Categoria: Breaking news

  • Attenzione ai falsi attestati di registrazione di marchio

    Attenzione ai falsi attestati di registrazione di marchio

    L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) informa i cittadini e gli utenti che negli ultimi tempi sono state recapitate alcune comunicazioni di avvenuta registrazione di domande di marchio dal seguente indirizzo email: uibm-posta@minister.com.

    L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è l’unico ufficio pubblico italiano deputato alla registrazione di marchio d’impresa e non è titolare del suddetto indirizzo di posta elettronica.

  • MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “LEGNO POINT”

    MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “LEGNO POINT”

    Accettata in data 22.05.2023 la domanda di registrazione del marchio  “LEGNO POINT” depositato il .15.10.2021 a PARMA

    Il marchio è utilizzato nel settore della falegnameria e mobili su misura.

  • Marchio non distintivo – Alicante 26-05-2023

    Marchio non distintivo – Alicante 26-05-2023

    Il consumatore attribuirebbe al marchio “Gin & Tonic Festival” il significato di “festa, manifestazione relativa al cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e tonic (acqua tonica). Il marchio non è distintivo.

    Decisione sul carattere intrinseco distintivo
    di una domanda di marchio dell’Unione europea
    (Articolo 7 RMUE)
    Alicante, 26/05/2023
    ********************************************
    **********************
    ITALIA
    Fascicolo nº:*******************
    Vostro riferimento: ******************
    Marchio: Gin & Tonic Festival
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: *****************************
    **************************
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 16/12/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi
    pubblicitari, di marketing e promozionali; Marketing; Marketing degli eventi;
    Noleggio di stand per la vendita; Promozione di eventi speciali;
    Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Organizzazione di
    eventi a scopo commerciale e pubblicitario; Organizzazione e conduzione
    dieventi promozionali di marketing per conto terzi; Organizzazione di eventi,
    esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e
    pubblicitari; Promozione della vendita di prodotti e servizi per conto terzi
    attraverso eventi promozionali; Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e
    di marketing; Consulenza in materia di marketing; Sviluppo di strategie e
    concetti di marketing; Ricerche di mercato e studi di marketing;

    Organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o
    pubblicitario; Pubblicità; Organizzazione di fiere; Noleggio di materiali
    pubblicitari; Noleggio di spazi pubblicitari; Franchising (Consulenza
    aziendale in materia di -); Consulenza aziendale in materia di franchising;
    Consulenza gestionale in materia di franchising; Assistenza aziendale in
    materia di franchising; Consulenza nella gestione di imprese in franchising;
    Assistenza nella gestione di aziende in franchising; Servizi di franchising che
    forniscono assistenza aziendale; Fornitura di consulenza aziendale in
    materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali in materia di
    franchising; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising;
    Assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; Assistenza
    in gestione aziendale nel campo del franchising; Consulenza aziendale in
    materia di franchising di ristoranti; Assistenza aziendale in materia di
    costituzione di franchising; Servizi di consulenza aziendale in materia di
    franchising; Franchising (Servizi di consulenza aziendale in materia di -);
    Servizi di consulenza in materia di pubblicità per franchising; Servizi di
    consulenza gestionale aziendale in materia di franchising; Servizi di
    consulenza (Affari -) in materia di conduzione di franchising; Fornitura di
    assistenza [affari] nella gestione di attività in franchising; Servizi di
    franchising che forniscono assistenza in materia di marketing; Assistenza
    nella gestione aziendale nell’ambito di un contratto di franchising; Servizi di
    consulenza (Affari -) relativi all’apertura di attività in franchising; Fornitura di
    assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; Assistenza
    nella commercializzazione di prodotti nell’ambito di un contratto di
    franchising; Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il
    funzionamento di franchising.
    Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione
    di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo e ricreativo; Servizi
    relativi a educazione e divertimento; Formazione in catering;
    Organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti; Servizi di
    consulenza e informazione inerenti la preparazione, l’organizzazione e la
    realizzazione di concerti; Servizi di discoteche; Consulenza in materia di
    pianificazione di eventi speciali; Organizzazione di eventi per scopi culturali
    e ricreativi; Servizi di divertimento sotto forma d’organizzazione di eventi
    ricreativi sociali; Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi
    d’intrattenimento tramite reti online e internet; Eventi ricreativi;
    Organizzazione di festival; Organizzazione di festival a scopo ricreativo;
    Organizzazione di festival per scopi culturali; Organizzazione di festival per
    scopi didattici; Organizzazione di festival di carattere ricreativo; Servizi legati
    a festival musicali; Organizzazione di feste; Organizzazione di feste per
    scopi ricreativi; Organizzazione di feste per scopi didattici; Organizzazione
    di feste per uso ricreativo; Organizzazione di feste a scopo culturale;
    Organizzazione di spettacoli musicali; Organizzazione di concerti;
    Organizzazione di concerti musicali; Concerti musicali; Servizi relativi a
    concerti musicali; Gestione di concerti; Gestione di discoteche; Servizi di
    club [discoteche]; Discoteche; Istruzione in materia di gestione aziendale in
    franchising.
    Classe 43 Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili
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    per l’allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e
    bevande; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di
    ristorazione; Catering; Servizi di catering; Servizi di catering mobile; Servizi
    di catering aziendale; Servizi di catering esterno; Catering di alimenti e
    bevande per ricevimenti; Catering di alimenti e bevande per banchetti;
    Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di cibi e bevande
    a ospiti; Servizi di consulenza in tema di catering; Somministrazione di cibi e
    bevande in ristoranti e bar; Noleggio d’attrezzature da bar; Bar.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio dell’Unione europea, in relazione ai servizi per i quali si
      richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “festa, manifestazione
      sul cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e tonic (acqua tonica). Ciò è stato
      supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins in data
      16/12/2022 agli indirizzi https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gin,
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tonic,
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/festival). Nelle lingue degli Stati
      Membri (in cui i termini che formano il marchio possono presentare lievi differenze
      quali l’assenza di ‘&’ o la presenza di ‘-‘, cioè ‘gin tonic’ o gin-tonic in spagnolo, o in
      portoghese ‘Gim-tônica’, ecc., oppure l’accento sulla parola ‘FESTIVAL’ che può
      cadere su varie vocali), ai termini «GIN & TONIC FESTIVAL» è attribuito lo stesso
      significato (per esempio secondo i risultati delle ricerche effettuate su Internet in data
      16/12/2022 agli indirizzi https://en.wikipedia.org/wiki/Gin_and_tonic,
      https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/festival;
      https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/?q=FESTIVAL,
      https://www.treccani.it/vocabolario/festival/, https://sproget.dk/lookup?
      SearchableText=festival, ecc.).
    • Come risulta da una ricerca su Internet effettuata il 16/12/2022, nel contesto in
      esame, la bevanda alcolica ‘GIN & TONIC’ è diffusamente e storicamente nota come
      uno dei cocktail tra i più globalmente conosciuti, costituito da una miscela di
      un’acquavite aromatizzata al ginepro, detta GIN, e acqua tonica, cioè TONIC (1.
      https://www.myspirits.it/blog/storia-gin-tonic-ricetta-cocktail/, 2.
      https://www.hendricksgin.com/cocktail/gin-and-tonic/, 3.
      https://www.myguidemarbella.com/travel-articles/national-gin-tonic-day).
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i servizi concernono e sono relazionati con eventi, tipo feste e manifestazioni,
      legate alla bevanda alcolica costituita da una miscela di un tipo di acquavite
      aromatizzata al ginepro (GIN) e acqua tonica (TONIC), diffusamente nota come ‘gin
      & tonic’. Ad esempio Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, Servizi di
      consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising in
      Classe 35 relativi a festival della bevanda di gin e acqua tonica, Consulenza in
      materia di pianificazione di eventi speciali in Classe 41 specifici rispetto a feste che
      concernono ad esempio l’assaggio e l’insegnamento della degustazione di cocktail a
      base di gin e acqua tonica, o la Fornitura di alimenti e bevande, Somministrazione di
      bevande alcoliche, ecc. nella Classe 43 relativi al menzionato noto cocktail insieme,
      ad esempio, ad abbinamenti alimentari più adeguati, ecc. Pertanto, il segno descrive
      specie e tipologia, e altre caratteristiche come contenuto od oggetto dei servizi.
    • Il segno ha un chiaro significato descrittivo e, perciò, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
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      1, lettera b), RMUE.
    • Inoltre, i termini «Gin & Tonic Festival» sono utilizzati abitualmente nel mercato di
      riferimento perciò sono privi di carattere distintivo per quei servizi, come risulta da
      una ricerca su Internet condotta in data 16/12/2022 (1.
      https://roostmaynooth.ie/maynooth-gin-tonic-festival/, 2.
      https://www.fm104.ie/news/buzz/a-gin-tonic-festival-is-coming-to-dublin/, 3.
      https://www.spaziofase.com/events/gin-tonic-festival-1, 4.
      https://www.barkonsult.es/blogs/inspiration/aegean-tonic-best-in-class-at-gin-tonicfestival).

