Accettata in data 01.04.2025 la domanda di registrazione del marchio “MARCHI ITALIANI: registrato il marchio ” Cravattology” depositato il 05.08.2024 a Imperia
Il marchio è utilizzato per la confezione di cravatte vintage

Accettata in data 01.04.2025 la domanda di registrazione del marchio “MARCHI ITALIANI: registrato il marchio ” Cravattology” depositato il 05.08.2024 a Imperia
Il marchio è utilizzato per la confezione di cravatte vintage

Il marchio in esame in classe 20 mobili non può essere registrato perché contiene un elemento che è costituito da una bandiera sotto la protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più precisamente: la bandiera della Repubblica Italiana.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/02/2025
***************CASERTA
Fascicolo nº: ************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ***************
Caserta
ITALIA
Fascicolo nº: ************
I. Sintesi dei fatti
In data 16/12/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h)
RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 20 Mobili; Scaffalature mobili [mobili]; Mobili componibili [mobili]; Divani letto;
Sedie; Tavoli informatici; Tavoli pieghevoli; Tavoli decorativi; Armadi;
Credenze [mobili]; Materassi; Letti; Cassettiere da cucina [mobili]; Ripiani di
mobili; Panche con ripiani; Cassettoni [mobili]; Sgabelli [mobili]; Mobili da
cucina componibili; Vetrinette per la cucina; Scaffali pensili [mobili];
Cassettoni; Librerie [mobili]; Pouf [mobili]; Mobili componibili da parete
[mobili]; Ripiani per classificatori [mobili]; Ripiani per armadi [parti di mobili];
Sedie con schienale reclinabile [mobili]; Divani.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Accettata in data 20.03.2025 la domanda di registrazione del marchio “MARCHI ITALIANI: registrato il marchio ” Fare Schifo un concerto punk rock” depositato il 25.07.2024 a Bologna
Il marchio è utilizzato per composizione musicale, organizzazione eventi musicali e culturali

Accettata in data 20.03.2025 la domanda di registrazione del marchio “MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “UTL ULTRA TRAIL DELLA LIGURIA”” depositato il 25.07.2024 a Genova
Il marchio è utilizzato per organizzare gare di Trail

Biscotti della fortuna ad avviso dell’esaminatore, segno non distintivo, verrebbe percepito slogan di buon auspicio.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 07/03/2025
*************** Forlì Cesena
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
Marchio figurativo
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 27/09/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30
Biscotti.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Pagina 2 di 4
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
significato seguente: biscotti al cui interno vi sono piccoli pezzi di carta che riportano
massime, motti, proverbi, frasi divertenti con lo scopo di portare buona fortuna e buon
umore.
https://it.wikipedia.org/wiki/Biscotto_della_fortuna
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti sono biscotti croccanti con un piccolo pezzo di carta nascosto all’interno.
(conosciuto come ‘fortuna’. Il pezzo di carta contiene un messaggio di predizione, un motto,
etc. scritto con tono giocoso e di buon auspicio. Pertanto, nonostante alcuni elementi
stilizzati, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
sul tipo/specie dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di
stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
marchio nel suo insieme. La dicitura ‘biscotti della fortuna’ è chiaramente leggibile. Il
carattere di stampa è alquanto semplice e banale e non è in grado di dotare di carattere
distintivo al segno. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di
adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la
protezione.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il
richiedente ha presentato le sue osservazioni, l’11/10/2024 che possono essere
sintetizzate come segue:

Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da una bandiera sotto la protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, nello specifico si tratta della bandiera della Repubblica Italiana
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/02/2025
***********
I-81100 CASERTA
ITALIA
Fascicolo nº:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
Fascicolo nº:
I. Sintesi dei fatti
019110324
Marchio figurativo
**************Caserta
ITALIA
019110324
In data 16/12/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h)
RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 20
Mobili; Scaffalature mobili [mobili]; Mobili componibili [mobili]; Divani letto;
Sedie; Tavoli informatici; Tavoli pieghevoli; Tavoli decorativi; Armadi;
Credenze [mobili]; Materassi; Letti; Cassettiere da cucina [mobili]; Ripiani di
mobili; Panche con ripiani; Cassettoni [mobili]; Sgabelli [mobili]; Mobili da
cucina componibili; Vetrinette per la cucina; Scaffali pensili [mobili];
Cassettoni; Librerie [mobili]; Pouf [mobili]; Mobili componibili da parete
[mobili]; Ripiani per classificatori [mobili]; Ripiani per armadi [parti di mobili];
Sedie con schienale reclinabile [mobili]; Divani.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da una
bandiera sotto la protezione dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più
precisamente: la bandiera della Repubblica Italiana con il numero IT1 e numero
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 2
circolare 0651, data di pubblicazione 01/02/1967,
. La bandiera della
Repubblica Italiana è descritta come ‘il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre
bande verticali di eguali dimensioni’ (l’art. 12 della Costituzione della Repubblica
Italiana).–
Il marchio per il quale si richiede la protezione suggerirebbe al pubblico una
connessione con l’organizzazione in questione nel senso che i prodotti provengono,
o sono approvati, dall’organizzazione in questione, poiché contiene un’imitazione dal
punto di vista araldico della bandiera italiana (21/04/2004, T 127/02, ECA,
EU:T:2004:110, § 65).
Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando
un’autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall’autorità competente
dello Stato o dell’organizzazione pertinenti.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE, la
domanda di marchio dell’Unione europea n. 019 110 324 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.

Il consumatore che si approccia al segno vedrebbe solamente un’informazione promozionale che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei servizi, cioè che essi servizi delle Classi 35 e 36 saranno relativi alla progettazione e costruzione di case di lusso, svolta da un’impresa edile / immobiliare
di Firenze. Pertanto il segno non è distintivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 25/02/2025
************ Cagliari
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I.
Sintesi dei fatti
Marchio figurativo
ITALIA
In data 27/08/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 35
Servizi di consulenza e di assistenza aziendale; Servizi di assistenza e
consulenza aziendale; Servizi di consulenza aziendale; Servizi di consulenza
per l’organizzazione aziendale; Servizi di assistenza e consulenza in materia
di organizzazione aziendale; Servizi di assistenza e consulenza in materia di
pianificazione aziendale; Servizi di consulenza per la gestione aziendale;
Servizi di gestione aziendale e consulenza; Servizi di assistenza e
consulenza in materia di gestione aziendale; Assistenza e consulenza per la
gestione aziendale; Assistenza aziendale; Servizi di ricerca e consulenza
aziendale; Servizi di consulenza in gestione aziendale e operazioni aziendali;
Servizi di consulenza in materia di organizzazione aziendale; Servizi di
consulenza e assistenza in materia di gestione del personale; Servizi di
consulenza in materia di amministrazione aziendale; Assistenza e
consulenza inerenti la gestione e l’organizzazione aziendale; Servizi di
consulenza in materia di pianificazione aziendale; Servizi di marketing;
Servizi pubblicitari e di marketing; Servizi pubblicitari e di marketing online;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
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Pagina 2 di 6
Servizi di marketing aziendale; Servizi pubblicitari, di marketing e di
promozione; Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi
pubblicitari, promozionali e di marketing; Servizi di agenzia di marketing;
Servizi pubblicitari, Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali di ricerche
di mercato e promozionali; Servizi di pianificazione per studi di marketing;
Servizi di consulenza in materia di marketing aziendale; Servizi di consulenza
aziendale in materia di marketing; Servizi di marketing in materia di ristoranti;
Servizi di consulenza in materia di analisi aziendali; Servizi di consulenza e
informazioni in materia di organizzazione e gestione aziendale; Servizi di
consulenza in materia di organizzazione e gestione aziendale; Servizi di
consulenza in materia di gestione del personale; Amministrazione delle
vendite; Promozione delle vendite; Noleggio di bancarelle per la vendita;
Fornitura di personale di vendita; Consulenza per la gestione delle vendite;
Servizi di promozione delle vendite; Consulenza in materia di promozione
delle vendite; Consulenza in materia di tecniche di vendita e programmi di
vendita; Servizi di gestione delle vendite; Servizi di marketing immobiliare.
Classe 36
Servizi immobiliari inerenti la gestione di investimenti immobiliari; Servizi di
gestione immobiliare relativi a transazioni di proprietà immobiliari; Servizi di
gestione immobiliare relativi a edifici commerciali; Servizi immobiliari; Servizi
di liquidazione immobiliare [servizi finanziari]; Servizi di gestione immobiliare
relativi a complessi immobiliari; Servizi di agenzie immobiliari; Servizi di
agenzia immobiliare per la compravendita di edifici; Servizi di gestione
immobiliare relativi a edifici residenziali; Servizi bancari inerenti l’investimento
immobiliare; Servizi di gestione immobiliare relativi a edilizia abitativa; Servizi
di agenzia immobiliare per la compravendita di terreni; Servizi di
intermediazione automobilistica; Servizi di pianificazione immobiliare
[organizzazione affari finanziari]; Servizi di agenzia immobiliare per la
locazione di edifici; Servizi di gestione immobiliare relativi a centri
commerciali; Investimenti immobiliari (Servizi per -); Gestione finanziaria di
progetti immobiliari; Servizi finanziari inerenti la gestione del patrimonio;
Gestione di investimenti immobiliari; Consulenza relativa a proprietà
immobiliare; Pianificazione di investimenti immobiliari; Servizi di consulenza
in materia di proprietà (Immobiliari -); Servizi di gestione degli investimenti;
Servizi di gestione di investimenti; Servizi di agenzia per la locazione di
proprietà immobiliari; Valutazioni immobiliari; Compravendita di valute on-line
in tempo reale; Servizi finanziari relativi alle valute digitali; Servizi di
valutazione di garanzie finanziarie; Fornitura di protezione finanziaria per
rischi relativi alla valuta estera; Servizi finanziari computerizzati riguardanti
operazioni in valuta estera; Fornitura di informazioni inerenti a transazioni con
valuta straniera; Servizi di valutazione finanziaria; Servizi di informazioni in
materia di cambio di valuta estera; Servizi di sicurezza per la garanzia di
prestiti; Servizi di consulenza in materia finanziaria; Servizi di pianificazione
finanziaria e consulenza in materia di investimenti; Servizi di consulenza in
materia di investimenti finanziari; Investimenti immobiliari; Organizzazione di
multiproprietà immobiliari; Affari immobiliari; Agenzie di locazione [proprietà
immobiliari]; Valutazione di proprietà immobiliari; Servizi di agenzie
immobiliari per vendita e affitto di edifici; Finanziamenti per vendite;
Locazione di aloggi in un punto punto vendita; Organizzazione di contratti di
locazione per l’affitto di proprietà commerciali; Organizzazione di contratti di
affitto di proprietà; Organizzazione di contratti di locazione di proprietà
immobiliari; Locazione di appartamenti; Organizzazione di contratti di affitto;
Affitto e locazione di uffici; Locazione e affitto di alloggi permanenti; Leasing e
affitto di locali commerciali; Fornitura di finanziamenti per locazione; Servizi di
agenzie di locazione [appartamenti]; Affitto di proprietà; Locazione finanziaria;
Pagina 3 di 6
Servizi di affitto di appartamenti; Servizi di agenzie immobiliari per vendita e
affitto di imprese; Locazione di proprietà immobiliari; Locazione di proprietà.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché è privo
di qualsiasi carattere distintivo in relazione ai servizi per i quali si richiede la
protezione.
• Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
Costruire lusso. Immobiliare Firenze.

JULJUL in lingua danese viene tradotto come Natale Natale per cui ad avviso dell’esaminatore europeo il consumatore che si approccia a queste candele profumate intenderebbe il segno come prodotte per il Natale: destinazione d’uso che rende il segno non distintivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/02/2025
************** (VR)
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019079415
JULJUL
Marchio denominativo
************* (VR)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 26/09/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 4
Candele; Candele profumate.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua danese attribuirebbe al segno il
significato traducibile in italiano come: Natale, Natale.
https://sproget.dk/lookup?SearchableText=jul )
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti in classe 4 Candele; Candele profumate sono specificamente disegnate e/o
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 3
prodotte per il Natale. Pertanto, il segno descrive tipo/specie e destinazione d’uso dei
prodotti.
Assenza di carattere distintivo
Il fatto che il termina ‘JULJUL’ sia ripetuto non sarà percepito dal pubblico di riferimento
come una indicazione di una ben precisa origine commerciale dei prodotti ma bensì come
un semplice slogan commerciale che intende indicare che i vari tipi di candele sono state
realizzate appositamente per essere utilizzate nel periodo natalizio (ad esempio a forma
d’albero di natale o realizzate di colore rosso e verde, etc.)
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019079415 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 4
Candele; Candele profumate.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 3
Acqua profumata per la biancheria; Diffusori a canna di profumo per ambienti;
Fragranze per ambienti; Acqua di colonia; Acque da toilette; Acque da toilette
profumate; Creme profumate; Profumi; Profumeria e fragranze; Prodotti di
profumeria; Cosmetici.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.

Lasagna carbonara per prodotti di pasta fresca è un segno non distintivo, il consumatore attribuirebbe al segno il significato seguente: forma di pasta all’uovo ripiena di uova, guanciale, pecorino, etc..
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/02/2025
************ Pesaro
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
LASAGNA CARBONARA
Marchio denominativo
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 30/09/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29
Carne e prodotti a base di carne; Uova e prodotti a base di uova.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
significato seguente: forma di pasta all’uovo ripiena di uova, guanciale, pecorino, etc..
https://www.treccani.it/vocabolario/lasagna/?search=la
%E1%B9%A1agna%2F ).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
https://www.treccani.it/vocabolario/carbonaro/
Pagina 2 di 3
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti Carne e prodotti a base di carne; Uova e prodotti a base di uova contengono/ sono
destinati ad essere utilizzati come ingredienti per la preparazione/elaborazione di un tipo di
sfoglia all’uovo tagliata in larghe strisce ripiena di carne, d’uova, guanciale di maiale,
pecorino, parmigiano, etc… Pertanto, il segno descrive la qualità e destinazione d’uso dei
prodotti.
Assenza di carattere distintivo
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019073592 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
Il consumatore che si approccia a VitaminPure per prodotti farmaceutici ed in particolare integratori e vitamine, intenderebbe il segno come prodotto non alterato ma puro. Ad avviso dell’esaminatore non è un segno distintivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 12/02/2025
*************Pomigliano d’Arco
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019079757
VitaminPure
Marchio figurativo
*********** (CR)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 11/10/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 5
Prodotti farmaceutici; Prodotti chimico-farmaceutici; Integratori nutrizionali;
Integratori probiotici; Integratori vitaminici; Integratori antiossidanti;
Integratori minerali nutrizionali; Integratori vitaminici liquidi; Integratori per
migliorare la forma fisica e la resistenza; Integratori a base d’erbe;
Integratori alimentari di vitamine.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Pagina 2 di 8 —-
Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede
la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “vitamina pura”. Ciò è stato
supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English
dictionary
online
in
data
11/10/2024
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vitamin
all’indirizzo
e
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pure. Il contenuto rilevante di
questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti rivendicati, vale a dire prodotti farmaceutici e integratori di diverso tipo,
contengono vitamine che non sono mescolate con nient’altro e/o che contengono
vitamine senza sostanze nocive.
L’Ufficio rileva l’inversione dei termini ‘VITAMIN’ e ‘PURE’ rispetto alla normale
costruzione grammaticale (i.e., pure vitamin). Tuttavia, tale inversione non richiede
uno sforzo mentale al consumatore al fine di stabilire un collegamento immediato e
diretto con l’espressione ordinaria e, pertanto, non è in grado di modificare la
percezione del consumatore dell’espressione come descrittiva.
Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da una grafia in corsivo
semplice e comune nonché due segni ricurvi verdi, che nel complesso non
distolgono l’attenzione dal significato descrittivo veicolato dagli elementi verbali del
marchio, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di
informazioni su specie e qualità dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli
conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non
dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 29/10/2024, che possono essere
sintetizzate come segue: