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  • Riforma UE in materia di disegni e modelli

    Riforma UE in materia di disegni e modelli

    Nella prima fase della Riforma UE in materia di disegni e modelli, si applicheranno alcune modifiche a partire dal 01/05/2025

    Nella seconda fase si applicheranno altre modifiche, comprese quelle apportate dal diritto derivato (regolamenti di esecuzione e regolamenti delegati) si applicheranno a partire dal 01/07/2026

    La direttiva sui disegni e modelli entrerà in vigore insieme al regolamento modificativo. Gli Stati membri disporranno di 36 mesi per recepirlo nelle rispettive legislazioni nazionali.

    Per saperne di più invitiamo a consultare Design Reform – EUIPO

  • Registrare un marchio per la molitura delle olive

    Registrare un marchio per la molitura delle olive

    “Molitura circolare” ad avviso dell’esaminatore europeo ci dice che la frantumazione delle olive è circolare per cui non è distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 11/02/2025
    ***************
    I-70121 bari
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    MOLITURA CIRCOLARE
    Marchio denominativo
    *************** (Bari)
    ITALIA
    In data 18/07/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 29
    Classe 30
    Oli e grassi commestibili.
    Cereali lavorati prodotti da essi derivati, preparati da forno.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, che attribuirebbe al
    segno il significato seguente: operazione con movimento in forma di cerchio con la
    quale si frantuma una sostanza o si prepara una pasta fine.
    è
    Il suddetto significato dei termini «MOLITURA CIRCOLARE», di cui il marchio è
    composto,
    supportato
    dai
    seguenti
    https://www.treccani.it/vocabolario/molitura/
    riferimenti
    di
    dizionario:
    e
    https://www.treccani.it/vocabolario/circolare1/. Il contenuto rilevante di questi link è
    stato riprodotto nella lettera di obiezione.
    Il
    pubblico
    di
    riferimento
    percepirebbe
    il
    segno
    «MOLITURA
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 3
    CIRCOLARE» semplicemente come attributivo dell’informazione puramente
    commerciale che i prodotti sono stati sottoposti ad un’operazione di frantumazione
    che è avvenuta in modo circolare. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il
    segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come
    un’informazione commerciale riferita al metodo di produzione dei prodotti.
    Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019042851 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 29
    Classe 30
    Oli e grassi commestibili.
    Cereali lavorati prodotti da essi derivati, preparati da forno.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 29
    Classe 30
    Classe 31
    Budelli per insaccati e sue imitazioni; Carne e prodotti a base di carne; Frutta,
    funghi, ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati; Insetti e larve preparati;
    Pesci, frutti di mare e molluschi, non vivi; Prodotti caseari e loro succedanei;
    Uova e prodotti a base di uova; Zuppe e brodi, estratti di carne.
    Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Amidi e lieviti; Gelati, yogurt gelato e
    sorbetti; Ghiaccio per raffreddare; Sale, spezie, aromi e condimenti; Zuccheri,
    dolcificanti naturali, glasse e ripieni per dolci, prodotti delle api e decorazioni
    commestibili.
    Animali vivi, organismi per la riproduzione (allevamento); Cibi e foraggio per
    animali; Coltivazioni agricole e dell’acquacoltura, orticoltura e forestali; Esche,
    non artificiali; Lettiera e strame per animali.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    Pagina 3 di 3
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Incentivi europei in materia di proprietà industriale: Fondo PMI 2025 di EUIPO

    Al via il Fondo PMI 2025 di EUIPO per gli incentivi europei in materia di proprietà industriale

    Il Fondo PMI è un sistema di incentivi tramite voucher specificamente dedicato alle piccole e medie imprese, creato e gestito da EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) dal 2022.

    Per l’edizione 2025 del Fondo è possibile dal 3 febbraio fare richiesta dei seguenti voucher:

    • Voucher per marchi e disegni/modelli nazionali, europei e internazionali fino a un importo massimo di 700 euro.
    • Voucher per brevetti nazionali fino a 1000 euro; brevetti europei fino a 2.500 euro
    • Voucher per varietà vegetali comunitarie fino a 1500 euro
    • Le PMI che hanno presentato domanda negli anni precedenti possono presentare domanda anche nel 2025 e avranno accesso ad una procedura fast track.
    • Il bando è pubblicato sul sito di EUIPO.
    • La domanda dev’essere presentata attraverso il sito EUIPO (https://www.euipo.europa.eu/it/sme-corner/sme-fund/how-to-apply), direttamente dall’impresa o tramite un suo rappresentante.
    • Il Fondo si chiuderà il 5 dicembre 2025, salvo esaurimento anticipato della dotazione finanziaria, che per l’anno in corso ammonta a 22,5 milioni di euro.
  • Marchio descrittivo nel settore dei vaporizzatori – Alicante 04-02-2025

    Marchio descrittivo nel settore dei vaporizzatori – Alicante 04-02-2025

    il segno è HYDROSMOKE insetticidi e vaporizzatori ed è descrittivo come termine poichè tradotto è acqua e fumo e ad avviso dell’esaminatore non conferisce distintività al segno.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 04/02/2025
    ************
    I-10121 torino
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    HYDROSMOKE
    Marchio denominativo
    ************torino
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 29/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 5
    Classe 7
    Insetticidi; Preparati insetticidi; Antiparassitari; Pesticidi contro i nematodi;
    Larvicidi; Ratticidi; Disinfettanti; Disinfettanti ed antisettici; Saponi disinfettanti;
    Prodotti repellenti per insetti; Preparati per distruggere gli insetti.
    Vaporizzatori (per insetticida -) [macchine].
    Carattere descrittivo
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
    significato seguente: fumo a base d’acqua.
    Il suddetto significato dei termini “HYDRO” e” SMOKE”, di cui il marchio è composto, è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario. HYDRO indicating or denoting water, liquid,
    or fluid (informazioni estratte dal dizionario Collins in data 29.07.2024) all´indirizzo
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hydro
    Traduzione non ufficiale
    all’italiano: che indica o denota acqua, liquido o fluido
    SMOKE the product of combustion, consisting of fine particles of carbon carried by hot
    gases and air. (informazioni estratte dal dizionario Collins in data 29.07.2024 all’indirizzo
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smoke ) Traduzione non ufficiale
    all’italiano: Il prodotto della combustione, costituito da fini particelle di carbonio trasportate
    da gas caldi e aria.
    Assenza di carattere distintivo
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. L’unione
    delle due parole “HYDRO” e “SMOKE” non conferisce distintività al segno.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
    pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 11.11.2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. L’ interpretazione dell’Ufficio non riflette correttamente l’originalità e il valore
      innovativo della nostra tecnologia.
    2. Il nostro target di riferimento è costituito principalmente da professionisti del
      settore, non necessariamente di lingua inglese che hanno una conoscenza tecnica
      avanzata e comprendono immediatamente le caratteristiche distintive dei nostri
      prodotti.
    3. Il termine “HYDROSMOKE” non significa “fumo a base d’acqua” come sostenuto
      nella contestazione. Nel processo non vi è traccia di acqua residua nel fumo
      generato. Il marchio si riferisce invece a una tecnologia in cui l’acqua crea una
      reazione catalitica (idroreazione), generando abbastanza calore per trasformare
      l’insetticida in vapore visibile. Questo calore crea un vapore saturo che si
      distribuisce uniformemente, assicurando l’efficacia del trattamento. Un
      consumatore tecnicamente preparato collegherebbe il marchio a una tecnologia
      innovativa, riconoscendolo come una differenza distintiva rispetto ai prodotti dei
      concorrenti.
    4. L’Ufficio ha registrato marchi anteriori simili HYDROCLEAN (2022),
      HYDROSTEAM (2022) e, negli anni precedenti, HYDROPOMPE e HYDROFLUID.
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      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Il
      richiedente sostiene che esistano modi più appropriati per fare riferimento alle
      caratteristiche dei prodotti.
      Tuttavia, nella valutazione dei fatti, è ininfluente che esistano altri segni o indicazioni più
      usuali di quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei
      prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l’articolo 7, paragrafo
      1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di impedimento
      alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o indicazioni che
      possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, non richiede,
      però, che tali segni o indicazioni siano l’unico modo per designare le dette caratteristiche
      (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
      1- L’argomentazione del richiedente non modifica il fatto che il marchio HYDROSMOKE sia
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      costituito da termini direttamente descrittivi della natura del prodotto. L’originalità e il valore
      innovativo della tecnologia non sono criteri rilevanti per superare l’obiezione ai sensi
      dell’articolo 7(1)(b) e (c), poiché la distintività di un marchio si valuta in relazione alla sua
      capacità di indicare l’origine commerciale del prodotto, non alla tecnologia sottostante.
      Inoltre, il pubblico di riferimento entrerà in contatto con il marchio HYDROSMOKE come
      segno verbale e non con la tecnologia in sé, percependolo quindi immediatamente come
      un’indicazione della composizione o delle caratteristiche del prodotto, e non come un segno
      distintivo idoneo a identificarne l’origine specifica.
      2- Il richiedente ritiene che i consumatori di riferimento prestino un maggiore livello di
      attenzione. Tuttavia, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di
      attenzione superiore alla media non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici
      utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha
      affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo
      più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C 311/11 P, Wir
      machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
      Giova ricordare inoltre che L’argomentazione del richiedente non è sufficiente a dimostrare il
      carattere distintivo del marchio HYDROSMOKE. Il fatto che il pubblico di riferimento sia
      costituito da professionisti del settore con conoscenze tecniche avanzate non elimina il
      carattere descrittivo del marchio. Al contrario, tale pubblico, essendo esperto, comprenderà
      ancora più facilmente il significato diretto dei termini HYDRO e SMOKE in relazione ai
      prodotti della Classe 5. Inoltre, la valutazione della distintività non si limita ai soli
      professionisti, ma considera anche altri potenziali utenti del settore che potrebbero percepire
      il marchio come una descrizione delle caratteristiche del prodotto piuttosto che come un
      segno distintivo.
      Non vi è dubbio che il richiedente intenda rivolgere i suoi prodotti a un pubblico più ampio.
      Tuttavia, poiché il marchio è in lingua inglese, ai sensi del Regolamento RMUE, la
      valutazione della sua distintività deve necessariamente tenere conto della percezione del
      pubblico anglofono.
      3- Il fatto che nel processo non vi sia traccia di acqua residua non ha niente a che vedere
      con l’esame del marchio e non modifica la percezione immediata di esso da parte del
      pubblico di riferimento. Il termine “HYDROSMOKE” è composto da due parole inglesi di uso
      comune, “hydro” (acqua) e “smoke” (fumo), che nel loro insieme evocano chiaramente l’idea
      di un fumo a base d’acqua. Indipendentemente dalla tecnologia sottostante, il consumatore,
      anche se tecnicamente preparato, entrerà in contatto prima con il marchio che con il
      prodotto, e la sua impressione iniziale sarà guidata dal significato immediato dei termini
      utilizzati. Pertanto, il segno rimane descrittivo e privo di distintività.
      4- Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
      giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
      un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
      del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
      Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Pagina 5 di 5
      Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
      in quanto si riscontrano molte differenze rispetto al segno in questione.
      Inoltre, alcuni di essi sono marchi richiesti molto tempo fa, conseguentemente esaminati
      secondo prassi decisionale precedente. La prassi è evoluta nel tempo adeguandosi alla
      giurisprudenza comunitaria.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
      articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019049240 è
      respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
  • Registrare un marchio nel settore abbigliamento e accessori – marchio non registrabile

    Registrare un marchio nel settore abbigliamento e accessori – marchio non registrabile

    l pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MODAMODE» semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti e servizi obiettati nelle classi 18, 25 e 35 sono alla moda e/o sono connessi e si riferiscono alla moda. Per tale motivo il segno non può esser registrato nelle classi 25, 35 e 18.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea 

    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

     Alicante, 23/01/2025  
     ******
    I-20129 Milano
    ITALIA  
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:MODAMODE 
    Tipo di marchio:Marchio denominativo
    Richiedente:

    I. Sintesi dei fatti

    In data 31/10/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. 

    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 18Borse; Borsette; Borsellini; Borsoni da viaggio; Zaini; Valigette; Valigette ventiquattrore.
     
    Classe 25Abbigliamento casual; Abbigliamento; Abbigliamento sportivo; Abiti da sera da uomo; Vestiti da donna; Camicie; Magliette; Gonne; Pantaloni; Jeans; Giacche; Giacconi; Scarpe; Scarpe da donna; Scarpe eleganti; Scarpe per lo sport; Scarpe da tennis; Sandali; Costumi da bagno; Abbigliamento intimo e da notte.
     
    Classe 35Servizi pubblicitari relativi ad abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento e accessori per abbigliamento; Servizi al dettaglio in relazione all’abbigliamento; Servizi all’ingrosso in relazione all’abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio di accessori per abbigliamento; Servizi di vendita online al dettaglio inerenti l’abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio on-line di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio in linea di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio online di articoli d’abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di articoli di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza in materia di accessori di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza legati alla vendita di accessori di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio online di cosmetici; Servizi di vendita al dettaglio di cosmetici; Servizi di vendita al dettaglio online di borse e borsette; Servizi di vendita al dettaglio di borse e borsette.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il consumatore medio di lingua slovena attribuirebbe al segno il significato seguente: modelli di abbigliamento, calzature, stoffe, accessori di moda stabiliti in un determinato momento e/o l’attività di progettazione di modelli per abbigliamento, calzature, tessuti, accessori e/o ciò che corrisponde al gusto generale dell’epoca.
    • Il suddetto significato dei termini «MODAMODE», di cui il marchio è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    • Il contenuto rilevante di questo link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.

    • Per completezza, come si può anche dedurre dalla traduzione, l’Ufficio precisa che il termine “MODE” è il genitivo del termine “MODA”.
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MODAMODE» semplicemente come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti e servizi obiettati nelle classi 18, 25 e 35 sono alla moda e/o sono connessi e si riferiscono alla moda. Infatti, il segno in questione si limita ad indicare che un prodotto o un servizio è in relazione con la moda e/o corrisponda all’ultima tendenza (cfr. 6/6/2013, R 243/2013-4, LAMODA, § 13).
    • Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi, vale a dire che essi sono di tendenza e di qualità. Inoltre, il segno non verrebbe percepito come un’indicazione dell’origine commerciale, ma anche meramente come un’informazione relativa alla natura, la qualità, allo scopo generale e destinazione dei prodotti e servizi.
    • Infine, la sequenza dei termini senza uno spazio e la loro quasi identica ripetizione ‘modamode’ non è un gioco di parole – piuttosto un’indicazione delle possibili desinenze del termine ‘moda’ così come evidenziato sopra nel riferimento alla voce del dizionario – e tale sequenza non contiene alcun elemento che renderebbe il segno facilmente memorabile. In altre parole, il mero fatto che i termini di cui il segno è composto siano ripetuti non costituisce un elemento creativo tale che possa conferire al segno nel suo complesso capacità distintiva.
    • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.


    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente 

    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

    III. Motivazione

    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

    IV. Conclusioni

    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019080583 è respinta in parte, vale a dire per:

    Classe 18Borse; Borsette; Borsellini; Borsoni da viaggio; Zaini; Valigette; Valigette ventiquattrore.
     
    Classe 25Abbigliamento casual; Abbigliamento; Abbigliamento sportivo; Abiti da sera da uomo; Vestiti da donna; Camicie; Magliette; Gonne; Pantaloni; Jeans; Giacche; Giacconi; Scarpe; Scarpe da donna; Scarpe eleganti; Scarpe per lo sport; Scarpe da tennis; Sandali; Costumi da bagno; Abbigliamento intimo e da notte.
     
    Classe 35Servizi pubblicitari relativi ad abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento e accessori per abbigliamento; Servizi al dettaglio in relazione all’abbigliamento; Servizi all’ingrosso in relazione all’abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio di accessori per abbigliamento; Servizi di vendita online al dettaglio inerenti l’abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio on-line di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio in linea di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio online di articoli d’abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza di articoli di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza in materia di accessori di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza legati alla vendita di accessori di abbigliamento; Servizi di vendita al dettaglio online di cosmetici; Servizi di vendita al dettaglio di cosmetici; Servizi di vendita al dettaglio online di borse e borsette; Servizi di vendita al dettaglio di borse e borsette.


    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
       

    Classe 3Cosmetici; Creme cosmetiche; Cosmetici naturali; Saponi cosmetici; Mousse [cosmetici]; Cipria cosmetica; Maschere cosmetiche; Fard cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Cosmetici di bellezza; Shampoo; Rossetti; Lucidalabbra; Make-up; Detergenti per pennelli cosmetici.
     
    Classe 21Utensili cosmetici; Pennelli per cosmetici; Spugnette per cosmetici; Applicatori per cosmetici; Spazzole per usi cosmetici; Astucci per utensili cosmetici; Borse per cosmetici [accessoriate]; Spugnette da make-up; Utensili per cosmetica, igiene e trattamenti estetici.

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.  Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Registrare un marchio nei servizi turistici in Italia – marchio non registrabile

    Vaporetto Italiano, segno che vuole rivendicare servizi turistici su battello o vaporetto, ad avviso dell’esaminatore è descrittivo e non distintivo per cui non supera l’esame.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea 

    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

     Alicante, 22/01/2025  
     **************
    I- Bologna
    ITALIA  
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:VAPORETTO ITALIANO 
    Tipo di marchio:Marchio denominativo
    Richiedente:***********Ferrara (FE)
    ITALIA

    I. Sintesi dei fatti

    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 15/10/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo, annullando e sostituendo l’obiezione del 22/05/2024 che conteneva un’imprecisione nel testo.

    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 39Informazioni in materia di turismo e viaggi; organizzazione di viaggi turistici; servizio prenotazioni di viaggi per turismo; servizi di agenzia di viaggi e di prenotazione; consulenza relativa alla pianificazione di percorsi di viaggio; servizi di guida per viaggi; servizi d’accompagnatori (turistici); giri turistici e servizi di escursioni; visite turistiche.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i servizi in classe 39, come organizzazione di viaggi turistici e visite turistiche, vengano resi e/o proposti utilizzando come mezzo un’imbarcazione del tipo come descritto sopra (vaporetto) nel territorio italiano. Pertanto, il segno descrive specie, qualità, destinazione e origine geografica e luogo della prestazione dei servizi.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
    • Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.


    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente 

    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

    III. Motivazione

    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

    IV. Conclusioni

    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019017230 è respinta in parte, vale a dire per:

    Classe 39Informazioni in materia di turismo e viaggi; organizzazione di viaggi turistici; servizio prenotazioni di viaggi per turismo; servizi di agenzia di viaggi e di prenotazione; consulenza relativa alla pianificazione di percorsi di viaggio; servizi di guida per viaggi; servizi d’accompagnatori (turistici); giri turistici e servizi di escursioni; visite turistiche.


    La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
       

    Classe 41Insegnamento delle lingue; conduzione di corsi, seminari e workshop; formazione; fornitura di corsi di formazione online; servizi di insegnamento e di istruzione; educazione; esami di profitto; attività culturali; organizzazione di eventi educativi; pubblicazione di stampati e pubblicazioni; pubblicazioni elettroniche online; redazione di testi; pubblicazione di materiale didattico; produzione di contenuti audiovisivi e multimediali e fotografia.

    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.  Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Registrare un marchio nel settore dell’abbigliamento sportivo

    Registrare un marchio nel settore dell’abbigliamento sportivo

    Golfeur è un segno in classe 25 abbigliamento e il nome si riferisce ad una persona che pratica uno sport, nello specifico il golf: per l’eaminatore è un segno non distintivo per cui non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 14/01/2025
    ************ Bari
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    Marchio figurativo
    *************** (BT)
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 22/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 25
    Articoli di abbigliamento; tee-shirt; maglie; polo in maglia; pantaloncini;
    maglioni; cardigan; pullover; felpe; camicie; camicie sportive; pantaloni;
    gonne; giacche; giacconi; abbigliamento impermeabile; cappelleria; cappelli;
    calzature.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
    Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua francese, che attribuirebbe
    al segno il significato seguente: giocatore di golf.
    Il suddetto significato del termine «GOLFEUR», contenuto nel marchio, è supportato
    dai seguenti riferimenti di dizionario:
    https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/golfeur/37439. Il contenuto rilevante di
    questo link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti richiesti sono capi di abbigliamento, calzature, cappelleria
    specificamente pensati per giocatori di golf. Pertanto, nonostante alcuni elementi
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 6
    stilizzati (costituiti da caratteri maiuscoli alquanto comuni di colore nero), il
    consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
    sulla destinazione/sul pubblico destinatario dei prodotti.–
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    Benché il segno contenga determinati elementi che gli conferiscono un grado di
    stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
    marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente
    al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i
    quali si richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/09/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. ‘Golfeur’ non indica un tipo specifico di abbigliamento, ma si riferisce ad una
      persona che pratica uno sport.
    2. Nei prodotti rivendicati non vi è indicazione esplicita che tali prodotti siano per il
      golf. Alcuni dei prodotti sono incompatibili con lo sport.
    3. L’Ufficio ha già ammesso a registrazione marchi simili, quali ad esempio n.
      019054270 THE PISSED OFF GOLFERS, 019036491 LA RESERVA – CLUB DE
      GOLF, 18580169 JG JUST GOLF.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      Pagina 3 di 6
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Si deve stabilire quindi se il segno «GOLFEUR» rappresenti, nella mente del consumatore
      interessato di lingua francese, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti obiettati o se
      sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro.
      L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi del termine che compone il segno. Come
      indicato nella precedente notifica dell’Ufficio, la dicitura ha il seguente significato: giocatore
      di golf.
      Si tratta di un’espressione ritrovabile in dizionari generali, non specializzati, e facilmente
      comprensibile per il pubblico di riferimento, senza la necessità di compiere complicati sforzi
      mentali.
      Il possibile significato del segno richiesto non deve essere esaminato in astratto, bensì nel
      contesto della specificazione pertinente. Una domanda di marchio non deve essere valutata
      di per sé, separata dai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, come se il
      consumatore dovesse indovinare a quali prodotti e servizi si riferisce. L’unico fattore decisivo
      è il modo in cui il segno, nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la
      protezione, influenza il pubblico di riferimento in relazione a tali prodotti e servizi
      (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P,
      Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH,
      EU:T:2010:81, § 26).
      Ne consegue che la valutazione del marchio deve essere effettuata nel contesto dei prodotti
      e servizi per i quali si richiede la protezione. Pertanto, tale contesto fornisce un importante
      ausilio interpretativo in merito al modo in cui i consumatori percepiranno il marchio
      contestato.
      In riferimento ai prodotti e in considerazione del livello di attenzione del consumatore, ovvero
      il pubblico medio, ragionevolmente attento e avveduto francese, l’Ufficio non può che
      affermare che nel suo insieme il segno ha un ben preciso significato, indicante che i prodotti
      richiesti (sostanzialmente diversi capi di abbigliamenti, calzature e cappelleria) sono
      specificamente pensati, disegnati e fabbricati per giocatori di golf.
      Pagina 4 di 6
      L’Ufficio concorda con il richiedente che n
      on è un ‘tipo’ di prodotto, ma
      rappresenta il destinatario o pubblico a cui sono indirizzati i prodotti, come peraltro già
      indicato nella precedente comunicazione dell’EUIPO.
      Se confrontato con il segno i
      l consumatore che desideri acquistare un
      prodotto specifico per giocare a golf, penserà che tale prodotto sarà quello più idoneo da
      comprare, perché concepito tenendo in considerazione le necessità di un giocatore di golf,
      qualunque esse siano in concreto, anziché essere un prodotto specifico. Il consumatore di
      riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla destinazione/sul
      pubblico destinatario dei prodotti, così come avverrebbe per capi di abbigliamento recanti
      altre indicazioni specifiche sul destinatario degli stessi. Se un paio di guanti recasse la
      parola ‘portiere’, detto termine offrirebbe una chiara indicazione al consumatore riguardo al
      pubblico al quale sono diretti tali guanti: questi ultimi, anziché semplicemente proteggere dal
      freddo ecc. possederanno altre caratteristiche (ad esempio una buona capacità di presa)
      che faranno sì che un portiere li acquisti. Per analogia, pertanto, non si comprende pertanto
      perché «GOLFEUR» non potrebbe essere usata nel campo dell’abbigliamento, le calzature
      e la cappelleria in modo descrittivo rispetto ai prodotti richiesti dal segno in esame.
      In riferimento all’argomento del richiedente secondo il quale nulla indica nella lista dei
      prodotti depositati che essi siano specifici per il golf, l’Ufficio ricorda che la dicitura richiesta,
      proprio perché di carattere generale, non ulteriormente specificata, ricomprende anche
      prodotti specifici per il golf.
      Per quanto concerne ‘camicie’ e ‘giacconi’ che, secondo il richiedente, sono incompatibili
      con la pratica del golf e dello sport in generale, l’Ufficio ritiene che tale affermazione non sia
      corretta, in quanto tali prodotti potrebbero essere adattati alle necessità specifiche del golf,
      quali ad esempio camicie con uno scalfo ampio per permettere un maggior movimento del
      braccio o giacconi senza maniche, ad esempio per proteggere il corpo dal freddo senza
      ostacolare il movimento degli arti superiori.
      Ad ogni buon conto, perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7,
      paragrafo 1, lettera c) RMUE,
      non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
      detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
      registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
      domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
      tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
      essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
      dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
      quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
      prodotti o servizi di cui trattasi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta).
      Questo è il caso del segno in questione perché offre chiare indicazioni sulla destinazione/sul
      pubblico destinatario dei prodotti.
      Quanto all’aspetto figurativo del segno e in considerazione del fatto che il richiedente non ha
      espresso osservazioni al riguardo, l’Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella
      Pagina 5 di 6
      notifica di obiezione. Benché il segno contenga determinati elementi che gli conferiscono un
      grado di stilizzazione, tali elementi (costituiti da caratteri maiuscoli alquanto comuni di colore
      nero)sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme.
      Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua
      funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
      Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
      giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
      un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
      vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
      un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
      del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
      dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
      Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
      in quanto molto più complessi e con una veste figurativa pregnante, in particolare nel caso
      dei marchi n. 019054270 THE PISSED OFF GOLFERS e18580169 JG JUST GOLF.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e
      articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019050858 è
      respinta in parte, vale a dire per:
      Classe 25
      Articoli di abbigliamento; tee-shirt; maglie; polo in maglia; pantaloncini;
      maglioni; cardigan; pullover; felpe; camicie; camicie sportive; pantaloni;
      gonne; giacche; giacconi; abbigliamento impermeabile; cappelleria; cappelli;
      calzature.
      La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
      Classe 18
      Pelle e finta pelle; borse; borsette; pochette; borse da viaggio; borsoni da
      viaggio; borsoni per abbigliamento sportivo; zaini; bauli e valigie; sacchi da
      viaggio; astucci portachiavi in pelle; portamonete, non in metalli preziosi;
      portafogli; porta carte di credito [portafogli]; porta-carte [portafogli];
      portadocumenti pieghevoli; portadocumenti e ventiquattrore; borse a
      tracolla; borse da viaggio in pelle per abiti; borse da spiaggia; bauletti
      destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; ombrelli; pelli
      d’animali; bastoni da passeggio; articoli di selleria, fruste e paramenti per
      animali; finimenti; collari per animali; guinzagli per animali; indumenti per
      animali; anelli per ombrelli; bastoni da montagna; bastoni da passeggiata;
      bastoni da trekking; bastoni per ombrelli; impugnature per bastoni da
      passeggio; impugnature per ombrelli; stecche di balena per ombrelli o
      ombrelloni; telai di ombrelli o ombrelloni.
      Pagina 6 di 6
      Classe 25
      Top [abbigliamento]; jeans; soprabiti; abiti; cappotti; mantelline; cinture;
      scialli; sciarpe; cravatte; costumi da bagno; biancheria intima.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Registrare un marchio nel settore dell’editoria, marchio non registrabile

