Categoria: Marchi Descrittivi

  • MARCHIO DESCRITTIVO MARCHIO denominativo europeo 26-03-2021

    MARCHIO DESCRITTIVO MARCHIO denominativo europeo 26-03-2021

    Ad avviso dell’esaminatore EUIPO il marchio AIHUB è descrittivo dei prodotti e servizi della classe 9 e 37 cioè dei dispositivi elettronici (HUB) e funzionano tramite intelligenza artificiale (AI)

    Per questo il marchio non è registrabile in quanto descrittivo dei prodotti e servizi che va a proporre.

     Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

    Alicante, 02/07/2021

     FUMERO S.r.l.  Via Sant’Agnese, 12 I-20123 Milano  ITALIA
    Fascicolo nº:018404061
    Vostro riferimento:FPV/63243
    Marchio:AIHUB  
    Tipo de marchio:Marchio denominativo
    Nome del richiedente:INIM ELECTRONICS S.R.L.  Via dei Lavoratori 10 Frazione Centobuchi I-63076 MONTEPRANDONE (Ascoli Piceno)  IT

    In data 26/03/2021 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

    I consumatori di riferimento di lingua inglese attribuirebbe al segno il seguente significato: dispositivi elettronici che trasmettono dati e che utilizzano l’intelligenza artificiale. Il segno descrive quindi la specie, la qualità e altre caratteristiche come il mezzo utilizzato per fornire i prodotti e servizi in questione. Il segno sarebbe infatti percepito come indicativo dell’informazione che i prodotti e servizi della classe 9 e 37 sono dispositivi elettronici (HUB) che collegano tra loro altri dispositivi in una rete e che funzionano tramite intelligenza artificiale (AI) e servizi direttamente correlati a detti dispositivi. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo in quanto non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Il segno è quindi descrittivo e privo di carattere distintivo, e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 404 061 è respinta per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda, vale a dire per:

    Classe 9Sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici attivi e passivi, quali sistemi anti-intrusione, sistemi di rivelazione incendi, sistemi di soppressione incendi, sistemi di controllo accessi e presenze, sistemi di generazione e gestione di energia elettrica, sistemi di sorveglianza e video sorveglianza, sistemi di trasmissione di informazioni dati, voce, video, sistemi per il trattamento di dati e di informazioni, elaboratori elettronici, e loro parti strutturali.  
    Classe 37Installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi anti-intrusione; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di rivelazione incendi, sistemi di soppressione incendi; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di controllo accessi e presenze; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di generazione e gestione di energia elettrica; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di sorveglianza e videosorveglianza; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di trasmissione di informazioni dati, voce, video, sistemi per il trattamento di dati e di informazioni; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali elaboratori elettronici, e loro parti strutturali.

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • MARCHIO DESCRITTIVO dei servizi resi – EUIPO 26/04/2021

    MARCHIO DESCRITTIVO dei servizi resi – EUIPO 26/04/2021

    Il marchio Accademia del Volo ad avviso della commissione di esame è descrittivo dei servizi resi, il consumatore che si avvicina a tali servizi presso un istituto specializzato nell’insegnamento di volo con veicoli dotati di propulsore/motore.  percepirebbe il marchio come afferente ai servizi di Istruzione e formazione, esame di istruzione per gli utenti per qualificarsi per pilotare i droni, corsi di volo su aeroplani, servizi di intrattenimento e divertimento, attività sportive e culturali.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

    Alicante, 26/04/2021

     STUDIUM SRL c/o FRACCANO HOLDING SRL VIA SENESE ARETINA 80 I-52037 SANSEPOLCRO (AR) ITALIA

    Fascicolo nº:018313107
    Vostro riferimento: 
    Marchio:
    Tipo de marchio:Marchio figurativo
    Nome del richiedente:STUDIUM SRL  Via Matera 18 I-00182 ROMA (RM)  IT

    In data 28/10/2020 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo di alcune caratteristiche dei servizi e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.

    Nel caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come contenente informazioni che i servizi (Istruzione e formazione; Esame di istruzione per gli utenti per qualificarsi per pilotare i droni; Corsi di volo su aeroplani; Servizi di intrattenimento e divertimento, attività sportive e culturali) sono resi da un istituto specializzato nell’insegnamento di volo con veicoli dotati di propulsore/motore.   Pertanto, il segno descrive il fornitore dei servizi in questione.

    Assenza di carattere distintivo

    Poiché il segno ha un chiaro carattere descrittivo, esso è altresì privo di carattere distintivo e quindi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, inidoneo a svolgere la funzione essenziale del marchio, che è quella di distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 313 107 è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.

  • LE SORTI DI UN MARCHIO  DEBOLE – COMMISSIONE DI RICORSO 31-07-2021

    LE SORTI DI UN MARCHIO DEBOLE – COMMISSIONE DI RICORSO 31-07-2021

    Siamo di fronte al marchio “TICONVIENE”, marchio anteriore. Il marchio impugnato è “E conviene l’acquisto che fa eco” La parola “CONVIENE” comune ad entrambi i marchi allude alla caratteristica di utilità e vantaggiosità dei prodotti rispetto al prezzo o alla loro qualità, quindi in linea di principio identifica i prodotti che si vanno a commercializzare.

    Il marchio anteriore “TI CONVIENE” si definisce tecnicamente debole, in quanto la parola ‘TI’ è accessoria e “CONVIENE” non è distintiva.

    Del marchio impugnato è apprezzabile la grafica in particolare la “e” di colore bianco che contrasta con il triangolo di colore arcobaleno dietro alla lettera “e”, la restante parte di colore nero dell’elemento verbale dominante e la dicitura sottostante “L’acquisto che fa eco”, seppur considerata come slogan promozionale. Questa particolare grafica contribuisce a differenziare il marchio da quello anteriore.
    Per questo motivo la decisione della Divisione di Opposizione è annullata e l’opposizione è respinta.

    DECISIONE
    della Quinta Commissione di ricorso
    del 13 luglio 2021
    Nel procedimento R 191/2021-5
    Aldigiu’ S.r.l.
    Viale Tricesimo, 103
    33100 Udine (UD)
    Italia Richiedente / Ricorrente
    rappresentata da Ufficio Veneto Brevetti, Via Sorio, 116, 35141 Padova, Italia
    contro
    PARFINA S.r.l.
    Via T. Abbate, 65
    30020 Quarto D’Altino (VE)
    Italia Opponente / Convenuta
    rappresentata da Studio Legale Associato Bacchini Mazzittelli, Viale San Michele del
    Carso 4, 20144 Milano, Italia
    RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 940 271 (domanda di
    marchio dell’Unione europea n. 16 601 577)
    LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO
    composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann (Membro)
    Cancelliere: H. Dijkema
    ha pronunciato la seguente
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

    Decisione
    Sintesi dei fatti
    1 Con domanda depositata in data 13 aprile 2017, ALDIGIU’ S.r.l.
    (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio figurativo
    per i seguenti prodotti e servizi:
    Classe 3 – Saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici.
    Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche
    per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature; materiali per otturare i denti
    e per impronte dentarie; disinfettanti.
    Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; apparecchi e strumenti di pesata; apparecchi e strumenti
    di misura; apparecchi e strumenti di controllo; bilance per pesare il corpo.
    Classe 10 – Apparecchi e strumenti medici e chirurgici; articoli ortopedici; misuratori di pressione
    arteriosa; apparecchi per aerosol; apparecchi per i lavaggi nasali; termometri; termometri digitali;
    misuratori di glicemia; siringhe; siringhe per clisteri; preservativi; umidificatori per uso medico;
    sonde per uso medico; palette per uso medico; termocoperte per uso medico.
    Classe 21 – Utensili; recipienti per il governo della casa; recipienti per il governo della cucina (né
    in metalli preziosi, né in placcato); pettini; spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli);
    spazzolini; materiale per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
    grezzo; vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria; porcellana e maiolica non
    comprese in altre classi.
    Classe 25 – Abbigliamento; scarpe; cappelleria.
    Classe 35 – Pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al
    dettaglio; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; promozione delle vendite per i terzi;
    dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi
    pubblicitari; servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite
    reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; servizi di vendita all’ingrosso, al
    dettaglio e on line in materia di: saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli,
    dentifrici, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici, sostanze dietetiche
    per uso medico, alimenti per bebè, impiastri, materiale per fasciature, materiali per otturare i denti
    e per impronte dentarie, disinfettanti, apparecchi e strumenti ottici, apparecchi e strumenti di
    pesata, apparecchi e strumenti di misura, apparecchi e strumenti di controllo, bilance per pesare il
    corpo, apparecchi e strumenti medici e chirurgici, articoli ortopedici, misuratori di pressione
    arteriosa, apparecchi per aerosol, apparecchi per i lavaggi nasali, termometri, termometri digitali,
    misuratori di glicemia, siringhe, siringhe per clisteri, preservativi, umidificatori per uso medico,
    sonde per uso medico, palette per uso medico, termocoperte per uso medico, apparecchi per
    disinfettare per uso medico, utensili, recipienti per il governo della casa, recipienti per il governo
    della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), pettini, spugne, spazzole (ad eccezione dei
    pennelli), spazzolini, materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di
    ferro, vetro grezzo, vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e
    maiolica, abbigliamento, scarpe, cappelleria.
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    La richiedente rivendicava i seguenti colori:
    Rosso; Giallo; Verde; Azzurro; Nero; Bianco; Arancione;
    La richiedente forniva la seguente descrizione del marchio:
    ECONVIENE con sottostante dicitura “L’acquisto che fa eco” e prima lettera “E” posta all’interno
    di un triangolo equilatero obliquo con angoli tondi a fondo colorato.
    2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall’Ufficio in data 19 maggio 2017.
    3 In data 10 agosto 2017, Parfina S.r.l. (“l’opponente”) presentava un’opposizione
    alla registrazione del marchio in questione per tutti i summenzionati prodotti e
    servizi.
    4 L’opposizione si fondava sul motivo previsto dall’articolo 8, paragrafo 1,
    lettera b), RMUE.
    5 L’opponente basava l’opposizione sui seguenti diritti anteriori:
    a) marchio italiano denominativo n. 1 452 682
    TICONVIENE
    depositato il 28 aprile 2011 e registrato il 21 luglio 2011
    per i seguenti prodotti e servizi:
    Classe 3 – Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare,
    sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.
    Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche
    per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i
    denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi;
    fungicidi, erbicidi.
    Classe 9 – Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici,
    di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e
    d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione,
    accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la
    trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica,
    dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori
    di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori
    elettronici; estintori.
    Classe 10 – Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti
    artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura
    Classe 21 – Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina; pettini e spugne; spazzole
    (ad eccezione dei pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia
    di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e
    maiolica non comprese in altre classi.
    Classe 25 – Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria.
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

    Classe 35 – Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di
    ufficio.
    b) marchio italiano figurativo n. 1 667 106
    depositato il 4 maggio 2015 e registrato il 1 marzo 2016 per i seguenti prodotti e
    servizi:
    Classe 3 – Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare,
    sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.
    Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze
    dietetiche per uso medico o veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici,integratori vitaminici; alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed animali;
    impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie;
    disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.
    Classe 9 – Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici,
    di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e
    d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione,
    accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la
    trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica,
    dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per
    apparecchi dì prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento
    dell’informazione, computer; software; estintori.
    Classe 10 – Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti
    artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.
    Classe 21 – Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i
    pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
    grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non
    comprese in altre classi.
    Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
    Classe 35 – Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di
    ufficio; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso per conto terzi di prodotti chimici destinati
    all’industria, alle scienze, alla fotografia, come anche all’agricoltura, all’orticoltura e alla
    silvicoltura, resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo, concimi per i
    terreni, composizioni per estinguere il fuoco, preparati per la tempera e la saldatura dei metalli,
    prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti, materie concianti, adesivi (materie collanti)
    destinati all’industria, colori, vernici, lacche, prodotti preservanti dalla ruggine e dal
    deterioramento del legno, materie tintorie, mordenti, resine naturali allo stato grezzo, metalli in
    fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti, preparati per la sbianca e altre sostanze
    per il bucato, preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere, saponi, profumeria, olii
    essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici, olii e grassi industriali, lubrificanti, prodotti
    per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere, combustibili (comprese le benzine per i
    motori) e materie illuminanti, candele e stoppini per illuminazione, prodotti farmaceutici e
    veterinari, prodotti igienici per scopi medici, alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o
    veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici, integratori vitaminici, alimenti
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
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    per neonati, complementi alimentari per umani ed animali, impiastri, materiale per fasciature,
    materiali per otturare i denti e per impronte dentarie, disinfettanti, prodotti per la distruzione degli
    animali nocivi, fungicidi, erbicidi, metalli comuni e loro leghe, materiali per costruzione metallici,
    costruzioni metalliche trasportabili, materiali metallici per ferrovie, cavi e fili metallici non
    elettrici, serrami e chincaglieria metallica, tubi metallici, casseforti, prodotti metallici non
    compresi in altre classi ivi inclusi ferramenta, lucchetti, chiavi, tappi di bottiglia metallici,
    targhette metalliche di identificazione, vassoi in metallo, minerali, macchine, ivi inclusi robot,
    sbucciatrici, tosaerba, tosasiepi, macchine per la lucidatura di pavimenti, macchine per la pulitura
    di tappeti, macchine per lavare la biancheria, macchine per la pulizia dei pavimenti, macchine per
    la separazione dei rifiuti, macchine per l’aspirazione dell’aria, macchine elettriche per il lavaggio
    di tappeti e moquette, macchine elettriche per la pasta per uso domestico e macchine-utensili,
    motori (eccetto quelli per veicoli terrestri), giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per
    veicoli terrestri), strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente, incubatrici per uova,
    distributori automatici, utensili e strumenti azionati manualmente, coltelleria, forchette e cucchiai,
    armi bianche, rasoi, ferri da stiro, piastre elettriche per lisciare o ondulare i capelli, apparecchi e
    strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di
    segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento, apparecchi e
    strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o
    controllo dell’elettricità, apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono
    o delle immagini, supporti di registrazione magnetica, dischi acustici, compact disk, DVD e altri
    supporti di registrazione digitale, meccanismi per apparecchi dì prepagamento, registratori di
    cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione, computer, software,
    estintori, apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti
    artificiali, articoli ortopedici, materiale di sutura, apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di
    produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di
    distribuzione d’acqua e impianti sanitari, asciugacapelli, veicoli, apparecchi di locomozione
    terrestri, aerei o nautici, armi da fuoco, munizioni e proiettili, esplosivi, fuochi d’artificio, metalli
    preziosi e loro leghe, articoli di gioielleria e bigiotteria, ivi inclusi braccialetti, collane, orecchini,
    anelli, ciondoli, medaglie, medaglioni, spille, ferma cravatte, spille per cravatte, gemelli, pietre
    preziose, pietre semipreziose, pietre preziose sintetiche, strass, perle, portachiavi, portagioielli,
    orologeria e strumenti cronometrici, braccialetti e cinturini per orologi, strumenti musicali, carta,
    cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi ivi inclusi asciugamani di carta,
    bavaglini di carta, carta antiolio, carta assorbente, carta da regalo, carta igienica, fazzoletti di
    carta, sacchetti di carta, scatole di carta, tovaglie di carta, tovaglioli di carta, asciugamani di carta
    per le mani, biancheria da tavola di carta, carta per alimenti, contenitori in carta, salviette di carta
    per il viso, stencil per carta da parati, tovagliolini per struccare di carta, decorazioni in carta per
    feste, decorazioni in carta per torte, salviette igieniche di carta per le mani, salviette per il viso in
    carta, fazzolettini in carta per uso cosmetico, nastri in carta per avvolgere regali, stampati, articoli
    per legatoria, fotografie, cartoleria, adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico,
    materiale per artisti, pennelli, macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili),
    materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi), materie plastiche per
    l’imballaggio (non comprese in altre classi), caratteri tipografici, cliché, caucciù, guttaperca,
    gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie [caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica] non
    compresi in altre classi ivi inclusi guanti isolanti, nastro adesivo telato rimovibile, nastri isolanti,
    tappi di gomma, tappi di gomma per bottiglie, tappi di gomma per docce, tappi di gomma per
    lavelli, tappi di gomma per vasche da bagno, tubi flessibili di giardino, tubi flessibili di gomma,
    tubi flessibili d’irrigazione, tubi per innaffiamento, prodotti in materie plastiche semi lavorate,
    materie per turare, stappare e isolare, tubi flessibili non metallici, cuoio e sue imitazioni, articoli in
    queste materie non compresi in altre classi ivi inclusi borse, borsette, borselli, portafogli e astucci
    per chiavi, bauli e valigie, valigette, sacche da viaggio, zaini, ombrelli e ombrelloni, bastoni da
    passeggio, fruste e articoli di selleria, materiali da costruzione non metallici, tubi rigidi non
    metallici per la costruzione, asfalto, pece e bitume, costruzioni trasportabili non metalliche,
    monumenti non metallici, mobili, specchi, cornici, prodotti, non compresi in altre classi, in legno,
    sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma
    di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche, ivi inclusi, conchiglie, culle,
    statuine di osso o avorio, di legno, cera, gesso o plastica, oggetti d’arte in legno, cera, gesso o
    materie plastiche, ventagli, chiusure di bottiglie non metalliche, chiusure di recipienti non
    metalliche, clip in plastica sigilla-sacchetti, cuscini, guanciali, materassi, decorazioni in plastica
    per feste, divisori in plastica per cassetti, dondoli per verande, espositori, fermaporte in legno,
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    fermaporte in plastica, ganci per tende, ganci per tende da doccia, giacigli per animali
    d’appartamento, attaccapanni, grucce per abiti, leggii; maniglie non metalliche per mobili e per
    porte non metalliche, seggiolini per auto per bambini, seggioloni per bambini, tappetini per vasca,
    tappi di bottiglie, tappi di plastica, vassoi non in metallo, utensili e recipienti per uso domestico o
    di cucina, pettini e spugne, spazzole (eccetto i pennelli), materiali per la fabbricazione di spazzole,
    materiale per pulizia, paglia di ferro, vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione),
    vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi, corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele,
    sacchi (non compresi in altre classi), materiale d’imbottitura (tranne il caucciù o le materie
    plastiche), materie tessili fibrose grezze, fili per uso tessile, tessuti e prodotti tessili non compresi
    in altre classi, coperte da letto e copri tavoli, articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria,
    merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci, bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi, fiori artificiali,
    tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti, tappezzerie per pareti in
    materie non tessili, giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre
    classi, decorazioni per alberi di Natale, carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta
    e ortaggi-conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e
    prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, riso;
    tapioca e sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati, zucchero,
    miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse
    (condimenti), spezie, ghiaccio, granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in
    altre classi, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per gli
    animali, malto, birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche, bevande a base di
    frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (escluse le
    birre), tabacco, articoli per fumatori, fiammiferi.
    mancata presentazione da parte dell’opponente della prova dell’uso del marchio
    denominativo anteriore n. 1 452 682, l’opposizione era respinta con riferimento a
    tutti i prodotti e servizi per cui tale prova risultava mancante. Tuttavia, essendo
    l’opposizione fondata anche su un altro diritto anteriore per il quale non
    sussisteva il requisito della prova dell’uso, il procedimento continuava in
    relazione a quest’ultimo, ossia il marchio figurativo anteriore n. 1 667 106.
    7 Con decisione del 2 dicembre 2020 (“la decisione impugnata”), la Divisione
    d’Opposizione rifiutava la domanda di marchio, per tutti i prodotti e servizi in
    contestazione in quanto riteneva che sussistesse un rischio di confusione ai sensi
    dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In particolare, la Divisione
    d’Opposizione ravvisava quanto segue:
    – La divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminarel’opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 667 106
    che non è soggetto a prove d’uso e per il quale tali prove non sono state
    richieste.
    – I prodotti e servizi contestati sono identici ai prodotti e servizi dell’opponente
    nelle rispettive classi, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste
    di prodotti o servizi o perché i prodotti o servizi dell’opponente includono,
    sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti o servizi contestati;
    – I prodotti e servizi che risultano essere identici sono diretti sia al grande
    pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di
    conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Il grado di
    attenzione del pubblico può variare da un livello medio a un livello elevato in
    base al prezzo, alla natura specialistica o ai termini e alle condizioni dei
    prodotti e dei servizi acquistati;
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    7
    – Nel presente caso, il pubblico di riferimento riconoscerà nel marchio
    anteriore l’elemento ‘TI’, che sarà inteso come pronome personale e come
    tale ha un ruolo accessorio, e ‘CONVIENE’ (presente anche nel segno
    impugnato), che sarà inteso come un riferimento a utile, vantaggioso. Tale
    elemento può essere allusivo in relazione ai prodotti e servizi in questione
    che possono appunto risultare essere utili, vantaggiosi, convenienti e pertanto
    il suo carattere distintivo deve considerarsi in certa misura inferiore al
    normale per tutti i prodotti e servizi in questione.
    – La lettera ‘e’ iniziale del segno impugnato sarà intesa dal pubblico come un
    riferimento a e-commerce e dunque al commercio elettronico tramite internet.
    Tale elemento è, pertanto, non distintivo.
    – L’espressione ‘L’acquisto che fa eco’ del segno impugnato sarà percepito dal
    pubblico di riferimento come uno slogan promozionale ed è pertanto debole.
    – Gli elementi grafici dei segni si considerano meramente decorativi.
    – Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati
    più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Gli
    elementi ‘e conviene’ nel segno impugnato sono gli elementi dominanti in
    quanto dotati di maggiore impatto visivo.
    – Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nell’elemento
    ‘CONVIENE’. Tuttavia, essi differiscono nell’elemento ‘TI’ del marchio
    anteriore e nella lettera ‘e’ (che è non distintiva) e nell’espressione
    ‘L’acquisto che fa eco’ del segno impugnato (che è debole e secondaria e
    pertanto con molta probabilità non sarà pronunciata dal consumatore) e,
    visivamente, negli elementi grafici dei segni che sono meramente decorativi.
    Pertanto, i segni sono simili in media misura;
    – Sotto il profilo concettuale, poiché i segni saranno associati a un significato
    simile, i segni sono simili in media misura;
    – Quanto alla valutazione globale del rischio di confusione, va sottolineato che
    1) i prodotti e servizi sono identici; 2) i marchi sono visivamente,
    foneticamente e concettualmente simili in misura media, grazie alla
    coincidenza dell’elemento ‘CONVIENE’ e al fatto che gli elementi differenti
    hanno un ruolo secondario o un impatto minore; 3) il pubblico rilevante ha
    un grado di attenzione che varia da medio a alto; e 4) il carattere distintivo
    del marchio anteriore deve essere considerato in certa misura inferiore al
    normale per tutti i prodotti e servizi in questione.
    – La Corte di Giustizia ha sottolineato in diverse occasioni che la conclusione
    di grado di carattere distintivo debole per il marchio anteriore non impedisce
    di concludere che sussiste un rischio di confusione. Sebbene il carattere
    distintivo del marchio anteriore debba essere preso in considerazione nella
    valutazione del rischio di confusione, esso è solo uno dei fattori in gioco in
    tale valutazione. Pertanto, anche in un caso riguardante un marchio anteriore
    con un carattere distintivo debole può sussistere un rischio di confusione per
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    via, in particolare, di un elevato grado di somiglianza tra i segni e tra i
    prodotti o servizi coperti (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com,
    EU:T:2007:387, § 70);
    – Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il
    marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio
    anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi
    che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49);
    – Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del
    pubblico. Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio
    italiano n. 1 667 106 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende
    che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi
    contestati.
    In data 29 gennaio 2021, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione
    impugnata, chiedendone l’annullamento integrale. L’Ufficio riceveva la memoria
    contenente i motivi di ricorso in data 31 marzo 2021.
    9 Con la sua risposta, ricevuta dall’Ufficio in data 25 maggio 2021, l’opponente
    chiedeva il rigetto del ricorso.
    Conclusioni e argomenti delle parti
    10 Gli argomenti della richiedente presentati a sostegno del ricorso possono essere
    sintetizzati come segue:
    – Il rischio di confusione per il consumatore italiano è escluso, oltre che dalle
    differenze esistenti tra i due marchi figurativi, dall’evidente natura
    descrittiva/promozionale/elogiativa della parola CONVIENE, così come
    dell’espressione TI CONVIENE, ambedue estremamente diffuse in campo
    commerciale, al pari dell’elementare concetto di CONVENIENZA da cui
    esse provengono;
    – La frase TI CONVIENE del marchio anteriore è talmente diffusa nel campo
    della cartellonistica e della pubblicità in genere dall’essere a stento
    percepibile come marchio dal pubblico. Un qualsiasi consumatore italiano
    vedendo il marchio comprende, senza alcuno sforzo, l’elementare significato
    di “prodotto o servizio per te conveniente”, o che “ti conviene”;
    – La richiedente non intende comunque, in questa sede, mettere in discussione
    la validità del marchio nazionale, ma riportare correttamente l’analisi del
    marchio dell’opponente alla sua reale natura di marchio estremamente
    carente in termini di carattere distintivo, ai fini della doverosa valutazione del
    rischio di confusione per il pubblico di riferimento. Rischio che in questo
    caso è assente;
    – Il marchio contestato presenta le parole italiane “e conviene” in stampatello
    minuscolo. La lettera “e” iniziale, congiunzione nella lingua italiana, è di
    colore bianco su sfondo triangolare colorato a tinte sfumate che richiamano i
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

