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  • Rifiuto di un marchio settore alimentare – Alicante 02-05-2023

    Rifiuto di un marchio settore alimentare – Alicante 02-05-2023

    Il consumatore percepirebbe il marchio TUSCANY TRUFFLES come indicativo dell’informazione che i prodotti Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo sono o contengano tartufi che provengono dalla Toscana. Pertanto, il segno descrive il tipo, la qualità e l’origine geografica dei prodotti.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 02/05/2023
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    ITALIA
    Fascicolo nº: **************
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ****************
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    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 02/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)
    e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 29 Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo
    (creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo;
    Oli a base di tartufo.
    Classe 30 Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste
    alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    Classe 31 Tartufi freschi.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore/consumatrice medio di lingua inglese
    attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente: Tartufi
    Toscani/tartufi che provengono dalla Toscana.
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tuscany
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/truffle
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti obiettati (Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo
    (creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo; Oli a base di
    tartufo; Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste
    alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi; Tartufi freschi.) sono o contengo
    tartufi toscani/tartufi che provengono dalla Toscana. Pertanto, il segno descrive il tipo, la
    qualità e l’origine geografica dei prodotti.
    Assenza di carattere distintivo
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Benché il segno « » contenga determinati elementi figurativi che gli
    conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
    carattere distintivo il marchio nel suo insieme. La riproduzione del giglio, che è il simbolo
    della città di Firenze ed è in generale associato alla Toscana, non è sufficiente a dotare il
    segno di carattere distintivo. Il termine ‘TUSCANY’ è di dimensioni molto più grandi rispetto
    al resto degli elementi figurativi/verbali presenti nel segno ed è il primo elemento che capta
    l’attenzione del consumatore. Sotto il termine ‘TUSCANY’ vi è il termine ‘TRUFFLES’.
    Questa combinazione, nella sua totalità non fa altro, che confermare il carattere descrittivo e
    non distintivo tra i prodotti rivendicati è l’origine geografica degli stessi. Nulla nel modo in cui
    tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale
    in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
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    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b). c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018791182 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 29 Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo
    (creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo;
    Oli a base di tartufo.
    Classe 30 Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste
    alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi.
    Classe 31 Tartufi freschi.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 29 Piatti pronti, principalmente a base di verdure; Pasti pronti surgelati
    principalmente a base di ortaggi.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • MARCHIO settore legale rifiutato perchè descrittivo

    MARCHIO settore legale rifiutato perchè descrittivo

    LIEN” è l’acronimo, in italiano, francese e inglese, dei valori dello studio legale: Libertà, Innovazione, Empatia, Novità. Inoltre, “LIEN” in francese
    significa “legame”.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 26/04/2023
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    ITALIA
    Fascicolo nº: **********************
    Vostro riferimento:
    Marchio: LIEN
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ********************
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    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 23/11/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 45 Servizi giuridici; Servizi di assistenza legale; Servizi forensi (avvocato);
    Consulenze e rappresentanza legale; Consulenza in materia di
    contenziosi; Consulenza in proprietà intellettuale; Consulenze in tema di
    gestione di proprietà intellettuale e diritti d’autore; Iscrizione, gestione e
    valutazione di diritti d’autore e di proprietà industriale; Servizi di arbitrato.

    L’obiezione è stata sollevata per i servizi sopra indicati della Classe 45 che, dopo le
    modifiche dovute a richiesta di limitazione del richiedente del 16/01/2023, sono i seguenti:
    Classe 45 Servizi giuridici in materia di proprietà intellettuale; Servizi forensi
    (avvocato) in materia di proprietà intellettuale; Consulenze e
    rappresentanza legale in materia di proprietà intellettuale; Consulenza in
    materia di contenziosi in materia di proprietà intellettuale; Consulenza in
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    proprietà intellettuale; Consulenze in tema di gestione di proprietà
    intellettuale e diritti d’autore; Iscrizione, gestione e valutazione di diritti
    d’autore e di proprietà industriale; Servizi di arbitrato in materia di proprietà
    intellettuale.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua inglese, incluso un professionista del settore legale e
      giuridico, in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al
      segno il significato di “diritto di mantenere il possesso della proprietà di un altro in
      attesa dell’estinzione di un debito”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario
      inglese (informazioni estratte in data 22/11/22 da Collins English Dictionary
      all’indirizzohttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lien,
      https://www.wordreference.com/enit/lien).
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i servizi rivendicati nella domanda di marchio sono servizi di tipo legale e
      giuridico, relativi a, specializzati in o resi nel settore dei diritti di ritenzione di beni
      altrui, come ipoteche, pegni e garanzie giuridiche. Pertanto, il segno descrive il tipo e
      l’oggetto dei servizi.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/01/2023, che possono essere
      sintetizzate come segue.
    1. “LIEN” è l’acronimo, in italiano, francese e inglese, dei valori dello studio legale:
      Libertà, Innovazione, Empatia, Novità (Allegato 1). Inoltre, “LIEN” in francese
      significa “legame”. Infine, l’attività che contraddistingue è focalizzata solo sulla
      proprietà intellettuale.
    2. L’Ufficio ha registrato altri marchi in base a principi applicabili mutatis mutandis alla
      domanda in esame (lista acclusa in Allegato 3).
    3. Come giustamente evidenziato dall’Ufficio, la parola “LIEN”, peraltro non di uso
      comune, ha un significato estremamente preciso e fa riferimento specificatamente ad
      ipoteche, pegni e garanzie giuridiche. Poiché i servizi rivendicati sono circoscritti alla
      proprietà intellettuale, il concetto di “diritto di mantenere il possesso della proprietà di
      un altro in attesa dell’estinzione di un debito”, espresso dal marchio, non è una
      caratteristica oggettiva, intrinseca, inerente e permanente di tali servizi che possa
      essere facilmente riconoscibile dal pubblico come descrittiva di essi. Nonostante non
      si possa escludere qualsiasi legame o associazione tra il marchio “LIEN” e dei servizi
      giuridici in materia di proprietà intellettuale, la distanza concettuale è tale che non si
      può ragionevolmente prevedere che tale caratteristica verrà effettivamente
      riconosciuta dal pubblico come descrittiva del servizio. Inoltre, parte dei servizi
      rivendicati è di tipo gestionale e amministratico.
      III. Motivazione
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      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Il richiedente sostiene che il segno sia l’acronimo di alcune parole e abbia un altro significato
      in francese. Pertanto, non sarebbe descrittivo o non distintivo per una parte dei consumatori
      dell’UE. Tuttavia, va considerato che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai
      sensi del diritto dell’Unione europea e deve essere interpretato sulla base di una norma
      comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se
      esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, anche se il segno è
      non descrittivo o distintivo per la maggior parte dei consumatori dell’UE, per essere escluso
      dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo
      in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343,
      § 57).
      Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua
      inglese all’interno dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi
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      dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
      L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “LIEN” in relazione ai servizi
      rivendicati che consistono in servizi legali e giuridici resi nell’ambito della proprietà
      intellettuale, cioè un settore in cui si possono applicare garanzie, privilegi e altri diritti di
      possesso sulla proprietà altrui sino all’estinzione di un debito. Il richiedente non ha
      argomentato in maniera convincente che il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco
      rispetto ai servizi oggetto di obiezione.
      L’Ufficio prende atto che il richiedente concorda che il segno “LIEN” in inglese significa diritto
      di mantenere il possesso della proprietà di un altro in attesa dell’estinzione di un debito,
      come sono ipoteche e pegni. Pertanto il punto è pacifico.
      Il richiedente sostiene che la caratteristica descritta dal segno di cui è richiesta la
      registrazione non è essenziale, oggettiva, intrinseca, inerente e permanente a tali servizi e
      che possa essere facilmente riconoscibile dal pubblico come descrittiva di essi. Tuttavia,
      come risulta dalle parole «altre caratteristiche», il precedente elenco di voci all’articolo 7,
      paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è esaustivo. In linea di principio, qualsiasi caratteristica
      dei prodotti e servizi deve portare a un rigetto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
      RMUE. Non importa se le caratteristiche dei prodotti o servizi siano commercialmente
      essenziali o meramente accessorie o se esistano sinonimi. Alla luce dell’interesse generale
      sotteso alla detta norma, qualsiasi impresa deve poter utilizzare liberamente tali segni o
      indicazioni per descrivere una qualsiasi caratteristica dei suoi prodotti, a prescindere dalla
      sua importanza sul piano commerciale (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
      § 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). Peraltro, come anche
      riconosciuto dal richiedente, l’ipoteca e il pegno possono concernere diritti di proprietà
      intellettuale e ciò rende tale caratteristica oggettiva, intrinseca, inerente e permanente
      rispetto ai servizi rivendicati. Il fatto che ciò possa essere infrequente (ma non è stato
      provato dal richiedente) non esclude che il segno rappresenti una caratteristica di tali servizi.
      Il richiedente sostiene che il pubblico in generale non percepirà il significato descrittivo del
      segno. Tuttavia, i termini che hanno un significato tecnico specifico possono anche essere
      descrittivi delle caratteristiche di prodotti/servizi. In tali casi, non è necessario dimostrare che
      il significato del termine è immediatamente evidente per tutti i consumatori interessati a cui i
      prodotti/servizi possono essere indirizzati. È sufficiente che il termine sia inteso per essere
      utilizzato, o possa essere inteso da parte del pubblico di riferimento, come descrizione o
      caratteristica dei prodotti/servizi per i quali si richiede protezione (18/11/2015, T-558/14,
      TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 23, 50).
      Come l’Ufficio ha già dimostrato nelle spiegazioni e nelle prove contenute nella lettera di
      obiezione, il segno può essere inteso almeno da un professionista del settore legale e
      giuridico in modo descrittivo; ciò è sufficiente per giustificare un rigetto ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.
      Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili in classe 45,
      come ad esempio i MUE n. 009448325 DISCOVERY ACCESS”, n. 014888911
      CLAIMXPERIENCE, n. 017968687 Lease IT LEASE CONTRACTS REINVENTED, etc.
      Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla
      registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una
      competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla
      registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata
      unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base
      della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47;
      09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
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      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Nonostante quanto sopra, l’Ufficio ha tenuto conto dei precedenti casi citati dal ricorrente.
      Tuttavia, l’Ufficio non li considera direttamente comparabili al segno richiesto in quanto
      nessuno comprende lo stesso elemento verbale ma altri che differiscono da quelli del segno
      in esame. Infine, il mercato, la percezione dei consumatori e la prassi dell’Ufficio si evolvono
      nel tempo e la maggior parte degli esempi citati dalla richiedente sono marchi registrati dieci
      o più anni fa. L’Ufficio, dunque, non concorda che le precedenti decisioni menzionate dal
      richiedente implichino circostanze di fatto equivalenti relative al carattere distintivo dei segni
      e ritiene che tale argomento non sia stato dimostrato dal richiedente.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018784586 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • Al via dal 1°giugno il sistema del brevetto unitario

