Categoria: Marchi Descrittivi

  • Registrare un marchio per un vino, quando il nome non è distintivo non è registrabile – Alicante 11-11-2024

    Registrare un marchio per un vino, quando il nome non è distintivo non è registrabile – Alicante 11-11-2024

    Se il nome che identifica il vino, nel nostro caso, “Brindo” è un nome che non distingue il prodotto vino da altri vini ma vuole solo essere elogiativo del vino, ad avviso dell’esaminatore europeo non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 11/11/2024
    *********** Bologna
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    Marchio denominativo
    ********* (Treviso)
    ITALIA
    In data 11/06/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    L’obiezione è stata sollevata per tutti i prodotti della Classe 33, che dopo le modifiche dovute
    all’irregolarità del termine “vini dealcolizzati”, successivamente superato con la modifica
    dello stesso in “vini parzialmente dealcolizzati”, sono i seguenti:
    Classe 33
    Vino; bevande alcoliche, eccetto le birre; distillati; preparati alcolici per fare
    bevande; vini parzialmente dealcolizzati.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il
    consumatore medio di lingua spagnola, italiana e portoghese, incluso un
    professionista del settore vitivinicolo e della ristorazione, in relazione ai prodotti per i
    quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “bevo in segno di
    festa o onore di qualcuno”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario
    (informazioni
    estratte
    https://dle.rae.es/brindar,
    da
    RAE in data 11/06/2024 all’indirizzo
    https://www.treccani.it/vocabolario/brindare/?
    search=brindare%2F, https://www.infopedia.pt/dicionarios/linguaportuguesa/brindar –
    Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione).
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 5 —
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «BRINDO» semplicemente come uno
    slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di
    ispirazione o motivazione, che esorta i consumatori a fare un brindisi in segno di
    augurio e di festa, bere in onore di qualcuno con i propri prodotti. Il pubblico di
    riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
    commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale che serve
    meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che con essi si
    può alzare i bicchieri, fare un brindisi, levare i calici per celerare e festeggiare
    persone, eventi, accadimenti e successi.
    Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
    7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    L’Ufficio fa presente che l’irregolarità di classificazione sollevata in questo stesso
    documento al paragrafo I., non ha alcun impatto sulla presente obiezione poiché la
    natura dei prodotti per i quali è richiesta la protezione è chiara.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il 24/07/2024 il richiedente ha chiesto una proroga per presentare le proprie osservazioni,
    concessa in pari data dall’Ufficio. Il 09/10/2024, il richiedente ha presentato le proprie
    osservazioni che possono essere sintetizzate come segue:

    1. La parola “BRINDO” deve ritenersi dotata di capacità distintiva tenuto conto che il
      concetto dalla stessa trasmesso non costituisce una mera indicazione di una
      qualità del prodotto che dovrebbe contraddistinguere. La parola, infatti, trasmette
      un messaggio emotivo di necessaria condivisione di un momento, che sia di gioia
      o di tristezza, che, rispetto ai prodotti da contraddistinguere, richiede un più che
      sufficiente sforzo interpretativo. Il segno non può essere respinto come descrittivo
      perché il pubblico di riferimento non percepisce immediatamente che il suo
      significato fornisce informazioni sulla quantità, sulla qualità, sulle caratteristiche,
      sulla destinazione, la natura e/o sulle dimensioni dei prodotti.
    2. L’Ufficio non può rifiutare definitivamente la domanda di marchio in oggetto in
      quanto ha registrato numerosi marchi in casi totalmente analoghi (esempi indicati
      nella memoria). Rifiutandola non rispetterebbe i principi di parità di trattamento e di
      buona amministrazione.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
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      all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
      separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
      dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
      considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
      esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
    3. L’Ufficio ha sollevato un’obiezione contro la domanda di marchio in questione ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, che nega la registrazione di marchi privi di
      carattere distintivo. L’Ufficio sottolinea che l’obiezione non è stata sollevata ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE perché il segno non è costituito esclusivamente
      da indicazioni che descrivono direttamente le caratteristiche dei prodotti.
      Invece, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
      registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Tali marchi sono, in particolare, quelli che
      non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la
      medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
      l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
      T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “BRINDO” e non vede altro che
      un’informazione promozionale, come uno slogan, che evidenzia aspetti positivi dei prodotti,
      indicando che i prodotti sono adatti per brindare e invitando i consumatori a farlo con i propri
      vini e bevande alcoliche, alzando i bicchieri per fare un brindisi, per celerare e festeggiare
      persone, eventi, accadimenti e successi.
      Infatti, anche se un determinato termine potrebbe non essere chiaramente descrittivo dei
      prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, il termine potrebbe comunque essere oggetto
      di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe
      percepito dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni
      sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine. Ad esempio, il
      termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico
      di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero
      genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
      Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente
      descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si può considerare come elemento che fornisce
      soltanto indicazioni di qualità o funzione generale dei prodotti, oppure espressioni incitanti
      ad utilizzare i prodotti prive di carattere distintivo.
      «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
      quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
      o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
      utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
      come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
      di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
      Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
      di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
      pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
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      che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di
      marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
      § 38).
      È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
      interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
      categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
      EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
      Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
      commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
      paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
      d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
      pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
      del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real
      People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
      EU:T:2003:183, § 21).
      Tuttavia, nel caso in esame, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «BRINDO» non
      come un indicatore di origine commerciale dei prodotti, in quanto i prodotti rivendicati, tutti a
      contenuto alcolico, sono solitamente e tipicamente usati per brindare, celebrare e
      festeggiare. Pertanto, il segno «BRINDO» non potrebbe essere percepito che come
      un’esortazione a farlo, a festeggiare e celebrare un evento attraverso i prodotti alcolici del
      richiedente.
    4. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, e in particolare
      i seguenti:
      Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla
      registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una
      competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla
      registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata
      unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base
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      della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47;
      09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
      in quanto contengono elementi verbali e/o figurativi che non trovano corrispondenza nel
      segno in esame. I casi non sono pertanto analoghi.
      Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è
      possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati
      registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.
      Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un
      meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione
      della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019032634 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio nel settore della formazione, se descrive l’attività di formazione non è registrabile

    Registrare un marchio nel settore della formazione, se descrive l’attività di formazione non è registrabile

    Il segno oggetto di esame è MIXOLOGY ACADEMY per servizi in classe 41. I consumatori percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i servizi sono prestati da una Scuola/Istituto/Accademia che si occupa della formazione di professionisti del settore della miscelazione di bevande o più precisamente cocktail.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 28/10/2024
    ************ Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    Marchio figurativo
    ************Roma
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 22/02/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 41
    Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione;
    Formazione e istruzione; Istruzione e formazione; Organizzazione di
    presentazioni per formazione; Organizzazione di dimostrazioni per
    formazione; Trasmissione di formazione; Formazione in gestione;
    Formazione del personale; Attività di formazione; Formazione didattica;
    Formazione continuativa; Formazione industriale; Organizzazione di
    esposizioni per la formazione; Organizzazione di seminari di formazione;
    Realizzazione di seminari di formazione; Formazione professionale
    (Fornitura
    di -);
    Istruzione;
    Istruzione
    professionale;
    Istruzione
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    supplementare; Servizi di istruzione e formazione; Servizi di insegnamento
    e di istruzione; Istruzione aziendale; Educazione, intrattenimento e sport;
    Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Educazione; Accademie
    [educazione]; Insegnamento in materia di educazione alimentare; Servizi di
    educazione e formazione professionale; Servizi relativi a educazione e
    istruzione;
    Fornitura di informazioni in materia di educazione;
    Organizzazione di spettacoli culturali; Istruzione in materia di arte mediante
    corsi per corrispondenza.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
    inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: Scuola/Istituto/Accademia dove
    si apprende l’abilità di miscelare varie bevande e ingredienti per creare cocktail.
    • I suddetti significati dei termini «MIXOLOGY ACADEMY», di cui il marchio è
    composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mixology
    https://www.wordreference.com/enit/academy

    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i servizi sono prestati da una Scuola/Istituto/Accademia che si dedica alla
      formazione di professionisti del settore della miscelazione di bevande o più
      precisamente cocktail.
      • Il fatto che la lettera “Y” del termine “ACADEMY sia sostituita da un bicchiere da
      “Martini” non aggiunge nessun elemento di distintività al segno, ma rafforza il
      significato concettuale descrittivo veicolato dall’insieme dei termini che lo
      compongono.
      https://tescomaonline.com/prodotti/306418/306418-bicchiere-martini
      https://it.wikipedia.org/wiki/Coppetta_da_cocktail
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE.
    • Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
      quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
      • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
      Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione
      a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
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      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/03/2024, che possono essere
      sintetizzate come segue:
    1. Il richiedente ritiene che la raffigurazione del segno in esame sia sufficiente a
      conferire allo stesso capacità distintiva poiché la rappresentazione del bicchiere da
      Martini e il colore arancione del termine “ACADEMY” poiché il contenuto del
      bicchiere è di colore arancione e dunque non sarebbe una rappresentazione
      fedele o comune del prodotto solitamente in esso contenuto. A tal proposito, il
      richiedente pone l’esempio di un noto marchio di cioccolata in cui viene
      rappresentata una mucca di colore viola.
    2. Il consumatore menziona l’acquisizione di capacità distintiva tramite l’uso ex
      articolo 7, paragrafo 3, RMUE, ma non allega nessuna prova nonostante l’Ufficio
      in data 15/05/2024 abbia concesso un termine di due mesi per specificare se la
      rivendicazione della capacità distintiva acquisita tramite l’uso fosse principale o
      secondaria e per presentare prove a supporto della rivendicazione.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      revocare la propria obiezione per i seguenti servizi:
      Classe 41 Sport; Servizi relativi allo sport.
      L’obiezione viene mantenuta per i rimanenti servizi.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
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      Perché un segno ricada nel divieto enunciato da detta disposizione, occorre che esista una
      relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione,
      tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una
      descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005,
      T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
      EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.1, si rileva che il fatto che il contenuto del
      bicchiere da Martini sia di colore arancione è irrilevante. La funzione di tale bicchiere è
      quella di rinforzare il concetto convogliato dal segno tramite l’uso di uno dei bicchieri da
      cocktail più famosi e, inoltre, il Martini di colore arancione è un cocktail che esiste ed è
      presente nel mercato come illustrato qui di seguito a titolo esemplificativo:
      Tratto in data 23/10/2024 da: https://www.google.com/search?client=firefox-b
      e&sca_esv=21327b72e67f6f32&sxsrf=ADLYWIJaB7ggkaKO5_cDlxJUCaSfNPCoow:172967
      3520040&q=martini+arancione&udm=2&fbs=AEQNm0ANjS08tQWfp8D7gVEhN_xkDAvHzU
      mhHkeJBsHMrnRBAPrKSgB_Rj86pJM74C2z_PMR99l8eOsztRWwfZOmHNMVS9F1sZsCG
      qAJhJt4njj9FxJvOw1jPgSqo88SKS_CnA_lhl
      PKgMoi7yPRbQLJUtdHBxbT3xSVBfEq6Vh1PEGJxbcdbbaZH2E381QlRsBO3WvE2IT&sa=
      X&ved=2ahUKEwiK2fT9j6SJAxXQR0EAHSToNLwQtKgLegQIFRAB&biw=1760&bih=850&d
      pr=1.09
      A quanto sopra, si deve aggiungere che esistono cocktail preparati sul momento, diversi dal
      Martini e serviti in bicchieri omonimi e che possono essere arancioni:
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      Tratto in data: 23/10/2024 da https://www.greygoose.com/it-it/cocktails/grey-goose
      vodka/grey-goose-parisian-martini-cocktail.html
      Si deve infine sottolineare, come detto sopra, che il bicchiere di tal forma non sia usato solo
      per servire il Martini – in tutte le sue varianti di ingredienti e colori – ma anche altri cocktail:
      Pagina 6 di 8
      Tratto, in data 23/10/2024 da: https://www.artic-bar.com/bar-life/bicchieri-da-cocktail/
      In relazione al marchio menzionato dal richiedente in cui appare un a mucca di colore viola,
      si ritiene che esso non sia pertinente per numerose ragioni. Senza scendere in un’analisi
      dettagliata sul perché tale marchio sia stato registrato, è sufficiente rilevare che non esistono
      mucche di colore viola laddove come dimostrato esistono cocktail di colore arancione serviti
      in bicchieri da Martini.
      Inoltre, quand’ anche tale segno fosse comparabile, si ricorda che la giurisprudenza
      consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come
      marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in
      quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come
      marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
      interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
      (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
      EU:T:2002:245, § 35).
      Pagina 7 di 8
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      In relazione alla caratterizzazione grafica del segno, è opinione dell’Ufficio che la circostanza
      che il termine “academy” sia scritto in arancione, non è sufficiente a dotare il segno di
      capacità distintiva. Detto colore è uno dei vari colori che un cocktail può avere, e, pertanto,
      concettualmente comunica un messaggio intrinseco al messaggio descrittivo veicolato dal
      segno “MIXOLOGY ACADEMY” riprendendo fra l’altro il colore del liquido nel bicchiere.
      In conclusione, si ritiene che l’intera caratterizzazione grafica composta del bicchiere da
      Martini che sostituisce la lettera finale “Y” e dal colore arancione del termine “academy” non
      sia in grado di distrarre il consumatore dalla parte denominativa del segno e far sì che esso
      sia percepito come distintivo in relazione ai servizi oggetto di rifiuto. Tali servizi di
      formazione e organizzazione di eventi possono essere – anche nel caso della formazione
      industriale- prestati da una scuola o istituto di formazione di professionisti del settore della
      miscelazione di bevande o più precisamente cocktail. Pertanto, tale argomentazione
      difensiva deve essere rigettata.
      La rivendicazione ex articolo 7, paragrafo 3, RMUE, di cui al punto n. 2 deve anch’essa
      essere rigettata, non essendo stata presentata alcuna prova a supporto della stessa.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018981000 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 41
      Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione;
      Formazione e istruzione; Istruzione e formazione; Organizzazione di
      presentazioni per formazione; Organizzazione di dimostrazioni per
      formazione; Trasmissione di formazione; Formazione in gestione;
      Formazione del personale; Attività di formazione; Formazione didattica;
      Formazione continuativa; Formazione industriale; Organizzazione di
      esposizioni per la formazione; Organizzazione di seminari di formazione;
      Realizzazione di seminari di formazione; Formazione professionale
      (Fornitura
      di -);
      Istruzione;
      Istruzione
      professionale;
      Istruzione
      supplementare; Servizi di istruzione e formazione; Servizi di insegnamento
      e di istruzione; Istruzione aziendale; Educazione, intrattenimento; Servizi
      relativi a educazione, divertimento; Educazione; Accademie [educazione];
      Insegnamento in materia di educazione alimentare; Servizi di educazione e
      formazione professionale; Servizi relativi a educazione e istruzione;
      Fornitura di informazioni in materia di educazione; Organizzazione di
      spettacoli culturali; Istruzione in materia di arte mediante corsi per
      corrispondenza.
      La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
      Classe 41
      Sport; Servizi relativi allo sport.
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      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio nel settore della pasta fresca  – se è descrittivo non è registrabile

