Categoria: Marchi Descrittivi

  • GOSIGN per un servizio di firma digitale non è registrabile – Marchio comunitario 25-05-2023

    GOSIGN = vai con firma è un incentivo ad usare il servizio di firma digitale e il servizio oggetto del marchio è la possibilità di firmare digitalmente documenti, il marchio non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 25/05/2023
    ***************
    *****************
    **********************

    Fascicolo nº: *****************
    Vostro riferimento:*******************
    Marchio: GOSIGN
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ***************
    ***********
    **************
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 29/11/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 9 Software; Software per sicurezza di reti e dispositivi; Software per garantire
    la sicurezza della posta elettronica; Software per l’elaborazione di
    pagamenti elettronici da e per terzi; Dispositivi crittografici; Applicazioni
    software scaricabili; Applicazioni per cellulari; Software per archiviazione a
    distribuzione digitale; Software scaricabile per computer per tecnologia
    blockchain; Software per la posta elettronica; Software per server di posta
    elettronica; Software per automazione di documenti; Carte magnetiche;
    Carte stampate [codificate]; Lettori di carte elettroniche; Hardware e

    software, sistemi informatici online, compresi nella classe 9, e banche dati
    nel settore dell’identificazione elettronica, certificazione elettronica,
    archiviazione elettronica e tecnologie per la firma elettronica e la
    contrattualizzazione elettronica; Programmi informatici per lettori di schede
    elettroniche ad identificazione di radiofrequenze e biometrici; Programmi per
    computer legati all’ accesso e per l’accesso a reti informatiche, banche dati
    e caselle postali; Programmi per computer per sistemi di accesso per edifici
    e locali; Programmi per computer da impiegare per servizi di
    telecomunicazione.
    Classe 35 Servizi di gestione di archivi informatici; Servizi relativi a banche dati, nel
    settore dell’identificazione elettronica, certificazione elettronica,
    archiviazione elettronica e tecnologie per la firma elettronica e la
    contrattualizzazione elettronica.
    Classe 38 Posta elettronica; Servizi dati per posta elettronica; Servizi di sicurezza per
    la posta elettronica; Messa a disposizione di una casella postale elettronica.
    Classe 42 Digitalizzazione di documenti; Certificazione [controllo qualità];
    Certificazione di dati tramite blockchain; Sperimentazione, analisi e
    valutazione di prodotti di terzi ai fini della certificazione; Archiviazione dati
    tramite blockchain; Blockchain come servizio [Baas]; Servizi di
    autenticazione di utenti mediante tecnologia blockchain; Archiviazione
    elettronica di documenti; Archiviazione elettronica di file e documenti;
    Archiviazione elettronica di documenti e e-mail archiviate; Servizi di
    consulenza tecnologica per la trasformazione digitale; Progettazione e
    sviluppo di hardware e software; Conversione di dati di programmi
    informatici; Installazione di software; Monitoraggio dei sistemi informatici
    tramite accesso remoto; Servizi internet, ovvero indicizzazione, collaudo,
    fornitura e manutenzione dell’accesso e informazioni su reti di computer, su
    contenuti e servizi nel settore dell’identificazione elettronica, della
    certificazione elettronica, dell’archiviazione elettronica e delle tecnologie per
    la firma elettronica e la contrattualizzazione elettronica.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
    caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato
    seguente: “va e firma” o “firma!”
    • I suddetti significati dei termini «GOSIGN», di cui il marchio è composto, sono
    supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/go_1
    Pagina 3 di 4
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «GOSIGN» semplicemente come
    un’esortazione a usare i prodotti e servizi del richiedente che hanno ad oggetto la
    creazione, la gestione e certificazione di documenti firmati in modo digitale. Il
    pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
    dell’origine commerciale, ma meramente come un ‘ esortazione” che, inter alia, serve
    anche a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.
    • Per inciso si precisa che oggigiorno le amministrazioni pubbliche, a seguito della c.d.
    digitalizzazione, privilegino sempre più l’uso della c.d. firma digitale che è dunque
    uno strumento se non usato, per lo meno conosciuto dalla maggior parte del pubblico
    consumatore.
    • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018778292 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Marchio non distintivo – Alicante 26-05-2023

    Marchio non distintivo – Alicante 26-05-2023

    Il consumatore attribuirebbe al marchio “Gin & Tonic Festival” il significato di “festa, manifestazione relativa al cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e tonic (acqua tonica). Il marchio non è distintivo.

    Decisione sul carattere intrinseco distintivo
    di una domanda di marchio dell’Unione europea
    (Articolo 7 RMUE)
    Alicante, 26/05/2023
    ********************************************
    **********************
    ITALIA
    Fascicolo nº:*******************
    Vostro riferimento: ******************
    Marchio: Gin & Tonic Festival
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: *****************************
    **************************
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 16/12/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi
    pubblicitari, di marketing e promozionali; Marketing; Marketing degli eventi;
    Noleggio di stand per la vendita; Promozione di eventi speciali;
    Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Organizzazione di
    eventi a scopo commerciale e pubblicitario; Organizzazione e conduzione
    dieventi promozionali di marketing per conto terzi; Organizzazione di eventi,
    esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e
    pubblicitari; Promozione della vendita di prodotti e servizi per conto terzi
    attraverso eventi promozionali; Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e
    di marketing; Consulenza in materia di marketing; Sviluppo di strategie e
    concetti di marketing; Ricerche di mercato e studi di marketing;

    Organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o
    pubblicitario; Pubblicità; Organizzazione di fiere; Noleggio di materiali
    pubblicitari; Noleggio di spazi pubblicitari; Franchising (Consulenza
    aziendale in materia di -); Consulenza aziendale in materia di franchising;
    Consulenza gestionale in materia di franchising; Assistenza aziendale in
    materia di franchising; Consulenza nella gestione di imprese in franchising;
    Assistenza nella gestione di aziende in franchising; Servizi di franchising che
    forniscono assistenza aziendale; Fornitura di consulenza aziendale in
    materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali in materia di
    franchising; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising;
    Assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; Assistenza
    in gestione aziendale nel campo del franchising; Consulenza aziendale in
    materia di franchising di ristoranti; Assistenza aziendale in materia di
    costituzione di franchising; Servizi di consulenza aziendale in materia di
    franchising; Franchising (Servizi di consulenza aziendale in materia di -);
    Servizi di consulenza in materia di pubblicità per franchising; Servizi di
    consulenza gestionale aziendale in materia di franchising; Servizi di
    consulenza (Affari -) in materia di conduzione di franchising; Fornitura di
    assistenza [affari] nella gestione di attività in franchising; Servizi di
    franchising che forniscono assistenza in materia di marketing; Assistenza
    nella gestione aziendale nell’ambito di un contratto di franchising; Servizi di
    consulenza (Affari -) relativi all’apertura di attività in franchising; Fornitura di
    assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; Assistenza
    nella commercializzazione di prodotti nell’ambito di un contratto di
    franchising; Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il
    funzionamento di franchising.
    Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione
    di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo e ricreativo; Servizi
    relativi a educazione e divertimento; Formazione in catering;
    Organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti; Servizi di
    consulenza e informazione inerenti la preparazione, l’organizzazione e la
    realizzazione di concerti; Servizi di discoteche; Consulenza in materia di
    pianificazione di eventi speciali; Organizzazione di eventi per scopi culturali
    e ricreativi; Servizi di divertimento sotto forma d’organizzazione di eventi
    ricreativi sociali; Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi
    d’intrattenimento tramite reti online e internet; Eventi ricreativi;
    Organizzazione di festival; Organizzazione di festival a scopo ricreativo;
    Organizzazione di festival per scopi culturali; Organizzazione di festival per
    scopi didattici; Organizzazione di festival di carattere ricreativo; Servizi legati
    a festival musicali; Organizzazione di feste; Organizzazione di feste per
    scopi ricreativi; Organizzazione di feste per scopi didattici; Organizzazione
    di feste per uso ricreativo; Organizzazione di feste a scopo culturale;
    Organizzazione di spettacoli musicali; Organizzazione di concerti;
    Organizzazione di concerti musicali; Concerti musicali; Servizi relativi a
    concerti musicali; Gestione di concerti; Gestione di discoteche; Servizi di
    club [discoteche]; Discoteche; Istruzione in materia di gestione aziendale in
    franchising.
    Classe 43 Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili
    Pagina 3 di 10
    per l’allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e
    bevande; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di
    ristorazione; Catering; Servizi di catering; Servizi di catering mobile; Servizi
    di catering aziendale; Servizi di catering esterno; Catering di alimenti e
    bevande per ricevimenti; Catering di alimenti e bevande per banchetti;
    Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di cibi e bevande
    a ospiti; Servizi di consulenza in tema di catering; Somministrazione di cibi e
    bevande in ristoranti e bar; Noleggio d’attrezzature da bar; Bar.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio dell’Unione europea, in relazione ai servizi per i quali si
      richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “festa, manifestazione
      sul cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e tonic (acqua tonica). Ciò è stato
      supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins in data
      16/12/2022 agli indirizzi https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gin,
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tonic,
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/festival). Nelle lingue degli Stati
      Membri (in cui i termini che formano il marchio possono presentare lievi differenze
      quali l’assenza di ‘&’ o la presenza di ‘-‘, cioè ‘gin tonic’ o gin-tonic in spagnolo, o in
      portoghese ‘Gim-tônica’, ecc., oppure l’accento sulla parola ‘FESTIVAL’ che può
      cadere su varie vocali), ai termini «GIN & TONIC FESTIVAL» è attribuito lo stesso
      significato (per esempio secondo i risultati delle ricerche effettuate su Internet in data
      16/12/2022 agli indirizzi https://en.wikipedia.org/wiki/Gin_and_tonic,
      https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/festival;
      https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/?q=FESTIVAL,
      https://www.treccani.it/vocabolario/festival/, https://sproget.dk/lookup?
      SearchableText=festival, ecc.).
    • Come risulta da una ricerca su Internet effettuata il 16/12/2022, nel contesto in
      esame, la bevanda alcolica ‘GIN & TONIC’ è diffusamente e storicamente nota come
      uno dei cocktail tra i più globalmente conosciuti, costituito da una miscela di
      un’acquavite aromatizzata al ginepro, detta GIN, e acqua tonica, cioè TONIC (1.
      https://www.myspirits.it/blog/storia-gin-tonic-ricetta-cocktail/, 2.
      https://www.hendricksgin.com/cocktail/gin-and-tonic/, 3.
      https://www.myguidemarbella.com/travel-articles/national-gin-tonic-day).
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i servizi concernono e sono relazionati con eventi, tipo feste e manifestazioni,
      legate alla bevanda alcolica costituita da una miscela di un tipo di acquavite
      aromatizzata al ginepro (GIN) e acqua tonica (TONIC), diffusamente nota come ‘gin
      & tonic’. Ad esempio Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, Servizi di
      consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising in
      Classe 35 relativi a festival della bevanda di gin e acqua tonica, Consulenza in
      materia di pianificazione di eventi speciali in Classe 41 specifici rispetto a feste che
      concernono ad esempio l’assaggio e l’insegnamento della degustazione di cocktail a
      base di gin e acqua tonica, o la Fornitura di alimenti e bevande, Somministrazione di
      bevande alcoliche, ecc. nella Classe 43 relativi al menzionato noto cocktail insieme,
      ad esempio, ad abbinamenti alimentari più adeguati, ecc. Pertanto, il segno descrive
      specie e tipologia, e altre caratteristiche come contenuto od oggetto dei servizi.
    • Il segno ha un chiaro significato descrittivo e, perciò, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      Pagina 4 di 10
      1, lettera b), RMUE.
    • Inoltre, i termini «Gin & Tonic Festival» sono utilizzati abitualmente nel mercato di
      riferimento perciò sono privi di carattere distintivo per quei servizi, come risulta da
      una ricerca su Internet condotta in data 16/12/2022 (1.
      https://roostmaynooth.ie/maynooth-gin-tonic-festival/, 2.
      https://www.fm104.ie/news/buzz/a-gin-tonic-festival-is-coming-to-dublin/, 3.
      https://www.spaziofase.com/events/gin-tonic-festival-1, 4.
      https://www.barkonsult.es/blogs/inspiration/aegean-tonic-best-in-class-at-gin-tonicfestival).

