EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE – art. 139 Codice Proprietà Industriale
EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE art. 139 Codice Proprietà Industriale 1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell’articolo 138, finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo…
