Categoria: Marchi Descrittivi

  • MARCHIO DESCRITTIVO: Prima Commissione di ricorso del 11 giugno 2020

    MARCHIO DESCRITTIVO: Prima Commissione di ricorso del 11 giugno 2020

    “BELL’E PRONTO – li mangi dove vuoi” marchio che afferisce a prodotti della classe 29, 30, 31 funghi, salse, caffè, riso, tartufi ecc. Ad avviso dell’esaminatore il marchio è descrittivo e non ha capacità distintiva nella sua parte denominativa e la parte figurativa non conferisce originalità al marchio e non aggiunge nulla ad un comune slogan pubblicitario. Per questo il marchio non è registrabile.

    DECISIONE della Prima Commissione di ricorso del 11 giugno 2020

    Nel procedimento R 604/2020-1

    Athenor Loc. Ponte Sargano S.S. Sellanese Km 22.500 06041 Cerreto di Spoleto (PG) Italia Richiedente / Ricorrente

    RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea n. 18 102 664

    LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO composta da G. Humphreys in qualità di membro unico ai sensi dell’articolo 165, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell’articolo 36 RDMUE e dell’articolo 7 della decisione del Presidium sull’organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore Cancelliere: H. Dijkema ha pronunciato la seguente 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL’E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.)

    Decisione Sintesi dei fatti

    Con domanda depositata in data 2 agosto 2019, Athenor (“la richiedente”), chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo per i seguenti prodotti:

    Classe 29 – Olii e grassi commestibili; Olio extra vergine d’oliva; Olio di arachide; Olio di granturco; Olio di mais; Olio di soia; Grassi per cucinare; Grassi di mais; Grasso di manzo; Grassi vegetali per la cucina; Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); Frutta pronta; Frutta cotta; Frutta conservata; Frutta congelata; Frutta secca; Polpa di frutta; Frutta a fette; Dessert a base di frutta; Frutta in scatola; Macedonia di frutta; Snack a base di frutta; Frullati; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Confetture; Tartufi conservati; Tartufi secchi; Funghi conservati; Funghi commestibili secchi; Funghi pronti; Olive trasformate; Olive conservate; Olive [pronte]; Pasta di olive; Conserve di pomodoro; Patate fritte; Sottaceti; Legumi secchi; Legumi cotti; Legumi in scatola; Legumi conservati; Conserve di legumi; Semi commestibili; Soia [pronta]; Snack a base di soia; Succhi vegetali per la cucina; Uova; Latte; Latticini; Formaggi; Formaggi cremosi; Formaggio fresco; Yogurt; Carne; Pollame; Selvaggina; Prodotti di salumeria; Ripieni di carne per tortini; Piatti pronti di carne; Pesce; Pesce congelato; Pesce conservato; Pesce lavorato; Cibi a base di pesce; Zuppa di pesce; Pesce in scatola; Olio di oliva; Carne spalmabile;

    Classe 30 – Salse [condimenti]; Sughi per pasta; Sughi di carne [salse]; Condimenti a base vegetale per pasta; Salsa di carciofi; Salsa di pomodoro; Alimenti pronti sotto forma di salse; Paste alimentari; Pasta fresca; Pasta in fogli; Pasta all’uovo; Pasta integrale; Involucri di pasta; Piatti pronti principalmente a base di pasta; Pasta sfoglia; Pasticci pronti da cuocere; Preparati fatti di cereali; Alimenti a base di cereali; Spuntini a base di cereali; Cereali preparati per il consumo umano; Cereali pronti da mangiare; Cereali per la prima colazione contenenti frutta; Pane e panini; Pane d’azzimo; Pangrattato; Impasto per il pane; Pasta per pane; Prodotti da forno; Pizze; Focacce; Lievito; Crackers; Crostini; Snack a base di cereali; Farine alimentari; Farina per pizza; Farina per paste alimentari; Farina di cereali; Farina per dolci; Farina di soia; Pasticceria; Confetti; Biscotti; Dolci; Wafer; Budini pronti da mangiare; Cioccolatini sotto forma di praline; Prodotti di confetteria ricoperti di cioccolato; Aromi per dolci; Pasta per dolci; Polvere per dolci; Dolcificanti naturali; Gelati; Miele; Sciroppo di melassa; Polveri lievitanti; Sale; Aceto; Senape; Spezie; Caffè; Succedanei del caffè; Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Cacao; Zucchero; Riso; Tapioca; Sago; Ghiaccio;

    Classe 31 – Tartufi freschi; Funghi freschi; Frutta fresca; Ortaggi freschi; Verdure non lavorate; Patate non lavorate; Insalate verdi fresche; Insalate di prodotti orticoli; Olive non lavorate; Prodotti agricoli (allo stato grezzo); Prodotti orticoli grezzi e non lavorati; Cereali grezzi [non lavorati]; Legumi freschi; Legumi crudi; Lenticchie fresche; Fave fresche; Orzo non lavorato; Avena; Granaglie [cereali]; Grano grezzo per uso alimentare; Sesamo commestibile non lavorato; 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL’E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 3 Piselli freschi; Malto; Soia fresca; Alimenti per animali domestici; Alimenti per animali contenenti fieno; Alimenti per animali d’allevamento; Semi naturali; Funghi non lavorati.

    In data 23 agosto 2019, l’esaminatore obiettava la domanda di marchio ravvisando che il segno era privo di capacità distintiva rispetto ai prodotti rivendicati ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. In particolare, l’esaminatore affermava che il pubblico di riferimento, costituito da consumatori medi di lingua italiana, percepirebbe il marchio come uno slogan promozionale elogiativo, il cui proposito è quello di comunicare che i prodotti alimentari destinati al consumo umano o animale, possono essere consumati immediatamente o possono essere utilizzati come ingredienti per preparare altri piatti in un modo più semplice del solito, e in entrambi i casi possono essere consumati / utilizzati in qualsiasi situazione, ad es., non necessariamente a casa ma anche quando si viaggia o si cucina fuori. L’esaminatore concludeva che la natura di degli elementi figurativi del segno fosse trascurabile e che quindi essi non erano in grado di dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme.

    La richiedente non ritirava la propria domanda di registrazione, nonostante i rilievi sollevati dall’esaminatore e depositava le proprie osservazioni a sostegno della registrazione della domanda di marchio. La richiedente argomentava essenzialmente quanto segue: – Per ottenere la registrazione come marchio, non si può esigere un elevato livello di creatività ed originalità. Inoltre, è necessario contemperare due differenti esigenze: quella dei consumatori a poter agevolmente distinguere tra i vari prodotti in commercio, e quella dei restanti operatori sul mercato, interessati al libero utilizzo di determinanti segni. Un marchio (slogan) può essere validamente registrato se dotato di novità (ovvero che non si confonda con i segni distintivi anteriori) e liceità. – Il segno contiene elementi che attireranno l’attenzione del consumatore, che lo vedrà come un segno distintivo in relazione ai prodotti richiesti. Gli elementi stilizzati inclusi nel segno, conferiranno allo stesso carattere distintivo sufficiente e necessario per la sua registrazione. In particolare, i caratteri tipografici con cui sono rappresentati gli elementi verbali «Bell’e PRONTO – li mangi dove vuoi», sono molto particolari e, il fatto che, in questo caso una parola appaia disposta sopra l’altra farà sì che il segno abbia un grande impatto visivo sul consumatore. D’altra parte, il simbolo che ricorda un piatto, non fa altro che ricordare i prodotti richiesti. – Il consumatore di riferimento dei prodotti venduti dal richiedente, percepirà e memorizzerà le peculiari caratterizzazioni grafiche del marchio richiesto, e percepirà questo marchio non come indicatore della qualità, bensì come indicatore dell’origine commerciale dei prodotti.

    Con decisione del 4 febbraio 2020 (“la decisione impugnata”), l’esaminatore confermava il rifiuto alla registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL’E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 4 l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. La decisione impugnata può essere sintetizzata come segue: – L’Ufficio non è d’accordo con gli argomenti presentati dal richiedente. – In questo senso, e se si analizza il segno contestato, si può vedere che in esso le parole (slogan) “Bell’e PRONTO” da un lato e lo slogan “li mangi dove vuoi” sono perfettamente identificabili e i caratteri tipografici con cui sono scritti presentano una stilizzazione minima di uso comune. Allo stesso modo, le differenze dal punto di vista della disposizione e della dimensione tra i vari elementi denominativi sono di uso frequente. – Inoltre, la rappresentazione grafica del marchio richiesto non è idonea a conferire un carattere distintivo al marchio di cui trattasi. Infatti, la rappresentazione grafica (piatto) su cui figura l’espressione “Bell’e PRONTO – li mangi dove vuoi” del marchio richiesto nonché la tipografia delle parole che la compongono, non comporteranno, nel consumatore di riferimento, un ragionamento che resterà impresso nella sua mente in modo tale che detto segno gli consentirà di identificare i prodotti di cui trattasi come provenienti da un’impresa determinata e, quindi, di distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese. – Pertanto, una valutazione globale del marchio richiesto rivela che lo stesso è privo di carattere distintivo, tenuto conto del suo messaggio meramente promozionale (che i prodotti alimentari destinati al consumo umano o animale, possono essere consumati immediatamente o possono essere utilizzati come ingredienti per preparare altri piatti in un modo più semplice del solito, e in entrambi i casi possono essere consumati / utilizzati in qualsiasi situazione, ad es., non necessariamente a casa ma anche quando si viaggia o si cucina fuori) e dei suoi elementi figurativi non distintivi. Il consumatore di riferimento posto di fronte a detto marchio non potrà identificare i prodotti di cui trattasi come provenienti dal richiedente e distinguerli da quelli di altre imprese.

    In data 24 marzo 2020, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata chiedendone e, contestualmente, la memoria contenente i motivi di ricorso. Motivi del ricorso

    Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: – Contrariamente a quanto affermato dall’esaminatore, la stilizzazione e la disposizione degli elementi verbali del segno lo dotano di gradiente distintiva poiché il suo impatto visivo gli permetterà di essere percepito come una indicazione dell’origine commerciale dei prodotti. 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL’E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 5 – Gli elementi tipografici e l’alternanza tra corsivo e stampatello, così come la posizione di questi elementi al centro di un elemento figurativo costituito da un piatto rotondo stilizzato, rendono il segno memorabile agli occhi del pubblico di riferimento. – Il segno è caratterizzato da un insieme di elementi che lo faranno percepire come distinguibile. Infatti, esso è nuovo e dotato di liceità. – Il segno presenta un gioco di parole che introduce un intrigo concettuale che, in linea con la giurisprudenza della Corte, permette al marchio di essere registrabile. Motivazione 7 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione. 8 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È pertanto ricevibile. 9 Tuttavia, il ricorso è infondato. Le ragioni di questa Commissione sonno esposte in seguito. Sull’assenza di carattere distintivo ai sensi dell’ articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE 10 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Secondo il paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione.

    I marchi contemplati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, cioè quella di identificare l’origine del prodotto o del servizio (21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 22; 12/05/2016, T-32/15, MARK1 (fig.), EU:T:2016:287, § 25) al fine di consentire così al consumatore che acquista tale prodotto o servizio di operare, in occasione di un ulteriore acquisto, la stessa scelta qualora l’esperienza si rivelasse positiva o di fare un’altra scelta se la stessa si rivelasse negativa (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 20/11/2002, T-79/01 & T-86/01, Kit Pro / Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 19; 30/04/2003, dorato, EU:T:2003:123, § 23). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65; 31/03/2004, T-216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 34). 12 Ciò non toglie che la registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL’E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 6 espressioni che incitano ad acquistare i prodotti o servizi cui tale marchio si riferisce, non sia esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). Il Tribunale ha ritenuto, per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo di marchi costituiti da segni o indicazioni utilizzati anche come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o d’incitamento all’acquisto dei prodotti o servizi contraddistinti, che non è opportuno applicare a tali marchi criteri più severi di quelli applicabili ad altri tipi di segni (28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 17 e giurisprudenza ivi citata). 13 Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico è distintivo, nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, solo se può essere percepito prima facie come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 e giurisprudenza ivi citata). 14 Ne consegue che un marchio costituito da uno slogan pubblicitario deve essere considerato privo di qualsiasi carattere distintivo se è suscettibile di essere percepito dal pubblico interessato come mera formula promozionale. Al contrario, tale marchio deve essere riconosciuto come avente carattere distintivo se, oltre alla sua funzione promozionale, può essere percepito immediatamente dal pubblico interessato quale indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi interessati (12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 37; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 24). 15 Il carattere distintivo dev’essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall’altro, in relazione al modo di percepire del pubblico destinatario, costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 27).

    In merito al pubblico di riferimento, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti o servizi interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 26; 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 24) tenendo, altresì, conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 07/10/2010, T-244/09 Acsensa, EU:T:2010:430, § 18). 17 Nella fattispecie, i prodotti richiesti si dirigono al grande pubblico e il consumatore di detti prodotti presta un livello medio di attenzione nel momento dell’acquisto. 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL’E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 7 18 Inoltre, poiché gli elementi che compongono il marchio consistono in termini appartenenti alla lingua italiana, il pubblico di riferimento è rappresentato dai consumatori italofoni dell’Unione europea (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). 19 Quanto al segno, la Commissione concorda che, benché non si possa prescindere dallo svolgere una valutazione tenuto conto della impressione complessiva di questi, è comunque appropriato esaminare in primo luogo i singoli elementi che lo compongono.

    Nella fattispecie, detti elementi sono le componenti verbali, costituite dalle parole che formano l’espressione “bell’e pronto – li mangi dove vuoi”, e le componenti figurative, costituite dalla tipografia delle dette componenti verbali e dalla rappresentazione sullo sfondo di una figura rotondeggiante che può richiamare un piatto.

    L’espressione “bell’e pronto – li mangi dove vuoi” è formata da vocaboli appartenenti al linguaggio corrente e aventi, inter alia, i seguenti significati: “Bello”: Agg. In molti casi equivale genericamente a buono (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/bello/) “E”: Cong. La più comune fra le congiunzioni; ha funzione semplicem a unire due parti del discorso che nella proposizione compiono il medesimo ufficio (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/e/) “Pronto”: Agg. Cosa, che è già preparata, apparecchiata, o comunque nelle condizioni opportune per essere adoperata subito, per servire senza ritardo al suo scopo (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/pronto/) “Li”: Plur. del pron. lo (v.); significa essi, quelli, in funzione di compl. oggetto, e si riferisce a persone o cose (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/li3/) “Mangi”: Seconda persona del verbo mangiare – L’atto, l’operazione del mangiare, del prendere il cibo (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/mangiare1/) “Quando”: Avv., cong. e s. m. [lat. quando] Con valore temporale (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/quando/) “Vuoi”: Seconda persona del verbo volere – Tendere con decisione, o anche soltanto con il desiderio, a fare o conseguire qualche cosa (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/volere2/) 22 L’espressione in questione è impiegata nella sua forma grammaticale abituale e non si discosta da una costruzione lessicalmente corretta (20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 25). Come confermato dalla sua presenza nei dizionari, quella in esame è un’espressione che appartiene al gergo comune della 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL’E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 8 lingua italiana il cui significato sarà facilmente compreso dal pubblico di riferimento. Essa, infatti, sarà immediatamente intesa come un’indicazione diretta che i prodotti oggetto della domanda, i quali si riferiscono ad alimenti per il consumo umano e animale, sono buoni e pratici da consumare e/o usare come ingredienti in qualsiasi luogo e in qualsivoglia situazione.

    Detta valutazione è in linea con quella espressa dall’esaminatore. La Commissione nota che la richiedente non ha contestato che l’espressione di cui trattasi veicolerà essenzialmente il significato sopracitato.

    I prodotti coperti dalla domanda di marchio sono alimenti commestibili di vario genere i quali sono destinati al consumo umano e animale. Ebbene, nel contesto di detti prodotti, l’espressione “bell’e pronto – li mangi dove vuoi” sarà di primo acchito percepita come uno slogan promozionale cui mero scopo è quello di comunicare in maniera elogiativa delle qualità dei prodotti della richiedente.

    Tale semplice e ordinario messaggio promozionale non possiede nessuna risonanza particolare per i prodotti di cui trattasi. Infatti, essa non mostra nemmeno quella certa originalità e risonanza che permettano di ricordarlo con facilità quando sarà applicato ai prodotti in questione (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 59).

    Quanto agli elementi figurativi del segno, la Commissione, nonostante le doglianze della richiedente, non può fare a meno di concordare con l’esaminatore nel ritenere che essi non avranno impatto alcuno nella percezione del consumatore rilevante, il quale focalizzerà la propria attenzione sul messaggio promozionale veicolato dai suoi elementi verbali. Nonostante la richiedente insista nell’argomentare che i differenti caratteri tipografici e che la figura circolare sul fondo doterebbe il segno di carattere distintivo, si osserva come gli elementi figurativi siano invece sprovvisti di caratterizzazione grafica in grado di imprimersi in modo duraturo e diretto nella mente del consumatore (28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 39; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27-29, confermata da 13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15). 28 In particolare, il carattere corsivo impiegato nelle parole “BELL’E PRONTO” è alquanto comune, così come è altrettanto comune il carattere stampatello impiegato nelle parole “LI MANGI DOVE VUOI”. Con riguardo alla rappresentazione di una figura circolare che, stante la richiedente, sarebbe percepita come un piatto, la Commissione reputa che, oltre che fungere a uno scopo meramente ornamentale, tale elemento sia una chiara, per stessa ammissione della richiedente, indicazione del proposito e della natura dei prodotti in causa. 29 Per queste ragioni, tenendo in conto della giurisprudenza in materia, questa Commissione ritiene che, in assenza d’informazione previa alcuna, nel caso di specie il pubblico destinatario non possa percepire nell’espressione contenuta nella domanda di marchio nient’altro che una mera connotazione promozionale. L’espressione per cui è richiesta la registrazione non costituisce un gioco di 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL’E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 9 parole e, contrariamente a quanto allegato dalla richiedente, non è né capricciosa, né sorprendente, né inaspettata.

    Contrariamente a quanto asserito dalla richiedente, il pubblico destinatario, in quanto poco attento a un segno che gli dà di primo acchito non un’indicazione sulla provenienza e/o sulla destinazione di ciò che questi intende acquistare, bensì un’informazione esclusivamente astratta, non si attarderà a cercare le varie eventuali funzioni del sintagma, né a memorizzarlo come marchio (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 29). 31 Anche se gli enunciati delle liste dei prodotti rivendicati dalla domanda di marchio si riferiscono a una gran varietà di prodotti, la Commissione rammenta che il consumatore non si aspetta che tipi di messaggi promozionali come quello in esame siano precisi o che descrivano le caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Piuttosto, questi messaggi promozionali sono accomunati dalla medesima caratteristica di fornire unicamente un’informazione, anche se di carattere non specifico, che permetta a qualsiasi consumatore di apprezzare che i suoi bisogni individuali vengono considerati. Consolidata giurisprudenza ha rifiutato la registrazione a messaggi promozionali che a priori potessero sembrare vaghi e indefiniti (si veda 20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9; 03/07/2003, T122/01, Best Buy, EU:T:2003:183; 11/12/2012, T-22/12; Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460; 07/09/2011, T-524/09, Better homes and gardens, EU:T:2011:434; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33; 17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442). 32 Non è possibile ammettere che la sentenza “Vorsprung durch Technik” citata dalla richiedente in supporto dei suoi argomenti in difesa della domanda di marchio abbia cambiato i criteri riguardanti la registrabilità dei messaggi promozionali o pubblicitari come marchi (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36-39). Anche se questa sentenza effettivamente offre chiarimenti su certe questioni relative all’accettabilità dei marchi, essa non può essere né deve essere interpretata come un suggerimento che qualsiasi frase promozionale che, tuttavia, è, come nel caso di specie, estremamente banale, possa registrarsi come marchio solo perché si presenta nella forma di un messaggio pubblicitario (si veda decisione dell’ 08/07/2011, R 1798/2010-G, ‘La qualité est la meilleure des recettes’, § 28, confermata dalla sentenza 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72). 33 Inoltre, in questa sentenza in base alla quale la richiedente critica le ragioni di rifiuto espresse dall’esaminatore, la “risonanza” dello slogan “Vorsprung durch Technik”, identificata dalla Corte era, fra le altre cose, dovuta al fatto che il segno in questione era “uno slogan assai conosciuto che durante svariati anni è stato usato da Audi” (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 59). Pertanto, nel caso citato dalla richiedente la Corte ha ritenuto che tale slogan fosse distintivo per un’ampia gamma di prodotti e servizi anche in vista del suo carattere distintivo acquisito attraverso un uso duraturo come slogan per promuovere la vendita di autoveicoli. Tuttavia, queste circostanze sono assenti nel presente caso. 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL’E PRONTO – li mangi dove vuoi. Ne consegue che gli argomenti della richiedente basati su questa sentenza non risultano pertinenti e devono essere rigettati.

    Ne deriva che l’obiezione alla registrazione del marchio in esame sollevata dall’esaminatore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, deve ritenersi fondata relativamente a tutti i prodotti richiesti. Il ricorso è dunque respinto.

  • MARCHIO: quando è descrittivo per provenienza geografica e prodotti

    MARCHIO: quando è descrittivo per provenienza geografica e prodotti

    Il marchio denominativo ” 20100 MILANO” per le classi 18 e 25 rispettivamente articoli in cuoio, borse e articoli di abbigliamento ad avviso dell’ufficio predisposto ad esaminare i marchi comunitari è un marchio non registrabile in quanto descrittivo dei prodotti oggetto del marchio stesso e della provenienza geografica.

    Decisione sul carattere intrinseco distintivo di una domanda di marchio dell’Unione europea

    (Articolo 7 RMUE)]

    Alicante, 04/09/2019

      GIDIEMME S.R.L.  Via Giardini, 474 Scala M I-41124 Modena  ITALIA
    Fascicolo nº: 018002673
    Marchio: 20100 MILANO  
    Tipo de marchio: Marchio denominativo
    Nome del richiedente: I.F.B. S.R.L.  VIA BONAZZI, 32 I-40013 CASTEL MAGGIORE (BO)  ITALIA

    In data 03/04/2019 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

    In data 15/04/2019 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

    l’Ufficio considera i due elementi del segno separatamente giudicandoli descrittivi della provenienza geografica dei prodotti. Pertanto viola il principio che nella valutazione degli elementi distintivi componenti il segno, così come nella valutazione della confondibilità tra marchi, la valutazione deve avvenire globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso di riferimento”

    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione contro TUTTI i prodotti:

    Classe 18 Cuoio: borse; borsoni; borsette; borse da viaggio; borse multiuso; zaini; zainetti; zainetti per la scuola; bauli e valigie; astucci per chiavi; portachiavi in cuoio e in pelle; portafogli; portamonete; porta documenti in cuoio; portacarte; borse porta trucco vendute vuote; ombrelli.

    Classe 25: Articoli di abbigliamento per uomo, donna e bambino in qualsiasi tipo di tessuto o materiale; gonne; pantaloni; pantaloncini; jeans; camicie; camicette; maglie; maglioni; magliette; canottiere; tute; tute sportive; mantelli; casacche; cappotti; giubbotti; giubbe; giacche; giacche a vento; impermeabili; cappelli; copricapo; sciarpe; guanti; cravatte; costumi da bagno; cinture; scarpe; calzature; pantofole; calze; calzini; calzamaglia; stivali; accappatoi; biancheria intima; abbigliamento sportivo; felpe; abiti da sera; abiti da giorno; maglieria.

    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

    È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

    (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

    “I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

    Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice somma degli elementi che lo compongono: ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi …

    (12/01/2005, T‑367/02 – T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).

    Nello stesso senso, è utile anche un’analisi del termine in questione alla luce delle pertinenti regole lessicali e grammaticali (30/11/2004, T‑173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 21).

    Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, è sufficiente che il segno, in quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, designi una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).

    Come indicato nella nostra precedente nota, il segno indica chiaramente l’origine geografica dei prodotti per le ragioni contenute nella nostra precedente comunicazione (vedi allegato) del 03/04/2019. Infatti, ammesso e non concesso che sia vero che l’Ufficio abbia argomentato il rigetto sulla base di una valutazione separata degli elementi del marchio, rimane il fatto che per il pubblico italiano è evidente l’associazione della cifra 20100 con la città di Milano.

    Pertanto l’argomento della richiedente è privo di fondamento e va rigettato in quanto descrittivo e, conseguentemente, privo di carattere descrittivo.

    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18002673  è TOTALMENTE respinta.

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

    Mauro BUFFOLO

  • SUPREME CHOCOLATE: rigettato perché descrittivo Prima commissione di ricorso 31-8-2018

    SUPREME CHOCOLATE: rigettato perché descrittivo Prima commissione di ricorso 31-8-2018

     

    Il marchio figurativo Supreme Chocolate  è stato rifiutato perché ritenuto descrittivo e privo di carattere distintivo  rispetto ai prodotti della classe 30: Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; Cioccolato, riso, tapioca; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.

     

    DECISIONE
    della prima commissione di ricorso
    del 31 agosto 2018

    Nel caso R 2338/2017-1
    KASHER FOOD GROUP LTD.
    5 HaZevah Street
    Scommessa a maglia 9906118 Shemesh
    Israele Titolare di IR

    rappresentata da Grm, LINS & PARTNER Patent- UND RECHTSAANWÄLTE
    PartG, Theodo-Heuss-Str. 1, 38122, Braunschweig, Germania
    Appello per la registrazione internazionale n. 1 335 129 che designa l’Unione europea

    LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO
    composta dal C. Rusconi come un unico membro ai sensi dell’articolo 165, paragrafo
    2, e (5) dell’EUTMR, dell’articolo 1, lettera c) (2) BoA -RoP e dell’articolo 13 della
    decisione del Presidium sull’organizzazione delle commissioni di ricorso come
    attualmente in vigore, e della risoluzione n. 3 del consiglio di amministrazione della
    prima commissione del 9 marzo 2012 sulle decisioni di un  solo membro.

    Decisione
    Fatto
    1 Il 23 novembre 2016 è stata designata l’Unione europea per la registrazione
    internazionale n. 1 335 129 rilasciata a nome di KOSHER FOOD GROUP LTD.
    («il titolare dell’IR»), per il marchio figurativo
    per le merci della classe 30.
    2 Con una decisione del 29 agosto 2017, l’esaminatore ha rifiutato la protezione
    nell’UE perché il marchio era descrittivo e privo di carattere distintivo (articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b) e c) EUTMR).
    3 Il 30 ottobre 2017 il titolare dell’IR ha presentato ricorso contro la decisione.
    4 Il 12 febbraio 2018 la rinuncia alla designazione UE è stata registrata nel Registro
    delle Registrazioni internazionali dell’OMPI.
    Motivi
    5 A seguito della rinuncia dell’UE, in qualità di parte contraente designata, ai fini
    della registrazione internazionale, la decisione emessa dall’esaminatore e il ricorso
    presentato contro di essa ha perso il proprio oggetto.
    6 Il Comitato prende pertanto atto che l’UE non è più designata per la registrazione
    internazionale in questione e conclude pertanto il procedimento di ricorso senza
    una decisione sull’ammissibilità e sul merito delle stesse.

    Ordine
    Per questi motivi,
    IL COMITATO
    dichiara e statuisce:
    1. Prende atto che l’UE non è più designata per la registrazione
    internazionale;
    2. Chiude il procedimento di ricorso

     

  • SAXO Prima Commissione di ricorso 13-07-2018

    SAXO Prima Commissione di ricorso 13-07-2018

    Ad avviso della prima Commissione di Ricorso EUIPO il marchio SAXO non è registrabile in quanto DESCRITTIVO.

    Il marchio SAXO è un marchio figurativo in Classe 16 — stampati; materiale didattico e didattico (esclusi gli apparecchi)

    La parola «saxo» in francese è un’abbreviazione di «saxópFono» e «saxoón», in italiano sassofono.

    Secondo EUIPO il termine «Saxo» informa sin da subito i consumatori che il materiale stampato e il materiale didattico riguardano il contesto della sassofonia per cui di fatto il marchio fornisce informazioni evidenti e dirette concernenti il tipo o le altre caratteristiche dei prodotti in questione cioè dei sassofoni.

     

