Ginseng verrebbe inteso come “erba perenne delle araliacee e relativa radice o estratto, dette ginseng”. Per l’esaminatore europeo ha un significato descrittivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 17/07/2025
*************
********* Pavia
ITALIA
Fascicolo nº: 019164083
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: **************** Pavia
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 16/04/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33 Bevande distillate.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
- Il consumatore medio di lingua italiana, portoghese, inglese, spagnola, danese,
rumena, svedese, francese, tedesca e slovena in relazione ai prodotti per i quali si
richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “erba perenne delle
araliacee e relativa radice o estratto, dette ginseng”. Ciò è stato supportato da
informazioni estratte dai dizionari delle rispettive lingue in data 16/04/2025 ai
seguenti indirizzi:
https://www.treccani.it/vocabolario/ginseng/?search=gins%C3%A8n%C4% - Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
- In questo contesto, da una ricerca su Internet condotta in data 16/04/2025 è risultato
che il termine «Ginseng» è utilizzato abitualmente come ingrediente di bevande
alcoliche: 1. https://www.cristaldi.it/grappe/684-grappa-al-ginseng-taihua700mlliquore-alginseng.html?
srsltid=AfmBOoquSdiuol8Cx_eqgsid3BLMq9Xyn_3WU4v9GUBqFTZ2CRwC9qug, 2.
https://www.10000recipe.com/en/6999426/How_to_make_ginseng_liquorTry_using_
ginseng_bought_at_the_mart?
srsltid=AfmBOorVTc4KxX1OvUPw82VozxPSrr4jTuy9sCS-1Tbo_6BJQL7-jRw1, 3.
https://www.labellevie.com/produit/71184/alcool-de-ginseng-35-tianchi-goods-165-cl?
srsltid=AfmBOorhsP4be_7XsqxxZ8yzR4GBdQxUsQht1Z4CqvfqkQ8-4owOyy4p. Il
contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione. - I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che le bevande distillate rivendicate sono a base di o hanno come ingrediente radici,
foglie o parti della pianta di ginseng. Pertanto, il segno descrive specie, o altre - caratteristiche quali l’ingrediente o il contenuto dei prodotti.
- Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 17/04/2025, che possono essere
sintetizzate come segue: - Il prodotto del richiedente è un gin cioè una bevanda spiritosa a base di alcol etilico e
bacche di ginepro, che sono l’elemento aromatico obbligatorio e preponderante. Il
Pagina 3 di 5
ginseng è solo uno degli ingredienti secondari, affiancato da altri. Il termine
“GINSENG” è utilizzato in modo evocativo e fantasioso, e non descrittivo. La scelta
del nome è guidata da finalità di branding, e non dalla necessità di comunicare la
presenza di una determinata sostanza. - Altri marchi evocativi, pur contenendo termini tecnici o riconducibili a componenti
reali, sono stati ammessi alla registrazione grazie al loro carattere creativo e
distintivo (esempio, il marchio “MOLECOLA”). - Qualora l’Ufficio lo ritenga opportuno, il richiedente è altresì disponibile a limitare la
portata della protezione richiesta alla seguente dicitura: Classe 33 – Gin; bevande
spiritose a base di gin, escludendo espressamente altri distillati che contengano o
siano aromatizzati al ginseng.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
di mantenere la propria obiezione. - Il richiedente sostiene che non intende utilizzare il marchio in modo descrittivo sul
mercato, cioè per un gin che, tra gli altri ingredienti, contiene anche il ginseng.
Tuttavia, l’esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi. Le presunte
intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio
viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7, - RMUE. Inoltre, anche se l’Ufficio dovesse accettare l’argomento del richiedente secondo cui
- ha utilizzato o intende utilizzare il marchio soltanto in modo non descrittivo, il messaggio
- trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non
- sminuisce la questione del mero carattere descrittivo, poiché ciò che conta è il significato
- che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti percepiranno. Non si può
- considerare che l’intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico percepisce il
- marchio oggetto della domanda di registrazione.
- Inoltre, anche se non rappresenta l’ingrediente principale delle bevande alcoliche rivendicate
- dal richiedente, il ginseng potrebbe costituire (e di fatto, secondo le osservazioni del
- richiedente, costituisce) pur sempre un ingrediente delle stesse e pertanto descrive una
- delle caratteristiche dei prodotti. Infatti, secondo costante giurisprudenza, (…) «un marchio
- descrittivo di una parte incorporata in un prodotto può essere considerato descrittivo di tale
- prodotto nel suo complesso qualora il pubblico di riferimento percepisca le caratteristiche di
- tale prodotto come in grado di avere un impatto significativo su una caratteristica essenziale
- del prodotto stesso» (30/10/2019, R 626/2019-1, ORGANIC & BOTANIC (fig.), § 31;
- 24/01/2019, R 1422/2018-2, Seamless view, § 18, con riferimento a 10/07/2014, C-1
