintivo. Tali differenti elementi rendono
      questo segno distintivo solo se esso venga percepito prima facie dal pubblico destinatario
      come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti del richiedente, e ciò per
      consentire al pubblico di riferimento di distinguere, senza possibilità di confusione, i prodotti
      del richiedente da quelli aventi un’altra origine commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live
      richly, EU:T:2005:325, § 84).
      Un marchio denominativo dev’essere escluso dalla registrazione qualora indichi
      quantomeno in uno dei sui significati potenziali, una caratteristica positiva elogiativa dei
      prodotto e/o servizi.
      Considerando la natura del marchio, i prodotti obiettati (di consumo di massa), nonché il
      pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di
      lingua italiana), l’Ufficio ritiene che la dicitura “MAISON ADORABLE” non può che essere
      considerata come un messaggio promozionale elogiativo, destinato a comunicare una
      dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento (come sopra
      indicato) non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
      commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale/commerciale
      laudativa che tende ad evidenziare un aspetto positivo dei prodotti richiesti, ossia che i
      prodotti sono utilizzati/possono essere usati a rendere la tanto amata casa molto bella ed
      accogliente acquistando i prodotti del richiedente. Se applicato a biancheria da tavola;
      biancheria da letto (o qualsiasi altro prodotto obiettato; a continuazione si ritornerà su questo
      punto), il segno in questione indica per l’appunto che i prodotti contraddistinti sono
      veramente belli e rendono la casa accogliente e confortevole.
      La possibilità che i prodotti del richiedente siano definiti come qualcosa capace di conferire
      bellezza e confort alla casa, sarà senza dubbio interpretata dal consumatore di
      riferimento come un claim commerciale, anziché come un indicatore dell’origine
      commerciale del prodotto.
      L’Ufficio è dell’avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi
      elogiativi/promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali
      diciture come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in
      questione.
      Il richiedente sostiene che l’Ufficio non ha fornito una motivazione per ogni singolo prodotto
      e servizio e/o asserisce che i prodotti appartengono a categorie diverse non direttamente
      riconducibili alla casa. Tuttavia, quando effettua la sua valutazione, l’Ufficio può trattare
      globalmente prodotti e servizi se il messaggio è sufficientemente generico da applicarsi a
      categorie di prodotti e servizi (31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324,
      § 47).
      Nel caso di specie, il messaggio del segno in questione è sufficientemente generico da
      applicarsi a tutti i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione, in quanto tutti i prodotti
      obiettati sono utilizzati in casa o hanno un uso domestico, contrariamente a quanto
      affermato dal richiedente.
      A titolo esemplificativo e contrariamente a quanto affermato dal richiedente secondo cui i
      seguenti prodotti Tessuti; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Articoli tessili
      in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di raso; Articoli tessili
      di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute; materiali tessili non tessuti)
      sarebbero completamente scollegati da qualsiasi riferimento alla casa. L’Ufficio
      contende che questi prodotti possono essere/sono utilizzati per fodere di cuscini,
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      copri letto, coperte, ecc.. Mentre per quanto concerne l’argomento in relazione ai
      rimanenti prodotti (Lenzuola; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
      Biancheria da letto; Coperte da letto; Biancheria da tavola; COPRITAVOLI; BIANCHERIA
      DA LETTO PER NEONATI; BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO
      (BIANCHERIA); BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO
      (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI (BIANCHERIA
      DA TAVOLA. Il richiedente afferma che essi sono prodotti di uso generale, quindi non
      riferibili al solo uso in una casa, ma che possono essere utilizzati in altri ambiti
      quali ospedali, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc.). Anche in questa occasione
      l’Ufficio non condivide l’opinione del richiedente posto che questi prodotti, pur non essendo
      di uso/impiego esclusivo di casa, sono comunque e palesemente usati e presenti in tutte le
      abitazioni/case. Prodotti quali asciugamani, lenzuola, coprimaterasso, guanciali, accappatoi,
      ecc. sono prodotti per la stragrande maggioranza per essere utilizzati a livello domestico.
      Infine, va precisato che prodotti quali lenzuola, federe in generale biancheria utilizzata in
      strutture ospedaliere, dal punto di vista merceologico e della classificazione sono prodotti
      propri della classe 10 e non della classe 24 contrariamente a quanto asserito dal
      richiedente. Ad avviso dell’Ufficio le osservazioni del richiedente sono infondate e irrilevanti
      nel caso di specie.
      Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nei punti 1 e 2 sono da rigettare.
      Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di
      carattere distintivo.
      Ad avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel
      messaggio in questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine
      imprenditoriale unicamente qualora fosse educato a farlo attraverso un lungo processo di
      familiarizzazione con i prodotti di cui trattasi.
      Tuttavia, il richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018709003 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 24 Tessuti; Tessuti per la biancheria; Lenzuola; Biancheria da letto; Biancheria
      da casa; Coperte da letto; BIANCHERIA DA TAVOLA; Biancheria da letto in
      materiali tessili non tessuti; COPRITAVOLI; BIANCHERIA DA LETTO PER
      NEONATI; Stoffe; Cotonina; Controfodere; Cachemere; Biancheria lavorata;
      Articoli tessili in materiali sintetici; Articoli tessili di velluto; Articoli tessili di
      raso; Articoli tessili di cotone; Articoli in materie plastiche non tessute;
      BIANCHERIA; BIANCHERIA DA BAGNO; BIANCHERIA DI SPUGNA;
      BIANCHERIA DA CUCINA; COSE PER IL LETTO (BIANCHERIA);
      BIANCHERIA DA LETTO IN CARTA; TOVAGLIOLI DI TESSUTO
      (BIANCHERIA DA TAVOLA); ARTICOLI TESSILI DI PICCOLE DIMENSIONI
      (BIANCHERIA DA TAVOLA).
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      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
      Classe 24 TESSUTI PER BIANCHERIA INTIMA; TESSUTI ELASTICIZZATI LAVORATI
      A MAGLIA PER BIANCHERIA FEMMINILE.
      Classe 25 Abbigliamento; Cappelleria; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in
      pelle; Abbigliamento per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti;
      Abbigliamento per ginnastica; Abiti; Accappatoi; Accappatoi da bagno; Articoli
      di abbigliamento; Bandane [foulards]; Bavaglini non di carta; Berretti;
      Biancheria personale; Biancheria personale antisudorifica; Bluse; Boa
      [pelliccia da collo]; Body [giustacuori]; Bretelle; Busti; Calotte; Calzature;
      Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche; Calzini; Calzoni;
      Camicette; Camicette a maniche corte; Camicie; Camiciotti; Camiciuole;
      Canottiere; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappotti; Cappucci [indumenti];
      Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants; Colletti
      [indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Corredini da neonato; Corsaletti;
      Costumi; Costumi da spiaggia; Costumi in maschera; Cravatte; Cravatte
      lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Fasce per la testa
      [abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento]; Fazzoletti di seta
      [foulard]; Gabardine [indumenti]; Giacche; Giacche per la pesca; Giarrettiere;
      Gonne; Grembiuli abiti; Grembiuli [indumenti]; Guanti [abbigliamento]; Guanti
      da sci; Impermeabili; Indumenti confezionati; Indumenti lavorati a maglia;
      Jerseys [indumenti]; Leggings; Leggings [pantaloni]; Maglie [indumenti];
      Magliette; Maglioni; Mantelline; Maschere per dormire; Minigonne; Mutande;
      Mutandine da bagno; Panciotti; Pantaloni; Pantaloncini; Pantofole; Parka;
      Pellicce; Pellicce [indumenti]; Pigiama; Polsini [abbigliamento]; Poncho;
      Pullover; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseno; Rinforzi al
      tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno; Scarpe; Scarpe da bagno;
      Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia; Scarpe per calciatori; Scarpe per
      lo sport; Scialli; Sciarpe; Slip; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sotto-piedi;
      Sottogonne; Sottovesti [indumenti intimi]; Stivaletti; Stivali; Tailleurs; Stole
      [pellicce]; Suole interne; Tee-shirt; Toghe; Turbanti; Tute da sci nautico; Tute
      [indumenti]; Uniformi; Veli [indumenti]; Vestaglie; Visiere di cappelli; Visiere
      parasole [cappelleria]; Visiere come copricapo; Zoccoli [calzature].
      Classe 35 Organizzazioni di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Servizi al
      dettaglio in relazione a filati; Pubblicazione di testi pubblicitari; Diffusione di
      annunci pubblicitari; Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento
      e accessori per abbigliamento; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo
      di comunicazione per la vendita al dettaglio; Vendita al dettaglio d’articoli
      sportivi; Gestione di un’impresa di vendita al dettaglio per conto terzi; Servizi
      di vendita al dettaglio di tessuti per la casa; Gestione commerciale di punti
      vendita all’ingrosso e al dettaglio; Servizi al dettaglio in relazione ad articoli
      per lo sport; Servizi di vendita al dettaglio in linea di abbigliamento; Servizi di
      vendita al dettaglio relativi a pellicce ecologiche; Servizi di vendita al dettaglio
      in materia di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio di accessori moda;
      Pagina 8 di 8
      Servizi di vendita al dettaglio in materia di tappeti; Servizi di vendita al
      dettaglio di pellicce; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a tessuti;
      Servizi di vendita al dettaglio in relazione all’abbigliamento; Marketing;
      Marketing promozionale; Pubblicità e marketing; Servizi di marketing; Servizi
      di marketing diretto; Servizi di agenzia di marketing; Promozione, pubblicità e
      marketing di siti web on-line; Servizi di pubblicità e promozione delle vendite;
      Servizi pubblicitari, di marketing e di promozione; Franchising (Consulenza
      aziendale in materia di -); Servizi di pubblicità aziendale in materia di
      franchising; Assistenza aziendale in materia di franchising; Servizi all’ingrosso
      in relazione a tessuti; Pubblicità, compresa pubblicità on-line su una rete
      informatica; Pubblicità on-line su reti di comunicazione informatiche; Servizi di
      vendita al dettaglio relativi alla cappelleria; Servizi di vendita al dettaglio
      online di borse; Servizi di vendita al dettaglio online di articoli d’abbigliamento;
      Servizi di vendita all’ingrosso di pellicce; Servizi di vendita online al dettaglio
      inerenti l’abbigliamento; Servizi di vendita online al dettaglio inerenti i prodotti
      di cosmetica e bellezza; Servizi di vendita all’ingrosso relativi a pellicce
      sintetiche; Servizi all’ingrosso in relazione a valigie; Servizi all’ingrosso in
      relazione ad articoli per il cucito; Servizi all’ingrosso in relazione ad articoli per
      lo sport; Servizi all’ingrosso in relazione ad accessori per la bellezza
      dell’uomo; Servizi all’ingrosso in relazione a prodotti per la profumazione;
      Servizi all’ingrosso in relazione all’abbigliamento; Servizi al dettaglio in
      relazione ad articoli per il cucito; Servizi all’ingrosso in relazione a gioielleria;
      Servizi al dettaglio in relazione a ombrelli; Servizi al dettaglio in relazione ad
      accessori per la bellezza dell’uomo.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione.
  • REGISTRARE MARCHIO SETTORE BISCOTTI, CONFETTURE, PRODOTTI DOLCIARI – Alicante 05-12-2022

    REGISTRARE MARCHIO SETTORE BISCOTTI, CONFETTURE, PRODOTTI DOLCIARI – Alicante 05-12-2022

    Bontà di Puglia: di fronte a questo marchio il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione dei prodotti e indicherebbe che tutti i prodotti in oggetto pugliesi sono di buon sapore e gradevoli al gusto.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

    Alicante, 05/12/2022
    TMSHELL
    Via Liberiana, 17
    I-00185 Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018707655
    Vostro riferimento: 2205013BONTADIPUGLIA
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: Cirillo Group S.p.A.
    Largo Somalia, 67
    I-00191 Roma
    ITALIA

    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 07/06/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa che il marchio oggetto della domanda sia
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Contemporaneamente, l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera j), RMUE perché il marchio oggetto della domanda evoca l’indicazione geografica
    protetta ‘Olio di Puglia’ (IGP) (PGI-IT-02381).
    L’obiezione è stata sollevata per i prodotti delle classi 29 e 30, che dopo le modifiche dovute
    alla limitazione effettuata in data 15/09/2022, a seguito della quale sono stati cancellati i
    prodotti olio ad uso alimentare e olio di girasole ad uso alimentare dalla classe 29,
    sono i seguenti:
    Classe 29 Confetture; Legumi conservati; Legumi secchi; Crostacei non vivi; Olive
    conservate; Passato di pomodoro; Conserve di pesce; Creme spalmabili a
    base di verdure; Verdure trasformate; Alimenti salati [cibi conservati sotto
    sale]; Paté di olive; Pomodori pelati; Pomodori trattati; Concentrato di
    pomodoro; Condensato di pomodori; Pomodori in scatola; Conserve di
    pomodoro.
    Classe 30 Pane biscottato; Biscotti; Biscotti di malto; Capperi; Condimenti; Sale da
    cucina; Spezie; Zucchero; Salse [condimenti]; Salsa di pomodoro; Sughi di
    carne [salse]; Erbaggi conservati [condimenti]; Pesto; Salse per pasta;
    Crostini; Salse a base di pomodoro.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    − Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
    seguente: cosa(e) buona(e), con un buon sapore, gusto gradevole di una
    ben precisa regione dell’Italia meridionale.
    − Il suddetto significato dei termini «Bontà di Puglia», contenuti nel marchio, è
    supportato dai riferimenti dei dizionari online Garzanti Linguistica, Il Nuovo
    De Mauro e dell’Enciclopedia Treccani estratti in data 06/06/2022 e
    accessibili agli indirizzi seguenti:
    https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bont%C3%A0
    https://dizionario.internazionale.it/parola/di
    https://www.treccani.it/enciclopedia/puglia/
    − I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
    dell’informazione che i prodotti richiesti (Condimenti; Legumi secchi; Olio ad
    uso alimentare; Conserve di pesce; Crostacei non vivi; Olive conservate;
    Passato di pomodoro; Verdure trasformate; Spezie; Salse per pasta, ecc.)
    sono cose buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa
    regione dell’Italia meridionale, ovvero la Puglia. Pertanto, nonostante alcuni
    elementi figurativi/stilizzati (costituiti dai caratteri corsivi piuttosto comuni e
    perfettamente leggibili della parte denominativa del segno, sovrastati
    dall’immagine di una campagna con un trullo che rimanda concettualmente
    al termine ‘Puglia’ presente nel segno), il consumatore di riferimento
    percepirà il segno come indicativo di informazioni sulla specie/qualità e la
    provenienza geografica dei prodotti.
    − Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
    carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto
    a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i
    prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 05/08/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue.

