Categoria: Codice Proprietà Industriale

  • TRASFORMAZIONE DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO – art. 58 Codice Proprietà Industriale

    TRASFORMAZIONE DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO
    art. 58 Codice Proprietà Industriale

    1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata l’Italia, può essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:

    a) nei casi previsti dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260;

    b) in caso di inosservanza del termine di cui all’articolo 14, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana (1).

    2. È consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto europeo revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità, previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilità.

    3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 è consentito chiedere contemporaneamente l’eventuale trasformazione in domanda di modello di utilità ai sensi dell’articolo 84.

    4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è stata trasmessa all’Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di brevetto è considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta domanda che sono stati presentati all’Ufficio europeo dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa data.

    (1) Comma modificato dall’articolo 35, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • TESTO DELLA DOMANDA O DEL BREVETTO EUROPEO CHE FA FEDE – art. 57 Codice Proprietà Industriale

    TESTO DELLA DOMANDA O DEL BREVETTO EUROPEO CHE FA FEDE
    art. 57 Codice Proprietà Industriale

    1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l’Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne l’estensione della protezione, salvo il disposto dell’articolo 70, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260.

    2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso è considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell’Ufficio europeo dei brevetti (1).

    3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di azione di nullità.

    4. Una traduzione rettificata può essere presentata, in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto contraffattore.

    5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia un’invenzione ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, può proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell’invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto (2).

    (1) Comma modificato dall’articolo 34, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (2) Comma modificato dall’articolo 34, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • DIRITTI CONFERITI DAL BREVETTO EUROPEO – art. 56 Codice Proprietà Industriale

    DIRITTI CONFERITI DAL BREVETTO EUROPEO
    art. 56 Codice Proprietà Industriale

    1. Il brevetto europeo rilasciato per l’Italia conferisce gli stessi diritti ed e’ sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui e’ pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l’ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione e’ confermato a decorrere dalla data in cui e’ pubblicata la menzione della decisione concernente l’opposizione o la limitazione (1).

    2. Le contraffazioni sono valutate in conformità alla legislazione italiana in materia.

    3. Il titolare deve fornire all’Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall’Ufficio europeo nonché del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito della procedura di limitazione (2).

    4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1.

    5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, il brevetto europeo è considerato, fin dall’origine, senza effetto in Italia (3).

    (1) Comma sostituito dall’articolo 33, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (2) Comma sostituito dall’articolo 33, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (3) Per i criteri e le modalita’ per il deposito per via telematica della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui presente articolo, vedi il D.M. 11 luglio 2014.

     

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  • EFFETTI DELLA DESIGNAZIONE O DELL’ELEZIONE DELL’ITALIA – art. 55 Codice Proprietà Industriale

    EFFETTI DELLA DESIGNAZIONE O DELL’ELEZIONE DELL’ITALIA
    art. 55 Codice Proprietà Industriale

    1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e contenente la designazione o l’elezione dell’Italia, equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l’Italia e ne produce gli effetti ai sensi e alle condizioni previste per le domande Euro-PCT dalla Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 e delle norme di attuazione dello stesso (1).

    (1) Articolo modificato dall’articolo 32 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

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  • EFFETTI DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO – art. 54 Codice Proprietà Industriale

    EFFETTI DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO
    art. 54 Codice Proprietà Industriale

    1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l’Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l’abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Salvo per quanto disposto dall’articolo 46, comma 3, gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall’origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero quando la designazione dell’Italia sia stata ritirata (1) (2).

    (1) Articolo modificato dall’articolo 31 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (2) Per i criteri e le modalita’ per il deposito per via telematica della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui presente articolo, vedi il D.M. 11 luglio 2014.

     

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  • EFFETTI DELLA BREVETTAZIONE – art. 53 Codice Proprietà Industriale

    EFFETTI DELLA BREVETTAZIONE
    art. 53 Codice Proprietà Industriale

    1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto.

    2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico (1).

    3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l’Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati.

    4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica (2).

    (1) Comma modificato dall’articolo 30, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (2) Comma modificato dall’articolo 30, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

     

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  • RIVENDICAZIONI – art. 52 Codice Proprietà Industriale

    RIVENDICAZIONI
    art. 52 Codice Proprietà Industriale

    1. Nelle rivendicazioni e’ indicato, specificamente, cio’ che si intende debba formare oggetto del brevetto (1) .

    2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni (2).

    3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

    3-bis. Per determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni (3).

    (1) Comma sostituito dall’articolo 29, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (2) Comma modificato dall’articolo 29, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (3) Comma aggiunto dall’articolo 29, comma 3, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

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  • SUFFICIENTE DESCRIZIONE – art. 51 Codice Proprietà Industriale

    SUFFICIENTE DESCRIZIONE
    art. 51 Codice Proprietà Industriale

    1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza (1).

    2. L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

    3. Se un’invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l’utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l’invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste dall’articolo 162 (2).

    (1) Comma modificato dall’articolo 28, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    (2) Comma modificato dall’articolo 28, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • LICEITA’ – art. 50 Codice Proprietà Industriale

    LICEITA’
    art. 50 Codice Proprietà Industriale

    1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume.

    2. L’attuazione di un’invenzione non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

     

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  • ATTIVITA’ INVENTIVA – art. 48 Codice Proprietà Industriale

    ATTIVITA’ INVENTIVA
    art. 48 Codice Proprietà Industriale

    1. Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell’articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l’apprezzamento dell’attività inventiva.

     

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