    colori dell’arcobaleno, la parola “conviene” è in colore nero. Il triangolo
    colorato, equilatero, posa su un angolo, con ciò potendo evocare il triangolo
    utilizzato come simbolo del tasto play, che ricorda i tasti dei vecchi
    registratori; o anche come il disegno stilizzato di un altoparlante o per la
    riproduzione del suono.
    – Il marchio contestato, inoltre, rimanda al concetto di convenienza ma
    contiene alcune peculiarità del tutto nuove:
    • Il concetto di ECO (RISONANZA) (“echo” in Inglese, echo anche in
    greco antico). Tale parola oltre che presente nella frase “L’acquisto che
    fa eco”, figura anche come una sorta di prefisso “e co”, originato dalla
    giustapposizione della “e” su sfondo colorato con le prime due lettere
    “co” della parola “conviene”;
    • Il riferimento al commercio elettronico o e-commerce.
    – Circa il primo punto, la richiedente precisa che il sostantivo “eco” è di per sé
    un termine abbastanza ricercato e non è utilizzato diffusamente nella lingua
    italiana di tutti i giorni. Riguardo al secondo punto, la presenza della “e”
    anteposta a parola che inizia con “co” veicola anche un riferimento
    all’espressione e-Commerce, cioè al commercio elettronico tramite la rete
    internet;
    – Non è però vero che la lettera “e” inziale nella domanda oggetto di
    opposizione non sia distintiva in quanto costituisce riferimento all’ecommerce. Anzitutto la lettera “e” nella lingua italiana è una parola a sé
    stante, e precisamente una congiunzione. Infine, la lettera “e” posta all’inizio
    della parola “conviene” dà luogo, quando viene pronunciato il marchio, alla
    parola “eco”, ripresa anche dalla frase sottostante;
    – Quanto alla frase “L’acquisto che fa eco”, tale parte del marchio, nonostante
    la sua natura di slogan, è certamente idonea a contribuire alla
    differenziazione dei due segni;
    – I marchi si differenziano in modo chiaro nell’aspetto visivo. L’elemento TI
    nel marchio dell’opponente è infatti fuso a CONVIENE, a formare un’unica
    parola, all’interno di un vistoso bordo rettangolare, con netta dominanza del
    colore nero;
    – Inoltre, i marchi si differenziano anche nell’aspetto fonetico, in quanto
    proprio la parte iniziale, che ricordiamo è quella più importante, in quanto
    destinata ad imprimersi maggiormente nella memoria del consumatore, è
    completamente differente (“ti” – da “e”);
    – Sotto il profilo concettuale, infine, i marchi sono solo debolmente similari, in
    quanto pur condividendo l’elementare concetto di convenienza, si
    distinguono per l’esistenza di ulteriori significati presenti nel marchio
    contestato ed assenti nel marchio dell’opponente e viceversa. Nel marchio
    dell’opponente è presente il concetto di “TI” cioè “A TE” (consumatore),
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    mentre nel marchio opposto sono presenti anche altri elementi che
    contribuiscono alla differenziazione dei segni quanto al significato (il
    concetto di Eco, come nome e come prefisso anche dei termini Ecologico ed
    Economico, ed il concetto di E-commerce);
    – Il consumatore medio di lingua italiana, con un grado di attenzione medio ai
    prodotti e servizi coinvolti, è con assoluta certezza in grado di distinguere
    due segni poiché non si lascia influenzare dalla presenza in comune della
    parola CONVIENE, essendo abituato a leggerla e ad udirla di continuo nel
    campo commerciale e nella pubblicità;
    – Inoltre, l’espressione TICONVIENE non è soltanto “allusiva” ai concetti di
    utile e vantaggioso per i prodotti e servizi in questione ma è un’espressione
    dotata di immediato e chiarissimo significato: comprare qui ti conviene. Il
    carattere distintivo non è solamente “in certa misura inferiore alla media”, ma
    è nettamente inferiore alla media;
    – La presenza nei due marchi figurativi a confronto della parola CONVIENE,
    parola per sua natura non idonea ad identificare l’origine produttiva dei
    prodotti offerti, deve essere pertanto fortemente ridimensionata. Espunta
    detta parola dai due segni, ciò che resta da comparare si trova proprio nella
    prima parte dei due marchi, che è differente. Le differenze riguardano anche
    gli elementi figurativi dei due segni a confronto.
    – La richiedente concorda con la Divisione di Opposizione e con la Corte di
    Giustizia sul fatto che i marchi posti a sostegno dell’opposizione godano di
    una presunzione di validità. La richiedente sostiene tuttavia che l’elemento
    CONVIENE, contenuto in entrambi i marchi, non possa per la sua
    evidentissima natura descrittiva, oltre che elogiativa/promozionale, essere
    considerato come un normale ed anzi predominante elemento di identità tra i
    due segni, idoneo a fondare una conclusione di somiglianza fra i marchi con
    rischio di confusione;
    – Pur non essendo la Divisione di Opposizione giuridicamente vincolata alle
    proprie precedenti decisioni non si può nemmeno del tutto trascurare, come
    invece è stato fatto, decisioni che presentano una chiarissima affinità con il
    caso di specie. Si fa riferimento alle decisioni della Divisione di Opposizione
    27/06/2002, B 369 839, LV MAGAZINE v V MAGAZINE; 09/07/2020,
    B 3 086 799, LDK GARDEN v LC Garden; 20/05/2019, B 3 059 620, NH
    HOTELS v NG HOTELS; oltre alla sentenza del Tribunale 07/11/2017,
    T-628/15, BiancalunA (fig.) / bianca. (fig.) et al., EU:T:2017:781, che la
    richiedente collega a una decisione della Divisione di Opposizione
    dell’UIBM del 4 settembre 2018.
    – La richiedente cita altresì la parte delle Direttive concernenti l’esame dinanzi
    all’Ufficio relative all’articolo 7, paragrafo (1), lettera (c), RMUE e
    sottolinea, tra l’altro, che l’aggettivo “conveniente” è espressamente
    menzionato come esempio tipico di un’espressione che non è idonea ad
    essere tutelata come marchio.
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

    – In base a quanto spiegato ed osservato, la richiedente afferma che i marchi a
    confronto possono coesistere sul mercato italiano in quanto non sussiste un
    rischio di confusione per il consumatore di lingua italiana.
    11 Gli argomenti dell’opponente presentati in risposta al ricorso possono essere
    sintetizzati come segue:
    – Da un’analisi visiva i marchi in questione sono simili “a un grado elevato”
    poiché condividono il termine “CONVIENE”, parte dominante dei segni
    posti a confronto e che rappresenta il cuore del segno, nonché la parte con
    maggiore impatto sull’impressione complessiva suscitata nel pubblico di
    riferimento;
    – Gli elementi di differenziazione sono la “TI” del marchio anteriore e la lettera
    “e” del segno impugnato, la quale, come correttamente valutato dalla
    Divisione di Opposizione, è allusiva all’attività di commercio elettronico e
    non presenta dunque un carattere distintivo;
    – Allo stesso modo, l’espressione “L’acquisto che fa eco”, posizionata al di
    sotto del marchio contestato, in caratteri di dimensioni molto minori, è
    meramente descrittiva dei prodotti e servizi contraddistinti da tale marchio e
    da ritenersi, dunque, assimilabile ad uno slogan promozionale debole e in
    quanto tale privo di rilevanza ai fini dell’analisi in esame;
    – La raffigurazione del triangolo colorato in quanto trattasi di forma geometrica
    piuttosto semplice non è distintiva e svolge anch’essa una funzione
    meramente decorativa. L’opponente richiama al riguardo “la decisione del
    Tribunale Ue del 12.9.2007, Cain Cellas, punti 22-23” in cui è stato
    affermato che “un segno eccessivamente semplice quale una figura
    geometrica di base (come un cerchio, una linea, un rettangolo, un pentagono,
    ecc.) non viene di per sé percepito come segno dotato di capacità distintiva
    che occorre al riguardo la dimostrazione di un acquisto di carattere distintivo
    a seguito dell’uso”;
    – Anche foneticamente, il marchio anteriore ed il marchio opposto sono simili
    “a un grado elevato e ciò anche considerando che, come correttamente
    osservato nella decisione contestata, il consumatore italiano di riferimento si
    soffermerà sul termine con il maggiore impatto visivo ovvero “CONVIENE”,
    che essendo comune ad entrambi sarà pronunciato in maniera identica,
    mentre le lettere “E” e “TI” che precedono la parola “CONVIENE” nei
    rispettivi marchi corrispondono a solo 1-2 fonemi e, pertanto, non sono in
    grado di differenziare fra loro in maniera significativa il suono e il ritmo della
    pronuncia dei rispettivi segni. Inoltre, lo slogan “L’acquisto che fa eco”, che
    è debole e secondario, con molta probabilità non sarà pronunciato dal
    consumatore;
    – Concettualmente, i marchi anteriori e il marchio opposto sono simili “a un
    grado elevato”, posto che entrambi condividono “lo stesso nucleo ideologico
    ed hanno indiscutibilmente lo stesso contenuto semantico”, come
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