    Registrare un marchio nel settore della pasta fresca – se è descrittivo non è registrabile

    Il segno in esame è “autentica” in classe 30 per pasta fresca e secca. Per l’esaminatore europeo si tratta di un segno descrittivo in quanto il consumatore finale intenderebbe il prodotto come il più autentico del suo settore quando non si distingue invece dai prodotti simili preseti sul mercato.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 23/10/2024
    **********Torino
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    AUTENTICA
    Marchio denominativo
    *************ARQUA’ PETRARCA
    ITALIA
    In data 12/08/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 30
    Pasta fresca; Pasta secca; Pasta integrale; Pasta alimentare; Pasta madre;
    Sughi per pasta; Insalata di pasta; Pasta con farciture; Pasta per biscotti;
    Pasta all’uovo; Pasta di sesamo; Piatti a base di pasta.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
    si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il
    consumatore medio di lingua italiana, portoghese e spagnola attribuirebbe al segno il
    significato seguente: genuina, originale, vera.
    ITALIANO
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=autentico
    Pagina 2 di 3
    PORTOGHESE
    https://dicionario.priberam.org/aut%C3%AAntico
    SPAGNOLO
    https://dle.rae.es/aut%C3%A9ntico
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «AUTENTICA» semplicemente come
    attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti ‘Pasta fresca; Pasta secca;
    Pasta integrale; Pasta alimentare; Pasta madre; Sughi per pasta; Insalata di pasta; Pasta
    con farciture; Pasta per biscotti; Pasta all’uovo; Pasta di sesamo; Piatti a base di pasta.’
    sono elaborati/prodotti secondo la ricetta tradizionale, originale e/o genuina, ossia quella
    che si usa da molto tempo e che non ha subito alcuna alterazione, l’originale/l’autentica. Il
    pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine
    commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare
    aspetti positivi dei prodotti
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018821718 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 30
    Pasta fresca; Pasta secca; Pasta integrale; Pasta alimentare; Pasta madre;
    Sughi per pasta; Insalata di pasta; Pasta con farciture; Pasta per biscotti;
    Pasta all’uovo; Pasta di sesamo; Piatti a base di pasta.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 41
    Formazione; Workshop di formazione.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Registrare un marchio per un gelato – marchio descrittivo

    Registrare un marchio per un gelato – marchio descrittivo

    ll consumatore attribuirebbe al segno “Caramel macchiato” il significato di
    caffè espresso con un goccio di latte e con zucchero bruciato/dolce gommoso a base
    di zucchero e latte per cui descrive gli ingredienti di cui è composto.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 15/10/2024
    ************ Rimini
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti


    Marchio figurativo
    ***********RIMINI
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 21/02/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 30
    Gelati; Yogurt gelato (confetteria gelata); Confetteria, gelati; Succedanei del
    gelato; Polveri per gelati; Preparati leganti per gelati [gelati commestibili];
    Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Yogurt gelato [gelati]; Dolciumi; Bevande a
    base di gelato; Torte.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
    caffè espresso con un goccio di latte e con zucchero bruciato/dolce gommoso a base
    di zucchero, latte ecc. Come di seguito indicato, il pubblico rilevante è anche il
    consumatore medio spagnolo.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 6
    Il suddetto significato dei termini «Caramel MACCHIATO», contenuti nel marchio, è
    supportato
    da riferimenti di dizionario, reperibili ai seguenti link:
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/caramel
    e
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/macchiato.
    Nella
    lettera
    di
    obiezione l’Ufficio ha inoltre rilevato che la dicitura in esame viene usata per fare
    riferimento a un gusto di gelato in altre lingue, tra cui lo spagnolo, e ne ha indicato
    l’uso
    mediante
    riferimento
    alle
    seguenti
    pagine
    https://www.cabucoffee.com/home/recetas/cafe-caramel-macchiato.html,
    https://latiendadelcafe.co/blogs/cafe-colombiano/que-es-un-caramel-macchiato,
    https://coolife.es/en/products/caramelmacchiato,
    https://www.wyseguide.com/caramel-macchiato-ice-cream/.
    web:
    I consumatori di riferimento, ovvero il pubblico inglese e spagnolo, percepirebbero il
    segno come indicativo dell’informazione che i prodotti (i) sono gelati, yogurt gelati,
    bevande a base di gelato ecc. al gusto di caffè macchiato al caramello come sopra
    descritto; (ii) sono polveri per gelati, preparati leganti per gelati ecc. per ottenere un
    gelato al gusto di caffè macchiato al caramello come sopra descritto; (iii) sono torte al
    gusto di caffè macchiato e caramello. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi
    (costituiti in buona sostanza da caratteri alquanto comuni di dimensioni diverse ma
    perfettamente leggibili, nonché da un cono gelato stilizzato, che rafforza
    concettualmente il messaggio trasmesso dagli elementi verbali), il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul gusto/specie e
    la destinazione dei prodotti.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli
    conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non
    dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
    elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
    essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/04/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. La dicitura ‘CARAMEL MACCHIATO’ è utilizzata nel settore della ‘caffetteria’ e non
      nel settore in questione. Le prove Internet presentate dall’Ufficio riguardo all’uso
      dei termini fanno riferimento a pagine spagnole e ad un’azienda con sede in
      Colombia, mentre le prove addotte a sostegno della prova della descrittività del
      segno come gusto di gelato sono riconducibili ad aziende statunitensi e al mercato
      statunitense. Non è stato pertanto dimostrato legame alcuno con il segno e il
      mercato di riferimento, che è quello dell’Unione europea. Inoltre, il fatto che alcune
      aziende abbiano già utilizzato la stessa denominazione nel settore “gelateria” non
      significa automaticamente che il segno sia descrittivo ma, eventualmente, che
      esso non sia nuovo.
    2. La veste grafica del segno è stata valutata troppo severamente.
      III. Motivazione
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      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
      all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
      separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
      dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
      considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
      esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Si deve stabilire quindi se il segno «
      » rappresenti, nella mente del
      consumatore interessato di lingua inglese e spagnola una descrizione delle caratteristiche
      dei prodotti obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro.
      Pagina 4 di 6
      L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi dei termini che compongono il segno,
      dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. Come indicato nella
      precedente notifica dell’Ufficio, avvallata dalle definizioni estratte da dizionari generali, la
      dicitura ha il seguente significato: caffè espresso con un goccio di latte e con zucchero
      bruciato/dolce gommoso a base di zucchero, latte ecc.
      Va peraltro notato che nel caso della lingua inglese, i termini che compongono la dicitura
      sono ormai entrati a far parte dell’acervo linguistico, tanto da essere stati registrati da
      dizionari generali, non specializzati.
      Il possibile significato del segno richiesto non deve essere esaminato in astratto, bensì nel
      contesto della specificazione pertinente. Una domanda di marchio non deve essere valutata
      di per sé, separata dai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, come se il
      consumatore dovesse indovinare a quali prodotti e servizi si riferisce. L’unico fattore decisivo
      è il modo in cui il segno, nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la
      protezione, influenza il pubblico di riferimento in relazione a tali prodotti e servizi
      (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P,
      Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH,
      EU:T:2010:81, § 26).
      Ne consegue che la valutazione del marchio deve essere effettuata nel contesto dei prodotti
      e servizi per i quali si richiede la protezione. Pertanto, tale contesto fornisce un importante
      ausilio interpretativo in merito al modo in cui i consumatori percepiranno il marchio
      contestato.
      In riferimento ai prodotti e in considerazione del livello di attenzione del consumatore, ovvero
      il pubblico medio, ragionevolmente attento e avveduto inglese e spagnolo, l’Ufficio non può
      che affermare che nel suo insieme il segno ha un ben preciso significato, indicante che i
      prodotti: (i) sono gelati, yogurt gelati, bevande a base di gelato ecc. al gusto di caffè
      macchiato al caramello come sopra descritto; (ii) sono polveri per gelati, preparati leganti per
      gelati ecc. per ottenere un gelato al gusto di caffè macchiato al caramello come sopra
      descritto; (iii) sono torte al gusto di caffè macchiato e caramello.
      Sebbene la dicitura «Caramel MACCHIATO» possa avere origine nel settore della
      ‘caffetteria’, ciò non preclude il fatto che essa possa aver dato luogo ad un gusto, ad
      esempio di gelato, che ricordi la bevanda ‘caffè macchiato al caramello’. È un fatto notorio
      che molti gusti di gelato imitano, ricordano o sono prodotti a partire da bevande, frutta, ecc..
      A nessuno sorprende che il termine ‘limone’, indicante un agrume, possa essere utilizzato
      per definire un gelato. Al tempo stesso, è un dato di comune esperienza che chiunque può
      constatare con una semplice visita al supermercato o a una gelateria, che anche ‘caffè’
      (termine usato nel settore della ‘caffetteria’) può definire la qualità di un gelato, usandosi
      pertanto in un settore di mercato a priori diverso da quello originale. Per analogia e alla luce
      di quanto sopra esposto, non si comprende pertanto perché «Caramel MACCHIATO» non
      potrebbe essere usata nel campo della pasticceria, dei gelati, dei dolciumi, ecc., ovvero in
      buona sostanza essere utilizzata in modo descrittivo ai prodotti richiesti dal segno in esame.
      Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
      RMUE,
      Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi
      della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati
      potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
      Pagina 5 di 6
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).
      Questo è il caso del segno in questione, poiché offere informazioni sul gusto/specie e la
      destinazione dei prodotti.
      Quanto all’argomento del richiedente rispetto alla sede e alla titolarità delle pagine web
      riprodotte nella lettera di obiezione del 21/02/2024, esso non è rilevante, in quanto il territorio
      di commercializzazione dei prodotti e la sede giuridica dell’impresa produttrice sono concetti
      differenti. Ad ogni buon conto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’Ufficio fa
      presente quanto segue rispetto alle ricerche Internet trasmesse congiuntamente con la
      notifica di obiezione:
      1) La pagina https://coolife.es/en/products/caramelmacchiato indica che l’impresa ha
      sede in Spagna
      e sembra essere attiva nel mercato spagnolo;
      2) https://baranbakery.com/caramel-macchiato-ice-cream/
      .
      Nonostante,
      apparentemente, l’impresa produttrice abbia sede negli Stati Uniti, è evidente che
      esporta la sua produzione anche all’Unione europea, dato che i prezzi di invio sono
      espressi in euro.
      Va tuttavia ricordato che l’Ufficio non è obbligato a fornire prove dell’uso del segno nel
      mercato di riferimento: la registrabilità di un segno come marchio comunitario deve essere
      valutata solo sulla base della legislazione comunitaria pertinente, come interpretata dai
      tribunali comunitari. Pertanto, è sufficiente che l’Ufficio applichi il test di descrittività, come
      interpretato dalla giurisprudenza, per giungere a una decisione e non è tenuto a giustificare
      la propria azione con la produzione di prove.
      Pagina 6 di 6
      Il richiedente afferma che il fatto che alcune aziende abbiano già utilizzato la stessa
      denominazione nel settore “gelateria” non significa automaticamente che il segno sia
      descrittivo ma, eventualmente, che esso non sia nuovo. Conviene ribadire che il motivo per
      cui l’Ufficio ritiene che il segno è descrittivo e privo di capacità distintitva non è la mancanza
      di originalità o di novità del medesimo, bensì la sua incapacità di fungere da indicatore
      dell’origine commerciale dei prodotti in questione.
      Per quanto concerne l’affermazione del richiedente secondo la quale l’Ufficio avrebbe
      espresso un giudizio troppo severo sulla veste grafica del segno, l’Ufficio considera che
      quest’ultima non aggiunge distintività alcuna e non è in grado di alterare il carattere
      puramente descrittivo del marchio, bensì non fa altro che rafforzare i concetti espressi dagli
      elementi denominativi a cui è associato. Ne consegue che quanto usato nel segno del
      richiedente non è che un espediente grafico di impatto sufficiente.
      Alla luce di quanto sopra esposto, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio
      descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
      RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi
      prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007,
      T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39). Tale è il caso dei prodotti di cui trattasi.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018973518 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio per un liquore, se è un nome descrittivo non è registrabile