    Registrare un marchio nel settore dell’editoria, marchio non registrabile

    L’Euipo sta esaminando il segno “Publish in Piemonte” per consulenza nel settore dell’editoria e nella organizzazione di fiere. Nonostante sia rappresentato in modo originale graficamente, per l’esaminatore il segno è meramente elogiativo dei servizi che va a proporre e il consumatore finale lo intenderebbe proprio in siffatta maniera.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 07/11/2024
    *********** TORINO
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    019043306
    Vania
    Marchio figurativo
    **************** TORINO
    ITALIA
    In data 22/07/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 35
    Classe 41
    Organizzazione e conduzione di fiere relative all’editoria.
    Consulenza editoriale; Servizi di consulenza in materia di editoria;
    Consulenza in materia di pubblicazione di testi scritti; Servizi di consulenza in
    materia di pubblicazione di libri; Servizi di editoria; Servizi di editoria
    elettronici; Servizi editoriali per libri.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 3
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
    » semplicemente come uno
    slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di
    ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna
    indicazione dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale
    che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei servizi, vale a dire che essi sono
    indirizzati a imprese piemontesi del campo editoriale per promuovere le attività di
    distribuzione e produzione
    Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di
    stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
    marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
    marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai servizi per i quali si
    richiede la protezione.
    Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. In data
    01.08.2024 ha richiesto una modifica del segno che è stata rifiutata.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019043306 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 35
    Classe 41
    Organizzazione e conduzione di fiere relative all’editoria.
    Consulenza editoriale; Servizi di consulenza in materia di editoria;
    Consulenza in materia di pubblicazione di testi scritti; Servizi di consulenza in
    materia di pubblicazione di libri; Servizi di editoria; Servizi di editoria
    elettronici; Servizi editoriali per libri.
    La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
    Pagina 3 di 3
    Classe 35
    Classe 41
    Consulenza gestionale; Consulenza strategica aziendale; Consulenza
    aziendale a imprese; Servizi di consulenza aziendale; Consulenza alle
    imprese (Professionale -); Consulenza in materia di marketing; Servizi di
    consulenza e di assistenza aziendale; Servizi di ricerca e consulenza
    aziendale; Consulenza gestionale in materia di franchising; Consulenza
    aziendale in materia di pubblicità; Consulenza in materia d’efficienza
    aziendale; Consulenza in materia di promozione aziendale; Consulenza
    aziendale in materia di franchising; Consulenza in materia di analisi aziendali;
    Consulenza aziendale per società start-up; Consulenza in materia di gestione
    di marketing; Consulenza in materia di valutazioni di mercato; Servizi di
    consulenza in materia di commercio estero; Servizi di consulenza in materia
    di strategie aziendali; Consulenza in materia di stesura di relazioni di mercato;
    Servizi di consulenza in materia di agenzie di import-export.
    Tutoraggio; Servizi di consulenza didattica; Consulenza in materia di
    biblioteche; Consulenza in materia di formazione; Servizi di consulenza
    professionale (consulenza in materia d’istruzione e formazione); Consulenza
    in materia di formazione professionale; Formazione in materia di consulenza
    gestionale; Consulenza in materia di formazione e aggiornamento; Servizi di
    consulenza relativi all’elaborazione di corsi di formazione; Organizzazione,
    preparazione e realizzazione di simposi; Organizzazione, preparazione e
    realizzazione di conferenze; Organizzazione, preparazione e realizzazione di
    congressi; Organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop
    [formazione].
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Marchio meramente elogiativo: marchio non registrabile Alicante 18-11-2024

    Marchio meramente elogiativo: marchio non registrabile Alicante 18-11-2024

    unobravo è il segno esaminato da EUIPO. Ad avviso dell’esaminatore europeo il segno sarà percepito come uno buono, uno abile, uno valente o uno onesto e a prescindere dalle classi di prodotti/servizi individuati, il segno è meramente elogiativo per cui non è distintivo rispetto ad altri presenti e usati sul mercato negli stessi settori.

    Decisione sul carattere intrinseco distintivo
    di una domanda di marchio dell’Unione Europea
    (Articolo 7 RMUE)
    Alicante, 18/11/2024
    ************ Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    018955806
    unobravo
    Marchio denominativo
    ************** Napoli
    ITALIA
    In data 09/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 9
    Banche dati; Contenuti per mezzi di comunicazione; Contenuti scaricabili e
    registrati; File di dati registrati; File digitali scaricabili autenticati da token non
    fungibili [NFT]; File multimediali scaricabili; Insieme di dati, registrati o
    scaricabili; Audiolibri; Database elettronici registrati su supporti informatici;
    Diapositive; Dischi; Disegni animati; Documentazione per computer in formato
    elettronico; DVD preregistrati; Ebook; Files di immagini scaricabili; Files
    musicali scaricabili; Grafica per computer scaricabile; Libri digitali scaricabili
    da Internet; Libri elettronici scaricabili; Manuali di formazione in formato
    elettronico; Manuali di formazione sotto forma di programmi per computer;
    Materiali per corsi d’istruzione scaricabili; Modelli scaricabili per la
    realizzazione di presentazioni audiovisive; Modelli scaricabili per
    progettazione grafica; Nastri audio preregistrati; Nastri video registrati;
    Opuscoli elettronici scaricabili; Pellicole registrate; Podcast; Pubblicazioni
    elettroniche [scaricabili]; Pubblicazioni in formato elettronico; Pubblicazioni
    scaricabili; Registrazioni audio; Registrazioni audiovisive; Registrazioni
    multimediali; Registrazioni video; Riviste elettroniche; Supporti scaricabili;
    Video preregistrati; Piattaforme software; Piattaforme software per computer,
    registrabili o scaricabili; Programmi di elaborazione dati; Programmi
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    informatici, registrati; Programmi per computer; Programmi per smartphone;
    Programmi software per computer; Software; Software di elaborazione dati;
    Software di sistema e di supporto per sistema, e firmware; Software ed
    applicazioni per dispositivi mobili; Software per applicazioni web e server
    web; Software per computer scaricabili; Software per dispositivi elettronici
    digitali portatili ed altri articoli elettronici di consumo; Software per realtà
    virtuale e realtà aumentata; Software per smartphone; Software per tablet;
    Software [programmi]; Software relativi a dispositivi elettronici digitali portatili;
    Software specializzati; Applicazioni mobili scaricabili per la trasmissione
    d’informazioni; Messaggeria elettronica e software per invio di messaggi;
    Piattaforme software per connessione in reti sociali; Software per
    comunicazione, reti e reti sociali; Software per comunità; Software per
    l’elaborazione di comunicazioni; Software per la condivisione di file; Software
    per le comunicazioni; Software per server di comunicazione; Programmi di
    archiviazione dati; Programmi di utilità per gestione di file; Software di
    gestione di basi di dati; Software per la gestione documentale; Software per la
    gestione di dati e archivi e per banche dati; Programmi informatici per il
    montaggio d’immagini, suoni e video; Software di pubblicazione; Software
    informatico per la creazione e progettazione di siti web; Software
    multimediale; Software di sviluppo multimediale; Software per l’elaborazione
    di immagini, grafica e testo; Software per lo sviluppo di siti web; Software per
    mezzi di comunicazione e per la pubblicazione; Applicazioni per uffici e
    aziende; Software aziendale; Software per la gestione delle relazioni con i
    clienti [CRM]; Software per sistemi di prenotazione; Software per applicazioni
    web; Software per la gestione di contenuti; Software relativi al commercio
    elettronico e per l’elaborazione di pagamenti elettronici; Software che
    permette la trasmissione di informazioni tramite reti di comunicazione;
    Software per CMS [sistema di gestione dei contenuti]; Tecnologie
    dell’informazione e dispositivi audiovisivi, multimediali e fotografici.
    Classe 16
    Disegni; Immagini; Rappresentazioni grafiche; Riproduzioni grafiche;
    Decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; Libri da disegno;
    Quaderni; Tavole da disegno; Immagini da colorare; Copertine [cartoleria];
    Sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di
    carta, cartone o plastica; Appunti stampati di seminari; Archiviatori per
    documenti [accessori per ufficio]; Articoli di cancelleria e per la scrittura;
    Articoli di cartoleria; Articoli per ufficio; Attrezzatura per l’insegnamento;
    Attrezzatura per la stampa e la legatoria; Biglietti; Bloc-notes; Blocchi
    [cartoleria]; Blocchi da disegno; Blocchi di carta per scrivere; Brochure
    informative stampate; Calendari; Carta intestata; Carta per rivestire libri;
    Cartelle [cancelleria]; Cartelloni; Cartoleria; Classificatori; Copertine in carta
    per libri; Copertine per documenti; Copertine protettive per libri; Dispense
    stampate; Fogli [cartoleria]; Fogli di istruzioni; Fogli informativi; Fogli per
    appunti; Formulari non compilati; Formulari stampati di risposta a questionari;
    Guide per lo studio; Guide stampate; Immagini stampate; Lettere informative;
    Lezioni stampate; Libri da colorare; Libri da colorare per adulti; Libri, riviste,
    quotidiani stampati e altri mezzi di comunicazione su carta; Libri tascabili
    [cartoleria]; Manuali d’istruzioni; Manuali d’uso; Manuali informatici; Manuali
    per l’insegnamento; Manuali stampati; Materiale di formazione stampato;
    Materiale per l’istruzione e l’educazione; Materiali didattici stampati; Moduli;
    Pagina 3 di 12
    Opuscoli; Prospetti; Pubblicazioni didattiche; Raccoglitori; Racconti a fumetti;
    Racconti stampati in forma illustrata; Schedari; Schede da archivio; Schede di
    consultazione; Schede informative stampate; Schede per appunti; Segnalibri;
    Stampati; Stampati, cartoleria e materiale di insegnamento; Stampati, e
    articoli di cancelleria e materiale didattico; Stampati per scopi didattici;
    Tabelloni; Taccuini; Tavolette per scrivere; Volantini; Articoli per rilegare libri;
    Copertine per rilegatura di libri; Materiale per rilegatura di libri e documenti;
    Diagrammi; Etichette stampate; Grafici; Libri educativi; Materiale per
    l’insegnamento esclusi gli apparecchi; Materiali educativi stampati; Materiali
    pedagogici su carta; Album per bambini; Copertine per libri; Copertine per
    riviste; Fumetti; Giornali; Libretti; Libri; Libri d’informazioni; Libri di racconti;
    Libri di storie per bambini; Libri di testo; Libri illustrati; Libri per bambini;
    Manuali; Manuali di testo; Periodici [riviste]; Pubblicazioni; Pubblicazioni
    [stampate]; Romanzi; Romanzi illustrati; Carta e cartone.
    Classe 38
    Comunicazione dati mediante strumenti elettronici; Comunicazione di dati
    mediante telecomunicazioni; Comunicazione tramite mezzi elettronici;
    Comunicazioni mediante televisione per riunioni; Comunicazioni telematiche;
    Distribuzione di audio e/o video digitali mediante telecomunicazioni; Fori di
    discussione virtuali costituiti tramite scambio di messaggi testuali; Fornitura di
    accesso a reti di telecomunicazione; Gestione di sistemi di comunicazione
    elettronici; Gestione di sistemi di telecomunicazione; Invio di dati e
    trasferimento documenti per via telematica; Messaggi; Servizi di accesso alle
    reti di telecomunicazioni; Servizi di caricamento di video; Servizi di
    comunicazione; Servizi di comunicazione forniti mediante mezzi elettronici;
    Servizi di comunicazione telematica; Servizi di comunicazione per la
    trasmissione elettronica di dati; Servizi di comunicazione audiovisiva; Servizi
    di conferenze in rete; Servizi di telecomunicazione; Servizi di trasmissione;
    Servizi di videocomunicazione; Trasmissione di dati; Trasmissione di
    messaggi; Trasmissione di messaggi, dati e contenuti tramite internet e altre
    reti di comunicazione; Trasmissione di registrazioni audio o video su reti;
    Trasmissione e ricezione di dati tramite mezzi di telecomunicazione;
    Trasmissione elettronica di comunicazioni scritte; Trasmissione elettronica di
    messaggi e dati; Bacheche elettroniche e fori di discussione on-line;
    Bacheche informatiche; Caselle postali elettroniche; Comunicazione dati
    mediante posta elettronica; Comunicazione di informazioni mediante
    computer; Comunicazione elettronica tramite chat e forum; Comunicazione
    tramite computer; Comunicazioni elettroniche di dati; Comunicazioni
    informatiche per la trasmissione di informazioni; Comunicazioni tramite
    terminali di computer, trasmissione digitale o via satellite; Distribuzione di dati
    ed immagini audiovisive mediante una rete informatica globale o Internet;
    Fornitura dell’accesso a contenuti, siti web e portali; Fornitura di bacheche
    informatiche interattive on-line; Fornitura di servizi d’accesso a informazioni
    su internet; Fornitura di servizi di comunicazione on-line; Invio di messaggi
    elettronici; Invio di messaggi tramite un sito web; Invio, ricezione e inoltro di
    messaggi elettronici; Recapito di documenti on-line tramite una rete
    informatica globale; Scambio di dati elettronici; Server per l’accesso ad
    Internet; Server per l’accesso Internet (ISP); Servizi di comunicazione on-line;
    Servizi di comunicazione per videoconferenze; Servizi di comunicazione
    elettronica tramite computer; Servizi di comunicazione dati; Servizi di
    Pagina 4 di 12
    comunicazione forniti tramite internet; Servizi di comunicazione informatica
    per la trasmissione di informazioni; Servizi di conferenze web; Servizi di
    trasmissione dati; Servizi elettronici di trasmissione; Servizi on-line, ovvero
    trasmissione di messaggi; Streaming di materiale audio su Internet;
    Streaming di materiale video su Internet; Trasmissione di contenuti
    multimediali tramite internet; Trasmissione di contenuti audio e video tramite
    reti informatiche; Trasmissione dei dati; Trasmissione di dati, audio, video e
    file multimediali; Trasmissione di file digitali; Trasmissione di informazioni on
    line; Trasmissione di informazioni mediante computer; Trasmissione di
    informazioni tramite mezzi elettronici; Trasmissione di segnali audio, immagini
    e dati; Trasmissione e diffusione di dati; Trasmissione online di pubblicazioni
    elettroniche; Accesso a siti elettronici; Collegamenti video elettronici; Fornitura
    di accesso a contenuti multimediali online; Fornitura di accesso a dati
    attraverso internet; Fornitura di accesso a pagine Web; Fornitura di accesso a
    siti su una rete d’informazioni elettronica; Fornitura di accesso a siti web su
    internet; Fornitura di chat room in ambienti virtuali; Fornitura di collegamenti
    audio elettronici; Fornitura di forum online basati sulla realtà virtuale per la
    collaborazione professionale; Fornitura di servizi d’accesso a siti internet per
    discussioni; Fornitura di servizi d’accesso a piattaforme su internet; Fornitura
    di servizi d’accesso a portali su internet; Fornitura di servizi d’accesso a
    portali per la condivisione di contenuti video; Fornitura di servizi d’accesso a
    piattaforme e portali su internet; Fornitura di servizi di accesso a dati su reti di
    comunicazione.
    Classe 41
    Biblioteche di consultazione per materiale documentario e illustrativo;
    Consulenza in materia di pubblicazione di testi scritti; Correzione di bozze per
    manoscritti; Creazione [redazione] di podcast; Editoria multimediale; Edizione
    di materiale stampato contenente immagini, tranne che a fini pubblicitari;
    Edizione di pubblicazioni elettroniche; Fornitura di pubblicazioni in formato
    elettronico; Fornitura di pubblicazioni elettroniche online; Pubblicazione,
    comunicazione e redazione di testi; Pubblicazione dei risultati di studi clinici;
    Pubblicazione di audiolibri; Pubblicazione di documenti in materia di
    formazione, scienza, diritto pubblico e affari sociali; Pubblicazione di
    documenti; Pubblicazione di guide pedagogiche e formative; Pubblicazione di
    libretti; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di libri d’istruzione; Pubblicazione
    di libri di testo; Pubblicazione di libri e riviste; Pubblicazione di manuali;
    Pubblicazione di manuali di formazione; Pubblicazione di materiale didattico;
    Pubblicazione di materiale stampato in forma elettronica; Pubblicazione di
    materiale multimediale online; Pubblicazione di materiale stampato, anche in
    forma elettronica, tranne che a scopo pubblicitario; Pubblicazione di materiale
    stampato, eccetto testi pubblicitari; Pubblicazione di opuscoli; Pubblicazione
    di periodici, libri e manuali nel campo della medicina; Pubblicazione di
    prospetti; Pubblicazione di recensioni; Pubblicazione di riviste, periodici,
    cataloghi e opuscoli; Pubblicazione di stampati e pubblicazioni; Pubblicazione
    di stampati in materia di istruzione; Pubblicazione di stampati didattici;
    Pubblicazione di storie; Pubblicazione di testi; Pubblicazione di testi didattici;
    Pubblicazione di testi e immagini, anche in forma elettronica, tranne che a fini
    pubblicitari; Pubblicazione e edizione di libri; Pubblicazione e redazione di
    stampati; Pubblicazione elettronica di testi; Pubblicazione elettronica di testi e
    materiale stampato, non pubblicitario su internet; Pubblicazione multimediale
    Pagina 5 di 12
    di libri; Pubblicazione online di libri e riviste elettroniche; Pubblicazioni di libri
    di testo; Pubblicazioni di testi (eccetto quelli pubblicitari); Pubblicazioni
    elettroniche (non scaricabili); Pubblicazioni elettroniche online; Pubblicazioni
    tramite computer; Redazione di testi; Revisione di testi; Scrittura di testi;
    Servizi di pubblicazione di libri e riviste; Servizi di pubblicazione di contenuti
    ricreativi multimediali e di audio e video digitali; Servizi di pubblicazioni
    elettroniche; Servizi per la pubblicazione di libri; Attività culturali; Biblioteche
    elettroniche per fornitura d’informazioni elettroniche (comprese informazioni
    da archivi) sotto forma di informazioni testuali, audio e/o video; Educazione e
    formazione; Fornitura online di contenuti audio non scaricabili; Fornitura
    online di foto non scaricabili; Fornitura online di immagini non scaricabili;
    Informazioni in materia di libri; Organizzazione di conferenze, esposizioni e
    concorsi; Organizzazione di congressi e conferenze a fini culturali ed
    educativi;
    Organizzazione di manifestazioni culturali di comunità;
    Organizzazione di seminari web; Organizzazione e realizzazione di fiere a
    scopo culturale e didattico; Preparazione di testi per pubblicazione;
    Produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia; Produzione di
    documentari; Servizi di biblioteca; Servizi di divertimento, istruzione e
    formazione; Servizi di istruzione e formazione; Servizi di presentazione
    audiovisiva per scopi didattici; Servizi relativi a educazione e istruzione;
    Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Servizi scolastici
    [educazione]; Tutoraggio; Conduzione di conferenze didattiche; Conduzione
    di esposizioni per scopi didattici; Organizzazione d’esposizioni per scopi
    educativi; Organizzazione di conferenze; Organizzazione di conferenze in
    materia di formazione; Organizzazione di conferenze per scopi educativi;
    Organizzazione di conferenze in materia di istruzione; Organizzazione di
    conferenze per scopi didattici; Organizzazione di conferenze e simposi nel
    settore della scienza medica; Organizzazione di convegni per scopi educativi;
    Organizzazione di convention a scopo formativo; Organizzazione di
    convention per scopi diddattici; Organizzazione di manifestazioni per scopi
    didattici; Organizzazione di mostre a scopo di formazione; Organizzazione di
    mostre per fini didattici; Organizzazione di riunioni e conferenze;
    Organizzazione di seminari e conferenze; Organizzazione di seminari
    d’istruzione; Organizzazione di seminari; Organizzazione di spettacoli con
    scopi educativi; Organizzazione e conduzione di conferenze e seminari;
    Organizzazione e realizzazione di seminari e workshop [formazione];
    Pianificazione di lezioni per uso didattico; Pianificazione di seminari a scopo
    didattico; Pianificazione di conferenze per scopi didattici; Realizzazione di
    mostre a fini didattici; Seminari; Servizi per conferenze; Fornitura di
    registrazioni audio digitali, non scaricabili, tramite Internet; Montaggio di
    registrazioni audio; Montaggio di riprese video; Montaggio o registrazione di
    suoni e immagini; Montaggio video; Produzione audio; Produzione di film a
    scopo didattico; Produzione di film di formazione; Produzione di podcast;
    Produzione di registrazioni sonore e video; Produzione di registrazioni sonore
    e video per uso didattico; Produzione di video; Produzione di video di
    formazione; Produzioni audio e video, e di fotografie; Stesura di relazioni
    relative
    all’insegnamento;
    Videoregistrazione;
    Assistenza
    personale
    [formazione]; Assistenza professionale (coaching); Attività di formazione;
    Attività ricreative e di formazione; Conduzione di corsi, seminari e workshop;
    Conduzione di programmi educativi di supporto per pazienti; Conduzione di
    seminari didattici in questioni mediche; Conduzione e organizzazione di
    Pagina 6 di 12
    workshop; Consulenza in materia d’ istruzione; Corsi d’istruzione relativi al
    settore sanitario; Corsi di formazione; Diffusione di materiale didattico;
    Educazione; Educazione alla salute; Elaborazione di manuali didattici;
    Formazione; Formazione didattica; Formazione e istruzione; Formazione in
    campo medico; Fornitura di corsi d’istruzione; Fornitura di corsi di formazione
    online; Fornitura di corsi di formazione; Fornitura di formazione,
    insegnamento e lezioni; Fornitura di informazioni in materia di educazione;
    Fornitura di servizi di formazione; Fornitura di servizi di formazione online;
    Fornitura di video online, non scaricabili; Gestione di servizi didattici;
    Informazioni in materia di formazione; Istruzione; Istruzione e formazione;
    Istruzione e formazione medica; Istruzione e formazione relative al settore
    sanitario; Offerta di corsi di formazione; Offerta di servizi di formazione;
    Organizzazione di attività didattiche; Organizzazione di attività di formazione;
    Organizzazione di corsi d’istruzione; Organizzazione di corsi di formazione;
    Organizzazione di giochi educativi; Organizzazione di presentazioni a scopo
    didattico; Organizzazione di presentazioni per formazione; Organizzazione di
    seminari per scopi didattici; Organizzazione di seminari in materia di
    formazione; Organizzazione di workshop e seminari; Organizzazione e
    conduzione di workshop di formazione; Organizzazione e conduzione di
    workshop e seminari in materia d’autocoscienza; Organizzazione e
    realizzazione di corsi di formazione; Orientamento e coaching professionale
    [consulenza in materia di formazione e istruzione]; Produzione e noleggio di
    materiali educativi e didattici; Realizzazione di eventi educativi; Servizi
    educativi; Servizi educativi sotto forma di coaching; Sviluppo di materiale
    didattico; Workshop a scopo didattico; Workshop di formazione.
    Classe 44
    Assistenza sanitaria; Consulenza e informazioni in materia di salute;
    Consulenza in materia di salute; Fornitura di informazioni in materia di salute;
    Gestione di servizi sanitari; Indagini per valutazione della salute; Informazioni
    in materia di salute; Monitoraggio di pazienti; Servizi di assistenza sanitaria;
    Servizi di assistenza sanitaria offerti tramite una rete di fornitori sanitari su
    base contrattuale; Servizi di assistenza sanitaria alle persone; Servizi di
    consulenza in materia di salute; Servizi di consulenza in materia di assistenza
    sanitaria; Servizi di cura mentale; Servizi di valutazione della salute; Servizi
    medici e di assistenza sanitaria; Servizi per la salute; Servizi per la salute
    mentale; Assistenza medica; Compilazione di relazioni riguardanti questioni
    mediche; Consulenze mediche; Cure mediche; Fornitura di assistenza
    medica; Fornitura di cure mediche; Fornitura di informazioni mediche;
    Fornitura di servizi medici; Informazioni mediche; Organizzazione di cure
    mediche; Servizi clinici (medici); Servizi di consulenza medica; Servizi di cure
    e analisi mediche inerenti il trattamento dei pazienti; Servizi di informazione
    medica; Servizi di telemedicina; Servizi medici; Servizi psichiatrici;
    Telerefertazione [servizi medici]; Visita medica; Visite mediche di persone
    (Fornitura di relazioni in materia di -); Analisi comportamentale a scopo
    medico; Analisi della personalità [servizi di salute mentale]; Consulenza
    psichiatrica; Consulenza psicologica; Counselling psicologico; Esame
    psicologico; Fornitura di informazioni in materia di psicologia; Fornitura di
    servizi di trattamento psicologico; Pet therapy; Preparazione di rapporti in
    ambito psicologico; Psichiatria; Psicologo (Servizi di -); Psicoterapia;
    Realizzazione di valutazioni ed esami psicologici; Servizi di assistenza
    Pagina 7 di 12
    psicologica; Servizi di diagnosi psicologica; Servizi di esami psicologici;
    Servizi di pet therapy; Servizi di psicologia; Servizi di psicologia individuale e
    di gruppo; Servizi di psicologo; Servizi di psicoterapia; Servizi di
    psicoterapisti; Servizi di trattamento psicologico; Servizi di valutazione della
    personalità [servizi di salute mentale]; Servizi di valutazione ed esame
    psicologico; Servizi di valutazione psicologica; Stesura di profili psicologici;
    Stesura di profili psicologici per uso medico; Profili psicologici per uso medico
    (Preparazione di -); Servizi di consulenza in tema di psicologia integrale;
    Consulenza in materia di trattamento psicologico di disturbi medici;
    Consulenza in materia di sollievo psicologico di disturbi medici; Esami medici
    di persone; Servizi di medici generici; Servizi medici per umani; Servizi di
    esami medici; Servizi relativi a trattamenti medici; Servizi medici di
    valutazione della salute; Servizi di consulenza riguardanti servizi medici;
    Servizi di consulenza riguardanti problemi medici; Screening medico; Esami
    medici; Consulenza medica.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • Il consumatore di lingua italiana, ovvero sia il pubblico in generale che un
    professionista dei settori, ad esempio, software, stampanti, cartoleria e materiale di
    insegnamento, comunicazione, educazione e pubblicazione, e servizi medici,
    attribuirebbe al segno il significato seguente: uno buono, uno abile, uno valente o
    uno onesto.
    • I suddetti significati dei termini ‘uno’ e ‘bravo’, di cui il marchio è composto, sono
    supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:–
    https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=uno;
    https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bravo.
    Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno ‘unobravo’ semplicemente come
    attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti e servizi sono
    prodotti, svolti o resi da uno buono/abile/valente o onesto, cioè una persona che è
    molto buona in quello che fa, o sono destinate a una persona di questo tipo.
    • Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
    dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve
    a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.
    • Anche se il segno è costituito dalle parole congiunte ‘unobravo’, ciò non è sufficiente
    per conferire al marchio il carattere distintivo minimo, in quanto i consumatori
    capirebbero che il marchio è composto da queste due parole. Comprenderebbero il
    loro significato, nel suo insieme, e che il marchio non contiene altri elementi che
    possano rendere il marchio distintivo.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 08/03/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:
    Carattere distintivo
    Pagina 8 di 12

