Categoria: Breaking news

  • EUIPO, Fondo PMI 2026: esauriti i fondi per il Voucher Marchi e Disegni

    EUIPO, Fondo PMI 2026: esauriti i fondi per il Voucher Marchi e Disegni

    EUIPO ha annunciato la chiusura temporanea del Voucher 2 del Fondo PMI 2026 per esaurimento dei fondi disponibili, dopo un forte aumento delle domande rispetto al 2025.
    Il voucher, dedicato a marchi e disegni, garantiva rimborsi fino a 700 euro ed è stato sospeso dal 24 aprile 2026.
    Secondo EUIPO, il bando potrebbe riaprire nell’ultimo trimestre del 2026.
    Restano invece attivi il Voucher 3 per brevetti e il Voucher 4 per varietà vegetali comunitarie, con scadenza naturale prevista il 4 dicembre 2026.
    Dal 2022 il Fondo PMI ha già sostenuto circa 104.000 imprese europee con contributi per la tutela della proprietà intellettuale.

  • Nuove regole per le IGP artigianali e industriali: operativo dal 7 maggio 2026 il decreto di adeguamento al sistema UE

    Nuove regole per le IGP artigianali e industriali: operativo dal 7 maggio 2026 il decreto di adeguamento al sistema UE

    Il decreto legislativo 2 aprile 2026 n. 51, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 aprile 2026, adegua l’ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2023/2411 sulle indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali.
    Entrerà in vigore il 7 maggio 2026, rendendo operativo il sistema europeo di tutela delle IGP non agricole.
    L’autorità competente per la fase nazionale è il Ministero delle imprese e del made in Italy tramite la DGPI-UIBM.
    Il decreto disciplina la procedura di registrazione nazionale delle IGP.
    Le domande devono essere presentate online tramite il portale UIBM.
    Segue una fase di verifica di ricevibilità e valutazione di merito.
    È prevista una fase di opposizione nazionale prima della decisione finale.
    Le domande approvate vengono trasmesse all’EUIPO per la registrazione europea.
    Il sistema dei controlli resta in capo al MIMIT, con possibile supporto di organismi di certificazione e della Guardia di Finanza.

  • Registrare un marchio nel settore dei cosmetici

    Registrare un marchio nel settore dei cosmetici

    La domanda di marchio dell’Unione europea +oil è stata parzialmente respinta perché ritenuta priva di carattere distintivo per numerosi prodotti delle classi 3 e 5.
    L’Ufficio aveva già notificato i motivi di rifiuto, ma non sono state presentate osservazioni entro i termini.
    In assenza di difese, i motivi di rifiuto sono stati confermati integralmente.
    La domanda può comunque proseguire per alcuni prodotti della classe 10, relativi a dispositivi e strumenti medici.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 02/03/2026
    ************
    *********** Bari
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ************(BN)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 22/09/2025 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b, e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
    Classe 3 Prodotti di profumeria; fragranze; profumi; saponi per uso personale; lozioni
    cosmetiche per capelli; oli essenziali; olio per il corpo; cosmetici; detergenti;
    spray detergenti; spray per il corpo; schiuma detergente; creme detergenti
    per la pelle; lozioni detergenti per la pelle; maschere detergenti; prodotti
    detergenti per uso personale; prodotti detergenti per l’igiene personale.
    Classe 5 Integratori vitaminici; Integratori dietetici e nutrizionali; integratori omeopatici;
    Integratori alimentari; sciroppi per uso farmaceutico; bevande medicinali;
    unguenti medicinali; infusi di erbe medicinali; erbe medicinali essiccate o
    conservate; estratti di piante ed erbe per uso medico; creme medicinali per
    la cura della pelle; farmaci; farmaci omeopatici; creme farmaceutiche; creme
    Pagina 2 di 3
    per il corpo per uso farmaceutico; gel medicato per il corpo; unguenti
    antinfiammatori; gel antinfiammatori; spray antinfiammatori; cerotti analgesici
    antinfiammatori; spray medicamentosi; detergenti antibatterici; saponi e
    detergenti medicinali e igienizzanti; soluzioni detergenti per uso medico;
    disinfettanti; disinfettanti per uso igienico; preparati e prodotti per l’igiene;
    preparati antibatterici; spray antibatterici; preparati farmaceutici antibatterici;
    prodotti farmaceutici per il trattamento di malattie infettive.
    Le motivazioni sono illustrate nella Notifica dei motivi di rifiuto, che costituisce parte
    integrante della presente decisione ed è disponibile nell’Allegato alla presente decisione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere i motivi di rifiuto sollevati nella Notifica dei motivi di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019227552 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 3 Prodotti di profumeria; fragranze; profumi; saponi per uso personale; lozioni
    cosmetiche per capelli; oli essenziali; olio per il corpo; cosmetici; detergenti;
    spray detergenti; spray per il corpo; schiuma detergente; creme detergenti
    per la pelle; lozioni detergenti per la pelle; maschere detergenti; prodotti
    detergenti per uso personale; prodotti detergenti per l’igiene personale.
    Classe 5 Integratori vitaminici; Integratori dietetici e nutrizionali; integratori omeopatici;
    Integratori alimentari; sciroppi per uso farmaceutico; bevande medicinali;
    unguenti medicinali; infusi di erbe medicinali; erbe medicinali essiccate o
    conservate; estratti di piante ed erbe per uso medico; creme medicinali per
    la cura della pelle; farmaci; farmaci omeopatici; creme farmaceutiche; creme
    per il corpo per uso farmaceutico; gel medicato per il corpo; unguenti
    antinfiammatori; gel antinfiammatori; spray antinfiammatori; cerotti analgesici
    antinfiammatori; spray medicamentosi; detergenti antibatterici; saponi e
    detergenti medicinali e igienizzanti; soluzioni detergenti per uso medico;
    disinfettanti; disinfettanti per uso igienico; preparati e prodotti per l’igiene;
    preparati antibatterici; spray antibatterici; preparati farmaceutici antibatterici;
    prodotti farmaceutici per il trattamento di malattie infettive.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Pagina 3 di 3
    Classe 10 Abbigliamento protettivo per uso medico; articoli ortopedici; Materiali da
    sutura; apparecchi e strumenti medici e veterinari; attrezzatura per terapie
    fisiche; dispositivi per la protezione dell’udito; mobili e letti per uso medico,
    attrezzature per spostare i pazienti; protesi ed impianti artificiali; strumenti
    farmaceutici; strumenti medici; strumenti medici per terapie; strumenti
    medici da applicare sul corpo umano; apparecchi per analisi per uso
    medico; apparecchi medici per alleviare il dolore; cerotti freddi per scopi
    medici.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Disegni industriali: approvata dal Parlamento la legge di delegazione europea 2025

    Disegni industriali: approvata dal Parlamento la legge di delegazione europea 2025

    Il Parlamento ha approvato la Legge di delegazione europea 2025, che adegua l’Italia alle nuove norme UE sui disegni e modelli industriali.

    👉 Il Governo dovrà ora emanare un decreto attuativo.


    🔧 Principali novità

    • Allineamento alle norme UE e abrogazione delle regole superate
    • Definizione più chiara dei casi di rifiuto o nullità dei disegni
    • Introduzione di una procedura rapida di nullità davanti all’UIBM (senza passare subito dal giudice)
    • Procedure di ricorso più veloci ed efficienti
    • Rafforzamento organizzativo del Ministero competente

    ⚖️ Impatto

    • Procedure più rapide
    • Maggiore certezza giuridica
    • Sistema più uniforme a livello europeo

