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  • Rischio di confondibilità quando tra due nomi differisce solo la lettera finale – Alicante  15-01-2026

    Rischio di confondibilità quando tra due nomi differisce solo la lettera finale – Alicante 15-01-2026

    La Divisione di Opposizione ha accolto l’opposizione contro il marchio ANSELMO e ha respinto integralmente la relativa domanda di marchio dell’Unione europea.
    La decisione si fonda sull’esistenza di un rischio di confusione con il marchio anteriore ANSELMA, ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett. b) RMUE.
    I segni ANSELMA e ANSELMO sono stati ritenuti molto simili dal punto di vista visivo e fonetico, soprattutto per la coincidenza delle lettere iniziali.
    I prodotti e servizi interessati sono risultati identici o simili e destinati al grande pubblico, con un livello di attenzione medio.

    ****************** Torino, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    ****************(AT), Italia (richiedente).

    Il 15/01/2026, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

      1.L’ opposizione No B 3 221 176 è accolta per tutti i prodotti contestati.
      2.La domanda di marchio dell’Unione europea No 19 022 780 è totalmente respinta.
      3.Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

    MOTIVAZIONI

    In data 30/07/2024, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea N. 19 022 780 “ANSELMO” (marchio denominativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea N. 18 449 140 “ANSELMA” (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio dell’Unione europea n. 18 449 140.

    a) I prodotti e servizi

    I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia i seguenti:

    Classe 32: Birre; Acque minerali e gassose; bevande a base di frutta e succhi di frutta; cocktails a base di birra; birre e prodotti derivati; mosto di birra; succedanei della birra; bevande a base di birra; estratti di luppolo per la fabbricazione della birra; bevande non alcoliche a base di frutta; bevande gassate non alcoliche a base di succhi di frutta; bevande analcoliche; bevande gassate aromatizzate; bevande analcoliche gassate; succhi di frutta; bevande a base di succo d’uva; sidro analcolico.

    Classe 33: Vini italiani; vino barolo chinato; grappa di uva.

    Classe 35: Servizi di informazioni commerciali in materia di vini; servizi di vendita al dettaglio relativi a bevande alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi all’ingrosso in relazione a bevande non alcoliche; servizi all’ingrosso in relazione a preparati per bevande alcoliche; servizi all’ingrosso in relazione a bevande alcoliche (tranne la birra); servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di bevande alcoliche (escluse le birre); servizi di approvvigionamento di bevande alcoliche per conto terzi (acquisto di prodotti per altre imprese); vendita al dettaglio di birre tramite catalogo; vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari, ad esclusione di materie prime e semilavorati per fare gelati e dolci; vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande analcoliche; vendita al dettaglio tramite catalogo di bevande alcoliche (escluse le birre); vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di birre; vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande analcoliche; vendita al dettaglio mediante reti informatiche globali di bevande alcoliche (tranne le birre); promozione delle vendite ad esclusione della promozione della vendita di materie prime e semilavorati per fare gelati e dolci.

    I prodotti contestati sono i seguenti:

    Classe 32: Acque [bevande]; acqua arricchita di minerali [bevande]; aperitivi analcolici; bevande non alcoliche; birre; birra analcolica; bevande energetiche; cocktails analcolici; essenze per la preparazione di acque minerali aromatizzate [non sotto forma di oli essenziali]; essenze non alcoliche per la preparazione di bevande; estratti di frutta senza alcool; granite (bevande) parzialmente gelate; succhi di frutti; sorbetti [bevande]; ginger ale secco; bevande a base di frutta o di ortaggi misti [frullati]; preparati per fare bevande analcoliche; polveri per la preparazione di bevande analcoliche; sciroppi per bevande; vini analcolici.

    Classe 33: Alcoolici; Acquaviti; assenzio; amari [liquori]; aperitivi; anice [liquore]; bevande alcoliche ad eccezione delle birre; bevande energetiche alcoliche; bevande distillate; cocktails; digestivi [liquori e spiriti]; essenze alcoliche; estratti alcoolici; gin [acquavite]; preparati alcolici per fare bevande; rum; liquori; sidro; vini; vodka.

    In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la loro natura, la loro destinazione, il loro metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità (“criteri Canon”). È necessario altresì tener conto, oltre che dei criteri Canon, di altri fattori, segnatamente, dei canali di distribuzione, del pubblico di riferimento e dell’origine abituale dei prodotti o dei servizi (02/06/2021, T‑177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).

    Prodotti contestati nella Classe 32

    Bevande non alcoliche e birre sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

    I prodotti contestati acque [bevande] e acqua arricchita di minerali [bevande] sono identici alle acque minerali e gassose dell’opponente, perché gli stessi sono contenuti in modo identico in entrambi gli elenchi (compresi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono ai prodotti contestati.

    I prodotti contestati aperitivi analcolici; birra analcolica; bevande energetiche; cocktails analcolici; granite (bevande) parzialmente gelate; succhi di frutti; sorbetti [bevande]; ginger ale secco; bevande a base di frutta o di ortaggi misti [frullati]; vini analcolici sono identici alle bevande analcoliche dell’opponente, in quanto inclusi nella più ampia categoria dell’opponente.

    I prodotti contestati essenze per la preparazione di acque minerali aromatizzate [non sotto forma di oli essenziali]; essenze non alcoliche per la preparazione di bevande; estratti di frutta senza alcool; preparati per fare bevande analcoliche; polveri per la preparazione di bevande analcoliche; sciroppi per bevande sono simili alle bevande analcoliche dell’opponente, in quanto condividono lo stesso scopo, canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.

    Prodotti contestati nella Classe 33

    I prodotti contestati alcoolici; bevande alcoliche ad eccezione delle birre; e vini includono quali categorie più ampie i vini italiani dell’opponente. Poiché la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio i vini italiani dai prodotti contestati, quest’ultimi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

    I prodotti contestati bevande distillate; digestivi [liquori e spiriti]; liquori includono quali categorie più ampie o si sovrappongono  alla grappa di uva dell’opponente. Poiché la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio la grappa di uva dai prodotti contestati, quest’ultimi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

    I servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di prodotti specifici presentano un grado medio di somiglianza con tali prodotti specifici. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzo di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi sono simili dal momento che sono complementari e che i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui sono venduti i prodotti. Inoltre, si rivolgono allo stesso pubblico.

    ·    I prodotti contestati acquaviti; assenzio; amari [liquori]; aperitivi; anice [liquore]; bevande energetiche alcoliche; cocktails; gin [acquavite]; rum; sidro; vodka sono inclusi nelle bevande alcoliche, ovvero i prodotti inerenti i servizi di vendita al dettaglio relativi a bevande alcoliche nella Classe 35 del marchio anteriore.

    ·    I prodotti contestati essenze alcoliche; estratti alcoolici; preparati alcolici per fare bevande sono inclusi nei preparati per bevande alcoliche, ovvero i prodotti inerenti i servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande alcoliche nella Classe 35 del marchio anteriore.

    Pertanto, i prodotti contestati e i sopracitati servizi di vendita al dettaglio dell’opponente sono da considerarsi simili.

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

    Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico quanto a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale (ad esempio, essenze alcoliche; estratti alcoolici sono destinati tanto ad operatori economici attivi nella produzione di bevande alcoliche quanto a soggetti privati, interessati alla preparazione di cocktail e alcolici fatti in casa, si vedano 27/09/2024, R 785/2024-4 & R 802/2024-4, Brera PREMIUM ITALIAN GIN (fig.) / ELISIR DI BRERA et al., § 60 e 22/11/2024, R 953/2024-4, LAMIA / LAMIA, § 41).

    Poiché il pubblico generale tende maggiormente a confondersi, l’esame si svolgerà su questo presupposto.

    Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

    c) I segni


    ANSELMA  
    ANSELMO
      Marchio anteriore  Marchio impugnato

    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Una parte del pubblico, come quello di lingua italiana e spagnola, percepirà i marchi a raffronto come, rispettivamente la variante maschile e femminile dello stesso nome proprio di persona. Pertanto, non può essere escluso che tale parte di pubblico potrebbe associarli a persone differenti, ovvero un soggetto maschile di nome “ANSELMO” ed uno femminile di nome “ANSELMA”. Questo potrebbe determinare una differenza concettuale tra i segni e incidere potenzialmente sull’esito dell’opposizione.

    Tuttavia, vi è una parte significativa del pubblico rilevante, che include una parte sostanziale del pubblico di lingua polacca e tedesca, che non percepirà tali elementi come dei nomi propri, stante la rarità degli stessi nei territori di riferimento. Pertanto, la Divisione di Opposizione ritiene opportuno concentrare il confronto dei segni su tale parte del pubblico, la quale percepirà i segni in disputa come parole di fantasia dotate di un normale livello di distintività.

    Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nelle lettere “ANSELM*”. Tuttavia, essi differiscono nelle loro lettere finali, “******A” nel marchio anteriore e “******O” nel segno contestato.

    I segni hanno lo stesso numero di lettere e coincidono in sei delle loro sette lettere, tutte posizione nella loro parte iniziale. Si rammenta che I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio (25/03/2009, T‑109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T‑412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T‑176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

    Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente molto simili.

    Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    L’opponente sostiene che il suo marchio sia da considerarsi “forte”, perché privo di significato in relazione ai prodotti e servizi de quibus. Occorre ricordare, tuttavia, che un marchio non ha un grado di carattere distintivo più elevato solo per l’assenza di un nesso concettuale tra il marchio stesso e i prodotti e servizi che copre (16/05/2013, C‑379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T‑28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). È prassi dell’Ufficio considerare che un marchio anteriore abbia un grado di carattere distintivo intrinseco normale, se non è descrittivo (o non è in altro modo non distintivo). Un grado più elevato di carattere distintivo solo può essere stabilito se sono presentate prove adeguate che ne dimostrino l’acquisizione in seguito all’uso del marchio.

    L’opponente non ha invece affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio analizzato in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    I prodotti e i servizi sono identici o simili e sono destinati al grande pubblico, il cui grado di attenzione è medio. Il marchio anteriore ha un grado di carattere distintivo normale. I segni sono visivamente e foneticamente molto simili mentre l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini della presente comparazione.

    Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Considerato che i segni coincidono in sei delle loro lettere iniziali, esiste un concreto pericolo che il pubblico di riferimento possa confonderli al momento dell’acquisto dei relativi prodotti e servizi.

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del grande pubblico generale di riferimento di lingua polacca e tedesca. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata; per le stesse ragioni, non vi è motivo di analizzare la parte rimanente del pubblico, ovvero il pubblico professionale.

    Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 18 449 140 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

    Poiché il diritto anteriore, marchio dell’Unione europea No 18 449 140, porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).

    Allo stesso modo, poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) RMUE.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

  • Registrare un marchio nel settore degli articoli di cartoleria – Alicante 19/01/2026

    Registrare un marchio nel settore degli articoli di cartoleria – Alicante 19/01/2026

    La domanda di marchio dell’Unione europea è stata parzialmente respinta in quanto il segno è stato ritenuto descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7 RMUE.
    Il richiedente ha sostenuto che il segno fosse solo suggestivo, privo di un collegamento diretto e concreto con i prodotti rivendicati e quindi idoneo a svolgere funzione distintiva.
    È stato inoltre evidenziato che il termine non indica un colore specifico e che i prodotti di cancelleria sono normalmente associati a varietà cromatiche, circostanza che rafforzerebbe l’originalità del segno.
    L’Ufficio ha tuttavia ritenuto che il pubblico italiano percepisca immediatamente il segno come indicazione di una qualità dei prodotti, ossia l’uniformità cromatica.
    Di conseguenza, le osservazioni del richiedente sono state respinte e la domanda è stata accolta solo per i prodotti e servizi non interessati dall’impedimento.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 19/01/2026
    ************* NAPOLI
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento: TINTAUNITA
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ***********
    ********** Milano
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 14/07/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
    della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
    Classe 16 Carta e cartone; Stampati; Articoli per legatoria; Articoli di cartoleria per
    ufficio; Materiale per artisti; Fogli in materie plastiche per l’imballaggio e la
    confezione; Adesivi per la cartoleria o per uso domestico; Materiali e supporti
    per l’arte e il modellismo; Portamonete e ferma banconote; Sacche ed articoli
    per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o
    plastica; Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento; Cartelle
    [cancelleria]; Articoli di cancelleria per ufficio; Forniture per il disegno; Astucci
    per cancelleria; Astucci per disegno; Portapenne [astucci per penne];
    Cartelline; Nastri adesivi per cartoleria.
    I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:

    • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
      consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
      i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
      italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: di colore uniforme e senza
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      disegni.
    • Il suddetto significato dei termini congiunti «tintaUNITA», contenuti nel marchio, è
      stato supportato dalle informazioni incluse nei seguenti riferimenti di dizionario
      (informazione estratta il 14/07/2025).
    • https://www.treccani.it/vocabolario/tinta/
      Il contenuto rilevante di questo link è stato riprodotto nella Notifica dei motivi di rifiuto.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i prodotti richiesti (prodotti di cartoleria, cartelline, portamonete, articoli di
      cartoleria, prodotti di carta ecc.) sono di un colore uniforme, senza disegni, anziché
      essere a vari colori, con immagini ecc. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi
      costituiti da caratteri alquanto comuni e facilmente leggibili, il consumatore di
      riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla qualità dei
      prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
      di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
      di altre imprese.
    • Sebbene il segno contenga taluni elementi figurativi costituiti da caratteri comuni e
      chiaramente leggibili, tali elementi sono trascurabili rispetto agli elementi
      denominativi del segno e non sono in grado di conferire al marchio nel suo
      complesso un carattere distintivo.
    • Nel modo in cui la parola e gli elementi figurativi sono combinati non si riscontra nulla
      che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per i prodotti per i
      quali si richiede la protezione.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
      Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
      un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 15/09/2025, che possono essere
      sintetizzate come segue:
    • Il richiedente ritiene, che contrariamento quanto argomentato dell’Ufficio, il segno
      non sia descrittivo
    • Il segno è meramente suggestivo. Non sussiste alcuna connessione diretta e
      specifica tra il termine in esame e i prodotti rivendicati nella domanda di
      registrazione, né tantomeno con quelli oggetto di contestazione
    • Pertanto, non può trovare applicazione l’art. 7, par. 1 (b) (c) e par. 2, RMUE, dal
      momento che il marchio “tintaUNITA” non fornisce alcuna indicazione specifica atta a
      designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
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      geografica, l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, né altre
      caratteristiche rilevanti degli stessi.
    • Come già rilevato, il termine “tintaUNITA” rappresenta una qualità non univocamente
      riconducibile ai prodotti di cancelleria, né, tantomeno, ai “Portamonete e ferma
      banconote “. Non si tratta, quindi, di un’espressione connotativa o descrittiva nel
      senso proprio del termine, il che consente di attribuirle, quantomeno, un grado
      minimo di carattere distintivo che ne consente la registrazione (cfr. 03/04/2019, T-
      555/18, See More. Reach More. Treat More., EU:T:2019:13, § 19).
    • Peraltro, secondo le guidelines EUIPO “Per quanto riguarda l’impedimento alla
      registrazione applicabile, è necessaria una relazione diretta e concreta nella mente
      del pubblico di riferimento e non solo un’associazione indiretta (07/05/2019, T
      423/18, vita, EU:T:2019:291, § 52)”. Nello specifico, manca proprio una relazione
      diretta e concreta, dato che il termine “tintaUNITA” non fa neppure riferimento ad un
      colore specifico, così risultando distintivo, proprio nella misura in cui è indefinito.
    • Non da ultimo, è d’uopo osservare che il marchio “tintaUNITA” è riferito a prodotti di
      cancelleria i quali, per loro natura e consuetudine d’uso, si caratterizzano
      generalmente per una varietà di colori, piuttosto che per l’uniformità cromatica.
      Proprio in tale discrasia tra il significato letterale del segno e le caratteristiche
      associate ai prodotti cui si riferisce, risiede il carattere distintivo del marchio.
      L’elemento denominativo, pertanto, non appare idoneo a descrivere direttamente e
      univocamente i prodotti rivendicati, ma piuttosto a evocare un concetto che, nella
      percezione del pubblico di riferimento, assume connotati originali e distintivi.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere i propri motivi di rifiuto.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
      all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
      separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
      dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
      considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
      esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione Europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la
      quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi
      per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale
      disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa
      in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
      EU:C:2003:579, § 31).
      Pagina 4 di 7
      I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno «
      » rappresenti nella mente del consumatore interessato di lingua italiana una
      descrizione delle caratteristiche dei prodotti o se sia ragionevole ritenere che ciò possa
      avvenire in futuro (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
      Un marchio che è descrittivo è necessariamente privo di carattere distintivo, ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
      EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47).
      In questo caso, il richiedente non ha presentato argomenti convincenti che potrebbero
      confutare le conclusioni dell’Ufficio, incluse nella notifica dei motivi di impedimento alla
      registrazione del 14/07/2025.
    1. Descrittività del marchio « »
      Nel caso di specie, l’Ufficio ha definito l’espressione « » come riferita a qualcosa
      di colore uniforme (si veda a questo proposito la definizione tratta dall’enciclopedia Treccani
      sopra riportata).
      A parere dell’Ufficio, il significato del marchio è chiaro e immediato per i consumatori italiani,
      che percepiranno immediatamente che i prodotti in questione, rientranti nella classe 16,
      sono di un colore uniforme, senza disegni. Tra questi rientrano anche le «portamonete e
      ferma banconote» menzionate dal richiedente, in quanto anche questi prodotti potrebbero
      presentare la suddetta caratteristica.
      Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, il marchio contestato non «suggerisce»
      che i prodotti della classe 16 possano avere un colore uniforme, ma informa direttamente i
      consumatori di questa caratteristica, ovvero della loro qualità.
      A questo proposito, si veda la decisione della Terza Commissione di ricorso del 13/10/1998
      nel procedimento R 62 / 1998-3, LASER TRACER, § 11:
      (…) un marchio è considerato allusivo quando si riferisce a determinate
      caratteristiche dei prodotti o servizi in modo indiretto (cfr. la decisione della
      Seconda Commissione di ricorso del 22 settembre 1998, nel procedimento
      R 36 / 98-2, The Oilgear Company, “OILGEAR”, § 10), o attraverso un
      processo di associazione mentale che richiede uno sforzo speciale da parte dei
      consumatori, che dovrebbero trasformare un messaggio suggestivo o emotivo
      in una valutazione razionale.
      Questo non è il caso del marchio richiesto.
      Inoltre, anche se la caratteristica menzionata dall’Ufficio (prodotti di un colore uniforme /
      senza disegni) potesse essere considerata una caratteristica accessoria, tale circostanza
      sarebbe irrilevante ai fini della determinazione della natura descrittiva del segno. Infatti, la
      formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento sul marchio UE non
      opera alcuna distinzione in base alle caratteristiche che i segni o le indicazioni che
      Pagina 5 di 7
      compongono il marchio possono designare. Infatti, alla luce dell’interesse generale
      alla base di tale disposizione, ogni impresa deve poter utilizzare liberamente tali segni
      o indicazioni per descrivere qualsiasi caratteristica dei propri prodotti,
      indipendentemente dal loro significato commerciale (12/02/2004, C 363/99,
      Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
      Per tutto quanto sopra, tenuto conto della natura dei prodotti contestati e del significato del
      marchio « », è un dato di fatto che i consumatori interessati percepiranno quel
      marchio come descrittivo in relazione a tali prodotti, e l’obiezione basata sull’articolo 7,
      paragrafo 1, lettera c), RMUE deve essere accolta.
    2. Mancanza di carattere distintivo del marchio « »
      Dato che l’Ufficio ha dimostrato che il segno è descrittivo, è pertanto necessariamente privo
      di carattere distintivo per tali prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE
      (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig,
      EU:T:2007:179, § 47).
      Dalla giurisprudenza costante emerge che l’accertamento della mancanza di carattere
      distintivo può legittimamente basarsi su notorietà comune derivanti dall’esperienza pratica
      generalmente acquisita nella commercializzazione di beni o servizi di consumo generico,
      senza che sia necessario fornire esempi specifici (11/10/2004, T-402/02,
      Bonbonverpackung, EU:T:2004:330, § 58; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
      EU:C:2006:422, § 54; 15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
      È sulla base di tale esperienza acquisita che l’Ufficio sostiene che i consumatori interessati
      percepiranno il segno come un marchio comune e non come il marchio di un determinato
      titolare. Poiché il richiedente argomenta che il marchio di cui si chiede la registrazione è
      distintivo, a dispetto dell’esame dell’Ufficio fondato su tale esperienza, spetta alla richiedente
      fornire indicazioni solide e concrete per dimostrare che il marchio di cui si chiede la
      registrazione possiede o un carattere distintivo intrinseco o un carattere distintivo acquisito
      con l’uso, poiché la richiedente si trova, rispetto all’Ufficio, in una posizione migliore, data la
      sua conoscenza approfondita del mercato (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
      EU:T:2003:53, § 48).
      Pertanto, l’Ufficio sostiene che il segno « » non ha carattere distintivo in
      relazione ai prodotti contestati, secondo quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 1,
      lettera b), RMUE.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019205197 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 16 Carta e cartone; Stampati; Articoli per legatoria; Articoli di cartoleria per
      ufficio; Materiale per artisti; Fogli in materie plastiche per l’imballaggio e la
      confezione; Adesivi per la cartoleria o per uso domestico; Materiali e supporti
      per l’arte e il modellismo; Portamonete e ferma banconote; Sacche ed articoli
      per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o
      plastica; Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento; Cartelle
      [cancelleria]; Articoli di cancelleria per ufficio; Forniture per il disegno; Astucci
      per cancelleria; Astucci per disegno; Portapenne [astucci per penne];
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      Cartelline; Nastri adesivi per cartoleria.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
      Classe 16 Fotografie; Adesivi (materie collanti) per la cartoleria; Pennelli; Materiale per
      l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); Caratteri di stampa
      [caratteri tipografici]; Materiale filtrante in carta; Opere d’arte e decorazioni,
      comprese le figurine, realizzate principalmente in carta o cartone, e modelli di
      architetti; Pastelli; Colori a pastello; Matite; Penne; Accessori per matite;
      Strumenti da disegno; Evidenziatori; Stampe artistiche; Statuette in cartone;
      Pennarelli; Gomme per cancellare; Acquerelli [colori finitura]; Raccoglitori;
      Temperamatite; Fermagli a molla; Nastro adesivo; Colle per ufficio; Compassi
      per il disegno; Portamine; Righe; Cucitrici per la cartoleria (ad azionamento
      manuale); Cucitrici per la cartoleria (elettriche); Elastici per ufficio.
      Classe 35 Pubblicità; Gestione e amministrazione aziendale; Servizi di funzioni d’ufficio;
      Servizi di vendita al dettaglio di Adesivi per la cartoleria o per uso domestico;
      Servizi di vendita all’ingrosso di Adesivi per la cartoleria o per uso domestico;
      Servizi di vendita al dettaglio online di Adesivi per la cartoleria o per uso
      domestico; Servizi di vendita al dettaglio di Carta e cartone; Servizi di vendita
      all’ingrosso di Carta e cartone; Servizi di vendita al dettaglio online di Carta e
      cartone; Servizi di vendita al dettaglio di Materiale filtrante in carta; Servizi di
      vendita all’ingrosso di Materiale filtrante in carta; Servizi di vendita al dettaglio
      online di Materiale filtrante in carta; Servizi di vendita al dettaglio di Materiali e
      supporti per l’arte e il modellismo; Servizi di vendita all’ingrosso di Materiali e
      supporti per l’arte e il modellismo; Servizi di vendita al dettaglio online di
      Materiali e supporti per l’arte e il modellismo; Servizi di vendita al dettaglio di
      Opere d’arte e decorazioni, comprese le figurine, realizzate principalmente in
      carta o cartone, e modelli di architetti; Servizi di vendita all’ingrosso di Opere
      d’arte e decorazioni, comprese le figurine, realizzate principalmente in carta o
      cartone, e modelli di architetti; Servizi di vendita al dettaglio online di Opere
      d’arte e decorazioni, comprese le figurine, realizzate principalmente in carta o
      cartone, e modelli di architetti; Servizi di vendita al dettaglio di Portamonete e
      ferma banconote; Servizi di vendita al dettaglio online di Portamonete e ferma
      banconote; Servizi di vendita all’ingrosso di Portamonete e ferma banconote;
      Servizi di vendita al dettaglio di Sacche ed articoli per imballaggio,
      impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; Servizi di
      vendita all’ingrosso di Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e
      immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; Servizi di vendita al dettaglio
      online di Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e
      immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; Servizi di vendita al dettaglio di
      Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento; Servizi di vendita
      all’ingrosso di Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento; Servizi di
      vendita al dettaglio online di Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento;
      Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi pubblicitari,
      di marketing e promozionali.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Bando a sostegno della promozione all’estero dei marchi collettivi e di certificazione

    Bando a sostegno della promozione all’estero dei marchi collettivi e di certificazione

    E’ stato aperto il Bando MIMIT 2025 per rendere operativa l’agevolazione destinata alla promozione all’estero dei marchi collettivi e di certificazione.
    Le associazioni di categoria, i consorzi di tutela e altri organismi associativi o cooperativi possono presentare domanda a Unioncamere entro il 30 gennaio 2026.

    Il contributo copre il 70% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 150.000 euro, per iniziative di promozione da realizzare entro 6 mesi dalla concessione.

    Sono finanziabili, tra le altre, attività come:

    • partecipazione a fiere e saloni internazionali;
    • eventi collaterali alle fiere;
    • incontri bilaterali con associazioni estere;
    • seminari in Italia e all’estero con operatori stranieri;
    • azioni di comunicazione sui mercati esteri (anche GDO e canali online);
    • creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.

    L’avviso di apertura dei termini è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 2025.

     

  • Registrare un marchio nel settore ferramenta e serramenti – marchio descrittivo Alicante 07-01-2026

    Registrare un marchio nel settore ferramenta e serramenti – marchio descrittivo Alicante 07-01-2026

    L’EUIPO ha respinto la domanda di marchio UE TANKLOCK ritenendolo descrittivo e privo di carattere distintivo per elementi di fissaggio nelle classi 6 e 20. Il segno è considerato comprensibile dal pubblico anglofono come “chiusura per serbatoio”, indicativo della funzione e destinazione dei prodotti.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 07/01/2026
    ************ Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: ************
    Vostro riferimento:
    Marchio: TANKLOCK
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ***********
    ********** (Brescia)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 01/05/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
    della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
    Classe 6 Elementi di fissaggio metallici.
    Classe 20 Elementi di fissaggio non metallici; materiale di fissaggio in plastica.
    I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua inglese, incluso un professionista del settore ferramenta
      e serrature, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al
      segno il significato di “chiusura di serbatoio”. Ciò è stato supportato da riferimenti di
      dizionario (informazioni estratte da Collins English dictionary online in data 30/04/2025
      all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tank,
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lock). Il contenuto rilevante di questi
      link è stato riprodotto nella Notifica dei motivi di rifiuto.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i prodotti, vale a dire elementi di fissaggio metallici e non metallici, e materiale di
      fissaggio in plastica, sono dispositivi per chiudere saldamente un contenitore o
      serbatoio per lo stoccaggio di liquidi o gas, come ad esempio dei tappi per i serbatoi
      della benzina o blocchi per le taniche di gas. Pertanto, il segno descrive specie e
      destinazione o funzione dei prodotti.
      Pagina 2 di 8
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo.
    • Da una ricerca su Internet condotta in data 30/04/2025 è risultato che il termine
      «TANKLOCK» (con le parole unite o separate) è utilizzato abitualmente nel mercato di
      riferimento ed è pertanto privo di carattere distintivo per quei prodotti. I siti consultati
      sono 1. https://roadwin.eu/items/fuel-tank-lock-60-mm-protective/, 2.
      https://heatingpartswarehouse.com/product/oil-tank-lockdeter-theft/, 3.
      https://purchase.ie/product/energy-saving/tank-lock-2. Il contenuto rilevante di questi
      link è stato riprodotto nella Notifica dei motivi di rifiuto.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 29-30/06/2025. Poiché contenevano un
      riferimento non chiaro all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il 16/07/2025 l’Ufficio ha invitato il
      richiedente a chiarire entro due mesi la natura principale o secondaria della rivendicazione
      relativa all’acquisizione di carattere distintivo in seguito all’uso e ad eventualmente
      depositare ulteriore materiale di prova entro il medesimo termine. L’Ufficio ha altresì chiarito
      che il territorio di riferimento dell’obiezione in questione include quello degli Stati membri in
      cui l’inglese è una lingua ufficiale, cioè Irlanda e Malta, quello dei paesi scandinavi, Paesi
      Bassi e Finlandia, dove la comprensione di base dell’inglese da parte del grande pubblico è
      un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), e il pubblico di Cipro,
      dove l’inglese (unica lingua ufficiale fino al 1960) è parlato da una parte significativa della
      sua popolazione.
      Il richiedente ha replicato in data 12/09/2025 che la rivendicazione è da intendersi come
      principale. L’Ufficio pertanto adotta un’unica decisione sia sul carattere distintivo intrinseco
      del marchio che sulla rivendicazione del carattere distintivo acquistato in seguito all’uso.
      Le osservazioni del richiedente dei giorni 29-30/06/2025 e 12/09/2025 possono essere
      sintetizzate come segue:
    1. I prodotti del richiedente che adottano il sistema “TANKLOCK” presentano un
      sistema brevettato (brevetto “SISTEMA DI FISSAGGIO PERFEZIONATO PER
      BORSE PORTAOGGETTI PER MOTOCICLI” n. 202016000098715 presentato il 3
      ottobre 2016 e pubblicato il 3 aprile 2018) che permette di ancorare, e
      disancorare, diversi componenti al serbatorio di una motocicletta. L’uso in forma
      esclusiva, garantito dalla tutela brevettuale, nonché l’intensa campagna
      pubblicitaria e la capillare diffusione nel mercato Europeo ha permesso al
      richiedente di ottenere l’acquisto del carattere distintivo al segno “TANKLOCK”.
    2. Il marchio TANKLOCK, sebbene inizialmente privo di carattere distintivo
      intrinseco, ha acquisito nel tempo una chiara capacità distintiva tramite l’uso
      diffuso e continuativo in tutta l’Unione europea da oltre dieci anni per un sistema
      per agganciare una borsa al serbatoio contraddistinto con un aggancio/sgancio
      rapido che il pubblico associa inequivocabilmente al richiedente. La
      documentazione allegata dimostra un volume di vendite significativo e costante nel
      tempo su tutto il territorio italiano e su numerosi mercati europei, inclusi quelli
      rilevanti, evidenziando una capillarità della distribuzione e una presenza
      commerciale stabile.
    3. Il materiale offerto dimostra che TANKLOCK non rappresenta un termine
      descrittivo per un generico sistema di aggancio al serbatoio, bensì indichi una
      Pagina 3 di 8
      specifica tipologia di borsa per serbatoio prodotta e commercializzata dal
      richiedente. I prodotti contrassegnati dal marchio hanno raggiunto volumi di
      vendita significativi, come da rendiconto allegato. Le fatture, riferite a clienti
      distribuiti sul territorio nazionale e europeo, evidenziano un utilizzo costante e
      sistematico del segno distintivo in relazione ai prodotti commercializzati. Nel
      periodo compreso tra il 2015 e il 2025, una quota significativa delle vendite del
      sistema Tanklock si concentra nel mercato europeo, dove sono stati generati circa
      14.000.000 €, corrispondenti a circa 318.182 pezzi venduti, con una media
      annuale di 31.818 unità. La pagina Instagram del richiedente ha oltre 180.000
      followers e la ricerca dell’hashtag #tanklock fa emergere più di mille risultati di post
      e reels in cui si parla del marchio TANKLOCK di GIVI S.p.A., la pagina Facebook
      ha oltre 560.000 followers e la pagina Youtube ha oltre 18.000 iscritti e, come si
      vedrà in seguito, i video che menzionano il marchio TANKLOCK hanno centinaia
      di migliaia di visualizzazioni.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere i propri motivi di rifiuto.
      1) Assenza di carattere distintivo intrinseco
      Considerazioni generali
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      Pagina 4 di 8
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Sulle repliche del richiedente
    4. Il fatto che il richiedente sia titolare di un brevetto registrato per “SISTEMA DI FISSAGGIO
      PERFEZIONATO PER BORSE PORTAOGGETTI PER MOTOCICLI” non costituisce alcuna
      prova in merito alla distintività intrinseca della domanda di marchio ‘TANKLOCK’,
      indipendentemente dalla presenza del numero di concessione brevettuale sui prodotti
      contraddistinti da ‘TANKLOCK’ sul mercato. Si tratta di due ambiti di protezione
      completamente differente che, nella fattispecie, non coincidono.
    5. L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “TANKLOCK” in relazione ai
      prodotti rivendicati che sono degli elementi di fissaggio sia metallici che non metallici,
      nonché materiale di fissaggio in plastica, nelle Classi 6 e 20. La rivendicazione costituisce
      una categoria piuttosto ampia che può includere le più diversificate tipologie di prodotti in
      metallo e non, che abbiano il fine di fissare. In base al significato in inglese delle parole che
      formano il marchio, unitariamente e nel loro insieme (non contestato dal richiedente e quindi
      pacifico), l’apposizione del segno “TANKLOCK” sui prodotti rivendicati chiarirebbe in
      maniera diretta, immediata ed inequivocabile che si tratta di prodotti per la chiusura,
      l’agganciamento o il fissaggio di o ad un serbatoio. È evidente che il segno descrive specie
      (LOCK) e destinazione o funzione dei prodotti (TANK).
      Di fatto, il richiedente concorda con quanto precede nella misura in cui ha dichiarato che “il
      marchio ‘TANKLOCK’ sebbene inizialmente privo di carattere distintivo intrinseco” avrebbe
      poi acquisito carattere distintivo in seguito all’uso sul mercato (cfr. ad esempio, pagina 4
      delle osservazioni del 29-30/06/2025).
      Per le ragioni esposte e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e articolo
      7, paragrafo 2 RMUE la domanda di MUE n. 019161169 “TANKLOCK” è dichiarata
      descrittiva e non distintiva in Irlanda, Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi, Finlandia e Cipro
      per tutti i prodotti rivendicati.
      2) Assenza di acquisito carattere distintivo in seguito all’uso
      Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta del 29-30/06/2025 alla lettera di obiezione
      dell’Ufficio del 01/05/2025, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno
      richiesto aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7,
      paragrafo 3, RMUE. Inoltre, il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da
      intendersi in via principale.
      L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a registrazione marchi privi di
      carattere distintivo ab initio che abbiano acquistato, per tutti i prodotti o servizi obiettati, un
      carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Nella rivendicazione il richiedente
      afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere distintivo in seguito all’uso in
      relazione a tutti i prodotti rivendicati.
      A sostegno della propria rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell’uso il 29-
      Pagina 5 di 8
      30/06/2025 e il 12/09/2025.
      Le prove del 29-30/06/2025 sono le seguenti:
      Allegato N. 1 – Risultati Google
      Allegato N. 2 – Risultati Amazon.it – 07/05/25
      Allegato N. 3 – Risultati Amazon.de – 17/06/25
      Allegato N. 4 – Risultati Amazon.fr – 17/06/25
      Allegato N. 5 – Risultati Amazon.es – 17/06/25
      Allegato N. 6 – Risultati Amazon.pl
      Allegato N. 7 – Risultati Ebay.it –26/06/25
      Allegato N. 8 – Tabella Excel Dati Venduto complessivo EU
      Allegato N. 8.2 – Tabella Excel Fatture Italia
      Allegato N. 8.3 – Tabella Excel Fatture Importatori
      Allegato N. 8.4 – Fatture Estere
      Allegato N. 8.5 – Fatture Italia
      Allegato N. 8.6 – Dichiarazione GIVI venduto nel complesso dell’EU
      Allegati 10-21 Rassegne Stampa di articoli in italiano e in inglese
      Allegati 22-42 Listini prezzi Italia ed estero anni 2014-2025
      Allegato n. 43 – Risultati YouTube in italiano
      Allegato n. 44 – Dichiarazione GIVI EICMA sulla partecipazione a Milano a EICMA
      Esposizione Internazionale del Ciclo, motociclo e Accessori 2011
      Allegato n. 45 – Email venditori
      Le prove del 12/09/2025 sono le seguenti:
      Allegati nn. 1 – 8 Fatture Cipro
      Allegato n. 9 – fatture Danimarca
      Allegato n. 10 – fatture Finlandia
      Allegato n. 11 – fattura Malta
      Allegato n. 12 – fattura Paesi Bassi
      Valutazione delle prove
      In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla
      registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso
      regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito,
      per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo
      in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7,
      paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi
      sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione
      dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo
      economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno
      le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1,
      lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali
      disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di
      creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore
      economico […].
      In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere
      distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione
      significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i
      servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le
      Pagina 6 di 8
      circostanze in cui la condizione relativa all’acquisto di un carattere distintivo in
      seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono essere
      dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come
      percentuali determinate […].
      In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito
      all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in
      cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d),
      RMUE […].
      In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
      dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in
      particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione
      geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati
      dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che
      identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al
      marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre
      associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti
      interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al
      marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve
      concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la
      registrazione del marchio è soddisfatta […].
      In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi
      compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in
      rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio
      e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio
      della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e
      ragionevolmente attento e avveduto […]
      (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
      C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
      EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
      Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere
      distintivo in seguito all’uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda
      di marchio dell’Unione europea, avvenuta il 24/03/2025. I documenti presentati
      prevalentemente corrispondono a un periodo precedente a tale data.
      Per quanto concerne l’estensione territoriale, ai sensi dell’articolo 1 RMUE, un marchio
      dell’Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta l’Unione Europea.
      Pertanto, la registrazione di un marchio dev’essere rifiutata anche se è privo di carattere
      distintivo solo in una parte dell’Unione europea. Quella parte dell’Unione Europea potrebbe
      essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
      EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir
      et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il
      carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non
      aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
      EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d’un tracteur en rouge,
      noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
      Come indicato nella notifica del 01/05/2025 e approfondito nella lettera del 16/07/2025
      nonchè nei paragrafi precedenti, il pubblico di riferimento in questo caso è il pubblico di
      Irlanda, Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi, Finlandia e Cipro. Pertanto, per essere
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      registrato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito
      un carattere distintivo in seguito all’uso in tutti i territori dell’Unione europea ora menzionati.
      L’Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell’Unione europea, dev’essere effettuata una
      distinzione tra ‘prove dirette’ dell’acquisizione del carattere distintivo (indagini
      demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di
      Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e ‘prove secondarie’
      (volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di utilizzo) che sono meramente
      indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007, T-141/06, Texture of
      superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie possano servire a
      corroborare le prove dirette, non possono sostituirle.
      Sulle repliche del richiedente
      2/3. L’Ufficio ritiene che le prove presentate dal richiedente non soddisfino i requisiti per
      stabilire il carattere distintivo acquisito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 RMUE per il
      marchio in esame, in quanto non includono alcuna prova diretta. Inoltre, le prove secondarie
      si riferiscono prevalentemente all’Italia o a paesi diversi da quelli rilevanti nella fattispecie. I
      documenti relativi a Irlanda, Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi, Finlandia e Cipro sono in
      numero molto limitato (prevalentemente fatture, circa una cinquantina per tutto il territorio UE
      rilevante) o sono non pertinenti o entrambe le cose.
      Ad esempio, alcuni documenti potenzialmente rilevanti, quali l’Allegato n. 8 con i Dati
      Venduto in EU, indicano un importo complessivo per l’intera Unione Europea dal quale non
      è possibile separare i valori dei paesi menzionati ed è pertanto irrilevante; i listini prezzi per
      l’export in inglese, negli Allegati 22-32, non sono direttamente riferibili ai paesi UE
      menzionati e, siccome dalle prove risulta che la richiedente non ha sedi o filiali in Irlanda,
      Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi, Finlandia e Cipro, non è nemmeno possibile desumere
      in via interpretativa che proprio ad essi si riferiscano.
      Infine, nella maggior parte dei documenti l’uso di TANKLOCK è associato a diversi tipi di
      borse, zaini e in generale bagagli per moto, ad esempio “borsa da sellaserbatoio tanklock”,
      “zaini da serbatoio Tanklock”, ecc., mentre l’elemento di fissaggio a serbatoio è indicato
      altrimenti, ad esempio “Givi BF30 – Fissaggio serbatoio per zaini Tanklock”:
      Pagina 8 di 8
      (Allegato N. 1 – Risultati Google)
      Nel complesso, non sono presenti tra il materiale apportato dal richiedente prove di tipo
      primario, vale a dire sondaggi di opinione o indagini di mercato relative in particolare ai paesi
      rilevanti, né dichiarazioni giurate di soggetti terzi e rilevanti nel settore, come associazioni di
      consumatori o di categoria. Sono del tutto assenti dati e informazioni relative alle quote di
      mercato detenute dal marchio in esame nei paesi rilevanti per i prodotti rivendicati. Il numero
      di fatture relative ai paesi anglofoni menzionati e i relativi importi non consentono da soli di
      stabilire che il pubblico di riferimento di lingua inglese nell’UE attribuisca al segno un
      significato che va oltre quello descrittivo veicolato dallo stesso. I documenti concernono
      prevalentemente (se non esclusivamente) la vendita di borse, non di elementi di fissaggio in
      metallo e plastica che sono i prodotti rivendicati nella domanda di marchio. I dati sul fatturato
      e sulle vendite sono inoltre offerti relativamente all’Unione europea nel suo complesso e ciò
      non consente di stabilire la rilevanza di tali elementi nei paesi rilevanti. Non vi sono che
      pochi articoli di stampa e prevalentemente in italiano, cioè non nella lingua rilevante, e non
      chiaramente collegati ai paesi anglofoni UE rilevanti. Non vi sono annunci pubblicitari né
      informazioni sugli investimenti pubblicitari effettuati in particolare riferiti ai paesi rilevanti.
      Conclusione
      Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la
      rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio
      richiesto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera 7 paragrafo 1, lettere
      b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n.
      019161169 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • L’IGP sarà un titolo di proprietà industriale valido in tutta l’Unione europea

    L’IGP sarà un titolo di proprietà industriale valido in tutta l’Unione europea

    IGP UE non agri

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo per adeguare l’ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2023/2411, che istituisce le Indicazioni Geografiche Protette per i prodotti artigianali e industriali.
    Il decreto individua la DGPI–UIBM del Ministero delle Imprese e del Made in Italy come autorità nazionale competente per le procedure di registrazione, modifica e cancellazione delle IGP, per la gestione delle opposizioni e per i rapporti con l’EUIPO, responsabile della registrazione finale a livello europeo.
    L’IGP non agricola diventa un titolo di proprietà industriale valido in tutta l’UE, finalizzato a garantire origine, qualità e autenticità dei prodotti e a rafforzare la tutela e la valorizzazione delle eccellenze produttive e dei territori di riferimento.

  • Marchio descrittivo relativo a prodotti alimentari Alicante 02-12-2025

    Marchio descrittivo relativo a prodotti alimentari Alicante 02-12-2025

    L’EUIPO ha respinto la domanda di registrazione del marchio denominativo dell’Unione europea SALÈ per prodotti alimentari della classe 30, ritenendolo privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7 RMUE. Secondo l’Ufficio, il segno è praticamente identico al termine francese “salé” e verrebbe percepito dal pubblico francofono come una semplice indicazione descrittiva del gusto salato.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 02/12/2025
    **************Vicenza
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento: Sale
    Marchio: SALÈ
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente:
    ************Grezzana
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 08/07/2025 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b, e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:

    Classe 30 Alimenti a base di cereali cotti al forno; Alimenti a base di cereali; Alimenti a
    base di farina; Alimenti a base di impasti; Alimenti a base di mais; Alimenti
    a base di riso; Alimenti a base di avena; Alimenti da colazione a base di
    cereali; Alimenti (farinacei); Alimenti pronti salati a base di farina di patate;
    Bagels [pasta lievitata a forma di anello]; Baguette; Baguette ripiene; Baozi
    [panini farciti]; Barrette a base di grano; Barrette ai cereali e barrette
    energetiche; Barrette alimentari a base di cereali; Barrette di avena;
    Barrette di cereali; Barrette di muesli; Barrette energetiche a base di
    cereali; Basi per pizza; Basi per pizze; Basi precotte al forno per pizza;
    Bastoncini di toast alla francese [pane inzuppato in una miscela d’uovo e
    latte e poi fritto] surgelati; Biscotti; Biscotti a base di cereali per
    l’alimentazione umana; Biscotti a base di malto per l’alimentazione umana;
    Biscotti di pane; Biscotti [dolci o salati]; Biscotti per accompagnare il
    formaggio; Biscotti per aperitivi; Biscotti salati; Biscotti wafer salati;
    Biscottini; Brezel morbidi; Briciole; Brioche; Brioches; Burritos; Calzoni;
    Cannelloni; Cantucci; Carta commestibile; Carta di riso commestibile;
    Cereali; Cereali caldi da colazione; Cereali lavorati; Cereali lavorati per
    l’alimentazione umana; Cereali per l’alimentazione umana; Cereali per la
    colazione a base di riso; Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati,
    preparati da forno e lieviti; Cereali per la prima colazione, porridge e fiocchi
    d’avena; Cereali per la prima colazione; Cheeseburger [panini]; Chips al mais; Churros; Chutney; Cialde; Cialde commestibili; Cialde di carta
    commestibile; Cialdoni; Ciambelline croccanti salate; Cibi estrusi a base di
    grano; Cibi estrusi a base di mais; Cracker; Cracker salati; Crackers;
    Crackers di riso; Crêpes; Crespelle; Croissants; Crostini; Crostini di pane;
    Fette biscottate, biscotti; Filoncini di pasta per pane fritti; Fiocchi d’avena;
    Fiocchi d’avena e di frumento; Fiocchi d’orzo; Fiocchi di avena; Fiocchi di
    cereali essiccati; Fiocchi di frumento; Fiocchi di grano; Fiocchi di grano
    turco; Fiocchi di mais; Fiocchi di riso naturale; Flan; Focacce; Focaccine;
    Friabile; Frollini; Frollini (biscotti); Galletta [biscotti]; Gallette di riso;
    Gnocchi; Grissini; Grissini spessi; Impasti, pastelle e loro miscele; Impasto
    per il pane; Impasto per pizza; Involucri di pasta; Involucri di tortilla;
    Lasagne; Muesli; Pancake salati; Pane; Pane al carbonato di sodio; Pane al
    malto; Pane al vapore; Pane alla frutta; Pane all’aglio; Pane aromatizzato
    alle spezie; Pane azzimo in fogli sottili; Pane biscottato; Pane con semi di
    soia; Pane croccante; Pane d’azzimo; Pane danese; Pane di segale; Pane
    e panini; Pane fatto con farina di mais (almojabana); Pane fresco; Pane
    integrale; Pane iposodico; Pane multicereali; Pane non lievitato; Pane Pita;
    Pane precotto; Pane ripieno; Pane semicotto; Pane senza glutine; Pane
    surgelato; Pane tostato; Panettone; Pangrattato; Panini; Panini croccanti;
    Panini danesi; Panini imbottiti; Panini morbidi; Pasta alimentare; Pasta
    all’uovo; Pasta con farciture; Pasta confezionata e fresca, tagliatelle e
    gnocchi; Pasta da inserire nella pizza; Pasta fillo; Pasta fresca; Pasta in
    fogli; Pasta integrale; Pasta lievitata con ripieni di carne; Pasta lievitata con
    ripieni alle verdure; Pasta lievitata con ripieni di frutta; Pasta madre; Pasta
    per pane; Pasta per pizza; Pasta ripiena; Pasta secca; Pasta senza glutine;
    Pasta sfoglia; Paste alimentari; Paste alimentari farinacee per
    alimentazione umana; Paste alimentari preparate; Paste alimentari ripiene;
    Pasticcio [dolce o salato]; Piccole pagnotte rotonde; Pizza; Pizza fresca;
    Pizza ripiena; Pizza senza glutine; Pizze; Pizze conservate; Pizze fredde;
    Pizze non cotte; Pizze [pronte]; Pizze surgelate; Plum-cake; Polenta;
    Preparati a base di cereali; Preparati alimentari a base di farina; Preparati
    fatti di cereali; Preparati per basi per pizze; Preparati per prodotti da forno;
    Preparati per ripieni a base di pane; Prodotti a base di cereali per
    l’alimentazione umana; Prodotti alimentari a base di cereali; Prodotti
    amidacei per uso alimentare; Prodotti da forno; Prodotti da forno senza
    glutine; Prodotti da forno surgelati; Prodotti di panetteria pronti da infornare;
    Prodotti essiccati a base di pasta; Quiche; Quiche, torte salate; Ravioli;
    Riccioli di mais; Sandwiches; Schiacciate a base di patate; Sfogliatine a
    base di cereali; Snack a base di cereali; Snack a base di farina di riso;
    Snack a base di farina di patate; Snack a base di farina di cereali; Snack a base di farina di soia; Snack a base di frumento; Snack a base di frumento
    integrale; Snack a base di mais; Snack a base di muesli; Snack a base di
    pane croccante; Snack a base di riso; Snack ai cereali; Snack
    principalmente a base di cereali estrusi; Snack principalmente a base di
    riso; Snack principalmente a base di pasta; Snack principalmente a base di
    pane; Snack principalmente a base di cereali; Snack principalmente a base
    di confetteria; Snack pronti a base di cereali; Snack salati a base di farina;
    Snack salati pronti a base di farina di mais e formati tramite estrusione;
    Spuntini a base di cereali; Spuntini a base di farina; Spuntini a base di
    mais; Spuntini a base di mais soffiato; Spuntini a base di più cereali;
    Spuntini a base di riso; Spuntini di frumento estruso; Spuntini salati a base
    di cereali; Spuntini salati a base di granturco; Stuzzichini di pitta (pane
    arabo non lievitato); Tagliatelle; Tagliatelle all’uovo; Tagliatelle di farina
    integrale; Tagliatelle di grano saraceno; Tagliolini secchi; Tartine; Toast;
    Pagina 3 di 6
    Torte; Torte all’uovo; Torte di riso; Torte dolci o salate; Torte fresche; Vol au
    vents; Wafer; Wafer [alimenti].

    I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:

    Nella lingua francese, l’accentazione è determinante per pronuncia e signi

    Il pubblico di riferimento è consumatore medio di lingua francese, che attribuirebbe al
    segno il significato seguente: condito con sale.

    Il termine «SALÈ» di cui il marchio è composto, è praticamente identico a «SALÉ»
    aggettivo derivato dal participio passato del verbo ‘saler’, il cui significato è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
    https://www.cnrtl.fr/definition/sal%C3%A9. Il contenuto rilevante di questo link è stato
    riprodotto nella Notifica dei motivi di rifiuto.

    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SALÈ» semplicemente come
    un’indicazione non distintiva che i prodotti richiesti (prodotti alimentari di diverso tipo)
    sono stati conditi con o contengono sale, sono salati (per esempio per distinguerli da
    altri prodotti dello stesso tipo che non lo sono). Pertanto, il pubblico di riferimento
    tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma
    meramente come un’informazione relativa alla natura dei prodotti. Di conseguenza, il
    segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 27/08/2025, che possono essere
    sintetizzate come segue:

    Il pubblico di riferimento è l’intera popolazione dell’Unione europea. La conoscenza
    del francese non è sufficientemente diffusa da determinare un’associazione tra il
    termine in esame e il concetto di “salato” nella maggioranza dei consumatori, perché
    nelle diverse lingue europee tale concetto è espresso con termini molto diversi,
    senza assonanze con “salé”. rendendo non scontata l’assimilazione tra “SALÈ” e “salé”.

    Qualora l’Ufficio decidesse di mantenere l’obiezione, si richiede, in subordine che
    esso venga registrato in tutti gli Stati membri esclusi quelli francofoni (Francia, Belgio
    e Lussemburgo).
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere i propri motivi di rifiuto.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    Pagina 4 di 6
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T‑360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
    quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
    o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
    utilizzazione» (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
    come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
    di segno» (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
    Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie

    Il richiedente fornisce una spiegazione di come sia stato scelto il termine “salè”
    all’interno dell’impresa. Esso è nato come espressione gergale interna ai fondatori
    dell’azienda per indicare prodotti dal gusto particolarmente riuscito, senza riferimento
    diretto alla salatura, e usato anche per prodotti dolci. La scelta del nome per una
    nuova linea di prodotti deriva quindi da questo uso creativo e identitario. di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
    pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
    che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di
    marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
    § 38).
    È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
    interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
    categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device,
    EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
    Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
    commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
    d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
    pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
    del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T‑130/01, Real
    People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy,
    EU:T:2003:183, § 21).
    Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il
    consumatore medio è normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto, ma il
    suo livello di attenzione varia in funzione della natura dei prodotti. Per i prodotti di consumo
    quotidiano, e in particolare per i prodotti alimentari comuni, quali quelli richiesti, il grado di
    attenzione è notoriamente basso, trattandosi di acquisti frequenti, rapidi e di modesto valore
    economico.
    In tale contesto, il consumatore medio non effettua un’analisi linguistica o ortografica
    approfondita del marchio, né è portato a soffermarsi su differenze minime di accentazione
    grafica. Nel caso di specie, la differenza tra l’accento grave (è) e l’accento acuto (é)
    rappresenta una variazione di dettaglio che difficilmente viene colta dal consumatore medio
    francese nel normale atto d’acquisto, in particolare su confezioni di prodotti alimentari
    standardizzati e venduti in grande distribuzione.
    La coincidenza quasi totale tra “SALÈ” e “salé” sotto il profilo visivo e fonetico porta il
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    consumatore francese a ricondurre immediatamente il segno ad un termine chiaramente
    comprensibile, senza soffermarsi sulla diversa accentazione. Va inoltre considerato che, nel
    contesto dei prodotti alimentari, il termine “salé” è direttamente ricollegabile ad una
    caratteristica del prodotto (il gusto). Il consumatore medio francese sarebbe pertanto
    naturalmente portato a interpretare segni quasi identici (“salè” e “salé”) come indicazioni di
    contenuto o sapore, piuttosto che come indicazioni di origine imprenditoriale. Ciò rafforza la
    probabilità che la differenza tra “SALÈ” e “salé” venga ignorata o ritenuta irrilevante.
    A proposito dell’argomento secondo cui il segno è distintivo per la maggior parte dei

  • Registrare un marchio per eventi musicali – Alicante 27-11-2025

    Registrare un marchio per eventi musicali – Alicante 27-11-2025

    L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale ha confermato il parziale rifiuto della domanda di marchio “Dance Music Awards”, ritenendo il segno descrittivo e privo di carattere distintivo per gran parte dei servizi della classe 41. Secondo l’Ufficio, il termine indica chiaramente premi legati alla musica dance, descrivendo quindi natura, oggetto e destinazione dei servizi richiesti. Le osservazioni presentate dal richiedente non sono state accolte, poiché anche i servizi aggiuntivi richiesti risultano collegati al significato del segno.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 27/11/2025
    ************* Biella
    ITALIA
    Fascicolo nº: 019190475
    Vostro riferimento:
    Marchio: Dance Music Awards
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: **********
    Biella
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 25/06/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
    della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I servizi per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
    Classe 41 Divertimento; Servizi di intrattenimento; Organizzazione d’intrattenimenti;
    Servizi di divertimento; Organizzazione di servizi d’intrattenimento;
    Divertimenti interattivi; Informazioni in materia di intrattenimento;
    Divertimento interattivo; Intrattenimento on-line; Intrattenimento video;
    Centri di divertimento; Centri di divertimenti; Intrattenimento dal vivo; Eventi
    ricreativi; Eventi di danza; Organizzazione di eventi di intrattenimento;
    Organizzazione di festival; Organizzazione di spettacoli; Organizzazione di
    galà; Produzione di musica; Registrazioni di musica; Servizi di sale da
    musica; Sale da musica; Esecuzioni musicali; Editoria musicale;
    Conduzione ed organizzazione di premiazioni; Organizzazione di cerimonie
    di premiazione; Gestione [organizzazione] di premiazioni in campo
    televisivo; Organizzazione di concorsi e premiazioni; Conduzione ed
    organizzazione di premiazioni relative a film; Emissione di premi di
    istruzione; Gesetione [organizzazione] di premiazioni relative a video;
    Organizzazione di cerimonie di premiazione per riconoscimento del valore;
    Organizzazione di cerimonie di premiazione per il riconoscimento di risultati
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    ottenuti; Conduzione di lezioni; Organizzazione e conduzione di
    competizioni; Organizzazione di competizioni; Servizi per organizzazione di
    competizioni; Organizzazione di competizioni su internet; Organizzazione di
    competizioni d’intrattenimento; Organizzazione di concorsi; Servizi di
    intrattenimento sotto forma di competizioni; Realizzazione di competizioni
    su internet; Organizzazione di seminari web.
    I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
    significato traducibile in Italiano come: premi per la musica da ballo/dance / premi di musica
    da ballo.
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dance-music)
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/award
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che I
    serivizi obiettatti, Divertimento; Servizi di intrattenimento; Organizzazione d’intrattenimenti;
    Servizi di divertimento; Organizzazione di servizi d’intrattenimento; Divertimenti interattivi;
    Informazioni in materia di intrattenimento; Divertimento interattivo; Intrattenimento on-line;
    Intrattenimento video; Centri di divertimento; Centri di divertimenti; Intrattenimento dal vivo;
    Eventi ricreativi; Eventi di danza; Organizzazione di eventi di intrattenimento;
    Organizzazione di festival; Organizzazione di spettacoli; Organizzazione di galà; Produzione
    di musica; Registrazioni di musica; Servizi di sale da musica; Sale da musica; Esecuzioni
    musicali; Editoria musicale; Conduzione ed organizzazione di premiazioni; Organizzazione
    di cerimonie di premiazione; Gestione [organizzazione] di premiazioni in campo televisivo;
    Organizzazione di concorsi e premiazioni; Conduzione ed organizzazione di premiazioni
    relative a film; Emissione di premi di istruzione; Gesetione [organizzazione] di premiazioni
    relative a video; Organizzazione di cerimonie di premiazione per riconoscimento del valore;
    Organizzazione di cerimonie di premiazione per il riconoscimento di risultati ottenuti;
    Conduzione di lezioni; Organizzazione e conduzione di competizioni; Organizzazione di
    competizioni; Servizi per organizzazione di competizioni; Organizzazione di competizioni su
    internet; Organizzazione di competizioni d’intrattenimento; Organizzazione di concorsi;
    Servizi di intrattenimento sotto forma di competizioni; Realizzazione di competizioni su
    internet; Organizzazione di seminari web¡. sono /consistono sono destinati/hanno come
    oogetto. I premi alla musica da ballo sono stati organizzati come parte di conferenze che ne
    richiedono la pianificazione dell’evento.
    I premi possono essere trasmessi in diretta online o condivisi in streaming, permettendo al
    pubblico collegato via telematica di partecipare.
    Le performance musicali dal vivo di famosi DJ o artisti sono una parte fondamentale della
    cerimonia di premiazione, mostrando il meglio della musica dance.
    Workshop o masterclass possono essere organizzati insieme ai premi, offrendo opportunità
    educative per artisti emergenti.
    Alcuni premi sono determinati da votazioni pubbliche o giurie di esperti, coinvolgendo la
    gestione di competizioni. Presentazione di premi ad artisti, produttori e figure dell’industria in
    varie categorie (Miglior Artista, Miglior Traccia, Miglior Festival, ecc.).
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    Pertanto, il segno descrive specie, tipo, oggetto e destinazione dei servizi.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 25/06/2025 che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. Il richiedente, pur comprendendo le motivazioni secondo cui la denominazione
      testuale oggetto della domanda di marchio risulterebbe descrittiva di taluni servizi
      della classe 41 e quindi priva di carattere distintivo, in particolare nei Paesi
      anglofoni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del RMUE, manifesta
      accettazione della prosecuzione della domanda limitatamente ai servizi indicati.
      Tuttavia, richiede l’inclusione, in parziale deroga alle limitazioni sollevate, di due
      servizi precedentemente esclusi: “organizzazione di gala” e “organizzazione di
      competizioni su Internet.
    2. La richiesta di riesame si fonda sulla natura e finalità intrinseche della
      manifestazione “Dance Music Awards”, consistente in un riconoscimento annuale
      conferito ai professionisti del settore della musica dance distintisi per la propria
      attività o per la promozione della club culture italiana. Tali servizi risultano
      essenziali per la funzione organizzativa e per la realizzazione concreta dell’evento
      che costituisce l’oggetto della tutela rivendicata.
    3. Il richiedente evidenzia inoltre che, pur comprendendo la possibile percezione
      descrittiva della dicitura nei Paesi di lingua inglese, i due servizi specifici oggetto
      della richiesta non presentano alcuna correlazione terminologica o semantica con
      le parole “Dance”, “Music” o “Awards”. Pertanto, è ritenuto che tali servizi siano
      esenti da qualsiasi rischio di interpretazione descrittiva e possano essere
      ricompresi legittimamente nel campo di protezione richiesto.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere i propri motivi di rifiuto.
      Questi I motivi
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
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      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Considerato che il richiedente ha accettato il rifiuto parziale e ha chiesto di mantenere nella
      domanda i servizi della classe 41, vale a dire “organizzazione di gala” e “organizzazione di
      competizioni su Internet”, la decisione dell’Ufficio sarà limitata all’esame delle osservazioni
      presentate dal richiedente in relazione a detti servizi.
      Si deve stabilire quindi se il segno ‘Dance Music Awards’ rappresnti nella mente del
      consumatore interessato di lingua inglese, una descrizione delle caratteristiche dei servizi
      obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro.
      L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi dei termini che compongono il segno ‘Dance
      Music Awards’. dapprima singolarmente e, in seguito in combinazione tra di loro. In
      particolare i termini ‘Dance Music Awards’ e come indicato nella precedente notifica
      dell’Ufficio, avvallata dalle definizioni estratte dai dizionari, la dicitura ha iI seguente
      significato: ‘premi per la musica da ballo/dance / premi di musica da ballo. È evidente che i
      termini che compongono la dicitura formano parte dell’acervo linguistico, tanto da essere
      stati registrati da dizionari generali, non specializzati, giacché tutti hanno un significato
      facilmente comprensibile e riportato dai dizionari.
      Il possibile significato del segno richiesto non deve essere esaminato in astratto, bensì nel
      contesto della specificazione pertinente. Una domanda di marchio non deve essere valutata
      di per sé, separata dai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, come se il
      consumatore dovesse indovinare a quali prodotti e servizi si riferisce. L’unico fattore decisivo
      è il modo in cui il segno, nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la
      protezione, influenza il pubblico di riferimento in relazione a tali prodotti e servizi
      (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P,
      Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH,
      EU:T:2010:81, § 26).
      Ne consegue che la valutazione del marchio deve essere effettuata nel contesto dei prodotti
      e servizi per i quali si richiede la protezione. Pertanto, tale contesto fornisce un importante
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      ausilio interpretativo in merito al modo in cui i consumatori percepiranno il marchio
      contestato.
      Contrariamente a quanto affermato dal richiedente nel punto 3 secondo cui ‘pur
      comprendendo la possibile percezione descrittiva della dicitura nei Paesi di lingua inglese, i
      due servizi specifici oggetto della richiesta non presentano alcuna correlazione terminologica
      o semantica con le parole “Dance”, “Music” o “Awards”. Pertanto, è ritenuto che tali servizi
      siano esenti da qualsiasi rischio di interpretazione descrittiva e possano essere ricompresi
      legittimamente nel campo di protezione richiesto’. Infatti, in riferimento ai servizi
      ‘organizzazione di gala’ e ‘organizzazione di competizioni su internet’ l’Ufficio non condivide
      le osservazioni formulate dal richiedente, per le seguenti ragioni:
      Organizzazione di gala: si definisce ‘Gala’ come un ‘Ricevimento elegante o solenne e
      anche spettacolo organizzato a scopo di beneficenza, in onore di alte personalità’, anche,
      manifestazione sportiva o culturale, quale la danza: Quindi è lecito affermare che
      l’organizzazione di gala comprenda gala che può costituire la fase conclusiva e più
      rappresentativa di una competizione: ad esempio, un Galà del ‘Dance Music Awards” che
      presenta i vincitori o i finalisti di vari concorsi, con consegna dei premi in una cornice più
      mondana e solenne.
      Organizzazione di competizioni su Internet: si tratta di ‘Dance Music Awards’, ossia concorsi
      a premi dedicati alla musica da ballo organizzati online. In particolare, si considerano
      concorsi di danza organizzati su Internet quelli in cui si sceglie un formato (video registrati o
      live streaming), si utilizza una piattaforma per gestire iscrizioni e caricamento dei contenuti e
      si fissano regole chiare su categorie, criteri di valutazione, giuria e premi
      Ecco che l’Ufficio ha ampiamente dimostrato che i due servizi sopra menzionati, dal punto di
      vista sia semantico sia descrittivo, sono direttamente collegati al segno in esame.
      Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
      RMUE,
      Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi
      della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati
      potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).
      Questo è il caso del segno in esame, perché offre informazioni sul tipo, oggetto e
      destinazione dei servizi.
      Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nei punti 1, 2 e 3 sono da rigettare.
      .IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019190475 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 41 Divertimento; Servizi di intrattenimento; Organizzazione d’intrattenimenti;
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      Servizi di divertimento; Organizzazione di servizi d’intrattenimento;
      Divertimenti interattivi; Informazioni in materia di intrattenimento;
      Divertimento interattivo; Intrattenimento on-line; Intrattenimento video;
      Centri di divertimento; Centri di divertimenti; Intrattenimento dal vivo; Eventi
      ricreativi; Eventi di danza; Organizzazione di eventi di intrattenimento;
      Organizzazione di festival; Organizzazione di spettacoli; Organizzazione di
      galà; Produzione di musica; Registrazioni di musica; Servizi di sale da
      musica; Sale da musica; Esecuzioni musicali; Editoria musicale;
      Conduzione ed organizzazione di premiazioni; Organizzazione di cerimonie
      di premiazione; Gestione [organizzazione] di premiazioni in campo
      televisivo; Organizzazione di concorsi e premiazioni; Conduzione ed
      organizzazione di premiazioni relative a film; Emissione di premi di
      istruzione; Gesetione [organizzazione] di premiazioni relative a video;
      Organizzazione di cerimonie di premiazione per riconoscimento del valore;
      Organizzazione di cerimonie di premiazione per il riconoscimento di risultati
      ottenuti; Conduzione di lezioni; Organizzazione e conduzione di
      competizioni; Organizzazione di competizioni; Servizi per organizzazione di
      competizioni; Organizzazione di competizioni su internet; Organizzazione di
      competizioni d’intrattenimento; Organizzazione di concorsi; Servizi di
      intrattenimento sotto forma di competizioni; Realizzazione di competizioni
      su internet; Organizzazione di seminari web.
      La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
      Classe 41 Escape room [intrattenimento]; Agenzie d’intrattenimento; Prenotazione di
      intrattenimenti; Servizi di intrattenimento sportivo; Divertimento teatrale;
      Organizzazione di eventi sportivi; Organizzazione di feste; Conduzione di
      eventi sportivi; Fornitura e gestione di eventi sportivi; Servizi per
      l’organizzazione di giochi; Organizzazione di conferenze; Organizzazione di
      congressi; Organizzazione di giochi; Lezioni di musica; Insegnamento della
      musica; Conduzione di corsi di istruzione; Organizzazione e conduzione di
      conferenze.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Rifiuto Parziale della Domanda di Marchio dell’UE per Carenza di Distintività per eventi musicali

    Rifiuto Parziale della Domanda di Marchio dell’UE per Carenza di Distintività per eventi musicali

    La domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea è stata parzialmente respinta dall’Ufficio competente poiché ritenuta descrittiva e priva di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7 RMUE. L’espressione proposta è stata giudicata idonea a indicare direttamente una settimana musicale in una specifica località, senza elementi originali capaci di distinguere i servizi offerti. L’assenza di osservazioni da parte del richiedente ha portato alla conferma dei motivi di rifiuto. Il rigetto riguarda i servizi legati all’organizzazione di eventi, fiere, festival, conferenze e attività culturali. La domanda resta invece valida per abbigliamento ed eventi sportivi, e può essere oggetto di ricorso entro i termini previsti.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 24/11/2025
    ************* Lecco
    ITALIA
    Fascicolo nº: **************
    Vostro riferimento:
    Marchio: Lake Como Music Week
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ***************** Lecco
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 27/08/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
    della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I servizi per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
    Classe 35 Organizzazione di fiere; Marketing degli eventi.
    Classe 41 Organizzazione di festival; Servizi legati a festival musicali; Organizzazione
    di festival a scopo ricreativo; Organizzazione di festival per scopi culturali;
    Eventi ricreativi; Organizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione
    di feste; Organizzazione di spettacoli; Servizi per conferenze;
    Organizzazione di conferenze; Conduzione di convegni; Conduzione di
    conferenze aziendali; Organizzazione di conferenze d’istruzione;
    Organizzazione di conferenze aziendali; Organizzazione di seminari e
    conferenze; Organizzazione di conferenze di intrattenimento;
    Organizzazione di congressi; Organizzazione e realizzazione di convegni;
    Organizzazione e direzione di convegni; Organizzazione di convegni per
    scopi ricreativi; Conduzione di convegni a scopo di intrattenimento;
    Organizzazione di convegni per scopi educativi.
    I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:

    • I consumatori di lingua inglese e i consumatori dell’Unione Europea con una
      conoscenza di base della lingua inglese, compreso il pubblico in generale nonché i
      Pagina 2 di 3
      professionisti specializzati nei settori dell’intrattenimento, della musica, della cultura,
      dell’istruzione e degli eventi, attribuirà al segno il seguente significato: una settimana
      dedicata alla musica sul Lago di Como / una settimana musicale che si svolge al
      Lago di Como.
    • Il suddetto significato dei termini «Lake Como Music Week», di cui il marchio è
      composto, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lake
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/como
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/music
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/week
    • Si noti che l’inglese è ampiamente compreso nell’Unione europea, in particolare negli
      Stati membri scandinavi, in Irlanda, a Malta, nei Paesi Bassi e a Cipro (si veda, ad
      esempio, la decisione del 05/03/2025, R 2017/2024-5, DOUBLE-DOUBLE, § 25-27).
    • Alla luce delle definizioni di cui sopra, il segno «Lake Como Music Week» sarà
      immediatamente inteso come una settimana dedicata alla musica sul Lago di Como,
      o una settimana musicale che si svolge sul Lago di Como.
    • Inoltre, il termine «Music Week» è comunemente utilizzato nei settori interessati per
      designare eventi culturali, festival o manifestazioni che comprendono concerti,
      spettacoli, conferenze o attività didattiche organizzate nell’arco di una settimana
      intorno alla musica; questa espressione è ampiamente utilizzata a livello
      internazionale per identificare questo tipo di eventi musicali a tema. I
    • l termine «Lake Como» si riferisce direttamente al luogo geografico dell’evento, cioè
      Il Lago di Como.
    • Il risultato della combinazione di questi termini rimane quindi semplice, chiaro e
      immediatamente comprensibile al pubblico di riferimento, senza alcuna originalità o
      complessità semantica.
    • A questo proposito, si vedano in particolare i seguenti siti online consultati il
      27/08/2025, che illustrano l’uso dell’espressione «Music Week» sul mercato rilevante
      in diversi Paesi e contesti.
      https://www.siae.it/i t/notizie/milano-music-week-2025/
      https://musicweekpoland.com/
      https://www.rmcr.org/en/ronda-music-week/
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che l’organizzazione di fiere e marketing degli eventi della Classe 35 sono
      specificamente legati alla promozione o all’organizzazione di un evento denominato
      «Lake Como Music Week». Per quanto riguarda i servizi della classe 41, il segno
      indica che vengono forniti concerti e spettacoli, ma anche servizi di insegnamento o
      di intrattenimento durante una settimana dedicata alla musica sul lago di Como.
      Queste sono precisamente le attività principali che il pubblico si aspetta dagli eventi
      della settimana della musica e il segno è quindi un’indicazione puramente descrittiva
      e non distintiva di un evento tematico dedicato alla musica che si svolge durante una
      settimana sul lago di Como. Pertanto, il segno descrive specie, destinazione e
      provenienza geografica dei servizi.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
      Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione
      a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
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      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere i motivi di rifiuto sollevati nella Notifica dei motivi di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019219648 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 35 Organizzazione di fiere; Marketing degli eventi.
      Classe 41 Organizzazione di festival; Servizi legati a festival musicali; Organizzazione
      di festival a scopo ricreativo; Organizzazione di festival per scopi culturali;
      Eventi ricreativi; Organizzazione di eventi di intrattenimento; Organizzazione
      di feste; Organizzazione di spettacoli; Servizi per conferenze;
      Organizzazione di conferenze; Conduzione di convegni; Conduzione di
      conferenze aziendali; Organizzazione di conferenze d’istruzione;
      Organizzazione di conferenze aziendali; Organizzazione di seminari e
      conferenze; Organizzazione di conferenze di intrattenimento;
      Organizzazione di congressi; Organizzazione e realizzazione di convegni;
      Organizzazione e direzione di convegni; Organizzazione di convegni per
      scopi ricreativi; Conduzione di convegni a scopo di intrattenimento;
      Organizzazione di convegni per scopi educativi.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
      Classe 25 Abbigliamento.
      Classe 41 Organizzazione di eventi sportivi; Fornitura e gestione di eventi sportivi;
      Conduzione di eventi sportivi.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
      Mary DESMOND
  • Registrare un marchio per legumi, bevande analcoliche e succhi alimentari

    Registrare un marchio per legumi, bevande analcoliche e succhi alimentari

    L’EUIPO ha respinto la domanda di marchio UE presentata dal richiedente per un marchio figurativo, BIOITALIA, relativo a prodotti delle classi 29, 30 e 32, ritenendolo privo di carattere distintivo ai sensi degli articoli 7(1)(b) e 7(2) RMUE. Secondo l’Ufficio, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come una semplice indicazione elogiativa riferita a prodotti biologici provenienti dall’Italia, e non come un’indicazione dell’origine commerciale. Poiché il richiedente non ha presentato osservazioni nei termini, l’Ufficio ha confermato i motivi di rifiuto già notificati. Gli elementi grafici del marchio sono stati giudicati comuni e insufficienti a conferirgli distintività. Pertanto, la domanda di marchio UE è stata definitivamente respinta.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 19/11/2025
    ************ Sarno
    ITALIA
    Fascicolo nº: ************
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ***********

    Sarno
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 30/06/2025 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:

    Classe 29 Legumi cotti; Legumi in scatola; Conserve di legumi; Legumi secchi; Mousse
    di legumi; Legumi conservati; Purè di verdure; Legumi in conserva; Crema a
    base di legumi; Paté di verdure; Patè di verdure; Insalate di legumi; Olio di
    oliva; Conserve di pomodoro; Pomodori pelati; Pomodori in scatola; Passato
    di pomodoro; Estratti di pomodoro; Pomodori (conservati); Condensato di
    pomodori; Concentrato di pomodoro; Marmellate; Marmellate di frutta;
    Marmellate di agrumi; Marmellata di fragole; Marmellata di lamponi;
    Marmellata di mirtilli rossi; Confetture; Purea di frutta; Paté di olive; Piatti
    pronti a base di verdure; Piatti pronti, principalmente a base di verdure;
    Frullati.
    Classe 30 Sughi per pasta; Paste alimentari; Pasta alimentare; Salsa di pomodoro;
    Salse a base di pomodoro; Preparati per sughi; Salse per pasta; Confetteria
    contenente marmellate; Piatti di riso pronti; Piatti pronti principalmente a
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    base di pasta; Piatti pronti costituiti principalmente da riso; Aceto; Aceto di
    frutta; Aceto di vino; Aceto di mele; Aceto balsamico; Biscotti; Galletta
    [biscotti]; Cereali; Cracker; Crackers; Grissini; Prodotti da forno; Pesto;
    Cracker salati.
    Classe 32 Succhi di pomodori [bevande]; Bevande di frutta; Bevande alla frutta; Succhi
    di frutti; Succhi di frutta; Succhi di verdura; Succo di uva; Succhi di verdure
    [bevande]; Succhi vegetali [bevande]; Frullati di verdura; Frullati [bevande di
    frutta analcoliche]; Frullati [bevande a base di frutta o di ortaggi misti]Bevande a base di frutta o di ortaggi misti [frullati].

    I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:

    Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere i motivi di rifiuto sollevati nella Notifica dei motivi di rifiuto.

    Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e
    portoghese, che attribuirebbe al segno il significato seguente: prodotto che non ha
    richiesto l’uso di fertilizzanti artificiali o pesticidi chimici e che proviene da un ben
    preciso stato dell’Europa meridionale.

    Il suddetto significato dei termini congiunti «Bioitalia», contenuti nel marchio, è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario e Wikipedia:
    https://www.treccani.it/vocabolario/neo-bio-2_(Neologismi)/,
    https://www.treccani.it/enciclopedia/italia/, https://dle.rae.es/bio-?m=form,
    https://dicionario.priberam.org/bio, https://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia. Il
    contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella Notifica dei motivi di rifiuto.

    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente
    come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti
    (sostanzialmente prodotti alimentari e bevande) non hanno richiesto l’uso di
    fertilizzanti artificiali o pesticidi chimici e provengono dall’Italia. Il pubblico di
    riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine
    commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a
    evidenziare aspetti positivi dei prodotti.

    Sebbene il segno contenga taluni elementi stilizzati costituiti da caratteri verdi
    alquanto comuni e perfettamente leggibili, tali elementi sono trascurabili rispetto agli
    elementi denominativi del segno e non sono in grado di conferire al marchio nel suo
    complesso un carattere distintivo. Nel modo in cui la parola e gli elementi stilizzati
    sono combinati non si riscontra nulla che consenta al marchio di svolgere la sua
    funzione essenziale per i prodotti per i quali si richiede la protezione.IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019190098 è respinta.

  • Segno descrittivo per materiale per pavimentazioni – Alicante 10-11-2025

    Segno descrittivo per materiale per pavimentazioni – Alicante 10-11-2025

    l marchio dell’Unione Europea “TRAIL” è stato rifiutato dall’EUIPO ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1(b) e (c), RMUE poiché considerato descrittivo e privo di carattere distintivo. Il termine “trail” significa “sentiero” o “pista” e descrive direttamente la destinazione dei prodotti della classe 19 (materiali per pavimentazioni e costruzioni). Secondo l’Ufficio, i consumatori di lingua inglese percepirebbero il segno come indicazione della funzione e dell’uso dei prodotti, non come identificativo di origine commerciale. Pertanto, il marchio non può distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 10/11/2025
    *************TORINO
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio: TRAIL
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ************* (Bologna)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 09/04/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
    della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
    Classe 19 Grès per la costruzione; lastre non metalliche; lastre per costruzioni, non di
    metallo; lastre per pavimento flottante, non in metallo; lastricati non
    metallici; materiali da costruzione refrattari non metallici; mosaici per
    costruzione; pannelli, non metallici per la costruzione; pavimenti non
    metallici; piastrelle per costruzione non metalliche; piastrelle per pavimenti,
    non di metallo; pietra artificiale; tavole in legno per la costruzione; materiali
    da costruzione non metallici; materiali per la pavimentazione in legno;
    pavimentazione a piastrelle non metalliche; pietre da costruzione.
    I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:

    • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
      consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
      i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
      inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: un sentiero, una pista o una
      strada, soprattutto se tracciata in maniera approssimativa che attraversa una zona di
      Pagina 2 di 9
      campagna, montagna o foresta, spesso realizzato o utilizzato per uno scopo
      particolare.
    • Il suddetto significato del termine «TRAIL», di cui il marchio è composto, è
      supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
      https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/trail?q=trail_1
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/trail
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come descrittivo della
      destinazione dei prodotti obiettati in classe 19. Infatti, per quanto riguarda i prodotti
      quali ad esempio pavimenti non metallici; piastrelle per costruzione non metalliche;
      piastrelle per pavimenti, non di metallo; essi consistono in materiali usati nella
      costruzione di superfici pavimentate.
    • In riferimento, ad esempio, a lastre per pavimento flottante, non in metallo; lastricati
      non metallici; pannelli, non metallici per la costruzione, essi verrebbero percepiti
      come materiali idonei alla pavimentazione di sentieri, strade o piste. Infine, lo stesso
      può essere detto in relazione, ad esempio, a grès per la costruzione; pietra artificiale;
      tavole in legno per la costruzione; materiali da costruzione non metallici; materiali per
      la pavimentazione in legno; pietre da costruzione, dato che tali materiali vengono
      utilizzati direttamente o a supporto della costruzione di sentieri/strade. Pertanto, il
      segno descrive la funzione e la destinazione dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
      di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
      di altre imprese.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
      Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
      un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/08/25, dopo un’estensione chiesta dal
      richiedente e concessa dall’Ufficio il 05/06/2025, che possono essere sintetizzate come
      segue:
    1. Il richiedente riprende la decisione della Commissione di Ricorso (R 1689/2024-2)
      dove la Commissione vincolava ad una revisione della definizione del segno ‘trail’ e
      la motivazione circa il criterio di omogeneità dei prodotti obiettati nella classe 19.
    2. Il richiedente ritiene che tale nuova definizione che si riferisce ad ‘un sentiero, una
      pista, una strada, soprattutto se tracciata in maniera approssimativa’ non possa
      essere descrittiva e/o non distintiva in particolare in riferimento ‘pavimenti non
      metallici; piastrelle per costruzione non metalliche; piastrelle per pavimenti, non di
      metallo’ in quanto non idonei ad essere utilizzati in aree all’aperto. Infatti, tali aree
      non si prestano ad essere pavimentate artificialmente.
      Pagina 3 di 9
    3. Il richiedente ritiene quindi che il segno abbia almeno i requisiti minimi di distintività
      dato che il collegamento tra prodotti e segno sarebbe frutto di un processo creativo
      tra un nome che evoca l’asperità della natura e dei prodotti da utilizzare in contesti
      artificiali.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere i propri motivi di rifiuto.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se i motivi di
      impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell’Unione. In questo caso,
      la percezione del marchio dev’essere valutata con riferimento ai consumatori di lingua
      inglese.
      È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
      all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
      separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
      dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
      considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
      esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la
      quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi
      per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale
      disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa
      in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
      EU:C:2003:579, § 31).
      I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno ‘Trail’
      rappresenti nella mente del consumatore interessato di lingua inglese una descrizione delle
      caratteristiche dei prodotti o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro
      (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
      In relazione all’osservazione del richiedente circa il significato dell’elemento ‘Trail’, come
      indicato dall’Ufficio nella lettera d’obiezione a seguito della decisione della Commissione di
      Pagina 4 di 9
      Ricorso, è chiaro che tale termine si riferisca al concetto di sentiero, che ricomprende in sé
      tutti i vari tipi di passaggi e percorsi naturali e/o artificiali. Ad ogni modo, si evidenzia il fatto
      che anche i passaggi cosiddetti naturali, ossia i cammini e sentieri di campagna e/o
      montagna e/o forestali, possono essere sono anch’essi il risultato di un’attività umana,
      poiché un sentiero è il risultato di un passaggio continuo di uomini e/o animali e inoltre esso,
      come dimostrato e come reiterato nella presente decisione (infra), può essere il risultato di
      una vera e propria realizzazione di pavimentazione. In altre parole, il fatto che si tratti di un
      percorso accidentato e/o comunque nella natura, come sottolinea il richiedente, non vuol
      dire che tale via o cammino non possa essere pavimentato.
      A tal riguardo, si presentano nuovamente esempi di vari tipi di sentieri pavimentati:
    • Informazione estratta da All trails il 06/11/2025 all’indirizzo
      https://www.alltrails.com/ireland/paved
      (Traduzione libera dell’Ufficio: I migliori sentieri asfaltati in Irlanda 4.570 recensioni Esplora i
      sentieri asfaltati più popolari in Irlanda con mappe dei sentieri e indicazioni stradali curate a
      mano, oltre a recensioni dettagliate e foto di escursionisti, campeggiatori e amanti della
      natura come te.)
    • Informazione estratte da Discover Ireland il 06/11/2025
      https://www.discoverireland.ie/guides/ireland-best-cycling-routes
      Pagina 5 di 9
      (Traduzione libera dell’Ufficio: Una spettacolare pista ciclabile e pedonale pavimentata di 46
      km lungo una vecchia linea ferroviaria, la Waterford Greenway si estende dalle banchine
      della città più antica d’Irlanda, Waterford, fino alla vivace cittadina balneare di Dungarvan.
      Fermatevi a Mount Congreve e visitate quello che molti considerano uno dei grandi giardini
      del mondo, oltre a insediamenti vichinghi, un castello normanno, un fantastico caffè e
      stazioni ferroviarie abbandonate lungo il percorso.)
    • Informazioni estratte da All trails il 06/11/2025 all’indirizzo
      https://www.alltrails.com/ireland/paved
      Pagina 6 di 9
      (Traduzione libera dell’Ufficio:
      Domande frequenti sui sentieri asfaltati in Irlanda Quali parchi nazionali in Irlanda hanno
      sentieri asfaltati? Gli escursionisti di AllTrails.com raccomandano diversi parchi nazionali
      popolari in Irlanda. Il Parco nazionale di Wicklow Mountains ospita 1 percorso asfaltato con
      una valutazione media di 4,3 stelle da 145 recensioni della comunità. Qual è il sentiero
      asfaltato più lungo d’Irlanda? Secondo AllTrails.com, il percorso asfaltato più lungo in Irlanda
      è il Kingfisher Cycle Trail – Southern Loop. La lunghezza stimata di questo percorso è di
      249,0 km. Qual è il percorso asfaltato con il maggior dislivello in Irlanda? Irlanda: Con
      un’ascesa di 5.577 m, Kingfisher Cycle Trail – Southern Loop ha il maggior dislivello di tutti i
      percorsi asfaltati dell’area. La prossima salita più alta per i sentieri asfaltati è
      Carrick-on-Shannon and Derrylin Loop con 5.153 m di dislivello.)
      Nel caso in esame è dunque evidente che il significato del termine ‘trail’ in relazione ai
      prodotti in questione, può essere riferito a sentieri, percorsi e/o cammini in senso lato. In tal
      senso, il concetto di sentiero pavimentato è usato in lingua inglese, come sopra dimostrato.
      Per completezza si precisa che secondo la giurisprudenza costante e consolidata il fatto che
      il segno o la combinazione di cui si chiede la registrazione non sia di uso comune non
      induce necessariamente a concludere che sia intrinsecamente distintivo in relazione ai
      prodotti in questione. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi
      dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in
      commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione,
      il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di
      prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». (enfasi aggiunta)
      Alla luce di quanto sopra, quand’anche l’Ufficio non fosse stato in grado di dimostrare che
      esistono sentieri pavimentati e che pertanto il segno descrive una caratteristica dei prodotti
      (quella di poter essere usati per pavimentare sentieri), il segno sarebbe comunque
      descrittivo di una caratteristica dei prodotti poiché la pavimentazione di sentieri non è una
      circostanza fuori dell’ordinario. Se a ciò si aggiunge che per facilitare il passaggio a piedi o
      in biciletta, esistono numerosi sentieri (trail[s]) pavimentati, non si può che concludere che il
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      segno è descrittivo di una caratteristica dei prodotti come spiegato nella lettera di obiezione
      e nella presente decisione. Per completezza, riguardo all’omogeneità dei prodotti, si ricorda
      che è sufficiente che un impedimento alla registrazione si applichi a un’unica categoria
      omogenea di prodotti e/o servizi. Si considera categoria omogenea una serie di prodotti e/o
      servizi che presentano tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto (02/04/2009,
      T 118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Qualora lo stesso
      impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti/servizi, può essere
      utilizzata una sola motivazione generale per tutti i prodotti/servizi interessati (15/02/2007, C
      239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38). I prodotti obiettati sono infatti simili e
      complementari in alto grado per cui con riferimento ad essi si può ragionevolmente pensare
      e concludere che, nella percezione del pubblico di riferimento, essi costituiscano una
      categoria sufficientemente omogenea che permette di estendere le obiezioni sollevate
      contro tutti i prodotti della classe 19. Per questo motivo, nel caso in esame, i prodotti delle
      classe obiettata sono da considerarsi come appartenenti a categorie omogenee, ossia
      materiali per la pavimentazione.
      Ad ogni modo, anche se un determinato termine potrebbe non essere chiaramente
      descrittivo dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai
      sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, il termine potrebbe comunque essere
      oggetto di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che
      sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto
      informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine.
      Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di
      informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del
      fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T 470/09, Medi,
      EU:T:2012:369, § 23). Anche nella denegata ipotesi per cui il significato del segno stabilito
      dall’Ufficio possa non essere chiaramente descrittivo dei prodotti interessati, si può
      sicuramente considerare come elemento che fornisce soltanto informazioni sullo scopo e sul
      settore dei prodotti obiettati.
      Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
      registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». I marchi contemplati all’articolo 7,
      paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico
      interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora
      l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa»
      (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni
      comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati
      (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «il carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002, T
      360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      Come obiettato dall’Ufficio nella sua lettera d’obiezione del 09/04/2025, il pubblico di
      riferimento percepirebbe il segno ‘trail’ semplicemente come attributivo dell’informazione che
      i prodotti vengono utilizzati direttamente o a supporto della costruzione di sentieri/strade.
      Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
      dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione riguardo la natura e lo scopo
      dei prodotti.
      Infatti, nel caso in esame, contrariamente a quanto sostiene il richiedente, non vi è nulla nel
      segno ‘trail’, al di là dell’ovvio significato sopraindicato e in relazione ai prodotti in questione,
      che possa consentire al pubblico di riferimento di memorizzare il segno facilmente e
      immediatamente come marchio distintivo in relazione ai prodotti per i quali si richiede la
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      protezione. Infatti, non vi è alcun elemento o caratteristica del segno contestato che possa
      innescare un processo cognitivo nella mente del pubblico di riferimento o che richieda da
      parte sua uno sforzo interpretativo per costituire qualcosa di più di un’indicazione delle
      caratteristiche dei prodotti (decisione della Commissione di ricorso R 2076/2022 4, LET
      INNOVATION MOVE YOU, § 39).
      Pertanto, l’Ufficio ritiene che proprio tenendo conto di tale significato, il segno in questione
      non possa essere considerato allusivo, vago e/o ambiguo dal momento che consiste in una
      espressione comprensibile da parte del pubblico di riferimento. Infatti, come sopra stabilito e
      contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, il marchio nel suo complesso non
      contiene elementi di intrigo concettuale o di sorpresa, né è originale e non suscita nella
      mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo o uno sforzo interpretativo. Il
      significato è chiaro e inequivocabile se applicato ai prodotti obiettati.
      L’Ufficio concorda con l’affermazione del richiedente secondo cui un grado minimo di
      distintività è sufficiente per evitare gli impedimenti assoluti alla registrazione. Tuttavia, per le
      ragioni sopra esposte, l’Ufficio ritiene che il termine ‘trail’ con un significato chiaro e concreto
      in relazione ai prodotti richiesti non possa essere considerato distintivo.
      Infatti, il possibile significato del segno richiesto non deve essere esaminato in astratto,
      bensì nel contesto della specificazione pertinente. Una domanda di marchio non deve
      essere valutata di per sé, separata dai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione,
      come se il consumatore dovesse indovinare a quali prodotti e servizi si riferisce. L’unico
      fattore decisivo è il modo in cui il segno, nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si
      richiede la protezione, influenza il pubblico di riferimento in relazione a tali prodotti e servizi
      (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P,
      Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH,
      EU:T:2010:81, § 26).
      Ne consegue che la valutazione del marchio deve essere effettuata nel contesto dei prodotti
      e servizi per i quali si richiede la protezione. Pertanto, tale contesto fornisce un importante
      ausilio interpretativo in merito al modo in cui i consumatori percepiranno il marchio
      contestato. Quando il contenuto concettuale del marchio presenta elementi di imprecisione
      che risultano marginali se vengono considerati isolatamente, tali elementi vaghi o poco chiari
      possono essere ridotti al minimo o eliminati quando i consumatori si trovano di fronte al
      marchio nel contesto dei prodotti e servizi pertinenti (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala,
      § 28).
      Come già esposto sopra, nel caso di specie, il termine in questione non è né vago né
      ambiguo, bensì ha un chiaro significato legato alla natura e allo scopo dei prodotti obiettati.
      Infatti, l’Ufficio ha provveduto a indicare la relazione tra il significato del segno e tutti prodotti
      in questione e, ad ogni modo, trattandosi di prodotti simili e complementari in alto grado, con
      riferimento ad essi, si può ragionevolmente pensare e concludere che, nella percezione del
      pubblico di riferimento, essi costituiscano delle categorie sufficientemente omogenee che
      permettono di estendere l’obiezione sollevata contro tutti i prodotti obiettati.
      Di conseguenza, alla luce di tutto ciò che precede, tutte le argomentazioni difensive
      presentate dal richiedente devono essere rigettate.
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      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018951975 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 19 Grès per la costruzione; lastre non metalliche; lastre per costruzioni, non di
      metallo; lastre per pavimento flottante, non in metallo; lastricati non
      metallici; materiali da costruzione refrattari non metallici; mosaici per
      costruzione; pannelli, non metallici per la costruzione; pavimenti non
      metallici; piastrelle per costruzione non metalliche; piastrelle per pavimenti,
      non di metallo; pietra artificiale; tavole in legno per la costruzione; materiali
      da costruzione non metallici; materiali per la pavimentazione in legno;
      pavimentazione a piastrelle non metalliche; pietre da costruzione.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
      Classe 19 Angolari per coperture non metalliche; coperture non metalliche; listelli in
      legno; oggetti d’arte in pietra, in calcestruzzo o in marmo; parquets;
      rivestimenti in legno; rivestimenti per parati [costruzione] non metallici;
      rivestimenti, non metallici, per l’edilizia; statue in pietra, in calcestruzzo o in
      marmo; tasselli per parquets; coperture per tetti non metalliche; materiali da
      costruzione con qualità di insonorizzazione, non in metallo; pali non
      metallici; piastrelle per pareti, non di metallo; rivestimenti per muri
      [costruzione] non metallici; soffitti non metallici; statuette in pietra,
      calcestruzzo o in marmo; tegole non in metallo.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.