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  • DIRITTO ALLA TUTELA – art. 89 Codice Proprietà Industriale

    DIRITTO ALLA  TUTELA
    art. 89  Codice Proprietà Industriale

    1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori che presentano i requisiti di proteggibilità spettano all’autore e ai suoi aventi causa.

    2. Qualora la topografia venga creata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l’articolo 64.

    3. Qualora la topografia venga creata nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga diversamente, al committente la topografia.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • REQUISITI DELLA TUTELA – art. 88 Codice Proprietà Industriale

    REQUISITI DELLA TUTELA
    art. 88  Codice Proprietà Industriale

    1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore che non siano comuni o familiari nell’ambito dell’industria dei prodotti a semiconduttori.

    2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché nell’insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1.

     

     

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  • OGGETTO DELLA TUTELA – art. 87 Codice Proprietà Industriale

    OGGETTO DELLA TUTELA
    art. 87  Codice Proprietà Industriale

    1. È prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio:

    a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;

    b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;

    c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.

    2. La topografia di un prodotto a semiconduttori è una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:

    a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;

    b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

     

     

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  • RINVIO – art. 86 Codice Proprietà Industriale

    RINVIO
    art. 86  Codice Proprietà Industriale

    1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità, in quanto applicabili.

    2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilità le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti e licenze obbligatorie.

     

     

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  • DURATA ED EFFETTI DELLA BREVETTAZIONE – art. 85 Codice Proprietà Industriale

    DURATA ED EFFETTI DELLA  BREVETTAZIONE
    art. 85  Codice Proprietà Industriale

    1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda.

    2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati conformemente all’articolo 53.

    (1) Rubrica modificata dall’articolo 45 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

     

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  • BREVETTAZIONE ALTERNATIVA – art. 84 Codice Proprietà Industriale

    BREVETTAZIONE ALTERNATIVA
    art. 84  Codice Proprietà Industriale

    1. È consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del presente codice, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.

    2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un’invenzione o viceversa, l’Ufficio italiano brevetti e marchi invita l’interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.

    3. Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche un’invenzione o viceversa, è applicabile l’articolo 161 (1).

    (1) Comma modificato dall’articolo 44 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

     

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  • IL DIRITTO ALLA BREVETTAZIONE – art. 83 Codice Proprietà Industriale

    IL DIRITTO ALLA BREVETTAZIONE
    art. 83  Codice Proprietà Industriale

    1. Il diritto al brevetto spetta all’autore del nuovo modello di utilità ed ai suoi aventi causa.

     

     

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  • OGGETTO DEL BREVETTO – art. 82 Codice Proprietà Industriale

    OGGETTO DEL BREVETTO
    art. 82  Codice Proprietà Industriale

    1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

    2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

    3. Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.

     

     

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  • LICENZA OBBLIGATORIA – art. 81 Octies Codice Proprietà Industriale

    LICENZA OBBLIGATORIA
    art. 81 Octies  Codice Proprietà Industriale

    1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza obbligatoria anche a favore:

    a) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell’invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varieta’ vegetale;

    b) del titolare di un brevetto riguardante un’invenzione biotecnologica per l’uso della privativa su un ritrovato vegetale.

    2. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 avviene secondo le procedure e alle condizioni di cui agli articoli 71 e 72 , in quanto compatibili.

    3. In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare del brevetto ed il titolare della privativa per ritrovati vegetali hanno diritto, reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che, in mancanza di accordo tra le parti, sono determinate dall’Ufficio italiano brevetti e marchi.

    4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 e’ subordinato alla dimostrazione, da parte del richiedente:

    a) che si e’ rivolto invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;

    b) che la varieta’ vegetale o l’invenzione costituisce un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto all’invenzione indicata nel brevetto o alla varieta’ vegetale protetta.

    (1) Articolo inserito dall’articolo 43 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

     

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  • LIMITI ALL’ESTENSIONE DELLA TUTELA – art. 81 Septies Codice Proprietà Industriale

    LIMITI ALL’ESTENSIONE DELLA TUTELA
    art. 81 Septies Codice Proprietà Industriale

    1. La protezione di cui all’articolo 81-sexies non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio dello Stato dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall’utilizzazione per la quale il materiale biologico e’ stato commercializzato, purche’ il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.

    (1) Articolo inserito dall’articolo 43 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

     

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