Segnaliamo questo evento del 28-29 gennaio 2025 sul tema “indicazioni geografiche”, per chi fosse interessato può consultare il link dedicato Conferenza organizzata dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Blog
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Marchio descrittivo nel settore dei materiali per costruzioni metalliche – marchio non registrabile
Il consumatore finale, approcciandosi all’acquisto di materiali per la costruzioni in metallo, intenderebbe la parola JOINTSTEEL come “giunti in acciaio”. Questo segno è descrittivo per cui non è registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 18/12/2024
************ Torino
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
JOINTSTEEL
Marchio denominativo
*********** Roma
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 28/06/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della
domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 6
Materiali da costruzione metallici; Materiali da costruzione (Metallici -) sotto
forma di lastre; Materiali da costruzione (Metallici) sotto forma di pannelli;
Pannelli isolanti metallici per l’edilizia; Acciai in forma di fogli, lamiere, lamine
e bobine; Lamiere d’acciaio; Lamiere di acciaio rivestite di zinco; giunti
waterstop in lamiera di acciaio; lamiere in acciaio rivestite di elastomero
termoplastico.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti obiettati,
attribuirebbe al segno il significato di “giunto o congiunzione d’acciaio”. Ciò è
stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
dictionary
online
in
data
28/06/2024
all’indirizzo
English
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/joint,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/steel). Il
contenuto
rilevante dei link menzionati è stato riprodotto nella lettera di obiezione.–
I
consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti (vale a dire materiali da costruzione metallici,
anche espressamente d’acciaio, come lastre, pannelli, lamiere, fogli, lamine e
bobine, nonché giunti in acciaio), sono giunti o elementi di congiunzione e
sono realizzati in acciaio, o sono elementi in acciaio che fungono da giunti o
congiunzioni o che sono per l’utilizzo con giunti o congiunzioni. L’assenza di
spazio o di una preposizione tra le parole ‘JOINT’ e ‘STEEL’ non modifica
questa percezione in quanto il pubblico è abituato a interpretare messaggi
chiaramente descrittivi anche se privi di spazi o preposizioni. Pertanto, il
segno descrive specie, destinazione o funzione dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
carattere distintivo.
L’Ufficio è consapevole dell’irregolarità di classificazione sollevata in data
18/06/2024, in riferimento alla necessità di modificare il termine «waterstop»
in quanto manca di chiarezza e precisione in italiano. Tuttavia, essa non ha
alcun impatto sulla presente obiezione poiché la natura generale dei prodotti
è chiara.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
In data 05/08/2024 il richiedente ha chiesto una proroga bimestrale del termine per
presentare le proprie osservazioni, concessa dall’Ufficio il 31/08/2024. Il richiedente
ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata
sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha
deciso di mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi
assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n.
019037939 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta
la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i
motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato
soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata. -

Registrare un marchio nel settore delle pitture e vernici – marchio non registrabile
Il segno da esaminare è ANTIAQUA e tratta di composti di rivestimento [non vernice] per la protezione contro gli effetti dell’acqua e rivestimenti per proteggere i muri dall’acqua. La mancanza della lettera C non impedirebbe al pubblico di riferimento di considerare il segno come significato di antiacqua per cui il segno è descrittivo e non è registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/12/2024
************Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019055738
17903MCM967
ANTIAQUA
Marchio denominativo
************* (NO)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 29/08/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 1
Classe 2
Composti di rivestimento [non vernice] per la protezione contro gli effetti
dell’acqua; Rivestimenti per proteggere i muri dall’acqua.
Rivestimenti protettivi per respingere l’acqua [pittura]; Rivestimenti per
proteggere la pietra dall’acqua [pitture o oli]; Rivestimenti per proteggere il
calcestruzzo dall’acqua [pitture o oli]; Rivestimenti per proteggere dall’acqua i
muri degli edifici in muratura [pitture e oli]; Vernici per proteggere i muri
dall’acqua.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Il consumatore di lingua italiana e inglese, ovvero il pubblico in generale ed un
professionista dai settori come, ad esempio, dell’edilizia e dell’ architettura,
attribuirebbe al segno il significato seguente: contro l’acqua.
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Pagina 2 di 3- Il suddetto significato dei termini «ANTI» e «AQUA», contenuto nel marchio, è
supportato supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:
o https://www.treccani.it/vocabolario/anti-1/ ;
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/anti ;
o https://www.treccani.it/vocabolario/acqua/ ;
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/aqua .
Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto e tradotto nella lettera di
obiezione.
• L’assenza della lettera «C» in «AQUA» non impedirà al pubblico di riferimento di
percepire la scrittura errata di «AQUA» con il significato sopra menzionato.
• Per quanto riguarda il pubblico di lingua inglese, esso comprende i consumatori di
Irlanda e Malta e di altri Stati membri dell’UE in cui la lingua inglese è ampiamente
compresa. Il Tribunale ha confermato che esiste almeno una comprensione di base
della lingua inglese da parte del pubblico in Cipro, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi
e Svezia.
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i composti di rivestimento, vari tipi di rivestimenti (come, ad esempio, pittura) e
vernici, sono utilizzati contro l’acqua e proteggono beni come, ad esempio, i muri
oppure il cemento (calcestruzzo). Pertanto, il segno descrive qualità o altre
caratteristiche come lo scopo previsto dei prodotti.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese. - Anche se il segno è costituito dalle parole congiunte «ANTIAQUA», ciò non è
sufficiente per conferire al marchio il carattere distintivo minimo, in quanto i
consumatori capirebbero che il marchio è composto da queste due parole.
Comprenderebbero il loro significato, nel suo insieme, e che il marchio non contiene
altri elementi che potrebbero rendere il marchio distintivo.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
Pagina 3 di 3
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019 055 738 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
- Il suddetto significato dei termini «ANTI» e «AQUA», contenuto nel marchio, è
-

Registrare un marchio, quando consiste in una data non è distintivo per cui non è registrabile – Alicante 19-12-2024
“Est. 1939” è un segno depositato nel settore delle bevande alcoliche, ad avviso dell’esaminatore europeo verrebbe inteso dal pubblico di riferimento come “fondato nel 1939” per cui non andrebbe a distinguere le bevande alcoliche oggetto del marchio dalle altre presenti sul mercato.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/12/2024
***********Bologna
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019054497
T139.EM.4.20
Marchio figurativo
************* (BA)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 26/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33
Bevande alcoliche, escluse le birre; vini; preparati alcolici per fare bevande;
Bevande a bassa gradazione alcolica; bevande distillate; liquori.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua inglese, il segno in relazione ai prodotti obiettati,
attribuirebbe al segno il significato di “fondato nel 1939”. Ciò è stato supportato da
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 5
riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English dictionary online in
data 25/07/2024 all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/est,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/establish). Il contenuto rilevante
di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.–
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti provengono da un’azienda fondata o istituita nel 1939. L’espressione
“EST.1939” non contiene alcun elemento che, al di là del suo evidente significato
promozionale (ad esempio come indicazione di qualità dovuta alla lunga esperienza
del produttore nel settore), possa consentire al consumatore di riferimento di
ricordarlo facilmente ed immediatamente come marchio distintivo dei prodotti in
questione rispetto ad altri identici o analoghi. Pertanto, nonostante alcuni elementi
stilizzati costituiti da una grafia semplice e comune inserita in riquadro quadrato, il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
sull’epoca di fondazione del soggetto economico produttore.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo.
Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/09/2024, che possono essere
sintetizzate come segue:- Nella pratica commerciale, la sigla est. può essere impiegata, nel linguaggio tecnico,
come abbreviazione di “established” (ma anche, per esempio “estimated” o “estate”).
Tuttavia, il consumatore di riferimento non si identifica con un professionista degli affari
commerciali. I prodotti della classe 33 sono prodotti di largo consumo rivolti al pubblico
generale che magari può riconoscere parole di base in lingua inglese, ma non termini tecnici
del mondo del business, come potrebbero peraltro anche essere “estimated” o “estate”,
accezioni queste non citate dall’Esaminatore. La parola “est”, invece, viene immediatamente
e più facilmente intesa dal consumatore di riferimento quale termine impiegato per indicare
uno dei quattro punti cardine, sinonimo di «oriente» e «levante» in italiano. - Anche qualora “EST.” fosse inteso come abbreviazione di “established”, “estimated” o
“estate”, tale abbreviazione non risulta usata di frequente nel settore di riferimento. Ne
discende in tutte le sue accezioni il marchio è frutto di sufficiente grado di fantasia e assume
sufficiente carattere distintivo. - L’Ufficio ha registrato marchi simili (lista acclusa).
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Pagina 3 di 5
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
di mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18). - Il richiedente sostiene che, essendo i prodotti della classe 33 di largo consumo rivolti al
pubblico generale, questi non necessariamente potrebbe conoscere un termine tecnico
inglese del mondo del business, quale sarebbe “Est.”
Tuttavia, come indicato nella lettera di obiezione, proprio perché l’abbreviazione ‘EST.’ è di
lingua inglese, il consumatore di riferimento da considerare nel caso in esame è quello dei
territori di lingua inglese dell’Unione europea. Rispetto a tale consumatore anglofono non vi
è alcun motivo di dubitare che conosca un termine di base come “Established” e la relativa
abbreviazione “Est.” anch’essa diffusissima in tutti i settori commerciali per indicare l’anno di
fondazione o istituzione. Poiché il richiedente non ha errato nell’individuazione o
comprensione del pubblico rilevante nella fattispecie, l’argomento è irrilevante ed è rigettato.
Per i medesimi motivi ora esposti è parimenti irrilevante e priva di pregio la considerazione
che il pubblico italiano intenderebbe ‘Est.’ come il nome del segno cardinale.
Pagina 4 di 5 - Riguardo ai possibili vari significati dell’abbreviazione “Est.” Anche rispetto al consumatore
di lingua inglese (ad esempio “estimated” o “estate”), è sufficiente ricordare che per
escludere un marchio dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
RMUE,
non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
prodotti o servizi di cui trattasi.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta).
Poiché che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo. - Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad
esempio
018036662, L’EST 018770323, ecc.. Tuttavia, la giurisprudenza
consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come
marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in
quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come
marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
(15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
EU:T:2002:245, § 35).
«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
in quanto I marchi contengono elementi verbali e figurativi non corrispondenti a quelli della
domanda in esame.
Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è
possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati
registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.
Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un
meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione
della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019054497 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
Pagina 5 di 5
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
- Nella pratica commerciale, la sigla est. può essere impiegata, nel linguaggio tecnico,
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MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Mp Bergamo”
Accettata in data 16.12.2024 la domanda di registrazione del marchio “MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Mp Bergamo”” depositato il 17.05.2024 a Bergamo
Il marchio è utilizzato per cucce, trasportini e casette prefabbricate per animali domestici.
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Agevolazioni per la promozione all’estero dei marchi collettivi e di certificazione
E’ operativa per il 2024 l’agevolazione per la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione.
Dal 18 dicembre 2024 e fino al 20 gennaio 2025 le associazioni rappresentative delle categorie, i consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128 e s.m.i., e altri organismi di tipo associativo o cooperativo potranno presentare, al soggetto gestore Unioncamere, le domande per l’accesso al contributo fissato nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili ed entro il limite di 150.000 euro, a fronte di iniziative di promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione da realizzare entro i 6 mesi successivi alla concessione del contributo.
Le iniziative finanziabili sono:
- partecipazione a fiere e saloni internazionali;
- eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;
- incontri bilaterali con associazioni estere;
- seminari in Italia con operatori esteri e all’estero;
- azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line; 2024/
- creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.
Per maggiori dettagli si invita a consultare il sito dedicato www.marchicollettivi2024.it
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MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Monferrato La Leggenda di Aleramo”
Accettata in data 12.12.2024 la domanda di registrazione del marchio “MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Monferrato La Leggenda di Aleramo”” depositato il 14.05.2024 ad Alessandria
Il marchio è utilizzato nel settore dell’oggettistica in legno in vetro e in carta da esporre nei vari mercatini dell’artigianato locale.
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Registrare un marchio per bevande alcoliche – marchio non registrabile
Si tratta di un marchio in classe 33 per bevande alcoliche. READY TO SPRITZ è descrittivo poiché è una bevanda composta da vino spumante mescolato con un liquore dal gusto amaro e acqua frizzante che comunemente viene chiamata Spritz.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/11/2024
**************Bergamo
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
Marchio denominativo
*************TRENTO (TN)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 14/03/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33
Bevande alcoliche (escluse le birre); Preparati alcolici per fare bevande.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
pronti per lo spritz, già pronto per lo spritz–
I suddetti significati dei termini «READY TO SPRITZ», di cui il marchio è composto,
sono stati supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ready).
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/spritz).
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che le bevande alcoliche (escluse le birre) e preparati alcolici per fare bevande sono
una bevanda composta da vino spumante mescolato con un liquore dal gusto amaro,
e acqua frizzante o sono ingredienti pronti per la preparazione di tal bevande.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pertanto, il segno descrive specie dei prodotti.
Pagina 2 di 2 —-
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE.
Inoltre Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «READY TO SPRITZ»
semplicemente come uno slogan promozionale elogiativo, che serve a incoraggiare e
motivare il consumatore di riferimento a consumare la bevanda spritz, molto
probabilmente in un contesto sociale.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018980511 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata. -

Quando un Marchio è elogiativo delle caratteristiche del prodotto non è registrabile
Nel nostro caso, se si aggiunge Super a Pizza si vuole far intendere che il nostro prodotto è in assoluto il migliore sul mercato. Il marchio non è registrabile perché semplicemente elogiativo che non distingue il nostro prodotto dagli altri.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 05/11/2024
************Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
Marchio figurativo
*********** Milano
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 14/06/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29
Classe 30
Classe 32
Classe 43
Oli aromatizzati.
Pizza; Salsa di pomodoro; Pizze surgelate; Pizze conservate; Salse per
pizza; Pizze [pronte]; Miscele per pasta per la pizza; Impasto per pizza;
Pizza fresca.
Acqua; Bevande analcoliche; Birre.
Servizi di ristorazione; Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Pizzerie; Gastronomie [ristoranti]; Servizi di fast food; Catering.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione. In questo caso, almeno il consumatore medio di
lingua italiana/inglese/tedesca attribuirebbe al segno il significato seguente: focaccia
di pasta rotonda condita con olio, salsa di pomodoro, mozzarella o altri ingredienti e
cotta al forno di qualità superiore, eccellente, grande.
• Il suddetto significato dei termini «SuperPizza», di cui il marchio è composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
ITA https://dizionario.internazionale.it/parola/super
ENG https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/super
(Traduzione libera dell’Ufficio: Super- si usa per formare aggettivi che
indicano che qualcosa è a un livello superiore rispetto a qualcos’altro.)
DE https://www.duden.de/rechtschreibung/super
(Traduzione libera dell’Ufficio: molto buono, grande, eccellente)
ITA https://dizionario.internazionale.it/parola/pizza
ENG https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pizza
(Traduzione libera dell’Ufficio: La pizza è un pezzo di pasta piatto e
rotondo, ricoperto di pomodoro, formaggio e altri alimenti saporiti e poi
cotto in forno.)
DE https://www.duden.de/rechtschreibung/Pizza
(Traduzione dell’Ufficio: Specialità italiana salata (di solito servita calda)
preparata con pasta lievitata tirata sottile e condita con fette di
pomodoro, formaggio, ecc.)
• In relazione ai prodotti obiettati nelle classi 29, 30 e 32, quali ad esempio pizza, salsa
di pomodoro e bevande, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno «
» come descrittivo di un tipo di pizza e/o di particolare impasto per
pizza e/o di ingredienti utilizzati per fare la pizza che sono di livello superiore. Con
riguardo ai servizi di ristorazione in classe 43, i consumatori di riferimento
percepirebbero il segno come indicativo del fatto che tali servizi sono necessari alla
produzione e somministrazione di tali prodotti.
• Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati, il consumatore di riferimento
percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie, qualità, destinazione
e valore dei prodotti e servizi.
• Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
caso, almeno il consumatore medio di lingua italiana/inglese/tedesca, come sopra
detto, attribuirebbe al segno il significato seguente: focaccia di pasta rotonda condita
con olio, salsa di pomodoro, mozzarella o altri ingredienti e cotta al forno di qualità
superiore, eccellente, grande.
Pagina 3 di 5- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
» semplicemente
come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti e servizi
obiettati sono e/o riguardano e/o promuovono tipi di pizza di ottima qualità, eccellenti
e/o di grandi dimensioni. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non
come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.
• Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
grado di stilizzazione, come detto (supra), tali elementi sono così trascurabili da non
dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione.
• Di conseguenza, il segno in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo ai
sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/06/2024, dichiarando di comprendere le
motivazioni dell’Ufficio nel valutare il segno come descrittivo e privo di carattere distintivo e
richiedendo la possibilità di modificare il segno al fine di evitare gli impedimenti assoluti di
cui all’articolo 7 lettere b) e c) RMUE.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere la propria obiezione.
In data 27/06/2024, l’Ufficio ha risposto alle osservazioni presentate dal richiedente,
illustrando le due condizioni necessarie e cumulative per la modifica del marchio, ossia:
• l’errore deve essere ovvio, e
• la modifica non deve alterare in modo sostanziale il marchio depositato.
L’Ufficio nella stessa comunicazione aveva rilevato che nella fattispecie in esame non vi era
alcuna prova che il segno fosse stato richiesto a seguito di un errore e che la modifica
proposta avrebbe alterato in maniera sostanziale il marchio rispetto a quello inizialmente
depositato. Ad ogni modo, l’Ufficio invitava il richiedente a prendere visione delle Direttive
concernenti l’esame sui marchi dell’Unione europea, Parte B Esame, Sezione 2 Formalità,
15 Modifiche alla domanda di marchio dell’Unione europea, 15.1 Modifiche alla riproduzione
del marchio (https://guidelines.euipo.europa.eu/2214317/2138600/direttive-dimarchi/15-1
modifiche-alla-riproduzione-del-marchio).
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Nel caso in esame, non vi sono state ulteriori comunicazioni e/o osservazioni in tal senso da
parte del richiedente. Pertanto, alla luce di quanto precede, le osservazioni del richiedente
devono essere respinte.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019027102 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 29
Classe 30
Classe 32
Classe 43
Oli aromatizzati.
Pizza; Salsa di pomodoro; Pizze surgelate; Pizze conservate; Salse per
pizza; Pizze [pronte]; Miscele per pasta per la pizza; Impasto per pizza;
Pizza fresca.
Acqua; Bevande analcoliche; Birre.
Servizi di ristorazione; Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar;
Pizzerie; Gastronomie [ristoranti]; Servizi di fast food; Catering.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 25
Abbigliamento.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
-

Marchio: se è una indicazione geografica protetta non è registrabile
Il segno contiene il termine “PUGLIA”, che evoca l’indicazione geografica protetta. Questa denominazione è protetta a norma del REGOLAMENTO (EU) 2024/1143 del 11 Aprile 2024.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/12/2024
************Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
ANTICHI SAPORI DI PUGLIA
Marchio denominativo
*************** FRANCAVILLA FONTANA
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 02/08/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I. Sintesi dei fatti
In data 02/08/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c )
e j) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29
Carne e prodotti a base di carne; carni; carne fresca bovina; carne suina;
carne conservata; carne liofilizzata; carne macinata; carne essiccata; carne
spalmabile; carne di tacchino; hamburger di carne; carne di manzo; carne di
vitello; carne surgelata; piatti pronti di carne; prodotti a base di carne
surgelati; carne in scatola; carne per salsicce; succedanei della carne;
