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  • Segno caffè ingannevole non registrabile  Alicante 11-06-2025

    Segno caffè ingannevole non registrabile Alicante 11-06-2025

    se nel segno sono presenti rimandi ingannevoli il segno non è registrabile. Nel caso di fattispecie il segno contiene la parola “cafe” e riguarda prodotti come tè e cacao. Il consumatore finale penserebbe che il segno contenente la parola “cafe” possa riguardare il caffè quando non è possibile che il tè e il cacao contengano caffè per cui è ingannevole.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 11/06/2025
    *************NOLA
    ITALIA
    Fascicolo nº: **********
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ***********NOLA
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 24/03/2025 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g),
    RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 30 Tè e cacao e loro succedanei.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Carattere ingannevole
    Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di riferimento lo
    percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Contiene
    l’elemento “Cafe”. Il consumatore di riferimento di lingua Danese o polacca attribuirebbe a
    tale elemento il significato seguente: caffè.
    La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in
    relazione a “Tè e cacao e loro succedanei; Succedanei del caffè” nella Classe 30, poiché
    trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un’obiezione sono e/o
    contengono caffè, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche.
    Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in
    merito a specie, qualità, e natura dei prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, la
    domanda di marchio dell’Unione europea n. 019144432 è respinta in parte, vale a dire per:

    Classe 30 Tè e cacao e loro succedanei.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:

    Classe 30 Caffè; Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e
    lieviti; Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Ghiaccio per raffreddare; Sale, spezie,
    aromi e condimenti; Zuccheri, dolcificanti naturali, glasse e ripieni per dolci,
    prodotti delle api e decorazioni commestibili.

  • Segno senza capacità distintiva nel campo dei prodotti farmaceutici Alicante 13-06-2025

    Il pubblico di riferimento intenderebbe il termine “Ivequine” come legato ad un prodotto che viene somministrato ai cavalli per via endovenosa. Per questo motivo l’esaminatore europeo non ravvede nel termine una capacità distintiva da altri prodotti presenti sul mercato farmaceutico.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 13/06/2025
    ************Reggio Emilia
    ITALIA
    Fascicolo nº: ************
    Vostro riferimento: ***********
    Marchio: IVEQUINE
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ************ (Reggio Emilia)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 09/01/2025 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 5 Prodotti farmaceutici per uso veterinario; Preparati e sostanze veterinarie;
    Preparati farmaceutici per animali; Medicamenti per uso veterinario; Prodotti
    veterinari; Vaccini veterinari; Antibiotici per uso veterinario; Integratori
    alimentari e preparati dietetici per animali; Disinfettanti per uso veterinario;
    Preparazioni igieniche per la profilassi veterinaria; Prodotti antinfettivi per uso
    veterinario; Alimenti dietetici per uso veterinario; Sostanze dietetiche per uso
    veterinario; Supplementi alimentari per uso veterinario; Integratori per
    foraggio per uso veterinario; Additivi medicinali per alimenti per uso
    veterinario; Grassi per uso veterinario; Integratori antibiotici per gli alimenti
    per animali; Integratori alimentari per uso veterinario; Medicazione analgesica
    per uso veterinario; Oli medicinali, diversi dagli oli essenziali, per gli animali;
    Preparati a base di cantaride per uso veterinario; Preparati batterici per uso
    veterinario; Preparati batteriologici per uso veterinario; Preparati biologici per
    uso veterinario; Preparati chimici per uso veterinario; Preparati enzimatici per
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    uso veterinario; Preparazioni a base di aminoacidi per uso veterinario;
    Stimolanti dell’alimentazione per animali; Colture per uso veterinario; Enzimi
    per uso veterinario; Cellule staminali per uso veterinario; Formulazioni
    probiotiche batteriche per uso veterinario; Colture di tessuti biologici per uso
    veterinario; Preparazioni diagnostici per uso veterinario; Terreni di coltura per
    uso veterinario; Aminoacidi per uso veterinario; Fermenti per uso medico o
    veterinario; Prodotti veterinari per il trattamento di batteri intestinali; Prodotti
    veterinari per il trattamento di parassiti intestinali.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
    si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso sia il
    consumatore medio sia il professionista del settore di riferimento di lingua inglese
    attribuirebbe dei due termini congiunti un preciso significato traducibile in italiano come;
    ‘endovenosa equina’.
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/iv
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/equine
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «IVEQUINE» semplicemente come
    un’indicazione informativa commerciale non distintiva che i prodotti sono destinati ai cavalli e
    devono essere somministrati attraverso le vene. Pertanto, il pubblico di riferimento
    tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma
    meramente come un’informazione relativa alla natura e allo scopo generale dei prodotti.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019113942 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 5 Prodotti farmaceutici per uso veterinario; Preparati e sostanze veterinarie;
    Preparati farmaceutici per animali; Medicamenti per uso veterinario; Prodotti

  • Rischio di confusione solo per il consumatore di lingua spagnola – 28-05-2025

    Rischio di confusione solo per il consumatore di lingua spagnola – 28-05-2025

    VIENTY vs VIVENTI entrambi i segni nella classe per accessori in pelle, valigie e abbigliamento. La divisione di opposizione si concentra sul consumatore di lingua spagnola per cui ritiene ci sia rischio di confusione poiché il termine Viventi nella lingua spagnola è un termine privo di significato. L’opposizione è quindi parzialmente accolta.

    OPPOSIZIONE N. B 3 195 662

    ******************************Spagna (opponente), rappresentato da **********************, Spagna (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    ********************Belgio (richiedente).

    Il 28/05/2025, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

    1. L’opposizione N. B 3 195 662 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

    Classe 18: Tutti i prodotti in questa classe.

    Classe 25: Tutti i prodotti in questa classe, eccetto parti di abbigliamento.

    1. La domanda di marchio dell’Unione europea N. 18 833 549 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.
    2. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

    MOTIVAZIONI

    In data 11/05/2023, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 833 549 ‘VIVENTI’ (marchio denominativo), ossia tutti i prodotti nelle classi 18 e 25, a seguito del rigetto parziale del marchio impugnato. L’opposizione si basa sulle registrazioni di marchio dell’Unione europea No 18 031 368 ‘VIENTY SMILE WALKING’ (marchio denominativo), N. 14 737 613 (marchio figurativo) e sulla registrazione di marchio spagnolo N. 3 724 776 ‘VIENTY’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea N. 14 737 613 (marchio figurativo).

    a) I prodotti

    I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 18: Pelle e finta pelle; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

    Classe 35: Servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso in negozio o tramite reti informatiche globali di calzature, borsette, cappelleria, articoli di pelletteria e accessori; servizi d’import-export di calzature, capi di abbigliamento, borse, cappelleria, pelletteria e accessori.

    A seguito della decisione della Divisione d’Opposizione nel procedimento B 3 195 275, oramai passata in giudicato, i prodotti contestati sono i seguenti:

    Classe 18: Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; ombrelli e ombrelloni.

    Classe 25: Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; cappelli; abbigliamento; calzature.

    In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

    I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la loro natura, la loro destinazione, il loro metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità (“criteri Canon”). È necessario altresì tener conto, oltre che dei criteri Canon, di altri fattori, segnatamente, dei canali di distribuzione, del pubblico di riferimento e dell’origine abituale dei prodotti o dei servizi (02/06/2021, T‑177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).

    Prodotti contestati in Classe 18

    Valigie; ombrelli e ombrelloni sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

    I portafogli e i contenitori portatili contestati sono simili alle valigie e/o ai bauli dell’opponente, in quanto gli stessi condividono gli stessi canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.

    I servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di prodotti specifici presentano un grado medio di somiglianza con tali prodotti specifici. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzo di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi sono simili dal momento che sono complementari e che i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui sono venduti i prodotti. Inoltre, si rivolgono allo stesso pubblico.

    Le borse contestate sono identiche alle borsette, prodotti oggetto dei servizi di vendita al dettaglio in negozio o tramite reti informatiche globali di borsette dell’opponente. Pertanto, tali prodotti sono simili ai sopraindicati servizi di vendita dell’opponente.

    Prodotti contestati in Classe 25

    Per le ragioni già menzionate, esiste un grado medio di somiglianza tra prodotti specifici e i servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso inerenti agli stessi prodotti.

    Data l’identità tra i seguenti prodotti contestati e i prodotti specifici dei servizi di vendita dell’opponente, esiste un grado medio di somiglianza tra i seguenti prodotti e servizi di vendita al dettaglio nella Classe 35:

    • I cappelli contestati e servizi di vendita al dettaglio in negozio o tramite reti informatiche globali di cappelleria dell’opponente.

    • Le calzature conteste e i servizi di vendita al dettaglio in negozio o tramite reti informatiche globali di calzature dell’opponente.

    Si rileva invece un basso grado di somiglianza tra i servizi di vendita al dettaglio relativi a prodotti specifici e altri prodotti che sono altamente simili o simili a quelli specifici, data la stretta correlazione tra loro sul mercato dal punto di vista dei consumatori. Per i consumatori è consueto che una serie di prodotti altamente simili o simili siano raggruppati e messi in vendita negli stessi negozi specializzati o negli stessi reparti di grandi magazzini o supermercati. Inoltre, essi interessano gli stessi consumatori.

    Tali condizioni si verificano tra, da un lato le calzature e la cappelleria e, dall’altro, articoli che possono essere qualificati come parti di essi. Tali prodotti condividono la stessa origine commerciale, essendo, ad esempio, normalmente prodotti dagli stessi produttori operanti nel settore della moda, e possono essere indirizzati agli stessi consumatori attraverso canali commerciali comuni. La stessa conclusione si applica anche ai capi d’abbigliamento, i quali sono normalmente esposti in vendita insieme alle calzature, condividendo con esse la stessa origine commerciale e canali distribuitivi.

    Pertanto, esiste un basso grado di somiglianza tra i seguenti prodotti contestati e servizi di vendita al dettaglio dell’opponente nella Classe 35:

    • Le parti di articoli di cappelleria contestate e i servizi di vendita al dettaglio in negozio o tramite reti informatiche globali di cappelleria dell’opponente.

    • Le parti di calzature contestate e i servizi di vendita al dettaglio in negozio o tramite reti informatiche globali di calzature dell’opponente.

    • L’abbigliamento contestato e i servizi di vendita al dettaglio in negozio o tramite reti informatiche globali di calzature dell’opponente.

    I prodotti contestati parti di abbigliamento non presentano invece sufficienti punti di contatto con i prodotti dell’opponente nella classe 18, con i prodotti oggetto dei servizi di vendita dell’opponente nella classe 35 o con i rimanenti servizi nella stessa classe.

    I prodotti dell’opponente nella classe 18 sono articoli per ripararsi dagli agenti atmosferici, pelle e finta pelle, e contenitori per il trasporto e lo stivaggio di oggetti personali, di varia misura, dai bauli ai portafogli. Tali prodotti hanno, chiaramente, una natura, scopo e metodi d’uso completamente differenti dalle parti di abbigliamento. Appare altrettanto chiaro che gli stessi non sono in un rapporto di competizione o di complementarità, mentre non sembra essere una prassi comune nel mercato la loro produzione da parte delle stesse imprese, né la loro offerta al pubblico attraverso gli stessi canali commerciali. Infine, la sola circostanza che tali prodotti possano interessare gli stessi consumatori non è sufficiente a stabilire un qualunque grado di somiglianza tra essi, stante la loro diversità in tutti i rimanenti fattori rilevanti.

    Allo stesso modo, le parti di abbigliamento non sono simili ai servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso in negozio o tramite reti informatiche globali di calzature, borsette, cappelleria, articoli di pelletteria e accessori nelle Classe 35 dell’opponente.

    Oltre ad avere natura diversa (dato che i servizi, al contrario dei prodotti, non sono tangibili), essi soddisfano necessità diverse. I servizi di vendita al dettaglio consistono nel raggruppamento e nella messa in vendita di una grande varietà di prodotti diversi, permettendo ai consumatori di soddisfare agevolmente diverse necessità di acquisto in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti. Inoltre, tali prodotti e servizi hanno diverse modalità di utilizzo e non sono né concorrenti né complementari.

    Nel caso di specie, i prodotti venduti al dettaglio/ingrosso sono dissimili ai prodotti contestati e, a maggior ragione, non sussiste similarità nemmeno con i relativi servizi di vendita.

    È infatti evidente che tali prodotti non condividano la stessa natura, metodo d’uso e scopo, e che essi non possano essere in un rapporto di complementarità, considerando che mentre i prodotti contestati sono semi lavorati destinati alla riparazione o produzione di prodotti complessi, i prodotti inerenti i servizi di vendita dell’opponente sono invece prodotti finiti, pronti all’uso da parte del consumatore finale. Inoltre, non appare essere una prassi consolidata nel mercato la produzione, da parte delle stesse imprese, di prodotti quali calzature, borsette, cappelleria, articoli di pelletteria e accessori e di parti di abbigliamento (a differenza di parte degli stessi prodotti, quali ad esempio parti di cappelleria). Allo stesso modo, non è possibile concludere che tali prodotti condividano gli stessi canali distributivi. Infine, la circostanza che tali prodotti possano interessare gli stessi consumatori non è sufficiente a stabilire un qualunque grado di somiglianza tra essi, stante la loro diversità in tutti i rimanenti fattori rilevanti.

    Per ragioni di completezza espositiva, bisogna poi notare che i servizi dell’opponente includono servizi di vendita relativi a articoli di pelletteria e accessori.

    I termini accessori e articoli di pelletteria – e, conseguentemente, i relativi servizi di vendita – sono da considerarsi poco chiari ed imprecisi, in quanto non forniscono una chiara indicazione dei beni rivendicati. Gli accessori possono avere caratteristiche o scopi diversi, possono richiedere livelli molto diversi di capacità tecniche e di know-how per essere prodotti e/o utilizzati, possono rivolgersi a consumatori diversi, essere venduti attraverso canali di distribuzione diversi e quindi riferirsi a settori di mercato diversi. Lo stesso vali per gli articoli di pelletteria, termine generico sotto il quale possono essere raggruppati prodotti assai diversi, dalle cinture, ai portafogli, ad articoli equestri quali briglie e fruste.

    I termini poco chiari e imprecisi possono essere presi in considerazione solo nel loro senso più naturale e letterale. Non possono essere interpretati come una rivendicazione di prodotti o servizi che non possono essere riconosciuti da questo significato senza ulteriori specificazioni. Di conseguenza, mentre il significato astratto del termine accessori può essere inteso nel suo senso naturale come “ciò che serve a completare qualcosa migliorandone la funzionalità o l’aspetto, senza essere strettamente necessario: accessori da bagno | elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base di veicoli, imbarcazioni ecc.: un modello ricco di accessori | nell’abbigliamento, elemento che completa gli abiti, come scarpe, cappello, guanti, borsa”, mentre quello di pelletteria come “insieme, assortimento di oggetti in pelle lavorata (borse, cinture, astucci, guanti ecc.): commerciante di pelletteria” questi significati astratti non rivelano sufficientemente la natura commerciale specifica, vale a dire quali accessori o tipi di accessori o prodotti di pelletteria rivendicati.

    Ne consegue che, confrontando i termini poco chiari e imprecisi di servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso in negozio o tramite reti informatiche globali di articoli di pelletteria e accessori dell’opponente con quello di parti di abbigliamento contestato questi non possono essere interpretati come relativi agli stessi prodotti quando tali caratteristiche o qualità non sono state espressamente identificate nella specifica e non possono essere comprese dal suo significato naturale e letterale. Pertanto, sebbene i termini possano essere paragonati e considerati come aventi la stessa natura astratta, essi non possono, sulla base delle informazioni e dei fatti insufficienti forniti dalla specifica imprecisa del marchio anteriore, essere considerati come aventi lo stesso scopo o modalità d’uso, o come complementari l’uno all’altro o in concorrenza. Inoltre, non si può ritenere che essi si rivolgano allo stesso pubblico di riferimento, condividano gli stessi canali di distribuzione o siano solitamente prodotti dalle stesse imprese. Di conseguenza, in assenza di un’ulteriore specificazione (mediante una rinuncia parziale) del termine poco chiaro e impreciso “accessori”, non si può ritenere che questi prodotti condividano fattori rilevanti sufficienti con le borse contestate per constatare una somiglianza tra di essi. Pertanto, devono essere considerati dissimili.

    Infine, contrariamente a quanto sostiene l’opponente le parti di abbigliamento contestate non sono simili ai servizi d’import-export di calzature, capi di abbigliamento, borse, cappelleria, pelletteria e accessori nella classe 35. Tali servizi hanno chiaramente nature, scopi e metodi d’uso differenti e non sono complementari o in competizione. Non è inoltre una prassi comune nel mercato la produzione di prodotti materiali e l’offerta a terzi di servizi d’importazione esportazione degli stessi prodotti, men che meno di prodotti differenti. Tali prodotti e servizi non vengono offerti attraverso gli stessi canali distribuitivi. La circostanza che essi possano interessare lo stesso pubblico di riferimento è da sola insufficiente a considerarli simili.

    Pertanto, i prodotti contestati parti di abbigliamento sono da considerarsi dissimili a tutti i prodotti e servizi dell’opponente.

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

    Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico, con l’eccezione delle parti di calzature e articoli di cappelleria i quali sono diretti sia al grande pubblico quanto alle imprese operanti nella produzione di calzature e cappelleria.

    Giova però ricordare che – come stabilito dal Tribunale – il pubblico di riferimento per la valutazione del rischio di confusione è composto da utenti che potrebbero utilizzare sia i prodotti o i servizi oggetto del marchio anteriore che il prodotto oggetto del marchio rivendicato che è stato giudicato identico o simile al marchio anteriore (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23; ricorso respinto 10/07/2009, C-416/08 P, Quartz, EU:C:2009:450).

    Pertanto, l’esame del rischio di confusione si concentrerà solamente sul grande pubblico, in quanto esso è il pubblico di utenti che normalmente utilizzato tanto le parti di calzature e articoli di cappelleria quanto i servizi di vendita al dettaglio in negozio o tramite reti informatiche globali di calzature, cappelleria, che ad essi sono stati trovati simili in basso grado.

    Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

    c) I segni

     VIVENTI

    Marchio anteriore
    Marchio impugnato

    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Come correttamente sostenuto dall’opponente, il segno impugnato ha un significato preciso per il pubblico italiano, essendo il plurale di “vivente”, ovvero “che vive, che ha vita: gli esseri viventi; un organismo vivente”. Ne consegue che, per quanto riguarda la parte del pubblico di lingua italiana, uno degli elementi presenti nei segni ha un significato chiaro e specifico che può essere colto immediatamente. Questa differenza concettuale può aiutare i consumatori in questione a distinguere più facilmente i segni.

    Tuttavia, questa parola è priva di significato in alcuni idiomi, per esempio lo Spagnolo. Pertanto, la Divisione di Opposizione ritiene opportuno concentrare il confronto dei segni su tale parte del pubblico, ovvero quello di lingua spagnola

    Gli elementi verbali dei segni “VIENTY” (marchio anteriore) e “VIVENTI” (segno impugnato) sono privi di significato e normalmente distintivi per il pubblico di riferimento.

    La veste grafica del marchio anteriore, ovvero il suo carattere tipografico e la distanziazione delle sue lettere, non distoglie l’attenzione del consumatore dall’elemento verbale rappresentato e non appare, inoltre, particolarmente complessa o originale. Pertanto, essa è priva di capacità distintiva.

    Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nelle loro prime due lettere “VI” e nelle lettere “ENT”, sebbene quest’ultime compaiano in una posizione leggermente differente nei segni a confronto. Tuttavia, essi differiscono nella terza lettera “V” del segno contestato e nelle loro ultime lettere, “Y” (marchio anteriore) e “I” (segno contestato). Queste ultime presentano però una certa somiglianza grafica e saranno pronunciate identicamente. I segni differiscono inoltre nella veste grafica del marchio anteriore, la quale è però priva di capacità distintiva.

    I segni hanno una lunghezza simile e condividono un numero significativo di lettere, le quali occupano la stessa posizione o posizioni leggermente differenti.

    La presenza della lettera aggiuntiva ‘V’ nel segno impugnato, la caratterizzazione grafica non-distintiva del marchio anteriore la differenza nell’ultima lettera dei segni non riescono a compensare tali similitudini, le quali hanno un impatto preponderante nell’impressione visiva trasmessa dai segni.

    Allo stesso modo, la presenza di una sola lettera differenziante nel segno impugnato, sebbene produca una lieve differenza nel ritmo tra i segni, non compensa pienamente le somiglianze derivanti dalla presenza di numerose lettere in comune.

    Pertanto, i segni sono simili in misura superiore alla media.

    Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

    I prodotti e servizi sono in parte identici e in parte simili in varie misure. Essi sono destinati al grande pubblico, il cui grado d’attenzione è medio. Il marchio anteriore ha un grado normale di carattere distintivo. I segni sono visivamente e foneticamente simili in misura superiore alla media, mentre non è possibile una comparazione concettuale tra gli stessi.

    Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Vista le sopracitate somiglianze tra i segni, e il grado d’attenzione prestato dal pubblico di riferimento, non è possibile escludere che nell’affidarsi al ricordo imperfetto che conserva dei segni il pubblico di riferimento possa confonderli durante le relative transazioni commerciali.

    A tale conclusione non osta la circostanza che alcuni dei prodotti e servizi comparati siano stati rilevati essere simili in un grado basso. Ed infatti, in ossequio al sopracitato principio d’interdipendenza, deve ritenersi che le somiglianze visive e fonetiche tra i segni compensino il minor grado di similarità tra i prodotti e servizi in questione.

    Considerato quanto precede, la divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua spagnola e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente. Come già segnalato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione per parte del pubblico rilevante nell’Unione europea è sufficiente per il rigetto della domanda impugnata.

    Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili in varie misure a quelli del marchio anteriore.

    I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

    Bisogna a tal fine fare presente che l’opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, una precedente decisione emessa dall’Ufficio (decisione del 17/01/2024, nel procedimento B 3 160 644). Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.

    Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell’EUIPO (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

    Inoltre, la decisione richiamata riguarda la comparazione di prodotti e servizi diversi da quelli del presente procedimento, ovvero la comparazione tra articoli d’abbigliamento e calzature. Pertanto, essa è irrilevante ai fini della soluzione della presente controversia.

    L’opponente ha basato l’opposizione anche sulla registrazione di marchio dell’Unione europea N. 18 031 368 ‘VIENTY SMILE WALKING’ e sulla registrazione di marchio spagnolo n. 3 724 776 ‘VIENTY’ (entrambi marchi denominativi).

    Queste registrazioni rivendicano gli stessi prodotti:

    Classe 25: Calzature [tranne le calzature ortopediche].

    Come già segnalato nella sezione b) della presente decisione, seppure nel diverso contesto della comparazione di servizi di vendita con prodotti specifici, le calzature non presentano sufficientemente punti di contatto con le parti di abbigliamento. Giova infatti ripetere che questi prodotti non condividono la stessa natura, metodo d’uso o scopo e che non sono in un rapporto di concorrenza o complementarità. Non è una prassi consolidata nel mercato la loro produzione da parte delle stesse imprese o la loro offerta presso gli stessi canali distribuitivi, mentre la circostanza che essi possano essere diretti allo stesso pubblico non è sufficiente a renderli simili.

    Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l’opposizione è già stata respinta. Pertanto, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.

    Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

    Divisione d’Opposizione

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Marchio non distintivo nel campo alimentare – Alicante 06-08-2025

    Marchio non distintivo nel campo alimentare – Alicante 06-08-2025

    Assaggia verrebbe inteso dal consumatore, ad avviso dell’esaminatore, come esortazione a provare un determinato prodotto alimentare. Il segno non distingue il prodotto da quello di altri proposti sul mercato.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 6/8/2025
    ************Bari
    ITALIA
    Fascicolo nº: **********
    Vostro riferimento: ************
    Marchio: ASSAGGIA
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: *************
    ************** Roma (RM)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 11/11/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 29 Uova; carne e prodotti a base di carne; burro; yogurt; latticini; prodotti
    caseari e loro succedanei; salumi; prosciutti; salame; formaggi; formaggi
    stagionati; formaggio fresco; formaggio lavorato; formaggio tipo ricotta;
    formaggi cremosi; pesce; pesce conservato; olive conservate; olive [pronte];
    Oli e grassi commestibili; oli aromatizzati; olio di oliva; olio extravergine di
    oliva; olio di oliva ad uso alimentare; pomodori pelati; pomodori in scatola;
    passato di pomodoro; concentrato di pomodoro; estratti di pomodoro; patate
    trattate; patate fritte; sottaceti; ortaggi in conserva [sott’olio]; verdura cotta;
    ortaggi preparati; frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati;
    legumi cotti; frutta tagliata; frutta congelata; frutta secca; gelatine,
    marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili.
    Classe 30 Caffè; tè; cacao; succedanei del caffè; riso; pane; pane tostato; pane
    integrale; panini; sandwiches; lievito; paste alimentari; pasta fresca; pasta
    secca; pasta ripiena; maccheroni; spaghetti; tagliatelle; piatti a base di
    pasta; farine alimentari; farina di cereali; farina commestibile; preparati fatti
    di cereali; preparati per prodotti da forno; prodotti da forno; biscotti;
    biscottini; biscotti salati; crackers; grissini; focacce; crostini; preparati per
    basi per pizze; impasto per pizza; pasta sfoglia; pizze; salse; salsa di
    pomodoro; sughi per pasta; preparati per sughi; condimenti; spezie; erbe
    (conservate); sale; aceto; confetteria; pasticceria fresca; dolci pronti
    [pasticceria]; torte; dolci; soufflé (dolci); Gelati, yogurt gelato e sorbetti;
    zucchero, miele, melassa; cioccolato.
    Classe 32 Acque; succhi di frutta; succhi di verdura; succhi vegetali [bevande]; frullati
    [bevande a base di frutta o di ortaggi misti]; birre; aperitivi analcolici;
    cocktails analcolici; bevande analcoliche; preparati per fare bevande
    analcoliche; essenze non alcoliche per la preparazione di bevande;
    bevande energetiche; bevande proteiche; sorbetti [bevande].
    Classe 33 Vino; vino rosso; vino bianco; vino brulé; vino d’uva; aperitivi a base di vino;
    bevande a base di vino; cocktail a base di vino già pronti; vini irrobustiti; vini
    rosati; vini spumanti; vini dolci; vini fermi; vini bianchi spumanti; vini rossi
    spumanti; vini di frutta; vini da dessert; vini per aperitivi; vini da tavola; vini
    da cucina; Vini spumanti a fermentazione naturale; liquori; liquori fermentati;
    amari [liquori]; alcolici distillati; bevande distillate; bevande alcoliche
    (escluse le birre); preparati alcolici per fare bevande.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, che attribuirebbe al
    segno il significato seguente: gusta un cibo o una bevanda tanto da sentirne e
    giudicarne il sapore ecc.

    Il suddetto significato del termine «ASSAGGIA» (seconda persona singolare
    dell’imperativo del verbo ‘assaggiare’), di cui il marchio è composto, è supportato dai
    seguenti riferimenti di dizionario: https://www.treccani.it/vocabolario/assaggiare/ . Il
    contenuto rilevante di questo link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.

    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «ASSAGGIA» semplicemente come
    una dicitura promozionale, la cui funzione è di invitare il consumatore a provare,
    gustare i prodotti alimentari forniti da richiedente, ad esempio per valutarne la bontà,
    la qualità, il sapore rispetto ad altri dello stesso tipo. Il pubblico di riferimento non
    distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine commerciale. Non
    vedrebbe altro che un’informazione promozionale che serve meramente a invitare il
    consumatore a svolgere una ben determinata azione, come più sopra indicato.

    Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
    7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/12/2024 che possono essere sintetizzate come segue:

    Il marchio è distintivo perché non descrittivo. Il termine non descrive in prodotto,
    bensì un’azione, ovvero il gesto di assaporare o provare un cibo. Il segno non è
    descrittivo di un prodotto alimentare specifico e non ne identifica alcuno. Il verbo
    ‘assaggiare’ ha una forte connotazione emotiva legata al piacere del cibo e alla
    scoperta di nuovi sapori, evoca sensazioni positive e pertanto rimane ben impresso
    nella mente dei consumatori.

    Il marchio non è rivolto a persone che conoscano necessariamente la lingua italiana.
    Il significato della parola ‘ASSAGGIA’ non verrebbe compreso in altri territori
    dell’Unione europea dove non si parla italiano.

    Il richiedente trasmette un elenco di marchi ammessi a registrazione dall’EUIPO, a
    suo parere marchi suggestivi che evocano, ma non descrivono, le caratteristiche dei
    prodotti.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    In primo luogo, l’Ufficio fa notare di aver basato la notifica di motivi di rifiuto sull’assenza di
    distintività del segno e non sulla descrittività dello stesso. Pertanto, i riferimenti del
    richiedente alla mancanza di descrittività del segno sono irrilevanti nel caso di specie e non
    saranno presi in considerazione. Ad ogni buon conto, occorre ricordare che sebbene i segni
    con significato descrittivo sono, inoltre, privi di carattere distintivo, ciò non significa, al
    contrario, che un segno non descrittivo possieda di per sé carattere distintivo.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
    quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
    o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
    utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
    come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi

    di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

    Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie

    di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del

    pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e

    che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di

    marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,

    § 38).

    È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico

    interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della

    categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,

    EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

    Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio

    commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,

    paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno

    strumento d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati,

    affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi

    del titolare del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01,

    Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,

    EU:T:2003:183, § 21).

    Nella sua comunicazione, l’Ufficio ha indicato in modo esaustivo il significato del termine

    «ASSAGGIA» in italiano. Si tratta di un verbo all’imperativo, dal significato chiaro e

    inequivoco, ovvero “gusta un cibo o una bevanda tanto da sentirne e giudicarne il sapore

    ecc.”. Si tratta di un costrutto grammaticalmente corretto e pertanto non percepito come

    inusuale dal consumatore di riferimento italiano.

    L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato che le verrebbe

    possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza

    necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di un

    vocabolo del tutto corrente e comprensibile al grande pubblico.

    Pertanto, se applicato a bevande di diverso tipo e a prodotti alimentari come quelli richiesti, il

    segno «ASSAGGIA» non farebbe altro che trasmettere al consumatore interessato di lingua

    italiana un invito a provare, gustare i prodotti alimentari forniti da richiedente, ad esempio per

    valutarne la bontà, la qualità, il sapore rispetto ad altri dello stesso tipo. Parafrasando quanto

    indicato dal richiedente, «ASSAGGIA» può evocare sensazioni positive nel consumatore, lo

    può spingere a scoprire nuovi sapori mediante il cibo o le bevande del richiedente,

    sottolineando una connotazione emotiva legata al piacere del cibo, ma non sarà in grado di

    identificare l’origine commerciale dei prodotti che designa e, di conseguenza, non è in grado

    di assolvere la funzione essenziale del marchio. Il consumatore cercherà altrove

    nell’etichetta o confezione dei prodotti il marchio che li contraddistingue.

    In relazione ai prodotti obiettati, pertanto, il segno sarà senza dubbio interpretato dal

    consumatore di riferimento come un claim commerciale, anziché come un indicatore

    dell’origine commerciale del prodotto.

    L’Ufficio è dell’avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi

    promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali diciture

    come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione.

    Per i motivi sopra esposti il segno in esame è, prima facie, privo di carattere distintivo. Ad

    avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere

    scere nel segno in
    Pagina 5 di 6
    questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale
    unicamente qualora fosse “educato” a farlo attraverso un lungo processo di
    “familiarizzazione” con il prodotto. Tuttavia, la richiedente non ha trasmesso prova alcuna al
    riguardo.
    A proposito dell’argomento secondo cui il segno non è non distintivo per la maggior parte dei
    consumatori dell’UE, va considerato che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione
    ai sensi del diritto dell’Unione europea e deve essere interpretato sulla base di una norma
    comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se
    esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, anche se il segno è
    distintivo per la maggior parte dei consumatori dell’UE, per essere escluso dalla
    registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una
    qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
    Pertanto, il fatto che il segno sia non distintivo per i consumatori di lingua italiana all’interno
    dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    RMUE.
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
    giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    in quanto nessuno contiene il termine ‘ASSAGGIA’.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019097896 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Riapertura dei voucher per brevetti nazionali e europei e varietà vegetali comunitarie

    Sono stati riaperti dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale il Voucher 3 (brevetti nazionali e brevetti europei) ed il Voucher 4 (varietà vegetali comunitarie).
    Per il Voucher 2 (marchi e disegni/modelli nazionali, europei e internazionali), tuttora aperto, non si prevedono al momento chiusure anticipate rispetto alla scadenza indicata nel bando, che è il 5 dicembre 2025.

    Si tratta del Fondo per le PMI «Ideas Powered for business», un regime di sovvenzioni concepito per aiutare le piccole e medie imprese (PMI) dell’UE a proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale (PI) e, più precisamente a condurre le seguenti attività: deposito di marchi, brevetti nazionali ed europei, disegni, modelli, varietà vegetali comunitari e ricerche di anteriorità.

    Sono stati stabiliti dei importi massimi per ogni tipologia di voucher:

    per Voucher Marchi, Disegni e Modelli il limite è 700 €

    per Voucher Brevetti nazionali e ricerche di anteriorità il limite è 1000 €

    per Voucher Brevetti europei il limite è 2500 €

    per Voucher Varietà vegetali comunitarie il limite è 1500 €

    Le domande di voucher vanno presentate online al seguente indirizzo: https://www.euipo.europa.eu/it/sme-corner/sme-fund/2025/how-to-apply

  • Registrare un marchio nel settore ortofrutticolo – Alicante 31-05-2025

    Registrare un marchio nel settore ortofrutticolo – Alicante 31-05-2025

    Si tratta di un nome che non distingue a livello commerciale l’azienda che produce i prodotti oggetto di rivendicazione per cui ortaggi e frutta. “Ortoverde” rimanda ad una generica informazione che i prodotti sono coltivati con metodo naturale ed ecologico.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 31/05/2025
    ************ Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: ***********
    Vostro riferimento: *********
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ************
    ************** (LO)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 13/03/2025 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 29 Broccoli; Cavoli rapa sottaceto; Cavolo trattato; Carote; Carote pelate; Patate
    sbucciate; Patate chip; Patate conservate; Patate trattate; Peperoni preparati;
    Ortaggi surgelati; Ortaggi preparati; Ortaggi in conserva; Ortaggi in conserva
    [sott’olio]; Insalate pronte; Legumi in conserva.
    Classe 31 Cavoli cinesi freschi; Cavoli rapa freschi; Cavolo fresco; Cavolo crudo; Carote
    (fresche); Patate; Patate fresche; Peperoni freschi; Zucchine fresche; Ortaggi
    freschi; Micro-ortaggi freschi; Ortaggi freschi da insalata; Insalata viva;
    Insalate verdi fresche; Legumi freschi; Insalate fresche in busta.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
      un luogo dove la coltivazione di ortaggi e frutta avviene seguendo le regole
      dell’agricoltura ecologica.
    • Il suddetto significato del termine «ORTOVERDE», contenuto nel marchio, era
      supportato da riferimenti di dizionario estratti in data 13/03/2025 come segue:
      o https://www.treccani.it/vocabolario/orto1/
      o https://www.treccani.it/vocabolario/verde_res-b3a1bcb8-e962-11eb-94e0-
      00271042e8d9/
      Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «ORTOVERDE» semplicemente
      come un’indicazione non distintiva che i prodotti obiettati, ovvero diversi tipi di
      verdure e ortaggi freschi, trattati, conservati, preparati, ecc. provengono da un luogo
      dove la coltivazione di ortaggi avviene seguendo le regole dell’agricoltura ecologica
      che utilizza metodi ecologici e biologici per preservare la fertilità del suolo, la
      biodiversità e la salute dei consumatori. Pertanto, il pubblico di riferimento
      tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma
      meramente come un’informazione relativa alla natura dei prodotti, quali provenienti
    • -appunto- da un orto ecologico.
    • Benché il segno contenga determinati elementi figurativi, ossia un cerchio grigio,
      parzialmente oscurato, e posizionato a sinistra della parola “Ortoverde”, la
      stilizzazione grafica della parola “Ortoverde” scritta con un carattere tipografico
      semplice, arrotondato e in minuscolo, e due piccole virgolette che sono posizionate
      alla fine della parola “Ortoverde”, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali
      elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo
      insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di
      adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede
      la protezione.
    • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni

      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 19 151 472 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
  • Registrare un marchio per accessori per autoveicoli, occorre distinguersi – Alicante 15-05-2025

    Registrare un marchio per accessori per autoveicoli, occorre distinguersi – Alicante 15-05-2025

    Il consumatore finale intenderebbe Fast Fit come un parafango per veicoli che può essere
    installato in modo rapido, per questo motivo ad avviso dell’esaminatore è un segno descrittivo che non distingue il prodotto oggetto del marchio dallo stesso prodotto di altre aziende presenti sul mercato.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 15/05/2025
    *************** Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio: FAST FIT
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ************

    Altamura
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 07/03/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 12 Alette parafango per veicoli; Parafango per cicli; Ganci per parafanghi;
    Supporti per parafanghi; Parafanghi per veicoli; Parafanghi per camion;
    Paraspruzzi per veicoli; Antispruzzo [parafanghi] per veicoli; Estensioni di
    parafanghi per veicoli terrestri; Cerchi di sicurezza in gomma per parafanghi
    di automobili; Cerchi di sicurezza in gomma per parafanghi di camion;
    Supporti per parafanghi, ovvero parti strutturali per veicoli; Parafanghi per
    automobili; Supporti per attacchi da traino; Attacchi di rimorchi per veicoli;
    Ganci [attacchi di rimorchi] per veicoli; Supporti per veicoli; Veicoli.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
      consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
      i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
      inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: adattare/installare veloce.
    • Il suddetto significato dei termini «FAST FIT», di cui il marchio è composto, è
      supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fast
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fit
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i prodotti obiettati nella classe 12 – quali ad esempio, parafanghi per veicoli;
      antispruzzo [parafanghi] per veicoli; cerchi di sicurezza in gomma per parafanghi di
      automobili; cerchi di sicurezza in gomma per parafanghi di camion – possono essere
      installati in modo rapido.
    • Per quanto riguarda i veicoli in classe 12, i consumatori potrebbero percepire il segno
      come un’indicazione di veicoli progettati per una manutenzione rapida o per l’installazione veloce di componenti. Pertanto, il segno descrive qualità e
    • destinazione dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
      di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
      di altre imprese.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
      Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
      un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
      Pagina 3 di 3
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019135910 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • Registrare un marchio nel settore elettrico Alicante 07/05/2025

    il consumatore che si approccia ai prodotti del settore elettrico potrebbe pensare che i prodotti che ha visto abbiano cariche elettriche opposte poichè da qui “polarità”. Per questo motivo il termine oggetto di esame non è distintivo e può proseguire l’iter di registrazione relativamente alle classi che non sono attinenti ai prodotti del settore elettrico.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 07/05/2025
    *********** NAPOLI
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ************
    Milano
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 02/12/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    L’obiezione è stata sollevata per i prodotti e servizi delle classi 9 e 42 che erano:

    Classe 9 Apparecchi, strumenti e cavi per l’elettricità; Contenuti scaricabili e registrati;
    Dispositivi di misura, rilevamento, sorveglianza e controllo; Dispositivi di
    navigazione, guida, tracciamento, segnaletica e cartografia; Dispositivi di
    salvataggio, sicurezza, protezione e segnalazione; Dispositivi ottici,
    miglioratori e correttori di immagini; Dispositivi scientifici e da laboratorio per
    terapie con uso di elettricità; Equipaggiamento per sommozzatori; Magneti,
    magnetizzatori e demagnetizzatori; Strumenti, indicatori e regolatori per
    misurare, rilevare e monitorare; Tecnologie dell’informazione e dispositivi
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 7
    audiovisivi, multimediali e fotografici; Software; Software applicativo.
    Classe 42 Collaudi, certificazioni e controllo di qualità; Servizi di progettazione; Servizi
    di scienza e tecnologia; Servizi informatici; Progettazione e sviluppo di
    software; Sviluppo di software; Consulenza in materia di software;
    Consulenza in materia di progettazione di software per computer.

    Dopo le modifiche dovute all’istanza di limitazione del richiedente in data 03/02/2025, con
    comunicazione del 04/02/2025 l’Ufficio ha confermato che i prodotti e servizi rimanenti sono i
    seguenti:
    Classe 9 Software per cloud computing; Software applicativi per servizi di cloud

    Classe 42 Sviluppo di software; Consulenza in materia di software; Consulenza in
    materia di progettazione di software per computer; Servizi di fornitori di
    cloud hosting; Fornitura di sistemi informatici virtuali tramite cloud
    computing; Consulenza in materia di reti ed applicazioni di cloud
    computing; Programmazione di software operativo per accesso ed utilizzo
    di una rete di cloud computing; Progettazione e sviluppo di software
    operativi per accesso e utilizzo di una rete di cloud computing.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua inglese, incluso un professionista del settore elettrico
      e informatico, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione,
      attribuirebbe al segno il significato di ‘polarità’. Ciò è stato supportato da riferimenti di
      dizionario (informazioni estratte da Collins English dictionary online in data
      02/12/2024 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/polarity, Il
      contenuto rilevante di questo link è stato riprodotto nella lettera di obiezione).
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che alcuni prodotti, in particolare quelli elettrici o quelli che coinvolgono direttamente
      l’energia elettrica, presentano in punti diversi proprietà fisiche opposte, quali la carica
      elettrica, come ad esempio apparecchi, strumenti e cavi elettrici dotati di polarità
      elettrica; oppure che altri prodotti presentano simili proprietà magnetiche, come ad
      esempio magneti, magnetizzatori e demagnetizzatori, oppure che i prodotti servono
      per verificare o intervenire in vari modi in detta polarità. Il segno descrive che altri tra
      i prodotti rivendicati servono per il rilevamento, misurazione, controllo,
      rintracciamento, ecc., della polarità dei o nei corpi, e che altri ancora sono dotati di
      polarità elettrica o magnetica, oppure possono trasferirla, applicarla, o utilizzarla in
      vari modi e per fini diversi, come dispositivi di salvataggio o da laboratorio per terapie
      con uso di elettricità. Inoltre, rispetto a prodotti come tecnologie dell’informazione e
      software, il segno indica strumenti informatici, applicazioni, ecc., che si usano in
      Pagina 3

    relazione alla polarità di corpi o sistemi, ad esempio per effettuare test di polarità
    energetica o magnetica. Riguardo la Classe 42 il segno indica che i servizi sono
    prestati rispetto a prodotti con quella condizione di un corpo o sistema con proprietà
    fisiche opposte in punti diversi (come poli magnetici o carica elettrica) oppure rispetto
    a quella condizione di polarità, ad esempio per il loro collaudo, certificazione, verifica,
    ecc., oppure che servizi quali la progettazione, sviluppo e consulenza di software si
    riferiscono a programmi o insieme di programmi impiegati su un sistema di
    elaborazione che sono relativi alla polarità dei corpi o di sistemi di corpi. Pertanto,
    nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da una grafia semplice e comune, il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su
    tipo o natura, funzione o destinazione, o altre caratteristiche come l’oggetto o il
    contenuto dei prodotti, e come funzione o destinazione e oggetto o contenuto dei
    servizi. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo.

  • Segno meramente elogiativo non registrabile – Alicante 21-05-2025

    Segno meramente elogiativo non registrabile – Alicante 21-05-2025

    Ad avviso dell’esaminatore il consumatore percepirebbe il segno “dal 1893 Carpaccio” semplicemente come informazione meramente elogiativa che i prodotti nella classe 29 sono carne cruda tagliata a fettine e condita che il produttore produce dal 1893, e che, quindi, ha un’elevata qualità per cui il segno non ha carattere distintivo nonostante la presenza della parte grafica.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 21/05/2025
    ************ Bari
    ITALIA
    Fascicolo nº: ***********
    Vostro riferimento: **********
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: *************
    ************
    I-00197 ROMA (RM)

    I. Sintesi dei fatti
    In data 17/01/2025 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 29 Prodotti a base di carne lavorata; carne e prodotti a base di carne; carne
    bovina a fette; prodotti di salumeria; affettati; salumi; prosciutti; salame.
    Classe 35 Promozione delle vendite per i terzi; fornitura su mercato online di beni e
    servizi per acquirenti e venditori; promozione di prodotti e servizi per conto
    terzi tramite una rete informatica globale; servizi di vendita al dettaglio di
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
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    Pagina 2 di 6
    prodotti alimentari; vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti
    alimentari; vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti
    alimentari.
    Classe 43 Servizi di catering; servizi di fast food; ristoranti fast-food; servizi da asporto;
    servizi di cibi per asporto; servizi di ristorazione; servizi di ospitalità
    [ristorazione]; servizi di bar-caffè; servizi di snack-bars; servizi di barristoranti; servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici;
    somministrazione di cibi a ospiti; preparazione di cibi; servizi per la
    preparazione di alimenti.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
      i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
      caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
      seguente: pietanza di carne cruda tagliata a fettine condita con olio, limone e
      parmigiano, dal 1893.
    • Il suddetto significato dei termini «DAL» e «CARPACCIO», contenuti i nel marchio, è
    • supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    • https://dizionario.internazionale.it/parola/dal
    • https://dizionario.internazionale.it/parola/carpaccio
    • Per quanto concerne il numero ‘1893’, preceduto dalla preposizione ‘dal’, esso sarà
      chiaramente percepito come una data dal consumatore di riferimento.
      Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
      attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti nella classe 29 sono carne
      cruda tagliata a fettine e condita che il produttore produce dal 1893, e che, pertanto,
      possiede un’elevata qualità, dovuta alla lunga esperienza del produttore nel settore. Per
      quanto concerne i servizi delle classi 35 e 43, si tratta sostanzialmente di servizi di vendita e
      ristorazione specializzati in carpaccio e offerti da specialisti nel settore da lunga data. Il
      pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine
      commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare
      aspetti positivi dei prodotti e servizi, ossia che essi sono di buona qualità dal momento che
      vengono prodotti e/o forniti da molto tempo.
    • Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati e figurativi, costituiti
      sostanzialmente da una scritta bianca perfettamente leggibile su uno sfondo
      rettangolare rosso, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono
      così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla
      nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla
      sua funzione essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
      protezione.
      Pagina 3 di 6
    • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/03/2025, che possono essere
      sintetizzate come segue:
    • Il richiedente ritiene che l’elemento ‘dal 1893’ non possa esser considerato come un
      giudizio sulla qualità bensì come riferimento alla lunga tradizione di un’attività
      commerciale specifica – un ristorante in Via Veneto, Roma- e consolidata nel tempo.
    • Il segno non è automaticamente associabile ai servizi in classe 35 e 43 come
      indicazioni di ristoranti specializzati in carpaccio anche perché il termine ‘Carpaccio’
      può essere interpretato semplicemente come un cognome, facendo riferimento al
      pittore rinascimentale veneziano Vittore Carpaccio, celebre per l’uso di tonalità rosse
      particolarmente vivide nelle sue opere. Ad ogni modo, il pubblico dell’Unione
      Europea non è necessariamente familiare con l’italiano e pertanto l’espressione ‘Dal
      1893 Carpaccio’ non è descrittiva di alcuna caratteristica dei prodotti e servizi in
      questione.
    • Il richiedente ritiene che pertanto la combinazione degli elementi verbali – così come
      sopra interpretati – e gli elementi figurativi – in particolare le dimensioni delle lettere
      ‘C’ e ‘O’, rispettivamente lettera iniziale e finale di ‘carpaccio’ siano in grado di
      conferire al segno un certo grado di distintività.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      In generale, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
      registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
      la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
      l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    • soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    • Pagina 4 di 6
    • lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    • T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    • Preliminarmente, nella misura in cui il richiedente sottolinea che il segno non ha «alcun
    • significato descrittivo», l’Ufficio osserva che l’obiezione ufficiale si basa non sull’articolo 7,
    • paragrafo 1, lettera c), bensì sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, a causa della
    • mancanza di carattere distintivo. In altri termini, un segno non può essere considerato
    • distintivo per il solo fatto di non essere descrittivo (30/04/2003, T-707/13 e T-709/13, BE
    • HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44;
    • 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22). Infatti, il semplice fatto che un segno
    • non sia descrittivo non conferisce automaticamente carattere distintivo al segno
    • (30/04/2003, T-707/13 e T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99,
    • Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
    • Ad ogni modo, riguardo alle osservazioni del richiedente, si fa notare che innanzitutto il
    • pubblico di riferimento è quello di lingua italiana e pertanto la dicitura in questione ‘Dal 1893
    • Carpaccio’, trattandosi di vocaboli del tutto correnti e congiuntamente alla presenza di una
    • data (1983) danno origine ad un sintagma indicante una specifica pietanza di carne
    • prodotta, lavorata e servita da specialisti del settore da molto tempo. Proprio tale indicazione
    • temporale, contrariamente a quanto sostiene il richiedente, è usata nel mercato proprio per
    • trasmettere un’idea di competenza e qualità, data dalla tradizione e dalla presenza nel
    • mercato nel tempo.
    • Nonostante sia vero che il termine ‘Carpaccio’ possa essere riferito anche al pittore italiano
    • rinascimentale, l’Ufficio ritiene che all’espressione presa nel suo complesso si possa
    • attribuire una sola interpretazione, di primo acchito e spontaneamente, ossia quella data
    • dall’Ufficio nella prima lettera d’obiezione e sopra riportata. A conferma di ciò, si evidenzia
    • che la data ‘dal 1893’ chiaramente non può far riferimento ad un pittore del 1400, ed è quindi
    • palese che il pubblico di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione non può
    • non attribuire agli elementi verbali il medesimo significato dell’Ufficio. Tale accezione, infatti,
    • non comporta né alcun particolare sforzo interpretativo né la necessità di intraprendere
    • complicati processi mentali e contrariamente a quanto sostiene il richiedente, è associabile
    • nel suo complesso anche ai servizi delle classi 35 e 43, dal momento che il richiedente
    • stesso rivela che l’attività svolta è riferita ad un ristorante, dove dunque vengono in concreto
    • svolte attività di vendita e ristorazione. Ulteriormente, si sottolinea che il semplice fatto che
    • un segno sia stato utilizzato sul mercato – come riferito dal richiedente – non dice nulla sul
    • suo carattere distintivo intrinseco o su come sarà percepito e compreso dai consumatori
    • effettivi.
    • Ciò premesso l’Ufficio ha affermato che il segno verrebbe percepito come un’indicazione
    • promozionale e, pertanto, per assodare la mancanza di carattere distintivo, è sufficiente
    • rilevare che il contenuto semantico del segno in questione indichi al consumatore una
    • caratteristica del valore commerciale del prodotto o del servizio che, senza essere precisa,
    • procede da un’informazione di carattere promozionale o pubblicitario che il pubblico
    • pertinente percepirà in primo luogo in quanto tale piuttosto che come un’indicazione
    • dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi (30/06/2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld,
    • EU:T:2004:198, § 31; 02/06/2016, T 654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
    • Nel caso in esame, non vi è nulla nel segno al di là dell’ovvio significato elogiativo di
    • promozione dei prodotti e servizi in questione, che possa consentire al pubblico di
    • riferimento di memorizzare il segno facilmente e immediatamente come marchio distintivo in
    • relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Infatti, contrariamente a
    • quanto sostiene il richiedente, non vi è alcun elemento o caratteristica del segno contestato –
    • e in questo senso, neanche l’elemento figurativo che consiste meramente da una scritta
    • bianca perfettamente leggibile su uno sfondo rettangolare rosso – che possa innescare un processo cognitivo nella mente del pubblico di riferimento o che richieda da parte sua uno
    • sforzo interpretativo per costituire qualcosa di più di un’indicazione elogiativa delle
    • caratteristiche dei prodotti (decisione della Commissione di ricorso R 2076/2022 4, LET
    • INNOVATION MOVE YOU, § 39).
    • Pertanto, l’Ufficio ribadisce che tenendo conto del significato attribuito, il segno in questione
    • non possa essere considerato allusivo, vago e/o ambiguo dal momento che consiste in una
    • espressione di senso compiuto secondo le regole della lingua italiana. Infatti, il marchio nel
    • suo complesso non contiene elementi di intrigo concettuale o di sorpresa, né è originale e
    • non suscita nella mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo o uno sforzo
    • interpretativo. Il significato è chiaro e inequivocabile se applicato ai prodotti e servizi
    • obiettati, ossia un elogio agli aspetti positivi degli stessi.
    • Ulteriormente, neppure gli elementi figurativi (stilizzazione, colori e dimensioni)
    • condurrebbero ad un esito differente. Infatti, si sottolinea nuovamente che l’elemento grafico
    • del segno non ha nulla di originale, essendo alquanto tipico nel settore considerato questo
    • tipo di font e stilizzazione – infatti, ad esempio, tali scritte sono comuni e spesso utilizzate
    • nel packaging di confezioni di prodotti alimentari e come insegne e/o etichette. Pertanto,
    • l’Ufficio considera che la veste grafica non aggiunge distintività alcuna e ne consegue che
    • quanto usato nel segno del richiedente a livello figurativo non è un espediente grafico di
    • impatto sufficiente ad alterare quanto sopra esposto.
    • Di conseguenza, alla luce di tutto ciò che precede, tutte le argomentazioni difensive
    • presentate dal richiedente devono essere rigettate.
    • IV. Conclusioni
    • Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    • paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019111918 è respinta in
    • parte, vale a dire per:
    • Classe 29 Prodotti a base di carne lavorata; carne e prodotti a base di carne; carne
    • bovina a fette; prodotti di salumeria; affettati; salumi; prosciutti; salame.
    • Classe 35 Promozione delle vendite per i terzi; fornitura su mercato online di beni e
    • servizi per acquirenti e venditori; promozione di prodotti e servizi per conto
    • terzi tramite una rete informatica globale; servizi di vendita al dettaglio di
    • prodotti alimentari; vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti
    • alimentari; vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti
    • alimentari.
    • Classe 43 Servizi di catering; servizi di fast food; ristoranti fast-food; servizi da asporto;
    • servizi di cibi per asporto; servizi di ristorazione; servizi di ospitalità
    • [ristorazione]; servizi di bar-caffè; servizi di snack-bars; servizi di barristoranti; servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici;
    • somministrazione di cibi a ospiti; preparazione di cibi; servizi per la
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    • preparazione di alimenti.
    • La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    • Classe 29 Zuppe e brodi, estratti di carne; budelli per insaccati e sue imitazioni; piatti
    • pronti cotti principalmente a base di carne di pollo; prodotti a base di carne
    • in forma di hamburger; prodotti caseari e loro succedanei; formaggi;
    • formaggi stagionati; formaggio fresco; formaggio tipo ricotta; formaggi
    • cremosi; olive conservate; olive [pronte]; Oli e grassi commestibili; oli
    • aromatizzati; olio di oliva; olio extravergine di oliva; olio di oliva ad uso
    • alimentare; pomodori pelati; pomodori in scatola; passato di pomodoro;
    • patate trattate; patate fritte; sottaceti; ortaggi in conserva [sott’olio]; verdura
    • cotta; ortaggi preparati; frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e e legumi
    • lavorati; legumi cotti; frutta tagliata; frutta congelata; frutta secca; gelatine,
    • marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili.
    • Classe 35 Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; servizi di pubblicità
    • aziendale in materia di franchising; gestione di affari commerciali;
    • amministrazione degli affari commerciali di affiliati; trascrizioni di
    • comunicazioni [Lavori d’ufficio].
    • Classe 43 Servizi di bevande per asporto; somministrazione di bevande a ospiti;
    • somministrazione di bevande alcoliche; servizi di fornitura di bevande;
    • preparazione di bevande; servizi per la preparazione di bevande.
    • Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    • decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    • all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    • presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    • deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    • tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    • pagata.
  • Registrare un marchio nel settore della formazione – Alicante 12-05-2025

    Registrare un marchio nel settore della formazione – Alicante 12-05-2025

    Viva la scuola viva per attività di didattica e formativa per l’esaminatore comunitario è meramente elogiativo per cui non distingue i servizi rivendicati da quelli usati nello stesso settore presenti sul mercato.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 12/05/2025
    ************Vicenza
    ITALIA
    Fascicolo nº: **********
    Vostro riferimento: ***********
    Marchio: VIVA LA SCUOLA VIVA
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente:
    ************** Vicenza
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 07/03/2025 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 41 Formazione; Formazione avanzata; Formazione continuativa; Formazione
    professionale; Formazione industriale; Formazione didattica; Formazione
    computerizzata; Attività di formazione; Trasmissione di formazione;
    Assistenza personale [formazione]; Educazione e formazione; Corsi di
    formazione; Formazione del personale; Formazione per insegnanti;
    Formazione e istruzione; Formazione per infermiere; Formazione per adulti;
    Formazione in gestione; Workshop di formazione; Noleggio di formazione
    registrata; Servizi di formazione professionale; Formazione professionale
    (Fornitura di -); Trasferimento di know-how [formazione]; Servizi di
    istruzione e formazione; Consulenza in materia di formazione; Corsi di
    formazione per giovani; Formazione per opportunità di impiego; Servizi di
    formazione del personale; Servizi di formazione per giovani; Corsi di
    formazione post-laurea; Informazioni in materia di formazione;
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    Realizzazione di seminari di formazione; Life coaching (formazione alla
    vita); Servizi di formazione dei dipendenti; Formazione in materia di finanza;
    Fornitura di servizi di formazione; Organizzazione di seminari di formazione;
    Fornitura di servizi di formazione online; Fornitura di formazione,
    insegnamento e lezioni; Servizi di educazione e formazione linguistica;
    Servizi di educazione e formazione professionale; Consulenza in materia di
    formazione professionale; Offerta di seminari di formazione online; Fornitura
    di corsi di formazione online; Formazione in materia di sviluppo personale;
    Formazione in materia di salute occupazionale; Servizi di divertimento,
    istruzione e formazione; Organizzazione e gestione di laboratori di
    formazione; Organizzazione e conduzione di workshop di formazione;
    Organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione];
    Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione; Servizi di formazione
    a distanza forniti online; Organizzazione di corsi di formazione e training;
    Organizzazione e conduzione di seminari di formazione; Organizzazione di
    escursioni per finalità di formazione; Servizi d’istruzione di scuola
    secondaria; Offerta di corsi d’istruzione a livello di scuola superiore;
    Istruzione mediante apprendimento a distanza a livello di scuola secondaria;
    Sviluppo di programmi internazionali di scambio per studenti;
    Organizzazione per gli studenti di corsi di istruzione; Organizzazione della
    partecipazione di studenti in attività didattiche; Corsi di lingue; Servizi relativi
    a educazione e istruzione; Attività culturali; Conduzione di attività culturali;
    Fornitura di attività culturali; Amministrazione [organizzazione] di attività
    culturali; Organizzazione e conduzione di attività culturali; Fornitura di
    informazioni su attività culturali; Organizzazione di conferenze relative ad
    attività culturali; Servizi d’informazione in materia d’attività culturali;
    Organizzazione di seminari in materia di attività culturali; Servizi di
    intrattenimento e divertimento, attività sportive e culturali; Orientamento
    professionale; Test di orientamento professionale; Servizi di orientamento
    professionale; Formazione in materia di orientamento; Consulenza in
    materia d’orientamento professionale [istruzione]; Istruzione in materia di
    orientamento per giovani; Consulenza didattica o formativa in materia di
    orientamento professionale; Corsi di formazione per giovani in preparazione
    all’orientamento professionale; Formazione computerizzata in materia di
    consulenza relativa ad orientamento professionale; Orientamento e
    coaching professionale [consulenza in materia di formazione e istruzione];
    Orientamento professionale riguardante la possibilità di evitare problemi
    correlati alla salute; Consulenza in materia di orientamento professionale
    (consulenza in materia di formazione ed istruzione); Servizi di consulenza e
    informazione in materia di orientamento professionale (consulenza in
    materia d’istruzione e formazione); Corsi scolastici di assistenza allo studio;
    Organizzazione di seminari di lavoro; Offerta di servizi per la formazione
    relativa al lavoro.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    ·Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
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    i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
    caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
    seguente: acclamazione di giubilo/plauso/approvazione per la scuola – intesa come
    ente educativo con la finalità di diffondere, attraverso un insegnamento metodico e
    collettivo, la cultura, l’istruzione e la preparazione professionale – che è in
    vita/attuale/piena di vitalità.
    · Il suddetto significato dei termini «VIVA LA SCUOLA VIVA», di cui il marchio è
    composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://dizionario.internazionale.it/parola/viva
    https://dizionario.internazionale.it/parola/la
    https://dizionario.internazionale.it/parola/scuola
    https://dizionario.internazionale.it/parola/vivo
    · Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «VIVA LA SCUOLA VIVA»
    semplicemente come uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di
    comunicare una dichiarazione di ispirazione