Categoria: Codice Proprietà Industriale

  • NULLITA’ DEL DIRITTO – art. 112 Codice Proprietà Industriale

    NULLITA’ DEL DIRITTO
    art. 112 Codice Proprietà Industriale

    1. Il diritto di costitutore è nullo se è accertato che:

    a) le condizioni fissate dalle norme sulla novità e sulla distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore;

    b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneità e sulla stabilità non sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore, ove il diritto di costitutore è stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti dal costitutore;

    c) il diritto di costitutore è stato conferito a chi non aveva diritto e l’avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall’articolo 118.

     

     

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    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • DIRITTI PATRIMONIALI – art. 111 Codice Proprietà Industriale

    DIRITTI PATRIMOIALI
    art. 111 Codice Proprietà Industriale

    1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

    2. Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l’articolo 64.

     

     

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  • DIRITTO MORALE – art. 110 Codice Proprietà Industriale

    DIRITTO MORALE
    art. 110 Codice Proprietà Industriale

    1. Il diritto di essere considerato autore della nuova varietà vegetale può essere fatto valere dall’autore stesso e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

     

     

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  • DURATA DELLA PROTEZIONE – art. 109 Codice Proprietà Industriale

    DURATA DELLA PROTEZIONE
    art. 109 Codice Proprietà Industriale

    1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent’anni dalla data della sua concessione.

    2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico.

    3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.

     

     

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  • LIMITAZIONI DEL DIRITTO DEL COSTITUTORE – art. 108 Codice Proprietà Industriale

    LIMITAZIONI  DEL DIRITTO DEL COSTITUTORE
    art. 108 Codice Proprietà Industriale

    1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà, nonché, ove non siano applicabili le disposizioni dell’articolo 107, comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 107, commi 1 e 2, compiuti rispetto a tali altre varietà.

    2. Fermo quanto disposto dall’articolo 107, comma 1, chiunque intende procedere alla moltiplicazione, in vista della certificazione, di materiale proveniente da varietà oggetto di privativa per nuova varietà vegetale, è tenuto a darne preventiva comunicazione al titolare del diritto.

     

     

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  • CONTENUTO DEL DIRITTO DEL COSTITUTORE – art. 107 Codice Proprietà Industriale

    CONTENUTO DEL DIRITTO DEL COSTITUTORE
    art. 107 Codice Proprietà Industriale

    1. È richiesta l’autorizzazione del costitutore per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta:

    a) produzione o riproduzione;

    b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;

    c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione;

    d) esportazione o importazione;

    e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.

    2. L’autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.

    L’utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.

    3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:

    a) alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta, quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata;

    b) alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta conformemente al requisito della distinzione;

    c) alle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.

    4. Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che una varietà è essenzialmente derivata da un’altra varietà, definita varietà iniziale, quando:

    a) deriva prevalentemente dalla varietà iniziale o da una varietà che a sua volta è prevalentemente derivata dalla varietà iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale;

    b) si distingue nettamente dalla varietà iniziale e, salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varietà iniziale nell’espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale.

    5. Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra l’altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale fra piante della varietà iniziale, mediante retroincroci o mediante trasformazione attraverso l’ingegneria genetica.

    6. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa il costitutore ha diritto ad una equa remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono l’autorizzazione del costitutore.

     

     

     

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  • STABILITA’ – art. 106 Codice Proprietà Industriale

    STABILITA’
    art. 106 Codice Proprietà Industriale

    1. La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

     

     

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  • OMOGENEITA’ – art. 105 Codice Proprietà Industriale

    OMOGENEITA’
    art. 105 Codice Proprietà Industriale

    1. La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.

     

     

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  • DISTINZIONE – art. 104 Codice Proprietà Industriale

    DISTINZIONE
    art. 104 Codice Proprietà Industriale

    1. La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta.

    2. In particolare un’altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando:

    a) per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l’iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l’iscrizione nel registro ufficiale delle varietà;

    b) è presente in collezioni pubbliche.

     

     

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  • NOVITA’ – art. 103 Codice Proprietà Industriale

    NOVITA’
    art. 103 Codice Proprietà Industriale

    1. La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto, nè altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà:

    a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;

    b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.

     

     

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