    Registrare un marchio per un liquore, se è un nome descrittivo non è registrabile

    Ad avviso deIl’ufficio preposto all’esame dei marchi comunitari il consumatore di riferimento percepirebbe il segno Sorbole come indicativo dell’informazione che i vari tipi di liquori contengono
    ingredienti provenienti dalla macerazione alcolica dei frutti del sorbo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 08/10/2024
    ************ Bologna
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    019047246

    Marchio denominativo
    *********** Bologna
    ITALIA
    In data 19/07/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 33
    Liquori; Amari [liquori]; Digestivi [liquori e spiriti]; Liquori fermentati; Estratti di
    liquori; Liquori tonici aromatizzati; Aperitivi con base di liquore alcolico
    distillato; Gin; Gin [acquavite]; Rum; Punch al rum; Bevande a base di rum;
    Rum con succo di canna da zucchero; Whisky; Whisky miscelato; Whisky di
    malto; Vodka; Bevande alcoliche (escluse le birre); Bevande alcoliche
    (eccetto le birre); Bevande [alcoliche] ad eccezione delle birre; Bevande
    alcoliche ad eccezione delle birre; Bevande alcoliche gassate, escluse le
    birre; Alcolici (bevande alcoliche); Bevande alcoliche premiscelate; Bevande
    alcoliche contenenti frutta; Bevande gassate alcoliche; Bevande energetiche
    alcoliche; Bevande a bassa gradazione alcolica; Bevande alcoliche per
    l’alimentazione umana; Bevande distillate; Bevande alcoliche premiscelate,
    tranne che a base di birra.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 3

    • il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
      una quantità di frutti del sorbo (sorba), indicati al plurale come sorbe o sorbole.
      • il suddetto significato del termine «SORBOLE», di cui il marchio è composto, era
      supportato dal seguente riferimento di dizionario (estratto in data 19/07/2024):
      o https://www.treccani.it/vocabolario/sorbola
      Il contenuto del link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
      • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i vari tipi di liquori, spiriti, bevande alcoliche obiettati in Classe 33 contengono
      ingredienti provenienti dalla macerazione alcolica dei frutti del sorbo, detti appunto
      sorbole, oppure sono aromatizzati con estratti a base di sorbole.
      • In tal senso si nota come, allo scopo di ampliare la varietà e tipologia di offerta, si
      siano diffuse sul mercato degli alcolici bevande aromatizzate con aromi di varia
      natura e origine che rendono i prodotti più leggeri, fantasiosi, e ne facilitano in un
      certo senso il consumo. Pertanto, esistono non sono liquori, bensì superalcolici,
      come il gin, la vodka e il whiskey che contengono estratti/aromi di frutta.
      • Alla luce di quanto sopra, il segno descrive un ingrediente o l’aroma dei prodotti
      obiettati.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 19 047 246 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio di integratori alimentari – marchio comunitario

