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  • Registrare un Marchio per il prodotto Caffè – Marchio rifiutato perché descrittivo

    Registrare un Marchio per il prodotto Caffè – Marchio rifiutato perché descrittivo

    Il segno contiene il termine Caffè e per un marchio depositato in classe 30 relativa al prodotto caffè e succedanei è descrittivo per cui non registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 18/05/2023
    ********************** Bologna
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ************************
    I. Sintesi dei fatti
    In data 23/02/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 30 Succedanei del caffè; Essenze al caffè da utilizzarsi come succedanei del
    caffè; Succedanei del caffè [surrogati del caffè o preparati ai cereali da usare
    come caffè]; Infusi non medicinali; Tè; Estratti di tè; Bevande a base di tè;
    Succedanei del tè; Bustine di tè; Tisane (infusi); Bevande contenenti
    cioccolato; Cacao; Bevande contenenti cacao; Succedanei del cacao.

    • Il segno contiene l’elemento ‘caffè’. Il consumatore di riferimento di lingua italiana (e
      presumibilmente dell’intera Unione europea, vista la notorietà del caffè italiano in tutto il
      mondo come prodotto d’eccellenza), attribuirebbe a tale elemento il significato seguente:
      semi della pianta del caffè/bevanda aromatica di colore scuro che si ricava da tali semi
      tostati e macinati.
    • Il significato sopra indicato del termine «CAFFÈ», contenuto nel marchio, è supportato dai
      seguenti riferimenti di dizionario: https://dizionario.internazionale.it/parola/caffe.
    • La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in
      relazione a ‘Succedanei del caffè; Essenze al caffè da utilizzarsi come succedanei del caffè;
      Succedanei del caffè [surrogati del caffè o preparati ai cereali da usare come caffè]; Infusi
      non medicinali; Tè; Estratti di tè; Bevande a base di tè; Succedanei del tè; Bustine di tè;
      Tisane (infusi); Bevande contenenti cioccolato; Cacao; Bevande contenenti cacao;
      Succedanei del cacao’ nella classe 30, poiché trasmette una chiara indicazione che i
      prodotti per i quali è sollevata un’obiezione sono o contengono determinati semi o una
      speciale bevanda, nel senso di cui sopra, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali
      caratteristiche. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento
      sia ingannato in merito alla specie e alla qualità dei prodotti per i quali è stata sollevata
      un’obiezione. Di conseguenza, il segno è ingannevole a norma dell’articolo 7, paragrafo 1,
      lettera g), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) RMUE e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018777729 è respinta in
      parte, vale a dire per:
      Classe 30 Succedanei del caffè; Essenze al caffè da utilizzarsi come succedanei del
      caffè; Succedanei del caffè [surrogati del caffè o preparati ai cereali da usare
      come caffè]; Infusi non medicinali; Tè; Estratti di tè; Bevande a base di tè;
      Succedanei del tè; Bustine di tè; Tisane (infusi); Bevande contenenti
      cioccolato; Cacao; Bevande contenenti cacao; Succedanei del cacao.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
      Classe 7 Schiumatori elettrici per caffè; Macinini per il caffè elettrici; Macchine per
      l’estrazione del caffè; Macchine ed apparecchi per la lavorazione e la
      preparazione di cibi e bevande; Macchine per la produzione di bevande;
      Pompe [macchine] per l’industria delle bevande; Macchinari elettromeccanici
      per la preparazione di alimenti e bevande; Distributori automatici [macchine];
      Distributori automatici (A moneta -).

