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  • DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO COLLETTIVO – art. 157 Codice Proprietà Industriale

    DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO COLLETTIVO
    art. 157 Codice Proprietà Industriale

    1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi oltre ai documenti di cui all’articolo 156, commi 1 e 2, anche copia dei regolamenti di cui all’articolo 11 (1).

    (1) Comma modificato dall’articolo 76 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO – art. 156 Codice Proprietà Industriale

    DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO
    art. 156 Codice Proprietà Industriale

    1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere:

    a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

    b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;

    c) la riproduzione del marchio;

    d) l’elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243 (1).

    2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201.

    (1) Lettera modificata dall’articolo 75 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • DEPOSITO DI DOMANDE INTERNAZIONALI DI DISEGNI E MODELLI – art. 155 Codice Proprietà Industriale

    DEPOSITO DI DOMANDE INTERNAZIONALI DI DISEGNI E MODELLI
    art. 155 Codice Proprietà Industriale

    1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l’Ufficio internazionale oppure presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dell’Accordo dell’Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato: Accordo (1).

    2. La domanda presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi può anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

    3. La data di deposito della domanda è quella dell’articolo 6, comma 2, dell’Accordo.

    4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell’Accordo e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall’Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall’Ufficio internazionale.

    (1) Comma modificato dall’articolo 74 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • TRASMISSIONE DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE- art. 154 Codice Proprietà Industriale

    TRASMISSIONE DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE
    art. 154 Codice Proprietà Industriale

    1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette all’Ufficio internazionale e all’amministrazione che viene incaricata della ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

    2. Se quindici giorni prima della data di scadenza del termine per la trasmissione dell’esemplare originale della domanda internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, è pervenuta dal Ministero della difesa l’imposizione del vincolo del segreto, l’Ufficio ne dà comunicazione al richiedente, diffidandolo ad osservare l’obbligo del segreto.

    3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, può essere chiesta la trasformazione della domanda internazionale in una domanda nazionale che assume la stessa data di quella internazionale; se la trasformazione non viene richiesta, la domanda si intende ritirata.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • SEGRETEZZA DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE- art. 153 Codice Proprietà Industriale

    SEGRETEZZA DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE
    art. 153 Codice Proprietà Industriale

    1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta all’ufficio designato la comunicazione di cui all’articolo 20 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, o la copia di cui all’articolo 22 del medesimo Trattato o, comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorità.

    2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può dare comunicazione di essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente, il titolo dell’invenzione, la data del deposito e il numero della domanda internazionale.

     

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  • REQUISITI DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE- art. 152 Codice Proprietà Industriale

    REQUISITI DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE
    art. 152 Codice Proprietà Industriale

    1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e del suo regolamento di esecuzione.

    2. Ai soli fini dell’applicazione dell’articolo 198, commi 1 e 2, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell’invenzione, nonche’ da una copia degli eventuali disegni, nonché degli eventuali disegni (1).

    3. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale e due copie. Le copie mancanti sono approntate dall’Ufficio italiano brevetti e marchi a spese del richiedente.

    (1) Comma modificato dall’articolo 73 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

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  • DEPOSITO DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE- art. 151 Codice Proprietà Industriale

    DEPOSITO DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE
    art. 151 Codice Proprietà Industriale

    1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi dell’articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.

    2. La domanda può essere presentata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell’articolo 11 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

    3. La domanda internazionale può essere depositata anche presso l’Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualità di ufficio ricevente, ai sensi dell’articolo 151 della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, e presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le disposizioni dell’articolo 198, commi 1 e 2.

     

     

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  • TRASMISSIONE DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO – art. 150 Codice Proprietà Industriale

    TRASMISSIONE DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO
    art. 150 Codice Proprietà Industriale

    1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del servizio militare brevetti del Ministero della difesa, è manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, all’Ufficio europeo dei brevetti nel più breve termine possibile e, comunque, entro sei settimane dalla data del loro deposito.

    2. Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si considerano ritirate a norma dell’articolo 77, paragrafo 5, della Convenzione sul brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, ha facoltà di chiedere la trasformazione della domanda in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale.

    3. Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto sulle invenzioni interessanti la difesa militare del Paese, l’Ufficio italiano brevetti e marchi qualora non siano ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di priorità, trasmette copia della richiesta di trasformazione di cui al comma 2 ai servizi centrali degli altri Stati indicati nella richiesta medesima, allegando una copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall’istante.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • DEPOSITO DELLE DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO- art. 149 Codice Proprietà Industriale

    DEPOSITO DELLE DOMANDE DI BREVETTTO EUROPEO
    art. 149 Codice Proprietà Industriale

    1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

    2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 198, commi 1 e 2. Ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell’invenzione, nonche’ da una copia degli eventuali disegni, nonché degli eventuali disegni (1).

    3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l’Ufficio europeo dei brevetti dell’avvenuto deposito della domanda.

    (1) Comma modificato dall’articolo 72 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

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  • RICEVIBILITA’ ED INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE E DATA DI DEPOSITO – art. 148 Codice Proprietà Industriale

    RICEVIBILITA’ ED INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE E DATA DI DEPOSITO
    art. 148 Codice Proprietà Industriale

    1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all’articolo 147, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile e, nel caso dei marchi di primo deposito, anche quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l’elenco dei prodotti ovvero dei servizi. L’irricevibilita’, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi (2).

    2 L’Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constata che:

    a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilità non è allegato un documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente;

    b) alla domanda di varietà vegetale non è allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie in essa richiamate;

    c) alla domanda di modelli e disegni non è allegata la riproduzione grafica o fotografica;

    d) alla domanda di topografie non è allegato un documento che ne consenta l’identificazione;

    e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti entro il termine di cui all’articolo 226.

    e-bis) non e’ indicato un domicilio [in Italia] ovvero un mandatario abilitato (3).

    3. Se il richiedente ottempera all’invito dell’ufficio entro il termine di cui al comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa integrazione, l’Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta e ne dà comunicazione al richiedente. Se il richiedente non ottempera all’invito dell’ufficio entro il termine di cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l’Ufficio dichiara l’irricevibilità della domanda ai sensi del comma 1.

    4. Se tuttavia l’integrazione concerne solo la prova dell’avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l’indicazione del domicilio o del mandatario in Italia e tale prova o indicazione e’ consegnata entro il termine di cui al comma 2, l’Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda (4).

    5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all’articolo 147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana.

    Degli atti in lingua diversa dall’italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. La traduzione puo’ essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato. Se la descrizione è presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato dall’Ufficio (5).

    5-bis. L’Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all’atto del deposito. La traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata su richiesta (6).

    (1) Rubrica sostituita dall’articolo 71 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (2) Comma modificato dall’articolo 71 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (3) Lettera aggiunta dall’articolo 71 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131 e successivamente modificata dall’articolo 7, comma 2, della Legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014).

    (4) Comma sostituito dall’articolo 71 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (5) Comma modificato dall’articolo 71 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (6) Comma aggiunto dall’articolo 71 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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