    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/02/2023, che possono essere
    sintetizzate come segue.

    1. Il segno non è descrittivo dei servizi rivendicati. Il marchio deve essere valutato nel
      suo insieme, l’esame preliminare di ciascuno degli elementi di cui il marchio è composto ha
      un’importanza relativa. Tutti i marchi relativi a eventi a tema collegati a una tipologia di
      prodotti o servizi, associano la parola “Festival” (da sola priva di capacità distintiva) con altre
      parole anche di uso comune e formano, nel complesso un segno distintivo. L’Ufficio ha
      accettato la registrazione di marchi simili (lista acclusa).
    2. Il segno in questione è distintivo come confermato dai risultati di una ricerca su
      Google che restituisce solo citazioni del richiedente. Ciò dimostra che non esistono altre
      imprese che utilizzano il segno “Gin & Tonic Festival” per contraddistinguere servizi della
      medesima tipologia di quelli per i quali la richiedente ha chiesto la registrazione del marchio,
      e che, pertanto, lo stesso non può definirsi descrittivo degli stessi.
    3. Non vi è alcun motivo per cui un’impresa concorrente debba usare un segno identico
      a quello per cui la richiedente ha chiesto la registrazione. Inoltre, uno dei link citati dall’Ufficio
      si riferisce al richiedente.
    4. Il marchio (figurativo) italiano 302018000007050, corrispondente al segno in esame,
      è stato riconosciuto valido. Inoltre, il marchio UK00003716136 è stato registrato
      nel Regno Unito. Tutto ciò conferma la registrabilità del segno in esame come marchio
      europeo.
    5. La richiedente rivendica l’acquisito carattere distintivo in seguito all’uso del segno ai
      sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, da intendersi come secondaria. Si allegano
      documenti a sostegno.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      Pagina 5 di 10
      di mantenere la propria obiezione.
      Considerazioni generali
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Pubblico di riferimento
      L’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea
      (UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell’UE. Tuttavia,
      l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un
      impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, per essere escluso dalla
      registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una
      qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
      Nella fattispecie, il pubblico di riferimento è il consumatore medio dell’Unione europea in
      quanto ai termini «GIN & TONIC FESTIVAL» è attribuito lo stesso significato in tutte le
      lingue. Peraltro, che il segno in esame sia descrittivo e non distintivo anche solo per i
      consumatori di una di queste lingue all’interno dell’UE, è sufficiente per escluderlo dalla
      registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
      Pagina 6 di 10
      Carattere descrittivo e assenza di carattere distintivo
      L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “Gin & Tonic Festival” in relazione
      ai servizi obiettati che consistono in prestazioni volte all’organizzazione, promozione,
      gestione, ecc., di una manifestazione o evento relativo ad un argomento specifico,
      individuato e individuabile, consistente nella bibita di acquavite di ginepro e acqua tonica
      nota come ‘gin tonic’.
      Il richiedente non ha obiettato alle definizioni dei termini contenuti del marchio, che quindi
      sono pacifiche. Il richiedente sostiene, invece, che il marchio deve essere valutato nel suo
      insieme.
      L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
      individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
      non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
      (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
      Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
      significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
      riferimento, ossia “festa, manifestazione sul cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e
      tonic (acqua tonica)”. Tale significato non è stato contestato dal richiedente, ed è quindi
      pacifico.
      Il richiedente insiste che tutti i marchi relativi a eventi a tema collegati a una tipologia di
      prodotti o servizi, associano la parola non distintiva “Festival” ad altre, anche comuni, e
      risultano nel complesso distintivi. Ciò sarebbe presumibilmente confermato in base ad
      alcune registrazioni di MUE analoghe.
      L’Ufficio dissente. L’affermazione del richiedente “tutti i segni distintivi che fanno riferimento
      ad un “Festival”, inteso come un evento a tema” è troppo ampia, generalizzata ed infondata
      per essere considerata rilevante. Inoltre, che la distintività di tutti i marchi a componente
      ‘FESTIVAL’ sia provata da registrazioni di marchio asseritamente analoghe accettate
      dall’Ufficio, è anche privo di pregio. A tal proposito, la giurisprudenza consolidata afferma
      che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
      europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere
      discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione
      europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal
      giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P,
      BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Nonostante quanto sopra, l’Ufficio ha tenuto conto dei precedenti casi citati dal ricorrente,
      come ad esempio i MUE nn. 003827391 THE BALTIC SEA FESTIVAL (2004), 009536186 –
      MOSCOW FESTIVAL BALLET (2010), 009651258 – VEGETARIAN FESTIVAL (2011), etc.
      Tuttavia, l’Ufficio non li considera direttamente comparabili al segno richiesto in quanto
      nessuno comprende gli stessi elementi verbali ma altri, che differiscono da o sono assenti
      nel segno in esame. Inoltre, il mercato, la percezione dei consumatori e la prassi dell’Ufficio
      si evolvono nel tempo e molti degli esempi citati dal richiedente sono marchi registrati dieci o
      più anni fa. L’Ufficio, dunque, non concorda che le precedenti decisioni menzionate dal
      richiedente implichino circostanze di fatto equivalenti relative al carattere distintivo dei segni
      e ritiene che tale argomento non sia stato dimostrato dal richiedente.
      Pagina 7 di 10
      Il richiedente sostiene che, in base ai risultati di una sua ricerca su Google®, nessun altro
      concorrente utilizzi la stessa combinazione di parole. Tuttavia, il carattere distintivo di un
      marchio è valutato in base al fatto che il pubblico interessato possa a prima vista percepire il
      marchio come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o servizio in questione.
      La mancanza di precedente uso non è necessariamente indicativa di siffatta percezione
      (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Nella fattispecie, l’Ufficio ha anche
      dimostrato che, accanto all’uso del richiedente, esistono vari esempi di uso ad opera di
      soggetti terzi rispetto al richiedente. Tra di essi si cita a titolo di mero esempio il secondo
      link:
      Peraltro, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo
      carattere distintivo intrinseco in quanto non documenta come sia compreso e percepito da
      parte dei consumatori di riferimento.
      Le argomentazioni e documenti presentati dal richiedente non sono riusciti a convincere
      l’Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un’effettiva
      indicazione dell’origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab
      initio. I documenti dimostrano soltanto che il segno appare usato dal richiedente ma ciò non
      implica e non prova in alcun modo che il consumatore di riferimento lo percepisca come
      segno distintivo dei servizi obiettati.
      Il richiedente sostiene che determinati terzi, più in particolare i suoi concorrenti, non
      avrebbero bisogno di utilizzare il segno controverso per designare i servizi oggetto della
      domanda. Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della
      direttiva 89/104, che corrisponde all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non dipende
      dall’esistenza di un imperativo di disponibilità concreto, attuale o serio (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39). Ad ogni modo, come dimostrato nei paragrafi
      precedenti, esiste un uso attuale e concreto del segno da parte di terzi per servizi identici e
      affini.
      Infine, per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla
      giurisprudenza consolidata:
      il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che
      è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la
      cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
      conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
      europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente
      normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione
      non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
      addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello
      stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale
      decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata
      con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica
      nella quale trae origine il segno verbale controverso.
      (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
      Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalle decisioni nazionali cui fa
      riferimento il richiedente.
      Pagina 8 di 10
      In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a
      registrazioni nazionali degli Stati membri (Italia) che non hanno l’inglese come lingua e in cui
      il segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta l’UE
      (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40). Neppure è pertinente il riferimento a
      registrazioni nazionali del Regno Unito, cioè un paese terzo all’Unione Europea, che
      ammette la registrazione di un marchio in base a criteri e regolamenti nazionali diversi.
      Inoltre, i casi italiano e del Regno Unito citati dal richiedente non sono direttamente
      confrontabili con l’attuale domanda in quanto in quei casi si tratta di marchi figurativi e non di
      parola, e incorporano anche elementi verbali aggiuntivi diversi.
      IV. Conclusioni
      Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e
      articolo 7, paragrafo 2 RMUE la domanda di MUE n. 018793181 è dichiarata descrittiva e
      non distintiva in tutti i paesi dell’Unione europea per i seguenti servizi:
      Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi
      pubblicitari, di marketing e promozionali; Marketing; Marketing degli eventi;
      Noleggio di stand per la vendita; Promozione di eventi speciali;
      Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Organizzazione di
      eventi a scopo commerciale e pubblicitario; Organizzazione e conduzione
      dieventi promozionali di marketing per conto terzi; Organizzazione di eventi,
      esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e
      pubblicitari; Promozione della vendita di prodotti e servizi per conto terzi
      attraverso eventi promozionali; Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e
      di marketing; Consulenza in materia di marketing; Sviluppo di strategie e
      concetti di marketing; Ricerche di mercato e studi di marketing;
      Organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o
      pubblicitario; Pubblicità; Organizzazione di fiere; Noleggio di materiali
      pubblicitari; Noleggio di spazi pubblicitari; Franchising (Consulenza
      aziendale in materia di -); Consulenza aziendale in materia di franchising;
      Consulenza gestionale in materia di franchising; Assistenza aziendale in
      materia di franchising; Consulenza nella gestione di imprese in franchising;
      Assistenza nella gestione di aziende in franchising; Servizi di franchising
      che forniscono assistenza aziendale; Fornitura di consulenza aziendale in
      materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali in materia di
      franchising; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising;
      Assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; Assistenza
      in gestione aziendale nel campo del franchising; Consulenza aziendale in
      materia di franchising di ristoranti; Assistenza aziendale in materia di
      costituzione di franchising; Servizi di consulenza aziendale in materia di
      franchising; Franchising (Servizi di consulenza aziendale in materia di -);
      Servizi di consulenza in materia di pubblicità per franchising; Servizi di
      consulenza gestionale aziendale in materia di franchising; Servizi di
      consulenza (Affari -) in materia di conduzione di franchising; Fornitura di
      assistenza [affari] nella gestione di attività in franchising; Servizi di
      franchising che forniscono assistenza in materia di marketing; Assistenza
      nella gestione aziendale nell’ambito di un contratto di franchising; Servizi di
      consulenza (Affari -) relativi all’apertura di attività in franchising; Fornitura di
      Pagina 9 di 10
      assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; Assistenza
      nella commercializzazione di prodotti nell’ambito di un contratto di
      franchising; Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il
      funzionamento di franchising.
      Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione
      di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo e ricreativo; Servizi
      relativi a educazione e divertimento; Formazione in catering;
      Organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti; Servizi di
      consulenza e informazione inerenti la preparazione, l’organizzazione e la
      realizzazione di concerti; Servizi di discoteche; Consulenza in materia di
      pianificazione di eventi speciali; Organizzazione di eventi per scopi culturali
      e ricreativi; Servizi di divertimento sotto forma d’organizzazione di eventi
      ricreativi sociali; Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi
      d’intrattenimento tramite reti online e internet; Eventi ricreativi;
      Organizzazione di festival; Organizzazione di festival a scopo ricreativo;
      Organizzazione di festival per scopi culturali; Organizzazione di festival per
      scopi didattici; Organizzazione di festival di carattere ricreativo; Servizi
      legati a festival musicali; Organizzazione di feste; Organizzazione di feste
      per scopi ricreativi; Organizzazione di feste per scopi didattici;
      Organizzazione di feste per uso ricreativo; Organizzazione di feste a scopo
      culturale; Organizzazione di spettacoli musicali; Organizzazione di concerti;
      Organizzazione di concerti musicali; Concerti musicali; Servizi relativi a
      concerti musicali; Gestione di concerti; Gestione di discoteche; Servizi di
      club [discoteche]; Discoteche; Istruzione in materia di gestione aziendale in
      franchising.
      Classe 43 Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili
      per l’allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e
      bevande; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di
      ristorazione; Catering; Servizi di catering; Servizi di catering mobile; Servizi
      di catering aziendale; Servizi di catering esterno; Catering di alimenti e
      bevande per ricevimenti; Catering di alimenti e bevande per banchetti;
      Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di cibi e
      bevande a ospiti; Servizi di consulenza in tema di catering;
      Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar; Noleggio
      d’attrezzature da bar; Bar.
      A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei
      confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi
      dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
      a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua
      della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione
      scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il
      ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720
      EUR.
      Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini
      dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e
      dell’articolo 2, paragrafo 2, REMUE.
  • Marchio descrittivo respinto a livello comunitario 15-05-2023