      Classe 9 Dosatori per il caffè; Densitometri per caffè; Meccanismi funzionanti a moneta
      per distributori automatici.
      Classe 11 Caffettiere elettriche; Macchine elettriche per caffè; Macchine per caffè
      espresso; Capsule di caffè ricaricabili; Capsule per caffè, vuote, per macchine
      da caffè elettriche; Macchine da caffè elettriche per uso domestico;
      Apparecchi per tostare il caffè; Filtri elettrici per il caffè; Impianti automatici
      per fare il caffè; Apparecchi di riscaldamento e raffreddamento per
      l’erogazione di bevande calde e fredde; Distributori di bevande refrigerate.
      Classe 21 Servizi da tavola; Vasellame; Servizi da caffè; Agitatori per caffè; Caffettiere
      non elettriche; Macchine da caffè non elettriche; Cucchiaini dosatori da caffè;
      Macinini per il caffè (Manuali -); Schiumatori non elettrici per caffè; Filtri per il
      caffè non elettrici; Contenitori sotto vuoto per chicchi di caffè.
      Classe 30 Caffè; Caffè freddo; Caffè decaffeinato; Caffè solubile; Caffè aromatizzato;
      Caffè liofilizzato; Caffè verde; Caffè macinato; Aromi al caffè; Bustine di caffè;
      Concentrati al caffè; Estratti di caffè; Caffè in chicchi; Caffè al cioccolato;
      Caffè in infusione; Miscele di caffè; Caffè e latte; Essenze di caffè; Capsule di
      caffè ripiene; Bevande preparate al caffè; Ripieni a base di caffè; Bevande
      ghiacciate a base di caffè; Scaglie di cioccolato contenenti chicchi di caffè;
      Caffè pronto e bevande a base di caffè; Filtri sotto forma di sacchetti di carta
      contenenti caffè; Cioccolato; Cioccolatini; Zucchero; Succedanei dello
      zucchero; Dolcificanti naturali; Miele; Biscotti; Pasticceria; Gelato.
      Classe 32 Bevande analcoliche; Bevande analcoliche aromatizzate al caffè; Bevande
      energetiche contenenti caffeina; Bevande analcoliche aromatizzate al tè.
      Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre); Liquori a base di caffè; Bevanda alcolica
      a base di caffè; Bevanda alcolica a base di tè.
      Classe 35 Pubblicità; Servizi pubblicitari e di marketing online; Distribuzione di materiale
      pubblicitario; Fornitura di informazioni commerciali tramite siti web;
      Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari;
      Organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; Servizi di
      vendita all’ingrosso in relazione a macchine per il caffè; Servizi di vendita al
      dettaglio in relazione a macchine per il caffè; Servizi di vendita all’ingrosso in
      relazione al caffè; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a caffè; Servizi di
      vendita all’ingrosso in relazione a bevande; Servizi di vendita al dettaglio
      relazione a bevande; Servizi di vendita all’ingrosso in relazione a prodotti
      alimentari; Servizi di vendita al dettaglio in relazione a prodotti alimentari;
      Noleggio di distributori automatici; assistenza aziendale in materia di

      costituzione di franchising; servizi di consulenza (affari -) relativi all’apertura di
      attività in franchising; servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di
      caffè, bevande e prodotti alimentari.
      Classe 37 Riparazione o manutenzione di macchine e apparecchi per la lavorazione di
      alimenti o bevande; Fornitura di informazioni inerenti la riparazione o
      manutenzione di macchinari e apparecchiature per la lavorazione di alimenti o
      bevande.
      Classe 43 Servizi di caffetteria; Servizi di bar; Bistrot; Pub [bar]; Leasing di macchine per
      il caffè; Servizi di fornitura di caffè per uffici [fornitura di bevande]; Noleggio
      d’attrezzature da bar; Fornitura di informazioni relative a servizi offerti da bar;
      Servizi di ristoranti; Servizi di fornitura di bevande.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • Registrare un marchio nel settore alimentare – Il marchio “Sugo” non supera l’esame

    Registrare un marchio nel settore alimentare – Il marchio “Sugo” non supera l’esame

