DIRITTI PATRIMONIALI – art. 111 Codice Proprietà Industriale
DIRITTI PATRIMOIALI art. 111 Codice Proprietà Industriale 1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili. 2. Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l’articolo 64. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi…
