RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA – art. 121 Codice Proprietà Industriale
RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA art. 121 Codice Proprietà Industriale 1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l’autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l’azione di nullità o quella di con traffazione sono proposte quando…