    Un segno che nella sua parte denominativa contiene la parola “SUGO” e la cui parte figurativa è un pomodoro è descrittivo del prodotto “salsa di pomodoro” per cui non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 09/06/2023
    ************************ Volongo
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ****************************
    I. Sintesi dei fatti
    In data 16/03/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 30 Sughi per pasta; Salsa per pizza; Condimenti.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua italiana in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “salsa di pomodoro”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario italiano (informazioni estratte da Treccani in data 16/03/2023 all’indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/sugo).
    • Nel settore di riferimento, ‘SUGO’ è il termine comunemente usato per indicare in particolare il sugo di pomodoro o salsa di pomodoro per condire le pietanze, come emerge da una ricerca su Internet effettuata in data 16/03/2023: 1.
      https://www.cucchiaio.it/ricetta/spaghetti-al-pomodoro/, 2.
      https://blog.giallozafferano.it/loscrignodelbuongusto/sugo-classico/, 3.
      https://blog.giallozafferano.it/mipiacecucinar/sugo-al-pomodoro-per-la-pizza-ricetta/).
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i sughi e condimenti rivendicati nella Classe 30 sono, sono fatti di/con o a base di sugo di pomodoro. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti dal disegno di un classico pomodoro rosso da cui cola il proprio sugo, e la scritta ‘SUGO’ in caratteri corsivi comuni e semplici, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su tipo, contenuto o ingrediente dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo. Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da una ricerca su Internet condotta in data 16/03/2023 e i cui risultati sono riportati nei paragrafi precedenti, è risultato che il termine ‘SUGO’ è abitualmente nel mercato di riferimento. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi costituiti dalla figura di un pomodoro classico da sugo, da cui goccia sugo di pomodoro e dalla parola ‘SUGO’ scritta in caratteri corsivi semplici e comuni, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono trascurabili e semmai rinforzano il collegamento con il significato descrittivo e non distintivo veicolato dalla componente verbale ‘sugo’, e non sono in grado di dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i
      quali si richiede la protezione.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018841039 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.
  • MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “ZEEPUP”

    MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “ZEEPUP”

    Accettata in data 18.07.2023 la domanda di registrazione del marchio  “ZEEPUP” depositato il 23.02.2023

    Il marchio è utilizzato per una App per vendita alimentare nelle classi 9, 35, 42

  • Marchio comunitario rifiutato nel settore dolciario  – Alicante 26-06-2023

    Marchio comunitario rifiutato nel settore dolciario – Alicante 26-06-2023

    Il marchio “CREMA DEL 900” è rifiutato poiché verrebbe inteso dal consumatore medio come una miscela di ingredienti piacevole al palato, già in uso nel XX secolo come ricetta di lunga tradizione. Il segno risulterebbe non distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 26/06/2023
    *******************

    Reggio Emilia

    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio: CREMA DEL ‘900
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ******************
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 28/03/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 30 Gelati; prodotti alimentari semi-lavorati per gelati, ossia paste, polveri ed
    aromi; prodotti per la preparazione di gelati; leganti gelati; polveri per gelati;
    paste concentrate di gusti diversi per gelati; miscele per realizzare prodotti di
    gelateria; preparazioni aromatiche per gelati; preparati istantanei per fare
    gelati; aromi; sciroppi aromatizzanti; sciroppi per guarnizioni; sciroppi per uso
    alimentare; topping.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al
      segno il significato seguente: composto dolce di consistenza morbida a base di
      ingredienti differenti a seconda delle ricette che proviene dal/appartiene al XX secolo.
    • Il significato del termine «CREMA», contenuto nel marchio, è supportato dai seguenti
      riferimenti di dizionario: https://dizionario.internazionale.it/parola/crema . Inoltre, la
      dicitura «DEL ‘900» è chiaramente comprensibile per il pubblico italiano e viene interpretata come un riferimento al XX secolo.
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «CREMA DEL ‘900» semplicemente come attributivo di una caratteristica positiva/un’informazione commerciale del fatto
      che i prodotti (gelati, preparazioni per gelati, aromi, sciroppi ecc.) sono, contengono
      come ingrediente o sono intesi per un composto dolce già in uso sin dal secolo XX,
      facendo riferimento in questo senso al fatto che la crema ha una lunga tradizione, è
      prodotta come veniva prodotta nel passato ecc.. Il pubblico di riferimento tenderebbe
      a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente
      come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
      Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018835539 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare il nome di un vino e indicazione geografica protetta : marchio non registrabile

    Registrare il nome di un vino e indicazione geografica protetta : marchio non registrabile

    Il segno «TENUTE NURA» contiene il termine «NURA», che evoca l’indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 26/06/2023
    ********************* Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ********************************
    ******************************** (Piacenza)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 28/03/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j)
    RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 33 Vini.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il segno oggetto della domanda è parzialmente inammissibile alla registrazione a norma
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché evoca l’indicazione geografica protetta
      ‘Nurra’ (IG) (PGI-IT-A0791). In particolare, il segno «TENUTE NURA» contiene il termine
      «NURA», che evoca l’indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n.
      1308/2013 del 17/12/2013.
    • Tale dicitura comprende vini che non hanno l’origine indicata dall’indicazione geografica
      presente nel marchio per il quale si richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve
      essere rigettato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.

