Registrare un marchio nel settore ortofrutticolo – Alicante 31-05-2025

Si tratta di un nome che non distingue a livello commerciale l’azienda che produce i prodotti oggetto di rivendicazione per cui ortaggi e frutta. “Ortoverde” rimanda ad una generica informazione che i prodotti sono coltivati con metodo naturale ed ecologico.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 31/05/2025
************ Milano
ITALIA
Fascicolo nº: ***********
Vostro riferimento: *********
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ************
************** (LO)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 13/03/2025 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 29 Broccoli; Cavoli rapa sottaceto; Cavolo trattato; Carote; Carote pelate; Patate
sbucciate; Patate chip; Patate conservate; Patate trattate; Peperoni preparati;
Ortaggi surgelati; Ortaggi preparati; Ortaggi in conserva; Ortaggi in conserva
[sott’olio]; Insalate pronte; Legumi in conserva.
Classe 31 Cavoli cinesi freschi; Cavoli rapa freschi; Cavolo fresco; Cavolo crudo; Carote
(fresche); Patate; Patate fresche; Peperoni freschi; Zucchine fresche; Ortaggi
freschi; Micro-ortaggi freschi; Ortaggi freschi da insalata; Insalata viva;
Insalate verdi fresche; Legumi freschi; Insalate fresche in busta.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
    un luogo dove la coltivazione di ortaggi e frutta avviene seguendo le regole
    dell’agricoltura ecologica.
  • Il suddetto significato del termine «ORTOVERDE», contenuto nel marchio, era
    supportato da riferimenti di dizionario estratti in data 13/03/2025 come segue:
    o https://www.treccani.it/vocabolario/orto1/
    o https://www.treccani.it/vocabolario/verde_res-b3a1bcb8-e962-11eb-94e0-
    00271042e8d9/
    Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «ORTOVERDE» semplicemente
    come un’indicazione non distintiva che i prodotti obiettati, ovvero diversi tipi di
    verdure e ortaggi freschi, trattati, conservati, preparati, ecc. provengono da un luogo
    dove la coltivazione di ortaggi avviene seguendo le regole dell’agricoltura ecologica
    che utilizza metodi ecologici e biologici per preservare la fertilità del suolo, la
    biodiversità e la salute dei consumatori. Pertanto, il pubblico di riferimento
    tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma
    meramente come un’informazione relativa alla natura dei prodotti, quali provenienti
  • -appunto- da un orto ecologico.
  • Benché il segno contenga determinati elementi figurativi, ossia un cerchio grigio,
    parzialmente oscurato, e posizionato a sinistra della parola “Ortoverde”, la
    stilizzazione grafica della parola “Ortoverde” scritta con un carattere tipografico
    semplice, arrotondato e in minuscolo, e due piccole virgolette che sono posizionate
    alla fine della parola “Ortoverde”, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali
    elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo
    insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di
    adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede
    la protezione.
  • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni

    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 19 151 472 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.