  • Registrare bevanda alcolica – Alicante 09/02/2026

    Registrare bevanda alcolica – Alicante 09/02/2026

    L’Ufficio ha respinto la domanda di registrazione del marchio denominativo “CAMELIA” per i prodotti della classe 33 (bevande alcoliche, eccetto birre).
    Secondo l’Ufficio, il termine è percepito dal pubblico come il nome di una pianta e può indicare un ingrediente o evocare caratteristiche sensoriali delle bevande, risultando quindi descrittivo.
    Le argomentazioni del richiedente, secondo cui il termine avrebbe un valore solo ornamentale o evocativo, non sono state ritenute sufficienti.
    L’Ufficio ha inoltre precisato che precedenti registrazioni simili non vincolano la decisione nel caso concreto.
    Di conseguenza, la domanda è stata respinta per mancanza di carattere distintivo e per natura descrittiva del segno.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 09/02/2026
    *************** LOCOROTONDO
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio: CAMELIA
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ***************LOCOROTONDO
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 12/09/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
    della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
    Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre).
    I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola, portoghese,
    francese, inglese e olandese attribuirebbe al segno il significato seguente: Arbusto
    sempreverde, camelia.
    Pagina 2 di 5
    Il suddetto significato del termine «CAMELIA», di cui il marchio è composto, è supportato da
    vari riferimenti di dizionario. Le informazioni del contenuto rilevante dei dizionari sono state
    riprodotte nella notifica dei motivi di rifiuto.
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che le
    bevande sono prodotte o aromatizzate con fiori di camelia. Pertanto, il segno descrive la
    specie, e un ingrediente dei prodotti.
    L’Ufficio inoltre ha allegato estratti da Internet a riprova delle affermazioni della notifica di
    rifiuto.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 19.09.2025, che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. Il termine “CAMELIA” è comunemente conosciuto come il nome di un fiore
      ornamentale e non è normalmente associato, né nel linguaggio comune né nella
      pratica commerciale, a vini o ad altre bevande alcoliche. Non esistono vitigni,
      varietà di uva o denominazioni geografiche riconducibili a tale termine, né un uso
      diffuso nel settore vinicolo o delle bevande alcoliche tale da farlo percepire come
      descrittivo di caratteristiche dei prodotti della classe 33. L’eventuale presenza di
      prodotti di nicchia a base di camelia rappresenta un fenomeno marginale e non
      noto al consumatore medio. Pertanto, secondo la giurisprudenza della Corte di
      Giustizia (C-383/99 P, Baby-dry), il termine non descrive in modo diretto e
      immediato alcuna caratteristica dei prodotti interessati.
    2. Il marchio richiesto presenta una forte valenza evocativa e simbolica, in quanto
      richiama un fiore non direttamente collegato a caratteristiche dei prodotti. Il segno
      può quindi essere percepito come poetico, elegante e immaginifico, idoneo a
      evocare emozioni, sensazioni o valori estetici quali raffinatezza e delicatezza,
      senza descrivere in modo diretto i vini o le bevande alcoliche. In base alla prassi
      dell’EUIPO, un segno evocativo o allusivo non è di per sé privo di carattere
      distintivo.
    3. Esistono marchi denominativi contenenti nomi di fiori o piante che sono stati
      registrati dall’Ufficio per la classe 33 (LAVANDA 018793171 e 015542145 EUIPO;
      PEONIA 015735723; ROSA 018338003, 016006181 EUIPO ecc.). Altri sono stati
      rifiutati in quanto evocavano denominazioni di origine protetta.
    4. Il richiedente è disponibile a limitare la domanda di marchio nel caso l’Ufficio
      mantenesse l’obiezione.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere i propri motivi di rifiuto.
      Pagina 3 di 5
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      1- Come già indicato nella precedente comunicazione, il marchio richiesto è costituito da un
      termine che presenta un significato chiaro e riconoscibile, come risulta dai dizionari di uso
      comune. Si tratta di un vocabolo di uso corrente, facilmente comprensibile dal consumatore
      di riferimento, senza che siano necessari particolari sforzi interpretativi.
      L’Ufficio si è quindi limitato a richiamare il significato del termine così come riportato nelle
      fonti indicate, attribuendogli l’interpretazione che il pubblico di riferimento coglierebbe in
      modo immediato e spontaneo, trattandosi di un termine noto e accessibile al grande
      pubblico.
      Ciò nondimeno, è opportuno ricordare che il significato di un termine non può essere
      valutato in astratto, ma deve essere esaminato in relazione ai prodotti per i quali il marchio è
      richiesto. In tale contesto, il consumatore di riferimento percepirebbe il termine in esame, in
      relazione ai prodotti oggetto di obiezione, come il nome di un arbusto sempreverde
      appartenente alla famiglia delle Theaceae, che, con riferimento alle bevande alcoliche,
      sarebbe percepito come un elemento utilizzato nella produzione o nell’aromatizzazione delle
      stesse.
      È corretto affermare che il termine “CAMELIA” sia comunemente conosciuto come il nome di
      un fiore ornamentale. Tuttavia, tale circostanza non è di per sé sufficiente a escludere il
      Pagina 4 di 5
      carattere descrittivo o evocativo del segno in relazione ai prodotti della classe 33. Nel settore
      delle bevande alcoliche e, in particolare, del vino, è infatti prassi l’utilizzo di nomi di fiori,
      piante o elementi naturali per evocare profili aromatici, note olfattive o caratteristiche
      organolettiche del prodotto, anche in assenza di un riferimento a vitigni, varietà di uva o
      denominazioni geografiche ufficiali. L’Ufficio ha inoltre dimostrato tale prassi mediante
      estratti da internet.
      In tale contesto, il termine “CAMELIA” può essere percepito dal pubblico di riferimento come
      un’indicazione evocativa di qualità sensoriali del prodotto, quali delicatezza, profumo o
      raffinatezza, caratteristiche comunemente associate al fiore omonimo. Non è necessario, ai
      fini dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, che il segno descriva una
      caratteristica in modo tecnico o scientifico, essendo sufficiente che esso possa essere
      utilizzato nel commercio per designare, anche indirettamente o per evocazione, una qualità
      o un aspetto dei prodotti.
      Quanto al fatto che eventuali prodotti a base di camelia sarebbero di nicchia o poco noti,
      occorre ricordare che la valutazione deve basarsi sulla percezione plausibile del
      consumatore medio, non sulla diffusione effettiva o quantitativa di tali prodotti sul mercato.
      Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, il termine “CAMELIA” non si
      limita a un riferimento puramente ornamentale privo di collegamento con i prodotti della
      classe 33, ma è idoneo a essere percepito come un elemento descrittivo di caratteristiche
      qualitative dei prodotti, con conseguente applicabilità dei motivi assoluti di rifiuto.
      2- Il fatto che il segno “CAMELIA” richiami un fiore non implica automaticamente che esso
      debba essere percepito come “poetico”, “immaginifico” o dotato di una particolare valenza
      simbolica. Tali qualificazioni restano affermazioni soggettive, non supportate da elementi
      oggettivi idonei a dimostrare che il pubblico di riferimento attribuirebbe al segno un
      significato creativo o fantasioso tale da trascendere il suo contenuto semantico immediato.
      Di conseguenza, il richiamo alla prassi dell’EUIPO in materia di segni evocativi non risulta
      pertinente nel caso di specie, poiché l’evocazione operata dal termine “CAMELIA” non è
      sufficientemente distante, inusuale o creativa da consentire al pubblico di percepirlo come
      indicativo dell’origine commerciale dei prodotti.
      3- Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. La
      giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […] relativamente alla registrazione di
      un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
      del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
      Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      In ogni caso, l’Ufficio ha preso visione dell’elenco fornito dal richiedente e rileva che i marchi
      citati presentano caratteristiche significativamente differenti rispetto al segno oggetto della
      presente domanda. Alcuni includono nella dicitura complessa il termine di un fiore, altri sono
      figurativi, altri sono stati richiesti e registrati per prodotti differenti da quelli oggetto del
      presente rifiuto.
      4- La limitazione non è accettabile in quanto non presenta un carattere incondizionato.
      Pagina 5 di 5
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e lettera c), e
      articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019228205 è
      respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.

  • La tutela dei marchi nel settore vitivinicolo: decisione dell’EUIPO sulla somiglianza tra segni

    La tutela dei marchi nel settore vitivinicolo: decisione dell’EUIPO sulla somiglianza tra segni

    La Divisione di Annullamento dell’EUIPO ha accolto la domanda di nullità contro il marchio internazionale CUCIELO (n. 1 447 788) registrato per vermouth in classe 33. La decisione si basa sul rischio di confusione con i marchi anteriori CIELO, registrati per vini. È stato dimostrato l’uso effettivo dei marchi anteriori nel periodo richiesto tramite fatture, volantini e vendite nell’UE. I prodotti sono stati considerati identici (il vermouth rientra nella categoria dei vini) e i segni mediamente simili perché CIELO è interamente contenuto in CUCIELO.

    ANNULLAMENTO N. C 64 979 (NULLITÀ)

    ***************, Via ***************************** Verona, Italia (rappresentante professionale) 

    c o n t r o

    *************************************.

    Il 09/03/2026, la Divisione di Annullamento emana la seguente

    DECISIONE

      1.La domanda di nullità è accolta.
    2.La registrazione di marchio internazionale No 1 447 788 è dichiarata interamente nulla per l’Unione europea.
      3.La titolare della registrazione internazionale sopporta l’onere delle spese, fissate a 1 080 EUR.

    MOTIVAZIONI 

    In data 11/03/2024, la richiedente ha presentato una domanda di nullità contro la registrazione internazionale che designa l’Unione european.1 447 788 Cucielo (marchio denominativo) (la registrazione internazionale). La richiesta è diretta contro tutti i prodotti coperti dallaregistrazione internazionale, che sono registrati nella Classe 33.

    La domanda sibasa sul marchio dell’Unione europea n. 3 938 594, CIELO (marchio denominativo) e sulla registrazione di marchio italiana n. 599 610, CIELO (marchio denominativo).La richiedente ha invocato l’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. 

    SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

    Il caso per la richiedente

    La richiedente sostiene che il marchio contestato CUCIELO debba essere annullato per rischio di confusione con i suoi marchi anteriori CIELO (marchio UE e italiano), entrambi registrati per vini (Classe 33). Secondo la richiedente, i segni presentano una forte somiglianza visiva, fonetica e concettuale: la parola CUCIELO include integralmente il termine CIELO, con l’aggiunta del prefisso “CU”, che non è sufficiente a differenziarli in modo significativo. La pronuncia delle sillabe “cie-lo” risulta identica in entrambi i casi. Inoltre, vermouth (prodotto contestato) e vini (marchi anteriori) sono considerati prodotti identici o simili, poiché rientrano nella stessa categoria merceologica delle bevande alcoliche e condividono canali distributivi (supermercati, enoteche).

    La richiedente afferma anche che il marchio CIELO gode di distintività rafforzata in Italia grazie a un uso intensivo e prolungato, supportato da prove come fatture, partecipazione a fiere (Vinitaly), presenza online e promozione su piattaforme di e-commerce (es. Carrefour.it, Iperalspesaonline.it). La somiglianza tra i segni, unitamente alla reputazione del marchio anteriore, aumenterebbe il rischio di associazione da parte dei consumatori.

    Il caso per la titolare

    La titolare del marchio contestato respinge le argomentazioni del richiedente, sostenendo che non sussiste alcun rischio di confusione. Secondo la titolare, i segni sono visivamente e foneticamente distinti: il prefisso “CU” altera significativamente la pronuncia e il ritmo del marchio, creando una sillaba aggiuntiva (tre in CUCIELO vs. due in CIELO). I consumatori tendono a concentrarsi sulla parte iniziale di un marchio, e la presenza di “CU” – un suono occlusivo e marcato – elimina ogni somiglianza fonetica con CIELO.

    Inoltre, la titolare sostiene che vermouth e vini sono prodotti distinti:

    ·     Il vermouth è un vino aromatizzato, spesso usato come aperitivo o ingrediente per cocktail, con un contenuto alcolico più elevato (24–28€ a bottiglia).

    ·     I vini CIELO sono invece prodotti standard (3–8€ a bottiglia), venduti in sezioni diverse dei negozi (es. reparti vini vs. liquori). Il pubblico di riferimento sarebbe in grado di distinguere chiaramente i due prodotti.

    La titolare contesta anche la presunta distintività rafforzata di CIELO, definendolo un termine debole e comune nella Classe 33, come dimostrato dalla coesistenza di marchi simili (es. CIELLO, CIELO D’OR, CEILLO). Le prove del richiedente sono giudicate incomplete e disorganizzate, con lacune temporali (mancanza di documenti per il 2024) e incoerenze nella presentazione delle fatture. Infine, la titolare sottolinea che CUCIELO è un marchio fantasioso, ispirato al cuculo (“CU”) e al cielo (“IELO”), privo di significato per la maggior parte del pubblico europeo, il che riduce ulteriormente il rischio di confusione.

    PROVA DELL’USO

    Ai sensi dell’articolo 64, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del titolare del marchio dell’Unione europea (MUE), il richiedente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di domanda di dichiarazione di nullità, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda la domanda di nullità o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni. Inoltre, se il marchio anteriore era registrato da almeno cinque anni alla data di deposito o, ove applicabile, priorità della domanda di registrazione del marchio contestato, il richiedente è tenuto a fornire altresì la prova che le condizioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, RMUE erano, a tale data, soddisfatte.

