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  • Registrare un marchio nel settore dei saponi e detergenti – Alicante 12-05-2025

    Registrare un marchio nel settore dei saponi e detergenti – Alicante 12-05-2025

    “Laboratorio dei saponi” ad avviso dell’esaminatore europeo è descrittivo poichè il consumatore finale percepirebbe i prodotti oggetto di rivendicazione come prodotti che provengono da un locale adibito alla preparazione di saponi e questo non riesce ad assolvere il primo requisito di un marchio cioè la originalità.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 12/05/2025
    ************Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: ************
    Vostro riferimento: ************
    Marchio:
    Tipo di marchio: Marchio figurativo
    Richiedente: *************GENOVA
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 19/11/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 3 Bagnoschiuma; balsamo trattante; cosmetici; creme anti-età; creme
    cosmetiche; creme cosmetiche nutrienti; creme cosmetiche per il corpo;
    creme cosmetiche per la cura della pelle; creme da bagno; creme da doccia;
    creme da giorno; creme da notte; creme detergenti [cosmetici]; creme di
    bellezza; creme idratanti; creme per il corpo; creme struccanti; creme
    tonificanti [cosmetici]; deodoranti per esseri umani; gel da bagno; gel per il
    corpo; gel per il viso; gel per la doccia; idratanti per la pelle; latte da bagno;
    latte detergente; latte idratante; lozione da bagno; lozioni cosmetiche per la
    pelle; lozioni idratanti [cosmetici]; oli cosmetici; oli per la profumeria; prodotti
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
    Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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    cosmetici e di bellezza; profumi; sapone cosmetico; sapone da bagno;
    sapone detergente; sapone liquido; sapone per la pelle; sapone per le mani;
    saponette; saponi per il corpo; saponi per il viso; shampoo; tonici per uso
    cosmetico.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: locale o edificio fornito di apposite installazioni e apparecchi per la
    preparazione di sali alcalini di acidi grassi a elevato numero di atomi di carbonio.
    https://www.treccani.it/vocabolario/laboratorio/).
    https://www.treccani.it/vocabolario/sapone/ )
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti Bagnoschiuma; Balsamo trattante; Cosmetici; Creme anti-età; Creme cosmetiche;
    Creme cosmetiche nutrienti; Creme cosmetiche per il corpo; Creme cosmetiche per la cura
    della pelle; Creme da bagno; Creme da doccia; Creme da giorno; Creme da notte; Crème
    detergenti [cosmetici]; Creme di bellezza; Creme idratanti; Creme per il corpo; Crème
    struccanti; Creme tonificanti [cosmetici]; Deodoranti per esseri umani; Gel da bagno; Gel per
    il corpo; Gel per il viso; Gel per la doccia; Idratanti per la pelle; Latte da bagno; Latte
    detergente; Latte idratante; Lozione da bagno; Lozioni cosmetiche per la pelle; Lozioni
    idratanti [cosmetici]; Oli cosmetici; Oli per la profumeria; Prodotti cosmetici e di bellezza;
    Profumi; Sapone cosmetico; Sapone da bagno; Sapone detergente; Sapone liquido; Sapone
    per la pelle; Sapone per le mani; Saponette; Saponi per il corpo; Saponi per il viso;
    Shampoo; Tonici per uso cosmetico sono elaborati, sono prodotti e/o provengono da un
    locale specializzato nelle produzione di saponi. Infatti è pacifico asserire che un laboratorio
    specializzato nell’elaborazione di prodotti che contengono sodio e potassio producano
    anche creme posto che molte creme da viso e/o cosmetiche, in generale, contengono quali
    ingredienti potassio e sodio. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati, il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul luogo di fabbricazione
    dei prodotti.
    Benché il segno « » contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono
    un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
    distintivo il marchio nel suo insieme. La dicitura è perfettamente leggibile ed è riprodotta in
    caratteri di stampa alquanto comuni e banali. La presentazione del segno con il termine
    ‘LABORATORIO’ in alto e con i termini ‘DEI’ e ‘SAPONI’ posti al di sotto, è un espediente
    grafico molto utilizzato nel campo di riferimento e che non è in grado di distogliere
    l’attenzione del consumatore dal significato descrittivo e privo di carattere distintivo del
    segno. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere
    alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la
    protezione.