    DECISIONE
    della prima commissione di ricorso
    del 13 luglio 2018
    Nel caso R 1960/2017-1
    SAXO.COM A/S
    Strandbolevarden 89, 2
    2100 Copenaghen Est
    Danimarca Titolare di IR
    rappresentata da Bombhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5º, 03001º, Alicante, Spagna
    Appello per la registrazione internazionale n. 01 303 299 che designa l’Unione
    europea
    LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO
    composto dai sigg. M. Bra come singoli membri in conformità dell’articolo 165,
    paragrafo 2, e (5) dell’EUTMR, dell’articolo 36 EUTMDR e dell’articolo 13 della
    decisione del Presidium sull’organizzazione delle commissioni come attualmente in
    vigore, e della risoluzione n. 3 del consiglio di amministrazione del 9 marzo 2012
    sulle decisioni di un solo membro
    Cancelliere: H. Dijkema
    emette il presente
    Lingua processuale: Inglese
    13/07/2018, R 1960/2017-1, Saxo (fig.)
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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    Decisione
    Fatto
    1 Il 11 marzo 2016 SAXO.COM/S («il titolare dell’IR») ha designato l’Unione
    europea nella sua registrazione internazionale per il marchio figurativo
    («IR») per il seguente elenco di beni:
    Classe 16 — stampati; materiale didattico e didattico (esclusi gli apparecchi)
    2 Il 25 luglio 2016 il marchio richiesto è stato ripubblicato dall’Ufficio.
    3 Il 29 luglio 2016, l’esaminatore ha informato il titolare dell’IR che il marchio
    richiesto non sembra essere ammesso alla registrazione, a norma dell’articolo
    7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in combinato disposto con l’articolo 7,
    paragrafo 2, dell’EUTMR. I motivi possono essere riassunti come segue:
     Le merci richieste sono destinate al consumo in massa e riguardano
    principalmente il consumatore medio, normalmente informato, ed avveduto.
    Poiché «Saxo» è una parola spagnola e francese, il pubblico in questione è il
    consumatore spagnolo e francofono nell’Unione europea;
     La parola «saxo» è un’abbreviazione di «saxópFono» e «saxoón» (in
    francese) e di «sassosofono» (in francese), uno strumento di « vento con colori
    di colore rosso basso, utilizzato principalmente nella musica jazz e nella
    danza». È realizzata in varie dimensioni, ha una cavità conica e un’unica
    reed». ( reale università Española; Trésor de la lingua française —.).
    L’abbreviazione inglese è «sax» (Collins Dictioning). I consumatori
    conosceranno l’espressione «Saxo» come espressione significativa: sax,
    sassone;
    Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’UE
     Il termine «Saxo» informa immediatamente i consumatori che il materiale
    stampato e il materiale didattico sono circa la sassofoni. Di conseguenza, il
    marchio fornisce informazioni evidenti e dirette concernenti il tipo o le altre
    caratteristiche delle merci in questione, quali l’oggetto o il contenuto e il
    legame è sufficientemente prossimo al senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 2, dell’EUTMR;
    Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell’UE
     Secondo la giurisprudenza (19/09/2002, C-104/00 P, «DKV», punto 21), il
    fatto che un segno si componga di parole generiche che informano il pubblico
    di una caratteristica delle merci porta a concludere che il segno è privo di
    carattere distintivo. Ciò è chiaramente applicabile nel caso di specie.
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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     Dal momento che il marchio ha un chiaro significato descrittivo, il suo
    impatto sul pubblico interessato sarà essenzialmente di natura descrittiva, così
    da dare l’impressione che possa indicare un’origine commerciale;
     Di conseguenza, considerato nel suo insieme, il marchio richiesto è privo di
    carattere distintivo e non può distinguere le merci per le quali è chiesta la
    registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 7,
    paragrafo 2, dell’EUTMR.
    4 Il 28 novembre 2016 il titolare dell’IR ha presentato le sue osservazioni sul rifiuto
    provvisorio che può essere sintetizzato come segue:
     Nel caso in cui l’esaminatore mantenga le sue obiezioni, il titolare del RA
    propone di modificare le specifiche della classe 16 aggiungendo « non incluse
    le note musicali ».
    Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’UE
    a) Saxo non ha alcun senso immediatamente e chiaramente comprensibile;
     Sebbene non sia negato l’uso del senso di saxone in francese e in spagnolo,
    un termine che può avere vari significati non è descrittivo quando il significato
    potenzialmente descrittivo non può venire a mente. Saxo non è usato in
    linguaggio commerciale per descrivere i prodotti. Si tratta piuttosto di un
    termine emphico e colloquio per fare riferimento all’atto «saxophone». Saxo
    non è di per sé un termine del dizionario ma viene indicato come forma breve
    per la voce «saxone», come risulta dall’estratto del Centro nazionale de
    Ressources Textuelles et Lexicales;
     Il marchio Saxo non sarà pertanto percepito come identico al senso
    descrittivo completo di Esaxone;
    b) Saxo non ha alcun senso per quanto riguarda il commercio;
     Il pubblico interessato, in possesso di «Saxo», utilizzato in una forma di
    marchio in relazione al materiale stampato, non è spinto a pensare anche alla
    linea di trasmissione dello strumento.
     Il grande pubblico utilizzato per accedere al marchio come marchio
    commerciale (Saxo è un modello di auto Citroën, un marchio spagnolo noto e
    il nome di una banca danese). L’Ufficio registrato senza opporre l’eccezione di
    Saxo, di Saxo, per le merci della classe 16 che conferma che Saxo non
    presenta alcuna connotazione descrittiva per quanto riguarda le merci della
    classe 16;
     Questo è confermato anche dai risultati delle ricerche di «Saxo» sui siti
    Internet francese e spagnolo di Google, che rivelano diversi significati non
    collegati a sassofoni.
     Di conseguenza, i consumatori interessati non percepiranno il marchio come
    espressione significativa per quanto riguarda gli «stampati»; materiale
    didattico e didattico»;
    il titolare dell’IR usa il velo «xero» come riferimento a Saxo Grammaticcus,
    uno storico storico, teologo, autore della prima storia completa della
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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    Danimarca, tradotto in inglese, ed è menzionato in Wikipedia e nel dizionario
    inglese Collins (all. 3);
    d) Il significato del termine «Saxo» non è descrittivo delle merci in causa.
    Anche supponendo che il termine sia percepito come «saxone», il termine
    «sassone» non fornisce informazioni sulla quantità, la qualità, lo scopo, le
    caratteristiche, la natura e/o la dimensione delle merci designate;
     Il termine «sassone» designa alcune caratteristiche quali la categoria della
    sostanza stampata, vale a dire quelle relative all’educazione musicale.
    Tuttavia, il rapporto tra il termine «Saxo» e le merci non è sufficientemente
    diretto e specifico, né concreto e compreso senza ulteriori riflessioni;
     L’articolo 7, lettera l), secondo comma, lettera c), dell’EUTMR non si
    applica a termini che presentano solo riferimenti né riferimenti alle
    caratteristiche delle merci, che danno riferimenti vaghi o indiretti alle merci
    (31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU: T:2001: 30, punto 29);
     Anche supponendo che i beni richiesti per la classe 16 (stampati o materiale
    pedagogico e materiale didattico) fossero diretti verso l’educazione musicale,
    in particolare quelli relativi a sassofoni, questo possibile rapporto sarebbe
    troppo vago e incontenuto per conferire a tale termine un carattere descrittivo
    in relazione a tali merci;
    Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell’UE
     L’obiezione dell’esaminatore in merito all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    dell’UE all’interno dell’UE, era interamente basata sulla presunta natura
    descrescente del marchio richiesto;
     Poiché il marchio applicato non è puramente descrittivo, esso può funzionare
    come indicatore di sorgente e possedere il minimo carattere distintivo
    necessario;
     Il marchio è corroborato dal fatto che il marchio è stato utilizzato con
    successo da più di 50 anni (come da allegato 4, estratti del sito web danese del
    titolare) e quindi funziona sul mercato come un indicatore di origine;
    5 Il 6 luglio 2 017 l’esaminatore ha preso una decisione («la decisione impugnata»)
    mantenendo l’obiezione e rifiutando la registrazione internazionale che
    designa l’Unione europea basata sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c)
    l’EUTMR e l’articolo 7, paragrafo 2, EUTMR. Le motivazioni aggiuntive
    fornite in risposta agli argomenti del titolare dell’IR possono essere riassunte
    come segue:
    Restrizione dell’elenco delle merci
     Il titolare dell’IR ha chiesto, in via provvisoria, una limitazione dell’elenco
    delle merci nel modo seguente: Classe 16 — stampati; materiale didattico e
    didattico (ad eccezione degli apparecchi), senza note musicali. La limitazione
    proposta esclude una caratteristica delle merci e non riesce quindi a superare
    l’obiezione. Inoltre, la limitazione proposta non era esplicita e incondizionata
    e pertanto non può essere presa in considerazione;
    Articolo 7 RTMR
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     Il consumatore interessato percepisce il marchio relativo alle merci oggetto
    della domanda. Contrariamente a quanto sostenuto dal titolare dell’IR, «Saxo»
    non è privo di senso per quanto riguarda le merci, dato che i documenti e le
    pubblicazioni oggetto della domanda possono essere relativi a sassofoni;
     Quando viene applicato alle merci in questione, il consumatore interessato
    percepisce il segnale che indica che le merci sono a proposito di sassofoni, che
    trattano l’oggetto o il cui tema è stato uno dei temi principali. Ciò è di
    particolare interesse per i pertinenti consumatori francesi e spagnoli;
     Tale constatazione è ulteriormente corroborata dal fatto che spesso l’oggetto,
    il contenuto o il tema del materiale stampato, dell’insegnamento e del
    materiale didattico costituisce un fattore determinante per l’acquisto di tali
    elementi;
     Il messaggio trasmesso dal marchio è quindi chiaramente significativo,
    tenuto conto delle circostanze specifiche del mercato rilevante;
     Ciò significa che il marchio richiesto è particolarmente idoneo a descrivere le
    caratteristiche auspicabili delle merci richieste, ad esempio la loro natura o
    altre caratteristiche, ad esempio, la loro materia o il loro contenuto;
     A causa della natura stessa delle caratteristiche tipografiche della
    componente scritta del marchio, semplicemente presentate in caratteri
    maiuscoli di colore bianco Times New Roman, gli elementi figurativi del
    segno, non sono in grado di deviare l’attenzione dei consumatori dal
    messaggio descrittivo e non distintivo veicolati dalla parola «parola»;
     Inoltre i colori bianco e rosso sono di base e/o comunemente utilizzati sul
    mercato per le merci in questione e non conferiscono un carattere distintivo.
     La conclusione di cui sopra non è rimessa in discussione dagli argomenti del
    titolare dell’IR, secondo i quali «Saxo» non è utilizzato in linguaggio
    commerciale per designare un prodotto e che le ricerche sui siti Internet di
    Google francese e spagnolo per «Saxo» mostrano diversi significati non
    collegati a sassofoni. Sebbene l’uso su Internet del segno possa essere
    un’indicazione valida ai fini dell’applicabilità dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera b) o c) dell’EUTMR, non è una «condicio sine qua non»;
     È irrilevante che i consumatori siano abituati ad altri marchi di «xassero»,
    usati rispetto ad altri beni (o servizi) dal momento che la distinguibilità e la
    descrizione del segno devono essere valutate rispetto ai beni (o servizi)
    richiesti. Il marchio è descrittivo per le merci in questione (e non per le
    automobili, le calzature o i servizi bancari). Il titolare dell’IR ha fatto
    riferimento ad alcuni dei marchi già conosciuti, con la conseguenza che essi
    non rientrano nella stessa categoria di marchi, come nel caso in esame;
     Non è rilevante anche l’affermazione secondo cui il marchio è utilizzato
    come riferimento a Saxo Grammaticus;
     Il messaggio trasmesso dal segno è chiaro ed incontestabile;
     Per quanto riguarda l’affermazione del titolare dell’IR, secondo cui il segno,
    non essendo descrittivo, non è privo di carattere distintivo, va notato che, a
    prima vista, il segno non dà ai consumatori pertinenti l’impressione che si
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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    tratti di un indicatore di origine, in quanto si tratta di una semplice
    dichiarazione informativa;
     Data l’impressione che si ricava dal marchio nel suo insieme, il legame tra i
    prodotti in questione e il marchio richiesto non è sufficientemente indiretto per
    dotare il marchio del livello minimo di specificità inerente all’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), dell’EUTMR;
     Per quanto riguarda l’affermazione dell’AR, da parte del titolare, che ha
    utilizzato con successo il proprio marchio, va notato che, poiché il marchio
    presenta un significato chiaramente descrittivo per quanto riguarda le merci in
    causa, il suo impatto sul pubblico interessato sarà essenzialmente di natura
    descrittiva, così da rendere l’eventuale impressione che possa indicare
    l’origine commerciale;
     Il titolare dell’IR non ha sostenuto che il marchio abbia acquisito carattere
    distintivo attraverso un uso intensivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
    dell’EUTMR. Non è possibile stabilire che la marcatura funzioni come
    indicatore di origine commerciale (in danese, parzialmente tradotta in inglese)
    dal presente reclamo e da due documenti stampati dal sito web del titolare
    dell’IR;
     La protezione della registrazione internazionale che designa l’Unione
    europea è respinta per tutte le merci, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’EUTMR.
    6 Il 8 settembre 2017 il titolare dell’IR ha presentato ricorso contro la decisione
    impugnata. La memoria contenente i motivi è pervenuta il 27 ottobre 2017.
    7 Insieme alla sua dichiarazione del motivo, il titolare del RA ha presentato una
    nuova richiesta per limitare l’elenco delle merci come segue:
    Classe 16 — stampati; materiale per l’istruzione e l’insegnamento (tranne gli apparecchi);
    assenza di note musicali e non trattare con la sassofoni.
    Motivi di ricorso
    8 Il titolare del RA ha chiesto che il consiglio di amministrazione annulli la
    decisione contestata nel suo complesso e conceda la protezione internazionale
    per la registrazione nell’Unione europea, ribadendo in sostanza le
    argomentazioni presentate all’esaminatore. Gli argomenti aggiuntivi sollevati
    nella sua motivazione possono essere riassunti nel modo seguente:
     «Saxo» non è una espressione significativa. Il termine «sassio» non è un
    termine comune o dizionario, ma un’abbreviazione. Il contenuto di materiale
    stampato non sarebbe indicato in forma stilizzata come il segno contestato. Il
    termine è spesso usato da terzi come marchio commerciale senza alcun
    riferimento o connotazione a sassofoni. Per «Saxo» si intende riferito a Saxo
    Grammaticus;
     Le stampe contrassegnate dalla scritta che non consistono in
    notazioni musicali e non trattate con le sassofoni non possono essere (mis)
    compresa in questo modo. L’eventuale relazione sarebbe troppo vaga e
    indeterminata per conferire carattere descrittivo rispetto alle merci in
    questione;
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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     L’ Ufficio non si è mai opposto alla registrazione internazionale n. 907 767
    «Saxo» di Saxo, per, tra l’altro, merci simili nella classe 16;
     Il rifiuto basato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del progetto EUTMR,
    basato sull’, sulla configurazione del marchio; Tuttavia, poiché il marchio non
    è descrittivo, occorre rinunciare a terra del carattere non distintivo.
    Motivi
    9Tutti i riferimenti fatti nella presente decisione sono da intendersi come
    riferimenti all’EUTMR (UE) 2017/1001 (GU L 2017 del 154, pag.1), che
    codifica il regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo diversa
    indicazione specifica nella presente decisione.
    10 Il ricorso è conforme agli articoli 66 e 67 e all’articolo 68, paragrafo 1,
    dell’UE. È ammissibile.
    Restrizione dell’elenco delle merci
    11 Nella memoria contenente i motivi del ricorso, il titolare dell’IR ha chiesto una
    restrizione dell’elenco delle merci aggiungendo la seguente (in grassetto):
    12 Classe 16 — stampati; materiale didattico e didattico (ad eccezione degli apparecchi);
    Assenza di note musicali e non trattare con la sassofoni.
    13 L’articolo 9 del protocollo di Madrid recita:
    L’Ufficio internazionale annota nel registro internazionale:
    Qualsiasi limitazione, nei confronti di tutte o di alcune parti contraenti, dei beni e
    servizi elencati nella registrazione internazionale.
    14 Articolo 25 (1) (b) Norme comuni relative al protocollo di Madrid:
    (a) Una richiesta di registrazione è presentata all’Ufficio internazionale sul
    formulario ufficiale pertinente, in un unico esemplare, se la richiesta si
    riferisce a uno degli elementi seguenti:
    Una limitazione dell’elenco di beni e servizi rispetto a tutte o ad alcune delle parti
    contraenti designate.
    15 Una richiesta di prescrizione relativa a una registrazione internazionale deve
    pertanto essere presentata all’Ufficio internazionale dell’OMPI e non può
    essere presentata presso l’ufficio designato, in caso u, l’EUIPO.
    16 Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, le merci oggetto di una
    domanda devono essere identificate in modo sufficientemente chiaro e preciso,
    in modo da consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di
    determinare la portata della protezione richiesta, esclusivamente sulla base di
    tale identificazione (causa 19/06/2012, sentenza «IP», EU: C:2012: 361).
    17 In ogni caso, anche qualora la restrizione fosse stata introdotta tramite l’OMPI,
    tale restrizione sarebbe ancora stata respinta in quanto non può essere
    permesso che il registro dell’EUIPO registri un marchio solo nella misura in
    cui le merci in questione non posseggono una determinata caratteristica o una
    determinata materia, nel caso in esame gli stampati e i materiali didattici che
    non contengono note musicali e non trattano con le sassofoni. Una restrizione
    di questo tipo non può essere accolta in quanto non è chiara e precisa (cfr.
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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    12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU: C:2004: 86, punto 114; 24/04/2018,
    T-831/16, ZOOM/ZOOM et al., EU: T:2018: 218, punto 73; Causa
    16/02/2017, C-577/14 P, Lametta, EU: C:2017: 122, paragrafi 29 e 30;
    Sentenza della Corte di giustizia del 19/06/2012, causa, C-307/10, IP).
    18 Alla luce di quanto precede, le limitazioni richieste non sono valide e non
    possono essere accettate. Il marchio contestato deve essere valutato per
    l’elenco iniziale di merci:
    Classe 16 — stampati; materiale didattico e didattico (ad eccezione dell’apparecchiatura).
    Articolo 7 RTMR
    19 L’articolo 7 dell’EUTMR, intitolato «Motivi di rifiuto assoluta», prevede tra
    l’altro che:
    1. Sono esclusi dalla registrazione:
    […]
    (b) marchi privi di carattere distintivo;
    (c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio
    possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il
    valore, la provenienza geografica o l’epoca di fabbricazione del prodotto o di
    prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
    2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per
    una parte dell’Unione.
    20 Sebbene sia chiaro dall’articolo 7, paragrafo 1, dell’EUTMR che ciascuno dei
    motivi di rifiuto elencati in tale disposizione è indipendente dagli altri e
