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  • Rifiuto di una domanda di marchio nel settore dei prodotti dietetici e chetogenici

    Rifiuto di una domanda di marchio nel settore dei prodotti dietetici e chetogenici

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

    L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale ha respinto la domanda di registrazione del marchio PROKETO ai sensi degli articoli 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e 7, paragrafo 2 RMUE. Il segno è stato considerato descrittivo e privo di carattere distintivo, poiché indica prodotti associati alla dieta chetogenica e non consente al pubblico di identificarne l’origine commerciale. Le argomentazioni presentate dal richiedente, che sosteneva il carattere evocativo e innovativo del termine, non sono state ritenute sufficienti. Di conseguenza, la domanda è stata rigettata per mancanza dei requisiti previsti dal regolamento.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 05/11/2025
    **********Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio: PROKETO
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ***********Roma
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 04/06/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
    della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
    Classe 5 Prodotti dietetici e nutrizionali.
    Classe 30 Dolci di cioccolata.
    I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:
    · La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
    inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: a favore/supporto della dieta
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    keto (chetogenica).
    · Il suddetto significato dei termini «PROKETO», di cui il marchio è composto, è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://www.merriamwebster.com/dictionary/pro
    https://www.merriam-webster.com/dictionary/keto-
    · I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti nelle classi 5 e 30, rispettivamente prodotti dietetici e nutrizionali e dolci
    di cioccolata, sono tutti alimenti che rientrano/che possono essere assunti/utilizzati
    nell’ambito della dieta chetogenica. Pertanto, il segno descrive specie e destinazione
    dei prodotti.
    · Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    · Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 29/07/2025, che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. Il richiedente argomenta che il termine è – al limite – evocativo. Infatti, sebbene i
      termini presi singolarmente possano essere descrittivi, la loro combinazione crea un
      neologismo ‘che va oltre alla semplice giustapposizione di due termini. Essa genera
      un’espressione concisa e memorabile che, nel contesto di un marchio, acquisisce un
      significato proprio e unitario’.
    2. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia registrato marchi composti – come ad
      esempio ‘facebook’, ‘netflix’ o ‘microsoft’.
    3. Infine, il richiedente propone una modifica del segno denominativo in uno figurativo
      per soddisfare i requisiti di distintività.
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      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere i propri motivi di rifiuto.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se i motivi di
      impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell’Unione. In questo caso,
      la percezione del marchio dev’essere valutata con riferimento ai consumatori di lingua
      inglese.
      È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
      all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
      separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
      dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
      considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
      esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la
      quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi
      per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale
      disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa
      in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
      EU:C:2003:579, § 31).
      I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno
      ‘proketo’ rappresenti nella mente del consumatore interessato di lingua inglese una
      descrizione delle caratteristiche dei prodotti o se sia ragionevole ritenere che ciò possa
      avvenire in futuro (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
      Il richiedente sostiene che il marchio deve essere valutato nel suo insieme. L’Ufficio
      concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
      individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
      non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
      (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
      Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
      significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
      riferimento nella prima lettera d’obiezione indicando il significato dei termini ‘pro’ e ‘keto’
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      rinvenuti nel dizionario Merriam Webster, ossia a favore/supporto della dieta keto
      (chetogenica).
      Inoltre, il richiedente sostiene che la combinazione delle parole oggetto della domanda di
      registrazione nel suo insieme ha un significato che va oltre il significato dei suoi elementi.
      Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi
      ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali
      viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di
      tali prodotti o servizi, ai sensi dell’[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo
      che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice
      somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del
      carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il
      neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella
      prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo
      compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi […]
      (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
      Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata
      nient’altro che la somma delle sue parti perché si tratta di due termini descrittivi – come
      anche dichiarato dal richiedente stesso – che hanno letteralmente il significato sopra
      indicato e stabilito nella lettera d’obiezione. Tale significato descrittivo è chiaro e non
      ambiguo ed è immediatamente percettibile sebbene le parole in questione siano scritte
      senza alcuno spazio. Inoltre, si fa notare che il richiedente non ha contestato i significati dei
      riferimenti del dizionario dei termini ‘pro’ e ‘keto’ indicati dall’Ufficio.
      In aggiunta, anche se un determinato termine potrebbe non essere chiaramente descrittivo
      dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, il termine potrebbe comunque essere oggetto
      di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe
      percepito dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni
      sulla natura dei prodotti interessati, ma che non ne indica l’origine. Ad esempio, il termine
      «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico di
      riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero
      genericamente al campo medico (12/07/2012, T 470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23). Anche
      nella denegata ipotesi per cui il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere
      chiaramente descrittivo dei prodotti interessati, si può sicuramente considerare come
      elemento che fornisce soltanto informazioni sullo scopo e sul settore dei prodotti obiettati.
      Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
      registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». I marchi contemplati all’articolo 7,
      paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico
      interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora
      l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa»
      (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni
      comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati
      (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «il carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002, T
      360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43). Come obiettato dall’Ufficio nella sua prima lettera,
      il pubblico di riferimento percepirebbe il segno ‘proketo’ semplicemente come attributivo
      dell’informazione che i prodotti sono tutti alimenti che rientrano/che possono essere
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      assunti/utilizzati nell’ambito della dieta chetogenica. Pertanto, il pubblico di riferimento
      tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma
      meramente come un’informazione riguardo la natura e lo scopo dei prodotti.
      Il richiedente fa riferimento anche al fatto che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni
      comparabili con il segno in questione perché composte da vari termini. Tuttavia, la
      giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
      un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
      del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      dell’Ufficio (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass
      Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T
      106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
      in quanto si tratta di elementi verbali differenti. Infine, le prassi di mercato, le lingue e le
      prassi di esame si evolvono nel tempo ed è possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati
      siano stati accettati in quanto considerati registrabili al momento della domanda, anche se
      potrebbero non esserlo attualmente. Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati
      contra legem, è previsto un meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti
      di annullamento (decisione della Commissione di ricorso R 2076/2022 4, LET INNOVATION
      MOVE YOU, § 48).
      Per quanto riguarda l’osservazione di cui al punto 3., si noti che la prassi dell’Ufficio in
      materia di modifica delle domande di marchio è molto rigorosa. Le due condizioni
      necessarie per consentire la modifica del marchio una volta depositato sono cumulative:
    • l’errore deve essere evidente e
    • la modifica non deve alterare sostanzialmente il marchio depositato.
      In primo luogo, nel caso di specie, non vi è alcuna prova che il marchio, essendo un marchio
      denominativo, sia stato richiesto come conseguenza di un errore.
      Inoltre, considerando la domanda di marchio come non distintiva, qualsiasi modifica in grado
      di rendere il marchio distintivo comporterebbe una sostanziale alterazione del segno.
      Pertanto, alla luce di quanto sopra, non è possibile alcuna modifica e tutte le argomentazioni
      difensive del richiedente devono essere respinte. Sul punto, si invita la richiedente a
      prendere visione delle Direttive concernenti l’esame sui marchi dell’Unione europea, Parte B
      Esame, Sezione 2 Formalità, 15 Modifiche alla domanda di marchio dell’Unione europea,
      15.1 Modifiche alla riproduzione del marchio
      (https://guidelines.euipo.europa.eu/2302863/2138600/direttive-in-materia-di-marchi/15-1-
      modifiche-alla-riproduzione-del-marchio)
      IV. Conclusioni
      Pagina 6 di 6
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019182247 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio nel settore della cosmetica – Alicante 22/10/2025