    • ‘unobravo’ viene infatti mutuato da un’espressione frequente nel linguaggio comune
      Italiano; il marchio persegue i scopi di utilità sociale, nella finalità di dissacrare lo
      stigma verso chi stia vivendo una problematica psicologica o anche chi
      semplicemente scelga di prendersi cura della propria salute mentale.
      • ‘unobravo’ scritto come un’unica parola rappresenta un gioco di parole. Allude
      proprio alla cristallizzazione dell’espressione ‘uno bravo’, ed il consumatore di
      riferimento potrà intendere come indirettamente riferito al core business del
      richiedente, e non genericamente come sinonimo di ‘uno abile nel rendere un
      qualsiasi prodotto o servizio’.
    • Il carattere distintivo risulta dal fatto che il marchio non si limita a significare un mero
      elogio verso il fornitore dei prodotti e dei servizi che contrassegna, ma rappresenta
      un gioco di parole attraverso il quale i consumatori, tramite un processo intellettivo,
      possono cogliere il riferimento ironico a un modo di dire presente nel linguaggio
      gergale italiano.
      Uso del marchio
      • Il richiedente ha portato dei documenti per far vedere che utilizza il marchio sul
      mercato e riferimenti al modo di dire in questione. I documenti presentati sono i
      seguenti:——–
      Allegato 1: articolo ‘La salute mentale serve quanto quella fisica, fattelo dire da
      Unobravo’ pubblicato il 15/09/2021 sul website Lifegate;
      Allegato 2: articolo ‘Fatti vedere da Unobravo …’ pubblicato il 04/10/2021 sul
      website Unimondo;
      Allegato 3: articolo ‘Ti devi far vedere da uno bravo’ scaricato il 14/02/2024 dal
      blog www.federicamerlini.it;
      Allegati 4-6: pagamenti corrisposti ad agenzie pubblicitarie e a una
      concessionaria di spazi pubblicitari nel 2023;
      Allegato 7: il 15/11/2021, unobravo è stato registrato nel Registro pubblico della
      Società Italiana degli Autori ed Editori;
      Allegato 8: estratto dal 14/02/2024 con i risultati di Google per ‘unobravo’ che
      contengono anche Google ads;
      Allegato 9: bilancio di esercizio al 31/12/2022;
      Allegato 10: estratto per il periodo 01 – 03/2024 con analisi per questo periodo
      per il sito unobravo. Ad esempio, ci sono, in totale 3.9 milioni utenti e 5000
      professionisti che collaborano con unobravo.
      Due screenshot senza data dal sito unobravo.
      Registrazioni simili
      • L’Ufficio ha accettato la registrazione di marchi simili del richiedente per servizi della
      classe 44: MUE 18 319 978
      III. Motivazione
      .
      e
      MUE 18 741 097
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Pagina 9 di 12
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione per i motivi di seguito illustrati.
      Osservazioni generali – carattere distintivo
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi privi di carattere distintivo».
      I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
      che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
      la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
      l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
      T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
      quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
      o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
      utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
      come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
      di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
      Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
      di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
      pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
      che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di
      marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
      § 38).
      È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
      interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
      categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
      EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
      Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
      commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
      paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
      d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
      pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
      del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real
      People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
      EU:T:2003:183, § 21).
      Assenza di carattere distintivo
      Innanzitutto, l’Ufficio l’Ufficio mantiene la posizione che il segno sarà percepito come uno
      buono, uno abile, uno valente o uno onesto.
      Pagina 10 di 12
      L’argomento del richiedente secondo cui il segno in questione può avere diversi significati o
      può costituire un gioco di parole e può essere percepito come ironico, non lo rende
      distintivo. Tali differenti elementi rendono questo segno distintivo solo se esso venga
      percepito prima facie dal pubblico destinatario come un’indicazione dell’origine commerciale
      dei prodotti e servizi del richiedente, e ciò per consentire al pubblico di riferimento di
      distinguere, senza possibilità di confusione, i prodotti e servizi del richiedente da quelli aventi
      un’altra origine commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
      Tuttavia, questa non è la situazione nel caso in esame. Il marchio, anche se è costituito dalle
      parole congiunte ‘unobravo’, non è sufficiente per conferire al marchio il carattere distintivo
      minimo, in quanto i consumatori capirebbero che il marchio è composto da queste due
      parole. Il pubblico vedendo il marchio, contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente,
      non percepirà ‘unobravo’ come riferimento indiretto al riferito core business del richiedente o
      che il marchio persegue i scopi di utilità sociale, nella finalità di dissacrare lo stigma verso
      chi ha una problema psicologica o si prende cura della sua salute mentale. Inoltre, si tratta di
      informazioni aggiuntive non contenute nel segno in quanto tale ‘unobravo’, che non possono
      essere prese in considerazione nella presente valutazione, poiché il pubblico di riferimento
      non disporrà di tali informazioni quando si troverà di fronte al segno contestato in quanto
      tale. Pertanto, nel caso di specie l’interpretazione data dalla richiedente non supera il rifiuto.
      Inoltre, l’esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi e nel contesto dei
      prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. Le presunte intenzioni del richiedente,
      come ‘scopi di utilità sociale’, non possono avere alcuna incidenza sul modo in cui un
      marchio viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui
      all’articolo 7, RMUE.
      Per quanto riguarda l’argomento del richiedente secondo cui l’interpretazione di ‘unobravo’
      richiede ‘un processo intellettivo’, occorre ricordare che, sebbene un segno promozionale
      non trasmetta messaggi né informazioni chiare e precise di sorta per quanto riguarda i
      prodotti e i servizi, ciò non è sufficiente a renderlo distintivo. Infatti, il pubblico di riferimento
      non si aspetta che i segni promozionali siano precisi né che descrivano compiutamente le
      caratteristiche dei prodotti o dei servizi in questione. Al contrario, una caratteristica comune
      di tali marchi è trasmettere solo informazioni astratte che suscitino nei consumatori
      l’impressione che vengano soddisfatte le loro esigenze individuali. Pertanto, la
      giurisprudenza ha costantemente negato la registrazione di slogan o di espressioni
      promozionali che potrebbero apparire a priori «vaghi e indefiniti» se venissero valutati in
      astratto (12/07/2012, C-311/11-P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH,
      EU:C:2012:460; 05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301;
      03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183; 17/11/2009,
      T-473/08-, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442; 08/02/2011, T-157/08-, INSULATE FOR
      LIFE, EU:T:2011:33; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS,
      EU:T:2011:434; 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526;
      11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).
      Non vi è nulla nel segno ‘unobravo’, al di là dell’ovvio significato elogiativo che promuove i
      prodotti e i servizi in questione, che possa consentire al pubblico di riferimento di
      memorizzare il segno facilmente e immediatamente come marchio distintivo in relazione ai
      prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. L’Ufficio sostiene che il marchio
      denominativo, ‘unobravo’ senza alcun elemento verbale o grafico aggiuntivo, non è in grado
      di svolgere la funzione essenziale di un marchio permettendo al consumatore che utilizza i
      prodotti e i servizi in questione di ripetere l’esperienza, qualora questa si riveli positiva,
      oppure di evitarla, ove si riveli negativa, in occasione dell’acquisto successivo [03/07/2003,
      T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20].
      Pagina 11 di 12
      Il richiedente non ha individuato alcun elemento o caratteristica del segno contestato che
      possa innescare un processo cognitivo nella mente del pubblico di riferimento o che richieda
      da parte sua uno sforzo interpretativo per costituire qualcosa di più di un’indicazione
      elogiativa delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi (decisione della Commissione di
      ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 39).
      Uso del marchio
      Il richiedente sostiene di utilizzare il marchio sul mercato. A questo riguardo, il richiedente
      sostiene che il marchio è conosciuto soprattutto in Italia ed ha degli utenti e visitatori da
      Italia, Regno Unito, Germania, Svizzera e Francia, ed ha presentato i documenti sopra
      sintetizzati nella sezione ‘Sintesi delle argomentazioni del richiedente’.
      Tuttavia, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo
      carattere distintivo intrinseco o su come sarà percepito e compreso dai consumatori effettivi.
      I documenti limitati presentati dal richiedente ed il fato che esiste una pagina internet, non
      sono riusciti a convincere l’Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione
      costituisca un’effettiva indicazione dell’origine nonostante la sua intrinseca mancanza di
      carattere distintivo ab initio. I documenti, in parte datati e in parte non datati, dimostrano
      soltanto come è utilizzato il marchio sul mercato e di aver raggiunto gli utenti almeno per
      quanto riguarda una parte limitata dei servizi della classe 44 come servizi di cura mentale.
      Tuttavia, i documenti non dimostrano che il marchio è / vera percepito come un’indicazione
      dell’origine commerciale, e non come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare
      aspetti positivi dei prodotti e servizi.
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), chiarisce che è sufficiente un grado minimo di carattere
      distintivo perché non si applichi l’impedimento assoluto alla registrazione previsto da tale
      articolo. Tuttavia, nel caso di specie non è stato possibile stabilire il grado minimo di
      carattere distintivo richiesto. L’Ufficio ammette che la registrazione di un segno come
      marchio non è subordinata all’accertamento di uno specifico grado di inventiva o creatività
      da parte del titolare del marchio. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in
      relazione all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del RMUE, emerge chiaramente che, per
      quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo, ogni marchio, di qualsiasi categoria,
      deve essere in grado di identificare il prodotto come proveniente da una determinata
      impresa, distinguendolo così da quelli di altre imprese e, pertanto, deve essere in grado di
      svolgere la funzione essenziale di un marchio. A causa dell’impressione prodotta dal
      marchio, il collegamento tra i prodotti di cui trattasi e il marchio ‘unobravo’ non è
      sufficientemente indiretto da conferire al marchio il livello minimo di carattere distintivo
      intrinseco richiesto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (cfr. anche sentenza del
      12/02/2004, C 363/99, “Koninklijke KPN Nederland NV”, paragrafo 99).
      Registrazioni simili
      In sostanza, come ha ricordato anche il richiedente, l’Ufficio non è vincolato dalle proprie
      decisioni/registrazioni precedenti. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune
      registrazioni simili sopra elencati nella sezione II). Tuttavia, la giurisprudenza consolidata
      afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio
      [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di
      un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio
      dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
      interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
      (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
      EU:T:2002:245, § 35).
      Pagina 12 di 12
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della
      parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo
      cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di
      altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda.
      Anche se condividono lo stesso elemento verbale, ‘unobravo’, questi due segni registrati in
      precedenza contengono anche elementi figurativi aggiuntivi che contribuiscono al loro
      carattere distintivo.
      IV. Conclusioni
      Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE e articolo
      7, paragrafo 2 RMUE la domanda di MUE n. 018 955 806 è dichiarata non distintiva in Italia
      per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda.
      A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei
      confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi
      dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
      a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua
      della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione
      scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il
      ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720
      EUR.
      Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini
      dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e
      dell’articolo 2, paragrafo 2, REMUE.
  • Se una azienda sceglie un marchio non distintivo deve anche accettare che altri usino  marchi con elementi descrittivi simili o identici.

    Se una azienda sceglie un marchio non distintivo deve anche accettare che altri usino marchi con elementi descrittivi simili o identici.

    Il marchio anteriore è VeganICE, il marchio impugnato è VEGANISE. Entrambi depositati in Classe 29: Frutta conservata; Ortaggi in conserva; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Yogurt; Olii alimentari e in Classe 30: Ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti.

    L’elemento ICE che tradotto dall’inglese è ghiaccio non è distintivo. ISE del marchio impugnato non ha nessun significato e ha un carattere distintivo normale. VEGAN presente in entrambi non è distintivo.

    L’opposizione è respinta: capiamo il perchè.

    E’ vero che il consumatore sia attirato dalla parte verbale che in entrambi i marchi è identica ma è pur vero che sebbene un’impresa sia certamente libera di scegliere un marchio con un basso grado di carattere distintivo e di utilizzarlo sul mercato, deve accettare, nel farlo, che i concorrenti abbiano pari diritto di utilizzare marchi con elementi descrittivi simili o identici.

    OPPOSIZIONE N. B 3 195 884

    ********************* (RI), Italia (opponente)

    c o n t r o

    *******************Bologna, Italia (richiedente).

    Il 03/05/2024, la Divisione di Opposizione emana la seguente

    DECISIONE:

    1. L’opposizione No B 3 195 884 è totalmente respinta.
    2. L’opponente sopporta l’onere delle spese.

    MOTIVAZIONI

    In data 16/05/2023, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 827 687 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 14 511 034 ‘VeganICE’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e b) RMUE.

    RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

    Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

    a) I prodotti

    I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

    Classe 30: Ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti.
    I prodotti contestati sono i seguenti:

    Classe 29: Frutta conservata; Ortaggi in conserva; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Yogurt; Olii alimentari.
    Classe 30: Caffè; Succedanei del caffè; Cacao; Riso; Pasta alimentare; Tapioca; Sago; Farine alimentari; Pane; Pasticceria; Confetteria; Gelati; Gelato vegano; Zucchero; Miele; Lievito; Sale; Condimenti; Spezie; Aceto; Salse; Ghiaccio.
    Per motivi di economia procedurale, la divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.
    b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
    Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

    Nel presente caso, i prodotti assunti come identici sono diretti al grande pubblico.

    Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

    c) I segni

    Marchio anteriore:

    VeganICE

    Marchio impugnato:

    Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

    La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

    Va ricordato che la tutela di un marchio denominativo riguarda la parola in quanto tale. Sebbene in generale sia irrilevante ai fini del confronto che siano scritti in maiuscolo o minuscolo, se il modo in cui sono scritti si discosta dal modo di scrittura abituale (alternanza di maiuscole o “maiuscole irregolari”) , questo deve essere preso in considerazione. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, REMUE, la rappresentazione del marchio definisce l’oggetto della registrazione. Non si può trascurare anche la percezione del pubblico di riferimento, che non mancherà di notare l’utilizzo di una capitalizzazione irregolare. Le maiuscole irregolari sono generalmente rilevanti laddove possono modificare il significato dell’elemento verbale nella lingua pertinente e quindi influenzare il modo in cui il segno viene percepito. Nel caso di specie, come verrà meglio spiegato in seguito, si registra un impatto in tal senso.

    La Corte ha statuito che, sebbene il consumatore medio percepisca normalmente un marchio nel suo insieme e non proceda ad analizzarne i vari dettagli, resta il fatto che, nel percepire un segno denominativo, lo scomporrà in elementi che, per lui, suggeriscono un significato specifico o assomigliano a parole che conoscono (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Alla luce di quanto sopra, i consumatori cercano naturalmente un significato quando leggono una parola, ma anche a causa delle maiuscole irregolari presenti nel marchio anteriore VeganICE, dove gli elementi Vegan e ICE sono separati visualmente in virtù dell’uso di lettere maiuscole nel secondo elemento ICE. La Divisione d’Opposizione considera pertanto che il pubblico rilevante riconoscerà e scomporrà gli elementi Vegan e ICE che hanno altresì un significato come di seguito spiegato.

    L’elemento ICE è una parola basica inglese che sarà intesa dal pubblico come ghiaccio (08/09/2010, T 112/09, ICEBREAKER/ICE et al., EU:T:2010:361, § 42). Tale elemento è da considerarsi non-distintivo o al massimo debole poiché può riferirsi alla natura e/o caratteristiche dei prodotti in questione. La parola ICE potrebbe essere anche associata dal pubblico al significato di gelato tenendo anche in considerazione il fatto che è comunemente utilizzato il termine ice cream per indicare gelati. In tal caso, il marchio anteriore sarebbe percepito come un’unità concettuale, ovvero gelato vegano che sarebbe al massimo estremamente debole.

    L’elemento Vegan presente in entrambi in marchi è una parola di origine inglese che si riferisce a “una persona che si astiene dall’utilizzare qualsiasi prodotto animale per cibo, abbigliamento o qualsiasi altro scopo”, che “si riferisce a, sostiene o pratica il veganismo” e/o a qualcosa che viene “prodotto senza sfruttare in alcun modo gli animali”.

    La parte non anglofona del pubblico di riferimento percepirà questa parola con lo stesso significato perché esiste identica nella rispettiva lingua (ad es. croato e tedesco) o ha equivalenti molto vicini (ad es. vegano in portoghese, italiano e spagnolo). Ciò sarà inteso come descrizione di una qualità specifica dei prodotti in questione, vale a dire che non sono di origine animale. Tale elemento è pertanto descrittivo e non distintivo per i prodotti in questione.

    L’elemento figurativo della foglia nel segno impugnato può in certa misura riferirsi all’origine natura dei prodotti ed è piuttosto debole. La tipografia del segno impugnato ha una natura essenzialmente decorativa con limitato carattere distintivo.

    L’elemento ISE del segno impugnato non ha alcun significato per il pubblico e in relazione ai prodotti in questione ed ha pertanto un carattere distintivo normale.

    Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

    Sebbene sia prassi consolidata che i consumatori prestino maggiore attenzione alla parte iniziale di un marchio, tale considerazione non può prevalere in tutti i casi e non può in nessun caso violare il principio secondo cui la valutazione della somiglianza dei segni deve tener conto dell’impressione complessiva suscitata dal marchio. loro, poiché il consumatore medio normalmente percepisce un segno nel suo complesso e non ne analizza i singoli dettagli (27/06/2012, 344/09-, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52). Pertanto, l’affermazione della ricorrente secondo cui la parte iniziale del marchio è la parte che attira particolarmente l’attenzione del consumatore non può essere valutata indipendentemente dalle circostanze del caso di specie e, in particolare, dalle caratteristiche specifiche dei segni in conflitto (13/04 /2011, T-228/09, U.S. Polo ASSN., EU:T:2011:170, § 37). Ciò è particolarmente vero nel caso di specie dove il primo elemento nei segni non è distintivo.

    Alla luce delle considerazioni sopra esposte, i marchi sono concettualmente simili in un grado molto basso poiché coincidono nel significato di un elemento VEGAN che non è distintivo.

    Si ritiene altresì che tenendo a mente la distintività o non distintività dei diversi elementi vi sia un grado di somiglianza molto basso dal punto di vista visivo e in misura lieve dal punto di vista fonetico. Visivamente, infatti, i marchi hanno una diversa struttura e composizione e il segno impugnato include altresì aspetti figurativi che non sono presenti nel marchio anteriore, che seppur non particolarmente distintivi, contribuiscono ulteriormente a differenziarli. L’elemento comune VEGAN non è distintivo. Inoltre, sebbene i segni abbiano in comune le lettere I e E, si riferiscono a due diversi elementi ICE e ISE che saranno altresì pronunciati in modo diverso da una parte sostanziale del pubblico di riferimento comprenderà il significato della parola inglese ICE che sarà pertanto pronunciata seguendo le regole della pronunciazione inglese come aɪs mentre ISE essendo privo di significato sarà pronunciato seguendo le regole della pronunciazione della rispettiva lingua nazionale. Sebbene per una parte del pubblico ICE e ISE possono avere un suono simile occorre ricordare che ICE non è distintivo mentre ISE ha un carattere distintivo normale. Nella valutazione del grado di somiglianza tra i segni occorre infatti prendere in considerazione il loro rispettivo grado di distintività.

    d) Carattere distintivo del marchio anteriore

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

    L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

    Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Considerato quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato modesto per tutti i prodotti in questione.

    e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

    La valutazione del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, una somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un grado minore di somiglianza tra prodotti e servizi può essere compensato da un grado maggiore di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 ).

    Nel caso di specie i prodotti sono stati presunti identici. Essi sono diretti al grande pubblico il cui grado di attenzione è medio.

    Il carattere distintivo del marchio anteriore è modesto.

    Anche se si deve riconoscere che il marchio anteriore possiede almeno un minimo carattere distintivo poiché è un marchio registrato, ciò non significa che tale grado di carattere distintivo gli conferisca un diritto incondizionato di opporsi alla registrazione di ogni marchio successivo contenente termini verbali simili e componenti figurativi (24/05/2012, C 196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 47).
    Al contrario, l’ambito di protezione dei segni che hanno un grado di carattere distintivo assolutamente debole (minimo) è molto limitato. Pertanto, nel caso di segni in conflitto, vengono posti grandi requisiti sulla loro somiglianza per dimostrare l’esistenza di un rischio di confusione.

    Pertanto, sebbene un’impresa sia certamente libera di scegliere un marchio con un basso grado di carattere distintivo e di utilizzarlo sul mercato, deve accettare, nel farlo, che i concorrenti abbiano pari diritto di utilizzare marchi con elementi descrittivi simili o identici (23/05/2012, R 1790/2011 5, 4REFUEL (fig.) / REFUEL, § 15; 18/09/2013, R 1462/2012 G, ULTIMATE GREENS / ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 59; e 13/05/2015, T 608/13, easyAir-tours (fig.) / international airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, §§ 38 e 63).

    È stato riscontrato che i segni erano visivamente e concettualmente simili in un grado molto basso, e foneticamente simili in misura lieve. Essi coincidono in un elemento descrittivo e non distintivo e hanno una diversa struttura e composizione.

    I prodotti in questione inoltre sono normalmente esposti al pubblico in scaffali o sezioni specializzate dei supermercati o negozi alimentari e pertanto vengono prevalentemente acquistati dal consumatore basandosi sull’aspetto visivo. Sebbene per una parte del pubblico gli elementi ICE del marchio anteriore e ISE del segno impugnato possono avere un suono simile il primo ha un significato e non è distintivo mentre il secondo è privo di significato ed ha un carattere distintivo normale. A tal riguardo si osserva altresì come seppur gli elementi figurativi del segno impugnato non siano particolarmente distintivi essi contribuiscono ulteriormente a differenziare i marchi.

    Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

    Per completezza, è necessario rilevare che l’opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE in quanto risulta evidente che i segni non sono identici.

    SPESE

    Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

    Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

    Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al @applicant_holder@ sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, il @applicant_holder@ non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell’articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

    Divisione d’Opposizione