    La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, la domanda di dichiarazione di nullità è respinta.

    Per le registrazioni internazionali che designano l’Unione europea, la «data di deposito» o, ove applicabile, la «data di priorità» del marchio contestato ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, RMUE, onde stabilire se la prova dell’uso debba essere presentata per un ulteriore periodo di cinque anni è considerata la data di registrazione, la data di successiva designazione dell’Unione europea o la data di priorità della registrazione internazionale contestata, ove applicabile. Il richiedente deve addurre la prova dell’uso di un ulteriore periodo di cinque anni, conformemente alla seconda frase dell’articolo 64, paragrafo 2, RMUE se, a tale data, il marchio anteriore era registrato da almeno cinque anni.

    Il titolare della registrazione internazionale ha chiesto al richiedente di addurre la prova dell’uso dei marchi su cui si basa la domanda.

    La richiesta è stata presentata in tempo utile ed è ammissibile, dato che è stata presentata come una richiesta incondizionata in un documento separatoe che i marchi anteriori erano registrati in data 15/03/2011 e 27/05/1993, oltre cinque anni alla data della domanda di nullità (11/03/2024).

    La domanda di dichiarazione di nullità è stata depositata in data 11/03/2024. La data pertinente della registrazione internazionale contestata (vale a dire la data di registrazione internazionale) è 24/12/2018. Quindi è stato chiesto al richiedente di dimostrare che il marchio su cui si basa la domanda era oggetto di uso effettivo nell’Unione europea e in Italia nel periodo tra 11/03/2019 al 10/03/2024 compreso.  Poiché i marchi anteriori erano stati registrati oltre cinque anni prima rispetto alla data pertinente della registrazione internazionale contestata, è necessario dimostrare che i marchi anteriori sono stati utilizzati anche nel periodo tra 24/12/2013 e 23/12/2018 compreso.

    In aggiunta, la prova deve attestare l’uso dei marchi per i prodotti su cui si basa la domanda, ossia:

    Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 3 938 594

    Classe 33: Bevande alcoliche, ovvero, vini.

    Registrazione di marchio italiano n. 599 610

    Classe 33: Vini.

    Al fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti e servizi, è necessario interpretarne la formulazione. Il termine “ovvero”, utilizzato nell’elenco dei prodottidel marchio dell’Unione europea per indicare la relazione esistente tra un singolo prodotto ed una categoria più ampia di prodotti, ha una funzione escludente e limita la portata della protezione ai soli prodotti specificamente indicati.

    Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, RDMUE, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 3, RDMUE, la prova dell’uso deve indicare il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa la domanda.

    In data 26/07/2024, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, RDMUE, l’Ufficio ha concesso alla richiedente fino al 30/09/2024 per presentare le prove dell’uso dei marchi anteriori.

    In data 30/09/2024, la richiedente ha presentato prove dell’uso.

    Poiché la richiedente ha richiesto che vengano mantenuti confidenziali, rispetto a terzi, alcuni dei dati commerciali contenuti nel materiale probatorio, la Divisione di Annullamento fornirà una descrizione delle prove in termini generali, senza divulgare tali dati.

    Le prove d’uso da prendere in considerazione sono, in particolare, le seguenti:

    ·    Schermate di siti web di rivenditori e supermercati italiani (datati tra il 2020 e il 2023) ove vini a marchio “Cielo” sono offerti in vendita.

    ·    Volantini promozionali di supermercati italiani (datati tra il 2016 e il 2023) ove vini a marchio “Cielo” sono offerti in vendita.

    ·    Fatture:

    o  Circa 90 fatture (datate tra il 2013 e il 2023) emesse dalla richiedente per la vendita di vini a marchio “Cielo” a clienti con sede in diverse regioni del territorio italiano (e.g. Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana).

    o  Circa 20 fatture (datate tra il 2021 e il 2023) emesse dalla richiedente per la vendita di vini a marchio “Cielo” a clienti con sede in diversi paesi dell’Unione europea (e.g. Francia, Germania, Irlanda, Repubblica Ceca, Lettonia)

    o  Circa 20 fatture (datate tra il 2013 e il 2019) emesse dalla richiedente per la vendita di vini a marchio “Cielo” a clienti con sede in diversi paesi dell’Unione europea (e.g. Germania, Irlanda, Repubblica Ceca, Paesi Bassi).

    Il marchio “Cielo” appare nella descrizione dei prodotti venduti accompagnato da indicazioni descrittive (talvolta abbreviate) quali “Prosecco DOC”, “Trebb-P. Grigio”, “Merlot Veneto”, etc.). La quantità di prodotti vendute in ogni fattura è elevata e in alcuni casi supera le 10.000 bottiglie.

    Rilievi preliminari

    La titolare sostiene che la documentazione presentata dalla titolare non segue un ordine logico, e pertanto risulta difficile esaminare, ad esempio, le fatture emesse nello stesso anno, essendo distribuite in diversi allegati (si vedano, ad esempio, i documenti relativi all’anno 2014, che sono distribuiti tra l’allegato G.1 _d e G.1 q). Vi sono anche allegati che non compaiono nemmeno nell’indice (ad esempio, G.1q bis).

    L’articolo 55, paragrafo 2, RDMUE, richiede che i documenti o altri elementi di prova devono essere contenuti in un allegato della memoria e la memoria deve includere anche un indice che precisi le prove allegate. Non solo: gli stessi allegati devono inoltre essere numerati in ordine progressivo e in funzione dell’indice. Questi stessi allegati devono poi recare il titolo sulla prima pagina e disporre di pagine numerate in continuità da un allegato a quello successivo.

    Non esiste alcun obbligo di includere tutte le fatture relative ad un medesimo anno all’interno di unico allegato. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla titolare l’allegato G.1q bis appare correttamente elencato nell’indice dei documenti presentati in seno alla memoria della richiedente (si veda la schermata di seguito riportata).

    Pertanto, dalla semplice osservazione del contenuto della memoria depositata dalla titolare e dall’insieme degli allegati a supporto della prova d’uso, risulta che le indicazioni operative espressamente richieste dall’Ufficio per il corretto deposito formale della prova d’uso sono state rispettate.

    Valutazione dell’uso effettivo – fattori

    Tempo dell’uso

    Le prove devono dimostrare l’uso effettivodei marchi anteriori durante i periodi rilevanti, vale a dire dall’ 11/03/2019 al 10/03/2024 compreso e dall’ 24/12/2013 al 23/12/2018 compreso.

    La maggior parte delle prove presentate dalla richiedente, tra cui le schermate delle pagine web di rivenditori, i volantini promozionali e le fatture. Pertanto, le prove dell’uso presentate dalla richiedente contengono indicazioni sufficienti sulla durata dell’uso.

    Luogo dell’uso

    Nel caso di specie, le fatture indicano esplicitamente come territorio l’Italia e l’Unione europea. Ciò è facilmente desumibile dall’indirizzo dei clienti indicato nelle fatture.  

    Di conseguenza, le prove dell’uso presentate dalla richiedente contengono indicazioni sufficienti sul luogo dell’uso.


    Estensione dell’uso

    Riguardo all’estensione dell’uso, devono essere tenuti in debito conto tutti i fatti e le circostanze rilevanti, compresi la natura dei prodotti o servizi pertinenti e le caratteristiche del mercato interessato così come l’estensione territoriale, il volume commerciale, la durata e la frequenza dell’uso.

    Sotto questo profilo, occorre valutare se, tenuto conto della situazione di mercato dello specifico settore industriale o commerciale considerato, dalle prove addotte sia possibile desumere che la richiedente abbia seriamente tentato di acquisire una posizione commerciale nel mercato di cui trattasi. L’uso effettivo deve concernere prodotti o servizi che sono già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall’impresa per guadagnarsi una clientela, specie mediante campagne pubblicitarie, è imminente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

    La documentazione presentata dimostra che la richiedente, nel corso dei periodi rilevanti, ha venduto ingenti quantità di vino a marchio “Cielo” sia in Italia che in altri paesi dell’Unione europea. Ciò si evince dalle fatture presentate che dimostrano in maniera chiara un uso continuativo dei marchi.

    La titolare del marchio contestato sostiene che i quantitativi dimostrati sarebbero insufficienti per accertare l’uso effettivo dei marchi anteriori. Tuttavia, come sopra menzionato, le fatture dimostrano quantità che sono oggettivamente elevate anche tenuto conto del prezzo (piuttosto basso) dei prodotti in questioni e del relativo mercato di riferimento.

    La titolare afferma inoltre che la richiedente non ha presentato prove relative all’anno 2024. Tuttavia, per essere «effettivo», l’uso non dev’essere continuato nel corso dell’intero periodo di riferimento di cinque anni. È sufficiente che l’uso risalga anche solo all’inizio o alla fine del periodo di riferimento, purché si sia trattato di uso effettivo (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577).

    Infine, la titolare sostiene che dalle prove prodotte risulterebbe che il sito web della richiedente sia attivo soltanto dal 2017. Tuttavia, tale circostanza è irrilevante ai fini del presente accertamento.

    Le fatture depositate dimostrano chiaramente che i prodotti della richiedente contraddistinti dal marchio “Cielo” sono stati commercializzati con regolarità anche anteriormente al 2017. L’esistenza di un sito web per l’intero periodo di riferimento non costituisce un elemento determinante ai fini della dimostrazione.

    Ne consegue che, la documentazione presentata, valutata nel suo complesso, è idonea a escludere un uso puramente simbolico, minimo o fittizio al solo scopo di conservare i diritti conferiti dai marchi anteriori.

    Pertanto, la Divisione di Annullamento ritiene che la richiedente abbia fornito indicazioni sufficienti circa l’estensione dell’uso dei suoi marchi.

    Natura dell’uso

    Uso come marchio 

    La natura dell’uso richiede, tra l’altro, l’utilizzo del marchio anteriore come marchio, vale a dire per identificare l’origine, consentendo così al pubblico di riferimento di distinguere tra prodotti e servizi di diversi fornitori.

    Le prove fornite, considerate nel loro insieme, dimostrano che i marchi anteriori sono stati utilizzati in modo tale da stabilire un chiaro collegamento tra i prodotti e la richiedente. Nelle fatture, il marchio “Cielo” compare sia nella descrizione dei prodotti venduti sia sulle etichette degli stessi. Inoltre, la denominazione sociale della richiedente è indicata nelle fatture quale soggetto emittente.

    Pertanto, l’uso del segno consente al pubblico rilevante di percepirlo come un marchio atto a stabilire una connessione con i prodotti della richiedente.