      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE, la domanda
      di marchio dell’Unione europea n. 018849319 è respinta in parte, vale a dire per:
      Classe 33 Vini.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
      Classe 33 Liquori; bevande distillate.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data.
  • Riforma del Codice di Proprietà Industriale: è stato approvato il disegno di legge

    Riforma del Codice di Proprietà Industriale: è stato approvato il disegno di legge

    Il 18 luglio la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il Disegno di legge di riforma del Codice della Proprietà Industriale.

    Tra i molteplici importanti interventi operati dalla riforma si segnalano, in particolare, il rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi, anche azionando lo strumento dell’opposizione a presidio delle stesse IIGG; il ribaltamento del c.d. Professor privilege, al fine di agevolare il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, attraverso la previsione dell’attribuzione della titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca in ambito universitario in prima battuta alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest’ultima, al ricercatore; la possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, entro un mese, come attualmente consentito da molti Paesi europei, dall’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), mantenendo in ogni caso ferma la data di deposito.

  • Marchio descrittivo nel settore farmaceutico, integratori e vitaminici Alicante 30-06-2023

    Marchio descrittivo nel settore farmaceutico, integratori e vitaminici Alicante 30-06-2023

    Il segno descrive specie e qualità dei prodotti e la parte figurativa viene comunemente usata per descrivere la naturalità di un prodotto. Per questi motivi l’esaminatore respinge il marchio.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 30/06/2023
    ***************************
    ********************Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: *******************
    Vostro riferimento: ********************
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: *******************
    ***********************
    ********************
    I. Sintesi dei fatti
    In data 24/01/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 5 Prodotti farmaceutici; prodotti dietetici per uso medico; prodotti biologici per
    uso medico; prodotti igienici per scopi medici; farmaci; preparazioni e
    sostanze medicamentose; preparazioni farmaceutiche per uso umano;
    preparazioni farmaceutiche; preparazioni mediche; prodotti farmaceutici
    omeopatici; medicamenti farmaceutici e naturali; fibre dietetiche per
    coadiuvare la digestione; digestivi per uso farmaceutico; agenti farmaceutici
    che interessano gli organi digestivi; preparati gastrointestinali; medicinali per
    la cura di disturbi gastrointestinali; prodotti e sostanze farmaceutici per il

    trattamento di malattie gastrointestinali; integratori alimentari per esseri
    umani, non per uso medico; integratori alimentari per uso medico; fibre
    vegetali alimentari dietetiche; integratori dietetici e nutrizionali; integratori
    omeopatici; integratori prebiotici; integratori probiotici; integratori postbiotici;
    integratori vitaminici; integratori alimentari antiossidanti; integratori
    alimentari con effetto cosmetico; integratori alimentari per uso dietetico;
    integratori alimentari sanitari principalmente a base di vitamine; integratori
    alimentari sanitari principalmente a base di minerali; integratori dietetici per
    uso medico; integratori minerali nutrizionali; integratori nutrizionali;
    integratori dietetici a base di erbe per persone con fabbisogni dietetici
    speciali; preparati multivitaminici; preparati vitaminici; prodotti
    multivitaminici; alimenti complementari nel regime alimentare degli esseri
    umani; alimenti per diabetici; bevande dietetiche per uso medico; bevande
    adattate a fini medici.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
    significato seguente: fibra ricavata da un cereale chiamato Plantago psafra, la cui buccia è
    usata in medicina come lassativo e per ridurre i livelli di colesterolo nel sangue che è puro al
    99%.
    I suddetti significati dei termini «PSYLLIUM FIBRE 99% PURE», di cui il marchio è
    composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/psyllium
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fibre
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti ai quali il segno è applicato contengono il 99% di fibra di PSYLLIUM. Pertanto, il
    segno descrive specie e qualità dei prodotti.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    Inoltre, il segno contiene una struttura, un elemento grafico e un colore usati abitualmente
    nel settore dei prodotti interessati e che sono privi di carattere distintivo per quei prodotti. In
    questo contesto, da una ricerca su Internet condotta in data 23/01/2023 è risultato che il
    pittogramma « » così come il colore verde sono utilizzati abitualmente
    nel mercato di riferimento:
    Pagina 3 di 4
    Come si può notare il colore verde, la forma circolare (‘bollino’) e l’immagine di una foglia
    stilizzata, sono comunemente usate nel mercato per rinforzare il concetto di naturalità di
    numerosi prodotti che, fra l’altro, sono spesso ad uso alimentare.
    Tali elementi sono così trascurabili, stante il messaggio veicolato, da non dotare di carattere
    distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati
    consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i
    quali si richiede la protezione.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Pagina 4 di 4
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018793776 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione.