    giustamente riconosciuto nella decisione contestata. Pertanto, si ritiene che i
    segni siano “concettualmente identici”;
    – Tenuto conto delle predette somiglianze visive, fonetiche e concettuali, i
    segni oggetto del confronto devono considerarsi simili “ad un grado elevato”;
    – La decisione contestata ha correttamente rilevato che, quando i segni sono
    costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di
    principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte
    sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Di conseguenza, il rischio di
    confusione tra due segni è generalmente riconosciuto allorquando, pur in
    presenza di elementi figurativi differenti, sussista identità (come nel caso di
    specie) o somiglianza tra gli elementi verbali. Nella fattispecie in esame,
    peraltro, la predominanza – nel segno contestato – degli elementi verbali
    rispetto a quelli figurativi è di tutta evidenza
    – Atteso, dunque, che – sia in ragione di una giurisprudenza costante sul punto
    che in considerazione delle caratteristiche peculiari del marchio opposto – la
    componente verbale dei segni in conflitto è quella che maggiormente attirerà
    l’attenzione del consumatore di riferimento, non si può che convenire
    sull’esistenza di una forte somiglianza tra i marchi;
    – Inoltre, la presenza di elementi figurativi utilizzati a mero scopo decorativo,
    quali il triangolo color arcobaleno che racchiude la “E” di “E CONVIENE”,
    non possono certamente essere considerati sufficienti a differenziare i marchi
    sotto il profilo visivo: come già argomentato, infatti, i marchi in questione
    risultano visivamente dominati dalle loro porzioni verbali e, per l’esattezza,
    dalla comune componente visiva “CONVIENE”;
    – Quando le altre componenti del marchio sono trascurabili, come nel caso che
    ci occupa, si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento
    dominante.
    – Assolutamente contestabile è l’affermazione della richiedente secondo la
    quale la dicitura “CONVIENE” sarebbe dotata di una minima capacità
    distintiva. La Divisione di Opposizione ha rilevato come i marchi posti a
    sostegno dell’opposizione godano di una presunzione di validità. La
    decisione ha altresì riconosciuto il carattere distintivo del marchio
    dell’opponente, affermando che “il carattere distintivo del marchio anteriore
    deve essere considerato in certa misura inferiore al normale per tutti i
    prodotti e servizi in questione”;
    – Gli elementi elencati dalla richiedente non sono elementi di per sé sufficienti
    a rendere i due marchi non confondibili e ciò è stato adeguatamente
    considerato ai fini della decisione impugnata;
    – I prodotti rivendicati dai marchi in conflitto sono identici e i segni presentano
    globalmente un elevato grado di somiglianza. Pertanto, anche se il carattere
    distintivo intrinseco del marchio anteriore è considerato medio-basso, ciò non
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    13
    impedisce di constatare l’esistenza di un rischio di confusione nella
    fattispecie;
    – Da tutto quanto sopra rilevato emerge come i marchi in questione siano
    visivamente, foneticamente e concettualmente simili “ad alto grado”. La
    rilevata identità sussistente tra i prodotti rispettivamente rivendicati dai
    marchi in conflitto, rafforza ulteriormente la notevole somiglianza tra i segni.
    Inoltre, il marchio dell’opponente è dotato di un grado di distintività normale,
    essendo caratterizzato dalla dicitura “CONVIENE”, priva di un collegamento
    diretto ed immediato con i prodotti cui fanno riferimento.
    Motivazione
    12 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al
    RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del
    regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente
    indicato altrimenti nella presente decisione.
    13 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È
    ricevibile.
    Prova dell’uso dei marchi anteriori e ambito del ricorso
    14 La Commissione rileva che l’opponente non ha provato l’uso del marchio italiano
    anteriore n. 1 452 682, ragion per la quale l’opposizione è stata ritenuta fondata
    solo sulla base dell’altro diritto anteriore invocato dall’opponente, vale a dire il
    marchio italiano anteriore n. 1 667 106, per il quale non sussisteva il requisito
    della prova dell’uso.
    15 Non avendo l’opponente contestato in nessun momento il punto della mancata
    prova dell’uso del marchio italiano anteriore n. 1 452 682, e non avendo
    nemmeno depositato la benché minima prova dell’uso di detto marchio, la
    questione dell’uso del marchio italiano anteriore n. 1 452 682 è da considerarsi
    esclusa dall’ambito dell’appello.
    16 Pertanto, la Commissione conferma che, a seguito della mancata presentazione da
    parte dell’opponente della prova dell’uso del marchio denominativo anteriore n.
    1 452 682, l’opposizione è respinta con riferimento a questo marchio. L’esame
    dell’opposizione in sede d’appello proseguirà quindi solo con riferimento all’altro
    diritto anteriore invocato dall’opponente, ossia il marchio figurativo anteriore n.
    1 667 106,
    Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE
    17 L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dispone che, in seguito
    all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso
    dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio
    con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i
    quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    14
    pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di
    confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
    18 L’esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere
    oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori
    pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
    § 22).
    19 Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che
    entrano in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei
    prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o
    servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i
    marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
    22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
    20 La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti di cui
    trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di
    confusione. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un
    tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (11/11/1997, C-251/95,
    Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).
    Territorio rilevante e pubblico di riferimento
    21 Nella fattispecie, il territorio rilevante è costituito dall’Italia, posto che il diritto
    anteriore su cui si basa l’opposizione è un marchio nazionale italiano. I criteri
    pertinenti devono essere pertanto analizzati per il pubblico di riferimento del
    territorio italiano.
    22 Per quanto riguarda il grado di attenzione del pubblico di riferimento, occorre
    prendere in considerazione il consumatore medio dei prodotti e servizi in
    questione, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
    23 I prodotti e servizi rilevanti in sede d’appello sono i seguenti:
    Classe 3 – Saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici.
    Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche
    per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature; materiali per otturare i denti
    e per impronte dentarie; disinfettanti.
    Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; apparecchi e strumenti di pesata; apparecchi e strumenti
    di misura; apparecchi e strumenti di controllo; bilance per pesare il corpo.
    Classe 10 – Apparecchi e strumenti medici e chirurgici; articoli ortopedici; misuratori di pressione
    arteriosa; apparecchi per aerosol; apparecchi per i lavaggi nasali; termometri; termometri digitali;
    misuratori di glicemia; siringhe; siringhe per clisteri; preservativi; umidificatori per uso medico;
    sonde per uso medico; palette per uso medico; termocoperte per uso medico.
    Classe 21 – Utensili; recipienti per il governo della casa; recipienti per il governo della cucina (né
    in metalli preziosi, né in placcato); pettini; spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli);
    spazzolini; materiale per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
    grezzo; vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria; porcellana e maiolica non
    comprese in altre classi.
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    15
    Classe 25 – Abbigliamento; scarpe; cappelleria.
    Classe 35 – Pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al
    dettaglio; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; promozione delle vendite per i terzi;
    dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi
    pubblicitari; servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite
    reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; servizi di vendita all’ingrosso, al
    dettaglio e on line in materia di: saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli,
    dentifrici, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici, sostanze dietetiche
    per uso medico, alimenti per bebè, impiastri, materiale per fasciature, materiali per otturare i denti
    e per impronte dentarie, disinfettanti, apparecchi e strumenti ottici, apparecchi e strumenti di
    pesata, apparecchi e strumenti di misura, apparecchi e strumenti di controllo, bilance per pesare il
    corpo, apparecchi e strumenti medici e chirurgici, articoli ortopedici, misuratori di pressione
    arteriosa, apparecchi per aerosol, apparecchi per i lavaggi nasali, termometri, termometri digitali,
    misuratori di glicemia, siringhe, siringhe per clisteri, preservativi, umidificatori per uso medico,
    sonde per uso medico, palette per uso medico, termocoperte per uso medico, apparecchi per
    disinfettare per uso medico, utensili, recipienti per il governo della casa, recipienti per il governo
    della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), pettini, spugne, spazzole (ad eccezione dei
    pennelli), spazzolini, materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di
    ferro, vetro grezzo, vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e
    maiolica, abbigliamento, scarpe, cappelleria.
    24 I prodotti in conflitto in Classe 3 si rivolgono al grande pubblico con un livello
    medio di attenzione (28/11/2019, T-644/18, DermoFaes Atopiderm,
    EU:T:2019:817, § 21, 23), sebbene, data la natura dei prodotti, il livello di
    attenzione da parte, almeno, di una parte del pubblico di riferimento possa in
    generale essere più elevato della media, poiché i consumatori tendono ad essere
    attenti nell’acquisto di prodotti per la cura del corpo e del viso, per motivi di
    sensibilità, allergie, tipo di pelle e di capelli, nonché per l’effetto atteso dei
    prodotti (18/10/2011, T-304/10, Caldea, EU:T:2011:602, § 58).
    25 I prodotti contestati in Classe 5 si rivolgono al grande pubblico nonché ai
    professionisti del settore medico e farmaceutico. Essi sono prodotti farmaceutici,
    prescritti con ricetta oppure da banco, che incidono pertanto sulla salute dei
    consumatori, ragione per cui il pubblico di riferimento è suscettibile di prestare un
    grado elevato di attenzione all’atto della scelta e dell’acquisto dei prodotti
    considerati, così come risulta evidente dalla giurisprudenza (24/10/2019, T-41/19,
    nume (fig.), EU:T:2019:764, § 28, 32; 10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX,
    EU:T:2015:81, § 31-47; 09/04/2014, T-501/12, Octasa, EU:T:2014:194, § 24;
    15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36; 15/12/2010, T 331/09,
    Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 21/10/2008, T-95/07, Prazol, EU:T:2008:455,
    § 27 e 29 e giurisprudenza citata). La Commissione rileva che, anche se parte dei
    prodotti della Classe 5 non sono medicinali in senso stretto (ad esempio, le
    sostanze dietetiche) essi costituiscono tuttavia prodotti destinati a migliorare la
    salute. Pertanto, essi possono essere considerati come prodotti ai quali i
    consumatori, ragionevolmente ben informati e ragionevolmente attenti e avveduti,
    prestano un elevato livello di attenzione (16/12/2020, T-883/19, HELIXOR,
    EU:T:2020:367, § 30; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT, EU:T:2018:569, § 28).
    Il livello di attenzione del pubblico rilevante, in relazione ai prodotti della Classe
    5, sarà quindi elevato o comunque superiore alla media.
    26 I prodotti contestati in Classe 9 sono rivolti sia al pubblico in generale così come
    ai professionisti con conoscenze e competenze specifiche. Il grado di attenzione
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
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    rispetto ai prodotti in questione può variare da medio ad elevato, a seconda della
    natura specifica dei prodotti, della loro frequenza di acquisto e del loro prezzo
    (26/06/2019, R 1641/2018-1, NOVALUME (fig.) / Novaluna, § 24; 12/12/2016,
    R 856/2016-2, GRUPO GLOBO (fig.) / GLOBO et al., § 37).
    27 I prodotti contestati in Classe 10 si rivolgono principalmente a un pubblico di
    professionisti con specifiche conoscenze e/o esperienza nel settore medicosanitario, il cui grado di attenzione è alto, in considerazione della natura
    specialistica dei prodotti e del fatto che essi possono avere effetti sulla salute
    umana. Anche se i prodotti in oggetto vengono utilizzati dal grande pubblico e
    (perlomeno alcuni di essi) sono facilmente reperibili in farmacia, ciò non toglie in
    primo luogo che il grado di attenzione dei consumatori rimane alto, dato che i
    prodotti in questione incidono sulla loro salute (09/04/2014, T-501/12, Octasa,
    EU:T:2014:194, § 24; 21/10/2008, T-95/07, Prazol, EU:T:2008:455, § 27, 29 e
    giurisprudenza citata; 10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 31-
    47). Il livello di attenzione del pubblico rilevante, in relazione ai prodotti della
    Classe 10, sarà quindi elevato o comunque superiore alla media.
    28 I prodotti contestati in Classe 21 si dirigono al grande pubblico, poiché sono
    generalmente prodotti di qualità e prezzi diversi impiegati nell’uso domestico e
    nella cura della casa. Benché sia possibile che il consumatore sia più attento nella
    scelta di un marchio quando acquista i prodotti di cui trattasi, allorquando sono
    offerti a un prezzo particolarmente costoso, un tale comportamento del
    consumatore non può essere presunto, in mancanza di alcuna prova, per l’insieme
    dei prodotti della Classe 21 (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL,
    EU:T:2004:293, § 43). Pertanto, nel caso dei prodotti in conflitto della Classe 21,
    il livello di attenzione del pubblico rilevante sarà di grado medio.
    29 I prodotti contestati in Classe 25 sono prodotti di uso quotidiano appartenenti al
    settore dell’abbigliamento, tra cui, abbigliamento da uomo e da donna, scarpe,
    calzature, cappelli e copricapi. Il livello di attenzione che il consumatore presterà
    nell’acquisto dei prodotti in questione deve, pertanto, considerarsi di grado
    medio, come confermato da consolidata giurisprudenza (07/10/2015, T-227/14,
    Trecolore / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:760, § 27-28; 10/05/2011,
    T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 55; 19/04/2016, T-198/14, 100% Capri / CAPRI
    (fig.), EU:T:2016:222, § 41). Come anzidetto, benché sia possibile che il
    consumatore presti maggiore attenzione alla scelta del marchio al momento
    dell’acquisto di prodotti con prezzo elevato, un tale comportamento del
    consumatore non può essere presunto, in mancanza di alcuna prova, per l’insieme
    dei prodotti della Classe 25.
    30 Quanto ai servizi contestati in Classe 35, parte di essi quali pubblicità,
    promozione delle vendite per i terzi, servizi di vendita al dettaglio in materia di
    apparecchi e strumenti medici e chirurgici, sono diretti a clienti con conoscenze o
    competenze professionali specifiche, il cui livello d’attenzione sarà superiore alla
    media (07/06/2012, T-492/09 & T-147/10, Allernil, EU:T:2012:281, § 29;
    15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 28). Invece, per ciò che
    concerne i restanti servizi di vendita al dettaglio, essi si dirigono prevalentemente
    al grande pubblico il cui livello d’attenzione sarà medio. Pertanto, il livello di
    attenzione del consumatore varia da medio ad elevato a seconda della natura
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
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    specifica dei servizi in questione (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
    EU:T:2007:46, § 42).
    Comparazione dei prodotti e servizi
    31 Con riguardo al raffronto dei prodotti e servizi di cui trattasi, va ricordato che
    esso va effettuato tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano la
    relazione tra i prodotti e servizi in questione. Tali fattori comprendono, in
    particolare, la loro natura, la loro destinazione, le loro modalità d’utilizzo, nonché
    la loro possibile intercambiabilità o complementarità (29/09/1998, C-39/97,
    Canon, EU:C:1998:442, § 23). Altri fattori da considerare includono l’origine dei
    prodotti e servizi e le relative reti di distribuzione e vendita.
    32 In particolare, si dovrà valutare se il pubblico di riferimento percepirà i prodotti e
    servizi come provenienti dalla medesima origine commerciale (04/11/2003,
    T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) e se i consumatori considerano normale
    che i prodotti e servizi in questione siano commercializzati dalle stesse imprese
    (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
    33 I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
    Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare,
    sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.
    Classe 5: Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze
    dietetiche per uso medico o veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici,
    integratori vitaminici; alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed animali;
    impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie;
    disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.
    Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici,
    di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e
    d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione,
    accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la
    trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica,
    dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per
    apparecchi dì prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento
    dell’informazione, computer; software; estintori.
    Classe 10: Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti
    artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.
    Classe 21: Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i
    pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
    grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non
    comprese in altre classi.
    Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
    Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di
    ufficio; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso per conto terzi di prodotti chimici destinati
    all’industria, alle scienze, alla fotografia, come anche all’agricoltura, all’orticoltura e alla
    silvicoltura, resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo, concimi per i
    terreni, composizioni per estinguere il fuoco, preparati per la tempera e la saldatura dei metalli,
    prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti, materie concianti, adesivi (materie collanti)
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
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    destinati all’industria, colori, vernici, lacche, prodotti preservanti dalla ruggine e dal
    deterioramento del legno, materie tintorie, mordenti, resine naturali allo stato grezzo, metalli in
    fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti, preparati per la sbianca e altre sostanze
    per il bucato, preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere, saponi, profumeria, olii
    essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici, olii e grassi industriali, lubrificanti, prodotti
    per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere, combustibili (comprese le benzine per i
    motori) e materie illuminanti, candele e stoppini per illuminazione, prodotti farmaceutici e
    veterinari, prodotti igienici per scopi medici, alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o
    veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici, integratori vitaminici, alimenti
    per neonati, complementi alimentari per umani ed animali, impiastri, materiale per fasciature,
    materiali per otturare i denti e per impronte dentarie, disinfettanti, prodotti per la distruzione degli
    animali nocivi, fungicidi, erbicidi, metalli comuni e loro leghe, materiali per costruzione metallici,
    costruzioni metalliche trasportabili, materiali metallici per ferrovie, cavi e fili metallici non
    elettrici, serrami e chincaglieria metallica, tubi metallici, casseforti, prodotti metallici non
    compresi in altre classi ivi inclusi ferramenta, lucchetti, chiavi, tappi di bottiglia metallici,
    targhette metalliche di identificazione, vassoi in metallo, minerali, macchine, ivi inclusi robot,
    sbucciatrici, tosaerba, tosasiepi, macchine per la lucidatura di pavimenti, macchine per la pulitura
    di tappeti, macchine per lavare la biancheria, macchine per la pulizia dei pavimenti, macchine per
    la separazione dei rifiuti, macchine per l’aspirazione dell’aria, macchine elettriche per il lavaggio
    di tappeti e moquette, macchine elettriche per la pasta per uso domestico e macchine-utensili,
    motori (eccetto quelli per veicoli terrestri), giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per
    veicoli terrestri), strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente, incubatrici per uova,
    distributori automatici, utensili e strumenti azionati manualmente, coltelleria, forchette e cucchiai,
    armi bianche, rasoi, ferri da stiro, piastre elettriche per lisciare o ondulare i capelli, apparecchi e
    strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di
    segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento, apparecchi e
    strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o
    controllo dell’elettricità, apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono
    o delle immagini, supporti di registrazione magnetica, dischi acustici, compact disk, DVD e altri
    supporti di registrazione digitale, meccanismi per apparecchi dì prepagamento, registratori di
    cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione, computer, software,
    estintori, apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti
    artificiali, articoli ortopedici, materiale di sutura, apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di
    produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di
    distribuzione d’acqua e impianti sanitari, asciugacapelli, veicoli, apparecchi di locomozione
    terrestri, aerei o nautici, armi da fuoco, munizioni e proiettili, esplosivi, fuochi d’artificio, metalli
    preziosi e loro leghe, articoli di gioielleria e bigiotteria, ivi inclusi braccialetti, collane, orecchini,
    anelli, ciondoli, medaglie, medaglioni, spille, ferma cravatte, spille per cravatte, gemelli, pietre
    preziose, pietre semipreziose, pietre preziose sintetiche, strass, perle, portachiavi, portagioielli,
    orologeria e strumenti cronometrici, braccialetti e cinturini per orologi, strumenti musicali, carta,
    cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi ivi inclusi asciugamani di carta,
    bavaglini di carta, carta antiolio, carta assorbente, carta da regalo, carta igienica, fazzoletti di
    carta, sacchetti di carta, scatole di carta, tovaglie di carta, tovaglioli di carta, asciugamani di carta
    per le mani, biancheria da tavola di carta, carta per alimenti, contenitori in carta, salviette di carta
    per il viso, stencil per carta da parati, tovagliolini per struccare di carta, decorazioni in carta per
    feste, decorazioni in carta per torte, salviette igieniche di carta per le mani, salviette per il viso in
    carta, fazzolettini in carta per uso cosmetico, nastri in carta per avvolgere regali, stampati, articoli
    per legatoria, fotografie, cartoleria, adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico,
    materiale per artisti, pennelli, macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili),
    materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi), materie plastiche per
    l’imballaggio (non comprese in altre classi), caratteri tipografici, cliché, caucciù, guttaperca,
    gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie [caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica] non
    compresi in altre classi ivi inclusi guanti isolanti, nastro adesivo telato rimovibile, nastri isolanti,
    tappi di gomma, tappi di gomma per bottiglie, tappi di gomma per docce, tappi di gomma per
    lavelli, tappi di gomma per vasche da bagno, tubi flessibili di giardino, tubi flessibili di gomma,
    tubi flessibili d’irrigazione, tubi per innaffiamento, prodotti in materie plastiche semi lavorate,
    materie per turare, stappare e isolare, tubi flessibili non metallici, cuoio e sue imitazioni, articoli in
    queste materie non compresi in altre classi ivi inclusi borse, borsette, borselli, portafogli e astucci
    per chiavi, bauli e valigie, valigette, sacche da viaggio, zaini, ombrelli e ombrelloni, bastoni da
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
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    passeggio, fruste e articoli di selleria, materiali da costruzione non metallici, tubi rigidi non
    metallici per la costruzione, asfalto, pece e bitume, costruzioni trasportabili non metalliche,
    monumenti non metallici, mobili, specchi, cornici, prodotti, non compresi in altre classi, in legno,
    sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma
    di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche, ivi inclusi, conchiglie, culle,
    statuine di osso o avorio, di legno, cera, gesso o plastica, oggetti d’arte in legno, cera, gesso o
    materie plastiche, ventagli, chiusure di bottiglie non metalliche, chiusure di recipienti non
    metalliche, clip in plastica sigilla-sacchetti, cuscini, guanciali, materassi, decorazioni in plastica
    per feste, divisori in plastica per cassetti, dondoli per verande, espositori, fermaporte in legno,
    fermaporte in plastica, ganci per tende, ganci per tende da doccia, giacigli per animali
    d’appartamento, attaccapanni, grucce per abiti, leggii; maniglie non metalliche per mobili e per
    porte non metalliche, seggiolini per auto per bambini, seggioloni per bambini, tappetini per vasca,
    tappi di bottiglie, tappi di plastica, vassoi non in metallo, utensili e recipienti per uso domestico o
    di cucina, pettini e spugne, spazzole (eccetto i pennelli), materiali per la fabbricazione di spazzole,
    materiale per pulizia, paglia di ferro, vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione),
    vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi, corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele,
    sacchi (non compresi in altre classi), materiale d’imbottitura (tranne il caucciù o le materie
    plastiche), materie tessili fibrose grezze, fili per uso tessile, tessuti e prodotti tessili non compresi
    in altre classi, coperte da letto e copri tavoli, articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria,
    merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci, bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi, fiori artificiali,
    tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti, tappezzerie per pareti in
    materie non tessili, giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre
    classi, decorazioni per alberi di Natale, carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta
    e ortaggi-conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e
    prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, riso;
    tapioca e sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati, zucchero,
    miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse
    (condimenti), spezie, ghiaccio, granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in
    altre classi, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per gli
    animali, malto, birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche, bevande a base di
    frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (escluse le
    birre), tabacco, articoli per fumatori, fiammiferi.
    34 I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:
    Classe 3 – Saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici.
    Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche
    per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature; materiali per otturare i denti
    e per impronte dentarie; disinfettanti.
    Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; apparecchi e strumenti di pesata; apparecchi e strumenti
    di misura; apparecchi e strumenti di controllo; bilance per pesare il corpo.
    Classe 10 – Apparecchi e strumenti medici e chirurgici; articoli ortopedici; misuratori di pressione
    arteriosa; apparecchi per aerosol; apparecchi per i lavaggi nasali; termometri; termometri digitali;
    misuratori di glicemia; siringhe; siringhe per clisteri; preservativi; umidificatori per uso medico;
    sonde per uso medico; palette per uso medico; termocoperte per uso medico.
    Classe 21 – Utensili; recipienti per il governo della casa; recipienti per il governo della cucina (né
    in metalli preziosi, né in placcato); pettini; spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli);
    spazzolini; materiale per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
    grezzo; vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria; porcellana e maiolica non
    comprese in altre classi.
    Classe 25 – Abbigliamento; scarpe; cappelleria.
    Classe 35 – Pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al
    dettaglio; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; promozione delle vendite per i terzi;
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    20
    dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi
    pubblicitari; servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite
    reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; servizi di vendita all’ingrosso, al
    dettaglio e on line in materia di: saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli,
    dentifrici, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici, sostanze dietetiche
    per uso medico, alimenti per bebè, impiastri, materiale per fasciature, materiali per otturare i denti
    e per impronte dentarie, disinfettanti, apparecchi e strumenti ottici, apparecchi e strumenti di
    pesata, apparecchi e strumenti di misura, apparecchi e strumenti di controllo, bilance per pesare il
    corpo, apparecchi e strumenti medici e chirurgici, articoli ortopedici, misuratori di pressione
    arteriosa, apparecchi per aerosol, apparecchi per i lavaggi nasali, termometri, termometri digitali,
    misuratori di glicemia, siringhe, siringhe per clisteri, preservativi, umidificatori per uso medico,
    sonde per uso medico, palette per uso medico, termocoperte per uso medico, apparecchi per
    disinfettare per uso medico, utensili, recipienti per il governo della casa, recipienti per il governo
    della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), pettini, spugne, spazzole (ad eccezione dei
    pennelli), spazzolini, materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di
    ferro, vetro grezzo, vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e
    maiolica, abbigliamento, scarpe, cappelleria.
    35 Come correttamente affermato nella decisione impugnata, i prodotti e servizi
    contestati sono identici ai prodotti e servizi dell’opponente nelle rispettive classi,
    o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi
    (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti e servizi dell’opponente includono, sono
    inclusi o si sovrappongono con i prodotti e servizi contestati.
    36 Inoltre, la Commissione nota che le conclusioni della Divisione di Opposizione al
    riguardo non sono state contestate dalle parti in sede d’appello.
    Comparazione dei segni
    37 Quanto alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, la
    valutazione globale del rischio di confusione dev’essere fondata sull’impressione
    d’insieme da essi prodotta, tenuto conto, in particolare, dei loro elementi distintivi
    e dominanti (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
    38 Secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del
    pubblico pertinente, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto
    riguarda uno o più aspetti pertinenti (23/10/2002, T-6/01, Matratzen,
    EU:T:2002:261, § 30). Tuttavia, è d’uopo rilevare che non si deve prendere in
    considerazione solo una componente di un marchio e paragonarla ad un altro
    marchio. Occorre, per contro, operare un siffatto confronto esaminando i marchi
    di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso (23/10/2002, T-6/01,
    Matratzen, EU:T:2002:261, § 34; 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello,
    EU:C:2007:333, § 41 e giurisprudenza ivi citata).
    39 I segni da porre a confronto sono i seguenti:
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    21
    40 Il territorio di riferimento è l’Italia.
    41 Il marchio anteriore è un marchio figurativo costituito dall’espressione verbale
    “TICONVIENE”, in carattere stampatello maiuscolo, posta all’interno di un
    perimetro rettangolare con gli angoli arrotondati. L’espressione e il perimetro
    sono di colore grigio scuro.
    42 Il marchio contestato è un marchio figurativo che consiste nelle parole “e
    conviene” in stampatello minuscolo, dove la lettera “e” iniziale è di colore bianco
    ed è posta su uno sfondo triangolare, con gli angoli arrotondati di cui uno
    direzionato verso destra, colorato in tinta sfumata arcobaleno, mentre la parola
    “conviene” è di colore nero. Al di sotto di quest’ultima è presente la dicitura
    “L’acquisto che fa eco”, riprodotta in dimensioni nettamente più piccole rispetto
    all’espressione “e conviene”. La richiedente ha rivendicato i seguenti colori del
    marchio contestato: “Rosso; Giallo; Verde; Azzurro; Nero; Bianco; Arancione”.
    43 Visivamente, i marchi coincidono nella parola “conviene”, mentre differiscono
    nel pronome “TI” del marchio anteriore e nella lettera “e”, nel triangolo colorato e
    nella dicitura “L’acquisto che fa eco” del marchio contestato. Il perimetro
    rettangolare del marchio anteriore ha una funzione prettamente decorativa.
    44 Mentre il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere
    considerati più dominanti o di maggiore impatto visivo rispetto ad altri, le parole
    “e conviene” e il triangolo colorato nel marchio contestato sono gli elementi
    dominanti in quanto dotati di maggiore impatto visivo rispetto alla dicitura
    sottostante “L’acquisto che fa eco”.
    45 Secondo la giurisprudenza, sebbene il consumatore medio percepisca
    normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettui un esame dei suoi
    singoli elementi, ciò non toglie che il consumatore stesso, percependo un segno
    verbale, lo scomporrà in elementi che gli suggeriscono un significato concreto o
    che somigliano a vocaboli a lui noti (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
    EU:T:2007:46, § 57). Nella fattispecie, la Commissione ritiene che il pubblico
    italiano di riferimento riconoscerà senza sforzo nel marchio anteriore le parole
    “TI”, che sarà intesa come un pronome personale che, come tale, ha un ruolo
    accessorio, e “CONVIENE”. Pertanto, i consumatori scomporranno il marchio
    anteriore nell’espressione “TI CONVIENE”.
    marchio anteriore marchio contestato
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    22
    46 L’espressione “TI CONVIENE” risulta (quantomeno) allusiva rispetto a tutti
    prodotti e servizi coperti dal marchio anteriore, in quanto utili, vantaggiosi,
    convenienti per prezzo e/o qualità o adatti alle esigenze dei consumatori. La
    parola “conviene”, presente in entrambi i marchi, è costantemente utilizzata nel
    campo commerciale e nella pubblicità, ed è pertanto in linea di principio non
    idonea ad identificare l’origine commerciale dei prodotti e servizi considerati.
    47 Tenuto conto della debolezza del marchio anteriore, dovuta al ruolo accessorio
    della parola “TI” e alla scarsa distintività della parola “CONVIENE”, il pubblico
    di riferimento, che in certi casi presterà un livello di attenzione non solo medio
    ma elevato, sarà in grado di cogliere le differenze presenti nel marchio contestato,
    in particolare la “e” di colore bianco in contrasto con il triangolo appariscente di
    colore arcobaleno posto dietro alla lettera “e”, la restante parte di colore nero
    dell’elemento verbale dominante, e la presenza, seppur secondaria e non vistosa,
    della dicitura sottostante “L’acquisto che fa eco”.
    48 Rilevante è la circostanza che i marchi differiscano nelle loro parti inziali “TI” ed
    “e”, poiché è principio consolidato in giurisprudenza che la parte iniziale dei
    segni è quella che ha il maggior impatto visivo e che cattura maggiormente
    l’attenzione del consumatore, posto che il consumatore legge da sinistra verso
    destra (26/02/2016, T-210/14, Gummi Bear-Rings / GUMMY et al.,
    EU:T:2016:105, § 44 e la giurisprudenza ivi citata).
    49 Pertanto, nonostante la presenza in entrambi i segni dell’elemento verbale
    “conviene”, la Commissione ritiene che i marchi complessivamente siano
    visivamente simili in misura inferiore alla media.
    50 Sotto il profilo fonetico, i marchi coincidono nella pronuncia della parola
    “conviene”, mentre differiscono nella pronuncia del pronome “TI” del marchio
    anteriore e della lettera “e” del marchio contestato. La dicitura “L’acquisto che fa
    eco” del marchio contestato è un elemento secondario che pertanto, nella
    maggioranza dei casi, non sarà pronunciato dal consumatore. Pertanto, i marchi
    sono foneticamente simili (almeno) in misura media.
    51 Sotto il profilo concettuale, come già accennato, entrambi i marchi presentano il
    termine “conviene”. Tale espressione allude al concetto che acquistare i prodotti e
    servizi aventi origine dall’impresa cui fa riferimento è conveniente e vantaggioso
    per il consumatore in termini di prezzo e/o qualità, rispetto ad acquistare prodotti
    e servizi dello stesso tipo provenienti da altri imprenditori. Avendo tale concetto
    un carattere distintivo molto limitato, l’attenzione del pubblico di riferimento si
    focalizzerà su altri elementi.
    52 La lettera “e” del marchio contestato sarà principalmente percepita come un
    riferimento al commercio elettronico tramite la rete Internet o e-commerce.
    L’espressione “L’acquisto che fa eco” rappresenta uno slogan promozionale il
    quale, pur essendo un elemento secondario, richiama il concetto di “eco”. A un
    primo impatto, tale concetto verrà inteso nel suo significato letterale di riflessione
    di un suono contro un ostacolo o, in connessione al resto della frase, come fatto
    avente larga risonanza tra il pubblico.
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    23
    53 Tuttavia, tenuto conto del fatto che il pubblico di riferimento presterà un maggior
    livello di attenzione in riferimento agli elementi di differenziazione del marchio
    contestato, esso potrà cogliere nel termine “eco” un riferimento al concetto di
    “ecologico”. Tale concetto indica che i beni e servizi coperti dal marchio
    contestato sono prodotti o offerti nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente
    secondo una logica di riduzione degli sprechi, come sostenuto dalla richiedente.
    54 È possibile, inoltre, che il pubblico di riferimento interpreti il termine “eco” e la
    lettera “e”, specialmente in connessione con la parola “conviene”, come un
    riferimento al concetto di “economico”, il quale rafforzerebbe il concetto di
    convenienza veicolato dal marchio contestato e il messaggio rivolto al
    consumatore che acquistare i prodotti e servizi coperti dal marchio contestato sia
    vantaggioso in termini di risparmio economico.
    55 Tenuto conto di quanto sopra rilevato, per cui il marchio anteriore veicola
    unicamente il messaggio “Ti conviene (comprare qui da noi / questo prodotto)”,
    mentre il marchio contestato, pur condividendo il concetto di convenienza, si
    distingue per la presenza degli ulteriori significati suesposti i quali, in quanto
    assenti nel marchio anteriore, contribuiscono alla differenziazione dei segni
    quanto al significato, i marchi in esame sono concettualmente simili in misura
    inferiore alla media.
    Carattere distintivo del marchio anteriore
    56 Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere
    conto nella valutazione globale del rischio di confusione. Secondo costante
    giurisprudenza, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è
    il carattere distintivo del marchio anteriore (11/11/1997, C-251/95, Sabel,
    EU:C:1997:528, § 24).
    57 I marchi aventi un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della
    loro notorietà sul mercato, godono quindi di una tutela più ampia rispetto ai
    marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon,
    EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
    EU:C:1999:323, § 20).
    58 Nel caso presente, l’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio
    anteriore è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua
    notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio
    anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
    59 È doveroso premettere che, secondo la giurisprudenza, i marchi anteriori, che
    siano marchi dell’Unione europea o marchi nazionali, godono di una presunzione
    di validità, secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea
    nella sentenza del 24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41, e
    pertanto, perché un marchio possa ritenersi dotato di carattere distintivo, non è
    richiesto il raggiungimento di una determinata soglia di distintività, bastando un
    carattere distintivo minimo.
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    24
    60 La richiedente, pur non mettendo in discussione la validità del marchio anteriore,
    sostiene che esso sia estremamente carente in termini di carattere distintivo, ai fini
    della doverosa valutazione del rischio di confusione per il pubblico di riferimento.
    61 Il marchio anteriore presenta le due parole italiane “TI”, pronome personale di
    complemento che significa “a te”, e “CONVIENE”, terza persona singolare del
    presente indicativo del verbo “convenire”, fuse in un’unica parola. Come già
    precedentemente esposto, il consumatore italiano scomporrà l’espressione
    “TICONVIENE” in “TI CONVIENE”, e la interpreterà unicamente secondo il
    messaggio “Ti conviene comprare qui da noi / Ti conviene questo prodotto”.
    62 L’espressione “TI CONVIENE” veicolata dal marchio anteriore, come
    correttamente rilevato dalla richiedente, è talmente diffusa nel campo della
    cartellonistica e della pubblicità in genere dall’essere a stento percepibile come
    marchio dal pubblico. Minima è anche l’originalità del carattere adottato, essendo
    in uno stampatello piuttosto semplificato, così come del perimetro rettangolare
    che circonda il marchio.
    63 Il fatto che le due parole costituenti il marchio siano unite a formare un’unica
    parola, la quale acquisisce significato solo in quanto il consumatore medio la
    scompone in due parti, e l’essere tale parola circondata da un perimetro
    rettangolare, per quanto questo sia un elemento meramente decorativo,
    costituiscono l’unica caratteristica che conferisce una distintività, seppur minima,
    al marchio anteriore.
    64 Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato
    molto debole per tutti i prodotti e servizi in esame.
    Valutazione globale del rischio di confusione
    65 L’esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere
    oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori
    pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
    § 22).
    66 Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che
    entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella
    dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti
    o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i
    marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
    22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
    67 La Commissione, pur riconoscendo un certo grado di somiglianza tra i segni,
    causato dall’elemento comune “CONVIENE”, è dell’avviso che esso sia assai
    ridotto dato che i segni, valutati nel loro complesso, presentano elementi di
    differenziazione che prevalgono sulle somiglianze.
    68 In particolare, in considerazione 1) della suesposta capacità distintività molto
    debole del marchio anteriore nel suo complesso, e della capacità distintiva nulla o
    quasi nulla dell’elemento comune “CONVIENE” in relazione ai prodotti e servizi
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    25
    rilevanti; 2) del grado di somiglianza non elevato tra i segni; e 3) del grado di
    attenzione da medio a elevato del pubblico di riferimento, la Commissione ritiene
    che non sussista rischio di confusione tra i marchi in questione, nonostante
    l’identità dei prodotti e servizi a confronto.
    69 A tal proposito, la Commissione sottolinea che, se è pur vero che anche in un caso
    riguardante un marchio anteriore con un carattere distintivo debole può sussistere
    un rischio di confusione per via, in particolare, di un elevato grado di somiglianza
    tra i segni e tra i prodotti o servizi coperti (13/12/2007, T-134/06,
    Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70), è altresì vero che un rischio di
    confusione può essere constatato solo se il pubblico di riferimento può essere
    indotto in errore circa l’origine commerciale dei prodotti e dei servizi designati
    dal marchio richiesto (20/01/2021, T-328/17 RENV, BBQLOUMI (fig.) /
    HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 71).
    70 Nella fattispecie, nonostante l’identità tra i prodotti e servizi a confronto, è stato
    tuttavia rilevato come non vi sia un elevato grado di somiglianza tra i segni,
    nonostante la presenza dell’elemento comune “CONVIENE”, a causa delle
    differenze riscontrate tra tutti gli altri elementi dei segni, quali la parte iniziale
    “TI” del marchio anteriore e, per quanto riguarda il marchio contestato, la “e” di
    colore bianco in contrasto con il triangolo appariscente di colore arcobaleno posto
    dietro alla lettera “e”, e la presenza, seppur non vistosa, della dicitura sottostante
    “L’acquisto che fa eco”.
    71 La Commissione sottolinea che questa conclusione è in linea con la prassi
    comune relativa all’impatto di elementi privi di carattere distintivo o con carattere
    distintivo debole sul rischio di confusione, adottata dall’Ufficio e un certo numero
    di uffici dei marchi dell’Unione europea il 2 ottobre 2014 nell’ambito della Rete
    europea dei marchi e dei disegni e modelli, nel contesto del Programma di
    convergenza “CP5”.
    72 L’obiettivo di questa prassi comune è, tra l’altro, quello di determinare l’impatto su
    un rischio di confusione quando gli elementi comuni di due marchi a confronto
    hanno un nullo o basso grado di carattere distintivo. La coincidenza di un
    elemento con un nullo o basso grado di carattere distintivo comporterà un rischio
    di confusione solo se gli altri elementi hanno un grado di carattere distintivo
    inferiore o almeno altrettanto basso o se l’impressione generale dei segni è molto
    simile o identica.
    73 Ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 7, RMUE, le Commissioni non sono
    vincolate né dagli orientamenti dell’Ufficio né dalle sue comunicazioni comuni, in
    quanto le commissioni sono vincolate unicamente dal RMUE e dagli atti basati su
    di esso, come interpretati dal Tribunale e dalla Corte di giustizia. Tuttavia, la
    Commissione sottolinea che l’approccio adottato nella summenzionata prassi
    comune è conforme alla giurisprudenza del Tribunale.
    74 Nella fattispecie, la Commissione ha determinato che il carattere distintivo
    dell’elemento comune “CONVIENE” è molto basso (o addirittura nullo) per tutti
    i prodotti e servizi rilevanti. Inoltre, le differenze verbali e grafiche tra i marchi
    fanno sì che l’impressione d’insieme dei segni non possa qualificarsi come
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
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    “molto simile o identica”. Pertanto, nel caso in esame la Commissione ritiene che,
    anche alla luce dei criteri stabiliti nella summenzionata prassi comune, la
    coincidenza dell’elemento “CONVIENE” non sia sufficiente per ritenere che i
    segni siano confondibili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dal
    punto di vista del pubblico italiano di riferimento.
    Conclusione
    75 Tenuto conto delle considerazioni suesposte, la Commissione ritiene che non
    sussista di rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE.
    76 Pertanto, la decisione della Divisione di Opposizione è annullata e l’opposizione
    è respinta.
    Spese
    77 Conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, RMUE e all’articolo 18, REMUE,
    l’opponente, quale parte soccombente, sopporta l’onere delle spese sostenute
    dalla richiedente nei procedimenti di opposizione e di ricorso.
    78 Per quanto riguarda il procedimento di ricorso, detto onere consta della tassa di
    ricorso di 720 EUR e delle spese per la rappresentanza professionale del
    richiedente, pari a 550 EUR.
    79 Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, l’opponente è tenuta a
    rimborsare le spese per la rappresentanza professionale del richiedente, pari a
    300 EUR. L’importo totale è fissato in 1 570 EUR.
    13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
    27
    Dispositivo
    Per questi motivi,
    LA COMMISSIONE
    così decide:

    1. La decisione impugnata è annullata;
    2. L’opposizione è respinta in toto;
    3. L’opponente sopporterà le spese sostenute dalla richiedente nei
      procedimenti di opposizione e di ricorso, per un importo totale di
      1 570 EUR.
  • MARCHIO DESCRITTIVO del prodotto: Decisione Quinta Commissione del 02-06-2021

    MARCHIO DESCRITTIVO del prodotto: Decisione Quinta Commissione del 02-06-2021

    SELLEITALIA ad avviso della Quinta Commissione di Ricorso è un marchio descrittivo del prodotto selle, seppur contenga una certa caratterizzazione grafica.

