Categoria: Codice Proprietà Industriale

  • BOLLETTINO UFFICIALE DELLE NUOVE VARIETA’ VEGETALI – art. 188 Codice Proprietà Industriale

    BOLLETTINO UFFICIALE DELLE NUOVE VARIETA’ VEGETALI
    art. 188 Codice Proprietà Industriale

    1. La comunicazione al pubblico prevista dall’articolo 30 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) – testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23 marzo 1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione di un «Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali» edito a cura dell’Ufficio.

    2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene:

    a) l’elenco delle domande di privative, distinte per specie, indicante, oltre il numero e la data di deposito della domanda, il nome e l’indirizzo del richiedente ed il nome dell’autore se persona

    diversa dal richiedente, la denominazione proposta ed una descrizione succinta della varietà vegetale della quale è richiesta la protezione;

    b) l’elenco delle privative concesse, per genere e specie, indicante il numero e la data di deposito della corrispondente domanda, il nome e l’indirizzo del titolare e la denominazione varietale definitivamente attribuita;

    b-bis) sentenze di cui all’articolo 197, comma 6 (1);

    c) ogni altra informazione di pubblico interesse.

    3. Il Bollettino è inviato gratuitamente, in scambio, ai competenti uffici degli altri Stati membri dell’Union pour la protection des obtentions vegetales (U.P.O.V.)

    (1) Lettera aggiunta dall’articolo 101 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • BOLLETTINO UFFICIALE DEI MARCHI D’IMPRESA – art. 187 Codice Proprietà Industriale

    BOLLETTINO UFFICIALE DEI MARCHI D’IMPRESA
    art. 187 Codice Proprietà Industriale

    1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

    a) domande ritenute registrabili ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a), con l’indicazione dell’eventuale priorità;

    b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l’indicazione della data di deposito della relativa domanda;

    c) registrazioni;

    d) registrazioni accompagnate dall’avviso di cui all’articolo 179, comma 2;

    e) rinnovazioni;

    f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute.

    f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione (1);

    f-ter) sentenze di cui all’articolo 197, comma 6 (2).

    2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all’articolo 156.

    3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

    (1) Lettera aggiunta dall’articolo 100 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (2) Lettera aggiunta dall’articolo 100 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • VISIONI E PUBBLICAZIONI – art. 186 Codice Proprietà Industriale

    VISIONI E PUBBLICAZIONI
    art. 186 Codice Proprietà Industriale

    1. La raccolta dei titoli di proprietà industriale e la raccolta delle domande possono essere consultate dal pubblico, dietro autorizzazione dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a domanda.

    2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i termini stabiliti per l’accessibilita’ al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perche’ possano essere consultati, i fascicoli inerenti una domanda, un brevetto, una registrazione o un’istanza, salve le limitazioni previste dal regolamento di attuazione (1).

    3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può consentire che si estragga copia delle domande, delle descrizioni , delle rivendicazioni e dei disegni, nonché degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che siano ritenute necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dei documenti a disposizione del pubblico (2).

    4. Le copie per le quali si chiede l’autenticazione di conformità all’esemplare messo a disposizione del pubblico devono essere in regola con l’imposta di bollo. Il Ministero delle attività produttive può tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l’Ufficio, previo pagamento dei diritti di segreteria.

    5. Le copie di estratti dei titoli di proprietà industriale e di certificati relativi a notizie da estrarsi dalla relativa documentazione, nonché i duplicati degli originali, sono fatti esclusivamente dall’Ufficio italiano brevetti e marchi in seguito ad istanza nella quale sia indicato il numero d’ordine del titolo del quale si chiede la copia o l’estratto.

    6. La certificazione di autenticità delle copie è soggetta all’imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria da corrispondersi all’Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni foglio e per ogni tavola di disegno.

    7. La misura dei diritti previsti dal presente codice è stabilita con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Sono determinate, nello stesso

    modo, le tariffe per i lavori di copiatura e quelli di riproduzione fotografica, ai quali provvede l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

    8. I titoli di proprietà industriale, distinti per classi, le trascrizioni avvenute e le sentenze di cui all’articolo 197, comma 6, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino ufficiale previsto per ciascun tipo di titoli dagli articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione conterrà le indicazioni fondamentali comprese in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potrà contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei diritti di proprietà industriale, sia gli indici alfabetici dei titolari ed in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni (3).

    9. Il Bollettino e’ reso disponibile in forma telematica e può essere distribuito gratuitamente alle Camere di commercio, nonché agli enti indicati in un elenco da compilarsi a cura del Ministro delle attività produttive (4).

    (1) Comma sostituito dall’articolo 99 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (2) Comma modificato dall’articolo 99 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (3) Comma modificato dall’articolo 99 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (4) Comma modificato dall’articolo 99 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • RACCOLTA DEI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE – art. 185 Codice Proprietà Industriale

    RACCOLTA DEI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
    art. 185 Codice Proprietà Industriale

    1. I titoli originali di proprietà industriale devono essere firmati dal dirigente dell’ufficio competente o da un funzionario da lui delegato.

    2. I titoli di proprieta’ industriale sono contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione, e contengono (1):

    a) la data e il numero della domanda;

    b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso delle varietà vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;

    c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia;

    d) il cognome ed il nome dell’inventore o dell’autore (2);

    e) gli estremi della priorità rivendicata;

    f) nel caso delle varietà vegetali, il genere o la specie di appartenenza della nuova varietà vegetale e la relativa denominazione.

    3. Gli originali dei titoli di proprietà industriale sono riuniti in apposite raccolte. Tutti i riferimenti al registro dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice devono intendersi effettuati agli originali, in forma cartacea od informatica, dei corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte (3).

    4. Una copia certificata conforme del titolo di proprietà industriale è trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per varietà vegetali l’ufficio informa il MIPAF della concessione.

    (1) Alinea sostituito dall’articolo 98 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (2) Lettera modificata dall’articolo 98 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (3) Comma modificato dall’articolo 98 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE – art. 184 Codice Proprietà Industriale

    ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE
    art. 184 Codice Proprietà Industriale

    1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle attività produttive che ne stabilisce le modalità di applicazione.

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • NOMINA DEGLI ESAMINATORI – art. 183 Codice Proprietà Industriale

    NOMINA DEGLI ESAMINATORI
    art. 183 Codice Proprietà Industriale

    1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo di due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale dell’Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza. Gli esaminatori che hanno partecipato all’esame delle domande o delle registrazioni di marchi, oggetto di opposizione non possono decidere sulle opposizioni suddette (1).

    2. La nomina all’incarico di esaminatore giudicante, di cui al comma 1, rinnovabile e retribuita con compenso da stabilirsi con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è riservata a coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, hanno frequentato con esito favorevole, apposito corso di formazione da organizzarsi da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

    3. Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei commi 1 e 2 è inadeguato in relazione alle opposizioni depositate, possono essere nominati anche funzionari scelti fra il personale del Ministero delle attività produttive, a parità di requisiti e formazione, oppure esperti con notoria conoscenza della materia.

    4. Il numero complessivo dei funzionari designati per l’esame delle opposizioni non può superare le trenta unità.

    (1) Comma modificato dall’articolo 97 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • RICORSO art. 182 Codice Proprietà Industriale

    RICORSO
    art. 182 Codice Proprietà Industriale

    1. Il provvedimento con il quale l’Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l’opposizione, e’ comunicato alle parti, le quali, entro il termine di cui all’articolo 135, comma 1, hanno facolta’ di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all’articolo 135.

    (1) Articolo sostituito dall’articolo 96 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • ESTINZIONE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE – art. 181 Codice Proprietà Industriale

    ESTINZIONE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE
    art. 181 Codice Proprietà Industriale

    1. La procedura di opposizione si estingue se:

    a) il marchio sul quale si fonda l’opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;

    b) le parti hanno raggiunto l’accordo di cui all’articolo 178, comma 1;

    c) l’opposizione è ritirata;

    d) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva (1);

    e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell’articolo 177.

    (1) Lettera modificata dall’articolo 95 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE – art. 180 Codice Proprietà Industriale

    SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE
    art. 180 Codice Proprietà Industriale

    1. Il procedimento di opposizione è sospeso:

    a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell’articolo 178, comma 1;

    b) se l’opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio;

    c) se l’opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;

    d) se l’opposizione è proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all’articolo 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame;

    e) se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l’opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell’articolo 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza;

    e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice (1).

    2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lettera e), può essere successivamente revocata.

    3. Se l’opposizione è sospesa ai sensi del comma 1, lettere b), c), d) ed f), l’Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale (2).

    3-bis. L’Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale e’ stata proposta una opposizione ad una domanda di marchio comunitario o una azione di revoca di una registrazione comunitaria (3).

    (1) Lettera aggiunta dall’articolo 94 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (2) Lettera modificata dall’articolo 94 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (3) Comma aggiunto dall’articolo 94 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE – art. 179 Codice Proprietà Industriale

    ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE
    art. 179  Codice Proprietà Industriale

    1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all’estero ai sensi dell’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, oppure in uno Stato estero che esige la preventiva registrazione del marchio italiano, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se è già stata proposta un’opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni (1).

    2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non è già stata pubblicata, la pubblicazione della registrazione è accompagnata, in tale caso, dall’avviso che tale pubblicazione è termine iniziale per l’opposizione. L’accoglimento dell’opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.

    (1) Comma modificato dall’articolo 93 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016