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  • TRASFERIMENTO E LICENZA DEL MARCHIO – art. 234 Codice Proprietà Industriale

    TRASFERIMENTO E LICENZA DEL MARCHIO
    art. 234 Codice Proprietà Industriale

    1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano il trasferimento e la licenza del marchio si applicano anche ai marchi già concessi, ma non ai contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • NULLITA’- art. 233 Codice Proprietà Industriale

    NULLITA’
    art. 233 Codice Proprietà Industriale

    1. I marchi di impresa registrati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori.

    2. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.

    3. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità.

    4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 48 del regio decreto 29 giugno 1942, n. 929, come sostituito dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso.

     

     

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  • LIMITI AL DIRITTO ESCLUSIVO SUL MARCHIO RINOMATO – art. 232 Codice Proprietà Industriale

    LIMITI AL DIRITTO ESCLUSIVO SUL MARCHIO RINOMATO
    art. 232 Codice Proprietà Industriale

    1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, e che goda di rinomanza, non consente al titolare di opporsi all’ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso è stato registrato.

     

     

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  • DOMANDE ANTERIORI – art. 231 Codice Proprietà Industriale

    DOMANDE ANTERIORI
    art. 231 Codice Proprietà Industriale

    1. Le domande di registrazione di marchio e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale, sono soggette alle norme preesistenti.

     

     

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  • PAGAMENTO INCOMPLETO OD IRREGOLARE – art. 230 Codice Proprietà Industriale

    PAGAMENTO INCOMPLETO OD IRREGOLARE
    art. 230 Codice Proprietà Industriale

     

    1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l’Ufficio italiano brevetti e marchi [di cui all’articolo 223] può ammettere come utile l’integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento (1).

    2. Se si tratta di un diritto annuale, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell’interessato. Se l’istanza viene respinta, l’interessato può ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all’articolo 135, comma 1 (2).

    [ 3. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale ] (3).

    (1) Comma modificato dall’articolo 122 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (2) Comma modificato dall’articolo 122 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (3) Comma abrogato dall’articolo 122 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

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  • DIRITTI RIMBORSABILI – art. 229 Codice Proprietà Industriale

    DIRITTI RIMBORSABILI
    art. 229 Codice Proprietà Industriale

     

    1. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda. Il diritto previsto per il deposito di opposizione è rimborsato in caso di estinzione dell’opposizione ai sensi dell’articolo 181, comma 1, lettera b) (1).

    2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero delle attività produttive. L’autorizzazione viene disposta d’ufficio quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda di registrazione o di brevetto definitivamente respinta [o ad un ricorso accolto]. In ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell’avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle attività produttive (2).

    3. I rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle domande.

    (1) Comma modificato dall’articolo 121 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

    (2) Comma modificato dall’articolo 121 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

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  • ESENZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI DIRITTI – art. 228 Codice Proprietà Industriale

    ESENZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI DIRITTI
    art. 228 Codice Proprietà Industriale

     

    1. All’inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro delle attività produttive può concedere l’esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno l’inventore che intende mantenere in vigore il brevetto deve pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche quelli arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l’inventore non è tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.

     

     

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  • DIRITTI PER IL MANTENIMENTO IN VITA DEI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE – art. 227 Codice Proprietà Industriale

    DIRITTI PER IL MANTENIMENTO IN VITA DEI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
    art. 227 Codice Proprietà Industriale

     

    1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta’ industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui e’ stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. La domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti l’ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso.

    2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d’invenzione, i modelli di utilita’ e i disegni e modelli, ove gia’ maturati alla fine del mese in cui e’ rilasciato l’attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio.

    3. I diritti di mantenimento in vita per le privative di varieta’ vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di cui all’ articolo 109, comma 1 , a partire dalla concessione della privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente entro il mese corrispondente a quello della concessione.

    4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il pagamento e’ ammesso nei sei mesi successivi con l’applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare e’ determinato per ciascun diritto di proprieta’ industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

    5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprieta’ industriale.

    6. Possono pagarsi anticipatamente piu’ diritti annuali.

    7. Nel caso di cui all’ articolo 6, comma 1 , tutti i soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.

    8. Al pagamento dei diritti di mantenimento dei brevetti europei validi in Italia dovuti a partire dall’anno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo e’ pubblicata nel Bollettino dei brevetti europei, si applicano gli stessi termini di pagamento previsti per i brevetti nazionali e le norme di cui all’articolo 230 sulla regolarizzazione.

    (1) Articolo sostituito dall’articolo 120 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

     

     

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  • TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO – art. 226 Codice Proprietà Industriale

    TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
    art. 226 Codice Proprietà Industriale

     

    1. Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione governativa di cui al presente codice è effettuato nei termini e nelle modalità fissati dal Ministro delle attività produttive, con proprio decreto.

     

     

     

     

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  • DIRITTI DI CONCESSIONE E DI MANTENIMENTO – art. 225 Codice Proprietà Industriale

    DIRITTI DI CONCESSIONE E DI MANTENIMENTO
    art. 225 Codice Proprietà Industriale

     

    1. Per le domande presentate al Ministero delle attività produttive al fine dell’ottenimento di titoli di proprietà industriale, per le concessioni, le opposizioni, le trascrizioni, il rinnovo è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione, in relazione a ciascun titolo o domanda ed all’intervallo di tempo al quale si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    2. La tassa individuale di designazione dell’Italia nella domanda di registrazione internazionale di marchio, nella designazione posteriore o nell’istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, è fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per il deposito della concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.

     

     

     

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