pollame; selvaggina; salumi; pesci; frutti di mare e molluschi non vivi; pasta
con i frutti di mare; prodotti ittici comunque conservati; piatti a base di pesce;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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prodotti caseari e loro succedanei; latte; succedanei del latte; latte proteico;
latte di mandorle; latte condensato; latte cagliato; siero di latte; prodotti lattieri;
ricotta; formaggi; prodotti caseari; panna; panna montata; panna acida; burro;
dessert a base di latticini; yogurt; yogurt ghiacciato; marmellate; confetture;
uova; prodotti a base di uova; albume di uovo; tuorlo d’uovo; olii e grassi
commestibili; olio d’oliva; olio d’oliva vergine ed extra vergine; olio di girasole
ad uso alimentare; olio di mandorle ad uso alimentare; olio di semi di lino per
uso culinario; frutta; frutta a fette, congelata, conservata, conservata
nell’alcool, cotta, trasformata ed essiccata; frutti cristallizzati; gelatine di frutta;
purè di mele; funghi; funghi in scatola, surgelati, cotti ed essiccati; ortaggi;
ortaggi in scatola, cotti, surgelati ed essiccati; ortaggi lavorati; carciofi
conservati; legumi; legumi cotti, surgelati, essiccati ed in scatola; legumi
lavorati; lenticchie conservate; piselli conservati; fave conservate; mousse di
legumi; frutta a guscio; arachidi preparate; noci preparate; mandorle
preparate; prodotti alimentari a base di patate; gnocchi di patate; patate chips;
crocchette alimentari; fiocchi di patate; frittelle di patate; snack salati a base di
patate; olive; olive conservate; alimenti salati (cibi conservati sotto sale); anelli
di cipolle; cipolle conservate; bevande a base di latte di mandorle; bevande al
latte, nelle quali predomina il latte; sottaceti; cetriolini sottaceto; zuppe; brodi;
brodi ristretti; budelli per salumeria, naturali o artificiali; prodotti di salumeria;
salame; salame piccante; prosciutti; bresaola; prosciutto crudo; concentrati;
polpa di frutta; concentrati di frutta per cucinare; concentrati vegetali per
cucinare; concentrato di pomodoro; passato di pomodoro; conserva di aglio;
conserva di peperoni; conserve di carne; conserve di frutta; conserve di
legumi; conserve di pesce; crema a base di legumi; crema di melanzane;
crema spalmabile a base di noci; crema spalmabile a base di cioccolato;
creme spalmabili a base di grassi per tartine; creme spalmabili a base di
verdure; estratti di carne; imitazione della carne a base vegetale; pasti
preparati; preparati per fare la minestra; preparati per fare i brodi; cibi pronti;
snack salati; snack a base di frutta; salse al formaggio; salse a base di
latticini; semi di girasole preparati; semi preparati; verdure; verdure liofilizzate;
verdure trasformate, in scatola, surgelate, cotte; uva passa; succhi vegetali
per la cucina; succo di pomodoro; tartufi conservati.
Classe 30
Salse; salse pronte; salse per pasta; salse condimentate; salse da cucina;
sughi di carne; preparati per sughi; sughi per pasta; sughi per riso; sughi di
carne (salse); sugo per spaghetti; miscele per sughi in forma granulare; pasta
confezionata e fresca; tagliatelle; gnocchi; gnocchi ripieni; pasta ripiena; pasta
alimentare; pasta surgelata; conserve di pasta; pasta di grano saraceno;
pasta di riso per uso culinario; riso; prodotti essiccati a base di pasta;
condimenti a base vegetale per pasta; piatti essenzialmente a base di pasta;
piatti surgelati principalmente a base di pasta; piatti pronti principalmente a
base di pasta; caffè; tè; cacao; succedanei del caffè, del tè e del cacao;
preparati vegetali succedanei del caffè; cereali lavorati; amidi e prodotti da
essi derivati; aceto; aceto balsamico; aglio tritato; alimenti a base di avena;
aromatizzanti; aromi al caffè; aromi per dolci tranne olii essenziali; avena
frantumata; avena mondata; barrette ai cereali ad alto contenuto proteico;
barrette ai cereali; bevande al cacao con il latte; bevande al cioccolato con il
latte; biscotti; biscottini; brioches; capperi; caramelle; prodotti delle api e
decorazioni commestibili; cioccolato; cioccolato spalmabile; cioccolato
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spalmabile contenente nocciole; creme; creme spalmabili a base di
cioccolato; aromi e condimenti; pesto; preparati da forno e lieviti; lievito
naturale e in polvere; pane; pane biscottato; pane senza glutine; pangrattato;
panini; pasta con farciture; pasticceria; pasta per dolci; pasta per torte; pasta