  • Marchio descrittivo per un liquore – Alicante 27-06-2023

    Marchio descrittivo per un liquore – Alicante 27-06-2023

    MALLOPURO: il consumatore che si approccia al settore dei liquori e dei vini, percepirebbe il segno Mallo come la parte esterna carnosa del frutto della noce e di piante affini. Puro: senza alterazioni. Il marchio è descrittivo ed è respinto.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 27/06/2023
    JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.
    Via Tomacelli, 146
    I-00186 Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº: 018845826
    Vostro riferimento: C0017881
    Marchio: MALLOPURO
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: SOCIETÀ AGRICOLA DI MAIO S.S.
    VIA PROVINCIALE PER MONDRAGONE
    S.N.C.
    I-81050 FRANCOLISE (CASERTA)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 18/04/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 33 Alcolici distillati; Amari alcolici; Liquori; Nocino; Digestivi [alcolici e liquori];
    Alcolici (bevande alcoliche).
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana che attribuirebbe al
      segno il significato seguente: parte esterna carnosa del frutto della noce e di piante affini che
      non ha subito alterazioni / nient’altro che la parte esterna carnosa del frutto della noce e di
      piante affini.
    • I suddetti significati dei termini congiunti «MALLO» e «PURO», di cui il marchio è
      composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:
      https://www.treccani.it/vocabolario/mallo1/ e https://www.treccani.it/vocabolario/puro/-.
      L’Ufficio ha inoltre riportato vari link a pagine web, da cui si evince che il mallo è utilizzato
      per la produzione di alcolici (informazioni ricavate il 17/04/2023):

      https://www.farmaspeed.it/itm/liquore-amaro-mallo-di-noce-noce-americana-200-ml/226972;
      https://www.repubblica.it/il-gusto/2022/02/24/news/liquori_distillati_sicilia_autoctoni338613714/; https://www.paesidelgusto.it/padre-peppe-elixir-di-noce/;
      https://www.aisnapoli.it/2009/06/26/giugnonewsletter-ais-campania/.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
      prodotti (Liquori; Nocino; Digestivi; Alcolici ecc.) contengono come ingrediente o sono
      prodotti a base della parte esterna carnosa del frutto della noce e di piante affini che non ha
      subito alterazioni. Pertanto, il segno descrive la qualità/l’ingrediente dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
      pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
      RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
      quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    • Peraltro va notato che ‘MALLOPURO’ nell’accezione di ‘nient’altro che la parte esterna
      carnosa del frutto della noce e di piante affini’ più sopra indicata, potrebbe essere percepito
      dal pubblico di riferimento di lingua italiana anche come una dicitura promozionale elogiativa
      il cui proposito è quello evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, ossia che essi sono solo
      ed esclusivamente a base di mallo.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
      pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e
      articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018845826 è
      respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • SISI contro SISIFO Alicante 28-06-2023

    SISI contro SISIFO Alicante 28-06-2023

    Il marchio anteriore è SISI e il marchio impugnato SISIFO. Entrambi in classe 25 per abbigliamento. Ad avviso della Divisione di Opposizione i marchi sono simili per cui la opposizione è accolta.

    OPPOSIZIONE N. B 3 175 494

    *********************************(MN), Italia (opponente), rappresentata da ******************** (rappresentante professionale)

    c o n t r o

    ****************** (PD),**********************(richiedenti), rappresentati da *********************** Padova, Italia (rappresentante professionale).

    Il 28/06/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

    1. L’opposizione n. B 3 175 494 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia

    Classe 25: Articoli di abbigliamento; calzature; cappelleria; abiti; maglie; maglioni; pantaloni; calzini; camicie.

    1. La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 675 576 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.
    2. I richiedenti sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

    MOTIVAZIONI

    In data 28/07/2022, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 675 576 SISIFO (marchio denominativo), vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella Classe 25. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea (UE) No 18 274 373 SISI (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    a) I prodotti

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 25: Articoli di abbigliamento; costumi da bagno; foulard; guanti [abbigliamento]; biancheria intima; pigiami; biancheria per la notte; scialli; sciarpe; calze; calzini; collant; gambaletti; pantacollant; leggings; reggicalze da uomo; reggicalze da donna; scaldamuscoli; calzamaglie; abbigliamento per bambini; accappatoi; cinture [abbigliamento]; cravatte; calzature; cappelleria.

    I prodotti contestati sono i seguenti:

    Classe 25: Articoli di abbigliamento; calzature; cappelleria; abiti; maglie; maglioni; pantaloni; calzini; camicie.

    Calzini; calzature; cappelleria; articoli di abbigliamento sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

    Abiti; maglie; maglioni; pantaloni; camicie del marchio contestato sono inclusi nell’ampia categoria degli articoli di abbigliamento dell’opponente. Pertanto, essi sono identici.

    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico.

    Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

    c) I segni

    SISI Marchio anteriore
    SISIFO Marchio impugnato


    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    I segni sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano non viene capito. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla, ad esempio, il lituano o l’ungherese.

    Come visto poc’anzi, per la parte del pubblico presa in esame i segni in sé sono privi di significato nelle rispettive lingue e sono, pertanto, distintivi.

    In via preliminare, si deve tenere conto del fatto che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sulla parte iniziale di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

    Visivamente e foneticamente i segni coincidono nelle quattro lettere “SISI”; che formano il marchio anteriore nella sua interezza e la prima parte del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono nelle ultime due lettere del segno impugnato “SISIFO”.

    Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in media misura.

    Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

    Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà. Tuttavia, nelle proprie osservazioni, l’opponente ha rivendicato il fatto che “il marchio dell’opponente è una parola di fantasia, creata dallo stesso opponente, che non presenta alcun collegamento concettuale con i prodotti rivendicati. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato elevato a livello intrinseco”.

    A questo proposito, tuttavia la Divisione d’Opposizione rileva che se un marchio anteriore non è descrittivo (o non è in altro modo non distintivo), è prassi dell’Ufficio considerare che esso ha un grado di carattere distintivo intrinseco normale. Tale grado di distintività può essere ulteriormente rafforzato se vengono presentate prove idonee a dimostrare che il marchio anteriore ha acquisito un livello più elevato di distintività attraverso l’uso (26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.) / BEVERLEY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49, ultima alternativa). Occorre, tuttavia, ricordare, che un marchio non possiede necessariamente un grado di carattere distintivo più elevato solo per l’assenza di un nesso concettuale con i prodotti e servizi che copre (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

    La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

    I prodotti nella classe 25 coperti dal marchio impugnato sono stati riscontrati essere identici ai prodotti coperti dal marchio anteriore. Essi sono diretti al grande pubblico, il quale presterà un grado di attenzione medio.

    I segni in disputa sono entrambi normalmente distintivi in quanto tali. Essi sono visivamente e foneticamente simili in media misura in ragione del fatto che il marchio anteriore “SISI” si trova identicamente riprodotto nel marchio impugnato, ad eccezione delle due ultime lettere di quest’ultimo. Per le ragioni esplicitate nella sezione c) della presente decisione nel segno impugnato sarà la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) quella che per prima catturerà l’attenzione del consumatore.

    Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

    Se si tiene conto del fatto che i segni sono, nel loro complesso, simili in media misura e i prodotti sono identici, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico. Ciò vale in particolare ma non necessariamente soltanto per la parte del pubblico di riferimento lituana o ungherese per la quale l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

    Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 18 274 373 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché i richiedenti sono la parte soccombente, devono farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

    Divisione d’Opposizione

  • Marchio in classe 41 per servizi digitali, marchio descrittivo:  rifiutato

    Marchio in classe 41 per servizi digitali, marchio descrittivo: rifiutato

    “Touch Learning” tradotto è “apprendimento tramite il tatto” e il consumatore finale lo percepirebbe come tale per cui descrittivo per un marchio che vuole rappresentare formazione e didattica digitale.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 19/06/2023
    ********************
    Fascicolo nº: *********
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: ***********
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 21/12/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.

