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  • DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI – art. 167 Codice Proprietà Industriale

    DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI
    art. 167 Codice Proprietà Industriale

    1. La domanda deve contenere:

    a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

    b) l’indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed eventualmente l’indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare.

    2. Alla domanda devono essere uniti:

    a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni;

    b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l’intelligenza del disegno o modello medesimo;

    c) quando vi sia mandatario, l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;

    d) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • DOMANDA DI DENOMINAZIONE VARIETALE – art. 166 Codice Proprietà Industriale

    DOMANDA DI DENOMINAZIONE VARIETALE
    art. 166 Codice Proprietà Industriale

    1. La denominazione proposta per la nuova varietà:

    a) deve rispettare le disposizioni di cui all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varieta’ vegetali (1);

    b) non deve risultare contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume;

    c) non deve contenere nomi geografici.

    (1) Lettera sostituita dall’articolo 84 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • DICHIARAZIONE DEL COSTITUTORE – art. 165 Codice Proprietà Industriale

    DICHIARAZIONE DEL COSTITUTORE
    art. 165 Codice Proprietà Industriale

    1. Il costitutore dichiara che:

    a) la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova, varietà vegetale ai sensi dell’articolo 103 e presenta i requisiti della suddetta norma;

    b) ha ottenuto l’autorizzazione dei titolari di altre nuove varietà vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta;

    c) s’impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato a consentire l’esame della stessa;

    d) è stata depositata per la stessa varietà domanda di protezione in altri Stati e quale ne sia stato l’esito;

    e) rinuncia al marchio d’impresa eventualmente utilizzato, qualora sia identico alla denominazione proposta per la varietà.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • DOMANDA DI PRIVATIVA PER VARIETA’ VEGETALE – art. 164 Codice Proprietà Industriale

    DOMANDA DI PRIVATIVA PER VARIETA’ VEGETALE
    art. 164 Codice Proprietà Industriale

    1. La domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere:

    a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

    b) l’indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene;

    c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia;

    d) il nome e la nazionalità dell’autore della varietà vegetale;

    e) l’eventuale rivendicazione della priorità;

    f) l’elenco dei documenti allegati.

    2. Alla domanda devono essere uniti:

    a) la descrizione della varietà vegetale. In caso di varietà ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall’ufficio ricevente;

    b) la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue caratteristiche specifiche (1);

    c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell’esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente già intrapresi in Italia o all’estero. La documentazione redatta in lingua straniera è corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario;

    d) la dichiarazione di cui all’articolo 165;

    e) i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate;

    f) quando vi sia mandatario, l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;

    [ g) il documento comprovante il pagamento della tassa di domanda, della tassa per la lettera d’incarico o per la relativa autocertificazione] (2).

    3. I documenti indicati al comma 2, lettere d) ed e), possono essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al comma 2, lettera c), possono essere presentate successivamente ma non oltre la data d’inizio delle prove di coltivazione della varietà (3).

    4. La varietà è descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa è stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da altre varietà similari conosciute.

    5. Nella descrizione è indicata anche la denominazione proposta dal costitutore.

    6. Se trattasi di varietà essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell’articolo 107, è indicata la varietà iniziale. Se trattasi di varietà geneticamente modificata sono indicati l’origine e la natura della modifica genetica.

    (1) Lettera modificata dall’articolo 83 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (2) Lettera soppressa dall’articolo 83 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (3) Comma modificato dall’articolo 83 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

     

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  • DOMANDA DI CERTIFICATO COMPLEMENTARE PER I MEDICINALI E PER I PRODOTTI FITOSANITARI – art. 163 Codice Proprietà Industriale

    DOMANDA DI CERTIFICATO COMPLEMENTARE PER I MEDICINALI E PER I PRODOTTI FITOSANITARI
    art. 163 Codice Proprietà Industriale

    1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi [che ha rilasciato il brevetto di base] con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto (1).

    2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:

    a) nome e indirizzo del richiedente;

    b) numero del brevetto di base;

    c) titolo dell’invenzione;

    d) numero e data dell’autorizzazione di immissione in commercio nonché indicazione del prodotto la cui identità risulta dall’autorizzazione stessa (2);

    e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunità.

    (1) Comma modificato dall’articolo 82 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (2) Lettera modificata dall’articolo 82 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

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    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • DEPOSITO ACCESSO E NUOVO DEPOSITO DI MATERIALE BIOLOGICO – art. 162 Codice Proprietà Industriale

    DEPOSITO ACCESSO E NUOVO DEPOSITO DI MATERIALE BIOLOGICO
    art. 162 Codice Proprietà Industriale

    1. Se un’invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non puo’ essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l’invenzione stessa oppure implica l’uso di tale materiale, la descrizione e’ ritenuta sufficiente, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, soltanto se:

    a) il materiale biologico e’ stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi dell’articolo 7 del Trattato di Budapest, del 28 aprile 1977, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, di seguito denominato: ‘Trattato di Budapest’;

    b) sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la domanda depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui dispone il depositante;

    c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell’ente di deposito e il numero di registrazione del deposito.