    Registrare un marchio di integratori alimentari – marchio comunitario

    Il consumatore medio che si approccia a questi integratori alimentari darebbe il significato “senza lattosio e/o latte senza lattosio”. Il segno ad avviso dell’esaminatore sarebbe quindi descrittivo delle caratteristiche del prodotto rivendicato.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 24/09/2024
    *************
    I-20154 MILANO
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    ************
    Marchio figurativo
    ************** MILANO
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 23/05/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 5
    Integratori alimentari per consumo umano; alimenti e sostanze dietetiche
    per uso medico; additivi nutrizionali per uso medico; alimenti complementari
    nel regime alimentare degli esseri umani; alimenti dietetici per la nutrizione
    clinica e medica; alimenti nutrizionali per uso umano; alimenti per bambini e
    neonati; liofilizzati (alimenti per neonati); alimenti per diete mediche ristrette;
    bevande dietetiche per uso medico; bevande vitaminiche per uso medico;
    bevande nutrizionali per uso medico; prodotti farmaceutici per uso umano e
    per scopi alimentari e curativi; estratti vegetali per uso farmaceutico; prodotti
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    igienici per scopi medici.
    Pagina 2 di 3
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
    inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: senza lattosio e/o latte senza
    lattosio.
    • Il suddetto significato dei termini «LACTOSE MILK FREE», di cui il marchio è
    composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    • https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lactose
    (Traduzione
    libera
    dell’Ufficio: Il lattosio è un tipo di zucchero che si trova nel latte e che talvolta viene
    aggiunto agli alimenti.)
    • https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/milk
    (Traduzione
    libera
    dell’Ufficio: Il latte è il liquido bianco prodotto da mucche, capre e alcuni altri animali,
    che viene bevuto e utilizzato per produrre burro, formaggio e yogurt.)
    • https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/free
    (Traduzione
    libera
    dell’Ufficio: – libero si combina con i sostantivi per formare aggettivi che indicano che
    qualcosa non ha l’elemento citato o ne ha solo una piccola quantità. Ad esempio, le
    bevande senza zucchero non contengono zucchero e la benzina senza piombo è
    prodotta utilizzando solo una piccola quantità di piombo.)
    • In riferimento ai prodotti obiettati in classe 5, quali integratori alimentari e alimenti
    dietetici, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
    dell’informazione che i prodotti in questione siano privi di lattosio. Pertanto,
    nonostante alcuni elementi stilistici e figurativi costituiti da un esagono contenente la
    scritta ‘lactose milk free’ e una goccia di latte sbarrata (evidentemente per indicare
    l’assenza di lattosio), il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come
    indicativo di informazioni su specie e qualità, dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    • Come detto (supra), benché il segno contenga determinati elementi stilistici e
    figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così
    trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel
    modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua
    Pagina 3 di 3
    funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione. Infatti,
    l’elemento figurativo costituito dalla forma geometrica esagonale verrà percepito
    come un elemento ornamentale con funzione meramente estetica e quindi incapace
    di indicare l’origine commerciale (29/04/2023, R2237/2022-2).
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019015636 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Segno comunitario senza capacità distintiva, marchio non registrabile

    “Marka” in lingua greca significa “marchio” ed “Hella” significa Grecia per cui l’esaminatore afferma che il consumatore finale attribuirebbe ai prodotti oggetto del marchio il significato di marchi provenienti dalla Grecia. Il segno non ha capacità distintiva.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 04/09/2024
    *********** Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    Marchio figurativo
    ************
    I-37050 Oppeano
    ITALIA
    In data 06/06/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 3
    Classe 5
    Detersivi commerciali per il bucato; Detersivi biologici per il bucato; Sapone
    liquido; Sapone liquido per bucato; Sapone liquido per i piatti; Sapone da
    bagno; Saponette; Spray detergenti; Spray profumanti per ambienti; Salviette
    imbevute di sostanze detergenti; Salviette imbevute di detergenti per la pelle;
    Salviettine preumidificate con un detergente per la pulizia; Salviette per
    neonati impregnate di prodotti detergenti.
    Cerotti.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Classe 29
    Pagina 2 di 3
    Frutta conservata; Verdure, trasformate; Sottaceti; Legumi secchi; Legumi
    conservati; Pomodori (conservati); Conserve di pomodoro; Condensato di
    pomodori; Pomodori in scatola; Passato di pomodoro; Olio di oliva; Olio
    extravergine di oliva; Salumi; Prosciutti; Salame; Formaggi; Formaggio fresco;
    Formaggi stagionati; Latticini; Olive conservate; Olive secche; Olive ripiene;
    Olive trasformate; Olive cotte; Pasta di olive; Carciofi, conservati; Carciofi
    lavorati; Insalate pronte; Legumi in scatola; Latte; Yogurt; Burro; Burro senza
    lattosio; Yogurt senza lattosio.
    Classe 30
    Classe 31
    Classe 32
    Classe 33
    Pane; Farina pronta per la panificazione; Prodotti di panetteria pronti da
    infornare; Focacce; Pizza; Dolci; Dolci surgelati; Riso; Aceto; Condimenti;
    Spezie; Sale; Caffè; Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Tè; Pane senza
    glutine; Prodotti da forno senza glutine; Pasta fresca; Pasta secca; Pasta
    alimentare; Pasta integrale; Pasta surgelata; Biscotti; Sughi per pasta; Sughi
    di carne; Salse; Salse [condimenti]; Salsa di carciofi; Gelati; Bulgur; Pasta
    senza glutine; Biscotti senza glutine; Dolci senza glutine.
    Frutta fresca; Verdure non lavorate; Verdure fresche biologiche; Legumi
    freschi; Pomodori freschi; Cibi e foraggio per animali; Cibo per cani; Cibo per
    gatti; Olive fresche; Carciofi crudi; Carciofi freschi.
    Bevande analcoliche; Bevande analcooliche gassate; Birre.
    Bevande alcoliche (eccetto le birre); Liquori; Liquori fermentati; Vino; Vino
    rosso; Vino bianco.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
    Il consumatore medio di lingua greca, in relazione ai prodotti e servizi in esame,
    attribuirebbe al segno il significato di “relativo al paese Grecia”. Ciò è stato
    supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Dizionario Greco
    Moderno in data 08/04/2024 all’indirizzo https://www.grecomoderno.com/dizionario
    greco-italiano.php?parola=%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B1,
    https://www.grecomoderno.com/dizionario-greco-italiano.php?parola=%27%CE
    %95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82%27+).
    Le parole «Marka Hellas» nel segno hanno un significato chiaro per i consumatori di
    lingua greca: “Marka” è la semplice traslitterazione latina della parola greca “Μάρκα”
    che significa ‘marchio’ (=marchio conosciuto) mentre ‘Hellas’ è la traslitterazione
    conosciuta a livello internazionale di ‘Ελλάς’ (Grecia).
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
    » semplicemente come
    Pagina 3 di 3
    un’indicazione non distintiva che i prodotti provengono da un operatore commerciale greco,
    o sono connessi ad un marchio di fabbrica o commerciale greco, senza elementi che
    possano collegarli a nessun soggetto economico specifico. L’elemento figurativo costituito
    da caratteri tipografici neri, semplici e comuni, all’interno di un elemento di forma ovale
    simile ad un’etichetta, non distoglie dal significato non distintivo del segno.
    Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
    dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione generale relativa all’origine
    geografica dei prodotti. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli
    conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
    carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
    combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai
    prodotti per i quali si richiede la protezione.
    Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018975058 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Registrare un marchio nel settore dell’abbigliamento, se è slogan pubblicitario non è registrabile

    Registrare un marchio nel settore dell’abbigliamento, se è slogan pubblicitario non è registrabile

    La Classe di riferimento è la 25 relativa agli articoli di abbigliamento, il segno è 4you Milano. Per l’esaminatore europeo si tratterebbe di un mero slogan pubblicitario che non identificherebbe in modo distintivo i prodotti oggetto di rivendicazione rispetto ai prodotti dello stesso settore presenti sul mercato.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 03/09/2024
    *********** Modena
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    019024715
    SI10-12.EM.1
    Marchio figurativo
    ********** (Modena)
    ITALIA
    In data 18/06/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 25
    Abbigliamento intimo e da notte; Biancheria intima; Biancheria da notte; Body
    [abbigliamento]; Body [biancheria intima]; Boxer [intimo]; Camiciole; Completi;
    Giarrettiere; Intimo da uomo; Lingerie; Magliette; Mutande; Mutandine [slip];
    Pigiama; Reggiseni; Tute calzamaglia; Vestaglie; Vestaglie per la notte;
    Abbigliamento; Abbigliamento casual; Abbigliamento da lavoro; Abbigliamento
    formale; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento in pelle; Abbigliamento
    per ginnastica; Abiti; Abiti da cerimonia per donna; Abiti da sera; Abiti da sera
    da uomo; Abiti da sposa; Abiti per il tempo libero; Accappatoi da spiaggia;
    Accappatoi da bagno; Articoli d’abbigliamento per lo sport; Bandane
    [foulards]; Bermuda; Boa; Bretelle; Calzamaglie; Calze antisudorifiche; Calze
    al ginocchio; Calze; Calzetteria; Calzini; Calzini antisudore; Calzini da tennis;
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 3
    Calzini e calze; Calzini per lo sport; Calzoncini da bagno; Camicette; Camicie;
    Canotte; Canottiere; Cardigan; Cinture; Cappotti; Cinture in finta pelle; Cinture
    in tessuto [abbigliamento]; Cinture in pelle [abbigliamento]; Collants; Completi
    da sera; Completi da uomo; Copricostume; Costumi da bagno; Calze da
    uomo; Cravatte; Foulard [articoli di abbigliamento]; Felpe; Gabardine;
    Gambaletti; Giacche; Giacche casual; Giacconi; Gilet; Giubbotti; Guanti
    [abbigliamento]; Gonne; Guanti, compresi quelli in pelle, pelletteria o pelliccia;
    Impermeabili; Jeans; Leggings [pantaloni]; Leggings; Maglie con collo a V;
    Magliette a manica lunga; Maglie intime [maglieria]; Magliette e pantaloncini
    per lo sport; Maglioni; Panciotti; Pantaloncini; Pantacollant; Pantaloncini da
    bagno; Pantaloni; Pantaloni capri; Parei; Papillon; Polo; Prendisole; Pullover a
    girocollo; Reggicalze da uomo; Salopette; Scaldamuscoli per le braccia
    [abbigliamento]; Scialli; Sciarpe; Soprabiti; Sotto-piedi; Top corti; T-shirt
    stampate; Tute [indumenti]; Trench; Twin-sets; Vestaglie da camera; Ballerine
    [calzature]; Calzature; Calzature da donna; Calzature da lavoro; Calzature da
    uomo; Calzature non per lo sport; Calzature per bambini; Calzature per il
    tempo libero; Ciabatte di plastica; Ciabattine infradito; Espadrillas; Mocassini;
    Pantofole; Pantofole in pelle; Sandali; Sandali da bagno; Sandali da donna;
    Sandali da uomo; Sandali e scarpe da spiaggia; Scarpe; Scarpe basse;
    Scarpe con tacco alto; Scarpe da pioggia; Scarpe da spiaggia; Scarpe da
    tennis; Scarpe di tela; Scarpe eleganti; Scarpe impermeabili; Scarpe in cuoio;
    Scarpe per lo sport; Stivaletti; Sneaker; Stivali; Stivali da donna; Stivali da
    pioggia; Stivali impermeabili; Stivali invernali; Zoccoli [calzature]; Berretti;
    Berretti sportivi; Cappelleria; Cappelli; Cappelli alla moda; Cappelli da sole;
    Cappelli da spiaggia; Cappelli di lana; Coppole; Copricapi femminili; Cuffie;
    Fazzoletti [abbigliamento]; Foulard per la testa; Mantiglie; Passamontagna.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
    Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno un preciso significato,
    traducibile in italiano come ‘per te/voi Milano’.
    dai
    Il suddetto significato dei termini «4YOU MILANO», di cui il marchio è composto, è
    supportato
    seguenti
    riferimenti
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/for,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/you
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
    di
    dizionario:
    e
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/milano.
    » semplicemente come
    uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di
    valore. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione
    dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale che
    serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che essi
    sono capi di abbigliamento, calzature ecc. offerti e pensati dal richiedente per il
    consumatore, e provenienti da Milano, una delle capitali della moda europea e
    mondiale.–
    Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati (che consistono in caratteri
    alquanto comuni maiuscoli e perfettamente leggibili) che gli conferiscono un grado di
    stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
    marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente
    al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i
    quali si richiede la protezione.
    Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
    7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
    Pagina 3 di 3
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019024715 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Registrare un marchio nel settore delle bevande – marchio non registrabile in classe 32 e 33

