Categoria: Marchi Descrittivi

  • Registrare il nome di un Cocktail – Alicante 06-11-2023

    Registrare il nome di un Cocktail – Alicante 06-11-2023

    “Orange Spritz” per un Cocktail è un segno non distintivo poiché lo Spritz notoriamente è il risultato di una ricetta base è composta da prosecco, Aperol e soda con l’aggiunta di spicchi d’arancia. Il carattere descrittivo del segno è evidente per cui non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 06/11/2023
    *****************
    I-35030 Selvazzano Dentro
    ITALIA
    Fascicolo nº: *****************
    Vostro riferimento:
    Marchio: Orange Spritz
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: *******************
    I-35030 Selvazzano Dentro
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 13/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c), RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
    Classe 32 Cocktail analcolici; Miscele per cocktail analcolici; Cocktails analcolici;
    Cocktail di frutta analcolici; Aperitivi analcolici.
    Classe 33 Cocktail alcolici preparati; Cocktails; Miscele per cocktail alcolici; Cocktail
    alcolici a base di frutta; Cocktail alcolici sotto forma di gelatine refrigerate.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    − Il consumatore medio nell’Unione europea attribuirebbe al segno il significato
    seguente: cocktail composto da prosecco, Aperol e soda con arancia.
    Il suddetto significato dei termini «Orange Spritz», di cui il marchio è composto, è
    supportato dai riferimenti del dizionario online Collins estratti in data 12/06/2023 e
    accessibili ai seguenti indirizzi:
     https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/orange
     https://iba-world.com/spritz/
    − È importante notare che lo Spritz è un famoso cocktail la cui ricetta base è composta
    da prosecco, Aperol e soda con l’aggiunta di spicchi d’arancia. Per la sua notorietà
    raggiunta oramai a livello internazionale è stato riconosciuto dalla International
    Bartenders Association come cocktail ufficiale per l’annuale competizione mondiale
    di cocktail, sotto la categoria: bevande della ‘New Era’. Ciò è confermato dai risultati
    di una ricerca internet condotta in data 12/06/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:
     https://iba-world.com/category/iba-cocktails/new-era-drinks/
     https://iba-world.com/spritz/
    − Nonostante la natura alcoolica del cocktail, sono state create molte versioni
    dell’Orange Spritz non alcooliche, come rilevato dai risultati di una ricerca internet
    condotta in data 12/06/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:
     https://blog.giallozafferano.it/adryincucina/spritz-analcolico/
     https://www.finedininglovers.it/ricette/spritz-analcolico
    − Di conseguenza, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
    dell’informazione che i cocktails, sia alcoolici che analcoolici, e le loro miscele sono e
    servono a preparare l’Orange Spritz. Pertanto, il segno descrive la specie, la qualità
    e la destinazione dei prodotti.
    − Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, la
    domanda di marchio dell’Unione europea n. 018873976 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Marchio promozionale, per questo motivo non è registrabile –                   Alicante   17-11-2023