    1. Sul piano semantico che il termine «bontà» non è usato nel marchio in esame come
      prettamente descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati. Invero, il termine è
      utilizzato come un riferimento generico e vago a prodotti alimentari di eterogena
      natura, senza che si possa desumere da esso la specie (ad es. legumi, crostacei,
      Pagina 3 di 7
      pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati; non vivi; passato).
      In altre parole, in realtà il termine «bontà» non descrive in nulla i prodotti in concreto
      rivendicati nella domanda di marchio, benché faccia parte di una terminologia
      indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari.
    2. Il marchio è stato specificamente elaborato in questa veste grafica, che nasconde la
      preposizione «di» e fa leva proprio sulla genericità del termine «bontà». Così
      facendo, a colpo d’occhio la dicitura sembra essere «Bontà Puglia», in relazione alla
      quale il collegamento con i prodotti alimentari sfuma e si diluisce, al corrispondente
      espandersi di un concetto ampio di bontà, che trascende l’apprezzamento
      gastronomico per alludere ad una qualità di tipo umano.
      Circa l’immagine che sovrasta la denominazione, occorre rilevare che la sua
      stilizzazione non rientra in nessun caso previsto dalle direttive dell’Ufficio di elementi
      figurativi non distintivi, poiché manca del tutto una rappresentazione dei prodotti,
      verosimile o simbolica.
      Anche a voler ammettere la possibilità che un legame con una caratteristica dei
      prodotti possa esserci, il punto su cui focalizzare la valutazione circa la sussistenza
      del carattere distintivo dell’immagine è il grado di stilizzazione dell’immagine stessa.
      Sempre secondo le direttive dell’Ufficio, una stilizzazione che superi la mera
      descrizione simbolica può validamente considerarsi distintiva. Nel caso del marchio
      in esame, siamo quanto mai lontani da una descrizione simbolica, trovandoci invece
      davanti ad una composizione paesaggistica complessa, dettagliata e ben definita, in
      cui le scelte dell’autore si estrinsecano in molteplici caratteristiche, come il
      posizionamento degli elementi, i colori, le luci, prospettive e punti di fuga. Altrimenti
      detto, l’elemento figurativo del marchio è pienamente originale, approfonditamente
      utilizzato e immediatamente riconoscibile da parte del pubblico.
    3. L’Ufficio ha registrato in precedenza marchi identici e simili alla domanda di marchio
      in oggetto.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      A seguito della limitazione richiesta ed effettuata in data in data 15/09/2022, l’obiezione ai
      sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, è stata revocata.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione per ciò che concerne l’impedimento assoluto alla
      registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2
      RMUE.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Pagina 4 di 7
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34)
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    4. Sul significato del segno «Bontà di Puglia»
      Il richiedente afferma che il termine «bontà» non è usato nel marchio in esame come
      descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati, bensì come un riferimento generico e vago
      a prodotti alimentari di eterogena natura, senza che si possa desumere da esso la specie
      (ad es. legumi, crostacei, pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati;
      non vivi; passato). Ciò, precisa il richiedente, nonostante il fatto che «bontà» faccia parte di
      una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari.
      Al riguardo, conviene rilevare che il termine «bontà» è una parola di base del vocabolario
      italiano, comunemente utilizzata, tra l’altro, per indicare il sapore o il gusto gradevole di un
      alimento, il suo essere buono e gustoso, ciò che risulta nella qualità del prodotto, ovvero per
      indicare l’alimento stesso in quanto prelibatezza, ciò che risulta nel tipo di prodotto.
      La spiegazione fornita in tal senso dall’Ufficio è stata supportata con definizioni dei dizionari
      degli elementi del segno, che riflettono il modo in cui lo stesso verrà compreso nel mercato
      interessato, ovvero come attributivo dell’informazione che i prodotti sono degli alimenti con
      un buon sapore, un gusto gradevole e provenienti di una ben precisa regione
      dell’Italia meridionale, ossia la Puglia. Pertanto, il significato del segno così come verrà
      percepito dal pubblico di riferimento è sufficientemente chiaro, e non necessita uno sforzo
      intellettivo per comprenderne il messaggio elogiativo sulle qualità dei prodotti, o la loro
      provenienza. D’altronde, è lo stesso richiedente ad asserire che il termine «bontà» «fa parte
      di una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari».
      Pagina 5 di 7
      Il richiedente ammette, altresì, che il termine è utilizzato come un riferimento generico e
      vago a prodotti alimentari di eterogena natura, ma non alla loro specie. Orbene, la specie di
      tali prodotti si desume dal legame che il marchio ha con i prodotti rivendicati nella domanda.
      Al riguardo, si sottolinea nuovamente che il carattere descrittivo di un segno può essere
      valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il
      segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008,
      T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD
      BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Di conseguenza, si deve concludere che, in considerazione del suo significato intrinseco, gli
      elementi verbali del segno «Bontà di Puglia» saranno innanzitutto intesi dal pubblico
      destinatario come un’indicazione informativa sulla qualità e specie dei prodotti, piuttosto che
      come un marchio.
    5. Sugli elementi figurativi del segno
      Il richiedente afferma che, sulla base delle direttive dell’EUIPO, il segno in questione è
      dotato, anche dal punto di vista figurativo, di capacità distintiva.
      Nel caso di specie, il segno , è un marchio figurativo. La denominazione
      «Bontà di Puglia» è scritta in corsivo con colore giallo. Le componenti verbali sono
      sovrastate da una figura ovoidale in cui è rappresentato un paesaggio bucolico con dei trulli
      e alberi aventi la forma di ulivi posti su di un suolo paglierino, ritraente una tipica immagine
      della Puglia.
      L’Ufficio conferma che la presenza di elementi figurativi può conferire un carattere distintivo
      a un segno costituito da un elemento denominativo descrittivo e non distintivo in modo da
      renderlo idoneo alla registrazione come marchio dell’Unione Europea.
      Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio contenente elementi verbali descrittivi e non
      distintivi non può basarsi su elementi figurativi di natura superficiale o intrinsecamente privi
      di carattere distintivo, a meno che la combinazione che ne risulta non sia distintiva nel suo
      complesso (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72).
      Per ciò che concerne l’argomento del richiedente, secondo cui la preposizione «di» è stata
      volutamente posta in secondo piano per far leva proprio sulla genericità del termine «bontà»,
      di modo da far apparire la dicitura come semplice «Bontà Puglia», e pertanto sfumando il
      rapporto diretto con i prodotti e la loro origine geografica, lo stesso non può essere accolto.
      In effetti, il marchio è costituito dai termini «Bontà di Puglia» e la rivendicazione del
      richiedente sulla voluta riduzione della preposizione «di» non sminuisce la questione del
      mero carattere descrittivo, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli
      acquirenti o gli utenti dei prodotti percepiranno. Non si può considerare che l’intenzione del
      richiedente di alludere ad una qualità di tipo umano trascendendo l’apprezzamento
      gastronomico, incida sul modo in cui il pubblico percepisce il marchio oggetto della domanda
      di registrazione, come è stato significato dall’Ufficio. Inoltre, anche a voler accettare la
      Pagina 6 di 7
      rivendicazione del richiedente, ciò non modificherebbe la percezione del segno da parte del
      pubblico di riferimento come indicativo dell’informazione che i prodotti richiesti sono cose
      buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa regione dell’Italia
      meridionale, ovvero la Puglia.
      Con riferimento agli elementi puramente figurativi, tali elementi nell’ambito della loro
      composizione devono avere un impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per
      renderlo distintivo. Nel caso che ci occupa, l’immagine della campagna pugliese non è
      sufficiente a distrarre l’attenzione del consumatore dal messaggio informativo veicolato dal
      segno di prelibatezze provenienti dalla Puglia, e non è in grado di creare un’impressione
      duratura del marchio. In effetti, gli elementi figurativi presenti nel marchio non presentano
      alcun carattere che consenta al pubblico interessato di distinguere senza possibilità di
      confusione i prodotti oggetto della domanda di registrazione da quelli che hanno una
      provenienza commerciale diversa. Ne consegue che i detti elementi grafici non possono
      svolgere la funzione essenziale di un marchio, rispetto ai prodotti pertinenti (15/09/2005, C37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72).
      Tenuto conto della natura ricorrente delle caratteristiche tipografiche che presenta il segno
      «Bontà di Puglia» e della mancanza di qualsiasi elemento distintivo particolare, i caratteri
      tipografici di base/standard in corsivo, nonché l’immagine tipica della campagna di Puglia,
      che richiama la provenienza geografica dei prodotti, non consentono al marchio richiesto di
      garantire al pubblico interessato l’identità di origine dei prodotti oggetto della domanda di
      registrazione. Pertanto, il marchio nel suo complesso non è distintivo e dunque non è
      registrabile.
    6. Sulle precedenti registrazioni di marchi identici e simili concesse dall’Ufficio
      Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni identiche e simili,
      determinando una disparità di trattamento difficile da spiegarsi.
      Tale argomento non è condiviso in quanto, come risulta dalla giurisprudenza consolidata
      della Corte, «le decisioni che l’Ufficio è portato a prendere relativamente alla registrazione di
      un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio dell’Unione Europea deve essere valutata unicamente sulla base
      del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      dell’Ufficio (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass
      Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      Ad ogni modo, anche a voler supporre che i marchi citati dal richiedente siano identici e
      simili al segno in questione, conviene rilevare che nell’osservanza del principio della parità di
      trattamento e, appunto, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di marchio
      deve essere effettuato caso per caso e tener conto delle decisioni già prese dall’Ufficio su
      domande simili al fine di accertare se sia opportuno o meno decidere nello stesso senso, o
      se il segno in questione sia oggetto di un impedimento alla registrazione, nel rispetto del
      principio di legalità (21/05/2015, T-203/14, Splendid, §§ 47-60; (27/02/2015, T-106/14,
      Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 e giurisprudenza ivi citata; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
      EU:C:2011:139, § 74-77). Di conseguenza, chi deposita una domanda di registrazione di un
      segno come marchio non può far valere, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una
      decisione identica, un eventuale illecito commesso a vantaggio di un altro (27/02/2002, T
      Pagina 7 di 7
      106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Ciononostante, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale
      domanda in quanto, in primis le registrazioni MUE n° 004204251, n° 004087251, n°
      003578011, n° 004462041 e n° 006275143 sono assai risalenti nel tempo e le pratiche
      dell’Ufficio sono cambiate nel corso degli anni, anche in accordo con le modifiche legislative.
      Il MUE n° 011623477, anch’esso di lunga data, avrà dovuto ricevere una valutazione
      positiva sul suo carattere distintivo in quanto, probabilmente, all’epoca del suo deposito
      possedeva un carattere distintivo intrinseco, dovuto agli usi differenti del mercato di
      riferimento e/o alla differente percezione del pubblico di riferimento. Inoltre, gli elementi
      figurativi presenti in alcune di tali registrazioni hanno un grado di stilizzazione elevato e un
      impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per renderlo distintivo, come ad esempio i
      marchi n° 004204251 e n° 018640734.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018707655 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.
  • VOCAL CARE: marchio rifiutato – Alicante – 24-11-2022

    VOCAL CARE: marchio rifiutato – Alicante – 24-11-2022

    VOCAL CARE è un marchio denominativo del settore dolciario in particolare Caramelle. Vocal letteralmente è “riferito alla voce umana”. CARE tradotto è “ciò che è necessario per la salute, il benessere, il mantenimento e la protezione di qualcosa o qualcuno”

    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti obbiettati sono caramelle e sciroppi per la salute, benessere e protezione della
    voce.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 24/11/2022
    GUARDAMAGNA E ASSOCIATI
    Piazza San Pietro in Gessate, 2
    I-20122 Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018677721
    Vostro riferimento:
    Marchio: VOCAL CARE
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: Danila Satragno
    Via Montenotte, 19
    I-17100 Savona
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 20/04/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
    Classe 5 Caramelle per uso medico; Sciroppi per uso farmaceutico.
    Classe 41 Accademie [educazione]; Educazione; Istruzione; Pubblicazione di libri;
    Esercitazione pratica [dimostrazione]; Organizzazione e gestione di laboratori
    di formazione [workshop]; Pubblicazioni tramite computer; Orientamento
    professionale; Servizi di istruzione forniti da scuole; Tutoraggio.