  • Registrare un nome nel settore dei servizi di ristorazione – Alicante 06/05/2025

    Registrare un nome nel settore dei servizi di ristorazione – Alicante 06/05/2025

    Il consumatore italiano attribuirebbe al segno “terrazza romana” il significato di ripiano scoperto d’un edificio spesso destinato a pubblici locali (caffè, ristoranti, luoghi di ritrovo di stabilimenti alberghieri, ecc) di Roma/situata a Roma quindi sarebbe indicativo di informazioni ovvie e dirette sul luogo in cui sono forniti i servizi oggetto di rivendicazione, inteso sia come luogo fisico (la terrazza) sia come provenienza geografica (Roma)

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 06/05/2025
    **************Firenze
    ITALIA
    Fascicolo nº: ************
    Vostro riferimento: ************
    Marchio: TERRAZZA ROMANA
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ************ Milano
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 25/02/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 43 Servizi di bar; servizi di bar specializzati in cocktail e in aperitivi; servizi di barcaffè; servizi di caffetterie; servizi da sala da tè; sale cocktail; servizi di pub
    [bar]; servizi di bar-ristoranti; servizi di ristorazione forniti da alberghi;
    somministrazione di cibi e di bevande a ospiti; somministrazione di bevande
    alcoliche e analcoliche; servizi di ospitalità nell’ambito di attività alberghiere.

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
      ripiano scoperto d’un edificio spesso destinato a pubblici locali (caffè, ristoranti,
      luoghi di ritrovo di stabilimenti alberghieri, ecc) di Roma/situata a Roma.
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    • Il suddetto significato dei termini «TERRAZZA ROMANA», di cui il marchio è
      composto, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario (estratti in data
      20/02/2025):
      o https://www.treccani.it/vocabolario/terrazza/
      o https://www.treccani.it/vocabolario/romano1/
      Il contenuto dei link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i servizi obiettati in classe 43, quali, servizi di bar, caffetteria, ristorazione,
      ospitalità, servizi di somministrazione di cibo e bevande, ecc., sono offerti in una
      terrazza situata a Roma. Pertanto, il consumatore di riferimento percepirebbe il
      segno come indicativo di informazioni ovvie e dirette sul luogo in cui sono forniti i
      servizi obiettati, inteso sia come luogo fisico (la terrazza) sia come provenienza
      geografica (Roma).
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
  • Registrare il nome di un vino – Alicante 06-05-2025

    Registrare il nome di un vino – Alicante 06-05-2025

    Se il nome che si intende registrare descrive un metodo di vinificazione, risultato dell’assemblaggio di vini di diverse annate, ad avviso dell’esaminatore è un nome descrittivo per cui non sarebbe distintivo rispetto ad altri vini.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 06/05/2025
    *************
    ITALIA
    Fascicolo nº:
    Vostro riferimento:
    Marchio: DOPPIA CUVÉE
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: **********
    **************
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 25/02/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre); Preparati alcolici per fare bevande.

    • L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: il consumatore medio di
    • lingua italiana, incluso il professionista del settore vinicolo, attribuirebbe al segno il
    • significato seguente: assemblaggio di due distinte miscele di vino, la creazione di un
    • prodotto finale che è il risultato di una doppia selezione e combinazione.
    • Il suddetto significato dei termini «DOPPIA CUVÉE», di cui il marchio è composto,
      era supportato dai seguenti riferimenti, estratti in data 25/02/2025:
      o https://www.treccani.it/vocabolario/doppio/
  • Registrare un marchio nel settore tecnologico del software e APP – Alicante 29-04-2025