    Registrare un marchio nel settore della cosmetica – Alicante 22/10/2025

    L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha respinto la domanda di marchio per il segno denominativo FAST FORM (cosmetici, Classe 3). Il rifiuto si basa sul fatto che il marchio è ritenuto descrittivo e privo di carattere distintivo per i consumatori di lingua inglese e danese.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 22/10/2025
    ***************** sant’anastasia
    ITALIA
    Fascicolo nº: ************
    Vostro riferimento:
    Marchio: FAST FORM
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: **********
    Marigliano
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 18/07/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
    della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
    Classe 3 Mousse [cosmetici]; Oli cosmetici; Cosmetici di bellezza.
    I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua inglese e danese in relazione ai prodotti per i quali si
      richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “forma veloce/forma
      solida”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da
      Collins English dictionary online in data 17/07/2025 all’indirizzo
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fast,
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/form, e da Sproget.dk in data
      17/07/2025 all’indirizzo https://sproget.dk/lookup/?
      SearchableText=fast&deeplink=true, https://sproget.dk/lookup/?
      SearchableText=form&deeplink=true – Il contenuto rilevante di questi link è stato

      riprodotto nella Notifica dei motivi di rifiuto). I consumatori di riferimento
      percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti cosmetici
      servono per modellare o dare una forma in maniera rapida, veloce (per i consumatori
      di lingua inglese) oppure sono solidi, hanno un aspetto solido, né liquido né gassoso
      (per i consumatori di lingua danese). Si pensi ad esempio a mousse per capelli che
      consentono di modellare la pettinatura rapidamente, oppure a shampoo in forma
      solida, come delle barrette del più classico sapone per le mani. Pertanto, il segno
      descrive specie, qualità e destinazione dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere i motivi di rifiuto sollevati nella Notifica dei motivi di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019209436 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.

  • Registrare un marchio nel settore dell’ortopedia e ortesi – Alicante 23/10/2025

    Registrare un marchio nel settore dell’ortopedia e ortesi – Alicante 23/10/2025

    L’Ufficio (EUIPO) ha respinto la domanda basandosi su art. 7(1)(b) e (c) e art. 7(2) del RMUE, ovvero:

    • descrittività (art. 7(1)(c)): il termine “AFFIX” significa “fissare / attaccare” in inglese;
    • assenza di carattere distintivo (art. 7(1)(b)): i consumatori percepirebbero il segno come un termine generico o promozionale, non come un indicatore di origine commerciale.

    In sintesi, l’EUIPO ritiene che:

    “AFFIX” descrive la funzione delle ortesi per caviglia (prodotti che fissano, bloccano o stabilizzano la caviglia) e non funge da marchio.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 23/10/2025
    ************Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio: AFFIX
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ************** Chiasso (TI)

    I. Sintesi dei fatti
    In data 23/07/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
    della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
    Classe 10 Ortesi per caviglia.
    I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede
      la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “fissa / attacca”. Ciò è stato
      supportato da riferimenti di dizionario’ (informazioni estratte da Collins English
      dictionary online in data 22/07/2025 all’indirizzo
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/affix, Il contenuto rilevante
      di questo link è stato riprodotto nella Notifica dei motivi di rifiuto).
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i prodotti di ortesi per caviglie, vale a dire i tutori o dispositivi esterni che vengono
      utilizzati per supportare, allineare, stabilizzare, immobilizzare o correggere parti del
      corpo, sono utilizzati per bloccare o agganciare la caviglia, ad esempio per fissarla o
      limitarne il movimento. Pertanto, il segno descrive destinazione o funzione dei
      Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
      Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
      Pagina 2 di 2
      prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo.
    • Inoltre, una parte rilevante del pubblico di riferimento percepirebbe il segno «AFFIX»
      semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare una
      dichiarazione di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento non
      distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine commerciale. Non
      vedrebbe altro che un’informazione promozionale che serve meramente a
      evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che essi consentono di
      agganciare, fissare o rendere salda la caviglia.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere i motivi di rifiuto sollevati nella Notifica dei motivi di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019197527 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “DA LUSIA”

    MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “DA LUSIA”

    Accettata in data 20.10.2025 la domanda di registrazione del marchio “MARCHI ITALIANI: registrato il marchio ” Da Lusia” depositato il 14.02.2025 a Monza Brianza

    Il marchio è utilizzato nel settore macelleria

  • Registrare un marchio nel settore dei servizi educativi e terapeutici – Alicante 15/10/2025

    Registrare un marchio nel settore dei servizi educativi e terapeutici – Alicante 15/10/2025

    L’EUIPO respinge parzialmente la domanda di marchio “SEA THERAPY”. L’Ufficio ha ritenuto il nome descrittivo e privo di carattere distintivo per alcuni servizi educativi e terapeutici nelle classi 41 e 44. Accettata invece la registrazione per articoli di moda, accessori, viaggi, attività ricreative e servizi ambientali.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 15/10/2025
    ***************** Modena
    ITALIA
    Fascicolo nº: 0*************
    Vostro riferimento:
    Marchio: SEA THERAPY
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente:
    ***************MODENA
    ITALIA
    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 15/10/2025

    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 26/02/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
    della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I servizi per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:

    Classe 41 Esercitazione pratica [dimostrazione]; fornitura di informazioni in materia di
    educazione; fornitura online di pubblicazioni elettroniche non scaricabili;
    organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali; organizzazione
    e direzione di conferenze; organizzazione e direzione di congressi;
    organizzazione e direzione di convegni; organizza azione e direzione di
    seminari; organizzazione e direzione di simposi; organizzazione e gestione
    di laboratori di formazione [workshop]; produzione di podcast; pubblicazione
    di libri; pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari; pubblicazione online
    di libri e riviste elettroniche.
    Classe 44 Consulenza in materia di salute e benessere; consulenza in materia di
    salute e benessere personale; informazioni on-line in materia di oncologia;
    noleggio di attrezzature per l’assistenza sanitaria alle persone; prenotazione
    di visite mediche; servizi di assistenza sanitaria alle persone; servizi di
    assistenza psicologica alle persone; servizi di consulenza in materia di
    giardini acquatici; servizi di cura mentale; servizi di psicologo; servizi medici;
    servizi medici in campo oncologico; servizi medici per animali; servizi per la
    salute; servizi per la salute mentale; servizi terapeutici.

    I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:

    Il suddetto significato dei termini «SEA THERAPY», di cui il marchio è composto
    sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:
    Pagina 3 di 6
    https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/sea
    https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/therapy?q=therapy
    Inoltre, l’esaminatore ha indicato un esempio di uso tratto dal web
    https://www.organicspamagazine.com/sea-therapy/
    Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella Notifica dei motivi di rifiuto.
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    servizi della classe 41 riguardano pubblicazioni, produzioni, conferenze, simposi ecc. aventi
    ad oggetto terapie prestate tramite l’ausilio dell’acqua salata e/o del mare; nel caso della
    classe 44 il marchio descrive la circostanza che i servizi sono prest

    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e/o servizi
    per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
    inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: trattamento di un problema
    fisico o di una malattia realizzata tramite l’acqua salata che ricopre la maggior parte
    della superficie terrestre e circonda i suoi continenti e le sue isole / terapia del mare. ati tramite l’ausilio di
    acqua salata e/o del mare. Pertanto, il segno descrive specie, qualità e oggetto di
    prestazione dei servizi.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere i motivi di rifiuto sollevati nella Notifica dei motivi di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019115990 è respinta in
    parte, vale a dire per:

    Classe 41 Esercitazione pratica [dimostrazione]; fornitura di informazioni in materia di
    educazione; fornitura online di pubblicazioni elettroniche non scaricabili;
    organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali; organizzazione
    e direzione di conferenze; organizzazione e direzione di congressi;
    organizzazione e direzione di convegni; organizzazione e direzione di
    seminari; organizzazione e direzione di simposi; organizzazione e gestione
    di laboratori di formazione [workshop]; produzione di podcast; pubblicazione
    di libri; pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari; pubblicazione online
    di libri e riviste elettroniche.
    Pagina 4 di 6
    Classe 44 Consulenza in materia di salute e benessere; consulenza in materia di
    salute e benessere personale; informazioni on-line in materia di oncologia;
    noleggio di attrezzature per l’assistenza sanitaria alle persone; prenotazione
    di visite mediche; servizi di assistenza sanitaria alle persone; servizi di
    assistenza psicologica alle persone; servizi di consulenza in materia di
    giardini acquatici; servizi di cura mentale; servizi di psicologo; servizi medici;
    servizi medici in campo oncologico; servizi medici per animali; servizi per la
    salute; servizi per la salute mentale; servizi terapeutici.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

    Classe 18 Articoli da selleria; astucci per chiavi [pelletteria]; bagagli a mano; bastoni da
    passeggio; bauli; borse; borse da viaggio; borse sportive multiuso; borselli;
    borsellini; borsette; borsoni; borsoni da viaggio; borsoni sportivi multiuso;
    cartelle scolastiche; cuoio grezzo o semilavorato; imitazioni di cuoio; pelle e
    finta pelle; pochette [borse a mano]; portabanconote [articoli in pelle]; portacarte [portafogli]; portafogli; portamonete, non in metalli preziosi; sacche;
    sacche sportive multiuso; valigie; valigette; zaini; abiti per animali da
    compagnia; astucci in pelle; bastoni da montagna; bauletti destinati a
    contenere articoli da toilette detti vanity cases; cartelle, buste [articoli di
    pelle]; collari per animali; custodie per documenti; guinzagli per animali;
    marsupi; ombrelli; ombrelloni; parapioggia; pelli d’animali; pellicce [pelli di
    animali]; portabiti da viaggio; porta-biglietti da visita; portachiavi in cuoio e in
    pelle; portadocumenti [prodotti in pelle]; porta-musica; sacchetti da viaggio
    per calzature; sacchi da viaggio; scatole in cuoio o in cartone-cuoio.
    Classe 25 Abbigliamento per uomo, donna e bambino; abiti; abiti [completi];
    abbigliamento per ginnastica; abbigliamenti impermeabili; abbigliamento per
    il tempo libero; abbigliamento sportivo; accappatoi da bagno; articoli di
    abbigliamento; bandane [foulards]; bermuda; berretti; biancheria intima;
    bomber; bretelle; body [abbigliamento]; calzamaglie; calzature; calzature per
    lo sport; calze; calzini; calzoncini da sport; camicie; camicie da notte;
    camiciole; canotte; canottiere da sport; capi d’abbigliamento a prova di
    vento; cappotti; cappucci [indumenti]; cardigan; cinture [nto];
    cappelli; costumi da bagno; cravatte; fasce per la testa [abbigliamento];
    felpe; foulard [articoli di abbigliamento]; giacche; giacche sportive; giacconi;
    giacconi sportivi; gilet; giubbotti; gonne; grembiuli; guanti [abbigliamento];
    infradito; jeans; leggings; maglie sportive; maglieria; mantelline; maglioni;
    pantaloncini da sport; pantaloncini (abbigliamento); pantaloni; pantofole;
    paraorecchie [abbigliamento]; pigiama; polo; scaldacolli; scarpe da
    ginnastica; scialli; sciarpe; soprabiti; tee-shirt; tute [indumenti]; tute da
    ginnastica; visiere [cappelleria].
    Classe 39 Accompagnamento [guida] di viaggiatori; fornitura di informazioni a turisti
    Pagina 5 di 6
    inerenti escursioni e visite turistiche; organizzazione di escursioni per turisti;
    noleggio di imbarcazioni, yacht, navi, barche e veicoli d’acqua; noleggio di
    veicoli; organizzazione e prenotazione di visite turistiche; organizzazione di
    gite; organizzazione e prenotazione di viaggi; servizi di agenzia per
    l’organizzazione di viaggi; servizi per fornitura d’informazioni in materia di
    viaggi; organizzazione di escursioni; servizi di trasporto; trasporto di
    viaggiatori; trasporto di passeggeri su imbarcazioni.
    Classe 41 Attività ricreative e sportive; istruzione e formazione inerenti la tutela della
    natura e dell’ambiente; educazione e formazione inerenti la tutela della
    natura e dell’ambiente; conduzione di visite guidate; divertimento sotto
    forma di parchi acquatici e centri di divertimento; servizi di centri che si
    occupano di flora e fauna protette [per scopo ricreativo]; centri marini
    [ricreativi]; educazione; fornitura di informazioni in materia di divertimento;
    fornitura di informazioni in materia di ricreazione; fornitura di servizi ricreativi
    che utilizzano l’acqua; fornitura di visite guidate virtuali online; istruzione
    acquatica orientata all’ecologia; organizzazione di eventi a scopo culturale,
    sportivo e ricreativo; pianificazione di ricevimenti [divertimento];
    rappresentazione di spettacoli dal vivo; redazione di sceneggiature, non per
    scopi pubblicitari; redazione di testi; regia cinematografica, non per filmati
    pubblicitari; regia di spettacoli; reportage fotografici; ricerche in materia
    d’educazione; servizi di acquisizione di immagini video tramite drone; Servizi
    di cronisti; servizi di divertimento; servizi di fornitura di strutture ricreative;
    servizi di fotografia; servizi di giardini zoologici; servizi di prenotazione di
    biglietti per attività ed eventi in ambito educativo, ricreativo e sportivo.
    Classe 44 Gestione della fauna selvatica; reintroduzione e tutela di animali selvatici;
    servizi di acquacoltura; servizi di censimento di animali selvatici.

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Marchio descrittivo per servizi di gestione delle vendite – marchio respinto – Alicante 13/10/2025

    Marchio descrittivo per servizi di gestione delle vendite – marchio respinto – Alicante 13/10/2025

    Il marchio “CRAZY MARKET” è stato respinto dall’EUIPO per i servizi di gestione delle vendite (classe 35) perché ritenuto descrittivo e privo di carattere distintivo. Il termine indica un mercato instabile o volatile, descrivendo direttamente la natura dei servizi offerti. Gli elementi grafici sono considerati irrilevanti ai fini distintivi.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 13/10/2025
    *************Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: ************
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente:************** Milano
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 03/06/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
    della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I servizi per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:

    Classe 35 Servizi di gestione delle vendite.

    I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
    significato traducibile in Italiano come: mercato inistabile, mercato volatile, mercato pazzo.
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crazy
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/market
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che
    nel contesto dei servizi di gestione delle vendite, il termine “mercato pazzo, mercato volatile”
    descrive un ambiente caratterizzato da elevata volatilità e imprevedibilità, con rapidi
    cambiamenti nella domanda, nelle aspettative dei clienti e nella concorrenza, oltre a
    pressioni economiche esterne che complicano le operazioni di vendita. In un mercato del
    genere I servizi resi dal richiedente devono essere particolarmente flessibili, proattivi e
    orientati al cliente, capaci di adattare rapidamente le strategie e di gestire l’incertezza e lo
    stress Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati, il consumatore di riferimento
    percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul tipo, qualità e destinazione d’uso
    dei servizi.
    Sebbene il segno contenga taluni elementi stilizzati costituiti dalla
    scritta “CRAZY MARKET” in caratteri maiuscoli e di colore arancione. La parola “CRAZY” è
    posizionata sopra la parola “MARKET” e risulta evidenziata da una linea curva sottostante,
    anch’essa arancione, tali elementi sono trascurabili rispetto agli elementi denominativi del
    segno e non sono in grado di conferire al marchio nel suo complesso un carattere distintivo.
    Nel modo in cui la parola e gli elementi stilizzati sono combinati non si riscontra nulla che
    consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per i servizi per i quali si richiede
    la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere i motivi di rifiuto sollevati nella Notifica dei motivi di rifiuto. IV. Conclusioni
    Pagina 3 di 3
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019176239 è respinta.

  • MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Sanitaria sportiva”

    MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Sanitaria sportiva”

    Accettata in data 06.10.2025 la domanda di registrazione del marchio “MARCHI ITALIANI: registrato il marchio ” Sanitaria sportiva” depositato il 11.10.2024 a Venezia

    Il marchio è utilizzato per la vendita di articoli sanitari e attrezzature sportive

  • Uso effettivo del marchio nel settore mobili – Alicante 30-09-2025

    Uso effettivo del marchio nel settore mobili – Alicante 30-09-2025

    Un’opposizione contro una domanda di marchio dell’Unione europea è stata accolta integralmente. L’opponente ha dimostrato l’uso effettivo del marchio anteriore per mobili (classe 20). È stato rilevato un rischio di confusione tra i segni, in particolare per il pubblico italofono, a causa dell’elevata somiglianza visiva, fonetica e concettuale. La domanda di marchio è stata pertanto respinta per tutti i prodotti contestati.

    OPPOSIZIONE N. B ************

    ***************** Milano, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    ***************** Milano, Italia (rappresentante professionale).

    Il 30/09/2025, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

      1.L’ opposizione No B ************* è accolta per tutti i prodotti contestati.  
      2.La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 890 112 è totalmente respinta.  
      3.Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

    MOTIVAZIONI

    In data 27/09/2023, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 890 112 ‘ALESSI COMFORT’ (marchio denominativo). L’opposizione registrazione di marchio dell’Unione europea No 1 792 472 ‘ALESSI’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

    PROVA DELL’USO

    Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

    La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

    Il richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso del marchio sul quale si basa l’opposizione.

    La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che è stata presentata come una richiesta incondizionata in un documento separato e che il marchio anterioreera stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

    La data di depositodella domanda contestata è il 19/06/2023. All’opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che il marchio su cui è basata l’opposizione è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione europea dal 19/06/2018 al 18/06/2023 compresi.

    Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio in relazione ai prodottisui quali si basa l’opposizione, vale a dire:

    Classe 20: Mobili, specchi, cornici; prodotti in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche; appendiabiti, mensole da bagno.

    Classe 21: Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); pettini, spugne, spazzole, materiali per la fabbricazione di spazzole; materiali per la pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato, vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi, porta sapone, porta asciugamani, porta spazzolini, porta dentifrici, porta carta igienica, spazzolini da denti.

    Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.

    Il 25/07/2024, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE, l’Ufficio, ha concesso all’opponente un termine per presentare le prove dell’uso del marchio anteriore, successivamente prorogato fino al fino al 29/11/2024. L’opponente ha presentato alcune prove d’uso il 25/11/2024 (entro il termine).

    Considerando che i prodotti contestati sono in classe 20, la Divisione di Opposizione concentrerà l’analisi della prova d’uso sulla categoria ampia dei mobili in classe 20 dell’opponente.

    Le prove d’uso da prendere in considerazione sono, in particolare, le seguenti:

    ·    Fatture: Insieme alle fatture, l’opponente riporta una traduzione dei termini francesi, tedeschi e inglesi più rilevanti che compaiono all’interno delle fatture di vendita:

    Come spiegato dall’opponente, in ogni fattura, all’estremità in alto a destra è riportato il marchio “ALESSI”; all’estremità in alto a sinistra sono riportati il numero e la data di emissione di ciascuna fattura; su entrambi i lati destro e sinistro della parte superiore della fattura, sono riportate le informazioni dell’acquirente, in particolare il nome del soggetto privato / società, l’indirizzo di spedizione dei prodotti acquistati, il domicilio del soggetto privato / società e (per le fatture non italiane) del Paese Membro UE di destinazione; la parte centrale di ciascun documento riporta tutti i dati relativi alla fattura, suddivisi in colonne per codice dell’articolo (reperibile nel rispettivo listino), descrizione dell’articolo, numero di unità acquistate, prezzo per unità di prodotto, percentuale di sconto applicata, importo di acquisto ed (eventualmente) IVA applicata. Alla voce “descrizione articolo” delle fatture sono riportate le diverse tipologie di prodotti venduti (eventualmente precedute dal nome del modello di ciascun articolo, come riportato nei rispettivi listini). Sono reperibili, tra le altre, vendite di sedie, sgabelli, sedute e appendiabiti. In fondo a destra di ciascun documento è poi indicato il prezzo totale da pagare della singola fattura: in numerosi casi il volume di vendite riportato in ciascuna fattura è di diverse migliaia di euro; infine, a piè di pagina, sono riportate la denominazione sociale e l’indirizzo della sede legale della società consociata dell’opponente, a seconda del rispettivo Paese Membro UE in cui è stata emessa la fattura.

    Inoltre, l’opponente afferma che le fatture riportate rappresentano un mero campione del totale delle fatture di vendita emesse dall’opponente. L’opponente produce anche una tabella in cui collega i codici di riferimento con le rispettive fatture, per esempio:

    (Allegati 3a-3g).

    ·    Listini prezzi e cataloghi: listini ufficiali in lingua italiana di tutti i prodotti a marchio “ALESSI” con i rispettivi prezzi di commercializzazione nell’area Euro, nello specifico le edizioni relative agli anni dal 2021 al 2023. All’interno di tali cataloghi sono mostrate le immagini di tutti gli articoli parte del portafoglio prodotti della ‘ALESSI’, inclusi sedie, tavoli e sgabelli. Ogni immagine è accompagnata dal nome del modello, descrizione, prezzo e codice identificativo di ciascun prodotto parte del portafoglio dell’azienda. Il codice, in particolare, permette di cercare ciascun prodotto consultando l’indice del listino e di confrontare tali prodotti con quelli elencati nelle fatture.

    (Allegati 2a-2c).

    ·    Articoli di stampa: l’opponente afferma a tal riguardo di aver vinto più di 200 tra premi e riconoscimenti internazionali per l’alto valore progettuale e culturale dei propri prodotti, tra cui 10 Compassi d’Oro, 19 Menzioni d’Onore ADI e 43 Good Design Awards. Nel corso della sua storia, per l’ampliamento del proprio portafoglio prodotti, l’azienda si è avvalsa della collaborazione di alcuni rinomati designer (e architetti), tra i quali Ettore Sottsass, Richard Sapper, Achille Castiglioni, Alessandro Mendini, Zaha Hadid, Enzo Mari e Frank Gehry. L’opponente produce screenshot di vari giornali quali AD Italia 2020, Frankfurt Allgemeine 2024, Vogue Italia e Corriere della Sera 2023:

    Inoltre, secondo l’opponente, i prodotti a marchio “ALESSI” sono poi stati esposti in mostre internazionali e in alcuni dei più rinomati musei al mondo, tra cui il Centre Pompidou di Parigi e la Triennale di Milano. Nel 1998, l’azienda ha aperto il proprio Museo Alessi all’interno della propria fabbrica di Omegna, con oltre 25.000 opere di design, inclusi prototipi, stampi e bozzetti dei designer (allegati 7-8).

    ·    Siti e-commerce, incluso il sito web dell’opponente: secondo l’opponente sul proprio sito è possibile acquistare diversi mobili e articoli di arredamento, quali tavolini, sedie, sgabelli, specchi e carrelli:

    Tali prodotti sono offerti in vendita, per esempio:

    L’opponente produce ulteriori screenshot tratti dal medesimo sito web, in cui è possibile visualizzare il carrello degli acquisti, all’interno del quale si possono aggiungere prodotti “ALESSI”. Alla voce “Consegna” è possibile osservare che tali prodotti possano essere spediti tanto in Italia quanto in altri Paesi dell’UE:

    Screenshot, per esempio del sito amazon.it, mostrano i prodotti dell’opponente disponibili alla vendita:

    (Allegati 4a-4c).

    ·    Social networks: Facebook, Instagram e LinkedIn e un social media report che confronta gli anni 2022 e 2023 sotto il profilo dei risultati ottenuti nelle varie piattaforme, in particolare in termini di raggiungimento e coinvolgimento degli utenti (allegati 5b-5d).

    Analisi delle prove

    Il richiedente sostiene che l’opponente non ha fornito la traduzione di alcune delle prove d’uso e che, di conseguenza, tali prove non debbono essere prese in considerazione. Tuttavia, l’opponente non ha alcun obbligo di tradurre le prove d’uso, a meno che non gli sia stata rivolta dall’Ufficio una specifica richiesta in tal senso (articolo 10, paragrafo 6, RDMUE). Tenuto conto della natura dei documenti non tradotti ma considerati rilevanti ai fini del presente procedimento (ovverofatture) e del loro carattere autoesplicativo, e delle spiegazioni fornite in dettaglio nelle memorie che accompagnano le prove, la Divisione di Opposizione ritiene che non sia necessario richiederne la traduzione.

    Inoltre, il richiedente sostiene che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura e prodottiper i quali il marchio anteriore è registrato.

    L’affermazione del richiedentesi basa su di una valutazione individuale di ciascun elemento di prova relativo ai fattori rilevanti. Tuttavia, in sede di valutazione dell’uso effettivo e serio del marchio, la Divisione di Opposizione deve considerare il materiale probatorio nella sua interezza. Anche qualora alcuni dei fattori rilevanti risultino mancanti in taluni degli elementi di prova, la combinazione di tutti i fattori rilevanti in tutti gli elementi di prova può comunque indicare un uso effettivo e serio del marchio.

    Luogo dell’uso

    Le fatture dimostrano che il luogo in cui l’uso è avvenuto è l’Unione Europea. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui sono redatti i documenti (italiano, tedesco, inglese, francese), dalla valuta menzionata (euro) e da alcuni indirizzi in Polonia, Italia, Germania, Francia. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento.

    Periodo dell’uso

    Il materiale probatorio, come ad esempio le fatture e gli articoli di giornale, dimostrano che il marchio è stato usato nel periodo di riferimento.

    Estensione dell’uso

    I documenti presentati, in particolare le fatture, forniscono alla Divisione di Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso.

    Riguardo all’estensione dell’uso, devono essere tenuti in debito conto tutti i fatti e le circostanze rilevanti, compresi la natura dei prodotti pertinenti e le caratteristiche del mercato interessato così come l’estensione territoriale, il volume commerciale, la durata e la frequenza dell’uso.

