ESAME DELL’OPPOSIZIONE E DECISIONI – art. 178 Codice Proprietà Industriale
ESAME DELL’OPPOSIZIONE E DECISIONI art. 178 Codice Proprietà Industriale 1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 176, comma 1, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilita’ e l’ammissibilita’ dell’opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, comunica detta opposizione al richiedente la registrazione con l’avviso, anche all’opponente,…
