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  • DEPOSITO DELLE DOMANDE E DELLE ISTANZE – art. 147 Codice Proprietà Industriale

    DEPOSITO DELLE DOMANDE E DELLE ISTANZE
    art. 147 Codice Proprietà Industriale

    1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono determinate le modalita’ di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all’atto del ricevimento rilasciano l’attestazione dell’avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all’Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione (1).

    2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l’osservanza del segreto d’ufficio.

    3. Non possono, nè direttamente, nè per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari gli impiegati addetti all’Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.

    3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni dell’articolo 201 (2).

    3-ter. Salvo quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni del presente codice prevedono l’obbligo di indicare o eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro mandatari, se vi siano, devono anche indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l’ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrita’ del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilita’ con analoghi sistemi internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui l’Ufficio italiano brevetti e marchi e’ tenuto a norma del presente codice sono a carico dell’interessato, anche se persona fisica, qualora sia stata omessa l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o di analoga modalita’ di comunicazione (3).

    3-quater. Ove manchi l’indicazione o l’elezione del domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche’ in tutti gli altri casi di irreperibilita’, le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia dell’atto o di avviso del contenuto di esso nell’albo dell’Ufficio italiano brevetti e marchi (4).

    (1) Comma sostituito dall’articolo 70 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (2) Comma aggiunto dall’articolo 70 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131 e successivamente sostituito dall’articolo 7, comma 1, lettera a), della Legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014).

    (3) Comma aggiunto dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della Legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014).

    (4) Comma aggiunto dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della Legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014).

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • INTERVENTI CONTRO LA PIRATERIA – art. 146 Codice Proprietà Industriale

    INTERVENTI CONTRO LA PIRATERIA
    art. 146 Codice Proprietà Industriale

    1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria.

    2. Fatta salva la repressione dei reati e l’applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza dell’autorità doganale, il Ministero delle attività produttive, per il tramite del Prefetto della provincia interessata e i sindaci, limitatamente al territorio comunale, possono disporre anche d’ufficio, il sequestro amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria di cui al comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del contravventore. È fatta salva la facoltà di conservare i campioni da utilizzare a fini giudiziari.

    3. Competente ad autorizzare la distruzione è il presidente della sezione specializzata di cui all’articolo 120, nel cui territorio è compiuto l’atto di pirateria, su richiesta dell’amministrazione statale o comunale che ha disposto il sequestro.

    4. L’opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al comma 2 è proposta davanti alla sezione specializzata del Tribunale competente per territorio nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (1).

    (1) Comma modificato dall’articolo 69 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • CONSIGLIO NAZIONALE ANTICONTRAFFAZIONE- art. 145 Codice Proprietà Industriale

    CONSIGLIO NAZIONALE ANTICONTRAFFAZIONE
    art. 145  Codice Proprietà Industriale

    1. Presso il Ministero dello sviluppo economico e’ istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l’insieme dell’azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.

    2. Il Consiglio nazionale anticontraffazione e’ presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio e’ composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell’interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero della salute, e da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica e da un rappresentante designato dall’ANCI. Il Consiglio puo’ invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonche’ delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.

    3. Le modalita’ di funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’interno, della giustizia, per i beni e le attivita’ culturali, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Le attivita’ di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi.

    4. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non da’ luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita’ o rimborsi spese. All’attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

    (1) Articolo abrogato dall’articolo 1-quater, comma 5, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in Legge 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente sostituito dall’articolo 68, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • SEQUESTRO CONSERVATIVO – art. 144 bis Codice Proprietà Industriale

    SEQUESTRO CONSERVATIVO
    art. 144 bis  Codice Proprietà Industriale

    1. Quando la parte lesa faccia valere l’esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l’autorità giudiziaria può disporre, ai sensi dell’ articolo 671 del codice di procedura civile , il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l’autorità giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l’accesso alle pertinenti informazioni.

    (1) Articolo inserito dall’articolo 20 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • ATTI DI PIRATERIA – art. 144 Codice Proprietà Industriale

    ATTI DI PIRATERIA
    art. 144  Codice Proprietà Industriale

    1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprieta’ industriale realizzate dolosamente in modo sistematico (1).

    (1) Comma sostituito dall’articolo 67 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE – art. 143 Codice Proprietà Industriale

    INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE
    art. 143  Codice Proprietà Industriale

    1. Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l’indennità fissata ai sensi dell’articolo 142 ed in mancanza di accordo fra il titolare e l’amministrazione procedente, l’indennità è determinata da un collegio di arbitratori.

    2. All’inventore o all’autore, il quale provi di avere perduto il diritto di priorità all’estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito all’espropriazione, è concesso un equo indennizzo, osservate le norme relative all’indennità di espropriazione.

    3. I decreti di espropriazione devono essere annotati nel Registro dei titoli di proprietà industriale a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

     

     

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  • ESPROPRIAZIONE – art. 141 Codice Proprietà Industriale

    ESPROPRIAZIONE
    art. 141  Codice Proprietà Industriale

    1. Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di registrazione o di brevettazione, possono essere espropriati dallo Stato nell’interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità.

    2. L’espropriazione può essere limitata al diritto di uso per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze obbligatorie in quanto compatibili.

    3. Con l’espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell’interesse della difesa militare del Paese e riguardi titoli di proprietà industriale di titolari italiani, è trasferito all’amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere titoli di proprietà industriale all’estero.

     

     

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  • DIRITTI DI GARANZIA – art. 140 Codice Proprietà Industriale

    DIRITTI DI GARANZIA
    art. 140  Codice Proprietà Industriale

    1. I diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale devono essere costituiti per crediti di denaro.

    2. Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall’ordine delle trascrizioni.

    3. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla produzione dell’atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia a seguito di esecuzione forzata.

    4. Per la cancellazione è dovuto lo stesso diritto prescritto per la trascrizione.

     

     

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  • EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE – art. 139 Codice Proprietà Industriale

    EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE
    art. 139  Codice Proprietà Industriale

     

    1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell’articolo 138, finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale.

    2. Nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.

    3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finché dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione stessa.

    4. I testamenti e gli atti che provano l’avvenuta legittima successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.

    5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati iscritti nel registro dei brevetti europei o trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei (1).

    (1) Comma modificato dall’articolo 65 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

     

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  • TRASCRIZIONE – art. 138 Codice Proprietà Industriale

    TRASCRIZIONE
    art. 138  Codice Proprietà Industriale

     

    1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi:

    a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale;

    b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell’articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;

    c) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);

    d) il verbale di pignoramento;

    e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;

    f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile;

    g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;

    h) le sentenze che dichiarano l’esistenza degli atti indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullità, l’annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell’atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;

    i) i testamenti e gli atti che provano l’avvenuta successione legittima e le sentenze relative;

    l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali;

    m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e le relative domande giudiziali;

    n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale.

    2. La trascrizione è soggetta al pagamento del diritto prescritto.

    3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell’atto pubblico ovvero l’originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall’articolo 196 (1).

    4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.

    5. L’ordine delle trascrizioni è determinato dall’ordine di presentazione delle domande.

    6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull’atto che si intende trascrivere o sul titolo di proprietà industriale a cui l’atto si riferisce non comportano l’invalidità della trascrizione.

    (1) Comma modificato dall’articolo 64 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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