    La valutazione dell’uso effettivo implica una certa interdipendenza fra i fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa. Parimenti, l’ambito territoriale dell’uso è solamente uno dei numerosi fattori da tenere in considerazione, di talché un ambito territoriale limitato può essere compensato da un volume o una durata dell’uso maggiormente significativi.

    Il richiedente sostiene che in merito alle fatture, con particolare riferimento ai prodotti quali sedie ed appendiabiti, a tutto voler concedere, “dimostrano un uso del marchio del tutto esiguo e/o non regolare nel corso del periodo rilevante. Alla luce poi delle notevoli dimensioni di tale mercato, le quantità irrisorie di prodotti recanti il marchio contestato vendute dalla titolare salta ancor più all’occhio”.

    Tuttavia, occorre notare che l’uso del marchio non ha bisogno di essere quantitativamente significativo per essere considerato effettivo. La Divisione di Opposizione osserva che, in primo luogo, i prodotti rilevanti sono venduti per centinaia di euro; inoltre, le fatture sono state prodotte a titolo esemplificativo per dimostrare vendite in vari paesi dell’Unione Europea; infine, va considerata la presenza anche su siti di e-commerce e su riviste e giornali a dimostrare premi e riconoscimenti. Pertanto, non si può non evincere un certo volume d’affari in merito ai prodotti in questione. Come stabilisce la giurisprudenza, per quanto riguarda prodotti costosi o un mercato esclusivo, cifre di fatturato basse o un volume di vendite basso potrebbero essere sufficienti (22/10/2020, C-720/18 & C-721/18, Testarossa, ECLI:EU:C:2020:854, § 51-52).

    Di conseguenza, la Divisione di Opposizione considera che l’opponente ha fornito indicazioni sufficienti sull’estensione dell’uso del marchio anteriore.

      
    Natura dell’uso

    Le prove dimostrano che il marchio è stato utilizzato conformemente alla sua funzione e come registrato.

    La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).

    Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall’opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.

    Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell’Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

    La giurisprudenza ha stabilito che, nell’applicare tale disposizione, si deve tenere conto di quanto segue:

    “…qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sotto categorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell’ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sotto categoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all’interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell’opposizione, l’intera categoria medesima.

    Infatti, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l’effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tal riguardo si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell’uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti.”

    (14/07/2005, T‑126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, §‑45-46.)

    Nel presente caso, le prove dimostrano l’uso del marchio per, inter alia, sedute (incluse sedie), appendiabiti, e tavolini, i quali appartengono all’ampia categoria dei mobili in classe 20. Poiché l’opponente non è tenuto a dimostrare l’uso del marchio per tutte le varianti immaginabili dei prodottiper i quali esso è registrato e poiché i prodottiper i quali è stato provato l’uso non costituiscono una sottocategoria a sé stante all’interno dell’ampia categoria di prodotti alla quale appartengono, la Divisione di Opposizione ritiene che le prove dimostrino l’uso effettivo del marchio anteriore per mobili in classe 20.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    a) I prodotti

    I prodottisui quali si basa l’opposizione e su cui la Divisione di Opposizione si è concentrata sopra nell’analisi della prova d’uso, sono i seguenti:

    Classe 20: Mobili.

    I prodotticontestati sono i seguenti:

    Classe 20: Divani; poltrone; letti; materassi; mobili.

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la loro natura, la loro destinazione, il loro metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità (“criteri Canon”). È necessario altresì tener conto, oltre che dei criteri Canon, di altri fattori, segnatamente, dei canali di distribuzione, del pubblico di riferimento e dell’origine abituale dei prodotti o dei servizi (02/06/2021, T‑177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).

    I mobili sonoidenticamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

    I divani; le poltrone; i letti sono compresi nell’ ampia categoria dei mobili dell’opponente. Pertanto, sono identici.

    I materassi sono simili ai mobili dell’opponente, poiché hanno lo stesso scopo. Solitamente coincidono nei canali di distribuzione e nel pubblico di riferimento. Inoltre, sono complementari.

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

    Nel presente caso, i prodottiche risultano essere identici o similisono diretti al grande pubblico e a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

    Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato in base alla natura specialistica dei prodotti, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

    c) I segni

    ALESSI  ALESSI COMFORT  
      Marchio anteriore  Marchio impugnato

    Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Le parole che compongono i segni hanno un significato, che sarà sicuramente compreso per esempio in Italia. Dato che le parti sono entrambe italiane, la Divisione di Opposizione ritiene opportuno concentrare il confronto dei segni su tale parte del pubblico.

    La parola in comune, “ALESSI”, verrà percepita come un cognome. Dal momento che non descrive nessuna caratteristica dei prodotti in questione, la sua distintività è normale.

    La parola aggiuntiva del marchio impugnato, “COMFORT”, è percepita come comodità, agio materiale, il comfort della propria casa (informazione estratta dal dizionario online Garzanti Linguistica il 29/09/2025 al https://www.garzantilinguistica.it/it/comfort/689148dfd53226fa460733fa). Considerando i prodotti in questione in classe 20, tale parola è considerata tuttalpiù debole.

    È rilevante per il caso di specie il principio per cui i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio (25/03/2009, T‑109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T‑412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T‑176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

    Visivamente e foneticamente, i segni coincidono in termini di “ALESSI”, normalmente distintivo, e differiscono in termini di “COMFORT”, tuttalpiù debole per i motivi sopra indicati, inserito in seconda posizione nel segno contestato.

    Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente molto simili.

    Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché entrambi i segni saranno associati al cognome “ALESSI”, consentendo una chiara identificazione di una particolare famiglia, i segni sono concettualmente molto simili. Il termine aggiuntivo nel segno contestato, “COMFORT”, che si riferisce ai prodotti in questione ed è pertanto tuttalpiù debole, non è capace di alterare questa somiglianza.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    L’opponente ha sostenuto che il marchio anteriore gode di un carattere distintivo accresciuto, ma lo ha fatto solo il 25/11/2024, insieme alla prova d’uso. Poiché la rivendicazione e le prove a sostegno sono state presentate dopo il termine per la motivazione, scaduto il 25/02/2024, la rivendicazione è tardiva e non può essere presa in considerazione, così come le prove presentate a sostegno della stessa.

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di significato descrittivo per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodottiin questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    I prodotti sono in parte identici e in parte simili e sono destinati a entrambi il pubblico generale e professionale, il cui grado di attenzione varia da medio ad alto. Il marchio anteriore ha un grado di carattere distintivo normale. I segni sono simili in alto grado in tutti e tre i livelli – visivo, fonetico e concettuale – data la riproduzione alla lettera dell’unico e distintivo elemento del marchio anteriore, “ALESSI”, nel primo elemento del segno contestato.

    Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).

    Nel caso in questione, è altamente possibile che il pubblico di riferimento, anche con un livello di attenzione più alto, percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti che designa (23/10/2002, T‑104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49), data l’aggiunta dell’elemento verbale (tuttalpiù) debole, “COMFORT”.

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 1 792 472 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotticontestati.

    Dal momento che l’opposizione è fondata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE sulla base della prova d’uso relativa a una parte dei prodotti, non è necessario esaminare la documentazione presentata per i restanti prodotti.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

  • Marchio descrittivo nel settore fotovoltaico – Alicante 24 settembre 2025

    Marchio descrittivo nel settore fotovoltaico – Alicante 24 settembre 2025

    L’EUIPO ha respinto la registrazione del marchio “Controllo Fotovoltaico”, ritenendolo descrittivo e privo di carattere distintivo per i servizi della classe 42, come la consulenza in ambito energetico. Il termine descrive direttamente l’attività svolta, senza distinguere l’origine dei servizi, violando l’art. 7 del RMUE.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 24/09/2025
    *************** Rovato
    ITALIA
    Fascicolo nº: **************
    Vostro riferimento: 20250426_ControlloFotovoltaico
    Marchio: Controllo Fotovoltaico
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente:

    *************** Barbariga
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 24/05/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
    della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I servizi per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
    Classe 42 Consulenza in materia di risparmio energetico; Consulenza in materia di
    economia dell’energia; Servizi di consulenza in materia di efficienza
    energetica; Consulenza professionale in materia di conservazione
    dell’energia; Fornitura di consulenza tecnica relativa a misure di risparmio
    energetico; Consulenze tecniche per metodiche di risparmio energetico;
    Servizi di consulenza in materia di utilizzo di energia; Consulenza
    professionale in materia di efficienza energetica degli edifici; Progettazione
    e sviluppo di sistemi fotovoltaici; Progettazione di sistemi solari fotovoltaici;
    Verifica dell’energia; Ricerca di gas; Diagnosi energetica; Ricerca in ambito
    energetico; Test di efficienza energetica degli edifici.
    I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
    i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
    italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: verifica del funzionamento e
    dell’efficienza di materiali, macchinari, impianti fotovoltaici, ossia che generano forza
    elettromotrice in seguito ad assorbimento di luce.

    Dato che il segno ha un chiaro sig

    Il suddetto significato dei termini «Controllo Fotovoltaico», di cui il marchio è
    composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://dizionario.internazionale.it/parola/controllo
    https://dizionario.internazionale.it/parola/fotovoltaico

    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi in classe 42 – quali ad esempio consulenza in materia di risparmio
    energetico; consulenza in materia di economia dell’energia; servizi di consulenza in
    materia di efficienza energetica; consulenza professionale in materia di
    conservazione dell’energia; fornitura di consulenza tecnica relativa a misure di
    risparmio energetico; consulenze tecniche per metodiche di risparmio energetico;
    servizi di consulenza in materia di utilizzo di energia; progettazione di sistemi solari
    fotovoltaici – sono connessi/includono/riguardano proprio l’azione di monitoraggio di
    un impianto fotovoltaico al fine, per esempio, di ottimizzare i costi energetici e le
    prestazioni e/o l’azione di manutenzione e verifica degli impianti fotovoltaici.

    In altre parole, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come descrittivo
    del contenuto e/o oggetto dei servizi obiettati, vale a dire che sono servizi che
    aiutano i clienti a scegliere la soluzione di controllo fotovoltaico più adatta/efficace.
    Pertanto, il segno descrive specie, destinazione e contenuto della prestazione dei
    servizi. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.

    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione
    a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

  • Attenzione alle richieste fraudolente di pagamento che riproducono false email dell’Ufficio Marchi e Brevetti

    Attenzione alle richieste fraudolente di pagamento che riproducono false email dell’Ufficio Marchi e Brevetti

    Si informano i cittadini, le imprese e gli utenti tutti che continuano ad essere recapitate richieste fraudolente di pagamento provenienti da diversi indirizzi e-mail ingannevoli con domini @minister.com, @divisione3-uibm.com, @divisione1-uibm.com e, da ultimo, @contatto-mimit.com@ufficio-mimit.com e @marchi-mimit.com, che richiamano le intestazioni di articolazioni del Ministero e dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nonché il cognome e nome di Dirigenti in servizio presso il medesimo Dicastero, con allegato un mendace “Attestato di registrazione per Marchio di Impresa”.