    richiede un esame separato, vi è una chiara sovrapposizione tra l’ambito di
    applicazione dei motivi di rifiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    c) dell’EUTMR (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 47).
    21
    22 È inoltre opportuno interpretare tali motivi di rifiuto alla luce dell’interesse
    generale che è alla base di ciascuna di esse (08/05/2008, C-304/06 P,
    Eurohypo, EU: C:2008: 261, punto 55; CAUSA 16/09/2004, C-329/02 P,
    SAT.2, EU: C:2004: 532, PUNTO 25).È inoltre sufficiente che uno degli
    impedimenti assoluti alla registrazione si applichi in una parte dell’Unione
    europea, perché il segno in questione non può essere registrato come marchio
    dell’Unione europea (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU: T:2006: 87,
    punto 110).
    23 In considerazione di quanto precede, la questione da decidere è se il marchio
    rientri in uno degli impedimenti assoluti alla decisione sollevati nella
    decisione impugnata, vale a dire, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
    o c), dell’UETMR in relazione alle merci in questione.
    Il pubblico interessato
    24 Secondo una giurisprudenza consolidata, il carattere descrittivo o non
    distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) o b) dell’EUTMR non
    dovrebbe essere valutato in astratto, bensì in primo luogo con riferimento ai
    prodotti o servizi richiesti e, in secondo luogo, con riferimento alla percezione
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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    del marchio da parte del consumatore medio dei beni o servizi in questione,
    tenendo conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti (12/02/2004, C-363/99,
    Postkantoor, EU: C:2004: 86, punti 31-35, e la giurisprudenza citata;
    29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU: C:2004: 260, punto 33;
    22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU: C:2006: 422, punto 25).
    25 Non è in discussione il fatto che le merci di cui trattasi siano destinate al
    consumo in massa e all’indirizzo al pubblico in generale, vale a dire essere di
    un consumatore medio di tipo attento e avveduto.
    26 Inoltre, poiché il segno è costituito da una parola spagnola e francese, il
    pubblico interessato per il quale deve essere esaminata la motivazione assoluta
    del rifiuto di registrazione è composto dal consumatore medio tra gli spagnoli
    e i francofoni dell’Unione europea.
    Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’UE
    27 L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR esclude la registrazione di
    marchi che consistono esclusivamente di segni o indicazioni che, nel
    commercio, possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la
    destinazione, il valore, la provenienza geografica o l’epoca di fabbricazione
    dei prodotti o di prestazione dei servizi, o altre caratteristiche del prodotto o
    servizio.
    28 L’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR è limitata
    ai casi in cui il segno richiesto può designare una «caratteristica», ossia una
    proprietà, facilmente riconoscibile dalla pertinente categoria di persone, delle
    merci o dei servizi richiesti. Un segno può essere escluso dalla registrazione
    sulla base di tale disposizione solo se è ragionevole ritenere che esso sia
    effettivamente riconosciuto dalla classe pertinente di persone come descrizione
    di una di queste caratteristiche (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011:
    139, punto 50).
    29 Ne consegue che, per poter essere oggetto del divieto previsto da tale
    disposizione, deve esistere una relazione sufficientemente diretta e specifica
    tra il segno e le merci in questione per consentire al pubblico interessato
    immediatamente di percepire, senza ulteriori riflessioni, una descrizione dei
    beni e servizi in questione o una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T19/04,
    PARELAB, EU: T:2005: 247, punto 25; 27/02/2002, T-106/00,
    razionalizzazione, EU: T:2002: 43, punto 40).
    30 L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR persegue un obiettivo di
    interesse pubblico, vale a dire che può essere liberamente utilizzato da tutti i
    segni descrittivi o indicazioni relativi alle caratteristiche dei prodotti o dei
    servizi per i quali è chiesta la registrazione. Tale disposizione impedisce
    pertanto che tali segni o indicazioni siano riservati ad un’impresa da sola, in
    quanto registrati come marchi (causa 12/02/2004, C-265/00, Biild, EU:
    C:2004: 87, § 35, 36; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU: T:2002: 44, punto 27;
    Causa 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU: C:1999: 230, punto
    25).
    31 Al fine di garantire il pieno rispetto dell’obiettivo di libera utilizzazione, la
    Corte ha stabilito che, affinché l’EUIPO rifiuti la registrazione di un segno
    sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR, non sia
    necessario che il segno in questione sia effettivamente in uso al momento della
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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    presentazione della domanda di registrazione, in modo descrittivo. È
    sufficiente che il testo di tale disposizione indichi che il segno potrebbe essere
    utilizzato per tali scopi (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto
    38 e la giurisprudenza ivi citata).
    32 Analogamente, la Corte ha affermato che l’applicazione dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR non dipende dall’esistenza di una
    necessità reale, attuale o grave di lasciare un segno o un’indicazione libera e
    che, di conseguenza, non è pertinente conoscere il numero di concorrenti che
    hanno un interesse o che potrebbero avere un interesse nell’utilizzare il segno
    in questione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39 e la
    giurisprudenza ivi citata).
    33 È irrilevante, inoltre, se vi siano altri cartelli, più abituali, di quelli in questione
    per designare le stesse caratteristiche dei prodotti o servizi menzionati nella
    domanda di registrazione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139,
    punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
    34 Da quanto precede, la Corte ha espressamente dedotto che l’applicazione
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR non richiede che il segno
    in questione sia il normale mezzo di designazione. Inoltre, essa ha affermato
    espressamente che la sua precedente giurisprudenza (in particolare, il punto 37
    della causa C-383/99 P, BABYSECCO), che usa i termini «no differente dallo
    status quo per designare i beni o servizi interessati o le loro caratteristiche»,
    non può essere intesa come una condizione per rifiutare di registrare un segno
    come EUTM (10/03/2011, C51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 40).
    35 In base a questi principi occorre determinare il caso in oggetto.
    Il segno richiesto in relazione alle merci in causa;
    36 Il segno richiesto consiste nella parola «Saxo», in caratteri di
    colore bianco all’interno di un rettangolo rosso.
    37 L’esaminatore ha osservato che il termine «Saxo» è un’abbreviazione della
    parola spagnola «saxófondo», «sassófon» e, per la parola francese «saxone»,
    per il termine «saxophoni», che cita i dizionari di Real Academia Española,
    Trésor della lingua, equivalente per «sax» in inglese (Collins Dictioning).
    38 Il titolare del RA riconosce espressamente che «Saxo» può essere, tra l’altro,
    una forma breve (abbreviazione) per la sassofoni in francese e in spagnolo.
    Che il significato sia confermato anche dagli estratti del dizionario presentato
    dallo stesso, con le sue osservazioni del 24 novembre 2016 (dizionario
    francese CNRTL e Dicionario de la Lengua Española, allegato 1).
    39 Pertanto, non vi può essere alcun dubbio che «Saxo» sia un’abbreviazione
    molto nota di «sassofono», in francese e in spagnolo, anch’essa contenuta nei
    dizionari francesi e spagnoli consolidati citati dall’esaminatore. Ciò deriva
    anche da conoscenze linguistiche comuni, che non devono essere provate dagli
    elementi di prova del dizionario.
    40 Avendo stabilito che «Saxo» è un’abbreviazione comunemente nota per
    «sassone», almeno per il pubblico lingua spagnola e francese, l’esaminatore ha
    giustamente sostenuto che, quando il segno è utilizzato per le merci in
    questione («stampe»; materiale didattico e didattico (ad eccezione degli
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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    apparecchi)», il consumatore di lingua spagnola e francese deve percepire in
    modo diretto e univoco questo materiale che descrive l’oggetto e il contenuto
    tematico delle merci oggetto della domanda.
    41 Le merci richieste sono «materiale stampato, per l’istruzione e
    l’insegnamento». La grande categoria di «materiale stampato» può
    comprendere tutti i tipi di pubblicazioni stampate (opuscoli, periodici, riviste,
    libri, ecc.), mentre «materiale didattico e pedagogico» sono pubblicazioni
    stampate, che si rivolgono in modo più specifico all’istruzione e
    all’insegnamento. Equivale al fatto che tali pubblicazioni stampate possano
    trattare qualsiasi tema tematico (contenuto, oggetto), per qualsiasi scopo
    (informazione generale, istruzione, ecc.). Pertanto, può non mettere in dubbio
    che le categorie di merci utilizzate per il «materiale stampato, l’istruzione e il
    materiale didattico» includano o possano includere tali merci che hanno come
    tema tematico (contenuto o oggetto) il loro tema (contenuto o oggetto)
    «sassofoni», a fini informativi (notizie, articoli) o, più specificamente, a fini
    educativi e didattici.
    42 È anche comune conoscenza del fatto che l’argomento (contenuto o oggetto)
    tematico sia un elemento determinante per i consumatori interessati, quando si
    sceglie una pubblicazione generica a stampa, tanto più quando si sceglie
    l’insegnamento o l’insegnamento.
    43 Pertanto, quando il segno «Saxo» è apposto su «stampati; il materiale didattico
    e pedagogico in questione, il primo e più evidente nel senso che sarà rivolto ai
    consumatori interessati, è che queste pubblicazioni «sono relative a sassofoni»,
    ovvero che hanno come tema principale il tema «sassofoni».
    44 Di conseguenza, il consumatore medio, normalmente informato e
    ragionevolmente attento ed avveduto, non contiene alcuna informazione
    aggiuntiva, immediatamente, chiaramente, in modo chiaro, inequivocabile e
    senza ulteriori riflessioni, considera il segno come riferimento a una
    caratteristica specifica delle merci in questione, ossia il loro tema tematico
    (contenuto o oggetto).
    45 Il Titolare del RA non ha avanzato alcuna argomentazione per confutare la
    constatazione dell’esaminatore, che gli elementi figurativi del segno siano
    minimi, banale e frequenti, e che non siano in grado di fornire il segno
    distintivo. Il Comitato approva queste conclusioni della decisione impugnata.
    46 infine, contrariamente a quanto sostenuto dal titolare, è comune sapere che le
    condizioni descrittive, anche in versioni leggermente figurative, sono
    comunemente utilizzate per indicare l’argomento tematico (contenuto o
    oggetto) di opuscoli, periodici, riviste, come «Femmine», «Maison et
    Travaux», «Auto», «Moto», «Casa y Jardin», ecc., per citare solo poche riviste
    note). Ciò rafforza la relazione descrittiva che esiste dal punto di vista del
    consumatore medio tra le merci in questione e il segno figurativo «Saxo»
    (19/11/2009, T-298/06, «1000», paragrafo 27).
    47 In base a quanto sopra esposto, si può ragionevolmente ritenere che il segno
    figurativo «xo possa essere effettivamente riconosciuto dalla classe di persone
    interessata quale descrizione di una di queste caratteristiche delle merci in
    causa nella classe 16, ossia di una proprietà, facilmente riconoscibile dalla
    categoria di persone interessate, delle merci o dei servizi in questione.
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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    (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 50 e giurisprudenza ivi
    citata).
    48 Si deve concludere che l’esaminatore ha correttamente constatato che il
    marchio richiesto descrive in modo chiaro e inequivocabile una caratteristica
    specifica delle merci in questione nella classe 16, ossia il loro tema tematico
    (contenuto e/o oggetto).
    49 Le ulteriori argomentazioni del RA sono irrilevanti, o quanto meno non
    decisive, e non possono alterare tale conclusione.
    50 In primo luogo, se è vero che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR
    non si applica a condizioni che sono suggestive e allusive, cioè che evocano
    solo indirettamente le caratteristiche delle merci in maniera indiretta e astratta
    (31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU: T:2001: 30, punto 29), ciò non si
    applica al caso di specie. Infatti, nel caso di specie, per i motivi di cui sopra, il
    marchio non si limita a evocare indirettamente e in maniera astratta tali
    caratteristiche delle merci. Al contrario, in almeno uno dei suoi possibili
    significati, il segno designa, in modo diretto e immediatamente comprensibile,
    una caratteristica specifica delle merci in questione, ossia il loro tema tematico
    (contenuto o oggetto). Dalla giurisprudenza della Corte risulta che
    l’indicazione del contenuto (tematico) o del contenuto o dell’oggetto di una
    pubblicazione, di un libro, dell’insegnamento o del materiale didattico, può
    essere interpretata come un riferimento ad una caratteristica specifica di tali
    beni (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, UE: c: 2011: 139, punto 56, che conferma
    19/11/2009, T-298/06, ‘1000’, ECLI: EU: T:2009: 449, punto 31; CFR.
    10/10/2006, T-302/03, mappa &, ECLI: EU: T:2006: 296, punto 49). Pertanto,
    il segno «Saxo» non è meramente editativo ma descrittivo delle caratteristiche
    delle merci in questione.
    51 In secondo luogo, un segno deve essere negato per la registrazione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dell’EUTMR, se almeno uno dei
    possibili significati è una caratteristica delle merci di cui trattasi nella
    percezione del pubblico (23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:
    C:2003: 579, punto 32). Il marchio è apposto alla voce «stampati; materiali
    didattici e didattici (tranne apparecchi)» e l’obiezione si basa sulla percezione
    del consumatore medio spagnolo e francese. Il fatto che in altri contesti il
    termine possa avere altri significati (compreso quello che potrebbe essere visto
    come un marchio commerciale per automobili, calzature o servizi bancari e
    relative pubblicazioni) o anche quello per i consumatori consapevoli della
    storia della Danimarca, potrebbe riferirsi a Saxo Grammaticus (uno storico
    danese che viveva circa 1150-1220 AD), non cambia il fatto che una parte
    sostanziale del pertinente francese e spagnolo, parlando di consumatori medi,
    quando vedesse il segno utilizzato per le merci in questione nella classe 16,
    percepisce in primo luogo la caratteristica specifica delle merci di cui alla
    classe 16.
    52 Inoltre, contrariamente a quanto asserito dal titolare dell’IR, sulla base della
    giurisprudenza della Corte è irrilevante che il «Saxo» sia o meno colloquiale
    e/o non corrisponda al «modo usuale» di fare riferimento a sassofoni, per
    designare la stessa caratteristica in cui si deve valutare la natura descrittiva del
    segno. Secondo una giurisprudenza consolidata, per poter rifiutare la
    registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del documento, è
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
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    irrilevante che vi siano altri sintomi, più abituali, di quelli in questione per
    designare le stesse caratteristiche dei beni o servizi menzionati nella domanda
    di registrazione (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39 e
    giurisprudenza ivi citata). È irrilevante anche il fatto che il segno sia
    effettivamente utilizzato in modo descrittivo da terzi sul mercato (12/2/2004,
    C-363/99, Postkantoor, EU: C:2004: 86, punto 97). Inoltre, la Corte ha
    espressamente confermato che l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera c), dell’EUTMR non richiede che il segno «modalità abituale di
    designazione» (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C:2011: 139, punti 39-40).
    Inoltre, essa ha affermato espressamente che la sua precedente giurisprudenza
    (in particolare, il paragrafo 37 del 20/09/2001, C 383/99 P, BABY, EU:
    C:2001: 461), che usa termini «non diversi dal modo usuale di designare i beni
    o servizi rilevanti o le loro caratteristiche», non può essere intesa come una
    condizione per rifiutare di registrare un segno come EUTM (10/03/2011, C51/10
    P, 1000, EU: C:2011: 139, punto 39,40 e la giurisprudenza ivi citata).
    Pertanto, anche se fosse stato stabilito (quod non) che la nota abbreviazione
    Saxo, non sia il testo integrale ma un’abbreviazione di «saxone» e non il modo
    comune di fare riferimento all’argomento tematico (contenuto o materiale)
    delle pubblicazioni relative a «sassofoni» nel commercio, ciò non
    modificherebbe la conclusione che il termine è descrittivo.
    53 Poiché almeno uno dei suoi possibili significati della nota: saxo, ha
    chiaramente descritto una caratteristica delle merci, in particolare il loro tema
    tematico (oggetto o contenuto), deve rimanere libera per tutti gli operatori. Il
    segno deve essere negato alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera c), dell’EUTMR.
    54 In mancanza di informazioni o prove che dimostrino che il segno ha acquisito
    carattere distintivo tramite l’uso che ne è fatto, nei territori di cui trattasi, vale
    a dire in Spagna e in Francia, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
    dell’EUTMR, l’argomentazione del titolare dell’IR, secondo cui il segno è già
    utilizzato, non può modificare tali conclusioni.
    Registrazione precedente
    55 La presunta iscrizione a livello internazionale del marchio Saxo, della Saxo,
    anche per presunti prodotti simili della classe 16, citata dal titolare dell’IR, non è
    pari al caso di specie o quanto meno non può essere considerata un precedente
    vincolante per la registrazione della denominazione «Saxo per tutti i tipi di
    pubblicazioni» della classe 16. Secondo una giurisprudenza costante, l’Ufficio,
    nell’esaminare una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea,
    deve tener conto delle decisioni già adottate in merito a domande analoghe e
    prendere in considerazione, con particolare attenzione, la stessa natura o meno di
    tale decisione. Tuttavia
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
    14
    giudice dell’Unione europea, e non sulla base della precedente prassi decisionale
    dell’Ufficio (02/12/2008, T-212/07, Barbara Becker, EU: T:2008: 544, punto 43;
    27/02/2002, T-106/00, razionalizzazione, EU: T:2002: 43, punto 66).
    Conclusione
    56 Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata,
    nella misura in cui il marchio richiesto è stato rifiutato di registrazione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 7, paragrafo 2,
    dell’EUTMR, sulla base della percezione dei pertinenti consumatori nella
    parte dell’Unione europea (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU: T:2006:
    87, punto 110).
    57 Secondo una giurisprudenza consolidata, per rifiutare la registrazione come
    marchio UE è sufficiente che il segno rientri in uno dei motivi assoluti ai fini
    del rifiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, dell’EUTMR, in tutto il territorio
    dell’UE. Poiché in questo caso il segno rientra nel divieto di cui all’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di vigilanza dell’UE, non è necessario
    valutare se il marchio debba essere rifiutato anche ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), dell’EUTMR.
    58 Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso è respinto.
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [16-07-2018]
    15
    Ordine
    Per questi motivi,
    IL COMITATO
    dichiara e statuisce:
    Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto

  • A PLUS Quarta Commissione di ricorso 04-07-2018

    A PLUS Quarta Commissione di ricorso 04-07-2018

    Stiamo parlando del marchio figurativo A PLUS classe 9: Apparecchi per uso di laboratorio; apparecchi e strumenti scientifici; vetreria da
    laboratorio; laboratorio scientifico e ceramica; vetro bacchette, tubi, profilati, tubi e capillare in vetro e prese di corrente per laboratori e per uso scientifico.

    Ad avviso dell’esaminatore il marchio non ha carattere distintivo. Vediamo perché.

    La lettera «A» codificata nel sistema di classificazione a livello mondiale significa
    «eccellente», «prima categoria», ad esempio nel settore della classificazione di efficienza energetica per elettrodomestici.

    Il termine «PLUS» è definito come un supplemento, qualcosa di più di che cosa ci si aspetta o abituale.

    Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in relazione alla percezione che ne ha il pubblico a cui è destinato e in questo caso  i prodotti di cui parliamo sono prodotti usati in laboratorio e a fini scientifici rientranti nella classe 9, destinati ad pubblico di professionisti con un grado elevato di attenzione.

    Nel nostro caso agli occhi dei professionisti del settore a cui sono destinati i prodotti/servizi  oggetto del marchio, le parole A PLUS non diranno se non delle caratteristiche già proprie dei prodotti e servizi della classe 9.

    Quindi il marchio ha valore descrittivo e non è distintivo.

     

     

    DECISIONE
    della quarta commissione di ricorso
    del 4 luglio 2018
    Nel procedimento R 250/2018-4
    Dixon Glass Limited (a diffusione limitata società secondo il diritto
    dell’Inghilterra e del Galles)
    127-129 Avenue Road
    Beckenham BR3 4RX, Kent
    Regno Unito Ricorrente Holder/IR
    rappresentata da Hiddleston Trade Marks, Polhill Business Centre, London Road,
    Polhill Sevenoaks TN14 7AA, Halstead, Kent, Regno Unito
    Impugnazione relativa alla registrazione internazionale n. 1 327 193 che designa
    l’Unione europea

    LA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO
    composto da D. Schennen (presidente e relatore), L. Marijnissen (membro) e R.
    Ocquet (deputato)
    Cancelliere: H. Dijkema
    ha pronunciato la seguente
    Lingua processuale: L’inglese
    04/07/2018, R 250/2018-4, A PLUS (fig.)
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]

    Decisione

    Sintesi dei fatti
    1 In data 26/05/2016, Dixon Glass Limited (in
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]
    l’articolo 7, paragrafo 2 EUTMR per tutte le merci oggetto della designazione
    dell’Unione europea.
    5 La decisione era basata sulle seguenti principali conclusioni:
     I prodotti rifiutati sono specializzate principalmente merci volto a un
    pubblico di professionisti la cui conoscenza sarà elevata.
     Poiché il marchio «A PLUS» è composto da una lettera e matematici il
    termine corrispondente al simbolo «+», il pubblico rilevante con riferimento
    al quale l’impedimento assoluto alla registrazione è il consumatore deve
    essere esaminata in tutto il territorio dell’Unione.
     Il marchio è costituito da «A PLUS» con il seguente significato:
    «A» — come marchio per un pezzo di lavoro o in un esame, il vostro lavoro
    sia estremamente buono (https:
    //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/a_1),
    «PLUS» — Insegnanti uso più nel lavoro di classificazione nelle scuole e
    collegi.«B» è un migliore grado «B», ma non è buona come «A».«A plus» è
    un vantaggio o un beneficio.
     Il termine «PLUS» è definito come un supplemento, qualcosa di più di che
    cosa ci si aspetta o abituale. La lettera «A», non solo fa riferimento a
    qualcosa di estremamente buona in materia di istruzione ma in molti altri
    ambiti di attività, in quanto A è la prima lettera dell’alfabeto.
     È utilizzato anche nel settore dell’efficienza energetica degli apparecchi
    (lavastoviglie, frigoriferi, apparecchi di cottura, ecc.), dove «A» è la più
    efficiente sotto il profilo energetico, «G» la meno efficiente. I consumatori
    europei sono utilizzati per le tabelle con cui sono in contatto su base
    giornaliera, e «A +» o «A PLUS» sarebbe la migliore della scala.
     Il consumatore di riferimento comprenderà i termini richiesti tenendo conto
    della significatività dello stesso quale espressione, come un messaggio
    promozionale elogiativa: oltre estremamente buona, ma tendono a percepire
    nel segno ogni indicazione di una particolare origine commerciale al di là
    dell’informazione promozionale.
     Non vi è nulla circa la dicitura «A PLUS» che potrebbero consentire al
    pubblico di riferimento di memorizzare facilmente e immediatamente il
    segno come un marchio distintivo per i prodotti di cui trattasi.
     Gli elementi figurativi con una certa stilizzazione siano minime e non dotare
    il marchio con carattere distintivo. La forma esagonale richiesto assomiglia
    più di un’etichetta di qualità o di riciclaggio rispetto a una rappresentazione
    di una cellula in un diagramma molecolare.
     Di conseguenza, considerato nel suo insieme, il marchio è privo di carattere
    distintivo, non è idoneo a distinguere i prodotti per i quali è stata chiesta la
    3
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]
    registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e Articule
    EUTMR EUTMR 7 (2).
     Le ME titolare non ha presentato prove dell’uso entro il termine.
    6 In data 2/02/2018 IR, il titolare ha presentato ricorso contro la decisione
    controversa, chiedendo che la decisione sia annullata e che le ME essere concessa
    la protezione. La memoria contenente i motivi del ricorso è stata ricevuta il
    29/03/2018.
    7 Le ME titolare della memoria contenente i motivi possono essere riassunti come
    segue:
     L’esaminatore conflated efficacemente il termine «PLUS» nell’ambito del
    marchio della ricorrente con «+».
     L’eccezione dovrebbe riguardare soltanto i paesi di lingua inglese in quanto il
    termine «PLUS» non esiste in spagnolo, portoghese o norvegese.
     Non vi è alcun sistema di classificazione per le merci molto specifiche per le
    quali si richiede la protezione.
     Per quanto riguarda i prodotti della ricorrente, l’uso di «A PLUS» saranno
    considerati dal consumatore di riferimento come un riferimento alla
    classificazione di fantasia educativi nelle scuole e nelle strutture educative
    tenendo conto del fatto che i prodotti saranno utilizzati in tali enti, anche se
    essi saranno utilizzati anche negli stabilimenti in strutture di laboratorio ecc.
     L’esaminatore non aveva fornito alcuna prova a sostegno della conclusione
    che il termine «PLUS» o i termini «A PLUS» sono stati utilizzati nel settore
    dell’istruzione la classificazione in diversi paesi anglofoni.
     Tenendo in considerazione gli specifici prodotti designati dal marchio, il
    consumatore di riferimento percepisce immediatamente il confine con il
    dispositivo combinato esagonale centrale capitalizzato la lettera «A» come
    un riferimento alle formule chimiche utilizzate per composti chimici.
     Il duplice significato sopra sottolineato a causa dell’uso della parola «PLUS»
    che figura in appresso «A».In formule chimiche, il simbolo chimico a livello
    centrale, come appare nel marchio della ricorrente.
     «A PLUS» costituisce uno scherzo o termine lavori relativi all’ambiente in
    cui il prodotto sarà utilizzato.
     Il pubblico pertinente comprenderà che il marchio nel suo complesso sono
    utilizzati a fancifully alludono alla buona qualità dei prodotti, ma il marchio
    non è direttamente descrittivo dei prodotti in questione.
    4
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]
    Motivi
    8 Il ricorso non è fondato, in quanto il marchio di cui si richiede la protezione è
    privo di carattere distintivo.
    9 A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), i marchi EUTMR è escluso dalla
    registrazione quando essi sono privi di carattere distintivo. A norma dell’articolo
    193 EUTMR, le registrazioni internazionali che designano l’Unione sono
    soggette al medesimo esame su impedimenti assoluti alla registrazione come
    direttamente depositato EUTM domande.
    10 Secondo una giurisprudenza costante, il carattere distintivo di un marchio ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), significa che il segno EUTMR serve a
    identificare i prodotti per i quali è chiesta la registrazione come proveniente da
    un’impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti da quelli di altre
    imprese (29/04/2004, C-468/01, Tabs (3D), EU: C:2004: 259, punto 32;
    21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU: C:2004: 645, § 42;
    8/05/2008, C-304/06, Eurohypo, EU: C:2008: 261, § 66).Ciò deve essere valutata
    con riferimento in primo luogo ai prodotti o ai servizi per i quali è chiesta la
    registrazione e, dall’altro, alla percezione del pubblico di riferimento di tale segno
    (12/07/2012, C-311/11, «Wir machen das Besondere einfach, EU: C:2012: 460, §
    24).
    11 Sebbene non vi sia una considerevole sovrapposizione tra le due disposizioni,
    anche se un determinato termine potrebbe non essere descrittivo per quanto
    riguarda i beni e i servizi in questione, di modo che un’obiezione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) EUTMR sarebbero applicabili, essa può
    ancora essere censurabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) (EUTMR
    Biomild, 12/02/2004, C-265/00, EU: C:2004: 87, punto 19) per il motivo che esso
    sarà percepito dal pubblico rilevante come solo fornire informazioni sulla natura
    dei beni e/o servizi interessati e non come un’indicazione della loro origine.
    12 Termini semplicemente che denota una particolare qualità o funzione positiva o
    attraente dei beni e dei servizi dovrebbe essere rifiutata se richiesto da soli o in
    combinazione con termini descrittivi.
    13 La lettera «A» del sistema di classificazione a livello mondiale significa che il
    lavoro è stato il 95-100 % corretta.«A» rappresenta un equivalente di
    «eccellente», «prima categoria», «distinzione/pendente» (https:
    //en.wikipedia.org/wiki/Grading_systems_by_country);la lettera «A», non solo fa
    riferimento a qualcosa di estremamente buona in materia di istruzione ma in molti
    altri settori di attività, come l’esaminatore ha già precisato, ad esempio nel settore
    della classificazione di efficienza energetica per elettrodomestici.
    14 Le etichette energetiche aiutano i consumatori a scegliere prodotti efficienti sotto
    il profilo energetico. Prescrizioni in materia di etichettatura per singoli gruppi di
    prodotti sono attualmente creati nell’ambito della direttiva sull’etichettatura
    energetica, un processo gestito dalla Commissione europea. I prodotti sono
    etichettati su una scala da A + + + (efficienza massima) a G (efficienza
    minima).Https: //ec.europa.eu/energy/en/topics/energy (efficienza/prodotti
    efficienti sotto il profilo energetico).La lettera «A» è utilizzata in molti altri
    5
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]
    settori, nonché di una parte di un sistema di classificazione, non solo nel settore
    dell’istruzione e dell’elettricità.
    15 «PLUS», aggiunti; extra (www.thefreedictionary.com);definita nella maggior
    parte delle lingue europee come integrazione, qualcosa di più di che cosa ci si
    aspetta o abituale.«PLUS» indica «complementare, extra, di qualità superiore, di
    eccellenza del suo genere» (15/12/1999, R 329/1999-1, PLATINUM PLUS).
    16 Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in relazione alla
    percezione del pubblico mirato. Nel caso di specie, i prodotti di cui trattasi sono
    prodotti usati in laboratorio e a fini scientifici rientranti nella classe 9, destinate al
    pubblico di professionisti, che pagano un livello di attenzione elevato.
    17 La Corte ha dichiarato che taluni termini inglesi in campo medico (29/03/2012,
    T- 242/11, 3D eXam, EU: T:2012: 179, § 26), e in settori tecnici (9/03/2012, T
    172/10, BASE-SEAL-, EU: T:2012: 119, § 54) sarà compreso dai professionisti
    del settore in tutta l’Unione europea, in quanto l’inglese è la lingua comunemente
    utilizzata professionale in tali settori.
    18 Pertanto, gli elementi denominativi del segno sarà percepito dal pubblico di
    riferimento semplicemente come facenti riferimento alla qualità delle merci
    rifiutate, e non sarà percepito come indicazione dell’origine commerciale per i
    prodotti in questione.
    19 Il termine «PLUS» sarà inteso nella maggior parte delle lingue dell’Unione
    europea. Anche il pubblico francese o portoghese dovrebbe comprendere la
    parola «PLUS».Il termine «PLUS» è una parola di base con cui la maggior parte
    dei consumatori conoscono a causa del suo uso comune nella vita quotidiana.
    20 I prodotti di cui trattasi sono per l’uso nei laboratori e consistono principalmente
    di oggetti di vetro, ceramica di forme diverse e precise per usi di laboratorio e a
    fini scientifici, nonché gli apparecchi per usi scientifici e gli «apparecchi e
    strumenti, che di solito sono utilizzati come parte del laboratorio o scientifiche se
    i processi, l’elevata qualità, affidabilità e solidità delle merci e l’accuratezza dei
    risultati è fondamentale. Un ulteriore laboratorio è auspicabile la qualità dei
    prodotti di migliore qualità, di prima classe, anche di una «classe A».Queste
    merci affrontare un pubblico di professionisti altamente specializzati.
    21 Se apposto sui prodotti in questione, il sintagma «A PLUS» considerata nel suo
    insieme, e nonostante essa sia scritta in diverse dimensioni e in due linee, sarà
    inteso dal pubblico come un messaggio promozionale per informare il
    consumatore che tali prodotti fornirà loro un eccellente qualità e valore.
    22 Nel contesto delle merci, tale significato sarà chiara per qualsiasi professionista al
    consumatore una comprensione di base della lingua inglese e sarà
    immediatamente associato al messaggio promozionale elogiativa mettendo in
    evidenza un aspetto positivo delle merci di cui trattasi, ossia che essi sono dotati
    di qualità del laboratorio in sospeso e gli «apparecchi e strumenti scientifici,
    nonché di base. Il termine «PLUS» è semplicemente un recommendatory inoltre
    «plus», che indica la qualità superiore dei prodotti.
    6
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]
    23 L’affermazione secondo cui può essere riconosciuto come riferimento a «formule
    chimiche utilizzate per composti chimici» non ha alcun fondamento. Tale
    interpretazione è chiaramente far-fetched e ben oltre la realtà del mercato e
    richiederebbe numerosi passi mentale per i consumatori per giungere a una tale
    conclusione. Anche tenendo in considerazione il possibile nesso che potrebbe
    essere stabilito tra l’elemento figurativo del segno e i prodotti di laboratorio in
    questione, essa non farebbe che rafforzare il carattere descrittivo del marchio
    come associato al laboratorio composti. Tuttavia, questa argomentazione è altresì
    violato, in quanto il nesso logico di cui sopra non è sufficientemente precisa. Di
    conseguenza, l’argomentazione presentata dalla ricorrente, che il segno di cui
    trattasi possa essere percepito come un termine di fantasia, sorprendente e
    inaspettato lavori relativi alle merci di cui trattasi deve parimenti essere respinta.
    24 Qualunque sia stato dichiarato dall’esaminatore, non è logico per il consumatore
    di associare il marchio richiesto con la classificazione delle attività nelle scuole,
    ma non è altrettanto logico associare un simbolo chimico dato che la lettera «A»
    di per sé non rappresentano gli elementi chimici. Il pubblico di professionisti nel
    campo della scienza non misunderstand la lettera «A» come un simbolo chimico
    che non esiste.
    25 Infatti, un marchio può essere percepito dal pubblico di riferimento come una
    formula promozionale e come un’indicazione dell’origine commerciale dei
    prodotti o dei servizi. Tuttavia, nel caso di specie, il contenuto semantico del
    marchio in questione, che è una combinazione corretta di un’unica lettera e di una
    parola, indica al consumatore informazioni promozionali o pubblicitari relativi
    alle merci in questione. Esso sarà percepito in primo luogo in quanto tale, anziché
    come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti (cfr. 3/07/2003, T122/01,
    Best Buy, EU: T:2003: 183, § 30).
    26 Per quanto riguarda l’aspetto figurativo del marchio è molto lieve stilizzazione
    dei caratteri o la disposizione del testo entro gli altri elementi figurativi del segno.
    La giurisprudenza stabilisce che, se l’elemento verbale di un segno è descrittivo
    complessi, il marchio nel suo complesso sia privo di carattere distintivo e se la
    figurativo elementi grafici sono di natura accessoria e non presentano alcun
    aspetto, in particolare in termini di fantasia o quanto al modo in cui sono
    combinati, gli elementi che rendono il marchio distintivo (18/10/2007, T-28/05,
    Omega 3, EU: T:2007: 312, § 45).La rappresentazione grafica, costituito da
    immettere gli elementi denominativi in due linee con la lettera «A», molto più
    ampia e che è circondato da sei ictus che costituiscono un esagono, sono in effetti
    di natura accessoria che compongono una circolare, circostante la centrale che
    serve a evidenziare e principali elementi denominativi del segno, «A PLUS».
    27 Come indicato dalla Corte, un segnale estremamente semplice, costituito da una
    figura geometrica di base, come ad esempio un cerchio, una linea, un rettangolo,
    o un pentagono non è in grado, in quanto tale, di trasmettere un messaggio che i
    consumatori possono ricordare, con la conseguenza che essi non lo considerino
    come marchio (12/09/2007, T-304/05, Pentagono, EU: T:2012: 271, § 22).
    28 Non vi è inoltre alcun effetto combinazione distintiva derivanti dalla
    combinazione del semplice figura geometrica di un esagono con gli elementi
    denominativi. Il carattere distintivo della singola lettera «A» rappresentato in
    7
    Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [05-07-2018]
    caratteri standard senza modifiche grafiche non è in discussione. In questo caso,
    la sua combinazione con il termine «PLUS» e l’elemento figurativo del segno è
    lineare, semplice e chiara, e non sarà richiesto dal consumatore a cogliere il
    messaggio promozionale che convoglia il marchio. Il marchio nel suo insieme è
    non distintivo per i prodotti per i quali è stata chiesta la protezione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) EUTMR.
    29 Alla luce di quanto precede, il marchio di cui si richiede la protezione è respinta a
    norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 193, paragrafo 2, e
    (6) EUTMR. L’impugnazione è respinta.

