Categoria: Codice Proprietà Industriale

  • REQUISITI – art. 102 Codice Proprietà Industriale

    REQUISITI
    art. 102 Codice Proprietà Industriale

    1. Il diritto di costitutore è conferito quando la varietà è nuova, distinta, omogenea e stabile.

     

     

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  • COSTITUTORE – art. 101 Codice Proprietà Industriale

    COSTITUTORE
    art. 101 Codice Proprietà Industriale

    1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore:

    a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;

    b) la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;

    c) l’avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

     

     

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  • OGGETTO DEL DIRITTO – art. 100 Codice Proprietà Industriale

    OGGETTO DEL DIRITTO
    art. 100  Codice Proprietà Industriale

    1. Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere :

    a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;

    b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;

    c) considerato come un’entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme (1) (2).

    (1) Comma modificato dall’articolo 49, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (2) Lettera modificata dall’articolo 49, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

     

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  • TUTELA – art. 99 Codice Proprietà Industriale

    TUTELA
    art. 99  Codice Proprietà Industriale

    1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all’ articolo 98 , ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo (1).

    (1) Comma sostituito dall’articolo 48, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

     

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  • OGGETTO DELLA TUTELA – art. 98 Codice Proprietà Industriale

    OGGETTO DELLA TUTELA
    art. 98  Codice Proprietà Industriale

    1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

    a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

    b) abbiano valore economico in quanto segrete;

    c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

    2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche.

     

     

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  • NULLITA’ DELLA REGISTRAZIONE – art. 97 Codice Proprietà Industriale

    NULLITA’ DELLA REGISTRAZIONE
    art. 97  Codice Proprietà Industriale

    1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullità della registrazione della topografia può essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se è omesso, non sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti:

    a) i requisiti di proteggibilità di cui all’articolo 88;

    b) il proprietario della topografia non sia alcuno dei soggetti indicati all’articolo 92, comma 1, lettera b);

    c) non sia stata chiesta la registrazione in Italia entro il termine previsto all’articolo 92, comma 1, lettera a) e, qualora trattasi di topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato nel biennio precedente il 18 marzo 1989, la registrazione non sia stata richiesta entro il 18 marzo 1990 (1);

    d) non sia stata precisata la data del primo atto di sfruttamento in apposita dichiarazione scritta;

    e) la domanda di registrazione e i relativi allegati non consentano l’identificazione della topografia e la valutazione dei requisiti di cui alla lettera a) (2).

    (1) Lettera modificata dall’articolo 47, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (2) Lettera modificata dall’articolo 47, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

     

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  • RISARCIMENTO DEL DANNO ED EQUO COMPENSO – art. 96 Codice Proprietà Industriale

    RISARCIMENTO DEL DANNO ED EQUO COMPENSO
    art. 96  Codice Proprietà Industriale

    1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia o dopo la diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di cui all’articolo 95, è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni del capo III.

    2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori con menzione di riserva e la registrazione della topografia, il responsabile è tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della topografia registrata.

    3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 95 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un equo compenso e l’autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell’uso fatto prima che essa fosse registrata.

    Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di concessione di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.

    4. Chi ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere che il prodotto è tutelato da registrazione, ha diritto a continuare lo sfruttamento commerciale del prodotto. Tuttavia, per gli atti compiuti dopo avere saputo o avere avuto valide ragioni per ritenere che il prodotto a semiconduttori è tutelato, è dovuto il pagamento di un equo compenso. L’avente causa dell’acquirente di cui al presente comma conserva gli stessi diritti ed obblighi.

    5. Agli effetti del presente articolo per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di riservatezza, secondo le indicazioni di cui all’articolo 92, comma 1 lettera a) (1).

    (1) Comma modificato dall’articolo 46 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

     

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  • CONTRAFFAZIONE – art. 95 Codice Proprietà Industriale

    CONTRAFFAZIONE
    art. 95  Codice Proprietà Industriale

    1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l’esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attività, anche per interposta persona:

    a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia;

    b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori;

    c) l’utilizzazione, l’importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonché la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.

    2. Non costituiscono atti di contraffazione l’importazione, la distribuzione, la commercializzazione o l’utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l’esistenza dei diritti esclusivi di cui all’articolo 90.

    3. Nell’ipotesi di cui al comma 2 è consentita la prosecuzione dell’attività intrapresa, nei limiti dei contratti già stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia adeguatamente avvisato l’acquirente in buona fede che la topografia è stata riprodotta illegalmente. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalità di pagamento dell’equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato si applicano le disposizioni previste alla sezione IV per la licenza di diritto.

     

     

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  • MENZIONE DI RISERVA – art. 94 Codice Proprietà Industriale

    MENZIONE DI RISERVA
    art. 94  Codice Proprietà Industriale

    1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno possono recare una menzione costituita da:

    a) il segno T racchiuso da un cerchio;

    b) la data in cui per la prima volta la topografia è stata oggetto di sfruttamento commerciale;

    c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla topografia.

    2. Tale menzione prova l’avvenuta registrazione della topografia, ovvero la rivendicazione della titolarità sulla topografia o l’intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale.

    3. La menzione non può essere riportata su prodotti per i quali la domanda di registrazione non sia stata presentata entro i due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo o sia stata rifiutata definitivamente.

     

     

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  • DECORRENZA E DURATA DELLA TUTELA – art. 93 Codice Proprietà Industriale

    DECORRENZA E DURATA DELLA TUTELA
    art. 93  Codice Proprietà Industriale

    1. I diritti esclusivi di cui all’articolo 90 sorgono alla prima, in ordine di tempo, delle date seguenti:

    a) alla data del primo sfruttamento commerciale della topografia in una qualsiasi parte del mondo;

    b) alla data in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

    2. I diritti esclusivi di cui al comma 1 si estinguono dieci anni dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:

    b) la fine dell’anno civile in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

    3. Agli effetti del presente articolo, per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizioni di riservatezza secondo le indicazioni contenute nell’articolo 92, comma 1, lettera a).

    a) la fine dell’anno civile in cui la topografia è stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;

     

     

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