    DECISIONE
    della Quinta Commissione di ricorso
    del 2 giugno 2021
    Nel procedimento R 55/2021-5
    Selle Italia S.r.l.
    Viale Enrico Fermi, 2
    31011 Frazione Casella D’asolo – Asolo
    (TV)
    Italia Richiedente / Ricorrente
    rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Piazza Mario Saggin, 2, 35131, Padova,
    Italia
    RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea
    n. 18 138 525
    LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO
    composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann (Membro)
    Cancelliere: H. Dijkema
    ha pronunciato la seguente
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

    Decisione
    Sintesi dei fatti
    1 Con domanda depositata in data 17 ottobre 2019, Selle Italia S.r.l. (“la
    richiedente”), chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione europea
    figurativo
    per i seguenti prodotti e servizi:
    Classe 12 – Selle per biciclette, cicli e motocicli; Componenti per biciclette, cicli e motocicli;
    Accessori per biciclette, cicli e motocicli; Specchietti retrovisori; Nastri per manubri.
    Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio all’ingrosso ed on-line di selle per biciclette, cicli e
    motocicli, componenti per biciclette, cicli e motocicli, accessori per biciclette, cicli e motocicli,
    nastri per manubri e specchietti retrovisori.
    2 In data 17 dicembre 2019, l’esaminatore emetteva un rifiuto provvisorio di
    registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, e
    dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, relativamente ai seguenti prodotti e servizi:
    Classe 12 – Selle per biciclette, cicli e motocicli; Componenti per biciclette, cicli e motocicli;
    Accessori per biciclette, cicli e motocicli.
    Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio all’ingrosso ed on-line di selle per biciclette, cicli e
    motocicli, componenti per biciclette, cicli e motocicli, accessori per biciclette, cicli e motocicli.
    3 Le obiezioni dell’esaminatore possono essere sintetizzate come segue:
    – Sulla base dei significati dei termini contenuti nel marchio, supportati dal
    Dizionario online Treccani, il consumatore medio di lingua italiana
    attribuirebbe al segno il seguente significato: dispositivi da utilizzarsi per
    disporsi fisicamente/sedersi su un mezzo di trasporto quale una bicicletta,
    una motocicletta o un cavallo che provengano dall’Italia.
    – Nonostante la presenza di alcuni elementi stilizzati – che consistono nella
    scelta di un font dalla differente grandezza per i due termini che compongono
    il segno – il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe il segno come
    contenente informazioni riguardanti i prodotti e servizi, in particolare che i
    prodotti presentino la forma e le caratteristiche tipiche di beni che facilitano
    la seduta su mezzi di trasporto quali biciclette, cavalli o motociclette ed
    esprimono una connessione con il paese Italia; e che i servizi abbiano ad
    oggetto la vendita al dettaglio all’ingrosso ed on-line dei suddetti prodotti.
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    3
    – Pertanto, il segno descrive natura, destinazione e, allo stesso tempo, la
    provenienza geografica, dei prodotti e servizi in questione.
    – Poiché il segno ha un chiaro carattere descrittivo, esso è altresì privo di
    carattere distintivo.
    4 Nonostante i rilievi sollevati dall’esaminatore, il 27 aprile 2020 la richiedente
    presentava le proprie osservazioni, mantenendo la propria domanda di
    registrazione. Questi inoltre invocava che il segno aveva acquisito capacità
    distintiva attraverso l’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. La
    richiedente confermava in data 8 luglio 2020 che la rivendicazione di distintività
    acquisita doveva intendersi come principale. Le osservazioni della richiedente
    possono essere sintetizzate come segue:
    – In primo luogo, la richiedente presenta un’introduzione sulla storia
    dell’azienda, che ha iniziato ad operare nel secolo XIX. Nel documento 13
    sono incluse le informazioni sull’attività di Selle Italia S.r.l. Si segnala,
    inoltre, che i prodotti realizzati dal richiedente sono stati utilizzati dai
    migliori ciclisti di sempre e si fa riferimento ai documenti 21.1, 21.2 e 21.3,
    relativi al museo ospitato presso la sede di Selle Italia. Infine, la richiedente
    fa riferimento ai dati di fatturazione della società degli ultimi quattro anni.
    – Successivamente, la richiedente invoca l’applicazione dell’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE in relazione al caso di specie e fornisce le seguenti prove
    per dimostrare che il segno contestato ha acquisito carattere distintivo in
    seguito all’uso che ne è stato fatto:
    a) Documenti relativi all’Italia
    o Documento 1.- Cataloghi dell’anno 2008 (suddiviso in documento 1.1,
    documento 1.2, e documento 1.3).
    o Documento 2.- Cataloghi dell’anno 2009 (suddiviso in documento 2.1,
    documento 2.2, e documento 2.3).
    o Documento 3.- Cataloghi dell’anno 2010 (suddiviso in documento 3.1
    e documento 3.2).
    o Documento 4.- Cataloghi dell’anno 2011 (suddiviso in documento 4.1,
    documento 4.2, e documento 4.3).
    o Documento 5.- Cataloghi dell’anno 2012 (suddiviso in documento 5.1
    e documento 5.2). Documento 6.- Cataloghi dell’anno 2013 (suddiviso
    in documento 6.1 e documento 6.2).
    o Documento 7.- Cataloghi dell’anno 2014 (suddiviso in documento 7.1
    e documento 7.2).
    o Documento 8.- Cataloghi dell’anno 2015 (suddiviso in documento 8.1
    e documento 8.2).
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    4
    o Documento 9.- Cataloghi dell’anno 2016 (suddiviso in documento 9.1
    e documento 9.2).
    o Documento 10.- Cataloghi dell’anno 2017.
    o Documento 11.- Cataloghi dell’anno 2018 (suddiviso in documento
    11.1 e documento 11.2).
    o Documento 12.- Cataloghi dell’anno 2019 (suddiviso in documento
    12.1 e documento 12.2).
    o Documento 13. – Visura storica della società Selle Italia S.r.l.
    o Documento 14.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
    in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 –
    2019) (suddiviso in documento 14.1 e documento 14.2).
    o Documento 14.3.- Fatture relative al mercato italiano (2010 – 2020).
    o Documento 14.4.- Rassegna stampa dedicata a Selle Italia (2008 –
    2019).
    b) Documenti relativi alla Francia
    o Documento 15.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
    in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 –
    2019). (Documento suddiviso nei documenti 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4).
    o Documento 15.5.- Fatture emesse a favore di clienti francesi (2010 –
    2020).
    o Documento 15.6.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia
    (2008-2019).
    c) Documenti relativi alla Spagna
    o Documento 16.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
    in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008-
    2020). (Documento suddiviso nei documenti 16.1 e 16.2).
    o Documento 16.3.- Fatture emesse a favore di clienti spagnoli (2010-
    2020).
    o Documento 16.4.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia
    (2008-2019).
    d) Documenti relativi alla Gran Bretagna
    o Documento 17.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
    in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008-
    2020). (Documento suddiviso nei documenti 17.1 e 17.2).
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    5
    o Documento 17.3.- Fatture emesse a favore di clienti britannici (2010 –
    2020).
    o Documento 17.4.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia
    (2008-2019).
    e) Documenti relativi alla Germania
    o Documento 18.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
    in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008
    -2019). (Documento suddiviso nei documenti 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4).
    o Documento 18.5.- Fatture emesse a favore di clienti tedeschi (2010 –
    2020).
    o Documento 18.6.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia
    (2008 – 2019).
    f) Documenti relativi al Benelux
    o Documento 19.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
    in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 –
    2020). (Documento suddiviso nei documenti 19.1 e 19.2).
    o Documento 19.3.- Fatture emesse a favore di clienti del Benelux (2010
    – 2020).
    o Documento 19.4.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia
    (2008 – 2019).
    g) Marchi e brevetti della richiedente
    o Documento 20. – Portafoglio marchio Selle Italia. Si fa riferimento ai
    marchi registrati in Italia, nell’Unione europea, in Giappone, in Corea
    del Sud, negli USA, in Messico, in Russia e a Taiwan, e l’accento è
    posto sui marchi dell’Unione europea e su un marchio identico a quello
    in questione che è stato registrato in Italia.
    o La richiedente fa inoltre riferimento al fatto che ‘SELLE ITALIA è
    titolare di oltre 55 famiglie brevettuali’ e fornisce un link e una
    schermata relativi alla banca dati brevettuale espacenet.com.
    5 Con decisione del 12 novembre 2020 (“la decisione impugnata”), l’esaminatore,
    riprendendo le motivazioni di cui alla precedente comunicazione e rispondendo
    agli argomenti dalla richiedente relativamente alla capacità distintiva acquisita
    attraverso l’uso, confermava il rifiuto della domanda rispetto ai prodotti e servizi
    obiettati, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in combinato
    disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 3,
    RMUE. La decisione può essere sintetizzata come segue:
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    6
    Esame ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE
    – Tutti gli argomenti del richiedente sono relativi soltanto all’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE, e non contestano le conclusioni dell’Ufficio del
    17 dicembre 2019 relativamente al fatto che il marchio è descrittivo e privo
    di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c),
    RMUE, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, che sono pertanto confermate.
    Esame ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE
    – Dato che le parole incluse nel segno contestato sono parole italiane, il
    pubblico di riferimento è composto da consumatori di lingua italiana. Di
    conseguenza, l’estensione geografica dell’obiezione è relativa all’Italia. In tal
    senso le prove prodotte dalla richiedente che si riferiscono ai consumatori
    francesi, spagnoli, britannici, tedeschi e del Benelux sono irrilevanti.
    – Nel caso presente è necessario determinare se una parte significativa del
    pubblico di lingua italiana sia stata esposta al segno in esame (come
    richiesto) per un congruo periodo di tempo, in modo tale da essere
    immediatamente in grado di riconoscere il segno stesso come l’indicazione di
    una ben determinata origine commerciale. Ad avviso dell’Ufficio, la
    documentazione trasmessa non è in grado di fornire indicazioni chiare e
    convincenti al riguardo.
    – In primo luogo, in relazione ai cataloghi forniti come Documenti da 1 a 12,
    non possono dimostrare l’acquisizione del carattere distintivo del segno,
    poiché in tali cataloghi i segni che compaiono differiscono nella loro
    struttura, in relazione al segno contestato:
    – In relazione a quanto precede, non vi è dubbio che gli elementi figurativi
    inclusi in detti segni (e che non compaiono nel marchio impugnato)
    potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel consentire ai consumatori di
    determinare l’origine commerciale dei prodotti in questione.
    – D’altra parte, si deve tener conto che in quasi tutti i casi, nei prodotti offerti
    dal richiedente compare il marchio SELLE ITALIA insieme ad altri elementi
    verbali quali SLR, FLITE, TURBOMATIC, NEPAL, NUBAIN etc. Quindi è
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    7
    possibile che questi elementi verbali aggiuntivi aiutassero i consumatori a
    determinare l’origine commerciale dei prodotti.
    – Qualcosa di simile si può affermare in relazione ai documenti inclusi nel
    Documento 14, poiché non si può determinare se i documenti contabili si
    riferiscano al segno contestato: nelle fatture presentate compare un segno con
    elementi figurativi e colori, diverso da quello richiesto (oltre a figurare
    insieme ad altri elementi verbali) e nella rassegna stampa, i marchi che
    compaiono differiscono strutturalmente da quello richiesto e in alcuni casi
    sono accompagnati da altre parole.
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    8
    – La richiedente fa riferimento a studi di mercato, riferimenti a
    sponsorizzazioni, presenza del marchio in tutto il mondo, ecc. Tuttavia,
    questa informazione non ha valore probatorio, per vari motivi. In primo
    luogo, poiché si tratta di dati forniti dal richiedente e non da terzi, il loro
    valore probatorio è minore. In secondo luogo, perché tutte queste
    affermazioni non consentono di determinare se i dati forniti dal richiedente si
    riferiscano al marchio così come è stato richiesto o ad altri marchi che
    potrebbero includere elementi figurativi. Infatti, in alcuni di questi
    documenti, si nota che il marchio a cui si riferisce la richiedente è diverso da
    quello ora richiesto.
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    9
    – Pertanto, l’Ufficio ritiene che nessuno dei documenti summenzionati possa
    dimostrare l’acquisizione del carattere distintivo del segno contestato.
    – Quanto al Documento 20, si ricorda che, nel determinare il carattere
    distintivo del segno, è del tutto irrilevante se segni simili siano stati registrati
    dal richiedente dinanzi all’Ufficio o in altre giurisdizioni. Infatti, la
    registrabilità di un segno come marchio dell’Unione europea dev’essere
    valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice
    dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente
    dell’Ufficio. Inoltre, l’Ufficio non è vincolato dalla decisione secondo cui il
    segno in questione è registrabile come marchio nazionale rilasciato in uno
    Stato membro, anche qualora si tratti di un paese appartenente all’area
    linguistica in cui ha avuto origine il segno in questione.
    – In relazione ai brevetti di cui la richiedente può essere titolare, si tratta di un
    fatto irrilevante.
    – I Documenti 13 e 21 non possono dimostrare il carattere distintivo acquisito
    in seguito all’uso del segno contestato, poiché non è possibile determinare se
    si riferiscano a prodotti che includono tale segno e che sono immediatamente
    collegati dai consumatori al richiedente, o se si tratta di altri prodotti / segni
    utilizzati dal richiedente.
    – Non è possibile determinare, con le prove fornite, la quota di pubblico
    consumatore in Italia che identifichi i prodotti e servizi rivendicati,
    attribuendo ad essi una specifica provenienza commerciale grazie al marchio,
    come richiesto.
    – Di conseguenza, l’Ufficio ritiene che il materiale presentato non sia
    sufficiente per determinare se il marchio richiesto abbia acquisito un carattere
    distintivo in Italia attraverso l’uso fatto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
    RMUE, in relazione ai prodotti e servizi richiesti, al momento della
    presentazione della richiesta.
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    10
    6 In data 12 gennaio 2021 la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione
    impugnata chiedendone l’annullamento integrale. L’Ufficio riceveva la memoria
    contenente i motivi di ricorso in data 11 marzo 2021.
    Motivi del ricorso
    7 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come
    segue:
    Sulla mancata valutazione delle prove prodotte dalla richiedente
    – Il marchio SELLE ITALIA opera nel settore del ciclismo. La richiedente ha
    dimostrato come, nel corso di decenni, il marchio SELLE ITALIA abbia
    sponsorizzato ed affiancato i più famosi ciclisti della storia. Il marchio
    SELLE ITALIA è stato scelto dai migliori ciclisti di ogni tempo, divenendo
    così un brand noto in tutto il mondo. È difficile immaginare un metodo più
    efficace di questo per ottenere quanto richiesto dalla giurisprudenza ovvero
    per far sì che “una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi
    grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una
    determinata impresa”.
    – Quanto al fatto che “il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso di tale
    marchio deve essere dimostrato nella parte dell’Unione europea (Italia in
    questo caso) in cui esso ne era privo”, la richiedente ha prodotto decine di
    documenti, tra i quali le fatture attestanti l’attività promozionale del
    Documento 14.1, scelte a campione, che coprono ogni anno dal 2008 al 2019.
    Inoltre, le fatture del Documento 14.2, oltre a dimostrare l’attività
    promozionale effettuata nei giornali di settore, evidenzia come la richiedente
    abbia investito decine di migliaia di euro per essere una dei “main sponsor”
    del Giro d’Italia, la corsa a tappe più importante d’Italia e seconda nel mondo
    solo a Tour del France. Oltre a ciò sono state depositate prove – i documenti
    21.1, 21.2 e 21.3. – relative al museo allestito all’interno della sede di Selle
    Italia, e un articolo di giornale dedicato a Giuseppe Bigolin, azionista di
    maggioranza della richiedente, che ripercorre gli ultimi 30 anni della storia
    del ciclismo.
    – La richiedente ha, inoltre, depositato una considerevole quantità di prove
    relativamente a “fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta
    dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale
    marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo,
    la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come
    proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le
    dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni
    professionali”.
    – Quanto all’intensità dell’uso sono stati depositati cataloghi (compresi listini e
    opuscoli di vendita) e fatture (tanto di vendita come di investimenti
    promozionali) per ogni anno dal 2008 al 2019; informazioni circa il fatturato
    dell’azienda degli ultimi 5 anni (citando le fonti da cui tali informazioni
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    11
    provengono); contratti di sponsorizzazione relativi ai più famosi ciclisti della
    storia; contratti di sponsorizzazione con i team più prestigiosi del Protour;
    materiale promozionale, rinvenibile sia dagli estratti delle riviste di settore in
    cui le pubblicità sono state pubblicate, sia dai cataloghi stessi.
    – Quanto all’estensione geografica, i documenti allegati riguardano non solo
    l’Italia, ma le nazioni più popolose dell’Unione Europea quali Gran Bretagna,
    Spagna, Germania e Francia. È chiaro che la descrittività del segno riguarda
    il pubblico italiano, tuttavia il fatto che vi siano copiose prove relative sia
    all’Italia che ad altri paesi, serve a comprendere la portata internazionale del
    perimetro di conoscenza da parte del pubblico del marchio contestato.
    – Infine, quanto al fatto che il carattere distintivo di un marchio “deve essere
    valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la
    registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione
    presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi
    in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”,
    pare sia sufficiente affermare che, visionando le prove, la denominazione
    SELLE ITALIA è sempre e soltanto utilizzato in connessione a “selle per
    bicicletta” in modo tale da rendere evidente ed inequivocabile la percezione
    del consumatore medio della categoria che sa benissimo, proprio in virtù di
    un massiccio utilizzo pluriennale del marchio, che il marchio SELLE
    ITALIA caratterizza selle di alta qualità.
    – L’impressione che si ricava dalla lettura della decisione oggi impugnata è che
    l’esaminatore abbia mal valutato il valore probatorio della copiosa
    documentazione depositata. La richiedente riconosce che sono stati prodotti
    solo in parte dati sulle quote di mercato e non sono state prodotte indagini
    demoscopiche o dichiarazioni di associazioni professionali. Ciò tuttavia non
    può significare – sic et simpliciter – che non sia stata dimostrata l’acquisita
    distintività del segno distintivo. La giurisprudenza segnala che “le prove del
    carattere distintivo acquisito devono essere analizzate nel loro complesso”.
    Le indagini demoscopiche o i dati relativi alle quote di mercato sono solo una
    parte delle prove che si possono fornire e non sono essenziali. L’articolo 97,
    RMUE contiene un elenco non esaustivo di prove che possono aiutare a
    dimostrare il carattere distintivo acquistato, quali opuscoli di vendita,
    cataloghi, listini, fatture, relazioni annuali, fatturato, cifre e relazioni
    riguardanti l’investimento pubblicitario, pubblicità (rassegne stampa,
    tabelloni pubblicitari, spot televisivi), unitamente alle prove della loro
    intensità ed estensione, sondaggi di clienti e/o di mercato, dichiarazioni
    giurate. Ebbene tutte le prove qui citate sono state prodotte dalla richiedente
    ed anche in quantità considerevole.
    Sulla valutazione del logo in relazione al quale va valutata l’acquisizione di
    carattere distintivo
    – La censura emessa dall’Ufficio – descrittività e carenza di capacità distintiva
    – è relativa alla denominazione SELLE ITALIA, ragione per a quale le prove
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    12
    fornite dalla richiedente hanno riguardato tale denominazione a prescindere
    dalla veste grafica.
    – Peraltro, la veste grafica delle prove prodotte è minimale. In primo luogo, gli
    elementi figurativi del vecchio marchio (peraltro registrato senza problemi in
    Unione Europea) sono assolutamente minimali, consistono in una sorta di
    segno dalla forma ovale e dunque non sono tali da attirare l’attenzione del
    consumatore, il quale sarà interessato ad acquistare le selle del richiedente
    per la qualità che i prodotti di SELLE ITALIA garantiscono. In secondo
    luogo, è notorio che in ambito di valutazione della confondibilità tra due
    marchi, l’aspetto fonetico prevalga su quello visivo e su quello concettuale e,
    per analogia, il medesimo principio va applicato anche al caso di specie.
    – La richiedente contesta altresì l’affermazione dell’esaminatore secondo la
    quale “si deve tener conto che in quasi tutti i casi, nei prodotti offerti dal
    richiedente compare il marchio SELLE ITALIA insieme ad altri elementi
    verbali quali SLR, FLITE, TURBOMATIC, NEPAL, NUBAIN etc. […]
    Quindi è possibile che questi elementi verbali aggiuntivi aiutassero i
    consumatori a determinare l’origine commerciale dei prodotti”. Secondo
    l’Ufficio l’elemento SELLE ITALIA, che ha dimensione più grandi sul
    prodotto e che è usato da diversi decenni dalla richiedente, non sarebbe in
    grado di identificare i prodotti e servizi contestati come provenienti da una
    determinata azienda, ma dei piccoli e corti marchi di prodotto sì.
    – Infine, la richiedente sostiene che il marchio oggetto di rifiuto sia una
    ristilizzazione e, in quanto tale, è un marchio nuovo. La richiedente si chiede
    pertanto come sarebbe stato possibile fornire le prove relativamente ad un
    marchio appena lanciato sul mercato. A tal proposito, la richiedente ritiene
    che l’erroneità del ragionamento seguito dall’esaminatore trovi conferma nel
    paradosso a cui questo condurrebbe se adottato. Infatti, seguendo la logica
    dell’esaminatore, un marchio che ha acquisito la distintività attraverso l’uso
    non potrebbe mai essere depositato in una nuova veste grafica perché, non
    essendo quella che ha procurato l’acquisizione della notorietà, il marchio
    dovrebbe essere rifiutato.
    Conclusioni
    – La richiedente ritiene di aver dimostrato, ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 3
    RMUE, l’acquisizione di capacità distintiva del marchio SELLE ITALIA
    presso il consumatore medio italiano, attraverso un uso costante e continuo
    dello stesso.
    – In particolare, la sponsorizzazione dei migliori atleti italiani (e non), la
    partnership pluridecennale con il Giro d’Italia, durante il quale il marchio
    SELLE ITALIA è stato visibile non solo alle centinaia di migliaia di
    spettatori presenti agli eventi ma anche ai milioni di telespettatori, il costante
    successo commerciale che ha consentito al brand SELLE ITALIA di essere
    leader di mercato in Italia ed in Europa, sono elementi grazie ai quali una
    parte significativa del pubblico di riferimento è in grado d’identificare i
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    13
    prodotti e i servizi oggetto della domanda di marchio SELLE ITALIA come
    originari dell’omonima impresa. In tal modo, grazie al segno è possibile
    distinguere i prodotti e i servizi da quelli di altre imprese, perché sono
    percepiti come originari di una determinata impresa.
    – Pertanto, si chiede alle Commissioni di ricorso di riesaminare le prove
    prodotte dalla richiedente e “di riconoscere che il marchio SELLE ITALIA,
    indipendentemente dalla sua connotazione grafica, ha acquisito carattere
    distintivo”.
    Motivazione
    8 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al
    RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del
    regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente
    indicato altrimenti nella presente decisione.
    9 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È
    ricevibile.
    Ambito del ricorso
    10 Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, “[o]gnuna delle parti di una procedura conclusasi
    con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest’ultima non
    abbia accolto le sue richieste”.
    11 La richiedente ha indicato nel proprio atto di appello che il ricorso concerne la
    decisione nella sua interezza. Tuttavia, la decisione impugnata ha solo in parte
    disatteso le aspettative della richiedente, poiché la domanda di marchio è stata
    rifiutata solo per parte dei prodotti e servizi richiesti.
    12 D’altro canto, dal contenuto della memoria si evince chiaramente che il ricorso è
    volto ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata solo nella misura in
    cui l’esaminatore ha rifiutato la domanda di marchio.
    13 Ne consegue che il presente ricorso deve intendersi riferito alla sola parte della
    decisione che ha rifiutato la registrazione del marchio richiesto per i seguenti
    prodotti e servizi, in relazione ai quali la Commissione è chiamata a decidere:
    Classe 12 – Selle per biciclette, cicli e motocicli; Componenti per biciclette, cicli e motocicli;
    Accessori per biciclette, cicli e motocicli.
    Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio all’ingrosso ed on-line di selle per biciclette, cicli e
    motocicli, componenti per biciclette, cicli e motocicli, accessori per biciclette, cicli e motocicli.
    14 Inoltre, la Commissione rileva che tutti gli argomenti della richiedente sono
    relativi soltanto all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, e non contestano le
    conclusioni della decisione impugnata relativamente al fatto che il marchio in
    questione è descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    14
    15 L’ambito dell’appello è, pertanto, circoscritto all’esame della rivendicazione della
    richiedente che il segno avrebbe acquisito, per i prodotti e i servizi in
    contestazione, un carattere distintivo in seguito all’uso sul mercato ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
    16 Per completezza, tuttavia, la Commissione ritiene opportuno confermare la
    motivazione e le conclusioni dell’esaminatore in merito alla natura descrittiva e
    alla mancanza di carattere distintivo del segno in questione per il pubblico di
    lingua italiana, relativamente ai prodotti e servizi contestati, per le ragioni
    espresse nella comunicazione del 17 dicembre 2019 e nella decisione impugnata.
    Articolo 7, paragrafo 3, RMUE
    17 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla
    registrazione previsti dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE non si
    applicano se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si
    chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato
    fatto. Tale norma rappresenta una deroga agli impedimenti alla registrazione
    stabiliti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. La sua portata deve,
    quindi, essere interpretata in funzione di tali impedimenti alla registrazione
    (21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige),
    EU:T:2015:215, § 83; 17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 39).
    18 Un segno può essere registrato in quanto marchio dell’Unione europea, in base
    all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, solo se viene fornita la prova che esso ha
    acquisito, in seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte
    dell’Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere in virtù
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. Nella fattispecie, il
    territorio rilevante è l’Italia.
    19 La prova deve dimostrare che il carattere distintivo in seguito all’uso è stato
    acquistato prima della data di deposito della domanda di marchio dell’Unione
    europea, nella fattispecie prima del 17 ottobre 2019 (11/06/2009, C-542/07 P,
    Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, C-108/05, Europolis,
    EU:C:2006:530, § 22).
    20 Il carattere distintivo di un segno, compreso quello acquistato in seguito all’uso,
    deve essere valutato in relazione alla percezione del consumatore medio della
    categoria di prodotti o servizi in questione, che comprende non solo gli acquirenti
    dei prodotti e dei servizi, ma anche qualsiasi persona potenzialmente interessata,
    nel senso stretto di potenziali acquirenti (29/09/2010, T-378/07, Répresentation
    d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 41 e segg.). Nella
    fattispecie, il pubblico di riferimento è rappresentato dagli acquirenti di selle e
    altri componenti e accessori per biciclette, cicli e motocicli, normalmente
    informati e ragionevolmente attenti e avveduti.
    21 Nel caso in esame, la richiedente ha pertanto l’onere di presentare prove chiare e
    convincenti che consentano all’Ufficio di accertare che almeno una frazione
    significativa del pubblico italiano di riferimento identifichi, grazie al marchio, i
    prodotti e servizi rilevanti delle Classi 12 e 35 come provenienti da un’impresa
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    15
    determinata (15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61;
    26/03/2015, T-72/14, BATEAUX MOUCHES, EU:C:2015:194, § 65 e
    giurisprudenza ivi citata).
    22 Per una conclusione a favore dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito
    all’uso, la giurisprudenza non prevede percentuali fisse di penetrazione del
    mercato o di riconoscimento da parte del pubblico di riferimento (19/06/2014,
    C-217/13 & C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Anziché utilizzare
    una percentuale fissa del pubblico di riferimento in un determinato mercato, la
    prova dovrebbe dimostrare che una parte significativa del pubblico identifica il
    marchio con prodotti o servizi specifici di una particolare impresa.
    23 L’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE richiede che si prendano in
    considerazione, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio,
    l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità
    degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la proporzione degli
    ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa
    determinata grazie al marchio, le dichiarazioni delle camere di commercio e
    industria o di altre associazioni professionali nonché i sondaggi d’opinione
    (15/12/2016, T-112/13, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D),
    EU:T:2016:735, § 69; 17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 44;
    21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige),
    EU:T:2015:215, § 90).
    24 Se, sulla base di tali fattori, il pubblico rilevante identifica il prodotto o servizio
    come proveniente da una determinata impresa, il marchio può procedere a
    registrazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE (10/12/2008, T-365/06,
    BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 35 e giurisprudenza ivi citata).
    25 Alla luce dei criteri suesposti, l’esame congiunto del materiale probatorio
    presentato conduce la Commissione a concludere che la richiedente non ha
    sufficientemente provato che una frazione significativa del pubblico italiano di
    riferimento identifica (e identificava, anteriormente alla data di deposito della
    domanda), grazie al segno , i prodotti e servizi in contestazione
    come provenienti dalla richiedente. Seguono i motivi.
    Valutazione delle prove depositate dalla richiedente
    26 Per dimostrare che il segno ha acquisito carattere distintivo in
    Italia, in seguito all’uso che ne è stato fatto, la richiedente ha depositato le prove
    elencate nel paragrafo 4 della presente decisione.
    27 La Commissione ritiene di dover prendere in considerazione, in particolare, le
    prove che vanno dal Documento 1 al Documento 14.4, oltre al Documento 21,
    perché si tratta di documentazione relativa al territorio e al pubblico italiano di
    riferimento. Quanto al Documento 20, relativo al portafoglio marchi SELLE
    ITALIA della richiedente, la Commissione non lo considera particolarmente
    rilevante ai fini dell’accertamento del carattere distintivo acquisito ai sensi
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    16
    dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, perché detto documento non fornisce dati
    rilevanti quanto all’uso del marchio in questione. Lo stesso dicasi per i riferimenti
    ai brevetti titolarità della richiedente.
    28 La Commissione rileva che gran parte dei documenti depositati, e concretamente
    quelli che vanno dal Documento 1 al Documento 12.2, consistono in cataloghi dei
    prodotti della richiedente che coprono un periodo di oltre dieci anni, in particolare
    dall’anno 2008 all’anno 2019.
    29 Tutti i cataloghi presentati dalla richiedente hanno le seguenti caratteristiche:
    a. Sono redatti in varie lingue, tra le quali l’italiano;
    b. Nella prima pagina è indicata la data del catalogo e nella penultima
    pagina sono spesso rinvenibili indicazioni relative alla data di stampa
    dello stesso;
    c. I prodotti presenti nei cataloghi sono quasi esclusivamente selle per
    biciclette. La presenza di altri prodotti per biciclette, quali nastri e
    specchietti retrovisori, è del tutto marginale;
    d. I prodotti sono identificati da nomi e codici che permettono di stabilire
    un vincolo con gli articoli presenti nelle fatture depositate dalla
    richiedente come Documento 14.3;
    e. Il marchio SELLE ITALIA è riprodotto in varie versioni, tra le quali
    principalmente le seguenti:
    Versione n. 1:
    Versione n. 2:
    Versione n. 3:
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    17
    30 Contrariamente a quanto ravvisato nella decisione impugnata, la Commissione
    ritiene che le differenze tra il segno oggetto del presente appello
    e le summenzionate versioni di detto segno usate dalla richiedente non siano tali
    da influenzare in modo decisivo la percezione del segno richiesto da parte del
    pubblico di riferimento. In altri termini, a parere della Commissione, le minime
    differenze grafiche tra il segno richiesto e il segno usato dalla richiedente non
    sono tali da impedire al pubblico di riferimento di ricollegare il marchio
    contestato con le summenzionate versioni usate dalla richiedente, soprattutto nel
    caso delle versioni n. 2 e 3. Esiste quindi, a parere della Commissione, una
    sostanziale equivalenza tra il segno usato dalla richiedente e il segno oggetto della
    domanda di marchio, essenzialmente perché le differenze grafiche sono deboli e
    non alterano la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento.
    31 Pertanto, la Commissione conclude che l’uso dei marchi presenti nei cataloghi
    prodotti dalla richiedente può essere preso in considerazione nell’esame
    dell’acquisizione del carattere distintivo del marchio contestato ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
    32 Tuttavia, sebbene i cataloghi in questione possono essere utili per confermare che
    i prodotti della richiedente con il segno in questione (seppur con alcune differenze
    di stilizzazione) sono stati oggetto di atti di commercializzazione, non sono però
    sufficienti per se a provare che il pubblico, a causa di tale uso, percepisce il segno
    in questione come segno distintivo di una determinata impresa.
    33 Quanto alle fatture di vendita dei prodotti della richiedente (Documento 14.3) la
    Commissione rileva che solo diciotto di queste fatture hanno una data anteriore al
    deposito del marchio in questione. La richiedente ha prodotto due fatture per
    ciascun anno dal 2010 al 2018, emesse tra l’altro a un unico cliente italiano, la
    società Ciclo Promo Components S.p.A.
    34 In considerazione della natura dei prodotti e servizi in questione, e benché
    l’importo di alcune di dette fatture sia relativamente elevato, la Commissione
    ritiene che nel complesso queste fatture potrebbero al massimo essere sufficienti
    per dimostrare un uso effettivo del marchio della richiedente, ma non sono
    sufficienti per se a provare l’uso qualificato necessario ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE, vale a dire un uso tale da far sì che il pubblico di riferimento
    possa percepire come distintivo un segno che intrinsecamente è privo di carattere
    distintivo. A tal proposito, la Commissione ricorda che i requisiti per dimostrare
    l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE, non sono gli stessi di quelli applicabili per dimostrare l’uso
    effettivo ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, RMUE.
    35 In relazione agli investimenti promozionali realizzati dalla della richiedente, la
    Commissione rileva che le spese per inserzioni pubblicitarie (Documenti 14.1 e
    14.4) ammontano a poco più di 50.000 euro nell’arco di un decennio. Nel
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    18
    contesto del territorio italiano, si tratta di cifre che potrebbero al massimo
    giustificare un uso effettivo del marchio, ma che non sono sufficienti per
    dimostrare l’uso qualificato necessario per incidere sulla percezione del segno da
    parte del pubblico di riferimento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
    36 Quanto alle spese di sponsorizzazione relative alla corsa ciclistica a tappe “Giro
    d’Italia” (Documento 14.2), la richiedente non fornisce prove certe quanto al
    segno concreto al quale si riferiscono dette attività di sponsorizzazione e alle
    modalità con le quali il pubblico di riferimento è stato eventualmente esposto al
    segno de quo.
    37 Ad ogni modo, anche a voler supporre che, grazie agli investimenti promozionali
    della richiedente, il pubblico italiano è stato esposto al segno in questione durante
    alcuni anni, va ricordato che la prova del carattere distintivo acquisito grazie
    all’uso del marchio non può fondarsi su probabilità o presunzioni, bensì su dati
    oggettivi.
    38 A tal proposito, a parere della Commissione, la documentazione prodotta dalla
    richiedente potrebbe, nel migliore dei casi, essere idonea a dimostrare l’uso nel
    mercato italiano del marchio in questione, almeno per le “selle per biciclette”
    della Classe 12, alle quali fa riferimento la quasi totalità della documentazione
    prodotta dalla richiedente.
    39 Le prove depositate dalla richiedente, tuttavia, non dimostrano come i
    consumatori percepiscano il segno de quo e, in particolare, non forniscono
    indicazioni precise e certe quanto alla percezione del segno in questione quale
    indicatore di origine commerciale dei servizi in contestazione da parte del
    pubblico italiano di riferimento.
    40 Mancano, infatti, ricerche ed indagini di mercato, dichiarazioni di camere di
    commercio e industria o di altre associazioni professionali, o altre prove della
    percezione del segno da parte del pubblico di riferimento, che non possono essere
    sostituite, al contrario di quanto sostenuto dalla richiedente, da articoli, fatture,
    sponsorizzazioni, ecc. i quali, di per sé soli, non sono sufficienti a provare che i
    consumatori percepiscono il segno come segno distintivo
    della richiedente.
    41 A riguardo, la Commissione ricorda che le indagini di mercato concernenti il
    livello di riconoscimento del marchio da parte del pubblico di riferimento sul
    mercato in questione, se condotti correttamente, costituiscono la forma di prova
    diretta per eccellenza, dal momento che possono dimostrare la percezione reale
    del pubblico di riferimento. Si tratta, pertanto, dei mezzi più idonei a dimostrare
    l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso, rispetto ai quali altri tipi
    di prove quali fatture, spese per la pubblicità, riviste e cataloghi rappresentano
    prove secondarie che possono aiutare a corroborare tali prove dirette (29/01/13,
    T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).
    42 Mancano inoltre dati certi relativi alla quota di mercato occupata dalla
    richiedente. A tal proposito, quanto all’affermazione della richiedente che “A
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    19
    pagina 3 del catalogo 4.2 vi è un documento di straordinaria importanza che
    consente di comprendere la rilevanza del marchio SELLE ITALIA nell’ambito del
    ciclismo mondiale: si tratta delle quote di mercato che riportiamo per comodità.
    Come si può notare la quota di mercato di SELLE ITALIA nel settore strada è del
    49%, mentre nel settore Mountain Bike del 46%”, la Commissione nota che si
    tratta di dati estratti da un’unica competizione italiana tenutasi nel 2009, in
    particolare la “Maratona les Dolomites” (le altre tre competizioni citate non si
    riferiscono al territorio italiano), senza nessuna informazione che permetta di
    capire come detti dati sono stati ottenuti, né tantomeno a che marchio in concreto
    si riferiscano i dati in questione.
    43 Per quanto riguarda i dati relativi al fatturato, la Commissione ritiene che la sola
    indicazione del fatturato della richiedente (18,47 milioni di euro nel 2017, 19,81
    milioni di euro nel 2017 e 19,10 milioni di euro nel 2018) non fornisca dati utili
    per dimostrare che il segno in questione ha acquisito distintività tramite l’uso. La
    richiedente non fornisce alcuna indicazione circa il volume di fatturato diviso per
    Stato Membro dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’Italia, né specifica
    quali sono stati i prodotti venduti, né quanti sono stati questi prodotti né, infine,
    qual è la percentuale dei prodotti venduti che erano contraddistinti dal segno de
    quo.
    44 Alla luce di quanto sopra ed in mancanza di prove ulteriori che indichino, in
    particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, la proporzione degli
    ambienti interessati che identifica il segno come riconducibile a un’impresa
    determinata (ad esempio, tramite indagini di mercato), le dichiarazioni delle
    camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali, ovvero tutti
    quegli elementi che secondo giurisprudenza acquisita sono atti a dimostrare che il
    marchio è in grado di identificare il prodotto di cui trattasi come proveniente da
    un’impresa determinata, come correttamente affermato nella decisione
    impugnata, si deve concludere che la richiedente non ha dimostrato che il segno
    ha acquisito distintività tramite l’uso.
    Sulle registrazioni anteriori
    45 Infine, per quanto riguarda le registrazioni anteriori richiamate dalla richiedente, è
    importante ricordare che le decisioni dell’Ufficio si basano sull’applicazione del
    RMUE. Pertanto, la legittimità di tali decisioni deve essere valutata unicamente
    sulla base di detto regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non
    sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio stesso (28/06/2004,
    C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35) o delle autorità nazionali degli
    Stati Membri dell’UE. La giurisprudenza del Tribunale dell’Unione europea è
    costante nell’affermare che l’Ufficio, per quanto debba sforzarsi di trattare le
    domande in maniera coerente, non è vincolato dai propri precedenti e non può, in
    nessun caso, concedere una registrazione per un marchio che non rispetti le
    prescrizioni del RMUE semplicemente perché un marchio simile o identico sia
    stato precedentemente ammesso alla registrazione dall’Ufficio stesso, oppure da
    Paesi membri della stessa zona linguistica.
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    20
    46 Anzi, l’applicazione dei principi di parità deve essere conciliata con il rispetto del
    principio di legittimità. Di conseguenza, la persona che chiede la registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea non può invocare a proprio
    vantaggio un’eventuale illegittimità commessa a suo favore o a favore di altri al
    fine di ottenere una decisione identica. Inoltre, è proprio per motivi di certezza del
    diritto e di buona amministrazione che l’esame di ogni domanda di registrazione
    deve essere rigoroso e completo per evitare l’indebita registrazione dei marchi.
    Tale esame deve avvenire in ogni caso concreto, poiché la registrazione di un
    segno come marchio dell’Unione europea dipende da criteri specifici, applicabili
    nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il
    segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione. Risulta anche
    dalla giurisprudenza della Corte che tali considerazioni valgono anche se il segno
    di cui si chiede la registrazione come marchio dell’Unione europea è composto in
    modo identico a quello di un marchio la cui registrazione è già stata approvata
    dall’EUIPO come marchio dell’Unione europea e che riguarda prodotti o servizi
    identici o simili a quelli per cui è richiesta la registrazione del segno di cui trattasi
    (23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE,
    EU:T:2018:212, § 47-48 e giurisprudenza ivi citata).
    47 Nel caso in esame, è risultato evidente che la domanda è soggetta agli
    impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c),
    RMUE. D’altra parte, per le ragioni suesposte, la Commissione ha ritenuto che la
    richiedente non ha dimostrato che il segno ha acquisito distintività tramite l’uso ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. In tali circostanze, la Commissione non
    può concludere che il marchio in contestazione debba essere accettato a causa
    delle precedenti decisioni dell’Ufficio.
    48 A titolo di completezza, poiché la richiedente invoca, inter alia, registrazioni in
    Italia, è doveroso richiamare che il sistema del marchio dell’Unione europea è un
    sistema autonomo, costituito da un complesso di obiettivi e di norme specifiche
    che lo riguardano e che la sua applicazione resta indipendente da ogni sistema
    nazionale (12/12/2013, C-445/12 P, Baskaya, EU:C:2013:826, § 48).
    Conclusioni
    49 La Commissione conferma che il marchio richiesto è descrittivo ed è sprovvisto
    di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in
    combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per tutti i prodotti e
    servizi contestati nelle Classi 12 e 35.
    50 Inoltre, la richiedente non ha provato l’acquisizione di un carattere distintivo
    attraverso l’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE relativamente ai
    prodotti e servizi contestati.
    51 Tenuto conto delle considerazioni suesposte, la Commissione conferma la
    decisione impugnata e respinge il ricorso.
    02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
    21
    Dispositivo
    Per questi motivi,
    LA COMMISSIONE
    così decide:

    1. Il ricorso è respinto.
      Firmato
      V. Melgar
      Firmato
      S. Rizzo
      Firmato
  • MARCHIO DESCRITTIVO IN CLASSE 29 – Olio -Commissione di Esame 16-10-2020

    MARCHIO DESCRITTIVO IN CLASSE 29 – Olio -Commissione di Esame 16-10-2020

    L’OLIVA LECCINO ad avviso della Commissione di esame è un marchio descrittivo dei prodotti oggetto del marchio, prodotti in classe 29, principalmente olio, per cui viene rigettato e non supera l’esame.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

    Alicante, 19/01/2021

     ING. CLAUDIO BALDI S.R.L.  P.O. Box n. 187 I-60035 Jesi (Ancona)  ITALIA
    Fascicolo nº:018313098
    Vostro riferimento:MON/20209/PS
    Marchio:L’OLIVA LECCINO
    Tipo de marchio:Marchio figurativo
    Nome del richiedente:MONINI S.P.A.  Strada Statale 3 Flaminia Km. 129 I- Spoleto (PG)  IT

    In data   16/10/2020 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nelle lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.  

    Nel rilievo si comunicava , il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al

    segno il seguente significato: oliva leccino.

    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere lettera b) e c)  e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018313098  è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Marchio Descrittivo: se il marchio evoca informazioni sulla natura e sulla qualità del servizio offerto.

    Marchio Descrittivo: se il marchio evoca informazioni sulla natura e sulla qualità del servizio offerto.

    Il consumatore che si approcciasse al marchio percepirebbe il segno come contenente informazioni dei servizi forniti, nel caso di specie organizzazione di fiere e, l’organizzatore di fiere ha come oggetto tecnologie che prevedono anche “emissioni zero” cioè il non rilascio di gas nell’atmosfera da parte di autoveicoli a motore. Per cui il consumatore di riferimento, pur contenendo il marchio una forma grafica sufficientemente originale di colore verde, assocerebbe il marchio a informazioni sulla natura, il tipo e la destinazione qualità, dei servizi in questione.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

    Alicante, 18/01/2021

    In data 21/09/2020 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo di alcune caratteristiche dei servizi e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.

    Nel caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come contenente informazioni che i servizi prestati/resi (Organizzazione di fiere) hanno come oggetto tecnologie che prevedono, per esempio, il non rilascio di gas nell’atmosfera derivanti da un processo di produzione o di autoveicoli dotati di motori a combustione interna, quindi emissioni zero. Pertanto, il consumatore di riferimento, nonostante la presenza di alcuni elementi stilizzati che consistono nella dicitura “ZEROEMISSION” congiunta di colore verde, percepirebbe il segno come in grado di fornire informazioni su elementi, quali la natura, il tipo e la destinazione qualità, dei servizi in questione.

    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 300 605è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

    Antonino TIZZANO

  • MEGLIO DISTINGUERSI – ESAME marchio comunitario Decisione Euipo del 08-12-2020

    MEGLIO DISTINGUERSI – ESAME marchio comunitario Decisione Euipo del 08-12-2020

    Secondo l’ufficio preposto all’esame dei marchi comunitari il marchio “LEGA & CHIUDI” è descrittivo.

    Il sacco chiuso con un legaccio ivi rappresentato ad avviso di EUIPO non sarebbe originale rispetto al prodotto che si vuole tutelare, cioè i sacchi, allo stesso modo la parte verbale LEGA E CHIUDI non aggiungerebbe nulla di distintivo e originale.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

    Alicante, 08/12/2020

     Rossella Masetti  via G. Garibaldi n.1 I-41058 Vignola ( Modena)  ITALIA
    Fascicolo nº:018278515
    Vostro riferimento:S8-12.EM.1
    Marchio:LEGA & CHIUDI
    Tipo de marchio:Marchio figurativo
    Nome del richiedente:SORAGNI S.R.L.  Via Nino Bixio 27 I-46012 BOZZOLO (MANTOVA)  ITALIA

    In data 17/08/2020 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

    In data 18/09/2020 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

    1. Il marchio in questione è un marchio complesso composto da tre elementi facilmente distinguibili: il primo caratterizzato dalla “bocca” di un sacco chiuso dalla particolare raffigurazione di un nastro che realizza un anello, il secondo elemento è un elemento geometrico, ovvero un doppio cerchio che forma un anello, all’interno del quale viene inciso il terzo elemento del segno consistente nella dicitura “LEGA & CHIUDI”. Di particolare distintività appare la forma del fiocco che chiude il sacco. Infatti, detto elemento [e caratterizzato da un doppio giro di corda che avvolge il sacco e dalla formazione di un anello che richiama il manico di una borsa. È altamente improbabile data la sua innaturalità che il consumatore lo percepisca come informativo e/o descrittivo della natura o della funzionalità del prodotto. Inoltre, va rilevato che gli elementi che chiudono i sacchi sono trasparenti e difficilmente notabili a primo impatto. Infine, l’elemento figurativo del fiocco nonché la sua particolare forma, non sono comunemente utilizzati o abituali in commercio in relazione ai prodotti oggetto della domanda. L’elemento figurativo del legaccio e quella particolare forma che lo stesso assume nel marchio non è comunemente utilizzato o abituale in commercio in relazione ai prodotti oggetto della domanda
    2. La figura geometrica ad anello non deve essere considerata come una mera cornice o margine in primo luogo perché al suo interno è presente l’elemento verbale “LEGA & CHIUDI” caratterizzante il segno, in secondo luogo perché la raffigurazione del legaccio che forma il manico è in rilievo rispetto alla figura geometrica ad anello. Pertanto, si ritiene che detta figura geometrica non possa considerarsi come semplice ma piuttosto come un elemento caratterizzante il marchio idonea a creare un’impressione complessiva sufficientemente distintiva.
    3. Per tutto quanto sopra esposto si ritiene che il segno sia dotato di carattere distintivo.

    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

    Ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se i motivi di impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell’Unione. Nel caso che ci occupa, la percezione del marchio deve essere valutata in base al pubblico di lingua italiana.

    È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

    (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

    “I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

    Come giustamente osservato dal richiedente, poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).

    Come già affermato dall’Ufficio nella sua precedente missiva gli elementi verbali del marchio in esame hanno un chiaro significato per il consumatore di lingua italiana ossia “avvolgere con una fune, spago o altro mezzo flessibile, al fine di impedire l’entrata o l’uscita di materiale o un liquido un gas da un contenitore”. Detto argomento non è stato contestato e, pertanto, l’Ufficio intende che il richiedente sia d’accordo con lo stesso. Egli sostiene, tuttavia, che gli elementi grafici siano sufficientemente originali da dotare di carattere distintivo il segno de quo.

    Orbene, l’Ufficio non è di detto avviso in quanto tale argomento non è di applicazione al caso di specie. Infatti, il segno per cui è stata chiesta la registrazione, analizzato nel suo complesso, non presenta sufficienti elementi di fantasia che lo rendano distintivo e che permettano di superare il suo carattere sostanzialmente descrittivo.

    In particolare, gli elementi figurativi consistono nella presenza di un sacco di colore nero, che viene chiuso grazie ad un legaccio (corda o spago), ed una figura geometrica consistente in un doppio cerchio al cui interno viene inserito l’elemento verbale “LEGA & CHIUDI”.

    Orbene, appare evidente come detti elementi non solo non sono in grado di dotare di carattere distintivo il marchio ma, al contrario, non fanno altro che rafforzare il suo carattere descrittivo come verrà specificato in seguito.

    La rappresentazione del sacco di colore nero è, infatti, piuttosto standard e richiama, in maniera inequivocabile, i prodotti per i quali si chiede protezione ossia dei sacchi. Stesso discorso vale per la rappresentazione del legaccio che, per quanto leggermente stilizzato, nel suo insieme ha una forma comune a questo tipo di prodotti e mostra quella che è la funzione stessa del legaccio, ossia quella di legare il sacco il sacco impedendo, in tal modo, la fuoriuscita del materiale presente al suo interno.

    I due cerchi che contengono al loro interno gli elementi verbali sono figure geometriche semplici che non si distaccano in nessun modo dalla loro classica rappresentazione. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, il fatto che ai detti cerchi venga sovrapposto il legaccio non è in alcun modo sufficiente a dotare il segno della necessaria distintività. Per ciò che concerne, infine, gli elementi verbali posti all’interno dei cerchi, occorre osservare come gli stessi siano rappresentati in caratteri standard e sono altresì leggibili prima facie dal consumatore.

    Pertanto, detti elementi, visti nel loro complesso, trasmettono e/o comunicano al consumatore un messaggio chiaro ed inequivocabile ossia che è possibile chiudere i prodotti per i quali si chiede protezione (sostanzialmente sacchi) legando l’apposito legaccio. Il marchio, nel suo complesso, presenta perciò un legame diretto con i prodotti oggetto dell’obiezione, risultando pertanto, descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE.

    Atteso che il segno de quo è descrittivo della natura dei prodotti nonché della loro funzionalità, il marchio in esame è, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) RMUE (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR, ECLI:EU:C:2004:86, § 86).

    Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018 278 515 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Quando un Marchio è descrittivo del prodotto e delle caratteristiche di quest’ultimo

    Quando un Marchio è descrittivo del prodotto e delle caratteristiche di quest’ultimo

    Siamo di fronte ad un esempio di marchio descrittivo: “AMARO 33” in quanto il termine “amaro” designa una tipologia di bevanda alcolica, relativamente poi al numero “33”, leggendo la scheda prodotto del cosiddetto ‘Amaro 33’ depositata dal richiedente, risulta che si tratti di un amaro con un grado alcolico del 33%. Secondo la Divisione di Annullamento il marchio è quindi descrittivo del prodotto e della caratteristica del prodotto stesso che va a commercializzare cioè della sua gradazione alcolica. Non è quindi registrabile.

    ANNULLAMENTO N. 42 380 C (NULLITÀ)

    Sandro Bason, Via IV Novembre, 25, 36078 Valdagno, Italia (richiedente), rappresentato da Studio Bonini S.r.l., Corso Fogazzaro, 8, 36100 Vicenza, Italia(rappresentante professionale)

    c o n t r o

    Francesco Fabris, Via Primo Maggio, 1, 31020 Corbanese di Tarzo (TV), Italia (titolare), rappresentato da D’Agostini Group, Rivale Castelvecchio, 6, 31100 Treviso, Italia  (rappresentante professionale).