  • MARCHIO DESCRITTIVO – ITALIAN EXHIBITION GROUP

    MARCHIO DESCRITTIVO – ITALIAN EXHIBITION GROUP

    MARCHIO DESCRITTIVO – ITALIAN EXHIBITION GROUP

    A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che la dicitura “ITALIAN EXHIBITION GROUP”, se applicata a “Organizzazione di fiere per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione di esposizioni a scopo culturale; Fornitura di locali per conferenze, esposizioni e riunioni”, ecc. non faccia altro che definire più concretamente l’origine/prestazione e la destinazione dei servizi in oggetto. Il fatto che si tratti di un “ITALIAN EXHIBITION GROUP” (Gruppo Italiano Esposizioni), sarà con tutta probabilità un richiamo promozionale importante che, il consumatore di riferimento saprà tenere in debita considerazione all’ora di acquistare i servizi in oggetto.

    Per quanto concerne gli elementi presenti nel segno, , l’Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione, ovvero che il marchio oggetto della domanda contiene determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, si ritiene tuttavia che questi elementi siano così minimi per natura da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Gli elementi verbali del marchio sono disposti l’uno sopra l’altro, questo non è altro che un espediente grafico alquanto comune e noto da tempo e che non è in grado di apportare nessuna distintività al segno in questione. La lettera “X” della parola “EXHIBITION” di colore verde e rosso non fa altro che ricordare i colori della bandiera italiana rafforzando il messaggio trasmesso dall’elemento verbale “ITALIAN”. Questi elementi non possiedono una caratteristica, per quanto riguarda il modo in cui sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per quanto concerne i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione.

     

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

     

    Alicante, 02/05/2017

     

    BUGNION S.P.A.

    Via A. Valentini, 11/15

    I-47922 Rimini

    ITALIA

     

    Fascicolo nº: 016011207
    Vostro riferimento: 01.E3215.22.EM.159
    Marchio: ITALIAN EXHIBITION GROUP
    Tipo de marchio: Marchio figurativo
    Nome del richiedente: ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. 

    Via Emilia 155

    I-47921 RIMINI 

    ITALIA

     

     

    In data 02/12/2016 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

     

    In data 25/01/2017 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

     

    1. L’impedimento della domanda di registrazione ravvisato è stato emesso in realtà unicamente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del RMUE. La mancanza di carattere distintivo sarebbe una semplice conseguenza del carattere distintivo del segno in questione.
    2. La valutazione della distintività del marchio si deve effettuare sulla base del segno nella sua totalità. Il segno in questione è un marchio figurativo con elementi verbali. Queste caratteristiche figurative degli elementi che formano il marchio forniscono al marchio quel minimo di fantasia sufficiente per dotarlo, nella sua interezza, di un certo carattere distintivo.
    3. Il richiedente afferma chiaramente che l’Ufficio ha condotto l’esame del carattere distintivo “senza tenere conto di taluni elementi stilizzati”. Il richiedente fa notare che nella domanda di registrazione gli elementi figurativi descritti vanno considerati come una caratteristica del segno e che questi elementi devono essere presi in considerazione nell’esame del marchio in questione.
    4. Nella decisione di rifiuto non vi sono motivazioni a sostegno dell’affermazione che il pubblico di riferimento sarebbe incapace di prendere in considerazione la particolare resa grafica del marchio. Una approfondita analisi del segno permette di apprezzare che l’espressione “ITALIAN EXHIBITION GROUP” è il significato dell’acronimo “IEG”, come evidenziato dall’incolonnamento delle tre lettere e dall’uso di un colore distinto dal resto.
    5. Il marchio nella sua totalità ha sufficiente carattere distintivo, il che rende improbabile l’ipotesi che il consumatore possa percepirlo come una denominazione unicamente descrittiva.
    6. Il richiedente cita due marchi simili registrati dall’EUIPO, MUE n. 013 629 514 “CANNES COLLECTION EXHIBITION” in classe 35 e 41, e MUE n. 014 612 972 “THE EXHIBITION OF THE SANITARY DISPOSABLE, ONE USE SOLUTIONS” in classe 35 e 41, chiedendo l’applicazione del principio di parità di trattamento.

     

    Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

     

    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

     

    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

     

    È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

     

    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

     

    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

     

    (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

     

    “I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

     

    Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno  rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua inglese, una descrizione delle caratteristiche dei servizi richiesti o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR).

     

    Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva esso va considerato nel suo complesso, il che non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono.

     

    L’Ufficio ha innanzitutto provveduto ad un esame dettagliato della parte verbale del segno.

     

    In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine ad un sintagma indicante un insieme di aziende italiane controllate da un unico soggetto il cui oggetto sociale è la realizzazione di esposizioni pubbliche di vario interesse. La dicitura è inoltre grammaticalmente corretta e non è pertanto percepita come inusuale dal consumatore di riferimento.

     

    Lungi dall’essere una percezione soggettiva, l’Ufficio si è limitato a riportare i significati dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l’unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento, senza che ciò comporti nessun particolare sforzo interpretativo e senza la necessità di intraprendere complicati processi mentali.

     

    Ciò premesso, se applicata a servizi quali “Organizzazione di fiere per scopi commerciali o pubblicitari; Locazione di spazi pubblicitari; Servizi di pubbliche relazioni; Studi di mercato e analisi di studi di mercato; Distribuzione di materiale pubblicitario, di ricerche di mercato e promozionale; Organizzazione di esposizioni a scopo culturale; Organizzazione di conferenze di intrattenimento; Fornitura di locali per convegni; Fornitura di luoghi per esposizioni; Fornitura di sale conferenze; Fornitura di locali per conferenze, esposizioni e riunioni, la dicitura in esame indica che essi sono resi da un insieme di aziende italiane sotto il controllo di un unico proprietario italiano che realizza esposizioni pubbliche di vario interesse. Mentre per quanto concerne i servizi “Fornitura di spazi pubblicitari, orario e mezzi di comunicazione; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; Consulenza a imprese commerciali in materia di gestione aziendale; Organizzazione di eventi di intrattenimento; Servizi per conferenze” la dicitura indica che essi sono destinati a o resi da un insieme di aziende italiane controllate da un unico soggetto il cui oggetto sociale e la realizzazione di esposizioni pubbliche di vario interesse.

     

    A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che la dicitura “ITALIAN EXHIBITION GROUP”, se applicata a “Organizzazione di fiere per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione di esposizioni a scopo culturale; Fornitura di locali per conferenze, esposizioni e riunioni”, ecc. non faccia altro che definire più concretamente l’origine/prestazione e la destinazione dei servizi in oggetto. Il fatto che si tratti di un “ITALIAN EXHIBITION GROUP” (Gruppo Italiano Esposizioni), sarà con tutta probabilità un richiamo promozionale importante che, il consumatore di riferimento saprà tenere in debita considerazione all’ora di acquistare i servizi in oggetto.

     

    L’Ufficio ritiene di avere motivato sufficientemente le ragioni secondo le quali la dicitura “ITALIAN EXHIBITION GROUP” sarebbe descrittiva dei servizi richiesti.

     

    Va inoltre ricordato che Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE,

     

    non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

     

    (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

     

    Quanto all’argomento del richiedente riguardo al “sufficiente carattere distintivo” del segno, va ricordato che

     

    La “mancanza di carattere distintivo non può risultare dalla mera constatazione del fatto che il segno controverso manca di aggiunta di fantasia o non ha un aspetto insolito o sorprendente” (05/04/2001, T‑87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39).

     

    Come già sopra indicato, la dicitura in esame descrive pertanto l’origine/prestazione e la destinazione dei servizi in oggetto. È pertanto in questo contesto, ossia nell’esame del carattere descrittivo del segno che, l’Ufficio utilizza la frase “senza tenere conto di taluni elementi stilizzati” e non come erroneamente indicato dal richiedente durante l’esame del carattere distintivo del segno. (vedasi punto 3 e la lettera allegata).

    Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nei punti 1, 3 e 5 sono da rigettare.

     

    Per quanto concerne gli elementi presenti nel segno, , l’Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione, ovvero che

     

    Il marchio oggetto della domanda contiene determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, si ritiene tuttavia che questi elementi siano così minimi per natura da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Gli elementi verbali del marchio sono disposti l’uno sopra l’altro, questo non è altro che un espediente grafico alquanto comune e noto da tempo e che non è in grado di apportare nessuna distintività al segno in questione. La lettera “X” della parola “EXHIBITION” di colore verde e rosso non fa altro che ricordare i colori della bandiera italiana rafforzando il messaggio trasmesso dall’elemento verbale “ITALIAN”. Questi elementi non possiedono una caratteristica, per quanto riguarda il modo in cui sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per quanto concerne i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 74).

     

    Contrariamente a quanto affermato, l’Ufficio ritiene di aver eseguito un esame esaustivo, soffermandosi su ciascuna delle caratteristiche degli elementi figurativi che compongono il marchio, peraltro piuttosto semplici.

     

    Per quanto riguarda l’argomento del richiedente secondo cui l’accorgimento grafico di incolonnare le tre lettere “IEG” (acronimo dell’espressione “ITALIAN EXHIBITION GROUP”) ed evidenziarle mediante l’uso di colore distinto dal resto non altera sostanzialmente la percezione del consumatore, in quanto non sarà in grado di sviare l’attenzione del pubblico dal messaggio trasmesso, di per sé descrittivo.

     

    L’Ufficio ritiene pertanto che, seppure il segno in esame contenga degli elementi figurativi, essi non posseggano una caratteristica tale da dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo.

     

    Nessuno degli elementi costitutivi del marchio possiede autonoma carica distintiva, e lo stesso giudizio è estensibile all’insieme.

     

    Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nei punti 1, 3 e 5 sono da rigettare

     

    Per quanto riguarda l’argomento in base a cui due registrazioni simili sono state accettate dall’EUIPO, va in primo luogo notato che si tratta di marchi diversi, non paragonabili a quello in esame. Questo principio è applicabile anche al MUE n. 13 629 514 (l’Ufficio fa notare che il numero di fascicolo corretto della registrazione indicata dal richiedente è il 14 912 001) “CANNES COLLECTION EXHIBITION. In particolare, l’Ufficio sottolinea che nel caso dei marchi figurativi la prassi si è sviluppata nel corso del tempo, fino ad assumere criteri più restrittivi rispetto al passato, così come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria.

     

    Per quanto concerne invece il MUE n. 014 612 972 “THE EXHIBITION OF THE SANITARY DISPOSABLE, ONE USE SOLUTIONS” va rilevato che si tratta di un marchio denominativo, non comparabile con il segno in esame, sia perché non coincidono interamente gli elementi verbali, sia perché il segno indicato dal richiedente si riferisce a servizi parzialmente differenti da quelli richiesti nel caso di specie.

     

    Per tali ragioni l’Ufficio ritiene che nei casi in questione non sussista una violazione del principio di parità di trattamento.

     

    Ciò premesso, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell’Unione europea dev’essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

     

    “Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

     

    Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nel punto 6 sono da rigettare.

     

    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 011 207 è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.

     

    Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

     

     

     

     

     

    Antonino TIZZANO

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • “ARMONIE”: MARCHIO DESCRITTIVO  – Quinta Commissione di Ricorso  15.12.2017

    “ARMONIE”: MARCHIO DESCRITTIVO – Quinta Commissione di Ricorso 15.12.2017

    Con domanda depositata in data 27 febbraio 2017, ARMONIE BY ARTE CASA CERAMICHIE S.P.A. (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo per i seguenti prodotti: Classe 19 – Materiali da costruzione per pavimentazione e rivestimenti.

    La richiedente forniva la seguente descrizione del marchio: “marchio denominativo composto dalla parola “Armonie” in carattere stampatello maiuscolo il tutto come visibile nella rappresentazione grafica del marchio”

    In data 9 marzo 2017 l’esaminatore obiettava la domanda di marchio per tutti i prodotti rivendicati in quanto ravvisava che il termine “ARMONIE” informa immediatamente i consumatori destinatari, in questo caso i consumatori medi, senza ulteriori riflessioni da parte di questi ultimi che i prodotti in questione sono destinati a creare un ambiente piacevole poiché armonioso per le decorazioni e l’abbinamento del colore che si possono realizzare grazie a detti prodotti. Pertanto, secondo l’esaminatore, il marchio veicola informazioni ovvie e dirette sulle qualità dei prodotti in oggetto con la conseguenza che la relazione tra il segno e i prodotti è da ritenersi sufficientemente stretta da far si che il segno rientri nel campo di applicazione del divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, RMUE. Inoltre, l’esaminatore rilevava che il segno della richiedente non è in grado di fungere da indicazione commerciale dei prodotti data la sua natura meramente descrittiva e che, pertanto, esso è altresì carente di capacità distintiva.

