Categoria: Codice Proprietà Industriale

  • ESAME DELLE DOMANDE – art. 170 Codice Proprietà Industriale

    ESAME DELLE DOMANDE
    art. 170 Codice Proprietà Industriale

    1. L’esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:

    a) per i marchi: se può trovare applicazione l’articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, [12, comma 1, lettera a)], 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere a) e b); se concorrono le condizioni di cui all’articolo 3 (1);

    b) per le invenzioni ed i modelli di utilita’ che l’oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validita’, ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorita’ e in ogni caso qualora l’assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio (2);

    c) per i disegni e modelli che l’oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell’articolo 31 e dell’articolo 33-bis (3);

    d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonché l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 114 della stessa sezione. L’esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della commissione di cui ai commi 3-bis e seguenti. La Commissione opera osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole e forestali può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo (4);

    e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l’oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall’articolo 87, esclusi i requisiti di validità fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l’esame con decreto ministeriale .

    2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, l’Ufficio trasmette l’esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, che esprime il parere di competenza entro dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

    3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell’articolo 173, comma 7.

    3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita’ previsti nella sezione VIII del capo II del Codice, nonche’ sulla osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 114 e’ espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mezzo di una Commissione consultiva composta da:

    a) direttore generale della competitivita’ per lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede;

    b) responsabile dell’Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varieta’ del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci;

    c) responsabile dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, competente in materia di privative per nuove varieta’ vegetali;

    d) esaminatore tecnico dell’Ufficio italiano brevetti e marchi;

    e) funzionario dell’Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varieta’ del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

    f) direttore di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria, designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (5).

    3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) ad f), e’ richiesta la designazione di un supplente (6).

    3-quater. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, lettera e) (7).

    3-quinquies. La commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere confermati; la partecipazione avviene a titolo gratuito senza corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (8).

    3-sexies. Su richiesta motivata del presidente possono essere chiamati a fare parte della commissione, di volta in volta e per l’esame di specifiche questioni, esperti qualificati nella materia (9).

    3-septies. La commissione, prima di esprimere il proprio parere, puo’ sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti (10).

    3-octies. Il parere e’ corredato con la indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonche’ dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente (11).

    3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della proprieta’ industriale in materia di nuove varieta’ vegetali, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis (12).

    (1) Lettera modificata dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (2) Lettera sostituita dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (3) Lettera modificata dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (4) Lettera modificata dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (5) Comma aggiunto dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (6) Comma aggiunto dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (7) Comma aggiunto dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (8) Comma aggiunto dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (9) Comma aggiunto dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (10) Comma aggiunto dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (11) Comma aggiunto dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (12) Comma aggiunto dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

     

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  • RIVENDICAZIONE DI PRIORITA’ – art. 169 Codice Proprietà Industriale

    RIVENDICAZIONE DI PRIORITA’
    art. 169 Codice Proprietà Industriale

    1. Quando si rivendichi la priorità di un deposito ai sensi dell’articolo 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l’entità e l’estensione del diritto di proprietà industriale e la data in cui il deposito è avvenuto.

    2. Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante. Il documento di cessione del diritto di priorita’ puo’ consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi dell’articolo 196, comma 1, lettera a) (1).

    3. Quando all’estero siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di esse, ancorché costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate più registrazioni o più depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove domande separate si applica l’articolo 158, commi 1, e 2.

    4. Quando siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità di invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati più depositi e non si riscontri l’unità inventiva, alle nuove domande separate è applicabile l’articolo 161.

    5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali inerenti alla prestazione del servizio, che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un certificato del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza dell’esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo regolamento.

    5-bis. La rivendicazione di priorita’ che non sia stata presentata al momento del deposito della domanda di brevetto o modello di utilita’ puo’ essere presentata anche successivamente entro il termine di 16 mesi dalla data della prima priorita’ rivendicata . Entro lo stesso termine il richiedente puo’ correggere i dati di una precedente dichiarazione di priorita’, fermo restando che, ove tale correzione modifichi la data della prima priorita’ rivendicata, e questa data sia anteriore a quella originariamente indicata, il termine decorre dalla data effettiva di tale priorita’, anziche’ da quella originariamente indicata. La rivendicazione di priorita’ che non sia stata presentata al momento della presentazione della domanda di disegno e modello o di marchio, puo’ essere presentata entro il successivo termine di un mese per i disegni e modelli e di due mesi per i marchi dalla data di presentazione di detta domanda (2).

    5-ter. L’istanza di correzione di cui al comma 5-bis relativa ad una precedente dichiarazione di priorita’ deve essere comunque depositata nel termine di quattro mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilita’ (3).

    6. La brevettazione o la registrazione vengono effettuate senza menzione della priorità, qualora entro sei mesi dalla data di deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti di cui al comma 1. Per le invenzioni e i modelli di utilità il termine per deposito di tali

    documenti è di sedici mesi dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorità, se tale termine è più favorevole al richiedente.

    7. Qualora la priorità di un deposito compiuta agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel titolo di proprietà industriale deve farsi analoga annotazione del rifiuto.

    8. La rivendicazione di priorità nella domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata se è effettuata dopo il termine di dodici mesi dalla data di deposito della prima domanda e se il richiedente non ne ha diritto. Qualora priorità sia rifiutata non se ne fa menzione nella privativa.

    (1) Comma modificato dall’articolo 85 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (2) Comma aggiunto dall’articolo 85 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (3) Comma aggiunto dall’articolo 85 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

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  • DOMANDA DI REGISTRAZIONE DELLE TOPOGRAFIE – art. 168 Codice Proprietà Industriale

    DOMANDA DI REGISTRAZIONE DELLE TOPOGRAFIE
    art. 168 Codice Proprietà Industriale

    1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di primo sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente in detta data.

    2. Alla domanda di registrazione debbono essere allegati:

    a) una documentazione che consenta l’identificazione della topografia, in conformità alle prescrizioni del regolamento;

    b) una dichiarazione attestante la data del primo atto di sfruttamento commerciale della topografia qualora questa data sia anteriore a quella della domanda di registrazione. Se il richiedente è persona diversa da chi ha effettuato il primo atto di sfruttamento commerciale, deve dichiarare il rapporto giuridico intercorso con quest’ultimo;

    c) quando vi sia un mandatario l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;

    d) l’eventuale designazione dell’autore o degli autori della topografia.

    3. È consentita l’utilizzazione di termini tecnici stranieri divenuti di uso corrente nel settore specifico.

     

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  • DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI – art. 167 Codice Proprietà Industriale

    DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI
    art. 167 Codice Proprietà Industriale

    1. La domanda deve contenere:

    a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

    b) l’indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed eventualmente l’indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare.

    2. Alla domanda devono essere uniti:

    a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni;

    b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l’intelligenza del disegno o modello medesimo;

    c) quando vi sia mandatario, l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;

    d) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

     

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  • DOMANDA DI DENOMINAZIONE VARIETALE – art. 166 Codice Proprietà Industriale

    DOMANDA DI DENOMINAZIONE VARIETALE
    art. 166 Codice Proprietà Industriale

    1. La denominazione proposta per la nuova varietà:

    a) deve rispettare le disposizioni di cui all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varieta’ vegetali (1);

    b) non deve risultare contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume;

    c) non deve contenere nomi geografici.

    (1) Lettera sostituita dall’articolo 84 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

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  • DICHIARAZIONE DEL COSTITUTORE – art. 165 Codice Proprietà Industriale

    DICHIARAZIONE DEL COSTITUTORE
    art. 165 Codice Proprietà Industriale

    1. Il costitutore dichiara che:

    a) la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova, varietà vegetale ai sensi dell’articolo 103 e presenta i requisiti della suddetta norma;

    b) ha ottenuto l’autorizzazione dei titolari di altre nuove varietà vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta;

    c) s’impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato a consentire l’esame della stessa;

    d) è stata depositata per la stessa varietà domanda di protezione in altri Stati e quale ne sia stato l’esito;

    e) rinuncia al marchio d’impresa eventualmente utilizzato, qualora sia identico alla denominazione proposta per la varietà.

     

     

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  • DOMANDA DI PRIVATIVA PER VARIETA’ VEGETALE – art. 164 Codice Proprietà Industriale

    DOMANDA DI PRIVATIVA PER VARIETA’ VEGETALE
    art. 164 Codice Proprietà Industriale

    1. La domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere:

    a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

    b) l’indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene;

    c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia;

    d) il nome e la nazionalità dell’autore della varietà vegetale;

    e) l’eventuale rivendicazione della priorità;

    f) l’elenco dei documenti allegati.

    2. Alla domanda devono essere uniti:

    a) la descrizione della varietà vegetale. In caso di varietà ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall’ufficio ricevente;

    b) la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue caratteristiche specifiche (1);

    c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell’esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente già intrapresi in Italia o all’estero. La documentazione redatta in lingua straniera è corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario;

    d) la dichiarazione di cui all’articolo 165;

    e) i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate;

    f) quando vi sia mandatario, l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;

    [ g) il documento comprovante il pagamento della tassa di domanda, della tassa per la lettera d’incarico o per la relativa autocertificazione] (2).

    3. I documenti indicati al comma 2, lettere d) ed e), possono essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al comma 2, lettera c), possono essere presentate successivamente ma non oltre la data d’inizio delle prove di coltivazione della varietà (3).

    4. La varietà è descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa è stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da altre varietà similari conosciute.

    5. Nella descrizione è indicata anche la denominazione proposta dal costitutore.

    6. Se trattasi di varietà essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell’articolo 107, è indicata la varietà iniziale. Se trattasi di varietà geneticamente modificata sono indicati l’origine e la natura della modifica genetica.

    (1) Lettera modificata dall’articolo 83 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (2) Lettera soppressa dall’articolo 83 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (3) Comma modificato dall’articolo 83 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

     

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  • DOMANDA DI CERTIFICATO COMPLEMENTARE PER I MEDICINALI E PER I PRODOTTI FITOSANITARI – art. 163 Codice Proprietà Industriale

    DOMANDA DI CERTIFICATO COMPLEMENTARE PER I MEDICINALI E PER I PRODOTTI FITOSANITARI
    art. 163 Codice Proprietà Industriale

    1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi [che ha rilasciato il brevetto di base] con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto (1).

    2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:

    a) nome e indirizzo del richiedente;

    b) numero del brevetto di base;

    c) titolo dell’invenzione;

    d) numero e data dell’autorizzazione di immissione in commercio nonché indicazione del prodotto la cui identità risulta dall’autorizzazione stessa (2);

    e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunità.

    (1) Comma modificato dall’articolo 82 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (2) Lettera modificata dall’articolo 82 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

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  • DEPOSITO ACCESSO E NUOVO DEPOSITO DI MATERIALE BIOLOGICO – art. 162 Codice Proprietà Industriale

    DEPOSITO ACCESSO E NUOVO DEPOSITO DI MATERIALE BIOLOGICO
    art. 162 Codice Proprietà Industriale

    1. Se un’invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non puo’ essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l’invenzione stessa oppure implica l’uso di tale materiale, la descrizione e’ ritenuta sufficiente, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, soltanto se:

    a) il materiale biologico e’ stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi dell’articolo 7 del Trattato di Budapest, del 28 aprile 1977, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, di seguito denominato: ‘Trattato di Budapest’;

    b) sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la domanda depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui dispone il depositante;

    c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell’ente di deposito e il numero di registrazione del deposito.

    2. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere comunicate entro un termine di 16 mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda o precedentemente nel caso di anticipata accessibilita’ al pubblico o notifica a terzi ai sensi dell’articolo 53, commi 3 e 4.

    3. Fermo restando il disposto dell’articolo 53, commi 2, 3 e 4, l’accesso al materiale biologico depositato e’ garantito mediante il rilascio di un campione. Su richiesta del depositante, il campione e’ rilasciato solo ad un esperto indipendente:

    a) a partire dalla data di accessibilita’ al pubblico ai sensi dell’articolo 53, comma 3, fino alla concessione del brevetto;

    b) per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto, in caso di rifiuto o di ritiro di quest’ultima.

    4. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna per la durata degli effetti del brevetto:

    a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati; e b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a meno che il richiedente o il titolare del brevetto non rinunci esplicitamente a tale impegno.

    5. L’esperto designato e’ responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente.

    6. Se il materiale biologico depositato ai sensi del presente articolo non e’ piu’ disponibile presso l’ente di deposito riconosciuto, e’ consentito un nuovo deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest.

    7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante attestante che il materiale biologico che e’ oggetto del nuovo deposito e’ identico a quello oggetto del deposito iniziale.

    (1) Articolo sostituito dall’articolo 81 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

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  • UNICITA’ DELL’INVENZIONE E DIVISIONE DELLA DOMANDA – art. 161 Codice Proprietà Industriale

    UNICITA’ DELL’INVENZIONE E DIVISIONE DELLA DOMANDA
    art. 161 Codice Proprietà Industriale

    1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.

    2. Se la domanda comprende più invenzioni, l’Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Tale facolta’ puo’ essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell’invito dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest’ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto (1).

    3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall’Ufficio.

    (1) Comma modificato dall’articolo 80 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

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