    Il 30/10/2020, la Divisione di Annullamento emana la seguente

    DECISIONE

    1.       La domanda di nullità è accolta.

    2.       Il marchio dell’Unione europea n. 13 927 363 è dichiarato interamente nullo.

    3.       Il titolare del marchio dell’Unione europea sopporta l’onere delle spese, fissate in Euro 1 080.

    MOTIVAZIONI

    In data 19/03/2020, il richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell’Unione europea n. 13 927 363 ‘amaro 33’ (marchio verbale) (nel prosieguo il ‘MUE contestato’), depositato il 10/04/2015 e registrato il 04/08/2015.

    La richiesta è diretta contro tutti i prodotti coperti dal MUE contestato, ossia:

    Classe 33:  Bevande alcoliche (escluse le birre).

    Il richiedente ha invocato l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE.

    SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

    Nelle osservazione presentate in data 19/03/2020, il richiedente sostiene che il MUE contestato si compone di due elementi descrittivi: la parola “amaro” descrittiva dei prodotti contestati in quanto riferibile a un “liquore aromatico a base di estratti vegetali, bevuto generalmente come aperitivo o digestivo” (da vocabolario Garzanti Linguistica online); il numero ‘33’ identificativo della gradazione alcolica dell’amaro stesso, come indicato sul sito web dell’azienda venditrice del prodotto. Ne consegue, a detta del richiedente, che il segno non fa altro che informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti da esso coperti, vale a dire sul loro grado alcolico.

    Il richiedente osserva che un numero può essere oggetto di registrazione solo quando non è meramente descrittivo o privo di carattere distintivo in relazione ai prodotti e servizi rilevanti. In tal senso, il richiedente cita una decisione del 12/05/2009 delle Commissioni di Ricorsi nel caso R 72/2009-2, nella quale veniva rifiutato il segno ‘15’ per birre in quanto tale numero era stato riconosciuto come identificativo del contenuto alcolico dei prodotti.

    Il richiedente conclude che il marchio in esame è descrittivo e parimenti privo di carattere distintivo.

    A sostegno delle proprie osservazioni, il richiedente ha fornito le seguenti prove:

    • Risultati di una ricerca effettuata sul motore di ricerca ‘Google’ che mostrano amari presenti sul mercato con gradazione alcolica tra i 23 e i 35 gradi.
    • Copia della scheda prodotto dell’Amaro 33 che viene presentato come un amaro aromatico con estratto di zenzero a base di grappa di Prosecco invecchiata con una gradazione alcolica del 33%.

    In data 19/03/2020 le osservazioni del richiedente venivano notificate al titolare, il quale aveva a disposizione fino al 25/05/2020 per depositare osservazioni di replica. Poiché, alla scadenza del termine, nessuna risposta era pervenuta dal titolare, in data 01/07/2020 l’Ufficio comunicava alle parti che la fase in contraddittorio del procedimento era conclusa e che una decisione sarebbe stata presa in base agli elementi in suo possesso.

    MOTIVI DI NULLITÀ ASSOLUTA – ARTICOLO 59, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 7 RMUE

    Ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, RMUE, su domanda presentata all’Ufficio un marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 RMUE. Se i motivi di nullità si applicano solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio dell’Unione europea è registrato, la nullità del marchio sarà dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

    Inoltre, dall’articolo 7, paragrafo 2, RMUE risulta che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione.

    Per quanto concerne la valutazione degli impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell’articolo 7 RMUE, che sono stati oggetto di un esame d’ufficio antecedente alla registrazione del marchio dell’Unione europea, la Divisione di Annullamento di regola non effettua ricerche, limitandosi ad analizzare i fatti e gli argomenti presentati dalle parti nei procedimenti di nullità.

    Tuttavia, il fatto che la Divisione di Annullamento si limiti a un esame dei fatti espressamente presentati non esclude che essa prenda in considerazione fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili (23/11/2015, T-766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 34).

    Sebbene tali fatti e argomenti debbano risalire al periodo in cui è stata depositatala domanda di marchio dell’Unione europea, i fatti relativi ad un periodo successivo potrebbero anche consentire di trarre conclusioni relative alla situazione al momento del deposito (23/04/2010, C‑332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 e 43).

    Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE

    Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

    Secondo una giurisprudenza costante, tale norma persegue una finalità d’interesse generale, la quale impone che le indicazioni o i segni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 27).

    Inoltre, segni o indicazioni che possono servire, nel commercio, per designare caratteristiche del prodotto o del servizio per il quale si richiede la registrazione sono, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, considerati inidonei ad esercitare la funzione essenziale del marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio, al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio contrassegnato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di farne un’altra, qualora essa risulti negativa (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 28).

    Ne consegue che, affinché un segno sia soggetto al divieto di cui a tale articolo, esso deve presentare con i prodotti o servizi rilevanti un nesso sufficientemente diretto e concreto tale da consentire al pubblico di riferimento di percepire immediatamente, e senza ulteriore riflessione, una descrizione dei prodotti e dei servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 29; 07/07/2011, T-208/10, TRUEWHITE, EU:T:2011:340, § 14; e 14/01/2016, T-318/15, Triple Bonus, EU:T:2016:1, § 20).

    Perché gli impedimenti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE trovino applicazione non è necessario che i segni e le indicazioni che compongono il marchio siano effettivamente utilizzati al momento della domanda di registrazione a fini descrittivi di prodotti o servizi coperti dal segno ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale di detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine (17/11/2016, T-315/15, Electric Highway, EU:T:2016:667, § 31).

    Un segno denominativo deve essere quindi escluso dalla registrazione, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

    La valutazione del carattere descrittivo di un segno non può essere operata che tenuto conto, da un lato, dei prodotti o dei servizi in questione e, dall’altro, della comprensione che ne ha il pubblico di riferimento (15/01/2015, T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 50).

    A tal riguardo, si osserva che i prodotti protetti dal segno del titolare sono bevande alcoliche, ad eccezione delle birre, appartenenti alla classe 33 e destinate al grande pubblico, vale a dire il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 31/05/2018, T/314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 48).

    Inoltre, poiché il richiedente ha prodotto argomenti e prove sul significato del segno nella lingua italiana, il pubblico rispetto al quale è necessario stabilirne il carattere distintivo è il consumatore italofono dell’Unione Europea.

    Ciò detto, nella sua memoria il richiedente sostiene, in sostanza, che il MUE contestato è da ritenersi descrittivo dei prodotti in esame poiché contenente un’espressione che ne identifica una determinata caratteristica, vale a dire il contenuto alcolico.

    Il MUE contestato è un segno verbale che consiste nella dicitura ‘AMARO 33’.

    In primo luogo, come emerge dalle definizioni fornite dal richiedente, nella lingua italiana il termine amaro designa una tipologia di bevanda alcolica, ossia un “liquore aromatico a base di estratti vegetali, bevuto generalmente come aperitivo o digestivo” (da vocabolario online ‘Garzanti Linguistica’). Si tratta, pertanto, di un prodotto che rientra nella categoria generale delle bevande alcoliche (escluse le birre) per le quali è stata concessa la registrazione contestata.

    In secondo luogo, il segno si compone del numero ‘33’, che, a detta del richiedente, verrà percepito dal consumatore medio quale riferimento alla gradazione alcolica dei prodotti contestati.

    Nella sentenza del 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, la Corte di giustizia, facendo riferimento, per analogia, alla precedente sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, relativa alle singole lettere (§ 31), ha stabilito che i segni composti esclusivamente da numeri senza modifiche grafiche possono essere registrati come marchi (§ 29-30). Infatti, la registrazione come marchio di un segno è soggetta alla condizione che quest’ultimo sia adatto a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese (§ 32). Pertanto, occorre verificare se il numero ‘33’ possa ragionevolmente designare una “caratteristica” dei prodotti in esame.

    Nella fattispecie, trattandosi i prodotti rilevanti di bevande alcoliche (eccetto le birre) è possibile considerare che il contenuto alcolico rientri tra le qualità che le caratterizza.

    Il Regolamento n. 110/2008 del 15/01/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose prevede che il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande spiritose di gusto amaro o bitter è di 15% vol. (v. Allegato II ‘Bevande Spiritose’ punto 30, paragrafo b)). Inoltre, le osservazioni del richiedente contengono riferimenti a vari amari presenti nel mercato, il cui contenuto alcolico rientra tra i 23 e i 35 gradi. Ne deriva che, nel contesto dei prodotti in esame, e in particolari degli amari, è plausibile che essi contengano una contenuto alcolico del 33%. Tale circostanza è ulteriormente confermata dalla scheda prodotto del cosiddetto ‘Amaro 33’ depositata dal richiedente, da cui risulta che si tratta di un amaro con un grado alcolico del 33%.

    Orbene, alla luce del suddetto significato e dei prodotti oggetto del MUE contestato, la Divisione di Annullamento ritiene che il pubblico di riferimento sarà effettivamente in grado di individuare, immediatamente e senza ulteriori riflessioni, un nesso concreto e diretto tra il senso del marchio impugnato e una caratteristica dei prodotti rilevanti, ossia il contenuto alcolico. Difatti, considerando che l’amaro è una bevanda alcolica con una gradazione alcolica che varia perlomeno tra i 15 e i 35 gradi, è ragionevole ritenere che, agli occhi dei consumatori interessati, la quantità indicata dalla cifra ‘33’ identifichi il volume alcolico dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato.

    Posto che il prodotto amaro è compreso nella voce generale bevande alcoliche (eccetto le birre), il contenuto descrittivo del segno è riconducibile all’intera categoria dei prodotti contestati. Infatti, secondo costante giurisprudenza, il riconoscimento del carattere descrittivo di un marchio si applica non soltanto ai prodotti dei quali esso è direttamente descrittivo, ma anche alla più ampia categoria alla quale appartengono tali prodotti in assenza di un’adeguata limitazione operata dal titolare (v., in tal senso, 15/09/2009, TAME IT, T-471/07, EU:T:2009:328, § 18; 16/12/2010, Hallux, T-286/08, EU:T:2010:528, § 37; 15/07/2015, HOT, T-611/13, EU:T:2015:492, § 44).

    Pertanto, si ritiene comprovata l’esistenza di una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il MUE contestato e i prodotti in esame, atta a consentire al pubblico italofono dell’Unione di percepire immediatamente e direttamente una descrizione di una caratteristiche di tali prodotti (22/06/2005,T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). Il fatto che solo una parte del pubblico dell’Unione Europea riconosca la connotazione descrittiva del segno è sufficiente a concluderne la nullità, in quanto l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’Unione europea.

    Carattere non distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE

    In forza del combinato disposto degli articoli 59, paragrafo 1, lettera a), e 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione, e se registrati devono essere dichiarati nulli, i marchi privi di carattere distintivo. Tali marchi “sono reputati inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l’origine del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa” (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).

    La nozione di interesse generale sottesa all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE è, quindi, indissociabile dalla funzione essenziale del marchio, consistente nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (08/05/2008, C‑304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 55).

    In conformità a una giurisprudenza costante, sussiste una certa interferenza tra l’impedimento alla registrazione attinente alla mancanza di carattere distintivo e quello che preclude la registrazione di marchi meramente descrittivi. Questo implica, in particolare, che un segno che si limita a descrivere caratteristiche dei prodotti e dei servizi è necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi prodotti e servizi e incorrerebbe, al contempo, nei due detti impedimenti alla registrazione (10/06/2007, T-190/05, Twist &Pour, EU: T:2007:171, § 32; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).

    In quanto descrittivo di caratteristiche essenziali dei prodotti contestati, il marchio impugnato è, dunque, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).

    Nella fattispecie, la mancanza di capacità distintiva del marchio, relativamente ai prodotti coperti dal segno nella classe 33, risulta in tutta la sua evidenza se si tiene conto che la dicitura ‘AMARO 33’ di cui il segno è costituito si riduce, come sopra argomentato, ad un’indicazione del contenuto alcolico della bevanda alcolica amaro.

    Per queste ragioni, il MUE contestato manca altresì di carattere distintivo nella percezione dei consumatori di riferimento rispetto ai prodotti in contestazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

    Altri motivi di nullità invocati dalla richiedente

    Poiché i motivi di nullità di cui al combinato disposto degli articoli 59, paragrafo 1, lettera a) e 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE sono applicabili a tutti i prodotti in contestazione, non occorre verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione degli ulteriori motivi di nullità addotti dalla richiedente, di cui al combinato disposto degli articoli 59, paragrafo 1, lettera a) e 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE (13/09/2016, T−563/15, APOTEKE (fig.), EU:T:2016:467, § 65-66).

    Conclusione

    Alla luce di quanto sopra, la Divisione di Annullamento conclude che la domanda è accolta nella sua totalità e ilmarchio dell’Unione europea deve essere dichiarato nullo per tutti i prodotti contestati.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché risulta soccombente, il titolare del marchio dell’Unione europea deve sopportare l’onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto ii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono la tassa di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

    La Divisione di Annullamento

    Michele M. BENEDETTI-ALOISI Pierluigi M. VILLANI Ana MUÑIZ RODRIGUEZ

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • MARCHIO COMUNITARIO descrittivo non registrabile

    MARCHIO COMUNITARIO descrittivo non registrabile

    Marchio figurativo: “IMPIANTO SICURO” vuole designare gli Apparecchi di sollevamento; impianti di sollevamento per il trasporto di persone e di merci; macchinari di sollevamento e relativi servizi concernenti.

    Ad avviso della Seconda Commissione di Ricorso il marchio non è registrabile in quanto descrittivo dei prodotti e dei servizi oggetto del marchio. La presenza dell’aggettivo “SICURO” è oltre che descrittivo anche elogiativo e la parte figurativa, cioè il cursore freccia inserita nel cerchio, non aggiunge carattere distintivo ma anzi, è un elemento comune e generico.

    DECISIONE della Seconda Commissione di ricorso del 5 ottobre 2020

    Nel procedimento R 790/2020-2

    TRE-E S.c.r.l. Via Kennedy 49/51 20023 Cerro Maggiore (MI) Italia Richiedente / Ricorrente rappresentata da Rosalba Palmas, Via A. Calzoni 1/3, 40128 Bologna, Italia

    RICORSO

    concernente la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea n. 18 086 240 LA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO composta da C. Negro in qualità di membro unico ai sensi dell’articolo 165, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell’articolo 36 RDMUE e dell’articolo 7 della decisione del Presidium sull’organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore Cancelliere: H. Dijkema ha pronunciato la seguente 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.)

    2 Decisione Sintesi dei fatti

    Con domanda depositata in data 24 giugno 2019, TRE-E S.c.r.l. (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo per i seguenti prodotti e servizi: Classe 7 – Apparecchi di sollevamento; impianti di sollevamento per il trasporto di persone e di merci; macchinari di sollevamento; rampe di sollevamento; piattaforme mobili [di sollevamento]; meccanismi robotici di sollevamento; meccanismi robotici di trasporto; catene di trasporto; elettriche ascensori; attrezzatura per ascensori e sollevatori, elevatori e scale mobili; dispositivi di comando per ascensori; motori per ascensori; trasmissioni per ascensori; elevatori; comandi per elevatori; elevatori su rampa; ingranaggi elevatori; piani elevatori; trasportatori elevatori mobili; montacarichi; trasportatori; impianti trasportatori automatici; nastri trasportatori; rulli trasportatori; tappeti mobili [per persone]; scale mobili; scale mobili [costruzione]; scale mobili

    [motorizzate]

    ; relativi componenti e accessori. Classe 37 – Installazione, manutenzione, riparazione ed ammodernamento di apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili, e relativi componenti e accessori; Servizi di informazione, consulenza e assistenza, anche da remoto, inerenti l’installazione, la manutenzione, la riparazione e l’ammodernamento di apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili, e relativi componenti e accessori. Classe 41 – Servizi di informazione, istruzione, formazione ed aggiornamento riguardanti l’installazione, la manutenzione, la riparazione e l’ammodernamento di apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili; servizi di esercitazione pratica riguardanti l’installazione, la manutenzione, la riparazione e l’ammodernamento di apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili; servizi di istruzione ed aggiornamento riguardanti la normativa vigente in tema di installazione, manutenzione, riparazione ed ammodernamento di apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili.

    In data 1 agosto 2019, l’esaminatore trasmetteva alla richiedente una notifica di rifiuto provvisorio della domanda ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, sintetizzata come segue: – Il segno oggetto di domanda è inammissibile alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) nonché dell’articolo 7, paragrafo 2, 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) perché descrive alcune caratteristiche dei prodotti e servizi per cui si richiede protezione, ed è, inoltre, privo di carattere distintivo. – La valutazione del carattere descrittivo si basa sul modo in cui il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per cui si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno, appunto, il significato di “impianto che è sicuro” con fine descrittivo oltre che elogiativo. – Il segno informerà immediatamente i consumatori, senza ulteriore riflessione, che i prodotti offerti in Classe 7 sono sicuri ovvero che possiedono o sono equipaggiati con un impianto di sicurezza o che rispondono a certi standard di sicurezza. – Per ciò che concerne, invece, i servizi offerti in Classe 37, il segno informerà il consumatore di riferimento che i summenzionati servizi sono sicuri ovvero che garantiscono la sicurezza del prodotto offerto. – In riferimento, poi, ai servizi obiettati in Classe 41, il segno informerà i consumatori che i servizi offerti hanno ad oggetto l’informazione, istruzione, formazione e/o corsi di aggiornamento in merito alla sicurezza degli impianti. – La presenza degli elementi figurativi non fa altro che enfatizzare il messaggio informativo suggerito dal marchio. Si può pertanto affermare che, nel complesso, i predetti elementi non aggiungono alcuna caratteristica che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per i prodotti e servizi per i quali si richiede protezione. – Il consumatore di riferimento percepirebbe, dunque, il segno come contenente informazioni in merito alla qualità dei prodotti e servizi offerti. – Per quanto riguarda il carattere distintivo, la presenza dell’aggettivo “SICURO” rende il segno, oltre che descrittivo, anche elogiativo in quanto informa il consumatore che i prodotti e servizi offerti sono sicuri. L’aggettivo “SICURO”, infatti, farà sì che il consumatore legga all’interno del segno un messaggio promozionale elogiativo il cui proposito è quello di comunicare al consumatore di riferimento che i prodotti ed i servizi offerti, sono sicuri ovvero che non fanno temere pericoli. – Il pubblico di riferimento non tenderà a percepire nel segno alcuna particolare indicazione di origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato, che serve unicamente a evidenziare le summenzionate caratteristiche dei prodotti e servizi contestati. Tale conclusione non è alterata dalla presenza degli elementi figurativi del segno.

    La richiedente non ha ritirato la propria domanda di registrazione, nonostante i rilievi sollevati dall’esaminatore e, in data 19 settembre 2019, ha presentato le sue osservazioni, affermando, in particolare, che sebbene la dicitura “impianto sicuro” abbia un certo grado di descrittività, essa risulta tuttavia associata ad un elemento figurativo che conferisce sufficiente distintività al marchio, in quanto non vi è alcuna attinenza tra la stessa e i prodotti e servizi oggetto della domanda. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.)

    Con decisione del 28 febbraio 2020 (“la decisione impugnata”), l’esaminatore, richiamando integralmente il contenuto della notifica del 1 agosto 2019, rifiutava integralmente la registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. La decisione può essere sintetizzata come segue: – L’obiezione sollevata dall’esaminatore in data 1 agosto 2019 è mantenuta nei confronti di tutti i prodotti e servizi della domanda. – Il segno di cui alla domanda si caratterizza per la presenza di un elemento grafico riportato di seguito: – Il pittogramma, rappresentato a forma di pulsante di colore verde, posto al centro di una figura di forma circolare, anch’essa di colore verde, non aggiunge alcuna caratteristica che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per i prodotti e servizi per i quali si richiede protezione. – Gli argomenti della richiedente circa la distintività del segno non possono considerarsi validi. – Come ammesso dalla stessa richiedente, il segno contiene un elemento concettuale assolutamente descrittivo in relazione a tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda. Per esempio, si potrebbe leggere: apparecchi di sollevamento appartenenti ad un impianto sicuro; impianti di sollevamento sicuri e così via per tutti i prodotti della Classe 7, come apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili. La simbologia rappresentata nel segno fa evidente riferimento ai pulsanti d’azionamento di apparati di questo tipo. – Anche con riferimento a prodotti che non sono impianti come, ad esempio, i motori per ascensori, la locuzione verrà interpretata come meramente descrittiva del fatto che il motore fa parte di un sistema ad elevata sicurezza. Si potrebbe anche dire che, con riferimento a questi prodotti, il segno manca di carattere distintivo dato il suo carattere di dichiarazione laudatoria o elogiativa destinata a mettere in evidenza una qualità del prodotto essenziale dal punto di vista commerciale. – Lo stesso argomento va applicato in relazione a tutti i servizi della classe 37 e della classe 41, al trattarsi di prodotti e servizi tutti direttamente o indirettamente (ma chiaramente) destinati alla realizzazione di attività di sollevamento e trasporto di persone e merci attraverso l’uso di impianti. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 5 – Pertanto, il segno grafico, banale e descrittivo, verrà molto probabilmente interpretato alla luce del senso espresso dalla locuzione “impianto” (di sollevamento e, quindi di trasporto: il trasporto implica il sollevamento e il sollevamento è un tipo di trasporto) “sicuro”. Si ha quindi una sinergia tra il messaggio contenuto nel segno che rimanda a un’azione di sollevamento con quello della locuzione. – La freccia inserita in un cerchio è un elemento grafico dei più comuni e banali, cosicché è ragionevole pensare che il pubblico di riferimento non sia affatto colpito dallo stesso in modo da poterlo interpretare come elemento caratterizzato da arbitrarietà e quindi distintività. Inoltre, la combinazione con la parte verbale “impianto sicuro” ne svaluta ancor di più il carattere distintivo, assoggettandone il significato a integrazione del concetto descrittivo dell’elemento verbale. I due elementi del segno diventano così complementari che la descrittività dell’elemento verbale va a rafforzare la banalità di quello grafico e viceversa. – Inoltre, il segno sarà possibilmente interpretato come slogan ovvero come una dichiarazione commerciale. Lo slogan “impianto sicuro” ha una natura di mera esclamazione pubblicitaria che non contiene altri significati chiaramente e immediatamente percepibili, essendo un messaggio di carattere squisitamente propagandistico ed elogiativo. – Il segno, nel suo insieme, esprime un concetto e rimanda a delle finalità di natura, funzione o destinazione chiare e immediate per il pubblico italiano di riferimento, sia esso il pubblico in generale che, a maggior ragione, il pubblico professionale. Se da una parte si accetta che un marchio possa essere percepito sia come formula promozionale sia come segno capace di identificare l’origine o la provenienza dei servizi dal titolare del segno stesso, in questo caso il pubblico di riferimento non tenderà a percepire nel segno alcuna particolare informazione commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato. – L’espressione di cui si tratta è così comunemente usata che non presenta elementi residuali che potrebbero, al di là del suo evidente significato promozionale, fornire delle indicazioni al consumatore per l’individuazione del prodotto o del servizio in quanto offerto da un soggetto determinato. – Inoltre, tale dicitura non costituisce, di primo acchito, un gioco di parole, né introduce elementi di intrigo concettuale o sorpresa, né ha qualche particolare originalità o risonanza e neppure innesca nella mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo o richiede uno sforzo interpretativo. – Affinché uno slogan possa essere accettato come marchio, la percezione da parte del pubblico del carattere distintivo inerente al segno deve essere simultanea alla funzione meramente promozionale e non ritardata nel tempo a causa di un processo cognitivo. – Infine, l’elemento figurativo del segno de quo non può che essere visto come elemento funzionale al messaggio verbale che lo completa. Ciò significa che, 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 6 data la dialettica degli elementi del segno, il pubblico di riferimento sarà colpito in primo luogo e unicamente dall’elemento descrittivo e propagandistico del segno e non dal suo carattere allusivo, come peraltro affermato dalla richiedente. 5 In data 29 aprile 2020, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata chiedendone l’annullamento integrale. L’Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 3 giugno 2020. Motivi del ricorso 6 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: – Sebbene la dicitura “impianto sicuro” abbia un certo grado di descrittività, essa risulta associata a un elemento figurativo che conferisce sufficiente distintività al marchio. – Tale ultimo elemento potrebbe anche essere considerato come la rappresentazione stilizzata e fantasiosa di un pulsante di comando per ascensore, quindi di una parte di prodotto accessorio (pulsantiera) del prodotto “ascensori”. Il collegamento non è però certamente immediato né univoco, né il segno può essere considerato “banale e descrittivo” o un “elemento grafico dei più comuni e banali”. Inoltre, il pittogramma generalmente raffigurato nelle pulsantiere per ascensori presenta tratti più essenziali. Alle osservazioni depositate in data 19 settembre 2019 sono state allegate alcune foto rappresentanti il tipico pittogramma raffigurato nelle pulsantiere degli ascensori, che ha un aspetto differente rispetto all’elemento figurativo del marchio in oggetto. – Nella decisione impugnata si afferma che vi è “sinergia tra il messaggio contenuto nel segno che rimanda ad un’azione di sollevamento con quello della locuzione” e che “la combinazione con la parte verbale “impianto sicuro” ne svaluta ancor di più il carattere assoggettandone il significato a integrazione del concetto descrittivo dell’elemento verbale. In altri termini i due elementi del segno diventano così complementari”. Se anche si volesse accettare il fatto che l’elemento figurativo di freccia/boomerang all’interno di una figura circolare si possa ricollegare ad impianti di sollevamento, l’elemento verbale “impianto sicuro” trasmette un altro messaggio, legato alla sicurezza di un qualsiasi impianto e non alla funzione di sollevamento. – L’elemento figurativo del marchio in oggetto può essere tutt’al più allusivo rispetto al prodotto “ascensori” e solo ad esso. – Non vi invece è alcun collegamento, neanche indiretto, con gli altri prodotti elencati nella classe 7. Non è stata fornita alcuna dimostrazione o spiegazione di come l’elemento figurativo del marchio possa essere la rappresentazione di un comando di tali prodotti o possa comunque essere ricollegato ad essi. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 7 – Collegamento ancor più forzato e indiretto vi è tra l’elemento figurativo del marchio e i servizi rivendicati per le classi 37 e 41. In questo caso, l’elemento figurativo sarebbe al massimo una rappresentazione stilizzata e fantasiosa di una parte di un accessorio di prodotti (e non tutti) ai quali i servizi sono relativi. Il collegamento è oltremodo vago. – I prodotti della classe 7 e i servizi delle classi 37 e 41 non costituiscono una categoria sufficientemente omogenea, per cui si ritiene che la motivazione data dalla decisione impugnata sia insufficiente. In particolare, non è affatto spiegato come l’elemento figurativo di freccia/boomerang all’interno della figura circolare abbia un collegamento diretto e immediato con tali servizi. – La decisione impugnata si è limitata ad asserire che tutti i prodotti e servizi coperti dal marchio hanno un legame con il pittogramma di freccia, senza spiegare come, e senza indicare il motivo per cui il marchio consentirebbe al pubblico di riferimento di percepire immediatamente e senza ulteriore riflessione una descrizione dei prodotti e servizi interessati. – La domanda de qua non può essere rifiutata sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE in quanto: (i) l’immagine di freccia/boomerang all’interno di figura circolare non è certo una rappresentazione verosimile o standard del prodotto “ascensori”, meno degli altri prodotti, e meno che meno dei servizi relativi ad essi; (ii) l’elemento figurativo non è comunemente usato in commercio in relazione al prodotto “ascensori”, né agli altri prodotti, e meno che meno ai servizi relativi; (iii) l’elemento figurativo non verrà percepito immediatamente come la descrizione immediata dei prodotti e servizi, né di una delle loro caratteristiche; (iv) non vi è alcun collegamento diretto, specifico e immediato con il prodotto “ascensori” e con gli altri prodotti, e meno che meno con i servizi relativi ad essi. – L’elemento figurativo, chiaramente riconoscibile nel segno e sufficientemente stilizzato, si discosta significativamente da una rappresentazione comune dei prodotti o servizi, per cui conferisce al marchio un’impressione visiva sufficientemente diversa dal messaggio descrittivo/non distintivo trasmesso dagli elementi verbali e lo rende distintivo nel suo complesso. – Il collegamento con i prodotti e servizi è indiretto, vago e semplicemente allusivo. Il consumatore non perverrà immediatamente e senza ulteriore riflessione alla conclusione che l’elemento figurativo in oggetto concerne i prodotti e servizi rivendicati. Non è stata data alcuna dimostrazione del fatto che il pubblico di riferimento lo percepisca, immediatamente e senza ulteriore riflessione, come una descrizione dei prodotti o servizi o di caratteristiche inerenti e intrinseche alla loro natura. – Anche nella rara eventualità che i prodotti elencati nella classe 7 e i servizi elencati nella classe 37 venissero richiesti da parte di un consumatore finale, in considerazione dell’importanza della spesa e della rilevanza dell’aspetto della sicurezza, verrebbe prestato sicuramente un livello di attenzione molto alto nella selezione e acquisto. I servizi della classe 41 sono ovviamente destinati ad un pubblico professionista. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 8 – L’attenzione del consumatore si focalizzerà sull’elemento figurativo, che non presenta carattere di descrittività. – L’elemento verbale “impianto sicuro” non ha natura di slogan, potendo essere una asserzione sulla qualità dei prodotti, ma non una frase concettosa e sintetica, orecchiabile e suggestiva, destinata a rimanere impressa nella mente e a persuadere l’ascoltatore o il consumatore. Le sentenze nella decisione impugnata sono state emesse in riferimento a marchi puramente verbali. – Quanto infine all’affermazione presente nella decisione impugnata secondo la quale “il segno va valutato nel suo insieme per cui l’elemento figurativo non può che essere visto come elemento funzionale al messaggio verbale che lo completa […]”, si precisa che la sentenza citata per analogia fa riferimento ad un marchio costituito dall’elemento verbale “BioID.” in caratteri maiuscoli e minuscoli alternati, senza alcun elemento grafico. Motivazione 7 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione. 8 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 e all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile. Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE Quadro normativo e giurisprudenziale 9 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

