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  • DURATA DELLA PROTEZIONE – art. 109 Codice Proprietà Industriale

    DURATA DELLA PROTEZIONE
    art. 109 Codice Proprietà Industriale

    1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent’anni dalla data della sua concessione.

    2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico.

    3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • LIMITAZIONI DEL DIRITTO DEL COSTITUTORE – art. 108 Codice Proprietà Industriale

    LIMITAZIONI  DEL DIRITTO DEL COSTITUTORE
    art. 108 Codice Proprietà Industriale

    1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà, nonché, ove non siano applicabili le disposizioni dell’articolo 107, comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 107, commi 1 e 2, compiuti rispetto a tali altre varietà.

    2. Fermo quanto disposto dall’articolo 107, comma 1, chiunque intende procedere alla moltiplicazione, in vista della certificazione, di materiale proveniente da varietà oggetto di privativa per nuova varietà vegetale, è tenuto a darne preventiva comunicazione al titolare del diritto.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • CONTENUTO DEL DIRITTO DEL COSTITUTORE – art. 107 Codice Proprietà Industriale

    CONTENUTO DEL DIRITTO DEL COSTITUTORE
    art. 107 Codice Proprietà Industriale

    1. È richiesta l’autorizzazione del costitutore per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta:

    a) produzione o riproduzione;

    b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;

    c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione;

    d) esportazione o importazione;

    e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.

    2. L’autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.

    L’utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.

    3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:

    a) alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta, quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata;

    b) alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta conformemente al requisito della distinzione;

    c) alle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.

    4. Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che una varietà è essenzialmente derivata da un’altra varietà, definita varietà iniziale, quando:

    a) deriva prevalentemente dalla varietà iniziale o da una varietà che a sua volta è prevalentemente derivata dalla varietà iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale;

    b) si distingue nettamente dalla varietà iniziale e, salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varietà iniziale nell’espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale.

    5. Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra l’altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale fra piante della varietà iniziale, mediante retroincroci o mediante trasformazione attraverso l’ingegneria genetica.

    6. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa il costitutore ha diritto ad una equa remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono l’autorizzazione del costitutore.

     

     

     

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    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • STABILITA’ – art. 106 Codice Proprietà Industriale

    STABILITA’
    art. 106 Codice Proprietà Industriale

    1. La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

     

     

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  • OMOGENEITA’ – art. 105 Codice Proprietà Industriale

    OMOGENEITA’
    art. 105 Codice Proprietà Industriale

    1. La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.

     

     

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  • DISTINZIONE – art. 104 Codice Proprietà Industriale

    DISTINZIONE
    art. 104 Codice Proprietà Industriale

    1. La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta.

    2. In particolare un’altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando:

    a) per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l’iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l’iscrizione nel registro ufficiale delle varietà;

    b) è presente in collezioni pubbliche.

     

     

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  • NOVITA’ – art. 103 Codice Proprietà Industriale

    NOVITA’
    art. 103 Codice Proprietà Industriale

    1. La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto, nè altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà:

    a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;

    b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.

     

     

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  • REQUISITI – art. 102 Codice Proprietà Industriale

    REQUISITI
    art. 102 Codice Proprietà Industriale

    1. Il diritto di costitutore è conferito quando la varietà è nuova, distinta, omogenea e stabile.

     

     

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  • COSTITUTORE – art. 101 Codice Proprietà Industriale

    COSTITUTORE
    art. 101 Codice Proprietà Industriale

    1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore:

    a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;

    b) la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;

    c) l’avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

     

     

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  • OGGETTO DEL DIRITTO – art. 100 Codice Proprietà Industriale

    OGGETTO DEL DIRITTO
    art. 100  Codice Proprietà Industriale

    1. Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere :

    a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;

    b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;

    c) considerato come un’entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme (1) (2).

    (1) Comma modificato dall’articolo 49, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (2) Lettera modificata dall’articolo 49, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

     

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