    Al via dal 1°giugno il sistema del brevetto unitario

    Il brevetto europeo con effetto unitario  sarà rilasciato dall’Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) e, pagando un’unica tassa di rinnovo direttamente all’EPO, si otterrà contemporaneamente la protezione brevettuale nei 25 paesi UE aderenti all’iniziativa: Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda.

  • BIOREPAIR per il settore igiene orale è un marchio  descrittivo – Alicante 14-04-2023

    BIOREPAIR per il settore igiene orale è un marchio descrittivo – Alicante 14-04-2023

    L’ufficio preposto all’esame del marchio non trova nulla di distintivo nel termine bioreapir per spazzolini, collutori e dentifrici per denti. Il marchio non supera l’esame poichè descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 14/04/2023
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    ITALIA
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    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
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    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 26/05/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 3 Dentifrici; preparazioni non medicate e prodotti per l’igiene orale; prodotti
    per rinfrescare l’alito; collutori non per uso medico; prodotti per sbiancare i
    denti e per smacchiare i denti; dentifricio gel; Dentifrici sotto forma di
    gomme da masticare.
    Classe 5 Sostanze abrasive per uso dentistico; collutori antibatterici; sostanze
    medicate per sbiancare i denti; Gomme da masticare per uso medico;
    integratori alimentari per il riequilibrio del microbioma orale; Dentifricio per
    uso medico.

    Classe 21 Spazzolini da denti; filo interdentale.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
      richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “riparazione biologica o
      relativa alla biologia”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese
      (informazione estratta da Lexico on 26/05/2022 agli indirizzi
      https://www.lexico.com/definition/bio, https://www.lexico.com/definition/biological,
      https://www.lexico.com/definition/repair).
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i prodotti possono effettuare un ripristino biologico, riportare in buono stato la
      biologia dei denti e del cavo orale, ad esempio dentifrici che riparano lo smalto dei
      denti con elementi o particelle biologiche analoghe o affini alla biologia stessa dei
      denti, o potenziati con probiotici per prevenire infiammazioni, collutori con molecole
      che remineralizzano lo smalto dei denti, integratori alimentari di vitamine, minerali, o
      altri elementi biologici, che contribuiscono al ripristino della microbiologia orale.
      Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da una grafia semplice e
      comune, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di
      informazioni sulla destinazione o funzione dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE.
    • Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
      grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
      distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
      combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
      ai prodotti per i quali si richiede la protezione. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 19/07/2022. Poiché contenevano un
    riferimento non chiaro all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in data 22/07/2022 l’Ufficio ha
    invitato il richiedente a chiarire entro due mesi la natura principale o secondaria della
    rivendicazione relativa all’acquisizione di carattere distintivo in seguito all’uso. In data
    26/07/2022 il richiedente ha confermato che la richiesta era da considerarsi in via principale.
    In data 16/11/2022 l’Ufficio informava il richiedente che gli elementi di prova di cui alle sue
    osservazioni di replica del 20 e del 27/07/2022 non erano accettabili in DVD (decisione del
    Direttore Esecutivo dell’Ufficio EX-20-10 del 22/12/2020), dando un termine di mese per il
    loro deposito. In data 22 e 30/11/2022 il richiedente ha presentato parte della
    documentazione tramite user area e parte tramite chiavetta USB. Le osservazioni possono
    essere sintetizzate come segue.

    1. I prodotti Biorepair® sono nati nella prima metà degli anni 2000 come prima linea a
      base di microparticelle biomimetiche che sono in grado di insinuarsi nei microscopici
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      difetti superficiali dello smalto e della dentina, per svolgere un’efficace azione
      remineralizzante e riparatrice che rinforza i denti e li protegge da placca, tartaro e
      carie.
    2. Nel 2008 l’EUIPO ha registrato il marchio “BIOREPAIR” n° 6295877 quando il
      concetto di riparazione della dentina era totalmente sconosciuto. Oggi il mercato
      presenta molti produttori che si riferiscono a tale principio e il consumatore è più
      smaliziato ed informato sulla possibilità di riparare i graffi.
    3. L’espressione ‘BIOREPAIR’ in inglese è sgrammaticata e inadatta ad essere inserita
      in una frase di senso compiuto (il segno non è ‘biorepairs’, in terza persona
      singolare, che avrebbe potuto far riferimento ad un’azione generata dal prodotto).
    4. ‘Biorepair’ non corrisponde al nome generico di nessuno dei prodotti rivendicati, né
      l’Ufficio ha dimostrato che il consumatore medio europeo, incluso quello di lingua
      inglese, usi il termine ‘Biorepair’ come sinonimo di uno dei prodotti obiettati. Pertanto,
      la domanda non può essere rifiutata in base all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b.
      Il segno è la parola unica “ ” con maiuscola iniziale, assente nel vocabolario
      inglese. Pertanto il consumatore lo percepirà come un unico termine fantasioso,
      senza dividerlo in BIO + REPAIR (cosa non dimostrata dall’Ufficio). Il termine non
      indica espressamente alcuna caratteristica dei prodotti peraltro diversi tra loro. È
      assai dubbio che il consumatore immagini che il prodotto ‘Biorepair’ ‘ripristini il buono
      stato della biologia dei denti’ con riparazione dello smalto con elementi o particelle
      biologiche o affini alla biologia stessa dei denti. Non è scritto nel marchio.
    5. Ciascuno degli impedimenti assoluti elencati nell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE è
      indipendente e richiede un esame separato, cosa assente nel rilievo dell’Ufficio.
    6. Si chiede in via principale il ritiro delle obiezioni anche ai sensi dell’art.7 3 perché il
      marchio ha acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto
      nello specifico settore dei dentifrici con azione biomimetica.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
      all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
      separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
      dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
      considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
      esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
      L’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea
      (UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell’UE. Tuttavia,
      l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un
      impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, per essere escluso dalla
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      registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una
      qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
      Come indicato nella lettera di obiezione del 26/05/2022, il pubblico di riferimento in questo
      caso è il pubblico di lingua inglese. Poiché il segno “BIOREPAIR” contiene termini di base
      della lingua inglese, ciò include il pubblico degli Stati membri in cui l’inglese è una lingua
      ufficiale, vale a dire Irlanda e Malta, nonché quello dei paesi scandinavi, Paesi Bassi e
      Finlandia, dove la conoscenza di base dell’inglese da parte del pubblico è un fatto noto
      (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
      a) Articolo 7, paragrafo 1, lettera c, RMUE
      L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, è di escludere dalla registrazione
      “marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio” (enfasi aggiunta).
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      L’Ufficio non trova nulla di distintivo nel segno « » in relazione ai prodotti
      designati che consistono in dentifrici, collutori, spazzolini e altri prodotti per la cura e l’igiene
      di denti e cavo orale nelle Classi 3, 5 e 21, cioè articoli che consentono il ristoro o la
      riparazione biologia o di parti biologiche, come denti e cavo orale. In relazione ai prodotti in
      questione, la parola «BIOREPAIR» ha un significato chiaro e immediatamente comprensibile
      che ne descrive la destinazione o la funzione. Nello specifico, per quanto riguarda prodotti e
      preparati della Classe 3, il segno trasmette il messaggio hanno proprietà naturali o
      biologiche che aiutano la riparazione di ciò cui i sono destinati, vale a dire denti e cavo orale.
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      Ragionamento analogo si applica ai prodotti della Classe 5. Rispetto ai prodotti della Classe
      21, il segno descrive il fatto che il design o la composizione degli spazzolini da denti e del
      filo interdentale sono naturali o ecologici e possono anche contenere proprietà specifiche, ad
      esempio una composizione che potrebbe aiutare la riparazione di parti biologiche quali denti
      e bocca. In definitiva, il richiedente non ha argomentato in modo convincente che il segno
      non sia descrittivo dei prodotti oggetto di obiezione.
      Il richiedente argomenta che per il termine “BIOREPAIR” non esista una definizione da un
      dizionario. In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in quanto
      tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non
      offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la
      possibilità di registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata
      esclusivamente sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal giudice dell’Unione
      europea. È pertanto sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri
      seguendo l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove
      (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
      In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
      obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del
      segno che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato.
      Pertanto, anche in assenza di esplicite voci nel dizionario che menzionino il segno
      nell’insieme, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è
      stato reso sufficientemente chiaro.
      Il richiedente sostiene che il segno è grammaticalmente errato e quindi non può essere
      considerato descrittivo e non distintivo.
      L’Ufficio dissente. In inglese, gli aggettivi normalmente precedono i nomi, come accade nel
      caso in esame in cui l’aggettivo ‘BIO’ precede il sostantivo ‘REPAIR’ che, insieme,
      significano: riparazione o ripristino biologico o relativo alla biologia. Pertanto, tale
      argomentazione del richiedente deve essere respinta.
      Peraltro, qualora per meri fini argomentativi si volesse accedere alla tesi del richiedente in
      merito alla non correttezza grammatica del segno, si rammenta che anche un segno che
      consiste in una combinazione grammaticalmente errata (ad esempio un aggettivo con un
      verbo) deve essere considerato descrittivo se il suo significato è ancora chiaramente
      comprensibile (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT; 06/03/2012, T-565/10,
      Highprotect, EU:T:2012:107). Pertanto, seppur il segno in questione fosse
      grammaticalmente errato, ciò non sarebbe sufficiente per concludere che non ha carattere
      descrittivo (16/05/2017, T-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334).
      Il richiedente sostiene che la combinazione delle parole oggetto della domanda di
      registrazione nel suo insieme ha un significato che va oltre il significato dei suoi elementi.
      Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi
      ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali
      viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di
      tali prodotti o servizi, ai sensi dell’[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo
      che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice
      somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del
      carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il
      neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella
      prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo
      compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi […]
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      (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
      Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata
      nient’altro che la somma delle sue parti perché il segno è costituito da due elementi
      descrittivi, di cui uno è un prefisso molto comune, specialmente nel settore dei prodotti in
      questione (BIO) e l’altro è un termine semplice, non ricercato (REPAIR/riparazione) che
      assume un significato specifico in relazione a denti che possono presentare lievi difetti da
      riparare. L’unione di tali semplici e comuni elementi verbali non crea un’impressione
      sufficientemente lontana da quella creata dai due elementi verbali separatamente. Non c’è
      nulla di insolito nella loro sintassi né nient’altro che contribuisca a creare un neologismo che
      sia più della somma delle sue parti. Il pubblico di riferimento riconoscerà immediatamente e
      senza alcuno sforzo mentale il significato di “BIOREPAIR” in relazione ai prodotti in
      questione.
      Benché un marchio possa essere suggestivo o allusivo senza essere direttamente
      descrittivo, non è il caso di “BIOREPAIR”. Questo segno è solo una combinazione di due
      parole note che descrivono una caratteristica dei prodotti, vale a dire che sono adatti o
      destinati alla riparazione di danni orali/dentali (“REPAIR” o riparazione) in modo biologico o
      naturale oppure perché contengono ingredienti biologici, naturali o ecologici (“BIO”).
      Peraltro, è comune in inglese combinare due parole significative. Di conseguenza, il
      pubblico interessato comprenderà che il marchio è composto da due parole familiari e non
      percepirà il marchio come un neologismo privo di significato (28/11/2016, T 128/16,
      SUREID, EU:T:2016:702, § 26).
      L’Ufficio concorda con il richiedente che “Il consumatore a scaffale trova il marchio, non
      un libro di chimica”. Infatti, non è necessario sapere come funzionino scientificamente i
      prodotti rivendicati o avere competenze di chimica, per capire dal termine “BIOREPAIR” che
      i prodotti rivendicati riparano biologicamente o ripristinano in maniera sostenibile. Gli
      elementi verbali che formano il segno sono semplici, comuni e accessibili ad ogni
      consumatore di lingua inglese. Peraltro, come anche riconosciuto dal richiedente, altri
      operatori del settore della cura e igiene orale commercializzano prodotti simili, per cui i
      consumatori sono informati e avvezzi a prodotti in grado di riparare imperfezioni, ad
      esempio, dei denti, senza necessità di conoscere il meccanismo scientifico che lo rende
      possibile.
      In ragione di tutto quanto precede, le argomentazioni del richiedente in merito al carattere
      non descrittivo del segno devono essere respinte.
      b) Articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE
      L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è di escludere dalla registrazione
      “marchi privi di carattere distintivo”.
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
      la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
      l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
      T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
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      «Secondo una costante giurisprudenza, solo un marchio che si discosti in maniera
      significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua
      funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo nel senso
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE» (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel,
      EU:C:2006:20, § 31).
      ll richiedente ritiene che almeno certi elementi del segno conferiscano un carattere distintivo,
      come il fatto che il marchio è costituito da un’unica parola con la prima lettera maiuscola e
      da una grafia asseritamente distintiva. Tuttavia, il consumatore medio tende a non condurre
      un esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di detti
      prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di
      distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare
      attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C-218/01,
      Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
      Gli elementi che il richiedente enfatizza nelle sue osservazioni non hanno un impatto
      decisivo sull’impressione generale del segno e/o possono essere percepiti solamente dopo
      un’attenta analisi dello stesso perché, da un lato, la lettera ‘B’ iniziale maiuscola potrebbe
      non essere notata, data anche la sua dimensione ridotta e simile a quella delle altre lettere
      e, dall’altro, ciò non impedisce di riconoscere nel segno le due parole ‘BIO’ e ‘REPAIR’ che
      sono semplici e comuni, ampiamente diffuse sul mercato dei prodotti obiettati. La grafia
      utilizzata è banale, comune e priva di orpelli o colori. Nel complesso, gli elementi del segno
      e la loro posizione non è di natura tale che il consumatore medio si concentra su di essa
      anziché percepire immediatamente il messaggio descrittivo.
      Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia fornito ragioni solo in relazione all’articolo 7,
      paragrafo 1, lettera c), RMUE, e nessun ragionamento individuale riguardo all’articolo 7,
      paragrafo 1, lettera b), RMUE. Il richiedente sostiene inoltre che l’Ufficio non abbia
      dimostrato che il consumatore medio europeo incluso quello di lingua inglese, usi il termine
      ‘Biorepair’ come sinonimo di dentifricio, spazzolino, collutorio o uno dei prodotti rivendicati
      nella domanda in oggetto.
      L’Ufficio dissente. È giurisprudenza consolidata che esista un’evidente sovrapposizione tra
      le sfere di applicazione degli impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1,
      lettere da b) a d), RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85;
      12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18).
      In particolare, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo
      descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
      RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi
      prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007,
      T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
      Inoltre, che il segno debba essere necessariamente un sinonimo dei prodotti richiesti per
      essere rifiutato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è corretto. Il
      carattere distintivo intrinseco di un marchio è definito dalla sua capacità,
      indipendentemente dalla situazione in cui è utilizzato, di essere ricordato dal pubblico
      interessato come mezzo per distinguere i prodotti e servizi di un’impresa e quindi per
      distinguere tali beni e servizi da quelli di altre imprese. Nel caso in esame, poiché
      ‘BIOREPAIR’ è descrittivo di caratteristiche dei prodotti obiettati è privo della capacità
      distintiva necessaria per poter essere ricordato dal consumatore di riferimento.
      Rispetto al consumatore di riferimento, il richiedente sostiene che l’Ufficio non ha dimostrato
      che il consumatore medio europeo né quello di lingua inglese, ossia irlandese, percepiscano
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      come non distintivo il segno in esame.
      L’Ufficio dissente. Come indicato in precedenza, il consumatore di riferimento nel caso in
      esame non è quello di tutti gli stati membri dell’Unione europea, bensì di quelli in cui l’inglese
      è una lingua ufficiale o ampiamente diffusa, vale a dire Irlanda e Malta, Paesi Bassi e
      Finlandia. Rispetto a tale consumatore l’Ufficio ha ampiamente dimostrato nel rilievo iniziale
      e nei paragrafi precedenti che il termine “BIOREPAIR” ha un significato descrittivo di
      caratteristiche dei prodotti designati e, perciò, il segno è anche non distintivo.
      Quindi, anche se il segno fosse descrittivo e non distintivo per la maggior parte dei
      consumatori dell’UE, va considerato che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione
      ai sensi del diritto dell’Unione europea e deve essere interpretato sulla base di una norma
      comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se
      esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, anche se il segno è
      non descrittivo o distintivo per la maggior parte dei consumatori dell’UE, per essere escluso
      dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo
      in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343,
      § 57).
      Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua
      inglese all’interno dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
      Il richiedente ritiene infine che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali il
      MUE 006295877 – BIOREPAIR. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le
      decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
      europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere
      discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione
      europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal
      giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P,
      BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      In relazione al fatto che l’Ufficio abbia registrato MUE 006295877 – BIOREPAIR per gli stessi
      prodotti del marchio in esame, si rammenta che possono essere invocate precedenti
      decisioni dell’Ufficio e che, se realmente comparabili, l’Ufficio deve valutare se debbano
      essere seguite. L’Ufficio deve comunque decidere caso per caso se, sulla base di una
      corretta interpretazione della normativa, il marchio richiesto sia idoneo alla registrazione.
      Nel caso in esame, la decisione è coerente con la prassi dell’Ufficio sui motivi assoluti di
      rifiuto e conforme alla giurisprudenza dei tribunali europei. Fondamentalmente, nell’ambito
      del diritto europeo armonizzato dei marchi e ancor più nell’ambito della pratica d’esame
      dell’Ufficio, si dovrebbe cercare di garantire che gli stessi risultati siano raggiunti in casi
      comparabili (02/12/2009, C-39/08, ‘ Volkhandy’, EU:C:2009:91). Di conseguenza, se in un
      caso precedente l’Ufficio ha forse adottato erroneamente un approccio eccessivamente
      generoso, tale errore non dovrebbe essere aggravato adottando lo stesso approccio in un
      caso successivo.
      Nella misura in cui potrebbe essersi verificata una certa incoerenza rispetto ad un marchio,
      una persona che presenta una domanda di registrazione di un segno come marchio non può
      avvalersi, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, su un atto
      Pagina 9 di 12
      eventualmente illecito commesso rispetto ad altri marchi a beneficio di qualcun altro. Ciò non
      è diverso quando riguarda la ricorrente stessa (27/02/2002, T-106/00, «Streamserve», § 67,
      EU:T:2002:43).
      Pertanto, anche questo argomento è privo di fondamento.
      c) Articolo 7, paragrafo 3, RMUE
      L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a registrazione marchi privi di
      carattere distintivo ab initio che abbiano «acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si
      chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto».
      Oltre agli argomenti summenzionati, nelle risposte alla lettera di obiezione dell’Ufficio del 19
      e 26/07/2022 il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto
      aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
      RMUE. Inoltre il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via
      principale.
      Nella rivendicazione il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere
      distintivo in seguito all’uso in questi 16 anni di leadership dello specifico settore dei dentifrici
      con azione biomimetica.
      A sostegno della Sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell’uso il 22 e
      30/11/2022. Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:
      • Allegato 2: Relazione Nielsen sul fatturato e quote di mercato Italia, Germania,
      Francia, Polonia, Croazia, Ungheria
      • Allegato 3: Dichiarazione giurata relativa alle vendite 2008-2021 (include
      indicazione per alcuni anni in Irlanda e Malta)
      • Allegato 4: Inserzioni pubblicitarie in Polonia e Croazia
      • Allegato 5: Campioni fatture 2017-2021 (di cui solo due per l’Irlanda e tre per
      Malta)
      • Allegato 6: Dichiarazione Wavemaker su investimenti pubblicitari senza
      indicazione di alcun paese di riferimento
      • Allegato 7: Indagine di mercato in Italia, Germania e Polonia
      • Allegato 8: Spot pubblicitari in Italia
      Valutazione delle prove
      In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione
      indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non
      ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi
      per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è
      stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il
      segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico
      di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un
      servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza
      Pagina 10 di 12
      giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti
      all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi
      oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di
      evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore
      economico […].
      In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in
      seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del
      pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come
      provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione
      relativa all’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata
      soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed
      astratti, ad esempio come percentuali determinate […].
      In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di
      tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in cui esso ne
      era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […].
      In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
      dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare,
      la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la
      durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per
      promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come
      proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di
      camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla
      scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa
      di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa
      determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7,
      paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta […].
      In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi
      compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai
      prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in
      considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei
      prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e
      avveduto […]
      (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
      C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
      EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
      Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere distintivo
      in seguito all’uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di
      marchio dell’Unione europea, avvenuta il 21/04/2022. I documenti presentati corrispondono
      a un periodo precedente a tale data.
      L’Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell’Unione europea, dev’essere effettuata una
      distinzione tra ‘prove dirette’ dell’acquisizione del carattere distintivo (indagini
      demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di
      Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e “prove secondarie”
      (volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di utilizzo) che sono meramente
      indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007, T-141/06, Texture of
      superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie possano servire a
      corroborare le prove dirette, non possono sostituirle.
      Pagina 11 di 12
      Per quanto concerne l’estensione territoriale, ai sensi dell’articolo 1 RMUE, un marchio
      dell’Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta l’Unione Europea.
      Pertanto, la registrazione di un marchio dev’essere rifiutata anche se è privo di carattere
      distintivo solo in una parte dell’Unione europea. Quella parte dell’Unione Europea potrebbe
      essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
      EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir
      et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il
      carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non
      aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
      EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d’un tracteur en rouge,
      noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
      Nella fattispecie si è stabilito che il pubblico di riferimento è costituito dal pubblico di lingua
      inglese dell’Unione europea con un livello di attenzione medio. Pertanto, per essere
      registrato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito
      carattere distintivo in seguito all’uso in tutti i territori di lingua inglese dell’Unione europea,
      vale a dire Irlanda, Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi e Finlandia.
      La documentazione prodotta dal richiedente mostra, quasi ovunque, l’uso del marchio in
      paesi dell’Unione europea diversi da quelli di lingua inglese. Non si rinviene quasi nessuna
      prova relativa all’Irlanda (due fatture nell’allegato 5A e 5B: una per 550 Euro e una per
      importo non divulgato; nell’allegato 3 cifre relative al fatturato, non sostanziali) e pochissime
      relative a Malta (tre fatture nell’allegato 5B e 5C per importi non divulgati; poche cifre relative
      al fatturato, piuttosto esigue).
      Come indicato nel riepilogo delle prove, gli altri documenti si riferiscono ad altri paesi come
      Italia, Germania, Francia, Polonia, Croazia, Ungheria. Ad esempio l’indagine di cui
      all’allegato 7 non indica le domande effettuate al campione (che impedisce di valutare
      l’attendibilità delle risposte) ma, soprattutto, è effettuata rispetto al consumatore italiano,
      tedesco e polacco. Questo non è il pubblico inglese di riferimento presso il quale il segno è
      ab initio privo di carattere distintivo. Le informazioni relative a quote di mercato, dati sul
      fatturato e sulle vendite, di cui all’allegato 2, non riportano dati relativi a paesi membri
      dell’UE in cui la lingua inglese è quella ufficiale. L’allegato 4 include inserzioni pubblicitarie
      solo in Polonia e Croazia.
      Di conseguenza, il richiedente non è stato in grado di dimostrare che almeno una parte
      significativa del pubblico rilevante di lingua inglese, vale a dire i consumatori di Irlanda,
      Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi e Finlandia, è giunta, in seguito all’uso che ne è stato
      fatto sul mercato, a considerare il marchio oggetto della domanda di registrazione come
      idoneo a identificare i prodotti rivendicati come provenienti da una determinata impresa.
      Conclusione
      Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la
      rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio
      richiesto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018690186 è respinta.
      Pagina 12 di 12
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
      Valeria NIMMO
  • Fondo PMI – Voucher 3 (brevetti) e il Voucher 4 (varietà vegetali)

    Al via dal 26 aprile:

    • il Voucher 3 che finanzierà brevetti nazionali ed europei fino ad un massimo di 1.500 euro delle spese ammissibili
    • il Voucher 4 per le varietà vegetali comunitarie in misura del 50% della tassa di registrazione online, che ammonta a 450 euro.

    Le imprese possono far domanda per i due nuovi voucher dal 26 aprile. Le modalità sono le stesse di quelli previste attualmente per il Voucher 2: direttamente o tramite un loro rappresentante e attraverso il sito dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale.

    Per maggiori informazioni: https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund?mtm_campaign=ip-it

  • Marchio che contiene imitazioni di bandiere:   Art. 6 della Convenzione di Parigi

    Marchio che contiene imitazioni di bandiere: Art. 6 della Convenzione di Parigi

    Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da
    un’imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione dell’articolo 6 ter
    della Convenzione di Parigi, più precisamente la bandiera dello Stato italiano. La vicenda ad ogni modo si conclude con l’autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per
    le Onorificenze – che ha espressamente affermato che nulla vieta l’utilizzo, da parte della richiedente di simboli riconoscibili come richiamo alla
    bandiera nazionale italiana, a patto che il relativo uso riguardi prodotti di origine italiana.

    DECISIONE
    della Quinta Commissione di ricorso
    del 25 gennaio 2022
    Nel procedimento ********************
    ******************
    *******************************************
    Italia Richiedente / Ricorrente
    rappresentata da *********************************
    Italia
    RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea
    n. *********************************
    LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO
    composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann (Membro)
    Cancelliere: H. Dijkema
    ha pronunciato la seguente
    25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)

    Decisione
    Sintesi dei fatti
    1 Con domanda depositata in data 16 dicembre 2020, ********************. (“la richiedente”), chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione
    europea figurativo
    per i seguenti prodotti, come limitati il 21 gennaio 2022:
    Classe 5 – Alimenti dietetici per uso medico; alimenti omogeneizzati per uso medico; alimenti per
    neonati; bevande dietetiche per uso medico; caramelle per uso medico; digestivi per uso
    farmaceutico; farine lattee per neonati; farine per uso farmaceutico; gomme da masticare per uso
    medico; lattosio per uso farmaceutico; lievito per uso farmaceutico; pane per diabetici per uso
    medico; pane, crackers, fette biscottate e prodotti da forno arricchiti con vitamine per uso
    terapeutico; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno arricchiti con fibre vegetali
    alimentari dietetiche; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno iposodici per uso
    medico; preparazioni mediche dimagranti; prodotti biologici per uso medico; sostanze dietetiche
    per uso medico; tutti i summenzionati prodotti di origine italiana.
    Classe 30 – Barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; biscotteria; biscotti senza glutine;
    biscotti; biscottini; brioches; cacao; caffè; caramelle; cialde; cioccolato; confetteria; confetti;
    crackers senza glutine; crackers; crostini di pane; dolci; dolciumi; farine alimentari; gelati; gomme
    da masticare; grissini; lievito; miele; pane biscottato; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e
    prodotti da forno integrali o multi cereali; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da
    forno iposodici; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno senza glutine; pane;
    panini; paste alimentari; pasticceria; pizze; preparati fatti di cereali; prodotti sostitutivi del pane;
    riso; snack a base di cereali; snack a base di riso; succedanei del caffè; tè; wafers [biscotti];
    zucchero; tutti i summenzionati prodotti di origine italiana.
    2 In data 9 febbraio 2021, l’esaminatrice notificava alla richiedente un rifiuto
    provvisorio della domanda di registrazione, emesso ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera h), RMUE relativamente a tutti i prodotti rivendicati dalla
    richiedente. In particolare, le obiezioni dell’esaminatrice possono essere
    sintetizzate come segue.
    – Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da
    un’imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione dell’articolo 6 ter
    della Convenzione di Parigi, più precisamente la bandiera dello Stato
    italiano;
    25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
    3
    – Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando
    un’autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall’autorità
    competente dello Stato o dell’organizzazione pertinenti.
    3 Nonostante i rilievi sollevati dall’esaminatrice, la richiedente non ritirava la
    propria domanda di registrazione e, in data 4 giugno 2021, depositava un
    documento proveniente dalla “Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del
    Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze”, datato 27 aprile2021, che classificava
    come “l’autorizzazione alla registrazione del marchio in oggetto emessa
    dall’autorità competente dello Stato italiano, necessaria al superamento
    dell’impedimento alla registrazione”. In base a detto documento, la richiedente
    chiedeva all’Ufficio una “conferma di superamento del rifiuto”.
    4 Con decisione del 9 agosto 2021 (“la decisione impugnata”), l’esaminatrice
    rifiutava integralmente la registrazione del marchio richiesto, per tutti i prodotti
    oggetto della domanda, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE. La
    decisione può essere sintetizzata come segue:
    – Innanzitutto, si nota che, in base al documento della Presidenza del Consiglio
    dei Ministri, l’Ufficio del Cerimoniale ha il compito di tutelari i Simboli
    dello stato italiano “per fini strettamente istituzionali e protocollari” e non ha
    come interlocutori privati ma, esclusivamente amministrazioni dello stato
    italiano. Ciò, dunque, esclude la rilevanza del documento rispetto a soggetti e
    funzioni diverse da quelle menzionate dall’Ufficio del Cerimoniale.
    – Volendo comunque approfondire il suo contenuto, si nota che l’Ufficio del
    Cerimoniale spiega che l’articolo 10, rubricato ‘Stemmi’, del Codice della
    Proprietà Industriale (Dlgs 30/2005) non è da interpretarsi nel senso di
    autorizzare l’utilizzo della bandiera italiana.
    – Inoltre, l’Ufficio del Cerimoniale stabilisce nel documento di poter solo
    attestare la rispondenza, o meno, della bandiera italiana usata da un privato
    rispetto al suo formato legale. Nel caso di specie, l’Ufficio del Cerimoniale
    conferma la correttezza dei colori usati e della loro alternanza, rilevando una
    leggera discrepanza nel requisito dell’altezza che, tuttavia, non impedisce al
    simbolo usato di essere “un richiamo grafico” alla bandiera italiana.
    – Secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera h),
    RMUE, si applica se il consumatore medio può vedere nel marchio
    l’imitazione di un «emblema» (nonostante le differenze nei dettagli araldici).
    La Corte ha stabilito che, per quanto riguarda “l’imitazione da un punto di
    vista araldico”, una differenza rilevata da uno specialista in arte araldica tra il
    marchio oggetto della domanda di registrazione e l’emblema di Stato non
    sarà necessariamente percepita dal consumatore medio. Pertanto, nonostante
    le differenze in taluni dettagli araldici, il marchio contestato può essere
    un’imitazione dell’emblema in questione ai sensi dell’articolo 6ter della
    Convezione di Parigi (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille
    d’érable, EU:C:2009:477, § 50 et seq.; 25/05/2011, T-397/09, Suscipere et
    finire, EU:T:2011:246, § 24-25). Può esserci imitazione quando l’«emblema»
    mostra l’elemento principale di un emblema ufficiale protetto, ad esempio ai
    25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
    4
    sensi dell’articolo 6 ter della Convezione di Parigi, o parte di esso. Tale
    elemento non deve necessariamente essere identico all’emblema di cui
    trattasi. Il fatto che l’emblema di cui trattasi sia stilizzato o che solo una parte
    dell’emblema sia utilizzata, non impedisce necessariamente che si tratti di
    un’imitazione dal punto di vista araldico (21/04/2004, T-127/02, ECA,
    EU:T:2004:110, § 41).
    – Il documento procede affermando che se un’azienda “produce beni di una
    filiera produttiva nazionale, avrebbe ben diritto di fregiarsi di un simbolo
    grafico che rappresenti i colori nazionali e su tale scelta questo Ufficio non
    avrebbe niente da eccepire, né avrebbe diritto di esercitare un potere
    concessorio”. Pertanto, il documento in questione non potrebbe, per
    definizione, presentare una concessione o autorizzazione all’uso e
    registrazione come marchio della bandiera italiana da parte di un privato.
    – Infine, l’Ufficio del Cerimoniale si dichiara espressamente incompetente a
    stabilire se un privato, quale il richiedente, sia titolato a fare espliciti richiami
    alla nazionalità italiana del proprio prodotto.
    – In considerazione di quanto sopra, è evidente che il documento in questione
    non rilascia alcuna autorizzazione al richiedente in merito all’uso e alla
    registrazione della bandiera italiana o di una sua imitazione araldica come
    marchio. Pertanto, il documento allegato dalla richiedente non è sufficiente
    affinché l’Ufficio revochi la propria obiezione.
    5 In data 8 ottobre 2021 la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione
    impugnata chiedendone l’annullamento integrale. L’Ufficio riceveva la memoria
    contenente i motivi di ricorso in data 9 dicembre 2021.
    6 In data 21 gennaio 2022, la richiedente limitava i prodotti come indicato nel
    punto 1 della presente decisione.
    7 In data 25 gennaio 2022, la Cancelleria delle Commissioni di ricorso comunicava
    alla richiedente l’accoglimento della domanda di limitazione.
    Motivi del ricorso
    8 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come
    segue:
    – Per tutto quanto è nella conoscenza della richiedente e sulla base delle
    informazioni ottenute dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Allegato 4,
    Allegato 6b e Allegato 7b), l’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le
    Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresenta l’unica
    autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni previste dall’articolo 6 ter
    della Convenzione di Parigi. Contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso
    Ufficio del Cerimoniale e sulla base della migliore conoscenza possibile, il
    parere fornito dalla richiedente in data 4 giugno 2021 deve essere ritenuto
    25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
    5
    rilevante ai fini della presente procedura, in quanto emesso dall’autorità
    competente;
    – Il parere espresso in data 27 aprile 2021 dall’Ufficio del Cerimoniale di Stato
    e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri contiene
    un’accurata descrizione degli elementi grafici che compongono il segno ed
    evidenzia il sostanziale scostamento visivo esistente tra il simbolo contenuto
    nel marchio sopra riportato e le caratteristiche della bandiera italiana oggetto
    di tutela come simbolo nazionale. Le differenze rilevate sono tali da mettere
    in discussione ab origine l’applicabilità dell’impedimento previsto
    dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE al marchio in oggetto.
    – Il parere espresso in data 27 aprile 2021 dall’Ufficio del Cerimoniale di Stato
    e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri contiene a
    tutti gli effetti un’implicita autorizzazione all’uso e alla registrazione del
    segno da parte della richiedente, poiché afferma che, essendo la bandiera un
    simbolo distintivo di tutti gli italiani, la funzione simbolica connaturata nel
    tricolore, vale a dire l’individuazione di appartenenza ad un popolo, è
    liberamente utilizzabile da qualsiasi cittadino italiano. Ed infatti aggiunge
    che “se l’azienda produce beni di una filiera produttiva nazionale avrebbe
    ben diritto di fregiarsi di un simbolo grafico che rappresenti i colori nazionali
    e su tale scelta questo Ufficio non potrebbe avere niente da eccepire, né
    avrebbe il diritto di esercitare un potere concessorio”.
    Motivazione
    9 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al
    RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del
    regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente
    indicato altrimenti nella presente decisione.
    10 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È
    ricevibile.
    Sull’ammissibilità delle prove presentate dinnanzi alla Commissione di ricorso
    11 La Commissione osserva che durante il procedimento di ricorso la richiedente ha
    presentato nuove prove a sostegno dei propri argomenti. Trattasi, in particolare, di
    corrispondenza con la Presidenza della Repubblica Italiana, con l’Ufficio Italiano
    Brevetti e Marchi e con altri organi dell’Amministrazione dello Stato italiano,
    numerati come Allegati da 1a) a 7b).
    12 A tal proposito, la Commissione ricorda che, come regola generale, le prove
    devono essere fornite dalle parti entro i termini indicati dall’EUIPO. Tuttavia,
    secondo la giurisprudenza della Corte, la presentazione di fatti e prove ad opera
    delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova
    subordinata una tale presentazione.
    25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
    6
    13 In particolare, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 2, RMUE, l’Ufficio può non
    tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non
    hanno presentato per tempo. Precisando che l’EUIPO “può”, in un caso del
    genere, decidere di non tenere conto di tali fatti e prove, il legislatore europeo ha
    conferito all’EUIPO un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur
    motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenere conto di
    tali fatti e prove (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162,
    § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013,
    C-122/12 P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 24).
    14 Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, RDMUE la Commissione di ricorso può
    accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali
    fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni: a) possono, a un primo esame,
    essere rilevanti per l’esito della causa e b) non sono stati presentati per tempo per
    valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove
    pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o che sono depositati per
    contestare valutazioni effettuate oppure che sono stati esaminati d’ufficio
    dall’organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso.
    15 Nel caso di specie, gli elementi di prova depositati per la prima volta dinanzi alla
    Commissione sembrano essere pertinenti in quanto sono destinati a contestare le
    ragioni addotte nella decisione impugnata in merito alla insufficienza del
    documento proveniente dalla “Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del
    Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze”, datato 27 aprile 2021, per superare
    l’impedimento alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h),
    RMUE, oltre che complementari rispetto alle prove già fornite nei termini e prese
    in considerazione nella decisione impugnata.
    16 Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene ammissibili le prove
    presentate dalla richiedente nella fase del ricorso.
    17 Nondimeno, la Commissione sottolinea che la rilevanza prima facie degli
    elementi di prova non implica che essi siano determinanti per l’esito della
    presente causa.
    Sulla richiesta di riservatezza
    18 L’articolo 114, paragrafo 4, RMUE, stabilisce che i fascicoli possono contenere
    determinati documenti che non sono oggetto di consultazione, in particolare se la
    parte interessata ha manifestato uno specifico interesse a mantenerli riservati.
    19 Nel caso in cui sia invocato un interesse specifico a mantenere riservato un
    documento conformemente all’articolo 114, paragrafo 4, RMUE, l’Ufficio deve
    verificare se un interesse specifico sia adeguatamente dimostrato. Tale interesse
    specifico deve sussistere a causa della natura riservata del documento o del suo
    status di segreto commerciale o commerciale.
    20 Nella fattispecie, i documenti depositati dinnanzi alla Commissione di ricorso
    nonché il contenuto della memoria contenente i motivi di ricorso sono stati
    qualificati come confidenziali. Tuttavia, in assenza di qualsivoglia specifico
    25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
    7
    interesse addotto dalla richiedente a mantenere riservata siffatta documentazione,
    la Commissione non può accogliere la richiesta di riservatezza in questione.
    21 Ciononostante, la Commissione tratterà la documentazione in questione con la
    dovuta attenzione, senza divulgare informazioni che non siano accessibili presso
    fonti pubbliche.
    Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE
    22 L’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE recepisce nel sistema dei marchi
    dell’Unione europea l’articolo 6ter della Convenzione di Parigi per la protezione
    della proprietà industriale, la cui finalità è quella di escludere la registrazione e
    l’utilizzo dei marchi identici o particolarmente simili a emblemi di Stato, segni e
    punzoni ufficiali che indicano controllo e garanzia adottati dagli Stati ovvero a
    emblemi, sigle e nomi di organizzazioni intergovernative (OIG).
    23 Tale registrazione o utilizzo pregiudicherebbe il diritto dell’autorità interessata di
    controllare l’utilizzo dei simboli della sua sovranità e, inoltre, potrebbe fuorviare
    il pubblico rispetto all’origine dei beni e servizi per quali tali marchi vengono
    utilizzati.
    24 Per violare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE, un marchio:
     deve consistere unicamente in una riproduzione identica o in una “imitazione
    araldica” dei succitati simboli; oppure
     deve contenere una riproduzione identica o una “imitazione araldica” dei
    succitati simboli.
    25 Nel caso in questione, il segno richiesto
    contiene un elemento figurativo che costituisce una rappresentazione fedele della
    bandiera dello Stato italiano in termini di colore e configurazione, come
    giustamente rilevato nella decisione impugnata. Per quanto riprodotta con
    dimensioni relativamente ridotte, la bandiera dello Stato italiano è
    immediatamente riconoscibile.
    26 A tal proposito, la Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza rilevante,
    per quanto riguarda “l’imitazione da un punto di vista araldico”, una differenza
    rilevata da uno specialista di arte araldica tra il marchio per il quale è stata
    presentata la domanda e l’emblema di Stato non sarà necessariamente percepita
    anche dal consumatore medio e che pertanto, nonostante le differenze a livello di
    25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
    8
    taluni dettagli araldici, il marchio contestato potrebbe essere o contenere
    un’imitazione dell’emblema in questione ai sensi dell’articolo 6 ter della
    Convenzione di Parigi (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille
    d’érable, EU:C:2009:477, § 50 et seq.; 25/05/2011, T-397/09, Suscipere et finire,
    EU:T:2011:246, § 24-25).
    27 Pertanto, anche qualora l’elemento figurativo del marchio in questione non
    dovesse rappresentare esattamente le proporzioni della bandiera dello Stato
    italiano in termini di proporzioni tra altezza e lunghezza, la Commissione ritiene
    che gli argomenti della richiedente, relativi all’esistenza di un “sostanziale
    scostamento visivo esistente tra il simbolo contenuto nel marchio sopra riportato
    e le caratteristiche della bandiera italiana”, siano privi di fondamento e debbano
    pertanto essere respinti.
    28 Nel caso di specie, la Commissione osserva altresì che la presenza nel segno in
    questione dell’elemento verbale “I’m from Italy” o, quantomeno, del termine
    “Italy”, rafforza il nesso tra l’elemento figurativo della domanda di marchio e la
    bandiera dello Stato italiano (13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid
    Manufacturing, EU:T:2014:120, § 66 et seq.; 28/10/2014, R 1577/2014-4, SWISS
    CONCEPT, § 33).
    29 In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che la decisione
    impugnata abbia correttamente rilevato la presenza, nel segno in questione, di un
    elemento costituito da un’imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione
    dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più precisamente della bandiera
    dello Stato italiano.
    30 Pertanto, l’esaminatrice ha correttamente indicato che l’impedimento alla
    registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE poteva essere
    superato solo presentando un’autorizzazione alla registrazione del marchio
    emessa dall’autorità competente dello Stato italiano.
    31 Al riguardo, la Commissione osserva che la richiedente ha adottato un
    comportamento diligente e ha realizzato sforzi ragionevoli per cercare di
    individuare l’autorità competente dello Stato italiano relativamente al rilascio di
    detta autorizzazione, scontrandosi con non pochi ostacoli che saranno solo
    accennati nella presente decisione, in considerazione della richiesta di
    riservatezza avanzata dalla richiedente.
    32 In particolare, la documentazione presentata dinnanzi alla Commissione dimostra
    che la richiedente ha svolto le seguenti attività tendenti all’ottenimento
    dell’autorizzazione all’uso del segno in questione:
    – Il 17 febbraio 2021 la richiedente inviò al Segretariato Generale della
    Presidenza della Repubblica italiana una richiesta di autorizzazione alla
    registrazione e all’uso del segno in questione.
    – Il 23 febbraio 2021 il Segretariato Generale della Presidenza della
    Repubblica italiana confermava che detta richiesta era stata sottoposta
    25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
    9
    all’attenzione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), al quale
    appartiene l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
    – Non avendo ricevuto risposta a detta richiesta, in data 30 marzo 2021 la
    richiedente si rivolgeva direttamente all’UIBM, sollecitando aggiornamenti
    in merito. Nella stessa data, l’UIBM replicava indicando nella Presidenza del
    Consiglio dei Ministri italiano l’autorità competente per il rilascio
    dell’autorizzazione richiesta.
    – In seguito ad una successiva richiesta di chiarimenti della richiedente, in data
    31 marzo 2021 l’UIBM sosteneva di non aver ancora ricevuto la
    documentazione trasmessa dalla Presidenza della Repubblica italiana e, al
    contempo, confermava che l’autorità responsabile per il rilascio
    dell’autorizzazione richiesta era la Presidenza del Consiglio dei Ministri
    italiano.
    – Dopo un sollecito della richiedente, in data 21 aprile 2021 il Segretariato
    Generale della Presidenza della Repubblica italiana confermava alla
    richiedente di aver nuovamente sottoposto al MISE la richiesta già inviata il
    23 febbraio 2021.
    – In data 29 aprile 2021, l’UIBM inoltrava alla richiedente il parere della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per
    le Onorificenze del 27 aprile 2021. Nella lettera che accompagnava l’inoltro
    di detto parere, l’UIBM evidenziava che l’autorità competente aveva
    rappresentato che nel caso si appurasse la natura puramente italiana dei
    prodotti/servizi protetti dal marchio, nulla osterebbe all’utilizzo di
    espressioni grafiche riconoscibili come richiamo alla bandiera italiana.
    33 La Commissione osserva che, in effetti, il documento proveniente dalla
    Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le
    Onorificenze, datato 27 aprile 2021, dopo aver premesso che “L’utilizzo del
    Tricolore è regolamentato con apposita normativa esclusivamente per
    l’esposizione all’esterno e all’interno degli edifici sedi di Uffici pubblici”, mentre
    “Non vi è invece una normativa specifica che stabilisca un regime autorizzatorio
    rivolto ai privati”, chiarisce che se un’azienda “produce beni di una filiera
    produttiva nazionale, avrebbe ben diritto di fregiarsi di un simbolo grafico che
    rappresenti i colori nazionali e su tale scelta questo Ufficio non avrebbe niente da
    eccepire né avrebbe diritto di esercitare un potere concessorio”, ragion per la
    quale “Qualora si confermasse la natura puramente italiana del prodotto, nulla
    osterebbe da parte di questo Ufficio, e di fatto nulla osta, all’utilizzo di
    espressioni grafiche riconoscibili come richiamo alla bandiera nazionale”.
    34 La Commissione osserva altresì che il 7 ottobre 2021 la richiedente scriveva
    nuovamente all’UIBM, per comunicare che il documento proveniente dalla
    Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le
    Onorificenze, datato 27 aprile 2021, non era stato considerato idoneo dalla
    decisione impugnata per costituire un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera h) RMUE.
    25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
    10
    35 In data 8 ottobre 2021, l’UIBM ribadiva alla richiedente che ogni richiesta di
    autorizzazione all’uso di segni, bandiere ed emblemi ai sensi dell’articolo 6 ter
    della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale era
    trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di
    Stato e per le Onorificenze, non individuando alcun’altra autorità competente in
    materia.
    36 In risposta ad un ulteriore sollecito della richiedente, il 29 novembre 2021
    l’UIBM confermava di non ravvedere altri possibili interventi né ulteriori
    pronunciamenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri né da parte
    del proprio UIBM.
    37 Infine, in data 21 gennaio 2022, la richiedente chiedeva all’Ufficio una
    limitazione dell’ambito di protezione del marchio in questione ai prodotti di
    origine italiana, aggiungendo la dicitura “tutti i summenzionati prodotti di origine
    italiana” alla lista dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30.
    38 Alla luce di quanto sopra, la Commissione rileva che la richiedente ha
    diligentemente richiesto la necessaria autorizzazione alla registrazione e all’uso di
    un segno contenente una riproduzione della bandiera dello Stato italiano, ne ha
    seguito la pratica, sollecitando risposte e chiarimenti da parte delle varie autorità
    italiane contattate, e ha realizzato sforzi ragionevoli per cercare di individuare
    correttamente l’autorità competente al rilascio di detta autorizzazione.
    39 La Commissione rileva altresì che la competenza per il rilascio di detta
    autorizzazione in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del
    Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, è stata più volte confermata
    dall’UIBM, che ha inoltre sottolineato di non individuare alcun’altra autorità
    competente in materia.
    40 La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per
    le Onorificenze non ha negato detta autorizzazione alla richiedente. Anzi, ha
    espressamente affermato che nulla osta all’utilizzo, da parte della richiedente
    come da parte di altre aziende, di simboli riconoscibili come richiamo alla
    bandiera nazionale italiana, sempre però che detto uso riguardi prodotti di origine
    italiana (come indicano le espressioni “produce beni di una filiera produttiva
    nazionale” o “natura puramente italiana del prodotto”).
    41 Pertanto, come anche sottolineato dall’UIBM nella comunicazione alla
    richiedente del 29 aprile 2021, la documentazione prodotta dalla richiedente
    sembra indicare che l’autorizzazione delle autorità italiane competenti
    all’inclusione nel segno in questione di un segno che comprenda un elemento
    costituito da un’imitazione della bandiera dello Stato italiano sia subordinata
    unicamente alla “natura puramente italiana” dei prodotti/servizi protetti dal
    marchio. Inoltre, nella successiva comunicazione del 29 novembre 2021, l’UIBM
    confermava di non ravvedere altri possibili interventi né ulteriori pronunciamenti
    da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri né da parte del proprio UIBM.
    42 In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che, mediante la
    limitazione dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30 ai prodotti di origine
    25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
    11
    italiana, la richiedente abbia ottemperato all’unica condizione posta dalle autorità
    italiane per la concessione dell’autorizzazione richiesta per superare l’obiezione
    alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE.
    43 La Commissione, quindi, conclude che in virtù dell’autorizzazione concessa da
    parte delle autorità italiane competenti e fornita dalla richiedente, in
    combinazione con la limitazione della lista dei prodotti coperti dal marchio nelle
    classi 5 e 30, non vi siano ragioni per mantenere l’obiezione alla registrazione del
    marchio in questione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE.
    44 Il ricorso è accolto. La decisione impugnata è annullata
    45 Tuttavia, occorre sottolineare che la decisione impugnata era corretta quando è
    stata adottata e non vi è stata alcuna violazione procedurale da parte dell’Ufficio.
    A tal proposito, va rilevato che il ricorso è stato accolto in virtù della limitazione
    dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30, avvenuta in data successiva
    all’adozione della decisione impugnata.

  • Marchio comunitario descrittivo respinto – Alicante 30-03-2023

    Marchio comunitario descrittivo respinto – Alicante 30-03-2023

    Il marchio non è registrabile poiché il segno contiene la parola “Gelato” e il pubblico di riferimento attribuirebbe a tale elemento il significato di alimento dolce, sotto forma di pasta consistente refrigerata.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 30/03/2023
    ***********************
    ****************
    ******************
    ITALIA
    Fascicolo nº: **************
    Vostro riferimento: ***************
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ***********
    ******************
    *****************
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 12/01/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 30 Succedanei del gelato.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il segno contiene l’elemento ‘gelato’. Il consumatore di riferimento di lingua italiana e
      inglese attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: alimento dolce, sotto forma di
      pasta consistente refrigerata, a base principalmente di uova, zucchero, latte o panna,
      oppure da succhi di frutta e zucchero.
    • Il significato del termine «GELATO», contenuto nel marchio, è supportato dai seguenti
      riferimenti di dizionario (v. link): https://www.treccani.it/vocabolario/gelato/ (per l’italiano) e
      https://www.oed.com/view/Entry/248849?redirectedFrom=gelato#eid (per l’inglese,
      includendo nella notifica una schermata della voce del dizionario, essendo quest’ultimo
      oggetto di sottoscrizione).
    • La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in relazione a ‘succedanei del gelato’ nella classe 30, poiché trasmette una chiara indicazione
      che i prodotti per i quali è sollevata un’obiezione sono un alimento dolce, sotto forma di pasta consistente refrigerata, a base principalmente di uova, zucchero, latte o panna,
      oppure da succhi di frutta e zucchero, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali
      caratteristiche. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento
      sia ingannato in merito alla specie dei prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018812481 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 30 Succedanei del gelato.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
      Classe 30 Ghiaccio; Gelati; Yogurt gelato [gelati]; Torte-gelato; Dolci gelato; Confetteria gelata; Polveri per la preparazione di gelati; Miscele per gelati; Leganti per gelati; Leganti biologici per gelati; Sorbetti [ghiacci edibili]; Ghiaccioli;
      Pasticceria; Confetteria; Dolci semifreddi; Dolci surgelati; Decorazioni al cioccolato per dolci; Decorazioni candite per dolci; Decorazioni per dolci in zucchero candito; Cioccolato; Guarnizioni al cioccolato; Zuccherini decorazioni per torte; Sciroppi per guarnizioni; Sciroppo di melassa.
      Classe 43 Servizi di gelateria; Servizi di ristorazione.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.

      Annalisa GIACOMAZZI
  • IPERICO Contro la Contraffazione

    È online la nuova versione del sito web IPERICO (Intellectual Property Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting) gestito dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi- del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    E’ uno strumento a disposizione di cittadini, professionisti e imprese che rende possibile osservare e monitorare il fenomeno della contraffazione.

  • Marchio Comunitario descrittivo respinto – Alicante 28-03-2023

    Marchio Comunitario descrittivo respinto – Alicante 28-03-2023

    Per una realtà che produce in classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra ceramica, il termine “GLASSCORD” che tradotto è “corda di vetro”, è un termine descrittivo perché facilmente riconducibile al materiale con cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 28/03/2023
    *************************
    ****************
    *****************
    *************
    Fascicolo nº: ******************+
    Vostro riferimento: SQ7577AB/mb
    Marchio: GLASSCORD
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: *****************
    ********************
    ***********
    ***************
    I. Sintesi dei fatti
    In data 09/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra
    ceramica ad uso di guarnizioni industriali di tenuta statiche e dinamiche;
    Trecce di filati sintetici e naturali trattate con materiali speciali (carbonio puro,
    carbone, fibra aramidica, PTFE e altri) per l’isolamento e la protezione di
    condotti, macchine e motori, apparecchiature industriali, forni, fornaci, caldaie;
    Valvole, tubi flessibili in PTFE e altri materiali sintetici rinforzati con guaine
    metalliche e guaine di altri materiali; Caucciù, guttaperca, gomma, mica,
    prodotti in tali materie non compresi in altre classi; Prodotti in materie
    plastiche semi-lavorate; Materie per turare, stampare e isolare; Tubi flessibili
    non metallici; Gomma per rigeneramento dei pneumatici; Materie di
    imbottitura in caucciù o in materie plastiche; Barriere galleggianti anti
    inquinamento.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
    consumatore di riferimento, che è sia il consumatore medio che quello specializzato
    nel caso in esame, percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali
    si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore di lingua inglese sopra
    identificato, attribuirebbe al segno il significato seguente: corda di vetro.
    • Il suddetto significato del termine «GLASSCORD», di cui il marchio è composto, è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/cord
    https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/glass_1?q=glass
    • Si rileva inoltre come nel mercato il termine GLASS CORD venga utilizzato per
    identificare un materiale in cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro dai molteplici
    usi che sono direttamente o indirettamente riconducibili a quelli rivendicati dalla
    domanda in esame. Si vedano in tal senso si vedano i seguenti link, tutti consultati in
    data 09/12/2022.
    https://www.ecfibreglasssupplies.co.uk/glass-cord
    http://draftingeditor.prod.oami.eu/#/app/6392c9fb1bd21412a87e5c9f
    https://www.ngfglasscord.com/en-gb/glasscord-products/high-tensile-strength-glass-cords#
    https://www.siltex.eu/glassfibrecord.html
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti oggetto di rifiuto sono o contengono corda di vetro o corda in fibra d
    vetro. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti.
    • Si sottolinea come i link citati dimostrino direttamente o indirettamente come il
    materiale in questione venga usato per prodotti di vario tipo, fra cui quelli oggetto di
    rifiuto, che possono essere tutti realizzati in corda di vetro.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.

    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018788811 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.
    Michele M. BENEDETTI – ALOISI

  • Marchi non registrabili – Alicante 28-03-2023

    Marchi non registrabili – Alicante 28-03-2023

    Il segno «SUPERATLETA» sarebbe inteso inequivocabilmente dal consumatore come un’espressione elogiativa, come espressione di un tipo di allenamento che farebbe diventare dei super atleti.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea 

    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

     Alicante, 28/03/2022  
     **************************
    Fascicolo nº:***************************
    Vostro riferimento: 
    Marchio:SUPERATLETA 
    Tipo di marchio:marchio denominativo
    Richiedente:**************************



    I. Sintesi dei fatti

    In data 04/08/2021 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

    L’Ufficio ha altresì deciso di riesaminare domanda di marchio in oggetto per accertare che non rientri fra nessuno degli impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7, RMUE. A seguito di tale riesame, in data 30/11/2021 l’Ufficio ha sollevato un’ulteriore obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.L’obiezione motivata costituisce anch’essa parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

    III. Motivazione

    L’Ufficio ha ritenuto che consumatore di lingua italiana, spagnola, portoghese, rumena e maltese percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i servizi offerti sono indirizzati a uno sportivo d’eccellenza, perché in grado di offrirgli un allenamento ad alto livello, o che miglioreranno le abilità dello sportivo al punto de trasformarlo in un super atleta. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti dall’unione dei due termini ‘SUPER’ e ‘ATLETA’ in una sola parola, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla qualità, destinazione e valore dei servizi.

    Infatti, l’espressione «SUPERATLETA» sarebbe compresa in modo chiaro e inequivocabile dal consumatore di lingua italiana, spagnola, portoghese, rumena e maltese di riferimento e quindi percepito come un’espressione elogiativa, priva di carattere distintivo, che incoraggia i consumatori a contrarre i servizi offerti, perché offrenti un allenamento altamente intensivo, al fine di migliorare le loro abilità sportive e diventare dei super atleti.

    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

    IV. Conclusioni

    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018506067 è respinta.

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.  Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.  Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

    Roberto D’ERME

    Esaminatore