    Secondo il paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione. 11 Per costante giurisprudenza, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle categorie di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31 e giurisprudenza citata; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 43; 07/11/2014, T−567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, §

    Inoltre, segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto o servizio per i quali è richiesta la registrazione sono, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, ritenuti inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, vale a 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 9 dire quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di fare un’altra scelta, qualora essa risulti negativa (23/10/2003, C−191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 44; 07/11/2014, T−567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 28). 12 Ne consegue che, affinché un segno ricada nel divieto enunciato dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi di cui trattasi, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e senza altra riflessione una descrizione dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45; 07/11/2014, T−567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 29).

    Inoltre, qualora l’Ufficio opponga un diniego di registrazione di un marchio sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio di cui a detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi per i quali è presentata la domanda, ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale di detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tali fini (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 54; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 38 e giurisprudenza ivi citata).

    Occorre altresì ricordare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico destinatario e, dall’altro, in relazione ai prodotti o ai servizi di cui trattasi (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 47; 07/11/2014, T−567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30). Pubblico di riferimento

    Il pubblico di riferimento, al fine della valutazione del carattere descrittivo del segno, sarà composto da consumatori/utenti dell’Unione Europea di lingua italiana. 16 Una parte di tali consumatori/utenti è costituita da professionisti di vari settori industriali e un’altra è formata dal grande pubblico (ad esempio amministratori di condominio etc.). Sebbene quest’ultimo non sia dotato di conoscenze tecniche comparabili a quelle dei consumatori professionisti, il grado di attenzione rimarrà invariabilmente elevato per entrambi, tenuto conto della natura dei prodotti (apparecchi, macchinari e impianti di sollevamento e trasporto di oggetti e di persone) e dei servizi (installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento in relazione ai prodotti di cui sopra e, in relazione ai predetti servizi i seguenti: informazione, consulenza e assistenza e informazione, istruzione, formazione e aggiornamento, inclusa l’esercitazione pratica e istruzione e aggiornamento in relazione alla normativa vigente), i quali non sono 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 10 acquistati con frequenza e dai quali ci si aspetta sicurezza, affidabilità e ottime prestazioni per un lungo arco di tempo. 17 Al riguardo è importante chiarire, tuttavia, che tale circostanza non è in grado di avere un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati al fine di valutare il carattere descrittivo del segno. Il fatto che il consumatore presti una particolare attenzione nell’acquisto di determinati prodotti e servizi non significa necessariamente che la “soglia del carattere descrittivo” del segno debba essere in certa misura “più elevata” affinché tale segno rientri nel divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE (si veda, per analogia, 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). La Commissione non trova alcun valido motivo, e non è assistita in ciò dalla richiedente, per sostenere che, nel caso di specie, il maggiore o minore livello di attenzione del pubblico costituisca un elemento discriminante nella percezione del segno come descrittivo o meno. Categoria omogenea di prodotti e servizi 18 L’esame della registrabilità di un marchio deve essere effettuato tenendo in considerazione ciascuno dei beni o servizi per i quali la registrazione del segno è richiesta. La decisione di rifiuto di una domanda di marchio dovrà, in principio, indicare le ragioni relative a ciascuno dei prodotti o servizi in questione. Tuttavia, è possibile utilizzare un ragionamento generale per tutti i prodotti o servizi interessati dal medesimo motivo di rifiuto, qualora tali prodotti o servizi siano uniti da un collegamento sufficientemente diretto e specifico da formare una categoria omogenea (18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card / Payweb card, EU:C:2010:153, § 37; 15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37). 19 I prodotti oggetto di domanda (apparecchi, macchinari e impianti di sollevamento e trasporto) rientrano tutti nel settore degli impianti edilizi (ad esempio ascensori, scale mobili, elevatori, montacarichi), in cui si includono i relativi accessori (quali motori per ascensori, meccanismi robotici di sollevamento o di trasporto, catene di trasporto etc.) e, nello specifico, nel settore degli impianti meccanici di trasporto o di sollevamento, di oggetti come di persone. È proprio questa la caratteristica più importante e che sarà necessario tenere in considerazione al momento dell’esame della registrabilità del segno, cioè che tali prodotti hanno a che fare con il sollevamento o il trasporto di un oggetto o una persona verso una data direzione, ad esempio in avanti o verso l’alto.

    I servizi di installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento in Classe 37 hanno come oggetto gli impianti meccanici di trasporto e sollevamento in Classe 7. I restanti servizi di cui alle Classi 37 e 41 e cioè di informazione, consulenza e assistenza, di istruzione e aggiornamento, inclusa l’esercitazione pratica e di istruzione e aggiornamento in relazione alla normativa vigente, si riferiscono tutti ai servizi di installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento di impianti di sollevamento e di trasporto e relativi accessori. Anche in questo caso, la caratteristica da tenere in considerazione al fine dell’esame della registrabilità del segno è che tali servizi si riferiscono ai prodotti in Classe 7, cioè agli impianti di trasporto o sollevamento di beni o persone. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 11

    Si ritiene pertanto corretta la scelta dell’esaminatore di raggruppare i detti prodotti e servizi nella medesima categoria omogenea, in quanto tutti inerenti ai medesimi prodotti, al fine di esaminare il marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. 22 Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza del Tribunale (19/06/2019, T-213/18, SHAPE OF FAUCET/TAP FOR PREPARING AND DISPENSING BEVERAGES (3D), EU:T:2019:435, § 39-40) il quale confermò la decisione della Commissione di Ricorso di raggruppare in un unico gruppo omogeneo erogatori d’acqua e macchinari per la composizione di bevande e relativi servizi di installazione, vendita al dettaglio e riparazione relativi ai medesimi, al fine dell’esame del carattere distintivo del segno.

    Carattere descrittivo

    Il marchio oggetto di domanda è un marchio figurativo composto da una figura di forma circolare di colore verde, al cui interno vengono rappresentate su sfondo bianco le parole “IMPIANTO” (nella parte superiore) e “SICURO” (nella parte inferiore). Nella parte centrale della figura è rappresentato un pittogramma di colore verde a forma di punta di freccia stilizzata, rivolta verso l’alto. 24 In lingua italiana, la parola “impianto” significa insieme di dispositivi, apparecchi e manufatti concorrenti ad un medesimo scopo (si veda a tal proposito la voce “impianto” del vocabolario online Treccani https://www.treccani.it/vocabolario/impianto/). Esistono vari tipi di impianti, tra i quali rientrano gli impianti di ascensore e montacarichi (si veda in tal senso la voce “impianto” dell’enciclopedia online Treccani https://www.treccani.it/enciclopedia/impianto/). La stessa specificazione dei prodotti in Classe 7 utilizza la parola “impianto” per descrivere i prodotti oggetto di domanda, e in particolare “impianti di sollevamento per il trasporto di persone e merci” e “impianti trasportatori automatici”.

    La parola “sicuro” è un aggettivo che indica le qualità di sicurezza e affidabilità. La lettura congiunta delle due parole come proposta dal segno descrive un impianto affidabile, rispondente ad un canone generale di sicurezza. Tali conclusioni non sono contestate dalla richiedente. 26 Con riguardo ai prodotti della Classe 7 (ad esempio, “apparecchi di sollevamento; impianti di sollevamento per il trasporto di persone e di merci; macchinari di sollevamento; rampe di sollevamento; piattaforme mobili [di sollevamento]; meccanismi robotici di sollevamento; meccanismi robotici di trasporto”, ecc.), la dicitura “IMPIANTO SICURO” indica dunque, in maniera immediata e diretta, che si tratta di impianti affidabili e, appunto, sicuri (l’affidabilità e la sicurezza sono caratteristiche essenziali di un buon macchinario di trasporto o sollevamento, sia esso di oggetti o di persone). Allo stesso modo, qualora utilizzata in relazione agli accessori dei suddetti impianti (quali “attrezzatura per ascensori e sollevatori, elevatori e scale mobili; dispositivi di comando per ascensori; motori per ascensori; trasmissioni per ascensori”, ecc.) l’espressione “IMPIANTO SICURO” indicherà che tali prodotti accessori sono destinati a un impianto sicuro e/o alla cui sicurezza essi contribuiscono. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 12

    Conformemente a quanto concluso dall’esaminatore nella decisione impugnata e nel rifiuto provvisorio ivi richiamato, con riguardo ai servizi in Classe 37 (installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento e informazione, consulenza e assistenza a proposito dei servizi precedenti), la locuzione “IMPIANTO SICURO” suggerisce immediatamente al consumatore che tali servizi hanno l’obiettivo di assicurare, garantire nel tempo la sicurezza dell’impianto che si intende installare, riparare, ecc. o assistere il pubblico circa la sicurezza degli impianti installati, riparati, ecc.

    Parimenti, con riguardo ai servizi di cui alla Classe 41, l’espressione “IMPIANTO SICURO” non avrà altra funzione che informare i consumatori che tali servizi hanno ad oggetto l’informazione, istruzione, formazione e/o offerta di corsi di aggiornamento in merito alla installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento in tutta sicurezza degli impianti.

    L’espressione “IMPIANTO SICURO” veicola, dunque, come correttamente affermato nella decisione impugnata, delle informazioni relative alla qualità dei prodotti e servizi oggetto di domanda, nonché alla natura dei primi e all’oggetto finale dei secondi.

    Quanto alla rappresentazione grafica del segno, premettendo incidentalmente che quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi sono, in linea di principio, oggetto di maggior attenzione rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in questione citandone il nome piuttosto che descrivendo l’elemento figurativo del marchio (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37), si osserva quanto segue.

    La conclusione dell’esaminatore, secondo la quale la presenza degli elementi figurativi non fa altro che enfatizzare, completandolo, il messaggio informativo suggerito dal segno, dev’essere condivisa, per i motivi indicati a continuazione.

    Nel caso di specie, l’elemento figurativo è costituito dalla punta di una freccia, debolmente stilizzata, di colore verde, inserita in un doppio cerchio, il maggiore dei quali include al suo interno la componente verbale. Il pittogramma in sé non ha alcun significato particolare, tuttavia nel contesto dei prodotti e servizi in questione, tutti concernenti impianti di sollevamento e trasporto, esso sarà verosimilmente percepito come indicativo di una direzione, in avanti o verso l’alto.

    Ebbene, la rappresentazione di una freccia che indica una direzione, verso l’alto o in avanti, non fa altro che completare l’informazione descrittiva fornita dall’elemento verbale “IMPIANTO SICURO”, evidenziando che gli impianti descritti come sicuri, e in cui consistono o si riferiscono i prodotti e servizi in questione, sono, nello specifico, impianti che provvedono al sollevamento o al trasporto. Il significato dell’elemento verbale del segno è dunque ulteriormente specificato dal pittogramma della freccia (15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30, 33; 17/12/2015, T-79/15, 3D, EU:T:2015:999, § 28; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 19). 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 13 34 Inoltre e in ogni caso, l’elemento grafico della freccia occupa uno spazio inferiore nel segno rispetto all’espressione “IMPIANTO SICURO”, iscritta nel doppio cerchio, e non è certo tale da distrarre l’attenzione del consumatore dall’elemento denominativo e dal messaggio da esso convogliato (si vedano in tal senso 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 71, 74; 11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 27, 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 31; 10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20;).

    A titolo di chiarezza, qualora poi si volesse ritenere, come suggerito dalla richiedente, che il pittogramma possa richiamare alla memoria una pulsantiera di un ascensore, la conclusione che il segno è descrittivo, nel senso suindicato, dei prodotti e dei servizi oggetto di domanda non sarebbe affatto alterata, ma semmai rafforzata. Se il segno nel suo complesso è descrittivo in via chiara e immediata per la parte (senz’altro non trascurabile) dei consumatori/utenti che percepiscono la freccia iscritta nel cerchio come indicativa della direzione dell’azione del trasporto o del sollevamento operata dall’impianto, lo sarà ancora di più per quella parte del pubblico che percepirà tale elemento grafico come il pulsante di chiamata di un ascensore. Infatti, quest’ultimo rientra nella categoria degli impianti di sollevamento della Classe 7 e, in quanto tale, è oggetto, come da specificazione della lista del marchio, di svariati servizi rivendicati nella domanda nelle classi 37 e 41. 36 Alla luce del fatto che l’elemento figurativo non è atto a modificare il messaggio trasmesso dall’elemento verbale del marchio e posto che la registrabilità del segno deve essere valutata sinteticamente, tenendo in considerazione non i suoi singoli elementi ma la loro sinergia, la Commissione conferma la decisione impugnata circa la non registrabilità della domanda di marchio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE (15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30, 33; 17/12/2015, T-79/15, 3D, EU:T:2015:999, § 28; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 19). Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE

    A mero titolo esaustivo, si ritiene opportuno proseguire l’esame del ricorso anche alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, che esclude dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.

    Il Tribunale ha ritenuto, per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo di marchi costituiti da segni o indicazioni utilizzati anche come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o d’incitamento all’acquisto dei prodotti o servizi contraddistinti, che non è opportuno applicare a tali marchi criteri più severi di quelli applicabili ad altri tipi di segni (28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 17 e giurisprudenza ivi citata).

    Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico è distintivo solo se può essere percepito prima facie come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 14 (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 e giurisprudenza ivi citata).

    Ne consegue che un marchio costituito da uno slogan pubblicitario deve essere considerato privo di qualsiasi carattere distintivo se è suscettibile di essere percepito dal pubblico interessato come mera formula promozionale. Al contrario, tale marchio deve essere riconosciuto come avente carattere distintivo se, oltre alla sua funzione promozionale, può essere percepito immediatamente dal pubblico interessato quale indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi interessati (12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 37; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 24).

    Infine, il carattere distintivo dev’essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall’altro, in relazione al modo di percepire del pubblico destinatario, costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 27).

    Prima di procedere all’esame del presente motivo di rifiuto, si ritiene opportuno richiamare l’analisi e le relative conclusioni svolte in precedenza a proposito: del raggruppamento in una unica categoria omogenea dei prodotti e servizi oggetto di domanda; della locuzione “IMPIANTO SICURO”; e dell’elemento figurativo della freccia.

    Innanzitutto, l’argomento della richiedente di cui a pag. 7 della propria memoria secondo cui “IMPIANTO SICURO” non ha natura di slogan, potendo essere una asserzione sulla qualità dei prodotti, ma non una frase concettosa e sintetica, orecchiabile e suggestiva, destinata a rimanere impressa nella mente e a persuadere l’ascoltatore o il consumatore”, è privo di pregio. La portata elogiativa di un segno, tale da renderlo suscettibile all’applicazione del divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è data dalla sua capacità suggestiva o orecchiabilità, bensì dalla sua incapacità di trasmettere al consumatore un messaggio che non sia puramente promozionale. Tenuto conto del significato della locuzione “IMPIANTO SICURO” in relazione ai prodotti e servizi in questione, descritta anteriormente, è evidente che essa trasmette un messaggio positivo, chiaramente elogiativo e tipicamente e meramente promozionale, circa la sicurezza degli impianti commercializzati o relativamente ai quali si offrono i servizi specificati nella domanda. 45 Ad abundantiam, si ritiene utile notare che quand’anche l’elemento figurativo fosse dotato di una minima distintività, quod non, il pubblico di riferimento avrà comunque una percezione d’insieme – e non analitica – del segno, tale per cui, a causa della rilevanza della locuzione “IMPIANTO SICURO”, questi verrà in ogni caso considerato non distintivo (si veda, per analogia, 04/07/2018, T-222/14 RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402, § 58). 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 15

    Si ritiene, dunque, che il segno richiesto rientri in tale tipologia di segni privi di carattere distintivo. Il segno richiesto, avente una connotazione evidentemente laudativa, si riduce a un messaggio pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).

    In relazione al fatto che l’esaminatore ha menzionato dei casi decisi dalla Corte di Giustizia e dal Tribunale dell’Unione europea che non avevano ad oggetto un marchio figurativo comprendente, oltre all’elemento verbale, anche un pittogramma, ma solo un elemento denominativo stilizzato, si richiama l’attenzione della richiedente sul fatto che tale circostanza non implica che la decisione impugnata sia viziata da un errore. In ogni caso, si ritiene di aver richiamato sufficiente giurisprudenza pertinente in questa sede. Conclusione

    In conclusione, il carattere descrittivo del segno e la sua forte connotazione elogiativa rendono il segno non registrabile non solo in quanto descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), ma anche in quanto non distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, come giustamente concluso nella decisione impugnata. 49 Ne consegue che il ricorso dev’essere respinto.

  • MARCHIO NON DISTINTIVO: Seconda Commissione di ricorso del 17 luglio 2020

    MARCHIO NON DISTINTIVO: Seconda Commissione di ricorso del 17 luglio 2020

    Il marchio che viene respinto dall’esaminatore è SOLUTION.bank, marchio in classe 36 Assicurazioni; Affari finanziari; Affari monetari; servizi bancari. La motivazione è la mancanza di distintività dovuta al legame istintivo con un mero slogan pubblicitario, il che renderebbe il marchio non distintivo dei servizi che andrebbe ad offrire.

    DECISIONE della Seconda Commissione di ricorso del 17 luglio 2020

    Nel procedimento R 1228/2019-2 CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. Via Ravegnana Angolo Via Traiano Imperatore 47122 Forlì Italia

    Richiedente / Ricorrente

    rappresentata da Viviana Carini, Corso Cristoforo Colombo 10, 20144 Milano, Italia

    RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 984 084 LA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO composta da C. Negro in qualità di membro unico ai sensi dell’articolo 165, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell’articolo 36 RDMUE e dell’articolo 7 della decisione del Presidium sull’organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore Cancelliere: H. Dijkema ha pronunciato la seguente 17/07/2020, R 1228/2019-2,

    Solution.bank

    Decisione Sintesi dei fatti

    Con domanda depositata in data 12 novembre 2018, CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione europea di tipo denominativo SOLUTION.bank per prodotti e servizi compresi nelle classi 9, 16, 35, 36, 41 e 42. 2 In data 11 gennaio 2019, l’esaminatrice comunicava un rifiuto provvisorio della domanda di marchio, in relazione a parte dei servizi oggetto di domanda, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, argomentando come segue: – I servizi ai quali si applica la presente obiezione sono i seguenti:

    Classe 36 – Assicurazioni; Affari finanziari; Affari monetari; Servizi relativi ad affari immobiliari; sottoscrizione di assicurazioni contro gli incidenti; pagamento a rate; locazione di beni immobiliari; brokeraggio; servizi di agenzie di credito; servizi di agenzie immobiliari; mediazione in beni immobiliari; servizi di agenzie di recupero di crediti; servizi di credito; mediazione in assicurazioni; servizi finanziari di brokeraggio doganale; sottoscrizione di assicurazioni; servizi bancari; stima di beni immobiliari; servizi di collette di beneficenza; costituzione di capitali; investimento di capitali; organizzazione di aperture di credito; garanzie (cauzioni); concessione di crediti; operazioni di cambio; emissione di assegni di viaggio; operazioni di compensazione (cambio); Servizi di deposito in cassette di sicurezza; organizzazione di raccolte di denaro; prestiti (finanziamenti); stime finanziarie (assicurazioni, banche, immobili); servizi fiduciari; servizi di finanziamento; finanziamento di anticipi di contanti; emissione di buoni sconto; amministrazione di patrimoni; servizi di prestito; prestito su garanzia di beni mobili e immobili; prestito contro cessione del quinto della pensione o dello stipendio; amministrazione di beni immobiliari; amministrazione di condomini; sottoscrizione di assicurazioni antincendio; affitto di appartamenti; sottoscrizione di assicurazioni malattia; sottoscrizione di assicurazioni marittime; servizi di prestito su pegno; servizi di cassa di previdenza; leasing; factoring; brokeraggio di valori mobiliari; sottoscrizione di assicurazioni sulla vita; analisi finanziaria; verifica degli assegni; consulenza in materia finanziaria; consulenza in materia di assicurazioni; trattamento di pagamenti con carte di credito; trattamento di pagamenti con carte di debito; trattamento di pagamenti; trattamento di pagamenti a mezzo ricevute bancarie; trattamento di pagamenti a mezzo R.I.D.; trasferimento elettronico di fondi; informazioni finanziarie; informazioni in materia di assicurazioni; emissione di buoni di valore; Servizi di emissione di azioni; servizi di emissione di obbligazioni; emissione di lettere di credito e certificati di deposito; deposito di valori; emissione di carte di credito; servizi di pagamento delle pensioni; sponsorizzazione finanziaria; prestiti contro sicurezza; servizi di fondo di previdenza; servizi di mediazione in borsa [brokeraggio]; servizi di consulenza sull’indebitamento; progettazione di finanziamenti per progetti di costruzione; informazioni finanziarie diffuse tramite siti web; fondi di investimento; intermediazione di azioni, obbligazioni e altri titoli di debito; Servizi di conto corrente; emissione di assegni; emissione libretti di deposito al risparmio; online banking; phone banking.

    Il pubblico di riferimento nel caso di specie è il consumatore medio di lingua inglese che attribuirebbe al segno il significato “soluzione banca”, come illustrato dai seguenti estratti del dizionario online Oxford: • Solution: “Products or services designed to meet a particular need” (informazione estratta dal dizionario Oxford consultato in data 11.01.2019 all’indirizzo https://en.oxforddictionaries.com/definition/solution). Traduzione non ufficiale all´italiano: “ prodotti o servizi atti a soddisfare una specifica necessità”. • bank: “A financial establishment that uses money deposited by customers for investment, pays it out when required, makes loans at interest, and exchanges currency.” (informazione estratta dal dizionario Oxford consultato in data 11.01.2019 all’indirizzo https://en.oxforddictionaries.com/definition/bank). Traduzione non ufficiale all’italiano: “ uno stabilimento finanziario che utilizza il denaro depositato dai clienti per investire, lo ripaga quando necessario, concede prestiti con interessi e cambia le valute”. – Il segno “SOLUTION.bank” sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come uno slogan promozionale elogiativo il cui proposito è di descrivere una caratteristica positiva dei servizi e comunicare un’informazione commerciale. Il pubblico non tenderà a percepire il segno come un’indicazione di origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato, che serve unicamente a evidenziare gli aspetti positivi dei servizi in questione, ossia che tali servizi (Affari finanziari; Affari monetari; Servizi di deposito in cassette di sicurezza; organizzazione di raccolte di denaro; prestiti (finanziamenti); stime finanziarie (assicurazioni, banche, immobili; servizi fiduciari etc.)) sono intesi a soddisfare/risolvere le necessità finanziarie dei clienti e sono erogate da un istituto bancario. – Nel suo insieme, il marchio è pertanto privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

    La richiedente non ritirava la propria domanda di registrazione e, in data 11 marzo 2019, rispondeva ai rilievi dell’esaminatrice come segue: – La lingua del consumatore di riferimento è l’inglese. Si possono attribuire diversi significati al termine “SOLUTION”, il quale non ha di per sé alcuna attinenza concettuale con i servizi rivendicati in classe 36. – Qualora si volesse attribuire al termine “SOLUTION” il significato di “soluzione” intesa nel senso di “risposta”, ciò non farebbe venir meno la capacità distintiva del marchio “SOLUTION.bank” intesa come capacità di indicare l’origine commerciale dei servizi da esso contraddistinti, poiché “SOLUTION” non contiene alcun messaggio direttamente associabile con i servizi finanziari, immobiliari, etc. né tanto meno dà indicazioni in relazione alle modalità con le quali tali servizi sono forniti dal suo titolare. 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 4 – Il segno richiesto non è comunemente usato nel commercio, né esistono indizi concreti che permettono di concludere che esso è idoneo a essere usato in tale modo” (15/12/2005, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463), pertanto deve essere ritenuto provvisto di carattere distintivo. – Infatti, nella valutazione del carattere distintivo di un segno non è richiesto il raggiungimento di una determinata soglia di distintivitá, essendo sufficiente un carattere distintivo minimo. – Il pubblico rilevante cui sono diretti servizi finanziari, immobiliari, ecc., sarà composto tanto dal grande pubblico che da professionisti. Il grado di attenzione del pubblico sarà pertanto da considerarsi superiore alla media. – Il termine “SOLUTION” non è direttamente associabile ai servizi contraddistinti, pertanto il marchio in esame tutt’al più potrebbe possedere solo indirettamente un messaggio elogiativo/promozionale. – Del resto, proprio nel settore dei servizi finanziari/bancari (classe 36), risultano registrati a livello dell’Unione europea svariati marchi denominativi che contengono termini aventi una connotazione elogiativa uguale o persino superiore al marchio “SOLUTION.bank”. – L’EUIPO ha registrato numerosi marchi denominativi che contengono il termine “SOLUTION”; il che conferma che l’Ufficio ritiene che tale termine non possegga un carattere elogiativo/promozionale tale da escludere la capacità distintiva del marchio in cui è ricompreso.

    Con decisione del 4 aprile 2019 (“la decisione impugnata”), l’esaminatrice rifiutava parzialmente la registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, relativamente a tutti i servizi precedentemente obiettati, elencati al primo punto del paragrafo 2. La decisione può essere riassunta come segue: – L’Ufficio ha proceduto all’esame dei termini inglesi che formano il segno, ovvero “SOLUTION” e “BANK”. L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato che le verrebbe possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore di lingua inglese, senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico. – È altresì ininfluente che esistano più significati di un termine. Affinché si possa porre diniego alla registrazione è sufficiente che il segno sia privo di carattere distintivo almeno per uno dei suoi possibili significati. – Considerando la natura del marchio, i servizi obiettati, nonché il pubblico di riferimento, l’Ufficio ritiene che la dicitura “SOLUTION.bank” può solamente essere considerata come slogan promozionale elogiativo, destinato a indicare che i servizi erogati da una banca soddisfano/risolvono le necessità dei clienti.

    Il messaggio trasmesso è, infatti, chiaro e inequivoco. Il segno è composto da due parole grammaticalmente corrette perfettamente chiare e leggibili, che hanno un preciso significato riportato nei dizionari generici e pertanto non percepite come inusuali dal consumatore di riferimento. Tale segno nel complesso non possiede alcuna caratteristica, per quanto riguarda il modo in cui i due termini sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per i servizi obiettati. Non esiste alcun elemento aggiuntivo rispetto agli elementi verbali, perfettamente riconoscibili, che possa imprimersi nella mente del consumatore come elemento impattante tale da dotare il segno di un carattere distintivo minimo. – L’Ufficio non concorda con la richiedente quando afferma che non esiste alcun nesso tra i servizi obiettati ed il segno in questione. Infatti, se applicata a servizi quali ad esempio “Servizi di conto corrente; online banking; verifica degli assegni” ecc., il termine non sarà interpretato dai consumatori come marchio e quindi indicante un’origine commerciale, bensì come un messaggio elogiativo promozionale, destinato a evidenziare da un lato la possibilità di soddisfare e trovare una soluzione alle richieste/necessità del consumatore e dall’altra che tali servizi e soluzioni sono erogati da una banca. – Inoltre, una dicitura elogiativa quale “SOLUTION.Bank” possiede il medesimo significato sia per il consumatore medio sia per il pubblico specializzato e, pertanto, ammesso e non concesso che il pubblico di cui trattasi possa essere composto da specialisti del settore, tale circostanza non sarebbe sufficiente a modificare la percezione che questi ultimi hanno del segno. – Per quanto riguarda il riferimento ai marchi anteriori registrati, L’Ufficio ha esaminato i numeri di fascicolo indicati e ha riscontrato molte differenze rispetto al segno in questione. In primo luogo, alcuni dei marchi sono registrati alcuni anni orsono e quindi secondo una prassi decisionale diversa, comunque essi non sono paragonabili con il segno della fattispecie. Esistono differenze sia nella dicitura, sia nei prodotti o servizi richiesti. Il fatto che l´Ufficio abbia registrato uno o più marchi contenenti la parola “SOLUTION” non implica che tale termine debba e possa essere sempre accettato indipendentemente dai prodotti o servizi richiesti o dalla combinazione con altri termini. Inoltre, si sottolinea che il segno obiettato è “SOLUTION. Bank” e non “SOLUTION”.

    In data 4 giugno 2019, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata, nella misura in cui l’esaminatrice aveva rifiutato la domanda di marchio in relazione ai servizi elencati al paragrafo 2. L’Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 5 agosto 2019. Motivi del ricorso 6 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 6 – Il segno “SOLUTION.bank”, presenta un grado di distintività sicuramente superiore a marchi precedentemente rifiutati quali ad esempio “HIPERDRIVE” in classe 7 e “Graphene” per le classi 13, 23 e 25, per il fatto che non è costituito da una dicitura/espressione ovvia per i servizi assicurativi, bancari, finanziari, di leasing, etc. (classe 36) per i quali è stato depositato. – Ciò poiché, in primo luogo, si caratterizza per avere elementi distintivi, quali la dicitura “SOLUTION” scritta in lettere maiuscole e il “.” che separa il primo termine dalla parola “bank”. Inoltre, il segno in esame non è immediatamente descrittivo dei servizi rivendicati, né ne descrive le caratteristiche, le modalità di erogazione, le tempistiche di gestione, ecc. In definitiva, il pubblico deve compiere uno sforzo di elaborazione del messaggio che il segno trasmette in relazione ai servizi della classe 36, che gli permetterà di identificare proprio con tale marchio i servizi offerti dal suo titolare. – Anche volendo considerare tale segno come uno slogan, esso non può essere ritenuto banale ed esclusivamente elogiativo, e come tale privo del minimo carattere distintivo necessario per la sua registrazione, tenendo in considerazione che, ad esempio, si sono ritenute in passato registrabili la dicitura “baby-dry” per pannolini (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461) e anche “EASYBANK” per servizi di una banca telematica (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119), che presentano sicuramente un livello di ovvietà maggiore rispetto al segno in esame. – A ciò si aggiunga che la parola “SOLUTION”, con particolare riferimento alla lingua inglese, ha svariati significati, al riguardo si allegano i risultati di una ricerca svolta sul dizionario online Oxford Dictionary (Allegato 1). Pertanto, il messaggio che il pubblico potrà percepire non è diretto né di immediata soluzione, quindi il segno “SOLUTION.bank” non può essere ritenuto uno slogan banale e meramente elogiativo. – Sull’importanza di valutare i diversi significati e messaggi di parole che compongono un segno, si richiama la decisione della Divisione di Annullamento (29/03/2018, 12800C, go clean) in merito al segno “GO CLEAN” per il quale si chiedeva la registrazione (sic) per prodotti in classe 11. Al riguardo, la decisione ha affermato che “occorre considerare ai fini della presente valutazione il messaggio complessivo derivante dalla locuzione “go clean” e non solo i singoli termini che la costituiscono. Ebbene l’espressione in esame per quanto vagamente attinente al concetto di ‘pulizia’ e di ‘igiene’, non contiene alcun messaggio direttamente associabile alla natura, né tantomeno alla destinazione d’uso dei prodotti contestati”. – In questo senso non si rivelano ininfluenti gli ulteriori e diversi significati riportati nell’Allegato 1, in quanto il termine “SOLUTION”, anche qualora si consideri il significato rilevato dalla decisione impugnata, e ancor di più il segno considerato nel suo complesso, non è descrittivo dei servizi rivendicati, tanto che il consumatore dovrebbe effettuare uno sforzo interpretativo ulteriore e soggettivo al fine di attribuirgli tale significato positivo.

    La decisione impugnata, inoltre, è errata nella parte in cui richiede che uno slogan per essere registrato come marchio debba essere “immediatamente” percepito dal pubblico come un’indicazione dell’origine dei servizi in questione. Tale condizione richiesta dall’esaminatrice è ulteriore ed eccessivamente severa rispetto alle condizioni stabilite dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE ed a quelle normalmente applicate dalla giurisprudenza dell’Unione europea per valutare la registrabilità di un marchio denominativo. – Del resto, nella valutazione del carattere distintivo di un segno non è richiesto il raggiungimento di una determinata “soglia” di distintività, essendo sufficiente un carattere distintivo minimo. La Corte di Giustizia (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 32, 44) ha più volte affermato che “agli slogan non vanno applicati criteri più restrittivi di quelli utilizzati per altri tipi di segni”, aggiungendo che non si può esigere che uno slogan pubblicitario presenti un “carattere di fantasia” o persino “un campo di tensione concettuale in grado di produrre come conseguenza un effetto di sorpresa” e quindi di imprimersi nella memoria, affinché tale slogan sia provvisto del carattere distintivo”. – In ultimo, il segno “SOLUTION.bank” deve essere valutato anche in relazione al pubblico di riferimento. Nel caso in esame il pubblico di riferimento per i servizi appartenenti alla classe 36 è composto sia dal consumatore medio sia dal pubblico specializzato. Trattandosi quindi di servizi specialistici che possono comportare rilevanti conseguenze finanziarie per gli utenti, al momento della scelta del consumatore, il livello di attenzione di tale pubblico è da considerarsi superiore alla media e quindi piuttosto elevato. Di conseguenza, il consumatore che si troverà di fronte a tale segno sarà in grado di riconoscere e cogliere la particolarità di tale dicitura, individuando e ricordando l’origine commerciale dello stesso (19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444). – Contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, l’EUIPO ha registrato in passato o ritenuto registrabili come marchi per servizi bancari, finanziari e assicurativi (classe 36) svariati segni denominativi che contengono le parole “SOLUTION” e “BANK”, aventi quindi una connotazione elogiativa uguale o persino superiore al segno “SOLUTION.bank” oggetto del presente ricorso. Motivazione 7 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione. 8 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.

    Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Il paragrafo 2 del medesimo articolo sancisce l’applicabilità del paragrafo 1 anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione. 10 I marchi contemplati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato di ripetere un’esperienza di acquisto, se essa si rivela positiva, o di evitarla, se essa si rivela negativa, in occasione dell’acquisto successivo dei prodotti o servizi in parola (27/02/2002, T−79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T−281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T−320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) o suscettibili di esserlo (31/03/2004, T−216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 34). 11 Ciò non toglie che la registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che incitano ad acquistare i prodotti o servizi cui tale marchio si riferisce, non sia esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (15/09/2005, T−320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico è distintivo, nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, solo se può essere percepito prima facie come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale (23/09/2011, T−251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 e giurisprudenza ivi citata).

    Il carattere distintivo dev’essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall’altro, in relazione al modo di percepire del pubblico destinatario, costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/02/2002, T−34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T−79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 27). 13 In merito al pubblico di riferimento, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti o servizi oggetto del marchio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (31/03/2004, T−216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 26; 21/01/2011, T−310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 24), tenendo altresì conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi (05/03/2003, T−194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42).

    Con riguardo agli utenti di riferimento, i servizi in oggetto (assicurativi, finanziari, immobiliari), compresi nella classe 36, si rivolgono sia al grande pubblico sia a un pubblico di professionisti.

    Quanto al livello di attenzione del pubblico di riferimento, la Commissione concorda con la richiedente che tale pubblico è normalmente suscettibile di prestare una particolare attenzione (di grado superiore alla media) nell’acquisizione dei servizi di cui trattasi, che hanno una certa importanza economica per il consumatore, essendo servizi relativi al suo patrimonio finanziario ed economico (15/09/2018, T-860/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:265, § 26). 16 Tuttavia, la richiedente non indica in che modo tale circostanza possa avere un’influenza decisiva sui criteri utilizzati dall’esaminatrice per valutare il carattere distintivo del segno richiesto (15/09/2018, T-860/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:265, § 27). Il riferimento operato al riguardo alla sentenza F@ir Credit (19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444) è inappropriato, in quanto tale sentenza, peraltro concernente motivi relativi di rifiuto, e non assoluti come nella fattispecie, non afferma alcunché circa l’influenza del livello di attenzione sul carattere distintivo di un segno. In ogni caso, come risulta da una giurisprudenza consolidata, il livello di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente debole quando si tratta di indicazioni di carattere promozionale, indipendentemente dal fatto che ad essere coinvolto sia il grande pubblico o un pubblico più circospetto o specializzato (09/10/2018, T−697/17, COOKING CHEF GOURMET, EU:T:2018:661, § 44; 17/11/2009, T−473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T−291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 20/01/2009, T−424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 27) anche qualora, come nel caso in esame, i prodotti e i servizi in questione sono servizi finanziari, assicurativi e immobiliari (per analogia, 15/09/2018, T-860/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:265, § 28).

    Il segno richiesto ha un preciso significato in lingua inglese, in base alle definizioni dei termini “solution” e “bank” (corrispondenti rispettivamente ai termini “soluzione” e “banca” in italiano) fornite nella decisione impugnata e tratte dal dizionario di lingua inglese Oxford – oxforddictionaries.com. In particolare, quanto al vocabolo “solution”, in base a tale dizionario esso ha il seguente significato nella sua forma plurale solutions: “Products or services designed to meet a particular need”, traducibile in italiano come “prodotti o servizi concepiti per soddisfare un particolare bisogno”. Inoltre, in base al medesimo dizionario, il termine solution al singolare ha il seguente significato: “A means of solving a problem or dealing with a difficult situation”, traducibile in italiano come “un modo di risolvere un problema o di gestire una situazione difficile” (soluzione).

    L’esaminatore ha pertanto correttamente individuato nel consumatore di lingua inglese nell’Unione il pubblico di riferimento rispetto al quale deve essere esaminato l’impedimento assoluto alla registrazione. La Commissione concorda con questa constatazione indiscussa e ritiene che, nella fattispecie, il pubblico in riferimento al quale deve essere valutato il motivo assoluto di rifiuto non sia solo il pubblico degli Stati membri in cui l’inglese è una lingua ufficiale, ma anche il pubblico dei restanti Stati Membri dell’Unione europea in possesso di una conoscenza di base di detta lingua, e in primis il pubblico nei territori dell’Unione europea in cui l’inglese è ampiamente compreso come i Paesi Bassi, i Paesi scandinavi e la Finlandia (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 10 20 Tenuto conto di quanto sopra, la dicitura “SOLUTION.bank” è suscettibile di essere percepita dal pubblico di riferimento come un mero slogan promozionale elogiativo volto a evidenziare una caratteristica positiva dei servizi in questione, nel senso che questi offrono una soluzione, sono intesi a soddisfare un particolare bisogno e sono erogati da una banca, o anche che si tratta di servizi erogati da una banca che offre soluzioni. 21 Si ricorda che l’autorità competente può limitarsi a una motivazione globale per tutti i prodotti o servizi interessati qualora lo stesso impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37; 17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26). 22 Una siffatta facoltà si estende solo a prodotti e servizi che presentano tra loro un collegamento sufficientemente diretto e concreto per formare una categoria o un gruppo di prodotti o servizi di sufficiente omogeneità (17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27).

    Al fine di valutare se i prodotti e i servizi indicati in una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea presentino tra loro un collegamento sufficientemente diretto e concreto e possano essere suddivisi in categorie o gruppi sufficientemente omogenei, ai sensi della giurisprudenza citata al punto precedente, si deve tener conto dell’obiettivo di tale apprezzamento volto a consentire e a facilitare la valutazione in concreto della questione se il marchio oggetto della domanda di registrazione rientri o meno in uno degli impedimenti assoluti alla registrazione. Inoltre, la suddivisione dei prodotti e servizi di cui trattasi in uno o più gruppi o categorie deve essere effettuata in particolare sulla base delle caratteristiche che sono loro comuni e che sono pertinenti per l’analisi dell’opponibilità o meno al marchio richiesto, per detti prodotti e servizi, di un determinato impedimento assoluto alla registrazione. Ne consegue che una tale valutazione deve essere effettuata in concreto per l’esame di ciascuna domanda di registrazione e, se del caso, per ciascuno dei diversi impedimenti assoluti alla registrazione eventualmente applicabili (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 32-33).

    Da quanto precede risulta che non può escludersi a priori che i prodotti e i servizi oggetto di una domanda di registrazione presentino tutti una caratteristica pertinente per l’analisi di un impedimento assoluto alla registrazione e che possano essere raggruppati, ai fini dell’esame della domanda di registrazione in questione, in relazione a tale impedimento assoluto alla registrazione, in una sola categoria o in un solo gruppo sufficientemente omogeneo, ai sensi della giurisprudenza innanzi citata (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 34). 25 Nella fattispecie, tutti i servizi obiettati (assicurativi, finanziari, immobiliari, di vario tipo), compresi nella Classe 36, senza eccezione, sono suscettibili di essere erogati da un’entità bancaria e possono essere pubblicizzati come servizi che offrono una soluzione (di tipo finanziario, tecnico, commerciale, amministrativo, economico, ecc.), che sono intesi a soddisfare un particolare bisogno. 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 11

    Si ritiene, in sostanza, che tutti i servizi obiettati possiedono una caratteristica pertinente per l’esame dell’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, ossia il fatto che essi sono tutti suscettibili di essere erogati da un’entità bancaria e di essere pubblicizzati come servizi che offrono una soluzione, sono intesi a soddisfare un particolare bisogno e che, di conseguenza, fanno tutti parte di un’unica categoria e di un unico gruppo sufficientemente omogenei, ai fini dell’esame di tale impedimento assoluto alla registrazione. 27 Si ricorda, al riguardo, che per assodare la mancanza di carattere distintivo, è sufficiente rilevare che il contenuto semantico del segno di cui trattasi indica al consumatore una caratteristica del prodotto o servizio relativa al suo valore commerciale che, senza essere precisa, procede da un’informazione di carattere promozionale o pubblicitario che il pubblico pertinente percepirà in primo luogo in quanto tale piuttosto che come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o servizi (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19). 28 Con riguardo all’affermazione della richiedente che il segno in esame non è immediatamente descrittivo dei servizi rivendicati, né ne descrive le caratteristiche, è sufficiente constatare che il rifiuto del segno non è basato sull’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, ma su quella dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ne consegue che l’esaminatrice non era tenuta a dimostrare il carattere descrittivo del segni in causa per i servizi controversi (28/03/2019, T-251/17 & T-252/17, Simply. Connected. (fig.), EU:T:2019:202, § 78). 29 Ad avviso della richiedente, la grafia di “SOLUTION” in lettere maiuscole e il punto che separa tale termine dalla parola “bank” sarebbero elementi distintivi e in quanto tali sarebbero atti a conferire distintività al segno, che per essere compreso necessiterebbe di uno sforzo di elaborazione del messaggio che esso trasmette in relazione ai servizi in esame.

    La Commissione non concorda con la tesi della richiedente. Tali particolarità tipografiche non sono tali da ostacolare una lettura scorrevole dei due termini, per cui i segni in causa sarebbero percepiti senza sforzo dal pubblico di riferimento come la successione degli elementi denominativi “solution” e “bank” (per analogia, 28/03/2019, T-251/17 & T-252/17, Simply. Connected. (fig.), EU:T:2019:202, § 59), la quale è immediatamente comprensibile in inglese. In tale lingua, infatti, è usuale combinare due sostantivi, il primo dei quali avente funzione aggettivale (ad esempio, “dream girl”, traducibile come “ragazza dei sogni”). Nella fattispecie, inoltre, non è escluso che la presenza di un punto tra “SOLUTION” e “bank” sia tale da incoraggiare la percezione del segno da parte di alcuni come una sorta di indirizzo internet, in cui “.bank” sarebbe strutturato come un dominio di primo livello (top-level domain – TLD) indicativo del settore di operatività – alla stregua, ad esempio, di TLD quali .museum, .travel, .biz) e “SOLUTION” come il nome del dominio Internet “(www.)solution”. In entrambi i casi, la comprensione del segno nel senso elogiativo innanzi indicato (volto a informare che i servizi in questione offrono una soluzione e sono erogati da una banca – o che si tratta di servizi erogati da una banca che offre soluzioni) non 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 12 richiede alcun particolare sforzo intellettuale di elaborazione per il pubblico anglofono (per analogia, 28/03/2019, T-251/17 & T-252/17, Simply. Connected. (fig.), EU:T:2019:202, § 63), il quale non sarà indotto, al di là di tale informazione di carattere promozionale, a percepire nel segno l’indicazione di una specifica origine commerciale (per analogia, 24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 29).

    Con riguardo all’argomento della richiedente in base al quale il termine “SOLUTION” avrebbe diversi significati, va osservato che il fatto che il marchio richiesto o le parole che lo compongono possano avere altri significati non osta all’applicazione dell’impedimento alla registrazione assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Secondo una giurisprudenza costante, infatti, un segno denominativo deve essere escluso dalla registrazione, in applicazione della suddetta disposizione, qualora designi, in almeno uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi interessati (19/12/2019, T-54/19, BIANCOFINO, EU:T:2019:893, § 41).

    Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente, che il segno in esame sia sprovvisto del minimo carattere distintivo necessario per la sua registrazione. 33 Ad avviso della richiedente, la decisione impugnata, laddove afferma che uno slogan per essere registrato come marchio debba essere “immediatamente” percepito dal pubblico come un’indicazione dell’origine dei servizi in questione, stabilisce una condizione “ulteriore ed eccessivamente severa” rispetto alle condizioni fissate dalla normativa e dalla giurisprudenza. Tale osservazione è del tutto infondata. L’avverbio “immediatamente” utilizzato nella decisione impugnata, altresì tradotto come “prima facie”, è utilizzato nella medesima giurisprudenza del Tribunale UE citata nella decisione impugnata, nonché nella presente decisione (si veda § 11). 34 Quanto alla decisione della Divisione di Annullamento in merito al segno “GO CLEAN” (29/03/2018, 12 800 C, go clean), è sufficiente notare che tale decisione non è definitiva, in quanto è stata annullata da questa Commissione di ricorso (16/03/2020, R 991/2018-2, Goclean (fig.)), la cui pronuncia è stata a sua volta impugnata dinanzi al Tribunale UE. 35 Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene, dunque, che il segno richiesto rientri in tale tipologia di segni privi di carattere distintivo. L’espressione “SOLUTION.bank”, percepita dal pubblico di riferimento nel senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).

    Il pubblico pertinente non percepirà dunque l’espressione “SOLUTION.bank” come indicativa dell’origine commerciale dei servizi in questione, bensì come un semplice messaggio pubblicitario a contenuto laudativo, carente di carattere 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 13 distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE in relazione ai servizi obiettati. 37 Il riferimento operato dalla richiedente ad alcune registrazioni anteriori da parte dell’Ufficio di marchi contenenti le parole “SOLUTION” o “BANK”, asseritamente simili al presente, non è in grado di modificare la suddetta conclusione. 38 Al riguardo, oltre a constatare che non tutti i marchi citati possono essere considerati comparabili alla fattispecie, si rammenta che la legittimità delle decisioni dell’EUIPO deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale dell’Ufficio stesso (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Inoltre, l’Ufficio è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del diritto dell’Unione. Alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l’Ufficio deve prendere in considerazione le decisioni prese su domande simili e interrogarsi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. L’applicazione di questi principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. La persona che richiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo favore un eventuale errore commesso dall’Ufficio a proprio beneficio, o a beneficio di altri, al fine di ottenere una decisione identica. Per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di marchi. Di conseguenza, un siffatto esame deve essere eseguito in ogni caso concreto (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50 e giurisprudenza ivi citata). 39 Inoltre, la Commissione rileva che, con l’unica eccezione del caso “EASYBANK”, peraltro non comparabile alla fattispecie (per analogia, (27/06/2017, T-685/16, B2B SOLUTIONS, EU:T:2017:438, § 35), le Commissioni non hanno avuto la possibilità di esprimersi riguardo alla registrabilità dei marchi citati. Sarebbe contrario alla stessa ragion d’essere delle Commissioni, così come definita nel considerando n. 30 e negli articoli 66-73 RMUE, se le Commissioni fossero obbligate al rispetto delle decisioni di primo grado dell’Ufficio (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 e giurisprudenza ivi citata). 40 Ne consegue che il ricorso dev’essere respinto. 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 14 Dispositivo Per questi motivi, LA COMMISSIONE così decide: Il ricorso è respinto.

    Firmato C. Negro Cancelliere