Categoria: Codice Proprietà Industriale

  • DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE E PER MODELLO DI UTILITA’ – art. 160 Codice Proprietà Industriale

    DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE E PER MODELLO DI UTILITA’
    art. 160 Codice Proprietà Industriale

    1. La domanda deve contenere:

    a) l’identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;

    b) l’indicazione dell’invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo (1).

    2. Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, nè di un solo brevetto per più invenzioni o modelli.

    3. Alla domanda devono essere uniti:

    a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all’articolo 51 (2);

    b) i disegni dell’invenzione, ove sia possibile;

    c) la designazione dell’inventore;

    d) quando vi sia mandatario, anche l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;

    e) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

    4. La descrizione dell’invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o piu’ rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito gia’ riconosciuta (3).

    (1) Lettera modificata dall’articolo 79 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (2) Lettera sostituita dall’articolo 79 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (3) Comma sostituito dall’articolo 79 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • DOMANDA DI RINNOVAZIONE DEL MARCHIO – art. 159 Codice Proprietà Industriale

    DOMANDA DI RINNOVAZIONE DEL MARCHIO
    art. 159 Codice Proprietà Industriale

    1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.

    [ 2. La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti alla data di scadenza del decennio in corso. Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione può essere presentata nei sei mesi successivi al mese di scadenza con l’applicazione di una soprattassa] (1).

    3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201.

    4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario, presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario e successive modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale, presentata ai sensi dell’articolo 9-quinquies del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, gli effetti della prima registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario o dalla data di registrazione internazionale.

    [ 5. Se il marchio precedente appartiene a più persone, la domanda di rinnovazione può essere fatta da una soltanto, nell’interesse di tutte](2) .

    6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è stato registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.

    (1) Comma abrogato dall’articolo 78 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (2) Comma abrogato dall’articolo 78 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • DIVISIONE DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO – art. 158 Codice Proprietà Industriale

    DIVISIONE DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO
    art. 158 Codice Proprietà Industriale

    1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.

    2. Se la domanda riguarda più marchi, l’Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con facoltà di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.

    3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto più prodotti o servizi, può essere divisa dal richiedente in più domande parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti casi:

    a) prima della decisione dell’ufficio relativo alla registrazione del marchio;

    b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione dell’ufficio di registrazione del marchio;

    c) durante ogni procedura di ricorso contro la decisione relativa alla registrazione del marchio (1).

    4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità.

    5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall’ufficio.

    (1) Comma modificato dall’articolo 77 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

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  • DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO COLLETTIVO – art. 157 Codice Proprietà Industriale

    DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO COLLETTIVO
    art. 157 Codice Proprietà Industriale

    1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi oltre ai documenti di cui all’articolo 156, commi 1 e 2, anche copia dei regolamenti di cui all’articolo 11 (1).

    (1) Comma modificato dall’articolo 76 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

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  • DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO – art. 156 Codice Proprietà Industriale

    DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO
    art. 156 Codice Proprietà Industriale

    1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere:

    a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

    b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;

    c) la riproduzione del marchio;

    d) l’elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243 (1).

    2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201.

    (1) Lettera modificata dall’articolo 75 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

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  • DEPOSITO DI DOMANDE INTERNAZIONALI DI DISEGNI E MODELLI – art. 155 Codice Proprietà Industriale

    DEPOSITO DI DOMANDE INTERNAZIONALI DI DISEGNI E MODELLI
    art. 155 Codice Proprietà Industriale

    1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l’Ufficio internazionale oppure presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dell’Accordo dell’Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato: Accordo (1).

    2. La domanda presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi può anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

    3. La data di deposito della domanda è quella dell’articolo 6, comma 2, dell’Accordo.

    4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell’Accordo e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall’Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall’Ufficio internazionale.

    (1) Comma modificato dall’articolo 74 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

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  • TRASMISSIONE DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE- art. 154 Codice Proprietà Industriale

    TRASMISSIONE DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE
    art. 154 Codice Proprietà Industriale

    1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette all’Ufficio internazionale e all’amministrazione che viene incaricata della ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

    2. Se quindici giorni prima della data di scadenza del termine per la trasmissione dell’esemplare originale della domanda internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, è pervenuta dal Ministero della difesa l’imposizione del vincolo del segreto, l’Ufficio ne dà comunicazione al richiedente, diffidandolo ad osservare l’obbligo del segreto.

    3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, può essere chiesta la trasformazione della domanda internazionale in una domanda nazionale che assume la stessa data di quella internazionale; se la trasformazione non viene richiesta, la domanda si intende ritirata.

     

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  • SEGRETEZZA DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE- art. 153 Codice Proprietà Industriale

    SEGRETEZZA DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE
    art. 153 Codice Proprietà Industriale

    1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta all’ufficio designato la comunicazione di cui all’articolo 20 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, o la copia di cui all’articolo 22 del medesimo Trattato o, comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorità.

    2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può dare comunicazione di essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente, il titolo dell’invenzione, la data del deposito e il numero della domanda internazionale.

     

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  • REQUISITI DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE- art. 152 Codice Proprietà Industriale

    REQUISITI DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE
    art. 152 Codice Proprietà Industriale

    1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e del suo regolamento di esecuzione.

    2. Ai soli fini dell’applicazione dell’articolo 198, commi 1 e 2, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell’invenzione, nonche’ da una copia degli eventuali disegni, nonché degli eventuali disegni (1).

    3. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale e due copie. Le copie mancanti sono approntate dall’Ufficio italiano brevetti e marchi a spese del richiedente.

    (1) Comma modificato dall’articolo 73 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

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  • DEPOSITO DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE- art. 151 Codice Proprietà Industriale

    DEPOSITO DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE
    art. 151 Codice Proprietà Industriale

    1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi dell’articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.

    2. La domanda può essere presentata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell’articolo 11 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

    3. La domanda internazionale può essere depositata anche presso l’Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualità di ufficio ricevente, ai sensi dell’articolo 151 della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, e presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le disposizioni dell’articolo 198, commi 1 e 2.

     

     

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