    Ad avviso dell’esaminatore europeo il segno Innovazione armonica per prodotti e servizi in ambito di software e consulenza aziendale, è un segno non distintivo. Verrebbe intesa dal consumatore che si approccia al segno come “trasformazione proporzionata, ben accordata nell’insieme” per cui non distinguerebbe il prodotto o servizio da altri prodotti o servizi.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 29/04/2025
    *********** Catanzaro
    ITALIA
    Fascicolo nº: ************
    Vostro riferimento:
    Marchio: INNOVAZIONE ARMONICA
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente:
    *********(CZ)
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    In data 26/11/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
    carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 9 Software di intelligenza artificiale; Software di intelligenza artificiale per
    analisi; Software per applicazioni web e server web; Software per fornitori di
    soluzioni digitali; Software per l’organizzazione e la visualizzazione di
    immagini e fotografie digitali; Software per la gestione di big data; Software
    per la gestione di contenuti; Software per la gestione di dati e archivi e per
    banche dati; Software per visualizzazione di supporti digitali; Software
    specializzati; Scanner di digitalizzazione; Supporti di archiviazione digitali;
    Supporti di registrazione digitali; Unità di lettura dati digitali programmabili;
    Piattaforme software collaborative [software]; Assistenti digitali personali;
    Digitalizzatori; Digitalizzatori elettronici; Dischi di archiviazione dati;
    Dispositivi di archiviazione dati; Dispositivi di controllo elettronici digitali;
    Dispositivi e supporti di memorizzazione dati; Gateway intelligenti per
    archiviazione definita da software; Processori di segnali digitali; Programmi
    di archiviazione dati; Software per la valutazione del rating aziendale in
    Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
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    termini di etica aziendale, benessere aziendale, responsabilità sociale di
    impresa, sostenibilità economica e sociale, sostenibilità ambientale e
    sviluppo sostenibile; Piattaforma software per la valutazione del rating
    aziendale in termini di etica aziendale, benessere aziendale, responsabilità
    sociale di impresa, sostenibilità economica e sociale, sostenibilità
    ambientale e sviluppo sostenibile.
    Classe 35 Consulenza (Professionale alle imprese -); Consulenza alle imprese
    (Professionale -); Consulenza aziendale a imprese; Consulenza aziendale in
    materia di amministrazione di tecnologie dell’informazione; Consulenza
    gestionale; Consulenza in materia di pianificazione aziendale; Consulenza
    in materia di pianificazione e di continuità aziendale; Consulenza per la
    gestione aziendale; Consulenza in materia di strategia d’impresa;
    Consulenze aziendali; Pianificazione della gestione aziendale;
    Pianificazione di strategie di marketing; Pianificazione inerente alla gestione
    aziendale, ovvero ricerca di partner per fusioni e acquisizioni aziendali e per
    imprese commerciali; Pianificazione strategica aziendale; Servizi di
    consulenza (Affari -) in materia di gestione d’impresa; Servizi di consulenza
    aziendale; Servizi di consulenza aziendale in materia di promozione di
    campagne di raccolta fondi; Servizi di consulenza in materia di
    amministrazione aziendale; Servizi di consulenza in materia di pianificazione
    aziendale; Servizi di consulenza in materia di struttura aziendale di impresa;
    Servizi di pianificazione aziendale; Servizi di pianificazione aziendale per
    imprese; Servizi di strategia aziendale e pianificazione; Servizi in materia di
    strategie aziendali; Sviluppo di strategie e concetti di marketing; ; Sviluppo e
    attuazione di strategie di marketing per conto terzi; Servizi di assistenza e
    consulenza in materia di pianificazione aziendale; Servizi di comunicazione
    disponibili tramite reti digitali; Assistenza in materia di pianificazione
    aziendale; Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi;
    Assistenza nel settore della gestione e della pianificazione aziendale;
    Gestione di progetti aziendali; Stesura di studi di progetti aziendali; Servizi di
    consulenza in materia di orientamento professionale (non consulenza
    relativa a educazione e formazione); Servizi di sviluppo di strategie
    aziendali; Consulenza in materia di sviluppo dell’immagine aziendale; Studi
    di marketing; Servizi di consulenza aziendale in materia di etica aziendale,
    benessere aziendale, responsabilità sociale di impresa, sostenibilità
    economica e sociale, sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile.
    Classe 38 Telecomunicazioni; Trasmissione dei dati; Trasmissione di contenuti audio
    digitali; Trasmissione di dati; Trasmissione di file digitali; Trasmissione di
    informazioni digitali; Trasmissione di segnali digitali audio e video su una
    rete informatica globale; Trasmissione digitale di dati; Trasmissione digitale
    di dati tramite internet; Trasmissione e diffusione di dati; Trasmissione
    internazionale di dati; Trasmissione computerizzata di dati; Trasferimento di
    dati mediante telecomunicazioni; Trasferimento automatico di dati digitali
    tramite canali di telecomunicazione; Accesso a reti informatiche globali;
    Pagina 3 di 10
    Accesso a siti elettronici; Accesso remoto a dati; Bacheche elettroniche e
    fori di discussione on-line; Bacheche informatiche; Comunicazione per
    computer ed accesso ad Internet; Comunicazione tramite terminali
    informatici digitali e analogici; Comunicazioni elettroniche di dati;
    Comunicazioni tramite computer; Comunicazioni tramite terminali di
    computers; Fornitura all’utenza di servizi d’accesso a piattaforme su
    internet; Fornitura all’utenza di servizi d’accesso a portali su internet;
    Fornitura dell’accesso a contenuti, siti web e portali; Fornitura di accesso a
    banche dati; Fornitura di accesso a banche dati informatiche; Fornitura di
    collegamenti a dati elettronici; Fornitura di servizi d’accesso a piattaforme e
    portali su internet; Fornitura di servizi d’accesso a piattaforme su internet;
    Fornitura di servizi d’accesso a portali su internet; Fornitura di servizi di
    accesso ad un mercato elettronico [portale] su reti informatiche; Servizi di
    bacheche elettroniche; Servizi di comunicazione dati; Servizi di
    comunicazione digitale; Servizi di comunicazione tra banche dati; Servizi di
    portali di telecomunicazione; Servizi di reti di telecomunicazione; Servizi di
    telecomunicazione; Servizi di telecomunicazione digitale; Servizi di
    telecomunicazione disponibili tramite piattaforme e portali internet; Servizi di

