Categoria: Codice Proprietà Industriale

  • REGISTRAZIONE – art. 92 Codice Proprietà Industriale

    REGISTRAZIONE
    art. 92  Codice Proprietà Industriale

    1. La topografia dei prodotti a semiconduttori è proteggibile a condizione che:

    a) ne sia richiesta la registrazione in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale ovunque nel mondo, ne sia richiesta la registrazione entro il termine di due anni dalla data di tale primo sfruttamento, purché tale data sia precisata in apposita dichiarazione scritta. A tali effetti lo sfruttamento commerciale non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia non avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte dall’adozione di misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico;

    b) al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione, il proprietario della topografia sia cittadino o persona giuridica italiana o, se straniero, sia rispondente ai requisiti indicati nell’articolo 3 del capo I.

    2. Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con il decorso di quindici anni dalla data della prima fissazione o codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto di sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo stesso periodo. A tali effetti per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di riservatezza secondo le indicazioni contenute nel comma 1, lettera a).

     

     

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  • LIMITAZIONE DEI DIRITTI ESCLUSIVI- art. 91 Codice Proprietà Industriale

    LIMITAZIONE DEI DIRITTI ESCLUSIVI
    art. 91  Codice Proprietà Industriale

    1. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.

    2. I diritti esclusivi di cui all’articolo 90 non si estendono alle riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo di insegnamento, di analisi o di valutazione della topografia e dei concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche incluse nella topografia stessa.

    3. I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti di topografie create da terzi sulla base di un’analisi o valutazione effettuata in conformità al comma 2, qualora tali topografie rispondano ai requisiti di proteggibilità.

     

     

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  • CONTENUTO DEI DIRITTI – art. 90 Codice Proprietà Industriale

    CONTENUTO DEI DIRITTI
    art. 90  Codice Proprietà Industriale

    1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori consistono nella facoltà di:

    a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia;

    b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo di commercializzazione, ovvero importare una topografia o un prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.

    2. Lo sfruttamento commerciale è costituito dalla vendita, l’affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o l’offerta per tali scopi.

     

     

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  • DIRITTO ALLA TUTELA – art. 89 Codice Proprietà Industriale

    DIRITTO ALLA  TUTELA
    art. 89  Codice Proprietà Industriale

    1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori che presentano i requisiti di proteggibilità spettano all’autore e ai suoi aventi causa.

    2. Qualora la topografia venga creata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l’articolo 64.

    3. Qualora la topografia venga creata nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga diversamente, al committente la topografia.

     

     

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  • REQUISITI DELLA TUTELA – art. 88 Codice Proprietà Industriale

    REQUISITI DELLA TUTELA
    art. 88  Codice Proprietà Industriale

    1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore che non siano comuni o familiari nell’ambito dell’industria dei prodotti a semiconduttori.

    2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché nell’insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1.

     

     

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  • OGGETTO DELLA TUTELA – art. 87 Codice Proprietà Industriale

    OGGETTO DELLA TUTELA
    art. 87  Codice Proprietà Industriale

    1. È prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio:

    a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;

    b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;

    c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.

    2. La topografia di un prodotto a semiconduttori è una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:

    a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;

    b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

     

     

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  • RINVIO – art. 86 Codice Proprietà Industriale

    RINVIO
    art. 86  Codice Proprietà Industriale

    1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità, in quanto applicabili.

    2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilità le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti e licenze obbligatorie.

     

     

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  • DURATA ED EFFETTI DELLA BREVETTAZIONE – art. 85 Codice Proprietà Industriale

    DURATA ED EFFETTI DELLA  BREVETTAZIONE
    art. 85  Codice Proprietà Industriale

    1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda.

    2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati conformemente all’articolo 53.

    (1) Rubrica modificata dall’articolo 45 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

     

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  • BREVETTAZIONE ALTERNATIVA – art. 84 Codice Proprietà Industriale

    BREVETTAZIONE ALTERNATIVA
    art. 84  Codice Proprietà Industriale

    1. È consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del presente codice, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.

    2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un’invenzione o viceversa, l’Ufficio italiano brevetti e marchi invita l’interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.

    3. Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche un’invenzione o viceversa, è applicabile l’articolo 161 (1).

    (1) Comma modificato dall’articolo 44 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

     

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  • IL DIRITTO ALLA BREVETTAZIONE – art. 83 Codice Proprietà Industriale

    IL DIRITTO ALLA BREVETTAZIONE
    art. 83  Codice Proprietà Industriale

    1. Il diritto al brevetto spetta all’autore del nuovo modello di utilità ed ai suoi aventi causa.

     

     

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