Blog

  • RELAZIONE AL PARLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE- art. 243 BIS Codice Proprietà Industriale

    RELAZIONE AL PARLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE
    art. 243 bis Codice Proprietà Industriale

     

    1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull’applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione IV-bis, del presente Codice.

    (1) Articolo inserito dall’articolo 126 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • INVENZIONI – art. 243 Codice Proprietà Industriale

    INVENZIONI
    art. 243 Codice Proprietà Industriale

     

    1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro intercorre con un’universita’ o con una pubblica Amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalita’ di ricerca sono soggette alla disciplina, dettata rispettivamente dall’articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , introdotto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 , dal testo originario dell’articolo 65 del presente Codice e dal testo attuale del medesimo articolo, in vigore al momento in cui le invenzioni sono state conseguite, ancorche’ in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.

    (1) Articolo sostituito dall’articolo 125 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • DURATA DELLA PRIVATIVA – art. 242 Codice Proprietà Industriale

    DURATA DELLA PRIVATIVA
    art. 242 Codice Proprietà Industriale

     

    1. Le disposizioni dell’articolo 109 del presente codice si applicano ai brevetti per nuove varietà vegetali concessi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.

    2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per l’utilizzo delle nuove varietà vegetali coperte dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei diritti non ancora scaduti.

    2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito per il mantenimento in vita delle domande e delle privative per novita’ vegetali gia’ depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999 sono considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti annuali dovuti dalla concessione della privativa in conformita’ all’articolo 25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455 (1).

    (1) Comma aggiunto dall’articolo 124 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

     

     

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • DIRITTI ESCLUSIVI SULLE COMPONENTI DI UN PRODOTTO COMPLESSO – art. 241 Codice Proprietà Industriale

    DIRITTI ESCLUSIVI SULLE COMPONENTI DI UN PRODOTTO COMPLESSO
    art. 241 Codice Proprietà Industriale

     

    1. Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della commissione a norma dell’articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l’aspetto originario.

     

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • NULLITA’ – art. 240 Codice Proprietà Industriale

    NULLITA’
    art. 240 Codice Proprietà Industriale

     

    1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori e, quanto agli effetti della declaratoria di nullità, alla norma di cui all’articolo 77 del presente codice.

     

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • LIMITI ALLA PROTEZIONE ACCORDATA DAL DIRITTO D’AUTORE – art. 239 Codice Proprietà Industriale

    LIMITI ALLA PROTEZIONE ACCORDATA DAL DIRITTO D’AUTORE
    art. 239 Codice Proprietà Industriale

     

    1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’ articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633 , comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformita’ con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attivita’ anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purche’ detta attivita’ si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso (2).

    (1) Articolo sostituito dall’articolo 4, comma 4, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni in Legge 6 aprile 2007, n. 46, dall’articolo 19, comma 6, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e successivamente dall’articolo 123 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 131.

    (2) Comma modificato dall’articolo 22-bis, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni in Legge 24 febbraio 2012, n. 14.

     

     

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • PROROGA DELLA PRIVATIVA – art. 238 Codice Proprietà Industriale

    PROROGA DELLA PRIVATIVA
    art. 238 Codice Proprietà Industriale

     

    1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, purché non scaduti, nè decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, possono essere prorogati fino al termine massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto. I licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare il disegno o modello hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei brevetti non ancora scaduti.

    2. Le tasse di concessione corrisposte in un’unica soluzione valgono per le prime due proroghe. Le tasse sulle concessioni governative relative al quarto e quinto quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del terzo quinquennio prevista dall’articolo 10, titolo IV, numero 2, lettere c) ed f), della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

     

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • DOMANDE ANTERIORI – art. 237 Codice Proprietà Industriale

    DOMANDE ANTERIORI
    art. 237 Codice Proprietà Industriale

    1. Le domande di brevetto per disegno o modello ornamentale e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le stesse domande sono soggette alle norme precedenti relativamente alla regolarità formale.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • DECADENZA PER USO INGANNEVOLE – art. 236 Codice Proprietà Industriale

    DECADENZA PER USO INGANNEVOLE
    art. 236 Codice Proprietà Industriale

    1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano la decadenza del marchio per uso ingannevole dello stesso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, in relazione ad un uso ingannevole posto in essere dopo la sua entrata in vigore.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

  • DECADENZA PER NON USO – art. 235 Codice Proprietà Industriale

    DECADENZA PER NON USO
    art. 235 Codice Proprietà Industriale

    1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, purché non ancora decaduti a tale data.

     

     

    Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

    Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016