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  • Registrare un marchio nel settore dei servizi estetici e di parrucchieri – Alicante, marchio che non supera l’esame.

    Il pubblico di riferimento intenderebbe il segno “La Barberia di Sicilia” come la bottega del barbiere di una ben precisa regione insulare italiana, nella fattispecie della Sicilia. Per questo motivo il segno è descrittivo e non distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 27/11/2024
    ***************

    Cagliari
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    019024319
    LA BARBERIA DI SICILIA
    Marchio denominativo
    **************

    (CT)
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 03/09/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 44
    Parrucchieri; Servizi di parrucchieri; Saloni di parrucchieri; Servizi di saloni
    di parrucchieri; Servizi di saloni di parrucchieri per bambini; Saloni di
    parrucchiere; Servizi di estetisti; Estetisti (Servizi di -); Servizi di saloni di
    parrucchieri da uomo; Noleggio di macchine e apparecchi per saloni di
    bellezza o parrucchieri; Servizi di saloni di parrucchiere; Servizi di
    parrucchiere; Servizi di barbiere; Acconciatura dei capelli; Ondulazione dei
    capelli; Trattamento dei capelli.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
    Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, che attribuirebbe al
    segno il significato seguente: la bottega del barbiere situata in o di una ben precisa
    regione insulare italiana.
    è
    Il suddetto significato dei termini «LA BARBERIA DI SICILIA», di cui il marchio è
    composto,
    supportato
    dai
    seguenti
    https://dizionari.repubblica.it/Italiano/L/la.html,
    riferimenti
    di
    dizionario:
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 3
    https://dizionari.repubblica.it/Italiano/B/barberia.html,
    https://dizionari.repubblica.it/Italiano/D/di.html,
    https://www.treccani.it/enciclopedia/sicilia_res-51b7c2ab-973b-11e5-8844
    00271042e8d9/. Il significato completo dei termini è stato riportato nella lettera di
    obiezione. —
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi richiesti (Servizi di barbiere; Acconciatura di capelli; Servizi di
    parrucchiere; servizi di estetisti; Noleggio di macchine e apparecchi per saloni di
    bellezza o parrucchieri ecc.) sono resi da o presso una bottega del barbiere situata
    nella regione insulare della Sicilia. Pertanto, il segno descrive al tempo stesso il
    luogo/il fornitore e l’origine geografica dei servizi.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019024319 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • Quando un Marchio è considerato ingannevole non può essere registrato – Alicante 02-09-2024

    Quando un Marchio è considerato ingannevole non può essere registrato – Alicante 02-09-2024

    Se il prodotto non possiede la caratteristica che viene indicata letteralmente nella parte denominativa del segno che si vuole tutelare, il segno è ingannevole agli occhi del pubblico di riferimento. Allo stesso modo, se il prodotto avesse effettivamente quella caratteristica, sarebbe lo stesso non registrabile perchè descrittivo per cui non distintivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 02/09/2024
    **********Napoli
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    MARGHERITA LIEVITATA
    Marchio denominativo
    ********** (SA)
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 09/04/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere
    b), c) e g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo e perché può indurre in errore il pubblico se usato in
    relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
    I. Sintesi dei fatti
    In data 09/04/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)
    e g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 29
    Classe 30
    Conserve di pomodoro; Pomodori pelati; Concentrato di pomodoro; Pomodori
    trattati; Estratti di pomodoro; Succo di pomodoro per la cucina; Pomodori in
    scatola; Concentrato di pomodori [purea]; Condensato di pomodori.
    Pane; Pane biscottato; Pane multicereali; Pane semicotto; Concentrati per
    pane; Biscotti di pane; Crostini di pane; Pane integrale; Pane croccante; Pane
    non lievitato; Lievito; Estratti di lievito; Pane e panini; Impasto per il pane;
    Pane ripieno; Pane precotto; Pane fresco; Lievito istantaneo; Lievito
    [naturale]; Lievito in polvere; Pane al malto; Pizze; Pasta per pizza; Pizza
    ripiena; Impasto per pizza; Farina per pizza;
    Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE – L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    principali:
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    • Il segno contiene l’elemento «LIEVITATA». Il pubblico di riferimento di lingua italiana
      attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: aumentata di volume, rigonfiata
      (detto della pasta) per l’azione dei gas durante la fermentazione dovuta al lievito.
      • La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo
      utilizzo in relazione a pane non lievitato nella Classe 30, poiché trasmette una chiara
      indicazione che il prodotto per il quale è sollevata obiezione ha subito un aumento di
      volume per la fermentazione dovuta al lievito presente in esso, mentre detto prodotto
      non può in realtà avere tali caratteristiche. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente
      serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in merito al tipo e al
      contenuto/ingrediente del prodotto per il quale è sollevata obiezione.
      Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE – L’obiezione si è basata sulle seguenti
      conclusioni principali:
      • Il consumatore o la consumatrice media di lingua italiana attribuirebbe al segno il
      significato seguente: tipo di pizza napoletana condita con mozzarella e pomodoro,
      aumentata di volume per la fermentazione dovuta al lievito.
      • Il suddetto significato dei termini «MARGHERITA LIEVITATA», di cui il marchio è
      composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
      https://www.treccani.it/vocabolario/margherita/ ;
      https://www.treccani.it/vocabolario/lievitare/ .
      Il contenuto rilevante dei riferimenti è stato incluso nella notifica dei motivi assoluti di
      rifiuto.
      • Il significato di cui sopra, relativamente ai prodotti in obiezione, è riscontrabile negli
      esempi a seguire:—-
      https://cookidoo.it/recipes/recipe/it-IT/r811096 ;
      https://blog.giallozafferano.it/speziata/pizza-margherita-di-pan-bruschetta-veloce-
      esemplice/ ;
      https://www.360shop.it/home/Pizzette-di-pasta-sfoglia-surgelate-1000gr-
      p202103175 ;
      https://www.cucchiaio.it/ricetta/pizza-di-pane-ricca .
      Il contenuto rilevante dei riferimenti è stato incluso nella notifica dei motivi assoluti di
      rifiuto.
      • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i
      prodotti per i quali è sollevata la presente obiezione quali, ad esempio, pomodori
      pelati, della classe 29, e lievito; farina per pizza, della classe 30, sono destinati alla
      preparazione di un prodotto avente le caratteristiche di un tipo di pizza napoletana
      condita con mozzarella e pomodoro, aumentata di volume per la fermentazione
      dovuta al lievito. Allo stesso modo, i prodotti della classe 30 quali, ad esempio, pane;
      pane ripieno; pizze, sono prodotti da forno che possono avere le caratteristiche di
      una pizza del tipo appena descritto o essere destinati a loro volta alla preparazione di
      un prodotto avente le caratteristiche di tale tipo di pizza napoletana. Pertanto, il
      segno descrive natura, tipo, e destinazione, dei prodotti.
      • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
      di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
      di altre imprese.
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      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), e articolo
      7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018 999 947 è
      respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
  • Apertura bandi Vocuher 3i 2024

    Apertura bandi Vocuher 3i 2024

    Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo 8 agosto 2024 che definisce i criteri per la concessione dell’incentivo “Voucher 3I”, per il quale siamo iscritti all’elenco dei Consulenti fornitori dei servizi relativi al suddetto incentivo.

    Soggetti beneficiari

    L’incentivo si rivolge a:

    -startup innovative, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 25, comma 8 del decreto-legge n. 179/2012 (Startup innovative (mimit.gov.it));

    -microimprese, come definite dall’allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014, che occupano meno di dieci persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

    Non possono essere richiesti servizi per i quali il soggetto beneficiario abbia già ricevuto un Voucher 3I ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58.

    Soggetto gestore

    Il soggetto gestore è l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.a – Invitalia.

    Soggetti fornitori

    I possibili soggetti fornitori sono consulenti in proprietà industriale e avvocati abilitati e iscritti all’elenco dei fornitori dei servizi.

    Servizi finanziati

    L’incentivo prevede il rilascio di un voucher per l’acquisto di servizi specialistici di consulenza per la brevettazione, fra cui:

    1. servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive: Euro 1.000,00 + IVA;
    2. servizi di consulenza relativi alla stesura e deposito della domanda di brevetto di primo deposito italiano: Euro 3.000,00 + IVA;
    3. servizi di consulenza relativi al deposito all’estero di una domanda di brevetto rivendicando la priorità di una precedente domanda di brevetto italiano: Euro 4.000,00 + IVA.

    L’incentivo non include gli oneri relativi a tasse e diritti di deposito delle domande di brevetto, i quali restano a carico del soggetto beneficiario.

    Modalità di accesso

    L’agevolazione è concessa sulla base di una procedura automatica a sportello in partenza dalle ore dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del giorno 10 dicembre 2024, e dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili, presentando apposita domanda al soggetto gestore, usando il link Invitalia: l’Agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa

    Pagamento

    Il soggetto fornitore fattura direttamente al soggetto gestore, il quale procede al pagamento per l’intero importo della fattura in favore del soggetto fornitore.

    Dotazione finanziaria: 9 Milioni di Euro

    Fonti

    Sito Mimit: Voucher 3I – Investire in innovazione, 9 milioni per sostenere la brevettazione delle invenzioni di startup e microimprese (mimit.gov.it)

    Restiamo a completa disposizione per fornirVi eventuali chiarimenti e sarà nostra cura informarVi al momento dell’apertura ufficiale della presentazione delle apposite domande al soggetto gestore.

  • Bando Marchi + 2024: dal 26 novembre si possono presentare le domande

    Bando Marchi + 2024: dal 26 novembre si possono presentare le domande

    32 milioni di euro per i bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ del 2024

    per l’annualità 2024, le misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ finalizzate alla concessione delle agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese.

    Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal 26 novembre 2024 per Marchi+

  • Registrare un marchio nel settore software e formazione – marchio descrittivo

    “Make Progress” che tradotto significa “fare progressi” ad avviso dell’esaminatore europeo non è registrabile in quanto descrittivo dei prodotti/servizi oggetto del marchio.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 21/11/2024
    ***************Arezzo
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    MAKE PROGRESS
    Marchio denominativo
    ************ Firenze
    ITALIA
    In data 09/07/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 09/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 9
    Classe 16
    Software didattici; Pacchetti software; Software specializzati; Software
    operativo; Software applicativo; Software aziendale; Hardware; Hardware
    USB; Hardware Ethernet; Hardware per la comunicazione dati.
    Libri; Manuali; Manuali stampati; Schede informative stampate.
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Classe 41
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    Servizi di educazione e formazione linguistica; Istruzione linguistica;
    Interpretazione linguistica; Organizzazione di corsi mediante utilizzo di metodi
    di apprendimento programmati; Formazione; Formazione professionale;
    Workshop di formazione; Formazione aziendale; Corsi di formazione;
    Formazione del personale; Istruzione e formazione; Organizzazione di
    formazione aziendale; Organizzazione di formazione commerciale; Servizi di
    formazione professionale; Corsi di formazione per giovani; Formazione in
    tecniche di comunicazione; Pubblicazione di manuali di formazione;
    Produzione di video di formazione; Organizzazione di seminari di formazione;
    Life coaching (formazione alla vita); Attività ricreative e di formazione;
    Trasferimento di know-how [formazione]; Servizi di istruzione e formazione;
    Fornitura di servizi di formazione online; Coaching e formazione per discorsi
    politici; Corsi di formazione relativi a software; Formazione in materia di
    consulenza gestionale; Conduzione di seminari di formazione per clienti;
    Servizi di formazione nel campo dell’informatica; Servizi di formazione nel
    campo delle vendite; Conduzione di corsi riguardanti la formazione
    amministrativa; Consulenza in materia di formazione e aggiornamento;
    Organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione];
    Istruzione e formazione relative al settore sanitario; Servizi di formazione in
    materia di dizione; Conferenze riguardanti le competenze nel campo del
    marketing; Servizi di formazione in materia di marketing al dettaglio; Corsi di
    formazione in pianificazione strategica relativa a pubblicità, promozione,
    marketing e servizi commerciali; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di libri,
    riviste; Servizi editoriali per libri; Pubblicazioni di libri di testo.
    Inoltre l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda privo di
    carattere distintivo per i servizi per i servizi elencati di seguito:
    Classe 42
    Servizi di progettazione di hardware; Noleggio di hardware e software;
    Elaborazione e sviluppo di hardware; Consulenza in materia di hardware
    informatico; Servizi di consulenza relativi a hardware informatici; Consulenza
    nel settore dell’hardware e del software; Ricerche in tema di sviluppo di
    hardware informatici; Sviluppo di hardware per archiviazione e richiamo di
    dati multimediali; Progettazione di hardware per il richiamo e l’archiviazione di
    dati multimediali; Personalizzazione di software; Integrazione di software;
    Configurazione di software; Creazione di software; Upgrade di software;
    Elaborazione e sviluppo di software; Progettazione e sviluppo di software;
    Consulenza in materia di software; Noleggio e manutenzione di software
    informatici;
    Installazione, manutenzione e riparazione di software;
    Progettazione di libri personalizzati.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:—-
    il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
    fare progressi.
    Il suddetto significato dei termini «MAKE PROGRESS», di cui il marchio è composto,
    è stato supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/progress
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
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    che i servizi di istruzione e formazione e i servizi per l’organizzazione di seminari e
    life coaching della Classe 41 hanno come scopo quello di consentire agli studenti di
    avanzare, ossia di acquisire conoscenze e/o competenze e di migliorare in una
    particolare materia di studio, e che i servizi per la pubblicazione e la produzione di
    materiale formativo della stessa Classe sono resi in relazione a materiale che
    consente allo studente di avanzare in una particolare materia di studio. Inoltre, i
    consumatori di riferimento percepirebbero che il segno fornisce informazioni sul fatto
    che il software e l’hardware della Classe 9, così come i libri e i manuali della Classe
    16, hanno come scopo quello di consentire agli studenti di fare progressi nel settore
    di studio prescelto. Pertanto, il segno descrive lo scopo previsto dei prodotti e servizi.——
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non `pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE. Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE
    Inoltre, il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE perché è privo
    di qualsiasi carattere distintivo in relazione a tutti i prodotti e servizi per i quali si
    richiede la protezione.
    Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
    fare progressi
    Il suddetto significato dei termini «MAKE PROGRESS», di cui il marchio è composto,
    è stato supportato dai riferimenti di dizionario sopra menzionati.
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAKE PROGRESS» semplicemente
    come attributivo dell’informazione puramente promozionale e ispiratore per i prodotti
    e servizi, in quanto non fa altro che elogiare il fatto che i prodotti e servizi del
    richiedente permetteranno ai consumatori di progredire nei suoi sforzi e di
    raggiungere i suoi obiettivi. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno
    non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come
    un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi de prodotti e
    servizi.
    Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019034645 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    Pagina 4 di 4
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “MEISSA”

    MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “MEISSA”

    Accettata in data 13.11.2024 la domanda di registrazione del marchio “MEISSA” depositato il 03.05.2024 a Piacenza

    Il marchio è utilizzato nel settore dei vini.

  • Registrare un marchio nel settore del giardinaggio – marchio comunitario

    Registrare un marchio nel settore del giardinaggio – marchio comunitario

    Il consumatore interessato al giardinaggio attribuirebbe al segno il significato seguente: olio vegetale estratto dei semi di neem per cui il segno “olio di neem” è un segno descrittivo.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 18/11/2024
    ********** Tramutola
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti
    019033442
    Olio di Neem
    Marchio denominativo
    **************
    I-85057 Tramutola
    ITALIA
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 08/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 1
    Insetticidi (Additivi chimici per -); Additivi chimici agli insetticidi; Prodotti
    chimici per l’agricoltura ad eccezione dei funghicidi, erbicidi, insetticidi e
    parassiticidi; Solventi per la produzione di insetticidi; Prodotti chimici per la
    silvicoltura ad eccezione dei fungicidi, erbicidi, insetticidi e parassiticidi;
    Silvicoltura (Prodotti chimici per la -), ad eccezione dei fungicidi, erbicidi,
    insetticidi e parassiticidi; Prodotti chimici per l’orticoltura ad eccezione dei
    fungicidi, erbicidi, insetticidi e parassiticidi; Prodotti chimici per l’agricoltura ad
    eccezione dei fungicidi, erbicidi, insetticidi e parassiticidi; Prodotti chimichi per
    l’agricoltura, ad eccezione di fungicidi, erbicidi, insetticidi e parassiticidi;
    Prodotti chimici destinati all’orticoltura [eccetto fungicidi, diserbanti, erbicidi,
    insetticidi, parassiticidi]; Prodotti chimici da utilizzare nel rivestimento di
    sementi agricole [non fungicidi, erbicidi, insetticidi, parassiticidi];
    Biofertilizzanti per il trattamento delle sementi; Prodotti chimici destinati
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 3
    all’industria agrochimica [non fungicidi, diserbanti, erbicidi, insetticidi,
    parassiticidi]; Additivi chimici ai fungicidi; Fungicidi (Additivi chimici per -);
    Idrossidi; Sostanze per la coltivazione idroponica [agricoltura]; Substrati per
    agricoltura, orticoltura e silvicoltura.
    Classe 5
    Insetticidi; Preparati insetticidi; Silvicoltura (prodotti chimici per la -),
    [insetticidi]; Antiparassitari; Pesticidi contro i nematodi; Larvicidi; Ratticidi;
    Acaricidi; Fungicidi; Fungicidi per orticoltura; Fungicidi biologici; Preparati
    fungicidi; Silvicoltura (prodotti chimici per la -), [fungicidi]; Repellenti contro le
    zanzare per applicazione cutanea; Repellenti contro le zanzare destinati ad
    essere applicati sulla pelle; Repellenti per parassiti; Braccialetti contenenti
    repellenti per insetti; Fazzolettini imbevuti di repellenti contro gli insetti;
    Prodotti repellenti per insetti; Incenso repellente contro gli insetti; Preparati
    farmaceutici per il sollievo da punture di insetto; Lozione repellente contro gli
    insetti; Preparazioni per l’eliminazione delle zanzare tramite applicazioni su
    apposite reti; Biopesticidi per l’agricoltura; Acaricida; Lumachicidi; Germicidi;
    Repellenti per ectoparassiti; Sporicidi; Shampoo insetticida per animali.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:——
    il consumatore medio di lingua italiana, in particolare i consumatori interessati al
    giardinaggio, attribuirebbe al segno il significato seguente: olio vegetale estratto dei
    semi di neem.
    Il suddetto significato dei termini «Olio di Neem», di cui il marchio è composto, inoltre
    a evidenza del uso del termine in relazione al marketing dei prodotti, è supportato dai
    seguenti riferimenti di wikipedia siti web:
    https://it.wikipedia.org/wiki/Olio_di_neem#cite_note:-10-5
    https://www.ortodacoltivare.it/insetticidi/olio-di-neem.html
    https://difesapiante.com/products/olio-di-neem-bio-contro-insetti-e-parassiti-1l
    fitokem-garden
    https://shoppingverde.it/insetticidi/607-olio-di-neem-naturale.html
    https://www.repubblica.it/green
    andblue/2023/06/17/news/giardinaggio_bio_rimedi_naturali_parassiti_piante
    404598468/
    l contenuto rilevante di questi link sono stati riprodotti nella lettera di obiezione.
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti Classe 1 e della Classe 5 sono, o contengono olio di neem.
    Inoltre, considerando che l’olio di neem spremuto a freddo è registrato come biocida
    nell’UE e che le formulazioni di olio di neem sono anche ampiamente utilizzate come
    biopesticidi per l’agricoltura biologica, il segno indicherà al consumatore interessato
    che i prodotti sono molto probabilmente adatti all’agricoltura biologica e ai giardinieri
    interessati a soluzioni biologiche.
    Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei prodotti.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE.
    Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    Pagina 3 di 3
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019033442 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Registrare un marchio per un vino, quando il nome non è distintivo non è registrabile – Alicante 11-11-2024

    Registrare un marchio per un vino, quando il nome non è distintivo non è registrabile – Alicante 11-11-2024

    Se il nome che identifica il vino, nel nostro caso, “Brindo” è un nome che non distingue il prodotto vino da altri vini ma vuole solo essere elogiativo del vino, ad avviso dell’esaminatore europeo non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 11/11/2024
    *********** Bologna
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I. Sintesi dei fatti