    Marchio promozionale, per questo motivo non è registrabile – Alicante 17-11-2023

    Il Segno “Scelte di Benessere” verrebbe percepito dal consumatore come atto o servizio in grado di portare ad un benessere psico fisico. Per questo motivo è promozionale ed elogiativo di un servizio o prodotto per cui non registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 17/11/2023
    ****************
    I-20129 Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: ***************
    Vostro riferimento: *************
    Marchio: SCELTE DI BENESSERE
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ************************* Bologna
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 09/08/2021, l’Ufficio ha emesso una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, rigettando la registrazione della domanda per tutti i
    prodotti e servizi. In seguito a ricorso del richiedente del 23/09/2021, con lettera del
    13/01/2022 l’Ufficio ha comunicato di aver concesso la revisione della decisione di rifiuto
    appellata in quanto conteneva un errore procedurale.
    In seguito a riesame della domanda di MUE, in data 17 gennaio 2023 l’Ufficio ha emesso
    una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE,
    rigettando la registrazione della domanda per tutti i prodotti e servizi. Con decisione del 26
    giugno 2023, n. R 448/2023-2, la Seconda Commissione di Ricorso ha annullato la
    decisione dell’Ufficio e rinviato l’istanza all’esaminatore per la prosecuzione della procedura
    e l’adozione di una nuova decisione.
    In seguito a successivo riesame della domanda di MUE, in data 04/08/2023 l’Ufficio, dopo
    aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2,
    RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 16 Carta; cartone; articoli di cartoleria in carta; stampati, libri; riviste; cataloghi;
    periodici; depliant; Volantini; Manuali, Newsletter; figurine; album per la
    raccolta di figurine; materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli
    apparecchi); articoli di cartoleria e cancelleria; diari; agende; locandine,
    poster, manifesti; opuscoli; sacchetti in carta ed articoli per l’imballaggio di
    carta, cartone o plastica.
    Classe 35 Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale;
    lavori di ufficio, marketing; analisi e ricerche di mercato; marketing
    industriale; marketing promozionale; servizi di marketing industriale;
    marketing e servizi promozionali; attività promozionali; servizi di attività
    promozionali di prodotti; preparazione di materiale promozionale e attività di promozioni per terzi; servizi di pubblicità; noleggio di spazi e materiale
    pubblicitario; consulenza in materia di pubblicità e marketing; distribuzione
    di volantini pubblicitari.
    Classe 38 Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di contenuti estratti da libri,
    prodotti tipografici e stampati, da consultare tramite reti di
    telecomunicazione, ad es. come podcast; servizi on-line, ovvero
    trasmissione elettronica di notizie, informazioni, compilazione di testi,
    disegni e immagini attraverso reti di telecomunicazione; servizi di
    informazioni via reti telematiche (ad es. Internet), ovvero trasmissione di
    notizie, messaggi, dati, immagini e documenti; servizi di provider di reti
    telematiche, ovvero fornitura di accesso a offerte d’informazioni da
    consultare in reti telematiche (ad es. Internet); approntamento di chatroom e
    forum elettronici in reti telematiche (ad es. Internet); trasmissione di
    presentazioni video tramite computer e televisione; messa in onda di
    trasmissioni e contributi televisivi, via cavo e radiofonici, ad es. giochi sonori;
    fornitura d’accesso a mezzi di comunicazione didattici e d’apprendimento su
    Internet, in particolare unità d’apprendimento multimediale; fornitura di
    accesso a programmi di computer/software, nonchè supporti per
    l’insegnamento e l’apprendimento (scaricabili) offerti nelle reti telematiche
    (ad es. Internet); noleggio di tempi d’accesso a una banca dati; fornitura di
    accesso a banche dati in reti informatiche.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
      richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “liberi atti di benestare
      fisico e morale”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni
      estratte da Treccani in data 04/08/2023 all’indirizzo
      https://www.treccani.it/vocabolario/scelta/,
      https://www.treccani.it/vocabolario/benessere).
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    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SCELTE DI BENESSERE»
      semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare
      un’affermazione commerciale, una dichiarazione di ispirazione o motivazione.
    • Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione
      dell’origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato e che
      serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e servizi. Il segno invita
      e motiva il consumatore di riferimento a scegliere i suoi prodotti e servizi perché
      costituiscono un’opzione che produce benestare fisico e morale, con tale scelta il
      consumatore ispirerà, otterrà o determinerà per sé e/o per gli altri un beneficio, cioè
      uno stato felice di salute, di forze fisiche e morali. Si pensi a prodotti di carta, cartone
      e stampati di vario genere rivendicati dal marchio nella Classe 16 che provengano da
      produzioni sostenibili, ottenute in modo ecologico, il cui utilizzo non danneggi
      l’ambiente, e che pertanto costituiscono un’opzione che produce benestare fisico e
      morale. Oppure libri, manuali, materiale per l’istruzione e stampati in genere, in
      classe 16, servizi di analisi e ricerche di mercato, marketing industriale, ecc., nella
      classe 35 e servizi di trasmissione elettronica di contenuti, notizie, informazioni, ecc.,
      nella classe 38, che abbiano ad oggetto o come obiettivo, oppure sostengano o si
      riferiscano alle opzioni esistenti per ottenere un benestare fisico e morale (ad
      esempio libri e servizi di informazione sull’auto aiuto, chat room e forum sulla salute,
      ecc.).
    • L’espressione “SCELTE DI BENESSERE”, percepita dal pubblico di riferimento nel
      senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio
      pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché
      minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (in tal
      senso, 21/01/2010, C−398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
      L’espressione in questione, infatti, trasmette un messaggio semplice, chiaro e
      preciso, che sarà facilmente comprensibile per i consumatori di lingua italiana, in
      ragione della sua correttezza linguistica e della sua immediatezza (per analogia,
      25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314,
      § 67).
    • Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
      7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/08/2023, che possono essere
      sintetizzate come segue:
    • Un marchio può avere carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera
      b) pur contenendo informazioni parzialmente descrittive dei prodotti rivendicati. La
      valutazione del potere distintivo di un segno deve necessariamente essere operata
      all’interno del rapporto tra il segno e un prodotto o un servizio determinato, e non in
      astratto.
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    • Il marchio in questione non è descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rivendicati.
      Seppur tre dei vocaboli di cui è formato sono presenti sul vocabolario e con una
      precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa ed
      elogiativa. Non tutti termini non arbitrari o fantasiosi, sono descrittivi.
    • La dicitura SCELTE DI BENESSERE, intesa nella sua unicità, è termine di fantasia o
      tuttalpiù elogiativo, e quindi non carente di capacità distintiva in relazione ai prodotti e
      servizi del marchio nelle classi merceologiche 16, 35 e 38.
    • Anche volendo ammettere che il segno possa richiamare in qualche modo un
      significato “elogiativo”, esso è in ogni caso privo di qualunque carattere espressivo
      che possa comportare, nella mente del pubblico, una relazione diretta e concreta con
      i prodotti e servizi rivendicati delle classi indicate. Essi non possono ragionevolmente
      e nemmeno concretamente racchiudere un benessere.
    • L’Ufficio ha registrato due marchi figurativi ‘SCELTE DI BENESSERE’ del richiedente
      nelle medesime classi. Pur essendo dei marchi figurativi, la parte verbale è quella
      principale e maggiormente distinguibile da parte del consumatore di riferimento.
      Pertanto, con riferimento al principio di continuità e di non discriminazione anche il
      marchio in oggetto deve essere accettato.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione. Questa è fondata sull’assenza di carattere distintivo del
      segno per il consumatore di riferimento di lingua italiana, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
      lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. Pertanto, le argomentazioni del richiedente
      relative alla non descrittività del segno, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono
      irrilevanti e non sono state prese in considerazione né affrontate dall’Ufficio.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi privi di carattere distintivo». È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti
      alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro
      ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati
      alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
      considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
      esame (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      reputati inidonei a consentire al pubblico interessato “di fare, in occasione di un acquisto
      successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta,
      ove l’esperienza si riveli negativa” (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
      quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
      o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
      utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare
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      come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
      di segno” (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
      Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
      di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
      pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
      che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può
      rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs,
      EU:C:2004:258, § 38).
      È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
      interessato, nel caso di specie, del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di
      attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi
      (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle,
      EU:T:2003:328, § 34).
      Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
      commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente
      come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in
      modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o
      i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale”
      (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
      L’Ufficio ritiene che, alcune delle affermazioni del richiedente (ad esempio quelle al punto 1
      della sintesi in testa) possano, in astratto, essere valide. Tuttavia, esse sono irrilevanti nel
      caso di specie perché non attinenti col rilievo di cui alla lettera dell’Ufficio. Inoltre, l’obiezione
      sollevata si riferisce all’assenza di carattere distintivo del marchio in esame ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b (e non c) del RMUE, ed in nessuna sua parte menziona
      il carattere descrittivo dei termini che formano il marchio obiettato o del marchio nel suo
      insieme. Come detto, tali affermazioni sono dunque ignorate in questa sede.
      L’Ufficio concorda con il richiedente che, come da giurisprudenza consolidata, da un lato il
      «carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai
      servizi per i quali è stata chiesta la registrazione», ma ricorda che, dall’altro, deve essere
      valutato «in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente» (09/10/2002, T
      360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      Il richiedente sostiene che il marchio deve essere valutato nel suo insieme.
      L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
      individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
      non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
      (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
      Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
      significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
      riferimento, ossia “libere opzioni di benestare fisico e morale”. L’Ufficio sottolinea che il
      richiedente non confuta che l’espressione “SCELTE DI BENESSERE” significhi quanto
      indicato, che è dunque incontestato.
      Il richiedente argomenta che seppur tre dei vocaboli di cui è formato il marchio sono presenti
      sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro
      accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
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      necessariamente descrittivi.
      In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è
      oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non offrono tutte
      le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la possibilità di
      registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata esclusivamente
      sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal giudice dell’Unione europea. È pertanto
      sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo
      l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
      In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
      obiezione, e supportato la sua spiegazione dimostrando che tutti i termini di cui è composta
      l’espressione sono presenti sul dizionario, nonché che essi, insieme, concorrono al
      significato del segno contestato come indicato.
      Il richiedente sostiene che non intende utilizzare sul mercato i vocaboli del marchio nella loro
      accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
      necessariamente descrittivi.
      Tuttavia, l’esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi. Le presunte
      intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio
      viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7,
      RMUE. Inoltre, anche se l’Ufficio dovesse accettare l’argomento del richiedente secondo cui
      intende utilizzare il marchio soltanto in modo non evocativo o elogiativo, il messaggio
      trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non
      sminuisce la questione del carattere non distintivo del segno, poiché ciò che conta è il
      significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti e servizi percepiranno.
      Non si può considerare che l’intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico
      percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione.
      Anche se determinati termini o espressioni potrebbero non essere chiaramente descrittive
      dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, i termini o le espressioni potrebbero comunque
      essere oggetto di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto
      che sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto
      informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine.
      Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di
      informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del
      fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi,
      EU:T:2012:369, § 23).
      Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente
      descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si considera un elemento che fornisce soltanto
      informazioni di tipo promozionale, vale a dire che evidenziano gli aspetti positivi dei prodotti
      e servizi, che invitano il consumatore a scegliere quelli del richiedente perché hanno
      caratteristiche desiderabili, che “fanno stare bene”, cioè apportano benessere psicofisico.
      Proprio in relazione all’espressione “SCELTE DI BENESSERE” la recente decisione della
      Seconda Commissione di ricorso del 11 aprile 2022 nel procedimento R 1649/2021-2, § 30,
      che ha confermato il rifiuto della domanda “SCELTE DI BENESSERE FAI UN GESTO
      BUONO PER TE E PER L’AMBIENTE” ha stabilito che: “l’intera parte iniziale del segno in
      questione, ossia SCELTE DI BENESSERE’ suggerisce che l’acquisto dei prodotti e servizi in
      questione costituisce un’alternativa capace di produrre un benestare fisico e morale nel
      consumatore”.
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      Il segno in esame, dunque, indica, ad esempio, che articoli di carta, cartone e stampati di
      vario genere come quelli rivendicati dal marchio, provengano da produzioni sostenibili,
      ottenute in modo ecologico (ad esempio, con materiali riciclabili o con metodi a impronta
      ecologica ridotta) e che il loro utilizzo non danneggi l’ambiente. Oppure che gli stampati
      abbiano ad oggetto, contengano, indichino o si riferiscano alle possibili alternative per
      ottenere il benestare fisico e morale, ad esempio perché relativi a settori quali
      l’alimentazione, le neuroscienze, la spiritualità, l’auto aiuto, ecc. Oppure che i servizi
      designati offrano alternative di benessere, siano prestati in maniera morale, conveniente,
      rispettosa dei consumatori di riferimento e dell’ambiente, abbiano ad oggetto servizi di
      informazione sull’ auto aiuto (per esempio chat room e forum sulla salute), ecc. Il segno
      ispira e motiva all’acquisto di tali prodotti e servizi perché costituiscono un’alternativa che
      ragionevolmente determina un benestare fisico e morale nel consumatore.
      Il segno in esame è, sostanzialmente, uno slogan commerciale promozionale,
      un’indicazione di qualità o un’espressione incitante ad acquistare i prodotti e i servizi
      rivendicati ed è escluso dalla protezione perché svolge solo quella funzione. Il segno, infatti,
      in ragione della sua formulazione e significato, e in assenza di altri elementi, non può essere
      percepito immediatamente come un’indicazione di origine commerciale che possa
      consentire al pubblico di distinguere senza confusione i prodotti o i servizi del richiedente
      rispetto ad altri.
      Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili (anche in seguito
      a decisioni e sentenze delle Corti di Appello e del Tribunale dell’Unione Europea), quali ad
      esempio “PERFECT PAIRS” n. 017528514 o “FITTEST ON EARTH” n. 017677055. Tuttavia,
      la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
      un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
      del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
      Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      Inoltre, i casi citati dal richiedente, tra cui anche le proprie registrazioni di MUE n.
      018377914 , n. 018377906 e n. 018377908
      non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in
      quanto sono dotati di diversi elementi verbali e/o figurativi assenti nel segno in esame.
      Poiché non vi sono situazioni identiche né tantomeno analoghe, non vi è violazione del
      principio di continuità e di non discriminazione.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018377902 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio nel settore degli alcolici – marchio rifiutato – 08-11-2023

    Registrare un marchio nel settore degli alcolici – marchio rifiutato – 08-11-2023

    “bes” è un termine abitualmente usato nel settore degli alcoolici e il pubblico di riferimento lo percepirebbe con il significato di bacca, per questo motivo il segno è descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 08/11/2023
    *************
    I-20122 Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: ************
    Vostro riferimento: Bes
    Marchio: BES
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ************
    I-20122 Milano
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 18/05/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 33 Gin; Alcolici (bevande alcoliche).

