Categoria: Codice Proprietà Industriale

  • LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI BREVETTO – art. 68 Codice Proprietà Industriale

    LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI BREVETTO
    art. 68 Codice Proprietà Industriale

    1. La facolta’ esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l’oggetto dell’invenzione:

    a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale;

    b) agli studi e sperimentazioni diretti all’ottenimento, anche in paesi esteri, di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l’utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a cio’ strettamente necessarie;

    c) alla preparazione estemporanea, e per unita’, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali cosi’ preparati, purche’ non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente (1).

    [1-bis. Ferma la disposizione del comma 1, le aziende che intendono produrre specialita’ farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga.] (2)

    2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, nè utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.

    3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell’invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all’azienda in cui l’invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.

    (1) Comma sostituito dall’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

    (2) Comma aggiunto dall’articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 e successivamente soppresso dall’articolo 83, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012, n. 27.

    (A) In riferimento al presente articolo vedi: Parere dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato 8 ottobre 2015, n. AS1215.

     

     

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  • BREVETTO DI PROCEDIMENTO – art. 67 Codice Proprietà Industriale

    BREVETTO DI PROCEDIMENTO
    art. 67 Codice Proprietà Industriale

    1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente:

    a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;

    b) se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.

    2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.

    3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l’oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purché non esistano patti contrari.

     

     

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  • DIRITTO DI BREVETTO – art. 66 Codice Proprietà Industriale

    DIRITTO DI BREVETTO
    art. 66 Codice Proprietà Industriale

    1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.

    2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

    a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

    b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

     

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  • INVENZIONI DEI RICERCATORI DELLE UNIVERSITA’ E DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA – art. 65 Codice Proprietà Industriale

    INVENZIONI DEI RICERCATORI DELLE UNIVERSITA’ E DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA
    art. 65 Codice Proprietà Industriale

    1. In deroga all’articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L’inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all’amministrazione.

    2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della loro autonomia, stabiliscono l’importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l’uso dell’invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

    3. In ogni caso, l’inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell’invenzione.

    Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

    4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l’inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l’inventore era dipendente al momento dell’invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.

    5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

     

     

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  • INVENZIONI DEI DIPENDENTI – art. 64 Codice Proprietà Industriale

    INVENZIONI DEI DIPENDENTI
    art. 64 Codice Proprietà Industriale

    1. Quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.

    . Se non e’ prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell’attivita’ inventiva, e l’invenzione e’ fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all’inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l’invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terra’ conto dell’importanza dell’invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall’inventore, nonche’ del contributo che questi ha ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell’equo premio all’inventore, puo’ essere concesso, su richiesta dell’organizzazione del datore di lavoro interessata, l’esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto (1).

    3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest’ultimo ha il diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all’estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l’esercizio dell’opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto (2).

    4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all’accertamento della sussistenza del diritto all’equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l’accordo circa l’ammontare degli stessi, anche se l’inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell’ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d’opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile (3).

    5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all’equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l’esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull’accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.

    6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l’esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d’impiego l’invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda privata o l’amministrazione pubblica nel cui campo di attività l’invenzione rientra.

    (1) Comma sostituito dall’articolo 37, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (2) Comma modificato dall’articolo 37, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (3) Comma modificato dall’articolo 37, comma 3, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

     

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  • DIRITTI PATRIMONIALI – art. 63 Codice Proprietà Industriale

    DIRITTI PATRIMONIALI
    art. 63 Codice Proprietà Industriale

    1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

    2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa.

     

     

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  • DIRITTO MORALE – art. 62 Codice Proprietà Industriale

    DIRITTO MORALE
    art. 62 Codice Proprietà Industriale

    1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione può essere fatto valere dall’inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

     

     

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  • CERTIFICATO COMPLEMENTARE PER PRODOTTI MEDICINALI E PER PRODOTTI FITOSANITARI – art. 61 Codice Proprietà Industriale

    CERTIFICATO COMPLEMENTARE PER PRODOTTI MEDICINALI E PER PRODOTTI FITOSANITARI
    art. 61 Codice Proprietà Industriale

    1. Fatto salvo quanto previsto per i certificati complementari di cui all’ articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati complementari per prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti fitosanitari, sono concessi dall’Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009 , (CE) n. 1901/2006 e (CE) n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti.

    (1) Rubrica sostituita dall’articolo 36, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (2) Per la riduzione della protezione complementare, nella misura di sei mesi per ogni anno solare, di cui al presente articolo vedi l’articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 .

    (3) Articolo sostituito dall’articolo 36, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

     

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  • DURATA – art. 60 Codice Proprietà Industriale

    DURATA
    art. 60 Codice Proprietà Industriale

    1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, nè può esserne prorogata la durata.

     

     

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  • PREMINENZA DEL BREVETTO EUROPEO IN CASO DI CUMULO DELLE PROTEZIONI – art. 59 Codice Proprietà Industriale

    PREMINENZA DEL BREVETTO EUROPEO IN CASO DI CUMULO DELLE PROTEZIONI
    art. 59 Codice Proprietà Industriale

    1. Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui:

    a) il termine per promuovere l’opposizione al brevetto europeo è scaduto senza che sia stata fatta opposizione;

    b) la procedura di opposizione si è definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo;

    c) il brevetto italiano è stato rilasciato, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).

    2. Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche se, successivamente, il brevetto europeo venga annullato o decada.

    3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che ha promosso un azione a tutela del brevetto italiano può chiederne la conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo anteriore.

     

     

     

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