    2. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere comunicate entro un termine di 16 mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda o precedentemente nel caso di anticipata accessibilita’ al pubblico o notifica a terzi ai sensi dell’articolo 53, commi 3 e 4.

    3. Fermo restando il disposto dell’articolo 53, commi 2, 3 e 4, l’accesso al materiale biologico depositato e’ garantito mediante il rilascio di un campione. Su richiesta del depositante, il campione e’ rilasciato solo ad un esperto indipendente:

    a) a partire dalla data di accessibilita’ al pubblico ai sensi dell’articolo 53, comma 3, fino alla concessione del brevetto;

    b) per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto, in caso di rifiuto o di ritiro di quest’ultima.

    4. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna per la durata degli effetti del brevetto:

    a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati; e b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a meno che il richiedente o il titolare del brevetto non rinunci esplicitamente a tale impegno.

    5. L’esperto designato e’ responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente.

    6. Se il materiale biologico depositato ai sensi del presente articolo non e’ piu’ disponibile presso l’ente di deposito riconosciuto, e’ consentito un nuovo deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest.

    7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante attestante che il materiale biologico che e’ oggetto del nuovo deposito e’ identico a quello oggetto del deposito iniziale.

    (1) Articolo sostituito dall’articolo 81 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

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  • UNICITA’ DELL’INVENZIONE E DIVISIONE DELLA DOMANDA – art. 161 Codice Proprietà Industriale

    UNICITA’ DELL’INVENZIONE E DIVISIONE DELLA DOMANDA
    art. 161 Codice Proprietà Industriale

    1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.

    2. Se la domanda comprende più invenzioni, l’Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Tale facolta’ puo’ essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell’invito dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest’ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto (1).

    3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall’Ufficio.

    (1) Comma modificato dall’articolo 80 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

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    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE E PER MODELLO DI UTILITA’ – art. 160 Codice Proprietà Industriale

    DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE E PER MODELLO DI UTILITA’
    art. 160 Codice Proprietà Industriale

    1. La domanda deve contenere:

    a) l’identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;

    b) l’indicazione dell’invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo (1).

    2. Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, nè di un solo brevetto per più invenzioni o modelli.

    3. Alla domanda devono essere uniti:

    a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all’articolo 51 (2);

    b) i disegni dell’invenzione, ove sia possibile;

    c) la designazione dell’inventore;

    d) quando vi sia mandatario, anche l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;

    e) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

    4. La descrizione dell’invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o piu’ rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito gia’ riconosciuta (3).

    (1) Lettera modificata dall’articolo 79 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (2) Lettera sostituita dall’articolo 79 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (3) Comma sostituito dall’articolo 79 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • DOMANDA DI RINNOVAZIONE DEL MARCHIO – art. 159 Codice Proprietà Industriale

    DOMANDA DI RINNOVAZIONE DEL MARCHIO
    art. 159 Codice Proprietà Industriale

    1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.

    [ 2. La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti alla data di scadenza del decennio in corso. Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione può essere presentata nei sei mesi successivi al mese di scadenza con l’applicazione di una soprattassa] (1).

    3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201.

    4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario, presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario e successive modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale, presentata ai sensi dell’articolo 9-quinquies del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, gli effetti della prima registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario o dalla data di registrazione internazionale.

    [ 5. Se il marchio precedente appartiene a più persone, la domanda di rinnovazione può essere fatta da una soltanto, nell’interesse di tutte](2) .

    6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è stato registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.

    (1) Comma abrogato dall’articolo 78 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (2) Comma abrogato dall’articolo 78 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

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    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • DIVISIONE DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO – art. 158 Codice Proprietà Industriale

    DIVISIONE DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO
    art. 158 Codice Proprietà Industriale

    1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.

    2. Se la domanda riguarda più marchi, l’Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con facoltà di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.

    3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto più prodotti o servizi, può essere divisa dal richiedente in più domande parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti casi:

    a) prima della decisione dell’ufficio relativo alla registrazione del marchio;

    b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione dell’ufficio di registrazione del marchio;

    c) durante ogni procedura di ricorso contro la decisione relativa alla registrazione del marchio (1).

    4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità.

    5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall’ufficio.

    (1) Comma modificato dall’articolo 77 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016