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    1. Il consumatore medio di riferimento di lingua olandese, o più precisamente
      neerlandese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe
      al segno il significato di “bacca”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario
      ((informazioni estratte da dizionario online Van Dale in data 18/05/2023 all’indirizzo
      https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/bes#.ZGTpQoTRaU
      k).
    2. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i prodotti sono fatti di e/o contengono una bacca. Pertanto, il segno descrive

      specie o altre caratteristiche quali un ingrediente dei prodotti.
    3. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo. Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 18/05/2023 è risultato
      che il termine «BES» è utilizzato abitualmente nel mercato di riferimento per ‘gin’ e
      altri prodotti alcolici ed è pertanto privo di carattere distintivo per quei prodotti (1.
      https://hansendranken.nl/nl/categorie/jenever-bessen, 2. https://wijnhandelslijterij.nl/shop/binnenlands-gedistileerd/vruchtenjeneverbrandewijn/floryn-zeeuwsezw-bes-jenever/, 3. https://kruidenwonder.be/blauwe-bes-jenever/).
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente in data 07/07/2023 ha chiesto una proroga per presentare le sue osservazioni,
      concessa dall’Ufficio in data 08/07/2023. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il
      22/09/2023, che possono essere sintetizzate come segue.
    4. In olandese la parola “bes” ha diversi significati oltre a “bacca”. Quindi il consumatore
      medio di lingua olandese non associa “bes” solo al significato di ‘bacca’ ma anche ad altri
      significati.
    5. La parola “BES” al singolare, non è utilizzata per indicare gli ingredienti di gin o altri
      alcolici dato che le botaniche sono sempre al plurale, cioè “bessen”, che è un termine
      diverso e non confondibile con la parola “bes”.
    6. Le bacche non sono incluse tra i possibili ingredienti del gin. Gli ingredienti del gin sono le
      cosiddette “botaniche” che non sono bacche in senso stretto. Un ingrediente del gin, noto
      anche ai consumatori di riferimento, ossia le bacche di ginepro, non è tradotto in olandese
      con la parola ‘bes’, bensì con le parole juniperus o jeneverbes.
    7. Il termine “BES” è eventualmente solo lontanamente suggestivo o allusivo riguardo a
      talune possibili caratteristiche dei prodotti. Dato che si tratta di un riferimento vago o indiretto
      ai prodotti oggetto della domanda non incorre nella censura di cui all’articolo 7, paragrafo 1,
      lettera c), RMUE.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      Pagina 3 di 7
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “BES” (in italiano: bacca) in
      relazione alle bevande alcoliche contestate, che sono o possono essere fatte di o contenere
      un particolare tipo di bacca. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il
      segno non sia descrittivo e sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti
      oggetto di obiezione.
      Il richiedente sostiene che la parola ‘BES’ ha diversi significati e questi concorrono ad
      abbassare la soglia di riferimento al singolo significato indicato dall’Ufficio.
      L’Ufficio dissente. Innanzitutto, perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
      detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
      registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
      domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
      tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
      essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
      dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
      quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
      prodotti o servizi di cui trattasi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)
      Inoltre, l’unico significato menzionato dal dizionario olandese citato nella lettera di obiezione
      è ‘bacca’. Pertanto è logico e corretto affermare che questo è il primo e principale significato
      che il consumatore olandese di riferimento percepirà rispetto alla parola ‘BES’, in quanto è il
      significato comune della parola in questione.
      Rispetto agli altri significati della parola “BES” menzionati dal richiedente come la divinità
      Pagina 4 di 7
      dell’antico Egitto o l’origine del nome ‘Ibiza’, luogo non olandese corrispondente all’isola
      spagnola di Ibiza, si osserva che la loro rilevanza è estremamente limitata in questo
      contesto. Peraltro, la parte dei caraibi olandese nota come isole BES, non è una parola in
      senso stretto, ma l’acronimo delle tre isole olandesi che la compongono, vale a dire Bonaire,
      Sint Eustatius e Saba.
      Il richiedente non ha fornito prove o indicazioni concrete che tali significati siano di comune
      dominio per il consumatore medio olandese e tali da rimuovere il collegamento naturale tra
      la parola “BES” e il suo primo ed unico significato secondo il dizionario olandese. Tale
      significato, cioè ‘bacca’, è descrittivo di una caratteristica dei prodotti contestati ed è dunque
      verosimile che il consumatore di riferimento, vedendola apposta su bevande alcoliche, ne
      riconosca quel significato piuttosto che un altro molto distante dal prodotto e dalla cultura
      generale.
      Il richiedente sostiene che le bacche non sono un ingrediente del gin. Gli ingredienti del gin
      sarebbero le cosiddette “botaniche” che non sono bacche in senso stretto.
      L’Ufficio rileva che l’obiezione in questione si riferisce al solo prodotto ‘gin’, ad esclusione di
      ogni altro tipo di bevanda alcolica inclusa tra i prodotti rivendicati. Pertanto, rispetto a tali
      bevande, in assenza di alcuna specifica obiezione, l’Ufficio ritiene pacifico che ‘bes’ o bacca,
      sia un ingrediente o uno dei possibili ingredienti dei prodotti rivendicati e, pertanto, sia un
      termine descrittivo e non distintivo.
      Per quanto concerne lo specifico prodotto ‘gin’, l’Ufficio non concorda con le affermazioni del
      richiedente. Infatti, indipendentemente dalle informazioni sugli aspetti botanici del gin riferiti
      dal richiedente, è di comune dominio che ci si riferisca all’ingrediente principale e
      differenziale del gin, vale a dire al ginepro, come ad una bacca. Ciò è verosimile in tutta
      l’Unione Europea e, certamente in olandese. Infatti, benché, tecnicamente, il ginepro non sia
      una bacca, è “bes” o “bessen” il termine comunemente usato, anche in commercio, per
      riferirsi al ginepro. Ciò è risultato sia dalla ricerca effettuata in data 18/05/2023 e
      documentata nella lettera di rilievo, che da un’ulteriore ricerca su Internet effettuata in data
      08/11/2023 su siti web olandesi, a completamento di quella:
      https://www.qeuze.com/botanicals-jeneverbessen.html
      Traduzione dell’Ufficio: Botanicals Bacche di ginepro 30 grammi. Ogni amante del Gin
      dovrebbe avere un barattolo di bacche di ginepro nella credenza. È adatto a qualsiasi tipo
      di Gin.
      Pagina 5 di 7
      https://www.allesovergin.nl/botanicals/
      Traduzione dell’Ufficio: Tutto sul gin – Bacche di ginepro (foto) – Il gin è una combinazione di
      alcol neutro, acqua, bacche di ginepro e sostanze botaniche. Se dovessimo omettere le
      botaniche, rimarremmo con il gin. Le botaniche costituiscono quindi il cuore del gin e sono
      una componente indispensabile per il distillatore.
      Ciò, peraltro, è confermato anche dagli stessi documenti apportati dal richiedente. In
      relazione al gin e ai suoi contenuti, si nota l’utilizzo diffuso e comune dell’espressione
      ‘bacche di ginepro” oppure dell’uso di ‘bacca’ o ‘bacche’ di altro tipo per la sua produzione,
      come ad esempio nei seguenti estratti dai documenti del richiedente:
      Pagina 6 di 7
      L’argomento del richiedente che la parola “BES” al singolare, non sia utilizzata per indicare
      gli ingredienti di gin o altri alcolici perché è normalmente usata al plurale (“bessen”), l’Ufficio
      dissente. Infatti, da un lato ciò non è corretto, come dimostrano i risultati della ricerca
      documentati nella lettera di obiezione (non contestati dal richiedente e dunque pacifici). Da
      quelli risulta chiaramente che vi è uso della parola “BES” al singolare come descrizione di un
      ingrediente o dell’ingrediente principale della bevanda alcolica di riferimento. Inoltre, poiché
      “BES” ha il significato chiaro ed inequivocabile di “bacca” e questa (eventualmente anche
      una sola) può essere un ingrediente dei prodotti obiettati, il termine è descrittivo di una
      caratteristica dei prodotti.
      Infine, l’Ufficio concorda che il divieto di registrazione di un marchio in base l’articolo 7,
      paragrafo 1, lettera c), RMUE non si applica a marchi che sono solo lontanamente
      suggestivi o allusivi riguardo a talune possibili caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Tuttavia,
      nel caso di specie la parola “BES”, cioè ‘bacca’, indica uno degli ingredienti principali di
      alcune bevande alcoliche, ad esempio il gin o alcuni liquori, oppure a uno dei possibili
      ingredienti, nel caso di bevande alcoliche che abbiano una o più bacche come ingrediente
      non principale. Pertanto, nella fattispecie, il segno obiettato non fa dei riferimenti vaghi o
      indiretti ai prodotti oggetto della domanda ma ne descrive espressamente una caratteristica,
      vale a dire, un ingrediente.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018859792 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio nel settore industriale per tubi flessibili ed idraulici – segno respinto

    Registrare un marchio nel settore industriale per tubi flessibili ed idraulici – segno respinto

    HELIX verrebbe inteso dal consumatore come prodotto fatto a spirale, ad elica; nel caso specifico stiamo parlando di tubi. Il segno non supera l’esame in quanto descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 02/11/2023
    ******
    ******************
    I-43121 Parma
    ITALIA
    Fascicolo nº: *********************
    Vostro riferimento: *********************
    Marchio: HELIX
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ****************
    ********************* (PR)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 22/08/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 17 Tubi termoplastici rinforzati multi-spirale; Tubi flessibili industriali in plastica
    con rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l’uso in applicazioni
    industriali ad alta pressione comprese applicazioni a base d’acqua, idrauliche
    e di petrolio e gas; tubi assemblati di tubi flessibili industriali in plastica con
    rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l’uso in applicazioni industriali ad
    alta pressione comprese applicazioni a base d’acqua, idrauliche e di petrolio
    e gas; Tubi flessibili non metallici.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
    elica / spirale.
    • Il significato del termine «HELIX» di cui il marchio è composto, è supportato dal
    seguente riferimento di dizionario (informazioni estratte da internet il 21/08/2023):

    • https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/helix

      Il contenuto di tale collegamento ipertestuale è stato riprodotto nella lettera
      d’obiezione.
      • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i prodotti richiesti nella Classe 17 (un’ampia varietà di tubi) hanno una forma a
      spirale / elica, o includono componenti a forma di spirale / elica. Pertanto, il segno
      descrive la specie e la qualità dei prodotti.
      • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE.
      • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
      Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
      un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018900740 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
  • Registrare il nome di una vernice – se ne indica una caratteristica non è registrabile

    Registrare il nome di una vernice – se ne indica una caratteristica non è registrabile

    “Microporosa” per una vernice o pittura. Il consumatore percepirebbe il segno come un prodotto con piccoli pori quindi come indicativo delle caratteristiche e della specie del prodotto vernice.

    Decisione sul carattere intrinseco distintivo
    di una domanda di marchio dell’Unione europea
    (Articolo 7 RMUE)
    Alicante, 31/10/2023
    ***************
    ***********
    (MI)
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ****************
    Torre Boldone
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 11/05/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 2 Pitture; Pitture idrorepellenti; pitture lavabili; idropitture lavabili; pitture ad
    acqua [non isolanti]; idropitture per interni [non isolanti]; idropitture per
    esterni [non isolanti]; idropitture riempitive [non isolanti]; idropitture [non
    isolanti]; pitture a base di resine; rivestimenti [pitture]; rivestimenti murali
    [pitture]; rivestimenti impermeabili [pitture]; rivestimenti da utilizzare su
    pareti; colori; vernici; lacche; tinture; coloranti; pigmenti; inchiostri per la
    stampa; diluenti e condensanti per intonaci, coloranti e inchiostri; prodotti
    preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; sostanze coloranti;
    mordenti; tinte; inchiostri per la stampa, la marcatura e l’incisione; resine
    naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori,
    tipografi e artisti; rivestimenti per il legno; mordenti per il legno; tinture per il
    legno; prodotti per la conservazione del legno; smalti; smalti per la pittura;
    inchiostri di stampa; essiccanti per colori; pitture ignifughe; fissativi [vernici];
    oli per la conservazione del legno; agglutinanti per pitture; legno colorante:
    lacche; coloranti per il restauro di mobili; addensanti per colori.
    Classe 25 Abbigliamento; abbigliamento sportivo; tute sportive; abbigliamento da
    lavoro; grembiuli; abbigliamento da mare; capi di abbigliamento per uomo,
    donna e bambino; costumi da bagno; parei da bagno; accappatoi; t-shirts;
    felpe; abiti; camicie; cappotti; cinture [abbigliamento]; cravatte; giacche;
    gonne; maglieria; maglioni; pantaloni; calzini; calze sportive; sciarpe; guanti
    [abbigliamento]; abbigliamento da notte; pigiami; biancheria; biancheria
    intima; cappelleria; berretti; bandane [foulards]; calzature; scarpe sportive;
    sandali; stivali; scarpe da lavoro; scarpe antisdrucciolo; mascherina per il
    viso [abbigliamento]; maschere per dormire; accessori da portare al collo;
    kimono; cappe; poncho; tute [indumenti].

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese
    attribuirebbe al segno il significato seguente: avente pori molto piccoli.
    Il suddetto significato del termine «Microporosa», contenuto nel marchio, è supportato dai
    seguenti riferimenti di dizionario:
    https://www.treccani.it/vocabolario/microporoso/
    https://dle.rae.es/micro-#PBNhesD
    https://dle.rae.es/poroso?m=form
    https://dicionario.priberam.org/microporoso
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti (vernici, pitture, rivestimenti, lacche ecc. in classe 2, nonché capi di abbigliamento e
    calzature ecc. in classe 25) possiedono dei pori molto piccoli (che ad esempio permettono
    una maggiore traspirabilità). Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi
    (costituiti essenzialmente da caratteri bianchi del tutto normali inseriti
    all’interno di un’etichetta con bordino bianco e spazio vuoto bianco nella parte inferiore), il
    Pagina 3 di 13
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla
    qualità/specie dei prodotti.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Inoltre, i
    segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti interessati sono
    privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da una ricerca su Internet
    condotta in data 11/05/2023 è risultato che il termine «microporosa» è utilizzato
    abitualmente nel mercato di riferimento:
    https://www.archiexpo.it/fabbricante-architettura-design/vernice-microporosa-61435.html
    https://www.boatsnews.it/news/30891/una-lacca-microporosa-per-il-legno-al-comus
    https://www.manomano.it/consigli/come-scegliere-la-vernice-per-legno-da-esterno-3815

    https://www.ambientecolore.com/it/blog/come-verniciare-porte-in-legno-prodottieattrezzatura-62
    https://www.amazon.it/Dulux-Valentine-Val%C3%A9nite-GlyceroMultisupporto/dp/B088P5S99P
    https://www.amazon.it/T-shirt-Sportiva-Asciugatura-Traspirante-CortaBianca_L/dp/B08CN717MN
    https://consulenzaproduzionecalzature.it/incollare-le-scarpe-con-suole-inmicroporosa/
    https://pt.esdemgarden.com/garden-shelters-garages-wooden-chalets-intelligentservice12302
    https://www.manomano.es/consejos/todo-sobre-las-diferentes-pinturas-9108
    Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di
    stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
    marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
    marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si
    richiede la protezione. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di
    carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2
    RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 07/07/2023 che possono essere
    sintetizzate come segue.

    1. le conclusioni dell’Ufficio relative al significato del termine “MICORPOSA” in
      relazione ai prodotti oggetto di rifiuto sono imprecise e dettate dalla fretta poiché
      il termine “esclusivamente“ incluso nel disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera
      c) non è stato interpretato in modo corretto. In tal senso, affinché un segno
      Pagina 4 di 13
      ricada nel divieto enunciato dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre
      che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti
      e/o servizi di cui trattasi, tale da consentire al pubblico interessato di percepire
      immediatamente e senza altra riflessione una descrizione dei prodotti e/o servizi
      di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (07/11/2014, T-567/12, Kaatsu,
      EU:T:2014:937, § 29; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45).
      Rileva il richiedente che il termine microporosa può avere molti significati e lo
      stesso Ufficio ne riporta vari differenti fra loro e tale circostanza richiede uno
      sforzo cognitivo da parte del richiedente.
      Ritiene il richiedente che l’elemento grafico del segno sia “una
      fantasiosa ed ideale sovrapposizione di ben 3 etichette. La prima etichetta
      appare costituita da un’impronta rettangolare verde; al suo interno è raffigurata
      una seconda impronta di colore bianco avente gli angoli smussati ed il bordo
      inferiore ispessito; la terza etichetta è inserita nei contorni bianchi ed è costituita
      da un’impronta verde, più piccola delle altre, in cui viene riportata la scritta
      “MICROPOROSA” in caratteri bianchi, tutti minuscoli”
    2. Il richiedente invoca poi parità di trattamento e segnala i seguenti marchi:
    • MUE n. 016815763 nelle classi 18, 25, 35 registrato il 25/08/2020
    • IR n. 1457502 nelle classi 9 e 28 registrato il 29/11/2018
      che sarebbero “sono esenti da rivendicazioni (es: preesistenza, acquisizione
      carattere distintivo in seguito all’uso, ecc…) da parte del titolare in fase di
      domanda di registrazione nonché esenti da rilievi ufficiali in fase di esame.
    1. In relazione all’uso del termine MICROPOROSA in funzione descrittiva,
      asserisce il richiedente che gli esempi forniti dall’EUIPO siano irrilevanti poiché
      tutti successivi alla data di presentazione della domanda 23/02/2023, laddove gli
      esempi sono datati 11/05/2023.
    2. Infine il richiedente rivendica l’acquisizione di capacità distintiva tramite l’uso ex
      articolo 7, paragrafo 3 RMUE e presenta delle prove, che al momento non
      vengono elencate e descritte poiché una decisione in tal senso vera presa solo
      quado la decisione sul carattere distintivo intrinseco del segno diverrà definitiva.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
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      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.1 si ritiene opportuno ricordare che perché
      un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
      RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto
      articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini
      descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei
      medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che
      questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo
      dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione,
      qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica
      dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
      EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta).
      Un termine può avere vari significati e tutti possono, nelle loro differenti accezioni, avere un
      significato descrittivo, a seconda dei prodotti in relazione ai quali sono usati.
      Tale è non il caso del termine MICROPOROSA che in tutti gli esempi presentati dall’Ufficio
      viene usato per descrivere che i prodotti presentano dei micro pori che permettono ai
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      materiali di respirare o di avere maggiore aderenza. Le argomentazioni di cui al punto n.1
      debbono dunque essere rigettate
      In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.2 si rileva che se da un lato una
      rappresentazione grafica può aggiungere carattere distintivo a un termine che di per se ne è
      privo, tale non è il caso del marchio in questione dove la rappresentazione grafica non è in
      grado di compensare la descrittivitá del termine.
      Per chiarire meglio tale concetto si ponga l’esempio del termine inglese ‘waterproof’
      (impermeabile) usato per indicare che un materiale è appunto impermeabile.
      Da una ricerca su Google effettuata in datata 31/10/2023 è emerso che tale termine è
      spesso rappresentato tramite numerosi espedienti grafici:
      https://www.google.com/search?
      q=waterproof+label&tbm=isch&ved=2ahUKEwj74OWqiaCCAxV7oScCHSgGDx8Q2-
      cCegQIABAA&oq=waterproof+label&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBAgAEB4yBAgAE
      B4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB46BAgjECc6
      BwgAEIoFEENQxwRYlQ1gpA9oAHAAeACAAYQBiAGIBJIBAzUuMZgBAKABAaoBC2d3cy1
      3aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=QtZAZfu3I_vCnsEPqIy8-
      AE&bih=850&biw=1760&client=firefox-b-e#imgrc=510ktfB8hGa28M
      Pagina 7 di 13
      Non vi è alcun dubbio che nonostante alcune delle suddette immagini siano molto più
      articolate del segno del richiedente, esse sarebbero tutte descrittive di una caratteristica dei
      prodotti a cui potrebbero essere apposte.
      Per ciò che concerne la richiesta di parità di trattamento, si ricorda che la giurisprudenza
      consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come
      marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in
      quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come
      Pagina 8 di 13
      marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
      interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
      (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
      EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Obiter dicta, si fa presente che i casi citati dal richiedente non sono pertinenti in quanto
      entrambi sono stati oggetto di rifiuto provvisorio e entrambi sono stati poi registrati per quasi
      tutti i prodotti richiesti, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Fra l’altro la decisione
      relativa alla registrazione n. 016815763 è stata presa in data 13/11/2019 dal firmatario della
      presente. Tale decisione, cos’i come ogni decisione dell’Ufficio, è accessibile tramite il
      database eSearch plus. Nel caso della decisione menzionata, essa può essere trovata al
      seguente indirizzo https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016815763 e la
      comunicazione da cercare è la seguente:
      Anche le argomentazioni di cui al punto n.3 debbono essere rigettate.
      Le argomentazioni di cui al punto n.4 sembrano eccessivamente puntigliose. Prima di tutto,
      si rileva che gli esempi di uso nel mercato sono solo stati presentati ad abundantiam per
      confermare il significato fornito tramite i dizionari. Inoltre sembra abbastanza improbabile
      che dalla data di presentazione della domanda (23/02/2023), alla redazione della domanda
      alla data di redazione dell’obiezione 11/05/2023, internet si sia popolato di usi descrittivi del
      termine.
      Tutto ciò premesso, vista la linea argomentativa che il richiedente ha ritenuto opportuno
      seguire si precisa a titolo esemplificativo, che:
      L’uso del termine nella pagina https://www.boatsnews.it/news/30891/una-lacca-microporosaper-il-legno-al-comus è del 05/05/2019:
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      L’uso del termine nella pagina https://www.ambientecolore.com/it/blog/come-verniciareporte-in-legno-prodotti-e-attrezzatura-62 è del 07/03/2022.
      Pagina 10 di 13
      L’uso nella pagina Amazon ® https://www.amazon.it/Dulux-Valentine-Val%C3%A9niteGlycero-Multisupporto/dp/B088P5S99P
      è del 15/12/2020.
      Poiché come detto gli esempi riportati erano solo a conferma dei significati trovati dei
      dizionari l’Ufficio non ritiene necessario appesantire la decisione con ulteriori immagini.
      Anche le argomentazioni di cui al punto n.4 debbono essere rigettate.
      I merito alla rivendicazione di acquisizione di capacità distintiva tramite l’uso, poiché la
      rivendicazione è stata presentata come “secondaria” l’Ufficio esaminerà la medesima e le
      prove a supporto, solo dopo che la presente decisione diverrà definitiva.
      Pagina 11 di 13
      Se la rivendicazione fosse stata presentata come “primaria”, l’Ufficio avrebbe emesso
      un’unica decisione sulla capacità distintiva intrinseca e su quella acquisita, nella presente
      decisione.
      In ogni caso quando la presente decisione diverrà definitiva l’Ufficio concederà al richiedente
      un nuovo termine di due mesi per presentare ulteriori prove, qualora lo ritenesse opportuno.
      IV. Conclusioni
      Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e
      articolo 7, paragrafo 2 RMUE [la domanda di MUE n. 018852516 è dichiarata descrittiva e
      non distintiva per i seguenti prodotti:
      Classe 2 Pitture; Pitture idrorepellenti; pitture lavabili; idropitture lavabili; pitture ad
      acqua [non isolanti]; idropitture per interni [non isolanti]; idropitture per
      esterni [non isolanti]; idropitture riempitive [non isolanti]; idropitture [non
      isolanti]; pitture a base di resine; rivestimenti [pitture]; rivestimenti murali
      [pitture]; rivestimenti impermeabili [pitture]; rivestimenti da utilizzare su
      pareti; colori; vernici; lacche; tinture; coloranti; pigmenti; inchiostri per la
      stampa; diluenti e condensanti per intonaci, coloranti e inchiostri; prodotti
      preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; sostanze coloranti;
      mordenti; tinte; inchiostri per la stampa, la marcatura e l’incisione; resine
      naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori,
      tipografi e artisti; rivestimenti per il legno; mordenti per il legno; tinture per il
      legno; prodotti per la conservazione del legno; smalti; smalti per la pittura;
      inchiostri di stampa; essiccanti per colori; pitture ignifughe; fissativi [vernici];
      oli per la conservazione del legno; agglutinanti per pitture; legno colorante:
      lacche; coloranti per il restauro di mobili; addensanti per colori.
      Classe 25 Abbigliamento; abbigliamento sportivo; tute sportive; abbigliamento da
      lavoro; grembiuli; abbigliamento da mare; capi di abbigliamento per uomo,
      donna e bambino; costumi da bagno; parei da bagno; accappatoi; t-shirts;
      felpe; abiti; camicie; cappotti; cinture [abbigliamento]; cravatte; giacche;
      gonne; maglieria; maglioni; pantaloni; calzini; calze sportive; sciarpe; guanti
      [abbigliamento]; abbigliamento da notte; pigiami; biancheria; biancheria
      intima; cappelleria; berretti; bandane [foulards]; calzature; scarpe sportive;
      sandali; stivali; scarpe da lavoro; scarpe antisdrucciolo; mascherina per il
      viso [abbigliamento]; maschere per dormire; accessori da portare al collo;
      kimono; cappe; poncho; tute [indumenti].
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
      Classe 35 Servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di prodotti chimici per la stampa,
      prodotti chimici per per l’industria, prodotti chimici leganti per calcestruzzo,
      prodotti chimici per rimuovere pitture, prodotti chimici impermeabilizzanti,
      prodotti chimici per prevenire incrostazioni; servizi di vendita al dettaglio e
      all’ingrosso di prodotti chimici per la preparazione dei colori, prodotti chimici
      Pagina 12 di 13
      per la fabbricazione di pitture, solventi per vernici, emulsionanti, stabilizzatori
      di colore, prodotti chimici destinati alle scienze, alla fotografia, come anche
      all’agricoltura all’orticoltura e alla silvicoltura; servizi di vendita al dettaglio e
      all’ingrosso di resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato
      grezzo, composizioni per estinguere il fuoco e per prevenire gli incendi,
      preparati per la tempera e la saldatura dei metalli, adesivi destinati
      all’industria; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di mastici e altri
      riempitivi di pasta, rivestimenti protettivi idrorepellenti [chimici], preparati
      chimici protettivi per rivestimenti, rivestimenti resistenti alle intemperie
      [chimici, non pitture], acetati, plastificanti, cellulosa, prodotti chimici per
      l’avvivaggio di colori per uso industriale; servizi di vendita al dettaglio e
      all’ingrosso di pitture, pitture lavabili, idropitture lavabili, pitture ad acqua [non
      isolanti], idropitture [non isolanti], idropitture per interni [non isolanti],
      idropitture per esterni [non isolanti], idropitture riempitive [non isolanti],
      idropitture [non isolanti]; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di pitture a
      base di resine, rivestimenti [pitture], rivestimenti murali [pitture], rivestimenti
      impermeabili [pitture], rivestimenti da utilizzare su pareti, colori, vernici,
      lacche, tinture, coloranti, pigmenti, inchiostri, diluenti e condensanti per
      intonaci, coloranti e inchiostri, prodotti preservanti dalla ruggine e dal
      deterioramento del legno; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di
      sostanze coloranti, mordenti, tinte, inchiostri per la stampa, la marcatura e
      l’incisione, resine naturali allo stato grezzo, metalli in fogli e in polvere per
      pittori, decoratori, tipografi e artisti, rivestimenti per il legno, mordenti per il
      legno, tinture per il legno, prodotti per la conservazione del legno; servizi di
      vendita al dettaglio e all’ingrosso di smalti, smalti per la pittura, inchiostri di
      stampa, essiccanti per colori, pitture ignifughe, fissativi [vernici], oli per la
      conservazione del legno, agglutinanti per pitture, legno colorante: lacche,
      coloranti per il restauro di mobili, addensanti per colori; servizi di vendita al
      dettaglio e all’ingrosso di prodotti per l’edilizia, materiali ed elementi
      dacostruzione, non in metallo, materiale per coperture, legno, legno
      lamellare, legno lavorato; pubblicità; amministrazione commerciale; lavori di
      ufficio; Gestione di affari [per conto terzi]; approvvigionamento di servizi per
      conto terzi in materia di edilizia; approvvigionamento di servizi per conto terzi
      in materia di trattamento di pitture e prodotti chimici; servizi di gestione per
      progetti commerciali nel settore delle costruzioni; servizi di gestione per
      progetti commerciali nel settore delle pitture e prodotti chimici.
      A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei
      confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi
      dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
      a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua
      della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione
      scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il
      ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720
      EUR.
      Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini
      dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e
      dell’articolo 2, paragrafo 2, REMUE.
  • Marchio settore barbecue carne alla griglia: non registrabile – Alicante 26-10-2023