  • Marchio descrittivo comunitario – Alicante 22-04-2025

    Marchio descrittivo comunitario – Alicante 22-04-2025

    Il segno “Mercato urbano” ad avviso dell’esaminatore è descrittivo poichè il consumatore che si approccia al marchio avrà l’idea che i prodotti oggetto di rivendicazione si vendono all’aperto per cui il segno non distingue gli articoli di abbigliamento oggetto del marchio da altri presenti sul mercato.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 22/04/2025
    ***********Milano
    ITALIA
    Fascicolo nº: ***********
    Vostro riferimento: ***************
    Marchio: ***********
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: *************
    *************
    I-20124 Milano
    ITALIA
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 13/01/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 35 Servizi di vendita al dettaglio di abbigliamento e di accessori di
    abbigliamento.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

    • Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, che attribuirebbe al
      segno il significato seguente: luogo all’aperto o insieme di edifici in cui hanno luogo
      transazioni di merci in una città; riunione periodica di compratori e venditori per la
      vendita di prodotti che ha luogo in città; complesso delle contrattazioni relative a una
      determinata città.
    • I suddetti significati dei termini «MERCATO URBANO», di cui il marchio è composto,
      sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:
      https://dizionario.internazionale.it/parola/mercato e
      https://dizionario.internazionale.it/parola/urbano . Il contenuto rilevante di questi link è
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      stato riprodotto nella lettera di obiezione.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
      che i servizi richiesti, ovvero ‘servizi di vendita al dettaglio di abbigliamento e di
      accessori di abbigliamento’: (i) hanno luogo in un’area all’aperto o in un insieme di
      edifici in cui si comprano e vendono merci in una città, ovvero in un mercato
      cittadino, in questo caso specializzato in abbigliamento ed accessori; (ii) sono
      prestati nel corso di una riunione periodica di compratori e venditori per la vendita di
      prodotti che ha luogo in città (ad esempio durante un mercato settimanale); (iii)
      rappresentano il complesso delle contrattazioni relative ad capi di abbigliamento ed
      accessori, in una determinata città. Pertanto, il segno descrive la specie dei servizi e
      il luogo in cui vengono prestati gli stessi.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
      distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
      1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
      di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
      di altre imprese.
      II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
      Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
      IV. Conclusioni
      Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
      paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019115207 è respinta.
      Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
      decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
      all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
      presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
      deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
      tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