    Marchio descrittivo respinto a livello comunitario 15-05-2023

    il segno RICOTA’ rimanderebbe inevitabilmente a RICOTTA per cui il marchio è descrittivo per creme spalmabili a base di formaggio.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 15/05/2023
    ******************
    ***********************
    ********************
    ITALIA
    Fascicolo nº: *******************
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    ********************
    **********************
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 24/01/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 29 Salse al formaggio; Creme da spalmare a base di formaggio; Creme da
    spalmare a base di latticini.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    Carattere descrittivo
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua spagnola attribuirebbe al segno il
    significato seguente: ricotta
    Il suddetto significato del termine «RICOTA’», contenuto nel marchio, è supportato dal
    seguente dizionario.
    RICOTA Del it. ricotta. (informazioni estratte dal dizionario RAE in data 24.01.2023
    all’indirizzo: https://dle.rae.es/ricota) Traduzione non ufficiale all’italiano: dall´italiano ricotta
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti obbiettati sono salse/creme di ricotta o che la contengono. Pertanto, nonostante
    alcuni elementi stilizzati costituiti dalla presenza di un piccolo segno di colore rosso vicino
    alla lettera “A” e la distribuzione della parola su tre livelli, il consumatore di riferimento
    percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul tipo e composizione dei prodotti
    obbiettati.
    Assenza di carattere distintivo
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di
    stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
    marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
    marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si
    richiede la protezione.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
    Pagina 3 di 3
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018808599 è
    respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.

  • MARCHIO non distintivo nel settore EVENTI  CULTURALI

    MARCHIO non distintivo nel settore EVENTI CULTURALI

    Italia Eventi Group verrebbe percepito semplicemente come un’indicazione non distintiva che i servizi sono prestati da un’organizzazione o
    azienda italiana specializzata nella realizzazione di avvenimenti, culturali, sportivi etc. Per tale motivo non è un segno distintivo per cui non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 11/05/2023
    ****************************************
    ***********************

    ITALIA
    Fascicolo nº: *******************************
    Vostro riferimento:
    Marchio: Italia Eventi Group
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente:**********************************
    ************************************
    *****************************************
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 18/02/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 35 Assistenza e consulenza in materia d’organizzazione aziendale; Assistenza e consulenza in materia di organizzazione e gestione delle attività commerciali; Consulenza aziendale in materia di amministrazione di tecnologie dell’informazione; Consulenza aziendale in materia di franchising di ristoranti; Consulenza gestionale aziendale in materia di imprese di produzione; Consulenza in materia di vendita di imprese; Consulenza in materia di efficienza aziendale; Consulenza in materia di cessione di aziende; Aste immobiliari; Consulenza in materia di pubblicità; Marketing degli eventi; Organizzazione e realizzazione di eventi commerciali;
    Promozione di eventi speciali; Organizzazione e attuazione di eventi
    promozionali; Direzione di eventi commerciali.

    Classe 36 Affitto di appartamenti e uffici; Affitto di appartamenti, studi e stanze; Affitto di locali commerciali; Organizzazione di contratti di locazione per l’affitto di proprietà commerciali.
    Classe 41 Organizzazione di eventi di intrattenimento; Pubblicazione di calendari di eventi; Realizzazione di eventi culturali; Eventi ricreativi; Organizzazione di eventi sportivi; Organizzazione di eventi culturali e artistici.
    Classe 43 Catering di alimenti e bevande per banchetti; Catering di alimenti e bevande
    per ricevimenti; Servizi di catering; Servizi di catering esterno; Affitto
    d’illuminazioni per interni; Affitto di mobili per esposizioni; Affitto di mobili per presentazioni; Affitto di mobili, tovaglie e suppellettili per apparecchiare;
    Affitto di sedie per interni; Affitto di tappeti; Affitto di tavoli per interni;
    Noleggio d’attrezzature da bar; Noleggio di apparecchi di illuminazione;
    Noleggio di mobili per conferenze; Noleggio di stoviglie; Noleggio di tavoli e
    sedie.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai servizi per i quali si richiede la
      protezione, attribuirebbe al segno il significato di “associazione spettacoli repubblica
      italiana. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da
      Vocabolario online Treccani in data 17/02/2023 all’indirizzo
      https://www.treccani.it/enciclopedia/italia/, https://www.treccani.it/vocabolario/evento,
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/group).
    • Il termine “GROUP” è un termine inglese di base, compreso e conosciuto da tutti i
      consumatori nell’Unione Europea, ivi inclusi gli italiani, come stabilito anche dalla
      giurisprudenza dei tribunali europei: “In primo luogo, per quanto riguarda i termini
      «media group», si deve considerare, infatti, che una parte considerevole del pubblico
      di riferimento li comprenderà, in quanto fanno parte del vocabolario di base della
      lingua inglese” (traduzione dell’Ufficio) 26/10/2017, T- 331/16, hello media group
      (fig.) / HELLO! (fig.), Classi 9, 35 e 42, EU:T:2017:760, § 39.
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Italia Eventi Group» semplicemente
      come un’indicazione non distintiva che i servizi sono prestati da un’organizzazione o
      azienda italiana specializzata nell’organizzazione, predisposizione e realizzazione di
      avvenimenti, come ad esempio di manifestazioni sportive, spettacoli di danza,
      convegni culturali, ricevimenti e banchetti, (Classi 41 e 43), nonché nelle attività a ciò
      collegate e funzionali, come l’affitto di locali commerciali (Classe 36), l’assistenza e
      consulenza in materia d’organizzazione aziendale nel settore del catering (Classe
      35). Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
      un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
      relativa a natura e origine geografica dei servizi.
    • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      Pagina 3 di 3
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018824165 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.
  • Rifiuto di un marchio settore alimentare – Alicante 02-05-2023

    Rifiuto di un marchio settore alimentare – Alicante 02-05-2023

    Il consumatore percepirebbe il marchio TUSCANY TRUFFLES come indicativo dell’informazione che i prodotti Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo sono o contengano tartufi che provengono dalla Toscana. Pertanto, il segno descrive il tipo, la qualità e l’origine geografica dei prodotti.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 02/05/2023
    ******************
    V*************
    *******************
    ITALIA
    Fascicolo nº: **************
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ****************
    *****************
    *****************
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 02/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)
    e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 29 Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo
    (creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo;
    Oli a base di tartufo.
    Classe 30 Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste
    alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 4
    Classe 31 Tartufi freschi.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore/consumatrice medio di lingua inglese
    attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente: Tartufi
    Toscani/tartufi che provengono dalla Toscana.
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tuscany
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/truffle
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti obiettati (Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo
    (creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo; Oli a base di
    tartufo; Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste
    alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi; Tartufi freschi.) sono o contengo
    tartufi toscani/tartufi che provengono dalla Toscana. Pertanto, il segno descrive il tipo, la
    qualità e l’origine geografica dei prodotti.
    Assenza di carattere distintivo
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Benché il segno « » contenga determinati elementi figurativi che gli
    conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
    carattere distintivo il marchio nel suo insieme. La riproduzione del giglio, che è il simbolo
    della città di Firenze ed è in generale associato alla Toscana, non è sufficiente a dotare il
    segno di carattere distintivo. Il termine ‘TUSCANY’ è di dimensioni molto più grandi rispetto
    al resto degli elementi figurativi/verbali presenti nel segno ed è il primo elemento che capta
    l’attenzione del consumatore. Sotto il termine ‘TUSCANY’ vi è il termine ‘TRUFFLES’.
    Questa combinazione, nella sua totalità non fa altro, che confermare il carattere descrittivo e
    non distintivo tra i prodotti rivendicati è l’origine geografica degli stessi. Nulla nel modo in cui
    tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale
    in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    Pagina 3 di 4
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b). c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018791182 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 29 Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo
    (creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo;
    Oli a base di tartufo.
    Classe 30 Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste
    alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi.
    Classe 31 Tartufi freschi.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 29 Piatti pronti, principalmente a base di verdure; Pasti pronti surgelati
    principalmente a base di ortaggi.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • MARCHIO settore legale rifiutato perchè descrittivo

    MARCHIO settore legale rifiutato perchè descrittivo

    LIEN” è l’acronimo, in italiano, francese e inglese, dei valori dello studio legale: Libertà, Innovazione, Empatia, Novità. Inoltre, “LIEN” in francese
    significa “legame”.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 26/04/2023
    **************
    ********************
    *****************
    ITALIA
    Fascicolo nº: **********************
    Vostro riferimento:
    Marchio: LIEN
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ********************
    ************
    ***********************
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 23/11/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 45 Servizi giuridici; Servizi di assistenza legale; Servizi forensi (avvocato);
    Consulenze e rappresentanza legale; Consulenza in materia di
    contenziosi; Consulenza in proprietà intellettuale; Consulenze in tema di
    gestione di proprietà intellettuale e diritti d’autore; Iscrizione, gestione e
    valutazione di diritti d’autore e di proprietà industriale; Servizi di arbitrato.

    L’obiezione è stata sollevata per i servizi sopra indicati della Classe 45 che, dopo le
    modifiche dovute a richiesta di limitazione del richiedente del 16/01/2023, sono i seguenti:
    Classe 45 Servizi giuridici in materia di proprietà intellettuale; Servizi forensi
    (avvocato) in materia di proprietà intellettuale; Consulenze e
    rappresentanza legale in materia di proprietà intellettuale; Consulenza in
    materia di contenziosi in materia di proprietà intellettuale; Consulenza in
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 5
    proprietà intellettuale; Consulenze in tema di gestione di proprietà
    intellettuale e diritti d’autore; Iscrizione, gestione e valutazione di diritti
    d’autore e di proprietà industriale; Servizi di arbitrato in materia di proprietà
    intellettuale.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua inglese, incluso un professionista del settore legale e
      giuridico, in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al
      segno il significato di “diritto di mantenere il possesso della proprietà di un altro in
      attesa dell’estinzione di un debito”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario
      inglese (informazioni estratte in data 22/11/22 da Collins English Dictionary
      all’indirizzohttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lien,
      https://www.wordreference.com/enit/lien).
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i servizi rivendicati nella domanda di marchio sono servizi di tipo legale e
      giuridico, relativi a, specializzati in o resi nel settore dei diritti di ritenzione di beni
      altrui, come ipoteche, pegni e garanzie giuridiche. Pertanto, il segno descrive il tipo e
      l’oggetto dei servizi.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/01/2023, che possono essere
      sintetizzate come segue.
    1. “LIEN” è l’acronimo, in italiano, francese e inglese, dei valori dello studio legale:
      Libertà, Innovazione, Empatia, Novità (Allegato 1). Inoltre, “LIEN” in francese
      significa “legame”. Infine, l’attività che contraddistingue è focalizzata solo sulla
      proprietà intellettuale.
    2. L’Ufficio ha registrato altri marchi in base a principi applicabili mutatis mutandis alla
      domanda in esame (lista acclusa in Allegato 3).
    3. Come giustamente evidenziato dall’Ufficio, la parola “LIEN”, peraltro non di uso
      comune, ha un significato estremamente preciso e fa riferimento specificatamente ad
      ipoteche, pegni e garanzie giuridiche. Poiché i servizi rivendicati sono circoscritti alla
      proprietà intellettuale, il concetto di “diritto di mantenere il possesso della proprietà di
      un altro in attesa dell’estinzione di un debito”, espresso dal marchio, non è una
      caratteristica oggettiva, intrinseca, inerente e permanente di tali servizi che possa
      essere facilmente riconoscibile dal pubblico come descrittiva di essi. Nonostante non
      si possa escludere qualsiasi legame o associazione tra il marchio “LIEN” e dei servizi
      giuridici in materia di proprietà intellettuale, la distanza concettuale è tale che non si
      può ragionevolmente prevedere che tale caratteristica verrà effettivamente
      riconosciuta dal pubblico come descrittiva del servizio. Inoltre, parte dei servizi
      rivendicati è di tipo gestionale e amministratico.
      III. Motivazione
      Pagina 3 di 5
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Il richiedente sostiene che il segno sia l’acronimo di alcune parole e abbia un altro significato
      in francese. Pertanto, non sarebbe descrittivo o non distintivo per una parte dei consumatori
      dell’UE. Tuttavia, va considerato che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai
      sensi del diritto dell’Unione europea e deve essere interpretato sulla base di una norma
      comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se
      esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, anche se il segno è
      non descrittivo o distintivo per la maggior parte dei consumatori dell’UE, per essere escluso
      dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo
      in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343,
      § 57).
      Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua
      inglese all’interno dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi
      Pagina 4 di 5
      dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
      L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “LIEN” in relazione ai servizi
      rivendicati che consistono in servizi legali e giuridici resi nell’ambito della proprietà
      intellettuale, cioè un settore in cui si possono applicare garanzie, privilegi e altri diritti di
      possesso sulla proprietà altrui sino all’estinzione di un debito. Il richiedente non ha
      argomentato in maniera convincente che il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco
      rispetto ai servizi oggetto di obiezione.
      L’Ufficio prende atto che il richiedente concorda che il segno “LIEN” in inglese significa diritto
      di mantenere il possesso della proprietà di un altro in attesa dell’estinzione di un debito,
      come sono ipoteche e pegni. Pertanto il punto è pacifico.
      Il richiedente sostiene che la caratteristica descritta dal segno di cui è richiesta la
      registrazione non è essenziale, oggettiva, intrinseca, inerente e permanente a tali servizi e
      che possa essere facilmente riconoscibile dal pubblico come descrittiva di essi. Tuttavia,
      come risulta dalle parole «altre caratteristiche», il precedente elenco di voci all’articolo 7,
      paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è esaustivo. In linea di principio, qualsiasi caratteristica
      dei prodotti e servizi deve portare a un rigetto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
      RMUE. Non importa se le caratteristiche dei prodotti o servizi siano commercialmente
      essenziali o meramente accessorie o se esistano sinonimi. Alla luce dell’interesse generale
      sotteso alla detta norma, qualsiasi impresa deve poter utilizzare liberamente tali segni o
      indicazioni per descrivere una qualsiasi caratteristica dei suoi prodotti, a prescindere dalla
      sua importanza sul piano commerciale (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
      § 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). Peraltro, come anche
      riconosciuto dal richiedente, l’ipoteca e il pegno possono concernere diritti di proprietà
      intellettuale e ciò rende tale caratteristica oggettiva, intrinseca, inerente e permanente
      rispetto ai servizi rivendicati. Il fatto che ciò possa essere infrequente (ma non è stato
      provato dal richiedente) non esclude che il segno rappresenti una caratteristica di tali servizi.
      Il richiedente sostiene che il pubblico in generale non percepirà il significato descrittivo del
      segno. Tuttavia, i termini che hanno un significato tecnico specifico possono anche essere
      descrittivi delle caratteristiche di prodotti/servizi. In tali casi, non è necessario dimostrare che
      il significato del termine è immediatamente evidente per tutti i consumatori interessati a cui i
      prodotti/servizi possono essere indirizzati. È sufficiente che il termine sia inteso per essere
      utilizzato, o possa essere inteso da parte del pubblico di riferimento, come descrizione o
      caratteristica dei prodotti/servizi per i quali si richiede protezione (18/11/2015, T-558/14,
      TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 23, 50).
      Come l’Ufficio ha già dimostrato nelle spiegazioni e nelle prove contenute nella lettera di
      obiezione, il segno può essere inteso almeno da un professionista del settore legale e
      giuridico in modo descrittivo; ciò è sufficiente per giustificare un rigetto ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.
      Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili in classe 45,
      come ad esempio i MUE n. 009448325 DISCOVERY ACCESS”, n. 014888911
      CLAIMXPERIENCE, n. 017968687 Lease IT LEASE CONTRACTS REINVENTED, etc.
      Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla
      registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una
      competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla
      registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata
      unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base
      della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47;
      09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      Pagina 5 di 5
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Nonostante quanto sopra, l’Ufficio ha tenuto conto dei precedenti casi citati dal ricorrente.
      Tuttavia, l’Ufficio non li considera direttamente comparabili al segno richiesto in quanto
      nessuno comprende lo stesso elemento verbale ma altri che differiscono da quelli del segno
      in esame. Infine, il mercato, la percezione dei consumatori e la prassi dell’Ufficio si evolvono
      nel tempo e la maggior parte degli esempi citati dalla richiedente sono marchi registrati dieci
      o più anni fa. L’Ufficio, dunque, non concorda che le precedenti decisioni menzionate dal
      richiedente implichino circostanze di fatto equivalenti relative al carattere distintivo dei segni
      e ritiene che tale argomento non sia stato dimostrato dal richiedente.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018784586 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • Marchio Comunitario descrittivo respinto – Alicante 28-03-2023

    Marchio Comunitario descrittivo respinto – Alicante 28-03-2023

    Per una realtà che produce in classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra ceramica, il termine “GLASSCORD” che tradotto è “corda di vetro”, è un termine descrittivo perché facilmente riconducibile al materiale con cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 28/03/2023
    *************************
    ****************
    *****************
    *************
    Fascicolo nº: ******************+
    Vostro riferimento: SQ7577AB/mb
    Marchio: GLASSCORD
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: *****************
    ********************
    ***********
    ***************
    I. Sintesi dei fatti
    In data 09/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra
    ceramica ad uso di guarnizioni industriali di tenuta statiche e dinamiche;
    Trecce di filati sintetici e naturali trattate con materiali speciali (carbonio puro,
    carbone, fibra aramidica, PTFE e altri) per l’isolamento e la protezione di
    condotti, macchine e motori, apparecchiature industriali, forni, fornaci, caldaie;
    Valvole, tubi flessibili in PTFE e altri materiali sintetici rinforzati con guaine
    metalliche e guaine di altri materiali; Caucciù, guttaperca, gomma, mica,
    prodotti in tali materie non compresi in altre classi; Prodotti in materie
    plastiche semi-lavorate; Materie per turare, stampare e isolare; Tubi flessibili
    non metallici; Gomma per rigeneramento dei pneumatici; Materie di
    imbottitura in caucciù o in materie plastiche; Barriere galleggianti anti
    inquinamento.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
    consumatore di riferimento, che è sia il consumatore medio che quello specializzato
    nel caso in esame, percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali
    si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore di lingua inglese sopra
    identificato, attribuirebbe al segno il significato seguente: corda di vetro.
    • Il suddetto significato del termine «GLASSCORD», di cui il marchio è composto, è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/cord
    https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/glass_1?q=glass
    • Si rileva inoltre come nel mercato il termine GLASS CORD venga utilizzato per
    identificare un materiale in cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro dai molteplici
    usi che sono direttamente o indirettamente riconducibili a quelli rivendicati dalla
    domanda in esame. Si vedano in tal senso si vedano i seguenti link, tutti consultati in
    data 09/12/2022.
    https://www.ecfibreglasssupplies.co.uk/glass-cord
    http://draftingeditor.prod.oami.eu/#/app/6392c9fb1bd21412a87e5c9f
    https://www.ngfglasscord.com/en-gb/glasscord-products/high-tensile-strength-glass-cords#
    https://www.siltex.eu/glassfibrecord.html
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti oggetto di rifiuto sono o contengono corda di vetro o corda in fibra d
    vetro. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti.
    • Si sottolinea come i link citati dimostrino direttamente o indirettamente come il
    materiale in questione venga usato per prodotti di vario tipo, fra cui quelli oggetto di
    rifiuto, che possono essere tutti realizzati in corda di vetro.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.

    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018788811 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.
    Michele M. BENEDETTI – ALOISI

  • Rifiuto di un marchio comunitario nel settore profumi – Alicante 26-02-2023

    Rifiuto di un marchio comunitario nel settore profumi – Alicante 26-02-2023

    AULIRE verrebbe percepito dal consumatore come prodotto in grado di emanare profumo per cui per il prodotto profumo sarebbe descrittivo e nn distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 26/02/2023
    *********************************
    *******************************************
    ************************************
    **********************
    Fascicolo nº: ********************************
    Vostro riferimento: aulire
    Marchio: AULIRE
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ************************
    ****************************************
    *********************
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 19/09/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 3 Profumi; Profumi solidi; Profumi liquidi; Aromi per profumi; Profumi per
    ambiente; Profumi per cartone; Estratti di profumi; Profumi per ceramiche;
    Prodotti per fumigazioni [profumi]; Oli naturali per profumi; Profumi per uso
    industriale; Basi per profumi di fiori; Oli per profumi e fragranze; Profumi per
    ambienti in spray; Assortimento di profumi al cedro; Oli essenziali come
    profumi per il bucato; Detergenti; Gel detergenti; Lozioni detergenti; Maschere
    detergenti; Creme detergenti; Spray detergenti; Oli detergenti; Schiume
    detergenti; Balsami detergenti; Solventi detergenti emulsionanti; Detergenti in
    schiuma; Detergenti per mani; Detergenti per il viso; Creme detergenti non
    medicate; Detergenti per le mani; Salviette imbevute di sostanze detergenti;
    Lozioni detergenti per la pelle; Creme detergenti per la pelle; Maschere
    detergenti per il viso; Schiume detergenti per il corpo; Detergenti per il viso
    [cosmetici]; Detergenti per la pelle [cosmetici]; Prodotti detergenti per uso
    personale; Detergenti in crema (Non medicati -); Saponette detergenti per il
    corpo; Detergenti per l’acne, cosmetici; Prodotti detergenti per gli occhi
    Prodotti detergenti per l’igiene personale; Detergenti per la pelle [non
    medicati]; Prodotti detergenti sotto forma di schiume; Prodotti detergenti per l’igiene dentale; Salviettine detergenti per l’igiene femminile; Salviette
    imbevute di detergenti per la pelle; Emulsioni detergenti senza sapone per il corpo; Latti detergenti per la cura della pelle; Detergenti per il viso [per uso cosmetico]; Spray rinfrescanti e detergenti per la pelle; Salviette per neonati
    impregnate di prodotti detergenti; Detergenti per uso igienico intimo
    personale, non medicanti; Detergenti intimi personali per l’igiene e per
    deodorare; Salviette usa e getta imbevute di prodotti detergenti per l’utilizzo
    sul viso; Cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Fard cosmetici;
    Mousse [cosmetici]; Cosmetici abbronzanti; Oli cosmetici; Cosmetici e
    preparati cosmetici; Saponi cosmetici; Colori cosmetici; Cosmetici funzionali;
    Cosmetici naturali; Cosmetici organici; Oli minerali [cosmetici]; Barriere solari
    [cosmetici]; Gel abbronzanti [cosmetici]; Preparati autoabbronzanti
    [cosmetici]; Cosmetici non medicati; Creme tonificanti [cosmetici]; Gel
    idratanti [cosmetici]; Creme autoabbronzanti [cosmetici]; Oli doposole
    [cosmetici]; Oli abbronzanti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Lozione
    abbronzante [cosmetici]; Prodotti cosmetici abbronzanti; Preparati
    abbronzanti [cosmetici]; Concentrati idratanti [cosmetici]; Lozioni
    autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti solari [cosmetici];
    Prodotti idratanti [cosmetici]; Cipria compatta [cosmetici]; Prodotti cosmetici
    decorativi; Preparati cosmetici rassodanti; Creme fluide [cosmetici]; Cosmetici
    contenenti cheratina; Cosmetici contenenti pantenolo; Cosmetici per bambini;
    Preparati emollienti [cosmetici]; Schermo solare totale [cosmetici]; Gel dopo
    sole (cosmetici); Salviette imbevute di cosmetici; Creme da notte [cosmetici];
    Cosmetici per uso dermatologico; Cosmetici per uso personale; Cosmetici per
    le ciglia; Cosmetici venduti in kit; Cosmetici per gli occhi; Cosmetici colorati
    per occhi; Cosmetici per le labbra; Cosmetici contenenti acido ialuronico;
    Colori cosmetici per bambini; Creme di protezione solare [cosmetici]; Creme
    per il corpo [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di oli; Maschere per la pelle
    [cosmetici]; Prodotti cosmetici per i capelli; Cosmetici sotto forma di latti;
    Cosmetici sotto forma di creme; Preparati cosmetici per il bagno; Cosmetici
    sotto forma di fard; Colori cosmetici per la pelle; Tonici per il viso [cosmetici];
    Idratanti per il viso [cosmetici]; Gel cosmetici per gli occhi; Protettivi per le
    labbra [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di polveri; Cosmetici sotto forma di
    lozioni; Cosmetici sotto forma di ombretti; Cosmetici sotto forma di gel; Oli per
    il corpo [cosmetici]; Esfolianti per il viso [cosmetici]; Prodotti cosmetici per il
    viso; Prodotti cosmetici di make-up; Oli cosmetici per l’epidermide; Balsami
    per la pelle [cosmetici]; Scrub cosmetici per il corpo; Tinte per le labbra
    [cosmetici]; Prodotti cosmetici per la doccia; Prodotti detergenti per
    ammorbidire [cosmetici]; Smalto di base per unghie [cosmetici]; Rossetti a
    schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti a schermo solare totale [cosmetici];
    Prodotti rinforzanti per le unghie [cosmetici]; Preparati per schiarire la pelle
    [cosmetici]; Cosmetici per la cura della pelle; Eye liner [cosmetici] per gli
    occhi; Oli a schermo solare totale [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento
    delle rughe; Composti schiarenti per la pelle [cosmetici]; Protezioni solari per
    le labbra [cosmetici]; Maschere in tessuto per usi cosmetici; Prodotti di
    protezione per le labbra [cosmetici]; Oli per la cura della pelle [cosmetici];
    Cosmetici per il trattamento della pelle secca; Prodotti cosmetici per la cura

    della pelle; Salviette per il viso imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per la cura del corpo; Cosmetici per proteggere la pelle dalle scottature solari;
    Preparati cosmetici per l’igiene orale e dentaria; Prodotti cosmetici per il
    bagno e la doccia; Creme per il viso e il corpo [cosmetici]; Gel per il viso e il
    corpo [cosmetici]; Prodotti cosmetici per migliorare la qualità della pelle;
    Salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per i capelli e il cuoio capelluto.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e
      servizi per i quali si richiede la protezione con il significato di “emanare profumo,
      profumare”. Ciò è stato supportato dai riferimenti di dizionario italiano (estratti da Il
      Nuovo De Mauro in data 19/09/2022 all’indirizzo
      https://dizionario.internazionale.it/parola/aulire).
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i prodotti cosmetici di Classe 3 emanano profumo o profumano. Pertanto, il
      segno descrive il tipo e la funzione dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/10/2022, che possono essere
      sintetizzate come segue.
    1. Si comprende che il verbo “aulire” significa “odorare, emanare profumo”, ma si contesta
      che AULIRE sia una parola di uso corrente. “AULIRE”, di derivazione latina, è una voce
      verbale forbita e arcaica, in disuso nell’accezione indicata dall’Ufficio e nella percezione del
      consumatore medio non suggerirà alcuna descrizione chiara e univoca.
    2. Solo i termini interamente descrittivi per i quali sussiste un’esigenza d’uso
      ragionevolmente evidente e prevedibile dovrebbero essere esclusi dalla registrazione. Ciò
      non è il caso del vocabolo AULIRE che, oltre al suo uso in un verso poetico di quasi due
      secoli orsono, non è stato MAI utilizzato dal pubblico o dai concorrenti come termine
      descrittivo.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “AULIRE” in relazione ai prodotti
      obiettati che consistono in profumi, oli, creme, detergenti per la pelle, prodotti e preparati
      cosmetici di vario genere, cioè articoli comunemente profumati, per profumare o che
      lasciano un gradevole odore. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che
      il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di obiezione.
      L’Ufficio prende atto che il richiedente concorda che il segno “AULIRE” in italiano significa
      ‘Emanare profumo, profumare’. Pertanto il punto è pacifico.
      Il richiedente, tuttavia afferma che si tratta di un verbo desueto, il cui uso è solo poetico e
      relegato alla poesia sino al 1800. Il verbo sarebbe inesistente nel linguaggio corrente e nello
      spirito del consumatore italiano medio cosicché “AULIRE” non sarebbe chiaramente e
      inequivocabilmente descrittivo di caratteristiche dei prodotti interessati.
      L’Ufficio dissente. Come dimostrato dalla presenza sui dizionari italiani citati dall’Ufficio e dal
      richiedente, il termine “AULIRE” è una parola esistente nel vocabolario attuale della lingua
      italiana, di fatto utilizzata, come confermato ad esempio dal Treccani: “È usato solo in
      poche forme, soprattutto nel pres. e imperf. indic.” (enfasi aggiunta). Il fatto che il suo uso sia
      prevalente in alcune forme non esclude la comprensione a priori del verbo, soprattutto della
      forma di base costituita dall’infinito, cioè “aulire”. Inoltre, l’uso di questo verbo da parte dei
      più grandi e riconosciuti poeti italiani è comune: ad esempio in Dante, Carducci e
      D’Annunzio, il quale ultimo ne fece un uso estesissimo in molte opere, non solo in una come
      erroneamente affermato dal richiedente. È noto che la poesia e i poeti italiani sono una parte
      essenziale dei corsi di italiano nelle scuole obbligatorie e, contrariamente a quanto affermato
      dal richiedente, il verbo ‘aulire’ è ivi sovente utilizzato. Si trovano inoltre online usi attuali in
      opere contemporanee di persone comuni, a sottolineare la diffusa conoscenza del termine
      (ad esempio: “Haiku aulente” https://www.rossovenexiano.com/blog/woodenship/haiku-
      Pagina 5 di 10
      aulente, “Fresca Aulente Estate” https://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2972019175759,
      “Ogni piccolo movimento” “https://ilmiolibro.kataweb.it/storiebrevi/417352/ogni-piccolomovimento/).
      Il richiedente sostiene che solo i termini interamente descrittivi per i quali sussiste
      un’esigenza d’uso ragionevolmente evidente e prevedibile dovrebbero essere esclusi dalla
      registrazione.
      La questione è mal posta. Come ricordato, sono, tra gli altri, esclusi dalla registrazione ai
      sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE i marchi composti esclusivamente da
      parole che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto, come
      nel caso in esame, la parola “AULIRE” che direttamente menziona una delle caratteristiche
      essenziali dei prodotti cosmetici obiettati, vale a dire quella di emanare odore o profumare.
      Dato il significato descrittivo del segno il termine deve poter essere liberamente usato da
      tutti, indipendentemente che lo sia già o risulti al momento prevedibile il suo uso.
      Perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
      lettera c), RMUE,
      non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
      detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
      registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
      domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
      tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
      essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
      dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
      quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
      prodotti o servizi di cui trattasi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)
      La Corte ha inoltre confermato che non spetta all’Ufficio dimostrare che segni simili vengono
      utilizzati sul mercato:
      [L]a Commissione di ricorso, laddove accerti l’assenza di carattere distintivo
      intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti
      dall’esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di
      prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto, dai
      consumatori di tali prodotti […]. In una siffatta ipotesi, la Commissione di ricorso
      non è obbligata a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica.
      (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
      È sulla base di tale esperienza acquisita che l’Ufficio sostiene che i consumatori interessati
      percepirebbero il segno oggetto della domanda di registrazione come non distintivo e non
      come il marchio di un determinato titolare. Poiché, nonostante l’analisi dell’Ufficio basata su
      tale esperienza, il richiedente sostiene che il marchio oggetto della domanda di registrazione
      sia distintivo, spetta al richiedente fornire informazioni solide e concrete per dimostrare che il
      marchio richiesto ha carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l’uso; si trova in una
      posizione di migliore per farlo, data la sua conoscenza approfondita del mercato
      (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
      A sostegno della sua tesi secondo cui il marchio oggetto della domanda di registrazione ha
      carattere distintivo nel settore del mercato interessato, il richiedente sostiene che il termine
      sia solo poetico e non attuale.
      Pagina 6 di 10
      Tuttavia, come dimostrato nei paragrafi precedenti, l’Ufficio ritiene che i suddetti argomenti e
      prove non siano sufficienti a confutare l’analisi dell’Ufficio perché, contrariamente a quanto
      tentato di dimostrare, il verbo “aulire” è un termine italiano corrente, ampiamente usato nella
      letteratura italiana ancorché principalmente poetica, ed è diffusamente conosciuto dal
      pubblico italiano grazie ai programmi scolastici durante gli studi obbligatori. Inoltre, se un
      termine è descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi non è necessario per il suo rifiuto
      che sussista anche un’esigenza ragionevolmente evidente e prevedibile che i concorrenti
      possano utilizzare un determinato termine al fine di descrivere talune caratteristiche dei
      propri prodotti.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018751784 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 3 Profumi; Profumi solidi; Profumi liquidi; Aromi per profumi; Profumi per
      ambiente; Profumi per cartone; Estratti di profumi; Profumi per ceramiche;
      Prodotti per fumigazioni [profumi]; Oli naturali per profumi; Profumi per uso
      industriale; Basi per profumi di fiori; Oli per profumi e fragranze; Profumi per
      ambienti in spray; Assortimento di profumi al cedro; Oli essenziali come
      profumi per il bucato; Detergenti; Gel detergenti; Lozioni detergenti; Maschere
      detergenti; Creme detergenti; Spray detergenti; Oli detergenti; Schiume
      detergenti; Balsami detergenti; Solventi detergenti emulsionanti; Detergenti in
      schiuma; Detergenti per mani; Detergenti per il viso; Creme detergenti non
      medicate; Detergenti per le mani; Salviette imbevute di sostanze detergenti;
      Lozioni detergenti per la pelle; Creme detergenti per la pelle; Maschere
      detergenti per il viso; Schiume detergenti per il corpo; Detergenti per il viso
      [cosmetici]; Detergenti per la pelle [cosmetici]; Prodotti detergenti per uso
      personale; Detergenti in crema (Non medicati -); Saponette detergenti per il
      corpo; Detergenti per l’acne, cosmetici; Prodotti detergenti per gli occhi;
      Prodotti detergenti per l’igiene personale; Detergenti per la pelle [non
      medicati]; Prodotti detergenti sotto forma di schiume; Prodotti detergenti per
      l’igiene dentale; Salviettine detergenti per l’igiene femminile; Salviette
      imbevute di detergenti per la pelle; Emulsioni detergenti senza sapone per il
      corpo; Latti detergenti per la cura della pelle; Detergenti per il viso [per uso
      cosmetico]; Spray rinfrescanti e detergenti per la pelle; Salviette per neonati
      impregnate di prodotti detergenti; Detergenti per uso igienico intimo
      personale, non medicanti; Detergenti intimi personali per l’igiene e per
      deodorare; Salviette usa e getta imbevute di prodotti detergenti per l’utilizzo
      sul viso; Cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Fard cosmetici;
      Mousse [cosmetici]; Cosmetici abbronzanti; Oli cosmetici; Cosmetici e
      preparati cosmetici; Saponi cosmetici; Colori cosmetici; Cosmetici funzionali;
      Cosmetici naturali; Cosmetici organici; Oli minerali [cosmetici]; Barriere solari
      [cosmetici]; Gel abbronzanti [cosmetici]; Preparati autoabbronzanti
      [cosmetici]; Cosmetici non medicati; Creme tonificanti [cosmetici]; Gel
      idratanti [cosmetici]; Creme autoabbronzanti [cosmetici]; Oli doposole
      [cosmetici]; Oli abbronzanti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Lozione
      abbronzante [cosmetici]; Prodotti cosmetici abbronzanti; Preparati
      abbronzanti [cosmetici]; Concentrati idratanti [cosmetici]; Lozioni

      autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti solari [cosmetici];
      Prodotti idratanti [cosmetici]; Cipria compatta [cosmetici]; Prodotti cosmetici
      decorativi; Preparati cosmetici rassodanti; Creme fluide [cosmetici]; Cosmetici
      contenenti cheratina; Cosmetici contenenti pantenolo; Cosmetici per bambini;
      Preparati emollienti [cosmetici]; Schermo solare totale [cosmetici]; Gel dopo
      sole (cosmetici); Salviette imbevute di cosmetici; Creme da notte [cosmetici];
      Cosmetici per uso dermatologico; Cosmetici per uso personale; Cosmetici per
      le ciglia; Cosmetici venduti in kit; Cosmetici per gli occhi; Cosmetici colorati
      per occhi; Cosmetici per le labbra; Cosmetici contenenti acido ialuronico;
      Colori cosmetici per bambini; Creme di protezione solare [cosmetici]; Creme
      per il corpo [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di oli; Maschere per la pelle
      [cosmetici]; Prodotti cosmetici per i capelli; Cosmetici sotto forma di latti;
      Cosmetici sotto forma di creme; Preparati cosmetici per il bagno; Cosmetici
      sotto forma di fard; Colori cosmetici per la pelle; Tonici per il viso [cosmetici];
      Idratanti per il viso [cosmetici]; Gel cosmetici per gli occhi; Protettivi per le
      labbra [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di polveri; Cosmetici sotto forma di
      lozioni; Cosmetici sotto forma di ombretti; Cosmetici sotto forma di gel; Oli per
      il corpo [cosmetici]; Esfolianti per il viso [cosmetici]; Prodotti cosmetici per il
      viso; Prodotti cosmetici di make-up; Oli cosmetici per l’epidermide; Balsami
      per la pelle [cosmetici]; Scrub cosmetici per il corpo; Tinte per le labbra
      [cosmetici]; Prodotti cosmetici per la doccia; Prodotti detergenti per
      ammorbidire [cosmetici]; Smalto di base per unghie [cosmetici]; Rossetti a
      schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti a schermo solare totale [cosmetici];
      Prodotti rinforzanti per le unghie [cosmetici]; Preparati per schiarire la pelle
      [cosmetici]; Cosmetici per la cura della pelle; Eye liner [cosmetici] per gli
      occhi; Oli a schermo solare totale [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento
      delle rughe; Composti schiarenti per la pelle [cosmetici]; Protezioni solari per
      le labbra [cosmetici]; Maschere in tessuto per usi cosmetici; Prodotti di
      protezione per le labbra [cosmetici]; Oli per la cura della pelle [cosmetici];
      Cosmetici per il trattamento della pelle secca; Prodotti cosmetici per la cura
      della pelle; Salviette per il viso imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per
      la cura del corpo; Cosmetici per proteggere la pelle dalle scottature solari;
      Preparati cosmetici per l’igiene orale e dentaria; Prodotti cosmetici per il
      bagno e la doccia; Creme per il viso e il corpo [cosmetici]; Gel per il viso e il
      corpo [cosmetici]; Prodotti cosmetici per migliorare la qualità della pelle;
      Salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per i
      capelli e il cuoio capelluto.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
      Classe 14 Gioielli; Gioielli smaltati; Gioielli cloisonné; Gioielli di strass; Pietre per gioielli;
      Gioielli in oro; Gioielli d’imitazione; Agata, ovvero gioielli; Gioielli di platino;
      Gioielli da corpo; Crocifissi come gioielli; Gioielli di ambra gialla; Perline per
      fare gioielli; Cabochons per fare gioielli; Gioielli per il corpo; Gioielli in metalli
      preziosi; Gioielli per il viso; Gioielli in metallo non prezioso; Gioielli con ricami
      in oro; Cabochon per la produzione di gioielli; Strass per la fabbricazione di
      gioielli; Ornamenti per le orecchie sotto forma di gioielli; Pietre preziose;
      Pietre preziose naturali; Spinelle [pietre preziose]; Pietre preziose sintetiche;
      Pietre preziose artificiali; Imitazioni di pietre preziose; Statuette in pietre
      Pagina 8 di 10
      preziose; Gioielleria contenente pietre preziose; Pietre preziose e
      semipreziose; Oggetti artistici in pietre preziose; Pietre artificiali [preziose e
      semipreziose]; Statuette ornamentali in pietre preziose; Pietre preziose allo
      stato grezzo; Articoli di gioielleria con pietre preziose; Pietre preziose
      semilavorate e loro imitazioni; Articoli di gioielleria in pietre preziose;
      Tanzanite sotto forma di pietre preziose; Statuette in pietre preziose o
      semipreziose; Gemelli in metalli preziosi con pietre preziose; Pietre preziose
      grezze e semilavorate e loro imitazioni; Articoli semilavorati in pietre preziose
      per la produzione di gioielleria; Pietre semipreziose; Pietre per gioielleria;
      Pietre fini [semipreziosi]; Pietre sintetiche per gioielleria; Statuette in pietre
      semipreziose; Articoli di gioielleria con pietre ornamentali; Gemelli in metalli
      preziosi con pietre semipreziose; Articoli di goielleria di moda in pietre
      semipreziose; Gemelli realizzati in metalli preziosi con pietre semipreziose;
      Ornamenti, fatti o rivestiti in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro
      imitazioni; Statue e statuette, fatte o rivestite in metalli preziosi o semipreziosi
      o in pietre, o loro imitazioni; Orologi; Piccoli orologi; Orologi sportivi; Orologi
      elettrici; Orologi elettronici; Orologi digitali; Orologi meccanici; Orologi
      ciondolo; Orologi automatici; Orologi da tasca; Orologi in oro; Braccialetti per
      orologi; Cinturini d’orologi; Orologi da polso; Cinturini di orologi; Cinturini per
      orologi; Parti di orologi; Catenelle per orologi; Catene di orologi; Orologi in
      genere; Orologi in miniatura; Orologi da viaggio; Orologi al quarzo; Orologi
      contenenti decorazioni; Orologi da donna; Orologi d’argento; Orologi di
      platino; Accessori per orologi; Orologi in oro placcato; Orologi in oro laminato;
      Braccialetti per orologi [cinturini]; Braccialetti e orologi combinati; Orologi e
      relative parti; Orologi in metalli preziosi; Orologi a carica solare; Orologi
      meccanici con carica automatica; Orologi da polso al quarzo; Orologi
      meccanici con carica manuale; Catene di orologi da tasca; Cinturini di orologi
      non in pelle; Orologi [da polso e da tasca]; Orologi in metalli preziosi o
      placcati; Braccialetti ad espansione in metallo per orologi; Orologi da polso e
      da tasca elettrici; Cinturini per orologi in metallo, pelle o plastica; Bigiotteria;
      Ornamenti di bigiotteria; Articoli di bigiotteria; Bigiotteria in plastica; Gioielleria,
      incluso bigiotteria e bigiotteria in plastica; Perle per creare bigiotteria; Articoli
      semipreziosi di bigiotteria; Bigiotteria per il corpo; Filati di metalli preziosi
      [bigiotteria].
      Classe 18 Borse; Borsette [borsette]; Borsette; Borsellini; Borse pieghevoli; Borse
      casual; Borse multiuso; Borse impermeabili; Borse souvenir; Borsellini
      multiuso; Borse a mano; Borse di stoffa; Borse a spalla; Borse da weekend;
      Borse da sera; Borse da spiaggia; Borse in pelle; Borse di tela; Borse a
      tracolla; Borse alla moda; Borse a secchiello; Borsette per signora; Borsette
      clutch piccole; Borselli da uomo; Borsette in pelle; Borsette da sera; Borsetta
      a sacchetto; Borsellini in pelle; Borse ricoperte di pelo; Borse lavorate a
      maglia; Borse in finta pelle; Borse da viaggio [pelletteria]; Borse morbide a
      tracolla; Borse in pelliccia sintetica; Borsette in finta pelle; Borsellini in metalli
      preziosi; Borse da viaggio in pelle; Borse con chiusura a cordoncino; Borselli
      a mano da uomo; Borsette da viaggio [in pelle]; Borsellini con chiusura a
      coulisse; Borse intrecciate non in metalli preziosi; Borse da viaggio in finta
      pelle; Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; Marsupi e borse da
      portare alla vita; Portamonete [pelletteria]; Portadocumenti [pelletteria];
      Astucci per chiavi [pelletteria]; Portafogli con scomparti per carte [pelletteria];
      Custodie in pelle; Portadocumenti in pelle; Portafogli in pelle; Valigie in pelle;
      Portamonete in pelle; Portadocumenti [prodotti in pelle]; Astucci in finta pelle;
      Astucci portachiavi in pelle; Custodie [prodotti in pelle]; Valigette
      portadocumenti in finta pelle; Astucci da viaggio in pelle; Astucci in pelle per
      chiavi; Borse e portafogli in pelle; Porta carte di credito in pelle; Custodie per
      chiavi in finta pelle; Portafogli per carte di credito in pelle.
      Classe 25 Abbigliamento; Pantaloncini [abbigliamento]; Coprispalle [abbigliamento]; Top
      [abbigliamento]; Abbigliamento casual; Cinture [abbigliamento]; Abbigliamento
      sportivo; Abbigliamento impermeabile; Abbigliamento formale; Abbigliamento
      ricamato; Abbigliamento da sera; Abbigliamento da mare; Giacche trapuntate
      [abbigliamento]; Abbigliamento di pelliccia; Abbigliamento in pelle;
      Abbigliamento da camera; Parti inferiori [abbigliamento]; Abbigliamento in
      seta; Abbigliamento in cashmere; Abbigliamento in peluche; Abbigliamento in
      lana; Abbigliamento da ragazza; Pantaloni kaki [abbigliamento];
      Abbigliamento da donna; Articoli di abbigliamento; Abbigliamento formale da
      sera; Giacche, ovvero abbigliamento sportivo; Scarpe per abbigliamento
      casual; Articoli di abbigliamento impermeabili; Abbigliamento in finta pelle;
      Articoli d’abbigliamento impermeabili; Abbigliamento per la pioggia; Articoli di
      abbigliamento tessuti; Capi d’abbigliamento ricamati; Articoli di abbigliamento
      per uomo; Completi in tre pezzi [abbigliamento]; Articoli di abbigliamento in
      lino; Articoli di abbigliamento per donna; Abbigliamento intimo e da notte;
      Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; Capi di
      abbigliamento per uomo, donna e bambino; Vestiti; Vestiti da sera; Vestiti da
      donna; Abiti; Abiti scamiciati; Abiti [completi]; Abiti da sera; Camicie per abiti;
      Scarpe; Scarpe eleganti; Scarpe basse; Scarpe in cuoio; Scarpe da donna;
      Scarpe di tela; Scarpe con tacco alto; Scarpe per il tempo libero; Scarpe di
      tela con suola di corda; Calzature; Ballerine [calzature]; Calzature da donna;
      Calzature da uomo; Calzature per il tempo libero; Calzature da uomo e da
      donna.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione.
  • MARCHIO NON DISTINTIVO RIFIUTATO – Alicante 28-02-2023

    MARCHIO NON DISTINTIVO RIFIUTATO – Alicante 28-02-2023

    Il marchio “Carattere Siculo” ad avviso dell’esaminatore EUIPO non è distintivo in quanto il consumatore finale lo tradurrebbe come “caratteristiche siciliane” per cui non distinguerebbe il prodotto vasellame da altri vasellami.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 28/02/2023

    *************************
    *******************
    *********************
    ****************
    Fascicolo nº: *********************
    Vostro riferimento:
    Marchio: Carattere Siculo
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: *****************

    ***************

    *******************
    *****************
    I. Sintesi dei fatti
    In data 30/05/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 21 Vasellame in ceramica; Stoviglie in ceramica; Statuette di porcellana, di
    ceramica, di terracotta o di vetro; Salvadanai in ceramica; Ornamenti in
    ceramica; Figurine di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro; Busti in
    porcellana, in ceramica, in maiolica, in terracotta o in vetro; Figurine
    [statuette] di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro.
    Classe 40 Lavorazione di ceramica.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
      «caratteristiche siciliane».
    • Il suddetto significato dei termini «Carattere Siculo», è stato supportato dalle seguenti
      definizioni del dizionario: https://www.treccani.it/vocabolario/carattere/
      https://www.treccani.it/vocabolario/siculo/
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Carattere Siculo» come un semplice
      messaggio promozionale, che indica che i prodotti e i servizi in questione sono di origine
      siciliana e/o possiedono caratteristiche siciliane.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Al richiedente è stata concessa una proroga di due mesi del termine entro cui rispondere
      all’irregolarità e ha presentato le sue osservazioni il 21/07/2022 e il 03/11/2022, che possono
      essere sintetizzate come segue:
    1. Il marchio definisce i prodotti che sono ceramiche fatte a mano e dipinte a mano a
      Sicilia.
    2. Il richiedente ha già registrato il marchio CARATTERE SICULO.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi privi di carattere distintivo».
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE sono, in particolare, quelli
      che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
      la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
      l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
      T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      1.
      Il richiedente conferma che i prodotti sono ceramiche fatte e dipinte a mano con motivi
      tipicamente siciliani, in Sicilia, che l’Ufficio ritiene sostiene l’argomentazione dell’Ufficio
      secondo cui il marchio è descrittivo dei prodotti.
      2.
      Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
      giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
      un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
      Pagina 3 di 3
      del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      dell’Ufficio (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass
      Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T
      106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
      in quanto riguardano prodotti/servizi diversi.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018684284 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • REGISTRARE UN MARCHIO nel settore cosmetico – marchio respinto 24-01-2023

    REGISTRARE UN MARCHIO nel settore cosmetico – marchio respinto 24-01-2023

    LAVANDA DI MODENA ad avviso dell’esaminatore è un marchio descrittivo per cui non registrabile, per prodotti cosmetici e di profumeria evoca semplicemente la profumazione del fiore della lavanda. La zona di Modena risulta essere una di quelle note a tal punto che la fioritura della lavanda è diventata un’attrazione turistica. Da ciò si evince che tutto il pubblico di
    riferimento dei prodotti contestati percepirà il significato descrittivo e non distintivo del segno.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 24/01/2023
    AGAZZANI & ASSOCIATI S.R.L.
    Via dell’Angelo Custode, 11/6
    I-40141 Bologna
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018685500
    Vostro riferimento: S216.EM.4.01
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: Societa’ Agricola Tenuta Del Cigno S.R.L.
    Via Armando Pica, 310
    I-41126 MODENA (MO)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 24/08/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
    e articolo 7, paragrafo 2 RMUE contro tutti i prodotti rivendicati, perché reputava il marchio
    oggetto della domanda privo di qualsiasi carattere distintivo.
    In data 08/07/2022 il richiedente ha presentato le proprie osservazioni di replica. Con
    comunicazione del 24/08/2022, l’Ufficio ha preso in considerazione e replicato alle
    argomentazioni del richiedente, decidendo di mantenere l’obiezione e, al contempo,
    integrandola con una nuova obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) c) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e
    privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
    Classe 3 Olii essenziali ed estratti aromatici; Preparati per pulire e profumare;
    Saponi; Saponi liquidi; Deodoranti; Prodotti per la toilette; Prodotti cosmetici
    per i capelli; Toiletteria; Profumi per ambienti in spray; Profumi per
    ambiente; Spray profumati per ambienti; Profumi; Olio di lavanda; Gel alla
    lavanda; Acqua di lavanda.

    Pagina 2 di 7
    Classe 4 Candele e stoppini per l’illuminazione; Candele; Candele profumate.
    Classe 5 Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Preparati e prodotti per
    l’igiene; Preparati ed articoli per l’igiene; Integratori alimentari e preparati
    dietetici.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese, in relazione ai
      prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato
      seguente: pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da cui
      si estrae un’essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio
      Modena, capoluogo di provincia dell’Emilia-Romagna. Il suddetto significato è stato
      supportato da riferimenti dei dizionari delle tre lingue (rinvenuti in data 13/05/2022
      all’indirizzo https://dizionario.internazionale.it/parola/lavanda_2 e
      https://dizionario.internazionale.it/cerca/modena,
      https://www.infopedia.pt/dicionarios/linguaportuguesa/lavanda,
      https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dena#Refer%C3%AAncias,
      https://dle.rae.es/lavanda?m=form e https://dle.rae.es/lav%C3%A1ndula#9rfNobl,
      https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dena). La preposizione semplice italiana ‘DI’
      è molto simile alla corrispondente preposizione in portoghese e in spagnolo ‘DE’, e
      analoga è la sintassi delle tre lingue per tale espressione. Pertanto il segno verrà
      inteso nello stesso modo da tutti i consumatori rilevanti.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che prodotti di Classe 3 (olii essenziali, saponi, deodoranti, prodotti cosmetici,
      profumi per ambenti e per uso umano, ecc.), di Classe 4 (candele profumate) e di
      Classe 5 (saponi medicinali, prodotti per l’igiene, integratori alimentari, ecc.) sono a
      base di una pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da
      cui si estrae un’essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio della
      provincia di Modena, capoluogo dell’Emilia Romagna. Pertanto, il segno descrive il
      componente principale (ovvero, la lavanda) e la provenienza (ovvero, l’area di
      Modena) dei prodotti.
    • Una ricerca su Internet condotta in data 23/08/2022, ha rivelato che i prodotti obiettati
      sono comunemente aromatizzati alla lavanda o ne contengano l’essenza (risultati
      estratti dai seguenti link: https://podereargo.com/2017/04/07/come-pulire-eprofumare-la-casa-inmodo-naturale-con-la-lavanda/, https://amzn.eu/d/gi2WIJp,
      https://amzn.eu/d/fwTqePK, https://amzn.eu/d/5aoH7Sg, https://amzn.eu/d/fdd04DM,
      https://amzn.eu/d/7oQKsuW, https://amzn.eu/d/dQdFr5o).
    • La coltivazione della lavanda nel territorio di Modena e dell’Emilia Romagna è nota,
      tanto da rappresentare un’attrazione turistica in occasione del periodo della fioritura
      (fatto documentato dai risultati di una ricerca su Internet effettuata in data 23/08/2022
      sui siti web: https://www.ilturista.info/blog/13856-
      La_fioritura_della_lavanda_in_Italia_dove_e_quando_ammirarla/,
      https://www.terredicastelli.eu/eventi/festa-della-lavanda/,
      https://it.wikipedia.org/wiki/Montombraro, https://www.il-noce.it/lavanda/,
      https://emiliaromagna.viaggiapiccoli.com/fioritura-della-lavanda-in-emiliaromagnadove-vederla-e-tutti-gli-eventi-a-tema-per-famiglie/,
      https://www.incampercongusto.it/lavanda-in-emilia/).
      Pagina 3 di 7
    • Il segno contiene elementi figurativi, costituiti da una banale rappresentazione della
      spiga di lavanda che non si discosta dalla realtà, ed un carattere tipografico
      semplice, ordinario e viola, che rinforza il collegamento al fiore della lavanda,
      notoriamente viola. Questi elementi conferiscono al segno un grado di stilizzazione,
      ma sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo
      insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di
      adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede
      la protezione.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
      di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
      di altre imprese. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/10/2022, che possono essere
      sintetizzate come segue.
    1. Il marchio “ ” rientra nella fattispecie del marchio d’insieme, cioè
      composto da più elementi autonomamente poco distintivi i quali, tuttavia, combinati,
      consentono al marchio nel suo complesso di raggiungere la minima capacità
      distintiva sufficiente per la registrazione.
    2. La parola ‘LAVANDA’ è solamente evocativa di un certo tipo di profumo che
      potrebbe essere inserito in alcuni prodotti e non descrittiva dei prodotti stessi. Non
      tutti i prodotti rivendicati presentano tra di loro un nesso sufficientemente diretto e
      concreto, tanto da formare una categoria omogenea. Il rilievo non è sufficientemente
      chiaro e logico rispetto tutti prodotti obiettati.
    3. Modena non è nota per la produzione di lavanda, né di piante aromatiche in genere,
      né di prodotti di profumeria, prodotti per l’igiene o candele. Non pare ragionevole
      affermare che “LAVANDA DI MODENA” designa un luogo attualmente associato con
      i prodotti rivendicati nella mente del pubblico di riferimento, né presumere che possa
      farlo. La lavanda è un prodotto per lo più di provenienza francese e non italiana,
      prodotto in zone agricole e non metropolitane, come la città di Modena. L’attinenza
      della denominazione geografica con i prodotti in questione è pressoché nulla. Il
      pubblico di riferimento non percepirà immediatamente che i prodotti del segno in
      oggetto sono originari della città di MODENA, ma avrà bisogno di uno sforzo
      interpretativo proprio per la mancanza di attinenza e riconducibilità del prodotto
      LAVANDA con la città di MODENA. La parte denominativa del marchio “LAVANDA
      DI MODENA” non può quindi essere considerata totalmente priva di capacità
      distintiva in relazione a tutti i prodotti contraddistinti, se non altro per il dissueto
      accostamento del prodotto lavanda con una città ed in particolare la città di Modena.
      Un piccolo evento dedicato alla lavanda nel piccolo comune di Monteombraro (MO)
      non ha alcuna attinenza con la città di MODENA, né può averla il fatto che in Emilia
      Romagna vi sia qualche piccolo appezzamento di terreno coltivato a lavanda. Le
      regioni italiane dove viene coltivata lavanda, seppure in esigua quantità sono
      piuttosto la Liguria, la Lombardia ed il Veneto.
      Pagina 4 di 7
    4. L’aspetto grafico del marchio possiede armonia ed omogeneità cromatica. La parte
      descrittiva, caratterizzata da una scrittura particolarmente sottile, asseconda
      armoniosamente la forma del più evidente elemento figurativo, creando un insieme
      armonico, tale da consentire al marchio di svolgere la sua funzione essenziale
      rispetto ai prodotti (come altri registrati dall’Ufficio e di cui si allega lista). Se vi è
      descrittività del segno, questa si potrebbe tutt’al più collocare sul solo piano
      concettuale (fatte salve le considerazioni esposte a tal riguardo), mentre il fiore di
      forma allungata evoca ma “non necessariamente descrive” il fiore della lavanda.
    5. L’Ufficio ha registrato altri marchi che presentano un elemento botanico spesso
      associato ad un profumo utilizzato nei vari prodotti rivendicati, marchi a
      componente, anche unica, “MODENA” anche per i prodotti oggetto di obiezione nel
      caso di specie (è acclusa una lista).
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Pagina 5 di 7
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno ” ” in relazione
      ai prodotti di profumeria, toiletteria e pulizia, candele profumate, detergenti e prodotti per
      l’igiene, che sono soliti o possono essere fatti di, o contenere essenze o profumi, tra cui la
      lavanda, che può provenire da o essere una particolare varietà originaria del territorio di
      Modena. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno non sia
      descrittivo e sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di
      obiezione.
      Il richiedente ribadisce che il marchio è d’insieme e come tale deve essere valutato nel suo
      complesso.
      L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
      individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
      non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
      (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
      L’Ufficio ribadisce che sebbene abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche
      stabilito il significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico
      di riferimento, ossia pianta erbacea con fiori violetti raccolti in spighe e molto profumati, da
      cui si estrae un’essenza usata in profumeria e in farmacia, prodotta nel territorio Modena,
      capoluogo di provincia dell’Emilia-Romagna.
      Secondo il richiedente la parola ‘LAVANDA’ è solamente evocativa di un certo tipo di
      profumo che potrebbe essere inserito in alcuni prodotti e non descrittiva dei prodotti stessi.
      L’Ufficio non concorda. I prodotti in esame sono tutti utilizzati per pulire e profumare le
      persone, le cose e gli ambienti, nonché per integrare la dieta. Pertanto, il loro contenuto e la
      loro profumazione è una caratteristica intrinseca importante, quando non essenziale, nel
      determinare la scelta di acquisto del consumatore. Sapere che il prodotto contiene lavanda,
      e quindi tutte le caratteristiche proprie di questa nota pianta (quali colore, profumo, ecc.) e
      proprietà specifiche (sedative, antispastiche, antinfiammatorie, antimicrobiche e
      ipocolesterolemizzanti) e che questa è originaria della regione italiana Emilia Romagna e, in
      concreto, Modena, proporziona informazioni chiare rispetto al contenuto e all’origine
      geografica del prodotto. Queste informazioni indirizzano la scelta del consumatore in base
      alle caratteristiche dei prodotti descritte dal segno e non in base all’origine commerciale, che
      non viene rintracciata nel segno.
      Il richiedente sostiene che il consumatore di riferimento non conosce assolutamente Modena
      come una città di provenienza della lavanda e, perciò, non percepisce il marchio come
      l’indicazione di una caratteristica dei prodotti contestati e della loro origine geografica. Il
      richiedente accenna inoltre al fatto che la lavanda è nota provenire dalla Francia e, in Italia,
      da Liguria, Lombardia e Veneto. Tuttavia, in assenza di qualsiasi documento o materiale
      probatorio a sostegno di tali affermazioni, soprattutto relativamente alla diffusione sul
      territorio italiana della produzione di lavanda e della maggiore conoscenza di esse da parte
      del consumatore di riferimento, le affermazioni rimangono prive di rilevanza e l’Ufficio non
      può che rigettarle. Peraltro, le risultanze delle ricerche dell’Ufficio indicano piuttosto il
      contrario. La zona di Modena risulta essere una di quelle note a tal punto che la fioritura
      della lavanda è diventata un’attrazione turistica. Da ciò si evince che tutto il pubblico di
      Pagina 6 di 7
      riferimento dei prodotti contestati percepirà il significato descrittivo e non distintivo del segno,
      in quanto esso consiste nel nome specifico del posto di produzione della lavanda che è un
      ingrediente possibile e tipico dei prodotti obiettati.
      ll richiedente ritiene che almeno certi elementi del segno conferiscano un carattere distintivo,
      come ad esempio la sua armonia ed omogeneità cromatica e il fiore di forma allungata che
      evocherebbe la lavanda senza descriverla. Tuttavia, il consumatore medio tende a non
      condurre un esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di
      detti prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di
      distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare
      attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C 218/01,
      Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
      Gli elementi che il richiedente enfatizza nelle sue osservazioni non hanno un impatto
      decisivo né tantomeno distintivo sull’impressione generale del segno in quanto, insieme,
      conducono a chiarire ulteriormente, se fosse necessario, l’informazione descrittiva veicolata
      dagli elementi verbali. Infatti, il fiore allungato è quello tipico della lavanda, che sarebbe
      compreso anche senza che vi fosse scritto sopra ‘LAVANDA’. Considerando invece che
      proprio sopra campeggia il nome del fiore ‘LAVANDA’, per di più in viola, cioè il colore tipico
      di questo fiore, essi non distolgono dal significato descrittivo del segno nel suo complesso
      né aggiungono elementi distintivi.
      Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni asseritamente simili, sia
      perché contenenti qualche elemento botanico, come il n. 008206211 , n.
      018604878 “IRIS”,
      n. 010246858 , n. 018243020 , ecc., oppure la componente
      “MODENA”, come il n. 012837639 , n. 002803799 , n.
      005860945 , n. 017933229 , ecc., oppure con un
      aspetto grafico asseritamente analogo al segno in esame, come il n. 010348175
      , n. 010842888 , n. 000601427 18/11/1998, n.
      003179678 21/12/2005. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le
      decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
      europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere
      discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione
      europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal
      giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P,
      BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      Pagina 7 di 7
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
      in quanto in nessuno sono inclusi gli elementi verbali e figurativi del segno in esame. Inoltre,
      laddove una sola componente verbale coincide, il resto degli elementi verbali e/o grafici
      differisce e/o i marchi anteriori rivendicano prodotti e servizi diversi da quelli in esame.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018685500 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.