INDUSTRIALITA’- art. 49 Codice Proprietà Industriale
INDUSTRIALITA’ art. 49 Codice Proprietà Industriale 1. Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016