    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
    significato seguente: cura, attenzione, salute della voce.
    Il suddetto significato dei termini “VOCAL” e “CARE” di cui il marchio è composto, è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    VOCAL Relating to the human voice (informazioni estratte dal dizionari Lexico
    in data 20.04.2022 all’ indirizzo
    https://www.lexico.com/definition/vocal)
    Traduzione non ufficiale all’italiano: riferito alla voce umana
    CARE The provision of what is necessary for the health, welfare,
    maintenance, and protection of someone or something. (informazioni
    estratte dal dizionario Lexico in data 20.04.2022 all’ indirizzo
    https://www.lexico.com/definition/care)
    Traduzione non ufficiale all’italiano: ciò che è necessario per la salute,
    il benessere, il mantenimento e la protezione di qualcosa o qualcuno.
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti obbiettati sono caramelle e sciroppi per la salute, benessere e protezione della
    voce. Per quanto riguarda i servizi i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come
    indicativo dell’informazione che essi hanno come oggetto la salute, cura, protezione e il
    benessere in generale della voce. Pertanto, il segno descrive il tipo dei prodotti e l’oggetto
    dei servizi obbiettati.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di
    conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a
    norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

    II. Sintesi delle argomentazioni della richiedente
    La richiedente ha presentato le sue osservazioni il 17.06.2022, che possono essere
    sintetizzate come segue.

    1. Si informa l’Ufficio circa la formazione professionale della richiedente, il suo
      metodo di potenziamento e allenamento della voce e la scuola basata su di
      esso
    2. La richiedente ha inoltre ideato due preparazioni alimentari utili per migliorare
      le performance canore.
    3. La richiedente ha registrato il marchio presso l’UIBM.
    4. La richiedente considera che il pubblico di riferimento dovrebbe essere anche
      quello che non ha conoscenze della lingua inglese per il quale il segno non
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      sarebbe descrittivo e privo di distintività. Il pubblico di riferimento, inoltre, non
      è il consumatore generico bensì professionale e attento, guidato dalle
      recensioni e testimonianze presenti nel mercato di riferimento. La richiedente
      fa riferimento a varie sentenze.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la
      registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta,
      quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza
      della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      1,2 – L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi dei termini che compongono il segno,
      dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. In base alle definizioni è
      evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine a una espressione
      lessicalmente e grammaticalmente corretta, oltre che facilmente interpretabile dal
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      consumatore di riferimento, sia esso il consumatore specializzato o no, senza necessità di
      complicati sforzi mentali. Si tratta di due termini comuni in inglese. Il segno è traducibile in
      italiano come “cura, salute della voce”. Quindi l’Ufficio si è limitato a riportare il significato
      dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla
      dicitura nel suo insieme ed associata ai prodotti e servizi, l’unica interpretazione che, di
      primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di
      riferimento.
      4- Per quanto riguarda l’argomento sul pubblico di riferimento giova ricordare che la
      descrittività e distintività di un segno non può essere determinata dal fatto che una parte del
      pubblico di riferimento non conosce la lingua utilizzata nel marchio, ma al contrario deve
      essere accertato che nessuna parte del pubblico di riferimento della UE consideri il marchio
      descrittivo e quindi mancante di distintività. L’ articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una
      disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea (UE) e deve essere interpretato sulla
      base di una norma comune dell’UE. Tuttavia, l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la
      registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE.
      Pertanto, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o
      manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013,
      T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
      La richiedente ritiene che i consumatori di riferimento prestino un maggiore livello di
      attenzione. Tuttavia, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di
      attenzione superiore alla media non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici
      utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha
      affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo
      più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir
      machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
      3- Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dalla richiedente in base alla
      giurisprudenza consolidata:
      il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è
      costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui
      applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di conseguenza, l’idoneità
      alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] deve essere valutata
      esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se
      del caso, il giudice dell’Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di
      uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione
      dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione
      sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la
      direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica nella quale trae
      origine il segno verbale controverso.
      (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
      Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalla decisione nazionale a cui fa
      riferimento la richiedente. Soprattutto, il marchio nazionale italiano ha poco a che vedere con
      la richiesta di marchio comunitario in oggetto. E il fatto che apparentemente, per comodità, ci
      sia una tendenza ad abbreviare il marchio nazionale italiano non prova né distintività
      intrinseca né acquisita del segno.
      Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell’Ufficio
      del 20/04/2022, la richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto
      aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,

      RMUE. Inoltre, la richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via
      principale.
      Nella rivendicazione la richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere
      distintivo in seguito all’uso in relazione a tutti i prodotti della domanda di marchio.
      A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell’uso il 16.06.2022 e il
      31.08.2022.
      Le prove di cui tenere conto sono le seguenti:
      • Wikipedia.pdf
      • Art. metodo.pdf
      • testimonial.pdf
      • testimonianza.pdf
      • Copertine libri.pdf
      • sciroppo e spray.pdf
      • I articolo.pdf
      • II articolo.pdf
      • Video.pdf
      • UIBM.pdf
      • Video YT Efrem.pdf
      • Libri estero.pdf
      • Jazz Night.pdf
      • A lezione.pdf
      • Vocal celebrity.pdf
      • Big della musica.pdf
      • Voglio cantare.pdf
      • Stonati.pdf
      • Eurovision.pdf
      • Segreti Satragno.pdf
      • Alpago.pdf
      • Appuntamenti.pdf
      • Satragno manager.pdf
      • Satragno compl.pdf
      • Artisi festival.pdf
      • Artisi Tributo.pdf
      • Artisi Radio.pdf
      • Cena in jazz.pdf
      • Alda’s song.pdf
      • Nnuova sede.pdf
      • Artisi Summer.pdf
      • 1a classe VC.pdf
      • OneDay.pdf
      • Nostalgia.pdf
      • Loano.pdf
      • Daniel Posniak.pdf
      • Scuola Albenga.pdf
      • apre Sanremo.pdf
      • Metodo VC.pdf
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      • MASTER.pdf
      • VC Loano.pdf
      • CORSI VC.pdf
      • LO e MI novità.pdf
      • Appuntamenti BL.pdf
      • Vocal MN.pdf
      • Casa musica.pdf
      • SV accademia.pdf
      • Talenti.pdf
      • Strade illegali.pdf
      • Chicago Popular.pdf
      • Fresno24.pdf
      • The Voice DE.pdf
      • Congresso RA.pdf
      • PEVOC14.pdf
      • Sito int.pdf
      • VC Google.pdf
      Le summenzionate prove riguardano:
      • Vari articoli di riviste e giornali,
      • la pagina Wikipedia della richiedente;
      • testimonianze dei clienti della richiedente
      • vari video pubblicati su Youtube
      • raccolte delle copertine dei libri scritti e pubblicati dalla richiedente e relativi links di
      Amazon
      • immagini dello sciroppo e spray ideato dalla richiedente
      • articoli di testate online
      • registrazione marchio italiano “Vocal care Danila Satragno”
      • links Amazon
      In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati
      dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non ostano alla
      registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si
      chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti,
      nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il
      marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come
      un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno
      sforzo economico della richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le
      considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a
      d),RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere
      liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo
      a favore di un solo operatore economico […].
      In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in
      seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico
      pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da
      una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione relativa all’acquisto di
      un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono
      essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come
      percentuali determinate […].
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      In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7,
      paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve
      essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in cui esso ne era privo alla luce
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […].
      In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
      dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la
      quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata
      dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la
      percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da
      un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e
      industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli
      ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al
      marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere
      che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio
      è soddisfatta […].
      In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso
      quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai
      servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la
      percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in
      questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto […]
      (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
      C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
      EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
      La Corte ha dichiarato che le prove dirette quali le dichiarazioni delle associazioni
      professionali e gli studi di mercato sono di solito i mezzi più rilevanti per provare il carattere
      distintivo acquisito attraverso l’uso. Fatture, spese pubblicitarie, riviste e cataloghi possono
      aiutare a corroborare tali prove dirette (29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica,
      EU:T:2013:40, § 74).
      Alle prove presentate da fornitori o distributori si dovrebbe attribuire, in generale, minore
      peso, poiché è meno probabile che provengano da una prospettiva indipendente. Il grado di
      indipendenza dei fornitori e dei distributori influenzerà il peso attribuito dall’Ufficio alle loro
      prove (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 54-56).
      Una dichiarazione resa non da un terzo indipendente, ma da una persona legata al da un
      rapporto di lavoro, non può di per sé costituire una prova sufficiente che il marchio oggetto
      della domanda di registrazione abbia acquisito carattere distintivo attraverso l’uso. Tale
      dichiarazione deve essere trattata come puramente indicativa e deve essere corroborata da
      altre prove (21/11/2012, T 338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51).
      Poiché la funzione principale di un marchio è di garantire l’origine dei prodotti e dei servizi, il
      carattere distintivo acquisito deve essere valutato in relazione ai prodotti e servizi di cui
      trattasi. Di conseguenza, le prove della richiedente devono dimostrare un legame tra il
      segno e i prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione, stabilendo che il pubblico di
      riferimento, o almeno una parte significativa di esso, identifica grazie al marchio i prodotti e
      servizi come provenienti da un’impresa determinata (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
      Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, T-211/06, T-213/06, T-155/07 & T-178/07,
      Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).
      Valutazione delle prove
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      La pagina Wikipedia della richiedente non apporta informazioni circa l’esposizione del segno
      al pubblico di riferimento in questione, ovvero quello di lingua inglese. Informa della biografia
      e vita professionale della richiedente.
      Gli articoli e riviste di giornali così come i video pubblicati su YOUTUBE dimostrano un certo
      successo della richiedente nell’ambito della cura della voce. Ciononostante, questi elementi
      non provano che il pubblico di riferimento consideri tale segno come un marchio d’impresa
      relativamente ai prodotti e servizi oggetto del rifiuto.
      Non sono stati forniti dati alcuni circa il fatturato delle preparazioni mediche della richiedente,
      per esempio, né volume delle vendite relativamente ai servizi in questione durante il periodo
      rilevante che avrebbero potuto offrire indicazioni circa la reale esposizione del marchio e il
      territorio di riferimento.
      Le foto dello spray e sciroppo così come la presenza di video della richiedente sulla
      piattaforma YOUTUBE non forniscono informazione certa alcuna circa all’effettiva
      esposizione o meno di una parte consistente del pubblico di riferimento al segno in esame in
      modo che possa riconoscerlo come una chiara indicazione di una ben precisa origine
      imprenditoriale relativamente ai prodotti e servizi oggetto del rifiuto.
      Le prove fornite non sono idonee a dimostrare che una parte consistente del pubblico di
      riferimento identificherebbe i prodotti e servizi oggetto del ricorso come provenienti da
      un’impresa determinata.
      Si ricorda, al riguardo, che un marchio può essere registrato in base all’art. 7, paragrafo 3
      RMC soltanto se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all’uso che ne è
      stato fatto, un carattere distintivo nella parte della Comunità in cui esso non aveva ab initio
      un tale carattere ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e lettera c). In questo caso il pubblico di
      riferimento è il pubblico di lingua inglese della Unione. Nelle prove apportate dalla
      richiedente, oltre ad essere considerate insufficienti non provano l’esposizione certa e
      duratura del marchio nei paesi di lingua inglese dell’Unione, ovvero principalmente Irlanda,
      Malta. Le prove inoltrate sono esclusivamente relative al territorio italiano.
      La precedente registrazione nazionale è italiana e si riferisce a un marchio completamente
      differente a quello oggetto del presente rifiuto quindi tale prova non sarà valutata
      Inoltre, nel caso di specie, la richiedente ha presentato prove relative solo alcuni dei prodotti
      e servizi obbiettati e soprattutto non relative al territorio del pubblico di riferimento, ovvero
      Irlanda e Malta. Pertanto, la richiedente non ha dimostrato che il marchio oggetto della
      domanda di registrazione ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso di quest’ultimo
      nei paesi indicati.
      Il marchio deve aver acquisito un carattere distintivo in tutto il territorio in cui esso ne era
      inizialmente privo (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86;
      29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413,
      § 30).
      Il marchio per il quale si chiede la registrazione è privo di carattere distintivo intrinseco per i
      consumatori di lingua inglese. Pertanto, doveva essere provato il ha carattere distintivo
      acquisito in Irlanda e Malta. Le prove presentate dalla richiedente mostrano una certa
      notorietà solo in Italia. Il mero fatto che certe applicazioni o mercati online raggiungono paesi
      al di fuori dell’Italia non prova l’esposizione dei consumatori al marchio in questione per i
      prodotti e servizi richiesti e ancora meno che essi possano attribuirgli una origine
      commerciale ben precisa.
      La mancanza di prove dell’uso del marchio in Irlanda e Malta significa che il titolare non può
      dimostrare che una parte significativa del pubblico interessato in tali territori sia in grado, in
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      virtù di tale marchio, di identificare i prodotti o servizi interessati come provenienti da una
      determinata impresa.
      La domanda della richiedente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, deve pertanto
      essere respinta.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
      articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018677721 è
      respinta in parte, vale a dire per:
      Classe 5 Caramelle per uso medico; Sciroppi per uso farmaceutico.
      Classe 41 Accademie [educazione]; Educazione; Istruzione; Pubblicazione di libri;
      Esercitazione pratica [dimostrazione]; Organizzazione e gestione di laboratori
      di formazione [workshop]; Pubblicazioni tramite computer; Orientamento
      professionale; Servizi di istruzione forniti da scuole; Tutoraggio.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera pres
  • AUTENTICO – marchio non registrabile -Alicante – 16-11-2022

