OGGETTO DEL BREVETTO – art. 82 Codice Proprietà Industriale
OGGETTO DEL BREVETTO art. 82 Codice Proprietà Industriale 1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni,…