    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/02/2023, che possono essere
    sintetizzate come segue.

    1. Il segno non è descrittivo dei servizi rivendicati. Il marchio deve essere valutato nel
      suo insieme, l’esame preliminare di ciascuno degli elementi di cui il marchio è composto ha
      un’importanza relativa. Tutti i marchi relativi a eventi a tema collegati a una tipologia di
      prodotti o servizi, associano la parola “Festival” (da sola priva di capacità distintiva) con altre
      parole anche di uso comune e formano, nel complesso un segno distintivo. L’Ufficio ha
      accettato la registrazione di marchi simili (lista acclusa).
    2. Il segno in questione è distintivo come confermato dai risultati di una ricerca su
      Google che restituisce solo citazioni del richiedente. Ciò dimostra che non esistono altre
      imprese che utilizzano il segno “Gin & Tonic Festival” per contraddistinguere servizi della
      medesima tipologia di quelli per i quali la richiedente ha chiesto la registrazione del marchio,
      e che, pertanto, lo stesso non può definirsi descrittivo degli stessi.
    3. Non vi è alcun motivo per cui un’impresa concorrente debba usare un segno identico
      a quello per cui la richiedente ha chiesto la registrazione. Inoltre, uno dei link citati dall’Ufficio
      si riferisce al richiedente.
    4. Il marchio (figurativo) italiano 302018000007050, corrispondente al segno in esame,
      è stato riconosciuto valido. Inoltre, il marchio UK00003716136 è stato registrato
      nel Regno Unito. Tutto ciò conferma la registrabilità del segno in esame come marchio
      europeo.
    5. La richiedente rivendica l’acquisito carattere distintivo in seguito all’uso del segno ai
      sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, da intendersi come secondaria. Si allegano
      documenti a sostegno.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
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      di mantenere la propria obiezione.
      Considerazioni generali
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Pubblico di riferimento
      L’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea
      (UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell’UE. Tuttavia,
      l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un
      impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, per essere escluso dalla
      registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una
      qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
      Nella fattispecie, il pubblico di riferimento è il consumatore medio dell’Unione europea in
      quanto ai termini «GIN & TONIC FESTIVAL» è attribuito lo stesso significato in tutte le
      lingue. Peraltro, che il segno in esame sia descrittivo e non distintivo anche solo per i
      consumatori di una di queste lingue all’interno dell’UE, è sufficiente per escluderlo dalla
      registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
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      Carattere descrittivo e assenza di carattere distintivo
      L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “Gin & Tonic Festival” in relazione
      ai servizi obiettati che consistono in prestazioni volte all’organizzazione, promozione,
      gestione, ecc., di una manifestazione o evento relativo ad un argomento specifico,
      individuato e individuabile, consistente nella bibita di acquavite di ginepro e acqua tonica
      nota come ‘gin tonic’.
      Il richiedente non ha obiettato alle definizioni dei termini contenuti del marchio, che quindi
      sono pacifiche. Il richiedente sostiene, invece, che il marchio deve essere valutato nel suo
      insieme.
      L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
      individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
      non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
      (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
      Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
      significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
      riferimento, ossia “festa, manifestazione sul cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e
      tonic (acqua tonica)”. Tale significato non è stato contestato dal richiedente, ed è quindi
      pacifico.
      Il richiedente insiste che tutti i marchi relativi a eventi a tema collegati a una tipologia di
      prodotti o servizi, associano la parola non distintiva “Festival” ad altre, anche comuni, e
      risultano nel complesso distintivi. Ciò sarebbe presumibilmente confermato in base ad
      alcune registrazioni di MUE analoghe.
      L’Ufficio dissente. L’affermazione del richiedente “tutti i segni distintivi che fanno riferimento
      ad un “Festival”, inteso come un evento a tema” è troppo ampia, generalizzata ed infondata
      per essere considerata rilevante. Inoltre, che la distintività di tutti i marchi a componente
      ‘FESTIVAL’ sia provata da registrazioni di marchio asseritamente analoghe accettate
      dall’Ufficio, è anche privo di pregio. A tal proposito, la giurisprudenza consolidata afferma
      che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
      europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere
      discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione
      europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal
      giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P,
      BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Nonostante quanto sopra, l’Ufficio ha tenuto conto dei precedenti casi citati dal ricorrente,
      come ad esempio i MUE nn. 003827391 THE BALTIC SEA FESTIVAL (2004), 009536186 –
      MOSCOW FESTIVAL BALLET (2010), 009651258 – VEGETARIAN FESTIVAL (2011), etc.
      Tuttavia, l’Ufficio non li considera direttamente comparabili al segno richiesto in quanto
      nessuno comprende gli stessi elementi verbali ma altri, che differiscono da o sono assenti
      nel segno in esame. Inoltre, il mercato, la percezione dei consumatori e la prassi dell’Ufficio
      si evolvono nel tempo e molti degli esempi citati dal richiedente sono marchi registrati dieci o
      più anni fa. L’Ufficio, dunque, non concorda che le precedenti decisioni menzionate dal
      richiedente implichino circostanze di fatto equivalenti relative al carattere distintivo dei segni
      e ritiene che tale argomento non sia stato dimostrato dal richiedente.
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      Il richiedente sostiene che, in base ai risultati di una sua ricerca su Google®, nessun altro
      concorrente utilizzi la stessa combinazione di parole. Tuttavia, il carattere distintivo di un
      marchio è valutato in base al fatto che il pubblico interessato possa a prima vista percepire il
      marchio come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o servizio in questione.
      La mancanza di precedente uso non è necessariamente indicativa di siffatta percezione
      (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Nella fattispecie, l’Ufficio ha anche
      dimostrato che, accanto all’uso del richiedente, esistono vari esempi di uso ad opera di
      soggetti terzi rispetto al richiedente. Tra di essi si cita a titolo di mero esempio il secondo
      link:
      Peraltro, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo
      carattere distintivo intrinseco in quanto non documenta come sia compreso e percepito da
      parte dei consumatori di riferimento.
      Le argomentazioni e documenti presentati dal richiedente non sono riusciti a convincere
      l’Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un’effettiva
      indicazione dell’origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab
      initio. I documenti dimostrano soltanto che il segno appare usato dal richiedente ma ciò non
      implica e non prova in alcun modo che il consumatore di riferimento lo percepisca come
      segno distintivo dei servizi obiettati.
      Il richiedente sostiene che determinati terzi, più in particolare i suoi concorrenti, non
      avrebbero bisogno di utilizzare il segno controverso per designare i servizi oggetto della
      domanda. Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della
      direttiva 89/104, che corrisponde all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non dipende
      dall’esistenza di un imperativo di disponibilità concreto, attuale o serio (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39). Ad ogni modo, come dimostrato nei paragrafi
      precedenti, esiste un uso attuale e concreto del segno da parte di terzi per servizi identici e
      affini.
      Infine, per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla
      giurisprudenza consolidata:
      il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che
      è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la
      cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
      conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
      europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente
      normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione
      non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
      addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello
      stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale
      decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata
      con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica
      nella quale trae origine il segno verbale controverso.
      (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
      Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalle decisioni nazionali cui fa
      riferimento il richiedente.
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      In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a
      registrazioni nazionali degli Stati membri (Italia) che non hanno l’inglese come lingua e in cui
      il segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta l’UE
      (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40). Neppure è pertinente il riferimento a
      registrazioni nazionali del Regno Unito, cioè un paese terzo all’Unione Europea, che
      ammette la registrazione di un marchio in base a criteri e regolamenti nazionali diversi.
      Inoltre, i casi italiano e del Regno Unito citati dal richiedente non sono direttamente
      confrontabili con l’attuale domanda in quanto in quei casi si tratta di marchi figurativi e non di
      parola, e incorporano anche elementi verbali aggiuntivi diversi.
      IV. Conclusioni
      Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e
      articolo 7, paragrafo 2 RMUE la domanda di MUE n. 018793181 è dichiarata descrittiva e
      non distintiva in tutti i paesi dell’Unione europea per i seguenti servizi:
      Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi
      pubblicitari, di marketing e promozionali; Marketing; Marketing degli eventi;
      Noleggio di stand per la vendita; Promozione di eventi speciali;
      Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Organizzazione di
      eventi a scopo commerciale e pubblicitario; Organizzazione e conduzione
      dieventi promozionali di marketing per conto terzi; Organizzazione di eventi,
      esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e
      pubblicitari; Promozione della vendita di prodotti e servizi per conto terzi
      attraverso eventi promozionali; Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e
      di marketing; Consulenza in materia di marketing; Sviluppo di strategie e
      concetti di marketing; Ricerche di mercato e studi di marketing;
      Organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o
      pubblicitario; Pubblicità; Organizzazione di fiere; Noleggio di materiali
      pubblicitari; Noleggio di spazi pubblicitari; Franchising (Consulenza
      aziendale in materia di -); Consulenza aziendale in materia di franchising;
      Consulenza gestionale in materia di franchising; Assistenza aziendale in
      materia di franchising; Consulenza nella gestione di imprese in franchising;
      Assistenza nella gestione di aziende in franchising; Servizi di franchising
      che forniscono assistenza aziendale; Fornitura di consulenza aziendale in
      materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali in materia di
      franchising; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising;
      Assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; Assistenza
      in gestione aziendale nel campo del franchising; Consulenza aziendale in
      materia di franchising di ristoranti; Assistenza aziendale in materia di
      costituzione di franchising; Servizi di consulenza aziendale in materia di
      franchising; Franchising (Servizi di consulenza aziendale in materia di -);
      Servizi di consulenza in materia di pubblicità per franchising; Servizi di
      consulenza gestionale aziendale in materia di franchising; Servizi di
      consulenza (Affari -) in materia di conduzione di franchising; Fornitura di
      assistenza [affari] nella gestione di attività in franchising; Servizi di
      franchising che forniscono assistenza in materia di marketing; Assistenza
      nella gestione aziendale nell’ambito di un contratto di franchising; Servizi di
      consulenza (Affari -) relativi all’apertura di attività in franchising; Fornitura di
      Pagina 9 di 10
      assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; Assistenza
      nella commercializzazione di prodotti nell’ambito di un contratto di
      franchising; Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il
      funzionamento di franchising.
      Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione
      di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo e ricreativo; Servizi
      relativi a educazione e divertimento; Formazione in catering;
      Organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti; Servizi di
      consulenza e informazione inerenti la preparazione, l’organizzazione e la
      realizzazione di concerti; Servizi di discoteche; Consulenza in materia di
      pianificazione di eventi speciali; Organizzazione di eventi per scopi culturali
      e ricreativi; Servizi di divertimento sotto forma d’organizzazione di eventi
      ricreativi sociali; Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi
      d’intrattenimento tramite reti online e internet; Eventi ricreativi;
      Organizzazione di festival; Organizzazione di festival a scopo ricreativo;
      Organizzazione di festival per scopi culturali; Organizzazione di festival per
      scopi didattici; Organizzazione di festival di carattere ricreativo; Servizi
      legati a festival musicali; Organizzazione di feste; Organizzazione di feste
      per scopi ricreativi; Organizzazione di feste per scopi didattici;
      Organizzazione di feste per uso ricreativo; Organizzazione di feste a scopo
      culturale; Organizzazione di spettacoli musicali; Organizzazione di concerti;
      Organizzazione di concerti musicali; Concerti musicali; Servizi relativi a
      concerti musicali; Gestione di concerti; Gestione di discoteche; Servizi di
      club [discoteche]; Discoteche; Istruzione in materia di gestione aziendale in
      franchising.
      Classe 43 Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili
      per l’allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e
      bevande; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di
      ristorazione; Catering; Servizi di catering; Servizi di catering mobile; Servizi
      di catering aziendale; Servizi di catering esterno; Catering di alimenti e
      bevande per ricevimenti; Catering di alimenti e bevande per banchetti;
      Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di cibi e
      bevande a ospiti; Servizi di consulenza in tema di catering;
      Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar; Noleggio
      d’attrezzature da bar; Bar.
      A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei
      confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi
      dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
      a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua
      della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione
      scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il
      ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720
      EUR.
      Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini
      dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e
      dell’articolo 2, paragrafo 2, REMUE.
  • Marchi identici – Alicante 24-05-2023

    Marchi identici – Alicante 24-05-2023

    CRYPTOLOYALTY marchio denominativo e CRYPTOLOYALTY figurativo. Nonostante la parte grafica i due marchi sono evidentemente confondibili.

    OPPOSIZIONE N. B 3 170 494

    *************************** Italia (opponente), rappresentata da ********************************, Italia (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    **************************** , Italia (richiedente), rappresentata da ********************************** (rappresentante professionale).

    Il 24/05/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

      1.L’ opposizione No B 3 170 494 è accolta per tutti i servizi contestati.
      2.La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 657 225 è totalmente respinta.
      3.Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.    

    MOTIVAZIONI

    In data 05/05/2022, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No ********************* (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No *************************CRYPTOLOYALTY (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi di riferimento, nell’ipotesi in cui rechino i marchi in questione, provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, in una valutazione globale, di diversi fattori interdipendenti, tra cui la somiglianza dei prodotti e servizi e dei segni, il carattere distintivo del marchio anteriore e il pubblico di riferimento.

    a) I servizi, il pubblico di riferimento e il suo livello di attenzione

    I servizi sui quali si fonda l’opposizione sono, tra gli altri, i seguenti:

    Classe 35: Servizi pubblicitari, promozionali e di marketing.

    I servizi contestati sono i seguenti:

    Classe 35: Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; amministrazione, organizzazione e gestione di programmi di fidelizzazione della clientela.

    Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi.

    Amministrazione, organizzazione e gestione di programmi di fidelizzazione della clientela del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria dei servizi pubblicitari, promozionali e di marketing dell’opponente. Pertanto, sono identici.

    I servizi in questione si rivolgono a clienti commerciali il cui livello di attenzione varia da medio a elevato, in considerazione del fatto che si tratta di servizi che possono comportare costi piuttosto elevati e solitamente resi con scarsa frequenza, e dai quali può dipendere in buona misura, ad esempio, il successo di un’attività imprenditoriale. 

    b) I segni e il carattere distintivo del marchio anteriore

    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.


    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il marchio anteriore denominativo è riprodotto nella sua interezza nel segno contestato, essendo peraltro l’unico elemento verbale che la costituisce. Che l’elemento verbale comune a entrambi i segni abbia o meno un significato è irrilevante ai fini della presente analisi, in virtù del fatto che essi risulterebbero possedere necessariamente il medesimo grado di distintività anche qualora si procedesse con un’analisi esaustiva del loro significato. L’unica differenza tra i segni risiede nel fatto che il segno contestato, figurativo, presenta una leggera stilizzazione grafica dei caratteri che lo compongono, nonché, alla destra dell’elemento verbale, tre punti di colore verde il cui ruolo, per la loro semplicità e natura, risulta essere basicamente decorativo.

    A livello fonetico e concettuale i segni sono identici mentre sono visivamente molto simili dato che, come visto poc’anzi, il segno impugnato presenta una certa caratterizzazione grafica.

    c) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione


    I servizi sono identici e sono destinati a clienti commerciali, il cui livello di attenzione varia da medio a elevato. Il marchio anteriore possiede un carattere distintivo intrinseco normale. I segni sono identici sotto il profilo fonetico e concettuale e visivamente molto simili.

    In virtù della spiccata somiglianza visiva tra i segni nonché l’identità fonetica e concettuale e l’identità tra i servizi in questione, la Divisione d’Opposizione ritiene che le differenze individuate tra i segni possano passare inosservate agli occhi dei consumatori, anche di quelli che mostrano un elevato livello di attenzione.

    Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

    Pertanto, l’opposizione è fondata e il marchio contestato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.

    Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.


    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

    Aldo BLASI  Andrea VALISA   Gabriele SPINA ALÌ

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. 

  • Marchio descrittivo respinto a livello comunitario 15-05-2023

    Marchio descrittivo respinto a livello comunitario 15-05-2023

    il segno RICOTA’ rimanderebbe inevitabilmente a RICOTTA per cui il marchio è descrittivo per creme spalmabili a base di formaggio.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 15/05/2023
    ******************
    ***********************
    ********************
    ITALIA
    Fascicolo nº: *******************
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    ********************
    **********************
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 24/01/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 29 Salse al formaggio; Creme da spalmare a base di formaggio; Creme da
    spalmare a base di latticini.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    Carattere descrittivo
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua spagnola attribuirebbe al segno il
    significato seguente: ricotta
    Il suddetto significato del termine «RICOTA’», contenuto nel marchio, è supportato dal
    seguente dizionario.
    RICOTA Del it. ricotta. (informazioni estratte dal dizionario RAE in data 24.01.2023
    all’indirizzo: https://dle.rae.es/ricota) Traduzione non ufficiale all’italiano: dall´italiano ricotta
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti obbiettati sono salse/creme di ricotta o che la contengono. Pertanto, nonostante
    alcuni elementi stilizzati costituiti dalla presenza di un piccolo segno di colore rosso vicino
    alla lettera “A” e la distribuzione della parola su tre livelli, il consumatore di riferimento
    percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul tipo e composizione dei prodotti
    obbiettati.
    Assenza di carattere distintivo
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di
    stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
    marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
    marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si
    richiede la protezione.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
    Pagina 3 di 3
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018808599 è
    respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.

  • MARCHIO settore dolciario non registrabile Alicante 23-03-2023

    MARCHIO settore dolciario non registrabile Alicante 23-03-2023

    TARTUFO REGALE ad avviso dell’esaminatore europeo per un cioccolatino ricoperto di nocciole non è registrabile in quanto rimanda inevitabilmente a palline tonde di cioccolata simili al fungo tartufo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 23/03/2023
    ***********************
    ***************************
    ***********************
    ******************

    Fascicolo nº: *************************
    Vostro riferimento: ************************
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: *****************
    **********************
    *********************
    *********************
    ***************

    I. Sintesi dei fatti
    In data 10/01/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 30 Nocciole rivestite di cioccolato.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il segno contiene l’elemento «TARTUFO». Il consumatore di riferimento di lingua italiana
      attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: bocconcino dolce a base di cioccolato
      ed altri ingredienti, a forma sferica che ricorda quella dei funghi tartufi.
    • Il significato sopra indicato del termine «TARTUFO», contenuto nel marchio, è supportato
      dalle seguenti ricerche Internet effettuate in data 10/01/2023 (v. link a continuazione):

      https://www.gamberorosso.it/notizie/baci-boeri-tartufi-co-saper-riconoscere-tutte-lepraline/;
      https://www.saporie.com/prodotti-tipici/dolci/tartufi-di-cioccolato;
      https://ricette.giallozafferano.it/Tartufi-di-cioccolato.html;
      https://it.wikipedia.org/wiki/Tartufo_al_cioccolato.
    • La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in
      relazione a ‘nocciole rivestite di cioccolato’ nella classe 30, poiché trasmette una chiara
      indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un’obiezione sono dei ben precisi bocconcini
      dolci a base di cioccolato ed altri ingredienti, a forma sferica che ricorda quella dei funghi
      tartufi, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche. Pertanto, vi è un
      rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in merito alla specie
      dei prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018789369 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 30 Nocciole rivestite di cioccolato.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
      Classe 30 Dolci; Dolciumi; Cioccolato; Cioccolatini; Pasticceria; Pasticceria al cioccolato;
      Praline a base di cioccolato.
      Classe 35 Servizi al dettaglio in relazione a dolci; Servizi al dettaglio in relazione a
      dolciumi; Gestione di affari commerciali; Pubblicità.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
  • MARCHIO non distintivo nel settore EVENTI  CULTURALI

    MARCHIO non distintivo nel settore EVENTI CULTURALI

    Italia Eventi Group verrebbe percepito semplicemente come un’indicazione non distintiva che i servizi sono prestati da un’organizzazione o
    azienda italiana specializzata nella realizzazione di avvenimenti, culturali, sportivi etc. Per tale motivo non è un segno distintivo per cui non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 11/05/2023
    ****************************************
    ***********************

    ITALIA
    Fascicolo nº: *******************************
    Vostro riferimento:
    Marchio: Italia Eventi Group
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente:**********************************
    ************************************
    *****************************************
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 18/02/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 35 Assistenza e consulenza in materia d’organizzazione aziendale; Assistenza e consulenza in materia di organizzazione e gestione delle attività commerciali; Consulenza aziendale in materia di amministrazione di tecnologie dell’informazione; Consulenza aziendale in materia di franchising di ristoranti; Consulenza gestionale aziendale in materia di imprese di produzione; Consulenza in materia di vendita di imprese; Consulenza in materia di efficienza aziendale; Consulenza in materia di cessione di aziende; Aste immobiliari; Consulenza in materia di pubblicità; Marketing degli eventi; Organizzazione e realizzazione di eventi commerciali;
    Promozione di eventi speciali; Organizzazione e attuazione di eventi
    promozionali; Direzione di eventi commerciali.

    Classe 36 Affitto di appartamenti e uffici; Affitto di appartamenti, studi e stanze; Affitto di locali commerciali; Organizzazione di contratti di locazione per l’affitto di proprietà commerciali.
    Classe 41 Organizzazione di eventi di intrattenimento; Pubblicazione di calendari di eventi; Realizzazione di eventi culturali; Eventi ricreativi; Organizzazione di eventi sportivi; Organizzazione di eventi culturali e artistici.
    Classe 43 Catering di alimenti e bevande per banchetti; Catering di alimenti e bevande
    per ricevimenti; Servizi di catering; Servizi di catering esterno; Affitto
    d’illuminazioni per interni; Affitto di mobili per esposizioni; Affitto di mobili per presentazioni; Affitto di mobili, tovaglie e suppellettili per apparecchiare;
    Affitto di sedie per interni; Affitto di tappeti; Affitto di tavoli per interni;
    Noleggio d’attrezzature da bar; Noleggio di apparecchi di illuminazione;
    Noleggio di mobili per conferenze; Noleggio di stoviglie; Noleggio di tavoli e
    sedie.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai servizi per i quali si richiede la
      protezione, attribuirebbe al segno il significato di “associazione spettacoli repubblica
      italiana. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da
      Vocabolario online Treccani in data 17/02/2023 all’indirizzo
      https://www.treccani.it/enciclopedia/italia/, https://www.treccani.it/vocabolario/evento,
      https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/group).
    • Il termine “GROUP” è un termine inglese di base, compreso e conosciuto da tutti i
      consumatori nell’Unione Europea, ivi inclusi gli italiani, come stabilito anche dalla
      giurisprudenza dei tribunali europei: “In primo luogo, per quanto riguarda i termini
      «media group», si deve considerare, infatti, che una parte considerevole del pubblico
      di riferimento li comprenderà, in quanto fanno parte del vocabolario di base della
      lingua inglese” (traduzione dell’Ufficio) 26/10/2017, T- 331/16, hello media group
      (fig.) / HELLO! (fig.), Classi 9, 35 e 42, EU:T:2017:760, § 39.
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Italia Eventi Group» semplicemente
      come un’indicazione non distintiva che i servizi sono prestati da un’organizzazione o
      azienda italiana specializzata nell’organizzazione, predisposizione e realizzazione di
      avvenimenti, come ad esempio di manifestazioni sportive, spettacoli di danza,
      convegni culturali, ricevimenti e banchetti, (Classi 41 e 43), nonché nelle attività a ciò
      collegate e funzionali, come l’affitto di locali commerciali (Classe 36), l’assistenza e
      consulenza in materia d’organizzazione aziendale nel settore del catering (Classe
      35). Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
      un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
      relativa a natura e origine geografica dei servizi.
    • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      Pagina 3 di 3
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018824165 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.
  • PRIME UVE NERE per un vino è un marchio descrittivo

    PRIME UVE NERE per un vino è un marchio descrittivo

    PRIME UVE NERE ad avviso dell’esaminatore è un segno che elogia i primi grappoli di uva raccolti come se fossero di migliore qualità in assoluto.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 04/05/2023
    *************
    **************
    ************
    ITALIA
    Fascicolo nº: *****************
    Vostro riferimento:***************
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: **************************+
    ********************
    *************************
    ****************
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 06/02/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 33 Bevande alcoliche a base di canna da zucchero; bevande alcoliche distillate a
    base di cereali.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il pubblico di riferimento è il consumatore di lingua italiana, che attribuirebbe a tali elementi
      il significato seguente: infruttescenze della vite di colore scuro che precedono tutte le altre
      (ad esempio perché vendemmiate per prime) o che sono al primo posto per qualità, pregio
      ecc..
    • Il significato sopra indicato dei termini «PRIME UVE NERE», contenuti nel marchio, è
      supportato dai seguenti riferimenti di dizionario: https://www.treccani.it/vocabolario/primo/ ,
      https://www.treccani.it/vocabolario/uva/ e https://www.treccani.it/vocabolario/nero1/ .

    • La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in
      relazione a ‘Bevande alcoliche a base di canna da zucchero; Bevande alcoliche distillate a
      base di cereali’ nella classe 33, poiché trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i
      quali è sollevata un’obiezione sono a base di o contengono come ingrediente principale
      delle infruttescenze della vite di colore scuro che precedono tutte le altre (ad esempio
      perché vendemmiate per prime) o che sono al primo posto per qualità, pregio ecc., mentre
      tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche, essendo a base di canna da
      zucchero o di cereali. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di
      riferimento sia ingannato in merito alla qualità dei prodotti per i quali è stata sollevata
      un’obiezione. Di conseguenza, il segno è ingannevole a norma dell’articolo 7, paragrafo 1,
      lettera g), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018812709 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 33 Bevande alcoliche a base di canna da zucchero; bevande alcoliche distillate a
      base di cereali.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
      Classe 33 Acquaviti; amari [liquori]; aperitivi; bevande a base di vino; bevande alcoliche
      contenenti frutta; bevande distillate; digestivi [liquori e spiriti]; essenze
      alcoliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool; liquori; vini.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • FONDO per le PMI 2023

    FONDO per le PMI 2023

    Il Fondo per le PMI aiuta le piccole e medie imprese (PMI) dell’UE a proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale (PI). Il Fondo per le PMI è un’iniziativa attuata dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ed è attivo fino all’8 dicembre 2023.

  • VITAMINOIL per un integratore vitaminico è marchio non distintivo

    VITAMINOIL per un integratore vitaminico è marchio non distintivo

    Il consumatore attribuirebbe al segno il significato di sostanza untuosa, viscosa, solubile in etere o alcool ma non in acqua e contenente sostanze organiche essenziali per il normale metabolismo per cui il nome è descrittivo e non distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 02/05/2023
    ******************
    ****************
    ****************
    ITALIA
    Fascicolo nº: ************************
    Vostro riferimento: ********************
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ****************
    ************************
    *************************+
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 25/10/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 5 Integratori vitaminici; Integratori dietetici; Integratori nutrizionali; Integratori
    omeopatici; Integratori alimentari medicati; Sciroppi per uso farmaceutico;
    Bevande medicinali; Unguenti medicinali; Infusi di erbe medicinali; Erbe
    medicinali essiccate o conservate; Estratti di piante ed erbe per uso medico;
    Estratti vegetali per uso farmaceutico; Creme medicinali per la cura della
    pelle; Farmaci; Farmaci omeopatici; Creme farmaceutiche; Creme per il
    corpo per uso farmaceutico; Gel medicato per il corpo; Unguenti
    antinfiammatori; Gel antinfiammatori; Spray antinfiammatori; Cerotti
    analgesici antinfiammatori; Spray medicamentosi; Detergenti antibatterici;
    Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Soluzioni detergenti per uso
    medico; Disinfettanti; Disinfettanti per uso igienico; Preparati e prodotti per
    l’igiene; Preparati antibatterici; Spray antibatterici; Preparati farmaceutici
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    antibatterici; Prodotti farmaceutici per il trattamento di malattie infettive.
    Classe 29 Oli commestibili; oli aromatizzati; olio di oliva; olio extravergine di oliva; olio
    di oliva ad uso alimentare.
    Classe 40 Produzione personalizzata di integratori alimentari per esseri umani;
    Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici; Lavorazione di
    alimenti; Conservazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per
    processi di produzione.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio e specializzato di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato
      seguente: sostanza untuosa, viscosa, solubile in etere o alcool ma non in acqua e
      contenente sostanze organiche essenziali per il normale metabolismo.
    • Il suddetto significato dei termini congiunti «VITAMINOIL», contenuti nel marchio, è
      supportato dai seguenti riferimenti di dizionario: https://www.dictionary.com/browse/vitamin e
      https://www.dictionary.com/browse/oil.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
      prodotti richiesti: (i) sono oli commestibili della classe 29 contenenti determinate sostanze
      organiche essenziali necessarie per mantenere sano l’organismo (ad esempio arricchiti con
      diverse vitamine); (ii) sono integratori, farmaci, unguenti antinfiammatori, preparati
      antibatterici, prodotti farmaceutici ecc. nella classe 5 sotto forma di una sostanza untuosa,
      viscosa, solubile in etere o alcool ma non in acqua e contenente sostanze organiche
      essenziali (ad esempio certe vitamine che riequilibrano l’organismo, che accelerano il
      recupero in seguito ad una malattia, ecc.); (iii) sono creme, gel, cerotti analgesici, spray ecc.
      in classe 5 contenenti olio con vitamine (ad esempio per curare la pelle, offrire un effetto
      antidolorifico/lenitivo ecc.); (iv) sono estratti di piante, erbe, estratti vegetali, ecc. in classe 5
      destinati ad una sostanza untuosa, viscosa contenente sostanze organiche essenziali (ad
      esempio perché di per sé tali prodotti sono ricchi di vitamine e sono facilmente
      applicabili/ingeribili sotto forma d’olio). Per quanto concerne i servizi, si tratta di trattamento
      e lavorazione di materiali (Produzione personalizzata di integratori alimentari per esseri
      umani; Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici; Lavorazione di alimenti;
      Conservazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per processi di produzione)
      specificamente pensati per produrre, lavorare, conservare olio contenente vitamine.
    • Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da vocaboli del tutto comuni e
      perfettamente leggibili di colore giallognolo, il consumatore di riferimento percepirebbe il
      segno come indicativo di informazioni sulla specie, la qualità, la destinazione e l’oggetto dei
      prodotti e servizi.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
      pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
      RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
      quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 22/12/2022, che possono essere
      sintetizzate come segue.
    1. I prodotti rivendicati dalla domanda di marchio sono in parte destinati al grande
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      pubblico (classi 29 e 30) e in parte destinati a professionisti (classi 5 e 40) con
      competenze specifiche. I consumatori appartenenti a detto pubblico presteranno
      dunque un livello d’attenzione che varierà da medio a più elevato tenendo conto che
      parte dei prodotti in causa, nello specifico quelli della classe 5, oltre ad essere diretti
      anche a professionisti, possono incidere sulla salute del consumatore. Essendo il
      consumatore specializzato molto più informato rispetto alla media, non potrà
      associare il segno in questione con una dicitura descrittiva.
    2. La combinazione di parole è fantasiosa: la loro fusione dà luogo ad una distorsione
      originale, una variante rispetto alla dicitura corretta.
    3. Il colore del segno è il risultato di un attento studio aziendale che aiuterà il
      consumatore finale a definire l’origine commerciale dei prodotti rivendicati.
    4. Nel settore medico, a cui appartengono i prodotti della classe 5, vengono spesso
      utilizzati marchi composti da una o più parole che in qualche modo richiamano gli
      eccipienti e/o gli ingredienti contenuti nei prodotti contraddistinti dal segno. La
      domanda richiede uno sforzo interpretativo da parte del consumatore: il fatto che
      ognuno degli elementi che compongono il segno, se considerati separatamente,
      possa essere carente di carattere distintivo, non implica necessariamente che la
      combinazione di vari termini non possa risultare originale e pertanto dotata del
      carattere distintivo necessario per ottenere la registrazione come marchio.
    5. L’Ufficio ha inoltre ammesso a registrazione marchi simili, quali ad esempio ‘NORDIC
      OIL’ (n. 018304142), ‘VITAMIN EXPRESS’ (n. 002526549), ‘MYVITAMINS’ (n.
      011025277), ‘VITAMINWATER’ (n. 009464439) ecc.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,

      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Si deve stabilire quindi se il segno « »rappresenti, nella mente del
      consumatore interessato di lingua inglese, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti e
      servizi obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro.
      L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi esaustiva dei termini che compongono il
      segno, dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. Come indicato nella
      precedente notifica dell’Ufficio, avvallata dalle definizioni da dizionario, la dicitura fa
      riferimento una sostanza untuosa, viscosa, solubile in etere o alcool, ma non in acqua, e
      contenente sostanze organiche essenziali per il normale metabolismo. Si tratta in buona
      sostanza di un olio con vitamine.
      L’espressione è facilmente comprensibile per il pubblico di riferimento inglese, sia esso
      specializzato o meno, senza la necessità di compiere complicati sforzi mentali. Va ricordato
      che entrambi i termini appartengono al linguaggio corrente e sono reperibili in dizionari
      generali, non specializzati.
      L’assenza di uno spazio tra le parole «vitamin» e «oil» che, a detta del richiedente, dà luogo
      ad una distorsione originale, ad una variante rispetto alla dicitura corretta, non impedisce
      che entrambe le parole siano immediatamente comprensibili (v. inter alia, 13/01/2014, T475/12, WorkflowPilot, EU:T:2014:2, § 29; 12/01/2000, T-19/99, Companyline,EU:T:2000:4, §
      26). L’Ufficio non comprende pertanto quale sia lo sforzo cognitivo al quale sarebbe
      sottoposto il consumatore qualora dovesse confrontarsi con tale dicitura.
      Quanto alle osservazioni del richiedente in merito alla specializzazione del pubblico, va
      rilevato che una dicitura descrittiva quale « », come più sotto dimostrato,
      possiede il medesimo significato sia per il consumatore medio sia per il pubblico
      specializzato e, pertanto, il fatto che il pubblico di cui trattasi possa essere composto da
      specialisti del settore non è sufficiente a modificare la percezione che questi ultimi hanno del
      segno. L’eventuale livello di attenzione superiore alla media non può avere un’influenza
      determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un
      segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non ne consegue necessariamente che è
      sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di riferimento sia
      specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
      EU:C:2012:460, § 48).
      Per quanto concerne i prodotti e servizi obiettati, l’EUIPO non può che ribadire quanto
      indicato nella precedente notifica, vista la mancanza di argomenti solidi che possano
      controbattere quanto indicato dall’Ufficio nella sua lettera del 25/10/2022.
      Pagina 5 di 7
      Se applicato a ‘Oli commestibili; oli aromatizzati; olio di oliva; olio extravergine di oliva; olio di
      oliva ad uso alimentare’ (classe 29), il segno de quo indicherà che si tratta di prodotti
      commestibili che contengono determinate sostanze organiche essenziali necessarie per
      mantenere sano l’organismo (ad esempio, sono oli arricchiti con diverse vitamine). È notorio
      che nel campo dell’alimentazione sia sempre più frequente reperire prodotti quali olio, latte,
      yogurt ecc. contenenti vitamine, teoricamente beneficiose per l’organismo. Si tratta di una
      semplice informazione commerciale che non sarà percepita dal consumatore come distintivo
      dell’origine commerciale di un prodotto o servizio.
      Per quanto concerne i prodotti farmaceutici della classe 5, si tratta di integratori, farmaci,
      unguenti antinfiammatori, preparati antibatterici, prodotti farmaceutici ecc. sotto forma di olio
      contenente sostanze organiche essenziali (ad esempio certe vitamine che riequilibrano
      l’organismo, che accelerano il recupero in seguito ad una malattia, ecc.).
      In relazione a creme, gel, cerotti analgesici, spray ecc. in classe 5 essi possono contenere
      olio con vitamine (ad esempio per curare la pelle, offrire un effetto antidolorifico/lenitivo
      ecc.). Per quanto concerne gli estratti di piante, erbe, estratti vegetali, ecc. in classe 5, essi
      sono destinati a produrre un olio vitaminico (ad esempio perché di per sé tali prodotti sono
      ricchi di vitamine naturali e sono facilmente applicabili o ingeribili sotto forma d’olio). Per
      quanto concerne i servizi, si tratta di trattamento e lavorazione di materiali (Produzione
      personalizzata di integratori alimentari per esseri umani; Fabbricazione personalizzata di
      prodotti farmaceutici; Lavorazione di alimenti; Conservazione di alimenti; Lavorazione di
      prodotti alimentari per processi di produzione) specificamente pensati per produrre, lavorare,
      conservare olio contenente vitamine.
      Nulla di quanto sopra esposto è stato seriamente messo in dubbio dal richiedente.
      Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
      RMUE,
      Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi
      della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati
      potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).
      Questo è il caso del segno in questione. Esso non ‘richiama’ gli eccipienti e/o gli ingredienti
      contenuti nei prodotti contraddistinti dal segno, come indicato dal richiedente, bensì descrive
      la specie, la qualità, la destinazione e l’oggetto dei prodotti e servizi. È proprio per tale
      ragione che, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, il marchio non possiede una
      connotazione suggestiva (v., inter alia. decisione delle Commissioni di ricorso dell’Ufficio 17
      luglio 1999, R 31/1999-3, INTERVIEW, § 21).
      Il relazione al colore del segno, esso non è sufficiente a distogliere l’attenzione del
      consumatore dagli elementi denominativi del marchio e, quindi, non gli conferisce alcuna
      capacità distintiva. In merito al fatto che l’utilizzo del colore sia il risultato di un attento studio
      aziendale, tale argomento è del tutto irrilevante. Le strategie di marketing, infatti, non
      costituiscono un criterio da tenere in considerazione nell’ambito dell’esame degli
      impedimenti assoluti alla registrazione.
      Risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo descrittivo di
      caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è,
      per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi prodotti o
      servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist &
      Pagina 6 di 7
      Pour, EU:T:2007:171, § 39). Tale è il caso dei prodotti e servizi di cui trattasi.
      Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
      giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
      un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
      del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
      Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
      per diverse ragioni: nessuno di essi contiene gli stessi termini, ma combinazioni diverse e, in
      particolare, va rilevato che il segno n. 18304142 ‘NORDIC OIL’ ha una veste grafica
      alquanto significativa .
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018768773 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 5 Integratori vitaminici; Integratori dietetici; Integratori nutrizionali; Integratori
      omeopatici; Integratori alimentari medicati; Sciroppi per uso farmaceutico;
      Bevande medicinali; Unguenti medicinali; Infusi di erbe medicinali; Erbe
      medicinali essiccate o conservate; Estratti di piante ed erbe per uso
      medico; Estratti vegetali per uso farmaceutico; Creme medicinali per la
      cura della pelle; Farmaci; Farmaci omeopatici; Creme farmaceutiche;
      Creme per il corpo per uso farmaceutico; Gel medicato per il corpo;
      Unguenti antinfiammatori; Gel antinfiammatori; Spray antinfiammatori;
      Cerotti analgesici antinfiammatori; Spray medicamentosi; Detergenti
      antibatterici; Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Soluzioni
      detergenti per uso medico; Disinfettanti; Disinfettanti per uso igienico;
      Preparati e prodotti per l’igiene; Preparati antibatterici; Spray antibatterici;
      Preparati farmaceutici antibatterici; Prodotti farmaceutici per il trattamento
      di malattie infettive.
      Classe 29 oli commestibili; oli aromatizzati; olio di oliva; olio extravergine di oliva; olio
      di oliva ad uso alimentare.
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      Classe 40 Produzione personalizzata di integratori alimentari per esseri umani;
      Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici; Lavorazione di
      alimenti; Conservazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per
      processi di produzione.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
      Classe 29 Prodotti caseari e loro succedanei; prodotti di salumeria; prosciutti; salame;
      formaggi; pomodori pelati; pomodori in scatola; passato di pomodoro;
      sottaceti; ortaggi in conserva [sott’olio]; verdura cotta; ortaggi preparati;
      legumi cotti; Frutta tagliata; frutta congelata; frutta secca; gelatine,
      marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili.
      Classe 30 Caffè; tè; cacao; succedanei del caffè; riso; pane; pasta fresca; pasta
      secca; farine alimentari; farina di cereali; farina commestibile; preparati fatti
      di cereali; preparati per prodotti da forno; prodotti da forno; biscotti;
      crackers; salse; salsa di pomodoro; sughi per pasta; condimenti; spezie;
      erbe (conservate); aceto; aceto balsamico; aceto aromatizzato; torte; dolci;
      ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti; cioccolato.
      Classe 40 Trattamento di alimenti cotti.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.