    AUTENTICO – marchio non registrabile -Alicante – 16-11-2022

    Il termine “autentico” è abitualmente usato per cui non è distintivo, seppur graficamente abbai un buon livello di stilizzazione, è elogiativo delle caratteristiche del prodotto per cui non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 16/11/2022
    Autentico 360 srl
    via Magna Grecia 128
    I-00183 Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018720284
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: Autentico 360 srl
    via Magna Grecia 128
    I-00183 Roma
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 01/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 3 Cosmetici.
    Classe 25 Abbigliamento.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
      i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
      caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese attribuirebbe al
      segno il significato seguente: vero, non falso, originale, genuino. Il suddetto
      Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
      Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
      Pagina 2 di 3
      significato del termine «autentico», contenuto nel marchio, è stato supportato dai
      riferimenti di dizionario nelle tre lingue (informazioni estratte in data 01/07/2022 da
      https://www.treccani.it/vocabolario/autentico; https://dle.rae.es/?w=aut%C3%A9ntico;
      https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/aut%C3%AAntico).
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
      attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono genuini,
      affidabili, originali e non falsi. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno
      non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come
      un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi e desiderabili dei
      prodotti.
    • Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 01/07/2022 è risultato che il
      termine «AUTENTICO» è utilizzato abitualmente nel mercato ed è pertanto privo di
      carattere distintivo per quei prodotti (informazioni estratte da 1.
      https://www.benesseresecondonatura.com/cosmesi-naturale-fresca/; 2.
      https://www.targatocn.it/2022/02/11/leggi-notizia/argomenti/economia7/articolo/cosmetici-naturali-e-bio-scegli-la-linea-alla-rosa-mosqueta.html; 3.
      https://www.starteritalia.it/about-us; 4. https://www.outpump.com/migliori-negozidove-acquistare-abbigliamento-vintage/; 5. https://www.amazon.es/AutenticoVestido-Disfraz-Festivales-Insuperable/dp/B07ZFY7S95; 6.
      https://www.latinmoda.net/vestido-hermoso-y-autentico.vestido-de-fiesta-largo.4049).
    • Benché il segno contestato contenga determinati elementi stilizzati, costituiti da una
      grafia comune blu su campo arancione, che gli conferiscono un grado di
      stilizzazione, il pubblico di riferimento li percepirebbe come un’etichetta non distintiva
      non adatta a imprimersi nella mente del consumatore poiché è troppo semplice e
      incapace di distogliere la mente del consumatore dal messaggio non distintivo
      veicolato dagli elementi verbali. Gli elementi stilizzati sono così trascurabili da non
      dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tutti gli
      elementi del marchio sono combinati gli consente di adempiere alla sua funzione
      essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018720284 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      Pagina 3 di 3
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • VR EQUIPMENT marchio descrittivo respinto 15-11-2022

    VR EQUIPMENT marchio descrittivo respinto 15-11-2022

    VR presumibilmente sono le iniziali di Valentino Rossi. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
    dell’informazione relativa ai prodotti della classe 9, per esempio ‘apparecchi per la riproduzione del suono; carte d’identità magnetiche ecc. così come per altri prodotti e servizi come per esempio per i prodotti della classe 18 ‘bastoni da montagna e borse da sport’ Il marchio è respinto.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 15/11/2022
    UFFICIO BREVETTI PEDRINI & BENEDETTI
    S.R.L. m.t.a
    Via Cardinale Gugliemo Massaia, 12
    I-61122 Pesaro
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018714285
    Vostro riferimento: R-09/22
    Marchio: VR EQUIPMENT
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: Valentino Rossi
    Strada Pirano, 83
    I-61010 Tavullia (PU)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 05/07/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 9 Abbigliamento antinfortunistico; Abbigliamento anti-proiettile; Accumulatori
    elettrici per veicoli; Adattatori elettrici; Accumulatori elettrici; Agende
    elettroniche; Airbag di sicurezza per la protezione dalle cadute; Alidade a
    cannocchiale; Allarmi acustici; Alcolometri; Alloggiamenti da automobile per
    ricevitori telefonici; Altoparlanti; Amplificatori del suono; Amplificatori per
    servomotori; Antenne; Apparecchi ad alta frequenza; Apparecchiature di

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    risonanza magnetica [MRI], non per scopi medici; Apparecchi di controllo del
    calore; Apparecchi di controllo della velocità di veicoli; Apparecchi di
    intercomunicazione; Apparecchi di misura di precisione; Apparecchi di
    navigazione per veicoli [computer di bordo]; Apparecchi di navigazione
    satellitare; Apparecchi d’ingrandimento [fotografia]; Apparecchi
    d’insegnamento; Apparecchi di proiezione; Apparecchi di segnalazione
    navale; Apparecchi di telecomunicazione sotto forma di gioielli; Apparecchi e
    impianti per la generazione di raggi x, non per uso medico; Apparecchi
    elettrici di controllo; Apparecchi elettrici di commutazione; Apparecchi elettrici
    di misura; Apparecchi elettrici di sorveglianza non per scopi medici;
    Apparecchi elettrodinamici per il telecomando dei segnali; Apparecchi e
    strumenti nautici; Apparecchi e strumenti ottici; Apparecchi e strumenti di
    chimica; Apparecchi e strumenti di fisica; Apparecchi e strumenti di pesatura;
    Apparecchi e strumenti geodesici; Apparecchi fotografici; Apparecchi GPS
    [Sistema di Posizionamento Globale]; Apparecchi per estinguere gli incendi;
    Apparecchi per la diagnosi non per uso medico; Apparecchi per la
    generazione di gas per la calibrazione; Apparecchi per l’analisi dei gas;
    Apparecchi per l’analisi non per uso medico; Apparecchi per la registrazione
    delle distanze; Apparecchi per la registrazione del suono; Apparecchi per la
    registrazione del tempo; Apparecchi per la respirazione eccetto quelli per la
    respirazione artificiale; Apparecchi per la riproduzione del suono; Apparecchi
    per la trasmissione del suono; Apparecchi per l’elaborazione di dati;
    Apparecchi per l’insegnamento audiovisivo; Apparecchi per misurare le
    distanze; Apparecchi radar; Apparecchi radio; Apparecchi radiografici non per
    uso medico; Apparecchi radio per veicoli; Apparecchi respiratori per il nuoto
    subacqueo; Apparecchi telefonici; Apparecchi stereoscopici; Applicazioni per
    computer software, scaricabili; Aste per fare selfie [monopiedi azionati
    manualmente]; Aste indicatrici; Astucci per lenti a contatti con incorporate
    funzioni di pulizia tramite ultrasuoni; Astucci per lenti a contatto; Astucci per
    occhiali; Astucci per vetrini di microscopio; Astucci speciali per apparecchi e
    strumenti fotografici; Auricolari per cuffie; Auricolari per la comunicazione da
    remoto; Autopompe da incendio; Avvisatori a fischietto d’allarme; Avvisatori
    antifurto; Avvisatori d’incendio; Carte bancomat [magnetiche]; Carte
    Bancomat [codificate]; Barche antincendio; Barometri; Barre di comando da
    utilizzare con computer, non per video-giochi; Bastoni per combattere
    l’incendio; Batterie d’accensione; Batterie elettriche; Bilance; Binocoli [ottica];
    Biochip; Boccagli; Boe di avvistamento; Boe di salvataggio; Boe di
    segnalazione; Borse porta computer portatile; Braccialetti collegati [strumenti
    di misura]; Braccialetti magnetici di identificazione; Bussole; Cablaggi elettrici
    per automobili; Calamite decorative [magneti]; Calcolatrici; Calibri; Calzature
    protettive contro incidenti, radiazioni e fuoco; Calorimetri; Campanelli
    [apparecchi avvisatori]; Capsule di salvataggio in caso di calamità naturali;
    Caricabatteria portatili; Caricabatterie; Caricabatterie per telefoni cellulari;
    Carte-chiave codificate; Carte d’identità biometriche; Carte magnetiche; Carte
    d’identità magnetiche; Cartucce per videogiochi; Caschi di protezione; Caschi
    di protezione per lo sport; Caschi per l’equitazione; Caschi per realtà virtuale;
    Casse acustiche; Catenelle per occhiali; Cavi di avviamento per motori; Cavi
    elettrici; Cavi in fibra ottica; Cercapersone [beeper]; Chiavi USB; Chip a DNA;
    Cicalini; Cineprese [apparecchi cinematografici]; Cinghie di sicurezza, escluse
    quelle per sedili di veicoli o per attrezzature sportive; Cinghie per cellulari;
    Cinture di peso per subacquei; Cinture di salvataggio; Circuiti integrati;
    Pagina 3 di 11
    Clessidre; Collari elettronici per l’addestramento degli animali; Colonnine
    stradali luminose o meccaniche; Collettori elettrici; Compact disc [audiovideo]; Computer hardware; Computer portatili; Computer thin client;
    Concentratori di domotica; Coni stradali; Connettori [elettricità]; Contapassi
    [podometri]; Contatori; Controllori di interfaccia digitale per strumenti musicali
    che sono interfacce audio; Convertitori; Coperte antincendio; Coperte di
    salvataggio; Copertine per smartphone; Copricapo con funzione di elmetti
    protettivi; Copriprese; Cordoncini per occhiali; Cornici per foto digitali; Covers
    per assistenti personali digitali [PDA]; Covers per tablet; Crogioli; Cronografi
    [apparecchi registratori di durata]; Cuffie con microfono; Cuffie con microfono
    per giocare ai videogiochi; Cuffie per la musica; Custodie per computer
    portatile; Custodie per smartphones; Densimetri; Diaframmi [acustica];
    Diaproiettori; Diodi ad emissione luminosa [LED]; Diodi emettitori di luce a
    punti quantici [QLED]; Diodi organici a emissione di luce [OLED]; Dischetti
    magnetici; Dischi acustici; Dischi magnetici; Dischi ottici; Dischi ottici
    compatti; Dischi riflettenti da indossare per prevenire incidenti stradali;
    Disegni animati; Display numerici elettronici; Dispositivi audio e video per la
    sorveglianza dei neonati; Dispositivi di autenticazione di sicurezza [token];
    Dispositivi di pilotaggio automatico per veicoli; Dispositivi di comando per
    servomotori; Dispositivi di protezione contro i raggi X non per uso medico;
    Dispositivi di protezione personale contro gli infortuni; Dispositivi di
    visualizzazione da collocare sulla testa; Elaboratori elettronici; Emettitori
    elettronici di segnali; Emettitori [telecomunicazione]; Emoticon scaricabili per
    telefoni cellulari; Equalizzatori [apparecchi audio]; Estintori; Etichette
    elettroniche per merci; Fibre ottiche [fili conduttori dei raggi luminosi]; Files di
    immagini scaricabili; Files musicali scaricabili; Filtri per maschere respiratorie;
    Fischietti di segnalazione; Fischietti sportivi; Gilet di sicurezza riflettente;
    Ginocchiere per operai; Giradischi; Giubbotti antiproiettile; Giubotti
    salvagente; Goniometri [strumenti di misura]; Grafiche scaricabili per telefoni
    cellulari; Guanti di amianto per la protezione contro gli infortuni; Guanti di
    realtà virtuale; Guanti i protezione contro i raggi X per uso industriale; Guanti
    per la protezione contro gli infortuni; Guanti per subacquei; Imbracature per il
    supporto durante il sollevamento di carichi; Impianti antincendio a spruzzo;
    Impianti di allarme antifurto elettrici; Impianti di segnalazione luminosi o
    meccanici; Indicatori automatici di bassa pressione nei pneumatici dei veicoli;
    Indicatori della quantità; Indicatori della temperatura; Indicatori del livello
    dell’acqua; Indicatori di livello della benzina; Indicatori di perdita di elettricità;
    Indicatori di pressione; Indicatori di velocità; Indicatori di vuoto; Indumenti di
    protezione antincendio; Indumenti di amianto per la protezione contro il fuoco;
    Insegne digitali; Insegne luminose; Insieme di dati, registrati o scaricabili;
    Interfacce audio; Interfacce [informatica]; Interrutori elettrici; Interruttori
    [elettricità]; Kit viva voce; Lampade flash per smartphone; Lampade ottiche;
    Lampeggiatori [segnali luminosi]; Lanterne magiche; Lanterne per segnali;
    Laser di soccorso per segnalazione di razzi; Laser non per uso medico;
    Lavagne bianche elettroniche interattive; Lenti a contatto; Lenti close-up;
    Lenti di correzione [ottica]; Lenti d’ingrandimento [ottica]; Lenti ottiche; Lenti
    per occhiali; Lenti per selfie; Lettori di dischi [per computers]; Lettori dvd;
    Lettori [informatica]; Lettori multimediali portatili; Lettori per libri elettronici;
    Lucchetti elettronici; Luci di segnalazione per la circolazione; Magneti;
    Manichette antincendio; Manichini per test di collisione; Macchine per pesare;
    Manometri; Maschere antipolvere con incorporata la purificazione dell’aria;
    Pagina 4 di 11
    Maschere per immersione; Maschere per saldatori; Maschere respiratorie non
    per la respirazione artificiale; Matite elettroniche per unità di visualizzazione;
    Megafoni; Memorie per computer; Microfoni; Microfoni senza fili con
    altoparlante integrato; Microprocessori; Microscopi; Mirini fotografici;
    Misuratori; Misure; Mixer audio; Modems; Monitor di visualizzazione video
    portatili; Monitors [materiale informatico]; Monitors [programmi per
    computers]; Montature di occhiali; Morsetti [elettricità]; Mouse [informatica];
    Netbook; Obiettivi [ottica]; Occhiali; Nastri magnetici; Occhiali da sole;
    Occhiali da sport; Occhiali intelligenti [smartglass]; Occhiali [ottica]; Occhiali
    per 3D; Ologrammi; Orologi intelligenti [smartwatch]; Orologi marcatempo;
    Oscillografi; Palline antincendio; Palmari [PDA]; Para-denti per lo sport;
    Paradenti; Parafulmini; Para-testa per lo sport; Paraventi d’asbesto per
    pompieri; Passaporti biometrici; Pellicola protettiva adattata per smartphone;
    Pellicola di protezione adattata per schermo di computer; Pile galvaniche; Pile
    solari; Portachiavi elettronici telecomandati; Portafogli elettronici scaricabili;
    Portavoce; Programmi informatici, registrati; Programmi per computer,
    scaricabili; Programmi registrati del sistema di gestione per computers;
    Protezioni per lo schermo dei telefoni cellulari; Pubblicazioni elettroniche
    [scaricabili]; Puntatori elettronici ad emissione di luce [puntatori al laser];
    Quadri di comando [elettricità]; Quadri di connessione; Quadri di distribuzione
    [elettricità]; Razzi di salvataggio, non esplosivi e non pirotecnici; Registratori
    contachilometri per veicoli; Registratori di cassa; Regolatori di voltaggio per
    veicoli; Regolatori luminosi [dimmer]; Respiratori per il filtraggio dell’aria; Reti
    di protezione contro gli infortuni; Reti di salvataggio; Ricetrasmittenti;
    Ricevitori [audio, video]; Ricevitori telefonici; Riduttori [elettricità]; Rivelatori;
    Robot da laboratorio; Robot per insegnamento; Robot di telepresenza; Scale
    di salvataggio [trasportabili]; Scanner 3D; Scanners [informatica]; Scanner
    [apparecchiature] per l’esecuzione di diagnostica automobilistica; Schede a
    circuiti stampati; Schede di memoria per videogiochi; Schermi di proiezione;
    Schermi per la protezione del viso degli operai; Scialuppe di salvataggio;
    Segnali da nebbia non esplosivi; Segnali di sicurezza [luminosi]; Sensori di
    parcheggio per veicoli; Serrature elettriche; Sirene; Simulatori per la guida o il
    controllo di veicoli; Smartphone; Smartphone pieghevoli; Software per giochi
    per computer, registrati; Software per giochi per computer, scaricabili;
    Software [programmi registrati]; Software salvaschermo per computer,
    registrato o scaricabile; Software scaricabili per la gestione di transazioni di
    criptovaluta mediante l’uso della tecnologia della catena di blocchi; Sonar;
    Spartiti elettronici, scaricabili; Specchi [ottica]; Stampanti per computers;
    Stampanti per biglietti; Stringinaso per nuotatori; Strumenti a cannocchiale;
    Strumenti d’allarme; Strumenti di misura; Strumenti d’osservazione; Strumenti
    meteorologici; Strumenti per la navigazione; Suonerie per cellulari scaricabili;
    Supporti ad anello per telefoni cellulari; Supporti adattati per i laptop; Supporti
    a forma di anello per telefoni cellulari; Supporti audio; Supporti magnetici per
    dati; Supporti ottici per dati; Tablet; Supporti progettati per telefoni cellulari e
    smartphone; Tachimetri; Tappetini per cruscotto adatti a contenere telefoni
    cellulari e smartphone; Tappetini per mouse; Tastiere del computer;
    Telecamere di retrovisione per veicoli; Telefoni portatili; Telefoni senza fili;
    Telegrafi [apparecchi]; Televisori; Teloni di salvataggio; Terminali interattivi
    touch screen; Terminali per carte di credito; Termostati per veicoli; Tessere
    magnetiche codificate; Tracciatori di attività fisica indossabili; Trackball
    [periferiche per computer]; Traduttori elettronici tascabili; Transistors
    Pagina 5 di 11
    [elettronica]; Trasformatori; Trasmettitori telefonici; Triangoli di segnalazione
    per veicoli in panne; Tute aptiche, diverse da quelle per fini medici; Tute di
    protezione per aviatori; Unità centrali di elaborazione [processori]; Unità
    periferiche per computers; Unità per nastri magnetici [informatica]; Valvole
    amplificatrici; Videocamere; Videocassette; Videoproiettori; Videoschermi;
    Videotelefoni; Vetri ottici; Visiere per caschi; Visori a sovrimpressione per
    veicoli a motore; Caschi per motociclisti; Caschi di protezione per motociclisti;
    Zattere di salvataggio; Prodotti virtuali scaricabili, ovvero, Programmi
    informatici contenenti calzature, abbigliamento, cappelleria, articoli ottici,
    borse, sacche da sport, zaini, attrezzi sportivi, arte, giocattoli; Profumeria,
    gioielli, mobili e accessori per uso online e in mondi virtuali online; Software
    scaricabili per giochi interattivi per uso tramite una rete mondiale di computer
    e attraverso varie reti senza fili e dispositivi elettronici; Software scaricabile
    per impegnarsi in social networking e interagire con le comunità online;
    Software scaricabili per l’accesso e lo streaming di contenuti di
    intrattenimento multimediale; Software scaricabili per fornire l’accesso ad
    ambienti virtuali online; Software scaricabili per la creazione, la produzione e
    la modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar,
    overlay digitali e skin per accesso e uso in ambienti online, ambienti virtuali
    online e ambienti virtuali a realtà estesa; Risorse digitali scaricabili e file di
    dati elettronici forniti con token non fungibili (NFT) e altre cripto-collezionabili
    e beni non fungibili basati su blockchain.
    Classe 18 Astucci per chiavi [pelletteria]; Bastoni da montagna; Bastoni da passeggio;
    Bastoni per ombrelli; Bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti
    vanity cases; Bauli; Bauli da viaggio; Borse; Borse [buste, sacchetti] in pelle
    per imballaggio; Borse da spiaggia; Borse da sport; Borse della spesa con
    rotelle; Borse lavorate a maglia; Borsellini; Borse per il bucato (non
    sagomate); Borsette; Borsette da viaggio [in pelle]; Borse vuote per i ferri;
    Briglie [finimenti]; Briglie per guidare i bambini; Cartelle, buste [articoli di
    pelle]; Cartelle scolastiche; Cartone-cuoio; Cinghie di cuoio; Collari per
    animali; Coperture per animali; Corregge per pattini; Etichette adesive in pelle
    per borse; Finta pelle [imitazione del cuoio]; Foderi per ombrelli; Guarnizioni
    in cuoio per mobili; Guinzagli [in pelle]; Imbracatura a tracolla per portare
    neonati; Imitazioni di cuoio; Impugnature per borse della spesa; Maniglie per
    valige; Marsupi per portare i bambini; Museruole; Ombrelli da sole;
    Organizzatori per valigie; Parapioggia; Pelli rifinite; Porta-biglietti da visita;
    Porta-carte [portafogli]; Portafogli; Porta-musica; Randsels [zainetti per la
    scuola giapponesi]; Reti per la spesa; Sacche; Sacchi da campeggiatori;
    Sacchi da viaggio; Sacchi per alpinisti; Scatole in cuoio o in cartone-cuoio;
    Staffe; Valigette per documenti; Valigie; Valigie con rotelle; Valigie-fodera per
    vestiti per il viaggio; Valigie motorizzate; Zainetti porta bebè; Zaini; Similpelle;
    Selle per cavalli; Rivestimenti in pelle per mobili; Redini [briglie]; Valigette
    ventiquattrore; Valigie in pelle; Zainetti; Zaini da escursionismo; Zaini per
    scolari; Zaini sportivi; Portacarte.
    Classe 25 Calzature; Calzature e indumenti contenenti tecnologia di comunicazione a
    corto raggio (NFC); Giacche da motociclismo; Guanti da motociclismo;
    Completi impermeabili da motociclista; Stivali per motociclisti; Tute
    Pagina 6 di 11
    impermeabili per motociclisti; Abbigliamento sportivo; Articoli d’abbigliamento,
    ovvero mutandine da donna, magliette, felpe con cappuccio, Pantaloni di tute,
    Canotte, giacche a vento, Reggiseni per sport, Fasce per il sudore; T-shirts;
    Felpe; Bermuda; Jeans in denim; Blue jeans; Jeans; Costumi da spiaggia;
    Abbigliamento impermeabile; Abbigliamento con LED integrati; Abbigliamento
    in finta pelle; Abbigliamento in lattice; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento
    per automobilisti; Abbigliamento per ciclisti; Abbigliamento per ginnastica;
    Abbigliamento ricamato; Abiti; Abiti [completi]; Abiti scamiciati; Accappatoi da
    bagno; Antisdrucciolevoli per calzature; Articoli di abbigliamento; Articoli di
    abbigliamento sportivo con sensori digitali; Bandane [foulards]; Bavaglini non
    di carta; Berretti; Berretti essendo copricapo; Biancheria intima; Biancheria
    personale antisudorifica; Boa [pelliccia da collo]; Body [biancheria intima];
    Bretelle; Busti [biancheria intima]; Calosce [soprascarpe di gomma]; Calotte;
    Calzamaglie; Calzature; Calzature per lo sport; Calze; Calze antisudorifiche;
    Calzetteria; Calzini; Calzini che assorbono la traspirazione; Calzoncini;
    Calzoncini da bagno; Camici; Camicie; Camicie a maniche corte; Camiciole;
    Canottiere da sport; Cappelleria; Cappelli; Cappelli a cilindro; Cappelli di carta
    [abbigliamento]; Cappotti; Cappucci [indumenti]; Carcasse di cappelli; Casule;
    Cinture [abbigliamento]; Cinture portafoglio [abbigliamento]; Collants; Colletti
    [indumenti]; Colli finti [colletti staccabili]; Copribusti; Copriviso [abbigliamento],
    non per uso medico o sanitario; Corredini da neonato; Corsaletti; Costumi da
    bagno; Costumi da carnevale; Costumi da spiaggia; Cravatte; Cravatte
    lavallière; Cuffie da bagno; Cuffie per la doccia; Culottes [biancheria intima];
    Fasce per la testa [abbigliamento]; Fazzoletti da taschino [abbigliamento];
    Fodere confezionate [parti di indumenti]; Ferramenti per calzature; Bandane
    [foulards]; Fusciacche; Gabardine [indumenti]; Gambali di stivali; Ghette;
    Giacche; Giarrettiere; Gilè per la pesca; Giubbi; Gonne; Grembiuli; Grembiuli
    [indumenti]; Guaine [sottovesti]; Guanti; Guanti [abbigliamento]; Guanti a
    manopola; Guanti da pilota; Guanti da sci; Guanti per ciclisti; Guanti termici
    per dispositivi a schermo tattile; Guardoli per calzature; Indumenti
    confezionati; Indumenti contenenti sostanze dimagranti; Indumenti di carta;
    Indumenti lavorati a maglia; Jerseys [indumenti]; Kimono; Leggings; Leggings
    [pantaloni]; Livree; Maglie protettive [rashguards]; Maglie sportive; Maglioni;
    Manicotti [abbigliamento]; Manipoli [liturgia]; Mantelle da parrucchiere;
    Mantelline; Mantiglie; Maschere per dormire; Mezze ghette; Minigonne a
    pantalone; Mitre [abbigliamento]; Mutande; Mutande [biancheria intima];
    Mutandine per bebè; Mutandine [slip]; Mute per sci nautico; Panciotti;
    Pantaloni; Pantofole; Paraorecchie [abbigliamento]; Parka; Pellicce; Pellicce
    [indumenti]; Petti di camicie; Pettorine con maniche, non di carta; Pigiama;
    Polsini [abbigliamento]; Poncho; Protezioni al tallone per scarpe; Punte di
    calzature [spunterbi]; Reggicalze da donna; Reggicalze da uomo; Reggiseni;
    Reggiseni adesivi; Rinforzi al tallone per le calze; Sandali; Sandali da bagno;
    Sari; Sarong; Scaldacolli; Scaldapiedi [non elettrici]; Scarpe; Scarpe con
    suola di sparto; Scarpe da bagno; Scarpe da ginnastica; Scarpe da spiaggia;
    Scarpe per calciatori; Scarpe per lo sport; Scarponi da sci; Scialli; Soggoli
    [indumenti]; Solette; Soprabiti; Sopravvesti; Sottascelle; Sottogonne; Sottopiedi; Sparati di camicie; Stivaletti; Stivaletti con lacci; Stivali; Stole [pellicce];
    Suole per calzature; Tacchetti per scarpe da calcio; Tacchi; Talloniere per
    calzature; Tasche di indumenti; Tee-shirt; Tenute da judo; Tenute da karatè;
    Toghe; Tomaie per calzature; Tronchetti; Turbanti; Tute [indumenti]; Uniformi;
    Valenki [stivali in feltro]; Veli; Veli [indumenti]; Vestaglie; Visiere come
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    copricapo; Visiere di berretto; Zoccoli [calzature]; Maglie; Maglie intime
    [maglieria].
    Classe 35 Servizi di negozi al dettaglio in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature,
    abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria, mobili e accessori
    da utilizzare online; Servizi di negozi al dettaglio on-line di merce virtuale,
    ovvero calzature, abbigliamento, cappelleria, occhiali, profumeria, gioielleria,
    mobili e accessori; Servizi di mercati on-line, in relazione ai seguenti servizi:
    Servizi di giochi di realtà virtuale; Aggiornamento e manutenzione dei dati in
    banche dati informatiche; Allestimento di vetrine; Amministrazione
    commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi; Amministrazione di
    programmi di fidelizzazione dei consumatori; Assistenza nella gestione degli
    affari; Consulenza nelle strategie di comunicazione nella pubblicità;
    Consulenza nelle strategie di comunicazione nelle pubbliche relazioni;
    Consulenza per la gestione degli affari; Contabilità; Controllo finanziario;
    Direzione di eventi commerciali; Distribuzione di campioni per scopi
    pubblicitari; Elaborazione di statistiche; Fatturazione; Fornitura di classifiche
    degli utenti per scopi commerciali o pubblicitari; Fornitura di recensioni degli
    utenti per scopi commerciali o pubblicitari; Fornitura su mercato online di beni
    e servizi per acquirenti e venditori; Gestione aziendale per conto degli
    sportivi; Gestione di affari per conto di artisti; Indicizzazione di siti web a scopi
    commerciali o pubblicitari; Investigazioni per affari; Marketing; Marketing di
    influenza; Marketing mirato; Negoziazione di contratti di affari per conto di
    terzi; Negoziazione e conclusione di transazioni commerciali per conto di
    terzi; Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari;
    Organizzazione di fiere commerciali; Organizzazione di sfilate di moda a fini
    promozionali; Ottimizzazione di motori di ricerca per promozione di vendita;
    Presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al
    dettaglio; Previsioni economiche; Produzione di programmi di televendite;
    Produzione di spot pubblicitari; Promozione di prodotti mediante influencer;
    Pubblicità; Pubblicità online su rete informatica; Relazioni pubbliche; Ricerca
    di sponsor; Ricerche di marketing; Ricerche di mercato; Servizi di agenzie di
    pubblicità; Servizi di agenzie per l’importazione e l’esportazione; Servizi di
    approvvigionamento per conto terzi [aquisto di prodotti e di servizi per altre
    imprese]; Servizi di comunicazione aziendale; Servizi di generazione di
    contatti; Servizi di gestione di archivi informatici; Servizi di intelligenza
    competitiva; Servizi di intermediazione commerciale; Servizi di rassegne
    stampa; Servizi di relazioni con i media; Servizi pubblicitari destinati alla
    creazione di un’identità di marca per terzi; Sviluppo di concetti pubblicitari;
    Valutazioni in affari commerciali; Fornitura di informazioni relative a contatti di
    affari e commerciali; Assistenza nella gestione di aziende in franchising.
    Classe 41 Servizi di intrattenimento, ovvero fornitura on-line di calzature, abbigliamento,
    cappelleria, occhiali, Articoli ottici, Borse, borse sportive, Zaini, Attrezzature
    sportive, Arte, Giocattoli, profumeria, gioielleria, mobili e accessori virtuali non
    scaricabili da utilizzare in ambienti virtuali; Divertimento, ovvero fornitura dei
    seguenti prodotti: Personaggi digitali e cartoni animati e non animati, Avatar,
    Sovrapposizioni e skin digitali, tutti i suddetti prodotti sono online, non
    scaricabili e virtuali, per uso in ambienti virtuali; Servizi di realtà virtuale e
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    giochi interattivi forniti online da una rete mondiale di computer e attraverso
    varie reti senza fili e dispositivi elettronici; Servizi di intrattenimento, ovvero
    fornitura di software per giochi on-line, non scaricabili e Fornitura di
    videogiochi on-line; Servizi di intrattenimento, ovvero fornitura d’ambienti
    virtuali in cui gli utenti possono interagire per tempo libero, scopi ricreativi o
    intrattenimento; Divertimento, ovvero, Fornitura di ambienti online con
    streaming di contenuti di intrattenimento e streaming dal vivo di eventi di
    intrattenimento; Servizi di divertimento, Ovvero Organizzazione,
    pianificazione e presentazione di performance virtuali ed eventi di
    intrattenimento social; Accademie [educazione]; Allenamento [formazione];
    Corsi di fitness cumulative; Cronometraggio in manifestazioni sportive;
    Educazione; Esercitazione pratica [dimostrazione]; Fornitura di informazioni in
    materia di divertimento; Fornitura di informazioni in materia di educazione;
    Fornitura di informazioni in materia di ricreazione; Fornitura di recensioni degli
    utenti per scopi culturali o di intrattenimento; Fornitura di video online, non
    scaricabili; Fornitura online di pubblicazioni elettroniche non scaricabili;
    Insegnamento della ginnastica; Messa a disposizione di impianti sportivi;
    Noleggio di attrezzature di giochi; Noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad
    eccezione dei veicoli; Noleggio di impianti sportivi; Noleggio di simulatori per
    addestramento; Oganizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione di
    competizioni di sport elettronico; Organizzazione di competizioni sportive;
    Organizzazione di sfilate di moda per intrattenimento; Organizzazione di
    spettacoli [servizi di impresari]; Organizzazione e conduzione di eventi
    sportivi; Organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali;
    Organizzazione e direzione di simposi; Organizzazione e direzione di
    convegni; Organizzazione e direzione di seminari; Organizzazione e gestione
    di laboratori di formazione [workshop]; Pianificazione di ricevimenti
    [divertimento]; Prenotazione di posti per spettacoli; Produzione di spettacoli;
    Produzione di podcast; Produzione di musica; Produzione di films non per
    scopi pubblicitari; Pubblicazioni tramite computer; Pubblicazione online di libri
    e riviste elettroniche; Realizzazione di eventi ricreativi; Registrazione di films
    su videonastri; Reportage fotografici; Servizi di acquisizione di immagini
    fotografiche tramite drone; Servizi di campi sportivi; Servizi di club del
    benessere [salute e fitness]; Servizi di divertimento; Servizi di educazione
    fisica; Servizi di giochi forniti online da una rete informatica; Servizi di layout,
    non per scopi pubblicitari; Servizi di locali notturni [divertimento]; Servizi di
    messa a disposizione di films, non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di
    video on-demand; Servizi di messa a disposizione di programmi televisivi,
    non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di video on-demand; Servizi di
    parchi di divertimento; Servizi di personal trainer [fitness]; Servizi di sport
    elettronico; Servizi di valutazione di idoneità fisica a scopo di allenamento;
    Servizi di video editing per eventi; Servizi educativi forniti da assistenti di
    bisogni speciali; Servizi per l’acquisizione di certificati d’istruzione, ovvero
    conduzione di corsi di formazione ed esami d’istruzione; Trasferimento del
    know-how [insegnamento]; Tutoraggio; Formazione; Organizzazione di attività
    sportive e culturali; Addestramento nel campo delle motociclette;
    Addestramento sportivo; Allenamento sportivo.
    Classe 42 Token non fungibili utilizzati con la tecnologia blockchain; Token non fungibili
    utilizzati con la tecnologia blockchain per rappresentare un oggetto da
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    collezione; Piattaforme software per fornire accesso a cripto-collezionabili,
    token non fungibili e altri token per applicazioni; Fornitura d’uso temporaneo
    di software non scaricabili on-line per commercio elettronico, archiviazione,
    invio, ricezione, accettazione e trasmissione di valuta digitale, criptocollezionabili, token non fungibili e altri token applicativi, e gestione di
    transazioni digitali; Ospitare un sito web di comunità virtuale; Fornitura di
    software non scaricabili sotto forma di cripto-collezionabili e token non
    fungibili (NFT); Software non scaricabili per la creazione, la produzione e la
    modifica di disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar, overlay
    digitali e skin per l’accesso e l’uso in ambienti online, ambienti virtuali online e
    ambienti virtuali a realtà estesa; Progettazione grafica di materiali
    promozionali; Programmazione di computer; Ricerca e sviluppo di nuovi
    prodotti per i terzi; Servizi di stilista; Stilismo [industrial design]; Sviluppo di
    videogiochi e di giochi per computer; Controllo tecnico per autoveicoli;
    Consulenza per la progettazione di siti web; Servizi di disegnatori di arti
    grafiche; Servizi di disegnatori per imballaggi; Servizi di disegni industriali;
    Conduzione di studi di progetti tecnici.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
    inglese dell’Unione europea attribuirebbe al segno il significato seguente: ‘oggetti
    necessari per la realtà virtuale’.
    • https://www.lexico.com/definition/vr
    https://www.lexico.com/definition/equipment
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
    dell’informazione che i prodotti della classe 9, per esempio ‘apparecchi per la
    riproduzione del suono; carte d’identità magnetiche; guanti di realtà virtuale;
    lavagne bianche elettroniche interattive; ricetrasmittenti; tablet; prodotti virtuali
    scaricabili, ovvero, programmi informatici contenenti calzature, abbigliamento,
    cappelleria, articoli ottici, borse, sacche da sport, zaini, attrezzi sportivi, arte,
    giocattoli, profumeria, gioielli, mobili e accessori per uso online e in mondi
    virtuali online’, così come i prodotti della classe 18, per esempio ‘bastoni da
    montagna; borse da sport; etichette adesive in pelle per borse; selle per
    cavalli; rivestimenti in pelle per mobili’, nonché i prodotti della classe 25, per
    esempio ‘calzature e indumenti contenenti tecnologia di comunicazione a
    corto raggio (NFC); articoli di abbigliamento sportivo con sensori digitali;
    costumi da bagno; guanti termici per dispositivi a schermo tattile; indumenti
    contenenti sostanze dimagranti; mute per sci nautico; tenute da judo’, sono
    ‘oggetti necessari per la realtà virtuale’, per esempio perché possono essere
    utilizzati per lo svolgimento di varie attività realizzate mediante la realtà
    virtuale, quali l’allenamento, ecc., o sono utilizzabili in mondi virtuali, ecc…
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    • Similmente, i servizi della classe 35, per esempio ‘servizi di negozi al dettaglio
    in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature, abbigliamento, cappelleria,
    occhiali, profumeria, gioielleria, mobili e accessori da utilizzare online;
    organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; servizi di
    approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi per altre
    imprese]’, così come i servizi della classe 41, per esempio ‘divertimento,
    ovvero fornitura dei seguenti prodotti: personaggi digitali e cartoni animati e
    non animati, avatar, sovrapposizioni e skin digitali, tutti i suddetti prodotti sono
    online, non scaricabili e virtuali, per uso in ambienti virtuali; noleggio di
    attrezzature di giochi; noleggio di simulatori per addestramento’, nonché i
    servizi della classe 42, ad esempio ‘fornitura d’uso temporaneo di software
    non scaricabili on-line per commercio elettronico, archiviazione, invio,
    ricezione, accettazione e trasmissione di valuta digitale, cripto-collezionabili,
    token non fungibili e altri token applicativi, e gestione di transazioni digitali;
    software non scaricabili per la creazione, la produzione e la modifica di
    disegni e personaggi digitali animati e non animati, avatar, overlay digitali e
    skin per l’accesso e l’uso in ambienti online, ambienti virtuali online e ambienti
    virtuali a realtà estesa; servizi di disegni industriali; conduzione di studi di
    progetti tecnici’, possono essere specificamente dedicati alla creazione,
    vendita, promozione, distribuzione, ecc., di ‘oggetti necessari per la realtà
    virtuale’.
    • Infine, i servizi della classe 35, per esempio ‘servizi di giochi di realtà virtuale’,
    o i servizi della classe 41, per esempio realizzazione di eventi ricreativi;
    servizi di sport elettronico; tutoraggio; formazione; addestramento sportivo’
    possono essere realizzati mediante tali oggetti. Pertanto, il segno descrive il
    tipo e la destinazione dei prodotti e servizi e la modalità di prestazione dei
    servizi.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
    carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a
    svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i
    prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di conseguenza,
    nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
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    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) ec) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018714285 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tas