     

     

    DECISIONE della Quinta Commissione di ricorso del 15 dicembre 2017

    Nel procedimento R 2063/2017-5 ARMONIE BY ARTE CASA CERAMICHIE S.P.A. Via Statale 467, N. 136 I-42013 Casalgrande (Re) Italia Richiedente / Ricorrente

    rappresentata da Giovanni Medri, Via Guidone, 25, 48100 Ravenna, Italia concernente la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea n. 16 430 068

    LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO composta da G. Humphreys (Presidente e Relatore), A. Pohlmann (Membro) e V. Melgar (Membro) Cancelliere: H. Dijkema ha pronunciato la seguente  Decisione

    Sintesi dei fatti

    1 Con domanda depositata in data 27 febbraio 2017, ARMONIE BY ARTE CASA CERAMICHIE S.P.A. (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo per i seguenti prodotti: Class 19 – Materiali da costruzione per pavimentazione e rivestimenti.

    2 La richiedente forniva la seguente descrizione del marchio: “marchio denominativo composto dalla parola “Armonie” in carattere stampatello maiuscolo il tutto come visibile nella rappresentazione grafica del marchio”.

    3 In data 9 marzo 2017 l’esaminatore obiettava la domanda di marchio per tutti i prodotti rivendicati in quanto ravvisava che il termine “ARMONIE” informa immediatamente i consumatori destinatari, in questo caso i consumatori medi, senza ulteriori riflessioni da parte di questi ultimi che i prodotti in questione sono destinati a creare un ambiente piacevole poiché armonioso per le decorazioni e l’abbinamento del colore che si possono realizzare grazie a detti prodotti. Pertanto, secondo l’esaminatore, il marchio veicola informazioni ovvie e dirette sulle qualità dei prodotti in oggetto con la conseguenza che la relazione tra il segno e i prodotti è da ritenersi sufficientemente stretta da far si che il segno rientri nel campo di applicazione del divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, RMUE. Inoltre, l’esaminatore rilevava che il segno della richiedente non è in grado di fungere da indicazione commerciale dei prodotti data la sua natura meramente descrittiva e che, pertanto, esso è altresì carente di capacità distintiva ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, RMUE.. In tal senso, l’esaminatore puntualizzava come la veste grafica del segno non sia in grado di offuscare il messaggio puramente descrittivo convogliato dal termine “ARMONIE”. Infine, l’esaminatore aggiungeva che il segno potrebbe essere percepito dal pubblico anche come un mero slogan pubblicitario altresì carente di capacità distintiva per i prodotti richiesti.

    4 L’esaminatore concedeva alla richiedente un termine di due mesi per presentare le proprie osservazioni.

    5 L’Ufficio non riceveva osservazione alcuna da parte della richiedente. 6 Con decisione del 27 luglio 2017 (“la decisione impugnata”), l’esaminatore, in assenza di osservazioni da parte della richiedente, confermava il rifiuto alla 15/12/2017, R 2063/2017-5, ARMONIE 2 registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, relativamente tutti i prodotti oggetto della domanda.

    7 In data 22 settembre 2017 la richiedente presentava ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendone l’annullamento. L’Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 16 novembre 2017.

    Motivi del ricorso

    8 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: – Si produce una lista con una serie di marchi dell’Unione europea e italiani tutti composti esclusivamente o contenenti il termine “ARMONIE”, i quali spaziano nei più diversi campi merceologici. I marchi in questione sono stati registrati senza che fosse sollevata obiezione alcuna. – Inoltre, si pone rilievo sul fatto che la domanda di marchio n. 17 034 372 “Armonia” non è stata obiettata dall’Ufficio e che, quindi, il rifiuto del marchio in oggetto costituisce una disparità di trattamento. – Ulteriormente, si fa presente che l’Ufficio ha provveduto, senza presentare alcun rilievo, a registrare il marchio dell’Unione europea n. 16 430 051 “Armonie armonie by arte casa”, considerando che il “cuore” del marchio in questione è costituito proprio dal termine “armonie”. – Infine, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall’esaminatore, il marchio in esame non costituisce uno slogan, giacché esso è composto da un solo termine, mentre gli slogan sono frasi composte da più vocaboli.

    9 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 and 68, paragrafo 1, RMUE. Pertanto, il ricorso è ammissibile. 10 Tuttavia, il ricorso è infondato. Le ragioni di questa Commissione sono esposte in seguito. Articolo 7 RMUE 11 L’articolo 7 RMUE, recante il titolo «impedimenti assoluti alla registrazione», prescrive, inter alia: 1. Sono esclusi dalla registrazione: (omissis) b) i marchi privi di carattere distintivo; 15/12/2017, R 2063/2017-5, ARMONIE 3 c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio. 2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione.

    12 Benché risulti chiaramente dall’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, che ciascuno dei motivi di diniego elencati in tale disposizione è indipendente dagli altri e richiede un esame separato, esiste una netta sovrapposizione tra il campo di applicazione dei motivi di diniego di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 7, paragrafo 1 (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 47). In particolare, un marchio descrittivo delle caratteristiche dei beni o servizi ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a detti prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Al contempo, a mente dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, un marchio può essere privo di carattere distintivo in relazione ai beni o servizi di interesse per motivi diversi dall’essere intrinsecamente descrittivo, come è stato espressamente riconosciuto dalla Corte di giustizia (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19, e le sentenze ivi citate; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 46). Infatti, tale diposizione contempla tutte le circostanze in cui un segno non è adatto a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 47).

    13 Inoltre, è opportuno interpretare i suddetti motivi di rifiuto alla luce dell’interesse generale che ciascuno di essi sottende. L’interesse generale da prendere in considerazione quando si esamina ciascuno di tali motivi di rifiuto può riflettere considerazioni diverse a seconda del motivo del rifiuto in questione (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 55 e 16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).

    14 E’ sufficiente che uno dei motivi assoluti si applichi affinché il segno in questione non sia registrabile come marchio dell’Unione europea (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 110).

    15 Inoltre, come visto, l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE afferma che un marchio non è registrabile, anche se i motivi di non registrabilità sono applicabili soltanto a parte dell’Unione europea (30/09/2015, T-610/13, GREASECUTTER, EU:T:2015:737, § 22 e la giurisprudenza ivi citata). A tal riguardo, per consolidata giurisprudenza, il carattere descrittivo o non distintivo di un segno costituito da un elemento verbale deve essere valutato in relazione ai consumatori aventi una conoscenza sufficiente della lingua da cui deriva l’elemento verbale in questione (11/06/2009, T-132/08, MaxiBridge, EU:T:2009:200, §34 e giurisprudenza citata; 09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, §§ 19 e 20). Infatti, l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE implica che, se l’elemento denominativo di un marchio è descrittivo o privo di carattere distintivo in una sola delle lingue utilizzate negli scambi all’interno dell’Unione europea, ciò è sufficiente renderlo non ammissibile alla registrazione come marchio dell’Unione (20/09/2001, C-383/99 P, BABYDRY, EU:C:2001:461, § 41; 22/06/2017, T- 236/16, ZUM wohl, §38). 15/12/2017, R 2063/2017-5, ARMONIE 4 16 L’esame effettuato al momento della domanda di registrazione non deve essere minimale. Al contrario, deve essere un esame rigoroso e completo per impedire che i marchi vengano registrati in modo improprio. Come la Corte ha già tenuto, per ragioni di certezza del diritto e di buona amministrazione, è necessario garantire che i marchi il cui uso possa essere contestato con successo dinanzi ad un tribunale, non siano registrati (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 59; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 21). 17 Il carattere non distintivo o descrittivo di un marchio deve essere valutato, da una parte, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali la registrazione del segno è richiesta e, dall’altra, in relazione alla percezione da parte del pubblico cui ci si rivolge (29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D.), EU:C:2004:260, § 33; 22/06/2006, C-25/05 P, Confezione di caramella di colore dorato, EU:C:2006:422, § 25; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 20; 31/03/2004, T-216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 24). 18 In merito al pubblico di riferimento, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti o servizi interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 26; 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 24), tenendo, altresì, conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 07/10/2010, T-244/09 Acsensa, EU:T:2010:430, § 18). 19 La comunicazione di rifiuto provvisorio del 9 marzo 2017 indicava che i prodotti non registrabili coperti dal marchio oggetto della domanda sono prodotti di consumo di massa e sono principalmente destinati al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. La Commissione ritiene che detta considerazione sia corretta e quindi conferma che i prodotti di cui trattasi si dirigono al grande pubblico composto da consumatori medi. Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE 20 Per costante giurisprudenza, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle categorie di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti (v., per analogia, 04/05/1999, C108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25, 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, e anche 27/02/2002, T- 219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27). 21 I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione (v. 29/04/2004, C-468/01 P – C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; e 22/06/2005,T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).

    22 Non è neppure necessario, affinché l’Ufficio opponga un simile diniego, che il segno in questione sia effettivamente utilizzato a fini descrittivi, ma occorre 15/12/2017, R 2063/2017-5, ARMONIE 5 unicamente che esso possa essere utilizzato a tali fini (v. 23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). 23 Un segno dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della suddetta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o dei servizi di cui trattasi (v. 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

    È inoltre indifferente che le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che possono essere descritte dal segno in questione siano essenziali o accessorie sul piano commerciale, oppure che esistano o meno sinonimi che consentano di designare le stesse caratteristiche (v., per analogia, 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 101 e 102; v. altresì 16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 29). 25 Ne consegue che, perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno e i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (v. 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; e, in questo senso, anche 27/02/2002, T106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). 26 Il segno consiste nell’espressione “ARMONIE”. Il termine che compone il segno appartiene alla lingua italiana. 27 Pertanto, in linea con quanto stabilito dall’esaminatore, la sussistenza dell’impedimento assoluto ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del RMUE deve essere valutata tenendo in conto la percezione dei consumatori medi italofoni dell’Unione europea. 28 Nella lingua italiana, il termine “ARMONIE” è il plurale del termine “armonia”, il quale possiede, inter alia, il seguente significato: “in architettura, proporzionata corrispondenza tra le parti principali e le secondarie, e tra i singoli membri architettonici e l’intero; in pittura e scultura, conveniente disposizione delle figure nell’insieme dell’opera: a. di linee, di forme; a. di colori o a. cromatica, accordo di colori ottenuto accostando toni diversi o anche, nella forma più semplice, toni di una stessa gamma o gradazioni diverse di un solo tono” (http://www.treccani.it/vocabolario/armonia/). 29 I prodotti oggetto della domanda sono “materiali da costruzione per pavimentazione e rivestimenti” della classe 19. 30 Ad avviso della Commissione, l’esaminatore ha a giusto titolo ritenuto che il pubblico di riferimento, senza dovere effettuare sforzo cognitivo alcuno, percepirà il termine “ARMONIE” come un’indicazione immediata e diretta che i prodotti in questione, che sono atti a creare la pavimentazione e i rivestimenti, hanno come caratteristica principale quella di creare un ambiente piacevole dato che permettono delle decorazioni e dei colori che sono armoniosi tra loro, nel senso che essi sono propriamente disposti e combinati.

    31 Pertanto, tutti gli elementi del segno, inclusa la sua assai minimale vertente figurativa, valutati nel loro insieme, producono un messaggio puramente descrittivo in relazione ai prodotti oggetto della domanda.

    32 Ne consegue che il segno oggetto della domanda di marchio è descrittivo per i consumatori di lingua italiana relativamente a tutti i prodotti rivendicati.

    33 Alla luce di ciò, la Commissione conferma che la domanda di marchio della richiedente deve essere rifiutata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE 34 Anche se come emerge dall’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti elencati in questa disposizione affinché il segno di cui trattasi non possa essere registrato come marchio della UE (v. 16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 51), questa Commissione conferma che la domanda di marchio deve essere rigettata per i prodotti richiesti non solo in vista del suo carattere esclusivamente descrittivo, ma anche poiché il segno in oggetto non sarà percepito come un segno distintivo dal pubblico pertinente in relazione ai tali prodotti.

    35 Nel caso di specie, la carenza di capacità distintiva del marchio relativamente ai prodotti obiettati risulta altresì in tutta la sua evidenza se si tiene conto che il segno in oggetto, la cui evidente connotazione puramente descrittiva è stata innanzi evidenziata, si riduce a un messaggio informativo concernente a una caratteristica dei prodotti della richiedente. 36 In particolare, il messaggio che percepirà il pubblico quando vedrà il segno richiesto sarà quello che i prodotti della richiedente sono destinati a creare un ambiente piacevole in quanto armonioso, poiché permettono accostamenti e combinazioni di colori e elementi che sono coerenti tra loro e piacevoli dal punto di vista estetico. 37 Come rilevato sopra, il messaggio convogliato dagli elementi verbali del segno non richiede alcuno sforzo interpretativo, ancorché minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento. 38 In quanto all’aspetto grafico del segno, la Commissione concorda con l’esaminatore sul fatto che esso non si tratta di un elemento di caratterizzazione in grado di imprimersi in modo duraturo e diretto nella mente del consumatore (v. 28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 39 e 15/12/2009, T- 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27-29, confermata dalla sentenza del 13/01/2011, C92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15). 39 Per tutte queste ragioni, relativamente ai prodotti richiesti, la Commissione conferma che il segno della richiedente è privo altresì di carattere distintivo nella percezione dei consumatori di lingua italiana ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. 40 In tal senso, la Commissione non ravvisa che sussistano valide ragioni per trattare se il marchio in oggetto si tratta o meno di uno slogan pubblicitario, essendo 15/12/2017, R 2063/2017-5, ARMONIE 7 comunque un’indicazione descrittiva e priva di capacità distintiva relativamente ai prodotti per cui si richiede protezione. Sui marchi citati dalla richiedente 41 Per ciò che riguarda le registrazioni di marchi dell’Unione europea citate dalla richiedente, si ritiene che esse, a parte includere il vocabolo “ARMONIE”, si riferiscano a segni che rivendicano nel loro complesso espressioni differenti e che abbiano strutture diverse rispetto al marchio in esame. Inoltre, la maggior parte di essi rivendica prodotti e servizi che sono differenti dai prodotti in causa. Conseguentemente, in linea di principio, l’esaminatore ha a ragione concluso che essi non possono essere qualificati come casi analoghi al presente. 42 Comunque, si deve ricordare che le decisioni dell’Ufficio si basano sull’applicazione del RMUE. Pertanto, la legittimità di tali decisioni deve essere valutata unicamente sulla base di detto regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio stesso (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). L’Ufficio è tenuto a esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del diritto dell’Unione. Ciononostante, l’applicazione di questi principi deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. 43 Infatti, la richiedente non può contare su un errore commesso dall’Ufficio in favore di un terzo per ottenere la registrazione del suo segno con riguardo ai prodotti obiettati. D’altronde, per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di marchi. La registrazione di un segno quale marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinate a verificare se il segno di cui trattasi non sia soggetto ad un impedimento alla registrazione (v. 03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50, e giurisprudenza ivi citata).