    Marchio settore barbecue carne alla griglia: non registrabile – Alicante 26-10-2023

    Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: aste di ferro appuntite a un’estremità in cui si infilano le carni e le vivande stesse cotte allo spiedo. Per questo motivo il segno è descrittivo per cui non registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 26/10/2023
    **************Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: *************
    Vostro riferimento: *****************
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ************* Pescara
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 18/05/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)
    e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 11 Griglie per carne; Griglie; Griglie per barbecue; Griglie elettriche per uso
    esterno; Apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura;
    Barbecue; Spiedi [elettrici] per barbecue; Apparecchi di cottura; Fornelli
    [apparecchi di cottura].
    Classe 21 Utensili di cucina.
    Classe 29 Carne; Carne e prodotti a base di carne; Prodotti a base di carne surgelati;

    Agnello trattato; Spiedini di agnello; Prodotti a base di agnello; Carne fritta;
    Carni confezionate; Piatti pronti di carne; Carne surgelata; Carne di manzo.
    Classe 35 Vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; Vendita al
    dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari; Servizi
    all’ingrosso in relazione a carni; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a
    carni.
    Classe 43 Fornitura di alimenti; Preparazione di alimenti; Servizi per la fornitura di
    alimenti; Servizi di consulenza riguardanti gli alimenti; Servizi di consulenza
    relativi alla preparazione di alimenti.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: aste di ferro appuntite a un’estremità in cui si infilano le carni e le
    vivande stesse cotte allo spiedo.
    https://www.treccani.it/vocabolario/spiedo/ ).
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti in classe 11 (Griglie per carne; Griglie; Griglie per barbecue; Griglie elettriche per
    uso esterno; Apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura; Barbecue; Spiedi
    [elettrici] per barbecue; Apparecchi di cottura; Fornelli [apparecchi di cottura]), e della classe
    21 (Utensili di cucina) sono o possono contenere aste di ferro o di legno appuntite in una
    delle due estremità in cui si infilano le carni o altri cibi per arrostirli alla fiamma viva o alla
    brace ai carboni o elettrica. Mentre i prodotti in classe 29 (Carne; Carne e prodotti a base di
    carne; Prodotti a base di carne surgelati; Agnello trattato; Spiedini di agnello; Prodotti a base
    di agnello; Carne fritta; Carni confezionate; Piatti pronti di carne; Carne surgelata; Carne di
    manzo) consistono nelle vivande stesse cotte/cucinate allo spiedo. Mentre per i servizi in
    classe 35 consistono nella vendita di spiedi, cioè della vivanda stessa. Infine per i servizi in
    classe 43 consistono nella preparazione e fornitura di alimenti sotto forma di spiedi (vivande
    di pollo, maiale, manzo, ecc.)Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi, il consumatore
    di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie e qualità dei
    prodotti/modo di preparazione.
    Assenza di carattere distintivo
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Benché il segno ‘ ’ contenga determinati elementi figurativi che gli
    Pagina 3 di 5
    conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
    carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Il segno consiste di una figura ovale di colore
    rosso al cui interno è riportata la dicitura SPIEDÌ in bianco riprodotta in caratteri di stampa
    alquanto banali e comuni. Il fatto che il puntino sulla ‘I’ finale sia leggermente allungato non
    è sufficiente a rendere il marchio distintivo. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
    combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai
    prodotti per i quali si richiede la protezione.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018859737 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 11 Griglie per carne; Griglie; Griglie per barbecue; Griglie elettriche per uso
    esterno; Apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura;
    Barbecue; Spiedi [elettrici] per barbecue; Apparecchi di cottura; Fornelli
    [apparecchi di cottura].
    Classe 21 Utensili di cucina.
    Classe 29 Carne; Carne e prodotti a base di carne; Prodotti a base di carne surgelati;
    Agnello trattato; Spiedini di agnello; Prodotti a base di agnello; Carne fritta;
    Carni confezionate; Piatti pronti di carne; Carne surgelata; Carne di manzo.
    Classe 35 Vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; Vendita al
    dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari; Servizi
    all’ingrosso in relazione a carni; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a
    carni.
    Pagina 4 di 5
    Classe 43 Fornitura di alimenti; Preparazione di alimenti; Servizi per la fornitura di
    alimenti; Servizi di consulenza riguardanti gli alimenti; Servizi di consulenza
    relativi alla preparazione di alimenti.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 21 Padelle; Pentole e padelle [non elettriche]; Bicchieri.
    Classe 29 Formaggio di pecora; Latte di pecora.
    Classe 30 Sughi di carne [salse]; Salse per carne alla griglia; Pasticci di carne; Panini
    imbottiti con carne; Paste surgelate ripiene di carne; Aromi a base di carne.
    Classe 31 Pecore [bestiame]; Capre vive; Bovini da macello; Animali vivi, organismi per
    la riproduzione (allevamento); Animali vivi.
    Classe 35 Organizzazione e conduzione di vendite per conto terzi di bestiame e di bovini
    commerciali e registrati.
    Classe 43 Fornitura di bevande.
    Classe 44 Servizi di allevamento di pecore; Allevamento (bestiame); Allevamento di
    animali; Consulenza in materia di allevamento di animali.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Marchio descrittivo per macchine per l’imballaggio – Alicante 17-10-2023

    Marchio descrittivo per macchine per l’imballaggio – Alicante 17-10-2023

    Il consumatore finale che si approccia alle macchine per l’imballaggio quale prodotto commercializzato con il segno NOVA percepirebbe il prodotto come qualcosa di nuovo, una novità rispetto ai competitors. Il termine ha evidente carattere descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 17/10/2023
    ******************
    I-40123 Bologna
    ITALIA
    Fascicolo nº: ****************
    Vostro riferimento: ******
    Marchio: NOVA
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: *******************(RN)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/06/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 7 Macchine per imballaggio; Impianti di imballaggio; macchine fardellatrici;
    Macchine inscatolatrici; macchine avvolgitrici; Macchine legatrici; Macchine
    per l’avvolgimento con film estensibile per l’applicazione di pellicole in
    materie plastiche su carichi pallettizzati; robot industriali; macchine per la
    fabbricazione di imballaggi; macchine imbottigliatrici; Macchine per
    confezionare; macchine incartonatrici; Macchine per riempire contenitori per l’imballaggio.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore di lingua portoghese, slovacca e croata, ovvero un professionista del settore industriale, meccanico e robotico, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione (che appartengono a un settore di mercato altamente specializzato) attribuirebbe al segno il significato di “nuova/novità, di recente esistenza; qualcosa di successivo a ciò che già esiste; che non ha precedenti/che è originale; che ha subito una trasformazione o un rinnovamento”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario estratti dai dizionari delle rispettive lingue in data 05/06/2023
      (https://dicionario.priberam.org/novo, https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/kratkyslovnik/?q=novo, http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search).
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che prodotti richiesti (sostanzialmente macchine, macchinari, impianti e robot di tipo o per uso industriale) sono di recente esistenza (ad esempio perché sono prodotti nuovi), hanno subito una trasformazione o rinnovamento (ad esempio perché sono
      prodotti in base a nuove tecniche o conoscenze), costituiscono una novità, sono originali, senza precedenti (ad esempio perché integrano soluzioni nuove o rispondono ad esigenze prima inesistenti). Pertanto, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla qualità dei prodotti. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.