    Marchio denominativo
    ********* (Treviso)
    ITALIA
    In data 11/06/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    L’obiezione è stata sollevata per tutti i prodotti della Classe 33, che dopo le modifiche dovute
    all’irregolarità del termine “vini dealcolizzati”, successivamente superato con la modifica
    dello stesso in “vini parzialmente dealcolizzati”, sono i seguenti:
    Classe 33
    Vino; bevande alcoliche, eccetto le birre; distillati; preparati alcolici per fare
    bevande; vini parzialmente dealcolizzati.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    Il
    consumatore medio di lingua spagnola, italiana e portoghese, incluso un
    professionista del settore vitivinicolo e della ristorazione, in relazione ai prodotti per i
    quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “bevo in segno di
    festa o onore di qualcuno”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario
    (informazioni
    estratte
    https://dle.rae.es/brindar,
    da
    RAE in data 11/06/2024 all’indirizzo
    https://www.treccani.it/vocabolario/brindare/?
    search=brindare%2F, https://www.infopedia.pt/dicionarios/linguaportuguesa/brindar –
    Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione).
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 5 —
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «BRINDO» semplicemente come uno
    slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di
    ispirazione o motivazione, che esorta i consumatori a fare un brindisi in segno di
    augurio e di festa, bere in onore di qualcuno con i propri prodotti. Il pubblico di
    riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
    commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale che serve
    meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che con essi si
    può alzare i bicchieri, fare un brindisi, levare i calici per celerare e festeggiare
    persone, eventi, accadimenti e successi.
    Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
    7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    L’Ufficio fa presente che l’irregolarità di classificazione sollevata in questo stesso
    documento al paragrafo I., non ha alcun impatto sulla presente obiezione poiché la
    natura dei prodotti per i quali è richiesta la protezione è chiara.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il 24/07/2024 il richiedente ha chiesto una proroga per presentare le proprie osservazioni,
    concessa in pari data dall’Ufficio. Il 09/10/2024, il richiedente ha presentato le proprie
    osservazioni che possono essere sintetizzate come segue:

    1. La parola “BRINDO” deve ritenersi dotata di capacità distintiva tenuto conto che il
      concetto dalla stessa trasmesso non costituisce una mera indicazione di una
      qualità del prodotto che dovrebbe contraddistinguere. La parola, infatti, trasmette
      un messaggio emotivo di necessaria condivisione di un momento, che sia di gioia
      o di tristezza, che, rispetto ai prodotti da contraddistinguere, richiede un più che
      sufficiente sforzo interpretativo. Il segno non può essere respinto come descrittivo
      perché il pubblico di riferimento non percepisce immediatamente che il suo
      significato fornisce informazioni sulla quantità, sulla qualità, sulle caratteristiche,
      sulla destinazione, la natura e/o sulle dimensioni dei prodotti.
    2. L’Ufficio non può rifiutare definitivamente la domanda di marchio in oggetto in
      quanto ha registrato numerosi marchi in casi totalmente analoghi (esempi indicati
      nella memoria). Rifiutandola non rispetterebbe i principi di parità di trattamento e di
      buona amministrazione.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
      di mantenere la propria obiezione.
      È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
      Pagina 3 di 5
      all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
      separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
      dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
      considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
      esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
    3. L’Ufficio ha sollevato un’obiezione contro la domanda di marchio in questione ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, che nega la registrazione di marchi privi di
      carattere distintivo. L’Ufficio sottolinea che l’obiezione non è stata sollevata ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE perché il segno non è costituito esclusivamente
      da indicazioni che descrivono direttamente le caratteristiche dei prodotti.
      Invece, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
      registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Tali marchi sono, in particolare, quelli che
      non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la
      medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
      l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
      caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
      dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
      È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
      soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
      lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
      T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
      L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “BRINDO” e non vede altro che
      un’informazione promozionale, come uno slogan, che evidenzia aspetti positivi dei prodotti,
      indicando che i prodotti sono adatti per brindare e invitando i consumatori a farlo con i propri
      vini e bevande alcoliche, alzando i bicchieri per fare un brindisi, per celerare e festeggiare
      persone, eventi, accadimenti e successi.
      Infatti, anche se un determinato termine potrebbe non essere chiaramente descrittivo dei
      prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi
      dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, il termine potrebbe comunque essere oggetto
      di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe
      percepito dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni
      sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine. Ad esempio, il
      termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico
      di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero
      genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
      Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente
      descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si può considerare come elemento che fornisce
      soltanto indicazioni di qualità o funzione generale dei prodotti, oppure espressioni incitanti
      ad utilizzare i prodotti prive di carattere distintivo.
      «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
      quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
      o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
      utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
      come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
      di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
      Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
      di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
      pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
      Pagina 4 di 5
      che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di
      marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
      § 38).
      È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
      interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
      categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
      EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
      Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
      commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
      paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
      d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
      pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
      del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real
      People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
      EU:T:2003:183, § 21).
      Tuttavia, nel caso in esame, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «BRINDO» non
      come un indicatore di origine commerciale dei prodotti, in quanto i prodotti rivendicati, tutti a
      contenuto alcolico, sono solitamente e tipicamente usati per brindare, celebrare e
      festeggiare. Pertanto, il segno «BRINDO» non potrebbe essere percepito che come
      un’esortazione a farlo, a festeggiare e celebrare un evento attraverso i prodotti alcolici del
      richiedente.
    4. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, e in particolare
      i seguenti:
      Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla
      registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una
      competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla
      registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata
      unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base
      Pagina 5 di 5
      della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47;
      09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
      «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
      di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
      può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
      T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
      Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
      in quanto contengono elementi verbali e/o figurativi che non trovano corrispondenza nel
      segno in esame. I casi non sono pertanto analoghi.
      Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è
      possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati
      registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.
      Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un
      meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione
      della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019032634 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
      pagata.
  • Segno ingannevole: non è registrabile Alicante 06-11-2024

    Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di
    riferimento lo percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. Nel nostro caso il segno contiene l’elemento «Latte». Il consumatore di riferimento di
    lingua italiana attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: Liquido denso,
    bianco opaco, prodotto di secrezione delle ghiandole mammarie. E i prodotti di cui si chiede tutela non possono in realtà avere tali caratteristiche.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 06/11/2024
    ************
    Reggio Emilia
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio:
    Tipo di marchio:
    Richiedente:
    I.
    Sintesi dei fatti

    Marchio figurativo
    *************** (RE)
    ITALIA
    In data 27/08/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
    alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 29
    Dolci a base di succedanei del latte.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    • Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di
    riferimento lo percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. Il segno contiene l’elemento «Latte». Il consumatore di riferimento di
    lingua italiana attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: Liquido denso,
    bianco opaco, prodotto di secrezione delle ghiandole mammarie.
    • Il significato sopra indicato del termine «Latte», contenuto nel marchio, è stato
    supportato dal seguente riferimento dall’enciclopedia Treccani (informazione estratta
    in data 26/08/2024):
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
    Pagina 2 di 3
    https://www.treccani.it/vocabolario/latte/
    Il contenuto di tale collegamento ipertestuale è stato riprodotto nella lettera
    d’obiezione.
    • La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo
    utilizzo in relazione a dolci a base di succedanei del latte nella Classe 29, poiché
    trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un’obiezione
    contengono latte, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche.
    Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia
    ingannato in merito alla specie e alla qualità dei prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione.
    • Di conseguenza, il segno è ingannevole a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera
    g), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II.
    Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III.
    Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV.
    Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019053669 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 29
    Dolci a base di succedanei del latte.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 29
    Classe 30
    Farciture a base di frutta per dolci e torte; dolci a base di latte; guarnizioni
    montate a base di prodotti derivati dal latte; decorazioni/ guarnizioni di frutta
    secca per dolci.
    Pasta con farciture; farciture a base di cioccolato per torte; farciture a base di
    crema pasticcera per torte; glasse e ripieni dolci; preparati per crema
    pasticcera; miscele per glasse; sciroppi per guarnizioni (topping); prodotti
    alimentari semilavorati per dolci e dessert, ossia paste, polveri ed aromi;
    prodotti
    per
    la
    preparazione
    di
    dolci
    e
    dessert.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
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    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

  • Indicazioni Geografiche – 28-29 gennaio 2025

    Indicazioni Geografiche – 28-29 gennaio 2025

    Euipo organizza una conferenza dedicata alle Indicazioni Geografiche – 28-29 gennaio 2025 potrai partecipare on line.