    44 In effetti, e doveroso ricordare per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, che l’esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere eseguito in ogni caso concreto tenendo in conto l’attuale pratica dell’Ufficio che, attualmente, prevede il rifiuto di marchi come quello della richiedente. In effetti, la maggior parte dei marchi citati dalla richiedente sono stati registrati anni orsono, quando era vigente un’altra prassi, mentre alla luce dell’attuale prassi (v. “DIRETTIVE SULLA PRASSI IN MATERIA DI MARCHI” – parte B, ESAME, sezione 4), il marchio oggetto della domanda non possiede caratteristiche sufficienti per essere registrato per i prodotti rivendicati. 45 Inoltre, è importante osservare che la Commissione di ricorso non ha avuto modo di decidere circa la registrabilitá dei segni citati dalla richiedente e non conosce le ragioni che hanno portato alla loro registrazione quali marchi dell’Unione europea. 46 Tenuto conto di quanto esposto sopra, per quanto riguarda nello specifico i due marchi dell’Unione europea su cui la richiedente fonda le proprie argomentazioni, vale a dire i marchi n. 17 034 372 e n. 16 430 051, la Commissione puntualizza che il primo si riferisce a prodotti della classe 5, che sono quindi del tutto differenti da quelli rivendicati nel caso di specie. Inoltre, si tratta di una domanda di marchio a cui non è stata ancora concessa la registrazione. In quanto al secondo marchio 15/12/2017, R 2063/2017-5, ARMONIE 8 citato dalla richiedente, la Commissione nota come il segno , nonostante si riferisca ai prodotti della classe 19, possiede caratteristiche grafiche che lo rendono nel suo complesso differente dalla semplice espressione “ARMONIE”. Seppur è vero che l’elemento dominante dal punto visivo è il termine “ARMONIE”, il segno in questione include una ripetizione e degli altri elementi verbali che saranno comunque percepiti dal pubblico di riferimento. 47 In ogni modo, il mero fatto che un atteggiamento meno restrittivo sembri aver prevalso in precedenza, non costituisce una violazione del principio di non discriminazione, né motivo per invalidare una decisione che in sé è ragionevole e conforme al RMUE.

    48 Infine, per quanto riguarda la registrazione di marchi asseritamene analoghi in Italia innanzi all’Ufficio Brevetti e Marchi (UIBM), va tenuto presente che, come risulta chiaramente dalla giurisprudenza, il regime europeo dei marchi rappresenta un sistema autonomo, costituito da un complesso di obiettivi e di norme specifiche e autosufficienti, ove la sua applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale (v. 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Di conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa dell’Unione. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione, non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello stesso segno, o di un segno asseritamene simile, come marchio nazionale. 49 Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso (v. 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Inoltre, in assenza di prove e argomenti da parte della richiedente, la Commissione non e in grado di conoscere le ragioni e le circostanze che hanno portato alla registrazione dei marchi in questione.

    50 Ne consegue che la menzione fatta dalla richiedente alle registrazioni a livello dell’Unione europea e in Italia non costituisce un argomento convincente per superare gli impedimenti assoluti nei quali incorre la domanda di marchio in oggetto. Conclusione 51 Per le ragioni innanzi indicate, il presente ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata è confermata. 15/12/2017, R 2063/2017-5, ARMONIE

    9 Dispositivo Per questi motivi, LA COMMISSIONE così decide: Il ricorso è respinto.

     

  • MARCHIO DESCRITTIVO HIDROMIX:  EUIPO  21.08.2017

    MARCHIO DESCRITTIVO HIDROMIX: EUIPO 21.08.2017

    Non è necessaria nessuna corrispondenza biunivoca tra segno e prodotto affinché questo possa considerarsi descrittivo nella misura in cui esso indica una sua qualità o caratteristica fondamentale. Pertanto, la parola HIDRO indica, come lo stesso richiedente ammette, una caratteristica del prodotto.

    Affinché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione  è sufficiente che il segno designi quantomeno uno dei suoi significati potenziali: ovvero una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

    Il richiedente afferma che i consumatori di riferimento – in gran parte coltivatori e soggetti dediti al giardinaggio privi di competenze specialistiche nel settore non siano conseguentemente in grado di dedurre da ciò che tale prodotto sia un ‘concime/fertilizzante. Al più il segno in questione potrà dirsi evocativo di una componente fra le tante del prodotto in questione, quindi debole in un senso. Non vi è infatti alcun collegamento diretto e biunivoco tra l’elemento acqua (o composto d’acqua) e la categoria dei fertilizzanti.

    Ad avviso dell’Ufficio EUIPO l’insieme della parte denominativa e figurativa del segno richiesto rimane sprovvisto di un minimo grado di arbitrarietà. In altri termini, tenuto conto della specificità dei prodotti cui fa riferimento, il segno sarà verosimilmente percepito dal consumatore di riferimento come indicazione del tipo, composizione, destinazione o natura dei prodotti di cui alla domanda

     

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea

    Alicante, 21/08/2017

    BUGNION S.P.A. Via Sallustiana, 15 I-00187 Roma ITALIA Fascicolo nº: 016602948

    Vostro riferimento: 11.V2020.22.EM.140 Marchio: HIDROMIX

    Tipo de marchio: Marchio figurativo Nome del richiedente: VALAGRO S.p.A. Via Cagliari n. 1 I-66041 Atessa (CH) ITALIA

    In data 20/04/2017 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

    In data 15/06/2017 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

    1. “I consumatori di riferimento – in gran parte coltivatori e soggetti dediti al giardinaggio privi di competenze specialistiche nel set non siano conseguentemente in grado di dedurre da ciò che tale prodotto sia un ‘concime/fertilizzante”. “Al più il segno in questione potrà dirsi evocativo di una componente fra le tante del prodotto in questione, quindi debole in un senso. Non vi è infatti alcun collegamento diretto e biunivoco tra l’elemento acqua (o composto d’acqua) e la categoria dei fertilizzanti”;

    2. La richiedente è dell’avviso che in tale ambito merceologico debbano/possano valere analoghi principi a quelli consolidatisi nel settore dei marchi di prodotti farmaceutici.

    3. il marchio ha accumulato una forza distintiva attraverso l’uso e/o la propaganda. (Si allega dichiarazione a firma del legale rappresentante della società contenente i dati complessivi di fatturato in numerosi paesi europei ed extraeuropei con riferimento agli ultimi 8 anni a partire dal 2017 dei prodotti marchio HIDROMIX (All.A)). Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione. Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31). “I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione” (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Va da sé che, un segno che si ritiene essere esclusivamente descrittivo della specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio è anche privo di capacità distintiva. È giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di prodotti di cui trattasi (05/03/2003, T 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T 305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34). Si tratta quindi di un giudizio di carattere formale che intende ricostruire, sulla base del segno richiesto, dei prodotti cui è applicato e del tipo di consumatore di riferimento, quella percezione che, al di la di ogni ragionevole dubbio e per lo più possa generare il segno nella mente del consumatore di riferimento. Di conseguenza, non si può escludere che il giudizio dell’Ufficio contenuto nella precedente comunicazione (vedi allegato), non rappresenti un “giudizio obiettivo”. Tuttavia, non si tratta di raggiungere quell’obbiettività che è tipica delle scienze che studiano, ad esempio, i fenomeni fisici. Infatti, quella dell’arbitrarietà o distintività di un segno è una nozione giuridica che si basa, tra l’altro, sulla finzione del consumatore medio (che, appunto non esiste) per cercare di raggiungere, con la migliore approssimazione possibile, una valutazione giuridica di un fatto concreto ritenuto il più verosimile con riferimento all’obbiettivo/valore tutelato dalla norma applicabile. È evidente quindi, che un certo margine di “soggettività” sia inevitabile. Premesso che sebbene il segno richiesto sia scritto con la “I” e non con la lettera “Y” come erroneamente scritto, le considerazioni di cui alla precedente comunicazione valgono comunque in quanto questa differenza non altera la percezione che il  consumatore può avere del significato della radice “hidro” e del segno nel suo complesso. D’altra parte, anche dal punto di vista visivo, la sostituzione della lettera Y con la “I” è ininfluente dal punto di vista della distintività dell’elemento grafico del segno. • Con riferimento al punto 1) l’Ufficio osserva quanto segue:

    Non è necessaria nessuna corrispondenza biunivoca tra segno e prodotto affinché questo possa considerarsi descrittivo nella misura in cui esso indica una sua qualità o caratteristica fondamentale. Pertanto, la parola HIDRO indica una, come lo stesso richiedente ammette, caratteristica del prodotto. Inoltre, affinché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, è sufficiente il segno designi quantomeno uno dei suoi significati potenziali: ovvero una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta). D’altra parte, un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice somma degli elementi che lo compongono: ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi.  32). Inoltre, non è per niente condivisibile l’osservazione della richiedente secondo la quale “I consumatori di riferimento – in gran parte coltivatori e soggetti dediti al giardinaggio privi di competenze specialistiche nel set non siano conseguentemente in grado di dedurre da ciò che tale prodotto sia un ‘concime/fertilizzante”. In primo luogo, almeno una parte importante del pubblico è composta da un pubblico professionale a conoscenza delle nozioni minime di chimica per capire senza problemi di che tipo di prodotto si tratta (ma anche una persona non del settore di media cultura non avrebbe difficoltà ad individuarne il significato una volta collegato il segno al prodotto commercializzato). • Con riferimento al punto 2) l’Ufficio osserva quanto segue: D’altra parte si evidenziano due contraddizioni nelle osservazioni della richiedente: da un lato la richiedente pretende che al suo marchio si applichino le regole che si applicano ai prodotti farmaceutici dove “è spesso usualmente ammesso che i marchi abbiano nomi particolari che riflettono o “evocano” il principio attivo che compone il prodotto oppure l’effetto curativo cui il prodotto stesso è preposto, al fine di consentire al consumatore dotato di un basso grado di competenza ed esperienza, di compiere delle scelte d’acquisto consapevoli e dall’altra” mentre nega assolutamente la possibilità del pubblico di riferimento di capire di che prodotto si tratta. Inoltre, sia detto incidenter tantum, risulta evidente o, quanto meno, ragionevole pensare che la richiedente col la parola HIDROMIX miri piuttosto all’immediatezza della comunicazione di una caratteristica fondamentale e commercialmente importante come la speciale composizione del suo prodotto che non sarebbe in grado di realizzare se usasse un termine troppo tecnico o, viceversa, troppo estraneo o arbitrario rispetto ai prodotti. Sostenere che il segno ”non risulta affatto immediatamente percepibile dal pubblico di riferimento, ben poco avvezzo alla composizione tecnica dei prodotti utilizzati”, oltre che esprimere un giudizio ingeneroso nei confronti del pubblico di riferimento, equivale anche a negare l’evidenza. D’altra parte anche il confezionamento grafico del segno è alquanto banale.

    Pertanto, data l’evidente descrittività della parola HIDROMIX e della sua totale ed assoluta mancanza di distintività in relazione ai prodotti della domanda, è necessario dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio una particolare capacità distintiva dell’elemento grafico capace di controbilanciare la descrittività (cioè la percezione, icto oculi, del segno come segno descrittivo) dell’elemento verbale.

    Allo scrivente sembra assolutamente ragionevole pensare che il pubblico di riferimento, confrontato con il segno apposto ai prodotti che si rivendicano, non darà molto peso (o nessuno) all’elemento grafico. Anzi, sembra piuttosto improbabile che il consumatore possa leggere in questo segno un’indicazione d’origine. L’affermazione dell’esigenza, ai fini della registrabilità del segno, di un livello particolarmente qualificato di distintività dell’elemento grafico (o della combinazione degli elementi del segno) è giustificata dalla considerazione di carattere pratico che, altrimenti, la registrazione del segno, per avere una sua funzione, coinciderebbe con un sostanziale monopolio de facto della parola HIDROMIX. Pertanto gli argomenti di cui al punto 1) vanno rigettati in quanto immotivati. • Con riferimento al punto 3) l’Ufficio osserva quanto segue: La richiedente, in risposta alle osservazioni già esposte nella nostra precedente comunicazione (vedi allegato), sostiene che, in seguito all’uso che ne è stato fatto, il segno richiesto sarebbe diventato distintivo per i prodotti della classe 30 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, EUTMR. In effetti, un elemento descrittivo come quello che, secondo l’Ufficio, è oggetto della domanda, può godere dei diritti derivanti dalla sua registrazione a titolo di marchio se, benché sprovvisto ab-initio di carattere distintivo intrinseco per quanto riguarda i prodotti rivendicati, a causa dell’uso fatto di esso sul mercato, almeno una parte significativa del pubblico interessato possa, per mezzo del segno stesso, identificare i prodotti rivendicati nella domanda EUTM come provenienti da un’impresa determinata, cioè quella del titolare del segno registrato. Il carattere distintivo acquisito deve essere dimostrato con riferimento al segno richiesto. Il segno di cui si deve provare l’acquisita distintività è il seguente: A questo proposito è bene sottolineare il fatto che i requisiti per dimostrare il carattere distintivo acquisito attraverso l’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, EUTMR non sono gli stessi che servono a dimostrare l’uso effettivo del marchio a a norma dell’articolo 42, paragrafo 2, EUTMR. Infatti, sotto l’articolo 7, paragrafo 3, EUTMR è necessario dimostrare l’uso qualificato, tale cioè che il pubblico pertinente percepisca come distintivo un segno che di per sé è privo di carattere distintivo. Inoltre, la ricorrente EUTM deve presentare prove che consentano all’Ufficio di concludere che almeno una parte significativa della sezione pertinente del pubblico di riferimento dell’Unione Europea, identifica i prodotti o i servizi di cui trattasi come proveniente dalla richiedente stessa (sentenza del 15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61 e giurisprudenza ivi citata). Queste prove devono essere chiare e convincenti sia con riferimento alla natura dell’uso del segno come elemento distintivo, sia con riferimento alla sua estensione a una porzione rilevante del pubblico interessato. La richiedente allega unicamente una dichiarazione del signor Ottorino La Rocca, legale rappresentante della società, contenente i dati complessivi di fatturato in numerosi paesi europei ed extraeuropei con riferimento agli ultimi 8 anni a partire dal 2010 dei prodotti a marchio HIDROMIX. Tuttavia, né gli argomenti né il materiale allegato come prove dell’acquisita distintività contengono elementi che facciano riferimento a fattori come la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensività dell’uso e l’epoca del suo inizio; la percentuale del pubblico che, grazie al marchio, identifica i prodotti come provenienti dalla richiedente. La richiedente non ha apportato altro materiale come, ad esempio, opuscoli di vendita; cataloghi, indagini di mercato eccetera. Infatti, a questo proposito, i sondaggi di opinione riguardante il livello di riconoscimento del marchio dal pubblico di riferimento sul mercato in questione possono costituire, se condotti correttamente, uno dei generi più diretti di prova, poiché possono mostrare l’effettiva percezione del pubblico interessato. Pertanto, la richiedente non ha dimostrato la condizione minima, ma necessaria, e cioè che, almeno per una parte rilevante del pubblico di riferimento dell’Unione europea, il segno oggetto della domanda abbia acquistato un carattere distintivo che permetta di distinguere i prodotti per cui è chiesta la registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. • Conclusione Pertanto, l’insieme della parte denominativa e figurativa del segno richiesto rimane, per le ragioni indicate, sprovvisto di un minimo grado di arbitrarietà. In altri termini, tenuto conto della specificità dei prodotti cui fa riferimento, il segno sarà verosimilmente percepito dal consumatore di riferimento come indicazione del tipo, composizione, destinazione o natura dei prodotti di cui alla domanda. Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 602 948 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda. Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi 5 /6 del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata. Mauro

  • MEDIATORE TRIBUTARIO – MARCHIO DESCRITTIVO – Commissione di ricorso 16.12.2013

    MEDIATORE TRIBUTARIO – MARCHIO DESCRITTIVO – Commissione di ricorso 16.12.2013

    “MEDIATORE TRIBUTARIO” MARCHIO DESCRITTIVO

     

    Il 30 ottobre 2012 la Krls Srl vuole depositare il marchio denominativo a livello nazionale “Mediatore Tributario” senza particolare caratterizzazione grafica per la classe 41: educazione, formazione, divertimento attività sportive e  culturali.

    L’istante  specificava che con tale marchio intendeva offrire servizi di formazione in diritto tributario per i professionisti operanti nel settore, nonché per funzionari pubblici  impegnati nella materia fiscale.

    L’Ufficio Italiano Marchi Brevetti afferma che l’attività che si intende svolgere e la definizione della stessa sono descrittive del servizio che si intende tutelare che potrebbe essere svolto anche da soggetti diversi dal richiedente e che, pertanto non può essere oggetto di privativa esclusiva. Per tale ragione respingeva la domanda di registrazione.

     

    Per maggiori dettagli si invita alla lettura della relativa  sentenza Commissione di ricorso, la n. 11/14 del 16.12.2013

    Ricorso-7334-krls-srl