    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/08/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

    1. Il concetto di “nuovo” è uno dei multipli significati del termine “NOVA” in ognuna delle tre lingue del rifiuto provvisorio. Il termine è utilizzato anche per indicare un oggetto stellare che subisce un improvviso e significativo aumento di luminosità. Ci sono le medesime probabilità che il consumatore di riferimento associ al termine NOVA il concetto di ‘nuovo/novità’ e l’idea di una stella, concetto completamente avulso dai prodotti rivendicati.
    2. L’Ufficio ha registrato altri marchi “NOVA” come i MUE n. 018331323, MUE n. 018339621
      e MUE n. 0187024501.
    3. L’Ufficio ha registrato, anche recentemente, altri marchi denominativi o figurativi in cui la componente grafica è composta da elementi banali come, ad esempio, il marchio verbale ‘FAST’ per cronometri o il marchio verbale ‘SLIM FEET PRO’ per suole da scarpe.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Pagina 3 di 5
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Il richiedente sostiene che nelle tre lingue per cui è emessa l’obiezione, il termine “NOVA” abbia almeno un ulteriore significato, vale a dire uno specifico oggetto stellare, e che in questo senso il marchio sarebbe distintivo, in quanto semanticamente scollegato rispetto ai prodotti rivendicati.
      Tuttavia, perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
      tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)
      Pertanto, poiché il segno in esame designa in uno dei suoi significati principali (fatto non contestato dal richiedente) la caratteristica dei prodotti designati di essere nuovi o di recente
      esistenza, che hanno subito un rinnovamento, o costituenti una novità (sono originali, senza
      precedenti, integrano soluzioni nuove o rispondono ad esigenze prima inesistenti, ecc.),
      “NOVA” è un segno descrittivo e non distintivo per tali prodotti.
      Pagina 4 di 5
      Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali i MUE a
      componente “NOVA” n. 018331323, MUE n. 018339621 e MUE n. 0187024501, e i marchi
      MODERN GOLF n. 018881607, per Abbigliamento da golf, NATURAL RESISTANCE n.
      018888469 per Fili e filati; Abbigliamento, ecc. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata
      afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio
      [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di
      un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio
      dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
      interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
      (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
      EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      In relazione al fatto che l’Ufficio ha registrato marchi a componente “NOVA”, si rammenta
      che possono essere invocate precedenti decisioni dell’Ufficio e, quando realmente
      comparabili, l’Ufficio deve valutare se debbano essere seguite. Tuttavia, i marchi citati dal
      richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in quanto si
      riferiscono a prodotti diversi da quelli della fattispecie in esame.
      Inoltre, l’Ufficio deve comunque decidere caso per caso se, sulla base di una corretta
      interpretazione della normativa, il marchio richiesto sia idoneo alla registrazione. Nel caso in
      esame, la decisione è coerente con la prassi dell’Ufficio sui motivi assoluti di rifiuto e
      conforme alla giurisprudenza dei tribunali europei. Fondamentalmente, nell’ambito del diritto
      europeo armonizzato dei marchi e ancor più nell’ambito della pratica d’esame dell’Ufficio, si
      dovrebbe cercare di garantire che gli stessi risultati siano raggiunti in casi comparabili
      (02/12/2009, C-39/08, ‘ Volkhandy’, EU:C:2009:91). Di conseguenza, se in un caso
      precedente l’Ufficio ha forse adottato erroneamente un approccio eccessivamente generoso,
      tale errore non dovrebbe essere aggravato adottando lo stesso approccio in un caso
      successivo.
      Nella misura in cui potrebbe essersi verificata una certa incoerenza rispetto ad un marchio,
      una persona che presenta una domanda di registrazione di un segno come marchio non può
      avvalersi, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, su un atto
      eventualmente illecito commesso rispetto ad altri marchi a beneficio di qualcun altro. Ciò non
      è diverso quando riguarda la ricorrente stessa (27/02/2002, T-106/00, «Streamserve», § 67,
      EU:T:2002:43).
      Infine, gli altri casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale
      domanda in quanto tutti i loro elementi (verbali, figurativi e di copertura merceologica) sono
      diversi da quelli della fattispecie.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018863676 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      Pagina 5 di 5
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
  • Registrare un marchio per finestre: marchio descrittivo rifiutato Alicante 16-10-2023

    Registrare un marchio per finestre: marchio descrittivo rifiutato Alicante 16-10-2023

    Il segno UNICA a prescindere dal prodotto e/o servizio ad avviso dell’esaminatore è un termine descrittivo che il consumatore percepirebbe come prodotto che non ha uguali nel suo genere.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 16/10/2023
    U**************** Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: ************
    Vostro riferimento: M32855
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: *************** (Teramo)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 22/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    c), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
    Classe 6 Porte metalliche; Finestre metalliche.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola, portoghese e
    rumena attribuirebbe al segno il significato seguente: che non ha uguali nel suo genere o
    nella sua specie, ineguagliabile, straordinaria.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 5
    L’Ufficio ha inviato informazioni circa le definizioni dei vocabolari delle lingue
    summenzionate.
    Benché il segno contenga una stilizzazione, i consumatori di riferimento percepirebbero il
    segno come indicativo dell’informazione che la porta o finestra offerta dal richiedente è unica
    nel suo genere, eccellente, ineguagliabile. Pertanto, il segno descrive una qualità dei
    prodotti.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto, adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 12.07.2023, che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. Nessun consumatore assocerebbe la parola “UNICA” con le porte e le finestre
      metalliche.
    2. Il consumatore deve fare una certa riflessione in quanto l’aggettivo presenta una
      stilizzazione, si tratta della variante femminile dell’aggettivo unico e si è
      sostantivato. Non si tratta dell’espressione “unica qualità, per esempio, che
      darebbe una informazione più chiara.
    3. Non è stato dimostrato un uso generalizzato del termine “UNICA” in relazione ai
      prodotti in questione.
    4. Il pubblico di riferimento è composto da professionisti ed il livello di attenzione è di
      conseguenza elevato
    5. L’EUIPO ha registrato marchi simili a quello contestato.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni
      Pagina 3 di 5
      descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione
      possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti
      segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come
      marchi.
      (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T 106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      1,2, 3- L’Ufficio si è limitato a riportare il significato del termine contenuto nel marchio così
      come appare nei dizionari delle varie lingue sopracitate e ad attribuire a tale termine l’unica
      interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità
      attribuita dal pubblico di riferimento, sia esso specializzato o meno. L’Ufficio è pertanto
      dell’opinione che la dicitura non comporta nessun particolare sforzo interpretativo, né induce
      il consumatore ad intraprendere complicati processi mentali in relazione ai prodotti richiesti.
      Contrariamente a quanto indicato dal richiedente il fatto che l’aggettivo sia utilizzato al
      femminile non aggiunge distintività al segno e continua a descrivere una possibile
      caratteristica dei prodotti ai quali si riferisce. Non cambia il significato del termine. Il fatto che
      potrebbe essere un aggettivo sostantivato non cambia la percezione del consumatore che
      vedrà nel termine, associato ai prodotti, la descrizione di una qualità delle porte.
      La stilizzazione al quale fa riferimento il richiedente è alquanto impercepibile. Tale veste
      grafica non può considerarsi sufficiente per distogliere l’attenzione del consumatore dal
      chiaro significato del termine in quanto gli espedienti stilistici sono minimi e sicuramente non
      in grado di imprimersi nella mente del consumatore, il quale percepirà solamente il
      messaggio della chiara parte verbale.
      Non esiste un elemento particolare o impattante che possa introdurre un intrigo come, per
      esempio, un gioco di parole o un paradosso che avvierebbe nella mente del consumatore
      uno sforzo interpretativo o un processo mentale tale da innescare una connessione con
      l’origine commerciale dei prodotti del richiedente.
      L’Ufficio non dubita sul fatto che esistano espressioni ancor più descrittive della presente ma
      questa considerazione è ininfluente al momento dell’esame del presente marchio. L’Ufficio
      ha provato l´esistenza della descrittivitá del termine in relazione ai prodotti obbiettati. Di
      conseguenza, nel suo insieme il segno è anche privo di carattere distintivo.
      4 – Il richiedente ritiene che il consumatore di riferimento sia il pubblico specializzato e che
      quindi il livello di attenzione è maggiore. L’Ufficio non concorda. Porte e finestre metalliche
      non sono prodotti destinati unicamente a un pubblico con un elevato livello di
      Pagina 4 di 5
      specializzazione ma sono beni a portata di qualsiasi consumatore. Tuttavia, ammesso e non
      concesso che il pubblico di riferimento sia quello specializzato e con un livello di attenzione
      superiore alla media ciò non ha un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la
      valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non
      ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il
      pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das
      Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
      5- Riguardo l’argomento della richiedente secondo il quale la domanda di marchio in esame
      dovrebbe ottenere la registrazione alla luce del fatto che sono stati registrati altri marchi
      dell’Unione Europea simili a quello oggetto della presente obiezione. Si rammenta
      innanzitutto che la legittimità delle decisioni dell’EUIPO deve essere valutata unicamente del
      RMUE, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale
      dell’Ufficio stesso (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Inoltre,
      l’Ufficio è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del
      diritto dell’Unione. Alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione,
      l’EUIPO deve prendere in considerazione le decisioni prese su domande simili e interrogarsi
      con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. L’applicazione di
      questi principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. La persona che
      richiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo favore un
      eventuale errore commesso dall’EUIPO a beneficio di altri al fine di ottenere una decisione
      identica. Per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione,
      l’esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di
      evitare la registrazione indebita di marchi. Di conseguenza, un siffatto esame deve essere
      eseguito in ogni caso concreto (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50 e
      giurisprudenza ivi citata).
      Tuttavia, l’Ufficio, senza entrare ad esaminare nel dettaglio i fascicoli portati ad esempio dal
      richiedente, ha preso visione di essi ed ha riscontrato molte differenze rispetto al segno in
      questione.
      EUTM 1049024, richiesto più di 10 anni orsono, per prodotti diversi da
      quelli richiesti dal richiedente. La stilizzazione presenta un punto esclamativo al posto della
      “I”.
      EUTM 06107148, richiesto più di 16 anni orsono, anche questo
      richiesto per prodotti differenti e presenta delle caratteristiche figurative diverse dal marchio
      del richiedente.
      Il marchio 015695968 non ha similitudini con il marchio in oggetto e
      neanche il marchio “UNICO” o “UNIQUE” essendo quest´ultimi variazioni del termine “unica”.
      Quindi come rilevato le varie forme di stilizzazione e rappresentazione grafica differiscono
      da quella del segno in questione e inoltre i prodotti sono diverse da quelli richiesti per il
      marchio oggetto del rifiuto. Inoltre, essi sono marchi richiesti molto tempo fa,
      conseguentemente esaminati secondo prassi decisionale precedente. La prassi è evoluta
      nel tempo adeguandosi alla giurisprudenza comunitaria.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
      dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018886319
      è respinta.
      Pagina 5 di 5
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio di bevanda alcolica – Alicante 06/10/2023

