ESECUZIONE DI DESCRIZIONE E SEQUESTRO – art. 130 Codice Proprietà Industriale
ESECUZIONE DI DESCRIZIONE E SEQUESTRO art. 130 Codice Proprietà Industriale 1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. 2. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle…