di mandorle; pasti preparati; pasticcini; piatti liofilizzati con pasta come
ingrediente principale; pasta liofilizzata con riso come ingrediente principale;
pizze; propoli; ravioli; ravioli a base di farina; maccheroni; spaghetti; miele;
spezie; focacce salate; grissini; dolci; crackers; crackers di riso; crepes;
crostini; dolcificanti naturali; gelati; glasse e ripieni per dolci; yogurt gelato e
sorbetti; ghiaccio per raffreddare; zuccheri; snack salati; prodotti dolciari da
forno; sale; farina di fave; farina di grano; farina di grano saraceno; farina di
nocciole; farina di orzo; farine alimentari; fiocchi di avena; fiocchi di avena
essiccati; germi di grano per l’alimentazione umana; grano saraceno,
lavorato; impasto per il pane; impasto per torte; orzo frantumato; orzo
mondato; salsa di pomodoro; semi di lino per uso culinario; semola di avena;
semolino; snack a base di cereali.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Carattere descrittivo
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
significato seguente: sensazioni proprie del gusto di sostanze alimentari che risalgono da
molti anni di una ben precisa regione dell’Italia meridionale.
https://www.treccani.it/vocabolario/antico1/?search=antico%C2%B9%2F
https://www.treccani.it/vocabolario/sapore/
https://www.treccani.it/enciclopedia/puglia_res-67b75034-9bc7
11e2-9d1b-00271042e8d9_(Enciclopedia-Italiana)/).
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che
sono prodotti elaborati seconde le vecchie tradizioni alimentari, dotate di gusto e di una ben
precisa regione dell’Italia meridionale, ovvero la Puglia. Pertanto, il segno descrive specie,
qualità e la provenienza geografica dei prodotti.
Assenza di carattere distintivo
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Il segno è costituito dall’espressione piuttosto banale e comune in quanto tale e nella sua
costruzione, ‘ANTICHI SAPORI DI PUGLIA’. Unire la parola ANTICHI SAPORI con un luogo
geografico, PUGLIA (rinomata per l’eccellente produzione alimentare), con la quale si vuole
esprimere un particolare sentimento o atteggiamento o, più genericamente, un carattere o,
più specificamente si allude ad uno stile di vita ad una cultura caratterizzata anche certe
tradizioni alimentari (antichi sapori) comunemente associate ad un ipotetico quanto
stereotipato, stile di vita ‘pugliese’. Ebbene, il consumatore percepirebbe il segno come
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un’informazione promozionale elogiativa, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione
di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna
indicazione dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale
che serve meramente ad evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che essi
sono elaborati secondo le vecchie tradizioni proprie della Puglia e/o che sono genuini,
prodotti con ingredienti locali naturali la cui produzione risale a molti anni/secoli e sono
propri della Puglia.
Il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera j), RMUE perché evoca la indicazione geografica protetta (IG) ‘Olio di
Puglia’ (PGI-IT-02381).
In particolare, il segno «ANTICHI SAPORI DI PUGLIA» contiene il termine «PUGLIA», che
evoca l’indicazione geografica protetta. Questa denominazione è protetta a norma del
REGOLAMENTO (EU) 2024/1143 of 11 April 2024
La domanda di MUE copre, tra l’altro, i seguenti prodotti:
Classe 29 Olii e grassi commestibili; Olio d’oliva; Olio d’oliva vergine ed extra vergine;
Olio di girasole ad uso alimentare.
Tale dicitura comprende olii, olio d’oliva, olio d’oliva vergine ed extra vergine che non hanno
l’origine indicata dall’indicazione geografica presente nel marchio per il quale si richiede la
protezione. Ne consegue che il marchio deve essere rigettato a norma dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera j), RMUE.
Limitazione
Questo impedimento alla registrazione può essere superato restringendo i suddetti prodotti
della Classe 29 interessati dall’indicazione geografica come segue:
‘Olio
di
Puglia’
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
(IG)
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
olio,
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), j) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019043051 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
Pagina 5 di 5
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