    Registrare un marchio di bevanda alcolica – Alicante 06/10/2023

    “Amarognolo l’autentico”: il segno in esame verrebbe percepito dal consumatore come una dicitura promozionale il cui fine è evidenziare gli aspetti positivi del prodotto, ovvero che la bevanda in questione possiede un sapore amaro ma non sgradevole e che è fabbricato secondo la vera ricetta originale. Il segno non supera l’esame.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 06/10/2023
    *********************** Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: ****************
    Vostro riferimento: ******************
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: **************** PG
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 18/05/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 33 Bevande alcoliche (escluse le birre); liquori.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: cosa di sapore amaro, ma non sgradito, che è genuina.
    Il suddetto significato dei termini «AMAROGNOLO l’autentico», di cui il marchio è composto,
    è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
    https://www.treccani.it/vocabolario/amarognolo/
    https://www.treccani.it/vocabolario/il1/
    https://www.treccani.it/vocabolario/autentico/
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti richiesti (bevande alcoliche, liquori) hanno un sapore amaro, ma non sgradito, e sono al tempo stesso genuini. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati (costituiti da
    caratteri maiuscoli per “amarognolo” e da caratteri corsivi minuscoli per ‘l’autentico’ che
    ricordano la scrittura manuale), il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come
    indicativo di informazioni sulla qualità dei prodotti.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Va peraltro rilevato che il segno in questione potrebbe essere percepito dal pubblico di
    riferimento di lingua italiana anche come una dicitura promozionale il cui proposito è quello
    evidenziare gli aspetti positivi di ogni prodotto, ossia che ciascuno di essi possiede un
    sapore amaro ma non sgradevole e è al tempo stesso il vero prodotto della stessa specie,
    sottolineando in questo modo, ad esempio, che è fabbricato secondo la vera ricetta originale
    ecc.
    Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di
    stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
    marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
    marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si
    richiede la protezione.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    Pagina 3 di 3
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018846407 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.

  • Marchio respinto nel settore dei prodotti chimici e fertilizzanti – Alicante 06/10/2023

    Marchio respinto nel settore dei prodotti chimici e fertilizzanti – Alicante 06/10/2023

    “Resin latex” è il segno che l’ufficio deve esaminare, tradotto in italiano “Resina Lattice”. Il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti contengono resina e lattice. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 06/10/2023
    ***************** Pescara

    Fascicolo nº: ****************
    Vostro riferimento:
    Marchio: resin latex
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: **************************
    ****************** Pescara
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 04/05/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 1 Prodotti chimici destinati all’industria e alle scienze; Prodotti chimici destinati
    alla fotografia; Prodotti chimici destinati all’agricoltura; Prodotti chimici
    destinati all’orticoltura; Prodotti chimici destinati alla silvicoltura; Resine
    artificiali allo stato grezzo; Materie plastiche allo stato grezzo; Concimi per i
    terreni; Composizioni per estinguere il fuoco; Preparati per la saldatura dei
    metalli; Preparati per la tempra dei metalli; Composti per la prevenzione di
    incendi; Prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; Sostanze
    concianti per pelli e pellami di animali; Adesivi [materie collanti] per
    l’industria; Mastici e altri riempitivi di pasta; Composti chimici
    impermeabilizzanti; Preparati biologici destinati all’industria ed alla scienza;
    Composto, concimi e fertilizzanti.
    Classe 2 Pitture; Vernici; Lacche; Prodotti antiruggine [prodotti per preservare dalla
    ruggine]; Preparati per prevenire il deterioramento del legno; Coloranti;
    Pitture e tinte; Tinture; Materie tintorie per il legno; Mordenti; Resine naturali allo stato grezzo; Metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti; Preparati da utilizzare come rivestimenti impermeabilizzanti sulle superfici delle strutture [pitture]; Preparati da utilizzare come rivestimenti
    impermeabilizzanti sulle superfici degli edifici [pitture].

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese così come quello
    specializzato in relazione ad alcuni dei prodotti, attribuirebbe al segno il significato seguente:
    resina latex. I suddetti significati dei termini «resin latex», di cui il marchio è composto, sono
    supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/resin
    https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/latex?q=latex
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti contengono resina e latex o che sono destinati favorire la produzione di resina e
    latex da parte delle piante corrispondenti, o che sono essi stessi concimi o fertilizzanti o
    usati nella composizione di questi, come nel caso dei concimi o dei prodotti chimici destinati
    alla silvicoltura rivendicati. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti. Per
    completezza si riporta il seguente estratto che conferma che la resina e il latex sono usati
    anche come concimi/fertilizzanti o nella fabbricazione di tali prodotti:
    Fonte: http://cespevi.it/art/conclc.htm
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    Pagina 3 di 6
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Di
    conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 20/06/2023, che possono essere sintetizzate come segue.

    1. Il carattere descrittivo del segno deve essere valutato sulla base dell’insieme dei
      termini che lo compongono. Il segno “RESIN LATEX” non risponderebbe alle regole di grammatica inglese e, inoltre, i termini “RESIN LATEX” non sono presenti nel dizionario nella loro forma combinata come dimostrata da
      un’immagine del dizionario “WordReference” allegata dal richiedente.
    2. L’Ufficio ha registrato in passato marchi comparabili:
       n. 000175794 Luresin per “resine artificiali” in classe 1;
       n. 000671503 Resin D per “antiossidanti per elastomeri e gomma” in
      classe 1;
       n. 005834288 Resina 2000 per “resine naturali allo stato grezzo” in
      classe 2.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      Pagina 4 di 6
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Le argomentazioni di cui al punto n.1 debbono essere rigettate per le seguenti ragioni.
      In primis, il segno “resin latex” non è grammaticalmente incorretto, si tratta di due sostantivi
      in grado di comunicare caratteristiche dei prodotti circostazna che non solo è credibile, ma
      che è stata anche provata dall’Ufficio (supra).
      Del pari la circostanza che i sostantivi “resin “e “latex” non appaiono combinati in nessun
      dizionario, si deve alla natura stessa dei dizionari che per ragioni di consultabilità riportano i
      termini in modo individuale.
      A tal proposito l’Ufficio ha cercato nel dizionario “Word Reference” l’insieme di parole
      “CHOCOLATE” e “CINNAMON”, entrambi sostantivi che se usati in relazione a prodotti
      alimentari possono certamente descrivere caratteristiche dei medesimi, e ha ottenuto un
      risultato negativo (https://www.wordreference.com/enit/chocolate%20cinnamon consultata
      in data 05/10/2023).
      Pagina 5 di 6
      Ad abundantiam, si sottolinea che anche un segno che consiste in una combinazione
      grammaticalmente errata, e tale non è il caso di cui ci si sta occupando, (ad esempio un
      aggettivo con un verbo) deve essere considerato descrittivo se il suo significato è ancora
      chiaramente comprensibile (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT; 06/03/2012,
      T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107).
      In merito alle argomentazioni di cui al punto 2, si ricorda che la giurisprudenza consolidata
      afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio
      [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di
      un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio
      dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
      interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
      (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
      EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Pagina 6 di 6
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018854781 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione.