Ad avviso dell’esaminatore il consumatore percepirebbe il segno “dal 1893 Carpaccio” semplicemente come informazione meramente elogiativa che i prodotti nella classe 29 sono carne cruda tagliata a fettine e condita che il produttore produce dal 1893, e che, quindi, ha un’elevata qualità per cui il segno non ha carattere distintivo nonostante la presenza della parte grafica.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/05/2025
************ Bari
ITALIA
Fascicolo nº: ***********
Vostro riferimento: **********
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: *************
************
I-00197 ROMA (RM)
I. Sintesi dei fatti
In data 17/01/2025 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29 Prodotti a base di carne lavorata; carne e prodotti a base di carne; carne
bovina a fette; prodotti di salumeria; affettati; salumi; prosciutti; salame.
Classe 35 Promozione delle vendite per i terzi; fornitura su mercato online di beni e
servizi per acquirenti e venditori; promozione di prodotti e servizi per conto
terzi tramite una rete informatica globale; servizi di vendita al dettaglio di
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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prodotti alimentari; vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti
alimentari; vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti
alimentari.
Classe 43 Servizi di catering; servizi di fast food; ristoranti fast-food; servizi da asporto;
servizi di cibi per asporto; servizi di ristorazione; servizi di ospitalità
[ristorazione]; servizi di bar-caffè; servizi di snack-bars; servizi di barristoranti; servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici;
somministrazione di cibi a ospiti; preparazione di cibi; servizi per la
preparazione di alimenti.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
- Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
seguente: pietanza di carne cruda tagliata a fettine condita con olio, limone e
parmigiano, dal 1893. - Il suddetto significato dei termini «DAL» e «CARPACCIO», contenuti i nel marchio, è
- supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
- https://dizionario.internazionale.it/parola/dal
- https://dizionario.internazionale.it/parola/carpaccio
- Per quanto concerne il numero ‘1893’, preceduto dalla preposizione ‘dal’, esso sarà
chiaramente percepito come una data dal consumatore di riferimento.
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti nella classe 29 sono carne
cruda tagliata a fettine e condita che il produttore produce dal 1893, e che, pertanto,
possiede un’elevata qualità, dovuta alla lunga esperienza del produttore nel settore. Per
quanto concerne i servizi delle classi 35 e 43, si tratta sostanzialmente di servizi di vendita e
ristorazione specializzati in carpaccio e offerti da specialisti nel settore da lunga data. Il
pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine
commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare
aspetti positivi dei prodotti e servizi, ossia che essi sono di buona qualità dal momento che
vengono prodotti e/o forniti da molto tempo. - Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati e figurativi, costituiti
sostanzialmente da una scritta bianca perfettamente leggibile su uno sfondo
rettangolare rosso, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono
così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla
nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla
sua funzione essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione.
Pagina 3 di 6 - Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/03/2025, che possono essere
sintetizzate come segue: - Il richiedente ritiene che l’elemento ‘dal 1893’ non possa esser considerato come un
giudizio sulla qualità bensì come riferimento alla lunga tradizione di un’attività
commerciale specifica – un ristorante in Via Veneto, Roma- e consolidata nel tempo. - Il segno non è automaticamente associabile ai servizi in classe 35 e 43 come
indicazioni di ristoranti specializzati in carpaccio anche perché il termine ‘Carpaccio’
può essere interpretato semplicemente come un cognome, facendo riferimento al
pittore rinascimentale veneziano Vittore Carpaccio, celebre per l’uso di tonalità rosse
particolarmente vivide nelle sue opere. Ad ogni modo, il pubblico dell’Unione
Europea non è necessariamente familiare con l’italiano e pertanto l’espressione ‘Dal
1893 Carpaccio’ non è descrittiva di alcuna caratteristica dei prodotti e servizi in
questione. - Il richiedente ritiene che pertanto la combinazione degli elementi verbali – così come
sopra interpretati – e gli elementi figurativi – in particolare le dimensioni delle lettere
‘C’ e ‘O’, rispettivamente lettera iniziale e finale di ‘carpaccio’ siano in grado di
conferire al segno un certo grado di distintività.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere la propria obiezione.
In generale, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».
I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato - soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
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- lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
- T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
- Preliminarmente, nella misura in cui il richiedente sottolinea che il segno non ha «alcun
- significato descrittivo», l’Ufficio osserva che l’obiezione ufficiale si basa non sull’articolo 7,
- paragrafo 1, lettera c), bensì sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, a causa della
- mancanza di carattere distintivo. In altri termini, un segno non può essere considerato
- distintivo per il solo fatto di non essere descrittivo (30/04/2003, T-707/13 e T-709/13, BE
- HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44;
- 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22). Infatti, il semplice fatto che un segno
- non sia descrittivo non conferisce automaticamente carattere distintivo al segno
- (30/04/2003, T-707/13 e T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99,
- Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
- Ad ogni modo, riguardo alle osservazioni del richiedente, si fa notare che innanzitutto il
- pubblico di riferimento è quello di lingua italiana e pertanto la dicitura in questione ‘Dal 1893
- Carpaccio’, trattandosi di vocaboli del tutto correnti e congiuntamente alla presenza di una
- data (1983) danno origine ad un sintagma indicante una specifica pietanza di carne
- prodotta, lavorata e servita da specialisti del settore da molto tempo. Proprio tale indicazione
- temporale, contrariamente a quanto sostiene il richiedente, è usata nel mercato proprio per
- trasmettere un’idea di competenza e qualità, data dalla tradizione e dalla presenza nel
- mercato nel tempo.
- Nonostante sia vero che il termine ‘Carpaccio’ possa essere riferito anche al pittore italiano
- rinascimentale, l’Ufficio ritiene che all’espressione presa nel suo complesso si possa
- attribuire una sola interpretazione, di primo acchito e spontaneamente, ossia quella data
- dall’Ufficio nella prima lettera d’obiezione e sopra riportata. A conferma di ciò, si evidenzia
- che la data ‘dal 1893’ chiaramente non può far riferimento ad un pittore del 1400, ed è quindi
- palese che il pubblico di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione non può
- non attribuire agli elementi verbali il medesimo significato dell’Ufficio. Tale accezione, infatti,
- non comporta né alcun particolare sforzo interpretativo né la necessità di intraprendere
- complicati processi mentali e contrariamente a quanto sostiene il richiedente, è associabile
- nel suo complesso anche ai servizi delle classi 35 e 43, dal momento che il richiedente
- stesso rivela che l’attività svolta è riferita ad un ristorante, dove dunque vengono in concreto
- svolte attività di vendita e ristorazione. Ulteriormente, si sottolinea che il semplice fatto che
- un segno sia stato utilizzato sul mercato – come riferito dal richiedente – non dice nulla sul
- suo carattere distintivo intrinseco o su come sarà percepito e compreso dai consumatori
- effettivi.
- Ciò premesso l’Ufficio ha affermato che il segno verrebbe percepito come un’indicazione
- promozionale e, pertanto, per assodare la mancanza di carattere distintivo, è sufficiente
- rilevare che il contenuto semantico del segno in questione indichi al consumatore una
- caratteristica del valore commerciale del prodotto o del servizio che, senza essere precisa,
- procede da un’informazione di carattere promozionale o pubblicitario che il pubblico
- pertinente percepirà in primo luogo in quanto tale piuttosto che come un’indicazione
- dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi (30/06/2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld,
- EU:T:2004:198, § 31; 02/06/2016, T 654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
- Nel caso in esame, non vi è nulla nel segno al di là dell’ovvio significato elogiativo di
- promozione dei prodotti e servizi in questione, che possa consentire al pubblico di
- riferimento di memorizzare il segno facilmente e immediatamente come marchio distintivo in
- relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Infatti, contrariamente a
- quanto sostiene il richiedente, non vi è alcun elemento o caratteristica del segno contestato –
- e in questo senso, neanche l’elemento figurativo che consiste meramente da una scritta
- bianca perfettamente leggibile su uno sfondo rettangolare rosso – che possa innescare un processo cognitivo nella mente del pubblico di riferimento o che richieda da parte sua uno
- sforzo interpretativo per costituire qualcosa di più di un’indicazione elogiativa delle
- caratteristiche dei prodotti (decisione della Commissione di ricorso R 2076/2022 4, LET
- INNOVATION MOVE YOU, § 39).
- Pertanto, l’Ufficio ribadisce che tenendo conto del significato attribuito, il segno in questione
- non possa essere considerato allusivo, vago e/o ambiguo dal momento che consiste in una
- espressione di senso compiuto secondo le regole della lingua italiana. Infatti, il marchio nel
- suo complesso non contiene elementi di intrigo concettuale o di sorpresa, né è originale e
- non suscita nella mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo o uno sforzo
- interpretativo. Il significato è chiaro e inequivocabile se applicato ai prodotti e servizi
- obiettati, ossia un elogio agli aspetti positivi degli stessi.
- Ulteriormente, neppure gli elementi figurativi (stilizzazione, colori e dimensioni)
- condurrebbero ad un esito differente. Infatti, si sottolinea nuovamente che l’elemento grafico
- del segno non ha nulla di originale, essendo alquanto tipico nel settore considerato questo
- tipo di font e stilizzazione – infatti, ad esempio, tali scritte sono comuni e spesso utilizzate
- nel packaging di confezioni di prodotti alimentari e come insegne e/o etichette. Pertanto,
- l’Ufficio considera che la veste grafica non aggiunge distintività alcuna e ne consegue che
- quanto usato nel segno del richiedente a livello figurativo non è un espediente grafico di
- impatto sufficiente ad alterare quanto sopra esposto.
- Di conseguenza, alla luce di tutto ciò che precede, tutte le argomentazioni difensive
- presentate dal richiedente devono essere rigettate.
- IV. Conclusioni
- Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
- paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019111918 è respinta in
- parte, vale a dire per:
- Classe 29 Prodotti a base di carne lavorata; carne e prodotti a base di carne; carne
- bovina a fette; prodotti di salumeria; affettati; salumi; prosciutti; salame.
- Classe 35 Promozione delle vendite per i terzi; fornitura su mercato online di beni e
- servizi per acquirenti e venditori; promozione di prodotti e servizi per conto
- terzi tramite una rete informatica globale; servizi di vendita al dettaglio di
- prodotti alimentari; vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti
- alimentari; vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti
- alimentari.
- Classe 43 Servizi di catering; servizi di fast food; ristoranti fast-food; servizi da asporto;
- servizi di cibi per asporto; servizi di ristorazione; servizi di ospitalità
- [ristorazione]; servizi di bar-caffè; servizi di snack-bars; servizi di barristoranti; servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici;
- somministrazione di cibi a ospiti; preparazione di cibi; servizi per la
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- preparazione di alimenti.
- La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
- Classe 29 Zuppe e brodi, estratti di carne; budelli per insaccati e sue imitazioni; piatti
- pronti cotti principalmente a base di carne di pollo; prodotti a base di carne
- in forma di hamburger; prodotti caseari e loro succedanei; formaggi;
- formaggi stagionati; formaggio fresco; formaggio tipo ricotta; formaggi
- cremosi; olive conservate; olive [pronte]; Oli e grassi commestibili; oli
- aromatizzati; olio di oliva; olio extravergine di oliva; olio di oliva ad uso
- alimentare; pomodori pelati; pomodori in scatola; passato di pomodoro;
- patate trattate; patate fritte; sottaceti; ortaggi in conserva [sott’olio]; verdura
- cotta; ortaggi preparati; frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e e legumi
- lavorati; legumi cotti; frutta tagliata; frutta congelata; frutta secca; gelatine,
- marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili.
- Classe 35 Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; servizi di pubblicità
- aziendale in materia di franchising; gestione di affari commerciali;
- amministrazione degli affari commerciali di affiliati; trascrizioni di
- comunicazioni [Lavori d’ufficio].
- Classe 43 Servizi di bevande per asporto; somministrazione di bevande a ospiti;
- somministrazione di bevande alcoliche; servizi di fornitura di bevande;
- preparazione di bevande; servizi per la preparazione di bevande.
- Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
- decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
- all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
- presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
- deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
- tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
- pagata.