  • CHANTECLAIR – FORCE & RESPECT CONTRO marchio raffigurante testa di un gallo blu, giallo e rosso. Parziale accoglimento 12.10.2022

    CHANTECLAIR – FORCE & RESPECT CONTRO marchio raffigurante testa di un gallo blu, giallo e rosso. Parziale accoglimento 12.10.2022

    L’opponente “CHANTECLAIR – FORCE & RESPECT”, che ha registrato il marchio italiano anteriormente a quello opposto, ha presentato opposizione contro alcuni prodotti e servizi della domanda di un marchio figurativo blu, giallo e rosso, che ritrae la testa di un gallo.

    Sussiste un rischio di confusione quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla medesima impresa o da imprese tra loro economicamente collegate. Quando, si tratta di prodotti di consumo ordinari, è possibile che il pubblico percepisca il marchio impugnato come una variante del marchio anteriore, un sottomarchio.

    I servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, in Classe 35, invece, sono realizzati da società specializzate nella commercializzazione con strategia personalizzata, quindi sono diversi dalla fabbricazione / realizzazione di prodotti, pertanto, nel caso di specie, dissimili dai prodotti dell’opponente.

    La somiglianza visuale, auditiva e concettuale dei marchi figurativi in oggetto, li rende simili in grado medio, poiché quello antecedente reca la dicitura “CHANTECLAIR”, distintiva, ed il testo “FORCE & RESPECT”, che, invece, ha un livello di distintività molto basso o inesistente.

    Per tali ragioni, la domanda è stata accolta limitatamente per i prodotti e per i servizi identici a quelli dei marchi anteriori, non solo di quello dell’opponente de quo; per quelli appartenenti alle altre Classi, invece, la Divisione di Opposizione non ha ritenuto che sussista rischio di confusione, in quanto dissimili da quelli dei marchi anteriori.

    OPPOSIZIONE N. B 3 153 426

    Real Chimica S.r.l., via Monte Santo, 37, 20831 Seregno (MB), Italia (opponente), rappresentata da Barzanò & Zanardo Milano S.p.A., via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    Immobiliare F.Yw S.r.l., Vicolo Campana 15, 46100 Mantova, Italia (richiedente).

    Il 12/10/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

      1.L’opposizione n. B 3 153 426 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:   Classe 3: Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali.
    Classe 35: Servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo.
      
      2.La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 474 863 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.
      3.Ciascuna parte sopporta le proprie spese.    

    MOTIVAZIONI

    In data 25/08/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 474 863  (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio Italiano No 2 017 000 143 146  (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio Italiano No 2 017 000 143 146.

    a) I prodotti e servizi

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; dentifrici; prodotti per la toeletta; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; saponi.

    Classe 5: Alimenti per neonati; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; sostanze dietetiche per uso medico; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; prodotti farmaceutici, veterinari ed igienici; fungicidi, erbicidi.

    Classe 21: Materiale per pulizia; materiali per la fabbricazione di spazzole; paglia di ferro; pettini e spugne; utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); spazzole (ad eccezione dei pennelli); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione).

    I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:


    Classe 3: Preparati per pulire e profumare; olii essenziali ed estratti aromatici; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; profumeria e fragranze; cosmetici; cosmetici naturali.

    Classe 35: Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo.

    In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

    Prodotti contestati in classe 3

    I preparati per pulire e profumare; olii essenziali; profumeria; cosmetici sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).


    Gli estratti aromatici e fragranze e cosmetici naturali contestati sono compresi nelle ampie categorie di profumeria e cosmeticidell’opponente. Pertanto, sono identici.

    I preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza  del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i saponi dell'opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.
     

    Servizi contestati in classe 35

    I servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di prodotti specifici presentano un grado medio di somiglianza con tali prodotti specifici. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzo di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi sono simili dal momento che sono complementari e che i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui sono venduti i prodotti. Inoltre, si rivolgono allo stesso pubblico.

    I servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da toilette; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo contestati riguardano prodotti che sono dichiarati sopra identici, quindi il pubblico di riferimento, fornitore e canali di distribuzione sono gli stessi. Pertanto, i suddetti prodotti e i servizi contestati sono simili.

    I restanti servizi pubblicitari, di marketing e promozionali contestati consistono nel fornire a terzi assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi promuovendone il lancio e/o la vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo diverso. I servizi in questione sono prestati da società specializzate che studiano le necessità dei propri clienti e forniscono loro tutte le necessarie informazioni e consigli per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi, creando una strategia personalizzata relativa alla promozione di tali prodotti e servizi mediante l’uso giornali, siti web, video, Internet, ecc.

    La natura e lo scopo dei servizi sopra menzionati sono fondamentalmente diversi dalla fabbricazione/realizzazione di prodotti. Il mero fatto che alcuni prodotti possano apparire in annunci pubblicitari non è sufficiente per constatarne la somiglianza con questi servizi. Pertanto, i servizi pubblicitari, di marketing e promozionali contestati devono essere considerati dissimili da tutti prodotti dell’opponente.

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i prodotti e i servizi che risultano essere identici o similisono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

    c) I segni

           
          



    Marchio anteriore

    Marchio impugnato

    Il territorio di riferimento è l’Italia.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Entrambi i marchi sono figurativi e includono un gallo rivolto a sinistra, il becco di colore giallo, e il bargiglio e la zona intorno agli occhi di colore rosso. Il gallo è posto su uno sfondo circolare blu scuro in entrambi i marchi, e non avendo alcun significato in relazione ai prodotti e servizi in questione, si considera un elemento distintivo in grado medio.

    Nel caso del marchio anteriore, l’elemento figurativo si considera l’elemento di dimensione maggiore e impatto visivo rispetto ai restanti elementi figurativi e denominativi. Nel caso del marchio impugnato l’elemento figurativo è circondato da una cornice circolare bianca e blue, considerata un semplice elemento geometrico avente una funzione decorativa, e quindi non distintiva.

    Il marchio anteriore si compone anche dalla scritta “CHANTECLAIR” in rosso, che non ha un significato per il pubblico di lingua italiana, ed è dunque distintivo. Al di sotto dell’elemento figurativo si legge il testo ‘FORCE & RESPECT’, scritto in blu. Tenendo conto della sua somiglianza con le parole equivalenti nella lingua del territorio di riferimento, tale testo verrà percepito quale avente il significato di ‘forza e rispetto’, e considerato descrittivo delle caratteristiche dei prodotti e servizi rilevanti, giacché potrebbe riferirsi alla durata dei medesimi e al rispetto dell’ambiente. Pertanto, tale slogan ha un livello di distintività molto basso o inesistente.

    Visivamente, i segni coincidono nel fatto che in entrambi appare la rappresentazione di un gallo. Tale animale appare in entrambi i marchi, e quasi negli stessi colori, a eccezione, per esempio, delle piume che nel marchio impugnato che sono gialle rispetto al marchio anteriore, in cui esso appare con le piume bianche. Inoltre, in entrambi segni, il gallo è rivolto a sinistra. Tuttavia, nel marchio anteriore il gallo ha un forte impatto visivo, per i motivi sposti sopra. I segni differiscono nella dicitura “CHANTECLAIR” la quale è distintiva, e “FORCE & RESPECT” del marchio anteriore, di limitata o nulla distintività, e negli elementi figurativi aggiuntivi del marchio impugnato, i cerchi bianchi e blu, che sono tuttavia decorativi e non distintivi e pertanto svolgono un ruolo secondario.

    Pertanto, i segni sono visivamente quanto meno simili in grado medio.

    Sotto il profilo fonetico, bisogna tenere conto che i segni meramente figurativi non sono soggetti a una valutazione fonetica. Poiché uno dei segni è puramente figurativo, non è possibile procedere alla loro comparazione fonetica.

    Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché entrambi i segni saranno associati all’elemento figurativo del gallo e tenendo conto che gli elementi verbali addizionali saranno percepiti come privi di significato (“CHANTECLAIR”) o come elementi di distintività molto limitata o nulla (“FORCE & RESPECT”), essi sono concettualmente molto simili.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    L’opponente ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione. 

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di limitata capacità distintiva o addirittura non distintivi, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

    La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

    I prodotti sono identici e i servizi sono in parte simili e in parte dissimili ai prodotti coperti dal marchio anteriore, essi si dirigono sia al grande pubblico che ad una clientela commerciale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

    Nel presente caso assume poi particolare importanza il principio secondo il quale valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

    I segni sono visivamente, quanto meno, simili in grado medio e concettualmente molto simili.  Non è possibile valutare la somiglianza fonetica tra i segni. È importante notare come l’unico elemento del segno impugnato e l’elemento di dimensione maggiore e impatto visivo nel segno anteriore presentino molte similitudini. Tutti gli elementi rimanenti (a eccezione dell’elemento verbale ‘CHANTECLAIR’) svolgono un ruolo assai meno rilevante, trattandosi di elementi secondari e/o dotati di distintività limitata o nulla, per tutte le ragioni esplicitate in dettaglio nella sezione c) della presente decisione.

    I prodotti stessi sono prodotti di consumo piuttosto ordinari che vengono comunemente acquistati in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano in base all’impatto visuale del marchio che stanno cercando (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145).

    Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

    Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento confonda direttamente i marchi e, di conseguenza, percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

    Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.


    I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

    L’opponente ha basato l’opposizione anche sulle seguenti diritti anteriori:

    ·    Marchio dell’Unione Europea No 15 833 863 per il marchio figurativo  per prodotti nelle classi 3 e 5;

    ·    Marchio dell’Unione Europea No 16 276 008 per il marchio figurativo   per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;

    ·    Marchio dell’Unione Europea No 18 165 066 per il marchio figurativo   per prodotti nelle classi 3, 5 e 21;

    Gli altri marchi anteriori invocati dall’opponente presentano ulteriori differenze rispetto a quello messo a confronto, e che coprono gli stessi prodotti e prodotti delle classi 3, 5 e 21, che sono chiaramente dissimili ai servizi contestati rimanenti, perché presentano una differente natura e origine imprenditoriale, differenti canali di distribuzione e sono destinati ad un consumatore differente. Per tanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.

    Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al titolare sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito Nel presente caso, il titolare non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell’articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

    Divisione d’Opposizione

    Paola ZUMBOMaría Clara  IBÁÑEZ FIORILLO   Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • AtelierRoma parzialmente rifiutato Alicante 13-09-2022

    AtelierRoma parzialmente rifiutato Alicante 13-09-2022

    AtelierRoma è il marchio in questione depositato in classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali; Esposizione commerciale di merci per attività promozionali; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere
    Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell’organizzazione
    di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli, manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda; Organizzazione di eventi ricreativi e culturali.

    Ad avviso dell’esaminatore il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno i seguenti significati: un luogo di lavoro di artigiani ubicato nella capitale della Repubblica Italiana, oppure un laboratorio, soprattutto di artisti, situato nella capitale della Repubblica Italiana.

    Di conseguenza, il segno è descrittivo e privo di carattere
    distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e
    articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 13/09/2022
    BUGNION S.P.A.
    Via Sallustiana, 15
    I-00187 Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018627025
    Vostro riferimento: 11.U2023.22.EM.1
    Marchio: AtelierRoma
    Tipo de marchio: Marchio figurativo
    Nome del richiedente: UNINDUSTRIA – Unione degli Industriali
    e delle imprese di Roma, Frosinone,
    Rieti, Viterbo, Latina
    Via Andrea Noale 206
    I-00155 ROMA
    IT
    I. Sintesi dei fatti
    In data 31/01/2022 l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettere b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L’obiezione motivata
    costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite
    il link accluso.
    L’obiezione si basava sui seguenti fatti:
    Servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione:
    Classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali;
    Esposizione commerciale di merci per attività promozionali;
    Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere per fini
    commerciali, promozionali e pubblicitari; Organizzazione di
    spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.
    Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell’organizzazione
    di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli,
    manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda;
    Organizzazione di eventi ricreativi e culturali.
    Motivazione dell’obiezione:
    • Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno i seguenti
    significati: Un luogo di lavoro di artigiani situato nella capitale della
    Repubblica Italiana. Uno studio oppure laboratorio, soprattutto di artisti,
    situato nella capitale della Repubblica Italiana.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
    dell’informazione che i servizi obiettati nelle classi 35 e 41, quali, ad esempio,
    pubblicità e marketing, servizi relativi all’esposizione, alle mostre, a fiere, etc.,
    sono forniti in un laboratorio artigianale o in uno studio di artisti situato a
    Roma. Pertanto, nonostante alcuni elementi grafici, costituiti da lettere
    piuttosto comuni e perfettamente leggibili, il consumatore di riferimento
    percepirebbe il segno come indicativo di informazioni ovvie e dirette sul luogo
    in cui sono forniti i servizi obiettati, inteso sia come luogo fisico (il laboratorio)
    sia come provenienza geografica (Roma).
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
    carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a
    svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i
    prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    • Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono
    un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
    carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
    elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
    essenziale in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere
    distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata
    sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e
    dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    Prove a supporto dell’obiezione:
    • il significato dei termini “ATELIER” e “ROMA”, contenuti nel marchio, è
    supportato da riferimenti di dizionario/enciclopedia indicati sui link che
    seguono (estratti in data 31/01/2022):
    (ATELIER)
    https://www.treccani.it/vocabolario/atelier
    (ROMA)
    https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/Roma/
    2 /8
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    In data 27/05/2022, dopo aver richiesto una proroga concessa dall’Ufficio, il
    richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come
    segue:

    1. Il segno contiene determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un certo
      grado di ‘connotazione’ e quindi distintività.
    2. Il marchio figurativo corrisponde ad un progetto ideato da Unindustria. Non
      c’è alcuna provenienza da, né attinenza a, laboratori o studi di artisti, situati a
      Roma né altrove. Il marchio dovrebbe contraddistinguere iniziative – quali
      fiere, concerti, spettacoli, film, registrazioni musicali, balletti, sfilate,
      manifestazioni sportive, regate – ed una molteplicità di servizi turistici,
      fieristici, di ricettività, di ristorazione, trasporto (quali i Roma sightseeing),
      escursionistici (quali gli itinerari della moda, del lusso, della cucina, della
      spiritualità, dei parchi regionali, delle oasi naturali), ecc., accuratamente
      selezionati. Il progetto presenta carattere prettamente istituzionale, in quanto
      costituirà una selezione e promozione da parte di Unindustria a favore del
      territorio e delle proprie aziende associate e sarà di supporto all’attività di
      sviluppo e promozione turistica, gastronomica, museale, dell’alta moda, ecc.
      del territorio, normalmente effettuate da Regione Lazio e Comune di Roma.
      L’idea di base del progetto è individuare stimoli legati ad un nuovo
      posizionamento di Roma verso la fascia alta del mercato turistico e di
      accoglienza, rilanciando l’immagine della città attraverso l’ideazione di un
      prodotto generale innovativo, che valorizzi le strutture ricettive di lusso, la
      ristorazione di qualità, il tessile e l’alta moda nonché i luoghi dell’arte e della
      cultura presenti nella capitale, solo richiamando lo spirito di ‘atelier’ e di studio
      di progettazione di alto livello.
      Il marchio di Unindustria non farà riferimento ad una sola azienda, che sia
      manifattura o servizi, bensì ad un insieme composito di realtà che operano in
      settori diversi (turistici, fieristici, di ricettività, di ristorazione, trasporto, moda),
      capaci di rappresentare un valore unico e fortemente identitario.
      L’unione delle parole “Atelier” e Roma”, non ha dunque un valore descrittivo
      dei servizi che si vogliono designare, dato che non è assolutamente destinato
      né riferito a “…luogo di lavoro di artigiani situato nella capitale della
      Repubblica Italiana…uno studio oppure laboratorio, soprattutto di artisti,
      situato nella capitale della Repubblica Italiana” ma solo intende richiamarsi
      all’artigianalità e, con essa, al valore del bello, attraente, lussuoso, che da
      sempre risiede e succede a Roma, nel senso di creazione di una diversa e
      rinnovata rappresentazione del luogo – ma anche di esclusività legata al
      valore dei prodotti/servizi di interesse coinvolti nell’iniziativa.
    3. L’Ufficio ha accettato i seguenti marchi in cui, al parere del richiedente, la
      descrittività sarebbe più marcata rispetto al marchio in discussione:
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      marchio dell’UE concesso nel 2021 , in favore di
      Confindustria, n. 018513332, per servizi nelle classi 35 e 41.
      • il marchio dell’UE , n. 017981872, concesso nel 2019, alla
      Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera, per servizi nelle classi 35 e 41.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su
      motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha
      deciso di mantenere la propria obiezione.
      Considerazioni generali:
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
      registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in
      commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la
      destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del
      prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».
      Ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se i
      motivi di impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell’Unione.
      In questo caso, la percezione del marchio «ATELIER ROMA» dev’essere valutata
      con riferimento ai consumatori di lingua italiana.
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o
      indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di
      interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle
      caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano
      essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti
      segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione
      come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli
      che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a
      designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche
      essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003,
      T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che
      esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o
      servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire
      immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o
      di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,
      § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
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      registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare,
      quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un
      acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva,
      oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite,
      EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per
      la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03,
      Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «il carattere distintivo di un segno può essere
      valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la
      registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico
      pertinente, dall’altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      In merito alle osservazioni del richiedente:
    4. Il richiedente sostiene che gli elementi stilizzati conferiscono al marchio un
      certo grado di distintività. L’Ufficio non concorda con questa osservazione.
      Infatti, come spiegato nella notifica di rifiuto, gli elementi grafici nel segno
      , sono costituiti da lettere piuttosto comuni e perfettamente
      leggibili e sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio
      nel suo insieme.
      In tal senso, occorre ricordare che, per quanto riguarda l’incidenza degli
      elementi figurativi sul significato del marchio richiesto, secondo la
      giurisprudenza, la questione determinante è se gli elementi figurativi cambino,
      nella percezione del pubblico di riferimento, il significato del marchio richiesto
      rispetto ai prodotti/servizi di cui trattasi. Di conseguenza, occorre esaminare
      se, dal punto di vista del consumatore medio e ragionevolmente attento e
      avveduto, detti elementi consentano al marchio richiesto di discostarsi dalla
      mera percezione degli elementi denominativi utilizzati e, pertanto, siano in
      grado di rimettere in discussione il suo carattere descrittivo (08/11/2018, T759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30).
      I segni che consistono in una formulazione descrittiva e non distintiva
      presentata in caratteri tipografici di base/standard, – con o senza effetti di stile
      (grassetto, corsivo) – non sono registrabili. Nella fattispecie, nel marchio
      richiesto non esiste un elemento aggiuntivo che possa permettere di
      considerare che la unione dei termini “ATELIER” e “ROMA” sia inconsueta o
      abbia un significato proprio in grado di distinguere, nella percezione del
      pubblico di riferimento, i servizi di cui trattasi da quelli aventi un’altra origine
      commerciale. In particolare, contrariamente a quanto asserito dal richiedente,
      la grafia impiegata nel marchio in esame non è affatto inedita né possiede
      elementi di particolare originalità e distintività.
    5. Il richiedente sostiene che non intende utilizzare il marchio in modo descrittivo
      nel mercato, bensì come una sorta di marchio collettivo che farà riferimento
      ad un insieme di realtà che operano in settori diversi. Tuttavia, l’esame di un
      marchio deve essere basato su criteri oggettivi. Le presunte intenzioni del
      richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio
      viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui
      all’articolo 7, RMUE. Il messaggio trasmesso dal segno, analizzato
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      dettagliatamente nella notifica di rifiuto, è chiaro e indiscutibile: il segno
      informa i consumatori sul fatto che i servizi obiettati sono forniti in un atelier o
      da un atelier situato a Roma. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non
      sminuisce la descrittività del segno, poiché ciò che conta è il significato che
      probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei servizi percepiranno. Ai fini
      dell’esame del segno effettuato dall’Ufficio, non si può considerare
      l’intenzione del richiedente sul modo in cui il pubblico dovrebbe percepire il
      marchio. Va peraltro rilevato che tali intenzioni possono cambiare nel corso
      del tempo ed essere dettate da criteri commerciali e di marketing che esulano
      dallo scopo dell’analisi da realizzare ai fini della registrabilità del segno.
      Il fatto che, come sostiene il richiedente, non ci sia alcuna provenienza da, né
      attinenza a, laboratori o studi di artisti, situati a Roma né altrove, è irrilevante
      poiché, secondo la giurisprudenza consolidata, non è necessario che i segni
      e le indicazioni componenti il marchio previsti dal sopracitato articolo siano
      effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, per fini
      descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda. È
      sufficiente, come emerge dal tono di tale disposizione, che questi segni e
      indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. È infatti sufficiente, per essere
      escluso dalla registrazione, che un segno, ai sensi di tale disposizione, possa
      designare, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica
      dei prodotti o servizi di cui trattasi.
      Il richiedente sostiene che il segno non sia descrittivo poiché si limita a
      rilanciare l’immagine della città di Roma e richiamare lo spirito di “atelier”.
      L’Ufficio non con concorda con questa osservazione. Come spiegato nella
      notifica di rifiuto, il segno in esame è composto da due elementi, ovverosia
      “ATELIER” e “ROMA”. Il significato veicolato da questi due termini sarà
      facilmente compreso dal pubblico di lingua italiana come ‘Un luogo di lavoro
      di artigiani situato nella capitale della Repubblica Italiana. Uno studio oppure
      laboratorio, soprattutto di artisti, situato nella capitale della Repubblica
      Italiana’.
      L’espressione “ATELIER ROMA” contenuta nel segno è grammaticamente
      corretta e semplice da capire, considerato che la separazione tra le parole è
      garantita dall’alternanza di minuscole e maiuscole. Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione non è considerata nient’altro che la somma delle sue parti perché, nella lingua italiana, ‘ATELIER’ è un nome comune per definire un luogo di produzione / rendimento di servizi, e ‘ROMA’ è la capitale d’Italia e quindi conosciuta da tutti.
      L’espressione di cui sopra non richiederà alcun passaggio mentale ulteriore da parte del pubblico di riferimento, il quale percepirà il suo significato in
      maniera intuitiva. La combinazione dei termini “ATELIER ROMA” non è prima facie idonea a dotare il marchio di un sufficiente grado di distintività, poiché l’espressione è perfettamente leggibile e corretta dal punto di vista grammaticale e sintattico, nonché di immediata comprensione in relazione ai servizi in oggetto. Infatti, contrariamente a quanto argomentato dal richiedente, il consumatore medio di lingua italiana usufruendo dei servizi del
      richiedente contraddistinti dal segno in questione, quali ad esempio
      ‘esposizione commerciale di merci, organizzazione di fieri e spettacoli,
      organizzazione di convegni, organizzazione di eventi ricreativi e culturali, ecc.’ non penserebbe a concetti astratti di artigianalità e valore del bello, attraente, lussuoso, che da sempre risiede e succede a Roma, bensì percepirebbe, in maniera molto diretta ed intuitiva, che il fornitore dei servizi
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      in questione è un atelier, ovvero un luogo dove si sviluppano diverse
      progettualità, che si trova a Roma. È quindi ravvisabile nel caso di specie una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il significato del segno e i servizi in questione.
      Pertanto, il segno nel suo complesso non contiene alcun
      ulteriore elemento che possa divergere da ciò che in commercio serve a designare le caratteristiche essenziali dei servizi nelle classi 35 e 41, per cui è richiesta la registrazione (per analogia, 20/09/2001, C-383/99 P, BABYDRY, EU:C:2001:461, § 39-40).
      Oltre a ciò, il richiedente non ha fornito alcuna informazione concreta e comprovata che dimostri che il marchio oggetto della domanda di
      registrazione abbia un carattere distintivo nel settore di mercato interessato che potrebbe confutare l’analisi dell’Ufficio.
      Alla luce di quanto detto, i consumatori di riferimento non saranno in grado di percepire il segno come un identificatore commerciale appartenente a un
      determinato fornitore. Lo vedranno semplicemente come un’indicazione
      descrittiva e non distintiva. Si concentreranno solo sul significato intrinseco
      dell’espressione piuttosto che sulla sua presunta funzione di marchio.
      Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere
      distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata
      sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e
      dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    6. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili.
      Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni
      […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione
      europea rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello
      di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno
      come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla
      base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della
      precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
      § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del
      principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio
      di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito
      commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
      EU:T:2002:43, § 67).
      Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con
      l’attuale domanda in quanto essi, oltre alla stilizzazione grafica dei termini
      contenuti nel marchio, presentano ulteriori elementi figurativi che dotano i
      rispettivi segni di distintività. Peraltro, a titolo meramente informativo, si indica
      che la versione denominativa del segno ‘VENICE SUSTAINABLE’ è stata
      rifiutata per mancanza di capacità distintiva.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e
      dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18
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      627 025 è respinta in parte, vale a dire per:
      Classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali;
      Esposizione commerciale di merci per attività promozionali;
      Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere per fini
      commerciali, promozionali e pubblicitari; Organizzazione di
      spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.
      Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell’organizzazione
      di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli,
      manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda;
      Organizzazione di eventi ricreativi e culturali.
      La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
      Classe 35 Gestione commerciale.
      Classe 41 Fornitura di informazioni in materia di intrattenimento.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
      presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
      per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
      decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la
      decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i
      motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato
      soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
      Judit CSENKE
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  • TRIBIOTIC prodotti per animali – Marchio denominativo, parzialmente respinto – Alicante 02-08-2022

    TRIBIOTIC prodotti per animali – Marchio denominativo, parzialmente respinto – Alicante 02-08-2022

    L’Ufficio esaminante ha ritenuto il marchio TRIBIOTIC, relativo a prodotti per gli animali, descrittivo della specie dei prodotti, poiché il consumatore medio di lingua inglese percepirebbe che sono quelli di cui alle classi 5 e 31. Perciò, respinge in parte la domanda.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e
    articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 02/08/2022
    BUGNION S.P.A.
    Via Vellani Marchi, 20
    I-41124 Modena (MO)
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018631414
    Vostro riferimento: E1.C0006.22.EM.6/DP
    Marchio: TRIBIOTIC
    Tipo de marchio: Marchio denominativo
    Nome del richiedente: CHEMI – VIT S.r.l.
    Via Don Milani 5/C
    I-42020 QUATTRO CASTELLA (RE)
    IT
    I. Sintesi dei fatti
    In data 10/02/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    L’Ufficio ha ritenuto che il consumatore medio di lingua inglese percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti contestati nelle classi 5 e 31 sono mangimi, integratori alimentari e dietetici nonché altri preparati per animali, composti da tre tipologie di organismi viventi, eventualmente utili a sostenere le loro difese immunitarie. Pertanto, il segno descrive la specie dei prodotti.
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto alcuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018631414 è respinta in parte, vale a dire per:
    Classe 5 Preparati farmaceutici per animali; Vitamine per animali; Additivi
    medicati per alimenti per animali; Additivi medicati per mangimi per
    animali; Integratori vitaminici per animali; Integratori medicati per
    alimenti per animali; Prodotti nutraceutici per animali; Integratori
    alimentari per animali; Mangimi medicati per animali; Integratori
    antibiotici per gli alimenti per animali.
    Classe 31 Alimenti per animali per lo svezzamento di animali; Mangimi per
    animali; Mangimi a base di farinacei; Bevande per animali; Pasti per
    animali; Biscotti per animali; Farine per animali; Preparati per mangimi
    per animali; Mangimi bilanciati per animali; Mangimi sintetici per
    animali; Pastoni [alimenti per animali]; Alimenti contenenti fosfati per
    animali; Lievito per foraggio per animali; Alimenti per animali marini;
    Alimenti per animali domestici; Miscele di mangimi per animali.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 5 Repellenti per animali; Collari antipulci e antizecche per animali; Collari antiparassitari per animali; Prodotti repellenti per animali; Shampoo insetticida, polveri insetticida, balsami insetticida e saponi insetticida per animali; Trattamento per la pelle [medicato] per animali; Prodotti [medicato] per lavare gli animali; Mutande igieniche per animali;
    Pannolini per animali domestici; Collutori medicanti e antisettici per
    animali; Polveri antipulci e antizecche, shampoo antipulci e antizecche,
    balsamo antipulci e antizecche e saponi antipulci e antizecche per
    animali.
    Classe 31 Algarobilla [alimenti per animali]; Lettiere per animali, in particolare per gatti; Prodotti agricoli conservati per mangimi per animali; Sabbia per toelette per animali da compagnia; Materiali per cucce per animali.
    Roberto D’ERME
    Esaminatore