    Uso nella forma registrata

    Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), RMUE, quanto segue costituisce uso ai sensi del paragrafo 1: l’utilizzazione del marchio dell’Unione europea in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato. Nell’esaminare l’uso di una registrazione anteriore ai fini dell’articolo 64, paragrafi 2 e 3), RMUE, l’articolo 18, RMUE può essere applicato per analogia per valutare se l’uso del segno costituisca o meno un uso effettivo del marchio anteriore per quanto riguarda la sua natura.

    Lo scopo del sopra citato Articolo 18 paragrafo 1, secondo comma, lettera a), RMUE è quello di consentire al titolare del marchio di apportare al segno variazioni che, senza alterare il suo carattere distintivo, consentono di adattarlo meglio alle esigenze di marketing e promozione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

    Il Tribunale di primo grado ha inoltre ricordato che non è necessaria una rigorosa conformità tra il segno utilizzato e il segno registrato. Tuttavia, la differenza deve riguardare elementi trascurabili e i segni usati e registrati devono essere sostanzialmente equivalenti (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

    Nel caso di specie, i marchi denominativi anteriori “Cielo” risultano utilizzati in forma puramente verbale sia sulle fatture sia nelle descrizioni dei prodotti riportate nei volantini promozionali. Sul prodotto, il marchio è riprodotto mediante una stilizzazione piuttosto banale – assimilabile a una grafia manoscritta – che non è idonea ad alterare il carattere distintivo del segno così come registrato.

    Ne deriva che i marchi anteriori sono stati usati come registrati o in una forma essenzialmente identica a quella in cui sono stati registrati e, pertanto, gli usi indicati costituiscono uso dei marchi anteriori ai sensi dell’articolo 18 RMUE.

    Uso in relazione ai prodotti

    I marchi anteriori sono registrati per vini.

    Le prove presentate chiaramente dimostrano uso genuino in relazione a questi prodotti.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 60, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento nell’ambito di una valutazione complessiva di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    La domanda si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione di Annullamento ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare la domanda in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea della richiedente.

    a) I prodotti

    I prodotti sui quali si basa la domanda sono i seguenti: 

    Classe 33: Vini

    A seguito di una limitazione richiesta dalla titolare del marchio, i prodotti contestati sono i seguenti: 

    Classe 33: Vermut.

    Vermut è compreso nella categoria dei vini della richiedente. Pertanto, i prodotti contestati sono identici a quelli della richiedente.

    Sul punto, la titolare, pur richiamando una definizione del termine “vermuth” dalla quale emerge che si tratta di un vino liquoroso, sostiene che i prodotti oggetto di comparazione non sarebbero identici. A suo avviso, sussisterebbero infatti differenze rilevanti, in quanto il vermuth presenta generalmente una gradazione alcolica superiore rispetto ai vini comuni ed è destinato a occasioni di consumo differenti, essendo utilizzato principalmente nella preparazione di cocktail. Inoltre, secondo la titolare, i vini verrebbero venduti ed esposti accanto ad altri vini, mentre il vermut, considerato e riconosciuto come distillato o ingrediente per cocktail, sarebbe collocato nell’area dedicata ai liquori all’interno del punto vendita.

    Tuttavia, come risulta dalle definizioni di “vermuth” riportate nei principali dizionari, il significato letterale del termine “vini” comprende anche il vermut. È chiaro che l’ampia categoria dei vini include prodotti con diversa gradazione alcolica.

    La titolare sostiene inoltre che i prodotti CUCIELO siano specificamente “Vermut di Torino”, ossia una sottocategoria particolarmente specifica di vermut, dotata di una propria indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi della normativa dell’Unione europea e, a differenza dei vini a marchio Cielo, generalmente commercializzata come “Vermut Premium”, con un prezzo indicativo compreso tra 24 e 28 euro a bottiglia.

    Anche tali argomentazioni risultano tuttavia irrilevanti, poiché il compito della Divisione Annullamento consiste nel confrontare i prodotti o servizi così come registrati e non quelli concretamente utilizzati (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), salvo che per determinati prodotti o servizi sia stata fornita prova dell’uso del marchio anteriore. Nel caso di specie, l’uso del marchio anteriore è stato chiaramente dimostrato per l’intera categoria dei vini; pertanto, tale categoria deve essere integralmente presa in considerazione ai fini della presente comparazione.

    Anche gli argomenti della titolare relativi alla differenza di prezzo dei rispettivi prodotti delle parti sono irrilevanti, poiché l’esame del rischio di confusione (compreso l’esame della somiglianza dei prodotti e dei servizi) è di natura «prospettica» e pertanto indipendente dalle concrete modalità di utilizzo dei marchi in conflitto da parte dei rispettivi titolari (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59).

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

    Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. 

    c) I segni

    CIELO

    Cucielo

    Marchio anteriore

    Marchio contestato

    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

    La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai segni, tenendo conto, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei segni (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C 514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Il marchio anteriore “CIELO” ha un significato in italiano e in spagnolo, ossia “cielo”. La percezione di tale significato nel marchio anteriore crea una forte differenza concettuale tra i segni per il pubblico di lingua italiana e spagnola. Pertanto, la Divisione di Annullamento ritiene opportuno concentrare il confronto dei segni sulle parti del pubblico che percepiranno sia il marchio anteriore sia il marchio contestato come privi di qualsiasi significato, ad esempio il pubblico di lingua inglese e quello di lingua tedesca.

    Entrambi gli elementi verbali che compongono il marchio anteriore “CIELO” e il marchio contestato “CUCIELO” non hanno alcun significato per il pubblico rilevante e sono, pertanto, dotati di un carattere distintivo normale.

    La titolare sostiene che la parola “CIELO” presenti un basso grado di carattere distintivo intrinseco per i prodotti in questione, poiché numerosi marchi dell’Unione europea registrati nella classe 33 includono tale termine. A sostegno della propria argomentazione, la richiedente richiama alcune registrazioni di marchi dell’Unione europea. Tuttavia, l’esistenza di varie registrazioni di marchi non è di per sé particolarmente determinante, in quanto non riflette necessariamente la situazione del mercato. In altre parole, non è possibile ipotizzare solo sulla base dei dati di registro che tutti i marchi in questione sono stati utilizzati efficacemente (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, § 84; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, § 68). Di conseguenza, le prove non dimostrano che i consumatori sono stati esposti a un ampio utilizzo dei marchi, cui si sono abituati, contenenti l’elemento “CIELO”. In queste circostanze, le affermazioni della titolare della registrazione internazionale devono essere ignorate.

    Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nella sequenza di lettere “C-I-E-L-O” (e nel loro suono), che costituisce l’intero marchio anteriore e le ultime cinque lettere del segno contestato. Il marchio anteriore è quindi interamente contenuto nel segno contestato. Tuttavia, i segni differiscono nelle lettere aggiuntive “C-U” (e nel loro suono) che compaiono all’inizio del segno contestato.

    Secondo la giurisprudenza, qualora la parola che costituisce il marchio anteriore sia interamente contenuta nel marchio contestato, ciò costituisce un’indicazione del fatto che i due marchi sono simili (01/03/2023, T-25/22, He&Me, EU:T:2023:99, § 44; 20/04/2018, T-439/16, holyGhost, EU:T:2018:197, § 33; 21/03/2011, T-372/09, Gold Meister, EU:T:2011:97, § 27; 11/11/2009, T-150/08, Clina, EU:T:2009:431, § 38). La Corte ha confermato che, nella valutazione della somiglianza visiva tra due elementi verbali, ciò che rileva è la presenza, in ciascuno di essi, di più lettere nello stesso ordine (29/01/2020, T-239/19, Encanto, EU:T:2020:12, § 27; 25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 83). Nel caso di specie, i segni condividono cinque lettere nello stesso ordine, che rappresentano l’intero marchio anteriore e cinque delle sette lettere del segno contestato.

    È vero che la parte iniziale di un marchio ha normalmente un impatto maggiore, sia visivo sia fonetico, rispetto alla parte finale (24/11/2021, T-551/20, Rivella, EU:T:2021:816, § 71; 12/09/2018, T-584/17, Primart Marek Lukasiewicz, EU:T:2018:530, § 71; 23/09/2014, T-341/13, So’bio etic, EU:T:2014:802, § 83). Tuttavia, come indicato dall’uso dell’avverbio «normalmente», tale considerazione non può applicarsi in tutti i casi (12/07/2019, T-698/17, Mando, EU:T:2019:524, § 62). Infatti, essa non può rimettere in discussione il principio secondo cui l’esame della somiglianza tra i segni deve tener conto dell’impressione complessiva da essi suscitata (13/07/2022, T-251/21, Tigercat / Cat, EU:T:2022:437, § 50; 04/05/2022, T-237/21, Fis (fig.) / Ifis, EU:T:2022:267, § 76; 07/03/2019, T-106/18, Vera Green / Lavera, EU:T:2019:143, § 57).

    Non esiste una regola assoluta secondo cui i segni debbano essere considerati diversi qualora un gruppo identico di lettere sia preceduto da lettere differenti (18/10/2008, C-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 92). Pertanto, laddove, come nel caso di specie, tutte e cinque le lettere del marchio anteriore siano integralmente incluse nel marchio contestato e la sequenza aggiuntiva di lettere “CU” riproduca, come lettera iniziale, la medesima “C” posta all’inizio del marchio anteriore, non è possibile concludere per l’assenza di somiglianza tra i segni in questione.

    Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in grado medio.

    Concettualmente, nessuno dei segni ha un significato per il pubblico di riferimento. Poiché un confronto concettuale non è possibile, l’aspetto concettuale non influenza la valutazione della somiglianza dei segni.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui tener conto nella valutazione complessiva del rischio di confusione.

    Secondo il richiedente, il marchio anteriore è stato ampiamente utilizzato e gode di una protezione più ampia. Tuttavia, per ragioni di economia procedurale, le prove presentate dal richiedente a sostegno della sua affermazione non devono essere valutate nel caso di specie (cfr. in basso “Valutazione globale”).

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

    e) Valutazione complessiva, altri argomenti e conclusioni 

    Il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti al caso di specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di conoscenza del marchio sul mercato, dall’associazione che può essere fatta con il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi designati (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

    Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

    È opportuno ricordare che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

    I prodotti coperti dai segni in conflitto sono identici. Si rivolgono al grande pubblico con un livello di attenzione medio. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo intrinseco normale, poiché “CIELO” non ha alcun significato per il pubblico di riferimento anglofono e germanofono.

    I segni sono visivamente e foneticamente simili in grado medio. L’aspetto concettuale non influenza la valutazione della somiglianza.

    La somiglianza tra i segni deriva dalla circostanza che la sequenza di lettere che compone il marchio anteriore è integralmente e identicamente inclusa nel marchio contestato, nel quale è preceduta dalle lettere aggiuntive “CU”, la cui iniziale coincide con la medesima “C” posta all’inizio del marchio anteriore.

    Alla luce di quanto precede, e tenuto conto dell’identità dei prodotti, del carattere distintivo normale del marchio anteriore nonché della somiglianza media tra i segni, non è possibile escludere la sussistenza di un rischio di confusione per il pubblico di riferimento ai fini del presente accertamento.

    Nelle sue osservazioni, la titolare della registrazione internazionale sostiene che il vino “CIELO” della richiedente e il vermut della titolare sono venduti attraverso gli stessi siti di e-commerce (e.g. www.vivino.com). A sostegno di questo argomento circa la coesistenza pacifica dei marchi sul mercato, la titolare riporta una schermata non datata della piattaforma Vivino.com. Tale documentazione è chiaramente non sufficiente a dimostrare la coesistenza dei segni nel mercato, ovvero il fatto che i consumatori sono abituati a vedere i marchi senza confonderli. Pertanto, in mancanza di argomenti convincenti e relative prove, questo argomento del titolare della registrazione internazionale deve essere respinto in quanto infondato.

    La titolare ha presentato documentazione che include dati di vendita, iniziative promozionali e premi ottenuti dal suo prodotto. Anche ove tale documentazione fosse idonea a dimostrare un certo grado di notorietà del marchio contestato, ciò non sarebbe rilevante ai fini del presente accertamento. È soltanto la notorietà o il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore, e non quello del segno contestato, che deve essere preso in considerazione nella valutazione del rischio di confusione (v., ad esempio, C-498/07, LA ESPAÑOLA / ACEITE DE OLIVA CARBONELL, EU:C:2009:503, § 84; 28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 18; 23/09/2014, T-195/12, Nuna, EU:T:2014:804, § 102).

    Parimenti, con riferimento agli argomenti della titolare relativi, da un lato, all’uso sul mercato del segno contestato in connessione con un’indicazione geografica protetta e, dall’altro, alla marcata differenza di prezzo tra i prodotti della richiedente e quelli della titolare, occorre rilevare che l’esame del rischio di confusione effettuato dall’Ufficio ha carattere prospettico. Le circostanze concrete in cui i prodotti o i servizi contraddistinti dai marchi sono effettivamente commercializzati non incidono, in linea di principio, sulla valutazione del rischio di confusione, poiché possono variare nel tempo in funzione delle scelte dei titolari dei marchi (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).

    A sostegno dei suoi argomenti, la titolare della registrazione internazionale fa anche riferimento a precedenti decisioni dell’Ufficio. In particolare:

    Tuttavia, l’Ufficio non è vincolato dalle sue decisioni precedenti, in quanto ogni caso deve essere trattato separatamente, prendendone in considerazione le particolarità. 

    Questa pratica è stata pienamente sostenuta dalla Corte, che ha dichiarato che, secondo la giurisprudenza consolidata, la legittimità delle decisioni deve essere valutata unicamente sulla base del regolamento sul marchio dell’Unione europea, e non sulla base di una precedente prassi decisionale (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). 

    Sebbene le precedenti decisioni dell’Ufficio non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione al momento di adottare una decisione relativa ad un caso particolare. 

    I precedenti richiamati dalla titolare non risultano pertinenti ai fini del presente procedimento, in quanto attengono a fattispecie non del tutto comparabili a quella in esame. In particolare, a differenza del caso di specie, in entrambi i precedenti invocati la sequenza aggiuntiva di lettere (“XI” o “SA”) non riproduce, come lettera iniziale, la medesima lettera posta all’inizio dell’altro marchio, che risulta integralmente inglobato.

    Conclusione

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua inglese e tedesca. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per dichiarare il marchio contestato nullo.

    Pertanto, la domanda basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 3 938 594 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere dichiarato nullo per tutti i prodotti contestati.

    Dal momento che la domanda di annullamento è stata accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non vi è alcuna necessità di valutare il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore per ampio uso onotorietà, come sostenuto dalla richiedente. Il risultato sarebbe lo stesso anche se il marchio anteriore fosse dotato di un carattere distintivo accresciuto.

    Dal momento che il marchio dell’Unione europea anteriore determina l’esito positivo della domanda e dell’annullamento del marchio contestato per tutti i prodotti contro cui è stata rivolta la domanda, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dalla richiedente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché risulta soccombente, la titolare della registrazione internazionale deve sopportare l’onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dalla richiedente nel corso di tale procedimento.

    Secondo l’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto ii), REMUE, le spese da rimborsare alla richiedente sono la tassa di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

    La Divisione di Annullamento

  • I Marchi Storici: Protocollo tra Fondazione “Imprese e Competenze per il Made in Italy” e Associazione Marchi Storici d’Italia

    I Marchi Storici: Protocollo tra Fondazione “Imprese e Competenze per il Made in Italy” e Associazione Marchi Storici d’Italia

    Protocollo tra Fondazione “Imprese e Competenze per il Made in Italy” e Associazione Marchi Storici d’Italia

    È stato firmato un protocollo d’intesa tra la Fondazione “Imprese e Competenze per il Made in Italy” e l’Associazione Marchi Storici d’Italia con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il Made in Italy e rafforzare il legame tra sistema produttivo e sistema formativo.

    L’accordo punta a coinvolgere le nuove generazioni, valorizzando il patrimonio industriale italiano come risorsa educativa e culturale.

    Tra le principali iniziative previste:

    • viaggi di istruzione e percorsi formativi presso musei e aziende dei Marchi Storici;
    • collaborazione per i contenuti dell’Esposizione nazionale permanente del Made in Italy;
    • contributo al premio annuale “Maestro del Made in Italy”;
    • partecipazione alle attività di orientamento del Job Tour del Made in Italy.

    L’obiettivo è trasmettere ai giovani la storia, le competenze e i valori delle imprese storiche italiane, rafforzando al tempo stesso orientamento professionale e opportunità occupazionali.

  • EUIPO: Fondo PMI 2026,  fino al 4 dicembre 2026 si può far domanda.

    EUIPO: Fondo PMI 2026, fino al 4 dicembre 2026 si può far domanda.

    E’ ripartita la nuova edizione del Fondo PMI, il sistema di incentivi tramite voucher dedicato alle piccole e medie imprese e gestito da EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) in collaborazione con la Commissione europea e gli uffici nazionali di proprietà intellettuale della UE, tra cui UIBM.

    fino al 4 dicembre 2026, le PMI italiane possono tornare a far richiesta dei seguenti voucher:

    – Voucher 2: rimborso per tasse di registrazione di marchi e disegni nazionali ed esteri fino ad un massimo di 700 euro

    – Voucher 3: rimborso delle tasse di deposito per brevetti nazionali e brevetti europei fino ad un massimo di 1.000 euro e rimborso delle spese di consulenza per la redazione e il deposito delle domande di brevetto europeo fino ad un massimo di 1.500 euro

    – Voucher 4: rimborso delle tasse di deposito e di esame online delle domande di varietà vegetali comunitarie fino ad un massimo di 1.500 euro

    Le domande di voucher vanno inviate esclusivamente online tramite il portale EUIPO: https://www.euipo.europa.eu/it/sme-corner/sme-fund/2026.

  • Quando manca la somiglianza merceologica: decisione di rigetto dell’opposizione – Alicante 30-01-2026

    Quando manca la somiglianza merceologica: decisione di rigetto dell’opposizione – Alicante 30-01-2026

    L’opposizione contro una domanda di marchio dell’Unione europea è stata respinta integralmente.
    La decisione si basa sull’assenza di somiglianza tra i prodotti contestati e quelli tutelati dai marchi anteriori.
    I prodotti oggetto della domanda riguardano articoli per l’accensione del fuoco e prodotti chimici per la pulizia, mentre quelli anteriori consistono principalmente in apparecchi e accessori per il riscaldamento.
    Il collegamento funzionale tra i prodotti non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare complementarità o origine commerciale comune.
    Di conseguenza, non sussiste rischio di confusione e le spese del procedimento sono poste a carico dell’opponente.

    ********** (AV), Italia (opponente),

    c o n t r o

    ********* Milano, Italia (richiedente),

    Il 30/01/2026, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

    1. L’opposizione No B 3 177 626 è totalmente respinta.
    2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

    MOTIVAZIONI

    In data 29/08/2022, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 652 631 VULCANO (marchio denominativo), vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle Classi 1 e 4. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio Italiano No 2 020 000 026 029 (marchio figurativo); registrazione di marchio italiano No 2 019 000 000 133 VULCANO StarGold (marchio denominativo) nonché sulla registrazione di marchio internazionale che designa l’Unione europea No 1 549 237 (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    a) I prodotti e servizi

    I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Registrazione di marchio italiano n. 2 020 000 026 029
    Classe 6: Camini in acciaio; Camini in metallo; Griglie di metallo per caminetto; Comignoli in metallo per camini; Estremità di camini in metallo.
    Classe 8: Soffietti per camini [strumenti a mano]; Strumenti per pulire camini; Set di utensili per caminetti; Attizzatoi per caminetti.
    Classe 11: Accumulatori di calore; griglie per focolari; focolari; caminetti da appartamento; Protezioni per caminetti; Stufe per il riscaldamento; Termocamini; Termocamini a legna; Termocamini a combustibile solido; Termocamini combinati; Aspiratori per camini; Inserti per caminetto sotto forma di bruciatori di combustibile solido; Inserti per caminetti; Stufe; Apparecchi per riscaldamento domestico; Apparecchi di riscaldamento con canne fumarie; Apparecchi di riscaldamento per distribuzione dell’acqua calda; Bruciatori per combustibili solidi; Caldaie per impianti di riscaldamento; Dispositivi di comando [valvole termostatiche] per impianti di riscaldamento; Scambiatori termici; Serpentine per riscaldamento.
    Registrazione di marchio italiano n. 2 019 000 000 133
    Classe 6: Camini in acciaio; Camini in metallo; Estremità di camini in metallo; Cappucci in metallo per camini; Comignoli in metallo per camini; Blocchi per camini; Griglie di metallo per caminetto; Prolunghe in metallo per caminetti; Mantelli di camini in metallo; Sistemi modulari di camini in acciaio; Bordure per caminetti [mantelli e cappe] in metallo; Mitre di camini in metallo.
    Classe 8: Pinze per caminetti; Palette per caminetti; Soffietti per camini [strumenti a mano]; Strumenti per pulire camini; Set di utensili per caminetti; Attizzatoi per caminetti.
    Classe 11: Ventole per focolari per l’aspirazione di fumi; Accumulatori di calore; Apparecchi di riscaldamento per la casa; Apparecchi di riscaldamento a combustibile solido, liquido o gassoso; Apparecchi di riscaldamento per distribuzione dell’acqua calda; Apparecchi per la generazione di calore; Apparecchi ed impianti di riscaldamento; Bruciatori fissi per riscaldamento; Bollitori per l’acqua e boiler; Caldaie domestiche; Caldaie a gas per la produzione domestica di acqua calda; Caldaie a gas; Caldaie; Bruciatori per combustibili solidi; Bruciatori per caldaie; Bruciatori per impianti di riscaldamento; Caldaie per impianti di distribuzione dell’acqua calda; Caldaie per impianti di riscaldamento; Collettori di energia solare per riscaldamento; Dispositivi di comando [valvole termostatiche] per impianti di riscaldamento; Focolari; Griglie per focolari; Impianti di riscaldamento ad acqua calda; Impianti di riscaldamento ad energia solare; Radiatori per riscaldamento; Padelle per sporcizia [parti di stufe o fornaci]; Pompe di calore; Scalda acqua a gas per uso domestico; Scalda-acqua; Riscaldatori di liquidi termici; Riscaldatori d’acqua [apparecchi]; Serpentine come parti d’impianti di riscaldamento; Serbatoi di acqua calda; Scaldini; Scambiatori termici; Scaldabagni per bagni e docce; Scaldabagni; Serpentine per riscaldamento; Strumenti per immagazzinamento termico [energia solare] per il riscaldamento; Termoconvettori; Stufe per il riscaldamento; Stufe per combustibili solidi; Stufe elettriche per cucinare; Stufe combinate; Stufe [apparecchi di riscaldamento]; Stufe a legna; Stufe a gas; Stufe a carbonella; Caminetti ad etanolo; Caminetti elettrici; Caminetti in metallo colato; Cappe di aspirazione di vapori per caminetti; Griglia da fuoco per uso domestico; Ceramiche effetto combustibile, ovvero parti e accessori per stufe; Stufe elettriche portatili; Stufe con fuoco a legna simulato domestiche; Stufe a finto carbone domestiche; Scambiatori termici per caminetti; Rivestimenti su misura per caminetti portatili; Rivestimenti per aperture di focolari; Protezioni per caminetti; Parafuoco (per uso domestico) in metallo; Parafuoco per combustibile solido; Parafuoco frontali (per uso domestico); Parafuoco (domestici); Inserti per caminetto sotto forma di stufe; Inserti per caminetto sotto forma di bruciatori di combustibile solido; Inserti per caminetti; Apparecchi di riscaldamento radianti per ambienti; Apparecchi di riscaldamento e condizionamento dell’aria in un unico dispositivo; Collettori solari [riscaldamento]; Collettori solari per il riscaldamento; Collettori di accumulazione energia solare per il riscaldamento; Caminetti a gas domestici; Caloriferi; Corpi scaldanti residenziali; Impianti di riscaldamento per ambienti; Radiatori per uso domestico; Pannelli solari termici; Pannelli solari per il riscaldamento; Riscaldamento a pavimento; Regolatori di tiraggio [riscaldamento]; Stufe a olio [apparecchi per riscaldare l’ambiente per uso domestico]; Stufe a gas [apparecchi per riscaldare l’ambiente per uso domestico]; Stufe a carbone [apparecchi per riscaldare l’ambiente per uso domestico]; Stufe a carbone; Stufe; Sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione ed aria condizionata); Sistemi di riscaldamento a propano per ambienti; Termocamini; Termocamini a legna; Termocamini a combustibile solido; Termocamini combinati; Caminetti; Caminetti elettrici; Aspiratori per camini; Ventole per camini; Protezioni per caminetti; Inserti per caminetti; Caminetti ad etanolo; Caminetti da appartamento; Scambiatori termici per caminetti; Caminetti a gas domestici; Rivestimenti su misura per caminetti portatili; Inserti per caminetto sotto forma di stufe; Registri per regolare il tiraggio di camini o ciminiere; Inserti per caminetto sotto forma di bruciatori di combustibile solido; Caldaie; Caldaie di riscaldamento; Stufe; Stufe a legna; Stufe con fuoco a legna simulato domestiche; Stufe a combustione lenta [stufe a legna per uso domestico]; Stufe per combustibili solidi; Stufe [apparecchi di riscaldamento]; Apparecchi per riscaldamento domestico; Apparecchi di riscaldamento per ambienti; Apparecchi elettrici di riscaldamento per ambienti per uso domestico; Apparecchi di riscaldamento con canne fumarie; Ventole per focolari per l’aspirazione di fumi; Accumulatori di calore; Apparecchi di riscaldamento per la casa; Apparecchi di riscaldamento a combustibile solido, liquido o gassoso; Apparecchi di riscaldamento per distribuzione dell’acqua calda; Apparecchi per la generazione di calore; Apparecchi ed impianti di riscaldamento; Bruciatori fissi per riscaldamento; Bollitori per l’acqua e boiler; Caldaie domestiche; Caldaie a gas per la produzione domestica di acqua calda; Caldaie a gas; Caldaie; Bruciatori per combustibili solidi; Bruciatori per caldaie; Bruciatori per impianti di riscaldamento; Caldaie per impianti di distribuzione dell’acqua calda; Caldaie per impianti di riscaldamento; Collettori di energia solare per riscaldamento; Dispositivi di comando [valvole termostatiche] per impianti di riscaldamento; Focolari; Griglie per focolari; Impianti di riscaldamento ad acqua calda; Impianti di riscaldamento ad energia solare; Radiatori per riscaldamento; Padelle per sporcizia [parti di stufe o fornaci]; Pompe di calore; Scalda acqua a gas per uso domestico; Scalda-acqua; Riscaldatori di liquidi termici; Riscaldatori d’acqua [apparecchi]; Serpentine come parti d’impianti di riscaldamento; Serbatoi di acqua calda; Scaldini; Scambiatori termici; Scaldabagni per bagni e docce; Scaldabagni; Serpentine per riscaldamento; Strumenti per immagazzinamento termico [energia solare] per il riscaldamento; Termoconvettori; Stufe per il riscaldamento; Stufe per combustibili solidi; Stufe elettriche per cucinare; Stufe combinate; Stufe [apparecchi di riscaldamento]; Stufe a legna; Stufe a gas; Stufe a carbonella; Caminetti ad etanolo; Caminetti elettrici; Caminetti in metallo colato; Cappe di aspirazione di vapori per caminetti; Griglia da fuoco per uso domestico; Ceramiche effetto combustibile, ovvero parti e accessori per stufe; Stufe elettriche portatili; Stufe con fuoco a legna simulato domestiche; Stufe a finto carbone domestiche; Scambiatori termici per caminetti; Rivestimenti su misura per caminetti portatili; Rivestimenti per aperture di focolari; Protezioni per caminetti; Parafuoco (per uso domestico) in metallo; Parafuoco per combustibile solido; Parafuoco frontali (per uso domestico); Parafuoco (domestici); Inserti per caminetto sotto forma di stufe; Inserti per caminetto sotto forma di bruciatori di combustibile solido; Inserti per caminetti; Apparecchi di riscaldamento radianti per ambienti; Apparecchi di riscaldamento e condizionamento dell’aria in un unico dispositivo; Collettori solari [riscaldamento]; Collettori solari per il riscaldamento; Collettori di accumulazione energia solare per il riscaldamento; Caminetti a gas domestici; Caloriferi; Corpi scaldanti residenziali; Impianti di riscaldamento per ambienti; Radiatori per uso domestico; Pannelli solari termici; Pannelli solari per il riscaldamento; Riscaldamento a pavimento; Regolatori di tiraggio [riscaldamento]; Stufe a olio [apparecchi per riscaldare l’ambiente per uso domestico]; Stufe a gas [apparecchi per riscaldare l’ambiente per uso domestico]; Stufe a carbone [apparecchi per riscaldare l’ambiente per uso domestico]; Stufe a carbone; Stufe; Sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione ed aria condizionata); Sistemi di riscaldamento a propano per ambienti; Termocamini; Termocamini a legna; Termocamini a combustibile solido; Termocamini combinati; Caminetti; Caminetti elettrici; Aspiratori per camini; Ventole per camini; Protezioni per caminetti; Inserti per caminetti; Caminetti ad etanolo; Caminetti da appartamento; Scambiatori termici per caminetti; Caminetti a gas domestici; Rivestimenti su misura per caminetti portatili; Inserti per caminetto sotto forma di stufe; Registri per regolare il tiraggio di camini o ciminiere; Inserti per caminetto sotto forma di bruciatori di combustibile solido; Caldaie; Caldaie di riscaldamento; Stufe; Stufe a legna; Stufe con fuoco a legna simulato domestiche; Stufe a combustione lenta [stufe a legna per uso domestico]; Stufe per combustibili solidi; Stufe [apparecchi di riscaldamento]; Apparecchi per riscaldamento domestico; Apparecchi di riscaldamento per ambienti; Apparecchi elettrici di riscaldamento per ambienti per uso domestico; Apparecchi di riscaldamento con canne fumarie.
    Classe 19: Cappe per caminetti; Recinzioni per caminetti; Caminiere; Mattoni per caminetti; Strutture portanti per caminetti; Rivestimenti per camini; Legname tagliato a metà; Camini non in metallo; Blocchi per camini; Terminali per camini; Prolunghe per caminetti non metalliche.
    Classe 20: Parascintille per camini; Paraventi.; Para-fuoco, casalingo; Parafuochi per caminetti [mobili].
    Classe 37: Costruzione di camini; Ripulitura di camini; Demolizione di camini; Fornitura di informazioni inerenti la riparazione e manutenzione di caldaie; Pulitura di caldaie; Installazione di caldaie; Riparazione o manutenzione di caldaie; Riparazione o manutenzione di macchine e attrezzature per il legname.
    Registrazione di marchio internazionale che designa l’Unione europea n. 1 549 237
    Classe 11: Caminetti; inserti per caminetti; caminetti da appartamento; focolari; griglie per focolari.
    I prodotti contestati sono i seguenti:

    Classe 1: Prodotti chimici per la pulitura di stufe e camini.
    Classe 4: Prodotti per l’accensione del fuoco, ovvero accendi fuoco, legna da fuoco, accendi fuoco [legna per l’accensione]; candele profumate.
    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la loro natura, la loro destinazione, il loro metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità (“criteri Canon”). È necessario altresì tener conto, oltre che dei criteri Canon, di altri fattori, segnatamente, dei canali di distribuzione, del pubblico di riferimento e dell’origine abituale dei prodotti o dei servizi (02/06/2021, T‑177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
    Al fine di giustificare la somiglianza tra i prodotti e servizi de quibus, l’opponente sostiene, in sintesi che i prodotti e servizi a confronto rientrano in un medesimo settore di mercato e si rivolgono allo stesso pubblico. In particolare, i prodotti contestati per la pulizia di stufe e camini condividono finalità e funzione con gli strumenti e i servizi di pulizia e manutenzione dell’opponente. I prodotti per l’accensione del fuoco sono invece funzionalmente collegati agli apparecchi di riscaldamento e ne consentono l’utilizzo. Esiste quindi un rapporto di complementarità stretto. Tale legame funzionale induce il consumatore a ritenere plausibile una comune origine imprenditoriale. Inoltre, è verosimile la vendita tramite gli stessi canali distributivi e negli stessi punti vendita specializzati.
    La Divisione di Opposizione, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, ritiene che non sussista alcun grado di somiglianza tra i prodotti de quibus. In primo luogo, il mero fatto che i prodotti contestati rientrino — in senso molto ampio — in un settore merceologico contiguo a quello di taluni prodotti dell’opponente, ossia il settore degli apparecchi e degli accessori per il riscaldamento a fuoco solido, costituisce un elemento meramente accessorio e non idoneo, di per sé, a fondare un giudizio di somiglianza tra i prodotti.
    Nel caso di specie, i prodotti contestati in Classe 1 consistono in preparati chimici specificamente formulati per la pulitura e la manutenzione di stufe e camini, destinati, per esempio, a rimuovere residui di combustione, fuliggine e incrostazioni al fine di garantirne efficienza e sicurezza. Invece, i prodotti contestati in Classe 4 appartengono al settore dei prodotti combustibili per l’accensione del fuoco, nonché candele profumate.
    I prodotti anteriori in Classe 11 comprendono una vasta gamma di apparecchi, impianti e accessori per il riscaldamento degli ambienti e la produzione, distribuzione e accumulo di calore e acqua calda, inclusi sistemi a combustibile, elettrici, solari e relative componenti di regolazione, sicurezza e aspirazione fumi. Sebbene alcuni dei prodotti anteriori in Classe 11, ad esempio stufe [apparecchi di riscaldamento]; stufe a legna possano essere accese con alcuni dei prodotti in Classe 4 i.e. prodotti per l’accensione del fuoco, ovvero accendi fuoco, legna da fuoco, accendi fuoco [legna per l’accensione] ovvero pulite con i prodotti in Classe 1, tale collegamento funzionale non è sufficiente a stabilire una somiglianza. I prodotti a confronto hanno natura e finalità diverse: i prodotti contestati fanno parte del settore merceologico dei combustibili per l’accensione del fuoco nonché delle candele profumate e delle sostanze chimiche per la loro pulizia, mentre i prodotti anteriori in Classe 11 fanno parte del settore delle apparecchiature per il riscaldamento. Sebbene alcuni prodotti in tale classe possano necessitare di prodotti per l’accensione del fuoco in Classe 4 per funzionare o essere pulite con i prodotti contestati in Classe 1, ciò non crea un rapporto di complementarità. Il fatto che un apparecchio richieda un’altra fonte di energia per operare o di un prodotto di pulizia per essere mantenuto operativo non implica che i consumatori associno la responsabilità della loro fabbricazione alla stessa entità. I produttori di combustibili e di prodotti chimici e i fabbricanti di apparecchi per il riscaldamento operano in settori distinti e possiedono competenze completamente diverse. Il collegamento tra tali prodotti è troppo remoto per fondare una qualsiasi somiglianza.
    Inoltre, categorie diverse di prodotti che, in linea generale, sono fabbricate da imprese specializzate e distinte non possono essere considerate come aventi una comune origine commerciale per il solo fatto di poter essere offerte da marchi molto noti, trattandosi di casi marginali (02/07/2015, T-657/13, ALEX / ALEX et al., EU:T:2015:449, § 87). Il mero fatto che taluni fabbricanti possano produrre due diverse categorie di prodotti non è sufficiente a dimostrare che una parte rilevante dei produttori o distributori di tali prodotti sia la stessa (23/01/2014, T-221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 91).
    Per quanto riguarda tutti i prodotti dell’opponente nelle rimanenti classi 6, 8, 19 e 20 rispetto ai prodotti contestati delle classi 1 e 4, anche se questi ultimi e taluni prodotti dell’opponente possono rientrare, in senso lato, nel settore degli apparecchi e degli accessori per il riscaldamento a fuoco solido e.g. camini in acciaio, pinze per caminetti, cappe per caminetti, parascintille per camini e possono talvolta rivolgersi al medesimo pubblico o essere commercializzati attraverso canali distributivi parzialmente coincidenti, tali elementi non sono di per sé sufficienti per affermare l’esistenza di una somiglianza. Si tratta infatti di prodotti che differiscono per natura, funzione, destinazione e origine commerciale. Lo stesso vale per il legname tagliato a metà della classe 19 che, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, appartiene a un settore merceologico distinto — quello dei materiali da costruzione — e non coincide con quello dei prodotti contestati.
    Conclusioni analoghe valgono anche per i servizi della classe 37, poiché non è usuale che i produttori dei prodotti delle classi 1 e 4 forniscano anche tali servizi; inoltre, il pubblico di riferimento non coincide e le attività rientranti nella classe 37 sono normalmente offerte in modo autonomo e indipendente dall’acquisto dei prodotti delle classi 1 e 4.
    Di talché si deve concludere che tutti i prodotti e i servizi dell’opponente sono dissimili rispetto a quelli contestati, avendo finalità, modalità d’uso e produttori chiaramente differenti. Inoltre, essi non sono né complementari né in concorrenza tra loro. Il mero fatto che, in taluni casi, possa sussistere una remota coincidenza nei canali di distribuzione o nel pubblico di riferimento, come sopra analizzato, non è di per sé sufficiente per fondare un giudizio di somiglianza.
    b) Conclusione

    Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, la somiglianza dei prodotti o dei servizi è una condizione necessaria per la sussistenza del rischio di confusione. Poiché i prodotti e servizi sono chiaramente dissimili, una delle condizioni necessarie enunciate dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE non è soddisfatta. L’opposizione deve quindi essere respinta.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

    Rosario GURRIERI Aldo BLASI Andrea VALISA

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Due marchi simili che si differenziano solamente per l’aggiunta di una consonante finale – Alicante 28-01-2026

    Due marchi simili che si differenziano solamente per l’aggiunta di una consonante finale – Alicante 28-01-2026

    La Divisione di Opposizione ha deciso sull’opposizione proposta contro la domanda di marchio UE KIKOT, ritenuta in conflitto con il marchio anteriore KIKO. L’opposizione è stata accolta parzialmente per tutti i prodotti della classe 3 e per la maggior parte della classe 5, per l’esistenza di un rischio di confusione. I marchi KIKO e KIKOT sono stati giudicati altamente simili sotto il profilo visivo e fonetico, poiché il primo è quasi interamente riprodotto nel secondo. Per alcuni prodotti della classe 5, considerati dissimili, la domanda di KIKOT può proseguire.

    OPPOSIZIONE N. B 3 237 704

    *************** (BG),

    c o n t r o

    ************ London, Regno Unito (richiedente)

    Il 28/01/2026, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

      1.L’opposizione n. B 3 237 704 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti:   Classe 3: Tutti i prodotti in questa classe.  
    Classe 5: Tutti i prodotti in questa classe ad esclusione di materiali per medicazioni; cerotti adesivi per uso medico; tamponi per la mestruazione; assorbenti igienici.  
      2.La domanda di marchio dell’Unione europea No 19 143 620 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.  
      3.Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

    MOTIVAZIONI

    In data 22/04/2025, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 19 143 620 “KIKOT” (marchio denominativo), vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella Classe 3 e una parte dei prodotti compresi nella Classe 5. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 7 474 059 “KIKO” (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    a) I prodotti

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 3: Preparati per la cura e la bellezza del corpo e della pelle (non per uso medico); latte, tonici, lozioni, creme, emulsioni, gel per il viso e per il corpo; detergenti non medicinali per il viso ed il corpo; astringenti per la pelle non per uso medico; prodotti da vaporizzare per il corpo; pediluvi non medicinali, creme depilatorie; pietra pomice per uso personale; saponi; bagno-schiuma; creme e gel per la doccia; prodotti esfolianti per la pelle; prodotti struccanti per il viso; talco; shampoo; lozioni, olii, balsami e ristrutturanti per capelli; tinture per capelli; lacche spray, gel e spume per capelli; prodotti per rendere luminosi i capelli; mascara per capelli; creme e gel da barba; gel e lozioni dopobarba; profumeria; deodoranti per uso personale; olii essenziali; perline da bagno; olii e sali da bagno; cosmetici; maschere; fondotinta; fard; terre (make up); cipria; prodotti per illuminare il viso; mascara; eyeliner; matite cosmetiche per occhi e labbra; ombretti; balsami per le labbra; lucidalabbra; rossetti; prodotti struccanti; smalto per unghie; stencil per unghie; unghie posticce; solventi per smalto; creme per cuticole; preparati per rafforzare le unghie; correttori in stick non medicinali; brillantanti per il corpo; lozioni e creme abbronzanti per il viso ed il corpo; lozioni e creme autoabbronzanti per il viso ed il corpo; creme a schermo solare; lozioni e creme doposole per il viso ed il corpo.

    I prodotti contestati sono i seguenti:

    Classe 3: Saponi; prodotti per il lavaggio a secco; shampoo; detergenti per il viso [per uso cosmetico]; prodotti per la pulizia; lucido da scarpe; oli essenziali; prodotti cosmetici per la cura della pelle; cosmetici; maschere di bellezza; tinture cosmetiche; lozioni di bellezza; dentifricio; profumi; prodotti rinfrescanti per l’alito; ciglia posticce; cosmetici per animali; profumi per ambiente; make-up; preparati per lucidare; prodotti per lucidare; adesivi decorativi per unghie; unghie posticce; cosmetici per le unghie; prodotti per la cura delle unghie; solventi per rimuovere lo smalto dalle unghie; colori cosmetici.

    Classe 5: Preparati nutraceutici per uso terapeutico o medico; materiali per medicazioni; cerotti adesivi per uso medico; fibre vegetali alimentari dietetiche; medicamenti per la medicina umana; erbe della medicina tradizionale cinese; integratori alimentari; integratori vitaminici; integratori nutrizionali; farmaci; integratori alimentari per animali; tamponi per la mestruazione; preparazioni terapeutiche per il bagno; assorbenti igienici.

    In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la loro natura, la loro destinazione, il loro metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità (“criteri Canon”). È necessario altresì tener conto, oltre che dei criteri Canon, di altri fattori, segnatamente, dei canali di distribuzione, del pubblico di riferimento e dell’origine abituale dei prodotti o dei servizi (02/06/2021, T‑177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).

    Prodotti contestati in Classe 3

    Saponi; shampoo; cosmetici; unghie posticce; olii essenziali, sono contenuti in entrambe le liste di prodotti. Pertanto, sono identici.

    I prodotti contestati detergenti per il viso [per uso cosmetico]; prodotti cosmetici per la cura della pelle; maschere di bellezza; tinture cosmetiche; lozioni di bellezza; cosmetici per animali; adesivi decorativi per unghie; cosmetici per le unghie; prodotti per la cura delle unghie; solventi per rimuovere lo smalto dalle unghie; colori cosmetici; make-up, sono tutti ricompresi nella categoria cosmetici, rivendicata dal marchio anteriore. Pertanto, questi prodotti sono identici.

    I prodotti per la pulizia; prodotti per il lavaggio a secco, contestati, costituiscono un’ampia categoria di prodotti che ricomprende, tra gli altri, i saponi[1], rivendicati dal marchio anteriore. Pertanto, questi prodotti sono identici.

    I prodotti contestati profumi e profumi per ambiente rientrano integralmente nella categoria più ampia profumeria, rivendicata dall’opponente. Pertanto, questi prodotti sono considerati identici.

    Le ciglia posticce, contestate, rientrano nel settore del make-up e della cosmetica e possono avere la stessa destinazione d’uso, gli stessi produttori, gli stessi canali di distruzione e lo stesso pubblico rilevante dei prodotti cosmetici, rivendicati dal marchio anteriore. Inoltre, questi prodotti possono essere complementari e devono, pertanto, essere considerati simili in grado elevato.

    Il sapone è un agente detergente o emulsionante ottenuto dalla reazione di grassi o oli animali o vegetali con idrossido di potassio o sodio. In quanto tale, il sapone è una categoria ampia che comprende prodotti utilizzati per la pulizia domestica (ad esempio sapone per il bucato, sapone per uso domestico), sapone per il lavaggio e la pulizia del corpo e, in tal modo, per migliorarne l’aspetto e l’odore (ad esempio sapone per la cura del corpo, sapone antitraspirante), nonché sapone per la pulizia e il trattamento di articoli in pelle. I preparati lucidanti comprendono, tra l’altro, paste, sostanze liquide e in polvere che vengono utilizzate per rimuovere chimicamente le macchie e per rendere un prodotto liscio e lucido mediante sfregamento. In tal senso, il loro scopo è simile a quello del sapone. I prodotti possono essere destinati allo stesso consumatore ed essere venduti negli stessi punti vendita al dettaglio (ad esempio, nella stessa sezione dei grandi magazzini). Pertanto, i prodotti contestati preparati per lucidare; prodotti per lucidare; lucido da scarpe sono simili in grado medio ai saponi, rivendicati dal marchio anteriore.

    L’ampia categoria dei cosmetici comprende preparati destinati a migliorare o proteggere l’aspetto, l’odore o la fragranza del corpo, compresi i denti, e copre prodotti quali gel sbiancanti dentali e strisce sbiancanti per i denti. D’altro canto, i dentifrici sono preparati in pasta, in polvere o liquidi utilizzati per la pulizia dei denti, per l’igiene personale o per rendere l’alito gradevole. Pertanto, i cosmetici, coperti dal marchio anteriore,e i prodotti contestati dentifricio e prodotti rinfrescanti per l’alito possono avere lo stesso scopo. Inoltre, di solito coincidono nel pubblico di riferimento e nei canali di distribuzione. Questi prodotti possono anche essere fabbricati dalle stesse imprese, quindi sono simili in grado medio.

    Prodotti contestati in Classe 5

    Il Tribunale Generale ha già affermato che alcuni prodotti della classe 3, quali i cosmetici, e alcuni prodotti della classe 5, quali i prodotti farmaceutici, possono avere lo stesso scopo, essere venduti attraverso gli stessi canali di distribuzione, quali farmacie o altri negozi specializzati, ed essere spesso fabbricati dalle stesse società e destinati agli stessi utenti finali (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2021, Laboratorios Ern/EUIPO – Sanolie (SANOLIE), T-175/20, non pubblicata, EU:T:2021:165, punto 41 e la giurisprudenza citata). Occorre inoltre ricordare che la Corte ha già affermato che la categoria dei prodotti farmaceutici è una categoria ampia che raggruppa prodotti il cui scopo o i cui benefici possono essere simili a quelli dei cosmetici e che i prodotti farmaceutici possono avere proprietà sia mediche che cosmetiche. Ciò vale, in particolare, per una crema medicata che, come una crema cosmetica, può avere effetti sull’aspetto della pelle idratandola o lenendo le infiammazioni (sentenza del 30 giugno 2021, Makk/EUIPO – Ubati Luxury Cosmetics (PANTA RHEI), T-501/20, non pubblicata, EU:T:2021:402, punto 33).

    Pertanto, non è possibile escludere una certa somiglianza tra i cosmetici, rivendicati dal marchio anteriore in classe 3 e i prodotti contestati medicamenti per la medicina umana; erbe della medicina tradizionale cinese; farmaci; preparazioni terapeutiche per il bagno. Questi prodotti posso avere la stessa destinazione d’uso, e possono coincidere per quanto riguarda i produttori, il pubblico di riferimento e i canali di distribuzione. Di conseguenza sono simili in grado medio.

    I prodotti contestati preparati nutraceutici per uso terapeutico o medico; fibre vegetali alimentari dietetiche integratori alimentari; integratori vitaminici; integratori nutrizionali includono, o possono includere, prodotti destinati alla bellezza e al benessere estetico. Inoltre, possono essere destinati allo stesso pubblico a cui sono destinati i cosmetici, rivendicati dal marchio anteriore, e potrebbero anche essere prodotti dalle stesse aziende e distribuiti attraverso gli stessi canali di commercializzazione. Pertanto, sono da considerarsi simili in grado medio. Inoltre, dato che i cosmetici ricomprendono anche i cosmetici per animali[2], anche i prodotti contestati integratori per animali devono essere considerati simili in grado medio ai cosmetici dell’opponente.

    I prodotti contestati materiali per medicazioni; cerotti adesivi per uso medico sono articoli medici per la cura di ferite cutanee o applicazioni simili, mentre i prodotti contestati tamponi per la mestruazione; assorbenti igienici sono prodotti destinati all’igiene intima femminile nel periodo mestruale. In quanto tali, questi prodotti non hanno alcun fattore di somiglianza in comune con i prodotti coperti dal marchio anteriore, che sono, in sostanza, prodotti (cosmetici non medicinali) destinati alla cura, al profumo e al miglioramento estetico del corpo umano, utilizzati dal consumatore medio nell’ambito della normale routine di igiene e bellezza personale. Pertanto, i prodotti contestati di cui sopra sono dissimili dai prodotti dell’opponente. 

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

    Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in vari gradi sono diretti sia al grande pubblico che a professionisti dotati di conoscenze e competenze specifiche.

    Si ritiene che il grado di attenzione del pubblico varierà da medio ad alto, in base alla natura e le caratteristiche intrinseche dei prodotti in questione. Ad esempio, dalla giurisprudenza risulta evidente che, nel caso delle preparazioni farmaceutiche, prescritte con ricetta oppure da banco, il grado di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente elevato (15/12/2010, T‑331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T‑288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).

    c) I segni



    KIKO

    KIKOT
      Marchio anteriore  Marchio impugnato

    Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda di marchio contestata.

    Una parte del pubblico potrebbe percepire il marchio anteriore “KIKO” come un soprannome (ad esempio, i consumatori di lingua portoghese, bulgara e spagnola) o come un tipo di snack (i consumatori di lingua spagnola), mentre per un’altra parte del pubblico il termine in questione non ha alcun significato. La Divisione di Opposizione considera opportuno basare la sua valutazione sulla parte del pubblico che percepirà il marchio dell’opponente come una parola fantasiosa priva di significato, poiché i segni non risulteranno concettualmente dissimili per questa parte del pubblico, come verrà spiegato di seguito. Per questa parte del pubblico, il marchio anteriore è intrinsecamente distintivo in grado medio.

    Il marchio impugnato “KIKOT” è anch’esso privo di significato per il pubblico in questione e quindi dotato di un carattere distintivo normale.

    Occorre tenere conto del fatto che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio (25/03/2009, T‑109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T‑412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T‑176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

    Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nelle lettere “KIKO-”, che costituiscono il marchio anteriore nella sua interezza e 4/5 del marchio impugnato. Pertanto, i segni sono simili in grado alto.

    Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale resterà irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    Il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

    I prodotti del marchio impugnato sono in parte identici, in parti simili in vari gradi e in parte dissimili a quelli del marchio anteriore. I prodotti che sono identici e simili si rivolgono al grande pubblico e a una clientela professionale, il cui grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato.

    I segni in questione sono visivamente e foneticamente simili in grado alto, mentre l’aspetto concettuale resta irrilevante.

    Il marchio anteriore è interamente riprodotto nel marchio impugnato, che differisce dal primo solo per la presenza della lettera finale “T”. È altamente probabile che i consumatori che si ritrovino di fronte al marchio impugnato lo confondano con il marchio anteriore, in particolare perché potrebbero non ricordare se quest’ultimo include o meno la lettera “T” nella sua parte finale, o più semplicemente perché potrebbero non accorgersi della presenza di detta lettera “T” nella parte finale del marchio impugnato. Del resto, il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) e anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T‑443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).

    Quindi, considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico che percepirà il marchio dell’opponente come una parola fantasiosa priva di significato. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili in vari gradi a quelli del marchio anteriore.

    Dal momento che l’opposizione è (parzialmente) accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore marchi anteriori possedesse elevato carattere distintivo.

    I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.

    Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

    Divisione d’Opposizione