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  • RISORSE FINANZIARIE – art. 224 Codice Proprietà Industriale

    RISORSE FINANZIARIE
    art. 224 Codice Proprietà Industriale

     

    1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all’assolvimento dei propri compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorità con le risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, con i corrispettivi direttamente riscossi per i servizi resi in materia di proprietà industriale.

    2. Il Ministero delle attività produttive provvede a corrispondere annualmente il cinquanta per cento dell’ammontare delle tasse di cui al comma 1 all’Ufficio europeo dei brevetti, così come previsto dall’articolo 39 della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260 (1).

    3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all’assolvimento dei propri compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente effettuati da organismi internazionali di proprietà industriale ai quali l’Italia partecipa e con ogni altro provento derivante dalla sua attività.

    (1) Comma modificato dall’articolo 119 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • COMPITI – art. 223 Codice Proprietà Industriale

    COMPITI
    art. 223 Codice Proprietà Industriale

     

    1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice provvede l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

    2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di proprietà industriale e l’attività di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attività produttive promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia, nonché con gli uffici nazionali della proprietà industriale degli altri Stati, e provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.

    3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresì ai seguenti ulteriori compiti:

    a) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettuali con particolare riferimento all’aggiornamento sullo stato della tecnica;

    b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica amministrazione operante nel campo della proprietà industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere la professione di consulente in proprietà industriale;

    c) promozione della cultura e dell’uso della proprietà industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;

    d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della proprietà industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per l’analisi competitiva dell’Italia, in proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi internazionali;

    e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non istituzionali a richiesta di privati, a condizione che siano compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa attribuito.

    4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.

    (1) A norma dell’articolo unico del D.P.C.M. 25 settembre 2006 l’Ufficio di cui al presente articolo è l’autorità italiana competente a ricevere le rogatorie dell’Ufficio europeo dei brevetti e a trasmetterle alle competenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale per l’esecuzione.

     

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • TARIFFA PROFESSIONALE – art. 222 Codice Proprietà Industriale

    TARIFFA PROFESSIONALE
    art. 222 Codice Proprietà Industriale

     

    1. Il Ministro delle attività produttive approva, con proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale proposti dal Consiglio dell’ordine, ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera d).

    2. Lo svolgimento delle attività relative all’ordinamento professionale non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • RICORSO CONTRO I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE – art. 221 Codice Proprietà Industriale

    RICORSO CONTRO I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
    art. 221 Codice Proprietà Industriale

     

    1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell’ordine e’ esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi entro il termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del provvedimento all’interessato (1).

    2. Il direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarità dell’operato e la funzionalità del Consiglio e può ricorrere, per ogni irregolarità constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

    (1) Comma sostituito dall’articolo 118 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

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    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – art. 220 Codice Proprietà Industriale

    PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
    art. 220 Codice Proprietà Industriale

    1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all’applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un relatore.

    2. Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che preceda almeno di 10 giorni l’audizione dell’interessato, esaminate le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all’incolpato.

    3. Se l’interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia dimostrato un legittimo impedimento.

    4. La deliberazione deve contenere l’indicazione dei fatti, i motivi e l’enunciazione sintetica della decisione.

    5. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i motivi indicati dall’articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del Consiglio prima della discussione.

    6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza i membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell’ordine l’autorizzazione ad astenersi.

    7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.

     

     

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  • SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE – art. 219 Codice Proprietà Industriale

    SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
    art. 219 Codice Proprietà Industriale

    1. Il Consiglio dell’ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato segretario all’inizio di ogni seduta.

     

     

     

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  • DECADENZA DALLA CARICA DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DELL’ORDINE, SCIOGLIMENTO E MANCATA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE – art. 218 Codice Proprietà Industriale

    DECADENZA DALLA CARICA DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DELL’ORDINE, SCIOGLIMENTO E MANCATA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
    art. 218 Codice Proprietà Industriale

    1. I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell’ordine sono da questo dichiarati decaduti dalla carica.

    2. Il Consiglio può essere sciolto dal Ministro delle attività produttive, se non è in grado di funzionare ed in ogni caso se sono cessati o decaduti più di quattro degli originari componenti ovvero nel caso che siano accertate gravi irregolarità.

    3. In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono assunte da un commissario nominato dal Ministro delle attività produttive. Il commissario provvede, entro sessanta giorni, ad indire nuove elezioni, per lo svolgimento delle quali l’assemblea deve riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla data dell’atto di convocazione.

     

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE- art. 217 Codice Proprietà Industriale

    ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
    art. 217 Codice Proprietà Industriale

    1. Il Consiglio dell’ordine:

    a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell’albo, dandone immediata comunicazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi;

    b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e propone all’assemblea le iniziative all’uopo necessarie;

    c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti all’albo in dipendenza dell’esercizio della professione;

    d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale;

    e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato, esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprietà industriale per le prestazioni inerenti all’esercizio della professione;

    f) adotta i provvedimenti disciplinari;

    g) designa i quattro consulenti in proprietà industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all’articolo 207;

    h) adotta le iniziative più opportune per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell’attività professionale;

    i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento;

    l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;

    m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione;

    n) riceve le domande di ammissione all’esame di abilitazione di cui all’articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l’ammissione;

    o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore della proprietà industriale o che svolgono attività aventi attinenza con essa, formulando ove opportuno proposte o pareri;

    p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro delle attività produttive che abbiano carattere di strumentalità necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice.

    p-bis) provvede alle iscrizioni nell’albo dei tirocinanti e ai relativi aggiornamenti (1).

    (1) Lettera aggiunta dall’articolo 117 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

     

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  • ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ENTE- art. 216 Codice Proprietà Industriale

    ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ENTE
    art. 216 Codice Proprietà Industriale

    1. Il Consiglio dell’ordine nomina tra i suoi componenti un presidente, il quale ne ha la rappresentanza: adotta in casi urgenti i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, ed esercita le rimanenti attribuzioni a lui conferite dal presente codice.

    2. Il presidente può delegare a componenti il Consiglio attribuzioni di segreteria o di tesoreria.

    3. Il Consiglio nomina altresì fra i suoi componenti un vice presidente, il quale sostituisce il presidente in sua assenza o impedimento oppure su delega dello stesso per singoli atti.

     

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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  • CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE – art. 215 Codice Proprietà Industriale

    CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE
    art. 215 Codice Proprietà Industriale

    1. L’ordine dei consulenti in proprietà industriale è retto da un Consiglio che dura in carica tre anni ed è composto da dieci membri con non meno di tre anni di anzianità eletti dall’assemblea. A sostituire i componenti cessati per qualsiasi causa prima della scadenza sono chiamati i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 214.

    2. In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell’ordine continua a funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.

    3. Il Consiglio dell’ordine si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente. In materia disciplinare il Consiglio dell’ordine delibera con la presenza di almeno tre quarti dei componenti.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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