EUIPO ha respinto la domanda di registrazione del marchio figurativo “EASY KIT”, ritenendolo descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7 RMUE. Il termine è stato giudicato comprensibile come “kit facile” dai consumatori di lingua inglese. Gli elementi grafici del marchio non sono risultati sufficienti a conferirgli distintività. L’esistenza di marchi simili già registrati non è stata considerata rilevante.
Decisione sul carattere intrinseco distintivo
di una domanda di marchio dell’Unione europea
(Articolo 7 RMUE)
Alicante, 19/08/2025
*********************Padova
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ************
CASTELFRANCO VENETO (TV)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 17/02/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
- il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
kit facile - Il suddetto significato dei termini «EASY KIT», contenuto nel marchio, era supportato
dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/easy
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kit
Pagina 2 di 5 - I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come un’indicazione
dell’informazione che i prodotti delle Classi 8, 9 e 12 sono tutti elementi che fanno
parte di un kit che sarebbe semplice da usare nel caso in cui il consumatore avesse
un problema come ad esempio una gomma forata. - Pertanto, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di
informazioni su specie e qualità dei prodotti. - Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. - Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
ai prodotti per i quali si richiede la protezione. - Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 11/04/2025, che possono essere
sintetizzate come segue:
Il significato della dicitura “ ” potrebbe rimanere oscuro per una certa parte del
consumatore medio dell’UE popolazione, in particolare, che l’aggettivo “EASY” non è
percepito nel suo intrinseco significato in tutta l’UE.
- Il segno è allusivo e suggestivo e richiede uno sforzo mentale da parte del pubblico,
che deve trasformare il messaggio evocativo del segno in una valutazione razionale.- Esistono marchi nazionali e comunitari registrati per il segno EASY KIT, in particolare
il marchio registrato dell’Unione Europea No. 1439280.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere la propria obiezione.
Osservazioni generali
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni
descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione
possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti
segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come
marchi.
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(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T 106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Replica alle argomentazioni del richiedente
1.
A proposito dell’argomento secondo cui il segno non è descrittivo per una parte importante - dei consumatori dell’UE, va considerato che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una
- disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea e deve essere interpretato sulla base di
- una norma comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un
- marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, anche se
- il segno è non descrittivo per la maggior parte dei consumatori dell’UE, per essere escluso
- dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo
- in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343,
- § 57).
- Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo per i consumatori di lingua inglese all’interno
- dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
- RMUE.
- 2.
- Il possibile significato del segno richiesto non deve essere esaminato in astratto, bensì nel
- contesto della specificazione pertinente. Una domanda di marchio non deve essere valutata
- di per sé, separata dai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, come se il
- consumatore dovesse indovinare a quali prodotti e servizi si riferisce. L’unico fattore decisivo
- è il modo in cui il segno, nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la
- protezione, influenza il pubblico di riferimento in relazione a tali prodotti e servizi
- (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C 398/08 P,
- Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T 77/09, NATURE WATCH,
- EU:T:2010:81, § 26).
- Ne consegue che la valutazione del marchio deve essere effettuata nel contesto dei prodotti
- e servizi per i quali si richiede la protezione. Pertanto, tale contesto fornisce un importante
- ausilio interpretativo in merito al modo in cui i consumatori percepiranno il marchio
- contestato. Quando il contenuto concettuale del marchio presenta elementi di imprecisione
- che risultano marginali se vengono considerati isolatamente, tali elementi vaghi o poco chiari
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- possono essere ridotti al minimo o eliminati quando i consumatori si trovano di fronte al
- marchio nel contesto dei prodotti e servizi pertinenti (31/01/2018, R 1817/2017 5, Scala, §
- 28).
- 3.
- Per quanto riguarda le registrazioni nazionali elencate dal richiedente, secondo la
- giurisprudenza consolidata:
- il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che
- è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la
- cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
- conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
- europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente
- normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione
- non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
- addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello
- stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale
- decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata
- con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica
- nella quale trae origine il segno verbale controverso.
- (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
- Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalle decisioni nazionali a cui fa
- riferimento il richiedente.
- In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a
- registrazioni nazionali degli Stati membri che non hanno l’inglese come lingua e in cui il
- segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta l’UE (03/07/2003,
- T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
- Inoltre, non è possibile accertare se i casi nazionali citati dalla ricorrente siano direttamente
- comparabili con la presente domanda, in quanto nell’elenco non vi sono informazioni
- dettagliate sui marchi.
- Per quanto riguarda il marchio figurativo registrato dell’Unione Europea No. 1439280, la
- giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
- un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
- vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
- un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
- del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
- dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
- Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
- «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
- di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
- può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
- T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
- Inoltre, il caso citato dal richiedente non è direttamente confrontabile con l’attuale domanda
- in quanto è un marchio con un elemento figurativo prominente.
- Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è
- possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati
- registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.
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- Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un
- meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione
- della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
- IV. Conclusioni
- Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) c) RMUE (e
- articolo 7, paragrafo 2 RMUE la domanda di MUE n. è dichiarata descrittiva in Irlanda e
- Malta per tutti i prodotti oggetto della domanda.
- A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei
- confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi
- dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
- a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua
- della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione
- scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il
- ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720
- EUR.
- Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini
- dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e
- dell’articolo 2, paragrafo 2, REMUE.
- Esistono marchi nazionali e comunitari registrati per il segno EASY KIT, in particolare