    Registrare un marchio nel settore delle bevande – marchio non registrabile in classe 32 e 33

    Il segno “L’Imperiale” per l’esaminatore europeo è un termine descrittivo poiché il consumatore medio lo intenderebbe come il miglior prodotto, maestoso, speciale sul mercato. Nello specifico intenderebbe le bibite in oggetto di qualità superiore rispetto alle altre offerte dal mercato.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 03/09/2024
    *************** MILANO
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    019031225
    LIMPERIALE
    L’IMPERIALE
    Marchio denominativo
    *******MILANO
    ITALIA
    In data 20/06/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 32
    Preparati per fare bevande; Vini analcolici; Cocktail di frutta analcolici;
    Cocktails analcolici; Aperitivi analcolici; Miscele per cocktail analcolici;
    Concentrati per fare bevande di frutta; Concentrati per la preparazione di
    bevande analcoliche; Essenze per la preparazione di acque minerali
    aromatizzate [non sotto forma di oli essenziali]; Birra e birra analcolica;
    Birre; Bevande non alcoliche; Amari analcolici; Preparati per fare bevande
    analcoliche; Sciroppi e altri preparati analcolici per fare bevande;
    Preparazioni non alcoliche per fare bevande; Bevande a base di frutta;
    Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Polveri per la preparazione di
    bevande a base di frutta; Bevande dealcolizzate; Bevande gassate
    aromatizzate; Bevande gassate aromatizzate analcoliche; Bevande
    (Sciroppi per -); Birre aromatizzate; Estratti di frutta analcolici per la
    preparazione di bevande; Frullati [bevande di frutta analcoliche]; Polveri per
    la preparazione di bevande; Polveri per la preparazione di bevande
    analcoliche; Punch analcolici; Sidro analcolico; Sorbetti sottoforma di
    bevande; Acque minerali e gassose.
    Pagina 2 di
    Classe 33
    Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e
    acqua gassata; Bevande gassate alcoliche; Bevande alcoliche gassate,
    escluse le birre; Punch alcolici; Punch al vino; Vini frizzanti; Vini spumanti;
    Vini dolci; Vini fermi; Vini rosati; Vini rossi spumanti; Vini bianchi spumanti;
    Vini da dessert; Vini da tavola; Vini da cucina; Vini alcolici; Vini per aperitivi;
    Vini a basso contenuto alcolico; Vini con gradazione alcoolica aumentata;
    Vini frizzanti a fermentazione naturale; Vini di frutta; Vini di frutta frizzanti;
    Vini irrobustiti; Vini d’uva spumanti; Vini; Vino rosso; Vino bianco; Vino brulé;
    Miscele per cocktail alcolici; Essenze ed estratti alcolici; Bevande a base di
    vino; Vermut; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino;
    Aperitivi a base di liquori; Alcolici distillati; Bevande distillate; Liquori;
    Vinello; Cocktail alcolici preparati; Bevande contenenti vino [spritzer];
    Preparati alcolici per fare bevande.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
    Il consumatore medio di lingua italiano e francese attribuirebbe al segno il significato
    seguente: il/la maestoso/a; ciò che si considera di qualità superiore.
    dai
    I suddetti significati dei termini «L’IMPERIALE», di cui il marchio è composto, sono
    supportati
    seguenti
    riferimenti
    https://dizionario.internazionale.it/parola/la,
    https://dizionario.internazionale.it/cerca/imperiale,
    https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/le/46514
    di
    https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/imp%C3%A9rial/41859.
    dizionario:
    e
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «L’IMPERIALE» semplicemente come
    attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti richiesti (bevande
    alcoliche e non, sciroppi, preparati per fare bevande, acque vini, ecc.) sono prodotti
    di qualità superiore, come se fossero degni di un imperatore. Il pubblico di riferimento
    tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma
    meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi
    dei prodotti.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Pagina 3 di 3
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019031225 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Segno descrittivo per prodotti in carta e calzature – marchio europeo

    Wood tradotto significa legno. Ad avviso dell’esaminatore il consumatore finale percepirebbe il segno come indicativo che i prodotti rivendicati in classe 16 e 25 siano fatti in legno o contengano legno per cui il segno è ritenuto descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 30/08/2024
    **********
    ************* (MC)
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    019022974
    TM12791EU00
    Marchio figurativo
    ******************* (FM)
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 04/06/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 16
    Classe 25
    Cartone; carta in finta pelle; carta di fibra; cartone doppio-pressato.
    Solette; solette per calzature; solette [per scarpe e stivali].
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il
    consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti in esame,
    attribuirebbe al segno il significato di “legno”. Ciò è stato supportato da riferimenti di
    dizionario (informazioni estratte da online Collins English dictionary in data
    04/06/2024 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wood).

    Pagina 2 di 3
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti (carta e cartone nella Classe 16 e solette nella Classe 25) sono fatti di
    o contengono legno, come ad esempio solette per le scarpe, di legno. Pertanto,
    nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da una grafia lineare e semplice, e dei
    triangoli sopra e sotto la scritta, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno
    come indicativo di informazioni su caratteristiche dei prodotti, come il materiale con
    cui sono fabbricati o che contengono.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo.
    Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti
    interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da una
    ricerca su Internet condotta in data 04/06/2024 è risultato che il termine «WOOD» è
    utilizzato abitualmente nel mercato di riferimento: 1.
    https://www.futonwerk.com/odenwald-natural-wood-insole.html,
    kind-of-trees-are-used-to-make-paper.html,
    https://www.aymachinery.com/news/what
    https://www.norcalcompactors
    .net/what-is-cardboard-made-of/.
    Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di
    stilizzazione, la grafia è molto lineare e semplice, e nel complesso del marchio si legge solo
    ‘legno’, con i triangolini sopra e sotto che rafforzano solo il concetto di un’etichetta che dice
    ‘legno’. Gli elementi stilizzati sono dunque nel complesso così trascurabili da non dotare di
    Pagina 3 di 3
    carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
    combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai
    prodotti per i quali si richiede la protezione.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019022974 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.