  • 11 vincitori degli Intellectual Property Award – Expo 2025 di Osaka

    11 vincitori degli Intellectual Property Award – Expo 2025 di Osaka

    Presentati gli 11 vincitori degli Intellectual Property Award all’interno del Padiglione Italia a Expo 2025 di Osaka

    l Mimit, in collaborazione con Invitalia e Netval ha presentato gli 11 vincitori degli Intellectual Property Award (6 del Premio IPA e 5 del premio Imprenditoria Femminile), eccellenze italiane che si sono contraddistinte nel campo dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo brevettuale.

  • Marchi Storici: presentato al Mimit l’Italian Historical Trademark

    Marchi Storici: presentato al Mimit l’Italian Historical Trademark

    Presentato a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Italian Historical Trademark, ossia la versione inglese del Marchio Storico di Interesse Nazionale.

    A far data da oggi, le aziende che sono iscritte al Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale potranno chiedere la integrazione del riconoscimento di “Marchio Storico” con la versione in lingua inglese, certificando così, anche all’estero, l’originalità dei propri prodotti.

  • Newsletter Euipo sugli aggiornamenti relativi alla Proprietà Industriale

    Molto interessante questo servizio offerto da Euipo:  in questo modo puoi essere informato/a su tutti gli aspetti del diritto e della gestione di marchi, disegni e modelli.

  • Articolo 7: sono esclusi dalla registrazione i marchi costituiti meramente da indicazioni che designano qualità valore e provenienza geografica di un prodotto.

    Articolo 7: sono esclusi dalla registrazione i marchi costituiti meramente da indicazioni che designano qualità valore e provenienza geografica di un prodotto.

    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio”.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 04/04/2025
    ************* LORIA
    ITALIA
    Fascicolo nº: 019057485
    Vostro riferimento:
    Marchio: NOCCIOLA VENETA
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: ************LORIA

    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 08/08/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
    Classe 29 Nocciole, preparate; Creme da spalmare costituite da pasta di nocciole;
    Creme da spalmare a base di nocciole; Marmellate; Confetture; Frutta secca
    candita; Frutta secca macinata.
    Classe 30 Brioche ripiene di marmellata; Nocciole rivestite di cioccolato; Cioccolato
    spalmabile contenente nocciole; Nocciole ricoperte di cioccolato; Pavlova
    aromatizzate alla nocciola; Farina di nocciole; Pavlova a base di nocciole;
    Brownies (dolci a base di cioccolato e noci); Confetteria contenente
    marmellate; Farina [farine alimentari]; Farina per ciambelline; Miscele di
    farina; Dolci; Caramelle [dolci]; Preparati per dolci; Biscotti [dolci o salati];
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    Miscele per dolci; Gelati; Brioche; Brioche ripiene; Budini da impiegarsi come
    dessert; Mousse (dolce); Torte; Impasto per torte; Miscele per torte; Pasta per
    torte; Creme al cioccolato; Pasticcini, torte, crostate e biscotti.
    Classe 31 Nocciole; Nocciole fresche; Piante.
    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: frutto del nocciolo che proviene dal Veneto.
    https://www.treccani.it/vocabolario/nocciola/
    https://www.treccani.it/vocabolario/veneto/ ? search=v%C3%A8neto%2F
    I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che I
    prodotti sono, contengono, sono elaborati con nocciole che provengono dalla regione del
    Veneto. Pertanto, il segno descrive specie/tipo, qualità e provenienza geografica dei
    prodotti.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/10/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:

    1. Il marchio “NOCCIOLA VENETA” è innovativo, poiché la nocciola è praticamente
      assente in Veneto, nonostante sia coltivata in altre regioni italiane come Piemonte,
      Lazio, Campania e Sicilia. La coltivazione della nocciola nel Veneto rappresenta
      una novità assoluta.
    2. Esistono diverse varietà di nocciolo, come la Tonda Gentile delle Langhe, Tonda
      Gentile Romana e altre, tipiche delle zone in cui si sono sviluppate. In totale, ci
      sono circa venti specie autoctone in Italia.
    3. Alcuni istituti italiani, come l’Università di Perugia, hanno sviluppato nuove varietà
      di nocciole attraverso incroci selettivi. Seguendo queste indicazioni, la nostra
      società agricola veneta ha ottenuto una nuova selezione adatta al clima locale,
      denominata “NOCCIOLA VENETA”. Questa varietà si distingue per le sue
      caratteristiche intrinseche e per la sua adattabilità al territorio.
    4. La “NOCCIOLA VENETA” non si differenzia solo per la provenienza geografica ma
      anche per le sue caratteristiche uniche. L’aggettivo “VENETA” evoca la tradizione
      e la cultura della regione, aggiungendo valore alle nostre produzioni. Riteniamo
      che il marchio abbia carattere di assoluta novità e originalità.
      Pagina 3 di 6
    5. Il richiedente presenta una serie di marchi dell’Unione invocando parità di
      trattamento.
      III. Motivazione
      Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
      in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
      Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
      mantenere la propria obiezione.
      Questi I motivi
      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
      marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
      per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
      geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
      caratteristiche del prodotto o servizio».
      Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
      l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
      persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
      indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
      la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
      osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
      forza della loro registrazione come marchi.
      (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
      «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
      un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
      direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
      servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
      EU:T:2003:315, § 34).
      Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
      una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
      questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
      direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
      caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
      Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
      Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
      a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
      prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
      22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
      Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno
      “Nocciola Veneta” rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua italiana,
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      una descrizione delle caratteristiche dei prodotti obiettati o se sia ragionevole ritenere che
      ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR, ECLI:EU:C:2004:86).
      L’Ufficio ritiene che non vi siano dubbi al riguardo.
      Come già indicato nella precedente comunicazione, il segno in questione contiene due
      termini, “nocciola” e “veneta”, rintracciabili in dizionari/enciclopedie di uso comune, che
      l’Ufficio ha provveduto ad esaminare.
      In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto
      correnti, uniti tra loro secondo le regole della sintassi italiana.
      L’Ufficio si è limitato a riportare i significati dei termini che compongono il marchio così come
      appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l’unica interpretazione
      che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal
      pubblico di riferimento, sia esso specializzato o meno.
      In particolare, per quanto riguarda “Veneta” (aggettivo derivato dalla regione Veneto),
      contenuto nel segno, è riscontrabile in qualsiasi enciclopedia o siti internet ottenere
      informazioni sul fatto che la regione. oltre alla produzione vinicola, è conosciuta come centro
      “di produzione agricola/alimentare” di qualità e ortofrutticola.
    6. Tale circostanza è sicuramente nota al pubblico di riferimento.
    7. L’Ufficio è pertanto dell’opinione che la dicitura “Nocciola Veneta” non comporta nessun
    8. particolare sforzo interpretativo, né induce al consumatore ad intraprendere complicati
    9. processi mentali.
    10. Ciò premesso se applicata ai prodotti quali quelli richiesti (Nocciole, preparate; Creme da
    11. spalmare costituite da pasta di nocciole; Creme da spalmare a base di nocciole; Marmellate;
    12. Confetture; Frutta secca candita; Frutta secca macinata, in classe 29: Brioche ripiene di
    13. marmellata; Nocciole rivestite di cioccolato; Cioccolato spalmabile contenente nocciole;
    14. Nocciole ricoperte di cioccolato; Pavlova aromatizzate alla nocciola; Farina di nocciole;
    15. Pavlova a base di nocciole; Brownies (dolci a base di cioccolato e noci); Confetteria
    16. contenente marmellate; Farina [farine alimentari]; Farina per ciambelline; Miscele di farina;
    17. Dolci; Caramelle [dolci]; Preparati per dolci; Biscotti [dolci o salati]; Miscele per dolci; Gelati;
    18. Brioche; Brioche ripiene; Budini da impiegarsi come dessert; Mousse (dolce); Torte; Impasto
    19. per torte; Miscele per torte; Pasta per torte; Creme al cioccolato; Pasticcini, torte, crostate e
    20. biscotti; classe 30 e Nocciole; Nocciole fresche; Piante; in classe 31 ) la dicitura “Nocciola
    21. Veneta” non fa altro che informare direttamente i consumatori del fatto che essi sono
    22. nocciole che provengono dalla regione del Veneto.
    23. A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che la
    24. dicitura “Nocciola Veneta”, se applicata ai prodotti richiesti definisca, più concretamente la
    25. specie/tipo, qualità ed provenienza geografica dei prodotti in oggetto.
    26. Si tratta di una delle caratteristiche esplicitamente indicate dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera
    27. c), RMUE (“la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    28. geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    29. caratteristiche del prodotto o servizio”).
    30. Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
    31. RMUE,
    32. Pagina 5 di 6
    33. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi
    34. della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati
    35. potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
    36. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).
    37. In quanto descrittivo di una caratteristica dei prodotti obiettati, il marchio in esame è, prima
    38. facie, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi
    39. dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (1203/2004, C-363/99, Postkantoor,
    40. EU:C:2004:86, § 86).
    41. Ad avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel
    42. segno in questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale
    43. unicamente qualora fosse “educato” a farlo attraverso un lungo processo
  • Registrare un olio di oliva – Alicante 07-04-2025

    Registrare un olio di oliva – Alicante 07-04-2025

    Il segno descrive tipo, qualità e provenienza geografica dei prodotti per cui non è registrabile.

    Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
    ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
    Alicante, 07/04/2025
    *********** Roma
    ITALIA
    Fascicolo nº: *************
    Vostro riferimento:
    Marchio: OLIO CAPALBIO
    Tipo di marchio: Marchio denominativo
    Richiedente: **************
    I. Sintesi dei fatti
    L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 28/10/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
    e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
    descrittivo e privo di carattere distintivo.
    I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

    Classe 29 Oli vegetali per alimenti; Olio di oliva; Olio extravergine di oliva; Olio ad uso
    alimentare; Oli e grassi commestibili; Ortaggi in conserva [sott’olio].

    L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
    La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiano attribuirebbe al segno il
    significato seguente: liquido ottenuto dalla spremitura delle olive che proviene da Capalbio.

    Nonostante il comune di Capalbio non sia molto esteso e con una popolazione non
    eccessivamente alta, è noto per l’alta qualità di produzione di olio di oliva. Non solo, da
    come si può evincere dal riferimento n.3 , il comune di Capalbio fa parte dell’aria geografica
    di produzione dell’indicazione geografica protetta ‘Olio Toscano’; il che conferma
    ulteriormente Capalbio quale località rinomata per la produzione di olio di oliva. Quindi alla
    luce di quanto sopra ampliamente indicato, è pacifico affermare che il marchio in oggetto è
    da escludere alla registrazione poiché indica chiaramente un nome geografico/un luogo
    geografico noto da tempo per la categoria dei prodotti in classe 29. Pertanto i consumatori di
    riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti (Oli
    vegetali per alimenti; Olio di oliva; Olio extravergine di oliva; Olio ad uso alimentare; Oli e
    grassi commestibili;) sono prodotti a/provengono da Capalbio. Mentre per quanto riguarda il
    prodotto in classe 29 Ortaggi in conserva [sott’olio], contiene olio prodotto a/che proviene da
    Capalbio. Pertanto, il segno descrive tipo, qualità e provenienza geografica dei prodotti.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.