    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
    Classe 41 Formazione didattica; Formazione; Formazione aziendale; Formazione per
    insegnanti; Formazione e istruzione.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    − Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:


    Apprendimento tramite il tatto, o tramite tecnologia tattile.
    − Il suddetto significato dei termini «Touch Learning», di cui il marchio è composto, è
    supportato dai riferimenti del dizionario online Collins estratti in data 21/12/2022 agli
    indirizzi seguenti:
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/touch
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/learning
    − I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi di formazione, per i quali si richiede una protezione in classe 41, hanno
    come finalità l’apprendimento tramite l’utilizzo della didattica digitale, o meglio hanno
    come scopo l’apprendimento tramite il tatto, o tramite la tecnologia tattile. Pertanto,
    nonostante alcuni elementi figurativi e stilizzati costituiti dalla scritta in caratteri
    tipografici standard con il termine “Touch” in rosso e il termine “Learning” in nero,
    entrambi i termini inseriti in una figura rettangolare con bordatura in rosso ad angoli
    arrotondati, alla cui base è inserita l’icona del “click”, che sta a sottolineare il metodo
    d’apprendimento con tecnologia tattile, il consumatore di riferimento percepirebbe il
    segno come indicativo di informazioni sulla specie e sulla destinazione dei servizi.
    − Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    − Benché il segno contenga determinati elementi figurativi e stilizzati che gli
    conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non
    dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
    elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
    essenziale in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione.

    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni l’11/01/2023, che possono essere
    sintetizzate come segue.
    − Il marchio “Touchlearning” ha esattamente lo scopo di trasferire il concetto di
    apprendimento tramite il tatto, o tramite tecnologia tattile. Il servizio di formazione
    rivolta all’utente finale è erogato attraverso tecnologie didattiche innovative quali il
    Monitor Touch, strumento/prodotto internazionale, in notevole diffusione negli ultimi
    anni.
    In particolare, il prodotto/servizio Touchlearning, si identifica perfettamente verso il
    consumatore/utente finale in una logica di apprendimento innovativa. Tale modalità di
    apprendimento, può essere etichettata apprendimento “tramite tecnologia tattile”.
    − Il consumatore finale, pertanto, si caratterizza e si distingue per oggetto
    dell’apprendimento, nei due diversi livelli e punti di osservazione:
    i.Apprendimento “tramite tecnologia tattile”
    ii.Apprendimento “della tecnologia tattile”, un nuovo modo di fare didattica
    Pagina 3 di 4
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34)
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Nelle sue osservazioni, il richiedente afferma che il marchio «Touchlearning» ha
    esattamente lo scopo di trasferire il concetto di apprendimento tramite il tatto, o tramite
    tecnologia tattile. Il richiedente, inoltre, specifica che il servizio di formazione rivolto all’utente
    finale è erogato attraverso tecnologie didattiche innovative quali il Monitor Touch, strumento
    in notevole diffusione negli ultimi anni. Tale modalità di apprendimento, può essere
    etichettata apprendimento per l’appunto «tramite tecnologia tattile».
    Sulla base delle affermazioni del richiedente, che confermano la percezione del
    consumatore di riferimento determinata nella lettera d’obiezioni, l’Ufficio considera dunque il
    segno «Touchlearning» descrittivo delle caratteristiche essenziali dei servizi di formazione
    rivendicati in classe 41, risultanti in un tipo d’apprendimento tramite l’utilizzo della didattica
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    digitale, o meglio tramite il tatto, o la tecnologia tattile.
    Alla luce dell’interesse generale sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    qualsiasi impresa deve poter utilizzare liberamente tali segni o indicazioni per descrivere una
    qualsiasi caratteristica dei suoi prodotti, a prescindere dalla sua importanza sul piano
    commerciale (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012,
    T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018797106 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.